Un’industria conserviera vive di cicli. Compra materia prima in poche settimane, la trasforma in estate, la vende per tutto l’anno. Tra il pagamento del pomodoro, del pesce o della frutta e l’incasso dalla grande distribuzione possono passare molti mesi. Se in quel periodo le banche riducono gli affidamenti, i costi di imballaggi ed energia salgono o un cliente importante ritarda i pagamenti, la cassa si svuota prima che il magazzino si trasformi in denaro.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è lo strumento che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) mette a disposizione per rinegoziare l’esposizione con la parte più rilevante dei creditori, ottenere l’omologazione del tribunale e proseguire l’attività. Il rischio principale è attendere la stagione successiva sperando in un raccolto migliore: quando la crisi diventa insolvenza conclamata, gli spazi negoziali si restringono e i creditori possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.
Lo Studio Monardo opera in questa materia per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase delle trattative con banche, fornitori ed enti pubblici che precede e prepara l’accordo. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due aree che in un’industria alimentare pesano di più sul passivo: affidamenti bancari e debiti fiscali e contributivi da trattare con la transazione dell’art. 63 CCII.
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Che cos’è l’accordo di ristrutturazione dei debiti: inquadramento normativo
Sul piano normativo, l’istituto è disciplinato dagli artt. 57-64 CCII, nel Titolo IV dedicato agli strumenti di regolazione della crisi. L’accordo di ristrutturazione è un contratto che l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza conclude con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, e che produce i suoi effetti tipici solo dopo l’omologazione del tribunale.
L’art. 57, comma 1, individua il soggetto legittimato: l’imprenditore “anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore”. La formula è rilevante per il settore agroalimentare. Vi rientrano le società di trasformazione industriale, ma anche l’imprenditore agricolo che supera le soglie dimensionali dell’impresa minore. Resta escluso chi rientra nell’impresa minore (art. 2, lett. d, CCII), che deve rivolgersi agli strumenti del sovraindebitamento.
La disciplina prevede quattro elementi strutturali.
Il primo è il piano economico-finanziario. L’accordo deve indicarne gli elementi che ne consentono l’esecuzione; il piano va redatto secondo le modalità dell’art. 56 e corredato dei documenti dell’art. 39, commi 1 e 3 (art. 57, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 136/2024).
Il secondo è il pagamento integrale dei creditori estranei. Chi non aderisce non subisce riduzioni. Può subire solo una dilazione: 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti (art. 57, comma 3).
Il terzo è l’attestazione di un professionista indipendente, che certifica la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l’idoneità dell’accordo a pagare integralmente gli estranei nei termini (art. 57, comma 4).
Il quarto è l’omologazione secondo il procedimento unitario dell’art. 48 CCII.
La ratio della norma è duplice. Da un lato consente al debitore di evitare una procedura collettiva più invasiva, come il concordato preventivo, trattando solo con i creditori che contano. Dall’altro protegge chi resta fuori, garantendogli il pagamento pieno. La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto all’istituto natura concorsuale, già sotto la legge fallimentare (Cass., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087), e il CCII ne ha consolidato la collocazione tra gli strumenti giudiziali.
Accanto al modello ordinario, il Codice conosce tre varianti.
- Accordi agevolati (art. 60): la soglia scende al 30% se il debitore rinuncia alla moratoria di 120 giorni per gli estranei e non ha chiesto misure protettive (o ne ha ottenuto la revoca).
- Accordi a efficacia estesa (art. 61): gli effetti si estendono ai creditori non aderenti di una stessa categoria omogenea, se gli aderenti della categoria rappresentano almeno il 75% dei crediti di quella categoria e ricorrono le ulteriori condizioni di legge.
- Convenzione di moratoria (art. 62): un accordo temporaneo, limitato a dilazioni e sospensioni, che non incide sull’ammontare dei crediti.
Va precisato che l’accordo di ristrutturazione non va confuso con il piano attestato di risanamento (art. 56). Il piano attestato non passa dal tribunale, non richiede una soglia di adesioni e non produce effetti verso i non aderenti. Protegge soprattutto gli atti esecutivi dalla revocatoria. Un esempio concreto chiarisce la differenza. Un conservificio con tre banche, tutte disponibili a riscadenzare, può limitarsi a un piano attestato. Se invece deve dilazionare anche fornitori che non aderiscono, ottenere protezione dalle azioni esecutive e trattare i debiti tributari con l’Agenzia delle Entrate, serve l’accordo omologato: solo l’omologazione rende opponibile la moratoria agli estranei e apre la strada alla transazione fiscale dell’art. 63.
Il confine con il concordato preventivo è altrettanto netto. Nel concordato i creditori votano e la maggioranza vincola la minoranza, anche con falcidie. Nell’accordo ordinario, invece, il consenso è individuale: chi non firma deve essere pagato per intero.
