Impresa Che Non Ha Presentato Il Modello EAS Come Ente Associativo: Come Si Sana?

Prima di tutto: questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire

Hai costituito un’associazione, magari culturale, ricreativa o di formazione. Col tempo l’attività è cresciuta: corsi a pagamento per i soci, un piccolo bar interno, eventi con biglietto, qualche sponsor. Da fuori, e soprattutto agli occhi dell’Agenzia delle Entrate, la tua realtà comincia ad assomigliare a un’impresa. E a un certo punto scopri di non aver mai inviato il modello EAS, oppure di non averlo ripresentato quando i dati sono cambiati.

Ti chiedi due cose: ho perso tutte le agevolazioni? e si può ancora rimediare? La risposta breve è che nella maggior parte dei casi si può rimediare, ma solo se esegui le mosse giuste nell’ordine giusto e dentro finestre temporali precise. Alcune di queste finestre si chiudono in un giorno preciso dell’anno e non si riaprono più. Altre si chiudono nel momento esatto in cui ricevi una lettera, un questionario o un accesso della Guardia di Finanza.

La promessa di questa guida è semplice: alla fine saprai da quale mossa partire, cosa fare in ciascuna, entro quando, e cosa succede se una mossa salta. Troverai una diagnosi iniziale, otto mosse operative in sequenza, simulazioni numeriche, un piano riassuntivo da stampare, i piani B per gli imprevisti e la giurisprudenza più recente della Cassazione che sostiene ogni passaggio.

Perché questo tema è materia dello Studio Monardo? Perché il modello EAS sta esattamente all’incrocio tra diritto tributario e contenzioso fino all’ultimo grado. Da un lato serve una lettura fiscale dell’ente (IRES, IVA, contabilità separata, regimi agevolati), che è il terreno dello staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Dall’altro, quando l’Agenzia disconosce la natura non commerciale dell’ente, la partita si gioca davanti alle Corti di giustizia tributaria e spesso arriva in Cassazione: e l’Avvocato è cassazionista, quindi può seguire la stessa linea difensiva dal primo contraddittorio fino alla Suprema Corte. Infine, quando l’ente è in difficoltà economica per effetto delle riprese fiscali, entrano in gioco le sue competenze di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e di Gestore della crisi da sovraindebitamento.

📩 Hai scoperto di non aver mai inviato il modello EAS, o hai già ricevuto una richiesta dell’Agenzia? Scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono in fondo a questa pagina.


La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di agire, devi sapere dove ti trovi. Non tutte le associazioni che non hanno inviato il modello EAS sono nella stessa posizione: c’è chi è ancora nei termini per sanare con una sanzione di poche centinaia di euro, chi ha perso quella finestra ma non ha ancora ricevuto controlli, chi ha già un avviso di accertamento in mano, e chi, a ben vedere, non era neppure obbligato a presentarlo. Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1 — Il tuo ente era davvero obbligato a inviare il modello EAS?

Il modello EAS nasce dall’art. 30 del D.L. 185/2008 (convertito dalla L. 2/2009): gli enti associativi non commerciali possono fruire della non imponibilità di quote, contributi e corrispettivi specifici previsti dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972 a condizione di possedere i requisiti di legge e di trasmettere all’Agenzia i dati rilevanti ai fini fiscali. Il modello riguarda soltanto gli enti non commerciali di tipo associativo.

Non erano (e non sono) tenuti a presentarlo, tra gli altri:

  • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, esonerati dall’art. 94, comma 4, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017);
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), esonerate dall’art. 6, comma 6-bis, del D.Lgs. 39/2021, introdotto dal correttivo D.Lgs. 120/2023;
  • l’associazione che svolge attività commerciale in via esclusiva o prevalente: in quel caso non sei un ente non commerciale, sei un ente commerciale, e il modello EAS non ti riguarda (ma hai un problema diverso e più serio, che affrontiamo nella mossa 8).

Dal 1° gennaio 2026, con la piena operatività del regime fiscale del Terzo settore, sono venuti meno due esoneri storici: quello delle ONLUS (la cui disciplina è stata abrogata) e quello delle pro-loco in regime 398, perché il regime della L. 398/1991 è ora riservato alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche.

Domanda 2 — Hai già ricevuto qualcosa dall’Agenzia o dalla Guardia di Finanza?

Questa è la domanda che decide tutto. Un questionario, un invito a comparire, un accesso presso la sede, un processo verbale di constatazione, uno schema di atto per il contraddittorio preventivo: ognuno di questi eventi chiude la porta alla sanatoria “leggera” (la remissione in bonis), perché la legge la consente solo se la violazione non è stata constatata e non sono iniziate attività di controllo di cui tu abbia avuto formale conoscenza.

Domanda 3 — È già scaduto il termine della prima dichiarazione dei redditi utile?

La remissione in bonis va eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza dell’adempimento omesso. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, oggi quel termine cade al 30 settembre. Per un modello EAS che andava presentato entro il 31 marzo 2026 (variazioni intervenute nel 2025), la finestra per sanare con la remissione in bonis coincide con il termine della dichiarazione dei redditi, cioè il 30 settembre 2026.

Domanda 4 — Nella sostanza, il tuo ente funziona davvero come un’associazione?

Assemblee convocate e verbalizzate, libro soci aggiornato, tessere e quote registrate, rendiconto approvato, divieto di distribuzione degli utili rispettato, democraticità interna effettiva, attività rivolta ai soci e coerente con lo statuto. Se la risposta è sì, anche quando la remissione in bonis non è più possibile hai una difesa solida, perché la Cassazione ha chiarito che l’omesso invio del modello, da solo, non basta a far perdere le agevolazioni. Se la risposta è no, il problema non è il modello EAS: è la natura stessa dell’ente.

Perché un’associazione finisce per essere trattata come un’impresa

Prima di guardare la tabella, vale la pena capire il meccanismo che porta l’Agenzia a riqualificare un ente associativo. Il Fisco non parte dalla forma, parte dai flussi. Quando vede un’associazione con incassi regolari, pagamenti elettronici ricorrenti di importo fisso, una presenza online che parla di “clienti”, “listini” e “promozioni”, e magari una partita IVA aperta di recente, si chiede se dietro l’associazione ci sia un’attività economica rivolta al mercato. L’assenza del modello EAS, in questo quadro, funziona da segnale: indica che l’ente non ha dichiarato la propria struttura associativa e rende più semplice selezionarlo per un controllo.

Il punto è che la riqualificazione non colpisce solo l’IVA o solo l’IRES di un singolo corso. Se l’Agenzia conclude che l’ente non possiede i requisiti delle associazioni non commerciali, tutte le entrate diventano potenzialmente tassabili: le quote dei soci, i corrispettivi specifici, perfino i contributi. Ed è per questo che il piano che segue non si limita al modulo, ma lavora sulla sostanza e, se serve, sulla forma giuridica dell’ente.

Tieni presente anche un secondo effetto, spesso sottovalutato: l’ente riqualificato come commerciale avrebbe dovuto tenere contabilità, presentare dichiarazioni IVA e dei redditi complete, certificare i corrispettivi. Ogni adempimento omesso porta con sé una sanzione autonoma. Il costo reale di una riqualificazione, quindi, è sempre molto più alto dell’imposta contestata sul singolo provento.

Tabella di orientamento

La tua situazioneParti dalla mossa
Non sai se eri obbligato (ETS, ASD, ente prevalentemente commerciale)Mossa 1
Obbligato, nessun controllo iniziato, termine della prima dichiarazione utile non ancora scadutoMossa 2 → Mossa 3 (subito)
Obbligato, nessun controllo, termine scadutoMossa 4 → Mossa 5 (poi valuta la 8)
Hai ricevuto questionario, invito, accesso o PVCMossa 6
Hai ricevuto uno schema di atto o un avviso di accertamentoMossa 6 → Mossa 7
L’ente, nei fatti, lavora come un’impresa verso il mercatoMossa 8 (con verifica del profilo penale)

Non passare oltre finché non hai individuato con certezza la tua riga della tabella: iniziare dalla mossa sbagliata significa bruciare giorni che, in questa materia, valgono soldi.


Mossa 1 — Verifica se l’obbligo esisteva davvero (e in che misura)

Obiettivo della mossa: stabilire con documenti alla mano se il tuo ente era tenuto al modello EAS, per quali anni e con quale grado di compilazione, prima di spendere un solo euro in sanzioni.

Quando va fatta

Subito, e comunque prima di qualunque altra mossa. Se il termine della prima dichiarazione utile è vicino, dedica a questa verifica al massimo un paio di giorni: il rischio è restare fermi a riflettere mentre la finestra della remissione in bonis si chiude.

