Quando un’impresa in difficoltà costruisce un piano attestato di risanamento, c’è una firma su cui tutti fanno affidamento: quella del professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Banche, fornitori, soci, e più tardi magari un curatore o un pubblico ministero, leggeranno quella relazione come una garanzia di serietà. È naturale, allora, che le domande arrivino da tutte le direzioni: dall’imprenditore che teme di pagare per gli errori altrui, dal creditore che ha perso denaro fidandosi del piano, dall’attestatore stesso che si chiede fin dove arrivi il suo rischio.
Abbiamo raccolto le domande che ricorrono più spesso su questo tema e le abbiamo organizzate come in un colloquio, con risposte complete. Il contesto normativo, in breve, è questo: il piano attestato è disciplinato dall’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019); i requisiti di indipendenza dell’attestatore stanno nell’art. 2; la protezione dalla revocatoria degli atti esecutivi del piano è nell’art. 166, che però la esclude in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore; il reato di falso in attestazioni e relazioni è previsto dall’art. 342, erede dell’art. 236-bis della vecchia legge fallimentare. Sul versante civile valgono le regole generali sulla diligenza professionale (artt. 1176 e 2236 c.c.) e sull’illecito (art. 2043 c.c.).
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: lavorare dentro la composizione negoziata significa confrontarsi ogni giorno con piani di risanamento, con la loro coerenza e con la tenuta dei dati su cui poggiano. A questo si aggiungono il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario — decisivo quando il piano coinvolge finanziamenti e garanzie — e l’abilitazione di cassazionista, perché le contestazioni sulle attestazioni si decidono spesso in giudizi revocatori e opposizioni allo stato passivo che arrivano fino in Cassazione.
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Ma chi è l’attestatore e cosa firma, esattamente, in un piano di risanamento?
È il professionista indipendente, scelto dall’imprenditore, che dichiara per iscritto due cose: che i dati aziendali sono veri e che il piano è economicamente fattibile.
Il piano attestato di risanamento è uno strumento “leggero”: non c’è un tribunale che lo omologa, non c’è un voto dei creditori, non c’è un commissario che lo sorveglia. L’imprenditore lo predispone con data certa, indicando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le cause della crisi, la strategia per uscirne, i creditori coinvolti, gli eventuali apporti di finanza nuova e i tempi. Poi lo sottopone a un professionista indipendente che, ai sensi dell’art. 56, comma 4, CCII, rilascia la relazione di attestazione. Su richiesta del debitore, piano e attestazione possono anche essere pubblicati nel registro delle imprese.
Proprio perché mancano i controlli di un giudice, l’attestazione diventa il perno di tutto. È lei che dà agli atti compiuti in esecuzione del piano — pagamenti, garanzie, cessioni — la protezione dall’eventuale revocatoria se l’impresa finisce poi in liquidazione giudiziale. Ed è sempre lei che, per le esenzioni penali previste dall’art. 324 CCII, rende non punibili a titolo di bancarotta preferenziale o semplice i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano.
Attenzione a un punto che molti confondono: l’attestatore non garantisce che il piano riuscirà. Attesta che i dati di partenza sono veri e che, con quelle premesse e con metodi corretti, il risanamento è ragionevolmente realizzabile. Se poi il mercato crolla o un cliente importante non paga, il fallimento del piano non è di per sé una sua colpa. Cosa diversa è se i dati erano falsi, se mancava un’informazione rilevante che avrebbe dovuto emergere, o se le valutazioni sono state piegate per far “quadrare” il risultato: lì si apre il capitolo della responsabilità, di cui parliamo nelle risposte che seguono.
Chi può fare l’attestatore? Basta essere commercialista?
No, non basta: servono requisiti professionali precisi e, soprattutto, un’indipendenza reale rispetto all’impresa.
L’art. 2, comma 1, lettera o) del Codice della crisi definisce il “professionista indipendente” in modo piuttosto rigoroso. Deve essere iscritto nell’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese e nel registro dei revisori legali, e deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti ai sindaci dall’art. 2399 c.c. Non deve essere legato all’impresa, né a chi ha interesse all’operazione di risanamento, da rapporti personali o professionali che ne compromettano l’indipendenza di giudizio. E non deve aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stato membro dei suoi organi di amministrazione o controllo.
Perché tanto rigore? Perché il legislatore sa benissimo che l’attestatore viene scelto e pagato dall’impresa che deve controllare. È un conflitto strutturale, e l’unico modo per governarlo è pretendere un’indipendenza sostanziale, non solo formale.
Qui c’è una conseguenza pratica che pesa sia sull’imprenditore sia sull’attestatore: un’attestazione rilasciata da chi non ha i requisiti non è un’attestazione “un po’ debole”, è un’attestazione che non regge. Se l’impresa entra poi in liquidazione giudiziale, il curatore che vuole revocare un pagamento o una garanzia partirà proprio da lì: verificherà chi ha firmato, che rapporti aveva con la società, se negli anni precedenti le aveva fatto la contabilità o una consulenza. E se il difetto di indipendenza emerge, crolla la protezione degli atti esecutivi del piano.
Per l’attestatore, accettare un incarico senza requisiti significa esporsi a una doppia contestazione: di inadempimento verso il cliente, che ha pagato una prestazione inutilizzabile, e di responsabilità verso i terzi che hanno fatto affidamento sulla sua firma.
L’attestatore lavora per l’impresa o per i creditori?
Formalmente per l’impresa, che lo incarica e lo paga; sostanzialmente la sua relazione è scritta per i terzi.
È la domanda che spiega tutta la struttura della responsabilità, quindi vale la pena di chiarirla bene. Il rapporto giuridico dell’attestatore nasce da un contratto d’opera professionale con il debitore. Da quel contratto discende una responsabilità di tipo contrattuale verso l’impresa: se lavora male, l’impresa (o, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore che ne esercita i diritti) può contestargli l’inadempimento, rifiutare il compenso e chiedere il risarcimento.
