Debiti In Italia E Conto Corrente Cointestato Con Un Non Residente: Cosa Sapere

Poche situazioni generano tanta confusione quanto questa: una persona ha debiti in Italia e il suo conto corrente è cointestato con qualcuno che vive all’estero, un figlio emigrato in Germania, una madre rientrata in Argentina, un coniuge che lavora in Svizzera. Oppure la situazione rovesciata: è il debitore ad essersi trasferito oltre confine, iscritto all’AIRE, mentre in Italia è rimasto un conto condiviso con un familiare. In entrambi i casi il passaparola offre risposte rassicuranti e quasi sempre sbagliate: “con un cointestatario straniero la banca non può bloccare nulla”, “se vivi all’estero in Italia non ti possono pignorare”, “basta spostare i soldi sul conto del parente fuori dall’Italia”.

È comprensibile crederci. Le regole sui conti cointestati sono tecniche, quelle sui rapporti con l’estero lo sono ancora di più, e ciascuna delle convinzioni che circolano nasce da un frammento di verità. Il problema è che quel frammento viene staccato dalle condizioni che lo rendono valido. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi resta fermo perché crede di essere al sicuro lascia scadere i termini per opporsi; chi sposta il denaro per “proteggerlo” si espone a un’azione revocatoria e, nei casi più gravi, a conseguenze penali.

In questa guida mettiamo alla prova sette miti molto diffusi:

  1. il conto cointestato con un non residente sarebbe intoccabile;
  2. il creditore si prenderebbe comunque tutto il saldo;
  3. il cointestatario che vive all’estero risponderebbe dei debiti dell’altro;
  4. chi risiede all’estero non potrebbe subire un pignoramento in Italia;
  5. trasferire il denaro sul conto di un familiare all’estero lo metterebbe al sicuro;
  6. il cointestatario straniero non avrebbe strumenti per difendersi;
  7. se sul conto arriva solo la pensione, nessuno potrebbe toccarlo.

Perché ce ne occupiamo con questo livello di dettaglio? Perché il tema sta esattamente all’incrocio di due materie su cui si fondano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato c’è il rapporto bancario (cointestazione, solidarietà dei correntisti, obblighi della banca come terzo pignorato), che è il terreno dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario da lui coordinato a livello nazionale. Dall’altro ci sono le opposizioni esecutive, dove la qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva dall’atto introduttivo fino all’ultimo grado di giudizio.

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Mito n. 1: “Se il conto è cointestato con una persona che vive all’estero, i creditori italiani non possono toccarlo”

Il mito

“Il conto è anche di mia sorella che vive in Francia: la banca non può bloccarlo senza il suo consenso, e un creditore italiano non ha potere su una persona straniera.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste ed è duplice. In primo luogo, è vero che un creditore italiano non ha alcun titolo nei confronti del cointestatario che non è suo debitore: non può agire contro di lui, non può pignorare i suoi beni personali, non può pretendere nulla da lui. In secondo luogo, è vero che l’esecuzione forzata su beni che si trovano all’estero è più complessa e richiede strumenti di cooperazione internazionale.

Il passaparola ha però fuso questi due frammenti in una conclusione che non regge: siccome il cointestatario è estraneo e vive fuori dall’Italia, allora il conto sarebbe “schermato”. È un salto logico, perché confonde la persona del cointestatario con il rapporto bancario, che invece si trova in Italia, presso una banca italiana, ed è soggetto alle regole italiane dell’espropriazione presso terzi.

La realtà

In realtà la norma guarda a un dato molto concreto: dove si trova il credito che si vuole pignorare. Il saldo di un conto corrente è un credito del correntista verso la banca. Se la banca opera in Italia, quel credito è aggredibile con il pignoramento presso terzi disciplinato dagli artt. 543 e seguenti c.p.c.: il creditore notifica l’atto al debitore e alla banca, che da quel momento diventa custode delle somme e non può più lasciarle disponibili nei limiti di quanto pignorato.

La residenza estera del cointestatario non incide su questo meccanismo. Il pignoramento colpisce la quota di spettanza del debitore sul saldo attivo del conto, e la cittadinanza o la residenza dell’altro intestatario non la rende impignorabile. Ciò che la residenza del cointestatario cambia, semmai, è il modo in cui egli potrà difendersi (ne parliamo nel mito n. 6), non la possibilità per il creditore di agire.

Va aggiunto che il creditore non deve “indovinare” dove il debitore abbia il conto. L’art. 492-bis c.p.c. consente, su istanza del creditore munito di titolo esecutivo e precetto, la ricerca telematica dei beni da pignorare nelle banche dati pubbliche, compreso l’archivio dei rapporti finanziari. In quella banca dati il conto risulta con tutti i suoi intestatari, indipendentemente da dove vivano.

La banca, quando riceve l’atto, non ha margine di valutazione sulla nazionalità dei titolari: come terzo pignorato è tenuta a rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. e a vincolare le somme nei limiti dell’art. 546 c.p.c., cioè fino all’importo del credito precettato aumentato della metà.

La prova

La Corte di Cassazione ha chiarito da tempo che, nel conto intestato a più persone, il creditore di uno dei correntisti può aggredire la quota del proprio debitore, e che l’oggetto del pignoramento è il saldo attivo del conto (Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2020, n. 9250). Nessuna pronuncia ha mai subordinato questa possibilità alla residenza italiana degli altri intestatari: il requisito è che il credito verso la banca sia collocato in Italia.

Un ultimo dettaglio pratico aiuta a capire perché il mito non regge. Quando la banca riceve un pignoramento su un conto con più intestatari, non si chiede se il cointestatario sia italiano, francese o argentino: individua il rapporto, calcola la quota presunta del debitore e appone il vincolo. La residenza estera dell’altro intestatario può, al massimo, rendere più lenta la comunicazione della notizia a quest’ultimo, e questo è un problema per lui, non un ostacolo per il creditore. Proprio per questo il cointestatario non residente dovrebbe chiedere alla banca di essere informato tempestivamente di qualsiasi vincolo sul conto, e concordare con il familiare debitore che ogni atto ricevuto gli venga trasmesso subito.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il conto sia intoccabile non si prepara. Continua ad accreditare lì le proprie entrate, non raccoglie la documentazione sull’origine delle somme e, quando arriva la notifica, scopre che il saldo è già vincolato. Il rischio più concreto, però, lo corre il cointestatario non residente: convinto di essere “protetto” dalla propria residenza estera, non si attiva nei tempi, e le somme che magari erano interamente sue finiscono assegnate al creditore del familiare.


