Le Rateizzazioni In Corso Con AER Decadono Con Il Concordato In Bianco?

Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire

Hai una o più rateizzazioni aperte con Agenzia delle Entrate-Riscossione e stai valutando — o hai già depositato — una domanda di concordato preventivo con riserva, quello che tutti chiamano “concordato in bianco”. La domanda che ti tiene sveglio è una sola: se smetto di pagare le rate, perdo tutto?

La risposta breve è no: il deposito della domanda con riserva non produce di per sé la decadenza dalla rateizzazione, e il mancato pagamento delle rate anteriori imposto dal vincolo concorsuale non è un inadempimento colpevole che legittima sanzioni piene e revoca del beneficio. La risposta lunga è che questo risultato non arriva da solo: va costruito con mosse precise, nell’ordine giusto, nei termini giusti. Chi improvvisa si ritrova con una cartella per l’intero residuo, le sanzioni riportate al 30%, e nessuna difesa documentale.

Qui sotto trovi il piano completo: otto mosse, ciascuna con il suo obiettivo, la sua finestra temporale, la sua base giuridica e il suo “cosa fare se va storto”. È scritto per essere eseguito, non ammirato.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo. Il tema sta esattamente sul crinale fra tre materie: la crisi d’impresa, il debito tributario e il contenzioso sulla riscossione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questo significa che conosce dall’interno la fase in cui l’impresa deve scegliere quale strumento di regolazione della crisi imboccare e con quali effetti immediati sul debito fiscale; coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè l’esatta intersezione fra il piano concordatario e la posizione AER; ed è avvocato cassazionista, il che conta quando la partita sulle sanzioni da decadenza finisce — come finisce spesso — davanti alla Corte di giustizia tributaria e poi in Cassazione.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire

Prima di eseguire qualsiasi cosa, devi capire in quale scenario ti trovi. Non tutte le rateizzazioni sono uguali e, soprattutto, non tutte le posizioni sono ancora salvabili allo stesso modo. Rispondi a queste quattro domande con i documenti davanti, non a memoria.

Domanda 1: quante rate hai già saltato prima di oggi?

Il punto è decisivo perché la decadenza può essersi già prodotta prima che tu depositi qualsiasi cosa. Le soglie oggi vigenti, fissate dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973 e dagli interventi normativi che si sono stratificati negli anni, sono queste:

  • rateizzazioni già in essere all’8 marzo 2020: decadenza al mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive;
  • rateizzazioni richieste fra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021: decadenza a 10 rate;
  • rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022: decadenza a 5 rate;
  • rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 in poi (quindi anche tutti i piani ottenuti nel 2025 e nel 2026 con le nuove regole del D.Lgs. 110/2024): decadenza a 8 rate, anche non consecutive.

Attenzione a una regola che sfugge quasi sempre: se fra le rate impagate c’è l’ultima del piano, la decadenza si concretizza anche con un numero di rate inferiore alla soglia. E il piano si considera decaduto nel giorno stesso di scadenza della rata che fa superare il limite.

Domanda 2: la domanda di concordato è già depositata e pubblicata?

Non conta la data in cui hai firmato il ricorso, né quella in cui il commercialista lo ha caricato sul portale. Conta la pubblicazione nel registro delle imprese: è quello il momento in cui scatta lo spartiacque fra crediti anteriori (concorsuali) e crediti posteriori (prededucibili), ed è quello il momento da cui il pagamento spontaneo di un debito anteriore diventa un atto che ti serve autorizzato.

Domanda 3: hai chiesto le misure protettive?

La domanda con riserva ex art. 44 CCII e la richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII sono due cose distinte. Puoi depositare la prima senza chiedere le seconde. Ma le misure protettive, una volta pubblicate e confermate, sono ciò che blocca l’aggressione esecutiva dei creditori, AER compresa. Se non le hai chieste, hai lo scudo sui pagamenti ma non lo scudo sulle azioni.

Domanda 4: la tua rateizzazione è ordinaria o è una definizione agevolata?

Una dilazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973 e un piano di rottamazione non seguono le stesse regole di decadenza. Le definizioni agevolate hanno soglie di tolleranza molto più rigide — tipicamente il mancato pagamento anche di una sola rata oltre i giorni di tolleranza fa perdere il beneficio — e le conseguenze della perdita sono diverse. Distinguere è il primo atto tecnico da compiere.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è…Parti dalla mossa
Rateizzazione regolare, nessuna rata saltata, concordato ancora da depositareMossa 1
Hai già saltato rate ma sei sotto la soglia di decadenzaMossa 1, poi subito Mossa 2
Hai superato la soglia di decadenza prima del depositoMossa 2 (qui la protezione concorsuale non ti copre: serve un’altra strada)
Domanda con riserva già depositata e pubblicata, rate in scadenza nei prossimi giorniMossa 4
Domanda depositata senza richiesta di misure protettiveMossa 3
Ti è già arrivata una cartella o un’intimazione dopo il depositoMossa 6
Devi pagare una specifica posizione fiscale per non fermare l’attivitàMossa 5
Sei vicino alla scadenza del termine per il deposito del pianoMossa 7
Hai ricevuto sanzioni al 30% per decadenza maturata dopo il depositoMossa 8

Non passare oltre finché non hai collocato la tua posizione in una di queste righe. Il piano funziona solo se parti dal punto giusto: eseguire la mossa 7 mentre avresti dovuto eseguire la mossa 2 non è un ritardo, è un errore di impostazione che si propaga su tutto il resto del percorso e che quasi sempre emerge quando non c’è più tempo per correggerlo.


Mossa 1 — Fotografa la posizione debitoria e fissa la data-spartiacque

OBIETTIVO DELLA MOSSA: costruire, prima di qualsiasi deposito, il documento che dice esattamente quante rate hai pagato, quante ne hai saltate e a che data. È la prova che userai per mesi, e non potrai ricostruirla dopo.

Quando va fatta

Prima del deposito della domanda di concordato. Se la domanda è già depositata, fallo comunque e subito: i dati che estrai oggi sono più vicini alla data-spartiacque di quelli che estrarrai fra tre mesi.

Come si esegue

Accedi all’area riservata del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione — o fai accedere il professionista che hai delegato — e scarica tre documenti distinti, non uno:

  1. Il prospetto della situazione debitoria complessiva, che ti dà il quadro di tutti i carichi affidati, compresi quelli non rateizzati.
  2. L’estratto di ruolo o il dettaglio dei singoli carichi inclusi in ciascuna dilazione: ti serve per sapere quali cartelle sono dentro il piano e quali no.
  3. Il piano di rateizzazione con lo scadenzario e lo stato dei pagamenti: è il documento che indica rata per rata l’importo, la scadenza e l’avvenuto o mancato versamento.

Poi costruisci una tabella tua, in formato foglio di calcolo, con queste colonne: numero rata, data di scadenza, importo, data effettiva di pagamento, stato. Evidenzia in una colonna a parte il conteggio progressivo delle rate non pagate. È qui che vedrai, in modo non opinabile, a che distanza sei dalla soglia di decadenza.

Infine fissa la data-spartiacque. Se la domanda non è ancora depositata, è la data di pubblicazione prevista. Se è già depositata, è la data effettiva di pubblicazione nel registro delle imprese: recuperala dalla visura camerale, non dalla memoria.

La base giuridica

L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 disciplina la dilazione e le condizioni di decadenza. L’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione. L’art. 46 CCII disciplina gli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo, anche quando proposta ai sensi dell’art. 44.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il disallineamento fra il prospetto AER e la tua contabilità: succede quando un versamento è stato imputato a un carico diverso da quello che pensavi, o quando una rata pagata in ritardo è stata considerata non pagata. Non ignorarlo. Apri subito una richiesta di chiarimento documentata e conserva la ricevuta. Un disallineamento non contestato oggi diventa, fra sei mesi, una rata “saltata” che ti avvicina alla soglia.

L’altro imprevisto è la delega scaduta: se il professionista non è più abilitato all’area riservata, i giorni che perdi per rinnovarla sono giorni in cui la posizione cambia. Verificalo prima, non mentre.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 2 devi avere: (a) i tre documenti AER scaricati e datati; (b) la tua tabella rata-per-rata compilata fino all’ultima scadenza; (c) la data-spartiacque scritta nero su bianco.


Mossa 2 — Verifica se la decadenza è già maturata prima del deposito

OBIETTIVO DELLA MOSSA: stabilire se stai difendendo una rateizzazione ancora viva o se stai cercando di rianimare un piano già morto. Le due situazioni richiedono strategie opposte e confonderle è l’errore che costa di più.

Quando va fatta

Immediatamente dopo la Mossa 1, e comunque prima del deposito della domanda con riserva. Se la domanda è già depositata, fallo nelle prime ore utili: il contenuto della Mossa 4 dipende dal risultato di questa verifica.

Come si esegue

Prendi la tua tabella e applica meccanicamente la soglia che compete al tuo piano in base alla data di presentazione della richiesta di dilazione. Poi verifica tre cose.

Primo: il conteggio. Alla data-spartiacque, quante rate risultano non pagate? Se il numero è pari o superiore alla soglia, la decadenza si è già prodotta e si è prodotta per fatto tuo, non per effetto della procedura. La protezione concorsuale, per quanto ampia, non ha efficacia retroattiva su un beneficio già perduto.

