Il termine concesso dal tribunale sta per scadere e il piano non è pronto: cosa accade adesso, e quale strada conviene imboccare prima che il calendario decida al posto dell’impresa? È la domanda che arriva quasi sempre negli ultimi dieci giorni utili, quando l’attestatore chiede altro tempo, una trattativa con la banca non si è chiusa, un asset che doveva essere ceduto non ha ancora un acquirente. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: davanti alla scadenza dell’art. 44 del Codice della crisi si aprono strade diverse, ciascuna con un prezzo e un beneficio propri, e la scelta sbagliata non si corregge il giorno dopo. Va detto subito, per onestà verso chi legge, che la scadenza non produce un effetto unico e automatico uguale per tutti: dipende da cosa c’è nel fascicolo, da chi ha depositato ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, da quanto è avanzato il lavoro sul piano.
Su questa materia lo Studio Monardo opera in una posizione precisa e verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ossia è abilitato proprio a gestire la fase in cui l’impresa deve costruire — sotto pressione e con i creditori in movimento — una soluzione di regolazione della crisi; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che contano quando dietro la società ci sono garanti e soci persone fisiche esposti personalmente; ed è avvocato cassazionista, il che assume rilievo concreto in un contesto in cui il decreto di inammissibilità e la sentenza che apre la liquidazione giudiziale si impugnano con reclamo e, in casi determinati, arrivano in Cassazione. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario chiude il quadro: il piano che non si è riusciti a depositare in tempo, quasi sempre, è un piano che richiede insieme avvocati e commercialisti.
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IL QUADRO DI PARTENZA: cosa dice davvero l’art. 44 e cosa accade allo scoccare del termine
La domanda di accesso “con riserva” — nel linguaggio corrente concordato “in bianco” o “prenotativo” — consente al debitore di depositare la domanda di cui all’art. 40 CCII corredata della sola documentazione dell’art. 39, comma 3, riservandosi di presentare in un momento successivo la proposta, il piano e gli accordi. Il tribunale, con il decreto previsto dall’art. 44, comma 1, lettera a), fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese secondo l’art. 45, comma 2, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni.
Entro quel termine il debitore non ha un solo adempimento possibile, ma tre alternative espressamente previste dalla norma: depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2; oppure chiedere l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione dell’art. 39, comma 1; oppure chiedere l’omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis con la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2. Questa triplice alternativa è il dato di partenza che più spesso viene trascurato da chi legge la scadenza come un aut-aut tra “piano di concordato pronto” e “fallimento”.
Nel frattempo, la fase prenotativa non è un limbo privo di regole. Il decreto nomina il commissario giudiziale e lo autorizza alle attività dell’art. 49, comma 3, lettera f); impone obblighi informativi periodici almeno mensili sulla gestione finanziaria e sull’attività svolta per predisporre proposta e piano, con deposito di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria iscritta nel registro delle imprese; ordina il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura. Dal deposito della domanda e sino alla scadenza del termine si producono gli effetti dell’art. 46 e restano sospese le regole codicistiche sulla riduzione del capitale per perdite, mentre gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e comportano la revoca del decreto. In deroga al regime generale, il comma 1-quater consente al debitore che depositi un progetto di regolazione della crisi conforme allo strumento prescelto di giovarsi sin da subito del regime di quello strumento. E i termini delle lettere a), c) e d) non sono soggetti alla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto: ad agosto il cronometro dell’art. 44 continua a correre.
Che cosa accade, allora, se al termine nulla viene depositato? La norma non contiene una sanzione espressa formulata come tale, ma il sistema del procedimento unitario e l’orientamento consolidato della giurisprudenza conducono a un esito netto. Il termine ha natura perentoria, con disciplina mutuata dall’art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a semplice richiesta della parte né d’ufficio se non in presenza di giustificati motivi allegati e verificati; in ragione della natura decadenziale del termine, la sua inosservanza determina l’inammissibilità della domanda. Da qui discendono tre conseguenze in sequenza, che vanno tenute distinte perché non si verificano necessariamente tutte.
La prima: cessano gli effetti protettivi. Gli effetti dell’art. 46 sono ancorati per legge al periodo che va dal deposito della domanda alla scadenza del termine; le misure protettive concesse ai sensi dell’art. 54 perdono il loro ancoraggio procedimentale. I creditori che erano fermi possono riprendere le iniziative esecutive e cautelari, i pignoramenti sospesi riprendono corso, le banche riacquistano libertà di manovra sui rapporti.
La seconda: la domanda viene dichiarata inammissibile o improcedibile. Il provvedimento chiude la fase prenotativa. Va sottolineato che l’inammissibilità non si accompagna sempre e comunque all’apertura della liquidazione giudiziale: se nessuno ha chiesto quest’ultima e il pubblico ministero non si è attivato, il tribunale può limitarsi a dichiarare l’inammissibilità, e la Cassazione ha avuto modo di occuparsi proprio della decisione che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale.
La terza, che è quella temuta: se pendono ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale e ne ricorrono i presupposti, il tribunale apre la liquidazione giudiziale. È l’esito registrato in più pronunce di merito recenti, nelle quali alla mancata presentazione del piano nel termine è seguito il rigetto dell’istanza di rinvio e l’immediata apertura della procedura liquidatoria. Qui la scadenza non è un inciampo procedurale: è il momento in cui l’impresa perde l’amministrazione del proprio patrimonio.
