Perché su questo tema contano più le sentenze della legge
Quando una Srl che lavorava con il factoring viene dichiarata in liquidazione giudiziale, la prima domanda che si pongono tutti — curatore, factor, debitori ceduti, soci, garanti — è sempre la stessa: quelle fatture cedute sono ancora del factor, oppure tornano nel patrimonio della società e vanno a beneficio di tutti i creditori?
La legge, letta da sola, non risponde. Il codice civile detta una regola (la notifica al debitore ceduto o la sua accettazione), la legge sul factoring ne detta un’altra (il pagamento del corrispettivo con data certa), il Codice della crisi aggiunge il potere revocatorio del curatore e la disciplina dei rapporti pendenti. Tre piani normativi che si sovrappongono e che, nel silenzio del legislatore su come si coordinino, sono stati messi in ordine dai giudici — con un lavoro di costruzione durato trent’anni e arrivato a esiti molto precisi soltanto tra il 2024 e il 2026. Qui trovi le decisioni che devono conoscere il curatore, il factor e chiunque abbia un credito verso la società, tradotte in conseguenze pratiche: chi incassa cosa, chi deve restituire, chi deve insinuarsi al passivo.
Lo Studio Monardo affronta questa materia nel punto esatto in cui le tre discipline si incontrano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che presuppone la padronanza tecnica degli istituti del Codice della crisi — dagli effetti dell’apertura della procedura al trattamento dei rapporti pendenti — ed è avvocato cassazionista, condizione necessaria per portare fino all’ultimo grado le controversie su opponibilità e revocatoria, che proprio in Cassazione hanno trovato la loro definizione. Il factoring, poi, è contratto di intermediari finanziari: la lettura dei contratti quadro, delle anticipazioni, dei conti di regolamento e delle clausole di garanzia appartiene al perimetro di uno staff che opera a livello nazionale in diritto bancario, coordinato dall’Avvocato. Non è un caso che questa materia richieda tutte e tre le competenze insieme: da sola, nessuna basta.
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Il quadro normativo in breve: tre discipline, un solo credito
Per capire le decisioni che seguono serve avere chiari i binari su cui i giudici si sono mossi. Sono tre, e vanno tenuti distinti.
Il primo binario è il codice civile. La cessione del credito si perfeziona con il solo accordo tra cedente e cessionario (art. 1260 c.c.): il credito passa immediatamente, senza bisogno del consenso del debitore. Ma perché quel passaggio sia efficace verso il debitore ceduto occorre la notifica o l’accettazione (art. 1264 c.c.), e perché sia opponibile agli altri creditori del cedente — compresa la massa — serve che notifica o accettazione abbiano data certa anteriore (art. 2914 n. 2 c.c., che nell’esecuzione individuale regola il conflitto tra cessionario e creditore pignorante).
Il secondo binario è la legge speciale sul factoring, la L. 21 febbraio 1991, n. 52. Si applica quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: il cedente è un imprenditore, i crediti ceduti nascono da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa, il cessionario è una banca o un intermediario finanziario abilitato. Le norme che qui contano sono quattro. L’art. 3 consente la cessione in massa anche di crediti futuri, purché nascano da contratti da stipulare entro ventiquattro mesi e sia indicato il debitore ceduto. L’art. 4 pone la garanzia di solvenza del debitore a carico del cedente, salvo rinuncia del cessionario: è la distinzione tra pro solvendo e pro soluto. L’art. 5 introduce il criterio speciale di opponibilità: se il cessionario ha pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione e il pagamento ha data certa, la cessione è opponibile agli altri aventi causa del cedente, al creditore che abbia pignorato dopo quella data e alla procedura aperta dopo la stessa data, restando salva per il factor la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile. L’art. 6 sottrae alla revocatoria i pagamenti compiuti dal debitore ceduto al cessionario. L’art. 7 contiene i due contrappesi a favore della procedura: l’efficacia verso i terzi fondata sul pagamento non è opponibile se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha pagato, sempre che il pagamento sia avvenuto nell’anno anteriore e prima della scadenza del credito ceduto; e il curatore può recedere dalle cessioni limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza, restituendo al cessionario il corrispettivo pagato per quelle cessioni.
Il terzo binario è il Codice della crisi. Con la sentenza di apertura (art. 121 CCII) la società perde l’amministrazione e la disponibilità del patrimonio, scatta il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII), le formalità compiute dopo l’apertura sono inefficaci verso i creditori (art. 145 CCII). Chi vanta diritti deve passare dall’accertamento del passivo con domanda di ammissione, di restituzione o di rivendicazione (art. 201 CCII). Il curatore dispone dell’azione revocatoria (artt. 163-166 CCII) con i suoi periodi sospetti — un anno per gli atti anormali, sei mesi per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili — e con le esenzioni del comma 3 dell’art. 166, tra cui quella dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso. Sui rapporti pendenti decide il curatore tra scioglimento e prosecuzione (art. 172 CCII). Può opporre compensazione chi ha crediti e debiti reciproci entrambi anteriori all’apertura (art. 155 CCII). E poiché la L. 52/1991 parla ancora di “fallimento” e richiama l’art. 67 della legge fallimentare, il raccordo passa per la regola di sostituzione terminologica introdotta dal Codice della crisi: dove la legge speciale dice fallimento, oggi si legge liquidazione giudiziale.
