Impresa Con Modelli Intrastat Non Presentati: Quali Sanzioni Con Il Ravvedimento Operoso?

Questa non è una guida costruita a tavolino: è la raccolta delle domande che ci vengono poste più spesso da imprenditori e amministratori che, facendo ordine nei propri adempimenti, si accorgono di avere alle spalle mesi — a volte anni — di elenchi riepilogativi mai trasmessi. Le risposte sono complete, con i numeri, i termini e le norme, così come le daremmo a voce in un primo colloquio.

Il quadro di partenza è semplice da enunciare e insidioso da applicare. L’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie nasce dall’articolo 50, comma 6, del D.L. 331/1993; la sanzione per l’omissione sta nell’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997 e colpisce ciascun elenco, non l’anno; lo sconto si ottiene con il ravvedimento operoso dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, che dal 1° settembre 2024 funziona con regole diverse da prima. E per chiudere il cerchio, nel 2026 le soglie di obbligo sono cambiate di nuovo.

Perché ci occupiamo proprio di questo. La materia è tributaria e riguarda imprese che operano oltre confine: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè esattamente la combinazione di competenze — avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo — che serve quando bisogna ricostruire volumi trimestrali, periodicità e soglie prima ancora di parlare di sanzioni. Ed è avvocato cassazionista: se la contestazione non si chiude con il ravvedimento e finisce davanti a un giudice, la difesa prosegue con lo stesso difensore fino all’ultimo grado, come del resto è accaduto nelle vicende Intrastat arrivate in Corte di Cassazione.

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Cos’è di preciso il modello Intrastat e perché la mia azienda deve presentarlo?

È l’elenco riepilogativo delle operazioni che lei fa con soggetti di altri Paesi UE, e serve al Fisco per incrociare i suoi dati con quelli dichiarati dalla controparte estera.

Non è una dichiarazione d’imposta. Non ci si liquida nulla, non ci si versa nulla. È un flusso informativo che nasce dall’articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 — la norma che ha accompagnato l’abolizione delle dogane interne — e che oggi viaggia in via telematica verso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I modelli sono quattro e conviene tenerli distinti in testa, perché le regole non sono le stesse:

  • INTRA 1-bis: cessioni di beni verso altri Stati UE;
  • INTRA 1-quater: servizi resi a soggetti UE;
  • INTRA 2-bis: acquisti di beni da altri Stati UE;
  • INTRA 2-quater: servizi ricevuti da soggetti UE.

Dentro questi modelli convivono due anime: una fiscale, che serve al controllo IVA, e una statistica, che alimenta i dati sul commercio intra-UE. La distinzione sembra accademica e invece pesa parecchio sul piano sanzionatorio, come vedremo più avanti.

La scadenza è sempre la stessa: entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Chi ha periodicità mensile invia entro il 25 del mese dopo; chi ha periodicità trimestrale invia entro il 25 del mese successivo alla chiusura del trimestre. Se il 25 cade di sabato o in un giorno festivo, si slitta al primo giorno lavorativo utile.

Un punto che sfugge quasi sempre: l’obbligo non dipende dal fatto che lei abbia pagato correttamente l’IVA. Negli acquisti intracomunitari l’imposta si assolve con il meccanismo dell’inversione contabile e, nella stragrande maggioranza dei casi, è perfettamente neutra. Ciò nonostante, l’elenco va presentato lo stesso. Chi ragiona “tanto l’IVA è a saldo zero, cosa vuole che sia” arriva al ravvedimento con dieci o dodici violazioni sul groppone.

Non ho presentato nulla per mesi: quanto rischio in concreto?

Da 500 a 1.000 euro per ogni singolo elenco omesso. Non per anno, non per tipo di modello: per elenco.

La norma è l’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nella formulazione oggi vigente dopo l’intervento del decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014). Colpisce tre condotte: l’omessa presentazione, la presentazione tardiva e la compilazione incompleta, inesatta o irregolare.

Faccia il conto da sé, ed è un conto che spaventa. Dodici elenchi mensili omessi in un anno significano, al minimo edittale, 6.000 euro. Due annualità intere di due modelli diversi — poniamo INTRA 1-bis e INTRA 1-quater — arrivano a quarantotto elenchi: 24.000 euro al minimo. Non è un’ipotesi di scuola, è la fisionomia tipica delle contestazioni che vediamo arrivare.

Due attenuazioni le prevede la norma stessa:

  1. la sanzione è ridotta alla metà (quindi da 250 a 500 euro) se l’elenco viene presentato entro trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverlo o incaricati del controllo;
  2. la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta.

Attenzione a questa seconda ipotesi, perché genera moltissimi equivoci: riguarda l’integrazione e la correzione di dati in elenchi che sono stati presentati, non la presentazione di elenchi mai trasmessi. Chi ha omesso del tutto l’invio non può invocarla per uscirne a costo zero. Lo ha confermato, come vedremo, anche la giurisprudenza di legittimità più recente.

Se legge un vecchio approfondimento che indica da 516 a 1.032 euro, non si allarmi e non pensi di aver trovato una norma peggiore: sono gli importi della formulazione precedente, ancora reperibili in rete perché molti contenuti non sono mai stati aggiornati. Il punto di riferimento oggi è 500-1.000.

Chi mi manda la sanzione, l’Agenzia delle Entrate o la Dogana?

Dipende da quale violazione contestano, e le fa due esempi concreti di cosa può arrivare nella PEC.