Come si esegue

Il primo passo è recuperare tre documenti: atto costitutivo e statuto registrati, certificato di attribuzione del codice fiscale (ed eventualmente della partita IVA), visura delle iscrizioni a registri pubblici (RUNTS, RASD, registri regionali delle persone giuridiche).

Poi verifica, nell’ordine:

  1. Iscrizione al RUNTS. Se l’ente è iscritto, dalla data di iscrizione non doveva più presentare il modello EAS. Attenzione però al periodo precedente: se l’ente è nato prima e si è iscritto dopo, per il periodo “scoperto” l’obbligo poteva sussistere.
  2. Iscrizione al RASD. Se sei un’associazione o società sportiva dilettantistica iscritta, sei esonerato dall’invio in forza dell’art. 6, comma 6-bis, del D.Lgs. 39/2021. Anche qui controlla gli anni precedenti all’esonero: le contestazioni dell’Agenzia riguardano spesso annualità vecchie.
  3. Personalità giuridica. Le associazioni riconosciute, i cui dati sono già disponibili presso pubblici registri, potevano limitarsi a una compilazione parziale del modello, secondo le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009. Se sei in questa categoria, l’eventuale ripresentazione era dovuta solo se variavano i pochi dati richiesti.
  4. Prevalenza commerciale. Ricostruisci, anno per anno, il peso delle entrate commerciali rispetto a quelle istituzionali. L’art. 149 del TUIR prevede che l’ente perda la qualifica di non commerciale se esercita in prevalenza attività commerciale per un intero periodo d’imposta, sulla base di indici come la prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, dei ricavi commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni istituzionali, dei redditi commerciali rispetto alle entrate istituzionali, dei componenti negativi inerenti all’attività commerciale.

Infine, verifica gli obblighi di ripresentazione. Il modello va inviato entro 60 giorni dalla costituzione e va ripresentato entro il 31 marzo dell’anno successivo solo quando variano i dati comunicati, con esclusione di alcune voci che l’Agenzia ha ritenuto irrilevanti (ad esempio i dati anagrafici comunicati con i modelli AA5/6 o AA7/10, l’ammontare delle entrate, il numero degli associati, i proventi da sponsorizzazione, le erogazioni liberali e i contributi pubblici ricevuti). Una variazione tipica che invece obbliga alla ripresentazione è l’apertura della partita IVA: proprio il momento in cui un’associazione comincia ad assomigliare a un’impresa.

La base giuridica

Art. 30 D.L. 185/2008; art. 148 TUIR; art. 4 D.P.R. 633/1972; art. 149 TUIR; art. 94, comma 4, D.Lgs. 117/2017; art. 6, comma 6-bis, D.Lgs. 39/2021; circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è non trovare lo statuto registrato o scoprire che la versione in uso non è quella depositata. Non fermarti: richiedi copia all’ufficio dell’Agenzia presso cui l’atto è stato registrato e, nel frattempo, procedi con le mosse successive sulla base dei dati disponibili. Un secondo imprevisto è scoprire che l’ente era, già dall’inizio, prevalentemente commerciale: in quel caso il modello EAS non è il tuo problema e devi saltare direttamente alla mossa 8.

Check di completamento

  • Sai, anno per anno, se l’obbligo esisteva e se era di compilazione totale o parziale.
  • Sai quali annualità sono “scoperte” (modello dovuto e non inviato, oppure non ripresentato dopo una variazione rilevante).
  • Hai un primo quadro del rapporto tra entrate istituzionali e commerciali.

Mossa 2 — Fotografa la tua posizione rispetto ai controlli

Obiettivo della mossa: accertare, con data certa, che nessuna attività di controllo sia iniziata nei tuoi confronti, perché da questo dipende l’accesso alla sanatoria più economica.

Quando va fatta

Nello stesso giorno in cui chiudi la mossa 1, e comunque prima di presentare il modello tardivo. È una verifica di poche ore, ma va fatta con metodo.

Come si esegue

Il primo passo è raccogliere tutta la corrispondenza fiscale dell’ente degli ultimi anni: PEC, raccomandate, comunicazioni nel cassetto fiscale, eventuali verbali di accesso. Chiedi al presidente, al tesoriere e al consulente se qualcuno ha ricevuto telefonate o richieste informali.

Poi distingui con attenzione:

  • Attività che precludono la remissione in bonis: accessi, ispezioni e verifiche; questionari o inviti a esibire documenti riguardanti l’ente; processi verbali di constatazione; ogni altra attività amministrativa di accertamento di cui l’ente abbia avuto formale conoscenza. La parola chiave è “formale”: una semplice voce di corridoio non conta, una lettera notificata sì.
  • Attività che non la precludono: comunicazioni generiche di carattere informativo, controlli relativi a soggetti terzi che non coinvolgono l’ente, lettere di compliance non riferite al modello EAS o alla natura dell’ente (anche se qui la valutazione va fatta caso per caso).

Se il cassetto fiscale dell’ente non è attivo, attivalo: ti servirà anche per la mossa 3, perché l’invio del modello EAS avviene esclusivamente in via telematica (direttamente tramite i servizi Fisconline o Entratel, oppure tramite un intermediario abilitato).

La base giuridica

Art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012 (convertito dalla L. 44/2012), che subordina la remissione in bonis alla circostanza che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Se qualcosa va storto

Il caso più frequente: trovi un questionario ricevuto mesi prima e mai aperto, oppure archiviato da un consigliere uscente. La porta della remissione in bonis, in quel caso, è chiusa. Non tentare comunque l’invio “di copertura” pagando la sanzione come se nulla fosse: l’Agenzia contesterà la preclusione e tu avrai speso tempo utile. Passa direttamente alla mossa 6.

Check di completamento

  • Hai un elenco completo e datato delle comunicazioni ricevute dall’ente.
  • Hai stabilito, per iscritto, che nessuna attività di controllo formale è in corso (oppure che lo è, e da quando).
  • Hai accesso ai servizi telematici o hai individuato l’intermediario che invierà il modello.

Mossa 3 — Sana con la remissione in bonis (se sei ancora in tempo)

Obiettivo della mossa: trasmettere il modello EAS omesso e versare la sanzione minima entro il termine della prima dichiarazione utile, così da conservare il regime agevolato come se l’adempimento fosse stato tempestivo.

Quando va fatta

Entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, che per gli enti con esercizio solare coincide oggi con il 30 settembre. Non c’è tolleranza: un invio del 1° ottobre è fuori termine. E non c’è sospensione feriale che tenga, perché la sospensione dal 1° al 31 agosto riguarda i termini processuali, non gli adempimenti tributari.

Come si esegue

Il primo passo è compilare correttamente il modello EAS. Sembra banale, ma molti enti sbagliano proprio qui: un modello incompleto o incoerente con la realtà è un invito al controllo. Prima di procedere, assicurati che:

  • i dati del rappresentante legale siano quelli attuali;
  • le risposte sulle attività svolte (corsi, somministrazione di alimenti e bevande, eventi, sponsorizzazioni, attività verso non soci) corrispondano a ciò che l’ente fa davvero;
  • le dichiarazioni sui requisiti statutari (divieto di distribuzione degli utili, devoluzione del patrimonio, democraticità, intrasmissibilità della quota) trovino riscontro nello statuto registrato.

Poi esegui tre adempimenti, tutti entro il termine:

  1. Invio telematico del modello EAS, direttamente o tramite intermediario. Conserva la ricevuta.
  2. Versamento della sanzione di 250 euro con modello F24 ELIDE, codice tributo 8114, indicando l’anno di riferimento. La sanzione è quella minima prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 e non è compensabile con crediti d’imposta.
  3. Verifica dei requisiti sostanziali: la remissione in bonis sana il ritardo, non l’assenza dei requisiti. Se l’ente non li possedeva, pagare i 250 euro non serve a nulla.

La remissione in bonis vale per ogni singola comunicazione omessa: se l’ente doveva inviare il modello alla costituzione e poi ripresentarlo dopo una variazione, e non ha fatto né l’una né l’altra cosa, valuta con il consulente se le omissioni sono distinte e quali sono ancora sanabili.

La base giuridica

Art. 2, comma 1, D.L. 16/2012; art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997; art. 30 D.L. 185/2008. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti applicativi sull’istituto con la circolare n. 38/E del 2012.

