Il ricorso è partito. La cancelleria telematica ha restituito la ricevuta di accettazione, l’avvocato ha comunicato che “la domanda è depositata”, e nell’ufficio dell’imprenditore cala per qualche ora una strana quiete. Poi arriva la domanda che tutti si fanno: e adesso quando c’è l’udienza?
La risposta, per molti, è spiazzante. Dopo il deposito di una domanda di concordato “in bianco” — tecnicamente, la domanda di accesso con riserva disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) — nella maggior parte dei casi non c’è un’udienza immediata. C’è un decreto, ci sono termini che partono da un’iscrizione nel registro delle imprese, c’è un commissario giudiziale che comincia a guardare dentro l’azienda, ci sono scadenze mensili. Le udienze vere arrivano dopo, e solo in presenza di precisi snodi: una istanza di liquidazione giudiziale pendente, una segnalazione di revoca, una proposta ritenuta inammissibile, e infine l’omologazione.
Questa ricostruzione segue la procedura come si segue un’inchiesta: in ordine cronologico, dal giorno del deposito all’udienza di omologazione. Il principio che la regge è uno solo: chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. In una procedura in cui i termini principali non si fermano nemmeno in agosto, conoscere il calendario è già metà della difesa.
In sintesi, la linea del tempo è questa. Giorno 0: deposito e iscrizione della domanda. Nei giorni successivi: decreto del tribunale che fissa il termine (da 30 a 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60), nomina il commissario, impone gli obblighi informativi mensili e ordina il versamento delle spese entro un massimo di 10 giorni. Entro 30 giorni dall’iscrizione: conferma o revoca delle misure protettive. Se un creditore ha chiesto la liquidazione giudiziale: udienza entro 45 giorni dal suo ricorso. Alla scadenza del termine: deposito della proposta e del piano. Poi il vaglio di ammissibilità, il voto, l’udienza di omologazione.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché il concordato con riserva è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che porta un’impresa dalla negoziazione alle procedure giudiziali e sa quando il concordato in bianco è la mossa giusta e quando no. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire i reclami contro i provvedimenti del tribunale fino all’ultimo grado senza cambiare difensore né linea.
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La mappa temporale: tutte le tappe in una sola tabella
Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere sotto gli occhi l’intera sequenza. La tabella che segue è la bussola dell’articolo: ogni riga corrisponde a una tappa sviluppata nelle sezioni successive, con la norma di riferimento e la natura del termine.
Una premessa indispensabile sul calendario. L’art. 44, comma 3, CCII stabilisce che i termini previsti dal comma 1, lettere a), c) e d) — cioè il termine per depositare la proposta, la periodicità degli obblighi informativi e il termine per versare le spese — non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini, che nel processo civile opera dal 1° al 31 agosto. Chi deposita a luglio e conta su un “agosto neutro” commette il primo errore della procedura.
| Tappa | Quando | Cosa succede | Norma | Natura del termine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Deposito del ricorso con riserva e iscrizione nel registro delle imprese | artt. 40, 44 CCII | — |
| 2 | Nei giorni successivi | Decreto del tribunale: termine, commissario, obblighi, spese | art. 44, c. 1; art. 45 CCII | Termine per la proposta: 30-60 giorni dall’iscrizione del decreto |
| 3 | Entro max 10 giorni | Versamento della somma per le spese della procedura | art. 44, c. 1, lett. d) | Perentorio, non sospeso ad agosto |
| 4 | Entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda | Conferma o revoca delle misure protettive | artt. 54, c. 2; 55, c. 3 CCII | Termine per il giudice |
| 5 | Se pende istanza di liquidazione giudiziale | Udienza ex art. 41 | artt. 40, c. 10; 41 CCII | Udienza entro 45 giorni dal ricorso del creditore |
| 6 | Ogni mese | Obblighi informativi e relazione economico-patrimoniale; possibile revoca | art. 44, c. 1, lett. c); c. 2 | Periodicità almeno mensile |
| 7 | Giorno 30-60 (fino a 120 con proroga) | Deposito di proposta, piano, attestazione e documenti | art. 44, c. 1, lett. a) | Termine fissato dal tribunale |
| 8 | Dopo il deposito della domanda piena | Vaglio di ammissibilità; eventuale audizione sull’inammissibilità | art. 47 CCII | Integrazioni: max 15 giorni; reclamo: 30 giorni |
| 9 | Dopo il voto | Udienza di omologazione | art. 48 CCII | Opposizioni: almeno 10 giorni prima (perentorio) |
Letta in verticale, la tabella racconta una cosa semplice: la procedura “in bianco” è una corsa a tappe con partenza immediata, non una sala d’attesa. Le udienze esistono, ma sono eventi eventuali o finali. Il lavoro vero si concentra nei primi 60-120 giorni, quando l’impresa deve trasformare una “prenotazione” in un piano credibile.