Gli elenchi si trasmettono all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ma la sanzione dell’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997 è una sanzione tributaria, e le contestazioni che vediamo con maggiore frequenza nascono da controlli dell’Agenzia delle Entrate o da verifiche della Guardia di Finanza che poi confluiscono in un atto dell’Agenzia. Nella vicenda decisa dalla Cassazione con l’ordinanza n. 15524/2026 — ci torneremo — l’innesco era stato proprio una verifica della Guardia di Finanza e le sanzioni erano state irrogate dall’Agenzia delle Entrate.

Esiste però un secondo binario, quello delle violazioni di natura statistica. Qui la norma di riferimento è l’articolo 34, comma 5, del D.L. 41/1995, che rinvia all’articolo 11 del D.Lgs. 322/1989: la sanzione va da 206 a 2.065 euro per le persone fisiche e da 516 a 5.164 euro per enti e società, si applica una sola volta per ciascun elenco mensile inesatto o incompleto a prescindere da quante transazioni siano sbagliate, e colpisce soltanto le imprese incluse nell’apposito elenco pubblicato dall’ISTAT.

La differenza pratica è enorme e la dico subito perché è la sorpresa più sgradita: le sanzioni statistiche non hanno natura tributaria e quindi non sono ravvedibili. Il ravvedimento operoso dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 lavora sulle violazioni tributarie. Su quelle statistiche non c’è “sconto da ravvedimento” da comprare: c’è, semmai, una difesa da impostare.

Prima di mettere mano all’F24, quindi, la prima domanda è: quale delle due sanzioni le stanno contestando, o quale rischia di essere contestata? Sono strade diverse.

Se in quel mese non ho fatto nessuna operazione devo mandare comunque l’elenco vuoto?

No. In assenza di operazioni nel periodo di riferimento non è richiesto alcun invio.

È una delle poche risposte secche che le posso dare in questa materia. Non esiste l'”Intrastat a zero” da presentare per scrupolo. Se nel mese o nel trimestre non ha realizzato operazioni rilevanti per quel modello, non deve trasmettere nulla e non commette alcuna violazione.

Il che porta a un corollario importantissimo, su cui tornerò nella parte finale: se non c’era obbligo, non c’è violazione; e se non c’è violazione, non c’è nulla da ravvedere. Ravvedersi per elenchi che non si era tenuti a presentare significa pagare sanzioni non dovute per violazioni inesistenti.


Voglio mettermi in regola da solo: da dove comincio?

Non dall’F24. Si comincia da una ricostruzione, e le dico in che ordine.

Primo: stabilisca se l’obbligo c’era. Significa recuperare, modello per modello, gli ammontari trimestrali dei quattro trimestri precedenti e confrontarli con le soglie vigenti in quel periodo. Le soglie cambiano, e cambiano spesso.

Secondo: determini la periodicità corretta. Mensile o trimestrale non è una scelta dell’azienda: discende dai volumi. Un’impresa che si è auto-assegnata la periodicità mensile quando ne aveva una trimestrale ha “omesso” elenchi che non doveva presentare.

Terzo: costruisca l’elenco delle violazioni con le date esatte. Per ciascun elenco omesso servono il periodo di riferimento e la scadenza originaria (il 25 del mese successivo). È da quella data che si misura il ritardo, ed è il ritardo a determinare quanto pagherà.

Quarto: verifichi lo sbarramento. Il ravvedimento presuppone che la violazione non sia già stata constatata. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i tributi doganali e le accise la regola si è ammorbidita: il ravvedimento non è più inibito dal semplice controllo in corso, ma dalla notifica dell’atto impositivo. Resta comunque una verifica da fare prima, non dopo.

Quinto: trasmetta gli elenchi omessi e versi la sanzione ridotta. Uno per uno, nella loro periodicità originaria, senza accorpare più mesi in un unico invio “riassuntivo” — che non regolarizza nulla e anzi crea un dato inutilizzabile in sede di controllo.

Ecco la sequenza in forma di tabella, con i termini e l’interlocutore di ciascun passaggio.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Adempimento ordinarioInvio telematico dell’elencoGiorno 25 del mese successivo al periodoAgenzia delle Dogane e dei Monopoli
Regolarizzazione spontaneaInvio dell’elenco omesso + versamento sanzione ridottaNessun termine finale fisso, ma la riduzione peggiora col passare del tempoADM (elenco) e Agenzia delle Entrate (F24)
Invito dell’ufficioPresentazione dell’elenco su richiesta30 giorni dalla richiesta → sanzione dimezzata (250-500 €)Ufficio che ha inviato la richiesta
Contraddittorio preventivoOsservazioni sullo schema di atto60 giorni dalla comunicazione dello schema (art. 6-bis L. 212/2000)Ente impositore
Atto di contestazione / irrogazioneNotifica della sanzioneEntro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione (art. 20 D.Lgs. 472/1997)Ente impositore
ImpugnazioneRicorso60 giorni dalla notifica dell’attoCorte di giustizia tributaria di primo grado

Prima mando gli elenchi o prima pago la sanzione?

Prima paga, poi invia. È la sequenza indicata dalla prassi e la ragione è tecnica, non formale.

Il ravvedimento è un istituto che si perfeziona con l’adempimento completo. Se il versamento manca, o è incompleto, il ravvedimento non si perfeziona affatto e la violazione resta pienamente sanzionabile: su questo la Cassazione è di una severità che non lascia margini, e le citerò più avanti almeno tre pronunce tutte nella stessa direzione.

In pratica: predisponga l’F24 con la sanzione ridotta per ciascun elenco, lo versi, e nello stesso torno di tempo trasmetta gli elenchi omessi. Conservi la ricevuta telematica di ogni invio e la quietanza del modello F24, abbinandole elenco per elenco. Quando, due anni dopo, arriverà una richiesta di chiarimenti, quella corrispondenza tra ricevuta e quietanza sarà l’unica cosa che le eviterà di rifare tutto daccapo.

