Perché su questo tema si dicono tante cose sbagliate
Pochi istituti del diritto concorsuale sono circondati da tanta disinformazione quanto il concordato nella liquidazione giudiziale. Le ragioni sono comprensibili: è lo strumento che ha preso il posto del vecchio concordato fallimentare, è disciplinato da una manciata di articoli che molti non hanno mai letto (gli artt. 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), ha subìto modifiche con i correttivi e convive ancora oggi con la vecchia legge fallimentare per tutte le procedure aperte prima del 15 luglio 2022. In mezzo a questo quadro, il passaparola ha fatto il resto: in azienda, nei forum, negli studi che la materia la frequentano poco, circolano frasi che suonano ragionevoli e che invece sono false, o vere solo a metà.
Il problema non è teorico. Qui i termini sono brevi, molti sono decadenziali, e alcune scelte — non votare, non opporsi formalmente, aspettare — producono effetti che poi nessuno può correggere. Nel concordato dentro la liquidazione giudiziale agire sulla base di una convinzione sbagliata è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi non fa nulla perde un’occasione, chi si muove male perde un diritto.
Le credenze che smonteremo, una per una, sono queste otto: che con l’apertura della liquidazione giudiziale non ci sia più niente da fare; che la proposta possa venire solo dal debitore o dal curatore; che il concordato nella liquidazione giudiziale sia il vecchio concordato fallimentare con un’etichetta nuova; che basti mettersi d’accordo con il curatore o con il creditore più grosso; che i creditori privilegiati vadano sempre pagati per intero; che dopo l’omologazione il rischio sia finito; che l’omologa si possa impugnare anche senza essersi opposti; e che per un’operazione del genere l’avvocato serva solo all’ultima udienza.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il concordato nella liquidazione giudiziale è un procedimento che nasce come operazione economica — una proposta da costruire sui numeri dell’attivo e del passivo — e finisce come contenzioso: opposizioni, reclamo in Corte d’appello, ricorso per cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la stessa linea difensiva può essere portata senza passaggi di mano fino all’ultimo grado di giudizio; è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè formato proprio sulla valutazione comparativa tra soluzioni negoziali e liquidazione; e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza necessaria quando una proposta di concordato va costruita, attestata e difesa sui numeri.
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Mito n. 1 — “Quando si apre la liquidazione giudiziale non c’è più niente da fare”
Il mito
“Ormai è aperta la liquidazione giudiziale: adesso decide tutto il curatore, si vende tutto e si aspetta. Non c’è più nulla da fare.”
È la frase che si sente più spesso, e non solo dai debitori: la dicono anche fornitori, banche, soci, perfino professionisti che con le procedure concorsuali hanno poca dimestichezza. Dentro c’è un fatalismo che si trasforma rapidamente in immobilismo: nessuno studia una proposta, nessuno verifica se esista un’alternativa, e la procedura prosegue per anni verso un esito che nessuno ha davvero scelto.
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste e non è piccolo. Con l’apertura della liquidazione giudiziale il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, la gestione passa al curatore sotto la vigilanza del giudice delegato, le azioni esecutive individuali dei creditori restano bloccate e il patrimonio viene destinato alla liquidazione. In questo senso è vero: il debitore non “decide” più. Il passaparola ha però trasformato una regola sulla gestione in una regola sul destino della procedura, che è cosa del tutto diversa.
C’è poi un secondo motivo, più sottile. Nel linguaggio comune “fallimento” ha sempre significato “fine”. Per decenni l’idea che da un fallimento si potesse uscire con un accordo è rimasta patrimonio degli addetti ai lavori, mentre fuori il concordato fallimentare è rimasto un istituto quasi invisibile. Il cambio di nome operato dal Codice della crisi — da fallimento a liquidazione giudiziale — non ha cancellato quella percezione.
La realtà
La realtà è che il Codice della crisi dedica un intero capo (il Capo VII del Titolo V, artt. 240-253 CCII) a una via d’uscita diversa dalla liquidazione integrale dei beni: il concordato nella liquidazione giudiziale. L’art. 240 CCII stabilisce che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e i dati risultanti da essa, insieme alle altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato.
La procedura non è un binario morto: è un contenitore dentro il quale può essere presentata, votata e omologata una proposta che chiude tutto in anticipo. Il concordato nella liquidazione giudiziale è, tecnicamente, un sub-procedimento che si innesta nella liquidazione già aperta e che, se omologato, ne determina la chiusura. L’alternativa non è quindi tra “liquidazione giudiziale” e “niente”, ma tra la prosecuzione della liquidazione — con i suoi tempi, le sue vendite competitive, i suoi ribassi, i suoi costi di procedura — e una definizione concordata che quei tempi li comprime.
La disciplina degli artt. 240 e seguenti CCII ricalca in larga parte quella dell’art. 124 della vecchia legge fallimentare, e prevede espressamente anche la forma del concordato per cessione dei beni ai creditori, che consiste nell’abbandono ai creditori dei beni acquisiti alla liquidazione, offrendo una realizzazione immediata dell’attivo senza le complessità e i costi della procedura; quando un creditore dissenziente si oppone, il tribunale è chiamato a valutare la convenienza della proposta rispetto ai risultati attesi dalla liquidazione giudiziale. È esattamente il contrario dell’idea che “non ci sia più nulla da fare”: il legislatore ha costruito un meccanismo di uscita anticipata e ha dato al tribunale il compito di misurarne la convenienza.
La prova
Che il concordato produca davvero la chiusura della procedura — e non un suo prolungamento — lo conferma la Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13337: una volta che l’omologazione è divenuta definitiva e il curatore ha predisposto il conto della gestione, la procedura si chiude e si apre la fase esecutiva del concordato. La liquidazione, insomma, finisce; comincia l’esecuzione dell’accordo.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che non ci sia nulla da fare rischia di perdere finestre temporali che non tornano. L’art. 240 CCII consente ai creditori e ai terzi di muoversi anche prima dell’esecutività dello stato passivo, cioè nella fase in cui l’attivo è ancora integro e la trattativa ha il massimo valore; più la liquidazione avanza, più i beni migliori sono già stati venduti e meno interessante diventa qualunque proposta. Il debitore che resta fermo, poi, rischia qualcosa di più preciso: come vedremo nel mito successivo, per lui la legge prevede una finestra con un inizio e una fine.
Mito n. 2 — “Il concordato nella liquidazione giudiziale lo può proporre solo il debitore (o solo il curatore)”
Il mito
“La proposta di concordato la fa il fallito. Se il debitore non ha risorse, il discorso è chiuso.” Oppure, nella versione speculare: “Deve essere il curatore a proporlo, è lui che gestisce la procedura.”
