Cliniche Private E Case Di Cura: Come Funziona L’accordo Di Ristrutturazione Con Debiti Verso Fornitori Sanitari

Accordo ordinario, accordo esteso o composizione negoziata: il bivio della struttura sanitaria indebitata

Una clinica privata o una casa di cura che ha accumulato debiti verso i fornitori di farmaci, dispositivi medici, gas medicali e servizi di sterilizzazione quale strada deve percorrere per ristrutturarli senza fermare i reparti? È la domanda che amministratori, soci e direttori sanitari si pongono quando le fatture scadute iniziano a trasformarsi in solleciti, poi in decreti ingiuntivi, e quando un fornitore strategico lascia intendere che la prossima consegna potrebbe non arrivare.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, “CCII”) offre più di un percorso per arrivare a un accordo con i creditori, e ciascuno ha una propria logica, soglie di adesione diverse, tempi diversi e un diverso grado di esposizione al giudizio del tribunale. Non esiste una strada valida per ogni struttura sanitaria, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende dalla composizione del passivo, dal peso dei fornitori sul totale e dalla loro disponibilità a trattare. Chi cerca una risposta unica rischia di scegliere lo strumento sbagliato per la propria situazione.

Il tema si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La ristrutturazione negoziale dei debiti d’impresa nasce spesso dentro la composizione negoziata della crisi, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si costruisce il dialogo con i creditori che poi sfocia nell’accordo. Una casa di cura ha quasi sempre, accanto ai fornitori, un’esposizione verso banche e società di factoring, terreno su cui opera lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato. E poiché l’omologazione di un accordo può essere contestata con opposizioni e reclami fino alla Corte di cassazione, la qualifica di cassazionista consente di impostare fin dall’inizio una strategia pensata per reggere in ogni grado.

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Il quadro di partenza: cosa accomuna le strade disponibili

Prima di mettere a confronto le opzioni conviene fissare gli elementi che le accomunano, perché sono proprio questi a determinare il perimetro della scelta.

Il presupposto oggettivo. Tutti gli strumenti esaminati sono pensati per l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. Il CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. La composizione negoziata ha un perimetro ancora più ampio, perché è accessibile anche quando lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario rende soltanto probabile la crisi, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Una casa di cura con ritardi strutturali negli incassi e fornitori non pagati da mesi rientra, in genere, nell’una o nell’altra condizione.

La peculiarità del passivo sanitario. Il debito di una struttura sanitaria privata ha una fisionomia riconoscibile. Da un lato ci sono i fornitori di beni di consumo clinico (farmaci, presidi, dispositivi medici, protesi, gas medicali), dall’altro i fornitori di servizi non sanitari ma indispensabili (lavanderia, ristorazione, pulizie e sanificazione, manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, smaltimento dei rifiuti speciali). A questi si aggiungono banche e intermediari finanziari, spesso con linee di anticipo sui crediti verso il Servizio sanitario, e società di factoring che hanno acquistato le fatture dai fornitori originari. Questa eterogeneità pesa moltissimo quando si deve decidere se chiedere l’estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti: la legge la consente solo all’interno di categorie omogenee, e fornitori, factor e banche difficilmente sono sovrapponibili.

La continuità come vincolo, non come opzione. Un’azienda manifatturiera può, in casi estremi, sospendere per qualche settimana una linea di produzione. Una clinica con pazienti ricoverati non può rimanere senza ossigeno, senza materiale sterile o senza servizio mensa. Per questo il tema dei contratti di fornitura pendenti è centrale. Il CCII prevede, all’art. 64, comma 4, che i creditori interessati dalle misure protettive non possano rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione, né risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati; e la norma considera essenziali proprio i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività. Una tutela analoga opera nella composizione negoziata per effetto dell’art. 18, comma 5, CCII. Per una struttura sanitaria, la possibilità di attivare questa protezione è spesso l’elemento dirimente nella scelta dello strumento.

Il ruolo del tribunale. Tutte le strade che portano a un accordo di ristrutturazione passano, alla fine, per un giudizio di omologazione. La Cassazione ha chiarito che in quella sede il controllo del giudice non è meramente formale, ma investe la legalità sostanziale dell’accordo, compresa la reale capacità del piano di pagare i creditori estranei nei tempi di legge (Cass., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842). Nessuna delle opzioni, quindi, è un semplice contratto privato: ognuna deve superare un vaglio giudiziale che richiede numeri credibili e un’attestazione solida.

Il professionista indipendente. In tutte le varianti dell’accordo di ristrutturazione il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Nella composizione negoziata compare invece la figura dell’esperto, che non attesta ma agevola le trattative e, al termine, redige una relazione finale che può produrre effetti rilevanti sulle soglie di adesione.

Su queste basi comuni si innestano tre percorsi realmente praticabili per una clinica o una casa di cura: l’accordo di ristrutturazione “ordinario” dell’art. 57 CCII (con la sua variante agevolata dell’art. 60); l’accordo ad efficacia estesa dell’art. 61 CCII; e il percorso che parte dalla composizione negoziata e approda all’accordo alle condizioni di favore dell’art. 23 CCII. Esistono naturalmente altri strumenti, come il piano attestato di risanamento o il concordato preventivo in continuità, ma il confronto che segue si concentra sulle soluzioni costruite sul consenso dei creditori, che sono quelle a cui il titolo si riferisce.

Opzione 1 – L’accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57 CCII)

In cosa consiste

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è un’intesa che l’imprenditore conclude con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti complessivi, sottoposta poi all’omologazione del tribunale. L’art. 57 CCII richiede che l’accordo contenga l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consente l’esecuzione, che il piano sia redatto secondo le modalità previste dal codice e che sia corredato dall’attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità economica.

