Meglio Concordato In Bianco o Composizione Negoziata Della Crisi?

Chi guida un’impresa in difficoltà arriva quasi sempre allo stesso incrocio, e ci arriva tardi. Da un lato c’è la domanda di accesso con riserva dell’art. 44 del Codice della crisi — quella che tutti continuano a chiamare “concordato in bianco” o “prenotativo” —, dall’altro la composizione negoziata degli artt. 12 e seguenti. Sulla carta sembrano due porte che danno sullo stesso corridoio: entrambe fermano i creditori, entrambe comprano tempo, entrambe rinviano la resa dei conti. Nella realtà sono due calendari diversi, con orologi che partono in momenti diversi, corrono a velocità diverse e si fermano per ragioni diverse. Scegliere tra i due strumenti non significa scegliere una filosofia: significa scegliere quale sequenza di scadenze si è realisticamente in grado di rispettare.

Questa guida ricostruisce la cronologia dei due percorsi giorno per giorno, dal momento zero fino all’omologazione o all’archiviazione, mettendoli l’uno accanto all’altro. Vedremo quando il termine di 30-60 giorni dell’art. 44 comincia davvero a decorrere, cosa accade entro le prime 24 ore di una composizione negoziata, quando scatta il controllo del tribunale sulle misure protettive, come cambia la gestione quotidiana dell’impresa nei due regimi, dove cade il muro dei 180 giorni dell’esperto, perché i 60 giorni del concordato semplificato sono una ghigliottina e non un’indicazione di massima, e quale tetto complessivo di 12 mesi regge l’intero impianto protettivo.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno del sistema, non dall’esterno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla stessa categoria professionale che nella composizione negoziata siede al tavolo come terzo indipendente, e conosce quindi dall’altro lato della scrivania come si valutano la perseguibilità del risanamento, la tenuta delle trattative e i tempi reali dell’incarico. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e avvocato cassazionista, il che significa che la stessa linea difensiva regge dal decreto del tribunale fino all’ultimo grado di giudizio.

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La mappa temporale: tutte le tappe dei due percorsi, una accanto all’altra

Prima di scendere nel dettaglio di ogni singola fase, conviene avere sotto gli occhi l’intero arco temporale. La tabella che segue mette in parallelo le due procedure: a sinistra il tempo trascorso dal momento della decisione, al centro cosa accade se si è imboccata la strada della domanda con riserva ex art. 44 CCII, a destra cosa accade se si è scelta la composizione negoziata. Ogni riga rinvia alla sezione in cui quella tappa viene sviluppata.

TempoConcordato “in bianco” (art. 44 CCII)Composizione negoziata (artt. 12-25 CCII)
Giorno 0Decisione sullo strumento: la scelta preclude l’altra strada (art. 25-quinquies CCII)Decisione sullo strumento: possibile solo se non pende già una domanda ex art. 40 o 44
Giorno 1Deposito del ricorso ex artt. 40 e 44 con bilanci ultimi 3 esercizi ed elenco creditori (art. 39, co. 3)Istanza sulla piattaforma telematica nazionale; eventuale richiesta di misure protettive
Giorno 2—Se richieste misure protettive: ricorso al tribunale il giorno successivo alla pubblicazione (art. 19)
Giorni 2-5Iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 45, co. 2): da qui decorre il termineNomina dell’esperto da parte della commissione; accettazione entro 2 giorni lavorativi
Giorni 6-30Regime degli atti di straordinaria amministrazione e obblighi informativi verso il tribunaleGestione ordinaria e straordinaria conservata (art. 21); autorizzazioni solo su richiesta (art. 22)
Entro 30 giorniConferma o revoca delle misure protettive (art. 55, co. 3)Ordinanza del tribunale su conferma, durata e revoca delle misure (art. 19)
Giorni 30-60Scadenza del termine per il deposito di proposta, piano e documentiPrime sessioni di trattativa; test pratico sulla perseguibilità del risanamento
Giorni 60-120Eventuale proroga fino a ulteriori 60 giorni, con progetto di regolazioneProroga delle misure protettive fino al tetto complessivo previsto
Giorno 120Deposito della proposta piena e apertura della procedura, oppure inammissibilitàTrattative nella fase centrale; eventuali autorizzazioni ex art. 22
Giorno 180Procedura ormai in fase di voto o già chiusa in radiceScadenza ordinaria dell’incarico dell’esperto (art. 17, co. 7)
Giorni 180-360Voto dei creditori, omologazioneProroga dell’incarico per non oltre ulteriori 180 giorni
Fine trattative + 60 gg—Termine decadenziale per il concordato semplificato (art. 25-sexies)
Entro 12 mesiTetto massimo delle misure protettive fino all’omologazione (art. 8 CCII)Stesso tetto, computando anche il periodo già goduto in composizione negoziata

Nelle pagine che seguono ognuna di queste righe diventa una fase autonoma, con la norma che la governa, i termini che attiva, le mosse ancora possibili e quelle ormai precluse.


Giorno 0: il bivio si apre, e si chiude quasi subito

Il giorno zero non è il giorno del deposito. È il giorno in cui l’imprenditore, o più spesso il suo organo di controllo, prende atto che lo squilibrio non si riassorbe da solo. Da quel momento il calendario è già partito, anche se nessun atto è stato ancora depositato.

Cosa succede. L’impresa si trova davanti a due architetture completamente diverse. La domanda con riserva è l’ingresso in un procedimento giurisdizionale: si deposita un ricorso, si apre un fascicolo, interviene il tribunale, e da quel momento l’impresa opera dentro un perimetro definito da un giudice. La composizione negoziata è invece un percorso volontario e tendenzialmente riservato, che si attiva con un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale e che affida a un esperto indipendente il compito di condurre le trattative con i creditori, senza alcuno spossessamento e senza apertura di una procedura concorsuale.

La differenza non è di grado, è di natura. Nel primo caso l’impresa entra in una procedura; nel secondo apre una negoziazione assistita da un terzo qualificato. Il legislatore ha voluto la composizione negoziata rapida proprio perché il valore di un’impresa in crisi si deteriora in fretta, e per la stessa ragione l’ha costruita come percorso non concorsuale: il termine di centottanta giorni non è una decadenza processuale, ma la misura di quanto sia ragionevole tenere aperto un tavolo negoziale con effetti protettivi a carico dei creditori.

La norma. L’art. 44 CCII consente al debitore di presentare la domanda di cui all’art. 40 con la sola documentazione prevista dall’art. 39, comma 3 — bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori —, riservandosi di presentare proposta, piano e accordi in un momento successivo. La composizione negoziata è invece disciplinata dagli artt. 12 e seguenti e presuppone condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, con la ragionevole perseguibilità del risanamento.

I termini che si attivano. Al giorno zero non decorre ancora nessun termine di legge, ma si consuma una scelta difficilmente reversibile. L’art. 25-quinquies CCII preclude l’accesso alla composizione negoziata quando è già pendente il procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, comprese le ipotesi dell’art. 44, comma 1, lettera a). Chi deposita prima il concordato in bianco e poi, pentito, tenta la via negoziata, si vede dichiarare inammissibile l’istanza: la Cassazione, Sez. I, con la pronuncia n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha confermato che la pendenza della domanda di concordato con riserva al momento della presentazione dell’istanza di composizione negoziata fa mancare ab initio il presupposto di accesso, con caduta anche delle misure protettive richieste in quel contesto.

Cosa può fare l’imprenditore ora. In questa fase tutto è ancora aperto, e proprio per questo è la fase in cui si commettono gli errori più costosi. Le opzioni disponibili sono tre: attivare la composizione negoziata mantenendo la riservatezza, cioè senza chiedere misure protettive; attivarla chiedendo misure protettive, accettando la pubblicità nel registro delle imprese; depositare direttamente la domanda con riserva, ottenendo una protezione immediata ma entrando in un binario giurisdizionale. La finestra per scegliere liberamente esiste soltanto finché nessun atto è stato depositato: dopo, una delle due strade si chiude per legge.