Requisiti e termini: le condizioni da verificare prima di iniziare
In termini operativi, un’impresa alimentare può accedere all’accordo solo se ricorrono tutte le condizioni che seguono.
1. Qualifica soggettiva. Occorre essere imprenditore non minore. L’art. 2, lett. d), CCII definisce minore l’impresa che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Un’industria conserviera strutturata supera quasi sempre queste soglie. Un piccolo laboratorio artigianale o un’azienda agricola a conduzione familiare potrebbe non superarle.
2. Stato di crisi o di insolvenza. La crisi è definita dall’art. 2, lett. a), come lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. Per un conservificio l’analisi va condotta sull’intero ciclo di campagna, non su un singolo trimestre: a luglio la cassa è sempre sotto pressione, e questo da solo non prova la crisi.
3. Adesione del 60% dei crediti. La soglia si calcola sull’intero passivo. Non tutti i crediti sono computabili: la Cassazione ha escluso quelli che trovano la loro fonte nella stessa procedura di ristrutturazione (Cass., Sez. I, n. 31892/2025, dicembre 2025).
4. Piano e attestazione. Il piano deve essere credibile sul piano industriale. Nel settore alimentare significa ipotesi prudenti su rese agricole, prezzi della materia prima, costo di latta e vetro, rotazione del magazzino e condizioni commerciali con la distribuzione.
5. Capacità di pagare gli estranei. È il requisito che più spesso fa cadere l’accordo. Nel settore i creditori estranei tipici sono i conferenti agricoli, spesso titolari di privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 4, c.c. per i crediti derivanti dalla vendita dei loro prodotti.
6. Per la transazione fiscale: i presupposti dell’art. 63. L’art. 63, riscritto dal D.Lgs. 136/2024, consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi. L’attestazione deve riguardare anche la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale (se l’accordo è liquidatorio) o il trattamento non deteriore (se è prevista la continuità).
Sul versante dei termini, il quadro è il seguente.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Adesione degli enti pubblici alla transazione: 90 giorni | Deposito della proposta presso gli uffici competenti (art. 63, c. 2); +60 giorni se la proposta è modificata, ulteriori +90 se la modifica contiene una nuova proposta | Termine per l’adesione | Decorso il termine, la domanda di omologazione può essere proposta anche senza adesione |
| Opposizione all’omologazione: 30 giorni | Iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 48, c. 4); per Erario ed enti previdenziali, ricezione dell’avviso PEC (art. 63, c. 3) | Perentorio | Il creditore che non si oppone non diventa parte formale e perde, di regola, la legittimazione al reclamo |
| Pagamento dei creditori estranei: 120 giorni | Omologazione (crediti scaduti) o scadenza originaria (crediti non scaduti) (art. 57, c. 3) | Requisito sostanziale dell’accordo | Inattuabilità dell’accordo, azioni esecutive dei creditori, rischio di liquidazione giudiziale |
| Termine della domanda con riserva: da 30 a 60 giorni | Deposito della domanda “prenotativa” (art. 44) | Fissato dal tribunale, prorogabile per giustificati motivi fino a ulteriori 60 giorni | Improcedibilità e cessazione degli effetti protettivi |
| Durata massima delle misure protettive: 12 mesi complessivi | Primo provvedimento, inclusi rinnovi e proroghe (art. 8) | Limite massimo | Cessazione della protezione dalle azioni esecutive |
| Reclamo contro la sentenza sull’omologazione: 30 giorni | Notificazione o comunicazione della sentenza (art. 51) | Perentorio | Passaggio in giudicato della decisione |
| Pagamenti previsti dalla transazione fiscale: 60 giorni di tolleranza | Singole scadenze del piano (art. 63, c. 8) | Perentorio | Risoluzione di diritto della transazione fiscale e preclusione del cram down per cinque anni (art. 63, c. 6, lett. a) |
Il termine più critico, per un’impresa conserviera, è quello dei 120 giorni per il pagamento degli estranei: se l’omologazione arriva in primavera, la scadenza cade in piena campagna di acquisto della materia prima, quando la cassa è assorbita dai conferimenti.
Va precisato che il Codice (art. 9 CCII) sottrae i procedimenti che disciplina alla sospensione feriale dei termini, che negli altri giudizi opera dal 1 al 31 agosto. Per un’industria che trasforma in estate, agosto non è quindi un mese neutro: i trenta giorni per opporsi o per reclamare corrono anche in quel periodo, e la verifica dei termini va fatta sul calendario reale.
La procedura passo-passo
La sequenza che segue descrive il percorso tipico. I passaggi possono sovrapporsi, ma l’ordine logico va rispettato.
