Concordato Preventivo Con Transazione Fiscale: Guida Legale Pratica

Il concordato preventivo con transazione fiscale non ha una sola risposta: ha tante risposte quante sono le posizioni di chi ci entra. La società di capitali che vuole continuare a produrre gioca con regole diverse dalla società che ha deciso di chiudere e liquidare. L’imprenditore individuale e i soci di una s.n.c. rischiano il patrimonio personale in un modo che il socio di una s.r.l. non conosce. L’impresa che ha accumulato anni di IVA non versata si chiede se il Fisco possa davvero bloccarle la strada. E l’amministratore, il legale rappresentante, il fideiussore della banca vogliono sapere una cosa sola: cosa succede a me, personalmente, quando l’impresa propone di pagare al Fisco meno di quanto dovuto?

Qualche esempio lampo. La stessa proposta di pagare il 41% dei tributi privilegiati può essere omologata anche contro il voto dell’Agenzia delle Entrate se l’impresa prosegue l’attività e il trattamento non è deteriore rispetto alla liquidazione; in un concordato liquidatorio, invece, serve che l’adesione del Fisco sia determinante per le maggioranze e che la proposta sia conveniente. Per i soci illimitatamente responsabili, l’omologa può chiudere anche la loro esposizione personale; per il fideiussore esterno, no. Per l’amministratore, il deposito della domanda non cancella il rischio penale per l’IVA già scaduta.

In questa guida trovi cinque profili: (1) la società che vuole continuare l’attività; (2) la società che liquida; (3) l’imprenditore individuale e la società di persone; (4) l’impresa con un debito fiscale prevalente o con un passato di omessi versamenti; (5) amministratori, legali rappresentanti e garanti.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il concordato con transazione fiscale sta esattamente all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la crisi d’impresa è il terreno su cui il concordato nasce; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, e la transazione fiscale è, per definizione, un negoziato tributario dentro una procedura concorsuale; è avvocato cassazionista, e le questioni decisive sul cram down fiscale si stanno decidendo proprio in Cassazione, con pronunce del 2026 che hanno cambiato il quadro.

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Le regole che valgono per tutti

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la base normativa comune. Ogni profilo, più avanti, rimanda a queste regole.

Che cos’è, esattamente, la transazione fiscale nel concordato

La transazione fiscale è la proposta con cui l’impresa, all’interno del concordato preventivo, chiede di pagare in misura parziale o dilazionata i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e i contributi amministrati dagli enti previdenziali e assicurativi, con i relativi accessori (sanzioni e interessi). La norma di riferimento è l’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), erede dell’art. 182-ter della vecchia legge fallimentare e riscritto per intero dal D.Lgs. 136/2024 (c.d. correttivo-ter).

Il principio di fondo è questo: i debiti con Fisco ed enti previdenziali si possono ridurre o dilazionare nel concordato solo passando per la procedura dell’art. 88. Non basta inserirli nel piano come qualunque altro creditore. Serve una proposta specifica, depositata agli uffici competenti, accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente.

La regola del confronto con la liquidazione

Il cuore dell’art. 88 è un confronto. Il piano deve garantire ai crediti tributari e contributivi una soddisfazione non inferiore a quella che otterrebbero, in ragione della loro collocazione preferenziale, dal ricavato della liquidazione giudiziale, tenendo conto del valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio. Questa valutazione è contenuta nella relazione del professionista indipendente (l’attestatore).

Due parole cambiano a seconda del tipo di concordato:

  • nel concordato liquidatorio si parla di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • nel concordato in continuità aziendale si parla di trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.

La differenza non è solo lessicale: nella continuità basta non peggiorare la posizione del Fisco; nella liquidazione serve un vantaggio.

Il rapporto con la priorità relativa

Il correttivo-ter ha risolto un conflitto che per due anni aveva diviso tribunali e commentatori: quello tra il divieto di trattamento deteriore dei crediti pubblici e la regola della priorità relativa dell’art. 84, comma 6, CCII, che nel concordato in continuità consente di distribuire il valore eccedente la liquidazione senza rispettare rigidamente l’ordine dei privilegi, purché ogni classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Oggi l’art. 88 fa espressamente salvo il rispetto dell’art. 84, comma 6: la priorità relativa prevale.

Deposito, certificazioni, voto

Il percorso operativo è scandito dall’art. 88, commi 5, 6 e 7:

  1. Contestualmente al deposito in tribunale, copia della proposta e della documentazione va presentata all’agente della riscossione e agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale, insieme alle dichiarazioni fiscali per le quali non è arrivato l’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni integrative fino alla data della domanda.
  2. Entro trenta giorni l’agente della riscossione trasmette al debitore la certificazione del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso; gli uffici, nello stesso termine, liquidano i tributi dalle dichiarazioni e notificano gli avvisi, con una certificazione del debito derivante da accertamenti, anche non definitivi. Dopo la nomina del commissario giudiziale, avvisi e certificazioni vanno trasmessi anche a lui.
  3. Il voto: per i tributi dell’Agenzia delle Entrate lo esprime la Direzione competente, su parere conforme della Direzione regionale quando competente è una Direzione provinciale; per INPS e INAIL la Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale; l’agente della riscossione vota solo sugli oneri di riscossione.

Il ruolo dell’attestatore

Tutto il sistema regge su un documento: la relazione del professionista indipendente. È lui che mette nero su bianco quanto il Fisco e l’INPS prenderebbero in liquidazione giudiziale e perché la proposta concordataria offre di più (liquidatorio) o almeno altrettanto (continuità). Non è un adempimento formale. Nel giudizio di omologa, quando l’Agenzia si oppone, il confronto si gioca quasi sempre sulla tenuta di questa relazione: sui valori di stima degli immobili, sulle percentuali di realizzo del magazzino, sulla recuperabilità dei crediti commerciali, sulle spese di procedura che il curatore sosterrebbe.

Una relazione debole è il modo più rapido per perdere un cram down che, sulla carta, era vinto. Per questo l’attestatore deve lavorare su dati verificati, dichiarare i criteri di stima, confrontarsi con scenari alternativi e spiegare perché ha scelto quello adottato. Deve essere indipendente in senso sostanziale: nessun legame professionale recente con l’impresa, nessun interesse all’esito. Un’Agenzia che contesta l’indipendenza dell’attestatore colpisce la base stessa del confronto.

I tempi: dalla domanda con riserva all’omologa

Il percorso tipico ha quattro tappe. Prima, spesso, la domanda con riserva (art. 44 CCII): l’impresa deposita un ricorso essenziale e chiede un termine per presentare piano, proposta e documentazione; il tribunale lo fissa entro i limiti di legge, con possibilità di proroga per giustificati motivi. In questa fase si possono chiedere le misure protettive, che impediscono ai creditori, Fisco compreso, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Seconda tappa: il deposito del piano e della proposta, con la transazione fiscale presentata contestualmente agli uffici. Terza: l’apertura della procedura, la nomina del commissario giudiziale, le certificazioni dei debiti, la relazione del commissario e il voto. Quarta: il giudizio di omologazione, in cui i creditori dissenzienti, e tra questi l’Agenzia, possono opporsi.

Il consiglio pratico è uno solo: la proposta di transazione fiscale va costruita prima del deposito del piano, non dopo. Una proposta presentata a ridosso del voto, o non coordinata con piano e attestazione, espone l’impresa all’eccezione di tardività e incompletezza che le Agenzie sollevano con sempre maggiore frequenza nei giudizi di omologa.

