Quando una crisi colpisce più società legate tra loro, la prima reazione di amministratori e soci è quasi sempre la stessa: «siamo un gruppo, ci salviamo insieme». È un istinto comprensibile, e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, CCII) lo asseconda davvero, perché agli artt. 284 e seguenti consente a più imprese dello stesso gruppo di chiedere con un unico ricorso l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti. Il problema è che attorno a questa possibilità si è sedimentata una quantità notevole di convinzioni imprecise: nate da semplificazioni nei convegni, da ricordi della vecchia legge fallimentare, da consigli passati di bocca in bocca tra imprenditori, e talvolta dalla lettura parziale di una norma che, invece, è piena di condizioni.
Il risultato è che molte strategie di gruppo vengono impostate su basi fragili: percentuali calcolate sul debito consolidato, trasferimenti di liquidità decisi dalla capogruppo senza giustificazione per i creditori della singola società, garanzie infragruppo che si credono “assorbite” dall’accordo. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché si bruciano mesi di trattative, si espone il gruppo a opposizioni fondate e, nel caso peggiore, si arriva alla liquidazione giudiziale con operazioni infragruppo che il curatore potrà aggredire.
In questa guida mettiamo alla prova, con il testo di legge e la giurisprudenza più recente, sette convinzioni diffuse:
- «Nell’accordo di gruppo i debiti finiscono in un unico calderone»;
- «Le percentuali di adesione si calcolano sul debito complessivo del gruppo»;
- «Se si salva la capogruppo, controllate e garanti sono liberati»;
- «Nell’accordo di gruppo le risorse passano liberamente da una società all’altra»;
- «I creditori che non firmano si possono trattare come quelli che firmano»;
- «Con il cram down fiscale l’accordo di gruppo serve a tagliare il debito col Fisco»;
- «Una volta omologato, lo sconto sui debiti è acquisito per sempre».
Perché proprio lo Studio Monardo su questa materia? Perché gli accordi di ristrutturazione di gruppo nascono quasi sempre da una trattativa con banche e creditori finanziari, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la conduzione di trattative strutturate per il risanamento, anche nella composizione negoziata relativa ai gruppi, è il cuore della sua abilitazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando al tavolo siedono istituti di credito ed Erario, e la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire le opposizioni all’omologazione e i reclami fino all’ultimo grado.
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Mito n. 1: «Nell’accordo di gruppo i debiti di tutte le società finiscono in un unico calderone»
Il mito
«Se presentiamo un accordo di ristrutturazione di gruppo, attivi e debiti di tutte le società vengono messi insieme e i creditori vengono pagati con le risorse complessive del gruppo.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste, ed è ciò che rende il mito così resistente. Per anni la domanda unitaria di gruppo è stata impossibile: sotto la legge fallimentare ogni società doveva percorrere la propria strada davanti al proprio tribunale. Il Codice della crisi ha rovesciato questa impostazione, prevedendo un unico ricorso, un piano unitario o piani collegati e coordinati, e perfino (dopo il correttivo-ter, d.lgs. 136/2024) la possibilità di presentare unitariamente le proposte di transazione fiscale e contributiva. Chi ascolta queste novità in forma sintetica ne ricava l’idea che il gruppo, finalmente, sia trattato come un unico debitore. È comprensibile: “procedura unitaria” suona come “patrimonio unitario”. Ma il passaparola ha perso per strada la frase più importante della norma.
La realtà
L’art. 284 CCII, dopo aver ammesso il ricorso unico al comma 2 per gli accordi ex artt. 57, 60 e 61, stabilisce al comma 3 una regola secca: resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. In altri termini, la procedura può essere unica, ma i patrimoni restano separati: i creditori di ciascuna società continuano ad avere come garanzia soltanto il patrimonio della propria debitrice. Il principio è talmente centrale che il legislatore lo ha ripetuto anche nell’art. 284-bis, comma 4, CCII, a proposito del trattamento unitario dei crediti tributari: anche lì la presentazione congiunta della proposta non intacca la separazione delle masse.
Che cosa cambia, allora, rispetto alla procedura individuale? Cambia il coordinamento: una sola sede giudiziaria, un solo quadro informativo (la domanda deve descrivere in modo analitico, completo e aggiornato la struttura del gruppo, i vincoli partecipativi e contrattuali, i registri in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 2497-bis c.c., con allegazione del bilancio consolidato ove redatto), una sola attestazione che valuti il piano nel suo insieme. Ma ogni società resta titolare dei propri debiti e dei propri beni. La “consolidazione” è procedurale, non sostanziale.
Questo spiega anche perché l’art. 284, comma 4, pretenda che la domanda illustri le ragioni di maggiore convenienza della scelta unitaria rispetto a un piano autonomo per ciascuna impresa, in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese. Se i patrimoni fossero fusi, questa giustificazione non avrebbe senso: la legge la richiede proprio perché ogni platea di creditori ha diritto di sapere perché la soluzione di gruppo conviene a lei, non al gruppo in astratto.
La prova
La giurisprudenza di legittimità formatasi prima del Codice aveva escluso la domanda di gruppo con proposta indifferenziata: Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559 ha ritenuto inammissibile una domanda unitaria che, pur distinguendo formalmente le masse, finiva per far concorrere nelle stesse classi i creditori di società più capienti e meno capienti. Sulla stessa linea Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26005. Il Codice ha superato l’inammissibilità della domanda unitaria, ma non il principio che la sorreggeva. E la Cassazione lo ha ribadito di recente: con l’ordinanza 24 giugno 2026, n. 21449, la Prima Sezione ha osservato che anche la disciplina attuale, pur dedicando strumenti specifici ai gruppi, conserva la distinzione tra le masse delle singole società.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta il piano come se il gruppo fosse un unico patrimonio costruisce una proposta che il tribunale non può omologare così com’è: manca la quantificazione del beneficio per i creditori di ciascuna impresa, manca la dimostrazione della convenienza società per società, e i creditori della controllata più solida hanno un argomento formidabile per opporsi. Il rischio concreto è doppio: perdere tempo prezioso mentre la crisi avanza e, se nel frattempo si sono già eseguiti spostamenti di risorse “in nome del gruppo”, esporli a future azioni del curatore (ne parliamo al mito n. 4).