La domanda del titolo, dunque, non ha una risposta unica. Ha una risposta per ciascuna delle situazioni in cui quel credito può trovarsi al momento dell’apertura. Vediamo come i giudici le hanno distinte.
L’orientamento consolidato: il credito opponibile non è più nel patrimonio della società
Il principio di partenza è stabile da anni e non è mai stato rimesso in discussione: se la cessione è stata resa opponibile prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, il credito è uscito dal patrimonio della Srl e non vi rientra. Il curatore non può incassarlo, il debitore ceduto che paga alla procedura non si libera, il factor non deve insinuarsi al passivo per quel credito perché non è un creditore concorsuale: è il titolare del credito.
Il momento che conta non è la firma del contratto
La prima pronuncia da conoscere è Cass. civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2021, n. 4692. La vicenda era quella tipica: un factor che aveva acquistato crediti da un’impresa poi fallita e che si vedeva contestare l’efficacia dell’operazione. La Suprema Corte ha chiarito che la cessione dei crediti d’impresa è opponibile al fallimento del cedente non dal momento in cui il contratto si perfeziona, ma dalla data del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario, purché quel pagamento abbia data certa. Il contratto firmato e non eseguito non protegge nulla: a spostare il credito fuori dalla portata della massa è l’esborso documentato.
Il principio, calato nella pratica, significa che la prima verifica da fare — sia che tu difenda il factor, sia che tu assista il curatore — non è sul contratto quadro ma sui bonifici e sulla loro tracciabilità temporale. Un contratto perfetto con anticipazioni non provate nella data lascia la cessione scoperta.
Due criteri alternativi, non uno sostitutivo dell’altro
Per anni si è discusso se la legge sul factoring avesse soppiantato le regole comuni. La risposta è venuta con Cass. civ., Sez. I, ord. 16 dicembre 2024, n. 32782, che ha deciso il caso di una banca cessionaria di crediti in factoring che aveva notificato l’operazione al debitore ceduto e si era poi vista dichiarare inefficace la cessione dai giudici di merito. La Corte ha ribaltato quella lettura: la legge sul factoring non ha sostituito le regole generali del codice civile, le ha affiancate, con la conseguenza che l’opponibilità può essere conseguita alternativamente tramite il pagamento con data certa secondo la legge speciale, oppure tramite la notifica al debitore secondo il codice civile.
Da questa alternatività discende una conseguenza processuale pesantissima per il curatore, che la stessa ordinanza esplicita: l’azione speciale di inefficacia prevista dall’art. 7 della legge sul factoring si applica soltanto quando l’opponibilità deriva dal pagamento del corrispettivo con data certa. Se il factor ha scelto la via ordinaria della notifica, il curatore non può utilizzare quello strumento speciale e deve ripiegare sugli ordinari rimedi concorsuali. In altre parole: la via seguita dal factor per rendersi opponibile determina l’arma che resta in mano alla procedura.
La data certa del contratto quadro si proietta sui pagamenti
L’ultimo tassello dell’orientamento consolidato è arrivato con Cass. civ., Sez. I, ord. 9 agosto 2025, n. 22960, che ha affrontato il problema speculare: accertata l’opponibilità del contratto quadro e delle singole cessioni, che ne è degli incassi eseguiti in esecuzione di quel contratto? La Corte ha stabilito che una volta accertata l’opponibilità del contratto di factoring e delle singole cessioni dotati di data certa, questa efficacia si estende anche ai pagamenti effettuati in esecuzione del contratto stesso, ribadendo che il criterio del pagamento del corrispettivo con data certa previsto dalla legge speciale coesiste con il tradizionale criterio di opponibilità del contratto.
L’orientamento si è così consolidato su una struttura a due porte: il factor può entrare dall’una o dall’altra, e se è entrato, il credito non è più aggredibile come attivo della procedura.
Ciò che il factor acquista è il credito così com’è
Resta fermo, però, un limite che riguarda la qualità del credito ceduto, non la sua titolarità. Lo ricorda Cass. civ., Sez. V, ord. 20 aprile 2018, n. 9842: la cessione del credito ha efficacia derivativa, sicché il debitore ceduto può far valere verso il cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo, sia quelle relative a fatti modificativi ed estintivi anteriori alla cessione o successivi ma anteriori alla notifica, all’accettazione o alla conoscenza di fatto. Il factor subentra nella posizione della Srl, non in una posizione migliore: contestazioni su forniture, inadempimenti, compensazioni maturate prima della notifica continuano a valere anche contro di lui. È il motivo per cui, in sede di liquidazione giudiziale, la difesa del debitore ceduto citato dal factor passa quasi sempre per il contratto originario e non per la cessione.
Prima questione aperta: i crediti non ancora nati alla data della sentenza
La questione
Il contratto quadro copriva tutte le fatture verso tre clienti per i ventiquattro mesi successivi. Alla data di apertura della liquidazione giudiziale, alcune forniture erano state eseguite e fatturate, altre erano solo programmate. Il factor sostiene di aver comprato anche quelle. Il curatore sostiene che quei crediti nascono dentro la procedura e sono suoi. Chi ha ragione?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta della Cassazione è netta e sfavorevole al factor. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2024, n. 20477 — caso di una società finanziaria cessionaria di crediti futuri da canoni di locazione, che aveva tentato l’insinuazione tardiva per recuperare quanto incassato dal curatore — la Corte ha affermato che la cessione di crediti futuri non è opponibile alla procedura se, alla data della dichiarazione di apertura, i crediti non sono ancora sorti, e ciò anche quando la cessione sia stata tempestivamente notificata o accettata. La notifica anticipata non vale a prenotare un credito che ancora non esiste.