Il criterio di scelta, ridotto all’osso, è questo. Se l’impresa ha un’attività che può ancora generare valore e ha bisogno di rinegoziare con pochi creditori strategici — tipicamente le banche e due o tre fornitori essenziali — la composizione negoziata è lo strumento costruito per quello scopo. Se invece la pressione esecutiva è già così avanzata da richiedere una protezione immediata e generalizzata, e il risanamento non è realisticamente perseguibile, il concordato è la strada. Il problema nasce quando si usa il concordato in bianco come sostituto della composizione negoziata, cioè per guadagnare tempo senza avere un piano: è l’uso che la giurisprudenza sanziona con maggiore severità.

L’errore tipico di questa fase. Depositare la domanda con riserva “per fermare il pignoramento” senza avere né un progetto di regolazione né i dati contabili aggiornati. Il tribunale non concede il termine al buio: valuta la completezza documentale e la serietà dell’iniziativa, e il margine di discrezionalità è ormai pacifico nella giurisprudenza di merito, che ammette il controllo sull’abuso sin dal momento del deposito della domanda prenotativa.

Quanto dura realmente. Sulla carta la decisione è istantanea. Nella pratica, tra la presa d’atto dello squilibrio e il deposito passano in media settimane, spesso mesi. È il tempo peggio speso dell’intera vicenda, perché è l’unico in cui nessuna protezione è attiva e i creditori possono muoversi liberamente. Va aggiunto che in questo intervallo maturano anche le segnalazioni degli organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati previste dagli artt. 25-octies e 25-novies CCII: il sistema, in altre parole, è costruito perché la crisi emerga comunque, e l’imprenditore che attende si limita a perdere l’iniziativa.


Giorno 1: le prime ventiquattro ore, e due modi opposti di entrare in scena

A questo punto la procedura entra nella sua fase visibile. Ma “visibile” significa cose molto diverse nei due percorsi.

Cosa succede nel concordato in bianco. Si deposita telematicamente il ricorso ex art. 40 CCII con la riserva dell’art. 44. Vanno allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti. Il ricorso va pubblicato nel registro delle imprese: da quella pubblicazione, ai sensi degli artt. 40, comma 3, e 54, comma 2, CCII, i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, se le misure protettive sono state richieste. La protezione, quindi, è pressoché immediata.

Cosa succede nella composizione negoziata. L’imprenditore presenta l’istanza di nomina dell’esperto tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema camerale, allegando la documentazione richiesta e il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento. Se vuole le misure protettive, le chiede contestualmente o con istanza successiva. Solo in caso di richiesta di misure protettive l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese: senza quella richiesta, la composizione negoziata resta riservata e i terzi non ne sanno nulla.

Questa asimmetria è il vero elemento distintivo tra i due strumenti, ed è quello che più spesso viene sottovalutato. La domanda con riserva è pubblica per definizione: dal momento della pubblicazione, banche, fornitori, clienti e concorrenti sanno che l’impresa ha chiesto accesso a una procedura di regolazione della crisi. La composizione negoziata, se non si chiedono misure protettive, resta invisibile: l’impresa continua a operare sul mercato senza che nessuno percepisca un mutamento. Per un’impresa che vive di appalti, di forniture continuative o di merito creditizio, la differenza tra riservatezza e pubblicità può valere più di qualunque altra considerazione tecnica.

La norma. Per la domanda con riserva valgono gli artt. 40, 44 e 45 CCII; per la composizione negoziata gli artt. 17 e 18 CCII, quest’ultimo per le misure protettive, come modificati dal D.Lgs. 136/2024 e integrati dalle istruzioni operative aggiornate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicate nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026.

I termini che si attivano. Qui si annida il primo grande equivoco. Nel concordato in bianco il termine concesso dal tribunale non decorre dal deposito del ricorso, ma dall’iscrizione prevista dall’art. 45, comma 2, CCII: la formulazione dell’art. 44, comma 1, lettera a), lo dice espressamente, ed è una precisazione decisiva quando tra deposito e iscrizione passano giorni. Nella composizione negoziata, invece, l’imprenditore che ha chiesto misure protettive deve depositare il ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, a pena di inefficacia della protezione.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Nel concordato in bianco può già chiedere le misure protettive e, se ne ricorrono i presupposti, misure cautelari atipiche. Nella composizione negoziata può ancora scegliere la riservatezza: se la pressione dei creditori è gestibile, non chiedere le misure protettive consente di sedersi al tavolo senza esporre la crisi al mercato, ai fornitori e alle banche. È la sola fase in cui la crisi può essere affrontata senza che nessuno, all’esterno, ne venga a conoscenza.

L’errore tipico di questa fase. Nella composizione negoziata, perdere il giorno successivo alla pubblicazione per il ricorso al tribunale. È un termine brevissimo e chi lo tratta come ordinatorio si ritrova con misure protettive pubblicate ma prive di copertura giudiziale. Nel concordato in bianco, l’errore speculare è calcolare il termine dal deposito e non dall’iscrizione, perdendo giorni preziosi in un termine che non ammette recuperi.

Quanto dura realmente. Il deposito è questione di ore. L’iscrizione nel registro delle imprese richiede in genere pochi giorni, ma la variabilità tra registri e tra periodi dell’anno è reale e va messa in conto nella pianificazione.


Giorni 2-5: la nomina dell’esperto e il decreto del tribunale

Il calendario ora corre su due binari che si distinguono nettamente. Da un lato un professionista indipendente che accetta un incarico; dall’altro un collegio che emette un decreto.

Cosa succede. Nella composizione negoziata la commissione costituita presso la camera di commercio nomina l’esperto, scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito elenco. L’esperto deve accettare l’incarico entro due giorni lavorativi, verificando la propria indipendenza e la reale disponibilità di tempo, e da quel momento convoca l’imprenditore per la prima interlocuzione. Nel concordato in bianco, invece, il tribunale pronuncia il decreto con cui fissa il termine per il deposito della proposta, del piano e degli accordi, e adotta i provvedimenti sulle misure richieste.

La norma. L’art. 17 CCII disciplina accesso e funzionamento della composizione negoziata; le istruzioni operative ministeriali aggiornate nel 2026 hanno precisato tempi e contenuti dell’accettazione, l’obbligo per l’esperto di non intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore per almeno due anni dall’archiviazione, e la facoltà di avvalersi di collaboratori specializzati. L’art. 44, comma 1, CCII disciplina il decreto del tribunale sulla domanda con riserva.

I termini che si attivano. Il tribunale, con il decreto sulla domanda con riserva, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione ex art. 45, comma 2, CCII. Non è un termine ordinatorio e non è negoziabile nella sua natura: la giurisprudenza di legittimità, già sotto la legge fallimentare, ne aveva affermato il carattere perentorio e decadenziale, e quell’impostazione non è mutata con il Codice. Nella composizione negoziata, invece, dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto decorrono i 180 giorni di durata ordinaria previsti dall’art. 17, comma 7, CCII.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Nel concordato in bianco, il decreto che fissa il termine è il documento da leggere riga per riga: contiene gli obblighi informativi periodici verso il tribunale, l’eventuale nomina del commissario giudiziale, le prescrizioni sugli atti di gestione. Ignorare gli obblighi informativi contenuti nel decreto è la causa più frequente di revoca anticipata del termine. Nella composizione negoziata, la prima interlocuzione con l’esperto è il momento in cui si costruisce la credibilità dell’intera operazione: è qui che si stabilisce se le trattative partiranno con un tavolo largo o con due o tre creditori strategici.

L’errore tipico di questa fase. Presentarsi al primo incontro con l’esperto senza una situazione patrimoniale aggiornata e senza un’ipotesi di manovra finanziaria. L’esperto non è un consulente dell’imprenditore: è un terzo imparziale che deve valutare la perseguibilità del risanamento e che dovrà scriverne in una relazione finale destinata a produrre effetti giuridici.

Quanto dura realmente. La nomina dell’esperto avviene mediamente entro pochi giorni dall’istanza; l’accettazione, per previsione espressa, entro due giorni lavorativi. Il decreto del tribunale sulla domanda con riserva arriva, nei tribunali più strutturati, in una o due settimane, ma i tempi variano sensibilmente.