Il cram down fiscale: quando il tribunale supera il “no” del Fisco

Il correttivo-ter ha separato in due commi distinti l’omologazione forzosa, cioè la possibilità per il tribunale di omologare il concordato nonostante il voto contrario o l’assenza di voto di Agenzia ed enti previdenziali:

  • art. 88, comma 3 – concordato liquidatorio: il tribunale omologa se l’adesione del creditore pubblico è determinante per raggiungere le maggioranze dell’art. 109, comma 1, e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • art. 88, comma 4 – concordato in continuità: il tribunale omologa se il trattamento è non deteriore e l’adesione pubblica è determinante per raggiungere la maggioranza delle classi richiesta per la ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, lett. d, primo periodo), oppure se quella maggioranza è raggiunta anche escludendo dal computo le classi pubbliche.

Attenzione alla data della proposta. La Cassazione ha chiarito che il vecchio comma 2-bis, in vigore prima del correttivo, non consentiva il cram down fiscale nel concordato in continuità (Cass. civ., sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790; Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593). Per chi ha depositato secondo le regole anteriori, questo cambia tutto.

Cosa verifica il giudice (e cosa no)

Con l’ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723, la Cassazione ha precisato che, nel cram down fiscale del concordato, il tribunale controlla la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non una generica “meritevolezza” del debitore. È un principio che interessa molto da vicino il profilo 4.

Dopo l’omologa

Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, Fisco compreso (art. 117, comma 1, CCII). I creditori conservano però i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso; e, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia verso i soci illimitatamente responsabili (art. 117, comma 2). Su questi due periodi si giocano i profili 3 e 5.

Profilo 1 – La società che vuole continuare l’attività

La tua situazione

Sei l’amministratore o il socio di riferimento di una s.r.l. o di una s.p.a. che ha ancora un’attività viva: ordini, dipendenti, un margine operativo che c’è ma non basta a coprire l’arretrato. Negli ultimi anni avete pagato fornitori e stipendi e lasciato indietro IVA, ritenute e contributi. Ora il debito verso l’Erario e l’INPS è la voce più pesante del passivo, e senza una riduzione il piano non sta in piedi. Il tuo obiettivo non è chiudere: è salvare l’azienda.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei nel concordato in continuità aziendale, lo strumento che il legislatore ha più incentivato. Per te valgono tre regole specifiche.

La prima: il trattamento del Fisco deve essere “non deteriore”, non necessariamente “conveniente”. Se in liquidazione giudiziale l’Erario prenderebbe il 33% dei suoi crediti privilegiati, a te basta offrirgli almeno quel 33%, calcolato con criteri seri e attestato da un professionista indipendente.

La seconda: puoi usare il surplus da continuità secondo la priorità relativa. Il valore che deriva dalla prosecuzione dell’attività, oltre il valore di liquidazione, non deve rispettare l’ordine rigido dei privilegi. Puoi destinarne una parte ai fornitori strategici senza i quali l’azienda si ferma, purché ogni classe riceva almeno quanto le classi di pari grado e più di quelle di grado inferiore. Il correttivo-ter ha chiarito che questa regola prevale sul divieto di trattamento deteriore dei crediti pubblici.

La terza, la più importante: se l’Agenzia vota contro, il tribunale può omologare lo stesso, alle condizioni dell’art. 88, comma 4. Serve che il trattamento sia non deteriore e che l’adesione pubblica sia determinante per raggiungere la maggioranza delle classi richiesta per la ristrutturazione trasversale, oppure che quella maggioranza ci sia anche senza contare le classi pubbliche.

Le classi pubbliche: obbligatorie quando c’è falcidia

Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è la regola, e per i crediti pubblici c’è un vincolo in più: quando il piano non prevede il pagamento integrale di crediti fiscali o previdenziali, questi vanno collocati in classi apposite (art. 85 CCII). Non puoi “annegare” l’Erario privilegiato in una classe di privilegiati generici, né mettere sanzioni e interessi chirografari insieme ai fornitori.

Questo vincolo ha due conseguenze pratiche. La prima è che il numero delle classi pubbliche pesa sul conteggio della maggioranza delle classi: se hai tre classi pubbliche (Erario privilegiato, Erario chirografario, INPS) su sette totali, e tutte e tre votano contro, il gioco delle maggioranze cambia radicalmente. La seconda è che proprio qui si innesta il meccanismo del comma 4: il tribunale verifica se, con l’adesione delle classi pubbliche, la maggioranza sarebbe stata raggiunta, oppure se è raggiunta comunque escludendo quelle classi dal computo. La struttura delle classi, in altre parole, non è un adempimento: è la leva che decide se il cram down è possibile.

I numeri

Facciamo un esempio. La tua società ha:

  • tributi privilegiati (IVA, IRES, IRAP) per 312.640 €;
  • sanzioni e interessi tributari chirografari per 97.415 €;
  • contributi INPS privilegiati per 88.230 €;
  • TFR e retribuzioni arretrate per 71.450 €.

Nella liquidazione giudiziale, il ricavato disponibile sui beni mobili, al netto di spese e prededuzioni, sarebbe di 263.800 €. Prima vengono pagati i lavoratori (71.450 €) e l’INPS (88.230 €): restano 104.120 € per l’Erario privilegiato. Sul suo credito di 312.640 € significa il 33,3%. Sanzioni e interessi chirografari: zero.

In continuità, offri all’Erario il 41% dei tributi privilegiati (128.182,40 € in cinque anni) e l’8% di sanzioni e interessi chirografari (7.793,20 €). Il trattamento è non deteriore su entrambe le componenti. Ai fornitori strategici chirografari offri il 14%: la priorità relativa è rispettata, perché l’Erario privilegiato riceve più di una classe di grado inferiore.

I rischi specifici

Il rischio principale è sbagliare il calcolo dell’alternativa liquidatoria. Se l’attestatore sopravvaluta il valore di realizzo dei beni o dimentica prededuzioni, il confronto regge sulla carta ma crolla davanti all’opposizione dell’Agenzia. Il secondo rischio è la formazione delle classi: nel concordato in continuità il gioco delle maggioranze si fa per classi, e una classe costruita male può rendere inutilizzabile il cram down, perché il voto pubblico non risulta più “determinante”. Il terzo è temporale: se la tua proposta ricade nel regime anteriore al correttivo-ter, il cram down in continuità ti è precluso secondo la Cassazione del 2026.

Le mosse giuste

  1. Fai redigere una stima del valore di liquidazione indipendente, prudente e documentata, bene per bene: è il pavimento sotto il quale il Fisco non può scendere.
  2. Separa i crediti tributari per natura e grado: tributi privilegiati, sanzioni e interessi chirografari, oneri di riscossione. Una proposta che aggrega tutto sotto la voce “debito erariale” non consente il confronto richiesto dalla norma.
  3. Costruisci le classi pensando fin dall’inizio al cram down: verifica, con una simulazione di voto, in quali scenari l’adesione dell’Agenzia diventa determinante.
  4. Deposita la proposta agli uffici contestualmente al ricorso e monitora il termine di trenta giorni per le certificazioni.
  5. Prepara la replica all’opposizione dell’Agenzia già in fase di deposito. È qui che conta la continuità della difesa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista, segue la strategia dalla costruzione del piano fino all’eventuale giudizio di legittimità.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723: nel cram down fiscale del concordato, il giudice valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, non la meritevolezza del debitore. Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593: nel regime anteriore al correttivo-ter, l’omologazione forzosa della transazione fiscale non si applica alla ristrutturazione trasversale del concordato in continuità.