Ma la funzione dell’attestazione è tutta rivolta all’esterno. La Cassazione, con l’ordinanza n. 36401 del 29 dicembre 2023, pur trattando un’attestazione nel concordato preventivo, ha espresso un concetto che vale anche qui: la relazione deve offrire ai creditori uno strumento che consenta loro un’informazione completa e una valutazione consapevole. L’attestatore non è il consulente di parte dell’imprenditore, è un filtro di attendibilità.
Da questa doppia natura nasce la responsabilità verso i terzi. Una banca che eroga finanza nuova sul presupposto del piano, un fornitore che accetta una dilazione, un creditore che rinuncia ad agire: tutti hanno fatto affidamento sull’attestazione. Se questa era falsa o gravemente negligente e ne è derivato un danno, il terzo può agire contro l’attestatore. Sul titolo di questa responsabilità la dottrina discute: secondo una parte si tratta di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., fondata sull’affidamento leso; secondo altri di responsabilità “da contatto sociale”, con regole più vicine a quelle contrattuali. La differenza non è accademica, perché cambiano l’onere della prova e la prescrizione, come vedremo più avanti.
Se il piano poi fallisce, l’attestatore ne risponde automaticamente?
No, e le spiego perché. L’obbligazione dell’attestatore è di mezzi, non di risultato: risponde se non ha usato la diligenza professionale richiesta, non per il semplice insuccesso del piano.
Il criterio è quello dell’art. 1176, comma 2, c.c.: la diligenza va valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata, e un’attestazione su un’impresa in crisi è attività ad alto contenuto tecnico. L’art. 2236 c.c. limita la responsabilità del professionista al dolo e alla colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma questa attenuazione riguarda la perizia su questioni davvero complesse, non la negligenza o l’imprudenza: chi non verifica un dato elementare non può invocarla.
Nella pratica, le contestazioni che reggono non riguardano quasi mai la previsione sbagliata in sé, ma il modo in cui l’attestatore è arrivato a quella previsione. Le pronunce più recenti della Cassazione mostrano un catalogo abbastanza chiaro di condotte che fanno scattare la responsabilità: recepire senza alcun vaglio critico i dati forniti dal debitore; avallare perizie di terzi senza verificarne criteri e attendibilità; non accorgersi che un bene indicato nell’attivo non è di proprietà dell’impresa; non segnalare poste attive fittizie o prelievi non contabilizzati; cambiare le valutazioni a seconda di ciò che serve per far funzionare il piano.
C’è poi un piano diverso, quello penale, in cui la soglia si alza ancora: per il reato dell’art. 342 CCII non basta la negligenza, serve il dolo, cioè la consapevolezza di esporre informazioni false o di omettere informazioni rilevanti. Un attestatore distratto può quindi perdere il compenso e dover risarcire danni, ma non per questo commette un reato.
Come si accorge qualcuno che l’attestazione era sbagliata?
Quasi sempre quando il piano è già naufragato. È il paradosso di questo strumento: essendo stragiudiziale e privo di controlli preventivi, i difetti dell’attestazione emergono tipicamente dopo, e i momenti in cui vengono a galla sono tre.
Il primo è l’apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore ha il compito di ricostruire la storia dell’impresa e di recuperare risorse per i creditori. Esaminando pagamenti e garanzie degli anni precedenti, trova quelli effettuati in esecuzione del piano attestato: se vuole revocarli, deve superare l’esenzione dell’art. 166, comma 3, lettera d), CCII. E per farlo ha una strada precisa, perché la stessa norma esclude l’esenzione in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore (oltre che di dolo o colpa grave del debitore conosciuti dal creditore). L’attestazione diventa quindi, per il curatore, il primo documento da smontare.
Il secondo momento è la formazione dello stato passivo. L’attestatore che non è stato pagato chiede di essere ammesso al passivo per il suo compenso. Il curatore, nel progetto di stato passivo, può eccepire l’inadempimento: è in questa sede che, secondo la giurisprudenza più recente, si sono consumate molte delle contestazioni sulla qualità delle attestazioni. È bene sapere che, come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 15807/2021, l’eccezione di inadempimento è rimessa all’iniziativa della parte: il giudice delegato non può respingere la domanda del professionista per un inadempimento diverso da quello che il curatore ha effettivamente sollevato.
Il terzo momento è quello penale. La relazione del curatore al giudice delegato illustra le cause del dissesto e le eventuali responsabilità, e viene trasmessa al pubblico ministero. Se da quell’analisi emerge che l’attestazione conteneva dati falsi consapevolmente esposti, o taceva informazioni rilevanti, si apre un procedimento per il reato dell’art. 342 CCII, che è procedibile d’ufficio: non serve la querela di nessuno.
A questi tre momenti se ne aggiunge talvolta un quarto, meno frequente ma possibile anche fuori dalla liquidazione giudiziale: il creditore o la banca che, accorgendosi di essere stati indotti a finanziare o a dilazionare sulla base di dati inattendibili, decidono di agire direttamente per il risarcimento. Qui però l’onere di ricostruire il nesso tra attestazione e danno ricade interamente su di loro, e senza la documentazione acquisita da un curatore la prova è più faticosa.