Il principio non è nuovo. Già Cass. civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2020, n. 5616, cassando un decreto del Tribunale di Napoli che si era accontentato della data certa del contratto, aveva precisato che l’anteriorità del sorgere dei crediti rispetto al fallimento è condizione necessaria ma non sufficiente per l’opponibilità della cessione, occorrendo anche la notifica o l’accettazione con data certa secondo il diritto comune o la legge speciale sul factoring. Due requisiti cumulativi, dunque: il credito deve essere venuto a esistenza e la cessione deve essere stata resa opponibile, entrambi prima della sentenza.
Sul fronte opposto, la giurisprudenza di merito ha valorizzato il requisito della determinatezza: il Tribunale di Pordenone, 28 marzo 2019, ha ritenuto che la cessione di crediti futuri inserita in un contratto quadro di factoring è opponibile al fallimento della cedente quando i crediti siano identificati non solo soggettivamente ma anche oggettivamente. È la conferma che la partita, per i crediti già sorti ma non ancora fatturati o esigibili, si gioca sulla precisione descrittiva del contratto quadro.
Se c’è contrasto
Non c’è un vero contrasto sul principio, ma c’è una zona grigia enorme sul quando un credito “sorge”. Per un appalto, nasce con l’esecuzione, con l’approvazione del SAL o con l’emissione della fattura? Per una somministrazione periodica, nasce con il contratto o con ciascuna prestazione? Le risposte variano per tipo di rapporto, e il merito decide caso per caso. L’assunzione prudenziale è una sola: considerare non opponibili tutti i crediti la cui genesi non sia dimostrabile con documenti anteriori alla sentenza di apertura, e costruire la difesa sulla prova documentale della prestazione eseguita, non sulla data della fattura.
A questo si aggiunge il potere espresso dell’art. 7, comma 2, L. 52/1991: il curatore può recedere dalle cessioni limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza, con l’obbligo di restituire al cessionario il corrispettivo pagato per quelle cessioni. Non è una revocatoria, non richiede prova della conoscenza dell’insolvenza: è una facoltà di sciogliersi, bilanciata dalla restituzione di quanto il factor aveva anticipato per la parte non ancora venuta a esistenza.
Cosa significa per te
Se sei il factor, la frazione del portafoglio composta da crediti non ancora nati va considerata perduta come titolarità e recuperata come credito restitutorio verso la procedura. Se sei il curatore, quella stessa frazione è attivo disponibile, ma non gratuito: il recesso costa la restituzione del corrispettivo. La linea che separa l’attivo della massa dal patrimonio del factor non passa per il contratto: passa per la data in cui ciascun singolo credito è venuto a esistenza.
Qui serve una competenza che non è solo concorsuale né solo bancaria. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera su questo crinale come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 e come coordinatore di uno staff multidisciplinare attivo a livello nazionale in diritto bancario, perché stabilire quando un credito è sorto significa leggere insieme il contratto di fornitura, le scritture contabili e il contratto quadro di factoring.
Seconda questione aperta: pro solvendo, garanzia di solvenza e ammissione al passivo
La questione
Il factor aveva anticipato somme importanti sulle fatture. I debitori ceduti non hanno pagato. Il contratto era pro solvendo, cioè con garanzia di solvenza a carico della Srl cedente. Il factor chiede di essere ammesso al passivo per le anticipazioni non rientrate. Il curatore eccepisce che prima deve escutere i debitori ceduti. Chi ha ragione?
Cosa hanno deciso i giudici
La pronuncia decisiva è Cass. civ., Sez. I, ord. 9 agosto 2025, n. 22964, che riguarda esattamente questa sequenza: cessione di crediti futuri in factoring, fallimento del cedente, istanza di ammissione al passivo della società di factoring per la restituzione delle anticipazioni. Il giudice dell’opposizione, pur accertando il pagamento con data certa del corrispettivo della cessione, aveva ritenuto che, stante la clausola di cessione pro solvendo con cui il cedente ha garantito la solvibilità del debitore ceduto, il cessionario dovesse preventivamente escutere il debitore, ammettendo quindi il credito con riserva.
La Cassazione ha respinto il ricorso del factor, confermando la decisione di merito e chiarendo che la garanzia di solvenza che caratterizza il factoring pro solvendo è un elemento naturale del contratto ai sensi della legge sul factoring e che in caso di fallimento del cedente il credito del factor ha natura condizionale. La Corte ha inoltre precisato che verificatosi il fallimento del cedente dopo la cessione, il factor è comunque tenuto a escutere il debitore ceduto.
Tradotto: nel pro solvendo il factor non ha un credito immediato ed esigibile verso la massa, ha una pretesa che si attualizza solo quando il debitore ceduto risulta insolvente. Fino a quel momento l’ammissione avviene con riserva, e la riserva si scioglie quando l’escussione fallisce.
Se c’è contrasto
La tesi del factor — che fa leva sul fatto che nel contratto di cessione di crediti futuri l’effetto traslativo si produce quando il credito viene a esistenza, e che quindi la disciplina dello sconto non sarebbe trasferibile al factoring — è stata esaminata e disattesa. Resta però discusso il modo in cui la clausola “salvo buon fine” va qualificata: come condizione risolutiva della cessione, come nel caso deciso, oppure come mera garanzia obbligatoria. La differenza non è teorica, perché incide sulla titolarità del credito in pendenza della riserva. L’assunzione prudenziale per il factor è operare come se la clausola salvo buon fine fosse una condizione risolutiva: documentare l’escussione dei debitori ceduti prima ancora di presentare domanda, per evitare l’ammissione sub condicione e il relativo blocco nei riparti.