Profilo 2 – La società che liquida

La tua situazione

La tua società non ha più un futuro operativo, o i soci hanno deciso di non darglielo. Magari è già in liquidazione volontaria. Ci sono immobili, crediti da incassare, un magazzino, e un passivo in cui il debito fiscale pesa molto. Non vuoi la liquidazione giudiziale, perché ti preoccupano i tempi, le azioni del curatore e l’esposizione personale di amministratori e liquidatori. Stai valutando il concordato liquidatorio, e ti chiedi se il Fisco possa accettare di prendere meno.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che il concordato liquidatorio è stato reso volutamente difficile dal Codice della crisi. L’art. 84, comma 4, CCII pone due condizioni di ammissibilità che valgono per te e per nessun altro profilo:

  • un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda;
  • il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

Le risorse esterne possono essere distribuite anche in deroga all’ordine dei privilegi, purché il 20% sia rispettato; sono considerate esterne anche quelle apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione.

Sul fronte fiscale, la tua regola è la “convenienza”, non la semplice “non deteriorità”. E il cram down dell’art. 88, comma 3, funziona in modo diverso rispetto al profilo 1: il tribunale può superare il voto contrario del Fisco solo se la sua adesione è determinante per raggiungere la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 109, comma 1) e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto: non esiste la priorità relativa. Il valore del patrimonio va distribuito rispettando l’ordine dei privilegi; solo le risorse esterne si muovono liberamente.

I numeri

Attivo disponibile al deposito: 1.286.500 €. L’apporto esterno minimo è quindi di 128.650 €. Il socio di maggioranza mette a disposizione 141.300 € a fondo perduto (10,98% dell’attivo): la prima condizione è soddisfatta.

Chirografari e privilegiati degradati ammontano a 973.460 €: il 20% corrisponde a 194.692 €. Se il piano, grazie all’apporto esterno, assicura a questa massa 201.520 € (20,7%), anche la seconda condizione regge.

Ora il Fisco. Nella liquidazione giudiziale l’Erario, per l’IVA privilegiata di 226.915 €, prenderebbe il 38,6% (87.589,19 €). Il piano gli offre il 44% (99.842,60 €): la proposta è conveniente. Il resto dell’IVA privilegiata, degradato per incapienza, confluisce in chirografo insieme a sanzioni e interessi.

Cartelle, fermi e pignoramenti durante la procedura

Chi liquida ha spesso già addosso le azioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: fermi amministrativi sui veicoli aziendali, ipoteche sugli immobili, pignoramenti presso terzi sui crediti verso i clienti. Il concordato offre uno scudo, ma bisogna saperlo attivare. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, se sono state chieste e confermate le misure protettive, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Questo vale anche per l’agente della riscossione.

Attenzione però a due punti. Il primo: le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46 CCII), mentre le ipoteche già iscritte dall’agente della riscossione secondo le proprie regole vanno verificate una per una, perché incidono sulla collocazione del credito. Il secondo: l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle non sono bloccate (sul punto vedi Cass. 13243/2026 nella sezione delle domande trasversali). Arriveranno atti anche durante la procedura: non vanno ignorati, vanno ricondotti nella proposta e, se contengono errori, contestati nelle sedi competenti. Per una società che liquida, un pignoramento presso terzi non bloccato in tempo può sottrarre proprio quell’attivo su cui si fondava la percentuale promessa ai creditori.

I rischi specifici

Il rischio principale è l’inammissibilità per mancato rispetto delle soglie dell’art. 84, comma 4. Un apporto esterno che arriva al 9,7% dell’attivo, o un 20% ai chirografari che regge solo con stime ottimistiche, fa cadere la domanda prima ancora che si arrivi al voto. Il secondo rischio è specifico della liquidazione: la convenienza per il Fisco si misura su una base (il realizzo dei beni) che durante la procedura può cambiare, e se le vendite vanno peggio del previsto la percentuale offerta all’Erario può non essere più rispettata.

Le mosse giuste

  1. Verifica per prima cosa se la continuità è davvero impossibile: anche la cessione dell’azienda o del ramo a un terzo, se l’attività prosegue, può far rientrare il piano nella continuità indiretta, con regole più favorevoli.
  2. Quantifica l’apporto esterno con margine rispetto al 10%, e formalizzalo in modo irrevocabile prima del deposito.
  3. Fai stimare i beni da un perito indipendente, con scenari prudenziali, e costruisci la convenienza per il Fisco sullo scenario peggiore.
  4. Simula il voto per crediti: se il Fisco pesa molto sul passivo, verifica subito se la sua adesione sarebbe determinante per la maggioranza dell’art. 109, comma 1.
  5. Tieni sotto controllo la posizione del liquidatore (vedi profilo 5): la liquidazione dei beni senza pagamento delle imposte può esporlo personalmente.

Giurisprudenza dedicata

La giurisprudenza anteriore al correttivo aveva già chiarito che il cram down fiscale era pienamente operativo nel concordato liquidatorio, mentre i dubbi riguardavano la continuità (lo ricorda Cass. civ., sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790, che su quei dubbi si è pronunciata). Per il liquidatorio, dunque, il principio di Cass. 10723/2026 sulla centralità della convenienza vale a maggior ragione.

Profilo 3 – L’imprenditore individuale e la società di persone

La tua situazione

Sei titolare di una ditta individuale, oppure socio di una s.n.c. o socio accomandatario di una s.a.s. La tua impresa ha dimensioni vere: fatturato di qualche centinaio di migliaia di euro, dipendenti, un capannone. E il tuo patrimonio personale (la casa, il conto corrente, i risparmi) risponde dei debiti dell’impresa, compresi quelli verso il Fisco. La domanda che ti tiene sveglio è semplice: se l’impresa ottiene lo stralcio, il Fisco può venire a prendersi il resto da me?

Cosa cambia per te

La prima cosa che devi sapere è se puoi davvero accedere al concordato preventivo. Il concordato preventivo non è per tutti: se la tua impresa è un’impresa minore, cioè se nei tre esercizi precedenti ha avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi annui non superiori a 200.000 € e debiti non superiori a 500.000 €, lo strumento a tua disposizione è il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), gestito con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

E qui la Cassazione ha dato una notizia importante: con la sentenza 16 maggio 2026, n. 14555, ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non passa necessariamente per la transazione fiscale dell’art. 88, perché l’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina propria per l’omologazione forzosa, incentrata sulla relazione dell’OCC. Per l’impresa minore, dunque, il percorso è autonomo e più snello.

Se invece superi anche una sola delle soglie, sei nel concordato preventivo e valgono le regole comuni. E allora entra in gioco la regola che più ti riguarda: salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 117, comma 2, CCII). Tradotto: se la tua s.n.c. ottiene l’omologa con il pagamento del 44% dell’IVA, il Fisco non può poi chiedere a te, come socio, il restante 56%.

Per l’imprenditore individuale la questione si pone diversamente: impresa e persona coincidono, il concordato riguarda direttamente il tuo patrimonio e, una volta omologato ed eseguito, libera te dalla parte di debito eccedente.

Se sei imprenditore individuale: il tuo patrimonio è il piano

Se sei titolare di una ditta individuale, la tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: non esiste un confine tra il patrimonio dell’impresa e il tuo. La casa in cui vivi, l’auto di famiglia, il conto personale sono parte dell’attivo concordatario. Il piano deve quindi dire con chiarezza cosa viene destinato ai creditori e cosa resta a te, e il confronto con la liquidazione giudiziale, per il Fisco, tiene conto di tutto il tuo patrimonio, non solo di quello aziendale.