Dal giorno 6 al giorno 30: l’impresa continua a operare, ma sotto due regimi opposti

Da questo momento in poi accade una cosa che sfugge quasi sempre nella comparazione tra i due strumenti: l’impresa deve continuare a funzionare. Pagare stipendi, emettere fatture, ordinare materie prime, rinnovare contratti. E il regime giuridico entro cui compie questi atti è radicalmente diverso nei due percorsi.

Cosa succede nella composizione negoziata. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Non c’è spossessamento, non c’è un commissario, non c’è un organo che si sovrappone all’amministratore. L’art. 21 CCII gli impone però di gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e, quando è già in stato di insolvenza ma esistono concrete prospettive di risanamento, di gestirla nel prevalente interesse dei creditori. L’esperto va informato preventivamente degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative; se ritiene che l’atto possa pregiudicare i creditori, lo segnala per iscritto, e l’eventuale compimento dell’atto nonostante il dissenso viene iscritto nel registro delle imprese.

Cosa succede nel concordato in bianco. Il regime è nettamente più rigido. Gli atti di ordinaria amministrazione restano nella disponibilità del debitore, ma gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, e il compimento di un atto straordinario senza autorizzazione ne compromette l’efficacia nella procedura. Il problema, nella pratica, non è conoscere la regola: è qualificare correttamente l’atto.

La norma. Art. 21 CCII sulla gestione dell’impresa in pendenza delle trattative e art. 22 CCII sulle autorizzazioni del tribunale, per la composizione negoziata; artt. 44 e 46 CCII, quest’ultimo richiamato dal comma 1-bis introdotto dal correttivo, per la fase prenotativa.

I termini che si attivano. Non è una fase scandita da termini perentori, ed è precisamente questo che la rende insidiosa. Il tempo qui non scade: si consuma. Ogni settimana passata senza costruire il piano è una settimana sottratta al termine dell’art. 44 o all’incarico dell’esperto. È l’unica fase dell’intera timeline in cui nessuna scadenza avverte l’imprenditore che sta perdendo tempo.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Nel concordato in bianco deve qualificare preventivamente ogni atto rilevante e, nel dubbio, chiedere l’autorizzazione. La Cassazione, Sez. I, con la pronuncia n. 14638 del 18 maggio 2026, ha precisato quale sia il presupposto necessario per qualificare come ordinari o straordinari gli atti compiuti in pendenza di domanda con riserva, e la necessità, nel secondo caso, di apposita autorizzazione. Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 maggio 2026, ha applicato il principio a un caso concreto che vale più di qualunque definizione astratta: la proroga di una fideiussione scaduta configura un nuovo contratto e quindi un atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione. Un rinnovo che l’imprenditore percepisce come continuazione di un rapporto esistente, per il diritto della crisi è un atto nuovo.

Nella composizione negoziata, invece, l’imprenditore può muoversi con più libertà ma deve usare lo strumentario dell’art. 22 CCII: autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, autorizzazione a pagare crediti anteriori quando il pagamento è funzionale alla continuità, autorizzazione a trasferire l’azienda o suoi rami senza l’applicazione dell’art. 2560, secondo comma, del codice civile. È lo strumentario che trasforma la composizione negoziata da moratoria in operazione di risanamento: senza di esso, il tavolo negoziale rischia di essere un tavolo vuoto.

In questa fase l’assistenza tecnica non è un supporto, è parte della gestione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la qualificazione degli atti e la costruzione delle istanze di autorizzazione vengono impostate con gli stessi parametri che l’esperto e il tribunale useranno per valutarle.

L’errore tipico di questa fase. Continuare a operare come se nulla fosse cambiato. L’imprenditore che nella composizione negoziata paga un fornitore anteriore per tenerselo buono, senza informare l’esperto e senza autorizzazione, compie un atto che rischia di essere contestato nelle procedure successive e che intacca la credibilità delle trattative. L’imprenditore che nel concordato in bianco rinnova un contratto rilevante senza autorizzazione compromette un atto su cui magari poggia l’intero piano.

Quanto dura realmente. Questa fase copre le prime settimane e si sovrappone a tutte le altre: non finisce mai fino alla chiusura del percorso. Nella composizione negoziata accompagna l’intero arco dei centottanta giorni; nel concordato prosegue fino all’apertura della procedura, quando subentra il regime della procedura aperta.


Entro 30 giorni: il vaglio del tribunale sulle misure protettive

Sono passate poche settimane e la protezione, che finora è stata quasi automatica, deve superare il primo esame vero.

Cosa succede. Nella composizione negoziata il tribunale, investito del ricorso depositato il giorno successivo alla pubblicazione, fissa l’udienza e decide con ordinanza motivata sulla conferma, sulla modifica o sulla revoca delle misure protettive, determinandone la durata. Nel concordato con riserva, invece, gli effetti protettivi si producono con la pubblicazione della domanda e il giudice è chiamato a confermarli o revocarli entro trenta giorni ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII.

La norma. Artt. 18 e 19 CCII per la composizione negoziata; artt. 54 e 55 CCII per gli strumenti di regolazione della crisi. L’art. 8 CCII fissa il tetto complessivo: la durata massima delle misure protettive, fino all’eventuale omologazione, è di dodici mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi.

I termini che si attivano. Nella composizione negoziata le misure protettive vengono confermate per un periodo che va da trenta a centoventi giorni, prorogabile su istanza delle parti fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. Nel concordato in bianco la conferma o la revoca interviene entro trenta giorni, e il periodo eventualmente già goduto in una precedente composizione negoziata viene computato ai fini del tetto dei dodici mesi. Dove i termini processuali sono soggetti a sospensione feriale, va ricordato che questa opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto: nessun altro periodo dell’anno sospende alcunché, e ogni calcolo fondato su finestre diverse è semplicemente sbagliato.

Cosa può fare l’imprenditore ora. È il momento in cui va dimostrata la serietà del percorso. Nella composizione negoziata, il tribunale valuta se le trattative siano concretamente avviate e se il risanamento sia ragionevolmente perseguibile: la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha chiarito che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso dei sessanta giorni per il concordato semplificato. Nel concordato in bianco, la conferma delle misure va accompagnata da elementi che mostrino l’effettiva costruzione del piano.

Un punto merita attenzione particolare: le misure protettive non sono un blocco indiscriminato. Possono essere chieste nei confronti di tutti i creditori oppure di determinate iniziative, di determinati creditori o di determinate categorie. Calibrarle è una scelta strategica: una protezione mirata sul creditore che sta procedendo esecutivamente, lasciando liberi gli altri rapporti, segnala al tavolo negoziale che l’impresa non sta cercando una moratoria generalizzata ma una soluzione.

L’errore tipico di questa fase. Presentare al tribunale una richiesta di misure protettive generica, priva dell’indicazione dei destinatari, dei contratti coinvolti e delle iniziative che si vogliono paralizzare. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 2 febbraio 2026, ha rigettato una richiesta di misure cautelari proprio per mancanza di indicazioni particolareggiate su destinatari e contratti, pur accogliendo l’istanza sulle misure protettive.

Quanto dura realmente. L’udienza ex art. 19 CCII viene fissata in tempi brevi, spesso entro due o tre settimane dal ricorso. L’ordinanza segue di norma a stretto giro, ma l’istruttoria può allungarsi quando i creditori si costituiscono e contestano i presupposti.


Dal giorno 30 al giorno 60: la scadenza della riserva contro le prime sessioni di trattativa

Da questo momento in poi i due calendari divergono in modo irreversibile. Nel concordato in bianco si avvicina una scadenza fissa; nella composizione negoziata si entra nel vivo del negoziato.

Cosa succede nel concordato in bianco. Il termine concesso dal tribunale si consuma. Entro la sua scadenza vanno depositati la proposta di concordato preventivo con il relativo piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, e la documentazione prevista dall’art. 39, comma 1, CCII. In alternativa, il debitore può depositare la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis: è la cosiddetta “passerella”, oggi espressamente prevista dalla lettera a) dell’art. 44, comma 1, che riferisce il termine non più al solo concordato ma a tutti gli strumenti di regolazione.