1. Diagnosi della crisi (impresa, commercialista, legale). Si ricostruisce il passivo per natura: debiti bancari (affidamenti, anticipi su fatture, finanziamenti di campagna), fornitori strategici (imballaggi, energia, logistica), conferenti agricoli, debiti tributari e contributivi, eventuali tributi locali. Si redige un budget di tesoreria a 12-18 mesi che segua il calendario della campagna. Questa fase stabilisce se l’impresa è in crisi o già insolvente e se l’accordo è lo strumento corretto.
2. Scelta del percorso di avvicinamento. L’impresa può avviare direttamente le trattative oppure passare dalla composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, derivata dal D.L. 118/2021), con la nomina di un esperto indipendente. La composizione negoziata offre un tavolo strutturato con le banche e può concludersi proprio con la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 23, comma 2, lett. b, CCII). In quel caso la soglia richiesta per l’accordo a efficacia estesa si riduce al 60%, se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
3. Redazione del piano e nomina dell’attestatore. Il piano deve spiegare come l’impresa tornerà in equilibrio: riduzione dei costi fissi, revisione del portafoglio prodotti, eventuale dismissione di linee non redditizie o di immobili non strumentali, nuova finanza. L’attestatore deve essere indipendente dall’impresa e dai creditori. Un piano costruito su rese agricole medie di annate favorevoli, senza scenari prudenziali, espone l’attestazione a contestazioni e l’accordo al rigetto.
4. Trattative con i creditori e raccolta delle adesioni. Si negozia creditore per creditore. Le banche valutano la classificazione del credito e la nuova finanza; i fornitori di imballaggi valutano la continuità delle forniture. Le adesioni devono risultare da atti sottoscritti e datati.
5. Proposta di transazione fiscale e contributiva. Se il piano prevede la riduzione o la dilazione di tributi e contributi, la proposta si deposita presso gli uffici indicati dall’art. 88, comma 5, CCII, con la documentazione e la dichiarazione sostitutiva sulla fedeltà dei dati (art. 63, comma 2). Gli enti hanno 90 giorni per aderire. L’adesione equivale a sottoscrizione dell’accordo.
6. Eventuali misure protettive. Durante le trattative l’impresa può chiedere al tribunale le misure protettive dell’art. 54 CCII, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Per gli accordi, il comma 3 consente la richiesta anche prima della domanda di omologazione, depositando la documentazione dell’art. 39, comma 1, e una proposta di accordo accompagnata da un’attestazione che confermi trattative in corso con creditori pari almeno al 60% dei crediti. In alternativa si può depositare una domanda con riserva (art. 44). La scelta incide sugli accordi agevolati: chi chiede misure protettive non può usare la soglia del 30%.
7. Deposito del ricorso per l’omologazione. Il ricorso si propone con le forme dell’art. 40 CCII. Il giudice competente si individua con l’art. 27: per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione è il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese; negli altri casi è il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la sede legale. Il ricorso deve contenere l’accordo, il piano, l’attestazione, i documenti dell’art. 39, l’elenco dei creditori aderenti ed estranei con i relativi importi, l’eventuale proposta di transazione fiscale e l’esito del termine di 90 giorni.
8. Pubblicità e opposizioni. La domanda è iscritta nel registro delle imprese. Da quel momento i creditori e ogni interessato hanno 30 giorni per opporsi (art. 48, comma 4). Il debitore deve avvisare via PEC l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali; per loro il termine decorre dalla ricezione dell’avviso (art. 63, comma 3). Un avviso inviato a indirizzi sbagliati sposta la decorrenza del termine e può esporre la sentenza di omologazione a contestazioni per vizio procedurale.
9. Udienza e sentenza. Il tribunale verifica la regolarità della documentazione, il raggiungimento della soglia, la fattibilità, l’idoneità a pagare gli estranei e, se richiesto, i presupposti del cram down fiscale. Omologa con sentenza. Dal deposito della domanda operano le deroghe societarie dell’art. 64 CCII: non si applicano le norme sulla riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.) né la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo.
10. Esecuzione e monitoraggio. L’impresa paga gli estranei nei 120 giorni e rispetta le scadenze dell’accordo e della transazione fiscale. Se il piano deve essere modificato in modo sostanziale, l’art. 58 CCII richiede il rinnovo dell’attestazione e, se le modifiche intervengono prima dell’omologazione, anche il rinnovo delle manifestazioni di consenso. Gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato godono dell’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 166, comma 3, CCII.
I punti dove più spesso si sbaglia sono tre. Si calcola il 60% su un elenco creditori incompleto, dimenticando crediti contestati o di modesto importo. Si dà per scontato il cram down fiscale, senza verificare le condizioni del nuovo art. 63. Si programmano i pagamenti agli estranei senza sovrapporre il calendario della campagna agricola.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con dati costruiti a fini didattici. Non descrivono casi reali.