Giorno 0: il deposito del ricorso e l’iscrizione nel registro delle imprese
Cosa succede
Il debitore deposita il ricorso previsto dall’art. 40 CCII, dichiarando di volersi riservare la presentazione della proposta, del piano e degli accordi. Al ricorso allega la documentazione minima indicata dall’art. 39, comma 3: in sostanza i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non è tenuto a redigerli, le dichiarazioni fiscali) e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione. Il ricorso viene poi iscritto nel registro delle imprese.
Da quel momento l’impresa non è più una qualsiasi impresa in difficoltà: è un’impresa che ha formalmente chiesto l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. E la legge ne fa discendere effetti immediati.
La norma
L’art. 44, comma 1, CCII consente il deposito della domanda con riserva. Il comma 1-bis, introdotto dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, stabilisce che dalla data del deposito e fino alla scadenza del termine concesso dal tribunale si producono gli effetti dell’art. 46 CCII, cioè il regime del concordato preventivo: gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. Per lo stesso periodo sono sospese le regole codicistiche sulla riduzione del capitale per perdite e non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.
Il comma 1-ter aggiunge una sanzione molto concreta: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto di concessione dei termini. Il comma 1-quater, infine, consente al debitore di chiedere di giovarsi del regime dello strumento effettivamente prescelto (ad esempio gli accordi di ristrutturazione), purché depositi, insieme alla domanda o anche dopo, un progetto di regolazione della crisi redatto in conformità a quello strumento.
Sul piano della protezione, se il debitore lo chiede espressamente nella domanda, dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio (art. 54, comma 2, CCII). È una protezione “semiautomatica”: scatta con la pubblicazione, ma dovrà essere confermata dal giudice (tappa 4).
I termini che si attivano
Il giorno 0 non fa partire il termine per la proposta. Questo è un punto che genera equivoci frequenti: l’art. 44, comma 1, lett. a), dopo il correttivo, fa decorrere il termine dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, non dal deposito della domanda. Già con la legge fallimentare la Cassazione (Cass. civ., 19 novembre 2018, n. 29740) si era occupata della decorrenza del termine; oggi il dato testuale chiude la questione nel senso della decorrenza dall’iscrizione del decreto.
Il giorno 0, invece, fa partire due cose: il regime autorizzatorio (qualsiasi atto di straordinaria amministrazione va autorizzato) e, se chieste, le misure protettive dalla pubblicazione della domanda. Da qui parte anche il conto dei 30 giorni entro cui il giudice deve confermarle o revocarle.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva del giorno 0 è la qualità del ricorso. Tutto ciò che viene scritto qui — le ragioni della crisi, la richiesta di misure protettive, l’eventuale indicazione dello strumento e il progetto di regolazione ex comma 1-quater — condiziona le settimane successive. In questa fase il debitore può:
- chiedere espressamente le misure protettive ex art. 54, comma 2, se ci sono esecuzioni in corso o imminenti;
- depositare fin da subito un progetto di piano, se intende godere del regime dello strumento prescelto e non di quello, più rigido, del concordato;
- verificare la competenza territoriale: la Cassazione ha ribadito che la domanda va proposta al tribunale del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali, che si presume coincidere con la sede legale salvo prova contraria riconoscibile dai terzi (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620; Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865).