Se qualcosa va storto

Imprevisto 1: il sistema telematico scarta il modello. Succede per codici fiscali errati, per rappresentanti legali non aggiornati in Anagrafe tributaria, per incongruenze formali. Se lo scarto avviene a ridosso del termine, correggi e reinvia subito: fa fede la data della trasmissione accolta, e le ricevute di scarto servono a documentare la tua diligenza.

Imprevisto 2: hai inviato il modello ma dimenticato l’F24. La remissione in bonis richiede entrambe le cose entro il termine. Se te ne accorgi dopo, la sanatoria è incompleta: a quel punto la tua difesa si sposta sulla sostanza (mossa 4) e sulla giurisprudenza che qualifica l’omissione come violazione formale.

Imprevisto 3: il termine è già scaduto. Non disperare, ma cambia binario. L’invio tardivo del modello resta utile per il futuro, perché dalla data di presentazione l’ente torna in regola, ma non ha efficacia retroattiva sulle annualità passate: su questo la Cassazione penale, con la sentenza n. 9412/2025, ha confermato che un modello presentato anni dopo la costituzione non consente di fruire del regime agevolato per il periodo precedente. Per il passato, la tua difesa diventa sostanziale.

Check di completamento

  • Hai la ricevuta di trasmissione accolta del modello EAS.
  • Hai la quietanza dell’F24 ELIDE con codice tributo 8114, pagato senza compensazioni.
  • Entrambe le date sono anteriori al termine della prima dichiarazione utile.

Approfondimento operativo: le risposte del modello che attirano i controlli

Il modello EAS non è un semplice elenco anagrafico. Nelle sue 38 domande, per gli enti che lo compilano integralmente, chiede all’associazione di descrivere se stessa: quali attività svolge, verso chi, con quali modalità, con quali entrate. Alcune risposte, lette in combinazione, disegnano il profilo che il Fisco associa a un’impresa. Prima di procedere con l’invio, verifica con particolare attenzione queste aree.

Attività verso non soci. Se dichiari che l’ente svolge attività anche nei confronti di terzi, devi avere la contabilità commerciale corrispondente. Non è una risposta “sbagliata”: è una risposta che deve trovare riscontro in partita IVA, fatture o corrispettivi certificati, dichiarazioni.

Somministrazione di alimenti e bevande. Il bar interno è una delle attività più osservate. Se c’è, va dichiarato; e va verificato se rientra nelle ipotesi in cui la legge ne ammette la gestione non commerciale, o se invece genera proventi commerciali da trattare come tali.

Pubblicità e sponsorizzazioni. Proventi di sponsorizzazione ricorrenti e spese pubblicitarie significative sono indici di un’attività rivolta al mercato. L’importo, come hai visto, non obbliga alla ripresentazione se varia; ma la sua presenza va descritta con coerenza.

Compensi e rimborsi agli amministratori. Le domande sulla gratuità delle cariche e sulle erogazioni a favore di associati e amministratori sono decisive per il divieto di distribuzione indiretta degli utili. Rispondi in modo esatto: un compenso non dichiarato che emerge in verifica è un argomento a favore della riqualificazione.

Strutture e locali. Se l’ente opera in locali attrezzati come un esercizio aperto al pubblico, la descrizione deve essere coerente con la natura associativa (accesso riservato ai soci, tessera, regolamento interno).

La regola di fondo è questa: il modello EAS è una dichiarazione su te stesso, e ciò che dichiari sarà confrontato con ciò che fai. Compilarlo in fretta per rispettare il termine, con risposte generiche o ottimistiche, significa firmare una fotografia che il primo accesso in sede potrà smentire. Meglio un modello onesto che dichiara anche una parte commerciale, correttamente gestita, di un modello che nega ciò che il sito internet dell’associazione mostra a chiunque.


Mossa 4 — Metti in ordine la sostanza dell’ente

Obiettivo della mossa: costruire (o ricostruire) la prova documentale che l’ente funziona davvero come un’associazione non commerciale, perché è questa prova, e non il modulo, che alla fine decide se le agevolazioni spettano.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 3, se l’hai eseguita; immediatamente se la remissione in bonis non è più possibile. È la mossa più lunga del piano: calcola da due a sei settimane, a seconda dello stato dei libri sociali.

Come si esegue

Qui devi ragionare come ragionerà il verificatore. La giurisprudenza di legittimità è costante: le agevolazioni dell’art. 148 TUIR e dell’art. 4 del decreto IVA non dipendono dalla veste giuridica dell’ente, ma dall’effettivo svolgimento di un’attività senza fine di lucro, e l’onere di provarlo grava sull’associazione (Cass., sez. trib., ord. n. 25402 del 23 settembre 2024). Tradotto: non basta dire “siamo un’associazione”, devi dimostrarlo carta per carta.

Il primo passo è verificare che lo statuto contenga le clausole richieste dall’art. 148, comma 8, del TUIR:

  • divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;
  • obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo, che escluda la temporaneità della partecipazione e garantisca a tutti gli associati maggiorenni il diritto di voto;
  • obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea, criteri di ammissione ed esclusione, pubblicità delle convocazioni e delle deliberazioni;
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

Se lo statuto è carente, va adeguato con delibera assembleare e registrato. Ricorda però che l’adeguamento vale per il futuro: per il passato conta come l’ente ha funzionato davvero.

Poi ricostruisci la vita associativa effettiva:

  1. Libro soci: nominativi, date di ammissione, quote versate. Un libro soci con centinaia di “soci” che hanno versato una quota solo il giorno del corso e non hanno mai partecipato a un’assemblea è esattamente l’indizio che il verificatore cerca.
  2. Libro verbali delle assemblee: convocazioni, presenze, deliberazioni, approvazione del rendiconto.
  3. Libro verbali del consiglio direttivo.
  4. Rendiconti annuali approvati e coerenti con gli estratti conto bancari.
  5. Prova della destinazione degli avanzi alle finalità istituzionali (nessun compenso “mascherato” agli amministratori, nessun rimborso spese non documentato).
  6. Materiale di comunicazione esterna: sito internet, profili social, volantini. Se promuovi i corsi al pubblico come farebbe una palestra o una scuola privata, con listini, promozioni e “iscrizioni aperte a tutti”, stai offrendo all’Agenzia un argomento potentissimo.

La base giuridica

Art. 148, commi 3 e 8, TUIR; art. 4, commi 4, 7 e 8, D.P.R. 633/1972; art. 2697 c.c. sull’onere della prova, richiamato costantemente dalla Cassazione in materia di agevolazioni.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: i libri sociali non esistono o sono stati compilati in modo discontinuo. Non ricostruirli “a posteriori” con date retrodatate: è un rischio grave, anche penale. Raccogli invece prove alternative e genuine: e-mail di convocazione, chat del direttivo, fogli firma, ricevute delle quote, testimonianze scritte dei soci. Poi, per il futuro, istituisci i libri correttamente. La Cassazione ha valorizzato la sostanza, ma una sostanza che deve essere dimostrabile.

Check di completamento

  • Lo statuto contiene tutte le clausole dell’art. 148, comma 8, TUIR (o è stato adeguato e registrato).
  • Hai un fascicolo della vita associativa per ciascuna annualità a rischio.
  • Hai eliminato dalla comunicazione esterna ogni elemento che presenti l’ente come un’attività commerciale aperta al pubblico.

Mossa 5 — Separa l’istituzionale dal commerciale (e fai i conti con le regole 2026)

Obiettivo della mossa: tracciare un confine netto, contabile e operativo, tra ciò che l’associazione fa per i propri soci in attuazione dello scopo e ciò che fa sul mercato, così che l’eventuale attività commerciale non contamini l’intero ente.

Quando va fatta

In parallelo alla mossa 4, e comunque prima della chiusura dell’esercizio in corso, perché la separazione contabile deve esistere durante l’anno, non essere ricostruita a fine anno.

Come si esegue

Il primo passo è capire che un’associazione può svolgere attività commerciale senza smettere di essere un ente non commerciale, purché quell’attività non sia prevalente. Ma i proventi commerciali vanno tassati come tali, e le relative operazioni vanno gestite con partita IVA, fatturazione o certificazione dei corrispettivi, e contabilità separata.