Nella tabella che segue abbiamo riassunto passaggi, atti, termini e sedi in cui la responsabilità dell’attestatore può essere fatta valere.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Predisposizione del piano | Designazione del professionista indipendente e relazione di attestazione (art. 56, c. 4, CCII) | Prima dell’esecuzione del piano; il piano deve avere data certa | Nessun giudice: atto stragiudiziale |
| Pubblicità (facoltativa) | Pubblicazione di piano e attestazione nel registro delle imprese | Su richiesta del debitore | Registro delle imprese |
| Liquidazione giudiziale | Azione revocatoria del curatore sugli atti esecutivi del piano (artt. 166 e 170 CCII) | Entro 3 anni dall’apertura e comunque entro 5 anni dal compimento dell’atto | Tribunale |
| Accertamento del passivo | Domanda di ammissione del credito per compenso ed eventuale eccezione di inadempimento del curatore | Domanda almeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica | Giudice delegato |
| Impugnazione | Opposizione allo stato passivo (artt. 206-207 CCII) | 30 giorni dalla comunicazione dell’esito | Tribunale in composizione collegiale |
| Legittimità | Ricorso per cassazione contro il decreto sull’opposizione | 30 giorni dalla comunicazione del decreto | Corte di cassazione |
| Risarcimento civile | Azione del curatore (contrattuale) o dei terzi danneggiati (di regola extracontrattuale) | Prescrizione di 10 anni (contrattuale) o 5 anni (extracontrattuale) | Tribunale ordinario |
| Penale | Procedimento per falso in attestazioni e relazioni (art. 342 CCII) | Prescrizione secondo le regole del codice penale vigenti al fatto | Procura della Repubblica e tribunale penale |
Chi può chiedere i danni all’attestatore, e con quale azione?
Dipende da chi ha subito il danno, e questa distinzione conviene tenerla a mente perché cambia quasi tutto: il tipo di azione, le prove da fornire, i tempi.
L’impresa (e il curatore). Il debitore ha un contratto con l’attestatore. Se la prestazione è stata eseguita male, può agire per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.: dovrà provare il contratto e allegare l’inadempimento, mentre sarà il professionista a dover dimostrare di aver operato con la diligenza richiesta. Aperta la liquidazione giudiziale, questa azione passa nelle mani del curatore, che agisce nell’interesse della massa. È in questa veste che il curatore, prima ancora di un’azione risarcitoria, solleva normalmente l’eccezione di inadempimento contro la domanda di compenso.
I singoli creditori e i terzi. La banca che ha erogato finanza nuova, il fornitore che ha concesso una moratoria, l’investitore che ha sottoscritto un aumento di capitale: nessuno di loro ha un contratto con l’attestatore. Possono però agire se dimostrano di essersi determinati proprio sulla base dell’attestazione e di aver subito un danno che ne è la conseguenza. L’impostazione prevalente riconduce questa azione all’art. 2043 c.c.: il terzo deve provare la condotta colposa o dolosa, il danno ingiusto e il nesso di causalità. Una parte della dottrina preferisce la figura del “contatto sociale”, che alleggerirebbe l’onere probatorio del danneggiato; sul punto non c’è una presa di posizione netta della Cassazione riferita specificamente all’attestatore del piano, e va detto con franchezza.
Chi non può agire individualmente. Il danno che colpisce indistintamente tutti i creditori, cioè la riduzione del patrimonio disponibile per la generalità di essi, rientra di regola tra le azioni che spettano al curatore. Il singolo creditore deve invece dimostrare un pregiudizio proprio, diverso da quello comune: tipicamente, l’aver erogato credito o rinunciato a una tutela facendo affidamento sull’attestazione.
In pratica, le vicende si intrecciano: il curatore contesta il compenso e magari agisce per il danno alla massa; la banca che ha perso la garanzia per effetto della revocatoria valuta un’azione autonoma; nel frattempo il procedimento penale, se aperto, può offrire alle parti danneggiate la possibilità di costituirsi parte civile. Per questo conviene decidere presto quale strada percorrere e in quale sede.
Che danno si può chiedere, e come si calcola?
Il danno risarcibile non è “tutto quello che si è perso con la crisi”. È soltanto il pregiudizio che si dimostra causato dall’attestazione falsa o negligente. Sembra una precisazione ovvia, ma è il punto su cui si vincono o si perdono le cause.
Per il debitore, il danno classico è l’inutilità della prestazione pagata e le conseguenze del fallimento del percorso: se il piano, grazie a un’attestazione corretta, non sarebbe mai stato intrapreso nella forma scelta, l’impresa avrebbe potuto imboccare per tempo uno strumento diverso. Va però provato che la diversa strada era realmente praticabile e avrebbe dato un risultato migliore.
Per i creditori considerati nel loro insieme, la dottrina propone un criterio differenziale: la differenza tra quanto i creditori ricavano dalla liquidazione giudiziale aperta dopo il fallimento del piano e quanto avrebbero ricavato se la crisi fosse stata affrontata tempestivamente, senza il ritardo prodotto da un piano che non stava in piedi. È il cosiddetto danno da aggravamento del dissesto.
Per il terzo che ha finanziato, il danno è di solito più semplice da individuare: la garanzia revocata, la finanza nuova non restituita, la differenza tra ciò che avrebbe recuperato come creditore garantito e ciò che recupera come chirografario.
Qualunque sia il danneggiato, il nesso di causalità va dimostrato secondo il criterio del “più probabile che non”: bisogna ricostruire cosa sarebbe accaduto se l’attestazione fosse stata corretta. È qui che servono consulenze tecniche di parte solide, perché la difesa dell’attestatore punterà a sostenere che il danno dipende da fattori esterni — il mercato, la condotta degli amministratori, la perdita di un cliente — e non dalla relazione.
Nel paragrafo dedicato agli esempi concreti troverà una simulazione numerica di questo calcolo.
E il compenso? Se l’attestatore ha lavorato male, va pagato lo stesso?
Qui la risposta della giurisprudenza è diventata molto netta negli ultimi anni: no, se l’inadempimento è grave il compenso può essere negato per intero.
Il meccanismo è quello dell’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). L’attestatore chiede il pagamento, di norma con domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale; il curatore eccepisce che la prestazione è stata eseguita in modo così carente da risultare inutile; a quel punto è il professionista a dover provare di aver lavorato con diligenza.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021, hanno ricostruito il regime della prededuzione dei crediti dei professionisti che assistono l’impresa nelle procedure di regolazione della crisi, collegandola all’effettivo accesso alla procedura e lasciando comunque aperta la possibilità per il curatore di contestare l’esatto adempimento. Su questa base, la Prima Sezione ha poi consolidato una serie di decisioni severe.