Secondo: la regola dell’ultima rata. Controlla se fra le rate impagate compare l’ultima del piano. In quel caso la decadenza scatta anche sotto soglia, e la fotografia cambia.

Terzo: i pagamenti tardivi. Una rata versata dopo la scadenza non è automaticamente una rata pagata ai fini del conteggio. Verifica come AER l’ha classificata. Se l’ha considerata non pagata e tu hai la quietanza, è un punto di contestazione da annotare subito.

Il risultato della verifica va messo per iscritto in una nota tecnica, datata, che resterà agli atti del fascicolo concordatario. Non è formalismo: è la prova della diligenza con cui hai gestito il passaggio.

Rateizzazione ordinaria e definizione agevolata: due orologi che corrono a velocità diverse. Qui si annida uno degli equivoci più costosi. Se la tua posizione comprende, accanto alla dilazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973, anche un piano di definizione agevolata — rottamazione-quater, riammissione alla rottamazione-quater, rottamazione-quinquies — le due posizioni non si comportano allo stesso modo e vanno verificate separatamente.

Nella dilazione ordinaria il beneficio si perde al superamento della soglia di rate impagate, che come hai visto può essere 5, 8, 10 o 18 a seconda della data di presentazione della richiesta. Nelle definizioni agevolate, invece, la tolleranza è di regola molto più stretta: il mancato pagamento, il pagamento insufficiente o il pagamento tardivo di una sola rata oltre i giorni di tolleranza previsti fa perdere l’intero beneficio, con effetti pesanti — il debito torna dovuto per intero, sanzioni e interessi di mora compresi, e per alcune definizioni il residuo non è più rateizzabile.

C’è di più: quando un contribuente aderisce a una definizione agevolata, le rateizzazioni ordinarie in essere sui medesimi carichi sono destinate a essere revocate al momento previsto dalla legge, tipicamente alla scadenza della prima rata della definizione. Significa che nella tua posizione può esserci un piano ordinario che tu consideri ancora attivo e che invece è già stato assorbito e revocato.

La verifica da fare, quindi, è duplice: per ogni carico devi sapere (a) se è incluso in una dilazione ordinaria, in una definizione agevolata, o in entrambe in momenti diversi; (b) quale sia, per ciascun canale, lo stato alla data-spartiacque. La protezione che la Cassazione riconosce sulle sanzioni opera sul presupposto che l’omissione derivi dal vincolo concorsuale: è un ragionamento che si applica anche alle rate delle definizioni agevolate scadute dopo la pubblicazione della domanda, perché anche quei pagamenti sono pagamenti di crediti anteriori. Ma il presupposto va dimostrato posizione per posizione, e il fatto che una definizione agevolata sia più fragile della dilazione ordinaria rende la cronologia ancora più decisiva.

Un’ultima verifica che quasi nessuno fa: controlla se fra i carichi affidati ce ne sono di non ancora rateizzati. Sono quelli su cui AER conserva piena libertà di azione fino all’eventuale concessione delle misure protettive, e sono spesso il punto da cui parte l’aggressione esecutiva mentre tu stai guardando altrove.

La base giuridica

Art. 19, comma 3, D.P.R. 602/1973 per le condizioni di decadenza. D.L. 137/2020 e D.L. 146/2021 (convertito con modificazioni) per le soglie derogatorie dei piani ante-2022. Art. 13 del D.Lgs. 110/2024 e decreto ministeriale 27 dicembre 2024 per il regime delle dilazioni richieste dal 2025 in poi.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire che la decadenza è già maturata. Non è la fine, ma cambia il piano: per i carichi inclusi in rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 in poi, una volta decaduti, non è più possibile ottenere una nuova dilazione sugli stessi debiti. Significa che quei carichi dovranno essere trattati dentro il piano concordatario, non fuori — e questo sposta il baricentro sulla Mossa 7, la costruzione della proposta di trattamento del credito tributario.

Per i carichi inclusi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022, invece, una nuova dilazione resta astrattamente possibile versando l’importo corrispondente alle rate scadute e non pagate alla data della nuova richiesta. Ma attenzione: quel versamento, se effettuato dopo il deposito della domanda di concordato, è un pagamento di credito anteriore e richiede l’autorizzazione del giudice. Non farlo di tua iniziativa.

Check di completamento

Devi poter rispondere con un sì o un no documentato a: “alla data-spartiacque la mia rateizzazione era ancora in essere?”. E devi avere la nota tecnica datata che lo dimostra.


Mossa 3 — Costruisci la domanda ex art. 44 CCII con la consapevolezza dei suoi effetti

OBIETTIVO DELLA MOSSA: depositare una domanda che ti dia lo scudo che ti serve, senza subire effetti che non avevi previsto. Dopo il correttivo-ter non tutte le domande con riserva producono gli stessi effetti, e la scelta si fa in questa fase, non dopo.

Quando va fatta

Nel momento in cui la verifica della Mossa 2 è conclusa e la decisione sullo strumento è presa. Non prima: una domanda depositata senza sapere se la rateizzazione è viva è una domanda che parte cieca.

Come si esegue

La domanda di accesso si propone con il ricorso previsto dall’art. 40 CCII. L’art. 44 consente di depositarla riservandosi di presentare entro un termine la proposta, il piano e la documentazione. Il tribunale, verificati i presupposti, assegna un termine compreso fra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi.

Il punto tecnico che devi presidiare è questo: il regime degli effetti cambia a seconda di ciò che depositi insieme alla domanda. Se non indichi lo strumento verso cui ti stai orientando, si applica il regime più rigido, quello proprio del concordato preventivo — perché, come ha chiarito la Relazione illustrativa al correttivo, una “domanda ex art. 44” a sé stante non esiste: è la stessa domanda dell’art. 40, priva della documentazione completa. Il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha però introdotto la possibilità di differenziare gli effetti già dalla domanda prenotativa, depositando un progetto del relativo piano di regolazione della crisi. È così che si può, per gli accordi di ristrutturazione e per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, escludere gli effetti tipici della domanda di concordato — in primo luogo il divieto di pagamento dei creditori anteriori e il regime autorizzatorio sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Tradotto sulla tua situazione: se ti orienti verso il concordato preventivo, il blocco dei pagamenti anteriori — quindi anche delle rate AER — scatta subito. Se ti orienti verso un accordo di ristrutturazione e depositi il progetto di piano, puoi conservare la libertà di proseguire i pagamenti, e quindi mantenere in vita la dilazione. Sono due strategie diverse e la scelta va fatta consapevolmente, non per inerzia.

La scelta dello strumento decide il destino della rateizzazione. Prima di depositare, mettiti davanti questa tabella e scegli con cognizione. Non tutti i percorsi di regolazione della crisi producono lo stesso effetto sul piano di dilazione in corso, e la differenza non è di dettaglio.

PercorsoBlocco dei pagamenti anterioriEffetto sulla rateizzazione in corsoQuando ha senso
Concordato preventivo, anche con riserva ex art. 44 CCIISì: il pagamento di crediti anteriori è atto di straordinaria amministrazione e richiede autorizzazioneLe rate anteriori non si pagano più; la decadenza matura ma l’omissione è coperta dal vincolo concorsuale quanto alle sanzioniDebito fiscale rilevante da ristrutturare con falcidia, anche senza adesione del Fisco
Accordo di ristrutturazione, con progetto di piano depositato ai sensi dell’art. 44 come modificato dal correttivo-terNo, se gli effetti sono differenziatiLa dilazione può proseguire e restare in vitaDebito prevalentemente concentrato su pochi creditori, cassa sufficiente a sostenere le rate
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), stessa viaNo, se gli effetti sono differenziatiLa dilazione può proseguireServe flessibilità distributiva senza il blocco tipico del concordato
Composizione negoziata ex art. 12 e ss. CCIINo: l’imprenditore conserva la gestioneLa dilazione prosegue, salvo diverse determinazioniCrisi reversibile, si vuole trattare con AER senza subire il blocco dei pagamenti

Il punto da fissare è questo: se la tua priorità è tenere in vita la rateizzazione, il concordato preventivo è lo strumento che meno te lo consente, e proprio per questo va scelto quando la rateizzazione non è più sostenibile, non quando lo è ancora. Se invece le rate sono pagabili e il problema è altrove, esistono percorsi che consentono di non toccarle. Questa valutazione, fatta prima del deposito, vale più di qualsiasi difesa successiva.

Contestualmente valuta la richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII. Si chiedono con la domanda o con istanza successiva, e l’effetto decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Il giudice designato fissa l’udienza e conferma o revoca le misure; la durata è soggetta ai limiti dell’art. 8 CCII, con proroghe che non possono superare complessivamente il tetto di legge. Per il ricorso prenotativo l’orientamento prevalente dei tribunali riconosce le sole misure protettive tipiche, non anche le cautelari atipiche.