Poi classifica ogni fonte di entrata in tre colonne:

Tipo di entrataTrattamentoCondizione
Quote e contributi associativi “puri”Non commercialiRequisiti dell’art. 148 TUIR e, per il regime agevolato, il modello EAS quando dovuto
Corrispettivi specifici versati dai soci per attività istituzionaliNon commerciali solo per alcune tipologie di associazioni (vedi sotto)Attività conforme allo scopo, resa ai soci, requisiti statutari rispettati, modello EAS quando dovuto
Proventi da terzi non soci, sponsorizzazioni, somministrazione al pubblicoCommercialiPartita IVA, contabilità separata, dichiarazione dei redditi e IVA

La novità che non puoi ignorare riguarda proprio la seconda riga. Dal 1° gennaio 2026 l’art. 148, comma 3, del TUIR, come modificato dall’art. 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, mantiene la decommercializzazione ai fini IRES dei corrispettivi specifici versati dai soci soltanto per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche. Ne restano escluse le associazioni culturali e quelle di formazione extra-scolastica della persona, che invece fino al 2025 ne beneficiavano.

Sul fronte IVA, invece, la proroga intervenuta alla fine del 2025 ha rinviato al 2036 il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione, mantenendo la non commercialità ai fini IVA dei corrispettivi dai soci anche per le associazioni culturali e di formazione extra-scolastica. Si è creato così un disallineamento: per queste associazioni, lo stesso corso a pagamento riservato ai soci è oggi commerciale ai fini IRES ma escluso ai fini IVA. E proprio per conservare almeno il beneficio IVA, il modello EAS resta per loro un adempimento essenziale.

Se il tuo ente è culturale o di formazione extra-scolastica e non è iscritto al RUNTS, verifica con attenzione due strade: continuare come associazione non ETS, accettando la tassazione IRES dei corrispettivi specifici, oppure valutare l’iscrizione al RUNTS come associazione di promozione sociale, per la quale il nuovo regime del Codice del Terzo settore (art. 85, comma 1) continua a prevedere la non commercialità di queste attività.

La base giuridica

Art. 148, comma 3, TUIR come modificato dall’art. 89, comma 4, D.Lgs. 117/2017; art. 85 D.Lgs. 117/2017; art. 4 D.P.R. 633/1972; art. 144 TUIR sulla contabilità separata degli enti non commerciali.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: l’attività commerciale è cresciuta al punto da superare quella istituzionale. Se gli indici dell’art. 149 TUIR ti danno torto per un intero periodo d’imposta, l’ente perde la qualifica di non commerciale dall’inizio di quel periodo. Non tentare di “annacquare” i numeri: passa alla mossa 8 e valuta una scelta strutturale.

Check di completamento

  • Ogni entrata dell’ente è classificata come istituzionale, corrispettivo specifico da soci o commerciale.
  • Se svolgi attività commerciale, hai partita IVA, contabilità separata e adempimenti dichiarativi in regola.
  • Hai verificato l’impatto delle regole in vigore dal 1° gennaio 2026 sulla tua tipologia di associazione.

Approfondimento operativo: bar, eventi e sponsorizzazioni

Tre attività mettono più spesso in crisi il confine tra associazione e impresa. Vediamole una per una.

Il bar interno. La somministrazione di alimenti e bevande, anche se riservata ai soci, è considerata dalla legge un’attività di natura commerciale salvo ipotesi specifiche previste per alcune tipologie di associazioni e a determinate condizioni. Se il tuo ente gestisce un bar, il primo passo è verificare se rientra in quelle ipotesi; se non rientra, i relativi incassi vanno registrati e dichiarati come proventi commerciali, con i relativi adempimenti IVA. Un bar aperto a chiunque passi, senza controllo delle tessere, è uno degli elementi che più facilmente porta l’Agenzia a concludere per la natura commerciale dell’intero ente.

Gli eventi con biglietto. Concerti, spettacoli, cene sociali: se sono riservati ai soci e coerenti con lo scopo associativo, il trattamento dipende dalla tipologia dell’associazione e dalle regole in vigore per l’anno di riferimento; se sono aperti al pubblico, sono commerciali. La prova documentale che devi conservare è semplice e decisiva: elenchi dei partecipanti con numero di tessera, modalità di accesso, comunicazioni di promozione rivolte ai soli soci.

Le sponsorizzazioni. Un’associazione può ricevere sponsorizzazioni, ma i relativi proventi sono commerciali: servono partita IVA, fatturazione, dichiarazione. Per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al RASD resta disponibile il regime della L. 398/1991, che dal 2026 è riservato proprio agli enti sportivi dilettantistici.

In tutti e tre i casi, la contabilità separata non è un formalismo: è il documento che permette di dire all’Agenzia “questa parte è commerciale e l’abbiamo tassata; quest’altra è istituzionale e non lo è”. Senza separazione, il verificatore ha buon gioco a trattare tutto come un unico flusso d’impresa.


Mossa 6 — Se è arrivato un controllo, governa la fase istruttoria

Obiettivo della mossa: trasformare il controllo da “processo alla forma” a verifica della sostanza, portando nel fascicolo dell’Agenzia, prima che l’atto sia emesso, tutta la prova della natura non commerciale dell’ente.

Quando va fatta

Dal giorno in cui ricevi la prima comunicazione formale: questionario, invito, accesso, PVC o schema di atto. I termini qui sono stretti e diversi a seconda dello strumento: un questionario indica il proprio termine di risposta (di norma non inferiore a 15 giorni); dopo la notifica di un processo verbale di constatazione hai 60 giorni per presentare osservazioni; lo schema di atto per il contraddittorio preventivo assegna un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni.

Come si esegue

Il primo passo è non rispondere d’impulso. Molte associazioni compromettono la propria posizione rispondendo a un questionario con frasi come “i corsi sono aperti a tutti” o “i soci si iscrivono per frequentare il corso”, che nel linguaggio fiscale significano “stiamo vendendo un servizio sul mercato”.

Poi prepara una risposta strutturata in tre parti:

  1. La cornice giuridica. L’omesso invio del modello EAS non determina, di per sé, la decadenza dalle agevolazioni. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20027 del 18 luglio 2025, ha chiarito che l’omessa trasmissione legittima la verifica dell’Amministrazione e costituisce un elemento indiziario, ma non comporta da sola la revoca del regime agevolato, perché conta in via prevalente il possesso sostanziale dei requisiti. Lo stesso principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 34245/2025, che ha cassato con rinvio una sentenza di merito la quale aveva trattato l’invio del modello come obbligo sostanziale.
  2. La prova della sostanza. Qui porti il fascicolo costruito nella mossa 4: statuto conforme, libri sociali, verbali, rendiconti, prova della democraticità interna e dell’effettiva partecipazione dei soci, destinazione degli avanzi.
  3. La ricostruzione corretta delle entrate. Se una parte dell’attività è commerciale, riconoscilo e quantificalo tu, con la contabilità separata della mossa 5. È molto meglio discutere di una ripresa parziale su un segmento di attività che subire la riqualificazione dell’intero ente come impresa.

Se ricevi uno schema di atto, sappi che l’art. 6-bis della L. 212/2000 (Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 219/2023) ti riconosce il diritto al contraddittorio preventivo: l’Agenzia deve comunicarti lo schema, assegnarti un termine non inferiore a 60 giorni per osservazioni e controdeduzioni, e non può adottare l’atto definitivo prima della scadenza. Nella motivazione dell’atto dovrà poi tenere conto delle osservazioni che non ha accolto. Questa è la tua occasione più importante: quello che non porti in contraddittorio rischi di doverlo dimostrare in salita davanti al giudice.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto tributario: “In queste verifiche la partita si vince o si perde nel fascicolo istruttorio, molto prima dell’udienza”.

La base giuridica

Art. 30 D.L. 185/2008; art. 148 TUIR; art. 6-bis L. 212/2000; art. 12, comma 7, L. 212/2000 per le osservazioni dopo il PVC; artt. 32 e 33 D.P.R. 600/1973 per i poteri istruttori.

Se qualcosa va storto

Imprevisto 1: il verificatore contesta la sola omissione del modello. È la situazione più favorevole: con le ordinanze del 2025 hai un argomento forte. Chiedi che la contestazione venga estesa all’esame della sostanza e documentala.

Imprevisto 2: il verificatore contesta la natura stessa dell’ente (assenza di vita associativa, soci “di passaggio”, pubblicità commerciale). Qui l’omissione del modello diventa un indizio che si somma ad altri. La Cassazione, con l’ordinanza n. 31924/2024, ha ritenuto legittima la revoca delle agevolazioni quando alla tardiva presentazione del modello si accompagnavano l’assenza di democraticità, la mancanza di libri sociali e la promozione dell’attività con modalità tipicamente commerciali. La tua difesa deve smontare gli indizi uno per uno, non solo quello formale.

Check di completamento

  • Hai risposto entro i termini a ogni richiesta, con risposte coordinate e verificate.
  • Il fascicolo dell’Agenzia contiene la tua prova documentale della natura non commerciale.
  • Se hai ricevuto lo schema di atto, hai depositato osservazioni motivate entro il termine assegnato.