A questo quadro va aggiunto un elemento che pesa sulla valutazione di tutte le strade percorribili: la fase prenotativa lascia tracce. Gli obblighi informativi mensili, le relazioni periodiche iscritte nel registro delle imprese, l’attività del commissario giudiziale costruiscono un fascicolo che rimane a disposizione del tribunale e dei creditori anche dopo. Una nuova iniziativa presentata poco dopo la prima, senza che nulla sia cambiato nella situazione patrimoniale e finanziaria, si scontra con quel fascicolo. È la ragione per cui le opzioni che seguono vanno valutate non solo per l’effetto immediato, ma per la credibilità che lasciano all’impresa nel passaggio successivo.
OPZIONE 1 — Chiedere la proroga del termine ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a)
In cosa consiste. È la strada scritta nella norma: su istanza del debitore, il termine iniziale può essere prorogato fino a ulteriori sessanta giorni. La formulazione vigente, risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, àncora la proroga a due elementi: la presenza di giustificati motivi e la circostanza che essi siano comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il passaggio non è formale. Nella versione anteriore al correttivo, la proroga era esclusa in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, e la Cassazione ha confermato quella lettura rigorosa con riferimento alle procedure regolate dal testo previgente. Il testo attuale sposta il baricentro: non è più la pendenza di un ricorso liquidatorio a sbarrare automaticamente la strada, ma è il debitore a dover dimostrare, con un documento, che il tempo richiesto serve a completare qualcosa che già esiste.
Quando ha senso. Tre scenari concreti rendono questa opzione ragionevole. Il primo: l’attestatore ha completato la verifica sui dati aziendali ma attende la formalizzazione di un accordo con l’istituto di credito principale, e la tempistica dipende da un organo deliberante esterno all’impresa. Il secondo: la manovra finanziaria del piano si regge sulla cessione di un ramo d’azienda o di un immobile, la trattativa è documentata, la lettera di intenti esiste, manca il perfezionamento. Il terzo: l’impresa ha già depositato, ai sensi del comma 1-quater, un progetto di regolazione della crisi per giovarsi del regime dello strumento prescelto, e la proroga serve a trasformare quel progetto in proposta e piano completi. In tutti e tre i casi esiste un documento che il tribunale può leggere.
Come si esegue in sintesi. L’istanza va depositata prima della scadenza, non dopo: un’istanza tardiva si scontra con la natura decadenziale del termine e con l’orientamento per cui la documentazione depositata oltre il termine già prorogato non può essere valutata. All’istanza va allegato il progetto di regolazione della crisi, non una descrizione narrativa delle trattative. Vanno indicati i motivi in modo specifico e verificabile, con i documenti che li sorreggono. Va tenuto presente che il commissario giudiziale riferisce al tribunale e che la qualità degli adempimenti informativi eseguiti fino a quel momento entra, di fatto, nella valutazione.
Vantaggi motivati. Il primo vantaggio è la continuità degli effetti protettivi: la proroga estende il periodo entro il quale operano gli effetti dell’art. 46 e restano sospesi gli obblighi in materia di capitale sociale. Il secondo è la conservazione della posizione processuale: non si riparte da zero, non si espone l’impresa al vaglio di abusività che accompagna ogni nuova domanda, non si azzera il lavoro dell’attestatore. Il terzo è di ordine reputazionale verso i creditori: un’impresa che ottiene la proroga sulla base di un progetto già depositato comunica al ceto creditorio che la ristrutturazione esiste.
Rischi e svantaggi onesti. A fronte di questo, il rovescio della medaglia è pesante. La proroga può essere concessa una sola volta e nella misura massima di sessanta giorni: esaurita, non esiste una seconda occasione, e la giurisprudenza di merito ha affermato con nettezza che il termine dell’art. 44 non può essere concesso ripetutamente, perché ciò contrasterebbe con i principi acceleratori del Codice e con il dovere del debitore di assumere tempestivamente le iniziative idonee. Il rigetto dell’istanza, inoltre, consuma tempo prezioso: se l’istanza viene respinta a ridosso della scadenza, l’impresa si trova senza termine residuo e senza alternative pronte. Va aggiunto che il provvedimento che nega la proroga, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità: non esiste, in concreto, un rimedio efficace contro un diniego motivato. E chi insiste con impugnazioni manifestamente infondate si espone a conseguenze personali: in una vicenda recente la condanna alle spese e al contributo unificato ha colpito direttamente il legale rappresentante della società debitrice ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII.
Grassettando il profilo ideale: questa opzione è costruita per l’impresa che ha un progetto di regolazione già scritto, trattative documentate e un ritardo imputabile a un evento esterno databile, non per chi deve ancora decidere quale strumento utilizzare.
OPZIONE 2 — Depositare comunque entro il termine, cambiando strumento
In cosa consiste. L’art. 44, comma 1, lettera a), non impone al debitore di depositare necessariamente quello che aveva in mente all’inizio. Entro lo stesso termine è possibile chiedere l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione dell’art. 39, comma 1, oppure l’omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis, con la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2. La domanda prenotativa, in altri termini, è una porta che si apre su più stanze, e la scelta della stanza può maturare durante la fase con riserva. A questa possibilità si affianca, per l’impresa che sia uscita da una composizione negoziata senza esito, il percorso del concordato semplificato dell’art. 25-sexies, che però segue tempi propri e assai più rigidi.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’impresa che, durante il termine, ha raggiunto l’adesione di creditori rappresentativi di una percentuale sufficiente dei crediti: se le adesioni ci sono e sono documentabili, l’accordo di ristrutturazione è una via meno complessa del concordato, perché non richiede il voto dell’intero ceto creditorio né la formazione delle classi con le regole del concordato. Il secondo: l’impresa ha un nucleo ristretto di creditori finanziari e un piano industriale che regge, ma non ha il tempo di costruire l’impianto documentale completo di un concordato in continuità. Il terzo: la struttura del debito rende preferibile il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, che consente una distribuzione del valore secondo regole diverse da quelle del concordato, purché tutte le classi approvino.