Il cuore dello strumento è la distinzione tra creditori aderenti e creditori estranei. Con gli aderenti la clinica può negoziare liberamente riduzioni, dilazioni, conversioni, rinunce agli interessi. Gli estranei, invece, non subiscono alcuna falcidia: l’accordo deve essere idoneo ad assicurarne l’integrale pagamento entro centoventi giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti a quella data, oppure entro centoventi giorni dalla scadenza, per quelli non ancora scaduti. È una sorta di moratoria legale, non una riduzione.

La variante agevolata dell’art. 60 CCII abbassa la soglia al 30% dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria dei centoventi giorni per gli estranei (che vanno quindi pagati alle scadenze originarie) e non abbia richiesto, o rinunci a, misure protettive temporanee. È una soluzione pensata per situazioni in cui il problema riguarda una quota circoscritta del passivo.

La domanda di omologazione viene pubblicata nel registro delle imprese; da quel momento decorre il termine di trenta giorni entro cui creditori e interessati possono proporre opposizione. La Cassazione ha precisato che, quando l’accordo segue un ricorso “prenotativo”, deve essere iscritto nel registro delle imprese entro il termine assegnato dal giudice (Cass., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837): un dettaglio procedurale che, se trascurato, può compromettere l’intera operazione.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello della clinica in cui il grosso del passivo è concentrato su pochi creditori di dimensione rilevante: due o tre banche e un paio di grandi distributori di dispositivi medici. Raggiungere il 60% con un numero limitato di interlocutori è realistico, e gli altri fornitori, più piccoli, possono essere pagati integralmente nei centoventi giorni.

Il secondo scenario è quello della casa di cura che dispone di una fonte di liquidità attesa e documentabile: la cessione di un immobile non strumentale, un aumento di capitale già deliberato dai soci, l’incasso di crediti arretrati verso il Servizio sanitario regionale riconosciuti in un contenzioso. In questi casi la moratoria di centoventi giorni è sostenibile, perché la liquidità per pagare gli estranei esiste davvero.

Il terzo scenario è quello della struttura il cui debito verso i fornitori è moderato rispetto al totale, mentre il vero squilibrio riguarda i finanziamenti bancari. L’accordo con le banche raggiunge da solo, o quasi, la soglia e i fornitori restano sostanzialmente fuori dalla ristrutturazione, continuando a essere pagati regolarmente.

Come si esegue, in sintesi

Il percorso tipico prevede la ricostruzione analitica del passivo, la redazione del piano economico-finanziario, le trattative con i creditori destinatari della proposta, la raccolta delle adesioni per iscritto, l’attestazione del professionista indipendente, il deposito del ricorso per l’omologazione con la sua pubblicazione nel registro delle imprese, la fase delle eventuali opposizioni e la decisione del tribunale. Durante le trattative la clinica può chiedere misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 3, CCII, depositando la proposta di accordo e un’attestazione che confermi l’esistenza di trattative in corso con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e l’idoneità della proposta, se accettata, a pagare integralmente gli altri.

I vantaggi, motivati

A fronte di un procedimento relativamente snello, l’accordo ordinario lascia alla clinica la massima libertà negoziale: ogni aderente può ricevere un trattamento cucito sulla propria posizione, senza vincoli di parità di trattamento tra classi, perché l’accordo resta essenzialmente un fascio di contratti. Non è richiesta la suddivisione dei creditori in categorie, con il conseguente rischio di contestazioni sulla loro omogeneità. Gli estranei non vengono toccati nel quantum, e ciò riduce drasticamente le ragioni di opposizione. Inoltre, l’omologazione produce effetti protettivi sugli atti compiuti in esecuzione dell’accordo, sottraendoli in larga misura al rischio di revocatoria in un’eventuale procedura successiva.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

Il rovescio della medaglia è evidente per una casa di cura: tutti i fornitori che non aderiscono devono essere pagati per intero entro un termine breve. Se i fornitori sanitari sono numerosi, frammentati e poco disposti a trattare, la liquidità necessaria per soddisfare gli estranei può rendere il piano insostenibile. Il tribunale verifica questo aspetto con attenzione: nella già citata Cass. n. 34842/2024 l’omologazione era stata negata anche perché il piano non offriva garanzie adeguate sul pagamento dei non aderenti e poggiava su previsioni di ricavo non documentate. Per una struttura sanitaria, ipotesi di incremento del budget regionale o di nuovi accreditamenti non ancora formalizzati sono esattamente il tipo di previsione che va soppesato con prudenza.

C’è poi un rischio di tenuta nel tempo. Se dopo l’omologazione l’impresa finisce comunque in liquidazione giudiziale, i singoli accordi possono risolversi e i creditori tornano a far valere il credito originario: è quanto affermato, con riferimento al fallimento sotto la vecchia legge, da Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Infine, la variante agevolata al 30% ha un costo implicito non trascurabile: rinunciare alla moratoria e alle misure protettive significa affrontare le trattative senza lo scudo che, per una clinica, protegge proprio la continuità delle forniture.

Il profilo ideale di questa opzione è la struttura sanitaria con un passivo concentrato su pochi grandi creditori, con fornitori minori pagabili integralmente in tempi brevi e con una fonte di liquidità certa e documentabile.

Opzione 2 – L’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII)

In cosa consiste

L’accordo ad efficacia estesa è una variante dell’accordo di ristrutturazione che consente, in deroga ai principi generali per cui il contratto vincola solo le parti (artt. 1372 e 1411 c.c.), di estenderne gli effetti anche ai creditori non aderenti, purché appartengano alla medesima categoria di quelli che hanno aderito. La categoria va individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici.