Perché ci credono in tanti
La confusione nasce da una sovrapposizione con il concordato preventivo, dove la domanda è per definizione del debitore: lì è l’imprenditore in crisi che chiede di accedere alla procedura, presenta il piano, offre l’attestazione. Chi ha in mente quello schema lo trasferisce automaticamente al concordato che si innesta nella liquidazione giudiziale, e sbaglia bersaglio.
La seconda versione del mito nasce invece dal ruolo centrale del curatore. È vero che il curatore gestisce la procedura, che esprime un parere sulla proposta, che è l’interlocutore tecnico di chiunque voglia muoversi: ma gestire non significa proporre.
La realtà
La legittimazione a proporre è molto più ampia di quanto si creda, ed è proprio questa ampiezza a rendere l’istituto interessante. L’art. 240 CCII riconosce la legittimazione ai creditori e ai terzi, anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo: significa che può proporre un concordato un singolo creditore, un gruppo di creditori, un investitore estraneo alla procedura, un concorrente interessato all’azienda, un soggetto che intende rilevare un immobile o un compendio di beni. È la figura dell’assuntore, cioè del terzo che si accolla gli obblighi concordatari in cambio dell’attivo.
Il debitore, invece, non è escluso ma è sottoposto a limiti precisi, sia di tempo sia di risorse. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. In ogni caso la proposta del debitore deve prevedere un apporto di risorse che incrementi il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
La ratio di questo differimento è dichiarata dalla stessa Relazione illustrativa: si è voluto indurre il debitore a cercare, quando ne ha la possibilità, soluzioni concordate prima, anticipando la liquidazione giudiziale, invece di attenderne l’apertura. È una scelta di politica legislativa discutibile quanto si vuole, ma è il diritto vigente, e disegna una mappa delle opportunità completamente diversa da quella del mito: chi ha fretta — creditori e terzi — può muoversi subito; chi ha causato il dissesto deve aspettare un anno e portare risorse nuove.
C’è poi un contenuto della proposta che solo creditori e terzi possono includere, e che spesso è il vero motore dell’operazione: la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa; il proponente può inoltre limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. Tradotto: l’assuntore può acquisire anche le revocatorie e le azioni di responsabilità già maturate nella procedura, e può perimetrare il proprio impegno.
La prova
Che la proposta del terzo sia un’ipotesi ordinaria, e non un’eccezione di scuola, lo dimostra la mole di contenzioso che la riguarda. La Corte di cassazione, Sez. I civ., 3 febbraio 2026, n. 2258 si è occupata proprio del voto sulla proposta di un terzo, affermando che il voto del proponente e delle società a lui correlate non va escluso in sede di riscontro dell’avvenuta approvazione. La Corte di cassazione, Sez. I civ., 5 marzo 2025, n. 5882 ha invece affrontato il profilo fiscale del concordato con terzo assuntore, escludendo che il decreto con cui il giudice delegato trasferisce i beni in esecuzione dell’omologazione sia assoggettato a imposta di registro.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che crede di essere l’unico legittimato aspetta di avere risorse proprie e lascia scadere i due anni dall’esecutività dello stato passivo: dopo, la sua proposta è semplicemente tardiva. Il creditore che crede di non poter proporre nulla subisce passivamente il riparto. E l’investitore che crede di dover attendere l’asta perde l’occasione di acquisire l’intero compendio — azioni di massa comprese — con un’operazione unitaria.
Mito n. 3 — “È il vecchio concordato fallimentare con un nome nuovo: cambia solo l’etichetta”
Il mito
“Concordato fallimentare, concordato nella liquidazione giudiziale: è la stessa cosa, hanno solo cambiato il nome. Si usa lo stesso schema di sempre.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità è reale e va riconosciuto. L’art. 240 CCII è in grande misura sovrascritto sull’art. 124 della legge fallimentare: è confermata la possibilità che la proposta venga formulata sia dai creditori sia da terzi estranei alla procedura, anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo, ed è ora espressamente prevista la figura del concordato per cessione dei beni ai creditori, prima ammessa in via interpretativa. L’impianto, insomma, è lo stesso: proposta, parere del curatore e del comitato dei creditori, voto, omologazione, reclamo.
Il guaio è che tra “stesso impianto” e “stessa disciplina” c’è di mezzo tutto ciò che conta in concreto.
La realtà
La prima differenza non è di contenuto ma di regime applicabile, ed è quella che manda fuori strada più spesso. Il concordato fallimentare non è un istituto del passato: è il diritto ancora vigente per tutte le procedure aperte prima del 15 luglio 2022. L’art. 390 CCII stabilisce infatti che le procedure aperte prima di quella data continuano a essere regolate dalla legge fallimentare, anche se molte fasi processuali si svolgono successivamente. Il punto, delicatissimo, è stabilire che cosa accada quando la procedura è anteriore e la proposta di concordato è successiva.
Su questo la Cassazione ha preso posizione in modo netto. Con la pronuncia n. 2819/2026 i giudici di legittimità hanno enunciato il principio secondo cui, se la procedura fallimentare è stata aperta prima del 15 luglio 2022 ma la proposta di concordato è presentata dopo quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale: la procedura concordataria, pur avendo una propria disciplina specifica, si inserisce all’interno del fallimento già in corso, da cui origina, costituendone un sub-procedimento, sicché non è condivisibile una lettura meramente letterale del primo comma dell’art. 390 CCII. La stessa logica di ultrattività è stata seguita in altri ambiti: con l’ordinanza n. 14835/2025 la Corte ha ritenuto che anche all’esdebitazione conseguente a una procedura fallimentare iniziata prima dell’entrata in vigore del Codice e conclusasi dopo si applichi la disciplina della legge fallimentare, perché le norme del Codice non sono applicabili, salvo diversa espressa previsione, alle procedure aperte anteriormente, comprese le fasi che dalle stesse possono originarsi.
La seconda differenza riguarda il contenuto, e dipende dai correttivi. Il d.lgs. correttivo del 2024 ha ritoccato in più punti proprio questo capo. L’art. 240, comma 4, CCII prevede ora che la proposta, in caso di degrado dei creditori privilegiati, assicuri una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; è stato introdotto un comma 4-bis sul concordato nella liquidazione giudiziale di gruppo, che consente la presentazione con unica domanda, con più domande coordinate o con domanda autonoma; ed è stato aggiunto all’art. 246 CCII un comma 1-bis secondo cui, in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione, restano salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti collegati. È stato inoltre riscritto l’art. 244, comma 4, CCII: quando sono sottoposte al voto più proposte, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, quella presentata per prima.
La terza differenza è il cram down sui creditori pubblici. Il correttivo ha introdotto nel concordato della liquidazione giudiziale una forma di superamento del voto contrario dei creditori pubblici, rendendo possibile l’omologazione anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente. In particolare, nell’ipotesi dell’art. 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando ritenga che quel credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.