Mito n. 2: «Le percentuali di adesione si calcolano sul debito complessivo del gruppo»
Il mito
«Per l’accordo ordinario serve il 60% dei crediti: se sommando i debiti di tutte le società abbiamo raccolto il 60% delle adesioni, siamo a posto.»
Perché ci credono in tanti
Il ragionamento sembra coerente con la logica del ricorso unico. Se si deposita una sola domanda, con un piano unitario, attestato da un unico professionista, viene naturale pensare che anche il “quorum” vada misurato sul totale. A rafforzare l’equivoco contribuisce la prassi finanziaria: le banche ragionano spesso sull’esposizione consolidata del gruppo, e nelle trattative si parla di “percentuale di adesione del ceto bancario” come se il debitore fosse uno solo. Inoltre, nella vecchia prassi degli accordi ex art. 182-bis l.fall. alcuni tribunali avevano accettato accordi unici sottoscritti da più società collegate (ad esempio App. Firenze, 7 aprile 2016, riportata da ilcaso.it, riteneva possibile concentrare nello stesso accordo la posizione di più società collegate), e il ricordo di quelle aperture si è trasformato in una regola che la legge non contiene.
La realtà
Le soglie restano quelle di ciascun tipo di accordo: almeno il 60% dei crediti per l’accordo ordinario (art. 57 CCII), almeno il 30% per l’accordo agevolato, alle ulteriori condizioni dell’art. 60 CCII, e almeno il 75% dei crediti della categoria interessata per l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII), con i requisiti di omogeneità della categoria e di informazione dei creditori. Nessuna norma del Titolo VI prevede che, nel gruppo, queste percentuali si misurino sul debito aggregato.
Anzi, la separazione delle masse porta alla conclusione opposta. Poiché ogni società conserva il proprio passivo, il raggiungimento della soglia va verificato per ciascuna impresa del gruppo, sui crediti verso quella specifica società. È la lettura espressa anche nei materiali di formazione della Scuola Superiore della Magistratura sul giudizio di omologazione: una volta che la legge impone la distinzione tra le masse, il computo delle adesioni ai fini degli artt. 57, 60 e 61 deve avvenire entità per entità. Del resto, se si potesse sommare, i creditori di una controllata potrebbero vedersi imporre gli effetti di un accordo “vinto” grazie alle adesioni raccolte presso i creditori della capogruppo: esattamente la commistione che la giurisprudenza ha sempre respinto.
Va aggiunto un dettaglio pratico spesso trascurato: il ricorso unico consente di combinare accordi di tipo diverso (l’art. 284, comma 2, richiama tutti e tre gli articoli), purché per ciascuna società siano integrate le condizioni del tipo scelto. Una controllata potrebbe quindi percorrere la via dell’accordo ordinario, un’altra quella dell’accordo ad efficacia estesa, se ne ricorrono i presupposti. Ma è una scelta da costruire società per società, non una media.
La prova
Il dato normativo è nell’art. 284, commi 2 e 3, CCII letto insieme agli artt. 57, 60 e 61. La Cassazione, poi, sta esercitando un controllo sempre più attento sulla genuinità delle adesioni: Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 ha escluso che possano contarsi tra gli aderenti i creditori il cui credito trova origine nella stessa procedura di ristrutturazione, e con la pronuncia n. 2817/2026 la Prima Sezione si è occupata dei controlli demandati al giudice negli accordi ad efficacia estesa, in particolare sulla corretta formazione delle categorie. Se il controllo è così rigoroso su chi possa essere contato, a maggior ragione lo è su dove vada misurata la percentuale.
Un’insidia nell’insidia: le adesioni delle società del gruppo
C’è un secondo errore, più sottile, che spesso accompagna il primo. Nei gruppi è frequente che una società sia creditrice di un’altra: la capogruppo ha finanziato la controllata, la controllata ha fatturato servizi alla consorella, il cash pooling ha lasciato saldi a debito e a credito. Quando si contano le adesioni, la tentazione è di includere anche questi crediti: in fondo, la holding “aderisce” certamente al piano che essa stessa ha progettato. Il risultato è una soglia raggiunta sulla carta grazie a creditori che, in realtà, non esprimono alcuna valutazione indipendente della convenienza.
Il Codice dà un’indicazione chiara per il concordato di gruppo: l’art. 286, comma 6, CCII esclude dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti verso l’impresa ammessa alla procedura. Per gli accordi di ristrutturazione manca una norma altrettanto esplicita, ma la ratio è identica e la giurisprudenza di legittimità sta mostrando un rigore crescente sulla genuinità delle adesioni. Costruire il 60% di una controllata sulla firma della propria capogruppo significa esporre l’accordo a un’opposizione difficilmente superabile. La scelta prudente è verificare che la soglia sia raggiunta anche escludendo i crediti infragruppo, e considerare questi ultimi, semmai, come elementi del piano (rinunce, postergazioni volontarie, conversioni) piuttosto che come voti a favore.
Infine, il dato va documentato in modo leggibile per il tribunale e per i creditori: per ogni società un elenco dei crediti con indicazione degli aderenti, delle relative percentuali, dei crediti infragruppo separatamente evidenziati e dei tempi di pagamento degli estranei. Un prospetto che mostra solo il totale di gruppo non è un dettaglio formale: è l’indizio di un piano che ha ragionato sul consolidato, e sarà il primo punto su cui si concentreranno commissario, attestatore e opponenti.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è il più banale e il più costoso: arrivare all’udienza di omologazione convinti di avere i numeri e scoprire che, per una o più società, le adesioni non raggiungono la soglia. A quel punto il piano unitario, costruito sull’interdipendenza, rischia di cadere per intero, perché l’esclusione di una società ne altera la fattibilità. Nella sezione con le simulazioni vedrete come un gruppo con il 64% di adesioni “consolidate” possa trovarsi con una controllata al 51%.