Approfondimento operativo: come rispondere a un questionario sulla natura dell’ente

Il questionario è spesso il primo contatto formale, e il più sottovalutato. Ecco come impostarlo.

Rispondi a ogni domanda, nel termine, per iscritto. La mancata risposta a un questionario può avere conseguenze sul piano probatorio: i documenti non esibiti su richiesta rischiano di non poter essere utilizzati a tuo favore nelle fasi successive. Se il termine è troppo breve per raccogliere la documentazione, chiedi una proroga motivata prima della scadenza.

Usa il lessico corretto. Parla di “soci”, “associati”, “quote”, “attività istituzionali”, “partecipazione alla vita associativa”. Evita “clienti”, “iscrizioni al corso”, “abbonamenti”, “prezzi”. Non è un gioco di parole: il lessico riflette la sostanza, e se la sostanza è associativa deve emergere anche dal modo in cui la descrivi.

Allega, non riassumere. Statuto registrato, libro soci, verbali delle assemblee degli anni oggetto di controllo, rendiconti approvati, estratti della contabilità separata. Un’affermazione non documentata vale poco; un verbale d’assemblea con firme e delibera di approvazione del rendiconto vale molto.

Affronta apertamente l’omissione del modello EAS. Non nasconderla e non minimizzarla: riconosci l’omissione, indica se e quando l’hai regolarizzata per il futuro, e spiega perché, alla luce della giurisprudenza di legittimità, essa non può da sola determinare la perdita delle agevolazioni.

Non ammettere ciò che non è vero, ma non negare l’evidenza. Se una parte dell’attività è commerciale, dillo e mostra come l’hai gestita. La credibilità della risposta è il tuo capitale più prezioso: un verificatore che trova un’affermazione falsa smette di dare peso anche a quelle vere.


Mossa 7 — Davanti all’avviso di accertamento: adesione o ricorso

Obiettivo della mossa: scegliere, entro il termine di impugnazione, la strada che minimizza il debito finale senza rinunciare alle difese fondate, e attivarla senza errori procedurali.

Quando va fatta

Il termine chiave è di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Su questo termine opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Se presenti istanza di accertamento con adesione prima della scadenza, il termine per ricorrere resta sospeso per 90 giorni. Calcola le date per iscritto e fatti confermare il conteggio: un errore di un giorno rende il ricorso inammissibile e l’atto definitivo.

Come si esegue

Il primo passo è leggere l’avviso cercando tre cose: su cosa si fonda la ripresa (sola omissione del modello EAS? disconoscimento della natura non commerciale? riqualificazione di singoli proventi?), quali annualità riguarda, come è stata ricostruita la base imponibile (scorporo IVA dai corrispettivi, costi riconosciuti o ignorati, sanzioni applicate).

Poi scegli tra le strade disponibili:

  1. Accertamento con adesione. È la sede per trattare sulla quantificazione: riconoscimento dei costi, riduzione della base imponibile ai soli proventi effettivamente commerciali, esclusione delle quote associative pure. Le sanzioni sono ridotte e il pagamento può essere rateizzato. È la strada giusta quando la contestazione ha un fondamento almeno parziale e il dissenso riguarda soprattutto i numeri.
  2. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria. È la strada obbligata quando l’avviso si fonda soltanto (o prevalentemente) sull’omissione del modello EAS, o quando l’Agenzia ha ignorato la prova della sostanza. Ricorda che dal 2024 il reclamo-mediazione non è più previsto per i ricorsi notificati dopo la sua abrogazione: si va direttamente in giudizio.
  3. Sospensione dell’esecuzione. Se l’importo è rilevante, con il ricorso puoi chiedere al giudice la sospensione dell’atto, dimostrando il fondamento delle tue ragioni e il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla riscossione.

Nel ricorso, i motivi tipici in materia di modello EAS sono:

  • violazione dell’art. 30 D.L. 185/2008 e dell’art. 148 TUIR, perché la norma non prevede espressamente la decadenza come conseguenza automatica dell’omesso invio. In questo senso la giurisprudenza di merito, tra cui la CGT di secondo grado della Lombardia, sent. n. 667/17/2025, ha escluso che l’omissione del modello possa da sola far venir meno il regime agevolato di un’associazione sportiva dilettantistica;
  • omessa valutazione della sostanza, alla luce delle ordinanze n. 20027/2025 e n. 34245/2025 della Cassazione;
  • difetto di motivazione, se l’atto non ha tenuto conto delle osservazioni presentate in contraddittorio;
  • errori di quantificazione: tassazione di quote associative pure, mancato riconoscimento dei costi, applicazione dell’IVA su operazioni escluse.

La base giuridica

Art. 30 D.L. 185/2008; art. 148 TUIR; artt. 6-bis e 7 L. 212/2000; D.Lgs. 218/1997 sull’accertamento con adesione; disciplina del processo tributario sul termine di 60 giorni, sulla sospensione cautelare e sulla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto).

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: l’adesione fallisce a ridosso della scadenza. Se il contraddittorio in adesione non porta a un accordo, il termine per ricorrere riprende a decorrere dopo i 90 giorni di sospensione. Non aspettare l’ultimo giorno per preparare il ricorso: scrivilo in parallelo alla trattativa, così da poterlo notificare subito se l’accordo salta.

Check di completamento

  • Hai il calendario certo delle scadenze, sospensione feriale e sospensione da adesione incluse.
  • Hai scelto la strada (adesione, ricorso, o adesione con ricorso pronto) in base alla natura della contestazione.
  • Se hai proposto ricorso, hai valutato e, se utile, richiesto la sospensione dell’atto.

Approfondimento operativo: come si costruisce un ricorso efficace

Un ricorso in materia di modello EAS che si limiti a citare l’ordinanza n. 20027/2025 rischia di non bastare. La Cassazione ha detto che l’omissione non è sufficiente da sola, ma ha anche ribadito che l’onere di provare i requisiti sostanziali resta a carico dell’ente. Il ricorso deve quindi lavorare su due livelli contemporaneamente.

Primo livello: l’illegittimità del percorso logico dell’atto. Se l’avviso motiva la ripresa esclusivamente sull’omesso invio del modello, l’atto è viziato perché applica una decadenza automatica che la norma non prevede. Questo motivo va formulato in modo netto, citando il testo dell’art. 30 del D.L. 185/2008 e le pronunce di legittimità del 2025.

Secondo livello: la prova positiva della sostanza. Anche se il primo motivo è fondato, il giudice di merito dovrà comunque verificare se l’ente possedeva i requisiti. Il ricorso deve quindi depositare fin dal primo grado la documentazione raccolta nella mossa 4 e spiegare, per ciascun requisito dell’art. 148, comma 8, TUIR, dove si trova la prova. Nel processo tributario la produzione documentale in appello incontra limiti sempre più stringenti: ciò che non produci in primo grado potresti non riuscire a produrlo dopo.

Terzo elemento: la quantificazione subordinata. Anche nella migliore strategia difensiva, conviene proporre in via subordinata una corretta quantificazione: esclusione delle quote associative pure, riconoscimento dei costi, scorporo corretto dell’IVA, applicazione delle sanzioni nella misura prevista per le violazioni commesse. Se il giudice non accoglie la tesi principale, avrai comunque ridotto la pretesa.

Quarto elemento: la coerenza con il contraddittorio. Il ricorso deve riprendere le osservazioni presentate nella fase istruttoria e denunciare, se l’Agenzia le ha ignorate, il difetto di motivazione dell’atto rispetto all’art. 6-bis dello Statuto del contribuente. La coerenza tra ciò che hai detto all’Agenzia e ciò che dici al giudice è essa stessa un argomento di credibilità.


Mossa 8 — La scelta strutturale: restare associazione, diventare ETS o dichiararsi impresa

Obiettivo della mossa: allineare definitivamente la forma giuridica e fiscale dell’ente a ciò che l’ente fa davvero, eliminando alla radice il rischio che il problema del modello EAS si ripresenti ogni anno.

Quando va fatta

Dopo aver messo in sicurezza il passato (mosse 3-7), e comunque entro la fine dell’esercizio in corso, così che la nuova impostazione valga dal periodo d’imposta successivo. Se l’ente è già, nei fatti, prevalentemente commerciale, la mossa va anticipata: ogni anno in più con la forma sbagliata è un anno di esposizione fiscale e, oltre certe soglie, penale.

Come si esegue

Il primo passo è guardare in faccia la realtà dell’ente. Hai tre strade.