Chi usa lo schema di dieci anni fa su una procedura nuova, o la disciplina nuova su una procedura vecchia, non commette un errore di stile: commette un errore che può rendere inammissibile la proposta o viziare l’omologazione.
La prova
Oltre a Cass. n. 2819/2026, già citata, si vedano la decisione del Tribunale di Massa del 10 febbraio 2025, che ha affrontato proprio il tema della disciplina applicabile a una proposta di concordato fallimentare presentata nella vigenza del Codice con riferimento a una procedura maggiore aperta prima del 15 luglio 2022, e la Corte d’appello di Firenze, 18 aprile 2024, che ha riconosciuto l’applicabilità del cram down fiscale e previdenziale al concordato fallimentare.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di impostare l’intera operazione su norme sbagliate: termini, maggioranze, regole sul voto dei privilegiati, forma dell’impugnazione. È l’errore più costoso in assoluto, perché non si scopre all’inizio ma quando la proposta è già depositata e votata.
Mito n. 4 — “Basta mettersi d’accordo con il curatore (o con il creditore più grosso) e il concordato passa”
Il mito
“Se il curatore è d’accordo, il concordato si fa. E comunque basta convincere la banca che ha il credito più grande: gli altri contano poco.”
Perché ci credono in tanti
Entrambe le metà del mito hanno un aggancio nella realtà. Il parere del curatore pesa davvero: la proposta si presenta con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte. Un parere negativo su quei due profili è un ostacolo serio. Ed è vero anche che il voto si misura sui crediti, non sulle teste: un creditore con un credito molto grande ha un peso proporzionale al suo importo.
Ma “pesare” non è “decidere”, e qui il passaparola ha cancellato tre passaggi: le classi, le esclusioni dal voto e il controllo del tribunale.
La realtà
Il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, quando siano state previste diverse classi, se quella maggioranza è raggiunta nel maggior numero di classi. La costruzione delle classi, quindi, non è un ornamento: è il meccanismo che determina chi conta e quanto. Una classe costruita male può consegnare il risultato a un gruppo di creditori che, in un’altra articolazione, non sarebbe stato determinante. Lo stesso art. 240 CCII impone, per esempio, che i portatori di obbligazioni o strumenti finanziari emessi dalla società in liquidazione giudiziale e oggetto della proposta siano costituiti in classe.
Il secondo passaggio dimenticato è che non tutti i crediti votano. Chi “pesa” in bilancio non necessariamente pesa nell’urna. La Corte di cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2025, n. 3220 ha stabilito che le società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, alle quali i crediti siano stati ceduti dopo la dichiarazione di fallimento, sono escluse dall’espressione del voto. È un principio dirompente nella pratica: in molte procedure una quota rilevante del passivo è stata acquistata sul mercato dei crediti deteriorati dopo l’apertura, e stabilire se quei crediti votino o no può ribaltare il conteggio delle maggioranze.
Simmetricamente, la Corte di cassazione, Sez. I civ., 3 febbraio 2026, n. 2258 ha chiarito che, di fronte alla proposta di un terzo, il voto del proponente e delle società a questo correlate non va escluso quando si verifica l’avvenuta approvazione. Anche sul versante opposto, dunque, il conteggio richiede un’analisi giuridica e non aritmetica.
Il terzo passaggio è il controllo del giudice. Il consenso dei creditori non esaurisce il procedimento: resta il giudizio di omologazione (art. 245 CCII), nel quale si innestano le opposizioni e nel quale il tribunale valuta, se la convenienza è contestata, il confronto con l’alternativa liquidatoria. Nel concordato dentro la liquidazione giudiziale nessun accordo privato, per quanto ampio, sostituisce il voto e nessun voto, per quanto largo, sostituisce l’omologazione.
La prova
La Corte di cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2024, n. 6435 ha affrontato il caso della pluralità di proposte con successiva dichiarazione di inammissibilità della proposta omologata, con rimessione al tribunale delle altre proposte per il rinnovo delle operazioni di voto: la dimostrazione concreta che la fase del voto è un procedimento con regole proprie, capace di essere ripercorso da capo quando quelle regole sono state violate.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di costruire un consenso che sulla carta sembra solidissimo e che al momento del conteggio evapora, perché una parte dei crediti non era ammessa al voto, o perché le classi non reggono, o perché un creditore escluso illegittimamente ha poi titolo per opporsi all’omologazione. È la differenza tra contare i crediti e capirli.
Mito n. 5 — “I creditori privilegiati vanno pagati per intero, altrimenti la proposta è inammissibile”
Il mito
“Se non paghi al cento per cento ipoteche, pegni e privilegi, la proposta non la guarda nessuno: il concordato è automaticamente inammissibile.”
Perché ci credono in tanti
Questa convinzione nasce da una regola vera, applicata però fuori dal suo perimetro. Nel sistema concorsuale l’ordine delle cause di prelazione è un principio forte, e per lungo tempo la possibilità di soddisfare in modo non integrale i creditori muniti di prelazione è stata guardata con sospetto, ammessa a certe condizioni in un istituto e negata in un altro. Chi ha studiato la materia anni fa, o chi la conosce attraverso il concordato preventivo di prima generazione, conserva l’idea che il privilegio sia intangibile.
C’è poi un secondo motivo, pratico: nella trattativa i creditori ipotecari e pignoratizi si presentano quasi sempre con questa premessa, perché è il loro interesse. “Il nostro credito è privilegiato, quindi va pagato tutto” è una posizione negoziale, non una regola di legge.
La realtà
La legge ammette espressamente il degrado, cioè la soddisfazione non integrale dei creditori con prelazione, e lo fa fissando una soglia oggettiva e verificabile. Dopo il correttivo, l’art. 240, comma 4, CCII richiede che la proposta assicuri a quei creditori una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
La domanda giusta non è “quanto vale il credito ipotecario”, ma “quanto ricaverebbe quel creditore dalla vendita del suo bene dentro la liquidazione giudiziale”. È uno spostamento di prospettiva decisivo: il parametro non è il nominale del credito, ma il valore di realizzo della garanzia, al netto delle spese che su quel bene graverebbero. Se un immobile ipotecato per 480.000 euro, venduto in sede concorsuale, realizzerebbe ragionevolmente 260.000 euro, è su quella cifra che si misura la tenuta della proposta, non sul nominale.