La base giuridica

Artt. 40, 44, 46, 54 e 55 CCII, nel testo risultante dal D.Lgs. 136/2024. Art. 8 CCII per la durata massima delle misure protettive.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il rigetto o la revoca delle misure protettive. Succede, in particolare, quando il tribunale non ravvisa la funzionalità delle misure rispetto a un percorso di risanamento credibile: i tribunali sono diventati esigenti su questo, e chiedono di vedere una prospettiva, non una dichiarazione di intenti. Il piano B è duplice: chiedere la conferma allegando elementi concreti sulla continuità (ordini acquisiti, linee di credito, manifestazioni di interesse) e, in parallelo, accelerare il deposito della documentazione per passare dalla fase prenotativa a quella piena.

L’altro imprevisto è la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore. Il correttivo-ter ha allineato l’art. 44 all’art. 46 prevedendo che la richiesta con riserva possa essere formulata anche in quel caso, purché venga prodotto un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Se sei in questa situazione, quel progetto non è opzionale: è la condizione di ammissibilità.

Check di completamento

(a) La domanda è depositata con l’indicazione consapevole dello strumento e, se del caso, con il progetto di piano; (b) la pubblicazione nel registro delle imprese è avvenuta e ne hai la visura; (c) sai con esattezza se il tuo regime è quello con blocco dei pagamenti anteriori o quello differenziato.


Mossa 4 — Sospendi i pagamenti delle rate anteriori, e metti per iscritto perché

OBIETTIVO DELLA MOSSA: interrompere i versamenti in modo che l’interruzione risulti come atto dovuto e non come scelta arbitraria. È la differenza fra un inadempimento colpevole e un comportamento vincolato dalla procedura — ed è esattamente la differenza su cui si gioca l’applicazione delle sanzioni.

Quando va fatta

Dal giorno della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Non prima — un’interruzione anticipata è una scelta tua e come tale sarà giudicata. Non dopo — ogni rata pagata dopo quella data è un pagamento di credito anteriore effettuato senza autorizzazione.

Come si esegue

Il fondamento è questo. Dal deposito del ricorso il debitore è soggetto al regime che la dottrina e la giurisprudenza chiamano spossessamento attenuato: conserva la proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, ma ogni atto deve risultare funzionale alla procedura, e gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione. La Cassazione ha stabilito, con l’ordinanza n. 13243 del 7 maggio 2026 della Sezione tributaria, che il pagamento di debiti anteriori — anche di natura tributaria e anche se già oggetto di rateazione — costituisce atto di straordinaria amministrazione, perché potenzialmente idoneo a incidere sulla par condicio creditorum. Ne discende che il debitore non può liberamente proseguire il pagamento delle rate maturate prima dell’apertura della procedura, salvo ottenere la preventiva autorizzazione.

E ne discende la conseguenza che ti interessa: l’omesso pagamento delle rate non può essere considerato inadempimento imputabile quando è conseguenza del rispetto del vincolo concorsuale. Non integra inadempimento colpevole e non legittima l’applicazione o il recupero delle sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione.

Operativamente devi fare tre cose, tutte nello stesso giorno.

Primo: revoca le domiciliazioni bancarie delle rate AER. Se hai un addebito automatico attivo e la rata viene addebitata dopo la data-spartiacque, hai effettuato un pagamento non autorizzato di un credito anteriore — e non potrai sostenere di non averlo voluto.

Secondo: redigi una nota interna a verbale, sottoscritta dall’organo amministrativo, che dia atto della pubblicazione della domanda, della data, del regime applicabile e della conseguente sospensione dei pagamenti di tutti i crediti anteriori, con elenco delle posizioni sospese. È il documento che, mesi dopo, dimostra che l’interruzione è stata una decisione consapevole e vincolata, non una dimenticanza.

Terzo: comunica formalmente ad AER l’avvenuto deposito e pubblicazione della domanda, allegando la visura. Non è un obbligo di legge, ed è proprio per questo che è efficace: costruisce la prova che l’Agente della riscossione era a conoscenza della situazione fin dall’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: è esattamente la combinazione che serve quando un singolo atto — sospendere o non sospendere una rata — produce effetti simultanei sulla procedura concorsuale, sulla posizione di riscossione e sul futuro contenzioso tributario.

La base giuridica

Art. 46 CCII (effetti della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’art. 44) e art. 94 CCII (amministrazione dei beni durante la procedura), corrispondenti agli artt. 167 e 168 della legge fallimentare per le procedure ancora regolate dal regime previgente. Cass., Sez. V, ord. 7 maggio 2026, n. 13243 e Cass., Sez. V, ord. 7 maggio 2026, n. 13242.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la rata addebitata per errore dopo la data-spartiacque, magari perché la revoca della domiciliazione non ha fatto in tempo a produrre effetto. Non nasconderlo. Dai immediatamente atto dell’accaduto nella nota interna, documenta la richiesta di revoca anteriore all’addebito, e informa il commissario giudiziale non appena nominato. Un pagamento anteriore non autorizzato può essere dichiarato inefficace nei confronti della massa; gestito con trasparenza, resta un incidente, taciuto diventa un problema di condotta.

L’altro imprevisto è la pressione del fornitore o del creditore che minaccia di interrompere la fornitura se non incassa l’arretrato. La risposta non è pagare: è la Mossa 5.

Check di completamento

(a) Tutte le domiciliazioni sui carichi anteriori sono revocate e ne hai la prova; (b) la nota interna a verbale è redatta e datata; (c) la comunicazione ad AER è partita con prova di invio.


Mossa 5 — Gestisci l’autorizzazione quando un pagamento anteriore è davvero indispensabile

OBIETTIVO DELLA MOSSA: trasformare l’impossibilità di pagare in una possibilità controllata, nei soli casi in cui il pagamento serve davvero alla continuità. Chiedere l’autorizzazione è legittimo; pagare senza chiederla non lo è mai.

Quando va fatta

Nel momento in cui emerge una specifica esigenza — non prima, per non bruciare credibilità, e non dopo aver già pagato, perché l’autorizzazione è preventiva per definizione.

Come si esegue

Il sistema prevede una valvola. Il pagamento di crediti anteriori può essere autorizzato quando risponde all’interesse della massa, perché consente di conservare un valore che altrimenti andrebbe perduto. Nel regime del Codice della crisi il riferimento è l’art. 46 CCII per la fase che precede l’apertura e l’art. 100 CCII per l’autorizzazione al pagamento di crediti pregressi in corso di procedura; nel regime previgente, gli artt. 167 e 182-quinquies della legge fallimentare.

L’istanza deve contenere quattro elementi, e senza uno solo di essi viene respinta:

  1. L’individuazione puntuale del credito di cui si chiede il pagamento: creditore, importo, titolo, data di maturazione.
  2. La ragione di funzionalità: perché quel pagamento è necessario alla prosecuzione dell’attività o alla conservazione del valore aziendale. Non basta dire che il creditore preme.
  3. La dimostrazione del vantaggio per la massa: il confronto fra lo scenario in cui il pagamento avviene e quello in cui non avviene, quantificato.
  4. La compatibilità con il piano che si sta costruendo.

Per i debiti fiscali, l’istanza è credibile quando il pagamento serve a sbloccare qualcosa di specifico e misurabile. Il caso tipico è la posizione che impedisce il rilascio di un’attestazione necessaria per un contratto in essere. Un’istanza generica — “chiediamo di proseguire la rateizzazione perché ci conviene” — è un’istanza che nasce per essere respinta: proseguire la dilazione significa, di regola, pagare integralmente un creditore anteriore mentre gli altri attendono il concorso, ed è precisamente ciò che il sistema vuole impedire.

La base giuridica

Artt. 46, 94 e 100 CCII. Artt. 167 e 182-quinquies l. fall. per le procedure regolate dal regime previgente. Il Tribunale di Milano ha affermato che il pagamento spontaneo del debitore concordatario, estraneo per tempi, modalità e importi al piano e alla proposta, è eseguibile previa autorizzazione del giudice delegato quando è qualificabile come atto di straordinaria amministrazione e produce vantaggi per la massa.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il diniego. Se arriva, non insistere sullo stesso terreno: significa che il vantaggio per la massa non è stato dimostrato. Rivedi l’istanza spostandola dal piano dell’opportunità a quello della quantificazione, oppure — più spesso — riconosci che quel pagamento non serviva davvero e trasferisci la questione nel piano, dove il credito troverà il suo trattamento.

L’altro imprevisto è il ritardo: fra istanza e provvedimento passano giorni, e nel frattempo la scadenza arriva. Questo è il motivo per cui la Mossa 5 va attivata appena l’esigenza si profila, non quando è già critica.

Check di completamento

(a) L’istanza è depositata con i quattro elementi; (b) hai il provvedimento, positivo o negativo; (c) nessun pagamento di credito anteriore è stato eseguito prima del provvedimento.


Mossa 6 — Presidia cartelle, intimazioni e atti che AER notifica durante la procedura

OBIETTIVO DELLA MOSSA: distinguere ciò che l’Agente della riscossione può legittimamente fare — e che va solo monitorato — da ciò che non può fare, e che va contestato entro termini che non si riaprono.

Quando va fatta

Dal giorno della pubblicazione della domanda e per tutta la durata della procedura. È una mossa di presidio continuo, non un atto singolo.

Come si esegue

Devi tenere a mente una distinzione che la Cassazione ha reso esplicita e che molte imprese fraintendono, con conseguenze gravi.