Esempio di calcolo n. 1 — Accordo ordinario con soglia raggiunta
Dati di partenza. Società di trasformazione del pomodoro, passivo complessivo di 4.837.600 euro, così composto:
| Creditore | Importo |
|---|---|
| Banca A (anticipi e mutuo chirografario) | 1.412.300 € |
| Banca B (fido di campagna) | 986.450 € |
| Società di leasing (linea di confezionamento) | 211.700 € |
| Fornitori di imballaggi (latta e vetro) | 468.920 € |
| Conferenti agricoli (pomodoro della campagna precedente) | 612.400 € |
| Erario | 574.210 € |
| INPS | 163.330 € |
| Altri fornitori (energia, trasporti) | 408.290 € |
| Totale | 4.837.600 € |
Calcolo della soglia. Il 60% di 4.837.600 euro è pari a 2.902.560 euro. Aderiscono le due banche, la società di leasing e i fornitori di imballaggi: 1.412.300 + 986.450 + 211.700 + 468.920 = 3.079.370 euro, pari al 63,66% del passivo. La soglia è raggiunta.
Creditori estranei. Conferenti agricoli, Erario, INPS e altri fornitori: 612.400 + 574.210 + 163.330 + 408.290 = 1.758.230 euro. Devono essere pagati per intero.
Calendario. La sentenza di omologazione è pubblicata il 23 febbraio 2027. Per i crediti già scaduti a quella data, il termine di 120 giorni scade il 23 giugno 2027 (5 giorni residui di febbraio, 31 di marzo, 30 di aprile, 31 di maggio, 23 di giugno). Una rata verso un fornitore di energia con scadenza originaria 30 giugno 2027 va invece pagata entro il 28 ottobre 2027.
Esito. Il 23 giugno 2027 cade a ridosso dell’avvio della campagna di trasformazione, quando l’impresa deve pagare i nuovi conferimenti entro 30 giorni dalla consegna, trattandosi di prodotto deperibile (art. 4 D.Lgs. 198/2021). Il piano deve dimostrare che la liquidità per 1.758.230 euro di estranei e quella per la nuova campagna sono disponibili contemporaneamente: ad esempio con nuova finanza prededucibile autorizzata ai sensi dell’art. 57, comma 4-bis, CCII, o con l’incasso programmato del magazzino della campagna precedente. Se l’attestatore non può confermarlo, l’accordo non è omologabile anche con il 63,66% di adesioni.
Esempio di calcolo n. 2 — Adesione dell’Erario determinante e cram down
Dati di partenza. Stesso passivo di 4.837.600 euro. La società di leasing non aderisce. Gli aderenti sono le due banche e i fornitori di imballaggi: 1.412.300 + 986.450 + 468.920 = 2.867.670 euro, pari al 59,28%. La soglia del 60% non è raggiunta per 34.890 euro.
Proposta all’Erario. Il credito erariale di 574.210 euro comprende 471.860 euro di tributi e 102.350 euro di sanzioni e interessi. La società propone il pagamento del 55% dei tributi, cioè 259.523 euro, in rate trimestrali, con interessi di dilazione al tasso legale, e lo stralcio di sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate, decorsi 90 giorni, non aderisce.
Verifica delle condizioni dell’art. 63, comma 4, CCII.
- Adesione determinante: con i 574.210 euro dell’Erario le adesioni salirebbero a 3.441.880 euro (71,15%). Senza, restano al 59,28%. Condizione soddisfatta.
- a) Carattere non liquidatorio: il piano prevede la continuità diretta dell’attività produttiva. Condizione soddisfatta.
- b) Altri aderenti pari ad almeno un quarto dei crediti: 2.867.670 euro contro una soglia di 1.209.400 euro (25% di 4.837.600). Condizione soddisfatta.
- c) Trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale: l’attestatore stima che in liquidazione l’Erario, tenuto conto dei privilegi e dei valori di realizzo di stabilimento e magazzino, recupererebbe 84.935 euro (circa il 18% dei tributi). La proposta offre 259.523 euro. Condizione soddisfatta.
- d) Soddisfacimento almeno del 50% dei crediti di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi: 55% di 471.860 euro. Condizione soddisfatta.
Cause di esclusione (art. 63, comma 6). Il debito verso Erario e INPS è di 737.540 euro, pari al 15,25% del passivo, lontano dalla soglia dell’80% che, unita a omessi versamenti ripetuti per almeno cinque periodi d’imposta o a debiti derivanti per almeno un terzo da condotte fraudolente, escluderebbe il cram down. Nessuna transazione risolta negli ultimi cinque anni.