Mito n. 2: “Il creditore si prende tutto il saldo del conto cointestato”

Il mito

“Se pignorano il conto cointestato, bloccano tutto: anche i soldi di mio figlio che vive in Belgio e che su quel conto versa il suo stipendio.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito è l’esatto opposto del precedente e, curiosamente, circola negli stessi ambienti. Nasce da un’esperienza reale: nei primi giorni successivi alla notifica del pignoramento, può accadere che la banca vincoli una parte consistente del saldo, e chi vede il conto improvvisamente “fermo” ne deduce che il creditore si sia preso tutto.

C’è poi una base normativa che il passaparola ha semplificato. L’art. 1854 c.c. stabilisce che, quando il conto è intestato a più persone con facoltà di operare separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori solidali dei saldi. Leggendo “solidali”, molti concludono che ciascuno sia titolare dell’intero, e quindi che il creditore di uno possa prendere l’intero.

La realtà

Vero, ma solo a metà. La solidarietà dell’art. 1854 c.c. regola il rapporto con la banca: ciascun correntista può chiedere alla banca il pagamento dell’intero saldo, e la banca si libera pagando a uno qualsiasi di loro. I rapporti interni tra i cointestatari, e quindi la questione di chi sia davvero il proprietario del denaro, sono invece regolati dall’art. 1298, secondo comma, c.c.: le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo che risulti diversamente.

Tradotto in termini pratici: il creditore di un solo cointestatario può pignorare soltanto la quota del proprio debitore, che in mancanza di prova contraria si presume pari alla metà del saldo (o a un terzo, se gli intestatari sono tre, e così via). È la regola applicata sistematicamente dalla giurisprudenza.

La presunzione è però relativa, e questo è il punto che il passaparola ha perso per strada. Può essere superata in entrambe le direzioni: il cointestatario estraneo può dimostrare che il saldo è interamente suo (perché alimentato solo dal suo stipendio), ma anche il creditore può dimostrare che il saldo è in realtà tutto del debitore (per esempio perché l’altro intestatario non ha mai versato nulla e il conto serviva solo al debitore).

La prova

La Cassazione, con la sentenza n. 9816 del 20 aprile 2018 (sez. III), ha affermato che, quando manca la prova della titolarità esclusiva del denaro presente su un conto cointestato, si applica la presunzione di contitolarità in parti uguali dell’art. 1298 c.c. La Seconda Sezione, con la sentenza n. 4838 del 23 febbraio 2021, ha ribadito che la cointestazione fa presumere la contitolarità delle somme, ma ammette la prova contraria nei rapporti interni. Più di recente, l’ordinanza n. 1643 del 23 gennaio 2025 ha chiarito che la prova contraria può essere fornita anche con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, valorizzando la provenienza delle somme.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede di aver perso tutto spesso non reagisce: dà per scontato che non ci sia nulla da fare e rinuncia a far valere la propria quota. È un errore costoso soprattutto per il cointestatario non residente che ha alimentato il conto con redditi propri: se non dimostra l’origine del denaro nella sede giusta e nei tempi giusti, la presunzione del 50% diventa definitiva e la metà del saldo, anche se in realtà era sua, può essere assegnata al creditore.


Mito n. 3: “Il cointestatario che vive all’estero risponde anche lui dei debiti dell’altro”

Il mito

“Mia madre ha dei debiti in Italia e io, che vivo in Spagna, sono cointestatario del suo conto: adesso i creditori possono venire a cercare anche me.”

Perché ci credono in tanti

Il timore è umano e ha una radice giuridica precisa. La parola “solidali” dell’art. 1854 c.c. evoca l’idea che i cointestatari siano legati da un vincolo di responsabilità reciproca per tutto ciò che riguarda l’altro. A questo si aggiunge un’esperienza diffusa: quando un conto cointestato va in rosso, la banca effettivamente chiede il rientro a entrambi gli intestatari, e questo rafforza l’idea che la cointestazione trasformi ciascuno in garante dell’altro.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di molto più circoscritto. La solidarietà riguarda i saldi del conto, cioè il rapporto con quella banca e per quel conto. Il cointestatario non diventa debitore dei creditori personali dell’altro intestatario: i debiti che il familiare ha contratto altrove (un finanziamento con un’altra banca, un decreto ingiuntivo di un fornitore, un debito verso un privato) restano soltanto suoi.

Il cointestatario non debitore, rispetto a quei creditori, è un terzo. Il pignoramento può colpire la quota del debitore sul conto comune, ma non la quota del cointestatario, non i suoi conti personali, non i suoi beni in Italia o all’estero.

Qui però c’è un’eccezione che è bene conoscere con precisione, perché è proprio il fondo di verità del mito. Se il debito nasce dallo stesso conto cointestato, per esempio da uno scoperto o da un fido utilizzato su quel rapporto, allora la solidarietà verso la banca opera in pieno: la banca può chiedere l’intero saldo passivo a ciascun intestatario, anche a quello che vive all’estero e anche se non ha mai prelevato un euro. In quel caso la sua posizione non è quella del terzo estraneo, ma quella del condebitore solidale nei confronti della banca, salvo poi regolare i conti con l’altro intestatario nei rapporti interni.

C’è un secondo profilo che il passaparola ignora: la cointestazione non equivale automaticamente a una donazione. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, hanno incluso la cointestazione con firma disgiunta tra le possibili ipotesi di donazione indiretta, ma solo quando sia accertato lo spirito di liberalità. Senza quella prova, versare denaro su un conto comune non trasferisce la proprietà all’altro intestatario, e questo incide anche su chi, in caso di pignoramento, possa dirsi titolare delle somme.