Cosa succede nella composizione negoziata. L’esperto convoca i creditori strategici, tipicamente le banche, i fornitori essenziali e i creditori pubblici. Si avviano le sessioni negoziali, si mettono sul tavolo le ipotesi di manovra: rimodulazione dei debiti, nuova finanza, cessione di rami d’azienda, ingresso di investitori.

La norma. Art. 44, comma 1, lettera a) e comma 1-quater CCII; art. 21 CCII sulla gestione dell’impresa in pendenza delle trattative; art. 22 CCII sulle autorizzazioni del tribunale.

I termini che si attivano. Il termine fissato dal tribunale per il deposito della proposta è perentorio: la sua inosservanza comporta l’inammissibilità della domanda e apre la strada alla liquidazione giudiziale. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026, ha confermato la declaratoria di inammissibilità di un concordato con riserva in cui il piano non era stato depositato nei termini, respingendo la giustificazione fondata sull’indisponibilità della documentazione sottoposta a sequestro probatorio in sede penale e confermando persino la condanna del legale rappresentante per mala fede ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Nel concordato in bianco: depositare la proposta piena, chiedere la proroga, oppure operare la passerella verso un accordo di ristrutturazione o un piano ex art. 64-bis. La finestra per chiedere la proroga si apre solo prima della scadenza: dopo, non esiste rimedio. Nella composizione negoziata: chiedere al tribunale le autorizzazioni dell’art. 22 CCII per contrarre finanziamenti prededucibili, per pagare crediti anteriori funzionali alla continuità, per trasferire l’azienda o un suo ramo senza l’applicazione dell’art. 2560, secondo comma, del codice civile. È lo strumentario che rende la composizione negoziata qualcosa di più di una moratoria.

L’errore tipico di questa fase. Nel concordato in bianco, usare il termine per cercare un acquirente invece che per costruire il piano. Chi arriva alla scadenza con un piano incompleto e chiede tempo “per definire le trattative” trova un tribunale che valuta la serietà del progetto, non le buone intenzioni. Nella composizione negoziata, l’errore è compiere atti di straordinaria amministrazione ritenendo che, non essendoci spossessamento, non serva alcuna cautela: le autorizzazioni dell’art. 22 non sono un adempimento formale, sono ciò che rende opponibili gli atti nelle procedure successive.

Quanto dura realmente. Il termine è quello fissato dal decreto, tra trenta e sessanta giorni. Le sessioni negoziali nella composizione negoziata occupano in genere il secondo e il terzo mese: il primo serve quasi sempre a mettere ordine nei dati.


Dal giorno 60 al giorno 120: la proroga, e le condizioni che la reggono

A questo punto la procedura entra in una fase in cui il tempo non è più concesso, ma va meritato.

Cosa succede. Nel concordato in bianco, il debitore che non riesce a depositare nei termini chiede la proroga. Nella composizione negoziata, le misure protettive giunte a scadenza vanno prorogate, mentre l’incarico dell’esperto continua a correre verso i 180 giorni.

La norma. L’art. 44, comma 1, lettera a), CCII prevede che il termine sia prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni. Il correttivo del 2024 ha inciso in modo significativo su questo punto: la proroga può oggi essere richiesta anche in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale, purché venga depositato il progetto di regolazione. È stato inoltre introdotto il comma 1-bis, che chiarisce come dalla data del deposito della domanda e fino alla scadenza del termine si producano gli effetti dell’art. 46 CCII, e il comma 1-quater, che consente di differenziare già in fase prenotativa gli effetti in funzione dello strumento prescelto.

I termini che si attivano. La proroga non può eccedere i sessanta giorni, e il termine complessivo della fase prenotativa non può quindi superare i centoventi giorni dall’iscrizione. Nella composizione negoziata, la proroga delle misure protettive porta la durata complessiva fino al massimo previsto, sempre nel rispetto del tetto dei dodici mesi dell’art. 8 CCII.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Deve dimostrare, carte alla mano, di aver lavorato. Il Tribunale di Salerno, in un caso di istanza di proroga presentata in pendenza di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, ha valorizzato la circostanza che il debitore stesse effettivamente ponendo in essere le attività previste nel decreto di ammissione alla procedura prenotativa, ha ritenuto la domanda di liquidazione non ostativa e ha concesso la proroga di sessanta giorni. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 2 febbraio 2024, ha accolto solo parzialmente un’analoga richiesta, calibrando la durata sull’effettivo stato di avanzamento. La proroga si ottiene mostrando un progetto, non raccontando un’intenzione.

L’errore tipico di questa fase. Rinunciare alla domanda e riproporne una nuova, sperando di far ripartire l’orologio. È la manovra che la giurisprudenza di legittimità ha stroncato con nettezza: la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026, ha stabilito che integra abuso del diritto, con conseguente inammissibilità, la presentazione di una nuova istanza di concordato con riserva ex art. 44 CCII da parte del debitore che, invece di procedere alle integrazioni richieste dal tribunale, rinunci alla precedente domanda e ne depositi una nuova in assenza di significative modifiche dell’attivo e del passivo. Variazioni marginali — la liberazione di un immobile, la ripresa di contatti con vecchi contraenti, l’avvio di azioni di recupero crediti — possono essere recepite integrando il piano originario e non giustificano una nuova procedura prenotativa.

Quanto dura realmente. La decisione sull’istanza di proroga arriva in genere in tempi rapidi, perché il tribunale sa che il termine è in scadenza. Ma il rischio è che la proroga venga concessa per un periodo inferiore a quello richiesto: pianificare sui sessanta giorni pieni è imprudente.


Il giorno 120: il deposito della proposta piena, e il secondo esame del tribunale

Il calendario ora arriva al punto in cui la riserva deve sciogliersi. Chi ha scelto il concordato in bianco ha esaurito ogni possibilità di rinvio: o deposita, o esce.

Cosa succede. Entro la scadenza del termine, eventualmente prorogato, il debitore deposita la proposta di concordato con il piano, l’attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, e la documentazione dell’art. 39, comma 1, CCII. Il tribunale esamina la domanda e provvede con decreto: se la proposta è ammissibile, apre il concordato preventivo ai sensi dell’art. 47 CCII, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, e fissa i termini della fase successiva. Se non lo è, la dichiara inammissibile.

La norma. Artt. 39, comma 1, 44, comma 1, e 47 CCII. Per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, l’art. 64-bis; per gli accordi di ristrutturazione, gli artt. 57 e seguenti.

I termini che si attivano. Con il decreto di apertura si apre una sequenza nuova, scandita dai termini per l’adunanza o per il voto, per le relazioni del commissario giudiziale, per le opposizioni e per l’omologazione. La fase prenotativa si chiude qui: da questo momento non esistono più proroghe, ma scadenze processuali della procedura aperta.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Molto meno che nelle fasi precedenti, e questo è il punto. La proposta depositata è il perimetro entro cui si giocherà tutto il resto: le modifiche sono ammesse entro limiti temporali precisi, e il sindacato del tribunale è già attivo. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 11223 del 28 aprile 2025, ha distinto i due piani su cui si articola questo sindacato: la valutazione di convenienza della proposta, che resta rimessa ai creditori, e il controllo di legalità e di fattibilità, che spetta al giudice. Confondere i due piani porta a costruire proposte che convincono i creditori ma non superano il vaglio del tribunale, o viceversa.

L’errore tipico di questa fase. Depositare un piano formalmente completo ma informativamente reticente. La Cassazione, Sez. I, con la pronuncia n. 31958 del 9 dicembre 2025, si è occupata della revoca dell’ammissione per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori da parte del debitore e dell’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. L’incompletezza informativa non è un vizio formale sanabile: è una causa di revoca che colpisce quando la procedura è già avviata e le alternative sono ormai poche.

Quanto dura realmente. Tra il deposito della proposta piena e il decreto di apertura passano, nei tribunali di media dimensione, dalle due alle sei settimane, in funzione della complessità del piano e della necessità di chiarimenti. È un tempo in cui l’impresa opera già sotto il regime della procedura, ma senza ancora avere la certezza dell’ammissione.