Esito. Il tribunale può omologare anche senza l’adesione dell’Erario. Se invece gli altri aderenti fossero stati inferiori al 25% del passivo, ad esempio 1.098.000 euro (22,70%), si sarebbe applicato il comma 5: la proposta avrebbe dovuto garantire almeno il 60% dei tributi, cioè 283.116 euro, con una dilazione non superiore a dieci anni. Resta fermo il limite posto dalla giurisprudenza: se gli accordi con gli altri creditori sono solo simbolici, il cram down è negato per uso distorto dello strumento (Cass., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365).
Casi particolari nel settore alimentare e conserviero
La regola generale descritta finora subisce adattamenti rilevanti in alcune situazioni ricorrenti nella filiera.
1. L’imprenditore agricolo che trasforma i propri prodotti
Molte realtà del settore nascono in campagna: l’azienda agricola coltiva e trasforma in proprio, ad esempio olive in olio, uva in vino, frutta in confetture. Sul piano normativo l’imprenditore agricolo non è soggetto alla liquidazione giudiziale, riservata all’imprenditore commerciale. Può però accedere all’accordo di ristrutturazione, perché l’art. 57 lo apre anche all’imprenditore “non commerciale”, purché non minore. Se l’azienda agricola resta sotto le soglie dell’art. 2, lett. d), CCII, lo strumento corretto non è l’accordo ma una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, come il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che si svolge con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi. La qualificazione va verificata con attenzione quando l’attività di trasformazione diventa prevalente rispetto a quella di coltivazione, perché il confine tra impresa agricola e impresa commerciale incide sugli strumenti disponibili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, può valutare su quale lato della soglia si colloca l’impresa agricola e indirizzarla allo strumento corretto.
2. Il gruppo di imprese della filiera
È frequente una struttura a più società: una società agricola che produce, una società industriale che trasforma, una società commerciale che vende. Garanzie incrociate e finanziamenti infragruppo legano le loro sorti. L’art. 284 CCII consente alle imprese appartenenti allo stesso gruppo, con sede in Italia, di proporre con un unico ricorso accordi di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57, 60 e 61. In questo caso il piano deve illustrare le ragioni di maggiore convenienza della soluzione unitaria rispetto a piani autonomi, e il calcolo delle soglie va condotto con riferimento a ciascuna impresa del gruppo. Va precisato che la competenza, per i gruppi di rilevante dimensione, si sposta sul tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese (art. 27 CCII).
3. I rapporti con la grande distribuzione e con i fornitori strategici
Un conservificio dipende da pochi grandi clienti e da pochi fornitori non sostituibili nel breve periodo, come i produttori di banda stagnata. Il timore ricorrente è che la notizia della crisi induca questi soggetti a interrompere i rapporti. La disciplina prevede che, in presenza di misure protettive, i creditori non possano rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori (art. 64 CCII). La tutela non copre però le forniture future non ancora contrattualizzate: la stagione successiva va negoziata. Sul fronte degli incassi, il D.Lgs. 198/2021 fissa termini inderogabili di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni per quelli non deperibili, con interessi di mora maggiorati: un’impresa in crisi deve verificare se i propri clienti rispettano questi termini, perché i crediti scaduti verso la distribuzione sono una fonte di liquidità da inserire nel piano.
4. Tributi locali e fideiussioni dei soci
La transazione dell’art. 63 riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e i contributi degli enti previdenziali. Non si estende automaticamente ai tributi locali, come l’IMU sullo stabilimento, che richiedono un accordo separato con l’ente impositore. Quanto alle garanzie, nel settore i soci hanno spesso rilasciato fideiussioni personali a favore delle banche. L’art. 59 CCII disciplina la posizione dei coobbligati: ai creditori aderenti si applica l’art. 1239 c.c., mentre nell’accordo a efficacia estesa i creditori non aderenti conservano i propri diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La sorte delle garanzie va quindi negoziata espressamente con ciascuna banca.
5. La cooperativa agricola di trasformazione
Nel comparto conserviero, lattiero-caseario e vitivinicolo operano molte cooperative che ricevono il prodotto dai soci e lo trasformano. La cooperativa che esercita attività commerciale e supera le soglie dell’impresa minore può accedere all’accordo di ristrutturazione come qualsiasi altro imprenditore. La particolarità riguarda la composizione del passivo. Una parte rilevante dei debiti è spesso verso gli stessi soci conferenti, per il prezzo o l’anticipo sul prodotto consegnato, e i crediti delle cooperative di produttori agricoli per la vendita dei prodotti godono a loro volta di un privilegio specifico (art. 2751-bis, n. 5, c.c.).
In termini operativi questo produce due effetti. Il primo riguarda la soglia: i soci che aderiscono all’accordo contano come creditori a tutti gli effetti, ma la loro adesione deve essere individuale e consapevole, non una semplice delibera assembleare che li vincoli in blocco. Il secondo riguarda la continuità: se il piano riduce o dilaziona il prezzo dei conferimenti passati, i soci potrebbero conferire altrove nella campagna successiva, facendo venir meno la materia prima su cui il piano stesso si fonda. Va precisato inoltre che i conferimenti dei soci alle proprie cooperative sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 198/2021, per cui i termini di 30 e 60 giorni non si applicano a quei rapporti, mentre restano applicabili alle vendite della cooperativa verso la distribuzione.