Ciò che AER può fare. Il deposito della domanda di concordato con riserva non preclude all’Amministrazione finanziaria di procedere all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. Sono attività che non integrano, di per sé, l’inizio o la prosecuzione di un’azione esecutiva o cautelare vietata. Il credito erariale può essere accertato e cristallizzato: è la sua soddisfazione che deve avvenire secondo le regole del concorso, non mediante pagamenti individuali non autorizzati.

Questa è la ragione per cui ti arriva una cartella mentre sei in procedura e non c’è nulla di anomalo. Ma attenzione: la cartella arriva con i suoi termini di impugnazione, e quei termini corrono. Il fatto di essere in concordato non li sospende.

Ciò che AER non può fare. Se hai ottenuto le misure protettive, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento presso terzi: se arrivano dopo la pubblicazione delle misure, vanno contestati immediatamente.

Operativamente: istituisci un registro degli atti ricevuti, con data di notifica, tipo di atto e termine di reazione calcolato. Per la cartella di pagamento il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è di sessanta giorni dalla notifica. Su quel termine incide la sospensione feriale, che decorre dal 1° al 31 agosto: se la notifica cade a luglio, il conteggio si ferma per tutto agosto e riprende il 1° settembre. È l’unica sospensione feriale che esiste, e va calcolata su quelle date esatte.

Il perimetro temporale della protezione: la linea che divide tutto. C’è un criterio che governa ogni singola valutazione di questa mossa, ed è la collocazione temporale del credito rispetto alla pubblicazione della domanda.

I crediti sorti prima della pubblicazione sono crediti concorsuali. Possono essere accertati, iscritti a ruolo, notificati e cristallizzati, ma la loro soddisfazione deve avvenire nel rispetto della par condicio, cioè dentro il piano, oppure in via eccezionale previa autorizzazione del giudice con il parere del commissario. Non possono essere pagati individualmente al di fuori di questo binario.

I crediti sorti dopo la pubblicazione sono invece crediti prededucibili: vanno pagati, e vanno pagati prima dei creditori in concorso. Questo significa che l’IVA maturata sulle fatture emesse dopo il deposito, le ritenute sui compensi corrisposti dopo il deposito, i contributi relativi a periodi successivi non rientrano affatto nella protezione. Devono essere versati alle scadenze ordinarie, e il loro mancato versamento è un inadempimento colpevole a tutti gli effetti, con sanzioni piene e con la conseguenza — molto più grave — di compromettere la credibilità della continuità aziendale agli occhi del tribunale.

È l’errore in cui cadono più spesso le imprese che leggono male il principio della Cassazione: interpretano “in concordato non si paga il Fisco” come una licenza generale, quando la regola è esattamente l’opposto. In concordato il Fisco anteriore non si può pagare e il Fisco posteriore si deve pagare. Confondere i due piani produce, nello stesso momento, un pagamento inefficace verso la massa e un debito prededucibile non onorato.

Operativamente: nel registro degli atti aggiungi una colonna che qualifica ogni posizione come anteriore o posteriore rispetto alla data-spartiacque, e tieni una linea di cassa separata per gli adempimenti correnti. Il commissario giudiziale, quando sarà nominato, guarderà esattamente questo.

Per gli atti dell’esecuzione esattoriale la competenza si divide: le contestazioni che riguardano il merito della pretesa tributaria vanno davanti al giudice tributario, quelle che riguardano la regolarità formale degli atti esecutivi vanno davanti al giudice ordinario. Sbagliare giudice significa perdere tempo che i termini non restituiscono.

La base giuridica

Cass., Sez. V, ord. 7 maggio 2026, n. 13243 sulla compatibilità fra iscrizione a ruolo e procedura. Art. 54 CCII per le misure protettive. Art. 21 del D.Lgs. 546/1992 per il termine di impugnazione. Art. 1 della L. 742/1969 per la sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la notifica andata a un indirizzo PEC non più presidiato, o a una sede dismessa. Il termine decorre comunque se la notifica è regolare. Controlla ogni settimana la PEC della società e l’indirizzo del domicilio digitale: in procedura, una casella non letta è un termine perso.

L’altro imprevisto è l’atto esecutivo notificato nonostante le misure protettive. Non aspettare: la reazione va portata davanti al giudice della procedura con istanza immediata, e in parallelo va valutata l’opposizione nella sede propria.

Check di completamento

(a) Il registro degli atti è attivo e aggiornato; (b) per ogni atto ricevuto è calcolato e annotato il termine di reazione, con il conteggio della sospensione feriale 1-31 agosto dove rilevante; (c) nessun termine è scaduto senza una decisione documentata su come reagire.


Mossa 7 — Costruisci il trattamento del debito AER dentro il piano

OBIETTIVO DELLA MOSSA: portare il debito fiscale dalla logica della rateizzazione — che è un rapporto bilaterale con l’Agente della riscossione — alla logica concorsuale, dove il credito tributario viene trattato nel piano e, se serve, omologato anche senza l’adesione del Fisco.

Quando va fatta

Entro il termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’art. 44 CCII, e quindi va iniziata il giorno stesso del deposito della domanda con riserva. Trenta o sessanta giorni sembrano tanti finché non devi costruire un piano.

Come si esegue

Il debito AER, una volta che la rateizzazione ha smesso di essere il canale di pagamento, diventa un credito concorsuale che va trattato nel piano. Lo strumento è la transazione fiscale, disciplinata dall’art. 88 CCII per il concordato preventivo e dall’art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione.

I passaggi sono questi.

Primo: la ricostruzione del credito. Devi sapere, carico per carico, quanto è imposta, quanto è sanzione e quanto è interesse, e quale grado di privilegio assiste ciascuna componente. È un lavoro contabile e giuridico insieme, e determina il trattamento ammissibile.

Secondo: la proposta. Il trattamento proposto deve rispettare i vincoli dell’art. 88, comma 1, a pena di inammissibilità. Nel concordato in continuità il quadro si intreccia con le regole di distribuzione fra valore di liquidazione e surplus concordatario, e con l’art. 112, comma 2, CCII come modificato dal correttivo-ter.

Terzo: l’attestazione. L’attestatore deve rendere verificabile il passaggio dal valore prospettico dell’impresa alla concreta capacità di soddisfare il credito tributario: il maggior valore derivante dal risanamento va dimostrato con un piano sostenuto da ipotesi economiche e finanziarie verificabili.

Quarto: il cram down. Se l’Amministrazione finanziaria non aderisce, l’omologazione può comunque essere pronunciata. La Cassazione ha chiarito che il presupposto necessario è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e che non è richiesto che il debitore risulti “meritevole”: il cram down non è un premio alla condotta, è una regola che opera nella fase di approvazione quando il voto negativo del creditore pubblico è determinante.

Va tenuto presente che il quadro di prassi si è mosso: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 è un intervento di ampiezza significativa sul Codice della crisi, articolato in più parti, di cui una dedicata agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo. Costruire la proposta ignorando l’orientamento di prassi significa esporsi a un diniego prevedibile.

La base giuridica

Artt. 63, 84, 88 e 112 CCII. Art. 80, comma 3, e art. 74, comma 4, CCII per il concordato minore. Cass., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723; Cass., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365; Cass., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918; Cass., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il termine dell’art. 44 che sta per scadere con il piano incompleto. La proroga è possibile in presenza di giustificati motivi, ma va chiesta prima della scadenza e motivata con elementi concreti sull’attività svolta, non con la generica complessità della situazione.

L’altro imprevisto è il diniego dell’Amministrazione. Le Sezioni Unite hanno attribuito al giudice concorsuale la cognizione sul diniego di transazione fiscale: significa che il rifiuto non chiude la partita, ma la sposta davanti al tribunale della procedura, dove il terreno decisivo è la comparazione con lo scenario liquidatorio.

Check di completamento

(a) Il credito AER è ricostruito per componenti e privilegi; (b) la proposta di trattamento è formalizzata e attestata; (c) il termine ex art. 44 è rispettato o la proroga è stata chiesta prima della scadenza.


Mossa 8 — Difendi sanzioni, interessi e regolarità: la partita che si vince dopo

OBIETTIVO DELLA MOSSA: impedire che la sospensione doverosa dei pagamenti si traduca in un aggravio sanzionatorio e in una perdita di regolarità che blocca l’attività proprio mentre stai cercando di salvarla.

Quando va fatta

Appena arriva la cartella o l’atto che liquida le sanzioni nella misura piena, e comunque entro i termini di impugnazione. Per il profilo della regolarità contributiva, appena si profila la necessità di un’attestazione.

Come si esegue

Sul fronte sanzionatorio. Il caso deciso dalla Cassazione nel maggio 2026 è esattamente il tuo: una cartella per IVA e accessori emessa a seguito della decadenza da un piano di rateazione, con le sanzioni determinate nella misura ordinaria del 30% in luogo dell’importo agevolato del 10% che spettava in costanza di rateazione. La società aveva dedotto che l’omesso versamento non dipendeva da una scelta arbitraria ma dagli effetti del deposito della domanda con riserva. La Corte le ha dato ragione sul punto decisivo: l’omesso pagamento delle rate, quando consegue al rispetto del vincolo concorsuale, non integra inadempimento colpevole e non può legittimare l’applicazione o il recupero delle sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio.