Un errore che vediamo spesso: versare una somma unica “a occhio”, magari 500 euro tondi, per chiudere la questione. Un versamento non parametrato alle singole violazioni è un versamento che non corrisponde ad alcun ravvedimento valido. Il ravvedimento o è esatto o non esiste.

Quanto pago esattamente con il ravvedimento? Mi fa i numeri?

Volentieri, ma le devo prima dire una cosa che cambia tutto: esistono due scale di riduzione, e quale si applica dipende da quando è stata commessa la violazione, non da quando lei si ravvede.

L’articolo 3 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha riscritto l’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, ma l’articolo 5 dello stesso decreto ha stabilito che le nuove regole valgono solo per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Per quelle precedenti continua a valere la vecchia scala. Se lei ha elenchi omessi a cavallo di quella data, dovrà applicare due griglie diverse nello stesso ravvedimento.

Altra premessa: la riduzione a 1/10 prevista dalla lettera a) dell’articolo 13 riguarda i versamenti di tributi, e la riduzione a 1/10 per la dichiarazione tardiva riguarda le dichiarazioni. L’elenco Intrastat non è né l’uno né l’altro. Per lui la prima soglia utile è quella dei 90 giorni.

La base di calcolo è il minimo edittale, 500 euro per elenco.

Quando si regolarizzaViolazioni fino al 31/08/2024Violazioni dal 01/09/2024Importo per elenco
Entro 90 giorni dalla scadenza1/91/955,56 €
Entro il termine della dichiarazione relativa all’anno della violazione1/81/862,50 €
Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo1/7—71,43 €
Oltre tali termini1/6 (vecchia scala)1/7 (nuova scala)83,33 € / 71,43 €
Dopo la comunicazione dello schema di atto (senza PVC e senza istanza di adesione)—1/683,33 €
Dopo la constatazione con PVC1/51/5100,00 €

Legga la quarta riga con attenzione, perché è quella che riguarda la maggior parte delle situazioni reali. Il legislatore del 2024 ha accorpato le ipotesi “oltre l’anno”: chi commette la violazione dal 1° settembre 2024 in poi e si ravvede tardi paga 1/7 e non più 1/6. Per una volta, la regola nuova è più favorevole di quella vecchia.

E adesso la moltiplicazione che fa male: questi importi vanno per ogni elenco. Dodici elenchi mensili omessi nel 2025 e regolarizzati nel 2026 oltre il termine non fanno 71,43 euro. Fanno 857,16 euro. Che restano comunque un decimo abbondante dei 6.000 euro del minimo edittale pieno, ed è esattamente questo il motivo per cui il ravvedimento, quando è praticabile, va fatto.

Devo pagare anche gli interessi? E che codice tributo uso nell’F24?

Interessi no, perché non c’è imposta. Codice tributo 8911.

Sugli interessi la ragione è lineare: nel ravvedimento gli interessi si calcolano al tasso legale sul tributo versato in ritardo. Nell’omissione di un elenco Intrastat non c’è alcun tributo da versare in ritardo — l’IVA intracomunitaria è già stata assolta con il reverse charge, o comunque segue un binario suo. Si versa la sola sanzione ridotta. Chi le propone un calcolo con gli interessi su una sanzione fissa sta applicando uno schema sbagliato.

Sul codice tributo: 8911, “sanzioni pecuniarie relative ad altre violazioni tributarie”, nella sezione Erario del modello F24. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è stata commessa la violazione — cioè l’anno della scadenza non rispettata, non l’anno in cui lei si sta ravvedendo. È una distinzione banale che, sbagliata, produce versamenti che il sistema non riesce ad abbinare alla violazione.

Un’ultima avvertenza operativa: se le violazioni riguardano annualità diverse, servono righi distinti per ciascun anno di riferimento. Un unico rigo con l’anno più recente non copre le annualità precedenti.


L’elenco l’ho mandato ma con i dati sbagliati: è la stessa cosa dell’omissione?

No, e qui la norma le offre una possibilità che nell’omissione totale non ha.

L’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 4, prevede che la sanzione non si applichi se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta. Se lei ha presentato l’elenco ma ha sbagliato una nomenclatura combinata, ha indicato male un valore statistico o ha omesso una riga, la correzione — spontanea, o anche sollecitata dall’ufficio — azzera la sanzione.

Il presupposto, però, è che un elenco ci sia. La causa di non punibilità lavora sull’integrazione e sulla correzione di un flusso esistente; non trasforma l’assenza totale di flusso in un dato “da correggere”. È una lettura che trova conferma nella vicenda decisa con l’ordinanza n. 15524/2026, dove la Corte ha espressamente rilevato che nel caso concreto non ricorreva né l’ipotesi della presentazione entro trenta giorni dalla richiesta dell’ufficio, né quella dell’integrazione o correzione dei dati che consente di evitare la sanzione.

C’è poi un terreno ulteriore, più difficile ma non impraticabile: l’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997, che esclude la punibilità delle violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Le due condizioni devono ricorrere insieme: se ne manca una sola, la violazione resta punibile.

Sull’Intrastat questa strada è in salita, perché con la risoluzione n. 20/E del 16 febbraio 2005 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la tardiva presentazione degli elenchi non è una violazione meramente formale, proprio in quanto incide sull’attività di controllo degli uffici. Ma “in salita” non vuol dire “preclusa”: la valutazione, come ha ricordato la stessa Cassazione, va fatta guardando all’idoneità ex ante della condotta a ostacolare il controllo, e ci sono errori di compilazione che quell’idoneità obiettivamente non la hanno.