Strada A — Restare associazione non commerciale, in regola. Adatta a chi ha una vita associativa autentica e un’attività commerciale marginale. Richiede: modello EAS inviato e ripresentato quando dovuto, statuto conforme, contabilità separata, adempimenti commerciali per la parte di mercato. Dal 2026, se sei un’associazione culturale o di formazione extra-scolastica, metti in conto la tassazione IRES dei corrispettivi specifici dei soci.

Strada B — Iscriverti al RUNTS come ente del Terzo settore. Adatta a chi svolge attività di interesse generale e vuole un regime stabile. Con l’iscrizione, il modello EAS non è più dovuto (art. 94, comma 4, CTS) e si applicano le regole fiscali del Titolo X del Codice del Terzo settore, in vigore dal 1° gennaio 2026. Attenzione al periodo transitorio: se l’ente si costituisce con l’intenzione di diventare ETS, è prudente inviare comunque il modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione, perché l’iscrizione al RUNTS può richiedere più tempo. Se sei un ente sportivo, la strada equivalente è l’iscrizione al RASD, che comporta anch’essa l’esonero dal modello.

Strada C — Riconoscere che sei un’impresa. Se l’ente vende servizi al pubblico, con logiche di mercato e senza una reale vita associativa, la forma associativa è uno schermo che prima o poi cede. La Cassazione, con l’ordinanza n. 8/2025, ha confermato l’accertamento nei confronti di una persona fisica che, dietro la veste di associazione sportiva dilettantistica, gestiva in realtà una ditta individuale. In questi casi la strada corretta è la trasformazione o la costituzione di una società (o di un’impresa sociale, se ne ricorrono i presupposti), con regime fiscale ordinario e adempimenti conseguenti.

Poi valuta il profilo penale, che molti trascurano. Se l’ente, trattato come commerciale, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione IVA o dei redditi e non l’ha fatto, e l’imposta evasa supera per una singola imposta la soglia di 50.000 euro annui, può configurarsi il reato di omessa dichiarazione dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 a carico del legale rappresentante. La Cassazione penale, con la sentenza n. 38800/2024, ha confermato la condanna del rappresentante di una finta società sportiva dilettantistica che operava come una palestra commerciale; con la sentenza n. 9412/2025 ha precisato che la dichiarazione IVA e quella dei redditi sono adempimenti distinti e che la tardiva presentazione del modello EAS non sana il passato.

Infine, considera la responsabilità personale di chi ha agito per l’ente: nelle associazioni non riconosciute, per le obbligazioni dell’associazione rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto di essa (art. 38 c.c.). I debiti tributari derivanti da un accertamento possono quindi raggiungere il patrimonio personale del presidente o dei consiglieri operativi.

La base giuridica

Art. 149 TUIR; artt. 79, 85, 89 e 94 D.Lgs. 117/2017; art. 6, comma 6-bis, D.Lgs. 39/2021; art. 5 D.Lgs. 74/2000; art. 38 c.c.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: l’accertamento ha già prodotto un debito che l’ente non riesce a pagare. Qui non ti basta la difesa tributaria: devi gestire la crisi. Rateizzazioni, definizioni agevolate eventualmente disponibili, e, per l’ente che esercita attività d’impresa o per le persone fisiche esposte in proprio, gli strumenti del Codice della crisi: composizione negoziata, procedure di sovraindebitamento. Ne parliamo negli scenari di deviazione.

Check di completamento

  • Hai scelto una delle tre strade con una delibera motivata del direttivo o dell’assemblea.
  • Hai verificato l’eventuale esposizione penale del legale rappresentante per le annualità pregresse.
  • Hai un calendario di adempimenti per l’esercizio successivo coerente con la forma scelta.

Approfondimento operativo: il passaggio al RUNTS o al RASD senza buchi di copertura

Scegliere la strada B è spesso la soluzione più solida, ma il passaggio va gestito con attenzione, perché il periodo tra la decisione e l’iscrizione effettiva è proprio quello in cui gli enti restano scoperti.

Il primo passo è adeguare lo statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore (per il RUNTS) o della disciplina sportiva (per il RASD), con delibera assembleare e registrazione. Poi presenti l’istanza di iscrizione tramite la procedura telematica prevista e attendi l’esito del controllo dell’ufficio competente, che può chiedere integrazioni.

Durante l’attesa, l’ente non è ancora ETS né ente sportivo iscritto: resta un’associazione non commerciale ordinaria, con tutti gli obblighi che ne derivano, modello EAS compreso. Se hai costituito l’ente da poco, invia il modello entro 60 giorni dalla costituzione anche se hai già avviato l’iscrizione; se l’ente esiste da tempo e sono intervenute variazioni rilevanti, ripresentalo entro il 31 marzo dell’anno successivo. L’esonero decorrerà dalla data di iscrizione.

Verifica infine l’impatto fiscale del nuovo regime. Per gli ETS iscritti al RUNTS, dal 1° gennaio 2026 si applicano le regole del Titolo X del Codice del Terzo settore: il test di commercialità delle attività di interesse generale, i regimi forfetari dedicati, le regole specifiche per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Non è un regime automaticamente più favorevole per tutti: per alcune realtà con molte entrate da soci può esserlo, per altre con attività prevalentemente verso terzi può non esserlo. La scelta va fatta sui numeri dell’ente, non sull’etichetta.


Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come la tempestività cambia l’esito. Non riproducono casi reali. Per semplicità non includono sanzioni e interessi, che nella realtà si aggiungono alle imposte.

Simulazione 1 — Stessa associazione, due tempi diversi

Ipotesi: associazione culturale non iscritta al RUNTS, costituita il 14 febbraio 2025. Modello EAS dovuto entro 60 giorni dalla costituzione, quindi entro il 15 aprile 2025. Non viene inviato. Nel 2025 l’ente incassa 6.380 € di quote associative pure e 27.914 € di corrispettivi specifici dai soci per corsi di lingua e fotografia. Nessun controllo in corso.

  • Esito A: il tesoriere se ne accorge a settembre 2025. Esegue la mossa 2 (nessun controllo), poi la mossa 3: invia il modello EAS il 22 settembre 2025 e versa 250 € con F24 ELIDE, codice tributo 8114. Siamo entro il termine della prima dichiarazione utile (30 settembre 2025). Costo della sanatoria: 250 €. Per il 2025 i corrispettivi specifici restano decommercializzati (la modifica dell’art. 148, comma 3, TUIR vale dal 2026).
  • Esito B: se ne accorge a novembre 2025. La remissione in bonis non è più possibile. Invia comunque il modello, ma l’invio vale per il futuro. Per il 2025 l’ente è esposto: in caso di controllo, l’Agenzia può contestare la non imponibilità dei 27.914 € di corrispettivi. Considerando l’IVA scorporata (27.914 / 1,22 = 22.880,33 € di imponibile e 5.033,67 € di IVA), e ipotizzando un reddito imponibile ricostruito di 6.917 € dopo i costi, l’IRES al 24% vale 1.660,08 €. Rischio teorico sulle sole imposte: 6.693,75 €, contro i 250 € dell’esito A. La difesa resta possibile (mossa 4, mossa 6), ma è una difesa, non una sanatoria.

Simulazione 2 — Il questionario che chiude la porta

Ipotesi: associazione ricreativa con bar interno. Modello EAS da ripresentare entro il 31 marzo 2026 per l’apertura della partita IVA avvenuta nel 2025. Non viene ripresentato. Il 9 giugno 2026 l’ente riceve un questionario dell’Agenzia sulla natura delle attività. Il presidente, a luglio, legge un articolo sulla remissione in bonis e invia il modello il 21 luglio 2026 pagando i 250 €.

Esito: la remissione in bonis è preclusa, perché al 21 luglio era già iniziata un’attività di controllo di cui l’ente aveva formale conoscenza. I 250 € non producono l’effetto sanante. La strada corretta era: mossa 2 (rilevare il questionario), poi direttamente mossa 6, con una risposta strutturata sulla sostanza e sulla corretta separazione dei proventi del bar (mossa 5). Il tempismo, qui, non si recupera con il pagamento: si recupera con la qualità della difesa.

Simulazione 3 — Il calendario del ricorso

Ipotesi: avviso di accertamento notificato il 17 luglio 2026 a un’associazione, fondato sulla sola omissione del modello EAS per gli anni 2021 e 2022. Maggior imposta complessiva contestata: 18.472,40 €.

