Accordo Di Ristrutturazione Per Serramentisti E Aziende Di Infissi: Come Si Fa

Questa guida raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da titolari di aziende di serramenti, falegnamerie specializzate in infissi, produttori di finestre in PVC e alluminio e imprese di posa. Le abbiamo lasciate come ce le fanno, con le parole di chi passa le giornate tra ordini di profili, preventivi, cantieri e scadenze bancarie. Le risposte, invece, sono complete: niente slogan, solo quello che serve sapere prima di prendere una decisione.

Il contesto è noto a chiunque lavori nel settore. Dopo gli anni degli incentivi, il mercato del serramento residenziale si è ristretto, le commesse si sono assottigliate e molte imprese si ritrovano con fidi bancari tarati su fatturati che non ci sono più, magazzini pieni e debiti con Erario e INPS accumulati per tenere in piedi la produzione. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione uno strumento pensato proprio per questo tipo di situazione: l’accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dagli artt. 57-64 CCII. È un’intesa negoziata con una parte qualificata dei creditori, verificata da un professionista indipendente e omologata dal tribunale.

Perché ne parliamo noi? Perché l’accordo di ristrutturazione è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la negoziazione con banche e fornitori è esattamente il terreno su cui questa abilitazione si esercita. In più, un accordo si regge quasi sempre su due pilastri, l’esposizione bancaria e il debito fiscale e contributivo, e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Infine, quando l’omologa viene contestata, la partita può arrivare fino alla Corte di Cassazione, davanti alla quale l’Avvocato è abilitato a difendere.

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Ma l’accordo di ristrutturazione è roba da grandi gruppi o lo può fare anche una ditta di serramenti come la mia?

Lo può fare anche un’azienda di serramenti di medie dimensioni, a patto che non sia classificata come “imprenditore minore”.

La legge non guarda al settore, guarda alle dimensioni. L’art. 57 CCII riserva l’accordo all’imprenditore, anche non commerciale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza e che sia “diverso dall’imprenditore minore”. Chi è l’imprenditore minore? Lo definisce l’art. 2 CCII: è l’impresa che, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), ha avuto contemporaneamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

Tradotto nel vostro mondo: un laboratorio artigiano con due posatori e un furgone, che fattura 180.000 euro l’anno, di solito resta sotto le soglie e deve guardare ad altri strumenti (li vediamo più avanti). Un’azienda che produce e installa finestre con un capannone, un centro di lavoro per profili, una decina di dipendenti e un fatturato che negli anni del Superbonus ha superato il milione, invece, è quasi sempre sopra soglia e può accedere all’accordo.

Attenzione a un dettaglio che molti trascurano: basta superare una delle tre soglie in uno dei tre esercizi per uscire dalla categoria dell’imprenditore minore. Non serve superarle tutte. Un’impresa che negli ultimi due anni ha fatturato poco ma ha accumulato debiti per 620.000 euro è già fuori dalla definizione.

L’accordo, poi, non è riservato alle società di capitali. Possono accedervi anche le società di persone e le ditte individuali, purché sopra soglia. La forma giuridica incide semmai sulle conseguenze per i soci, tema che affrontiamo quando parliamo di fideiussioni.

Cosa vuol dire esattamente che devo mettermi d’accordo con il 60% dei creditori?

Vuol dire il 60% dell’importo complessivo dei debiti, non il 60% delle persone o delle aziende a cui devi soldi.

È l’equivoco più diffuso. Chi ha venti fornitori pensa di dover convincerne dodici. Non è così: la soglia dell’art. 57 CCII si calcola sul valore dei crediti. Se l’azienda deve in totale 1.200.000 euro, servono adesioni che rappresentino almeno 720.000 euro di crediti. Può bastare la firma di due banche e del principale fornitore di profili, se insieme pesano abbastanza.

Questo ha una conseguenza pratica enorme per un’impresa di infissi, dove il passivo è quasi sempre concentrato: poche banche (fidi di cassa, anticipi su fatture, mutui con garanzia pubblica), uno o due grandi fornitori di sistemi in alluminio o PVC, una vetreria, e poi Erario e INPS. La trattativa si gioca su pochi tavoli.

E gli altri, quelli che non firmano? Sono i cosiddetti creditori “estranei”. L’accordo non può imporre loro tagli né rinunce. L’unica cosa che la legge concede è un respiro sui tempi: devono essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione, se il loro credito è già scaduto a quella data, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, se il credito scade dopo l’omologa. È questa la “moratoria” dell’accordo ordinario.

Qui sta il vero nodo del piano: il professionista che attesta l’accordo deve certificare che l’impresa sarà effettivamente in grado di pagare gli estranei in quei tempi. Se il piano prevede di pagare i creditori aderenti con uno stralcio, ma poi non ci sono i soldi per saldare integralmente chi è rimasto fuori, l’accordo non regge.

Che differenza c’è tra accordo normale, “agevolato” e “ad efficacia estesa”?

Sono tre varianti dello stesso strumento: cambiano la percentuale di adesioni richiesta e il trattamento di chi non firma.

L’accordo ordinario (art. 57 CCII) è quello appena descritto: 60% dei crediti, pagamento integrale degli estranei con la moratoria di 120 giorni, possibilità di chiedere misure protettive durante le trattative.

L’accordo agevolato (art. 60 CCII) abbassa la soglia al 30% dei crediti. In cambio, l’impresa rinuncia a due vantaggi: non può chiedere la moratoria sui creditori estranei, che vanno quindi pagati alle scadenze originarie, e non ha accesso alle misure protettive temporanee. È adatto a un serramentista che ha un problema circoscritto, per esempio un’esposizione bancaria da riscadenzare, ma che riesce a pagare regolarmente tutto il resto.