La prova

Il principio emerge chiaramente dalla giurisprudenza che distingue il rapporto esterno con la banca, regolato dall’art. 1854 c.c., dai rapporti interni tra correntisti, regolati dall’art. 1298 c.c. (Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2021, n. 4838). Proprio perché la solidarietà è confinata al rapporto bancario, il creditore personale di un intestatario può agire solo sulla quota di spettanza del suo debitore.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio di questo mito è paradossale: chi teme di essere chiamato a rispondere dei debiti altrui spesso reagisce in modo impulsivo, per esempio prelevando tutto il saldo dal conto comune “prima che arrivino”. Se una parte di quel denaro era del debitore e il prelievo avviene dopo il pignoramento, il cointestatario può trovarsi coinvolto in contestazioni ben più serie di quelle che temeva. Viceversa, chi sottovaluta l’eccezione dello scoperto sul conto comune può ricevere dalla banca una richiesta di pagamento che non si aspettava.


Mito n. 4: “Se il debitore vive all’estero, in Italia non gli si può pignorare nulla”

Il mito

“Mi sono iscritto all’AIRE e vivo in Portogallo: i debiti che ho lasciato in Italia non possono più essere eseguiti, e comunque nessuno può notificarmi niente.”

Perché ci credono in tanti

Il mito ha radici tecniche serie. L’art. 26-bis c.p.c., introdotto nel 2014, stabilisce che per il pignoramento di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Chi legge la norma e non ha una residenza in Italia conclude: se non esiste un giudice italiano del mio luogo di residenza, nessun giudice italiano può procedere contro di me. Per qualche anno anche una parte della dottrina ha segnalato il problema, osservando che la norma sembrava lasciare senza giudice il caso del debitore residente all’estero.

C’è poi il tema delle notifiche. Notificare all’estero è effettivamente più lento e più formale, e molti hanno assistito a procedimenti rallentati o annullati per vizi di notifica a residenti fuori dall’Italia.

La realtà

La questione è stata chiusa dalla Cassazione. Quando il debitore risiede all’estero e il credito da pignorare (per esempio il saldo di un conto presso una banca italiana) si trova in Italia, la regola dell’art. 26-bis c.p.c. cede il passo alla disciplina generale dell’art. 26 c.p.c.: è competente il giudice del luogo in cui si trova il terzo pignorato. Il conto in Italia, quindi, resta pienamente aggredibile anche se il suo titolare si è trasferito.

Questa soluzione è coerente con il diritto europeo: il Regolamento (UE) n. 1215/2012 attribuisce ai giudici dello Stato in cui ha luogo l’esecuzione la competenza esclusiva sulle controversie relative all’esecuzione delle decisioni.

Sul fronte delle notifiche, la residenza estera cambia le forme, non la possibilità. All’interno dell’Unione europea la notifica degli atti giudiziari civili segue il Regolamento (UE) 2020/1784; fuori dall’Unione si applicano le convenzioni internazionali e, in via residuale, l’art. 142 c.p.c. Solo quando residenza, dimora e domicilio sono davvero sconosciuti, dopo ricerche condotte con l’ordinaria diligenza, si può ricorrere all’art. 143 c.p.c.

La prova

Con l’ordinanza n. 22302 del 7 agosto 2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’espropriazione presso terzi contro un debitore residente all’estero, la procedura va instaurata davanti al tribunale del luogo in cui risiede il terzo pignorato, applicandosi il criterio generale dell’art. 26 c.p.c. Con la sentenza n. 7886 del 25 marzo 2025 (sez. III) la Corte ha ritenuto valida una notifica eseguita con le modalità dell’art. 142 c.p.c. nei confronti di un cittadino italiano residente in Australia. E con l’ordinanza n. 29865 del 20 novembre 2024 (sez. II) ha escluso che il mero trasferimento della residenza all’estero basti, di per sé, a invalidare una notifica effettuata secondo l’art. 143 c.p.c. presso la precedente residenza italiana, quando le ricerche sono state svolte correttamente.

Un’ultima precisazione riguarda il cointestatario che resta in Italia quando è il debitore a essersi trasferito. In questo scenario, che è l’esatto rovescio di quello del mito n. 1, il conto comune è spesso l’unico bene del debitore ancora raggiungibile nel territorio nazionale, e diventa quindi il primo obiettivo del creditore. Il familiare residente in Italia che ha alimentato il conto con i propri redditi si trova esposto esattamente come il cointestatario non residente degli altri esempi: la sua quota è salva solo se è in grado di dimostrare da dove provengono le somme. Il trasferimento all’estero del debitore, dunque, non allontana il rischio dal conto: lo concentra.

Va infine ricordato che il titolo esecutivo formato in Italia non perde efficacia per il fatto che il debitore abbia cambiato Paese. Se il creditore volesse eseguire anche sui beni che il debitore possiede nel nuovo Stato di residenza, all’interno dell’Unione europea il Regolamento n. 1215/2012 consente di far valere le decisioni italiane senza un procedimento di riconoscimento: il trasferimento, in altre parole, sposta il problema ma non lo cancella.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si sente al riparo dietro la residenza estera tende a ignorare la corrispondenza che arriva all’indirizzo AIRE o all’ultimo indirizzo italiano. Così lascia decorrere il termine per opporsi al decreto ingiuntivo, che diventa definitivo; poi quello per opporsi al precetto; e scopre il pignoramento solo quando il conto italiano risulta bloccato. A quel punto molte difese sul merito del debito sono precluse, e resta da discutere soltanto ciò che riguarda l’esecuzione in senso stretto.