Ciò che è precluso dal giorno 0: compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione. Vendere un immobile, concedere una garanzia, transigere una lite importante senza passare dal tribunale espone al doppio rischio dell’inefficacia dell’atto e della revoca del termine.
L’errore tipico di questa fase
Depositare un ricorso “vuoto” pensando che la riserva copra tutto. La domanda con riserva richiede comunque la documentazione dell’art. 39, comma 3, e l’elenco dei creditori non è un dettaglio: con riferimento alla disciplina previgente la Cassazione (Cass. civ., 23 luglio 2024, n. 20476) ha ritenuto il deposito dell’elenco nominativo dei creditori un requisito di ammissibilità della domanda con riserva, principio che la dottrina ritiene valido anche per l’art. 44 CCII. Un secondo errore, altrettanto diffuso: considerare la domanda in bianco un modo per “prendere tempo”. La giurisprudenza lo chiama abuso del processo (v. tappa 7 e il blocco delle pronunce).
Quanto dura realmente
Il deposito è istantaneo; l’iscrizione nel registro delle imprese avviene di regola nel giro di pochissimi giorni. La vera variabile è il tempo che il tribunale impiega per emettere il decreto della tappa 2: la legge non fissa un termine espresso e i tempi dipendono dal carico della sezione. In pratica, è prudente organizzarsi come se il decreto potesse arrivare in pochi giorni.
Nei giorni successivi: il decreto che concede i termini (e perché, di regola, non c’è udienza)
Cosa succede
Siamo nella prima settimana dopo il deposito, a volte qualcosa di più. Il tribunale esamina il ricorso e, se non rileva ragioni ostative evidenti, pronuncia il decreto previsto dall’art. 44, comma 1. È il documento che regola tutta la vita della procedura nei mesi successivi. E qui sta la risposta alla domanda del titolo: il decreto viene emesso senza fissare un’udienza di comparizione. Il tribunale decide sugli atti. Non ci sono creditori da sentire in questa fase, salvo il caso in cui sia già pendente un’istanza di liquidazione giudiziale (tappa 5).
Chi si aspetta di “presentarsi davanti al giudice” per spiegare le ragioni della crisi scoprirà che il primo interlocutore non è il collegio, ma il commissario giudiziale.
La norma
Il contenuto del decreto è fissato dall’art. 44, comma 1, CCII. Il tribunale:
- fissa il termine entro cui depositare la proposta di concordato con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2 — oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis). Il termine va da trenta a sessanta giorni, decorre dall’iscrizione del decreto ed è prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi;
- nomina un commissario giudiziale, con il compito di riferire immediatamente su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda e su ogni condotta che possa pregiudicare una soluzione efficace della crisi; la nomina è obbligatoria;
- dispone gli obblighi informativi periodici, almeno mensili, anche sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta per predisporre proposta e piano, con deposito di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che viene iscritta nel registro delle imprese;
- ordina il versamento di una somma per le spese della procedura entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.
L’art. 45 CCII regola la pubblicità: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto è comunicato al debitore, al pubblico ministero e agli eventuali richiedenti la liquidazione giudiziale, e trasmesso per estratto al registro delle imprese per l’iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
I termini che si attivano
Con il decreto il calendario vero comincia a correre. Tre orologi partono quasi insieme:
- il termine per la proposta (30-60 giorni) dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese;
- il termine per il versamento delle spese (massimo 10 giorni, perentorio) — tappa 3;
- la cadenza mensile degli obblighi informativi — tappa 6.