  • Senza istanza di adesione: i 60 giorni decorrono dal 18 luglio. Dal 18 al 31 luglio passano 14 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; dal 1° al 30 settembre si aggiungono 30 giorni (totale 44); ne mancano 16. Ultimo giorno utile per notificare il ricorso: 16 ottobre 2026.
  • Con istanza di adesione presentata il 9 settembre 2026: al termine di impugnazione si aggiungono 90 giorni di sospensione. Il ricorso resta proponibile fino al 14 gennaio 2027. Ma se l’ente aspetta la fine della trattativa per iniziare a scrivere il ricorso, rischia di trovarsi a ridosso della scadenza senza atto pronto.

Esito: con il ricorso fondato sulle ordinanze n. 20027/2025 e n. 34245/2025, e con un fascicolo di prova della sostanza costruito secondo la mossa 4, l’ente ha argomenti seri per chiedere l’annullamento. Senza il fascicolo, gli stessi precedenti non bastano, perché l’onere della prova dei requisiti resta a carico dell’associazione.

Simulazione 4 — L’associazione che era un’impresa

Ipotesi: “associazione” sportiva non iscritta al RASD, che gestisce una sala pesi aperta al pubblico con abbonamenti mensili, promozioni online e nessuna assemblea negli ultimi quattro anni. Incassi annui: 212.640 €. Nessun modello EAS, nessuna dichiarazione IVA.

Esito: qui le mosse 3, 4 e 6 servono a poco, perché la sostanza manca. L’IVA scorporata sugli incassi di un solo anno vale circa 38.345 € (212.640 / 1,22 = 174.295,08 € di imponibile). A questa si aggiunge l’imposta sui redditi sul margine. Se l’imposta evasa per una singola imposta supera i 50.000 € annui, il legale rappresentante è esposto al reato di omessa dichiarazione. La mossa giusta è la 8, strada C: riconoscere la natura d’impresa, regolarizzare le annualità ancora regolarizzabili con gli strumenti del ravvedimento, gestire il contenzioso sulle altre e, se il debito supera la capacità di pagamento, attivare subito gli strumenti di gestione della crisi.


Il piano in una pagina

Se devi ricordare una sola cosa, ricorda questa: nel modello EAS contano due orologi. Il primo è il calendario fiscale: il termine della prima dichiarazione dei redditi utile, oltre il quale la remissione in bonis non è più possibile. Il secondo è l’orologio dei controlli: dal momento in cui l’Agenzia ti scrive formalmente, la sanatoria economica è chiusa e comincia la difesa.

Tra i due orologi c’è la sostanza: se l’ente è davvero un’associazione, la Cassazione del 2025 ti dà una difesa robusta anche quando la forma è stata trascurata; se l’ente è un’impresa travestita, nessun modulo lo salverà e la mossa giusta è cambiare forma.

Stampa questa tabella e tienila vicino ai documenti dell’associazione.

MossaObiettivoTermineRischio se la salti
1. Verifica dell’obbligoCapire se e per quali anni il modello era dovutoSubito, 1-2 giorniPagare sanzioni non dovute o ignorare annualità scoperte
2. Posizione sui controlliAccertare che nessun controllo formale sia iniziatoPrima di ogni invioRemissione in bonis inefficace e 250 € sprecati
3. Remissione in bonisInvio EAS + F24 ELIDE 250 €, codice 8114Entro la prima dichiarazione utile (oggi 30 settembre per l’esercizio solare)Perdita della sanatoria economica; difesa solo sostanziale
4. Prova della sostanzaStatuto conforme, libri, verbali, rendiconti2-6 settimaneOnere della prova non assolto, agevolazioni perse
5. Separazione dei proventiContabilità separata, partita IVA, regole 2026Entro l’esercizio in corsoContaminazione dell’intero ente come commerciale
6. Fase istruttoriaPortare la sostanza nel fascicolo dell’AgenziaTermini di questionario, PVC (60 gg), schema di atto (almeno 60 gg)Atto emesso senza considerare le tue prove
7. Adesione o ricorsoRidurre o annullare la pretesa60 gg dalla notifica, + sospensione feriale 1-31 agosto, + 90 gg con adesioneAtto definitivo e riscossione
8. Scelta strutturaleAllineare forma e sostanzaEntro fine esercizioIl problema si ripresenta ogni anno; rischio penale

Gli scenari di deviazione: i tre imprevisti tipici e il piano B

Deviazione 1 — L’Agenzia accelera mentre stai ancora preparando la sanatoria

Stai compilando il modello EAS con calma, il termine della prima dichiarazione utile è ancora lontano, e ti arriva un questionario. È lo scenario più frustrante, perché la porta della remissione in bonis si chiude nel momento esatto in cui ricevi la comunicazione.

Piano B: non inviare il modello pagando i 250 € come se nulla fosse accaduto, e non ignorare il questionario. Invia comunque il modello, perché ti mette in regola per il futuro e dimostra buona fede, ma concentra tutte le energie sulla risposta al questionario, costruita secondo la mossa 6. Nella risposta, esponi apertamente la situazione: l’omissione, la regolarizzazione per il futuro, la prova completa dei requisiti sostanziali. La giurisprudenza del 2025 premia proprio questo approccio: l’omissione legittima la verifica, ma la verifica deve guardare alla realtà dell’ente.

Deviazione 2 — Il termine è scaduto e l’ente non ha documenti

Hai perso la remissione in bonis e scopri che la vita associativa degli anni passati non è documentata: niente verbali, libro soci incompleto, rendiconti mai approvati formalmente.

Piano B: raccogli ogni prova genuina e coeva che esiste, anche se non è nella forma canonica: e-mail di convocazione, messaggi nei gruppi dei soci, fotografie datate delle assemblee, ricevute delle quote, estratti conto che mostrino la destinazione delle risorse. Non retrodatare documenti: oltre a essere illecito, un verbale “costruito” è facilmente smascherabile e distrugge la credibilità dell’intera difesa. Per il futuro, istituisci subito i libri e adegua lo statuto. Per il passato, valuta con realismo se la difesa è sostenibile o se conviene definire la pretesa in adesione, riducendo la base imponibile ai soli proventi effettivamente commerciali.

Deviazione 3 — L’accertamento ha prodotto un debito che l’ente non può pagare

La difesa è stata parziale, oppure l’ente era davvero commerciale, e il conto finale tra imposte, sanzioni e interessi supera le disponibilità. Nelle associazioni non riconosciute, questo debito può coinvolgere anche il patrimonio di chi ha agito per l’ente.

Piano B: agisci su tre livelli, in parallelo. Primo, la rateizzazione della somma dovuta, sia in sede di adesione sia dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione. Secondo, la verifica delle definizioni agevolate eventualmente previste dalla legge al momento in cui ti trovi. Terzo, se l’ente esercita attività d’impresa e si trova in squilibrio, la composizione negoziata della crisi d’impresa; se invece a essere esposte sono le persone fisiche (presidente, consiglieri), le procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi. Sono strumenti tecnici, con requisiti precisi: vanno attivati prima che la riscossione arrivi ai pignoramenti.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 3 prima della mossa 2? No. Se invii il modello e paghi la sanzione senza aver verificato che nessun controllo sia iniziato, rischi di pagare per una sanatoria che non produce effetti. La mossa 2 richiede poche ore: falla sempre prima.

Ho inviato il modello EAS in ritardo senza pagare i 250 €. Posso pagarli adesso? Solo se sei ancora entro il termine della prima dichiarazione utile e nessun controllo è iniziato. La remissione in bonis richiede sia l’invio sia il versamento entro quel termine. Oltre, il pagamento non sana il passato.

La mia associazione è iscritta al RUNTS dal 2024, ma l’Agenzia contesta il 2022. Che faccio? L’esonero dell’art. 94, comma 4, CTS vale dall’iscrizione. Per il 2022, se l’ente era un’associazione non commerciale obbligata, il modello era dovuto. La difesa passa dalle mosse 4 e 6: prova della sostanza e richiamo della giurisprudenza del 2025.

Siamo un’associazione culturale: dal 2026 il modello EAS serve ancora? Sì, se non sei iscritta al RUNTS. Dal 2026 i corrispettivi specifici dei soci sono commerciali ai fini IRES per le associazioni culturali, ma restano esclusi ai fini IVA fino al 2036. Il modello EAS serve proprio per conservare questo beneficio IVA, oltre alla non imponibilità delle quote e dei contributi.

Siamo un’ASD iscritta al RASD. Dobbiamo inviare il modello EAS? No, l’art. 6, comma 6-bis, del D.Lgs. 39/2021 ti esonera. Resta però l’onere di dimostrare, in caso di controllo, di essere un ente effettivamente senza scopo di lucro: l’esonero dal modulo non è un esonero dalla sostanza.