Mito n. 5: “Basta spostare i soldi sul conto di un familiare all’estero per metterli al sicuro”

Il mito

“Prima che arrivi il pignoramento trasferisco tutto sul conto di mio fratello in Irlanda: una volta fuori dall’Italia e intestati a un altro, quei soldi non sono più raggiungibili.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento ha una sua logica apparente. Il denaro, una volta uscito dal patrimonio del debitore, appartiene formalmente a un’altra persona; e una volta uscito dall’Italia, si trova in un sistema giuridico diverso, con un’altra lingua, un’altra banca, altri tribunali. Il creditore dovrebbe quindi superare due ostacoli: dimostrare che il denaro è ancora “suo” e andarlo a prendere all’estero. Molti pensano che nessun creditore affronterà mai questa fatica.

Il fondo di verità è che, in effetti, il creditore non può pignorare direttamente in Italia un conto estero intestato a un terzo, e che ogni azione transfrontaliera richiede tempo e strumenti specifici.

La realtà

L’ordinamento conosce questo schema da secoli e ha predisposto rimedi mirati. Il primo è l’azione revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c.: il creditore può chiedere che l’atto con cui il debitore ha disposto del proprio patrimonio in suo pregiudizio sia dichiarato inefficace nei suoi confronti. Se il trasferimento è gratuito, come di regola è un bonifico a un familiare senza alcuna controprestazione, basta dimostrare che il debitore conosceva il pregiudizio che arrecava al creditore; non serve provare la consapevolezza del familiare che riceve.

Spostare il denaro dopo che il debito è sorto non lo sottrae al creditore: crea soltanto le premesse per una revocatoria, spesso fondata su presunzioni difficili da smontare quando il beneficiario è un parente stretto.

Il secondo strumento riguarda il denaro che si trova in un altro Paese dell’Unione. Il Regolamento (UE) n. 655/2014, applicabile dal 18 gennaio 2017 (non vincola la Danimarca), ha introdotto l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari: un creditore può ottenere da un giudice di uno Stato membro il blocco, fino all’importo indicato, delle somme detenute dal debitore su un conto in un altro Stato membro, anche senza sentire prima il debitore. Il regolamento prevede perfino un meccanismo per ottenere informazioni sui conti quando il creditore non sa dove si trovino, a condizioni rigorose. In Italia il d.lgs. n. 152 del 2020 ha coordinato la disciplina interna con quella europea.

C’è infine un profilo penale da non trascurare. L’art. 388 del codice penale punisce, tra l’altro, chi compie atti simulati o fraudolenti sui propri beni per sottrarsi all’adempimento degli obblighi derivanti da un provvedimento del giudice, e chi sottrae beni già sottoposti a pignoramento. Svuotare il conto comune dopo la notifica del pignoramento non è un’astuzia: è una condotta che può avere conseguenze ben più pesanti del debito originario.

La prova

La giurisprudenza recente sulla revocatoria è costante. Con l’ordinanza n. 29853 del 20 novembre 2024 (sez. III) la Cassazione ha ribadito che il pregiudizio per il creditore non richiede lo svuotamento totale del patrimonio, essendo sufficiente che l’atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Con l’ordinanza n. 8650 del 1° aprile 2025 (sez. I), in un caso in cui i garanti avevano conferito il proprio patrimonio immobiliare in una società estera, la Corte ha confermato la revoca e ha precisato che spetta al convenuto dimostrare di aver conservato un patrimonio residuo ampiamente sufficiente. Con l’ordinanza n. 17645 del 30 giugno 2025 la Corte ha ricordato che la consapevolezza del pregiudizio può essere provata anche con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, come quelle che normalmente emergono nei trasferimenti tra familiari.

Cosa rischia chi ci crede

Chi sposta il denaro all’estero ottiene, nella migliore delle ipotesi, un rinvio. Nel frattempo il credito continua a produrre interessi, il creditore sostiene nuove spese che finiranno a carico del debitore, e il familiare che ha ricevuto le somme viene trascinato in un giudizio in cui è parte necessaria. Nella peggiore delle ipotesi, alla revocatoria si aggiunge un procedimento penale. E soprattutto si brucia la credibilità necessaria per negoziare una soluzione con il creditore o per accedere agli strumenti di composizione della crisi, dove la condotta del debitore viene valutata con attenzione.


Mito n. 6: “Il cointestatario che vive all’estero non ha strumenti per difendersi”

Il mito

“Vivo in Canada, il conto in Italia è cointestato con mio padre che ha dei debiti. Se pignorano anche i miei soldi, non posso fare niente: dovrei tornare in Italia, e comunque nessuno mi ha mai avvisato.”

Perché ci credono in tanti

La sensazione di impotenza nasce da tre elementi reali. Il primo: nel pignoramento presso terzi il cointestatario non debitore non è la parte a cui l’atto è rivolto, e quindi spesso viene a sapere del blocco solo dalla banca o dal familiare. Il secondo: la distanza fisica rende difficile seguire un procedimento in un tribunale italiano. Il terzo: la banca, interpellata, risponde di non poter fare nulla, e questo viene percepito come un muro.

La risposta della banca è corretta ma incompleta. Come terzo pignorato, la banca deve eseguire il vincolo e non può decidere a chi appartengano le somme: le questioni sulla provenienza del denaro spettano al giudice dell’esecuzione.

La realtà

Il cointestatario estraneo al debito ha uno strumento specifico: l’opposizione di terzo all’esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c. Con essa chi afferma di avere la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati chiede al giudice di accertare che quelle somme non appartengono al debitore e di liberarle. Il ricorso si deposita al giudice dell’esecuzione e, se il pericolo lo giustifica, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione sui beni contestati.

Per difendersi non occorre tornare in Italia: il cointestatario non residente può conferire procura a un avvocato italiano anche dall’estero, con le formalità richieste per l’uso in Italia dell’atto (di regola l’autentica della firma e, dove prevista, l’apostille), e l’intero giudizio si svolge attraverso il difensore.

Il cuore dell’opposizione è la prova. Il cointestatario deve dimostrare, anche con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, che le somme provengono da lui: bonifici dal proprio conto estero, accrediti del proprio stipendio o della propria pensione estera, estratti conto che mostrano l’assenza di versamenti del debitore. Per il non residente la documentazione è spesso in lingua straniera e va tradotta, e questo richiede tempo: ecco perché agire subito è decisivo.