Questo ha un risvolto importante: se nella liquidazione giudiziale la tua casa verrebbe venduta e il ricavato andrebbe in parte all’Erario privilegiato, la proposta concordataria deve garantire al Fisco almeno quel valore, anche se prevede di conservare l’immobile. In pratica: per tenere la casa, devi “ricomprarla” dai tuoi creditori attraverso flussi della continuità o apporti di terzi (un familiare che mette a disposizione una somma, ad esempio). È un meccanismo spesso sottovalutato, ma è quello che rende possibile salvare l’attività senza perdere l’abitazione.

C’è poi il tema del coniuge. Se la casa è in comunione legale, solo la tua quota rientra nell’attivo; se il coniuge ha prestato garanzie per i debiti dell’impresa, la sua posizione segue le regole del profilo 5: il concordato non lo libera.

I numeri

S.n.c. con due soci, ricavi dell’ultimo esercizio 487.900 €: supera la soglia dei 200.000 € di ricavi, quindi non è impresa minore e accede al concordato preventivo. Debito tributario complessivo 173.260 €, di cui 128.470 € privilegiati.

Il concordato viene omologato con pagamento del 46% dei tributi privilegiati (59.096,20 €) e del 9% della parte chirografaria (4.031,10 €). Totale pagato al Fisco: 63.127,30 €. La differenza, 110.132,70 €, non può essere richiesta ai due soci, salvo patto contrario. Senza concordato, ciascun socio sarebbe esposto, in via sussidiaria, per l’intero debito sociale.

I rischi specifici

Il rischio principale è confondere la posizione di socio con quella di garante. Se il socio ha firmato anche una fideiussione personale a favore della banca, la domanda diventa: prevale la qualità di socio (e quindi l’effetto esdebitatorio dell’art. 117, comma 2) o quella di fideiussore (per cui l’art. 117, comma 1, fa salvi i diritti del creditore)? Una recente pronuncia di merito, Trib. Padova 12 giugno 2026, n. 1027, ha dato prevalenza alla posizione di socio, richiamando l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 19 giugno 1989, n. 3749; ma si tratta di una questione da verificare caso per caso, anche alla luce dei “patti contrari” eventualmente presenti. Il secondo rischio è la scelta dello strumento sbagliato: un’impresa minore che deposita un concordato preventivo vede la domanda dichiarata inammissibile.

Le mosse giuste

  1. Verifica le tre soglie dell’impresa minore sugli ultimi tre esercizi, con i bilanci o le dichiarazioni alla mano: è la prima scelta, e condiziona tutto il resto.
  2. Censisci le garanzie personali firmate da ciascun socio: fideiussioni bancarie, garanzie su leasing, coobbligazioni.
  3. Controlla l’atto costitutivo e gli accordi con i creditori alla ricerca di eventuali “patti contrari” all’estensione degli effetti del concordato ai soci.
  4. Metti in sicurezza il patrimonio personale in modo lecito e trasparente: ogni atto dispositivo compiuto in prossimità della crisi può essere contestato e compromettere l’intera procedura.
  5. Se sei impresa minore, rivolgiti all’OCC e costruisci la proposta secondo l’art. 80, comma 3, CCII.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 (autonomia del concordato minore rispetto all’art. 88); Trib. Padova, 12 giugno 2026, n. 1027, e Cass., Sez. Un., 19 giugno 1989, n. 3749 (efficacia del concordato verso il socio illimitatamente responsabile anche fideiussore).

Profilo 4 – L’impresa con un debito fiscale prevalente o un passato di omessi versamenti

La tua situazione

Il Fisco non è uno dei tuoi creditori: è il creditore. Il debito verso Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS rappresenta la gran parte del passivo, magari il 70 o l’80%. E ci sono anni, più di uno, in cui l’IVA dichiarata non è stata versata. Hai paura che l’Agenzia dica: “hai finanziato l’impresa con i soldi dell’Erario, ora non puoi chiederci anche lo sconto”. E hai paura che il tribunale le dia ragione.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Il punto decisivo è l’ordinanza della Cassazione 22 aprile 2026, n. 10723. Nel caso deciso, l’Agenzia aveva votato contro e si era opposta all’omologa sostenendo che la società aveva tenuto comportamenti decettivi, distrattivi e depauperativi. La Corte ha chiarito che, nel cram down fiscale del concordato, il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la “meritevolezza” dell’imprenditore. Le violazioni fiscali pregresse, anche ripetute, non bastano da sole a negare l’omologa.

Questo principio va letto accanto a un confronto che per te è essenziale. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII), il correttivo-ter ha introdotto limiti severi al cram down: è escluso se il debito tributario o contributivo è pari almeno all’80% dell’esposizione complessiva e, in più, l’impresa ha omesso i versamenti in almeno cinque anni oppure il debito deriva per almeno un terzo da violazioni commesse con documentazione falsa, operazioni inesistenti o condotte fraudolente; sono inoltre previste soglie minime di soddisfazione del 60% o del 50% dei tributi (esclusi sanzioni e interessi), a seconda della quota di creditori privati aderenti. L’art. 88, per il concordato preventivo, non contiene queste cause di esclusione, e i commentatori della pronuncia del 2026 hanno sottolineato che il giudice non può aggiungerle per via interpretativa.

Per te, quindi, il concordato preventivo può essere lo strumento giusto proprio dove l’accordo di ristrutturazione sarebbe precluso.

Due precisazioni sul contenuto. Anzitutto, l’IVA è falcidiabile nel concordato secondo le regole dell’art. 88, al pari degli altri tributi amministrati dalle agenzie fiscali: il vecchio dogma dell’infalcidiabilità dell’IVA è superato da tempo. In secondo luogo, la proposta riguarda anche i contributi INPS e i premi INAIL, per i quali vale lo stesso meccanismo di confronto e di cram down.

I numeri

Passivo complessivo 2.143.870 €, di cui debiti tributari e contributivi 1.672.215 € (78%). Cinque anni di IVA dichiarata e non versata. In un accordo di ristrutturazione, con un debito pubblico vicino all’80% e cinque anni di omessi versamenti, il rischio di preclusione del cram down sarebbe molto concreto: basterebbe una lieve crescita del debito pubblico (per esempio per nuovi avvisi notificati durante la procedura) a superare la soglia. Nel concordato in continuità, invece, se la proposta offre all’Erario il 36% dei tributi privilegiati a fronte di un 29,8% ricavabile dalla liquidazione, il trattamento è non deteriore e il tribunale può omologare anche contro il voto dell’Agenzia, se ricorrono le condizioni dell’art. 88, comma 4.

Come leggere (e smontare) l’opposizione dell’Agenzia

Quando il debito pubblico è prevalente, l’opposizione dell’Agenzia all’omologa è quasi una certezza. Conviene conoscerne in anticipo i contenuti tipici, per costruire il piano in modo da neutralizzarli. Le contestazioni più frequenti sono quattro.

La prima riguarda la convenienza: l’Agenzia sostiene che in liquidazione otterrebbe di più, perché i beni valgono più di quanto stimato o perché il curatore potrebbe esercitare azioni revocatorie e di responsabilità verso gli amministratori. Qui si vince con una relazione di stima solida e, soprattutto, con una valutazione onesta delle azioni recuperatorie: se esistono, vanno quantificate e inserite nel confronto.