Il ricorso, quindi, non va impostato come contestazione del debito d’imposta — quello resta — ma come contestazione della sola componente sanzionatoria e degli interessi di mora correlati alla decadenza, sul presupposto dell’assenza di colpevolezza. La prova che serve è quella costruita nella Mossa 4: la data di pubblicazione, la nota interna a verbale, la comunicazione ad AER, la revoca delle domiciliazioni.

Attenzione a un limite: la protezione copre le rate scadute dopo il deposito. Per le rate già impagate prima, la colpevolezza non è esclusa dalla procedura, e la difesa va costruita su altri presupposti.

Sul fronte della regolarità contributiva. Qui esiste un filone consolidato di grande utilità pratica. È stato affermato che, in presenza di una norma di legge che impedisce il pagamento dei debiti contributivi anteriori alla pubblicazione del ricorso, il mancato pagamento di quei debiti assume i connotati di un atto doveroso e non di un inadempimento: dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese — anche se avanzata con riserva di presentazione del piano, e finché il termine concesso non sia spirato — sussiste il presupposto per ritenere regolare l’impresa. Sul versante amministrativo, la pubblicazione della domanda è stata ricondotta all’ipotesi di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative, con conseguente possibilità di attestare la regolarità contributiva per le imprese in concordato con continuità.

Non è un automatismo: va chiesto, documentato e, se necessario, difeso. Ma è la differenza fra un’impresa che può continuare a lavorare durante la procedura e una che si ferma.

Sul fronte degli interessi. Accanto alle sanzioni va presidiata la voce degli interessi di mora, che in caso di decadenza vengono ricalcolati sul residuo e possono pesare quanto la componente sanzionatoria. Il ragionamento che regge la difesa è lo stesso: gli interessi di mora presuppongono un ritardo imputabile, e il ritardo che consegue all’osservanza di un vincolo di legge non è imputabile al debitore. Va distinto, però, dagli interessi di dilazione, che sono la remunerazione fisiologica del pagamento rateale e che maturano indipendentemente dalla condotta. La contestazione, per essere accolta, deve colpire il bersaglio giusto: il conteggio va quindi scomposto voce per voce nel ricorso, non impugnato in blocco.

Sul fronte della quantificazione del credito insinuato. C’è un ultimo presidio che molti trascurano. Il credito che AER fa valere nella procedura concorsuale deve essere quello effettivamente dovuto, non quello semplicemente preteso. Se la cartella contiene sanzioni riliquidate al 30% per una decadenza maturata dopo la pubblicazione della domanda, quella componente va contestata anche nella sede concorsuale, in sede di verifica del credito, e non soltanto davanti al giudice tributario. Sono due binari che corrono in parallelo e che vanno presidiati entrambi: il primo determina quanto pagherai secondo il piano, il secondo determina se la pretesa è legittima. Tralasciare il secondo significa vedersi computare nel concorso un credito più alto di quello dovuto, con effetti diretti sul calcolo delle maggioranze e sulla percentuale offerta agli altri creditori.

La base giuridica

Cass., Sez. V, ord. 7 maggio 2026, n. 13243 e n. 13242. Art. 21 D.Lgs. 546/1992 per i termini di ricorso. Art. 1 L. 742/1969 per la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. D.M. 24 ottobre 2007 per i presupposti di attestazione della regolarità contributiva in caso di sospensioni legislative dei pagamenti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la contestazione dell’Agenzia secondo cui alcune delle rate non pagate erano scadute prima del deposito. È una contestazione fondata se i numeri le danno ragione: per questo la tabella della Mossa 1 è decisiva, e per questo va costruita all’inizio e non in corso di causa.

L’altro imprevisto è il diniego di regolarità contributiva nonostante la procedura. Il rimedio è duplice: contestazione nella sede propria e, in parallelo, valorizzazione del piano nella parte che prevede il trattamento dei crediti previdenziali, così da far emergere che la posizione contributiva non è abbandonata ma inserita in un percorso di regolazione sottoposto al controllo del tribunale.

Check di completamento

(a) Il ricorso o la contestazione sono depositati nei termini, con il conteggio della sospensione feriale 1-31 agosto se rilevante; (b) la documentazione della Mossa 4 è allegata; (c) la posizione sulla regolarità contributiva è stata richiesta e presidiata.


Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a mostrare come cambia l’esito a seconda della tempestività con cui ogni mossa viene eseguita. Non sono casi reali.

Simulazione 1 — La stessa impresa, due tempistiche diverse

Situazione di partenza. Società a responsabilità limitata con debito complessivo affidato ad AER pari a 487.630 euro, di cui 312.400 euro di imposta, 93.720 euro di sanzioni e 81.510 euro fra interessi e oneri. Nel novembre 2023 ottiene una rateizzazione in 72 rate mensili da 6.772 euro ciascuna. Piano presentato dopo il 16 luglio 2022: soglia di decadenza a 8 rate non pagate, anche non consecutive. In costanza di rateazione le sanzioni sono liquidate nella misura agevolata del 10%.

Scenario A — l’impresa esegue la Mossa 1 e la Mossa 2 prima del deposito. Alla data del 12 marzo 2026 risultano 3 rate non pagate: siamo sotto soglia, la rateizzazione è viva. La società deposita la domanda con riserva il 18 marzo 2026, pubblicata in registro imprese il 19 marzo. Revoca la domiciliazione lo stesso 19 marzo, redige la nota a verbale, comunica ad AER il 20 marzo. Le rate di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto non vengono pagate: al 31 agosto le rate impagate sono 8 e AER rileva la decadenza. La cartella per il residuo di 391.480 euro viene notificata il 14 ottobre 2026, con sanzioni riliquidate al 30%: l’incremento della componente sanzionatoria è di circa 58.880 euro. La società impugna entro sessanta giorni — termine che non incrocia la sospensione feriale perché la notifica è di ottobre — deducendo l’assenza di colpevolezza per le 5 rate scadute dopo la pubblicazione. Il fascicolo contiene la visura con la data di pubblicazione, la revoca della domiciliazione datata 19 marzo, la nota a verbale, la PEC ad AER del 20 marzo.

Scenario B — la stessa impresa, senza le Mosse 1, 2 e 4. Smette di pagare a gennaio 2026 perché la cassa è finita, deposita la domanda il 18 maggio, pubblicata il 19 maggio. Al 19 maggio le rate impagate sono già 5, tutte scadute prima della pubblicazione. A fine agosto la soglia di 8 è superata, ma 5 delle 8 rate sono anteriori al deposito: per quelle la procedura non offre copertura, perché l’omissione non è conseguenza del vincolo concorsuale. Inoltre non esiste la nota a verbale, non esiste la comunicazione ad AER, e la domiciliazione ha continuato ad addebitare fino a febbraio — con un pagamento di gennaio che, essendo anteriore alla pubblicazione, è legittimo, ma che rende più difficile sostenere una linea coerente. La difesa sulle sanzioni parte con un impianto probatorio molto più debole.

Differenza fra i due scenari: la stessa impresa, lo stesso debito, la stessa decadenza. Ma nel primo caso la contestazione della componente sanzionatoria è documentata; nel secondo è un’affermazione.

Simulazione 2 — Il pagamento non autorizzato

Situazione di partenza. Impresa individuale con rateizzazione da 23.418 euro residui, rate mensili da 487 euro. Domanda con riserva pubblicata il 6 aprile 2026.

Chi esegue la Mossa 4 il giorno stesso: revoca la domiciliazione il 6 aprile, l’addebito del 30 aprile non parte, la rata resta impagata e l’omissione è coperta dal vincolo concorsuale.

Chi arriva alla Mossa 4 il 5 maggio: la rata del 30 aprile è stata addebitata. Si tratta di un pagamento di credito anteriore effettuato senza autorizzazione dopo la pubblicazione. Importo modesto — 487 euro — ma qualificazione pesante: è un atto potenzialmente inefficace nei confronti della massa, e soprattutto è un precedente che indebolisce la tesi difensiva secondo cui i pagamenti erano impediti dalla procedura. Se erano impediti, perché uno è stato eseguito?

Lezione operativa: nella Mossa 4 il tempo si misura in giorni, non in settimane, e l’importo in gioco non è il metro della gravità.

Simulazione 3 — Decadenza già maturata prima del deposito

Situazione di partenza. Società con rateizzazione richiesta nel marzo 2023 su carichi per 164.290 euro. Al 10 febbraio 2026 risultano 9 rate non pagate: soglia superata, decadenza già prodotta.

Chi esegue la Mossa 2 prima di depositare scopre il problema e riorienta il piano: sa che, trattandosi di rateizzazione presentata dopo il 16 luglio 2022, quei carichi non potranno più essere oggetto di una nuova dilazione, e costruisce fin da subito la proposta di trattamento del credito tributario dentro il piano concordatario (Mossa 7), con l’attestazione tarata sul confronto con lo scenario liquidatorio.