Come si esegue in sintesi. La virata va decisa presto, non nell’ultima settimana, perché ogni strumento ha un proprio corredo documentale e una propria attestazione. Va verificato che il nuovo strumento sia compatibile con quanto già comunicato ai creditori e al commissario giudiziale: un cambio di rotta improvviso e non spiegato alimenta il sospetto di dilatorietà. Se il debitore ha depositato un progetto ai sensi del comma 1-quater per giovarsi del regime dello strumento prescelto, il passaggio a uno strumento diverso va coordinato con quel progetto, perché il regime di cui l’impresa sta beneficiando è quello dello strumento indicato: la giurisprudenza milanese si è occupata proprio della richiesta di applicare, in fase prenotativa, il regime dell’art. 94-bis sui contratti pendenti tipico del concordato in continuità.
Vantaggi motivati. Il vantaggio principale è che si deposita: il termine viene rispettato, l’inammissibilità per decadenza non si verifica, gli effetti della domanda proseguono secondo la disciplina dello strumento prescelto. Il secondo vantaggio è la proporzionalità: alcune crisi non richiedono l’apparato del concordato preventivo, e il tempo che manca per costruirlo può essere il segnale che lo strumento era sovradimensionato. Il terzo è la minore esposizione al giudizio di abusività: chi deposita, qualunque cosa depositi, esce dalla zona grigia di chi lascia scadere i termini.
Rischi e svantaggi onesti. Il rischio più serio è depositare uno strumento debole solo per rispettare la data. Un accordo di ristrutturazione privo delle adesioni necessarie, o un piano soggetto a omologazione che non ha il consenso di tutte le classi, non supera il vaglio di omologazione e sposta semplicemente il problema di qualche mese, con il ceto creditorio nel frattempo informato di tutto. Vi è poi un tema di coerenza: l’attestazione richiesta dai diversi strumenti ha oggetto diverso, e un attestatore che ha lavorato per mesi su un’ipotesi di concordato in continuità non produce in dieci giorni un’attestazione su un impianto differente. Va infine considerato che il cambio di strumento può richiedere il consenso o quantomeno la non opposizione di creditori che avevano ragionato su un’altra prospettiva.
Grassettando il profilo ideale: questa opzione è adatta all’impresa che nel corso del termine ha ottenuto adesioni concrete da un numero contenuto di creditori qualificati, e che può documentarle, non a chi cerca un contenitore più leggero per guadagnare altro tempo.
OPZIONE 3 — La rinuncia governata prima della scadenza
In cosa consiste. L’art. 43 CCII disciplina la rinuncia alla domanda di accesso. Rinunciare prima della scadenza significa chiudere la fase prenotativa per scelta, invece di subirne la chiusura per decadenza. È una strada che a prima vista appare autolesionistica e che invece, in alcune configurazioni, è quella che conserva più margini: consente di interrompere l’emorragia di costi e di obblighi informativi, di evitare che il commissario giudiziale consegni al tribunale una relazione su una fase incompiuta e di riposizionare l’impresa su un percorso diverso, tipicamente la composizione negoziata o un accordo stragiudiziale con i creditori strategici.
Quando ha senso. Primo scenario: è emerso che i presupposti del concordato non ci sono — l’attivo non regge nemmeno il pagamento delle prededuzioni, il piano non ha alcuna possibilità di attestazione positiva — e proseguire significa arrivare alla scadenza con un fascicolo che documenta l’impossibilità. Secondo scenario: nessun creditore ha depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e non vi è iniziativa del pubblico ministero; in questa configurazione la rinuncia non consegna l’impresa a una procedura liquidatoria, ma la restituisce al terreno negoziale. Terzo scenario: l’impresa ha i requisiti per accedere alla composizione negoziata e ha bisogno di un percorso con un esperto indipendente, più adatto a una crisi che richiede rinegoziazione piuttosto che ristrutturazione concorsuale.
Come si esegue in sintesi. La rinuncia va manifestata in modo inequivoco: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pendente una procedura avviata con domanda in bianco, non è configurabile una ulteriore domanda autonoma, a meno che da essa non si desuma la volontà inequivoca — pur senza formule sacramentali — di rinunciare alla precedente, e sempre che la nuova iniziativa non integri abuso dello strumento concordatario. Va inoltre considerato che la rinuncia non paralizza i ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale eventualmente pendenti, che proseguono secondo le regole del procedimento unitario. E va messo in conto che i crediti sorti durante la fase prenotativa restano da gestire.
Vantaggi motivati. Il primo vantaggio è il controllo del tempo: la rinuncia si colloca quando l’impresa decide, non quando il calendario impone. Il secondo è la possibilità di presentarsi al successivo passaggio con una narrazione coerente, che è esattamente ciò che manca a chi lascia scadere il termine nel silenzio. Il terzo è di natura economica in senso stretto: si interrompono gli obblighi periodici e le attività della fase prenotativa, e con essi i relativi oneri di procedura.