Le condizioni fissate dall’art. 61, comma 2, CCII sono cumulative: tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e aggiornati in modo completo sulla situazione dell’impresa e sugli effetti dell’accordo; l’accordo deve avere carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività in via diretta o indiretta; i crediti degli aderenti devono rappresentare il 75% di tutti i crediti della categoria; i non aderenti a cui si estendono gli effetti devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale; l’accordo, la domanda e i documenti devono essere notificati ai creditori verso cui si chiede l’estensione. Resta fermo che ai non aderenti non possono essere imposte prestazioni nuove, né nuove concessioni di credito o il mantenimento di linee di fido.

Va sottolineato un punto che nella pratica viene talvolta frainteso: l’estensione non sostituisce la soglia generale. L’accordo resta un accordo di ristrutturazione, e quindi le adesioni complessive devono comunque raggiungere la percentuale richiesta dall’art. 57 (o dall’art. 60, nella variante agevolata). L’estensione opera “dentro” le categorie, non “al posto” del consenso generale.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello della casa di cura con un parco fornitori sanitari ampio e omogeneo, in cui la grande maggioranza dei distributori di presidi e farmaci è disposta ad accettare una dilazione e una riduzione, mentre una minoranza resiste per ragioni tattiche. L’estensione impedisce che quella minoranza pretenda il pagamento integrale a spese degli altri.

Il secondo scenario è quello della clinica che non avrebbe la liquidità per pagare in centoventi giorni tutti i fornitori estranei. Estendere l’accordo a una categoria riduce la massa di creditori da soddisfare integralmente e rende il piano finanziariamente sostenibile.

Il terzo scenario riguarda il gruppo sanitario con esposizioni bancarie che rappresentano almeno la metà dell’indebitamento complessivo. L’art. 61, comma 5, CCII consente di individuare una o più categorie tra banche e intermediari finanziari e, in quel caso, l’accordo può produrre effetti anche se non prevede la prosecuzione dell’attività, fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari.

Come si esegue, in sintesi

Rispetto all’accordo ordinario si aggiungono passaggi delicati: la mappatura del passivo per categorie, la verifica dell’omogeneità di ciascuna, l’informativa completa a tutti i membri della categoria (anche a quelli che si prevede non aderiranno), il calcolo del raffronto con l’alternativa liquidatoria, la notifica ai non aderenti. I creditori della categoria che non hanno aderito possono proporre opposizione, e la loro posizione è oggetto di un esame specifico da parte del tribunale.

I vantaggi, motivati

Il vantaggio principale è il superamento del potere di veto dei singoli fornitori dissenzienti. Per una struttura sanitaria con decine di fornitori, questo significa trasformare una trattativa potenzialmente infinita in una negoziazione che si chiude quando si raggiunge la maggioranza qualificata nella categoria. A fronte di questo vantaggio si ottiene anche una riduzione del fabbisogno di liquidità nei centoventi giorni successivi all’omologazione, perché i non aderenti della categoria vengono pagati secondo le condizioni dell’accordo e non per intero. Lo strumento conserva inoltre la flessibilità dell’accordo al di fuori delle categorie interessate.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

Il rovescio della medaglia sta tutto nella costruzione delle categorie. La Cassazione, con la sentenza Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817, ha avvicinato la nozione di “categoria” a quella di “classe” del concordato preventivo, escludendo che si possano creare raggruppamenti artificiosi al solo scopo di raggiungere il 75% e affermando che il tribunale può verificare anche d’ufficio sia l’omogeneità sia l’effettiva conclusione degli accordi. Per una casa di cura questo pone domande concrete: un distributore di dispositivi medici e un’impresa di lavanderia hanno interessi economici omogenei? E un factor che ha acquistato le fatture di un fornitore sanitario è assimilabile al fornitore originario, che magari continua a rifornire la clinica? Le risposte non sono scontate, e un errore di impostazione può portare al rigetto dell’estensione.

C’è poi il requisito della non liquidatorietà, che esclude l’utilizzo dello strumento quando il piano prevede, di fatto, la dismissione della struttura (salvo l’ipotesi delle categorie bancarie). Il confronto con la liquidazione giudiziale richiede stime prudenti del valore dell’azienda sanitaria, che dipende in modo significativo dall’accreditamento e dal contratto con il Servizio sanitario regionale.

Infine, i soci e gli amministratori che hanno prestato garanzie personali devono sapere che l’estensione non li libera. L’art. 59, comma 2, CCII conserva impregiudicati i diritti dei non aderenti verso coobbligati e fideiussori, e la Cassazione (Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662) ha affermato lo stesso principio anche per gli accordi estesi anteriori al codice. Chi ha firmato una fideiussione per le forniture della clinica potrebbe essere escusso per la differenza.

Il profilo ideale di questa opzione è la struttura sanitaria con molti fornitori dalla posizione realmente omogenea, una maggioranza ampia già disponibile a trattare, un piano di prosecuzione dell’attività e una liquidità insufficiente a pagare per intero tutti gli estranei.

Opzione 3 – Dalla composizione negoziata all’accordo di ristrutturazione (artt. 12 ss. e 23 CCII)

In cosa consiste

La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, non è di per sé uno strumento di regolazione del debito, ma un percorso stragiudiziale e riservato in cui l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente nominato attraverso la piattaforma telematica delle camere di commercio, tratta con i creditori per individuare una soluzione. L’incarico dell’esperto ha una durata di centottanta giorni, prorogabile.

Ciò che rende questo percorso rilevante per il nostro confronto è l’art. 23, comma 2, lett. b), CCII: al termine delle trattative l’imprenditore può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57, 60 o 61, e in questo caso la percentuale del 75% richiesta per l’efficacia estesa scende al 60%, se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8. Il Tribunale di Bologna e il Tribunale di Ferrara, in pronunce di merito, hanno sottolineato che queste condizioni devono sussistere al momento del deposito del ricorso.