Il presidente dell’associazione rischia personalmente? Può rischiare su due fronti: sul piano civilistico, per le obbligazioni dell’associazione non riconosciuta assunte da chi ha agito in suo nome (art. 38 c.c.); sul piano penale, se l’ente avrebbe dovuto presentare dichiarazioni omesse e l’imposta evasa supera le soglie del D.Lgs. 74/2000. Per questo la mossa 8 include sempre la verifica del profilo penale.


La giurisprudenza che sostiene il piano

I principi che seguono sono riformulati in parole nostre e organizzati in base alla mossa che ciascuna pronuncia sostiene.

A sostegno delle mosse 4, 6 e 7 (la sostanza prevale sulla forma)

  1. Cass. civ., sez. V, ord. n. 20027 del 18 luglio 2025. L’omessa trasmissione del modello EAS autorizza l’Amministrazione a verificare l’ente e rappresenta un indizio da valutare, ma non basta da sola a far decadere l’associazione dal regime agevolato; decisivo è il possesso effettivo dei requisiti. Rilevanza: è il pilastro della difesa quando la remissione in bonis non è più praticabile.
  2. Cass. civ., sez. V, ord. n. 34245/2025. Relativa a una società sportiva dilettantistica accertata per il 2013: la Corte ha cassato con rinvio la sentenza che aveva trattato l’invio del modello come obbligo sostanziale, imponendo al giudice di merito di esaminare l’attività concretamente svolta e le caratteristiche dell’ente. Rilevanza: conferma l’orientamento del luglio 2025 e ne estende l’applicazione alle forme societarie dello sport dilettantistico.
  3. CGT di secondo grado della Lombardia, sent. n. 667/17/2025. Il giudice d’appello ha escluso che l’omesso invio del modello da parte di un’associazione sportiva dilettantistica potesse, in assenza di una norma espressa, determinare la decadenza dal regime della L. 398/1991. Rilevanza: utile nei motivi di ricorso sulla mancanza di una sanzione di decadenza espressa.
  4. Cass. n. 26924/2019. Il modello EAS ha la funzione di agevolare il riconoscimento della non imponibilità delle entrate associative, consentendo i controlli. Rilevanza: aiuta a qualificare il modello come strumento conoscitivo e non come requisito costitutivo del beneficio.

A sostegno della mossa 4 (onere della prova a carico dell’ente)

  1. Cass., sez. trib., ord. n. 25402 del 23 settembre 2024. Le esenzioni per le associazioni non lucrative dipendono dallo svolgimento effettivo di un’attività senza fine di lucro e non soltanto dalla forma giuridica; la prova dei presupposti grava sull’associazione che invoca il beneficio, e il requisito della non devoluzione dei beni agli associati va letto anche alla luce della nozione europea. Rilevanza: spiega perché la prova documentale della mossa 4 è indispensabile.
  2. Cass. n. 16449/2016. Per stabilire se un ente è commerciale non basta guardare alla forma o allo statuto: conta l’attività concretamente esercitata. Rilevanza: regola che vale nei due sensi, a favore dell’ente genuino e contro l’ente di facciata.

A sostegno delle mosse 5 e 6 (proventi commerciali e indizi)

  1. Cass. civ., sez. V, ord. n. 17488 del 31 maggio 2022. Le prestazioni rese agli associati dietro corrispettivo specifico concorrono a formare il reddito dell’ente quando non ricorrono le condizioni di legge per la loro decommercializzazione. Rilevanza: fonda la necessità di classificare ogni entrata nella mossa 5.
  2. Cass. n. 31924/2024. È legittima la revoca delle agevolazioni quando la tardiva presentazione del modello si accompagna a indizi convergenti come la mancanza di democraticità interna, l’assenza di libri sociali e la promozione dell’attività con modalità commerciali. Rilevanza: mostra che l’omissione pesa quando si somma ad altri elementi, e perché la mossa 6 deve smontarli tutti.

A sostegno delle mosse 3 e 8 (limiti della sanatoria tardiva e profilo penale)

  1. Cass. pen., sent. n. 9412/2025. La presentazione tardiva del modello EAS, avvenuta anni dopo la costituzione dell’ente e oltre il termine della remissione in bonis, non consente di fruire del regime agevolato per il periodo precedente; la dichiarazione IVA e quella dei redditi restano adempimenti distinti ai fini del reato di omessa dichiarazione. Rilevanza: spiega perché la mossa 3 va eseguita nei termini e perché la mossa 8 include la verifica penale.
  2. Cass. pen., sent. n. 38800/2024. Confermata la condanna per omessa dichiarazione IVA del rappresentante di una società sportiva dilettantistica che, nei fatti, gestiva una palestra commerciale. Rilevanza: è il caso tipico della simulazione 4 e della strada C della mossa 8.
  3. Cass., sez. trib., ord. n. 8/2025. Legittimo l’accertamento nei confronti della persona fisica quando l’associazione sportiva risulta priva dei requisiti e dissimula in realtà un’impresa individuale. Rilevanza: mostra come la riqualificazione possa spostare la pretesa fiscale direttamente sulla persona che gestisce l’attività.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un’associazione non ha presentato il modello EAS, o viene trattata dall’Agenzia come un’impresa, servono insieme competenze fiscali, processuali e, nei casi più gravi, di gestione della crisi. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Verifichiamo l’obbligo anno per anno: esaminiamo statuto, iscrizioni a RUNTS o RASD, personalità giuridica e composizione delle entrate, per stabilire quali annualità sono realmente scoperte.
  2. Controlliamo la posizione rispetto ai controlli: ricostruiamo la corrispondenza fiscale dell’ente e verifichiamo se la remissione in bonis è ancora praticabile.
  3. Coordiniamo l’invio del modello EAS e dell’F24 ELIDE con i commercialisti dello staff, verificando la coerenza di ogni risposta con la realtà dell’ente.
  4. Costruiamo il fascicolo della sostanza: raccogliamo e ordiniamo statuto, libri sociali, verbali, rendiconti e prove alternative genuine della vita associativa.
  5. Riclassifichiamo le entrate alla luce dell’art. 148 TUIR come modificato dal 1° gennaio 2026 e della proroga IVA, impostando con i commercialisti la contabilità separata.
  6. Redigiamo le risposte a questionari e le osservazioni al PVC e allo schema di atto nel contraddittorio preventivo, richiamando la giurisprudenza più recente della Cassazione.
  7. Conduciamo l’accertamento con adesione, contestando la base imponibile, i costi non riconosciuti e le entrate erroneamente tassate.
  8. Proponiamo ricorso alla Corte di giustizia tributaria e, se necessario, l’istanza di sospensione dell’atto, seguendo il giudizio in appello e in Cassazione.
  9. Valutiamo il profilo penale del legale rappresentante in relazione alle soglie del D.Lgs. 74/2000, coordinando la strategia tributaria con quella difensiva.
  10. Accompagniamo la scelta strutturale (associazione in regola, ETS, RASD o impresa) e, se il debito supera le capacità dell’ente o delle persone esposte, attiviamo gli strumenti di gestione della crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una vicenda come questa, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario è la leva centrale: la difesa di un ente associativo si regge sulla lettura contabile e fiscale delle sue entrate, e avvocati e commercialisti dello studio lavorano sullo stesso fascicolo, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e coerenza. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva impostata nel contraddittorio con l’Agenzia viene portata avanti, con lo stesso difensore, in ogni grado di giudizio. Quando l’accertamento mette in crisi l’ente o le persone che lo guidano, le competenze di Esperto Negoziatore e di Gestore della crisi permettono di affrontare anche il debito, non solo la contestazione.


Chiusura: ogni termine rispettato è una difesa in più

Il modello EAS è un modulo di poche pagine, ma dimenticarlo può trasformare un’associazione in un’impresa agli occhi del Fisco. La buona notizia è che la legge offre una sanatoria economica per chi agisce in tempo, e che la Cassazione, nel 2025, ha riconosciuto che la sostanza prevale sulla forma. La cattiva notizia è che entrambe le protezioni funzionano solo se le attivi nel momento giusto e con le prove giuste.

Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede esattamente le competenze certificate dell’Avvocato: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario, che legge l’ente con gli occhi del Fisco prima che lo faccia l’Agenzia; la qualifica di cassazionista, che consente di portare la stessa difesa fino all’ultimo grado; e le abilitazioni di Esperto Negoziatore e Gestore della crisi, quando la partita fiscale diventa una questione di sopravvivenza economica dell’ente o di chi lo rappresenta.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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