La parte di credito privilegiato che resta scoperta non svanisce: degrada a chirografo, e per quella parte il creditore partecipa al voto. È il motivo per cui il degrado non è un espediente contro i privilegiati, ma un meccanismo che li porta dentro la decisione collettiva. Qui si innesta anche la disciplina delle classi: crediti originariamente privilegiati e degradati per incapienza e crediti chirografari dall’origine possono essere collocati in classi distinte, e l’articolazione incide sul calcolo delle maggioranze.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è, come sempre, quello delle condizioni: il degrado è ammesso, ma va attestato e dimostrato. Serve la stima del valore di liquidazione del bene gravato, serve la coerenza con i dati della procedura e con il programma di liquidazione, serve una ricostruzione che il curatore possa confermare nel proprio parere e che il tribunale possa controllare se qualcuno contesta la convenienza. Un degrado affermato e non provato non è un’opzione: è un vizio della proposta.
La prova
La Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13331 si è occupata del patto concluso tra il proponente il concordato e il creditore ipotecario, con cui si conveniva il degrado al chirografo di parte del credito assistito da ipoteca, ammettendone la configurabilità come possibile deroga alla disciplina dell’art. 124, terzo comma, legge fallimentare. La pronuncia dimostra che il trattamento dei privilegiati, lungi dall’essere un dogma rigido, è materia di costruzione giuridica, con margini che vanno conosciuti e usati correttamente.
Sul versante del controllo di convenienza, l’art. 245 CCII — come riscritto dal correttivo — consente al tribunale di omologare anche quando un creditore di una classe dissenziente contesta la convenienza, purché ritenga che quel credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede al mito nella versione “non si può fare” rinuncia in partenza a operazioni perfettamente legittime, e lascia che la procedura prosegua verso vendite che spesso realizzano meno di quanto l’assuntore offriva. Chi ci crede nella versione opposta — “tanto il privilegio si può falcidiare come si vuole” — costruisce una proposta che non supererà il vaglio della convenienza. In entrambi i casi il danno nasce da un’omissione tecnica: la stima del valore di realizzo del bene gravato.
Mito n. 6 — “Una volta omologato, è tutto finito: se poi non si paga, pazienza”
Il mito
“Ottenuta l’omologazione, il più è fatto: il concordato è chiuso, il passato è cancellato. Se poi qualche rata non viene pagata, male che vada si tratta.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nella forza dell’omologazione, che è reale. Il decreto produce effetti immediati, e il correttivo ha rafforzato la stabilità dell’operazione: all’art. 246 CCII è stato aggiunto un comma secondo cui, in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione, restano salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati. L’idea, corretta, che il sistema protegga chi ha eseguito in buona fede, è stata però letta come se l’omologazione estinguesse ogni rischio.
Contribuisce anche un’altra percezione: la chiusura della procedura. Quando la liquidazione giudiziale si chiude, tutto sembra archiviato.
La realtà
L’omologazione apre una fase, non la chiude. La Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13337 ha chiarito che l’omologazione definitiva e la predisposizione del conto della gestione da parte del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva del concordato. Da quel momento in poi esiste un programma di adempimenti da rispettare, sorvegliato dagli organi della procedura nei termini dell’art. 249 CCII, e due rimedi che pendono sopra l’operazione: la risoluzione per inadempimento (art. 250 CCII) e l’annullamento (art. 251 CCII), con i relativi effetti sulla riapertura (art. 252 CCII) e la possibilità di una nuova proposta (art. 253 CCII).
L’inadempimento del concordato non è un incidente commerciale: è la via che riporta la procedura al punto di partenza, con l’aggravante del tempo trascorso. Su questo la giurisprudenza è netta. La Corte di cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2026, n. 7054 ha ribadito che la riapertura della procedura chiusa a seguito dell’omologazione presuppone che il concordato sia stato prima risolto o annullato: la riapertura, cioè, non è automatica, ma passa necessariamente attraverso uno di quei due accertamenti, che diventano quindi il vero terreno di battaglia.
Quanto alla soglia dell’inadempimento, l’orientamento consolidato in materia concordataria valorizza il venir meno della funzione dell’accordo, cioè la sua idoneità a soddisfare i creditori nella misura promessa, escludendo la risoluzione soltanto quando l’inadempimento abbia scarsa importanza; la percentuale eventualmente indicata non vincola in sé, ma funge da criterio di riferimento per apprezzare la gravità dello scostamento. Il Tribunale di Torino ha applicato questa logica al concordato fallimentare, ritenendo che la modifica unilaterale della condizione cui era subordinata la validità della proposta possa costituire inadempimento grave e condurre alla risoluzione.
Va aggiunto un dato che molti ignorano e che cambia la prospettiva del debitore: nell’impianto tradizionale, ripreso dal Codice, la risoluzione non opera quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore, e non possono chiedere la risoluzione i creditori verso i quali il terzo non abbia assunto responsabilità. È una delle ragioni per cui la struttura della proposta — con o senza liberazione immediata, con quale perimetro di impegni — non è una formula di stile, ma determina chi potrà fare che cosa negli anni successivi.
La prova
Oltre a Cass. n. 7054/2026, va segnalata la Corte di cassazione, Sez. I civ., 23902/2023, secondo cui il decreto con cui la Corte d’appello respinge il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di un creditore di risoluzione o annullamento del concordato fallimentare non è ricorribile per cassazione. Il messaggio pratico è duro e va conosciuto in anticipo: in questa materia non tutti gli snodi hanno un terzo grado di giudizio, e la partita si vince dove il rimedio esiste.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di trattare la fase esecutiva come un adempimento amministrativo, senza presidio tecnico: scadenze gestite con approssimazione, garanzie non costituite nei termini, condizioni modificate unilateralmente nella convinzione che “tanto ormai è omologato”. L’esito è la risoluzione, la riapertura della procedura e la perdita di quanto nel frattempo è stato versato in esecuzione dell’accordo.
Mito n. 7 — “Se la proposta non mi convince, tanto posso impugnare l’omologazione alla fine”
Il mito
“Se il concordato non mi piace, aspetto: quando lo omologano faccio reclamo. Intanto scrivo al curatore che non sono d’accordo.”
Perché ci credono in tanti
È il mito più comprensibile di tutti, perché riproduce l’esperienza che le persone hanno del processo civile: c’è una decisione, c’è un’impugnazione, chi non è contento impugna. In più, l’art. 247 CCII prevede davvero un reclamo contro il decreto di omologazione, e contro la decisione della Corte d’appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il sistema delle impugnazioni esiste. Quello che il passaparola ha cancellato è il presupposto per accedervi.
La realtà
Nel giudizio di omologazione il dissenso va manifestato in una forma precisa, dentro un procedimento, con un atto. Non basta essere contrari: bisogna opporsi formalmente, e bisogna farlo prima.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 17 luglio 2025, n. 19810, ha confermato questo impianto: il creditore dissenziente — compresa l’Amministrazione finanziaria — deve presentare una formale opposizione, costituendosi in giudizio tramite un avvocato e depositando in cancelleria la memoria con le proprie contestazioni; chi non si è opposto non è legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione. La stessa logica è affermata, per l’omologazione degli accordi, dalla Corte di cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2024, n. 34840, che riconosce la legittimazione all’impugnazione soltanto alle parti costituite rimaste soccombenti.