L’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII) è il più incisivo: permette di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti di una stessa categoria, a condizioni rigorose. I creditori della categoria devono essere omogenei per posizione giuridica e interessi economici, devono essere stati tutti informati dell’avvio delle trattative e messi in grado di parteciparvi in buona fede, gli aderenti devono rappresentare almeno il 75% dei crediti di quella categoria, e i non aderenti non possono ricevere meno di quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale. L’accordo, inoltre, non deve avere carattere liquidatorio: deve prevedere la prosecuzione dell’attività, direttamente o tramite un terzo. Il caso tipico? Cinque banche, quattro firmano e una resiste: se le quattro rappresentano almeno il 75% dell’esposizione bancaria, la quinta può essere vincolata.

Sugli obblighi informativi verso i non aderenti i tribunali sono attenti: il Tribunale di Milano, con una pronuncia del 18 dicembre 2024, si è soffermato proprio sulla distinzione tra i diversi momenti in cui l’informazione va data e sulle modalità con cui può essere trasmessa. Chi salta questo passaggio rischia di vedersi negare l’estensione.

Devo aspettare di essere con l’acqua alla gola o posso muovermi prima?

Puoi, e anzi devi, muoverti prima: l’accordo è ammesso già nello “stato di crisi”, non solo nell’insolvenza conclamata.

Il Codice distingue due situazioni. La crisi è lo stato che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza è l’incapacità ormai attuale di pagare regolarmente. L’accordo di ristrutturazione può essere usato in entrambe le condizioni, ma le chance di successo sono molto diverse.

Pensateci con gli occhi di una banca. Se vi presentate quando i conti sono ancora gestibili, con un budget credibile e ordini in portafoglio, la banca valuta un riscadenziamento. Se vi presentate dopo tre rate di mutuo saltate, con le posizioni già passate a sofferenza e un decreto ingiuntivo notificato, la banca ha già attivato l’ufficio legale e ragiona in termini di recupero.

Nel settore degli infissi i segnali d’allarme sono riconoscibili: il fido di cassa stabilmente utilizzato al limite, gli anticipi su fatture che non rientrano perché i clienti pagano a 120 giorni, i ritardi nei versamenti IVA e delle ritenute, il fornitore di profili che passa da pagamento a 90 giorni a pagamento anticipato. Il Codice impone all’imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 3 CCII) proprio perché intervenire presto amplia le strade disponibili.

C’è anche un’alternativa di ingresso morbido: la composizione negoziata della crisi, in cui un esperto indipendente accompagna le trattative. Se la composizione negoziata porta a un’intesa, questa può sfociare proprio in un accordo di ristrutturazione, eventualmente con soglie ridotte.


Da dove si comincia, concretamente?

Si comincia da una fotografia onesta dei numeri, prima ancora di telefonare a una banca.

Il primo lavoro è interno: ricostruire il passivo creditore per creditore (importo, scadenza, eventuali garanzie, eventuali contenziosi in corso) e costruire un piano economico-finanziario per almeno i successivi tre-cinque anni. Per un’azienda di serramenti il piano deve rispondere a domande molto concrete: quanti metri lineari o quante unità vendibili prevediamo, con quali margini, con quale incidenza del costo dei profili e del vetro, con quali tempi di incasso da privati, condomini e imprese edili.

Poi c’è la scelta dello scenario industriale. Si prosegue con la stessa struttura? Si chiude la linea PVC, penalizzata dal calo del residenziale, e ci si concentra sull’alluminio e sulle commesse non residenziali? Si vende un secondo centro di lavoro inutilizzato per fare cassa? Si cede un ramo d’azienda? L’accordo non è una trattativa sui soli numeri del debito: è la messa in sicurezza di un modello di impresa che deve tornare a stare in piedi.

Terzo passaggio: la mappa dei creditori da coinvolgere per raggiungere la soglia. Si individuano quelli decisivi, si valuta chi ha interesse a firmare (una banca con garanzia pubblica ragiona diversamente da una senza garanzie) e si stima quanta liquidità servirà per pagare integralmente gli estranei.

Solo a questo punto si aprono le trattative. Nella tabella della domanda sulla procedura in tribunale trovate la sequenza completa dei passaggi. Durante le trattative può essere utile depositare una domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII), che consente di ottenere un termine per perfezionare l’accordo e di chiedere le misure protettive, di cui parliamo tra poco.

Un consiglio che vale più di molti altri: non firmate piani di rientro separati con singoli creditori mentre state costruendo l’accordo. Pagare uno a scapito di tutti gli altri, in un momento in cui l’impresa è già in difficoltà, può creare problemi seri sia sul piano civile sia su quello penale se l’accordo poi fallisce.

Chi è l’attestatore e perché tutti dicono che la sua relazione è decisiva?

Perché senza la relazione del professionista indipendente il tribunale non omologa: è la garanzia che il piano non è un libro dei sogni.

L’art. 57, comma 4, CCII richiede che all’accordo sia allegata la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. La relazione deve dare conto in modo specifico dell’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.

Il professionista viene scelto dall’impresa, ma deve essere indipendente: niente rapporti professionali recenti con l’azienda, niente legami con i soci o con gli amministratori, iscrizione negli appositi registri e requisiti di professionalità. Deve essere, in sostanza, qualcuno di cui il tribunale e i creditori possono fidarsi anche se lo paga il debitore.

Che cosa verifica, in un’azienda di infissi? Controlla che il magazzino sia valutato correttamente (profili, accessori e vetri obsoleti o fuori catalogo spesso valgono molto meno del valore contabile), che i crediti verso clienti siano realmente esigibili, che i contratti in corso siano rappresentati per quello che valgono, che le ipotesi di fatturato siano coerenti con il mercato e con il portafoglio ordini, e che i flussi di cassa previsti bastino davvero a pagare chi deve essere pagato.

La relazione diventa ancora più importante quando nell’accordo c’è una transazione fiscale: l’attestatore deve anche confrontare il trattamento proposto a Erario e INPS con quello che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale. Come vedremo, i giudici controllano quel confronto in modo sostanziale, non formale.