Mito n. 3: «Se si salva la capogruppo, controllate e garanti sono liberati»
Il mito
«Basta che la holding ottenga l’omologazione: gli effetti si estendono alle controllate, e le fideiussioni prestate dalle società del gruppo cadono insieme al debito ristrutturato.»
Perché ci credono in tanti
Nei gruppi le posizioni debitorie sono intrecciate: la capogruppo garantisce i finanziamenti delle controllate, le controllate concedono ipoteche per i debiti della capogruppo, i conti sono gestiti in cash pooling. Chi vive questa realtà ogni giorno percepisce il debito come “del gruppo” e si aspetta che la soluzione trovata al vertice scenda a cascata. C’è poi un fondo di verità tecnico: per i creditori che aderiscono all’accordo l’art. 59 CCII richiama l’art. 1239 c.c., secondo cui la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. Da qui il salto logico: “l’accordo libera le garanzie”. Il salto, però, ignora a chi si applica quella regola e a chi no.
La realtà
La regola di fondo è la relatività degli effetti. L’accordo omologato vincola i creditori della società che lo ha concluso, nei limiti stabiliti dalla legge, e non produce effetti liberatori automatici per le altre società del gruppo che non ne sono parti. Se una controllata ha i propri debiti, per essere “salvata” deve essere essa stessa parte della procedura, con le proprie adesioni e il proprio piano (anche se collegato a quello della capogruppo).
Quanto alle garanzie, l’art. 59 CCII distingue nettamente. Per i creditori aderenti, si applica l’art. 1239 c.c.: ed è proprio per questo che nella prassi le banche, prima di firmare, negoziano espressamente la sorte delle garanzie, perché sanno che la remissione concessa al debitore principale produrrebbe effetti sui fideiussori. Per i creditori non aderenti ai quali l’efficacia dell’accordo sia estesa ex art. 61, invece, i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso restano impregiudicati. Se la capogruppo ha garantito il debito di una controllata verso una banca che non ha firmato ma subisce l’estensione, quella banca potrà ancora escutere la garanzia della capogruppo per la parte non soddisfatta.
Anche l’ipoteca concessa da una società del gruppo per debiti altrui merita chiarezza: il terzo datore di ipoteca non diventa debitore principale. Il suo bene risponde, ma l’obbligazione resta della società garantita, e la ristrutturazione dell’una non si traduce automaticamente nell’estinzione del vincolo sull’altra.
La prova
Cass. civ., Sez. I, ord. 24 giugno 2026, n. 21449 ha cassato la decisione di un tribunale che aveva ritenuto estinti, per effetto del concordato della capogruppo, i crediti vantati verso una controllata: la Corte ha ribadito che gli effetti esdebitatori restano confinati ai creditori concorsuali della società che ha chiesto e ottenuto la procedura, e che il bene della controllante dato in ipoteca per debiti della controllata non trasforma la garante in debitrice principale. Per le garanzie personali, Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662 ha affermato che, negli accordi ad efficacia estesa, i creditori non aderenti conservano intatti i diritti verso fideiussori e coobbligati, anche per accordi anteriori all’introduzione espressa di questa regola. In continuità con l’orientamento già espresso per il concordato da Cass. civ., 2020, n. 21179, secondo cui la parziale remissione conseguente all’omologazione non libera i coobbligati.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio concreto è la sorpresa post-omologazione: la capogruppo festeggia l’accordo e, qualche mese dopo, riceve l’escussione della fideiussione prestata per la controllata, magari per un importo che il piano non aveva previsto. Oppure i creditori di una controllata rimasta fuori dalla procedura agiscono esecutivamente su beni che il piano considerava funzionali al risanamento dell’intero gruppo. In entrambi i casi il piano diventa infattibile proprio nel momento in cui dovrebbe essere eseguito.
Mito n. 4: «Nell’accordo di gruppo le risorse passano liberamente da una società all’altra»
Il mito
«Proprio perché siamo un gruppo, possiamo usare la liquidità della controllata sana per pagare i creditori della capogruppo: è la logica stessa della procedura unitaria.»
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità è ampio, e va riconosciuto con onestà. Il Codice ammette espressamente operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo (art. 285, comma 2, CCII): è una delle innovazioni più rilevanti rispetto al passato. Inoltre il diritto societario conosce da tempo la teoria dei vantaggi compensativi (art. 2497, primo comma, c.c.), per cui un’operazione apparentemente sfavorevole per una controllata può essere legittima se compensata dai benefici dell’appartenenza al gruppo. Mettendo insieme le due cose, molti amministratori ne deducono che, nel piano di gruppo, la capogruppo possa redistribuire le risorse a propria discrezione. Il punto che il passaparola ha perso per strada sono le condizioni.
La realtà
L’art. 285, comma 2, CCII consente i trasferimenti infragruppo purché un professionista indipendente attesti che sono necessari ai fini della continuità aziendale delle imprese per le quali è prevista e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo, tenuto conto dei vantaggi compensativi per le singole società. L’art. 284, comma 4, aggiunge che il piano deve quantificare il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa, anche per effetto dei vantaggi compensativi conseguiti o fondatamente prevedibili. Non basta dire che il gruppo, nel complesso, ne esce meglio: bisogna dimostrare, con numeri, che i creditori della società che “cede” risorse non vengono sacrificati.
Per gli accordi di ristrutturazione, poi, l’art. 285, comma 3, riconosce ai creditori non aderenti la legittimazione a proporre opposizione all’omologazione. E il comma 4 indica il parametro del giudizio: il tribunale omologa se, sulla base di una valutazione complessiva dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi, ritiene che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa. Il confronto non si fa con la liquidazione del gruppo, ma con quella della società debitrice di ciascun creditore.
Occorre poi guardare oltre l’omologazione. Se l’accordo fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, l’art. 290 CCII consente al curatore di chiedere la dichiarazione di inefficacia degli atti e dei contratti compiuti nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza che abbiano spostato risorse verso un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, facendo gravare sulla società beneficiaria la prova di non aver conosciuto il carattere pregiudizievole dell’atto. E l’art. 292 CCII, nel testo modificato dal correttivo-ter, posterga i crediti da finanziamento della società che esercita direzione e coordinamento verso le società eterodirette, sorti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo alla liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.