Cosa significa per te
Se sei il factor, il pro solvendo è un vantaggio sostanziale e uno svantaggio processuale: ti garantisce un secondo obbligato, ma ti colloca nel passivo come creditore condizionale, in attesa. Se sei il curatore, sapere che il credito del factor è condizionale cambia la strategia dei riparti e la gestione degli accantonamenti. In entrambi i casi la posta non si decide nella domanda di ammissione, ma nella documentazione dell’attività di recupero svolta verso i debitori ceduti.
Terza questione aperta: gli incassi del factor nel periodo sospetto sono revocabili?
La questione
Nei mesi precedenti l’apertura della liquidazione giudiziale, il factor ha incassato regolarmente dai clienti della Srl. In alcuni casi è stata la Srl stessa a rimborsare anticipazioni su fatture rimaste insolute. Il curatore vuole riprendersi tutto. Può?
Cosa hanno deciso i giudici
Qui occorre distinguere con chirurgia, perché le due situazioni hanno regole opposte.
Gli incassi dai debitori ceduti. L’art. 6, comma 1, L. 52/1991 dispone che il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall’art. 67 della legge fallimentare. La ragione di fondo, ricostruita dalla giurisprudenza, è che chi paga non è l’impresa insolvente: è un terzo che adempie un’obbligazione propria verso il nuovo creditore. Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11589 ha applicato l’esenzione ai pagamenti eseguiti da una società in amministrazione straordinaria nella veste di debitrice ceduta, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario: la protezione presuppone cioè che si sia davvero dentro il perimetro soggettivo della legge speciale.
Il limite dell’esenzione. Quell’esenzione non è un salvacondotto generale, e qui si colloca una delle pronunce più importanti del periodo recente: Cass. civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2024, n. 31652. Il caso riguardava un’architettura finanziaria complessa — due società italiane e due polacche, un primo contratto di factoring tra i fornitori del debitore poi fallito e la banca, una delegazione di pagamento e un secondo factoring diretto a creare la provvista. La Corte ha affermato il principio per cui l’esenzione da revocatoria stabilita dall’art. 6, primo comma, della legge sul factoring riguarda solo i pagamenti ordinari compiuti dal debitore ceduto al cessionario nell’ambito del contratto, e non anche gli atti solutori anomali. La protezione copre il pagamento fisiologico, non l’operazione costruita per creare una via di uscita preferenziale.
Nella stessa direzione, e molto prima, Cass. civ., 17 febbraio 2016, n. 3140 aveva stabilito che la cessione del credito in funzione solutoria da parte di un’impresa a una banca, se non prevista al momento del sorgere dell’obbligazione e non attuata secondo la disciplina della cessione dei crediti d’impresa, integra l’ipotesi di un mezzo anomalo di pagamento. Chi usa la cessione come modo per estinguere un debito preesistente, invece che come operazione di finanziamento programmata, finisce nel territorio degli atti anormali, con il periodo sospetto più lungo e l’onere della prova rovesciato sul creditore.
I rimborsi fatti dalla Srl. Quando è il cedente a pagare — restituzione di anticipazioni su crediti insoluti nel regime pro solvendo, commissioni, saldi di conto di regolamento — l’art. 6 non si applica, perché quello è a tutti gli effetti un pagamento dell’impresa poi insolvente. Qui la revocatoria è astrattamente proponibile e la difesa passa per due strade: la dimostrazione che il pagamento rientra nell’esenzione dei pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (art. 166, comma 3, lett. a, CCII), oppure la prova della mancata conoscenza dello stato di insolvenza. Su quest’ultimo punto la giurisprudenza applica standard severi all’intermediario professionale, la cui qualifica viene letta come moltiplicatore del dovere di diligenza.
L’azione speciale dell’art. 7. Resta poi lo strumento mirato: l’efficacia della cessione fondata sul pagamento del corrispettivo non è opponibile se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento, e sempre che quel pagamento sia avvenuto nell’anno anteriore e prima della scadenza del credito ceduto. Tre requisiti cumulativi, che il curatore deve provare tutti. E, come ha chiarito Cass. 32782/2024, questa azione è utilizzabile solo se il factor si è reso opponibile per quella via.
Se c’è contrasto
Il contrasto esisteva ed è stato risolto: una parte della dottrina e della difesa bancaria sosteneva che l’esenzione dell’art. 6 coprisse l’intero art. 67 legge fallimentare, atti anomali compresi. La Cassazione ha scelto la lettura restrittiva, limitandola ai pagamenti ordinari. L’assunzione prudenziale è che ogni operazione che si discosti dallo schema lineare “fornitura → fattura → cessione → incasso dal cliente” vada considerata fuori dall’esenzione e difesa con argomenti diversi.
Cosa significa per te
Se sei il factor, gli incassi ordinari dai debitori ceduti sono al riparo, i rimborsi ricevuti dalla Srl no. Se sei il curatore, la revocatoria va indirizzata sui flussi provenienti dal cedente e sulle operazioni atipiche, non sugli incassi fisiologici: un’azione indiscriminata sull’intero montante incassato dal factor è destinata a essere respinta. La selezione dei flussi aggredibili, fatta prima di notificare l’atto di citazione, è ciò che distingue una revocatoria vinta da una revocatoria persa.