Nessuno dei tre si ferma dal 1° al 31 agosto: lo esclude espressamente l’art. 44, comma 3.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa fase è il primo contatto con il commissario giudiziale. È lui che riferisce al tribunale e il suo giudizio sulla trasparenza del debitore peserà in ogni snodo successivo. In concreto il debitore può:
- mettere subito a disposizione del commissario la documentazione contabile e un quadro aggiornato delle posizioni debitorie, anticipando le richieste invece di subirle;
- dichiarare spontaneamente eventuali operazioni pregresse che potrebbero essere lette come atti in frode, spiegandone la ragione economica: ciò che viene dichiarato nella domanda o comunque rappresentato al commissario è cosa diversa da ciò che il commissario “scopre”;
- valutare se il termine concesso sia realistico e cominciare fin d’ora a costruire il progetto di piano che servirà per un’eventuale proroga.
Contro il decreto che fissa le spese non c’è un reclamo autonomo: la Cassazione ha chiarito che le doglianze sulla misura della somma si fanno valere, eventualmente, con il reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale (Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523).
Come leggere il decreto, riga per riga
Il giorno in cui il decreto arriva conviene fare un esercizio preciso. Primo: annotare la data di deposito in cancelleria, quella di comunicazione e, appena disponibile, quella di iscrizione nel registro delle imprese, perché è quest’ultima a far partire il termine per la proposta. Secondo: individuare il termine per il versamento delle spese e verificare da quale evento il decreto lo fa decorrere. Terzo: leggere il contenuto richiesto per le informative mensili — alcuni tribunali chiedono prospetti di cassa, altri aggiornamenti sulle trattative, altri ancora entrambi — e fissare in calendario le scadenze fino alla fine del termine. Quarto: annotare il nome e i recapiti del commissario, perché il primo contatto va preso subito, non alla prima scadenza.
Chi compie questo esercizio nelle prime 24 ore ha già in mano la mappa di tutte le finestre della fase prenotativa.
L’errore tipico di questa fase
Leggere il decreto solo per la data di scadenza del termine lungo e trascurare le altre prescrizioni. Il decreto è una piccola “legge della procedura”: contiene la cadenza e il contenuto delle relazioni periodiche, le modalità di versamento delle spese, talvolta indicazioni specifiche sul coordinamento con il commissario. Ognuna di queste prescrizioni, se violata, apre la strada alla revoca dell’art. 44, comma 2.
Quanto dura realmente
Il decreto in sé non ha durata: è un atto. Ma il periodo che apre è il cuore della procedura in bianco: da un minimo di 30 a un massimo teorico di 120 giorni dall’iscrizione del decreto. Nella prassi i tribunali calibrano la durata iniziale sulle dimensioni dell’impresa e sulla complessità dichiarata, e concedono la proroga solo se il debitore dimostra, con un progetto concreto, che il lavoro sta procedendo.
Entro dieci giorni: il versamento delle spese della procedura
Cosa succede
È la tappa più breve e, paradossalmente, una delle più pericolose. Il decreto ordina al debitore di versare una somma destinata a coprire le spese della procedura fino alla scadenza del termine per la proposta. La somma è quantificata dal tribunale e serve, tra l’altro, a garantire l’attività del commissario giudiziale.
Il calendario ora corre al massimo della velocità: dieci giorni al più, spesso meno.
La norma
L’art. 44, comma 1, lett. d), CCII prevede che il tribunale ordini il versamento “entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni”. L’art. 44, comma 2, ultimo periodo, stabilisce che il tribunale procede alla revoca del provvedimento di concessione dei termini, con le stesse modalità previste per gli atti in frode e per la violazione degli obblighi informativi, anche in caso di violazione dell’obbligo di versamento. Il comma 3 esclude la sospensione feriale anche per questo termine.