Rischi e svantaggi onesti. Il rischio maggiore riguarda ciò che accade dopo. La giurisprudenza ha escluso la consecuzione tra due procedure di concordato con riserva identiche quando la prima si sia conclusa per rinuncia espressa del debitore, rilevando che riconoscerla attribuirebbe al debitore il potere di estendere all’infinito il meccanismo proponendo e rinunciando a ripetizione. Il secondo rischio è il vaglio di abusività sulla riproposizione: una nuova domanda presentata dopo la rinuncia, senza modifiche significative della situazione patrimoniale e finanziaria, è stata ritenuta inammissibile per abuso dello strumento. Il terzo rischio, il più immediato, è l’esposizione alle azioni esecutive: venuti meno gli effetti della domanda, i creditori riprendono a muoversi, e in questa fase il tempo per costruire un’alternativa si misura in settimane. Va detto, in senso opposto, che il Codice della crisi non ha riprodotto il divieto biennale di reiterazione della domanda in bianco che l’art. 161, comma 9, della legge fallimentare prevedeva espressamente, e la giurisprudenza di merito ne ha tratto la conseguenza che la riproposizione è ammissibile senza quel limite temporale, purché non si traduca in abuso.
Grassettando il profilo ideale: la rinuncia governata è la scelta di chi ha accertato che lo strumento concordatario non regge e non ha ricorsi liquidatori pendenti, non la scappatoia di chi spera di ricominciare da capo lo stesso percorso con un altro numero di ruolo.
LE OPZIONI ALLA PROVA DEI CONTI
Le tre strade si giudicano meglio applicandole agli stessi dati. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su valori realistici, non casi reali: servono a mostrare come cambiano gli esiti al variare della scelta.
Prima simulazione — impresa manifatturiera, debito complessivo 1.847.000 €, ricorso per liquidazione giudiziale pendente
Domanda prenotativa depositata il 4 marzo; decreto iscritto nel registro delle imprese il 12 marzo; termine di cinquanta giorni con scadenza il 1° maggio. Un creditore ha depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 21 febbraio. Al 20 aprile l’attestatore ha completato la verifica sui dati ma manca la delibera del comitato crediti della banca principale, esposta per 612.000 €.
Con l’Opzione 1: istanza di proroga depositata il 22 aprile, corredata del progetto di regolazione della crisi e della corrispondenza che documenta l’iter deliberativo bancario. Se la proroga viene concessa nella misura massima, il nuovo termine si colloca al 30 giugno e l’impresa dispone di sessanta giorni per chiudere l’accordo bancario e depositare proposta, piano e attestazione. Se invece l’istanza viene respinta il 28 aprile, restano tre giorni: in concreto l’impresa arriva alla scadenza senza deposito e il tribunale, in presenza del ricorso del 21 febbraio, valuta l’apertura della liquidazione giudiziale.
Con l’Opzione 2: verificato che tre creditori finanziari rappresentano da soli 1.204.000 € del passivo e hanno sottoscritto adesioni, il 29 aprile si deposita domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione con la documentazione dell’art. 39, comma 1. Il termine è rispettato, la fase prosegue sul binario dell’omologazione, il ricorso liquidatorio resta assorbito nella trattazione unitaria.
Con l’Opzione 3: rinuncia depositata il 24 aprile. Il ricorso del creditore del 21 febbraio prosegue: l’impresa si trova a difendersi sul solo terreno dei presupposti della liquidazione giudiziale, senza più l’ombrello della fase prenotativa. In questa configurazione la rinuncia è la scelta meno difendibile.
Seconda simulazione — società di servizi, debito 438.500 €, nessun ricorso liquidatorio pendente
Decreto iscritto il 9 settembre, termine di quaranta giorni con scadenza il 19 ottobre. Al 5 ottobre emerge che l’attivo realizzabile ammonta a 96.700 € a fronte di prededuzioni stimate in 61.000 €: il piano concordatario non è attestabile.
Con l’Opzione 1: l’istanza di proroga, in assenza di un progetto di regolazione che dimostri la praticabilità di una soluzione, ha probabilità modeste di accoglimento; anche se concessa, sposta di sessanta giorni un problema strutturale e aumenta le prededuzioni.
Con l’Opzione 2: non vi sono adesioni che consentano di virare su un accordo di ristrutturazione, e la composizione del passivo — largamente frammentata — non si presta al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Con l’Opzione 3: rinuncia depositata il 7 ottobre. Poiché nessun creditore ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, l’impresa esce dalla fase prenotativa e può valutare l’accesso alla composizione negoziata con il supporto di un esperto indipendente, oppure una soluzione liquidatoria volontaria costruita nel tempo. È la configurazione in cui la rinuncia governata regge meglio delle altre due.
Terza simulazione — impresa commerciale, termine già prorogato, scadenza imminente
Termine iniziale di sessanta giorni scaduto il 14 febbraio, prorogato di ulteriori sessanta giorni con nuova scadenza al 15 aprile. Al 10 aprile il piano non è completo perché la perizia di stima dell’immobile strumentale, valore atteso 780.000 €, non è stata consegnata.
Qui l’Opzione 1 non esiste più: la proroga è stata già utilizzata nella misura massima e una seconda concessione contrasta con la natura perentoria del termine e con l’orientamento che esclude la reiterazione. Restano l’Opzione 2, se esiste uno strumento alternativo depositabile entro il 15 aprile, e l’Opzione 3, con i limiti visti. Va segnalato un punto che la prassi trascura: i termini dell’art. 44 non sono soggetti alla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto, sicché una scadenza collocata in agosto non slitta e non concede alcun margine aggiuntivo.