Ho omesso dodici elenchi dello stesso anno: pago una sanzione o dodici?

Dodici. È la risposta che nessuno vuole sentire, ed è quella che ha dato la Corte di Cassazione.

Il ragionamento dell’impresa è comprensibile: una sola disorganizzazione, un unico errore di impostazione, dodici conseguenze. Sembrerebbe il terreno naturale del cumulo giuridico dell’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997, che consente di applicare un’unica sanzione — quella per la violazione più grave, aumentata secondo i criteri di legge — invece della somma aritmetica di tutte.

Con l’ordinanza n. 15524/2026 la Cassazione ha detto di no. Il dato decisivo, secondo i giudici, è letterale: l’articolo 11, comma 4, prevede la sanzione “per ciascuno” degli elenchi interessati dalla violazione, e questa formulazione esprime la volontà di punire autonomamente ogni singola omissione. Si applica quindi il cumulo materiale: le sanzioni si sommano. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva rideterminato l’importo con il cumulo giuridico, è stata cassata con rinvio.

Parte della dottrina non ha condiviso questa lettura, osservando che l’espressione “per ciascuno di essi” servirebbe soltanto a individuare la sanzione base — cioè il parametro di calcolo — senza per questo derogare alla disciplina generale del concorso di violazioni. È una critica seria e la difesa può continuare a spenderla, ma chi decide oggi se ravvedersi deve partire dal principio affermato in sede di legittimità, non dall’auspicio che venga rivisto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: quando la contestazione riguarda decine di elenchi su più annualità, servono entrambe le cose — la ricostruzione contabile trimestre per trimestre e la valutazione tecnica su cosa sia davvero difendibile davanti a un giudice.

Le violazioni sono del 2023: mi applicano le sanzioni nuove, che sono più leggere?

No, e non è un’ingiustizia occasionale: è una scelta esplicita del legislatore, già passata al vaglio della Cassazione.

L’articolo 5 del D.Lgs. 87/2024 dispone che la revisione del sistema sanzionatorio si applichi alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. È una deroga al principio del favor rei, quello per cui la legge sanzionatoria più mite dovrebbe applicarsi anche ai fatti pregressi.

La Suprema Corte ha avallato la deroga in più occasioni: con l’ordinanza n. 31459 del 7 dicembre 2024 ha affermato che alla richiesta di applicare retroattivamente le sanzioni più favorevoli si oppone proprio l’irretroattività prevista dall’articolo 5, osservando anche che il rinvio della decorrenza a una data successiva all’entrata in vigore dimostra la necessità di un “tempo” per l’attuazione dell’intero ripensamento dell’impianto sanzionatorio. Con la sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025 ha chiarito che il legislatore può legittimamente limitare l’applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli. E con l’ordinanza n. 23149 del 12 agosto 2025 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto.

Conclusione operativa: per gli elenchi con scadenza anteriore al 1° settembre 2024 lei applica la vecchia scala di riduzione, con quel 1/6 che oggi appare più oneroso del 1/7 della nuova. Non è un errore del suo consulente: è la legge.

Con le nuove soglie del 2026 non devo più presentare nulla. Le vecchie omissioni contano ancora?

Contano, perché la violazione si giudica con le regole del tempo in cui è stata commessa. Ma la novità è comunque rilevantissima, e le spiego perché.

Con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 84415 del 3 febbraio 2026, adottata di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, la soglia che determina l’obbligo di presentazione mensile del modello INTRA 2-bis (acquisti intracomunitari di beni) è stata innalzata da 350.000 euro a 2.000.000 di euro di ammontare trimestrale in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. La novità opera a partire dagli elenchi da trasmettere entro il 25 febbraio 2026.

È un salto di scala che sposta fuori dall’obbligo una platea enorme di imprese di medie dimensioni. E va letto insieme a un altro dato che molti hanno dimenticato: dal 1° gennaio 2022 la presentazione trimestrale dell’INTRA 2-bis è stata abolita. Sotto soglia, quindi, non c’è un elenco trimestrale “di riserva” da mandare: non c’è proprio nulla da mandare.

Per gli altri modelli il quadro resta quello consolidato: INTRA 1-bis (cessioni di beni) mensile se le cessioni hanno superato 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, altrimenti trimestrale; INTRA 1-quater (servizi resi) con la stessa soglia di 50.000 euro; INTRA 2-quater (servizi ricevuti) mensile ai soli fini statistici se pari o superiori a 100.000 euro, altrimenti nessun obbligo di presentazione.

Ora colleghi i due piani. Se sta ricostruendo omissioni relative al 2023, al 2024 e al 2025 su acquisti di beni, la soglia da applicare a quelle annualità è ancora 350.000 euro, non 2.000.000. Ma se sta ricostruendo il 2026, deve applicare la soglia nuova — e potrebbe scoprire che diversi degli elenchi che si accingeva a ravvedere non erano affatto dovuti.


E se non me ne fossi accorto io, ma l’ufficio? Sono ancora in tempo per il ravvedimento?

Dipende da quanto è avanzato il procedimento, e la scala che ha visto sopra è costruita proprio su questo.

Finché lei riceve una richiesta di presentazione dall’ufficio abilitato, ha due strade parallele: presentare l’elenco entro trenta giorni, ottenendo per legge la riduzione alla metà della sanzione (250-500 euro per elenco), oppure ravvedersi. Vanno confrontate caso per caso, perché non è detto che la prima sia più conveniente.