Chi non la esegue deposita la domanda convinto di “congelare” una rateizzazione che non esiste più, imposta la difesa sulle sanzioni su un presupposto che non regge — l’omissione era anteriore e colpevole — e scopre a piano già depositato che il debito AER va trattato per intero come credito concorsuale, dovendo rimaneggiare la proposta in corsa.

Simulazione 4 — L’autorizzazione mirata

Situazione di partenza. Società in continuità con commessa attiva del valore di 218.700 euro, subordinata al mantenimento di un requisito di regolarità. Una specifica posizione fiscale di 9.318 euro blocca il rilascio dell’attestazione.

Chi esegue la Mossa 5: deposita istanza di autorizzazione indicando il credito, la ragione di funzionalità (la commessa si perde senza l’attestazione), il vantaggio per la massa quantificato (218.700 euro di ricavi conservati contro 9.318 euro di pagamento) e la compatibilità con il piano. L’istanza ha una struttura che il giudice può valutare.

Chi non la esegue e paga: ha risolto il problema operativo e ne ha creato uno concorsuale, con un pagamento anteriore non autorizzato che può essere dichiarato inefficace e che pesa sulla valutazione complessiva della condotta.

Simulazione 5 — Anteriore e posteriore: la doppia gestione della cassa

Situazione di partenza. Società in continuità con domanda con riserva pubblicata il 4 maggio 2026. Ha una rateizzazione ordinaria con rate mensili da 3.914 euro relativa a carichi tutti anteriori, e una gestione corrente che produce IVA trimestrale e ritenute mensili.

Chi distingue correttamente i due piani sospende dal 4 maggio le rate della dilazione, perché sono crediti anteriori, e continua a versare regolarmente l’IVA del secondo trimestre 2026 e le ritenute dei mesi da maggio in poi, perché sono crediti posteriori e prededucibili. Al 30 settembre 2026 la posizione è leggibile: cinque rate anteriori non pagate, coperte dal vincolo concorsuale, e nessun debito corrente. Il commissario giudiziale, nella sua relazione, dà atto di una gestione ordinata.

Chi non distingue e sospende tutto, compresi IVA e ritenute correnti, arriva al 30 settembre con 47.200 euro di debito prededucibile maturato dopo il deposito, sanzioni piene su quelle omissioni perché nessuna protezione le copre, e una prospettiva di continuità che il tribunale valuta con ben altra severità: se l’impresa non riesce a pagare nemmeno il corrente, la sostenibilità del piano diventa difficile da attestare.

Chi non distingue in senso opposto e continua a pagare le rate della dilazione per non “perdere il piano”, accumula cinque pagamenti di crediti anteriori non autorizzati per complessivi 19.570 euro, potenzialmente inefficaci verso la massa, e perde la possibilità stessa di sostenere che le omissioni erano doverose — perché omissioni non ce ne sono state.

Lezione operativa: la data-spartiacque non divide il “prima” dal “dopo” nel tempo, divide due regimi che convivono ogni giorno nella stessa cassa.


Il piano in una pagina

Questa è la parte da stampare e tenere sulla scrivania fino alla fine della procedura.

Il principio da cui discende tutto è uno solo: dal momento della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, il debito verso AER smette di essere un rapporto che gestisci tu e diventa un credito che il concorso gestisce per te. Non puoi più pagarlo liberamente, e proprio per questo non puoi esserne ritenuto inadempiente colpevole. Ma la protezione copre ciò che accade dopo quella data, non ciò che è accaduto prima, e si documenta nel momento in cui accade, non quando serve.

MossaObiettivoTermineRischio se saltata
1. Fotografa la posizioneSapere quante rate hai saltato e a che dataPrima del depositoDifendi al buio una posizione che non conosci
2. Verifica la decadenza pregressaSapere se il piano è vivo o già decadutoPrima del depositoImposti la difesa su un presupposto inesistente
3. Costruisci la domanda ex art. 44Ottenere lo scudo giusto con gli effetti volutiAlla decisione sullo strumentoSubisci effetti non previsti o resti senza protezione
4. Sospendi i pagamenti e verbalizzaRendere l’omissione un atto dovuto e provatoIl giorno della pubblicazionePagamenti non autorizzati e difesa senza prove
5. Chiedi l’autorizzazione quando servePagare solo ciò che è funzionale, legittimamenteAll’emergere dell’esigenzaPagamento inefficace verso la massa
6. Presidia gli atti notificatiNon perdere termini che non si riapronoContinuoCartella definitiva per mancata impugnazione
7. Tratta il debito nel pianoPortare AER dentro la soluzione concorsualeEntro il termine ex art. 44Piano inammissibile o debito non trattato
8. Difendi sanzioni e regolaritàEvitare l’aggravio sanzionatorio e il blocco operativo60 giorni dalla notifica (sospensione feriale 1-31 agosto)Sanzioni al 30% definitive e attività ferma

Gli scenari di deviazione

Il piano è lineare sulla carta. Nella realtà si devia. Ecco i tre imprevisti che si verificano più spesso e il piano B per ciascuno.

Deviazione 1 — La controparte accelera: pignoramento notificato dopo il deposito

Cosa succede. Hai depositato la domanda con riserva, magari senza chiedere le misure protettive o mentre la conferma è ancora pendente, e arriva un atto di pignoramento presso terzi sul conto corrente, oppure un fermo amministrativo sui veicoli aziendali.

Perché succede. Perché il deposito della domanda e la richiesta di misure protettive sono due cose distinte. Il divieto di azioni esecutive e cautelari non è un effetto automatico del solo deposito: è l’effetto delle misure protettive, che decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese e che il giudice designato conferma o revoca. Se non le hai chieste, non le hai.

Il piano B. Primo: verifica la data di pubblicazione delle misure protettive, se richieste, e confrontala con la data di notifica dell’atto. Secondo: se l’atto è successivo, porta la questione davanti al giudice della procedura con istanza immediata, chiedendo che sia dichiarata l’inefficacia dell’azione. Terzo: se le misure non erano state chieste, depositale ora — si possono chiedere anche con istanza successiva alla domanda — e in parallelo valuta l’opposizione nella sede propria. Quarto: informa immediatamente il terzo pignorato della pendenza della procedura, allegando la documentazione.

Il tribunale di Milano ha affermato, dopo il correttivo-ter, che le misure protettive possono produrre effetti anche rispetto a condotte commissive e omissive dei creditori: è un argomento che può servire quando il comportamento della controparte non è un atto esecutivo formale ma un blocco di fatto.

Deviazione 2 — Il termine è già scaduto

Cosa succede. Ti accorgi che sono passati più di sessanta giorni dalla notifica della cartella, o che il termine ex art. 44 per il deposito della documentazione è spirato senza proroga.

Perché succede. Perché in procedura la posta arriva su canali diversi — PEC della società, PEC del professionista, portale AER — e nessuno tiene un registro unico.

Il piano B per la cartella. Un termine di impugnazione scaduto non è sempre la fine. Vanno verificati: (a) la regolarità della notifica, perché una notifica viziata non fa decorrere il termine; (b) la corretta applicazione della sospensione feriale, che sospende il decorso dal 1° al 31 agosto e che spesso viene calcolata male; (c) l’esistenza di vizi che si possono far valere nella successiva fase esecutiva; (d) la possibilità di far valere la questione delle sanzioni in sede di verifica del credito nella procedura concorsuale, perché il credito che AER insinua nel concorso deve essere quello dovuto, non quello preteso.

Il piano B per il termine ex art. 44. Se il termine è spirato, la domanda diventa improcedibile. Va valutata immediatamente la praticabilità di una nuova domanda con documentazione completa, tenendo conto dei limiti che il Codice pone alla reiterazione, e vanno presidiati gli effetti della caduta delle misure protettive: i creditori tornano liberi di agire, e AER è di regola il primo a muoversi.

Deviazione 3 — Il documento è irreperibile

Cosa succede. Serve il piano di rateizzazione originario, o la ricevuta di un versamento di tre anni fa, o la relata di notifica di una cartella del 2021, e non si trova.

Perché succede. Perché la documentazione della riscossione è distribuita fra area riservata, archivio del professionista, corrispondenza cartacea e PEC ormai sature.

Il piano B. Primo: l’area riservata del portale AER conserva lo storico dei piani e dei pagamenti; l’accesso con delega del professionista consente di ricostruire gran parte della posizione. Secondo: per gli atti notificati, la richiesta di accesso agli atti consente di ottenere copia delle relate, che sono decisive quando si contesta la regolarità della notifica. Terzo: per i versamenti, l’estratto conto bancario del periodo è una prova utilizzabile anche in assenza della quietanza. Quarto: se il documento resta irreperibile, va data atto dell’impossibilità nella nota tecnica, con indicazione delle ricerche svolte: la trasparenza documentata vale più di un vuoto non spiegato.


Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la Mossa 4 prima della Mossa 3, cioè smettere di pagare prima di depositare? No, e sarebbe controproducente. Le rate scadute prima della pubblicazione della domanda sono omissioni tue, valutabili come inadempimento colpevole. La protezione che la Cassazione riconosce riguarda l’omissione che consegue al vincolo concorsuale, cioè quella successiva alla pubblicazione. Smettere prima significa accumulare rate impagate “colpevoli” che ti avvicinano alla soglia di decadenza senza alcuna copertura.