Non basta nemmeno opporsi: bisogna avere un interesse concreto e saperlo rappresentare. Già la Corte di cassazione con la sentenza 2 settembre 2022, n. 25924 aveva chiarito che la legittimazione di “qualsiasi interessato” a opporsi all’omologazione presuppone l’accertamento in concreto dell’incidenza negativa del concordato, rispetto alla liquidazione, sulla situazione giuridica di cui l’opponente è titolare: lo svantaggio da prospettare è quello che deriva dalla soluzione concordataria, non quello che deriva dall’insolvenza in sé.
Esiste però un contrappeso importante, e va conosciuto perché è la leva che salva molte posizioni: la Corte di cassazione, Sez. I civ., 7 agosto 2025, n. 22843 ha riconosciuto che il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze ha diritto di proporre opposizione all’omologazione. Chi è stato estromesso dal voto, insomma, non resta senza rimedio — ma il rimedio è, di nuovo, l’opposizione nel giudizio di omologazione, non un reclamo tardivo.
Sulla posizione dei creditori che al momento della proposta non erano ancora insinuati si è pronunciata la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 18082/2024, in una materia dove la tempistica delle domande di ammissione al passivo incide direttamente sui diritti partecipativi.
Infine i termini, che in questa materia sono il vero convitato di pietra. Il decreto di omologazione produce effetti immediati, il reclamo va proposto nel termine di trenta giorni e contro la decisione della Corte d’appello il ricorso per cassazione va proposto entro trenta giorni dalla notificazione. E qui va smontato un sotto-mito molto pericoloso: la sospensione feriale dei termini processuali opera, come noto, dal 1° al 31 agosto, ma la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 27328/2023, ha escluso l’applicabilità del regime di sospensione feriale all’impugnazione del provvedimento di omologazione del concordato fallimentare. Contare su quei giorni può significare depositare un atto perfetto e inammissibile.
La prova
Cass. n. 19810/2025 (necessità dell’opposizione formale con ministero di difensore e deposito in cancelleria); Cass. n. 22843/2025 (opposizione del creditore illegittimamente escluso dal voto); Cass. n. 25924/2022 (interesse concreto dell’opponente); Cass. n. 27328/2023 (inapplicabilità della sospensione feriale all’impugnazione dell’omologazione).
Cosa rischia chi ci crede
Rischia la sanzione più amara che esista: avere ragione nel merito e non poterlo dire. Il creditore che ha inviato una PEC di dissenso al curatore, che ha partecipato alle interlocuzioni, che ha scritto di non condividere la proposta, ma che non si è costituito con un difensore nel giudizio di omologazione, si trova privo di legittimazione al reclamo. E il reclamo non proposto nei termini rende il decreto definitivo, mentre l’esecuzione del concordato prosegue.
Mito n. 8 — “Per un concordato nella liquidazione giudiziale l’avvocato serve solo all’udienza: basta il commercialista, o un legale qualunque”
Il mito
“È una questione di numeri: la fa il commercialista. L’avvocato serve solo per depositare e per l’udienza — e uno vale l’altro.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità, qui, è grande: senza un lavoro contabile serio non si va da nessuna parte. La proposta vive di dati — attivo realizzabile, passivo ammesso e ammettendo, prededuzioni, valore di realizzo dei beni gravati, costi della procedura — e quei dati li costruisce chi sa leggere una contabilità. Chi dice “serve il commercialista” ha ragione a metà. L’errore sta nella seconda metà: credere che il resto sia un adempimento.
La realtà
Il concordato nella liquidazione giudiziale è un procedimento giurisdizionale dall’inizio alla fine. Si presenta con ricorso al giudice delegato; passa per il parere del curatore e del comitato dei creditori; richiede l’autorizzazione del giudice delegato per la cessione delle azioni di pertinenza della massa, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa; impone scelte sulla formazione delle classi che determinano l’esito del voto; si gioca sull’ammissione o esclusione di singoli crediti dal voto; approda a un giudizio di omologazione in cui si innestano opposizioni; prosegue, se contestato, in Corte d’appello e in Cassazione; e sopravvive per anni nella fase esecutiva, esposto a risoluzione e annullamento.
Nessuna di queste è un’attività “finale”: sono tutte attività che si vincono o si perdono prima, quando la proposta viene disegnata. Un credito acquistato dopo l’apertura della procedura da un veicolo non iscritto all’albo degli intermediari, una classe costruita senza criterio, un degrado non attestato, una procedura regolata dalla legge fallimentare trattata con le norme del Codice: sono tutti errori che nascono al tavolo di progettazione e si manifestano in udienza, quando non si rimedia più.
Lo Studio Monardo affronta queste operazioni con un assetto costruito esattamente su questa doppia natura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario.
Quanto a “come sceglierlo”, il mito che “uno vale l’altro” si smonta con criteri verificabili. Primo: che il professionista padroneggi il regime transitorio, perché stabilire se si applichi la legge fallimentare o il Codice della crisi è la prima decisione e condiziona tutte le altre. Secondo: che abbia dimestichezza con il contenzioso sul passivo, perché il perimetro dei crediti ammessi è il terreno su cui si misurano le maggioranze. Terzo: che sappia leggere e contestare una stima di realizzo, perché il confronto con l’alternativa liquidatoria è il cuore del giudizio di convenienza. Quarto: che possa portare la stessa linea fino in Cassazione senza passaggi di mano, perché il reclamo e il ricorso di legittimità sono fasi ordinarie di questo istituto, non eventualità remote. Quinto: che lavori insieme a commercialisti sullo stesso fascicolo, perché la proposta è un atto giuridico scritto su numeri. Sesto: che conosca il versante fiscale dell’operazione, dal trattamento dei crediti erariali al regime impositivo dei trasferimenti all’assuntore. Settimo: che sappia dire di no a una proposta che non regge, prima che la depositi.
La prova
Il contenzioso di legittimità su questo istituto è costante e tecnico: dalla disciplina applicabile (Cass. n. 2819/2026) all’esclusione dal voto dei cessionari non iscritti all’albo (Cass. n. 3220/2025), dal voto del proponente terzo (Cass. n. 2258/2026) alle condizioni per opporsi e impugnare (Cass. nn. 22843/2025 e 19810/2025), fino alla riapertura dopo la risoluzione (Cass. n. 7054/2026). Nessuno di questi temi è un adempimento di segreteria.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di arrivare all’udienza con un’operazione economicamente valida e giuridicamente indifendibile. Nella migliore delle ipotesi la proposta viene corretta in corsa, perdendo tempo e credibilità verso i creditori; nella peggiore, viene dichiarata inammissibile o non omologata, e la liquidazione prosegue com’era.