La pronuncia più recente e rilevante: il doppio binario dopo l’agosto 2025 e il rigore probatorio del 2026
Il punto di arrivo attuale è rappresentato da due ordinanze gemelle depositate lo stesso giorno, il 9 agosto 2025, e da una linea sulla prova che si è consolidata nei primi mesi del 2026.
Cass. civ., Sez. I, ord. 9 agosto 2025, n. 22960 è la decisione che chiude il cerchio sull’opponibilità. Il contesto: un factor si vedeva contestare non solo le cessioni ma anche gli incassi eseguiti in esecuzione del contratto quadro, sul presupposto che l’opponibilità del contratto non si estendesse automaticamente ai singoli pagamenti. La Corte ha ribaltato la decisione impugnata muovendo da una premessa sistematica — la coesistenza di due criteri di opponibilità, quello tradizionale del diritto comune e quello speciale legato al pagamento del corrispettivo — e ha concluso che accertata l’opponibilità del contratto quadro e delle singole cessioni muniti di data certa, l’efficacia si estende anche ai pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto, con esplicito richiamo al principio per cui ai fini dell’opponibilità ai terzi della cessione in massa operata mediante factoring, il criterio del pagamento con data certa del corrispettivo è previsto in alternativa agli ordinari criteri di diritto comune.
La motivazione, in linguaggio piano, dice questo: una volta che il contratto e le cessioni hanno superato il test della data certa, non si può tornare a mettere in discussione ogni singolo incasso come se fosse un atto isolato. Gli incassi sono l’esecuzione di un titolo già riconosciuto opponibile. Rispetto a prima, cambia l’oggetto del contenzioso: il curatore non può più frammentare la contestazione flusso per flusso, deve attaccare il titolo.
Cass. civ., Sez. I, ord. 9 agosto 2025, n. 22964, depositata in pari data, completa il quadro dal lato passivo, stabilendo — come visto — la natura condizionale del credito del factor pro solvendo e l’onere di escutere il debitore ceduto. Le due ordinanze lette insieme disegnano una simmetria: il factor è forte sulla titolarità dei crediti resi opponibili, debole sulla pretesa restitutoria verso la massa.
C’è poi un terzo fronte, che non riguarda il factoring in senso stretto ma lo investe in pieno quando il portafoglio è stato acquistato in blocco o successivamente ceduto a terzi: quello della prova della titolarità. Con Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2026, n. 2290, la Corte ha ribadito che la pubblicità della cessione in blocco, in presenza di contestazioni, costituisce mera deroga alla disciplina civilistica dell’opponibilità ai debitori ceduti, ma non fornisce la prova diretta del trasferimento del singolo credito, con un onere probatorio che grava sul cessionario e rispetto al quale la pubblicità si rivela di per sé inidonea. Nello stesso senso Cass. civ., ord. 10 gennaio 2026, n. 601, secondo cui quando sia specificamente contestata l’inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non esonera il cessionario dall’onere di dimostrare tale inclusione con indicazioni sufficientemente precise.
Il messaggio del 2026 è che l’opponibilità non basta se manca la prova che proprio quel credito è stato ceduto. Nelle strutture a più stadi — factoring, successiva cartolarizzazione, cessione del portafoglio — il curatore ha oggi un argomento forte: contestare specificamente l’inclusione, e costringere la controparte a ricostruire la catena documento per documento.
Si collega a questo anche Corte d’Appello di Firenze, Sez. III, sentenza 15 ottobre 2024, n. 1737, che nel merito ha affermato un principio di segno opposto ma complementare: in caso di cessione in massa di crediti futuri nascenti da un contratto di appalto, il debitore ceduto che abbia ricevuto la notifica della cessione non si libera adempiendo in favore di un soggetto diverso dal cessionario. Dove la cessione è provata e notificata, il pagamento fatto alla procedura non libera il debitore: è un rischio che i debitori ceduti sottovalutano regolarmente, e che può costargli di pagare due volte.
I principi applicati ai casi reali
Le tre simulazioni che seguono applicano gli orientamenti appena visti a situazioni-tipo. Sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di comodo, non casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 — Crediti già sorti, cessione opponibile
Alfa Srl stipula un contratto quadro di factoring con un intermediario finanziario abilitato, registrato il 14 febbraio 2025. Tra marzo e luglio 2025 cede fatture per 417.600 € verso due clienti industriali, ricevendo anticipazioni per 334.080 € con bonifici tracciati; le cessioni sono notificate ai debitori ceduti con PEC del 6 maggio e del 22 luglio 2025. Il tribunale apre la liquidazione giudiziale l’11 settembre 2025.
Sviluppo: tutti i crediti erano sorti (forniture eseguite e fatturate) prima dell’11 settembre; la cessione era opponibile per entrambe le vie — pagamento del corrispettivo con data certa ex art. 5 L. 52/1991 e notifica con data certa ex art. 1264 c.c. Applicando Cass. 4692/2021 e Cass. 32782/2024, i crediti sono usciti dal patrimonio di Alfa prima dell’apertura.