Il giorno 180: la relazione finale dell’esperto, il vero spartiacque

Sono passati sei mesi dall’accettazione dell’incarico. Chi ha scelto la composizione negoziata arriva qui; chi ha scelto il concordato in bianco, a questa altezza, ha già ottenuto l’apertura della procedura oppure è già stato dichiarato inammissibile.

Cosa succede. L’art. 17, comma 7, CCII stabilisce che l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato — anche a seguito di una sua proposta — una soluzione adeguata al superamento della situazione di squilibrio. L’esperto redige allora la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e ne dà comunicazione alle parti e, se sono state concesse misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse. La relazione deve documentare l’attività svolta, le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e l’idoneità della soluzione individuata, secondo l’indice proposto negli allegati alle istruzioni operative ministeriali.

La norma. Art. 17, comma 7, CCII, riscritto dal correttivo; art. 23 CCII sulla conclusione delle trattative.

I termini che si attivano. Il centottantesimo giorno decorre dall’accettazione della nomina, non dall’istanza né dalla pubblicazione. È una precisazione che sembra scolastica finché non si costruisce un calendario reale: tra istanza, nomina e accettazione possono passare giorni, e ciascuno di essi sposta in avanti la scadenza. L’incarico può proseguire per non oltre ulteriori centottanta giorni quando lo richiedono l’imprenditore o le parti con cui sono in corso le trattative e l’esperto vi acconsente, oppure quando è pendente un procedimento sulle misure protettive o cautelari o un procedimento di autorizzazione. La prosecuzione va inserita nella piattaforma a cura dell’esperto.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Se una soluzione è stata trovata, la composizione si chiude con uno degli esiti dell’art. 23: contratto o convenzione con i creditori, piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII, accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e seguenti. Se la soluzione non c’è, si apre il ventaglio delle uscite: domanda di concordato preventivo ordinario, anche con riserva; concordato semplificato ex art. 25-sexies; liquidazione giudiziale. È il momento in cui la scelta iniziale mostra il proprio prezzo o il proprio valore: chi ha usato bene sei mesi arriva qui con un accordo in mano, chi li ha usati per prendere tempo arriva con una relazione finale che lo certifica.

L’errore tipico di questa fase. Aspettare la relazione finale per cominciare a pensare al “dopo”. La relazione dell’esperto non è un adempimento neutro: è il presupposto del concordato semplificato e il documento su cui il tribunale misurerà se le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede. La Corte d’Appello dell’Aquila, con pronuncia del 22 aprile 2026, ha ribadito che lo svolgimento delle trattative in buona fede nel corso della composizione negoziata è un presupposto da verificare in concreto per l’accesso al concordato semplificato, non una formula da ripetere.

Quanto dura realmente. La durata media effettiva di una composizione negoziata si colloca nella fascia dei centoventi-centottanta giorni. Le procedure che superano quella soglia sono quasi sempre quelle in cui è pendente un procedimento su misure protettive o autorizzazioni, cioè quelle in cui il tribunale è già entrato nella partita.


Dal giorno 180 al giorno 360: i sessanta giorni che non perdonano

Il calendario ora corre su una scadenza che molti imprenditori scoprono troppo tardi, e che ha già prodotto un contenzioso significativo.

Cosa succede. Conclusa la composizione negoziata senza accordo, l’imprenditore che voglia accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio deve muoversi entro un termine breve e rigido. In alternativa, l’incarico dell’esperto può proseguire per un secondo periodo di centottanta giorni, spostando in avanti l’intero calendario.

La norma. L’art. 25-sexies CCII consente all’imprenditore di presentare la proposta di concordato semplificato entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. L’art. 25-septies disciplina la liquidazione del patrimonio.

I termini che si attivano. I sessanta giorni dell’art. 25-sexies hanno natura decadenziale, e il loro rispetto è richiesto anche quando la domanda di accesso venga proposta con riserva. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 febbraio 2026, ha affermato che il deposito del piano e della proposta deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale resa al termine della composizione negoziata, anche in caso di domanda proposta con riserva; nello stesso senso il Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’impresa, con provvedimento del 9 luglio 2026, ha ribadito che il termine decadenziale per l’introduzione dello strumento va rispettato anche quando l’accesso avvenga in forma prenotativa. Chi conta di usare la domanda con riserva per allungare i sessanta giorni si ritrova con la domanda inammissibile.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Può scegliere tra tre strade. Il concordato semplificato, che non prevede il voto dei creditori né l’adunanza, e in cui il tribunale omologa dopo aver verificato la regolarità del procedimento, la fattibilità del piano liquidatorio e l’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria. Il concordato preventivo ordinario, con o senza riserva, che recupera il voto dei creditori ma consente la continuità. La liquidazione giudiziale, che a volte è semplicemente la presa d’atto di una realtà.

L’errore tipico di questa fase. Trattare la composizione negoziata come un’anticamera del concordato semplificato. La giurisprudenza di legittimità ha imposto un vaglio rigoroso proprio per contrastare l’uso distorto dello strumento: la Cassazione, Sez. I, con la pronuncia n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha delimitato i criteri del controllo che il tribunale deve eseguire ai fini dell’accesso al concordato semplificato, legittimando una verifica penetrante fin dalla fase di ammissione. Chi entra in composizione negoziata senza una reale prospettiva negoziale non trova una scorciatoia: trova un giudice che gliela chiude.

Quanto dura realmente. Tra la comunicazione della relazione finale e il deposito della proposta di concordato semplificato passano, nella pratica, quasi tutti i sessanta giorni disponibili. È un tempo insufficiente per costruire da zero un piano liquidatorio: chi arriva impreparato al giorno 180 non recupera.


Dopo dodici mesi: il tetto delle misure protettive e la fase dell’omologazione

Siamo alla fine dell’arco temporale. Qui il vincolo non è più procedurale, è strutturale.

Cosa succede. Qualunque sia il percorso seguito, la protezione del patrimonio non è indefinita. L’art. 8 CCII fissa un tetto che attraversa tutti gli strumenti e che assorbe i periodi già goduti. Nel frattempo, se si è arrivati al concordato, la procedura entra nella fase del voto — dove previsto — e dell’omologazione.

La norma. L’art. 8 CCII stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive, fino all’eventuale omologazione, non può eccedere i dodici mesi, comprese proroghe e rinnovi. Il periodo già fruito in composizione negoziata viene computato: i tribunali, chiamati a confermare le misure protettive in sede di concordato semplificato, verificano espressamente di quanta protezione l’impresa abbia già beneficiato nella fase negoziale.

I termini che si attivano. Nel concordato preventivo ordinario si aprono le scadenze del voto, delle opposizioni e dell’omologazione. Sul piano delle impugnazioni, va tenuto presente che la Cassazione ha delimitato con precisione i provvedimenti ricorribili: con la pronuncia n. 31176 del 28 novembre 2025 ha escluso la ricorribilità straordinaria ex art. 111, comma 7, della Costituzione della decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, anche quando adottata nella forma della sentenza anziché del decreto; con la pronuncia n. 32878 del 17 dicembre 2025 ha chiarito il regime del decreto che definisce il giudizio di omologazione. Sul concordato semplificato, la pronuncia n. 620 del 12 gennaio 2026 ha escluso la ricorribilità del provvedimento reso dalla corte d’appello sull’inammissibilità dichiarata in limine dal tribunale. Dove i termini per le impugnazioni sono soggetti a sospensione feriale, il calcolo va fatto tenendo conto esclusivamente del periodo 1°-31 agosto.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Molto meno di prima. Le scelte strategiche si sono consumate nei primi sei mesi; qui si difende ciò che si è costruito. È però la fase in cui diventa decisiva la coerenza della linea: il reclamo davanti alla corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione non sono capitoli separati, sono la prosecuzione della stessa impostazione data nel primo atto. Chi cambia difensore e strategia a metà percorso scopre che gli argomenti spendibili in sede di reclamo erano quelli che andavano seminati nel ricorso iniziale.

L’errore tipico di questa fase. Impugnare tutto, indiscriminatamente. Il sistema delle impugnazioni nel Codice della crisi è selettivo, e un ricorso inammissibile non è neutro: consuma tempo e credibilità, e in alcuni casi produce condanne accessorie.