Il piano di una cooperativa deve quindi dimostrare due cose insieme: la sostenibilità finanziaria verso banche ed enti pubblici e la tenuta del patto mutualistico con la base sociale. L’attestatore dovrà verificare che le ipotesi sui volumi conferiti siano coerenti con gli impegni statutari e con l’andamento storico delle adesioni.
Domande frequenti
La mia azienda conserviera ha perso soldi per due campagne di fila. Posso già chiedere un accordo di ristrutturazione?
Le perdite da sole non bastano. Serve lo stato di crisi, cioè l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a coprire le obbligazioni dei dodici mesi successivi, oppure l’insolvenza. Due campagne negative sono però un segnale che giustifica subito un budget di tesoreria. Se il risultato mostra che l’impresa non riuscirà a pagare i conferimenti o le rate bancarie della prossima stagione, l’accordo è uno strumento accessibile. Agire prima dell’insolvenza aumenta le possibilità di trovare banche disponibili.
Il 60% si calcola sul numero dei creditori o sull’importo dei crediti?
Sull’importo. L’art. 57 CCII richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Una banca con un credito di 2 milioni pesa quanto venti fornitori da 100.000 euro ciascuno. Per questo nelle industrie alimentari, dove l’esposizione bancaria è spesso la voce principale, l’adesione di due o tre istituti può essere sufficiente. Vanno però computati tutti i crediti, compresi quelli contestati o di piccolo importo, e restano esclusi quelli sorti in funzione della procedura.
I contadini che mi conferiscono il pomodoro possono essere pagati meno del dovuto?
Nell’accordo ordinario, solo se aderiscono volontariamente. Il conferente che non firma è un creditore estraneo e deve ricevere il pagamento integrale entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza. Il suo credito, inoltre, è spesso assistito dal privilegio dell’art. 2751-bis c.c. Nell’accordo a efficacia estesa gli effetti possono estendersi ai non aderenti della stessa categoria, ma solo alle condizioni dell’art. 61 CCII e senza imporre loro nuove prestazioni. La scelta di trattare con i conferenti va ponderata anche per la continuità dei rapporti di filiera.
L’Agenzia delle Entrate può bloccare l’accordo votando contro?
Non sempre. Il tribunale può omologare anche senza adesione, o con voto contrario, quando l’adesione dell’ente è determinante per raggiungere la soglia e ricorrono congiuntamente le condizioni dell’art. 63, comma 4: accordo non liquidatorio, altri aderenti pari ad almeno un quarto dei crediti, trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione, pagamento di almeno il 50% dei tributi esclusi sanzioni e interessi. La Cassazione esclude però il cram down quando mancano altri creditori aderenti reali o gli accordi con i privati sono solo di facciata.
Durante le trattative una banca ha avviato un pignoramento sul conto. Cosa si può fare?
Si può chiedere al tribunale di applicare le misure protettive previste dall’art. 54 CCII. Per gli accordi, la richiesta è possibile anche prima della domanda di omologazione, depositando una proposta di accordo con l’attestazione che sono in corso trattative con creditori pari almeno al 60% dei crediti. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio. La durata complessiva non può superare dodici mesi. Chi chiede misure protettive rinuncia però alla soglia ridotta del 30% dell’accordo agevolato.
Se dopo l’omologazione l’azienda non riesce a rispettare il piano, cosa succede ai debiti ridotti?
È il caso limite più delicato. Se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti a Erario ed enti previdenziali entro 60 giorni dalle scadenze, la transazione fiscale si risolve di diritto (art. 63, comma 8). Se interviene la liquidazione giudiziale, secondo la Cassazione gli accordi si risolvono per impossibilità sopravvenuta e i creditori aderenti possono insinuarsi al passivo per l’importo originario, detratti i pagamenti ricevuti e non più revocabili. Il piano deve quindi contenere margini di sicurezza e l’art. 58 consente di rinegoziarlo prima che l’inadempimento diventi irreversibile.
Il quadro giurisprudenziale
La Cassazione, tra la fine del 2024 e il 2026, ha definito i contorni pratici dell’accordo di ristrutturazione su tre fronti: controllo del tribunale, transazione fiscale e cram down, tutela processuale. Di seguito i riferimenti, con il principio riformulato e la rilevanza per un’impresa alimentare.