Se è già arrivata la comunicazione dello schema di atto prevista dall’articolo 6-bis della L. 212/2000 — il contraddittorio preventivo — il ravvedimento è ancora possibile per le violazioni dal 1° settembre 2024, ma alla riduzione di 1/6, purché non sia stato preceduto da un verbale di constatazione e non sia stata presentata istanza di adesione.

Se c’è stato un processo verbale di constatazione, si scende a 1/5.

Se è stato notificato l’atto impositivo, il ravvedimento è chiuso. Da lì in poi si ragiona di definizione agevolata, di adesione o di ricorso, e sono valutazioni diverse, che richiedono di pesare la solidità della contestazione, il numero di elenchi coinvolti e le eccezioni disponibili.

Il punto che voglio lasciarle è un altro: ogni giorno che passa il moltiplicatore peggiora, e peggiora per ciascuno dei suoi elenchi contemporaneamente. Su quaranta elenchi, il salto da 1/8 a 1/7 vale circa 357 euro; quello da 1/7 a 1/5 ne vale più di mille.

Se mi ravvedo sto praticamente confessando? Mi mettono sotto verifica?

Capisco il timore, ma la premessa è sbagliata: quei dati il Fisco li ha già.

Gli elenchi riepilogativi esistono per essere incrociati. La sua controparte tedesca, francese o spagnola ha dichiarato le proprie operazioni nel proprio Stato, e quei flussi confluiscono nel sistema di scambio informativo europeo. L’assenza dei suoi elenchi non rende invisibili le operazioni: le rende asimmetriche, cioè visibili da un lato solo. Che è precisamente la condizione che fa scattare i controlli automatizzati.

Il ravvedimento, in questa logica, non è una confessione: è la chiusura di una discrepanza. E ha un effetto ulteriore, non scritto ma reale: un’azienda che si presenta a un eventuale controllo con gli elenchi regolarizzati e le sanzioni versate discute di ben altro rispetto a un’azienda che arriva con tre anni di buchi.

Detto questo, le dico anche il limite: il ravvedimento sana la violazione dichiarativa, non eventuali problemi sostanziali sottostanti. Se dietro agli elenchi mancanti c’è un’errata qualificazione delle operazioni — una cessione trattata come non imponibile quando non ne aveva i requisiti, un servizio territorialmente mal collocato — quei profili restano interamente aperti e vanno affrontati per conto loro, prima di regolarizzare. È esattamente qui che una ricostruzione fatta di corsa produce più danni dell’omissione originaria.

Rischio conseguenze penali?

No, non per questo. L’omessa presentazione degli elenchi Intrastat è un illecito amministrativo tributario, non un reato.

Non è prevista da alcuna norma penal-tributaria come fattispecie autonoma di reato, e non concorre di per sé a integrare le soglie di punibilità dei delitti dichiarativi, che sono costruite su imposta evasa ed elementi attivi sottratti a imposizione. Può dormire tranquillo su questo fronte.

Il che non significa che non ci siano conseguenze ulteriori. La più concreta la vediamo nelle operazioni straordinarie e nelle due diligence: un cumulo di sanzioni potenziali per decine di elenchi è una passività latente che viene appostata, discussa e scontata dal prezzo. Un’altra la vediamo nei rapporti bancari, quando la regolarità fiscale entra nelle covenant o nell’istruttoria di affidamento. Il rischio dell’Intrastat omesso non è il carcere: è che una posta fiscale silenziosa emerga nel momento peggiore, cioè quando sta trattando qualcosa di importante.

Quanto tempo ha davvero il Fisco per contestarmi questi elenchi?

Il termine è quello dell’articolo 20 del D.Lgs. 472/1997: l’atto di contestazione o di irrogazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Traduciamo. Per un elenco mensile relativo a marzo 2022, la cui scadenza era il 25 aprile 2022, la violazione è del 2022 e il termine di decadenza cade il 31 dicembre 2027. Per un elenco con scadenza nel 2025, il termine scade il 31 dicembre 2030.

Due indicazioni pratiche. La prima: la decadenza si calcola elenco per elenco, perché ogni elenco è una violazione autonoma — è l’altra faccia, questa volta favorevole al contribuente, dello stesso principio affermato con l’ordinanza n. 15524/2026. In una contestazione che abbraccia più annualità, le più antiche potrebbero essere già fuori termine. È una delle prime cose che controlliamo quando ci portano un atto.

La seconda: quel termine gioca a favore dell’ufficio, non suo. Aspettare che maturi la decadenza è una scommessa, e nel frattempo il moltiplicatore del ravvedimento continua a peggiorare per tutti gli elenchi ancora contestabili. Chi decide di non fare nulla dovrebbe farlo sapendo che sta scegliendo, non che sta rinviando.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Due, costruiti su situazioni tipiche. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a farle vedere il meccanismo di calcolo, non a promettere un risultato.

Prima ipotesi: nove elenchi omessi in una sola annualità

Una società di consulenza fattura servizi a clienti UE per 63.400 euro nel primo trimestre 2025 — sopra la soglia dei 50.000 euro — e diventa quindi tenuta alla presentazione mensile dell’INTRA 1-quater. Nessuno se ne accorge. Restano omessi i nove elenchi da gennaio a settembre 2025, con scadenze dal 25 febbraio al 25 ottobre 2025.

L’errore emerge durante la chiusura del bilancio e la società decide di regolarizzare il 20 marzo 2026.

Le violazioni sono tutte successive al 1° settembre 2024, quindi si applica la nuova scala. Alla data del 20 marzo 2026 il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2025 non è ancora scaduto: opera la riduzione a 1/8 del minimo, cioè 62,50 euro per elenco.