Nel nostro lavoro sui piani di gruppo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, verifica società per società che ogni trasferimento sia accompagnato da una quantificazione dei vantaggi compensativi capace di reggere a un’opposizione.
La prova
Il testo dell’art. 285, commi 2, 3 e 4, CCII chiude la questione sul piano normativo. Sul piano storico, la già citata Cass. 13 ottobre 2015, n. 20559 aveva censurato proprio un’operazione (il conferimento dei patrimoni delle società in una newco) che di fatto faceva concorrere i creditori delle società meno capienti con quelli delle società più capienti: il Codice ha reso possibili le operazioni riorganizzative, ma solo dentro il perimetro di tutela che quella sentenza difendeva.
Cosa rischia chi ci crede
Chi sposta liquidità senza attestazione e senza quantificazione rischia, in sequenza: l’opposizione fondata dei creditori non aderenti della società impoverita; il diniego di omologazione; in caso di successiva liquidazione giudiziale, l’azione di inefficacia ex art. 290 con un periodo sospetto quinquennale; e, per gli amministratori, l’esposizione alle azioni di responsabilità che l’art. 291 CCII consente al curatore di promuovere anche nei confronti di chi ha esercitato la direzione e il coordinamento.
Mito n. 5: «I creditori che non firmano si possono trattare come quelli che firmano»
Il mito
«Se abbiamo le percentuali, i fornitori e le banche che non hanno firmato dovranno accettare lo stesso stralcio concordato con gli altri.»
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da una sovrapposizione tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo. Nel concordato, se la maggioranza approva, la minoranza è vincolata: è l’essenza del voto. Molti imprenditori trasferiscono questa logica agli accordi, anche perché l’art. 61 CCII (accordi ad efficacia estesa) consente davvero di estendere gli effetti ai non aderenti di una categoria. E ancora, l’art. 285, comma 4, che fa riferimento a un confronto con la liquidazione giudiziale, viene letto come se permettesse, nel gruppo, di imporre ai non aderenti qualsiasi trattamento purché migliore della liquidazione. Vero, ma solo a metà.
La realtà
Nell’accordo ordinario i creditori estranei devono essere pagati integralmente: l’art. 57, comma 3, CCII richiede che il piano ne assicuri il pagamento entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data, ed entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti. Lo stesso principio di integrale soddisfazione vale per l’accordo agevolato dell’art. 60, che anzi presuppone che il debitore non chieda la moratoria dei creditori estranei. L’accordo ordinario vincola solo chi lo sottoscrive: gli altri restano terzi, con il loro credito intatto, salvo il differimento temporale fisiologico.
L’unica vera eccezione è l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII), che però funziona a condizioni precise: il 75% dei crediti della categoria, una categoria omogenea per posizione giuridica e interessi economici, l’informazione e la partecipazione di tutti i creditori della categoria alle trattative in buona fede, un trattamento dei non aderenti non inferiore all’alternativa liquidatoria. L’estensione non è mai un effetto automatico dell’aver raccolto “abbastanza firme”: è un risultato da costruire e da documentare.
E l’art. 285, comma 4? Nella dottrina più attenta (si veda l’approfondimento pubblicato su dirittodellacrisi.it dedicato proprio agli accordi di gruppo) si osserva che il riferimento all’alternativa liquidatoria non può travolgere il principio di integrale soddisfazione dei non aderenti fissato dagli artt. 57 e 60: la norma del Titolo VI regola il giudizio sull’opposizione con riguardo agli effetti delle operazioni infragruppo, non riscrive i presupposti dei singoli tipi di accordo. La prudenza impone di non costruire un piano che scommetta sulla lettura opposta.
La prova
Oltre al testo degli artt. 57, 60 e 61 CCII, la giurisprudenza di merito mostra quanto sia serio il controllo sull’informazione dei non aderenti nell’efficacia estesa: Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 18 dicembre 2024 si è soffermato sugli obblighi informativi verso i creditori, distinguendo tra momento e finalità delle comunicazioni rivolte a quelli rimasti estranei alle trattative. Sul versante dell’opposizione, va ricordato che il termine è di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 48, comma 4, CCII) e che, secondo l’orientamento richiamato dalla Cassazione in tema di legittimazione al reclamo (Cass. n. 5828/2026), chi non ha partecipato al giudizio di omologazione rischia di non poter poi reclamare la sentenza.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che tratta i non aderenti come aderenti presenta un piano che, per quelle posizioni, è semplicemente non conforme alla legge. Se il tribunale non se ne accorge subito, se ne accorgerà il creditore estraneo: il quale, non vincolato, potrà agire per l’intero, magari con un decreto ingiuntivo e un pignoramento proprio sui conti che il piano destinava ai pagamenti. Specularmente, il creditore che crede di essere vincolato senza esserlo rinuncia a tutelarsi e perde il momento utile per opporsi.
Mito n. 6: «Con il cram down fiscale l’accordo di gruppo serve a tagliare il debito col Fisco»
Il mito
«Presentiamo un accordo di gruppo con transazione fiscale unitaria: anche se Agenzia delle Entrate e INPS non aderiscono, il tribunale omologa comunque e il debito tributario si riduce.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è doppio. Da un lato l’art. 63 CCII consente al tribunale di omologare l’accordo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, a determinate condizioni (il cosiddetto cram down fiscale): Trib. Ancona, 28 maggio 2024, ad esempio, ha omologato un accordo nonostante l’opposizione di Agenzia delle Entrate e INPS, valorizzando la continuità aziendale e la maggiore convenienza rispetto alla liquidazione. Dall’altro, l’art. 284-bis CCII, introdotto dal correttivo-ter, permette alle imprese del gruppo di presentare unitariamente le proposte di trattamento dei crediti tributari e contributivi. Unendo le due novità, c’è chi ha immaginato un “condono di gruppo” per via giudiziaria.