Con l’ordinanza n. 52/2024 la Corte ha confermato il rigetto del compenso di un attestatore che aveva avallato due stime dello stesso patrimonio immobiliare molto diverse tra loro — la prima per sostenere un piano liquidatorio, la seconda per un piano in continuità — senza spiegare la divergenza, e che non si era accorto che un immobile era in leasing e non di proprietà. Con l’ordinanza n. 6382 del 10 marzo 2025 ha ribadito che il professionista non garantisce il risultato, ma deve dimostrare di aver adempiuto con diligenza, e che omissioni gravi possono far perdere l’intero compenso. E con la pronuncia n. 2045/2026 ha precisato che un’acquisizione passiva dei dati forniti dal debitore è già di per sé inadempimento del dovere di attestarne la veridicità: davanti a dati inesatti o incompleti, l’attestatore deve contestarli subito e chiederne l’integrazione.
La linea è coerente anche con l’ordinanza n. 19174 del 12 luglio 2025, che ha negato il compenso a un consulente — non un attestatore, ma un professionista dell’area della crisi — per violazione dei doveri di correttezza e diligenza nella fase che precede e accompagna la procedura. Anche nel merito, il Tribunale di Bari con decreto del 27 ottobre 2025 ha seguito lo stesso indirizzo.
Quando scatta il processo penale, e come si svolge?
Scatta quando c’è il sospetto di un falso consapevole. La norma di riferimento è l’art. 342 CCII, che punisce il professionista che, nelle relazioni o attestazioni previste da una serie di disposizioni del Codice — tra cui espressamente l’art. 56, comma 4, cioè proprio l’attestazione del piano di risanamento — espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati.
Le pene sono pesanti: reclusione da due a cinque anni e multa da 50.000 a 100.000 euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno per i creditori.
Tre aspetti vanno capiti bene. Primo: il reato è a dolo generico. Serve la coscienza e volontà di esporre il dato falso o di tacere quello rilevante; non occorre un fine particolare (che invece aggrava la pena). Un errore tecnico, per quanto grave, resta nell’area civile. Secondo: si tratta di un reato di pericolo, che si perfeziona con il rilascio dell’attestazione mendace anche se il danno non si è ancora verificato; il danno, se c’è, incide solo sulla pena. Terzo: il falso non riguarda soltanto i numeri “secchi”.
Su quest’ultimo punto è intervenuta la Cassazione penale, Sezione V, con la sentenza n. 13016/2024 (udienza del 23 febbraio 2024, depositata il 28 marzo 2024). La difesa sosteneva che il nuovo art. 342, parlando di “veridicità dei dati”, avesse escluso dal penale il giudizio sulla fattibilità del piano. La Corte ha negato qualunque effetto abrogativo parziale: già l’art. 236-bis della legge fallimentare dava rilievo alla fattibilità economica non come previsione, ma quanto alla correttezza e completezza della base informativa e dei metodi di valutazione utilizzati. In linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 22474 del 31 marzo 2016 per il falso valutativo nelle comunicazioni sociali, anche una valutazione può essere falsa se si discosta consapevolmente da criteri fissati o tecnicamente accettati. Va detto che quella pronuncia è stata commentata come ancora isolata, e parte della dottrina propone letture più restrittive.
Quanto allo svolgimento, il procedimento segue le regole ordinarie: indagini, eventuale richiesta di rinvio a giudizio, dibattimento. I creditori danneggiati e il curatore possono costituirsi parte civile e chiedere nel processo penale il risarcimento.
E se i dati falsi glieli ha forniti l’imprenditore?
È la difesa più istintiva, e la giurisprudenza civile la accoglie molto meno di quanto si pensi.
L’attestatore non è un revisore che fa un controllo integrale di ogni scrittura, e nessuno pretende che ricontrolli tutte le fatture. Ma il suo compito è proprio attestare la veridicità dei dati, e questo presuppone verifiche a campione, riscontri documentali e un vaglio critico. La pronuncia n. 2045/2026 lo dice in modo chiaro: recepire in maniera asettica ciò che la società comunica è già inadempimento. Se il debitore consegna dati inesatti, insufficienti o incompleti — circostanza che un professionista diligente avrebbe potuto rilevare — l’attestatore deve contestarlo subito, chiedere l’integrazione e, se le carenze permangono, trarne le conseguenze sull’attestazione.
L’ordinanza n. 36401 del 29 dicembre 2023 riguardava un caso emblematico: prelievi per circa un milione di euro non risultavano a bilancio, che quindi riportava poste attive fittizie, e nulla ne era detto né nella proposta né nella relazione. Il silenzio dell’attestatore su un fatto di quella portata è stato ritenuto incompatibile con la funzione informativa della relazione.
Dove invece la difesa può funzionare è quando l’inganno era sofisticato e non rilevabile con le verifiche ordinarie: documenti contraffatti in modo credibile, contabilità parallela nascosta, conferme esterne falsificate. In quel caso l’attestatore può dimostrare di aver fatto tutto ciò che la diligenza professionale richiedeva. La chiave, però, è documentare le verifiche svolte: carte di lavoro, richieste di chiarimento, riscontri con banche e terzi, riserve espresse nella relazione.
Sul piano penale il ragionamento cambia: se l’attestatore è stato ingannato, manca il dolo e non c’è reato. Chi ha fornito i dati falsi sapendo che sarebbero finiti nell’attestazione può invece essere chiamato a rispondere in concorso con il professionista, se questi era consapevole, oppure per altri reati legati alla sua qualifica.
Vale anche per le stime che l’attestatore ha solo richiamato da altri periti?
Sì, vale anche per quelle. È un punto su cui molti attestatori si sentono tranquilli e non dovrebbero esserlo.