  • Sanzione da ravvedimento: 9 × 62,50 = 562,50 euro
  • Sanzione piena al minimo edittale: 9 × 500 = 4.500 euro
  • Sanzione piena al massimo edittale: 9 × 1.000 = 9.000 euro

Differenza rispetto al minimo: 3.937,50 euro. Se la stessa società avesse aspettato il 10 maggio 2026, superando il termine dichiarativo, sarebbe scesa a 1/7: 9 × 71,43 = 642,87 euro. Ottanta euro di ritardo, per intenderci — ma su quaranta elenchi lo stesso scivolamento ne varrebbe circa 357.

Seconda ipotesi: quattordici elenchi a cavallo della riforma

Una società commerciale riceve servizi intracomunitari per volumi trimestrali oltre i 100.000 euro e ha quindi l’obbligo mensile dell’INTRA 2-quater. Restano omessi:

  • otto elenchi relativi al 2023 (scadenze dal 25 febbraio al 25 settembre 2023);
  • quattro elenchi relativi a settembre-dicembre 2024 (scadenze dal 25 ottobre 2024 al 25 gennaio 2025);
  • due elenchi relativi a gennaio-febbraio 2025 (scadenze 25 febbraio e 25 marzo 2025).

La società regolarizza il 15 giugno 2026. Il calcolo va spezzato in due, perché la data spartiacque è il 1° settembre 2024.

Elenchi 2023 — violazioni ante riforma, vecchia scala. Al 15 giugno 2026 è ampiamente superato il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo: riduzione a 1/6, pari a 83,33 euro. 8 × 83,33 = 666,64 euro

Elenchi da settembre 2024 in poi — violazioni post riforma, nuova scala. Superato il termine della dichiarazione relativa all’anno della violazione, la riduzione è 1/7, pari a 71,43 euro. Vale sia per i quattro elenchi del 2024 sia per i due del 2025, il cui termine dichiarativo è scaduto il 30 aprile 2026. 6 × 71,43 = 428,58 euro

Totale da ravvedimento: 1.095,22 euro, a fronte di 7.000 euro al minimo edittale e di 14.000 al massimo.

Noti il paradosso: gli elenchi più vecchi costano di più di quelli recenti, perché la riforma del 2024 ha reso il ravvedimento tardivo più conveniente e l’articolo 5 del D.Lgs. 87/2024 impedisce di estendere il beneficio all’indietro. Chi non conosce questo dettaglio applica la stessa percentuale a tutti e sbaglia il versamento — con l’esito, visto sopra, che il ravvedimento non si perfeziona.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Eccola: “Prima di ravvedermi, chi ha verificato che l’obbligo di presentare quegli elenchi esistesse davvero?”

Nella pratica quotidiana, la sequenza che vediamo è quasi sempre questa: l’azienda scopre i buchi, va nel panico, calcola le sanzioni, versa e invia. Nessuno, in tutta la catena, si ferma a chiedersi se quegli elenchi fossero dovuti.

Eppure le occasioni di non-obbligo sono numerose e crescenti:

  • Le soglie si sono spostate, e di molto. Per l’INTRA 2-bis siamo passati da 350.000 a 2.000.000 di euro con la determinazione ADM n. 84415 del 3 febbraio 2026. Un’impresa con acquisti intra-UE di beni per 480.000 euro trimestrali era obbligata fino al 2025 e non lo è più dal 2026.
  • La periodicità trimestrale dell’INTRA 2-bis non esiste più dal 1° gennaio 2022. Sotto soglia non c’è un elenco “ridotto” da presentare: non c’è nessun elenco.
  • Per i servizi ricevuti sotto i 100.000 euro trimestrali non c’è obbligo. Non è una periodicità più larga: è assenza di obbligo.
  • Senza operazioni nel periodo non si invia nulla. Molte aziende si autoattribuiscono violazioni per mesi in cui semplicemente non avevano movimenti.
  • La periodicità dipende dai volumi, non dalle abitudini. Chi ha sempre inviato mensilmente perché “si è sempre fatto così” può aver mancato elenchi mensili che non era tenuto a presentare.

Perché è la domanda giusta. Il ravvedimento comporta un atto positivo del contribuente: lei trasmette un elenco e versa una sanzione, dichiarando così di aver violato un obbligo. Se quell’obbligo non c’era, lei ha versato somme non dovute e ha immesso nel sistema un dato che prima non esisteva. Il recupero di quanto versato non è affatto agevole: la Cassazione, con la sentenza n. 3346/2026, ha affermato che il versamento della sanzione ridotta in sede di ravvedimento costituisce una scelta di natura negoziale e come tale non è ripetibile, mentre restano rimborsabili le somme corrisposte a titolo di imposta e interessi, che sono mere dichiarazioni di scienza.

Tradotto: sui tributi si può sbagliare e chiedere il rimborso, sulle sanzioni da ravvedimento molto meno. Ragione in più per verificare l’obbligo prima di pagare, e non dopo.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco il quadro giurisprudenziale essenziale, con gli estremi per ciascuna pronuncia. Sono i riferimenti su cui si costruisce oggi qualunque valutazione su un Intrastat omesso.

1. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 15524/2026 — la pronuncia di riferimento sull’Intrastat. La sanzione per l’omessa o irregolare presentazione degli elenchi riepilogativi va riferita individualmente a ciascun elenco, perché l’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997 la prevede “per ciascuno di essi”: non è quindi applicabile il cumulo giuridico, ma il cumulo materiale. La vicenda riguardava modelli Intra 2 delle annualità 2008-2010, nata da una verifica della Guardia di Finanza; la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva rideterminato le sanzioni in via unitaria, è stata cassata con rinvio. Rilevanza: è la ragione per cui un’impresa con dodici elenchi omessi ne paga dodici, e il motivo per cui il ravvedimento — che riduce ciascuna sanzione — diventa lo strumento decisivo.

2. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 15524/2026 (seconda statuizione) — formali, meramente formali, sostanziali. Nella stessa pronuncia la Corte ha ribadito la tripartizione: sono sostanziali le violazioni che incidono su base imponibile, imposta o versamento; sono meramente formali, e quindi non punibili per inoffensività, solo quelle che non incidono su questi elementi e al tempo stesso non pregiudicano l’attività di controllo. La valutazione va condotta sull’idoneità ex ante della condotta a ostacolare il controllo. Rilevanza: delimita con precisione lo spazio della difesa fondata sull’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997.

3. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 12661 del 9 giugno 2011 — il ravvedimento è tutto o niente. Solo l’integrale adempimento degli obblighi — versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi legali — consente di beneficiare degli effetti del ravvedimento operoso. Rilevanza: è il primo arresto in cui la Corte fissa la linea di rigore poi mai abbandonata, ed è la ragione per cui un F24 sbagliato in un elenco vanifica l’intera operazione.

4. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 35587 del 20 dicembre 2023 — niente ravvedimento parziale. Il ravvedimento parziale è inammissibile: le condizioni di perfezionamento sono la regolarizzazione della violazione, il versamento integrale della sanzione ridotta e il pagamento degli interessi legali. Rilevanza: chiude la porta al ravvedimento “a rate spontanee” o limitato ad alcuni soltanto degli elenchi omessi.

5. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 2938/2025 (depositata il 6 febbraio 2025) — il pagamento incompleto non estingue nulla. Un versamento parziale non perfeziona il ravvedimento e lascia integri il debito e le sanzioni originarie; la decisione di merito che aveva ritenuto estinto il debito è stata annullata con rinvio. Rilevanza: è la conferma più recente che un ravvedimento male eseguito non attenua la posizione del contribuente, la lascia identica a prima.

6. Cass. civ., sez. V, sentenza n. 3346/2026 — la sanzione versata in ravvedimento non torna indietro. Ai fini del ravvedimento non basta pagare la sanzione ridotta, occorre il contestuale pagamento del tributo e degli interessi; e mentre imposta e interessi restano rimborsabili in quanto dichiarazione di scienza, la sanzione ridotta esprime una scelta negoziale e non è ripetibile. Rilevanza: è il fondamento giuridico della regola pratica più importante di questa guida — verificare l’obbligo prima di versare.

7. Cass. civ., sez. V, sentenza n. 2518 del 26 gennaio 2024 — nello stesso filone sul perfezionamento. Pronuncia richiamata nell’orientamento che esclude effetti estintivi ai ravvedimenti incompleti. Rilevanza: conferma la continuità e la stabilità dell’indirizzo, che non è frutto di una decisione isolata.

8. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 4187 del 18 febbraio 2025 — un solo comportamento, una sola sanzione. Quando il contribuente regolarizza spontaneamente la violazione originaria, non sono ravvisabili due distinte violazioni autonomamente sanzionabili ma un unico comportamento, cui va applicata un’unica sanzione. Rilevanza: è l’argomento tecnico da spendere contro le duplicazioni sanzionatorie costruite sul medesimo fatto, quando la contestazione Intrastat si affianca ad altri rilievi sulle stesse operazioni.

9. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 26318 del 7 settembre 2023 — continuità dell’orientamento sull’articolo 13. La Corte richiama e dà continuità al proprio indirizzo in tema di presupposti e limiti del ravvedimento operoso. Rilevanza: utile per misurare la tenuta dell’orientamento prima della riforma del 2024, e quindi per valutare quanto sia realistico sperare in un revirement.

10. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 31459 del 7 dicembre 2024 — le sanzioni nuove non retroagiscono. Alla richiesta di applicare la disciplina sopravvenuta più favorevole del D.Lgs. 87/2024 si oppone l’irretroattività sancita dall’articolo 5 dello stesso decreto; la Corte valorizza anche il fatto che la decorrenza sia stata fissata a una data successiva all’entrata in vigore. Rilevanza: è la ragione per cui gli elenchi omessi prima del 1° settembre 2024 seguono la vecchia scala di riduzione.

11. Cass. civ., sez. V, sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025 (udienza 11 dicembre 2024) — la deroga al favor rei è legittima. Il legislatore può limitare l’applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli: se una sanzione può continuare ad applicarsi a fattispecie poi escluse dal regime sanzionatorio, a maggior ragione può farlo per fattispecie ritenute soltanto meno gravi. Rilevanza: chiude, sul piano dell’interpretazione, la strada all’applicazione retroattiva delle riduzioni.

12. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 23149 del 12 agosto 2025 — questione di costituzionalità infondata. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sulla scelta di irretroattività, giudicandola coerente con la riforma organica delle sanzioni amministrative. Rilevanza: riduce drasticamente le prospettive di successo di un’eccezione costruita solo sul favor rei.

13. Cass. civ., sez. V, sentenza n. 4332 del 4 marzo 2015 — i limiti del cumulo giuridico. Pronuncia che esclude l’applicazione del cumulo giuridico in presenza di discipline sanzionatorie che prevedono un trattamento autonomo e proporzionale per ciascuna violazione. Rilevanza: è il precedente concettuale su cui poggia l’esclusione del cumulo affermata per gli elenchi Intrastat nel 2026.