La realtà
L’accordo di ristrutturazione resta un accordo: presuppone una ristrutturazione reale dell’esposizione verso il ceto creditorio, non la sola falcidia del debito pubblico. Il cram down non può sostituire l’accordo con gli altri creditori: può solo superare il dissenso del creditore pubblico dentro un accordo che esiste davvero. Inoltre l’art. 284-bis, comma 4, ribadisce che anche ai fini del trattamento dei crediti tributari resta ferma l’autonomia delle masse: la proposta unitaria semplifica il dialogo con gli uffici, ma la convenienza va verificata per ciascuna società e i requisiti dell’art. 63 vanno riscontrati per ciascuna.
La prova
La Cassazione, tra il 2024 e il 2026, ha tracciato confini molto chiari. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 ha confermato che il giudice concorsuale può sindacare nel merito gli accordi con transazione fiscale diretti in sostanza al solo creditore erariale. Cass. n. 31892/2025, già citata, ha negato il cram down quando mancano aderenti anteriori alla procedura. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 ha qualificato come uso deviato dell’istituto un accordo in cui l’adesione degli altri creditori era meramente simbolica (in quel caso, due chirografari per poche centinaia di euro a fronte di un passivo tributario milionario), precisando che la valutazione spetta al giudice di merito. E Cass. n. 5918/2026 ha ribadito, per il regime anteriore al d.lgs. 136/2024, la necessità di un accordo, sia pure insufficiente nelle percentuali, con creditori diversi da quelli pubblici.
Cosa rischia chi ci crede
Un piano di gruppo costruito per trasferire sull’Erario il peso della crisi, con adesioni private di facciata, rischia il rigetto dell’omologazione per abuso dello strumento. E il rigetto, su istanza dei soggetti legittimati, può accompagnarsi alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. Il tempo speso a inseguire un risultato non ottenibile è tempo sottratto a strumenti che avrebbero potuto funzionare, come un concordato in continuità o una composizione negoziata ben condotta.
Mito n. 7: «Una volta omologato, lo sconto sui debiti è acquisito per sempre»
Il mito
«Con la sentenza di omologazione i debiti sono stati ridotti una volta per tutte: anche se poi le cose andassero male, i creditori potrebbero pretendere solo la cifra ristrutturata.»
Perché ci credono in tanti
L’omologazione è un traguardo solenne, pronunciato con sentenza, pubblicato nel registro delle imprese e reclamabile entro trenta giorni (art. 51 CCII). È naturale percepirlo come un punto di non ritorno. C’è anche un fondo di verità: i pagamenti e gli atti compiuti in esecuzione di un accordo omologato godono di tutele specifiche rispetto alle azioni revocatorie. Ma una cosa è la stabilità degli atti esecutivi, altra cosa è la sopravvivenza della riduzione del debito quando l’accordo non viene eseguito.
La realtà
L’accordo di ristrutturazione ha una causa precisa: il risanamento. Se il risanamento diventa impossibile, l’effetto riduttivo non sopravvive da solo. In caso di successiva liquidazione giudiziale della società, i singoli accordi perdono la loro ragione e i creditori possono insinuarsi per il credito originario, al netto di quanto hanno già incassato in modo non più aggredibile. Nel gruppo questo effetto si moltiplica: se il piano unitario prevedeva che il risanamento della capogruppo dipendesse dai flussi di una controllata, l’insolvenza di quest’ultima può travolgere l’esecuzione degli accordi dell’intero perimetro. Per questo l’art. 58 CCII consente, prima e dopo l’omologazione, di rinegoziare o modificare il piano quando sopravvengono esigenze nuove: il momento giusto per intervenire è quando lo scostamento emerge, non quando è diventato irreversibile.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 (resa in regime di legge fallimentare, ma con un principio di ordine generale) ha stabilito che il fallimento dichiarato dopo l’omologazione degli accordi ne rende impossibile l’attuazione; il venir meno della causa di risanamento determina la risoluzione dei singoli accordi per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.) e l’obbligazione originaria si riespande, da ammettere al passivo nel suo ammontare iniziale, detratti i pagamenti intervenuti e non più revocabili. La natura concorsuale degli accordi, che ne giustifica la disciplina di favore, era già stata affermata da Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087.
Cosa rischia chi ci crede
L’amministratore che considera chiusa la partita smette di monitorare l’esecuzione, non attiva la revisione del piano quando i flussi divergono, e si ritrova con l’intero debito originario sul tavolo della liquidazione giudiziale. Il creditore che crede di aver perso definitivamente la differenza, al contrario, rischia di non insinuarsi per l’intero importo che la legge gli consente di far valere.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare in concreto dove i miti conducono. Non si riferiscono a casi reali.
Simulazione 1: il 60% “consolidato” che non esiste
Ipotesi: gruppo composto da una holding e due controllate, tutte con centro degli interessi principali in Italia.
| Società | Passivo | Crediti aderenti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| Holding | 4.380.000 € | 3.020.000 € | 68,9% |
| Controllata 1 | 2.760.000 € | 1.410.000 € | 51,1% |
| Controllata 2 | 1.915.000 € | 1.370.000 € | 71,5% |
| Totale gruppo | 9.055.000 € | 5.800.000 € | 64,1% |
Convinti del mito n. 2, gli amministratori depositano un ricorso unitario per accordi ordinari ex art. 57, forti del 64,1% complessivo. Sequenza reale: il tribunale verifica le soglie società per società; per la Controllata 1 il 60% corrisponde a 1.656.000 €, e mancano 246.000 € di adesioni. L’accordo ordinario della Controllata 1 non è omologabile. Se il piano unitario prevedeva che la Controllata 1 fornisse in esclusiva la Holding, la sua esclusione compromette la fattibilità dell’intero piano.
Strade alternative, da valutare prima del deposito: raccogliere ulteriori adesioni per 246.000 €; verificare se la Controllata 1 possa accedere all’accordo agevolato (51,1% supera il 30%), rispettandone però tutte le condizioni, compresa l’assenza di moratoria per gli estranei; oppure, se i creditori finanziari presentano una categoria omogenea, verificare i requisiti dell’accordo ad efficacia estesa.