La seconda riguarda la condotta dell’impresa: omessi versamenti sistematici, pagamenti preferenziali, operazioni sospette. È il terreno su cui Cass. 10723/2026 ha fatto chiarezza: la meritevolezza non è un requisito del cram down. Ma se quelle condotte si traducono in attivi nascosti o informazioni false, l’argomento si sposta sulla veridicità dei dati, dove l’Agenzia può colpire.

La terza riguarda la fattibilità: i flussi della continuità sarebbero irrealistici. La risposta è un piano industriale prudente, con scenari di sensibilità.

La quarta riguarda il procedimento: tardività della proposta, mancato deposito agli uffici, incompletezza della documentazione. Sono vizi evitabili con una buona organizzazione, ma possono costare l’intera procedura.

I rischi specifici

Il rischio principale è la completezza informativa. La Cassazione ha escluso un giudizio autonomo di meritevolezza, ma non ha dato via libera a proposte opache. Se la domanda nasconde attivi, omette operazioni rilevanti o fotografa un patrimonio diverso da quello reale, i poteri del commissario giudiziale e le verifiche del tribunale sulla fattibilità e sulla correttezza del procedimento restano pienamente operativi. Il secondo rischio sta fuori dal concordato: il profilo penale degli omessi versamenti, che riguarda la persona fisica (vedi profilo 5). Il terzo è l’attivazione degli uffici: la proposta di transazione impone al Fisco di esercitare subito i propri poteri di accertamento sui periodi inclusi, e possono emergere debiti che non avevi considerato.

Le mosse giuste

  1. Scegli lo strumento dopo aver misurato il peso del debito pubblico: se sei vicino o oltre l’80% e hai anni di omessi versamenti, valuta seriamente il concordato preventivo rispetto all’accordo di ristrutturazione.
  2. Costruisci una disclosure completa: tutto ciò che l’Agenzia potrebbe scoprire dopo deve essere nel piano fin dall’inizio.
  3. Chiedi e analizza le certificazioni dei debiti entro i trenta giorni previsti dall’art. 88, comma 5, e confrontale con la tua contabilità: i ruoli contengono spesso errori, duplicazioni o importi prescritti.
  4. Coordina la proposta fiscale con quella previdenziale: INPS e Agenzia votano separatamente, e il cram down va verificato per ciascuna classe pubblica.
  5. Prepara la difesa all’opposizione “morale” dell’Agenzia richiamando il principio di Cass. 10723/2026: il terreno del giudizio è la convenienza.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 (nessun sindacato di meritevolezza nel cram down fiscale del concordato); Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365 (negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, invocare il cram down senza un numero congruo di creditori aderenti costituisce uso distorto dell’istituto: un limite che conferma la diversa struttura dei due strumenti).

Profilo 5 – Amministratori, legali rappresentanti e garanti

La tua situazione

Non sei l’impresa: sei la persona che l’ha guidata o che ne ha garantito i debiti. Sei l’amministratore unico della s.r.l. che ha omesso l’IVA, il liquidatore che deve vendere i beni, il presidente del CdA che ha firmato le dichiarazioni, il padre che ha prestato fideiussione alla banca per la società del figlio. L’impresa sta per chiedere il concordato con transazione fiscale. Tu vuoi sapere se questo ti salva, ti lascia dove sei o ti espone di più.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, le regole si muovono su tre piani diversi, e conviene tenerli separati.

Primo piano: il penale. Se l’IVA non versata supera 250.000 € per periodo d’imposta, può scattare il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000); per le ritenute, il reato dell’art. 10-bis. Il deposito della domanda di concordato, o anche l’ammissione, non cancella il reato per i debiti già scaduti. Lo ha ribadito Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938: la causa di giustificazione opera solo se un provvedimento del giudice che vieta il pagamento interviene prima della scadenza del termine penale; i pagamenti successivi non contano per la soglia.

Ma il quadro è meno cupo di quanto sembri, per effetto del D.Lgs. 87/2024. Oggi il reato non si configura quando il debito è in corso di estinzione mediante la rateazione richiamata dalla norma (in caso di decadenza, rileva un residuo superiore a 75.000 €); l’art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000 introduce una causa di non punibilità quando il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute, come una crisi di liquidità (una delle prime applicazioni è Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2024, n. 41238); il comma 3-ter impone al giudice di valutare anche la situazione di crisi dell’impresa ai fini della particolare tenuità del fatto. E la giurisprudenza ha riconosciuto che il concordato preventivo può rilevare ai fini della causa di non punibilità per estinzione del debito (Cass. pen., n. 1237/2025, sull’omesso versamento di ritenute).

Secondo piano: la responsabilità tributaria personale. Amministratori e liquidatori che, in presenza di imposte non pagate, destinano l’attivo a finalità diverse dal pagamento delle imposte possono essere chiamati a risponderne in proprio (art. 36 D.P.R. 602/1973). Un concordato ben costruito, che destina l’attivo secondo un piano omologato, riduce drasticamente questo spazio.

Terzo piano: le garanzie. Se hai firmato una fideiussione, il concordato della società non ti libera: il creditore conserva impregiudicati i suoi diritti verso di te (art. 117, comma 1, CCII). La banca può escuterti fino al limite della garanzia, anche se nel concordato ha preso il 12%. Tu, pagando, ti surroghi nei confronti della società, ma nei limiti del concordato.

Se sei liquidatore: il pagamento sbagliato che costa caro

Per chi è nella tua posizione, c’è un rischio che non riguarda il penale ma il portafoglio. L’art. 36 D.P.R. 602/1973 prevede che liquidatori e amministratori rispondano in proprio delle imposte non pagate quando, durante la liquidazione, hanno soddisfatto crediti di grado inferiore a quelli tributari o hanno assegnato beni ai soci senza aver prima pagato le imposte. La responsabilità è commisurata al valore di quanto indebitamente pagato o assegnato.

In concreto: un liquidatore che, per chiudere in fretta, paga al 100% un fornitore chirografario da 46.380 € mentre l’IVA privilegiata resta insoluta, può trovarsi destinatario di un atto di accertamento personale per un importo corrispondente. Il concordato preventivo, con una distribuzione dell’attivo fissata dal piano e controllata dal commissario giudiziale, è anche uno strumento di protezione per il liquidatore, perché sostituisce le scelte discrezionali con un ordine di pagamento approvato dal tribunale.

I numeri

Società con IVA non versata di 287.460 € per il 2023. La soglia penale di 250.000 € è superata di 37.460 €. Il concordato, depositato dopo la scadenza del termine penale, non scrimina il reato. Se però l’amministratore dimostra che il mancato versamento dipende da una crisi di liquidità sopravvenuta e non imputabile, può invocare il comma 3-bis dell’art. 13; e se il debito viene estinto secondo le modalità previste, può operare la causa di non punibilità. Diverso il caso dell’IVA 2025: se il provvedimento che vieta il pagamento arriva prima della scadenza penale, la situazione cambia radicalmente.

Sul fronte delle garanzie: fideiussione di 180.000 € a favore della banca, credito bancario chirografario di 214.380 €. Nel concordato la banca prende il 12% (25.725,60 €). Verso il fideiussore può chiedere fino a 180.000 €, entro il residuo non soddisfatto (188.654,40 €).