Sul versante della prassi, due riferimenti restano imprescindibili: la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 16 febbraio 2005, che ha qualificato la tardiva presentazione degli elenchi come violazione non meramente formale perché incidente sull’attività di controllo, e la circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, che indica di valutare in concreto, a posteriori, se l’illecito abbia effettivamente pregiudicato l’azione di controllo.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo su una posizione di elenchi Intrastat omessi. Sono attività che svolgiamo noi, non indicazioni che le diamo perché le svolga lei.

  1. Ricostruiamo i volumi trimestrali modello per modello sui quattro trimestri precedenti di ciascun periodo contestato, incrociando registri IVA, fatture di acquisto e vendita e dichiarazioni annuali, per stabilire se l’obbligo esistesse e con quale periodicità.
  2. Applichiamo a ciascuna annualità le soglie vigenti in quel momento, tenendo conto dell’innalzamento a 2.000.000 di euro introdotto dalla determinazione ADM n. 84415 del 3 febbraio 2026, dell’abolizione della periodicità trimestrale dell’INTRA 2-bis dal 1° gennaio 2022 e delle soglie invariate su cessioni e servizi.
  3. Isoliamo gli elenchi che non erano dovuti ed escludiamo dal perimetro del ravvedimento tutto ciò che non costituisce violazione, perché la sanzione versata in ravvedimento, come ha stabilito la Cassazione, non è ripetibile.
  4. Costruiamo il prospetto delle violazioni con le date esatte di scadenza, separando quelle commesse fino al 31 agosto 2024 da quelle successive, e applichiamo a ciascun gruppo la scala di riduzione corretta.
  5. Calcoliamo la sanzione ridotta elenco per elenco e predisponiamo il modello F24 con il codice tributo 8911, righi distinti per ciascun anno di riferimento, verificando che l’importo corrisponda esattamente al dovuto: un ravvedimento parziale non si perfeziona.
  6. Coordiniamo il versamento e la trasmissione degli elenchi omessi, curando la conservazione delle ricevute telematiche e delle quietanze e la loro riconciliazione analitica con ciascuna violazione sanata.
  7. Verifichiamo la decadenza dell’azione sanzionatoria ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 472/1997, elenco per elenco, ed eccepiamo la tardività della notifica per le annualità fuori termine.
  8. Esaminiamo la qualificazione sostanziale delle operazioni — territorialità dei servizi, requisiti delle cessioni intracomunitarie, corretto assolvimento dell’imposta con inversione contabile — prima di qualunque regolarizzazione, perché il ravvedimento non copre i profili sostanziali sottostanti.
  9. Redigiamo le osservazioni nel contraddittorio preventivo sullo schema di atto ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 212/2000, documentando l’assenza di obbligo, la natura formale delle violazioni o l’avvenuta integrazione dei dati ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 4.
  10. Predisponiamo e discutiamo il ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria quando la contestazione non è definibile, portando avanti le eccezioni su decadenza, quantificazione e criteri di cumulo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa, il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è l’abilitazione che pesa di più: ricostruire soglie, periodicità e volumi trimestrali è lavoro da commercialista, valutare la punibilità della violazione e impostare le eccezioni è lavoro da avvocato tributarista, e sullo stesso fascicolo devono procedere insieme, non in sequenza. Quando poi la posizione Intrastat si innesta su una situazione di tensione finanziaria dell’impresa — e accade più spesso di quanto si creda, perché il cumulo materiale delle sanzioni genera passività rilevanti — la presenza nello Studio di un Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di valutare il debito tributario dentro il quadro complessivo dell’impresa, e non come una partita isolata.

La strategia resta la stessa dal primo esame dei registri fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore: chi ha impostato la ricostruzione contabile e chi discuterà il ricorso non sono soggetti diversi che si passano un fascicolo, e questo evita il difetto più frequente nelle difese tributarie, cioè l’incoerenza tra ciò che si è dichiarato in sede di regolarizzazione e ciò che si sostiene poi davanti al giudice. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, dalla prima verifica delle soglie fino all’ultimo grado.


Tre cose da portare via da questa lettura

La prima: la sanzione si moltiplica per il numero degli elenchi, non per gli anni. L’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997 punisce ogni elenco autonomamente e la Cassazione, con l’ordinanza n. 15524/2026, ha escluso il cumulo giuridico. È questo che trasforma una dimenticanza organizzativa in migliaia di euro.

La seconda: il ravvedimento ha due scale e una sola data spartiacque. Il 1° settembre 2024 separa la vecchia disciplina dalla nuova, e la deroga al favor rei dell’articolo 5 del D.Lgs. 87/2024 è stata confermata dalla Suprema Corte. Applicare la percentuale sbagliata non è un dettaglio: un ravvedimento inesatto non si perfeziona e lascia la posizione intatta.

La terza: prima di versare, si verifica l’obbligo. Con le soglie del 2026 molti elenchi non sono più dovuti, e la sanzione versata in ravvedimento non è ripetibile. Pagare per violazioni inesistenti è l’errore più costoso e il più difficile da rimediare.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è esattamente il punto di incontro fra le due competenze che lo caratterizzano: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per ricostruire volumi, soglie e periodicità di un’impresa che opera con l’estero, e la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che consente di portare la stessa linea difensiva dalla prima verifica dei registri fino all’ultimo grado di giudizio — quello in cui, come ha dimostrato l’ordinanza del 2026, le regole su queste sanzioni vengono effettivamente scritte. Non le promettiamo un esito: le garantiamo che analizzeremo la posizione elenco per elenco, verificheremo l’esistenza dell’obbligo e costruiremo la strategia più solida tra quelle disponibili.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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