In un piano di risanamento è normale che il valore degli immobili, del magazzino, dei marchi o delle partecipazioni sia determinato da periti specializzati. L’attestatore può legittimamente avvalersene: non gli si chiede di essere anche ingegnere o esperto di proprietà industriale. Ma fare propria una perizia non significa ricopiarla. Va verificato che il perito sia indipendente, che i criteri di stima siano adeguati alla destinazione del bene nel piano — un valore di realizzo in liquidazione non è un valore d’uso in continuità — e che i risultati siano coerenti con gli altri dati disponibili.
L’ordinanza n. 52/2024, già ricordata, è istruttiva proprio su questo: le due stime dello stesso compendio immobiliare erano state redatte dagli stessi periti, con valori molto distanti a seconda del tipo di piano che si voleva sostenere, e l’attestatore le aveva avallate entrambe senza spiegazioni. La Corte ha condiviso la valutazione di negligenza macroscopica, osservando in sostanza che le valutazioni non possono cambiare in funzione di ciò che serve al debitore, ma devono poggiare su dati oggettivi.
La conseguenza pratica per chi attesta è che ogni stima di terzi va accompagnata da un paragrafo che dia conto delle verifiche fatte e delle eventuali riserve. Per chi contesta l’attestazione — curatore, creditore, banca — è invece utile partire proprio dalle perizie richiamate: se presentano incoerenze evidenti che l’attestatore non ha segnalato, la negligenza è spesso già documentata negli atti.
L’attestatore può finire accusato di bancarotta insieme agli amministratori?
Può succedere, ma non per il solo fatto di aver firmato un’attestazione sbagliata.
La bancarotta è un reato proprio dell’imprenditore e degli amministratori. Un professionista esterno può concorrervi come “extraneus” quando fornisce un contributo consapevole alla condotta dell’imprenditore. La Cassazione penale, con la sentenza n. 18830/2024, ha confermato la condanna di un consulente che aveva ideato un meccanismo per trasferire risorse da una società in crisi a un’altra e aveva anche partecipato alla cancellazione di dati contabili: lì il contributo attivo e consapevole era evidente.
Diverso il caso di chi si limita a non impedire. Con la sentenza n. 19282/2026 la Quinta Sezione, occupandosi di un revisore legale, ha ribadito che il professionista estraneo all’impresa non risponde di bancarotta per il solo fatto di non aver ostacolato la condotta degli amministratori. Il principio è rilevante anche per l’attestatore: la mera omissione, di per sé, non trasforma il professionista in complice.
Il rischio concreto nasce quando l’attestazione diventa lo strumento per coprire operazioni distrattive: per esempio, un piano che prevede la cessione di un ramo d’azienda a una società collegata a un prezzo irrisorio, “benedetto” da un’attestazione che l’attestatore sa essere falsa. In quel caso, alla contestazione dell’art. 342 può affiancarsi quella di concorso in bancarotta fraudolenta.
Non va dimenticato infine che le norme penali concorsuali vanno applicate entro i confini tassativamente previsti dalla legge. La Cassazione penale, con la sentenza n. 19540 del 18 maggio 2022, ha escluso che una specifica ipotesi di bancarotta impropria prevista dalla vecchia legge fallimentare potesse estendersi agli accordi di ristrutturazione non espressamente menzionati: un richiamo utile per verificare sempre se la fattispecie contestata copra davvero lo strumento utilizzato.
La banca che ha finanziato il piano cosa rischia se l’attestazione era compiacente?
Rischia soprattutto di perdere le protezioni su cui contava. Ed è un tema su cui gli istituti di credito, a volte, arrivano impreparati.
Prima del Codice della crisi, la Cassazione aveva sviluppato un orientamento piuttosto esigente. Con la sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016 aveva affermato che l’esistenza di un piano attestato non basta, da sola, a sottrarre gli atti esecutivi alla revocatoria: il giudice deve verificare, con giudizio ex ante, la ragionevole possibilità di attuazione del piano. Con la pronuncia n. 3018/2020 e con l’ordinanza n. 9743 del 25 marzo 2022 la Corte aveva poi precisato che questa valutazione va condotta tenendo conto della qualificazione professionale del terzo contraente, e in negativo, cioè nei limiti di un’inidoneità evidente del piano. Tradotto: a una banca si chiede di accorgersi di ciò che un operatore professionale avrebbe visto.
Il Codice della crisi ha scelto un criterio più preciso: l’art. 166, comma 3, lettera d), esclude l’esenzione se c’è dolo o colpa grave dell’attestatore, oppure dolo o colpa grave del debitore di cui il creditore era a conoscenza al momento dell’atto. Il risultato è che la stabilità della garanzia o del pagamento ottenuto dalla banca dipende in larga misura dalla qualità dell’attestazione.
Se la garanzia viene revocata, la banca torna chirografaria e subisce un danno che può tentare di recuperare dall’attestatore, dimostrando di aver fatto affidamento sulla sua relazione. Ma deve mettere in conto l’argomento opposto: se l’inattendibilità del piano era percepibile da un finanziatore professionale, il suo affidamento sarà ritenuto meno meritevole di tutela.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario: è la competenza che serve per leggere un piano attestato dal lato del finanziatore, prima e dopo l’erogazione.
Sono l’imprenditore: se l’attestatore ha sbagliato, rischio io il processo penale?
Il reato di falso in attestazioni lo commette il professionista, non lei. Se lei ha fornito dati veri e completi e l’errore è tutto dell’attestatore, per quel reato non ha nulla da temere.
Il discorso cambia se è stato lei a consegnare dati alterati, a nascondere debiti, a chiedere al professionista di “sistemare” i numeri. In quel caso può rispondere in concorso nel reato dell’art. 342, oltre che, se interviene la liquidazione giudiziale, dei reati di bancarotta legati alla sua posizione di amministratore.
C’è poi un aspetto che molti imprenditori ignorano. L’art. 324 CCII esclude la punibilità a titolo di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano attestato. È una tutela importante, perché nel risanamento si pagano alcuni creditori prima di altri. Ma quell’esenzione presuppone un piano autentico: se lei sapeva che l’attestazione poggiava su dati falsi, difficilmente potrà invocarla per coprire pagamenti preferenziali.