Durante le trattative l’imprenditore può chiedere misure protettive, che decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e devono essere confermate dal tribunale. Per effetto dell’art. 18, comma 5, CCII, i creditori interessati dalle misure non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli o modificarli in danno dell’impresa per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Il primo scenario è quello della clinica che si trova ancora in una fase di crisi reversibile, prima che le azioni esecutive si moltiplichino: il percorso consente di aprire un tavolo con i fornitori sanitari in un contesto riservato, senza la pubblicità immediata di una domanda giudiziale.

Il secondo scenario è quello della casa di cura in cui i fornitori sono divisi: una parte è pronta a trattare, un’altra è diffidente. La presenza di un esperto terzo tende a rendere più credibili i numeri e più ordinato il confronto, e la soglia ridotta al 60% nelle categorie rende raggiungibile un’estensione che al 75% sarebbe fuori portata.

Il terzo scenario è quello della struttura che non sa ancora quale sarà lo sbocco finale: un contratto con un solo grande fornitore, una convenzione di moratoria, un accordo di ristrutturazione, un piano attestato o, se le trattative falliscono, il concordato semplificato. La composizione negoziata mantiene aperte più uscite.

Come si esegue, in sintesi

La clinica presenta l’istanza sulla piattaforma con la documentazione richiesta (bilanci, situazione finanziaria aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento, dichiarazioni sui debiti tributari e contributivi), ottiene la nomina dell’esperto, avvia le trattative, eventualmente chiede e fa confermare le misure protettive, raccoglie le adesioni e, se l’esito è un accordo di ristrutturazione, deposita il ricorso per l’omologazione valorizzando la relazione finale dell’esperto.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è la soglia ridotta al 60% per l’estensione degli effetti all’interno delle categorie, che in un settore a fornitori frammentati come quello sanitario può fare la differenza. Il secondo è la protezione dei contratti pendenti durante le trattative, che per una struttura con pazienti ricoverati ha un valore difficilmente sopravvalutabile. Il terzo è la riservatezza iniziale del percorso, che tutela la reputazione della clinica verso pazienti, medici convenzionati ed enti accreditanti. Il quarto è la flessibilità degli esiti: se l’accordo non si raggiunge, restano altri sbocchi.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

Il rovescio della medaglia è il tempo. Il percorso aggiunge una fase di diversi mesi prima dell’eventuale omologazione, e se la crisi è già matura quel tempo potrebbe non esserci. La Cassazione ha chiarito, con riferimento al regime anteriore, che la pendenza della composizione negoziata o delle misure protettive non obbliga il giudice a rinviare la decisione sull’insolvenza (Cass., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3634), e le misure protettive possono essere revocate se mancano concrete prospettive di risanamento. Il procedimento di conferma delle misure, inoltre, è autonomo rispetto a quello di liquidazione giudiziale e il relativo provvedimento è reclamabile (Cass., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241): i creditori hanno quindi strumenti per contrastarle.

Un secondo limite va soppesato con attenzione: la riduzione al 60% riguarda la soglia interna alle categorie dell’art. 61, non la percentuale generale del 60% prevista dall’art. 57 per l’accordo ordinario. La clinica deve comunque raccogliere adesioni sufficienti sul passivo complessivo. Infine, le misure protettive impediscono di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ma, secondo un orientamento di merito (Trib. Pavia), non impediscono ai fornitori di munirsi di un titolo esecutivo, ad esempio con un decreto ingiuntivo.

Il profilo ideale di questa opzione è la struttura sanitaria in crisi ancora reversibile, con tempo sufficiente per una trattativa strutturata, fornitori frammentati e divisi, e l’esigenza prioritaria di proteggere la continuità delle forniture durante il negoziato.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come le tre strade producano risultati diversi partendo dalla stessa situazione. Non descrivono casi reali.

Dati di partenza comuni. Una casa di cura S.r.l. accreditata ha un passivo complessivo di 4.055.600 €, così composto: banche e intermediari finanziari 1.458.900 €; fornitori sanitari originari (farmaci, dispositivi medici, gas medicali) 1.394.800 €; crediti di fornitori sanitari ceduti a società di factoring 517.600 €; fornitori di servizi non sanitari (lavanderia, ristorazione, sanificazione, manutenzioni) 684.300 €. Per semplicità si ipotizza l’assenza di debiti tributari e contributivi scaduti. La soglia del 60% sull’intero passivo è pari a 2.433.360 €.

Simulazione 1 – Accordo ordinario ex art. 57 CCII

Aderiscono tutte le banche (1.458.900 €) e fornitori sanitari originari per 1.021.700 €. Totale adesioni: 2.480.600 €, pari al 61,16% del passivo: la soglia è superata.

Restano estranei: fornitori sanitari non aderenti per 373.100 €, factor per 517.600 € e fornitori di servizi per 684.300 €, per un totale di 1.575.000 €. Tutti devono essere pagati integralmente. Ipotizzando un’omologazione pronunciata il 14 luglio 2027 e crediti già scaduti a quella data, il termine di centoventi giorni scade l’11 novembre 2027.

Esito: il piano regge soltanto se la clinica dimostra di poter disporre, entro quella data, di circa 1,58 milioni di euro di liquidità dedicata agli estranei, oltre alle risorse per la gestione corrente. Se la fonte è la vendita di un immobile con preliminare già firmato, l’attestatore può ragionevolmente asseverarlo; se la fonte è un atteso incremento del budget regionale non ancora deliberato, il rischio di diniego dell’omologazione cresce sensibilmente.