Un’attestazione debole è il modo più rapido per vedersi respingere l’omologa o per offrire ai creditori dissenzienti un argomento solido di opposizione.

Mentre tratto con le banche, posso impedire ai creditori di pignorarmi i conti o il capannone?

Sì, puoi chiedere al tribunale le misure protettive, ma non sono automatiche e hanno una durata limitata.

Il pericolo è concreto: basta che un fornitore insoddisfatto ottenga un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e pignori il conto corrente su cui arrivano i bonifici dei clienti per mandare all’aria mesi di trattative. Per evitarlo, l’art. 54 CCII consente all’impresa di chiedere al tribunale misure protettive, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio.

Nel caso dell’accordo di ristrutturazione, la richiesta può essere presentata anche mentre le trattative sono ancora in corso, depositando la documentazione prevista e una proposta di accordo, insieme a una dichiarazione che attesti che sono in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Il tribunale fissa un’udienza, verifica i presupposti e decide se confermare le misure e per quanto tempo.

Tre limiti vanno detti con chiarezza. Primo: le misure protettive non sono disponibili nell’accordo agevolato dell’art. 60, perché la rinuncia è proprio il prezzo dello sconto sulla soglia. Secondo: hanno una durata massima complessiva fissata dalla legge e possono essere revocate se l’impresa le usa per temporeggiare senza trattare davvero. Terzo: proteggono dalle azioni esecutive, ma non obbligano nessuno a continuare a lavorare con voi a credito.

Un effetto collaterale utile: durante il periodo di protezione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati sul patrimonio dell’impresa. Il fornitore che corre a iscrivere ipoteca giudiziale sul capannone, in quel periodo, trova la strada sbarrata.

I debiti con Agenzia delle Entrate e INPS si possono mettere nell’accordo o vanno pagati per forza tutti?

Si possono inserire, con lo strumento della transazione fiscale e contributiva prevista dall’art. 63 CCII.

Per molte aziende di serramenti è la voce che fa la differenza. IVA non versata, ritenute sui dipendenti, contributi INPS arretrati: in un’impresa manifatturiera con personale, questi debiti crescono in fretta quando la cassa si prosciuga. Senza la transazione fiscale, Erario e INPS sarebbero creditori estranei da pagare per intero entro 120 giorni, e nessun piano reggerebbe.

Con la transazione, l’impresa propone un pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi previdenziali. La proposta va depositata presso l’agente della riscossione e presso gli uffici competenti; dopo il correttivo del 2024, l’Amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali hanno novanta giorni per aderire. Se aderiscono, i loro crediti contano ai fini della soglia del 60% (o del 30% nell’accordo agevolato), e questo spesso è decisivo, perché il debito pubblico può pesare un quarto o un terzo del passivo.

Una precisazione importante: i tributi locali gestiti direttamente dai Comuni, come l’IMU sul capannone o la TARI, restano fuori dal perimetro dell’art. 63. Non per questo sono intoccabili: l’ente locale può aderire all’accordo come qualunque altro creditore, se la proposta è conveniente. Il Tribunale di Forlì, in una pronuncia segnalata nell’estate 2025, ha ritenuto omologabile un accordo con transazione fiscale in cui lo stralcio dei tributi comunali era regolato da un’intesa separata.

E se l’Agenzia delle Entrate non risponde o dice di no? Qui entra in gioco il cosiddetto cram down fiscale, che merita una domanda a parte nel blocco dei casi particolari.

Cosa succede in tribunale e quanto tempo passa prima dell’omologa?

Il deposito apre una fase pubblica: iscrizione nel registro delle imprese, 30 giorni per le opposizioni, udienza e sentenza.

Una volta firmato l’accordo con i creditori necessari e ottenuta l’attestazione, l’impresa deposita il ricorso per l’omologazione davanti al tribunale competente, all’interno del procedimento unitario previsto dal Codice. Il ricorso viene iscritto nel registro delle imprese: da quel momento l’accordo acquista una prima efficacia e diventa conoscibile da tutti.

Dall’iscrizione decorre il termine di trenta giorni entro cui i creditori e qualsiasi altro interessato possono proporre opposizione (art. 48, comma 4, CCII). Il tribunale fissa poi l’udienza in camera di consiglio, sente le parti, esamina le opposizioni, assume se necessario mezzi istruttori e decide con sentenza.

La sentenza di omologa (o di rigetto) può essere impugnata con reclamo davanti alla Corte d’Appello (art. 51 CCII) e, successivamente, con ricorso per Cassazione. Attenzione alla legittimazione: la Cassazione, con l’ordinanza n. 5828 del 15 marzo 2026, ha confermato che il reclamo spetta a chi è stato parte formale del giudizio di omologa, proponendo opposizione, salvo che denunci un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Chi resta alla finestra in primo grado, in altre parole, di regola perde la possibilità di contestare dopo.

Ecco la sequenza completa, con i riferimenti ai termini:

FaseAttoTermineDavanti a chi
Analisi preliminareRicostruzione del passivo, piano industriale e finanziarioNessun termine di legge, ma prima si parte meglio èInterna all’impresa, con i consulenti
Accesso con riserva (facoltativo)Domanda ex art. 44 CCII con richiesta di termineTermine assegnato dal tribunale, prorogabile nei limiti di leggeTribunale
Protezione del patrimonio (facoltativa)Richiesta di misure protettive ex art. 54 CCIIConferma a udienza, durata massima complessiva prevista dalla leggeTribunale
Transazione fiscale e contributivaDeposito della proposta ex art. 63 CCII90 giorni per l’adesione degli entiAgente della riscossione, uffici fiscali, INPS
Chiusura delle trattativeFirma dell’accordo con almeno il 60% (30% se agevolato, 75% di categoria se esteso)Prima del deposito del ricorsoCreditori
AttestazioneRelazione del professionista indipendenteAllegata al ricorsoProfessionista indipendente
DepositoRicorso per omologazione e iscrizione nel registro delle impreseDopo firma e attestazioneTribunale e Registro imprese
OpposizioniAtti di opposizione dei creditori e degli interessati30 giorni dall’iscrizioneTribunale
OmologazioneSentenzaAll’esito dell’udienza cameraleTribunale
ImpugnazioneReclamo ex art. 51 CCII30 giorni dalla notificazione della sentenzaCorte d’Appello
Ultimo gradoRicorso per Cassazione30 giorni dalla notificazione della sentenza d’appelloCorte di Cassazione
EsecuzionePagamento degli estranei120 giorni da omologa o da scadenza (solo accordo ordinario)Impresa

Ho firmato fideiussioni personali per i fidi della società: se la società fa l’accordo, sono salvo anche io?