Il limite reale, quindi, non è l’errore altrui: è la sua consapevolezza. Se ha dubbi su come sono stati costruiti i dati consegnati all’attestatore, il momento per chiarirli è prima che il piano venga eseguito, non dopo.
Sono un creditore e ho perso soldi: posso ancora recuperare qualcosa?
Spesso sì, ma con realismo.
Le strade sono fondamentalmente due. La prima passa dalla liquidazione giudiziale: se il curatore agisce contro l’attestatore, o contesta con successo atti esecutivi del piano che avevano favorito altri creditori, le somme recuperate tornano nell’attivo e vengono distribuite anche a lei secondo l’ordine delle cause di prelazione. La seconda è individuale: se lei ha subito un danno proprio — ha concesso credito, ha rinunciato a una garanzia, ha sospeso un’esecuzione facendo affidamento sull’attestazione — può agire direttamente contro il professionista.
La buona notizia è che la responsabilità dell’attestatore è una responsabilità personale, che non si ferma con il fallimento dell’impresa, e che per i professionisti iscritti agli ordini esiste di regola una copertura assicurativa della responsabilità civile.
Il limite è la prova: dovrà dimostrare di aver effettivamente fatto affidamento sull’attestazione e che il danno deriva da quella, non dalla crisi in sé. Per un creditore che non ha mai letto la relazione, o che avrebbe agito allo stesso modo comunque, l’azione individuale è molto fragile.
E c’è il tempo: in caso di responsabilità extracontrattuale la prescrizione è di cinque anni, che decorrono da quando il danno si manifesta ed è percepibile come conseguenza della condotta altrui. Lasciar passare anni in attesa dell’esito della liquidazione può costare caro.
Sono l’attestatore: una causa di questo tipo può rovinarmi professionalmente?
Una contestazione è seria, ma non equivale a una condanna. La giurisprudenza non punisce l’attestatore perché il piano non è riuscito: lo punisce se non ha lavorato con diligenza, e questo si può dimostrare.
La difesa si costruisce su tre pilastri. Il primo sono le carte di lavoro: verifiche svolte, riscontri esterni, richieste di documenti, risposte ricevute. Il secondo è il contenuto della relazione: limiti dichiarati, riserve espresse, ipotesi esplicitate. Un’attestazione che dice chiaramente su quali dati non è stato possibile compiere verifiche è molto più difendibile di una che attesta tutto senza distinzioni. Il terzo è la coerenza delle valutazioni: stime motivate, scostamenti spiegati, sensibilità del piano a scenari peggiorativi.
Il limite, detto senza giri di parole: se nelle carte non c’è traccia di verifiche, o se emergono stime piegate al risultato, le probabilità di conservare il compenso sono basse e il rischio risarcitorio diventa concreto. Sul piano penale, invece, il confine resta il dolo: la negligenza, anche grave, non basta per il reato dell’art. 342.
Un consiglio pratico: quando arriva l’eccezione di inadempimento del curatore, la risposta va preparata con cura, perché è su quella contestazione — e solo su quella, secondo l’ordinanza n. 15807/2021 — che il giudice decide.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati inventati ma realistici, per rendere visibile come funzionano i meccanismi descritti.
Simulazione 1 — La garanzia revocata e il danno della banca
Ipotesi: una società manifatturiera predispone un piano attestato con data certa al 14 febbraio 2024. In esecuzione del piano, una banca eroga finanza nuova per 386.700 € e ottiene un’ipoteca su un capannone. Il piano non regge: la domanda di apertura della liquidazione giudiziale viene depositata il 9 dicembre 2024 e la liquidazione è aperta il 22 gennaio 2025.
Sviluppo: il curatore esamina l’attestazione e scopre che il valore del magazzino era stato recepito dai dati aziendali senza alcuna verifica fisica, mentre una parte rilevante era obsoleta; inoltre non erano stati segnalati debiti verso enti previdenziali già scaduti. Il curatore agisce in revocatoria contro l’ipoteca entro il termine dell’art. 170 CCII (tre anni dall’apertura), sostenendo la colpa grave dell’attestatore e quindi l’inoperatività dell’esenzione dell’art. 166, comma 3, lettera d).
Esito, se la revocatoria viene accolta: la banca diventa chirografaria. Con l’ipoteca avrebbe recuperato, stando al riparto previsto, l’82% del credito, cioè 317.094 €; da chirografaria recupera il 7%, cioè 27.069 €. La differenza, 290.025 €, è il danno che la banca può tentare di chiedere all’attestatore, dimostrando di aver erogato proprio sulla base della relazione. Il danno si è manifestato con la revocatoria: se si qualifica l’azione come extracontrattuale, da quel momento decorrono cinque anni. La difesa dell’attestatore sosterrà che un finanziatore professionale avrebbe dovuto accorgersi delle carenze: sarà il giudice a pesare l’affidamento.
Simulazione 2 — Il compenso negato e il rischio penale
Ipotesi: l’attestatore del medesimo piano chiede l’ammissione al passivo per 48.360 € in prededuzione a titolo di compenso. Il curatore eccepisce l’inadempimento: la relazione non menzionava 212.450 € di debiti previdenziali, documentati nel cassetto previdenziale già alla data dell’attestazione.
Sviluppo: il giudice delegato accoglie l’eccezione ed esclude il credito. La comunicazione dell’esito arriva il 3 marzo 2025: l’opposizione allo stato passivo va proposta entro 30 giorni, quindi entro il 2 aprile 2025. Nel giudizio di opposizione, l’attestatore deve dimostrare di aver operato con diligenza: per esempio, di aver chiesto l’estratto dei debiti contributivi e di aver ricevuto documenti falsificati. Se non ha traccia di quella richiesta, il rigetto è molto probabile, sulla linea delle ordinanze n. 6382/2025 e n. 2045/2026.