Natura dell’istituto e controllo del tribunale
1. Cass., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087. Principio: l’accordo di ristrutturazione, pur fondato sul consenso individuale dei creditori, appartiene alla categoria delle procedure concorsuali, per la sua attitudine a incidere sulla posizione di tutti i creditori e per il ruolo dell’autorità giudiziaria. Rilevanza: la natura concorsuale spiega perché l’accordo produce effetti anche verso gli estranei (moratoria di 120 giorni) e giustifica l’esenzione degli atti esecutivi dalla revocatoria.
2. Cass., Sez. I, 8 maggio 2019, n. 12064. Principio: la pronuncia riguarda l’estensione del sindacato del tribunale in sede di omologazione, che non si risolve in una presa d’atto delle adesioni raccolte. Rilevanza: un piano costruito su ipotesi agricole e commerciali irrealistiche può essere respinto anche quando le banche lo hanno sottoscritto.
3. Cass., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Principio: nell’accordo con transazione fiscale, il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa, e il tribunale deve verificarne il rispetto in sede di omologa. Rilevanza: l’impresa non può riservare ai chirografari (ad esempio fornitori di imballaggi) un trattamento che alteri l’ordine delle cause di prelazione a danno dei crediti pubblici privilegiati.
4. Cass., Sez. I, n. 2817/2026. Principio: negli accordi a efficacia estesa il tribunale esercita un controllo effettivo, in particolare sulla corretta formazione delle categorie di creditori omogenei. Rilevanza: se l’impresa intende estendere l’accordo ai conferenti agricoli o a una categoria di fornitori non aderenti, la categoria deve essere costruita su posizioni giuridiche e interessi economici realmente omogenei.
5. Cass., Sez. I, n. 31892/2025. Principio: non si computano tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione; in loro sola presenza, il debitore non può ottenere l’omologazione forzosa. Rilevanza: nel calcolo del 60% non si possono inserire, ad esempio, i nuovi finanziatori della campagna la cui posizione trova origine nel piano.
Transazione fiscale e cram down
6. Cass., Sez. Un., n. 8504/2021. Principio: la cognizione sul diniego di adesione alla transazione fiscale spetta al giudice della crisi, e non al giudice tributario o amministrativo. Rilevanza: la contestazione del rifiuto dell’Erario si svolge davanti allo stesso tribunale che decide l’omologazione, con un unico interlocutore giudiziario.
7. Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Principio: l’accordo con transazione fiscale rivolto sostanzialmente al solo creditore erariale è soggetto a un controllo di merito del giudice sulla sua reale funzione. Rilevanza: un’industria alimentare il cui passivo sia prevalentemente fiscale deve dimostrare una ristrutturazione effettiva che coinvolga anche gli altri creditori.
8. Cass., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: se gli accordi con i creditori privati hanno portata irrisoria e il piano mira in sostanza ad azzerare il debito fiscale, il giudice di merito può ravvisare un uso distorto dello strumento e negare il cram down; la valutazione è di fatto e in Cassazione è censurabile solo per vizio di motivazione. Rilevanza: il cram down non è una scorciatoia per ridurre le imposte. Le adesioni di banche e fornitori devono essere sostanziali.
9. Cass., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa verso il creditore pubblico presuppone l’esistenza di accordi con altri creditori, anche se insufficienti a raggiungere la soglia; senza di essi non si può verificare la decisività dell’adesione mancante. Rilevanza: il principio è coerente con il nuovo art. 63, che distingue espressamente il caso degli altri aderenti sotto il 25% o assenti, imponendo condizioni più severe (60% e dilazione massima decennale).
10. Cass., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. Principio: la soglia minima di soddisfacimento dei crediti pubblici introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 ha portata innovativa rispetto al precedente testo dell’art. 63 CCII. Rilevanza: per le proposte depositate in periodi diversi, la disciplina applicabile va individuata con precisione; per le proposte successive al 28 settembre 2024 vale il nuovo art. 63, con la regola transitoria dell’art. 56, comma 3, D.Lgs. 136/2024.
11. Cass., Sez. I, n. 10723/2026. Principio: pur riferita al concordato in continuità, la pronuncia chiarisce che nel cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, e non un generale requisito di meritevolezza del debitore. Rilevanza: la pregressa storia fiscale dell’impresa non è di per sé ostativa; conta la dimostrazione economica del trattamento non deteriore.
Tutela processuale ed effetti
12. Cass., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310. Principio: dato il carattere contenzioso del giudizio di omologa, può reclamare contro il provvedimento solo chi ha assunto formalmente la qualità di parte nelle fasi precedenti. Rilevanza: un creditore dissenziente, compreso l’ente pubblico, che non si oppone nei 30 giorni perde di regola la possibilità di impugnare. Per l’impresa è un elemento di stabilità; per il creditore è un termine da non mancare.