Esito: i 417.600 € non entrano nella massa. Il curatore non può incassarli; i debitori ceduti che pagassero alla procedura non si libererebbero (App. Firenze 1737/2024). Il factor non si insinua al passivo per quei crediti perché non è creditore concorsuale. Se poi incassa regolarmente dai clienti dopo l’apertura, quegli incassi sono fuori dal perimetro della revocatoria ex art. 6 L. 52/1991 e, in forza di Cass. 22960/2025, non possono essere contestati singolarmente una volta riconosciuta l’opponibilità del titolo.
Ipotesi 2 — Crediti futuri non ancora sorti
Stesso contratto quadro di Alfa, che copre anche le forniture programmate verso un terzo cliente fino a febbraio 2027. Alla data dell’11 settembre 2025, il factor ha anticipato 96.400 € a fronte di forniture non ancora eseguite; nessuna consegna risulta documentata prima dell’apertura.
Sviluppo: applicando Cass. 20477/2024, la cessione non è opponibile perché alla data della sentenza quei crediti non erano sorti, e la notifica anticipata non supplisce. Cass. 5616/2020 conferma che i due requisiti — esistenza del credito e opponibilità della cessione — sono cumulativi. Il curatore può inoltre esercitare il recesso ex art. 7, comma 2, L. 52/1991 sulle cessioni relative ai crediti non ancora sorti.
Esito: i crediti nascenti dopo l’11 settembre entrano nella massa e vengono incassati dal curatore. Il factor, però, non perde tutto: in caso di recesso ha diritto alla restituzione del corrispettivo pagato per quelle cessioni, pari ai 96.400 € anticipati. La partita si sposta dalla titolarità del credito alla quantificazione e alla collocazione del credito restitutorio.
Ipotesi 3 — Incassi e rimborsi nel periodo sospetto
Nei sei mesi anteriori all’apertura, il factor ha incassato 238.900 € direttamente dai debitori ceduti e ha ricevuto da Alfa Srl 63.280 € a titolo di rimborso di anticipazioni su due fatture rimaste insolute, in regime pro solvendo, con bonifici del 18 giugno e del 29 luglio 2025.
Sviluppo: i 238.900 € sono pagamenti del debitore ceduto al cessionario e ricadono nell’esenzione dell’art. 6, comma 1, L. 52/1991, nei limiti tracciati da Cass. 31652/2024 — purché si tratti di pagamenti ordinari nell’ambito del contratto e non di atti solutori anomali, e purché il cessionario sia un intermediario abilitato (Cass. 11589/2019). I 63.280 € sono invece pagamenti del cedente poi insolvente: l’esenzione non li copre. Essendo pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori, il curatore può agire ex art. 166, comma 2, CCII provando la conoscenza dello stato di insolvenza; il factor può difendersi invocando l’esenzione dei pagamenti nei termini d’uso (art. 166, comma 3, lett. a, CCII) o dimostrando di non conoscere l’insolvenza.
Esito: irrevocabili i 238.900 €, contendibili i 63.280 €. Se l’operazione fosse stata costruita con delegazioni di pagamento e cessioni incrociate finalizzate a creare provvista, anche la prima posta uscirebbe dall’esenzione per effetto di Cass. 31652/2024 e di Cass. 3140/2016.
La giurisprudenza in tabella
Il prospetto che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate, con gli estremi verificati, la questione decisa e la ricaduta pratica. È lo strumento da tenere accanto quando si imposta una domanda di ammissione, un’opposizione allo stato passivo o una difesa in revocatoria: ciascuna riga corrisponde a un passaggio argomentativo utilizzabile.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. 9 agosto 2025, n. 22960 | Estensione dell’opponibilità agli incassi | Accertata l’opponibilità di contratto quadro e cessioni con data certa, l’efficacia copre anche i pagamenti eseguiti in attuazione | Impedisce al curatore di contestare flusso per flusso |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 9 agosto 2025, n. 22964 | Factoring pro solvendo e passivo | La garanzia di solvenza è elemento naturale del contratto; il credito del factor verso la massa è condizionale | Ammissione con riserva e onere di escutere il debitore ceduto |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 16 dicembre 2024, n. 32782 | Rapporto tra legge speciale e codice civile | I due criteri di opponibilità sono alternativi; l’azione speciale dell’art. 7 opera solo per la via del pagamento | Determina quale rimedio resta al curatore |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2024, n. 31652 | Limiti dell’esenzione da revocatoria | L’esenzione dell’art. 6 L. 52/1991 copre i soli pagamenti ordinari del debitore ceduto, non gli atti solutori anomali | Esclude dalla protezione le operazioni costruite |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2024, n. 20477 | Crediti futuri e apertura della procedura | La cessione non è opponibile se alla data di apertura i crediti non sono ancora sorti, pur se notificata | Confine tra attivo della massa e portafoglio del factor |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2021, n. 4692 | Momento dell’opponibilità | L’opponibilità decorre dal pagamento del corrispettivo con data certa, non dalla stipula | Sposta la prova sui bonifici e sulla loro data |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2020, n. 5616 | Requisiti cumulativi | L’anteriorità del sorgere del credito è necessaria ma non sufficiente: serve anche notifica o accettazione con data certa | Doppio test su ogni singola posizione |
| Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11589 | Perimetro soggettivo dell’esenzione | I pagamenti del debitore ceduto sono esenti da revocatoria se il cessionario è banca o intermediario finanziario | Prima verifica da fare sulla qualifica del factor |
| Cass. civ., Sez. V, ord. 20 aprile 2018, n. 9842 | Eccezioni del debitore ceduto | La cessione ha efficacia derivativa: restano opponibili le eccezioni anteriori alla notifica o alla conoscenza | Difesa del debitore ceduto citato dal factor |
| Cass. civ., 17 febbraio 2016, n. 3140 | Cessione in funzione solutoria | La cessione usata per estinguere un debito preesistente, fuori dalla L. 52/1991, è mezzo anomalo di pagamento | Allunga il periodo sospetto e sposta l’onere della prova |
| Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2026, n. 2290 | Prova della titolarità nelle cessioni in blocco | La pubblicità non prova il trasferimento del singolo credito; l’onere grava sul cessionario | Arma del curatore nelle catene di cessione |
| Cass. civ., ord. 10 gennaio 2026, n. 601 | Contestazione specifica dell’inclusione | A fronte di contestazione specifica, l’avviso in Gazzetta non esonera dalla prova dell’inclusione del credito | Impone la ricostruzione documentale della catena |
| App. Firenze, Sez. III, 15 ottobre 2024, n. 1737 | Pagamento al soggetto sbagliato | Ricevuta la notifica della cessione in massa di crediti futuri, il debitore ceduto non si libera pagando ad altri | Rischio concreto di pagare due volte |
| Trib. Pordenone, 28 marzo 2019 | Determinatezza dei crediti futuri | La cessione in factoring è opponibile se i crediti sono identificati soggettivamente e oggettivamente | Premia la precisione descrittiva del contratto quadro |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce si ricavano principi pratici che valgono per chiunque si trovi dentro questa situazione, da qualunque lato del tavolo.