IL CONFRONTO IN TABELLA
Le tre opzioni si differenziano per tempi, presupposti, effetti sulla protezione dell’impresa e reversibilità. La tabella che segue le mette a confronto sulle variabili che incidono davvero sulla decisione. Sui costi si considerano esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge — il contributo unificato dovuto per il procedimento e la somma per le spese della procedura ordinata dal tribunale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d) — restando esclusa ogni altra voce.
| Variabile | Opzione 1 — Proroga | Opzione 2 — Cambio di strumento | Opzione 3 — Rinuncia governata |
|---|---|---|---|
| Tempi | Fino a 60 giorni aggiuntivi, concedibili una sola volta | Nessun tempo aggiuntivo: si deposita entro il termine in corso | Effetto immediato dal deposito della rinuncia |
| Presupposto principale | Giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi | Esistenza di adesioni o di una struttura del debito compatibile con lo strumento alternativo | Accertata impraticabilità del percorso concordatario |
| Complessità operativa | Media: istanza motivata più progetto e documenti di supporto | Alta: corredo documentale e attestazione propri del nuovo strumento | Bassa sul piano dell’atto, alta sulla gestione del “dopo” |
| Rischio in caso di esito negativo | Rigetto a ridosso della scadenza, con termine residuo quasi nullo | Omologazione negata, con passivo integralmente informato | Ripresa immediata delle azioni dei creditori |
| Effetti sulla protezione dell’impresa | Prosecuzione degli effetti della domanda fino al nuovo termine | Prosecuzione secondo la disciplina dello strumento depositato | Cessazione degli effetti connessi alla domanda |
| Esposizione al giudizio di abusività | Contenuta, se sorretta da progetto e documenti | Contenuta, purché lo strumento sia coerente con le trattative | Elevata sulla successiva riproposizione |
| Reversibilità | Alta: la posizione processuale resta intatta | Media: il cambio di strumento è difficilmente reversibile | Bassa: la consecuzione con una nuova domanda identica è esclusa |
| Rapporto con ricorsi liquidatori pendenti | La pendenza incide sulla valutazione del tribunale | La domanda depositata viene trattata unitariamente con i ricorsi | I ricorsi proseguono senza ostacoli |
| Costi di giustizia | Nessun contributo unificato ulteriore per l’istanza; resta il fondo spese già ordinato | Contributo unificato secondo lo strumento prescelto; fondo spese secondo le disposizioni del tribunale | Nessun nuovo esborso di giustizia per l’atto in sé |
I CRITERI PER SCEGLIERE
La decisione non si prende confrontando le opzioni in astratto, ma verificando quali condizioni sono presenti nel fascicolo. Cinque criteri, in ordine di peso, orientano il ragionamento.
Primo criterio: la pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. Se un creditore o il pubblico ministero hanno già chiesto l’apertura della procedura liquidatoria, ogni strada che lasci scoperta l’impresa anche solo per pochi giorni diventa pericolosa, perché il procedimento unitario porta il tribunale a decidere insieme sulla domanda del debitore e sui ricorsi altrui. In questa configurazione la rinuncia perde quasi sempre il confronto con il deposito di uno strumento alternativo. Se invece la situazione presenta un ceto creditorio inerte e nessun ricorso depositato, il ventaglio si allarga e la rinuncia governata torna competitiva.
Secondo criterio: l’esistenza di un documento che dimostri il lavoro svolto. La proroga vigente non è più una concessione di tempo in sé, ma il riconoscimento che un progetto di regolazione della crisi esiste e va completato. Se la tua situazione presenta un progetto scritto, una bozza di piano, un’attestazione in corso con verifiche già svolte, generalmente la prima opzione è la più efficiente. Se il progetto non esiste ancora su carta, chiedere la proroga espone al rigetto, e il rigetto consuma i giorni che restano.
Terzo criterio: la concentrazione del passivo. Un debito concentrato in pochi creditori qualificati — tipicamente istituti di credito e fornitori strategici — rende praticabile l’accordo di ristrutturazione e, in certe configurazioni, il piano soggetto a omologazione. Un passivo estremamente frammentato, con centinaia di posizioni minori, riporta il ragionamento verso il concordato preventivo e rende meno realistica la virata dell’ultimo momento.
Quarto criterio: la qualità degli adempimenti già eseguiti nella fase prenotativa. Gli obblighi informativi mensili e il versamento della somma per le spese non sono formalità: il commissario giudiziale riferisce al tribunale su ogni circostanza rilevante, e il tribunale revoca il decreto di concessione dei termini in caso di grave violazione degli obblighi informativi o di mancato rispetto dell’ordine di versamento. Un’impresa che ha adempiuto con puntualità arriva all’istanza di proroga con una credibilità che un’impresa inadempiente non ha.
Quinto criterio: la sostenibilità del “dopo”. Ogni opzione va valutata non per l’effetto che produce nei prossimi trenta giorni, ma per la posizione in cui colloca l’impresa fra sei mesi. Una proroga ottenuta senza alcuna reale possibilità di completare il piano sposta l’inammissibilità di due mesi e aumenta le prededuzioni; un accordo depositato senza adesioni sufficienti consuma l’ultima possibilità di presentarsi ordinatamente ai creditori; una rinuncia priva di un percorso alternativo già impostato lascia l’impresa esposta e senza strumenti.
Sesto criterio: la posizione personale di chi ha firmato. La scadenza dell’art. 44 non riguarda soltanto la società. Dietro il debito dell’impresa ci sono quasi sempre fideiussioni personali dell’amministratore o dei soci, garanzie rilasciate da familiari, immobili concessi in ipoteca da terzi. Finché la fase prenotativa produce i suoi effetti, l’attenzione dei creditori resta concentrata sulla procedura; quando quegli effetti cessano, le azioni si spostano rapidamente sui garanti, che non godono di alcuna protezione derivante dalla domanda dell’impresa. Se la tua situazione presenta garanzie personali significative, la scelta tra le tre opzioni va misurata anche su questo: un’opzione che guadagna tempo per la società ma lascia i garanti allo scoperto per sei mesi può risultare, nel bilancio complessivo della famiglia imprenditoriale, peggiore di una soluzione meno ambiziosa ma coordinata con un percorso di composizione della crisi da sovraindebitamento per le persone fisiche. È il motivo per cui la valutazione va condotta sui due piani insieme, quello della società e quello di chi ha firmato per essa, e non in due momenti separati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: la valutazione di quale opzione regga davanti al tribunale richiede, nello stesso momento, la lettura processuale del fascicolo e la verifica contabile della sostenibilità del piano.