Simulazione 2: il trasferimento infragruppo senza vantaggio compensativo
Ipotesi: la Controllata 2 ha un attivo realizzabile in liquidazione di 1.204.500 € a fronte di un passivo di 1.915.000 €. In liquidazione giudiziale i suoi creditori recupererebbero circa il 62,9%. Il piano di gruppo prevede di trasferire 612.300 € di liquidità dalla Controllata 2 alla Holding.
Senza vantaggi compensativi: l’attivo residuo della Controllata 2 scende a 592.200 €, pari al 30,9% del passivo. Un creditore non aderente della Controllata 2 si oppone ex art. 285, comma 3. Il parametro dell’art. 285, comma 4, è la liquidazione della singola impresa: 30,9% contro 62,9%. L’opposizione ha basi solide.
Con vantaggio compensativo quantificato e attestato: il piano prevede un contratto triennale con cui la Holding acquista la produzione della Controllata 2 generando un margine di 214.600 € l’anno, per complessivi 643.800 €. Attivo ricostruito: 592.200 + 643.800 = 1.236.000 €, pari al 64,5% del passivo, superiore all’alternativa liquidatoria. In questo scenario il trasferimento è difendibile, a condizione che il margine sia fondatamente prevedibile, attestato dal professionista indipendente e che l’impegno della Holding sia sostenibile nel suo stesso piano.
Simulazione 3: lo sconto che si dissolve
Ipotesi: una banca vanta verso la Controllata 1 un credito di 1.287.450 €. Aderisce all’accordo accettando il pagamento del 65%, pari a 836.842 €, in quattro rate annuali da 209.210 € (arrotondate). Dopo il pagamento della prima rata, i flussi previsti crollano e non si attiva alcuna revisione del piano. Si apre la liquidazione giudiziale.
Credendo al mito n. 7, gli amministratori considerano residuo solo il debito ristrutturato (836.842 − 209.210 = 627.632 €). Sequenza reale secondo il principio espresso da Cass. n. 32996/2024: l’accordo si risolve per impossibilità sopravvenuta, il credito si riespande e la banca si insinua per 1.287.450 − 209.210 = 1.078.240 €. La differenza di 450.608 € rientra nel passivo. Se la banca, da aderente, aveva mantenuto per patto espresso le garanzie della Holding, potrà inoltre valutare le proprie azioni verso la garante secondo quanto concordato.
Il fondo di verità
Smontare i miti non significa negare che contengano qualcosa di vero. Anzi: ognuno nasce da un frammento corretto della disciplina, staccato dalle sue condizioni. Rimettere insieme i frammenti restituisce il quadro reale.
È vero che il gruppo può affrontare la crisi unitariamente. L’art. 284 CCII lo consente con un solo ricorso, e l’art. 284-bis permette di presentare unitariamente anche le proposte sui crediti tributari e contributivi. Ma l’unitarietà riguarda la procedura, l’informazione e il coordinamento, non i patrimoni, che restano separati.
È vero che le soglie di adesione sono il cuore dell’accordo. Il 60%, il 30% e il 75% della categoria restano i numeri decisivi. Ma vanno raggiunti per ciascuna società, sul passivo di ciascuna, e con creditori che la giurisprudenza consideri genuinamente aderenti.
È vero che le posizioni debitorie del gruppo sono intrecciate. Garanzie incrociate, ipoteche su beni di altre società, finanziamenti infragruppo: tutto questo esiste e il piano deve tenerne conto. Ma l’intreccio economico non crea un’estensione automatica degli effetti giuridici: chi non è parte non è liberato, e i garanti dei non aderenti in efficacia estesa restano obbligati.
È vero che le risorse possono circolare. Il Codice ammette i trasferimenti infragruppo e valorizza i vantaggi compensativi. Ma servono l’attestazione, la quantificazione del beneficio per i creditori di ogni impresa e la resistenza al confronto con la liquidazione della singola società. E dietro l’angolo, in caso di insuccesso, ci sono l’art. 290 con il suo periodo quinquennale e la postergazione dell’art. 292.
È vero che la volontà della maggioranza può, in certi casi, vincolare la minoranza. Accade nell’accordo ad efficacia estesa. Ma solo lì, e solo alle sue condizioni: nell’accordo ordinario e in quello agevolato gli estranei devono essere pagati per intero.
È vero che il dissenso del Fisco non è sempre decisivo. Il cram down esiste e i tribunali lo applicano. Ma presuppone un accordo reale con gli altri creditori; quando l’adesione privata è simbolica, la Cassazione parla di uso deviato dello strumento.
È vero che l’omologazione è un risultato forte. Stabilizza gli atti esecutivi e produce effetti verso i terzi dalla pubblicazione. Ma la riduzione del debito resta legata alla causa di risanamento: se questa viene meno, il credito originario si riespande.
Il filo che tiene insieme tutti questi frammenti è uno solo: nel diritto della crisi dei gruppi, ogni vantaggio procedurale è bilanciato da una tutela per i creditori della singola società. Chi ragiona solo sul vantaggio costruisce miti; chi ragiona anche sulla tutela costruisce piani omologabili.