Quanto dura realmente. Dalla domanda piena all’omologazione, nei tribunali italiani, passano mediamente dai sei ai dodici mesi per i concordati di media complessità, con variazioni notevoli in funzione del carico del tribunale, del numero dei creditori e della presenza di opposizioni.


La stessa crisi, due calendari

Qui non ci sono clienti né vicende reali: sono due esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili, per mostrare come la stessa identica situazione produca esiti diversi a seconda del calendario che si sceglie e del modo in cui lo si rispetta.

Calendario A — l’impresa che apre alle finestre giuste

Un’impresa manifatturiera con debiti complessivi per 1.847.300 euro, di cui 612.400 verso banche, 738.900 verso fornitori e il residuo verso enti previdenziali, registra al 31 gennaio 2026 un patrimonio netto negativo e tre decreti ingiuntivi notificati.

  • 4 febbraio 2026: istanza di composizione negoziata sulla piattaforma, con contestuale richiesta di misure protettive. Pubblicazione nel registro delle imprese lo stesso giorno.
  • 5 febbraio 2026: deposito del ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive, il giorno successivo alla pubblicazione. Termine rispettato.
  • 9 febbraio 2026: nomina dell’esperto; accettazione il 10 febbraio. Da qui decorrono i 180 giorni: scadenza ordinaria il 9 agosto 2026.
  • 26 febbraio 2026: ordinanza del tribunale che conferma le misure protettive per 120 giorni, fino al 26 giugno 2026.
  • Marzo-maggio 2026: sei sessioni negoziali. Il ceto bancario accetta una rimodulazione a settantadue mesi; due fornitori strategici sottoscrivono una convenzione; il tribunale autorizza, ex art. 22 CCII, un finanziamento prededucibile per il capitale circolante. Ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione viene preventivamente comunicato all’esperto, che non formula rilievi.
  • 18 giugno 2026: istanza di proroga delle misure protettive, depositata prima della scadenza. Concessa.
  • 24 luglio 2026: sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, dentro il termine dell’incarico.
  • Esito: composizione chiusa con esito positivo, impresa in continuità, nessuna procedura concorsuale aperta. Protezione complessivamente utilizzata: poco più di cinque mesi, ampiamente entro il tetto dell’art. 8.

Calendario B — la stessa impresa che lascia correre

Stessa impresa, stessi numeri, stessa data di partenza.

  • 4 febbraio 2026: deposito diretto di una domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII, per fermare i creditori. Nessun progetto di regolazione predisposto.
  • 11 febbraio 2026: iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il termine decorre da qui, non dal deposito.
  • 19 febbraio 2026: decreto del tribunale che concede quarantacinque giorni per il deposito di proposta, piano e attestazione. Scadenza: 27 marzo 2026.
  • Febbraio-marzo 2026: l’impresa cerca un investitore invece di costruire il piano. Gli obblighi informativi periodici previsti nel decreto vengono adempiuti solo parzialmente. Il 6 marzo viene rinnovata una fideiussione scaduta senza autorizzazione del tribunale: atto di straordinaria amministrazione compiuto fuori dal perimetro autorizzativo.
  • 25 marzo 2026: istanza di proroga, senza progetto di regolazione allegato. Il tribunale concede solo trenta giorni, fino al 26 aprile 2026.
  • 26 aprile 2026: il piano non viene depositato. Termine perentorio scaduto: domanda inammissibile.
  • 8 maggio 2026: l’impresa tenta l’accesso alla composizione negoziata. Preclusione: essendo pendente il procedimento introdotto con la domanda ex art. 44, l’istanza è inammissibile ai sensi dell’art. 25-quinquies CCII.
  • Giugno 2026: apertura della liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore.

Le due timeline partono dallo stesso giorno e dagli stessi numeri. La differenza non è nella qualità dell’impresa: è nel fatto che nel primo calendario ogni finestra è stata usata nel momento in cui era aperta, e nel secondo ogni finestra è stata attraversata quando era già chiusa.


I binari paralleli: come cambia il calendario se si cambia strada

Le due procedure non sono compartimenti stagni. Esistono passaggi, ma ciascuno ha un prezzo temporale che va conosciuto prima e non dopo.

Dalla composizione negoziata al concordato. È il passaggio fisiologico. Conclusa la fase negoziale senza accordo, o anche durante, l’imprenditore può depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, anche con riserva. Il calendario cambia radicalmente: con il deposito si applicano le misure protettive degli artt. 54 e 55 CCII, con le loro regole e le loro durate, e il tribunale tiene conto del periodo già goduto in composizione negoziata ai fini del tetto dei dodici mesi dell’art. 8. In altri termini, il tempo di protezione consumato nella fase negoziale non si azzera: viene portato in detrazione. Chi ha usato duecentoquaranta giorni di misure protettive in composizione negoziata entra nel concordato con un residuo, non con un plafond intero.

Dal concordato alla composizione negoziata. È il passaggio problematico. L’art. 25-quinquies CCII preclude l’accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione, comprese le ipotesi dell’art. 44, comma 1, lettera a), e del concordato minore. La preclusione opera per i procedimenti promossi dallo stesso debitore: la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, ha chiarito che il divieto non si estende ai ricorsi proposti da creditori terzi, e che finché le misure protettive non sono state formalmente revocate opera il divieto inderogabile dell’art. 18, comma 4, CCII di aprire la liquidazione giudiziale. Chi vuole tornare indietro deve prima uscire davvero dal procedimento pendente, e il tempo necessario per farlo è tempo senza protezione.

La passerella interna all’art. 44. Meno nota ma spesso decisiva. Il termine concesso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a), non è dedicato solo al concordato preventivo: la norma lo riferisce anche al deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis. Il correttivo ha valorizzato questa struttura introducendo il comma 1-quater, che permette di differenziare gli effetti già in fase prenotativa in funzione dello strumento prescelto. Se il debitore non sceglie lo strumento, il regime applicabile è quello, più rigido, del concordato preventivo: è un dettaglio che cambia la disciplina degli atti di gestione, dei contratti pendenti e degli obblighi informativi per tutta la durata della riserva. Anche sui contratti pendenti la scelta produce effetti: l’art. 97, comma 7, CCII stabilisce che, in ipotesi di applicazione della disciplina del comma 1-quater dell’art. 44, la sospensione del contratto non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale.

Il binario del concordato semplificato. Si innesta solo sulla composizione negoziata e solo se questa si è conclusa senza accordo. Non è accessibile a chi ha scelto il concordato in bianco: è, in senso proprio, il premio riservato a chi ha percorso la via negoziale in buona fede. Ma è un premio sorvegliato, perché il tribunale verifica in concreto che le trattative si siano svolte correttamente e che non si sia trattato di un passaggio strumentale. Va inoltre tenuto presente che nel concordato semplificato lo strumentario protettivo è più ristretto: il Tribunale di Isernia, con provvedimento del 15 gennaio 2026, ha escluso che vi sia riconoscibile la misura protettiva atipica dell’art. 94-bis CCII, prevista per il concordato in continuità.

Il binario delle autorizzazioni. Durante la composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa ai sensi dell’art. 21 CCII, senza spossessamento, e ricorre al tribunale solo per specifiche autorizzazioni. Nel concordato con riserva il regime è più stringente: gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. La Cassazione, Sez. I, con la pronuncia n. 14638 del 18 maggio 2026, ha precisato quale sia il presupposto per qualificare la natura degli atti compiuti in quel contesto e la necessità dell’apposita autorizzazione per quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 maggio 2026, ha applicato il principio a un caso concreto, qualificando come nuovo contratto — e quindi come atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione — la proroga di una fideiussione scaduta.

Il binario dei creditori che si muovono per primi. Esiste infine un binario che non dipende dall’imprenditore: quello del creditore che deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. La pendenza di un ricorso altrui non preclude l’accesso alla composizione negoziata, e non impedisce, oggi, nemmeno la proroga del termine ex art. 44, purché sia depositato il progetto di regolazione. Ma accelera tutto: il tribunale che ha davanti un’istanza di liquidazione e una domanda prenotativa senza contenuto tende a decidere in fretta, e nella direzione meno favorevole all’impresa.