Se pago una rata dopo il deposito, sbaglio anche se l’importo è piccolo? Sì. La qualificazione non dipende dall’importo ma dalla natura del credito: è un credito anteriore, e il suo pagamento è atto di straordinaria amministrazione che richiede autorizzazione. Un pagamento di poche centinaia di euro non produce un danno rilevante alla massa, ma incrina la coerenza della tua posizione difensiva, e su quella coerenza si regge la tesi che le omissioni successive erano doverose.

AER può notificarmi una cartella mentre sono in concordato con riserva? Sì, e non c’è nulla di irregolare. La Cassazione ha confermato che l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella non integrano l’inizio o la prosecuzione di un’azione esecutiva o cautelare. Il credito può essere accertato e cristallizzato; è la sua soddisfazione che deve seguire le regole del concorso. La cartella, però, va impugnata nei termini se contiene componenti che contesti: il fatto di essere in procedura non li sospende.

La rateizzazione si “riattiva” automaticamente se il concordato non va a buon fine? No. Se la decadenza si è prodotta, il beneficio è perduto e per i carichi inclusi in dilazioni presentate dal 16 luglio 2022 in poi non è più possibile ottenere una nuova rateizzazione sugli stessi debiti. Per le dilazioni presentate fino al 15 luglio 2022 resta la possibilità di una nuova richiesta previo versamento dell’importo corrispondente alle rate scadute e non pagate alla data della nuova istanza. È uno dei motivi per cui la scelta dello strumento nella Mossa 3 non è neutra.

Posso proseguire la rateizzazione chiedendo l’autorizzazione al giudice? In teoria l’istanza si può depositare; in pratica l’autorizzazione al pagamento di crediti pregressi presuppone che il pagamento sia funzionale alla continuità e vantaggioso per la massa. Proseguire integralmente una dilazione significa soddisfare per intero un creditore anteriore mentre gli altri attendono il concorso: è difficile sostenere che questo giovi alla massa, salvo che il pagamento sblocchi un valore specifico e quantificabile. L’istanza mirata su una singola posizione ha probabilità molto diverse da quella generica sull’intero piano.

Devo continuare a versare IVA e ritenute correnti mentre sono in procedura? Sì, senza eccezioni. I debiti tributari che maturano dopo la pubblicazione della domanda sono crediti prededucibili: non solo possono essere pagati, devono esserlo, e alle scadenze ordinarie. La protezione riconosciuta dalla Cassazione riguarda esclusivamente le rate di debiti anteriori, il cui pagamento è impedito dal vincolo concorsuale. Confondere i due piani è l’errore che compromette più spesso la credibilità della continuità.

La sospensione feriale mi aiuta a guadagnare tempo sui termini di impugnazione? Sì, ma solo nei limiti esatti in cui opera: il decorso dei termini processuali è sospeso dal 1° al 31 agosto. Se una cartella ti viene notificata il 20 luglio, il termine di sessanta giorni corre per dodici giorni, si ferma per tutto agosto e riprende il 1° settembre. Non esistono altre finestre di sospensione feriale, e i termini sostanziali non processuali non ne beneficiano. Calcolarla male, in eccesso o in difetto, è uno dei modi più frequenti per perdere un ricorso che sarebbe stato fondato.

Il commissario giudiziale può autorizzarmi a pagare le rate? No, non è lui a farlo. Il commissario esprime un parere; l’autorizzazione al pagamento di crediti pregressi è un provvedimento del giudice. La distinzione conta nella pratica: un via libera informale del commissario non ti protegge, e un pagamento eseguito sulla base di quello resta un pagamento non autorizzato.

Se il concordato viene omologato, il debito AER si riduce davvero? Il debito viene trattato secondo quanto previsto dal piano omologato, che per i crediti tributari può prevedere pagamento parziale e dilazionato nei limiti degli artt. 88 e 63 CCII. L’omologazione rende vincolante la riduzione percentuale prevista, ferma restando la possibilità di accertare in sede ordinaria l’importo reale su cui quella percentuale va applicata. Non è un condono e non è automatico: è il risultato di una proposta costruita, attestata e omologata.

Se ho più rateizzazioni, devo trattarle tutte allo stesso modo? Sì quanto al regime — sono tutti crediti anteriori — ma no quanto all’analisi. Ogni piano ha la sua data di presentazione, e quindi la sua soglia di decadenza; ogni piano ha il suo stato di avanzamento e il suo conteggio di rate impagate. La Mossa 1 va ripetuta per ciascun piano, e la Mossa 2 può dare esiti diversi: un piano ancora vivo e uno già decaduto convivono spesso nella stessa posizione debitoria.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Di seguito i riferimenti che fondano ciascuna mossa, con gli estremi e il principio in sintesi.

A sostegno delle Mosse 4, 6 e 8 — il cuore della materia

Cass. civ., Sez. V, ord. 7 maggio 2026, n. 13243 (Pres. Federici, Est. Leuzzi). È la pronuncia decisiva. Il deposito della domanda di concordato con riserva non impedisce all’Amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo e notificare la cartella, perché non si tratta di azioni esecutive o cautelari; però dal deposito opera lo spossessamento attenuato, per cui il pagamento di debiti anteriori, anche tributari e anche già rateizzati, è atto di straordinaria amministrazione che richiede autorizzazione. Ne consegue che l’omesso pagamento delle rate, se dipende dall’osservanza del vincolo concorsuale, non è inadempimento colpevole e non legittima l’applicazione o il recupero delle sanzioni connesse alla decadenza dalla rateazione. Rilevanza: è la base giuridica della Mossa 4 e la chiave difensiva della Mossa 8.

Cass. civ., Sez. V, ord. 7 maggio 2026, n. 13242. Pronuncia della stessa data e di contenuto coordinato, che conferma l’esclusione della pretesa sanzionatoria per il mancato pagamento di rate tributarie scadute dopo il deposito del ricorso, nel quadro degli effetti protettivi della procedura. Rilevanza: rafforza la linea difensiva sulle sole componenti sanzionatorie e sugli interessi.

A sostegno delle Mosse 3 e 4 — il regime dei pagamenti e dello spossessamento

Cass. n. 4728/2008. Il debitore in concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato: conserva proprietà, amministrazione e disponibilità dei beni, salve le limitazioni connesse alla natura della procedura, che impone che ogni atto sia funzionale all’esecuzione del concordato. Rilevanza: è il fondamento sistematico del divieto di pagamenti liberi.

Cass. n. 578/2007. Dopo l’ammissione alla procedura non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio, nemmeno se realizzati mediante compensazione fra debiti sorti anteriormente e crediti maturati in pendenza della procedura. Rilevanza: chiude la via delle soluzioni “creative” per far fronte alle rate.

Trib. Milano (Unijuris, provvedimento pubblicato nel 2018). Dopo il deposito e la pubblicazione della domanda è vietata l’effettuazione volontaria, in qualunque forma, di pagamenti di crediti anteriori, che restano inefficaci nei confronti della massa; il pagamento spontaneo estraneo per tempi, modalità e importi al piano è eseguibile solo previa autorizzazione e se produce vantaggi per la massa. Rilevanza: è il modello della Mossa 5.

A sostegno della Mossa 3 — accesso con riserva e misure protettive

Trib. Milano, 24 dicembre 2024 (G.D. Pipicelli). Dopo il correttivo-ter le misure protettive possono estendere i loro effetti anche a condotte commissive e omissive dei creditori, con applicazione anche nell’accesso con riserva. Rilevanza: amplia il perimetro difensivo nella Deviazione 1.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 14 settembre 2023. Fissa i criteri di valutazione del giudice designato sulla domanda di proroga delle misure protettive ex art. 55, comma 4, CCII, formulate contestualmente all’istanza ex art. 44, comma 1. Rilevanza: guida la richiesta di proroga quando il termine si avvicina.

Trib. Milano, 29 febbraio 2024. In tema di ricorso di gruppo per l’accesso con riserva ex art. 44 CCII, affronta i riflessi dell’ammissione di una società del gruppo ad altra procedura sull’ammissibilità del ricorso e sulla contestuale domanda di misure protettive. Rilevanza: rileva quando la rateizzazione fa capo a una società di un gruppo.

Trib. Taranto, Sez. II, 18 giugno 2025. In tema di concordato semplificato, la domanda piena va depositata comunque nel termine di sessanta giorni dalla relazione dell’esperto, anche quando l’accesso è avvenuto con riserva. Rilevanza: conferma il rigore sui termini della fase prenotativa.

A sostegno della Mossa 7 — il trattamento del credito tributario

Cass., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 (Pres. Ferro, Rel. D’Orazio). Nel concordato preventivo in continuità, in caso di mancata adesione alla transazione fiscale, il cram down presuppone la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e non richiede che il debitore risulti meritevole. Rilevanza: sposta il baricentro della proposta dalla condotta pregressa alla comparazione economica.

Cass., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365 (Pres. Ferro, Rel. D’Orazio). Sulla stessa linea, chiarisce che il cram down non è un procedimento autonomo ma una regola operante nella fase di approvazione, quando il voto negativo del creditore pubblico è determinante. Rilevanza: orienta la costruzione delle classi e il calcolo delle maggioranze.