IL MITO ALLA PROVA DEI NUMERI
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi reali: servono a mostrare che cosa accade concretamente a chi si muove sulla base delle convinzioni appena smontate.
Simulazione A — “Tanto dalla liquidazione prendiamo di più”. Liquidazione giudiziale di una S.r.l.: passivo chirografario ammesso 1.842.000 €, privilegiati ammessi 476.300 €. Il curatore stima un realizzo lordo dell’attivo residuo in 612.400 €, con spese di procedura e crediti prededucibili stimati in 148.900 €. Distribuibile: 463.500 €, interamente assorbiti dai privilegiati, che restano comunque incapienti; ai chirografari non arriva nulla. Un terzo propone un concordato offrendo 705.000 €, con accollo delle prededuzioni: 476.300 € ai privilegiati, 148.900 € alle prededuzioni, 79.800 € ai chirografari, pari a circa il 4,33% del loro passivo. Il creditore chirografario convinto che “con la liquidazione si prende di più” vota no; se la maggioranza lo segue, la procedura prosegue e il suo recupero atteso resta pari a zero. Quando invece la convenienza viene contestata in sede di omologazione, è su questo confronto — concordato contro prosecuzione della liquidazione — che il tribunale è chiamato a decidere.
Simulazione B — “Posso proporre io quando sono pronto”. Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: 9 febbraio 2024. Decreto di esecutività dello stato passivo: 18 giugno 2024. Attivo stimato dalla procedura: 740.000 €. L’ex amministratore, che ha trovato un investitore familiare, vuole presentare una proposta. La finestra utile per lui e per le società a lui riconducibili si apre dopo un anno dalla sentenza — quindi non prima del 10 febbraio 2025 — e si chiude al decorrere di due anni dall’esecutività dello stato passivo, cioè il 18 giugno 2026. In più, la sua proposta deve prevedere un apporto di risorse che incrementi l’attivo di almeno il dieci per cento: nell’esempio, non meno di 74.000 € di risorse nuove. Se arriva a settembre 2026 con 60.000 €, la proposta è fuori termine e sotto soglia: due vizi, nessuno dei quali sanabile a posteriori. Se avesse parlato con un legale a febbraio 2025, avrebbe avuto sedici mesi per costruirla.
Simulazione C — “Poi tanto faccio reclamo”. Creditore chirografario per 97.400 € in una procedura con crediti ammessi al voto per 2.310.000 €. La proposta non gli piace: scrive al curatore, partecipa alle interlocuzioni, invia una PEC in cui dichiara di non aderire. Non si costituisce però nel giudizio di omologazione tramite difensore e non deposita alcuna memoria di opposizione. Il tribunale omologa; il decreto viene comunicato il 18 luglio. Il creditore conta di impugnare entro trenta giorni calcolando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e deposita il reclamo a metà settembre. Doppio esito negativo: non avendo proposto formale opposizione non è legittimato al reclamo, e in ogni caso l’impugnazione del provvedimento di omologazione non beneficia della sospensione feriale. Se lo stesso creditore si fosse costituito per tempo, contestando per esempio l’ammissione al voto di crediti ceduti dopo l’apertura della procedura, avrebbe avuto sia la legittimazione sia un motivo tecnico da far valere.
IL FONDO DI VERITÀ
Se tanti di questi miti sopravvivono, è perché ciascuno conserva un frammento esatto. Vale la pena ricomporli nel quadro corretto, perché è lì che si capisce dove finisce la regola e dove comincia la leggenda.
È vero che con l’apertura della liquidazione giudiziale il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità del patrimonio: ma questo riguarda la gestione, non l’esito. L’esito può ancora essere una definizione concordata, offerta da creditori o terzi anche prima dell’esecutività dello stato passivo.
È vero che il debitore ha un ruolo limitato: ma “limitato” significa condizionato nel tempo e nelle risorse — un anno dalla sentenza di apertura, due anni dall’esecutività dello stato passivo, apporto non inferiore al dieci per cento dell’attivo — non escluso.
È vero che il parere del curatore ha un peso rilevante, perché la legge glielo attribuisce sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte: ma il parere non è il voto, e il voto non è l’omologazione.
È vero che i creditori con prelazione godono di una tutela rafforzata: ma la tutela è parametrata al valore realizzabile dai beni su cui grava la causa di prelazione, non al nominale del credito, e la parte degradata partecipa al voto come chirografo.
È vero che il nuovo istituto ricalca il vecchio concordato fallimentare: ma il regime transitorio dell’art. 390 CCII mantiene in vita la legge fallimentare per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022, e i correttivi hanno modificato proprio i punti che decidono gli esiti — degrado, proposte concorrenti, cram down sui creditori pubblici, stabilità degli atti esecutivi.
È vero che l’omologazione dà stabilità all’operazione, tanto che gli atti legalmente compiuti in esecuzione restano salvi anche in caso di riforma o cassazione del provvedimento: ma la stabilità protegge chi esegue, non chi non esegue; risoluzione e annullamento restano in agguato per anni.
Ed è vero, infine, che esiste un diritto di impugnare: ma appartiene a chi si è opposto nelle forme previste, con un interesse concreto, entro termini che non si sospendono in agosto.
MITO vs REALTÀ IN TABELLA
Riassumiamo. La colonna di sinistra contiene le frasi come circolano davvero; quella di destra, come stanno le cose secondo la disciplina vigente e la giurisprudenza richiamata in questa guida.