È su questo terreno che si misura la qualità della difesa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta l’opposizione del cointestatario partendo dalla ricostruzione documentale dei flussi del conto, perché è da lì che si supera la presunzione di parità delle quote.

Conviene sapere anche come si prepara, in pratica, una prova convincente. Gli elementi che il giudice tende a valorizzare sono di tre tipi. Il primo è la tracciabilità dei versamenti: bonifici che partono da un conto estero intestato al solo cointestatario, accrediti periodici di stipendio o pensione con causale riconoscibile, assegni intestati a lui. Il secondo è l’assenza di apporti del debitore: estratti conto da cui risulti che il familiare debitore non ha mai versato somme rilevanti, o che le sue entrate confluivano altrove. Il terzo è la coerenza economica complessiva: la capacità reddituale del cointestatario non residente rispetto al saldo accumulato, confrontata con quella del debitore. Nessuno di questi elementi, da solo, è decisivo; insieme possono diventare quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che la giurisprudenza richiede.

Il fattore tempo, per chi vive all’estero, è ancora più critico che per chi risiede in Italia. Occorre ottenere dalla banca straniera gli estratti conto storici, farli tradurre, rilasciare la procura con le formalità necessarie e trasmetterla in Italia. Ogni settimana persa riduce il margine per preparare un’opposizione completa, e la Cassazione, come vedremo, esige che le contestazioni siano esposte integralmente fin dall’inizio.

Esiste poi una seconda strada, residuale: se le somme del cointestatario sono già state assegnate al creditore senza che egli abbia potuto far valere le proprie ragioni, la dottrina e la prassi riconoscono la possibilità di agire contro l’assegnatario per la restituzione di quanto riscosso in eccesso rispetto alla quota del debitore. È però una tutela successiva, più lunga e più incerta: la via maestra resta l’opposizione tempestiva.

La prova

Con la sentenza n. 40 del 2 gennaio 2025 la Cassazione ha chiarito che l’opposizione di terzo è un ordinario giudizio di cognizione in cui l’opponente deve allegare fin da subito, in modo completo, le ragioni per cui contesta il diritto del creditore sul bene pignorato. Sul versante della prova, le ordinanze n. 1643 del 23 gennaio 2025 e n. 4142 del 18 febbraio 2025 hanno confermato che la provenienza delle somme da uno solo dei correntisti può vincere la presunzione di contitolarità; e l’ordinanza n. 5009 del 2026 (sez. II) ha avallato una decisione che, sulla base della documentazione contabile e del confronto tra le condizioni economiche dei cointestatari, aveva attribuito l’intera provvista a uno solo di essi.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si rassegna perde non solo la metà “presunta” del saldo, ma anche la possibilità di dimostrare che quella metà era sua. Il cointestatario non residente che lascia passare il tempo si trova poi a dover ricostruire movimenti di anni prima, con banche estere che conservano la documentazione secondo regole proprie. E, se l’assegnazione è ormai avvenuta, deve affrontare un giudizio autonomo dall’esito meno prevedibile.


Mito n. 7: “Se sul conto arriva solo la pensione, nessuno può toccarlo”

Il mito

“Sul conto cointestato con mia figlia che vive in Olanda arriva soltanto la mia pensione: la pensione è impignorabile, quindi il conto è al sicuro.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da una norma di tutela reale e importante. L’art. 545 c.p.c. protegge le pensioni e gli stipendi, lasciando al debitore una parte considerata necessaria per vivere. Nel 2015 il legislatore ha esteso questa protezione anche alle somme già accreditate sul conto, e da allora nei giornali e sui social si è diffusa l’idea semplificata che “i soldi della pensione non si toccano”.

C’è anche un ricordo storico distorto: prima del 2015 la giurisprudenza riteneva che il denaro accreditato sul conto perdesse la sua natura di pensione o di stipendio e fosse pignorabile senza limiti. La riforma ha rovesciato quella regola, e molti hanno interpretato il cambiamento come un’impignorabilità totale.

La realtà

La norma vigente, l’art. 545, ottavo comma, c.p.c., distingue in base al momento dell’accredito. Le somme di pensione o di stipendio accreditate sul conto prima della notifica del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale; quelle accreditate dopo sono pignorabili nei limiti ordinari previsti per stipendi e pensioni. Non si tratta quindi di un’impignorabilità assoluta, ma di una franchigia.

Nel 2026 l’assegno sociale è pari a 546,24 euro mensili, sicché la soglia protetta per le somme già presenti sul conto è di 1.638,72 euro. Per gli accrediti successivi, trattandosi di pensione, resta intangibile il doppio dell’assegno sociale (con un minimo di 1.000 euro), cioè 1.092,48 euro, e sulla parte eccedente, per i crediti ordinari, si applica il limite del quinto.

Sul conto cointestato il quadro si complica. La franchigia tutela il debitore rispetto ai propri redditi, e va applicata alla quota di sua spettanza; il saldo che appartiene alla figlia non è pignorabile per nulla, ma non perché sia pensione: perché non è del debitore. Occorre quindi ragionare su due piani distinti, la titolarità delle somme e la loro natura, e documentarli entrambi. Se poi la pensione è erogata da un ente estero, la tesi più solida è che conti la natura dell’emolumento e non la nazionalità dell’ente pagatore, ma la riconducibilità dell’accredito alla pensione va dimostrata con la documentazione dell’ente e gli estratti conto. Il pignoramento eseguito oltre questi limiti è parzialmente inefficace, e l’inefficacia può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.