Simulazione 2 – Accordo ad efficacia estesa ex art. 61 CCII

Stessi dati. La clinica individua la categoria “fornitori sanitari originari di beni di consumo clinico”, pari a 1.394.800 €, e propone il pagamento del 70% in trentasei mesi. Aderiscono fornitori per 1.058.900 €, pari al 75,92% della categoria: la soglia del 75% è superata. Le adesioni complessive (banche 1.458.900 € più fornitori 1.058.900 €) ammontano a 2.517.800 €, cioè il 62,08% del passivo: anche la soglia generale è rispettata.

L’accordo si estende ai fornitori sanitari non aderenti per 335.900 €, che riceveranno il 70%, cioè 235.130 €, in trentasei mesi, a condizione che l’attestazione dimostri che nella liquidazione giudiziale otterrebbero di meno (per ipotesi, il 31%).

Restano estranei, e vanno pagati per intero entro centoventi giorni, i factor (517.600 €) e i fornitori di servizi (684.300 €): totale 1.201.900 €.

Esito: il fabbisogno di liquidità immediata scende da 1.575.000 € a 1.201.900 €, con una riduzione di 373.100 €. Il punto di vulnerabilità è la categoria: se i factor sostengono di dover essere inclusi con i fornitori originari, o se un fornitore dissenziente sostiene che la categoria mescola posizioni disomogenee, l’esame del tribunale alla luce di Cass. n. 2817/2026 diventa il vero banco di prova.

Simulazione 3 – Composizione negoziata e accordo con soglia ridotta ex art. 23 CCII

Stessi dati. La clinica presenta istanza di composizione negoziata il 3 febbraio 2027 e ottiene misure protettive, che le consentono di mantenere attive le forniture di gas medicali e di materiale sterile nonostante gli insoluti. Le trattative si chiudono con la relazione finale dell’esperto, comunicata il 29 luglio 2027; la domanda di omologazione deve quindi essere depositata, per beneficiare della soglia ridotta a titolo di tempestività, entro il 27 settembre 2027.

Nella categoria dei fornitori sanitari originari aderiscono crediti per 862.300 €, pari al 61,82%: al 75% l’estensione sarebbe preclusa, al 60% è possibile. Aderiscono anche fornitori di servizi per 117.500 €. Adesioni complessive: 1.458.900 + 862.300 + 117.500 = 2.438.700 €, cioè il 60,13% del passivo, appena sopra la soglia generale.

L’estensione riguarda fornitori sanitari non aderenti per 532.500 €, che riceveranno il 70%, cioè 372.750 €, in trentasei mesi. Restano estranei i factor (517.600 €) e i fornitori di servizi non aderenti (566.800 €), per un totale di 1.084.400 € da pagare integralmente nei centoventi giorni.

Esito: il fabbisogno di liquidità immediata scende ulteriormente, e la continuità delle forniture è stata protetta per tutta la durata della trattativa. Il prezzo pagato è il tempo, quasi otto mesi tra istanza e deposito, e un margine molto stretto sulla soglia generale: basterebbe il ritiro di un aderente da 5.400 € per scendere sotto il 60%. Senza le adesioni dei fornitori di servizi, infatti, la soglia dell’art. 57 non sarebbe stata raggiunta, perché l’art. 23 non riduce quella percentuale.

Il confronto in tabella

La tabella che segue riassume gli elementi di valutazione emersi nell’analisi delle tre strade. Va letta tenendo presente che le voci non hanno lo stesso peso per ogni struttura: per una clinica con pazienti ad alta intensità di cura, la protezione delle forniture può valere più di qualsiasi risparmio di tempo; per una struttura ambulatoriale con fornitori sostituibili, può accadere l’inverso. La riga dedicata agli oneri considera soltanto i costi di giustizia e di pubblicità previsti dalla legge, che non costituiscono un fattore realmente discriminante tra le opzioni.

CriterioAccordo ordinario (art. 57)Accordo ad efficacia estesa (art. 61)Composizione negoziata + accordo (art. 23)
Soglia di adesione60% del passivo (30% nella variante agevolata)60% del passivo + 75% in ciascuna categoria60% del passivo + 60% in ciascuna categoria
Tempi indicativiTrattative + omologazioneTrattative più strutturate + omologazioneFase negoziale (180 giorni prorogabili) + omologazione
ComplessitàMediaAlta (categorie, informativa, confronto liquidatorio)Alta (due fasi, ruolo dell’esperto)
Trattamento dei fornitori non aderentiPagamento integrale entro 120 giorniVincolati se nella categoria; altrimenti pagamento integraleCome nell’art. 61, con soglia di categoria ridotta
Protezione delle forniture essenzialiSolo se si chiedono misure protettive (art. 64)Solo se si chiedono misure protettive (art. 64)Durante le trattative (art. 18, c. 5) e nella fase successiva se richiesta
Effetti su azioni esecutiveSospese solo con misure protettiveSospese solo con misure protettiveSospese con misure protettive confermate
Rischi in caso di esito negativoDiniego di omologazione, ripresa delle azioniDiniego dell’estensione per categorie disomogeneeRevoca delle misure, tempo perso, possibile concordato semplificato
ReversibilitàPossibile ripiegare su altri strumentiPossibile riformulare le categoriePiù sbocchi alternativi previsti dalla legge
Garanti e fideiussoriRestano obbligati verso gli estraneiRestano obbligati anche verso i non aderenti vincolatiCome nelle altre opzioni
Oneri di leggeContributo unificato e pubblicità nel registro delle impreseContributo unificato, pubblicità e notificheAdempimenti camerali per l’istanza, contributo unificato e pubblicità per l’omologazione

I criteri per scegliere

Non esiste un algoritmo che trasformi i dati di bilancio in una scelta obbligata. Esistono però alcuni criteri che, applicati con metodo, orientano la decisione e ne rendono più difendibili i presupposti davanti al tribunale.