- Non esiste una risposta unica alla domanda del titolo: il portafoglio ceduto va scomposto credito per credito, perché per ciascuno la risposta dipende da due date — quella in cui il credito è sorto e quella in cui la cessione è diventata opponibile.
- I crediti sorti e resi opponibili prima della sentenza di apertura restano al factor e non costituiscono attivo della procedura.
- I crediti non ancora sorti alla data della sentenza entrano nella massa, anche se la cessione era stata notificata in anticipo, e il curatore può recedere restituendo il corrispettivo anticipato.
- L’opponibilità si ottiene per due vie alternative — pagamento del corrispettivo con data certa, oppure notifica o accettazione con data certa — e la via scelta determina quale azione resta al curatore.
- La prova dell’opponibilità è una prova documentale di date: registrazione del contratto quadro, PEC di notifica, contabili dei bonifici. Senza data certa, il miglior contratto del mondo non regge.
- Gli incassi ricevuti dai debitori ceduti sono protetti dalla revocatoria, ma solo se sono pagamenti ordinari e solo se il cessionario rientra nel perimetro soggettivo della legge speciale.
- I rimborsi ricevuti dalla Srl cedente non sono protetti e vanno difesi con l’esenzione dei pagamenti nei termini d’uso o con la prova della mancata conoscenza dell’insolvenza.
- Nel factoring pro solvendo il credito del factor verso la massa è condizionale: l’ammissione avviene con riserva e il factor deve prima escutere i debitori ceduti.
- Dal 2026 la contestazione specifica dell’inclusione del credito nel perimetro ceduto è un’arma concreta: chi afferma la titolarità deve provarla documento per documento, non con la pubblicità della cessione.
- Il debitore ceduto che ha ricevuto la notifica paga al factor e non alla procedura: pagare al soggetto sbagliato espone al rischio di dover pagare due volte.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Il curatore può chiedere ai clienti della Srl di pagare a lui le fatture già cedute? Solo per i crediti rispetto ai quali la cessione non è opponibile alla procedura. Per gli altri no: se la cessione era opponibile prima dell’apertura, il credito non è nel patrimonio della società e il curatore non ne è il titolare. Il cliente che paga alla procedura un credito regolarmente ceduto e notificato non si libera, secondo quanto affermato da App. Firenze 1737/2024, e resta esposto alla richiesta del factor.
Il factor deve insinuarsi al passivo? Dipende da cosa chiede. Per i crediti già sorti e resi opponibili non deve insinuarsi, perché non è creditore della Srl: è titolare di crediti verso terzi. Deve invece presentare domanda per le anticipazioni non rientrate relative a crediti non opponibili, per il corrispettivo da restituire in caso di recesso del curatore ex art. 7 L. 52/1991 e, nel pro solvendo, per la garanzia di solvenza — con la precisazione, imposta da Cass. 22964/2025, che in quest’ultimo caso l’ammissione è condizionale.
Se il contratto di factoring era ancora in corso all’apertura, cosa succede? Si applica la disciplina dei rapporti pendenti dell’art. 172 CCII: il curatore sceglie tra scioglimento e prosecuzione. Se scioglie, il rapporto cessa e le cessioni già divenute opponibili restano efficaci, con il factor che continua a incassare dai debitori ceduti. Se prosegue, il contratto continua a produrre effetti e i corrispettivi maturati dopo l’apertura seguono il regime dei crediti sorti in funzione della procedura.
Il curatore può revocare tutto quello che il factor ha incassato nell’ultimo anno? No, e un’azione indiscriminata è destinata a essere respinta. Gli incassi dai debitori ceduti sono esenti ex art. 6 L. 52/1991 nei limiti di Cass. 31652/2024, cioè in quanto pagamenti ordinari. Restano aggredibili i pagamenti provenienti dalla Srl e le operazioni che escono dallo schema fisiologico del factoring, qualificabili come mezzi anomali secondo Cass. 3140/2016.