La prova

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10540 del 18 aprile 2024 (sez. III), ha confermato che per i pignoramenti anteriori all’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 le somme pensionistiche accreditate sul conto seguivano il regime ordinario del deposito irregolare e non godevano dei limiti di pignorabilità: la pronuncia, per contrasto, rende evidente che la protezione oggi esiste solo in forza del comma ottavo e solo nei limiti che esso fissa.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che il conto sia intoccabile vi lascia accumulare risparmi ben oltre la soglia e vi fa confluire anche entrate di natura diversa (un rimborso, una vendita, un regalo dei figli), che non godono di alcuna franchigia. Al momento del pignoramento scopre che la banca ha vincolato tutto ciò che eccede la soglia, e che separare le somme protette dalle altre richiede una ricostruzione dettagliata dei movimenti. Se la figlia cointestataria ha versato denaro proprio, il rischio si moltiplica: senza prova, anche quella parte finisce nel calcolo presuntivo della quota del debitore.


Il mito alla prova dei numeri

Per capire che cosa accade davvero a chi agisce credendo ai miti, proviamo a seguire tre ipotesi dimostrative. Non sono casi reali: sono esercizi costruiti con dati verosimili per mostrare la sequenza che le norme mettono in moto.

Simulazione A: il cointestatario non residente che non si attiva

Ipotesi: debito di 23.400 euro accertato con decreto ingiuntivo definitivo. Il debitore risiede in Italia; il conto, presso una banca italiana, è cointestato con la madre, residente in Germania. Saldo al momento della notifica del pignoramento alla banca (9 marzo): 18.740 euro.

La banca vincola la quota presunta del debitore, pari alla metà: 9.370 euro. Il limite dell’art. 546 c.p.c. (credito precettato aumentato della metà, cioè 35.100 euro) non è raggiunto, quindi il vincolo si ferma alla quota. Convinta che il conto fosse intoccabile (mito n. 1) e poi che non ci fosse nulla da fare (mito n. 6), la madre non si attiva. All’udienza il giudice assegna al creditore 9.370 euro.

Variante: la madre, informata subito, raccoglie gli estratti conto e documenta che 14.200 euro del saldo derivano da bonifici mensili della propria pensione tedesca. Con l’opposizione di terzo chiede che quella somma sia riconosciuta come sua. Se la prova è accolta, i restanti 4.540 euro, in assenza di ulteriori elementi, si presumono divisi a metà: la quota del debitore scende a 2.270 euro. La differenza rispetto all’ipotesi di inerzia è di 7.100 euro.

Simulazione B: il trasferimento all’estero dopo il decreto ingiuntivo

Ipotesi: credito di 41.870 euro. Il decreto ingiuntivo viene notificato al debitore, residente in Belgio e iscritto all’AIRE, il 14 gennaio. Il 3 febbraio il debitore trasferisce 27.500 euro dal conto italiano, cointestato con il fratello, a un conto intestato al solo fratello in Portogallo (mito n. 5).

Sequenza possibile: il creditore, verificata la ricerca telematica e rilevato il trasferimento dagli atti, agisce in revocatoria ex art. 2901 c.c. contro il bonifico gratuito, invocando come indizi la vicinanza temporale alla notifica, il rapporto di parentela, l’assenza di controprestazione. Trattandosi di atto a titolo gratuito, non deve provare la consapevolezza del fratello. In parallelo, essendo il conto in un altro Stato membro, può chiedere un’ordinanza europea di sequestro conservativo sul conto portoghese per bloccare le somme in attesa della decisione. Esito tipico: i 27.500 euro restano vincolati, il fratello è parte del giudizio, e il debito nel frattempo cresce per interessi e spese.

Simulazione C: la pensione sul conto cointestato

Ipotesi: debitore pensionato, pensione netta mensile di 1.284 euro accreditata su un conto cointestato con la figlia residente nei Paesi Bassi. Saldo alla notifica del pignoramento: 3.412,60 euro, interamente derivante da ratei di pensione (la figlia non ha mai versato nulla).

Somme già presenti: impignorabili fino a 1.638,72 euro; pignorabili 3.412,60 − 1.638,72 = 1.773,88 euro. Accrediti successivi: resta intangibile il doppio dell’assegno sociale, 1.092,48 euro; la parte eccedente è 1.284 − 1.092,48 = 191,52 euro, di cui è pignorabile un quinto, cioè 38,30 euro al mese.

Chi credeva al mito n. 7 si aspettava zero; chi temeva il mito n. 2 si aspettava di perdere 3.412,60 euro. La realtà sta nel mezzo, ed è misurabile. Ma se sul conto fosse confluito anche un rimborso di 2.000 euro non pensionistico, quella somma non avrebbe goduto di alcuna franchigia: di qui l’importanza di tenere separati i flussi.


Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato contiene un frammento corretto. Rimetterli insieme nel giusto ordine permette di vedere il quadro reale.

È vero che il cointestatario non debitore è un estraneo: i creditori personali dell’altro intestatario non possono pretendere nulla da lui, né aggredire i suoi beni. Ma questo non rende il conto comune impignorabile: rende impignorabile soltanto la sua quota.

È vero che la cointestazione crea solidarietà: ma solo verso la banca e solo per i saldi di quel conto. Per questo il cointestatario risponde dello scoperto del conto comune, mentre non risponde dei debiti che l’altro ha contratto altrove.

È vero che la legge presume la parità delle quote: ma si tratta di una presunzione relativa, che vale finché nessuno dimostra il contrario. La prova della provenienza del denaro è l’elemento che sposta l’equilibrio, in un senso o nell’altro.

È vero che l’art. 26-bis c.p.c. lega la competenza alla residenza del debitore: ma quando il debitore vive all’estero la Cassazione ha individuato il giudice del luogo del terzo, e il conto italiano resta aggredibile.

È vero che eseguire all’estero è più complicato: ma il diritto dell’Unione ha costruito strumenti appositi, e comunque il trasferimento del denaro a un familiare dopo il sorgere del debito è esposto alla revocatoria.

È vero che la pensione è protetta anche quando arriva sul conto: ma entro una soglia precisa, che nel 2026 è di 1.638,72 euro per le somme già accreditate, e solo per le somme che hanno davvero quella natura.

È vero, infine, che la banca non può aiutare il cointestatario: ma non perché il cointestatario sia senza tutela, bensì perché la sede in cui farla valere è il giudice dell’esecuzione, attraverso l’opposizione di terzo.