| Il mito, come lo si sente dire | Come stanno davvero le cose |
|---|---|
| “Aperta la liquidazione giudiziale non c’è più niente da fare” | Gli artt. 240-253 CCII disciplinano una via d’uscita anticipata: creditori e terzi possono proporre un concordato anche prima dell’esecutività dello stato passivo |
| “La proposta può farla solo il debitore, o il curatore” | Propongono creditori e terzi; il debitore e le società collegate solo dopo un anno dall’apertura, entro due anni dall’esecutività dello stato passivo e con apporto di almeno il 10% |
| “È il vecchio concordato fallimentare con un altro nome” | Impianto simile, ma regime transitorio (art. 390 CCII) e correttivi cambiano le regole operative; Cass. n. 2819/2026 applica la legge fallimentare alla proposta successiva su procedura anteriore |
| “Basta l’accordo con il curatore o con il creditore più grosso” | Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, con le classi, nel maggior numero di classi; alcuni crediti non votano affatto (Cass. n. 3220/2025) |
| “I privilegiati vanno pagati al 100% o è inammissibile” | Il degrado è ammesso se la soddisfazione non è inferiore al realizzabile dalla liquidazione dei beni gravati; la parte degradata vota come chirografo |
| “Dopo l’omologazione è tutto finito” | L’omologazione apre la fase esecutiva; restano risoluzione (art. 250 CCII) e annullamento (art. 251 CCII); la riapertura li presuppone (Cass. n. 7054/2026) |
| “Posso impugnare l’omologa anche se non mi sono opposto” | Il reclamo spetta a chi ha proposto formale opposizione costituendosi con difensore (Cass. n. 19810/2025); l’impugnazione dell’omologa non gode della sospensione feriale (Cass. n. 27328/2023) |
| “Basta il commercialista, o un avvocato qualsiasi” | È un procedimento giurisdizionale con snodi tecnici in ogni fase, fino alla Cassazione: servono competenza concorsuale e lavoro congiunto di avvocati e commercialisti |
LE DOMANDE DI VERIFICA
Quindi è vero che il debitore non può mai proporre un concordato nella sua liquidazione giudiziale? No. Può farlo, ma dentro una finestra: non prima di un anno dalla sentenza che ha aperto la procedura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, e a condizione che la proposta preveda un apporto di risorse che incrementi il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. Gli stessi limiti valgono per le società cui egli partecipi e per quelle sottoposte a comune controllo.
Quindi è vero che un terzo può comprarsi anche le cause in corso della procedura? Sì, con una precisazione importante. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni dell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, ma solo se autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Non è un acquisto “al buio”: l’oggetto va individuato.
Quindi è vero che se la mia procedura è del 2021 si applicano le regole nuove? Dipende, ed è il punto da chiarire per primo. L’art. 390 CCII mantiene la legge fallimentare per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022, e secondo Cass. n. 2819/2026 ciò vale anche per la proposta di concordato depositata dopo quella data all’interno di un fallimento anteriore, trattandosi di un sub-procedimento che si innesta nella procedura già in corso.
Quindi è vero che se sono contrario basta non votare? No, ed è l’errore più diffuso. Il dissenso espresso nel voto è una cosa; l’opposizione nel giudizio di omologazione è un’altra, e richiede una costituzione formale con difensore e il deposito della memoria. Chi non si oppone non è legittimato a reclamare contro il decreto di omologazione.
Quindi è vero che se il proponente non paga il concordato “salta” da solo? No. Serve un provvedimento: la risoluzione per inadempimento o l’annullamento, che sono procedimenti con presupposti, legittimati e termini propri. La riapertura della procedura chiusa dopo l’omologazione presuppone che uno dei due si sia verificato, come ribadito da Cass. n. 7054/2026. E in certe configurazioni — obblighi assunti dal proponente o da creditori con liberazione immediata del debitore — la risoluzione non è nemmeno esperibile.
LE SENTENZE CHE SMONTANO I MITI
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nella guida, con l’indicazione del mito che ciascuno demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi.
- Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054 — La riapertura della procedura chiusa a seguito dell’omologazione del concordato richiede che il concordato sia stato previamente risolto o annullato. Smonta il mito n. 6: dopo l’omologa nulla è “automatico”, né la stabilità né il ritorno indietro.
- Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258 — Rispetto alla proposta di un terzo, il voto del proponente e delle società a lui correlate non va escluso nel riscontro dell’avvenuta approvazione. Smonta il mito n. 4: le regole sul computo delle maggioranze sono tecniche e non intuitive.
- Cass. civ., n. 2819/2026 — Se la procedura è stata aperta prima del 15 luglio 2022 e la proposta di concordato è presentata dopo, si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, perché il concordato è un sub-procedimento che si innesta nella procedura già in corso. Smonta il mito n. 3: il nome dell’istituto non dice quale legge si applica.
- Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843 — Il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze ha diritto di proporre opposizione all’omologazione. Ridimensiona il mito n. 7: il rimedio esiste, ma resta l’opposizione, non il reclamo tardivo.
- Cass. civ., ord. 17 luglio 2025, n. 19810 — Il creditore dissenziente, inclusa l’Amministrazione finanziaria, deve proporre formale opposizione costituendosi tramite avvocato e depositando in cancelleria la propria memoria; in mancanza non è legittimato a impugnare il decreto di omologazione. Smonta il mito n. 7.
- Cass. civ., ord. 3 giugno 2025, n. 14835 — Alla procedura aperta prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi e conclusa dopo si applica la disciplina della legge fallimentare anche per le fasi che da essa originano, compresa l’esdebitazione. Rafforza la correzione del mito n. 3.
- Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337 — L’omologazione divenuta definitiva, unita alla predisposizione del conto della gestione da parte del curatore, determina la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva del concordato. Smonta i miti nn. 1 e 6: il concordato chiude davvero la liquidazione, ma apre una fase di adempimenti.
- Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331 — È configurabile il patto tra il proponente il concordato e il creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di parte del credito assistito da ipoteca, come possibile deroga alla regola dell’art. 124, terzo comma, legge fallimentare. Smonta il mito n. 5.
- Cass. civ., Sez. V trib., 5 marzo 2025, n. 5882 — Nel concordato con terzo assuntore, il decreto con cui il giudice delegato trasferisce i beni in esecuzione dell’omologazione non è assoggettato a imposta di registro. Ridimensiona il mito n. 2: l’operazione dell’assuntore ha un profilo fiscale proprio, da conoscere prima di formularla.
- Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220 — Le società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo previsto dall’art. 106 TUB, cui i crediti siano stati ceduti dopo la dichiarazione di fallimento, sono escluse dall’espressione del voto. Smonta il mito n. 4: chi è nel passivo non necessariamente vota.
- Cass. civ., ord. 29 luglio 2024, n. 21144 — Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, l’importo del debito accollato dall’assuntore non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, e il decreto di omologazione con effetti traslativi è atto distinto da quelli già tassati. Completa il quadro del mito n. 2.
- Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2024, n. 6435 — In caso di pluralità di proposte, la dichiarazione di inammissibilità della proposta omologata comporta la rimessione al tribunale delle altre proposte per il rinnovo delle operazioni di voto. Smonta il mito n. 4: la fase del voto ha regole autonome e può essere rifatta.
- Cass. civ., ord. n. 18082/2024 — Riguarda la posizione dei creditori non ancora insinuati al momento del deposito della proposta di concordato fallimentare rispetto alle vicende partecipative della procedura. Ridimensiona il mito n. 7: i diritti partecipativi dipendono dalla tempistica delle domande.
- Cass. civ., n. 27328/2023 — All’impugnazione del provvedimento di omologazione del concordato fallimentare non si applica il regime di sospensione feriale dei termini. Smonta il sotto-mito dei termini “lunghi” di agosto.