Primo criterio: la concentrazione del passivo. Se la clinica ha pochi grandi creditori che da soli superano il 60% e il resto del debito è frammentato ma di importo contenuto, l’accordo ordinario presenta generalmente il miglior rapporto tra risultato e complessità. Se invece il debito verso i fornitori è distribuito su decine di posizioni di peso simile, la ricerca del consenso individuale rischia di non chiudersi mai, e gli strumenti che permettono l’estensione diventano più interessanti.

Secondo criterio: la liquidità disponibile per gli estranei. È l’elemento che più spesso decide la sorte dell’omologazione. Se la struttura può documentare risorse certe per pagare integralmente chi non aderisce entro centoventi giorni, l’accordo ordinario resta praticabile; se quella liquidità manca o è incerta, l’estensione degli effetti a una categoria omogenea diventa spesso l’unico modo per rendere il piano attestabile. Il principio affermato da Cass. n. 34842/2024 sul controllo sostanziale del giudice rende questo criterio tutt’altro che teorico.

Terzo criterio: l’omogeneità reale dei fornitori. Prima di puntare sull’art. 61 va verificato, con onestà, se esiste davvero una categoria difendibile. Fornitori sanitari originari che continuano a rifornire la clinica, factor che hanno acquistato crediti a sconto, fornitori di servizi non sanitari e fornitori di beni in conto deposito hanno interessi economici diversi. Se la categoria funziona solo mescolando queste posizioni, il rischio di un rigetto dell’estensione, alla luce di Cass. n. 2817/2026, va considerato elevato.

Quarto criterio: l’essenzialità delle forniture e il rischio di interruzione. Quando la sospensione anche breve di una fornitura metterebbe a rischio l’assistenza ai pazienti, la possibilità di attivare subito una protezione dei contratti pendenti assume un peso decisivo. In questo caso la composizione negoziata con misure protettive, oppure la richiesta di misure protettive già durante le trattative dell’accordo ex art. 54, comma 3, merita di essere valutata prima di ogni altra considerazione.

Quinto criterio: il tempo che la crisi concede. Se sono già pendenti ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o pignoramenti sui conti e sui crediti verso il Servizio sanitario, i mesi della fase negoziale potrebbero non essere disponibili, e la Cassazione ha escluso che la composizione negoziata imponga in quanto tale un rinvio della decisione sull’insolvenza. Se invece la crisi è emersa per tempo, il percorso più lungo può offrire soglie più favorevoli e maggiore riservatezza.

In generale, quando la situazione presenta pochi creditori rilevanti e liquidità certa, l’accordo ordinario tende a prevalere; quando presenta molti fornitori omogenei e liquidità scarsa, l’efficacia estesa guadagna terreno; quando si aggiungono frammentazione, divisione tra i creditori e forniture critiche da proteggere, e c’è ancora tempo, la composizione negoziata diventa l’ingresso naturale. Spesso, peraltro, i criteri indicano direzioni diverse, e la decisione richiede di pesare quale vincolo sia davvero insuperabile.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, la scelta dello strumento va fatta pensando già a come verrà difesa in sede di omologazione e nei gradi successivi, non soltanto a come verrà firmata.

Le domande di chi è indeciso

Posso iniziare con la composizione negoziata e poi scegliere l’accordo ordinario?

Sì. L’art. 23 CCII elenca più esiti possibili al termine delle trattative, tra cui l’accordo di ristrutturazione nelle tre forme degli artt. 57, 60 e 61. La composizione negoziata non vincola a uno sbocco predeterminato. Va però considerato che il beneficio della soglia ridotta riguarda l’efficacia estesa: chi sa già di voler percorrere l’accordo ordinario deve valutare se la fase negoziale aggiunga valore, ad esempio per la protezione delle forniture, o solo tempo.

Se scelgo l’accordo esteso e il tribunale boccia le categorie, perdo tutto?

Non necessariamente. Il diniego dell’estensione non cancella le adesioni raccolte, ma priva l’accordo dell’effetto vincolante verso i non aderenti. Se le adesioni superano comunque il 60% e il piano è in grado di pagare integralmente gli estranei, l’accordo potrebbe reggere come accordo ordinario; se invece il piano si basava sulla falcidia dei dissenzienti, la struttura finanziaria salta e occorre riformulare. È il motivo per cui la costruzione delle categorie merita una verifica preventiva molto rigorosa.

I fornitori che non aderiscono possono sospendere le consegne?

Dipende dallo strumento e dalla presenza di misure protettive. In assenza di misure, un fornitore non pagato può eccepire l’inadempimento secondo le regole generali. Con le misure protettive concesse, gli artt. 18, comma 5, e 64, comma 4, CCII impediscono di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti essenziali per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Resta ferma, naturalmente, la necessità di pagare regolarmente le forniture successive.

Un fornitore che non ha fatto opposizione può impugnare l’omologazione?

La Cassazione ha affermato che la legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione spetta a chi ha assunto formalmente la qualità di parte nelle fasi precedenti, in particolare proponendo opposizione (Cass., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840). Chi resta inerte davanti al tribunale difficilmente può contestare in seguito. Il principio vale in entrambe le direzioni: anche la clinica deve presidiare con attenzione ogni fase.

Soci e amministratori garanti sono protetti dall’accordo?

No. I diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati restano impregiudicati, anche quando l’accordo è esteso ai non aderenti (art. 59, comma 2, CCII; Cass. n. 6662/2026). La posizione dei garanti va quindi gestita in parallelo, eventualmente negoziando con i singoli creditori condizioni specifiche anche per le garanzie.

E se i crediti della clinica verso il Servizio sanitario sono già stati ceduti alla banca?