Il filo che unisce tutti questi frammenti è uno solo: nel conto cointestato conta chi ha messo i soldi, non chi compare nell’intestazione né dove vive. E chi ha messo i soldi deve essere in grado di dimostrarlo, con documenti ordinati, nel momento in cui serve.


Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue riassume in una riga ciascuno dei sette miti e la regola che lo corregge. Serve come promemoria rapido, ma non sostituisce la lettura delle condizioni illustrate nelle sezioni precedenti: in questa materia, sono proprio le condizioni a fare la differenza tra una difesa efficace e una convinzione sbagliata.

Il mitoCome stanno le cose
Con un cointestatario non residente il conto è intoccabileIl conto presso una banca italiana è pignorabile per la quota del debitore, chiunque sia l’altro intestatario
Il creditore prende tutto il saldoSi pignora solo la quota del debitore, presunta pari alle altre ma superabile con la prova della provenienza
Il cointestatario estero risponde dei debiti dell’altroRisponde solo dei saldi passivi del conto comune verso la banca, non dei debiti personali dell’altro
Chi vive all’estero non può essere pignorato in ItaliaPer il debitore residente all’estero è competente il giudice del luogo del terzo (Cass. 22302/2024)
Spostare i soldi al familiare all’estero li mette al sicuroIl trasferimento è esposto a revocatoria e, nell’UE, al sequestro europeo dei conti (Reg. 655/2014)
Il cointestatario non residente non può difendersiPuò proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. tramite un avvocato, senza tornare in Italia
La pensione sul conto è impignorabileÈ protetta fino al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 € nel 2026) per le somme già accreditate

Le domande di verifica

Quindi è vero che la banca può bloccare il conto anche se io, cointestatario, vivo all’estero e non ho debiti? Sì, ma solo per la quota del debitore. La banca vincola la parte che si presume appartenere al tuo familiare debitore; la tua quota non può essere trattenuta a titolo definitivo. Se però il saldo era in realtà tutto o in gran parte tuo, devi dimostrarlo con l’opposizione di terzo, altrimenti vale la presunzione di parità.

Quindi è vero che se chiudo il conto cointestato prima del pignoramento risolvo il problema? Dipende. Chiudere il conto e ripartire il saldo secondo la reale provenienza delle somme è un atto lecito se rispecchia la titolarità effettiva. Trasferire all’estero la quota del debitore dopo che il debito è sorto, invece, espone l’atto a revocatoria; e dopo la notifica del pignoramento le somme vincolate non possono più essere sottratte.

Quindi è vero che il creditore deve notificare qualcosa anche al cointestatario non debitore? Non come parte dell’esecuzione. L’atto di pignoramento è rivolto al debitore e alla banca; il cointestatario è un terzo. Proprio per questo è essenziale che il familiare debitore o la banca lo informino subito: la sua tutela passa per un’iniziativa che deve prendere lui.

Quindi è vero che se mi trasferisco all’estero i decreti ingiuntivi non mi possono essere notificati? No. La notifica segue forme diverse (regolamento europeo, convenzioni internazionali, art. 142 c.p.c.), ma è possibile e produce i suoi effetti. Ignorare gli atti che arrivano all’indirizzo estero o all’ultimo indirizzo italiano significa, di regola, perdere la possibilità di contestare il debito.

Quindi è vero che la mia pensione estera gode delle stesse tutele di quella italiana quando arriva sul conto in Italia? Dipende dalla prova. La tesi più solida è che conti la natura dell’emolumento, ma la riconducibilità dell’accredito alla pensione va documentata con gli atti dell’ente estero e con gli estratti conto, che spesso vanno anche tradotti.


Le sentenze che smontano i miti

Raccogliamo qui le pronunce richiamate nell’articolo, ciascuna agganciata al mito che demolisce o ridimensiona. Per ognuna riportiamo gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questa materia.

1. Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2020, n. 9250. Nel pignoramento presso terzi di crediti derivanti da un rapporto di conto corrente, oggetto dell’esecuzione è il saldo attivo del conto. Rilevanza: smonta il mito n. 1, perché colloca il bene pignorato nel rapporto con la banca, indipendentemente dalla residenza degli intestatari.

2. Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2018, n. 9816. Se nessuno dimostra la titolarità esclusiva del denaro sul conto cointestato, opera la presunzione di contitolarità in parti uguali dell’art. 1298 c.c. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 2, chiarendo che il creditore può colpire solo la quota presunta del debitore.

3. Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2021, n. 4838. La cointestazione fa presumere la contitolarità delle somme, ma la presunzione è superabile con la prova contraria nei rapporti interni. Rilevanza: distingue il piano esterno della solidarietà verso la banca da quello interno della proprietà delle somme, smontando i miti n. 2 e n. 3.

4. Cass. civ., Sezioni Unite, 27 luglio 2017, n. 18725. La cointestazione con firma disgiunta può integrare una donazione indiretta, ma solo se è accertato lo spirito di liberalità. Rilevanza: mostra che versare denaro su un conto comune non trasferisce automaticamente la proprietà all’altro intestatario, tema centrale per il mito n. 3.

5. Cass. civ., ord. 7 agosto 2024, n. 22302. Nell’espropriazione presso terzi contro un debitore residente all’estero si applica l’art. 26 c.p.c. e la competenza spetta al giudice del luogo del terzo pignorato. Rilevanza: chiude il mito n. 4, perché conferma che il conto in Italia resta aggredibile anche se il debitore vive fuori.

6. Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2025, n. 7886. È valida la notifica eseguita con le modalità dell’art. 142 c.p.c. a un cittadino italiano residente in Australia. Rilevanza: smentisce la convinzione, collegata al mito n. 4, che chi vive all’estero non possa ricevere atti validi.

7. Cass. civ., sez. II, ord. 20 novembre 2024, n. 29865. Il semplice trasferimento della residenza all’estero non basta a rendere invalida la notifica eseguita secondo l’art. 143 c.p.c. presso la precedente residenza italiana, quando le ricerche sono state condotte correttamente. Rilevanza: avverte chi confida nel trasferimento come scudo contro le notifiche.