Cass., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918 (Pres. Ferro, Rel. Amatore). In tema di accordi di ristrutturazione e transazione fiscale, precisa i presupposti del cram down nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: decisiva per individuare la disciplina applicabile in base alla data di deposito.

Cass., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione forzosa in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria non è subordinata alla formulazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, applicandosi una procedura autonoma e semplificata con intervento dell’OCC, incompatibile ex art. 74, comma 4, CCII con le modalità più rigide dell’art. 88, comma 6. Rilevanza: cambia completamente l’impostazione quando il debitore non è assoggettabile al concordato preventivo.

Cass., Sezioni Unite, n. 8504/2021. Attribuisce al giudice concorsuale la cognizione sul diniego di transazione fiscale. Rilevanza: il rifiuto dell’Amministrazione non chiude la partita, la sposta.

Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 (Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo). Affronta l’omologazione forzosa nel concordato in continuità alla luce delle modifiche all’art. 112, comma 2, CCII introdotte dal D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: quadro delle condizioni di omologa entro cui collocare la proposta al Fisco.

A sostegno delle Mosse 6 e 8 — effetti sui crediti e sulla posizione dell’impresa

Cass., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia). I crediti anteriori divengono temporaneamente inesigibili, con riflessi sul decorso della prescrizione, ma nella fase anteriore all’omologazione non si verifica interruzione o sospensione. Rilevanza: smonta l’idea che la procedura “congeli” tutto automaticamente.

Cass., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845 (Pres. Terrusi, Rel. Amatore). L’omologazione rende vincolante la riduzione percentuale del credito, restando possibile il ricorso in sede ordinaria per accertare l’importo reale su cui applicarla. Rilevanza: conferma che la quantificazione del credito AER resta contestabile anche dopo l’omologa.

Cass., Sez. I, 13 luglio 2025, n. 19226 (Pres. Terrusi, Rel. d’Aquino). In tema di società in concordato appaltatrice di opere, precisa le condizioni per il pagamento da parte della committente e la prededucibilità del credito del subappaltatore ex art. 11, comma 11-bis, D.L. 76/2013, riconoscibile solo a fronte di debiti scaduti. Rilevanza: utile quando la continuità passa da commesse pubbliche.

Cass., Sez. I, 2 aprile 2025, n. 8733 (Pres. Abete, Rel. Dongiacomo). Individua il momento da cui decorre il termine ex art. 1957 c.c. per il creditore garantito da fideiussione quando il debitore principale propone domanda di concordato. Rilevanza: rileva per la posizione dei garanti, spesso soci o amministratori.

Cass., Sez. III, 27 giugno 2025, n. 17326 (Pres. De Stefano, Rel. Fanticini). Delimita la legittimazione processuale del liquidatore giudiziale nel concordato con cessione dei beni. Rilevanza: individua chi sta in giudizio nelle controversie sui crediti dopo l’omologa.

Cass., Sez. V, ord. n. 24766/2025. In materia di definizioni e adesioni, conferma la distinzione fra mancato versamento della prima rata, che incide sull’efficacia dell’adesione, e omissione delle rate successive, che determina decadenza e ripresa della riscossione. Rilevanza: fondamentale nella Mossa 2 per distinguere dilazioni ordinarie e definizioni agevolate.

Cass., ord. n. 8132/2026. In materia di DURC, si pronuncia sullo scostamento rilevante ai fini della regolarità contributiva. Rilevanza: profilo operativo della Mossa 8.

Trib. Roma, Sez. XIV, 15 aprile 2026. In tema di concordato in continuità indiretta con affitto d’azienda e successiva cessione all’affittuario, valuta l’ammissibilità della proposta sotto il profilo della non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: schema ricorrente quando la continuità richiede un soggetto terzo.

Sul fronte della regolarità contributiva va richiamato l’orientamento secondo cui, in presenza di una norma che impedisce il pagamento dei debiti contributivi anteriori alla pubblicazione del ricorso, il mancato pagamento assume i connotati di atto doveroso, con la conseguenza che dalla pubblicazione della domanda — anche con riserva, e finché il termine non sia spirato — sussiste il presupposto per ritenere regolare l’impresa; sul versante amministrativo, la pubblicazione della domanda è stata ricondotta all’ipotesi di sospensione dei pagamenti per disposizioni legislative rilevante ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su una posizione di questo tipo. Non “aiutiamo a capire”: facciamo.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa accedendo all’area riservata AER con delega, scaricando prospetto della situazione debitoria, dettaglio dei carichi e scadenzario di ogni piano, e costruiamo la tabella rata-per-rata con il conteggio progressivo delle rate impagate a data certa.
  2. Calcoliamo la soglia di decadenza applicabile a ciascun piano in base alla data di presentazione della richiesta, applicando le soglie a 5, 8, 10 o 18 rate e verificando la regola dell’ultima rata, e stabiliamo se la decadenza si è prodotta prima o dopo la data-spartiacque.
  3. Redigiamo la domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII scegliendo consapevolmente il regime degli effetti, e predisponiamo il progetto di piano quando serve a differenziarli, insieme all’istanza di misure protettive ex art. 54 CCII.
  4. Costruiamo il presidio documentale della sospensione dei pagamenti: revoca delle domiciliazioni, nota a verbale dell’organo amministrativo, comunicazione formale ad AER con prova di invio. È il fascicolo che, mesi dopo, sostiene la difesa sulle sanzioni.
  5. Predisponiamo e depositiamo le istanze di autorizzazione al pagamento di crediti pregressi ex artt. 46 e 100 CCII, quantificando il vantaggio per la massa e documentando la funzionalità alla continuità.
  6. Presidiamo ogni atto notificato da AER durante la procedura, con registro dei termini, verifica della regolarità delle notifiche e calcolo della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, e impugniamo cartelle e intimazioni davanti alla Corte di giustizia tributaria nei termini.
  7. Costruiamo la proposta di trattamento del credito tributario e contributivo ai sensi degli artt. 63 e 88 CCII, ricostruendo il credito per componenti e privilegi e strutturando la proposta in modo compatibile con le regole di distribuzione del concordato in continuità.
  8. Impostiamo e sosteniamo il cram down fiscale in caso di mancata adesione dell’Amministrazione, costruendo la comparazione con lo scenario liquidatorio che ne è il presupposto e portando la questione davanti al giudice concorsuale.
  9. Contestiamo la riliquidazione delle sanzioni nella misura piena conseguente alla decadenza, sul presupposto dell’assenza di colpevolezza per le rate scadute dopo la pubblicazione della domanda, allegando il fascicolo costruito al punto 4.
  10. Presidiamo il profilo della regolarità contributiva, richiedendo e difendendo l’attestazione quando la continuità aziendale dipende da commesse o contratti che la richiedono.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la competenza che consente di leggere la scelta fra concordato preventivo, accordo di ristrutturazione e percorsi negoziali non come un’opzione formale ma come la decisione che determina, fin dal primo giorno, se le rateizzazioni in corso restano pagabili o si fermano. A questa si affianca il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché il trattamento del debito AER dentro un piano richiede insieme il giurista della crisi e il tecnico della riscossione.

Lo Studio lavora con una squadra composta da avvocati e commercialisti che operano sullo stesso caso: la ricostruzione contabile della posizione, la costruzione del piano e la difesa nel contenzioso non passano di mano fra professionisti diversi, ma restano dentro un’unica strategia. E quella strategia mantiene continuità dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: la stessa linea difensiva che imposta la sospensione dei pagamenti nel giorno della pubblicazione della domanda è quella che, se necessario, viene sostenuta davanti alla Corte di cassazione, senza cambi di impostazione a metà percorso.


In chiusura

Torniamo alla domanda del titolo, con la risposta completa. Le rateizzazioni in corso con AER non decadono per effetto del concordato in bianco: decadono, semmai, per il decorso del numero di rate impagate previsto dalla legge. Ma il punto vero è un altro, ed è che dal giorno della pubblicazione della domanda quelle rate non le puoi più pagare — e proprio per questo non puoi esserne ritenuto colpevole. La Cassazione, nel maggio 2026, lo ha detto con la chiarezza che mancava da anni.

Il principio guida da portarsi dietro è questo: ogni mossa eseguita nel giorno giusto è una protezione che si attiva; ogni mossa rimandata è una protezione che semplicemente non esisterà quando ti servirà. La differenza fra l’impresa che esce dalla procedura con il debito fiscale ristrutturato e quella che ne esce con le sanzioni al 30% e le azioni esecutive riprese non sta nella gravità della crisi: sta nella sequenza con cui sono state eseguite otto mosse.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché sta al punto esatto in cui si incontrano le sue competenze certificate: la crisi d’impresa, che l’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 affronta nella fase in cui la scelta dello strumento determina gli effetti immediati sul debito fiscale; il diritto tributario e della riscossione, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato; e il contenzioso sulle sanzioni da decadenza, che è terreno da avvocato cassazionista, perché è lì che la questione si decide quando i gradi di merito non bastano.

📩 Non aspettare che sia una cartella a dirti che era il momento di muoversi: se hai rateizzazioni aperte con Agenzia delle Entrate-Riscossione e stai valutando il concordato in bianco, scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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