I rischi specifici

Il rischio principale è pensare che il concordato “copra” anche te. Non è così: copre l’impresa e, salvo patto contrario, i soci illimitatamente responsabili. L’amministratore di una s.r.l. e il fideiussore esterno restano esposti sui rispettivi piani. Il secondo rischio è la tempistica: una domanda depositata qualche mese prima avrebbe potuto cambiare l’esito penale di un’intera annualità di IVA.

Le mosse giuste

  1. Mappa le scadenze penali di IVA e ritenute per ogni annualità ancora aperta, e confrontale con i tempi realistici del deposito.
  2. Documenta la crisi di liquidità in modo contemporaneo ai fatti: estratti conto, solleciti ai clienti, dinieghi di credito. Sono le prove che servono per il comma 3-bis.
  3. Valuta la rateazione dove possibile, perché nel sistema attuale ha effetti anche sul piano penale.
  4. Negozia con le banche garantite in parallelo al concordato: un accordo sulla fideiussione vale spesso più di qualunque percentuale concordataria.
  5. Se sei liquidatore, non pagare nessuno fuori dal piano senza aver verificato l’ordine dei privilegi e le pretese erariali.

Giurisprudenza dedicata

Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938 (il concordato non scrimina l’IVA già scaduta); Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2024, n. 41238 (prima applicazione della non punibilità per crisi di liquidità); Cass. pen., sez. III, n. 38438/2025 (la nuova disciplina più favorevole sulla rateazione si applica anche ai fatti pregressi).

Tre imprese, tre esiti

Tre simulazioni parallele, con dati realistici, per vedere come lo stesso strumento produce risultati diversi a seconda del profilo. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.

Simulazione A – S.r.l. in continuità, Agenzia contraria

Ipotesi: manifattura con 23 dipendenti. Classi: (A) Erario privilegiato 312.640 €; (B) INPS privilegiato 88.230 €; (C) fornitori strategici chirografari 406.915 €; (D) banche chirografarie 529.470 €; (E) altri chirografari, incluse sanzioni e interessi tributari, 214.385 €. Proposta: A 41% in cinque anni; B 100% dilazionato in cinque anni (in liquidazione l’INPS sarebbe pagato per intero, quindi non può essere falcidiato); C 14%; D 8%; E 8%.

Voto: C favorevole, E favorevole, B favorevole, D contraria, A contraria. Tre classi su cinque: la maggioranza delle classi c’è, ma con un margine sottile. Supponiamo ora che anche l’INPS voti contro: le favorevoli scendono a due su cinque.

Verifica del cram down (art. 88, comma 4): se l’Agenzia avesse votato a favore, le classi favorevoli sarebbero state tre su cinque. L’adesione pubblica è determinante. Il trattamento dell’Erario (41% contro 33,3% in liquidazione; 8% contro 0% sulle sanzioni) è non deteriore. Esito: il tribunale può omologare nonostante il voto contrario, verificate le altre condizioni di legge. La lezione: se il piano avesse offerto all’INPS il 43%, il trattamento sarebbe stato deteriore rispetto al 100% della liquidazione e il cram down sull’INPS non sarebbe stato possibile. Dove il privilegiato sarebbe pagato per intero in liquidazione, la falcidia non è ammessa; resta solo la dilazione.

Simulazione B – S.r.l. in liquidazione, concordato liquidatorio

Ipotesi: attivo disponibile 1.286.500 €; apporto esterno del socio 141.300 € (10,98%); chirografari e degradati 973.460 €, soddisfatti al 20,7%. Crediti ammessi al voto: 1.540.720 €. Voti favorevoli: 692.110 € (44,9%). Il Fisco, per la parte chirografaria del suo credito (131.880 €), vota contro.

Verifica del cram down (art. 88, comma 3): con il voto del Fisco i favorevoli sarebbero stati 823.990 €, cioè il 53,5% dei crediti ammessi al voto. L’adesione è determinante. La proposta offre all’Erario il 44% sulla parte privilegiata contro il 38,6% della liquidazione: è conveniente. Esito: omologazione possibile. Se l’apporto esterno fosse stato di 124.790 € (9,7%), la domanda sarebbe stata inammissibile a prescindere dal voto.

Simulazione C – S.n.c. con due soci, uno dei quali fideiussore

Ipotesi: ricavi 487.900 € (non impresa minore). Debito tributario 173.260 €; debito bancario chirografario 214.380 €, garantito da fideiussione di 180.000 € firmata dal socio Tizio e, per la stessa somma, dal cugino Caio, estraneo alla società. Proposta omologata: Fisco 63.127,30 € complessivi; banca 12% (25.725,60 €).

Esito per il Fisco: non può chiedere ai soci la differenza di 110.132,70 €, salvo patto contrario (art. 117, comma 2).

Esito per la banca: verso Caio, fideiussore estraneo, conserva i propri diritti fino a 180.000 € (art. 117, comma 1). Verso Tizio, socio illimitatamente responsabile e fideiussore, la questione è controversa: secondo l’orientamento seguito da Trib. Padova 12 giugno 2026, n. 1027, prevale la qualità di socio e il concordato ha efficacia anche verso di lui. Stessa garanzia, due esiti potenzialmente opposti.

I casi misti

La realtà raramente rispetta i confini dei profili. Ecco le combinazioni più frequenti e come si compongono le regole.

Il socio-amministratore di s.n.c. che ha omesso l’IVA. Somma il profilo 3 e il profilo 5. Sul piano patrimoniale, l’omologa del concordato della società ha efficacia anche verso di lui come socio illimitatamente responsabile: il Fisco non può chiedergli il residuo del debito sociale. Sul piano penale, invece, il concordato non cancella il reato già consumato per le annualità in cui l’IVA non versata supera la soglia. Due piani, due esiti. La mossa giusta è lavorare contemporaneamente sull’uno e sull’altro: il piano concordatario e la documentazione della crisi di liquidità vanno costruiti insieme.

La società in continuità che cede un ramo d’azienda. È a metà tra profilo 1 e profilo 2. Se l’attività prosegue, anche in capo a un terzo che rileva l’azienda, il concordato può essere in continuità indiretta, con le regole più favorevoli della non deteriorità e della priorità relativa. Se invece si vende solo il patrimonio, spezzettato, si torna al liquidatorio con le soglie del 10% e del 20%. Qui la qualificazione del piano non è un dettaglio tecnico: sposta l’intera disciplina della transazione fiscale.

L’impresa minore che ha superato di poco una soglia. Tra il profilo 3 e le regole comuni. Se in uno dei tre esercizi i debiti hanno superato di poco i 500.000 €, l’impresa non è minore e deve usare il concordato preventivo con l’art. 88. La tentazione di “restare” nel concordato minore, più snello e che dopo Cass. 14555/2026 non richiede la transazione fiscale, deve fare i conti con i numeri dei bilanci: la qualificazione si verifica sui dati, non si sceglie.

L’amministratore di s.r.l. che è anche fideiussore delle banche e garante del leasing. Profilo 5 al quadrato. Per lui il concordato della società non produce effetti esdebitatori diretti: non è socio illimitatamente responsabile. Ogni garanzia resta in piedi. La strategia utile è trasformare il concordato in un’occasione di negoziazione con le banche garantite: la banca che sa di prendere il 10% nel concordato può avere interesse a un accordo a saldo e stralcio con il garante. Se l’esposizione personale non è sostenibile, il garante può valutare per sé uno strumento di sovraindebitamento, se ne ha i requisiti.