LE DOMANDE DI CHI È INDECISO
Posso cambiare strada a metà, dopo aver chiesto la proroga? In parte sì. La proroga non vincola al concordato preventivo: entro il nuovo termine restano depositabili anche la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e quella del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Il vincolo riguarda semmai la coerenza: se la proroga è stata ottenuta sulla base di un progetto costruito su un certo strumento, depositare all’ultimo un impianto completamente diverso indebolisce la posizione e offre argomenti a chi sostiene la natura dilatoria dell’iniziativa.
E se scelgo l’opzione sbagliata? Le conseguenze non sono simmetriche. Sbagliare l’Opzione 1 significa vedersi respingere l’istanza e ritrovarsi con pochi giorni residui: grave, ma non irreversibile se un’alternativa è già pronta. Sbagliare l’Opzione 2 significa arrivare all’omologazione senza i presupposti, con un percorso più lungo e un ceto creditorio ormai pienamente informato. Sbagliare l’Opzione 3 è ciò che costa di più, perché la rinuncia espressa incide sulla possibilità di invocare la consecuzione con una successiva procedura e la riproposizione senza mutamenti della situazione patrimoniale è stata ritenuta abusiva.
Se il termine è già scaduto, c’è ancora qualcosa da fare? Il deposito tardivo non recupera la decadenza: la documentazione depositata dopo la scadenza, anche del termine già prorogato, non viene valutata. Resta però tutto il terreno della difesa nel procedimento che segue: la sussistenza dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale va accertata, non è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, e il provvedimento del tribunale è soggetto ai rimedi previsti dal Codice. Va inoltre verificato se, in pendenza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, ricorrano gli spazi previsti dall’art. 40, comma 10, per una domanda di accesso: la giurisprudenza di merito ha dichiarato inammissibile per tardività una domanda prenotativa depositata oltre quel termine, il che significa che entro quel termine lo spazio esiste.
Posso ripresentare una domanda in bianco dopo che la prima è stata dichiarata inammissibile? Il Codice della crisi non ha riprodotto il divieto biennale che la legge fallimentare prevedeva espressamente, e parte della giurisprudenza di merito ne ha tratto la conseguenza che la riproposizione è ammissibile senza quel limite temporale. Ciò non equivale a una libertà piena: la nuova iniziativa viene esaminata sotto il profilo dell’abuso dello strumento, e l’orientamento di legittimità ha chiarito che la presentazione della domanda all’ultimo momento utile, unita ad altri elementi, può concorrere a dimostrare finalità dilatorie estranee alla regolazione della crisi.
Che fine fanno i contratti e i rapporti bancari se il termine scade senza deposito? Gli effetti connessi alla domanda si esauriscono con la scadenza del termine, e con essi la protezione che tratteneva le controparti. I rapporti in corso tornano a essere governati dalle regole ordinarie e dalle clausole contrattuali; gli affidamenti bancari, spesso già ridotti o congelati nella fase con riserva, possono essere revocati; i fornitori riprendono la libertà di sospendere le forniture. Il regime particolare che, nel concordato in continuità, impedisce ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento o di risolvere i contratti in corso di esecuzione per il solo fatto del deposito della domanda presuppone che si sia in quel percorso: fuori da esso, quella protezione non c’è. È la ragione per cui, nelle imprese che vivono di contratti di durata, l’opzione di depositare comunque uno strumento entro il termine ha spesso un valore che va oltre il dato processuale.
Il commissario giudiziale può far cadere la fase prima della scadenza? Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo e sentito il debitore, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta atti di frode ai creditori non dichiarati nella domanda, circostanze o condotte tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, grave violazione degli obblighi informativi o violazione dell’obbligo di versamento della somma per le spese. In queste ipotesi la scadenza del termine non è nemmeno il problema principale.
LE PRONUNCE CHE ORIENTANO LA SCELTA
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi.
Pronunce sulla natura del termine e sulle conseguenze del mancato deposito
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 35959 del 7 dicembre 2022. Il termine fissato dal giudice per la presentazione di proposta, piano e documenti nel concordato con riserva ha natura perentoria, con disciplina attinta dai termini processuali comuni; non è prorogabile su semplice richiesta né d’ufficio, ma solo per giustificati motivi allegati dalla parte e verificati dal giudice, e la sua inosservanza determina l’inammissibilità della domanda. È la pronuncia che fissa il quadro entro cui si muovono tutte le opzioni: la scadenza non è ordinatoria e non è recuperabile.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 21769 del 2024. Conferma l’orientamento sulla natura perentoria del termine del concordato con riserva, consolidandone la lettura in continuità con la precedente. Rileva per chi valuta di depositare fuori termine confidando in una tolleranza che la giurisprudenza non riconosce.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 14196 del 2024. Affronta due profili utili: la valutazione dell’ammissibilità della proposta originaria quando i chiarimenti richiesti siano depositati tardivamente ma superflui, e l’inapplicabilità della sospensione feriale quando il procedimento di concordato sia riunito all’istanza di apertura della procedura liquidatoria, per la prevalenza delle esigenze di celerità. Il secondo profilo va letto insieme all’art. 44, comma 3, che esclude la sospensione feriale per i termini della fase prenotativa.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026. In un caso in cui la società non aveva depositato il piano nel termine, adducendo l’impossibilità di accedere alla documentazione sottoposta a sequestro probatorio, la Corte ha confermato l’esito: rigetto dell’istanza di proroga, inammissibilità del concordato, apertura della liquidazione giudiziale. Con riferimento al testo anteriore al d.lgs. n. 136 del 2024, ha ribadito che la proroga era esclusa in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, indipendentemente dai giustificati motivi, e ha avallato la condanna personale del legale rappresentante ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII.