Dipende da un elemento che pochi controllano: se il creditore garantito ha firmato l’accordo oppure lo ha subito.

È la domanda che tiene svegli di notte molti titolari di aziende di infissi, che quasi sempre hanno garantito personalmente, magari insieme al coniuge, fidi e mutui della società. La risposta sta nell’art. 59 CCII, che distingue due situazioni.

Per i creditori che hanno concluso l’accordo, l’art. 59, comma 1, richiama l’art. 1239 del codice civile, secondo cui la remissione concessa al debitore principale libera i fideiussori. Se la banca firma un accordo in cui accetta di ridurre il proprio credito verso la società, la regola di base porta alla liberazione del garante per la parte rimessa. Il testo dell’accordo va però letto riga per riga: le banche lo sanno bene e negoziano clausole specifiche sulle garanzie.

Per i creditori che non hanno aderito ma a cui gli effetti sono stati estesi con l’accordo dell’art. 61, il comma 2 dello stesso articolo prevede che conservino impregiudicati i diritti verso coobbligati e fideiussori. La banca “trascinata” nell’accordo, quindi, può ancora rivolgersi a voi per la differenza.

C’è poi il caso dell’omologa forzosa nei confronti di Erario e INPS. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 30 giugno 2025, ha ritenuto che i creditori pubblici la cui adesione viene “supplita” dal tribunale vadano equiparati a quelli che hanno aderito fin dall’inizio, con la conseguenza che si applica il primo comma dell’art. 59 e la liberazione si estende anche a fideiussori e coobbligati. La stessa Corte si era espressa in senso analogo con una pronuncia dell’11 giugno 2025.

La Cassazione, dal canto suo, ha ribadito che nelle procedure concorsuali negoziali vale il principio generale per cui i rapporti tra creditori e terzi garanti restano, di regola, fuori dagli effetti dell’accordo, proprio per favorire la conclusione delle intese: è il motivo per cui la regola di liberazione del comma 1 va maneggiata con attenzione e verificata sul caso concreto.

Morale: la struttura dell’accordo va costruita pensando anche al patrimonio personale dei soci garanti, non solo a quello della società.

E i clienti che mi hanno già versato l’acconto per finestre ancora da produrre o da posare?

Sono creditori a tutti gli effetti, e sono i più delicati da gestire.

Nel settore degli infissi è prassi chiedere un acconto alla firma del contratto, spesso tra il 30% e il 50% del prezzo, per ordinare profili e vetri su misura. Quando l’azienda entra in crisi, può ritrovarsi con decine di famiglie o di condomini che hanno pagato e aspettano la posa. Ciascuno di loro è titolare di un credito: alla consegna del bene o, se il contratto non viene eseguito, alla restituzione dell’acconto.

Come si trattano nell’accordo? Nella maggior parte dei casi sono creditori estranei: non ha senso chiedere a un privato di “aderire” con uno stralcio sulle proprie finestre. Il piano deve quindi prevedere che quei contratti vengano regolarmente eseguiti, e l’attestatore deve verificare che l’impresa abbia la capacità produttiva e la liquidità per farlo. È anche una questione reputazionale: un’azienda di serramenti che smette di consegnare perde il mercato locale in poche settimane.

Per un piano credibile servono tre cose: l’elenco completo degli ordini con acconto, con importi e date di consegna promesse; la verifica di quali materiali sono già in magazzino e quali vanno ancora acquistati; una previsione di cassa che tenga conto del fatto che il saldo del cliente arriva solo a posa completata.

Un’avvertenza pratica: in questa fase è sconsigliabile continuare a raccogliere nuovi acconti per finanziare la produzione di ordini precedenti. È una spirale che aggrava il passivo verso soggetti deboli e che, se l’accordo non va in porto, espone gli amministratori a responsabilità pesanti.

Diverso è il discorso per le imprese edili o i general contractor che hanno anticipato somme su commesse importanti: lì una trattativa vera, anche con rimodulazione dei tempi, è spesso possibile e può farli rientrare tra gli aderenti.

Ho crediti fiscali da sconto in fattura bloccati e condomini che non pagano: servono a qualcosa nel piano?

Sì, possono diventare risorse del piano, ma vanno valutati per quello che realmente valgono oggi, non per il valore nominale.

Molte aziende di infissi, negli anni degli incentivi, hanno praticato lo sconto in fattura e si sono ritrovate con crediti d’imposta da monetizzare o da compensare nel tempo. Altre hanno lavorato per condomini e committenti che oggi pagano a rilento o contestano i lavori. In più, sui bonifici “parlanti” legati alle detrazioni la banca trattiene all’impresa una ritenuta d’acconto dell’11%, che assorbe liquidità in un momento in cui ogni euro conta.

Nel piano questi elementi vanno trattati con prudenza. I crediti d’imposta ancora utilizzabili possono ridurre i versamenti futuri e quindi migliorare i flussi di cassa, a patto che l’attestatore ne verifichi la spettanza e le regole di utilizzo. I crediti commerciali verso clienti vanno classificati per esigibilità: quelli contestati o verso committenti a loro volta in difficoltà vanno svalutati, e la loro riscossione non può essere la gamba su cui poggia il pagamento degli estranei.