Mito vs realtà in tabella
La tabella che segue riassume in forma sintetica le sette convinzioni analizzate e la correzione essenziale di ciascuna. È pensata come promemoria da consultare prima di impostare una trattativa o di valutare un accordo proposto da una società debitrice appartenente a un gruppo: se una delle frasi della colonna di sinistra compare nelle vostre riunioni, è il momento di fermarsi e verificare. Le norme richiamate sono quelle del Codice della crisi nel testo vigente dopo il correttivo-ter.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| I debiti del gruppo finiscono in un unico calderone | Procedura unica, ma masse attive e passive separate (art. 284, c. 3, e art. 284-bis, c. 4, CCII) |
| Le percentuali si calcolano sul debito consolidato | Le soglie di artt. 57, 60 e 61 vanno verificate per ciascuna società |
| Salvata la capogruppo, controllate e garanti sono liberati | Gli effetti restano confinati alla società che accede alla procedura; i non aderenti in efficacia estesa conservano i diritti verso i garanti (art. 59 CCII; Cass. 21449/2026 e 6662/2026) |
| Le risorse circolano liberamente nel gruppo | Servono attestazione, quantificazione dei vantaggi compensativi e confronto con la liquidazione della singola impresa (artt. 284, c. 4, e 285 CCII) |
| I non firmatari subiscono lo stesso stralcio | Negli accordi ordinari e agevolati gli estranei vanno pagati per intero; l’estensione vale solo ex art. 61 CCII |
| Il cram down serve a tagliare il debito fiscale | Serve un accordo reale con gli altri creditori; l’adesione simbolica è uso deviato (Cass. 4365/2026) |
| L’omologazione rende definitivo lo sconto | Se il risanamento diventa impossibile, il credito originario si riespande (Cass. 32996/2024) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che un gruppo con una società estera può presentare un unico ricorso per tutte le sue società? Dipende. L’art. 284 CCII richiede che tutte le imprese coinvolte abbiano il proprio centro degli interessi principali in Italia. Una controllata con centro degli interessi all’estero non può rientrare nel ricorso unitario italiano; il suo caso andrà gestito con gli strumenti del paese in cui ha il centro degli interessi e, ove applicabili, con le regole europee di coordinamento tra procedure. Le società italiane del gruppo possono comunque ricorrere unitariamente tra loro.
Quindi è vero che, con il ricorso unico, basta un solo tribunale? Sì, con una regola precisa. Quando le imprese hanno il centro degli interessi in circoscrizioni diverse, il criterio indicato dall’art. 286, comma 1, CCII fa riferimento al tribunale del centro degli interessi di chi esercita direzione e coordinamento secondo la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. o, in mancanza, dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato. Pubblicità societaria incompleta o errata può quindi generare contestazioni sulla competenza.
Quindi è vero che il creditore non aderente di una controllata può opporsi all’omologazione dell’accordo di gruppo? Sì. L’art. 285, comma 3, CCII riconosce espressamente ai creditori non aderenti la legittimazione a proporre opposizione all’omologazione degli accordi di ristrutturazione. Il termine, per gli accordi, è di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 48, comma 4). Lasciarlo scadere significa, in linea di massima, perdere anche la possibilità di reclamare la sentenza di omologazione, perché il reclamo è riservato a chi è stato parte del giudizio.
Quindi è vero che la capogruppo che ha garantito un debito della controllata è liberata se la banca firma l’accordo? Dipende da cosa si è pattuito. Per i creditori aderenti l’art. 59 CCII richiama l’art. 1239 c.c., regola che incide sulla posizione dei fideiussori: per questo le banche negoziano quasi sempre in modo espresso la sorte delle garanzie prima di firmare. Se invece la banca non ha aderito e subisce l’estensione ex art. 61, conserva impregiudicati i propri diritti verso la capogruppo garante.
Quindi è vero che, se l’accordo di gruppo fallisce, i trasferimenti infragruppo fatti prima restano validi? No, non necessariamente. In caso di liquidazione giudiziale, l’art. 290 CCII consente al curatore di chiedere la dichiarazione di inefficacia degli atti e dei contratti che, nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza, abbiano spostato risorse verso un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori; spetta alla società beneficiaria dimostrare di non averne conosciuto il carattere pregiudizievole. Sono fatte salve le tutele previste per gli atti compiuti in esecuzione di un piano omologato, ma solo se l’operazione era effettivamente contemplata e attestata.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito le pronunce utilizzate in questa guida, ciascuna collegata alla convinzione che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre: per il testo integrale occorre fare riferimento ai provvedimenti.
1. Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559. Principio: sotto la legge fallimentare non era ammissibile una domanda concordataria di gruppo con proposta indifferenziata, che facesse concorrere nelle stesse classi i creditori di società con patrimoni diversi, anche se le masse erano formalmente distinte. Rilevanza: è la radice storica del principio di separazione delle masse che il Codice conserva. Smonta i miti n. 1 e n. 4.
2. Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26005. Principio: conferma l’inammissibilità, nel regime previgente, della proposta di gruppo che non rispetti l’autonomia patrimoniale delle singole società. Rilevanza: consolida l’orientamento sul quale il legislatore ha innestato la nuova disciplina. Mito n. 1.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 giugno 2026, n. 21449. Principio: gli effetti esdebitatori della procedura restano limitati ai creditori della società che vi ha acceduto e non si estendono alle controllate; l’ipoteca concessa dalla controllante per debiti della controllata non la rende debitrice principale. La Corte osserva che anche la disciplina attuale dei gruppi mantiene separate le masse. Rilevanza: la pronuncia più recente e diretta contro i miti n. 1 e n. 3.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662. Principio: negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, i creditori non aderenti conservano i diritti verso fideiussori e coobbligati, anche per accordi anteriori all’introduzione espressa di questa regola. Rilevanza: chiarisce che l’estensione degli effetti non travolge le garanzie infragruppo. Mito n. 3.
5. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: non si possono contare tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce nella stessa procedura di ristrutturazione; in assenza di aderenti anteriori non è possibile l’omologazione forzosa. Rilevanza: mostra il rigore sul computo delle adesioni. Miti n. 2 e n. 6.
6. Cass. civ., Sez. I, n. 2817/2026. Principio: negli accordi ad efficacia estesa il giudice esercita un controllo effettivo, anche d’iniziativa, in particolare sulla corretta formazione delle categorie di creditori. Rilevanza: l’estensione ai non aderenti non è un automatismo. Miti n. 2 e n. 5.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: l’accordo con transazione fiscale nel quale l’adesione degli altri creditori è meramente simbolica può integrare un uso deviato dell’istituto; l’accertamento è riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Rilevanza: smentisce l’idea dell’accordo di gruppo come mezzo per la sola falcidia fiscale. Mito n. 6.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 5918/2026. Principio: nel regime anteriore al d.lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa richiedeva comunque un accordo, anche se percentualmente insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici. Rilevanza: conferma la natura “accordo-centrica” dello strumento. Mito n. 6.
9. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Principio: il giudice concorsuale può valutare nel merito gli accordi con transazione fiscale rivolti in sostanza al solo creditore erariale, verificando l’eventuale finalità deviata. Rilevanza: è il precedente su cui si innestano le pronunce del 2026. Mito n. 6.
10. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Principio: la procedura liquidatoria aperta dopo l’omologazione rende impossibile l’attuazione degli accordi, che si risolvono per impossibilità sopravvenuta; il credito si riespande nel suo ammontare iniziale, dedotti i pagamenti non più revocabili. Rilevanza: demolisce l’idea dello sconto definitivo. Mito n. 7.
11. Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087. Principio: gli accordi di ristrutturazione sono qualificabili come procedura concorsuale, alternativa al concordato preventivo. Rilevanza: spiega perché agli accordi si applicano regole di tutela tipiche del concorso, anche sul piano degli effetti. Miti n. 5 e n. 7.
12. Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 18 dicembre 2024. Principio: negli accordi ad efficacia estesa gli obblighi informativi verso i creditori, soprattutto quelli rimasti estranei alle trattative, hanno tempi e finalità distinti e possono essere assolti con modalità diverse, ma devono essere effettivi. Rilevanza: il coinvolgimento dei non aderenti è un requisito sostanziale. Mito n. 5.
13. Trib. Ancona, 28 maggio 2024. Principio: l’accordo di ristrutturazione può essere omologato nonostante l’opposizione di Agenzia delle Entrate e INPS quando la proposta risulta più conveniente dell’alternativa liquidatoria e salvaguarda la continuità aziendale. Rilevanza: rappresenta il fondo di verità del mito n. 6, da leggere insieme ai limiti posti dalla Cassazione.
14. App. Firenze, 7 aprile 2016. Principio: già sotto la legge fallimentare si riteneva possibile concentrare nello stesso accordo di ristrutturazione la posizione di più società collegate. Rilevanza: spiega l’origine della convinzione che il gruppo potesse ragionare “in blocco”, oggi superata dalla disciplina puntuale degli artt. 284 e seguenti. Mito n. 2.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che vi hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti concreti, società per società.
1. Mappiamo il perimetro del gruppo. Verifichiamo la sussistenza di direzione e coordinamento, la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. nei registri delle imprese e il centro degli interessi principali di ciascuna società, per stabilire chi può entrare nel ricorso unitario e davanti a quale tribunale.
2. Calcoliamo le soglie entità per entità. Ricostruiamo il passivo di ogni società e misuriamo le adesioni rispetto al 60%, al 30% o al 75% della categoria, individuando in anticipo le società sotto soglia e le alternative percorribili per ciascuna.
3. Conduciamo le trattative con le banche. Negoziamo con gli istituti di credito i contenuti dell’accordo, compresa la sorte espressa delle garanzie infragruppo, con il supporto dello staff in diritto bancario.
4. Verifichiamo le operazioni infragruppo. Esaminiamo trasferimenti di liquidità, cash pooling, finanziamenti e garanzie incrociate degli ultimi anni, per individuare le operazioni esposte alle azioni di inefficacia dell’art. 290 CCII e alla postergazione dell’art. 292.
5. Costruiamo con i commercialisti la quantificazione dei vantaggi compensativi. Traduciamo i benefici di gruppo in numeri per i creditori di ciascuna società, confrontandoli con l’alternativa liquidatoria della singola impresa, in dialogo con il professionista attestatore.
6. Impostiamo la proposta unitaria sui crediti tributari e contributivi. Valutiamo con lo staff tributario se e come presentare la proposta ex art. 284-bis CCII, verificando per ogni società che l’accordo con gli altri creditori sia reale e non esponga a contestazioni di uso deviato.
7. Valutiamo la composizione negoziata come fase preliminare. Quando la trattativa è ancora aperta, verifichiamo se la composizione negoziata, anche nella forma prevista per i gruppi, possa creare le condizioni per un accordo omologabile.
8. Tuteliamo i creditori delle società del gruppo. Se assistete un creditore, verifichiamo il rispetto delle soglie, del pagamento integrale degli estranei e dei requisiti dell’efficacia estesa, e predisponiamo l’opposizione all’omologazione entro i trenta giorni dall’iscrizione della domanda.
9. Monitoriamo l’esecuzione e attiviamo la revisione del piano. Controlliamo gli scostamenti tra flussi previsti e realizzati e, quando necessario, promuoviamo la modifica del piano ex art. 58 CCII prima che l’accordo diventi ineseguibile.
10. Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione. Curiamo reclami contro la sentenza di omologazione o di rigetto e i successivi ricorsi per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata dall’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: gli accordi di ristrutturazione di gruppo sono, prima di tutto, il risultato di una negoziazione complessa tra più società debitrici e platee di creditori diverse, e saper condurre trattative strutturate, anche con le banche, è ciò che consente di arrivare in tribunale con adesioni solide e un piano coerente. A questo si affianca la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore, la stessa impostazione, senza passaggi di consegne tra un grado e l’altro.
Il lavoro si svolge con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i profili giuridici delle soglie, delle garanzie e delle opposizioni procedono di pari passo con quelli contabili dei piani, dei flussi e dei vantaggi compensativi. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare ogni società del gruppo, a verificare i numeri e a costruire la strategia più solida consentita dalla legge.
Chiusura
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo sono uno strumento potente, ma solo per chi ne conosce i confini. Masse separate, soglie misurate per società, garanzie che sopravvivono, trasferimenti da giustificare, estranei da pagare per intero, cram down non utilizzabile come scorciatoia, sconti che si dissolvono se il risanamento fallisce: ciascuno di questi punti corregge una convinzione diffusa e ciascuno può fare la differenza tra un’omologazione e un rigetto. L’informazione corretta è la prima difesa, per chi guida un gruppo in crisi come per chi ne è creditore.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la negoziazione della crisi d’impresa come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per il dialogo con banche ed Erario, e la difesa da cassazionista nelle opposizioni e nei reclami che accompagnano l’omologazione.
📩 Prima di firmare, depositare o opporvi, parlatene con noi: i contatti per raggiungere lo Studio Monardo si trovano al termine di questa pagina.