Esito penale, in parallelo: se dalle indagini risulta che l’attestatore conosceva quei debiti e li ha taciuti, si configura l’omissione di informazioni rilevanti punita dall’art. 342 CCII, con reclusione da due a cinque anni e multa da 50.000 a 100.000 €. Se dal fatto è derivato un danno per i creditori, la pena può essere aumentata fino alla metà: il massimo della reclusione sale quindi a sette anni e sei mesi. Se invece l’omissione è frutto di mera trascuratezza, il penale resta fuori e la partita si gioca tutta su compenso e risarcimento.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Se l’attestatore viene condannato a risarcire, chi paga davvero?”
È la domanda che il creditore danneggiato si pone troppo tardi e che l’imprenditore, quando sceglie l’attestatore, quasi mai si pone. Una sentenza di condanna vale quanto il patrimonio di chi deve pagare. E un danno da centinaia di migliaia di euro, come quello della prima simulazione, può eccedere di molto la capacità economica di un singolo professionista.
La risposta passa di solito dall’assicurazione della responsabilità civile professionale, che per i professionisti iscritti agli ordini è obbligatoria. Ma qui si nascondono tre trappole.
La prima è il massimale: la polizza copre fino a una certa somma, e un massimale pensato per l’attività ordinaria di studio può essere del tutto insufficiente per le attestazioni nella crisi d’impresa.
La seconda è il dolo: le polizze non coprono i danni causati con dolo. Se l’attestatore viene condannato per aver consapevolmente esposto dati falsi, l’assicurazione può rifiutare il pagamento, e il danneggiato resta con un credito verso il solo patrimonio del professionista. Paradossalmente, per il creditore è talvolta più utile impostare la domanda sulla colpa grave che sul dolo.
La terza è la clausola “claims made”: molte polizze coprono le richieste di risarcimento ricevute durante il periodo di vigenza, con limiti di retroattività e di ultrattività. Un’attestazione del 2024 contestata nel 2029 potrebbe non trovare copertura se nel frattempo la polizza è cambiata o è cessata.
Per l’imprenditore, dunque, al momento dell’incarico è ragionevole chiedere evidenza della copertura assicurativa e del massimale. Per il creditore, prima di avviare una causa, conviene capire se esiste una polizza e se il fatto contestato vi rientra: può cambiare il modo di impostare l’azione. Per l’attestatore, verificare le condizioni della propria polizza prima di accettare un incarico su un’impresa in crisi è una forma di tutela elementare.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce di riferimento, con il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui contano per chi ha a che fare con un’attestazione.
1. Cass. pen., Sez. V, sent. n. 13016/2024 (ud. 23 febbraio 2024, dep. 28 marzo 2024) Principio: il nuovo art. 342 CCII è in continuità con l’art. 236-bis della legge fallimentare; l’aggiunta del riferimento alla “veridicità dei dati” non ha tolto rilievo penale alla parte dell’attestazione relativa alla fattibilità, nei limiti della correttezza della base informativa e dei metodi di valutazione. Rilevanza: chiarisce che anche le valutazioni sulla fattibilità, se consapevolmente costruite su dati o criteri scorretti, possono integrare il reato.
2. Cass. pen., Sez. Unite, sent. n. 22474 del 31 marzo 2016 Principio: una valutazione può essere falsa quando si discosta consapevolmente da criteri normativi o da criteri tecnici generalmente accettati, senza darne conto. Rilevanza: nata in materia di false comunicazioni sociali, è stata richiamata per spiegare come si giudica il falso valutativo anche nelle attestazioni.
3. Cass. pen., Sez. V, sent. n. 18830/2024 Principio: il consulente esterno concorre nella bancarotta fraudolenta quando, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore, fornisce un contributo attivo alla loro realizzazione. Rilevanza: segna il confine oltre il quale un professionista vicino all’impresa in crisi passa dalla consulenza lecita al concorso nel reato.
4. Cass. pen., Sez. V, sent. n. 19282/2026 Principio: il professionista estraneo all’impresa non risponde di bancarotta per il solo fatto di non aver impedito la condotta illecita degli amministratori. Rilevanza: riferita a un revisore, esprime un criterio utile anche per l’attestatore, la cui mera omissione non basta a farne un concorrente.
5. Cass. pen., Sez. V, sent. n. 19540 del 18 maggio 2022 Principio: le fattispecie penali legate alle procedure concorsuali si applicano soltanto negli strumenti espressamente indicati dalla legge, senza estensioni ad altri istituti. Rilevanza: invita a verificare sempre che la norma contestata copra davvero lo strumento di regolazione della crisi utilizzato.
6. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 42093 del 31 dicembre 2021 Principio: la prededuzione dei crediti dei professionisti che assistono l’impresa nella procedura è legata all’effettivo accesso alla stessa, ferma la possibilità di contestarne l’esatto adempimento. Rilevanza: è la cornice entro cui si collocano le successive decisioni sul compenso degli attestatori negligenti.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36401 del 29 dicembre 2023 Principio: la relazione dell’attestatore deve dare ai creditori un’informazione completa, idonea a fondare una valutazione consapevole; tacere fatti rilevanti, come poste attive fittizie, ne tradisce la funzione. Rilevanza: definisce il contenuto minimo della relazione come strumento informativo rivolto ai terzi.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 52/2024 Principio: è negligenza grave avallare stime divergenti dello stesso patrimonio adattandole al tipo di piano, recepire acriticamente perizie di terzi e non rilevare che un bene è in leasing; il compenso può essere negato. Rilevanza: è il riferimento più chiaro sull’obbligo di vaglio critico delle perizie richiamate.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6382 del 10 marzo 2025 Principio: l’attestatore non garantisce il risultato, ma deve provare la propria diligenza; omissioni gravi rendono la prestazione inutile e possono far perdere l’intero compenso. Rilevanza: chiarisce la distribuzione dell’onere della prova quando il curatore eccepisce l’inadempimento.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19174 del 12 luglio 2025 Principio: nella crisi d’impresa il diritto al compenso del professionista dipende dal rispetto dei doveri di correttezza e diligenza e dagli effetti delle sue condotte sulla tutela dei creditori. Rilevanza: pur riguardando un consulente e non un attestatore, conferma la severità della Corte verso i professionisti dell’area della crisi.