Anche l’effetto fiscale dello stralcio va messo in conto. Quando i creditori rinunciano a una parte del loro credito, per l’impresa si genera una sopravvenienza attiva. La Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 6763 del 20 marzo 2026, ha chiarito che le sopravvenienze da riduzione dei debiti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato non concorrono a formare il reddito, a prescindere dal loro rapporto con le perdite pregresse. È un aspetto che incide sulla sostenibilità del piano e che va calcolato prima, non scoperto dopo.

È proprio in questi incastri tra banca, fisco e piano che pesa il profilo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario.

Il lavoro, in pratica, è far parlare tra loro il bilancio, il cassetto fiscale e i contratti bancari: finché restano tre mondi separati, il piano non convince né i creditori né il tribunale.

E se l’Agenzia delle Entrate rifiuta la transazione o non risponde proprio?

Il tribunale può omologare lo stesso, ma solo a condizioni precise che il correttivo del 2024 ha reso più stringenti.

È il meccanismo del cram down fiscale. In origine l’art. 63 CCII consentiva al tribunale di omologare l’accordo anche senza l’adesione di Erario e INPS quando la loro adesione era determinante per raggiungere la soglia e la proposta era conveniente rispetto alla liquidazione. Il legislatore è intervenuto due volte per restringerlo: prima con il D.L. 69/2023, poi con il D.Lgs. 136/2024.

Oggi, per le proposte di transazione depositate dopo l’entrata in vigore del correttivo (28 settembre 2024), le condizioni sono cumulative. L’adesione dei creditori pubblici deve essere determinante per raggiungere la percentuale; l’accordo non deve avere carattere liquidatorio; i crediti degli altri creditori aderenti devono rappresentare almeno un quarto del totale; il soddisfacimento dei creditori pubblici non deve essere inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale; e deve raggiungere almeno il 50% del dovuto, esclusi sanzioni e interessi, soglia che sale al 60% se gli altri aderenti non arrivano al 25%. Per le proposte anteriori si applica la disciplina previgente, come hanno chiarito il Tribunale di Vasto con la sentenza dell’11 dicembre 2024 e la Corte d’Appello di Brescia l’11 giugno 2025.

Due pronunce recenti della Cassazione mettono un paletto chiaro. Con l’ordinanza n. 4365 del febbraio 2026 la Corte ha affermato che, quando i creditori privati aderenti mancano o sono irrilevanti, chiedere il cram down significa usare lo strumento per una finalità deviata: l’accordo diventerebbe una transazione imposta al solo Fisco. Con la sentenza n. 5918 del 16 marzo 2026 ha precisato che, anche nel regime anteriore al correttivo, serviva comunque un accordo effettivo con creditori diversi da quelli pubblici, pur se non sufficiente da solo a raggiungere la soglia. Nella stessa linea, la Cassazione con la sentenza n. 31892 del 2025 ha ritenuto inammissibile l’omologazione forzosa quando gli unici aderenti sono soggetti il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione.

Per il serramentista significa una cosa semplice: il consenso di banche e fornitori non si può saltare contando sul tribunale per piegare il Fisco.


Rischio di perdere il capannone, i macchinari e magari anche la casa?

Il rischio esiste, ma l’accordo nasce proprio per ridurlo: il suo scopo è far proseguire l’attività, non liquidarla.

Partiamo dalla parte rassicurante. Un accordo omologato che prevede la continuità aziendale consente di mantenere i beni strumentali necessari alla produzione: il centro di lavoro per i profili, la troncatrice, la saldatrice per il PVC, i furgoni per la posa, il capannone. Durante le trattative, le misure protettive possono impedire che un singolo creditore aggredisca questi beni. E i pagamenti eseguiti in esecuzione dell’accordo omologato sono esentati dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale.

Adesso la parte onesta. L’accordo non è uno scudo gratuito: il piano può legittimamente prevedere la vendita di beni non essenziali, per esempio un secondo capannone usato come magazzino o una macchina ferma da due anni, per generare la liquidazione necessaria a pagare gli estranei. Se i beni sono in leasing, la loro sorte dipende dalla rinegoziazione con la società di leasing, che è un creditore come gli altri.

Quanto alla casa: se è intestata alla società, rientra nel patrimonio aziendale; se è vostra personale e avete firmato fideiussioni, il rischio dipende da come si chiude la partita con i creditori garantiti, come abbiamo visto nella domanda sulle fideiussioni. Se siete soci illimitatamente responsabili di una società di persone, la questione va esaminata con attenzione ancora maggiore, perché la vostra responsabilità personale segue quella della società.

La vera domanda da porsi non è “rischio qualcosa con l’accordo?”, ma “rischio di più con l’accordo o senza?”. Senza uno strumento di regolazione, un’impresa in crisi è esposta a pignoramenti disordinati e, nei casi più gravi, a una domanda di liquidazione giudiziale depositata da un creditore o dal pubblico ministero.

E se dopo l’omologa le vendite non ripartono e non riesco a pagare quello che ho promesso?

L’accordo si può modificare, ma se l’inadempimento diventa irreversibile le conseguenze sono serie.

Il mercato del serramento non è prevedibile al centesimo, e la legge ne tiene conto. L’art. 58 CCII prevede che, se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, vanno rinnovate le attestazioni e le manifestazioni di consenso dei creditori. Se le modifiche si rendono necessarie dopo l’omologa, l’impresa apporta le correzioni idonee ad assicurare l’esecuzione dell’accordo, il professionista rinnova l’attestazione, e il nuovo piano viene pubblicato e comunicato ai creditori, che possono proporre opposizione.

In pratica: se un anno di commesse sotto le previsioni rende impossibile la rata di un fornitore aderente, non si resta con le mani in mano. Si rinegozia, si aggiorna il piano, si fa riattestare.