8. Cass. civ., sez. III, ord. 20 novembre 2024, n. 29853. Per la revocatoria basta che l’atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito; non occorre lo svuotamento del patrimonio. Rilevanza: smonta il mito n. 5, perché anche un trasferimento parziale al familiare è revocabile.

9. Cass. civ., sez. I, ord. 1° aprile 2025, n. 8650. Confermata la revoca del conferimento del patrimonio dei garanti in una società estera; spetta al convenuto dimostrare di aver conservato beni ampiamente sufficienti. Rilevanza: mostra che la destinazione estera dei beni non impedisce la revocatoria, sempre in relazione al mito n. 5.

10. Cass. civ., sez. lav., ord. 30 giugno 2025, n. 17645. La consapevolezza del pregiudizio, necessaria per la revocatoria, può essere provata con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Rilevanza: nei trasferimenti tra familiari gli indizi sono spesso evidenti, e questo indebolisce ulteriormente il mito n. 5.

11. Cass. civ., 2 gennaio 2025, n. 40. L’opposizione di terzo è un ordinario giudizio di cognizione in cui l’opponente deve esporre fin da subito, in modo completo, le proprie contestazioni. Rilevanza: per il mito n. 6 indica che il cointestatario non solo ha uno strumento, ma deve usarlo preparandosi con cura fin dall’inizio.

12. Cass. civ., ord. 23 gennaio 2025, n. 1643. La presunzione di contitolarità può essere vinta anche con presunzioni semplici, dando peso decisivo all’origine delle somme confluite sul conto. Rilevanza: è lo strumento probatorio principale del cointestatario non residente contro i miti n. 2 e n. 6.

13. Cass. civ., 18 febbraio 2025, n. 4142. Esaminando somme su un conto cointestato provenienti da un solo intestatario, la Corte ha affrontato la corretta ripartizione del saldo e la restituzione dei prelievi. Rilevanza: conferma che la provenienza delle somme incide sulla loro attribuzione, e che i prelievi non giustificati possono dover essere restituiti.

14. Cass. civ., sez. II, ord. n. 5009/2026. È stata confermata l’attribuzione dell’intera provvista a un solo cointestatario sulla base della documentazione contabile e del confronto tra le condizioni economiche delle parti. Rilevanza: mostra concretamente quali elementi il giudice valorizza per superare la presunzione di parità (mito n. 6).

15. Cass. civ., sez. III, ord. 18 aprile 2024, n. 10540. Per i pignoramenti anteriori al d.l. n. 83 del 2015 la pensione accreditata sul conto non godeva dei limiti di pignorabilità. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 7, perché dimostra che la tutela attuale nasce dall’art. 545, ottavo comma, c.p.c. e vale solo nei limiti che la norma stabilisce.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro metodo, in questa materia, parte da un’idea semplice: separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e poi trasformare la parte vera in una difesa documentata. In concreto:

  1. Ricostruiamo la titolarità del saldo, esaminando gli estratti conto degli ultimi anni e individuando, versamento per versamento, chi ha alimentato il conto cointestato.
  2. Verifichiamo la notifica del titolo esecutivo e del precetto al debitore residente all’estero, controllando se sono state rispettate le forme del regolamento europeo, delle convenzioni internazionali o degli artt. 142 e 143 c.p.c.
  3. Controlliamo la competenza del giudice adito, applicando i criteri fissati dalla Cassazione per il debitore residente all’estero.
  4. Esaminiamo la dichiarazione della banca resa come terzo pignorato, confrontando le somme vincolate con la quota presunta del debitore e con il limite dell’art. 546 c.p.c.
  5. Predisponiamo e depositiamo l’opposizione di terzo del cointestatario non residente, con la richiesta di sospensione quando i presupposti lo consentono.
  6. Curiamo la procura dall’estero e l’acquisizione e traduzione della documentazione bancaria e previdenziale straniera, in modo che sia utilizzabile nel giudizio italiano.
  7. Calcoliamo e facciamo valere i limiti dell’art. 545 c.p.c. sulle somme di pensione o stipendio, separandole da quelle prive di tutela.
  8. Valutiamo i rischi di revocatoria di trasferimenti già effettuati e costruiamo la difesa del debitore o del familiare convenuto, verificando i presupposti dell’azione.
  9. Analizziamo la percorribilità degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento quando l’esposizione complessiva del debitore lo rende opportuno.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado, fino alla Corte di Cassazione, senza cambi di difensore né di strategia.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario: la difesa sul conto cointestato si vince o si perde sulla lettura dei rapporti bancari, sulla ricostruzione dei flussi e sulla corretta applicazione degli artt. 1854 e 1298 c.c. Accanto a questo, la qualifica di cassazionista consente di impostare l’opposizione già pensando ai gradi successivi, perché le questioni di prova e di competenza affrontate in primo grado sono le stesse che potranno arrivare in Cassazione.

La continuità è parte della strategia: la stessa linea difensiva viene seguita dall’analisi iniziale degli estratti conto fino all’eventuale giudizio di legittimità. E sullo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché la ricostruzione dei movimenti bancari, la qualificazione delle entrate e il calcolo delle soglie di impignorabilità richiedono competenze giuridiche e contabili nello stesso momento.


In chiusura

Sui conti cointestati con persone che vivono all’estero circolano certezze rassicuranti e timori eccessivi, e quasi mai corrispondono alla legge. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che il conto è pignorabile solo per la quota del debitore, che quella quota si può ridimensionare con la prova della provenienza, che la residenza estera non protegge né il debitore né il denaro trasferito, permette di scegliere le mosse giuste nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché essa unisce esattamente due ambiti in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera con competenze certificate: il diritto bancario, attraverso lo staff multidisciplinare nazionale che coordina, e le opposizioni esecutive, che come cassazionista può seguire fino all’ultimo grado. È da questa combinazione che nasce una difesa capace di leggere il conto e di sostenerla davanti al giudice.

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