Pronunce sulla proroga e sul suo presupposto documentale
Tribunale di Milano, Sez. II civile e crisi d’impresa, 6 marzo 2025. Con riferimento alla domanda prenotativa dell’art. 44 come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024, la proroga presuppone giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi: in mancanza della prova che il progetto sia stato effettivamente predisposto, l’istanza non è accoglibile. È la traduzione operativa del criterio documentale.
Tribunale di Milano, 31 marzo 2025. Dichiarata l’inammissibilità della domanda di concordato semplificato presentata da una società che, uscita da una composizione negoziata, non aveva depositato proposta e piano entro il termine assegnato; respinta l’istanza di rinvio, è stata aperta la liquidazione giudiziale. La pronuncia mostra il funzionamento del meccanismo quando il termine è agganciato a una scadenza di legge non prorogabile.
Giurisprudenza di merito sull’unicità della concessione del termine. Alcuni tribunali hanno affermato che il termine dell’art. 44 può essere concesso una sola volta, in coerenza con i principi acceleratori del Codice e con il dovere del debitore, sancito dall’art. 4, comma 2, lettera b), di assumere tempestivamente le iniziative idonee e di definire rapidamente lo strumento prescelto, qualificando come abuso la richiesta di concessioni ripetute.
Pronunce sul cambio di strumento e sull’unicità della domanda
Cass. civ., Sez. I, n. 4342 del 2020. Poiché rispetto allo stesso imprenditore e alla stessa insolvenza la procedura concordataria è unica, in pendenza di una domanda in bianco non è configurabile una ulteriore domanda autonoma, salvo che dalla nuova iniziativa si desuma la volontà inequivoca di rinunciare alla precedente e sempre che essa non integri abuso dello strumento. Rileva per chi valuta di depositare un impianto diverso senza chiarire la sorte della domanda originaria.
Tribunale di Milano, decreto 2 novembre 2025. Esaminata la richiesta di applicare, già nella fase prenotativa, il regime dell’art. 94-bis sui contratti in corso di esecuzione nel concordato in continuità, a fronte di una domanda dell’art. 44 con misure protettive e progetto di piano. La decisione conferma che il contenuto depositato durante la fase con riserva incide sul regime applicabile e, di riflesso, sulla praticabilità di un cambio di strumento.
Tribunale di Massa, 20 maggio 2026. Affronta i presupposti perché una società che abbia già beneficiato di misure protettive per la durata massima nell’ambito della composizione negoziata possa ottenere un nuovo ombrello protettivo in sede di concordato con riserva. Il tema è centrale per chi pensa di riposizionarsi su un percorso diverso dopo la fase prenotativa.
Pronunce sulla rinuncia, sulla riproposizione e sull’abuso
Cass. civ., Sez. I, n. 7117 del 2020. La mera richiesta del termine per il deposito successivo di proposta e piano è un fatto neutro, che di per sé non dimostra l’intento di sottrarsi alla dichiarazione di insolvenza, dato che il differimento resta neutralizzato dal fenomeno della consecuzione; tuttavia la presentazione all’ultimo momento utile può concorrere, con altri elementi, a dimostrare finalità dilatorie estranee alla regolazione della crisi.
Cass. civ., Sez. I, n. 27936 del 2020. È inammissibile, per abuso del processo, la domanda concordataria presentata non per regolare la crisi ma per differire la dichiarazione di insolvenza; in tali casi non occorre attendere il deposito del piano per rilevarne l’abusività, perché l’attesa equivarrebbe a una dilazione inutile.
Tribunale di Bergamo, 13 ottobre 2021. Esclusa la consecuzione tra due procedure di concordato con riserva identiche quando la prima si sia chiusa per rinuncia espressa del debitore: riconoscerla attribuirebbe al debitore il potere di prorogare all’infinito gli effetti, proponendo e rinunciando a ripetizione, ed eluderebbe la disciplina che consente una sola proroga di un termine perentorio.
Tribunale di Taranto, 16 luglio 2025. Individua i presupposti perché sia ammissibile la riproposizione di una domanda di concordato preventivo precedentemente rinunciata. È il riferimento da leggere prima di ipotizzare che la rinuncia consenta un ricominciamento neutro.
Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025. Dopo l’archiviazione della composizione negoziata avviata prima dell’udienza dell’art. 41 CCII, la domanda di concordato con riserva è stata dichiarata inammissibile per tardività, non essendo stato rispettato il termine dell’art. 40, comma 10, entro cui il debitore può proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi; è stata conseguentemente aperta la liquidazione giudiziale.
Pronunce su adempimenti della fase prenotativa e rimedi
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 12352 del 9 maggio 2025. In relazione al regime della legge fallimentare applicabile ratione temporis, il mancato versamento della somma per le spese della procedura, il mancato rispetto del relativo termine o il versamento di somma inferiore non determinano automaticamente inammissibilità o improcedibilità in difetto di espressa previsione; la Corte segnala però la diversa portata delle disposizioni innovative dell’art. 44, comma 1, lettera d), e comma 2, CCII. Il confronto tra i due regimi è utile a misurare quanto sia più stretta la disciplina attuale.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 12523 dell’8 maggio 2024. Il decreto che ordina il versamento della somma per le spese ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), non è autonomamente reclamabile: le doglianze sulla misura vanno fatte valere nei motivi di reclamo avverso la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Rileva per impostare correttamente la difesa quando la fase prenotativa si chiude male.