Il limite reale va detto senza giri di parole: se le difficoltà diventano strutturali e il piano non è più eseguibile, i creditori aderenti possono chiedere la risoluzione dell’accordo nei loro confronti, e l’impresa torna esposta alle azioni individuali e, nei casi più gravi, alla liquidazione giudiziale. La Cassazione, con la sentenza n. 32996 del 17 dicembre 2024 e con la n. 33446 dello stesso anno, ha chiarito che in caso di successivo fallimento il creditore che aveva accettato la riduzione può insinuarsi per l’ammontare originario del credito, detratti i pagamenti già ricevuti: lo sconto concesso non sopravvive al crollo dell’impresa.

Per questo il piano va costruito con margini di sicurezza, non sulle previsioni più ottimistiche. Un attestatore serio lo pretende, e un tribunale attento lo verifica.

I miei fornitori di profili e di vetro smetteranno di servirmi appena sanno dell’accordo?

Alcuni irrigidiranno le condizioni, ma un fornitore strategico ha spesso più interesse a salvarvi che a perdervi.

La paura è comprensibile: il deposito del ricorso rende pubblica la crisi, e nel mondo dei serramenti le notizie corrono veloci tra i distributori. Nessuna norma, però, obbliga un fornitore a continuare a vendere a credito a un’impresa in difficoltà. È realistico aspettarsi, almeno all’inizio, richieste di pagamento alla consegna o anticipato.

Il punto è che il fornitore di sistemi di profilati che vi serve da quindici anni ragiona anche su un altro piano: se l’azienda chiude, perde il credito arretrato e perde un cliente. Se l’azienda si risana, recupera una parte del credito e mantiene un canale di vendita. Per questo il fornitore principale è spesso uno dei creditori più disponibili ad aderire, magari in cambio di un impegno di esclusiva o di volumi minimi di acquisto nel piano.

Due strumenti aiutano a tenere in piedi la catena delle forniture. Il primo è la nuova finanza: l’art. 57, comma 3, CCII consente di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, che vengono rimborsati con priorità e danno alla banca che li concede una tutela maggiore. Il secondo è la separazione netta tra vecchio e nuovo: i debiti anteriori entrano nell’accordo, le forniture nuove vengono pagate regolarmente secondo il piano di cassa. Il fornitore che vede rispettare le nuove condizioni recupera fiducia molto più in fretta di quanto si immagini.

La rassicurazione fondata è questa: una trattativa trasparente, con un piano leggibile, conserva più rapporti di fornitura di quanti ne distrugga. Il silenzio e i pagamenti a macchia di leopardo, invece, li chiudono tutti.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, costruite su numeri realistici per il settore. Non sono casi reali: servono a vedere come funzionano soglie, moratoria e cram down.

Ipotesi 1 – Accordo ordinario con transazione fiscale per un produttore di finestre in PVC.

Situazione di partenza: società a responsabilità limitata con passivo complessivo di 1.387.450 euro, così composto: banche 612.300 euro; fornitori 398.720 euro (di cui 214.600 verso il fornitore di profili e 47.380 verso la vetreria); Erario 241.180 euro; INPS 83.950 euro; dipendenti 51.300 euro.

Soglia del 60%: 832.470 euro.

Primo tentativo: aderiscono le banche (612.300) e il fornitore di profili (214.600). Totale 826.900 euro, pari al 59,6%. Mancano 5.570 euro. Si aggiunge la vetreria (47.380): gli aderenti salgono a 874.280 euro, pari al 63,01%. Soglia raggiunta.

Problema: gli estranei sarebbero gli altri fornitori (136.740), l’Erario (241.180), l’INPS (83.950) e i dipendenti (51.300), per un totale di 513.170 euro da pagare per intero. Se l’omologa arriva il 3 novembre 2026, i crediti già scaduti vanno saldati entro il 3 marzo 2027. Una fattura di un fornitore estraneo in scadenza il 14 marzo 2027 va invece pagata entro il 12 luglio 2027. Il piano di cassa dell’azienda non può generare oltre mezzo milione in quattro mesi.

Soluzione: si deposita la transazione fiscale e contributiva. Erario e INPS aderiscono entro i 90 giorni. Gli aderenti salgono a 1.199.410 euro, pari all’86,45% del passivo. Gli estranei scendono a 188.040 euro (fornitori minori e dipendenti), una cifra che il piano copre con la vendita di una macchina inutilizzata e con gli incassi dei primi quattro mesi. L’attestatore può certificare la capacità di pagarli nei termini.

Ipotesi 2 – Accordo con richiesta di cram down per un’azienda di serramenti in alluminio.

Situazione di partenza: passivo complessivo di 2.146.300 euro. I creditori privati aderenti (due banche e un distributore di accessori) rappresentano 498.200 euro, pari al 23,21%. I crediti di Erario e INPS, esclusi sanzioni e interessi, ammontano a 812.400 euro. La proposta di transazione fiscale, depositata dopo il 28 settembre 2024, non riceve risposta entro 90 giorni.

Verifica delle condizioni:

  • con l’adesione dei creditori pubblici si arriverebbe a 1.310.600 euro, pari al 61,06%: l’adesione è quindi determinante per superare il 60%;
  • gli aderenti privati sono sotto il 25%, quindi la soglia minima di soddisfacimento dei creditori pubblici non è il 50% ma il 60%;
  • la proposta offre il 60% di 812.400 euro, cioè 487.440 euro, pagabili in cinque anni con interessi di dilazione al tasso legale;
  • l’attestatore stima che in liquidazione giudiziale i creditori pubblici recupererebbero circa il 31%: il trattamento proposto non è deteriore;
  • il piano prevede la prosecuzione dell’attività, quindi l’accordo non ha carattere liquidatorio.