Le cinque finestre critiche

Nell’intero arco temporale ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Non sono i più drammatici: sono i più silenziosi.

  1. La finestra della scelta, prima di qualunque deposito. È l’unico momento in cui entrambe le strade sono percorribili. Dopo il deposito di una domanda ex art. 44, la composizione negoziata è preclusa dall’art. 25-quinquies CCII. Questa finestra si chiude con un clic sul deposito telematico, e non si riapre.
  2. La finestra del giorno successivo alla pubblicazione, nella composizione negoziata. Il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive va depositato il giorno dopo la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese. È il termine più breve dell’intera procedura ed è quello che produce il danno più netto quando viene mancato: l’impresa risulta pubblicamente in crisi, senza protezione giudiziale.
  3. La finestra della proroga, prima della scadenza del termine ex art. 44. L’istanza va depositata mentre il termine è ancora in corso e va sorretta da un progetto di regolazione della crisi. Chiedere la proroga il giorno dopo la scadenza è irrilevante: il termine è perentorio e la decadenza si è già prodotta.
  4. La finestra dei sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto. È il termine decadenziale dell’art. 25-sexies per il concordato semplificato. Non si allunga presentando la domanda con riserva, come hanno chiarito il Tribunale di Bologna il 19 febbraio 2026 e il Tribunale di Milano il 9 luglio 2026.
  5. La finestra della proroga dell’incarico dell’esperto, prima del centottantesimo giorno. L’incarico può proseguire per non oltre altri centottanta giorni, ma la prosecuzione va attivata quando il primo periodo è ancora aperto. Lasciare scadere l’incarico e poi chiedere di riaprirlo significa aver consumato la fase negoziale.

Queste cinque finestre hanno un tratto in comune che vale la pena isolare: nessuna di esse viene segnalata all’imprenditore da un atto che arriva. Il decreto ingiuntivo si notifica, il pignoramento si subisce, l’udienza si comunica. Le finestre della crisi d’impresa, invece, si aprono e si chiudono in silenzio, mentre l’imprenditore è occupato a tenere in piedi l’attività. È esattamente questo il motivo per cui la gestione del calendario non può essere delegata alla buona memoria: va presidiata da chi conosce in anticipo dove cadono le scadenze e quale mossa va preparata nelle settimane che le precedono, perché una finestra si attraversa solo se il documento che serve per attraversarla è già pronto quando si apre.


Le domande sul tempo

Sono già scaduti i trenta giorni dal decreto e non ho depositato il piano: posso ancora fare qualcosa? Se il termine fissato dal tribunale è interamente decorso senza deposito né istanza di proroga tempestiva, la domanda è destinata all’inammissibilità: si tratta di un termine perentorio, e la Cassazione ha confermato questa lettura anche di fronte a impedimenti oggettivi come il sequestro probatorio della documentazione. Resta da valutare, con tempi strettissimi, se esistano percorsi alternativi compatibili con la situazione, tenendo conto che l’accesso alla composizione negoziata è precluso finché il procedimento pende.

Quanto dura, in tutto, una composizione negoziata? Centottanta giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, prorogabili per non oltre ulteriori centottanta. La durata media effettiva si colloca però nella fascia dei centoventi-centottanta giorni, perché molte procedure si chiudono, positivamente o negativamente, prima della scadenza ordinaria.

Se ho già usato le misure protettive in composizione negoziata, quante me ne restano nel concordato? Il tetto dell’art. 8 CCII è di dodici mesi complessivi fino all’eventuale omologazione, e il periodo già goduto viene computato. Un’impresa che abbia beneficiato di otto mesi di protezione nella fase negoziale non entra nel concordato con dodici mesi nuovi, ma con il residuo.

I termini si fermano ad agosto? Solo dove la sospensione feriale è applicabile, e comunque esclusivamente nel periodo 1°-31 agosto. Nessun altro intervallo dell’anno sospende termini, e ogni calcolo costruito su finestre diverse è errato in partenza.

Ho perso i sessanta giorni dalla relazione finale: posso recuperarli depositando una domanda con riserva? No. Il termine dell’art. 25-sexies ha natura decadenziale e va rispettato anche quando la domanda di accesso al concordato semplificato è proposta in forma prenotativa. È un punto su cui la giurisprudenza di merito più recente si è espressa in modo convergente.

Un creditore ha già depositato ricorso per la liquidazione giudiziale: sono ancora in tempo per la composizione negoziata? Sì. La preclusione dell’art. 25-quinquies CCII riguarda i procedimenti promossi dallo stesso debitore, non quelli introdotti da creditori terzi o dal pubblico ministero. Il tempo però si comprime drasticamente, perché il tribunale che ha davanti un’istanza di liquidazione deciderà sulle misure protettive con particolare rigore e con tempi rapidi.

Quanto tempo passa, realisticamente, dall’inizio alla fine se scelgo il concordato? Dalla domanda con riserva all’omologazione, sommando fase prenotativa, apertura, voto e giudizio di omologazione, il percorso completo occupa in media dai dodici ai diciotto mesi. Il tetto dei dodici mesi dell’art. 8 riguarda però le sole misure protettive: la procedura può proseguire anche dopo, ma senza quello scudo.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono, così che ciascuno sia leggibile accanto alla fase che governa.

Fase della scelta iniziale e dei limiti di accesso

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 6 dicembre 2025, n. 31856. Ha respinto il ricorso in un caso in cui l’istanza di composizione negoziata era stata presentata mentre pendeva una domanda di concordato preventivo con riserva: mancando ab initio il presupposto processuale di accesso, cadono anche le misure protettive e la loro conferma, e con esse l’effetto preclusivo sulla dichiarazione di insolvenza. È la pronuncia che rende definitivamente irreversibile la scelta iniziale.

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 4 del 29 maggio 2024. Ha stabilito che la preclusione dell’art. 25-quinquies CCII riguarda i procedimenti concorsuali promossi dallo stesso debitore e non quelli introdotti da creditori terzi, e che il divieto dell’art. 18, comma 4, CCII di aprire la liquidazione giudiziale opera fino alla formale revoca delle misure protettive. Rilevante per l’impresa che subisce ricorsi altrui mentre valuta la via negoziale.

Fase del decreto e del termine prenotativo

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 26 maggio 2026, n. 16358. Ha confermato l’inammissibilità di un concordato con riserva per mancato deposito del piano nel termine, ritenendo non giustificativa l’indisponibilità di documentazione sotto sequestro probatorio penale, e ha avallato la condanna del legale rappresentante per mala fede ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII con raddoppio del contributo unificato. Misura la rigidità del termine meglio di qualunque commento.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 31 marzo 2016, n. 6277. Nel vigore della disciplina previgente aveva già affermato che il termine concesso al debitore per la presentazione di proposta, piano e documenti ha natura perentoria e decadenziale. Il principio è transitato nell’impianto dell’art. 44 CCII e continua a orientare l’interpretazione.

Tribunale di Salerno, decreto in tema di proroga ex art. 44, comma 1, lettera a), CCII. Ha concesso la proroga di sessanta giorni valorizzando il fatto che il debitore stesse effettivamente compiendo le attività previste nel decreto di ammissione, e ha ritenuto non ostativa la pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Indica quale tipo di prova il tribunale si attende da chi chiede tempo.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto del 2 febbraio 2024. Ha accolto solo parzialmente una richiesta di proroga per il deposito di una domanda di concordato in continuità, calibrando la durata concessa sullo stato effettivo di avanzamento del progetto. Conferma che la proroga non è mai automatica nella sua estensione.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 25 febbraio 2026, n. 4246. Ha qualificato come abuso del diritto, con conseguente inammissibilità, la presentazione di una nuova domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII da parte di chi, anziché integrare la proposta come richiesto dal tribunale, rinunci alla precedente e ne depositi un’altra senza modifiche significative dell’attivo e del passivo. Chiude la via della riproposizione seriale.

Fase della gestione dell’impresa durante la riserva

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 18 maggio 2026, n. 14638. Ha individuato il presupposto necessario per qualificare gli atti compiuti in pendenza di domanda di concordato con riserva come di ordinaria o straordinaria amministrazione, con la conseguente necessità, nel secondo caso, di specifica autorizzazione.