L’impresa con debito fiscale prevalente che vuole liquidare. Profilo 4 più profilo 2. Il principio di Cass. 10723/2026 sulla centralità della convenienza vale anche nel liquidatorio, ma le soglie dell’art. 84, comma 4, restano un ostacolo che nessuna giurisprudenza può superare. Senza un apporto esterno del 10%, il concordato liquidatorio non è ammissibile, per quanto conveniente sia la proposta al Fisco.

Il gruppo di imprese. Quando la crisi coinvolge più società collegate (la holding, la società operativa, l’immobiliare che possiede il capannone), il correttivo-ter ha introdotto la possibilità di una transazione fiscale di gruppo. Ogni società resta titolare dei propri debiti verso l’Erario, ma la proposta può essere coordinata: i flussi dell’operativa e il valore dell’immobile possono essere combinati in un unico disegno di risanamento. Per ciascuna società resta fermo il confronto con la rispettiva alternativa liquidatoria: il Fisco creditore dell’immobiliare non può essere sacrificato per salvare l’operativa.

Il confronto tra i profili

Mettere i cinque profili uno accanto all’altro serve a capire una cosa: la stessa parola (“transazione fiscale”) nasconde regimi diversi. Ciò che per la società in continuità è una soglia di confronto, per quella in liquidazione è un requisito di ammissibilità; ciò che per il socio di s.n.c. è una liberazione, per il fideiussore esterno non esiste. La tabella sintetizza i punti chiave.

Aspetto1. Società in continuità2. Società che liquida3. Ditta individuale / soc. di persone4. Debito fiscale prevalente5. Amministratori e garanti
StrumentoConcordato in continuitàConcordato liquidatorioConcordato preventivo; concordato minore se impresa minoreConcordato preventivo (spesso preferibile all’accordo di ristrutturazione)Nessuno in proprio: subiscono gli effetti di quello dell’impresa
Parametro per il FiscoTrattamento non deterioreConvenienzaCome profilo 1 o 2; nel minore, art. 80, c. 3Come profilo 1 o 2—
Cram downArt. 88, c. 4: maggioranza delle classiArt. 88, c. 3: maggioranza dei creditiSì; nel minore, disciplina propriaSì, senza le esclusioni dell’art. 63—
Soglie specificheNessuna soglia minima ai chirografari10% apporto esterno; 20% ai chirografariImpresa minore: 300.000 € attivo, 200.000 € ricavi, 500.000 € debitiNel concordato nessuna; nell’accordo 80% e 60%/50%250.000 € IVA (art. 10-ter)
Tutela principalePriorità relativaLibera distribuzione delle risorse esterneEfficacia del concordato verso i soci (art. 117, c. 2)Nessun giudizio di meritevolezza (Cass. 10723/2026)Non punibilità per crisi non imputabile (art. 13, c. 3-bis)
Rischio principaleCalcolo errato dell’alternativa liquidatoriaInammissibilità per soglieConfusione tra socio e garanteCarenze informativeCredere che il concordato copra anche la persona

Le domande che valgono per tutti

Cosa succede ai giudizi tributari pendenti dopo l’omologa? L’omologazione della transazione fiscale sostituisce il credito originario con quello concordatario e vincola il Fisco come ogni altro creditore anteriore (art. 117 CCII). La giurisprudenza di merito ha riconosciuto un effetto di cristallizzazione del debito tributario complessivo (Trib. Piacenza, decreto 26 novembre 2024). Salvo risoluzione del concordato, l’Amministrazione non può pretendere gli importi originari.

L’Agenzia può iscrivere a ruolo e notificare cartelle mentre il concordato è in corso? Secondo Cass. civ., sez. I, n. 13243/2026, nel concordato con riserva l’iscrizione a ruolo e la notifica di crediti tributari anteriori non pagati sono ammissibili, e non vanno considerate come violazioni del divieto di azioni esecutive. Non vanno quindi ignorate: vanno gestite e ricondotte nel perimetro della proposta.

Se l’Agenzia vuole contestare l’omologa, cosa deve fare? Deve costituirsi nel giudizio di omologazione. Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19810, ha chiarito che il creditore dissenziente può proporre reclamo solo se ha assunto formalmente la qualità di parte costituendosi nel termine e depositando una memoria. Vale per tutti i creditori, Fisco compreso.

Cosa succede se durante il concordato l’impresa perde la continuità? Se l’attività si interrompe, il piano va rivisto: si passa di fatto a una logica liquidatoria, con il parametro della convenienza al posto della non deteriorità e le soglie dell’art. 84, comma 4. Se il piano non è più eseguibile, si apre il rischio di risoluzione e di liquidazione giudiziale.

Conviene di più la composizione negoziata? Dopo il correttivo-ter, anche nella composizione negoziata è possibile un accordo transattivo con le agenzie fiscali su tributi, sanzioni e interessi, ma senza cram down, perché si tratta di un percorso stragiudiziale; i debiti previdenziali, lì, restano non falcidiabili. Se il Fisco non aderisce, non c’è un giudice che possa superarne il dissenso. Il concordato resta lo strumento con cui il “no” dell’Agenzia può essere vinto.

Posso modificare la proposta di transazione dopo il deposito? In linea generale sì, finché lo consente la fase della procedura e purché la modifica sia coordinata con il piano, attestata e comunicata agli uffici. Ma ogni modifica tardiva offre all’Agenzia un argomento: la contestazione di tardività e incompletezza della proposta presentata a ridosso delle votazioni è ormai frequente nei giudizi di omologa. Meglio una proposta completa subito che una rincorsa di integrazioni.

Cosa succede se, dopo l’omologa, non riesco a pagare le rate al Fisco? L’inadempimento del concordato può portare alla sua risoluzione, su istanza dei creditori, se non ha scarsa importanza. Con la risoluzione il Fisco riacquista la possibilità di pretendere il credito originario e l’impresa si espone alla liquidazione giudiziale. Per questo la dilazione proposta all’Erario deve essere sostenibile anche in uno scenario prudente: una transazione ambiziosa ma ineseguibile è peggio di una transazione modesta ma solida.

La giurisprudenza profilo per profilo

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo il profilo cui si applicano. Per ciascuno: estremi, principio riformulato, perché conta.

Profilo 1 – Società in continuità

Cass. civ., sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790. Nel regime anteriore alla riscrittura dell’art. 88 operata dal D.Lgs. 136/2024, il tribunale non poteva omologare il concordato in continuità trasformando in favorevole il voto contrario di Fisco ed enti previdenziali, perché il vecchio comma 2-bis richiamava soltanto le maggioranze del concordato liquidatorio. Rilevanza: per le proposte soggette al vecchio testo, il cram down in continuità non è disponibile; va verificato il regime applicabile prima di impostare qualunque strategia.

Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593. Sempre per il regime anteriore al correttivo-ter, la disciplina dell’omologazione forzosa della transazione fiscale non si applica ai meccanismi di approvazione trasversale del concordato in continuità previsti dall’art. 112, comma 2. Rilevanza: fotografa il “prima” rispetto al quale il nuovo comma 4 dell’art. 88 rappresenta un cambio netto.

Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa. Rilevanza: insieme alla nuova formulazione dell’art. 88, che fa salvo l’art. 84, comma 6, conferma la centralità della priorità relativa nella costruzione delle classi.

Profilo 2 – Società che liquida

Cass. civ., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723. Nel cram down fiscale del concordato, oggetto del controllo del tribunale è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; non spetta al giudice un vaglio autonomo sulla meritevolezza del debitore. Rilevanza: nel liquidatorio, dove il parametro è proprio la convenienza, il principio indica con chiarezza su quale terreno si gioca l’omologa.