11. Cass. civ., ord. n. 2045/2026 Principio: acquisire passivamente i dati del debitore è già inadempimento del dovere di attestarne la veridicità; davanti a dati incompleti l’attestatore deve contestarli e chiederne l’integrazione. Rilevanza: toglie spazio alla difesa “mi hanno dato dati sbagliati” quando l’errore era rilevabile con diligenza.
12. Cass. civ., ord. n. 15807/2021 Principio: l’eccezione di inadempimento contro la domanda di compenso è riservata all’iniziativa di parte; il giudice non può fondare il rigetto su un inadempimento diverso da quello eccepito dal curatore. Rilevanza: delimita il perimetro della contestazione e quindi della difesa dell’attestatore in sede di stato passivo.
13. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13719 del 5 luglio 2016 Principio: l’esistenza di un piano attestato non protegge automaticamente gli atti esecutivi dalla revocatoria; il giudice deve verificare ex ante la ragionevole possibilità di attuazione del piano. Rilevanza: ha aperto la stagione del controllo giudiziale sulla sostanza delle attestazioni.
14. Cass. civ., Sez. I, n. 3018/2020 Principio: la verifica ex ante sull’idoneità del piano va rapportata alla qualificazione professionale del terzo contraente e si limita all’evidente inidoneità del piano. Rilevanza: spiega perché a banche e operatori qualificati si chieda un livello di attenzione maggiore.
15. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9743 del 25 marzo 2022 Principio: conferma che la protezione dalla revocatoria richiede la valutazione giudiziale dell’idoneità del piano, parametrata sulla condizione professionale del terzo. Rilevanza: consolida l’orientamento anteriore al Codice della crisi, utile per le vicende ancora regolate dalla legge fallimentare.
16. Trib. Bari, decreto del 27 ottobre 2025 Principio: il credito professionale dell’attestatore, anche se astrattamente prededucibile, può restare escluso dal passivo quando la prestazione è stata eseguita con negligenza. Rilevanza: mostra come i tribunali di merito stiano applicando in concreto l’indirizzo della Cassazione.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Lavoriamo su questi casi da qualunque lato arrivi la contestazione: imprenditore, creditore, finanziatore o professionista attestatore. Ecco cosa facciamo in pratica.
1. Analizziamo la relazione di attestazione riga per riga, confrontando i dati attestati con bilanci, situazioni contabili, estratti dei debiti fiscali e previdenziali e documenti disponibili alla data della firma.
2. Verifichiamo i requisiti di indipendenza dell’attestatore ai sensi dell’art. 2 CCII, ricostruendo i rapporti professionali e personali con l’impresa negli anni precedenti.
3. Esaminiamo le perizie richiamate nel piano, controllando criteri di stima, coerenza con la destinazione dei beni e scostamenti non spiegati.
4. Ricostruiamo il nesso tra attestazione e danno, con il supporto dei commercialisti dello staff, per quantificare il pregiudizio del singolo creditore o della massa.
5. Impostiamo o contrastiamo l’azione revocatoria sugli atti esecutivi del piano, lavorando sui presupposti dell’art. 166, comma 3, lettera d), CCII.
6. Redigiamo l’eccezione di inadempimento o la difesa contro di essa in sede di stato passivo, e curiamo l’opposizione davanti al tribunale nei termini di legge.
7. Valutiamo la posizione penale dell’imprenditore o del professionista rispetto all’art. 342 CCII e ai reati di bancarotta, e assistiamo i danneggiati nella costituzione di parte civile.
8. Analizziamo dal lato bancario la tenuta del piano prima dell’erogazione di finanza nuova o della concessione di garanzie, individuando i punti che un finanziatore professionale deve verificare.
9. Verifichiamo le coperture assicurative dell’attestatore — massimali, esclusioni, clausole claims made — per orientare la strategia risarcitoria.
10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, fino al ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata all’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi opera nella composizione negoziata valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e la coerenza dei piani con i dati dell’impresa, cioè esattamente il terreno su cui si misura la diligenza di un attestatore. È questa familiarità con la costruzione dei piani che permette di riconoscere dove un’attestazione è solida e dove, invece, cede.
La continuità è parte del metodo: la stessa strategia impostata nell’analisi iniziale viene portata avanti, con lo stesso difensore, dallo stato passivo o dal giudizio revocatorio fino all’eventuale giudizio in Cassazione. Per chi è coinvolto in una contestazione sull’attestazione, questo evita di dover ricostruire il caso da capo a ogni grado.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i profili contabili e di valutazione, decisivi in queste vicende, vengono esaminati da chi li conosce, mentre la strategia giuridica resta coordinata in un’unica regia.
In chiusura
Dalle risposte emergono tre messaggi. Il primo: l’attestatore non risponde del fallimento del piano, ma della qualità del proprio lavoro, e la Cassazione pretende un vaglio critico reale dei dati e delle perizie, non una presa d’atto. Il secondo: la responsabilità si muove su tre livelli — compenso, risarcimento, penale — con soglie diverse; la negligenza grave basta per perdere il compenso e dover risarcire, mentre per il reato dell’art. 342 CCII serve il dolo. Il terzo: da quella firma dipende la stabilità di pagamenti e garanzie, per cui imprenditori, creditori e banche hanno tutti interesse a verificarla prima, non soltanto dopo.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce la prospettiva dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abituato a valutare la tenuta dei piani di risanamento, al coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario per i profili di finanziamento e garanzia, e all’abilitazione di cassazionista, necessaria per contenziosi che spesso arrivano all’ultimo grado.
📩 Prima che una revocatoria, un’eccezione del curatore o un avviso di garanzia decidano i tempi al posto suo, si rivolga allo Studio Monardo: trova tutti i recapiti per raggiungerci qui sotto, in fondo all’articolo.