- Cass. civ., n. 23902/2023 — Il decreto con cui la Corte d’appello respinge il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di risoluzione o annullamento del concordato fallimentare non è ricorribile per cassazione. Completa la correzione del mito n. 6.
- Cass. civ., n. 13425/2023 — Nel concordato con assunzione, l’esercizio da parte dell’assuntore della facoltà di limitare gli impegni assunti incide sull’ammontare del credito di rivalsa spettante al soccombente in revocatoria che intenda onorare il giudicato. Illumina il perimetro degli impegni dell’assuntore (mito n. 2).
- Cass. civ., 2 settembre 2022, n. 25924 — La legittimazione di “qualsiasi interessato” a opporsi all’omologazione presuppone l’accertamento in concreto dell’incidenza negativa del concordato, rispetto alla procedura, sulla posizione sostanziale dell’opponente. Smonta il mito n. 7.
- Corte d’appello di Firenze, 18 aprile 2024 — Applicabilità del cram down fiscale e previdenziale al concordato fallimentare. Ridimensiona il mito n. 4: il dissenso dei creditori pubblici non è sempre l’ultima parola.
- Tribunale di Massa, 10 febbraio 2025 — Disciplina applicabile alla proposta di concordato fallimentare depositata nella vigenza del Codice con riferimento a procedura aperta prima del 15 luglio 2022. Conferma la correzione del mito n. 3.
- Tribunale di Torino — La modifica unilaterale della condizione cui era subordinata la validità della proposta può costituire inadempimento grave, con conseguente risoluzione del concordato. Completa la correzione del mito n. 6.
COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO
Il nostro lavoro, su questa materia, comincia da un’operazione precisa: separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e poi costruire su ciò che resta. In concreto:
- Stabiliamo quale legge si applica alla tua procedura. Verifichiamo la data di apertura, il regime transitorio dell’art. 390 CCII e la collocazione temporale della proposta, e definiamo per iscritto se il perimetro è quello del concordato fallimentare o quello degli artt. 240-253 CCII. È la prima decisione e condiziona tutte le altre.
- Ricostruiamo attivo e passivo con i commercialisti dello Studio. Leggiamo lo stato passivo, le domande tardive, le opposizioni pendenti, le prededuzioni maturate e i costi stimati di procedura, e quantifichiamo il recupero atteso dalla prosecuzione della liquidazione: è il termine di paragone su cui si gioca tutto.
- Misuriamo il valore di realizzo dei beni gravati da prelazione. Confrontiamo stime, perizie e risultati delle vendite già esperite per stabilire fino a che punto il degrado dei privilegiati è sostenibile e attestabile ai sensi dell’art. 240, comma 4, CCII.
- Progettiamo le classi e simuliamo il voto. Verifichiamo credito per credito chi è ammesso al voto e chi no — crediti ceduti dopo l’apertura, posizioni in conflitto di interessi, tardivi non ancora ammessi — e calcoliamo le maggioranze in più scenari di classamento prima di depositare qualunque cosa.
- Redigiamo la proposta e il ricorso al giudice delegato. Curiamo il contenuto, le garanzie offerte, l’eventuale accollo, la limitazione degli impegni nei termini consentiti dall’art. 240 CCII e la richiesta di autorizzazione alla cessione delle azioni di pertinenza della massa, con l’indicazione dell’oggetto e del fondamento di ciascuna.
- Interloquiamo con curatore e comitato dei creditori. Prepariamo la documentazione sulla quale il curatore dovrà esprimere il parere in ordine al presumibile risultato della liquidazione e alle garanzie offerte, anticipando le obiezioni invece di subirle.
- Costruiamo o contestiamo il giudizio di convenienza. Dal lato del proponente, documentiamo perché la proposta è migliore dell’alternativa liquidatoria; dal lato del creditore, dimostriamo il contrario, con numeri verificabili e non con affermazioni.
- Depositiamo le opposizioni nel giudizio di omologazione e le difendiamo. Ci costituiamo nelle forme richieste, nei termini, con le contestazioni specifiche: ammissione o esclusione dal voto, formazione delle classi, trattamento dei privilegiati, convenienza.
- Portiamo la causa in Corte d’appello e in Cassazione. Curiamo il reclamo contro il decreto di omologazione e il successivo ricorso di legittimità, con il calcolo rigoroso dei termini, inclusa la verifica dei casi — come quello dell’impugnazione dell’omologa — in cui la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non opera.
- Presidiamo la fase esecutiva e agiamo su risoluzione e annullamento. Monitoriamo gli adempimenti, la costituzione delle garanzie promesse e i termini, e assistiamo chi deve chiedere la risoluzione per inadempimento o l’annullamento, o chi deve resistervi.
Tutto questo poggia su un assetto professionale preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: il concordato nella liquidazione giudiziale è uno dei pochi istituti in cui il percorso ordinario — opposizione, reclamo in Corte d’appello, ricorso per cassazione — è scritto nella legge stessa (artt. 245 e 247 CCII), e gran parte delle regole che lo governano è stata definita proprio dalla Corte di legittimità. Poter seguire la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza che qualcuno debba “riprendere in mano” il fascicolo a metà strada, è ciò che tiene insieme la strategia dall’inizio alla fine. Accanto, pesa la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è formazione specifica sul confronto tra soluzioni negoziali e scenario liquidatorio: esattamente il giudizio di convenienza che il tribunale è chiamato a compiere.
Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i numeri della proposta e la sua tenuta giuridica non viaggiano su binari separati, perché in questo istituto sono la stessa cosa.
L’informazione corretta è la prima difesa
Alla fine di questa guida il punto è uno solo. Nel concordato dentro la liquidazione giudiziale la differenza tra chi recupera qualcosa e chi non recupera nulla quasi mai sta nella fortuna: sta in ciò che si sapeva al momento di decidere. Sapere che un terzo può proporre, che il debitore ha una finestra con una scadenza, che certi crediti non votano, che il privilegio si misura sul realizzo e non sul nominale, che l’omologa si impugna solo se ci si è opposti, che dopo l’omologa comincia una fase e non finisce la partita: ognuna di queste informazioni, da sola, vale più di qualunque intuizione.
È per questo che lo Studio Monardo segue questa materia nel modo in cui la segue. Un concordato nella liquidazione giudiziale nasce come valutazione economica e finisce come giudizio: richiede l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per costruire e verificare il confronto con l’alternativa liquidatoria, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario per reggere l’analisi dell’attivo, del passivo e dei profili fiscali dell’operazione, e l’avvocato cassazionista per portare la stessa linea fino al grado in cui queste regole vengono scritte. Non sono tre consulenze diverse: è un unico percorso.
📩 Se stai valutando una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, se devi decidere come votare o se vuoi capire se opporti conviene, scrivici oggi stesso: prima si interviene, più opzioni restano aperte — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