Serve dimostrare che il factor sapeva dell’insolvenza? Serve per due strade diverse. Per l’azione speciale dell’art. 7, comma 1, L. 52/1991 il curatore deve provare la conoscenza dell’insolvenza al momento del pagamento del corrispettivo, più l’esecuzione nell’anno anteriore, più l’anteriorità rispetto alla scadenza del credito ceduto: tre requisiti cumulativi, e solo se il factor si è reso opponibile per quella via, come precisato da Cass. 32782/2024. Per la revocatoria dei pagamenti ricevuti dal cedente serve invece la prova della scientia decoctionis nei termini dell’art. 166, comma 2, CCII.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Su un tema che si decide sulle date e sui documenti, l’attività dello Studio consiste nell’applicare al fascicolo, uno per uno, gli orientamenti appena ricostruiti. In concreto:
- Ricostruiamo la cronologia del portafoglio ceduto, posizionando su una linea temporale la data di apertura della liquidazione giudiziale, la data di nascita di ciascun credito e la data in cui ciascuna cessione è divenuta opponibile.
- Verifichiamo la data certa, esaminando registrazione del contratto quadro, PEC e raccomandate di notifica, contabili dei bonifici di anticipazione, e stabiliamo per quale via — art. 5 L. 52/1991 o artt. 1264 e 2914 c.c. — ciascuna cessione è stata resa opponibile.
- Separiamo i crediti sorti da quelli non sorti alla data della sentenza, applicando Cass. 20477/2024 e Cass. 5616/2020, e quantifichiamo la frazione del portafoglio che entra nella massa.
- Eccepiamo o esercitiamo il recesso ex art. 7, comma 2, L. 52/1991 sui crediti non ancora venuti a esistenza, calcolando il corrispettivo da restituire al cessionario.
- Redigiamo la domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII nella forma corretta — ammissione, restituzione o rivendicazione — con la documentazione che regge il titolo, e gestiamo la riserva nel pro solvendo alla luce di Cass. 22964/2025.
- Proponiamo e difendiamo l’opposizione allo stato passivo quando l’ammissione è negata, ridotta o subordinata a condizioni non dovute.
- Selezioniamo i flussi aggredibili in revocatoria, distinguendo gli incassi dai debitori ceduti dai rimborsi del cedente, e costruiamo l’azione o la difesa sull’esenzione dell’art. 6 L. 52/1991 e su quella dell’art. 166, comma 3, lett. a), CCII.
- Contestiamo specificamente l’inclusione dei singoli crediti nel perimetro ceduto quando la catena di cessioni è articolata, applicando Cass. 2290/2026 e Cass. 601/2026, oppure, dal lato opposto, ricostruiamo la catena documentale per resistere a quella contestazione.
- Assistiamo il debitore ceduto che riceve richieste concorrenti da curatore e factor, individuando a chi il pagamento è liberatorio ed eccependo i fatti modificativi ed estintivi opponibili secondo Cass. 9842/2018.
- Gestiamo il confronto con il curatore sui rapporti pendenti ex art. 172 CCII, sulla compensazione ex art. 155 CCII e sulla collocazione dei crediti maturati durante la procedura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: gli orientamenti su cui si decide chi incassa — l’alternatività dei criteri di opponibilità, i limiti dell’esenzione da revocatoria, la natura condizionale del credito del factor — sono tutti nati davanti alla Suprema Corte, e una controversia su questi temi può realisticamente arrivarci. Impostare dall’inizio la difesa sapendo come quegli orientamenti si sono formati, e poterla portare personalmente fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa, evita la frattura che si produce quando il fascicolo cambia mani tra un grado e l’altro. Accanto all’Avvocato opera uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la ricostruzione delle date di nascita dei crediti, la lettura dei conti di regolamento e la quantificazione delle anticipazioni non rientrate sono attività contabili prima ancora che giuridiche, e separarle dalla strategia difensiva significa perdere tempo e argomenti.
In conclusione
La risposta alla domanda iniziale, dopo aver attraversato quindici anni di giurisprudenza, è meno brutale di quanto sembri: i crediti ceduti al factor non restano tutti al factor né entrano tutti nella massa. Si dividono lungo una linea precisa, tracciata dalla data di apertura della liquidazione giudiziale e dalla data in cui ciascuna cessione è divenuta opponibile. Da un lato di quella linea c’è il patrimonio del factor; dall’altro c’è l’attivo che il curatore deve liquidare per tutti i creditori. Il lavoro del professionista consiste esattamente nel tracciarla, documento per documento.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché la sua struttura la intercetta nei tre punti in cui si forma. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica costruita sugli istituti del Codice della crisi che governano gli effetti dell’apertura, la revocatoria e i rapporti pendenti; è avvocato cassazionista, e in questa materia il diritto applicabile è giurisprudenza di legittimità allo stato puro; coordina uno staff multidisciplinare attivo a livello nazionale in diritto bancario, perché il factoring è un contratto di intermediari finanziari e la sua ricostruzione passa per contratti quadro, anticipazioni e conti di regolamento. Non promettiamo esiti: analizzeremo il portafoglio, verificheremo le date, costruiremo la strategia più solida che i documenti consentono.
📩 Hai una Srl in liquidazione giudiziale con crediti ceduti in factoring, oppure sei il factor che si vede contestare le cessioni dal curatore? Non lasciare che siano le date a decidere al posto tuo: parlane subito con lo Studio Monardo — tutti i recapiti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