Esito possibile: il tribunale può omologare nonostante il silenzio dell’Amministrazione. Variante negativa: se la proposta avesse offerto il 52%, sufficiente con aderenti privati al 25% ma non con aderenti al 23,21%, l’omologa forzosa sarebbe stata negata. E se gli aderenti privati fossero stati un solo fornitore da 30.000 euro, il rischio concreto sarebbe stato quello indicato dalla Cassazione nel 2026: il tribunale avrebbe potuto leggere la richiesta come uso deviato del cram down.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Prima di scegliere l’accordo, ho verificato quale strumento è davvero giusto per la mia azienda, e se sono ancora in tempo per usarlo?”

Chi arriva a informarsi sull’accordo di ristrutturazione ha già in testa la soluzione. Ma il Codice della crisi offre una gamma di strumenti diversi, e scegliere quello sbagliato costa mesi e, a volte, l’azienda.

Il primo controllo è quello dimensionale, già visto: se la vostra impresa rientra ancora tra gli imprenditori minori, l’accordo di ristrutturazione non è accessibile e bisogna guardare al concordato minore o all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, strumenti con regole e interlocutori diversi, a partire dall’Organismo di Composizione della Crisi.

Il secondo controllo riguarda il peso relativo dei creditori. Se il passivo è frammentato in cento piccoli fornitori e nessuno pesa più del 3%, raggiungere il 60% con firme individuali è un’impresa titanica: in quel caso un concordato preventivo, in cui si vota a maggioranza per classi, può essere più realistico. Al contrario, se il passivo è concentrato su tre banche e due fornitori, l’accordo è quasi sempre la strada più rapida e meno invasiva.

Il terzo controllo riguarda il momento. La composizione negoziata della crisi, che si attiva prima e in modo riservato, permette di trattare con l’aiuto di un esperto indipendente e con misure protettive, e può concludersi con un accordo di ristrutturazione. Ma presuppone che l’impresa abbia ancora prospettive concrete di risanamento.

Il quarto controllo, il più trascurato: le iniziative dei creditori già in corso. Un decreto ingiuntivo non opposto nei termini, un pignoramento già eseguito, un’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un fornitore cambiano i tempi e gli spazi di manovra. Molte imprese scoprono l’esistenza dell’accordo quando l’ufficiale giudiziario è già passato: si può ancora agire, ma con meno opzioni.

Fare questa domanda all’inizio evita di costruire per sei mesi un accordo che non poteva funzionare.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che, in questo momento, orientano chi deve costruire o contestare un accordo di ristrutturazione. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui interessa un’impresa di serramenti.

1. Cass. civ., Sez. I, n. 13850/2019. Principio: gli accordi di ristrutturazione hanno natura di procedura concorsuale, e questa qualificazione trova conferma nel sistema del Codice della crisi. Rilevanza: da qui discendono le tutele tipiche delle procedure concorsuali (esenzioni, prededuzione della nuova finanza, consecuzione con altre procedure) che rendono l’accordo qualcosa di più di un semplice contratto con le banche.

2. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Principio: se dopo l’omologazione dell’accordo l’impresa viene dichiarata fallita, i crediti vanno ammessi al passivo nel loro importo originario, detraendo quanto già pagato in esecuzione dell’accordo. Rilevanza: l’impresa deve sapere che lo stralcio ottenuto non è definitivo se il piano crolla; il creditore aderente, invece, sa di non perdere tutto firmando.

3. Cass. civ., Sez. I, n. 33446/2024. Principio: in linea con la pronuncia precedente, il creditore che ha accettato un pagamento ridotto in un accordo omologato può, in caso di successivo fallimento del debitore, far valere il credito originario. Rilevanza: rafforza l’esigenza di un piano prudente, perché l’inadempimento riporta il passivo alle cifre di partenza.

4. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: non si può chiedere l’omologazione forzosa se tra gli aderenti non figura alcun creditore anteriore, ma soltanto soggetti il cui credito è sorto dalla procedura stessa, come i professionisti che l’hanno assistita. Rilevanza: l’accordo deve coinvolgere i veri creditori dell’impresa (banche, fornitori), non essere un guscio costruito per ottenere l’omologa contro il Fisco.

5. Cass. civ., Sez. I, n. 4365/2026 (febbraio 2026). Principio: quando mancano creditori aderenti o sono in numero irrilevante, la richiesta di cram down fiscale persegue una finalità distorta rispetto alla funzione dell’istituto. Rilevanza: l’azienda di infissi con un debito prevalentemente fiscale deve comunque ottenere un consenso reale dagli altri creditori.

6. Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: anche nella disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa presupponeva un accordo effettivo con creditori diversi da quelli pubblici, pur se insufficiente da solo a raggiungere la soglia. Rilevanza: chiude la porta a letture che, per le procedure più vecchie, consentivano di fondare l’accordo sulla sola adesione “forzata” di Erario e INPS.

7. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828. Principio: il reclamo contro la sentenza sull’omologazione spetta a chi è stato parte formale del giudizio proponendo opposizione, salvo che denunci un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Rilevanza: per l’impresa, chi non si oppone in primo grado difficilmente potrà rimettere in discussione l’omologa; per il creditore, il termine di 30 giorni per opporsi è decisivo.

8. Cass. civ., Sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763. Principio: le sopravvenienze attive generate dalla riduzione dei debiti in un accordo di ristrutturazione non sono tassabili, sia che superino sia che non superino perdite e interessi passivi pregressi. Rilevanza: lo stralcio ottenuto da banche e fornitori non si trasforma in un nuovo debito d’imposta che minerebbe la sostenibilità del piano.

9. App. Brescia, Sez. I civ., 30 giugno 2025. Principio: nell’omologazione forzosa i creditori pubblici sono trattati come aderenti fin dall’origine, sicché opera la liberazione di fideiussori e coobbligati prevista dal primo comma dell’art. 59 CCII; conta che l’adesione supplita sia determinante, non che vi siano altri aderenti in misura rilevante. Rilevanza: è la pronuncia che più interessa i soci garanti delle imprese di serramenti con forte debito fiscale.