Tribunale di Massa, provvedimento del 20 maggio 2026. Ha ritenuto che, nel concordato con riserva, la proroga di una fideiussione scaduta configuri un nuovo contratto e quindi un atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione del tribunale. Esempio concreto di quanto sia ampio il perimetro degli atti da autorizzare.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 8 gennaio 2025, n. 288. In tema di prededuzione, ha affrontato il rapporto di consecuzione tra un concordato con riserva dichiarato improcedibile, una successiva procedura e il fallimento, censurando la valorizzazione del mero intervallo temporale in assenza di un accertamento sulla discontinuità dell’insolvenza. Rilevante per i creditori che contrattano con l’impresa durante la fase prenotativa.

Fase delle misure protettive

Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. Ha affermato che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale, senza che occorra attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso dei sessanta giorni per il concordato semplificato.

Tribunale di Bologna, provvedimento del 2 febbraio 2026. In sede di accesso al concordato semplificato ha ritenuto accoglibile l’istanza di conferma delle misure protettive senza necessità di fissare un’apposita udienza in contraddittorio con i creditori, rigettando invece la richiesta di misure cautelari perché priva di indicazioni particolareggiate su destinatari e contratti.

Corte d’Appello di Bari, Sez. I civile, 23 ottobre 2025. Ha individuato nel tribunale in composizione collegiale l’organo competente a decidere del reclamo avverso la decisione del giudice monocratico sulla proroga di misure protettive nel frattempo scadute, in materia di concordato semplificato.

Tribunale di Isernia, 15 gennaio 2026. Ha escluso che nel concordato semplificato sia riconoscibile la misura protettiva atipica prevista dall’art. 94-bis CCII, delimitando lo strumentario disponibile in quella procedura.

Fase del concordato semplificato e dei suoi termini

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 4 dicembre 2025, n. 31641. Ha delimitato i criteri del controllo che il tribunale deve svolgere ai fini dell’accesso al concordato semplificato, in funzione di contrasto all’uso distorto della composizione negoziata come mera anticamera della procedura liquidatoria.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 12 gennaio 2026, n. 620. Ha escluso la ricorribilità ex art. 111, comma 7, della Costituzione del provvedimento reso dalla corte d’appello sull’impugnativa della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato semplificato adottata in limine dal tribunale, applicando in via analogica l’art. 47, comma 5, CCII.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 16 gennaio 2026, n. 881. Ha chiarito che nel reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato non sono legittimati passivi necessari né l’ausiliario del tribunale né il commissario liquidatore.

Tribunale di Bologna, Sez. Procedure concorsuali, 19 febbraio 2026, e Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’impresa, 9 luglio 2026. Entrambi hanno affermato la natura decadenziale del termine di sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto per l’introduzione del concordato semplificato, precisando che il rispetto è dovuto anche quando la domanda di accesso sia proposta con riserva.

Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026. Ha ribadito che lo svolgimento in buona fede delle trattative durante la composizione negoziata è presupposto di accesso al concordato semplificato da verificare in concreto, e non una circostanza da presumere.

Fase dell’apertura, dell’omologazione e delle impugnazioni

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 9 dicembre 2025, n. 31958. Si è occupata della revoca dell’ammissione al concordato preventivo per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. Misura quanto il dovere informativo pesi anche dopo l’apertura della procedura.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 28 novembre 2025, n. 31176. Ha escluso la ricorribilità straordinaria per cassazione della decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, anche se adottata nella forma della sentenza anziché del decreto.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 17 dicembre 2025, n. 32878. Ha qualificato come decisorio il decreto con cui il tribunale definisce il giudizio di omologazione del concordato preventivo, escludendone però l’assoggettabilità al ricorso straordinario in ragione della sua reclamabilità.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 28 aprile 2025, n. 11223. Ha distinto i due piani su cui si articola il sindacato del tribunale sulla proposta concordataria, separando la valutazione di convenienza rimessa ai creditori dal controllo di legalità e fattibilità spettante al giudice.


Cosa può fare lo Studio Monardo

L’intervento dello Studio si calibra sulla tappa in cui l’impresa si trova, perché ogni fase ha margini diversi e strumenti diversi.

  1. Ricostruiamo la posizione temporale esatta dell’impresa: verifichiamo la data di iscrizione nel registro delle imprese, calcoliamo da lì il decorso del termine ex art. 44 e individuiamo quali finestre sono ancora aperte e quali già chiuse.
  2. Redigiamo e depositiamo la domanda di accesso con riserva, allegando bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori conforme all’art. 39, comma 3, CCII, e impostiamo fin da subito lo strumento prescelto ai sensi del comma 1-quater.
  3. Presentiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica nazionale, predisponiamo il test pratico sulla perseguibilità del risanamento e valutiamo con l’imprenditore se richiedere o meno le misure protettive, misurando il costo reputazionale della pubblicità nel registro delle imprese.
  4. Depositiamo il ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, presidiando il termine più breve dell’intera procedura, e sosteniamo la conferma delle misure protettive in udienza.
  5. Costruiamo il progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza che sorregge l’istanza di proroga ex art. 44, comma 1, lettera a), documentando le attività già svolte e lo stato di avanzamento del piano.
  6. Predisponiamo e depositiamo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII per i finanziamenti prededucibili, per i pagamenti di crediti anteriori funzionali alla continuità e per il trasferimento dell’azienda o di suoi rami.
  7. Curiamo gli obblighi informativi periodici imposti dal decreto del tribunale nella fase prenotativa e qualifichiamo preventivamente gli atti di gestione, richiedendo l’autorizzazione per quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione.
  8. Prepariamo la proposta di concordato semplificato entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, documentando lo svolgimento in buona fede delle trattative come richiesto dal vaglio giudiziale.
  9. Assistiamo l’impresa nelle sessioni negoziali con banche, fornitori strategici e creditori istituzionali, con avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso dossier.
  10. Proponiamo reclami e ricorsi contro i provvedimenti di revoca, inammissibilità e apertura della liquidazione giudiziale, verificando preliminarmente quali provvedimenti siano effettivamente impugnabili secondo il regime delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo, l’abilitazione che pesa di più è l’ultima. Essere Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa appartenere alla stessa categoria professionale che nella composizione negoziata siede al tavolo come terzo indipendente: chi ha ricoperto quel ruolo sa esattamente quali elementi l’esperto cerca nel test pratico, come valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, cosa scrive e cosa non scrive nella relazione finale, e su quali basi il tribunale deciderà poi sulle misure protettive. È una conoscenza del percorso dall’interno, non una ricostruzione fatta dall’esterno.

A questo si aggiunge la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la linea impostata nel primo atto è la stessa che regge davanti al tribunale, in sede di reclamo alla corte d’appello e, dove ne ricorrano i presupposti, nel giudizio di legittimità, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione a metà percorso. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso in parallelo: il piano industriale e il piano giuridico non vengono costruiti in stanze separate, perché nella crisi d’impresa i numeri e il diritto si tengono a vicenda.


Il tempo è la risorsa più preziosa, ed è quella che si spreca per prima

Alla fine di questa ricostruzione la domanda iniziale — meglio il concordato in bianco o la composizione negoziata — si rivela mal posta. Non esiste uno strumento migliore in assoluto: esistono due calendari, e un’impresa che ne può rispettare uno soltanto. Il tempo è la risorsa più preziosa di chi affronta una crisi d’impresa, ed è anche l’unica che viene sistematicamente sprecata prima ancora di cominciare, nelle settimane in cui si spera che la situazione si riassorba da sé e in cui nessuna protezione è ancora attiva.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. La materia della crisi d’impresa richiede due competenze che raramente convivono: quella di chi conosce la fase negoziale dall’interno — e l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, oltre che Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC — e quella di chi sa reggere la stessa linea difensiva quando la partita si sposta davanti al tribunale, alla corte d’appello e, se occorre, in Cassazione, dove la qualifica di avvocato cassazionista consente di accompagnare il caso fino all’ultimo grado senza interruzioni.

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