Cass. civ., Sez. I, n. 31176 del 2025. La decisione della Corte d’appello che conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale, ancorché adottata in forma di sentenza, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, difettando il carattere decisorio. Conferma, sul piano sistematico, che l’inammissibilità può restare isolata e non tradursi necessariamente in procedura liquidatoria.
Cass. civ., Sez. I, n. 4127 del 2026. Ribadisce che il provvedimento che dichiara l’inammissibilità del concordato preventivo o ne revoca l’ammissione non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione. Il dato orienta la strategia di impugnazione, che va concentrata sul reclamo.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9371 del 2025. Interviene sul termine entro il quale il giudice adito deve rilevare la propria incompetenza nel concordato preventivo con riserva e sulla proponibilità del regolamento necessario di competenza. Va considerata quando il fascicolo presenta anche un tema di competenza territoriale, perché un rilievo tardivo può incidere sulla sorte della fase prenotativa.
COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO
- Verifichiamo il calcolo esatto della scadenza, confrontando la data di iscrizione del decreto nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, con la decorrenza indicata nel provvedimento, e teniamo conto che i termini dell’art. 44 non sono sospesi nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto.
- Ricostruiamo lo stato del fascicolo prenotativo: relazioni periodiche depositate, iscrizioni eseguite, versamento della somma per le spese, segnalazioni del commissario giudiziale, per stabilire con quale credibilità l’impresa si presenta al tribunale.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, non in astratto: proroga, deposito di uno strumento alternativo entro il termine, rinuncia governata, misurando ciascuna sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale.
- Redigiamo l’istanza di proroga e il progetto di regolazione della crisi che la sorregge, con la documentazione delle trattative e dei motivi, perché il testo vigente àncora la proroga alla predisposizione effettiva del progetto e non alla semplice esposizione delle difficoltà.
- Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, la manovra finanziaria alternativa — accordi di ristrutturazione dell’art. 57 e seguenti o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis — verificando in anticipo le percentuali di adesione e la coerenza con l’attestazione richiesta.
- Predisponiamo gli atti della fase difensiva quando la scadenza è già maturata: contestazione dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale, reclamo avverso la sentenza, valutazione dei rimedi esperibili alla luce dell’orientamento che esclude il ricorso straordinario contro il decreto di inammissibilità.
- Analizziamo la posizione personale di amministratori, soci e garanti, comprese le fideiussioni e le esposizioni personali, e verifichiamo se ricorrano i presupposti per un percorso di composizione della crisi da sovraindebitamento a favore delle persone fisiche coinvolte.
- Gestiamo il rapporto con il commissario giudiziale e con i creditori strategici nel periodo residuo, curando gli obblighi informativi periodici, la cui grave violazione consente al tribunale di revocare il decreto di concessione dei termini.
- Verifichiamo la praticabilità del passaggio alla composizione negoziata e, ove ne ricorrano i presupposti, impostiamo il percorso con l’esperto indipendente, valutando gli effetti sulle misure protettive già utilizzate.
- Seguiamo la vicenda fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano: la scelta compiuta oggi va difesa domani con la stessa linea davanti al tribunale, alla corte d’appello e, dove ammesso, alla Corte di cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia dove la decisione si prende in pochi giorni e si difende per mesi, la continuità della strategia fino in Cassazione è l’elemento che più di ogni altro protegge il lavoro fatto: chi ha scelto l’opzione è la stessa persona che dovrà sostenerla davanti alla corte d’appello e, se la vicenda vi arriva, in sede di legittimità, senza che la linea difensiva venga riscritta da chi subentra a fascicolo formato. Allo stesso modo, il fatto che avvocati e commercialisti lavorino insieme sullo stesso caso consente di verificare nello stesso momento la tenuta processuale dell’iniziativa e la sostenibilità numerica del piano, che sono i due lati della medesima decisione.
In conclusione
Il mancato deposito del piano entro il termine dell’art. 44 non produce un unico esito automatico: fa cessare gli effetti connessi alla domanda, conduce alla declaratoria di inammissibilità e, quando pendono ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale e ne ricorrono i presupposti, apre la strada alla procedura liquidatoria. Ma tra la scadenza e quell’esito esistono strade percorribili, e ciascuna chiede condizioni proprie: la proroga vuole un progetto già scritto, il cambio di strumento vuole adesioni documentabili, la rinuncia governata vuole l’assenza di iniziative liquidatorie e un percorso alternativo già impostato. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa soltanto tempo: costa la protezione dell’impresa, la credibilità verso il ceto creditorio e, spesso, la possibilità stessa di ripresentarsi.
È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo opera in modo mirato. La materia richiede insieme la capacità di costruire e negoziare una soluzione di regolazione della crisi — competenza propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — e la capacità di difendere quella soluzione nel procedimento che segue, fino all’ultimo grado, che è ciò che qualifica un avvocato cassazionista; mentre le posizioni personali di garanti e soci trovano risposta nelle abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, e la costruzione numerica del piano nel lavoro congiunto dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti.
📩 Il termine dell’art. 44 non si ferma e non slitta ad agosto: se mancano poche settimane, o se la scadenza è già passata, scrivici oggi stesso per una valutazione della strada ancora percorribile — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