Profilo 3 – Ditta individuale e società di persone

Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore, la falcidia dei crediti tributari e contributivi non richiede necessariamente la transazione fiscale dell’art. 88: il rinvio alle norme del concordato preventivo opera nei limiti della compatibilità e l’art. 80, comma 3, detta una disciplina propria. Rilevanza: per la piccola impresa individuale o la piccola società di persone, apre un percorso più semplice, incentrato sull’OCC.

Trib. Padova, sez. I, 12 giugno 2026, n. 1027. Il socio illimitatamente responsabile che ha anche prestato fideiussione per i debiti sociali beneficia degli effetti del concordato della società: la sua posizione di socio prevale su quella di garante. Rilevanza: offre al socio-fideiussore un argomento importante per non essere escusso oltre la percentuale concordataria; resta una pronuncia di merito, da valutare con prudenza.

Cass., Sez. Un., 19 giugno 1989, n. 3749. La salvezza dei diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati riguarda i terzi estranei alla società, mentre la responsabilità del socio illimitatamente responsabile trova titolo nella partecipazione sociale. Rilevanza: è il fondamento storico dell’orientamento che distingue il socio-garante dal garante esterno, ripreso sotto l’art. 117 CCII.

Profilo 4 – Debito fiscale prevalente

Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, chiedere il cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti integra un uso distorto dell’istituto. Rilevanza: segnala i limiti strutturali dell’accordo di ristrutturazione per l’impresa il cui passivo è quasi tutto pubblico, e rafforza il ruolo del concordato come alternativa.

Cass. civ., sez. I, n. 13243/2026. Nel concordato con riserva, l’iscrizione a ruolo e la notifica di crediti tributari anteriori restano ammissibili e non sono sanzionabili come atti vietati. Rilevanza: l’impresa con forte debito fiscale deve aspettarsi l’attività degli uffici anche durante la fase prenotativa e gestirla dentro la proposta.

Trib. Piacenza, decreto 26 novembre 2024. La transazione fiscale proposta nel concordato poi omologato produce un effetto di cristallizzazione del debito tributario complessivo dell’impresa. Rilevanza: per chi ha molti periodi d’imposta aperti, è la garanzia che dopo l’omologa il debito non “riemerga” nella misura originaria.

Profilo 5 – Amministratori e garanti

Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938. La presentazione della domanda o l’ammissione al concordato non escludono il reato di omesso versamento IVA per i debiti già scaduti; serve un provvedimento del giudice che vieti il pagamento, anteriore alla scadenza, e i pagamenti successivi non incidono sulla soglia. Rilevanza: chiarisce che il concordato non protegge automaticamente l’amministratore; la tempistica del deposito è decisiva.

Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2024, n. 41238. È tra le prime applicazioni della causa di non punibilità dell’art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000, legata a cause non imputabili sopravvenute come la crisi di liquidità; la Corte ha annullato con rinvio una condanna valorizzando le prove della crisi finanziaria. Rilevanza: indica all’amministratore quale linea difensiva documentare fin da subito.

Cass. pen., sez. III, n. 38438/2025. La nuova disciplina dell’omesso versamento IVA introdotta dal D.Lgs. 87/2024, più favorevole per chi ha in corso la rateazione del debito, si applica anche ai fatti commessi prima della riforma. Rilevanza: per gli amministratori con annualità pregresse, la rateazione può incidere anche sul passato.

Cass. pen., n. 1237/2025. Ai fini della causa di non punibilità per estinzione del debito tributario, la procedura di concordato preventivo è stata ritenuta equiparabile alle procedure conciliative, in relazione all’omesso versamento di ritenute. Rilevanza: collega l’esecuzione del concordato alla posizione penale del legale rappresentante.

Trasversale a tutti i profili

Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19810. Il creditore dissenziente, per proporre reclamo contro l’omologazione di un concordato, deve essersi costituito tempestivamente nel giudizio di omologa, depositando una memoria e assumendo formalmente la qualità di parte. Rilevanza: vale anche per l’Agenzia; il presidio processuale nel giudizio di omologa condiziona la possibilità di impugnare.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il concordato con transazione fiscale è una partita che si decide soprattutto nella fase di costruzione. Ecco cosa facciamo concretamente, profilo per profilo.

  1. Qualifichiamo lo strumento corretto: verifichiamo sui bilanci degli ultimi tre esercizi le soglie dell’impresa minore e stabiliamo se la strada è il concordato preventivo, il concordato minore o un diverso strumento.
  2. Ricostruiamo il debito pubblico voce per voce: incrociamo le certificazioni di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS con la contabilità, separando tributi privilegiati, sanzioni, interessi e oneri di riscossione e individuando errori, duplicazioni e importi prescritti.
  3. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, l’alternativa liquidatoria su cui si misura la non deteriorità o la convenienza per il Fisco, bene per bene e grado per grado.
  4. Per le società in continuità progettiamo le classi e simuliamo il voto, verificando in anticipo gli scenari in cui l’adesione dell’Agenzia diventa determinante ai fini dell’art. 88, comma 4.
  5. Per le società che liquidano verifichiamo le soglie dell’art. 84, comma 4 e strutturiamo l’apporto esterno in forma irrevocabile e documentata.
  6. Per i soci di società di persone esaminiamo atto costitutivo, garanzie e patti per stabilire se e come il concordato estende i suoi effetti alla loro posizione personale.
  7. Per amministratori e legali rappresentanti mappiamo le scadenze penali di IVA e ritenute e coordiniamo il deposito con la documentazione della crisi di liquidità.
  8. Predisponiamo la proposta di transazione e ne curiamo il deposito presso agente della riscossione e uffici competenti, monitorando il termine di trenta giorni per le certificazioni.
  9. Difendiamo la proposta davanti all’opposizione dell’Agenzia nel giudizio di omologazione e, se necessario, nel reclamo e in Cassazione.
  10. Per i garanti avviamo la negoziazione con le banche in parallelo al concordato, e valutiamo per la persona fisica gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per le imprese, l’abilitazione più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno la logica con cui si costruisce un risanamento sostenibile e si dialoga con i creditori, compreso il Fisco. Per l’imprenditore individuale, il socio o il garante che rischiano in proprio, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di valutare gli strumenti di sovraindebitamento, compreso il concordato minore. E per tutti, la qualifica di cassazionista consente di portare fino all’ultimo grado, se serve, le questioni su cui la Suprema Corte si è pronunciata nel 2026.

La strategia resta una sola, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo, perché nella transazione fiscale il numero e la norma devono dire la stessa cosa.

Conclusione

Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non per qualcun altro. La società in continuità deve misurarsi sulla non deteriorità e sulle classi; quella che liquida sulle soglie del 10% e del 20%; il socio di s.n.c. sull’efficacia del concordato verso di lui; l’impresa con un pesante passato fiscale sulla completezza della propria disclosure; l’amministratore e il garante sulla consapevolezza che il concordato dell’impresa non è il loro.

Lo Studio Monardo si occupa di concordato con transazione fiscale perché questa materia richiede insieme le competenze che l’Avv. Monardo ha certificate: la conoscenza della crisi d’impresa propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, il presidio del versante tributario garantito dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina, e la capacità di sostenere le questioni fino alla Cassazione, dove il cram down fiscale è stato ridisegnato proprio nel 2026. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i numeri e costruiremo la strategia adatta al tuo profilo.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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