10. App. Brescia, Sez. I civ., 11 giugno 2025. Principio: le nuove regole dell’art. 63 CCII introdotte dal correttivo del 2024 valgono per le transazioni depositate dopo il 28 settembre 2024; per le precedenti si applica la versione anteriore della norma. Rilevanza: prima di impostare la strategia bisogna stabilire con precisione quale disciplina si applica alla propria proposta.

11. Trib. Vasto, 11 dicembre 2024. Principio: un accordo con transazione fiscale può essere omologato nonostante la mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate quando l’adesione è determinante e la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria, applicando la disciplina vigente al deposito. Rilevanza: mostra in concreto come il tribunale valuta la relazione dell’attestatore e la convenienza per i creditori pubblici.

12. Trib. Cagliari, Sez. procedure concorsuali, 8 novembre 2024. Principio: il requisito della natura non liquidatoria richiesto per il cram down è soddisfatto anche dalla continuità indiretta, cioè quando l’azienda viene affittata o ceduta a un terzo che prosegue l’attività. Rilevanza: un serramentista può salvare l’azienda anche trasferendo la produzione a una nuova società o a un partner industriale.

13. Trib. Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 18 dicembre 2024. Principio: negli accordi ad efficacia estesa l’informazione ai creditori, compresi quelli che non partecipano alle trattative, ha momenti e finalità diversi e può avvenire con modalità differenti. Rilevanza: chi vuole vincolare la banca dissenziente deve curare con rigore la fase informativa, pena il rigetto dell’estensione.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo per un’azienda di serramenti o di infissi che valuta un accordo di ristrutturazione.

1. Verifichiamo i requisiti di accesso: controlliamo sui bilanci degli ultimi tre esercizi le soglie dell’imprenditore minore e lo stato di crisi o di insolvenza, per stabilire se l’accordo è davvero lo strumento corretto.

2. Ricostruiamo il passivo creditore per creditore: incrociamo contratti bancari, Centrale Rischi, estratto di ruolo, posizione INPS e partitari fornitori, individuando importi, garanzie e contenziosi pendenti.

3. Analizziamo i rapporti bancari: esaminiamo fidi, anticipi su fatture, mutui e leasing per verificare condizioni, garanzie pubbliche e eventuali contestazioni da far valere al tavolo della trattativa.

4. Costruiamo la mappa della soglia: calcoliamo quali adesioni servono per raggiungere il 60%, il 30% o il 75% di categoria e quanta liquidità occorre per pagare gli estranei nei 120 giorni.

5. Impostiamo la transazione fiscale e contributiva: con i commercialisti dello staff predisponiamo la proposta ex art. 63 CCII, verifichiamo la disciplina applicabile e le soglie del cram down.

6. Conduciamo le trattative con banche e fornitori strategici: presentiamo il piano, negoziamo stralci e dilazioni, curiamo le clausole sulle fideiussioni personali dei soci.

7. Proteggiamo il patrimonio durante le trattative: predisponiamo la domanda di accesso con riserva e la richiesta di misure protettive quando pignoramenti o azioni cautelari minacciano conti e beni strumentali.

8. Coordiniamo il lavoro con l’attestatore: forniamo al professionista indipendente dati completi e verificabili, affinché la relazione regga il vaglio del tribunale e delle opposizioni.

9. Depositiamo il ricorso e seguiamo il giudizio di omologa: gestiamo iscrizione, opposizioni, udienza e, se necessario, reclamo in Corte d’Appello e ricorso in Cassazione.

10. Assistiamo la fase esecutiva: monitoriamo i pagamenti previsti e, se il mercato cambia, predisponiamo le modifiche del piano ex art. 58 CCII prima che l’inadempimento diventi irreversibile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un’azienda di infissi il profilo che pesa di più è quello di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è l’abilitazione che riguarda proprio la conduzione di trattative strutturate tra impresa in difficoltà, banche e creditori, lo stesso lavoro che precede e sostiene un accordo di ristrutturazione. E quando l’impresa risulta sotto le soglie dell’imprenditore minore, le abilitazioni di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di spostare il lavoro sugli strumenti del sovraindebitamento senza cambiare interlocutore.

Un altro elemento concreto è la continuità: la stessa strategia, costruita nell’analisi iniziale, viene portata avanti dallo stesso difensore in tribunale, in Corte d’Appello e, se l’omologa viene impugnata, fino alla Corte di Cassazione. Non c’è un passaggio di consegne a metà strada in cui il fascicolo perde la sua logica.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso, perché un accordo di ristrutturazione è insieme un atto giuridico, un piano finanziario e una proposta fiscale. Tenerli separati è il modo più comune per costruire un accordo che non viene omologato.


In sintesi: i tre messaggi da portarsi via

Il primo: l’accordo di ristrutturazione funziona quando il passivo è concentrato e si parte presto. Per molte aziende di serramenti, con debiti raccolti su poche banche, pochi fornitori, Erario e INPS, è lo strumento più rapido e meno invasivo, ma solo se si arriva al tavolo prima che i creditori abbiano già attivato le azioni esecutive.

Il secondo: Fisco e INPS si possono coinvolgere, ma non si può saltare il consenso dei creditori privati. La transazione fiscale è spesso decisiva, e il cram down esiste, ma la Cassazione nel 2025 e nel 2026 ha chiarito che non può sostituire un accordo reale.

Il terzo: il piano va costruito pensando anche ai soci garanti e alla sostenibilità nel tempo. Fideiussioni personali, acconti dei clienti, crediti incagliati e margini di sicurezza fanno la differenza tra un accordo che regge e uno che riporta i debiti al valore originario.

Ci occupiamo di questa materia perché l’accordo di ristrutturazione è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; perché banche e debito fiscale sono il cuore di ogni accordo, e l’Avvocato coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario; e perché, se l’omologa viene contestata, l’abilitazione cassazionista permette di seguire il caso fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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