13. Cass., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378. Principio: il provvedimento della Corte d’appello sul reclamo contro l’omologazione è ricorribile in Cassazione nel termine breve di 30 giorni, decorrente dalla notificazione del testo integrale eseguita dalla cancelleria via PEC. Rilevanza: la pronuncia, resa sulla legge fallimentare, conferma che nei procedimenti della crisi i termini di impugnazione sono brevi e decorrono dalla comunicazione di cancelleria, senza necessità di notifica di parte.
14. Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Principio: se dopo l’omologazione interviene il fallimento, gli accordi si risolvono per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 c.c. e il credito originario rivive, da ammettere al passivo detratti i pagamenti non più revocabili. Rilevanza: la banca o il fornitore che ha accettato una riduzione non perde il credito originario se il piano fallisce. Il principio incide sulla disponibilità dei creditori ad aderire.
15. Cass., Sez. I, n. 33446/2024. Principio: in linea con la pronuncia precedente, il creditore che aveva accettato un pagamento ridotto nell’accordo omologato può chiedere l’ammissione al passivo per l’intero credito originario dopo il fallimento del debitore. Rilevanza: conferma che le concessioni dei creditori sono condizionate alla riuscita del risanamento, e che un piano fragile espone l’impresa al ritorno dell’intero debito.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua industria alimentare
Lo Studio affianca l’impresa in tutte le fasi dell’accordo, dalla diagnosi all’esecuzione. Gli strumenti concreti sono i seguenti.
1. Ricostruiamo il passivo per natura e grado. Classifichiamo debiti bancari, fornitori, conferenti agricoli, crediti privilegiati ex art. 2751-bis c.c., tributi e contributi, e verifichiamo quali crediti sono computabili ai fini della soglia.
2. Costruiamo il budget di tesoreria sul calendario della campagna. Con i commercialisti dello staff sovrapponiamo scadenze degli estranei, conferimenti, incassi dalla distribuzione e rotazione del magazzino.
3. Verifichiamo lo strumento corretto. Accertiamo se l’impresa è minore o non minore, se ricorre crisi o insolvenza e se conviene l’accordo ordinario, agevolato, a efficacia estesa, la convenzione di moratoria o un altro strumento.
4. Conduciamo le trattative con le banche. Analizziamo i contratti di affidamento, di finanziamento di campagna e le garanzie dei soci, e negoziamo riscadenziamenti, nuova finanza e sorte delle fideiussioni.
5. Predisponiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva. Calcoliamo le percentuali dell’art. 63, verifichiamo le cause di esclusione e depositiamo la proposta presso gli uffici competenti con la documentazione richiesta.
6. Chiediamo le misure protettive. Redigiamo e depositiamo l’istanza ai sensi dell’art. 54 CCII quando un creditore minaccia azioni esecutive su conti, magazzino o impianti.
7. Redigiamo e depositiamo il ricorso per l’omologazione. Individuiamo il tribunale competente, curiamo la pubblicazione nel registro delle imprese e l’invio degli avvisi PEC agli enti pubblici.
8. Gestiamo il contraddittorio sulle opposizioni. Replichiamo alle opposizioni di creditori ed enti e sosteniamo in udienza i presupposti del cram down.
9. Impugniamo o difendiamo la sentenza in ogni grado. Seguiamo il reclamo in Corte d’appello e il ricorso in Cassazione, rispettando i termini brevi del CCII.
10. Monitoriamo l’esecuzione del piano. Controlliamo le scadenze degli estranei e della transazione fiscale e attiviamo per tempo la rinegoziazione dell’art. 58.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella più vicina a questo tema: l’accordo di ristrutturazione è spesso l’approdo di una composizione negoziata, e conoscere il funzionamento del tavolo con i creditori consente di impostare le trattative in modo coerente con ciò che il tribunale verificherà in sede di omologa. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario copre le due voci che nelle industrie alimentari concentrano il passivo: le banche e la transazione fiscale.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue le trattative, il giudizio di omologa, il reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione, con la stessa linea. La giurisprudenza del 2026 sulla legittimazione a impugnare dimostra quanto contino le scelte processuali compiute nella prima fase.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili legali dell’accordo e quelli economici del piano vengono costruiti insieme, non in sequenza.
Chiusura
L’accordo di ristrutturazione consente a un’industria alimentare o conserviera di rinegoziare il debito con banche e fornitori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, pagando per intero gli estranei entro 120 giorni. Con la transazione fiscale dell’art. 63 CCII può includere tributi e contributi e, alle condizioni di legge, superare il dissenso dell’Erario. Il punto decisivo resta il piano: deve reggere il calendario della campagna, la stagionalità degli incassi e le verifiche che il tribunale e la Cassazione oggi richiedono.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nell’area delle competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase delle trattative, il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per le due componenti principali del passivo, la qualifica di cassazionista per difendere l’accordo in ogni grado di giudizio.
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