È una situazione frequente e va soppesata con cura, perché incide su due piani. Sul piano della liquidità, i flussi che la struttura si attende dalle prestazioni in accreditamento potrebbero non essere liberamente disponibili per pagare gli estranei, se sono destinati a rimborsare anticipi o cessioni già in essere: l’attestatore dovrà tenerne conto, e il tribunale verificherà che il piano non conti due volte la stessa risorsa. Sul piano delle adesioni, la banca cessionaria diventa un interlocutore decisivo, perché il suo assenso può determinare il raggiungimento della soglia generale e, in alcuni casi, consentire l’utilizzo delle categorie bancarie previste dall’art. 61, comma 5, CCII. Il rovescio della medaglia è che un intermediario con garanzie già acquisite sui flussi può avere scarso interesse a concessioni significative, e questo tende a spostare il peso della ristrutturazione sui fornitori.

Quanto conta la dimensione della struttura nella scelta?

Conta, ma meno di quanto si pensi. Una piccola casa di cura con pochi fornitori può trovare nell’accordo ordinario una soluzione rapida, mentre un gruppo con più strutture e centinaia di posizioni debitorie difficilmente può fare a meno di strumenti che superino il dissenso delle minoranze. Tuttavia, l’elemento dirimente resta la distribuzione del debito, non il fatturato: una clinica di medie dimensioni con un unico grande distributore di dispositivi medici che detiene un terzo del passivo si trova, di fatto, in una trattativa quasi bilaterale, in cui l’efficacia estesa aggiunge poco. Occorre inoltre ricordare che l’accesso agli strumenti del CCII qui esaminati presuppone la qualità di imprenditore non minore; per le realtà sotto le soglie di legge il quadro degli strumenti disponibili cambia e merita una valutazione a parte.

Le misure protettive bloccano anche i decreti ingiuntivi dei fornitori?

Le misure protettive, nella formulazione ordinaria, inibiscono l’avvio e la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della struttura e sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. Non impediscono, secondo un orientamento di merito, che il fornitore agisca in via monitoria per ottenere un titolo. Ne deriva che, durante le trattative, la clinica può ricevere decreti ingiuntivi senza che questi possano tradursi in pignoramenti finché le misure restano efficaci. La questione non è puramente teorica: un titolo esecutivo ottenuto nel frattempo tornerà pienamente utilizzabile se la trattativa fallisce o se le misure vengono revocate, e questo rafforza la posizione negoziale del fornitore. È un elemento da mettere in conto nel valutare i tempi della composizione negoziata rispetto a un deposito più rapido dell’accordo.

Nel piano posso trattare meglio i fornitori che mi riforniscono ancora?

Nell’accordo ordinario la libertà negoziale è ampia, perché ciascun aderente sottoscrive le proprie condizioni, e nulla impedisce di riconoscere un trattamento più favorevole a chi garantisce la prosecuzione delle forniture. Nell’accordo esteso, invece, all’interno della stessa categoria il trattamento dei non aderenti deve essere coerente con quello degli aderenti e non inferiore all’alternativa liquidatoria; differenziare in modo significativo tra fornitori della medesima categoria può mettere in discussione proprio l’omogeneità richiesta dalla giurisprudenza. La soluzione, quando giustificata, può passare per categorie distinte fondate su interessi economici effettivamente diversi, come quello di chi continua a rifornire la struttura rispetto a chi ha cessato il rapporto.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a illuminare. Per ciascuna si indicano gli estremi, il principio espresso in forma sintetica e la rilevanza per una struttura sanitaria. Alcune si riferiscono alla legge fallimentare, ma esprimono principi che la dottrina e la giurisprudenza ritengono utili anche nell’applicazione del CCII.

Pronunce rilevanti per l’accordo ordinario

Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. In sede di omologazione il tribunale non si limita a controllare la regolarità formale, ma verifica la legalità sostanziale dell’accordo, compresa la plausibilità del pagamento integrale degli estranei nei termini di legge; può negare l’omologazione quando quell’affermazione appare irrealistica. Rilevanza: per una clinica il cui piano dipende da incassi futuri, la credibilità delle fonti di liquidità è decisiva.

Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837. Quando l’accordo viene depositato dopo un ricorso con riserva, deve essere iscritto nel registro delle imprese entro il termine fissato dal giudice. Rilevanza: la struttura che utilizza la domanda “prenotativa” per guadagnare tempo deve rispettare con precisione le scadenze pubblicitarie.

Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Se dopo l’omologazione interviene il fallimento, l’attuazione del piano diventa impossibile e i singoli accordi si risolvono per impossibilità sopravvenuta, con effetti sui crediti da ammettere al passivo. Rilevanza: l’accordo protegge solo se il piano è realmente sostenibile; un accordo fragile espone i fornitori aderenti a tornare creditori per l’intero.

Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378. Il provvedimento della corte d’appello sul reclamo contro l’omologazione è ricorribile per cassazione nel termine breve di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del testo integrale via PEC da parte della cancelleria. Rilevanza: la tempistica delle impugnazioni è serrata, e la strategia difensiva va predisposta prima che il termine inizi a decorrere.

Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840. Può reclamare contro l’omologazione solo chi è divenuto parte del procedimento nelle fasi precedenti, tipicamente con l’opposizione. Rilevanza: i fornitori dissenzienti devono attivarsi subito; la clinica, dal canto suo, può valutare con maggiore certezza chi abbia titolo per contestare.

Pronunce rilevanti per l’accordo ad efficacia estesa

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817. La categoria dell’art. 61 CCII va costruita, come la classe del concordato, su un’effettiva omogeneità di posizione giuridica e interessi economici; non sono ammessi raggruppamenti artificiosi per raggiungere il 75%, e il tribunale può verificare anche d’ufficio l’effettiva conclusione degli accordi e la corretta formazione delle categorie; non è irrituale il parere del commissario giudiziale sulla fattibilità. Rilevanza: è la pronuncia centrale per decidere se fornitori sanitari, factor e fornitori di servizi possano stare insieme.

Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. I creditori non aderenti a cui è esteso l’accordo conservano i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, principio affermato anche per gli accordi anteriori all’art. 182-decies l.fall. Rilevanza: soci e amministratori garanti delle forniture non vengono liberati dall’estensione.

Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828. Torna sul tema della legittimazione a reclamare contro l’omologazione degli accordi, anche in forma estesa, nel solco dell’orientamento che lega il reclamo alla qualità di parte assunta in precedenza. Rilevanza: nei procedimenti con estensione ai non aderenti, la gestione delle opposizioni condiziona anche i gradi successivi.

Pronunce rilevanti per la composizione negoziata

Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza della composizione negoziata o di misure protettive non impone al giudice di rinviare l’udienza sulla dichiarazione di insolvenza. Rilevanza: il percorso negoziale non è un rifugio automatico; per una clinica già destinataria di istanze dei creditori, il fattore tempo va valutato con realismo.

Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Il procedimento per la conferma delle misure protettive è autonomo rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, e il provvedimento che lo definisce è reclamabile. Rilevanza: le misure che proteggono le forniture possono essere contestate dai creditori, e vanno sostenute con documentazione solida sulle prospettive di risanamento.

Pronunce trasversali sull’effettività del consenso dei creditori

Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. L’intervento del tribunale in sostituzione dei creditori pubblici non aderenti presuppone comunque che esista un accordo con i creditori privati, pur se insufficiente a raggiungere da solo la soglia. Rilevanza: l’accordo deve fondarsi su un consenso reale dei creditori commerciali e finanziari, a cominciare dai fornitori.

Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. L’omologazione forzosa non è ammissibile quando gli unici aderenti sono creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione, in assenza di creditori anteriori aderenti. Rilevanza: non si può costruire la maggioranza con posizioni create ad hoc; conta l’adesione di chi era creditore prima della crisi.

Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. In mancanza di un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di superare il dissenso dei creditori pubblici integra un uso distorto dello strumento. Rilevanza: conferma che l’accordo di ristrutturazione è, prima di tutto, un’intesa effettiva con il ceto creditorio.

Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al correttivo del 2024, la valutazione sulla decisività del mancato assenso del creditore pubblico presuppone un accordo già raggiunto con gli altri creditori. Rilevanza: per una casa di cura con esposizioni anche verso enti pubblici, l’adesione dei fornitori e delle banche resta la base imprescindibile.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un bivio come quello descritto, lo Studio Monardo mette a disposizione della struttura sanitaria un insieme di attività concrete, svolte da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo.

  1. Ricostruiamo il passivo della clinica per natura del credito, distinguendo fornitori sanitari originari, cessionari e factor, fornitori di servizi, banche e garanti, con l’indicazione delle scadenze e dei titoli già ottenuti dai creditori.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando soglie raggiungibili, fabbisogno di liquidità per gli estranei e tenuta delle eventuali categorie.
  3. Verifichiamo l’omogeneità delle categorie ipotizzate alla luce dei criteri della giurisprudenza di legittimità, segnalando i raggruppamenti esposti a contestazione.
  4. Individuiamo i contratti di fornitura essenziali per la continuità assistenziale e predisponiamo le istanze di misure protettive e cautelari quando lo strumento scelto lo consente.
  5. Accompagniamo la struttura nella composizione negoziata, dalla preparazione dell’istanza sulla piattaforma alla gestione delle trattative con i fornitori e alla valorizzazione della relazione finale dell’esperto.
  6. Analizziamo le esposizioni bancarie e le cessioni di credito attraverso lo staff multidisciplinare, verificando i rapporti di anticipo e di factoring che incidono sul piano.
  7. Redigiamo il ricorso per l’omologazione e ne curiamo gli adempimenti pubblicitari e le notifiche ai creditori destinatari dell’estensione.
  8. Gestiamo le opposizioni dei fornitori dissenzienti e le difese nei procedimenti di conferma o revoca delle misure protettive.
  9. Esaminiamo la posizione dei soci e degli amministratori garanti, valutando le iniziative da assumere verso i creditori che potrebbero escutere le fideiussioni.
  10. Seguiamo i reclami e l’eventuale giudizio di legittimità, mantenendo la stessa linea difensiva impostata nella fase iniziale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una scelta comparativa come questa pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione. La decisione tra accordo ordinario, accordo esteso e composizione negoziata produce conseguenze che emergono spesso mesi dopo, nelle opposizioni, nei reclami e nei ricorsi per cassazione dei creditori dissenzienti. Poter contare sullo stesso difensore dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado significa che la scelta fatta oggi viene difesa domani senza cambiare mani né impostazione. A questa continuità si affianca la qualifica di Esperto Negoziatore, che consente di conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata da cui molti accordi hanno origine.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso, permette di tenere unite la dimensione giuridica dell’accordo e quella economico-finanziaria del piano, senza che l’una proceda ignorando l’altra.

Chiusura

Accordo ordinario, accordo ad efficacia estesa e composizione negoziata non sono gradini di una scala in cui il successivo è sempre migliore del precedente: sono strumenti con vantaggi e fragilità diversi, che si adattano in modo diverso alla composizione del debito di una clinica o di una casa di cura. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, liquidità e, talvolta, la stessa possibilità di proseguire l’attività assistenziale.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato ne coprono ogni passaggio: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente il percorso negoziale che conduce agli accordi con i fornitori; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario presidia le esposizioni finanziarie che accompagnano quasi sempre il debito sanitario; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di sostenere la strategia scelta anche nelle impugnazioni dell’omologazione.

📩 Prima che un fornitore sospenda le consegne o che le azioni esecutive restringano le alternative, scrivi allo Studio Monardo: i recapiti per contattarci sono riportati al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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