I termini che si attivano
Il termine per il versamento è perentorio e non sospeso dal 1° al 31 agosto. Il dies a quo è quello indicato nel decreto; in mancanza di diversa indicazione, conviene ragionare prudenzialmente dalla comunicazione del decreto al debitore, che l’art. 45 impone entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
Una precisazione di diritto intertemporale. Per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare, la Cassazione ha escluso che il mancato o insufficiente versamento potesse determinare automaticamente l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda, in assenza di una norma espressa (Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352). La stessa ordinanza dà atto che la regola è cambiata con il CCII, il cui art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2 collega oggi al mancato versamento la revoca dei termini.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva è strettissima: pagare nei termini o, se la somma è oggettivamente sproporzionata, attivarsi subito con un’istanza motivata. Le opzioni realistiche sono:
- versare integralmente e conservare la prova del versamento, da comunicare al commissario;
- se la somma appare eccessiva rispetto alle dimensioni della procedura, rappresentarlo tempestivamente al tribunale con un’istanza documentata, senza però lasciar scadere il termine nell’attesa di una risposta;
- programmare fin dal deposito della domanda la liquidità necessaria, tenendo conto che nella fase di ammissione (tappa 8) sarà richiesto un ulteriore versamento.
Il decreto sulle spese non è autonomamente reclamabile (Cass. n. 12523/2024 già citata): l’unica difesa efficace è la prevenzione.
L’errore tipico di questa fase
Considerare il versamento una formalità amministrativa da delegare e dimenticare. Un bonifico partito il decimo giorno ma accreditato l’undicesimo, un versamento parziale “in attesa di chiarimenti”, un termine calcolato ignorando che agosto non sospende nulla: sono tutti scenari che espongono alla revoca del termine e, se pende un ricorso di un creditore, all’apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto dura realmente
Dieci giorni al massimo, per legge. Non esistono “tempi medi” diversi: il termine è quello, e il tribunale non è tenuto ad attendere.
Entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda: la conferma delle misure protettive
Cosa succede
Se il debitore ha chiesto nella domanda le misure protettive tipiche (il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari), queste sono scattate dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Ma non sono definitive: il giudice deve confermarle o revocarle. È il momento in cui molti imprenditori si aspettano “l’udienza sulle misure”. E anche qui la risposta è, nella generalità dei casi, che l’udienza non c’è.
La norma
L’art. 55, comma 3, CCII prevede che, nel caso dell’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte ove necessario sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies del codice di procedura civile.
La giurisprudenza di merito prevalente ne ha tratto una conseguenza precisa: sulla conferma delle misure protettive tipiche si provvede senza fissare un’udienza di comparizione dei creditori. Lo ha affermato il Tribunale di Roma già nel 2022, osservando che la norma non prevede né la convocazione dei controinteressati né forme di comunicazione del decreto diverse dall’iscrizione nel registro delle imprese; lo ha ribadito più di recente il Tribunale di Verona, valorizzando la differenza con il comma 2 dell’art. 55 (misure cautelari e protettive atipiche), per le quali invece l’udienza è espressamente prevista. La tutela dei creditori è affidata al reclamo.
Altro punto chiarito dalla giurisprudenza: la temporanea improcedibilità delle istanze di liquidazione giudiziale non è una “misura protettiva” da confermare, ma un effetto che la legge collega direttamente alla domanda di accesso, anche con riserva, e resta quindi fuori dal procedimento di conferma dell’art. 55, comma 3.
I termini che si attivano
- 30 giorni dall’iscrizione della domanda per il decreto di conferma o revoca: è un termine per il giudice, ma il suo mancato rispetto non è indifferente, perché le misure protettive non confermate perdono efficacia.
- 15 giorni per il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che decorrono dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Il Tribunale di Avellino (13 febbraio 2025) ha precisato che la misura protettiva revocata o non confermata con il procedimento dell’art. 55, comma 3, perde efficacia e non può essere recuperata chiedendo la proroga delle altre misure confermate: serve una nuova iscrizione della domanda.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva è anticipare il giudice: documentare perché le misure servono, prima che il decreto arrivi. Il debitore può:
- depositare una nota che illustri le esecuzioni pendenti o minacciate e il loro impatto sulla continuità aziendale (un pignoramento presso terzi sui crediti verso clienti, ad esempio, può paralizzare la cassa di un’impresa in poche settimane);
- chiedere, se servono, misure atipiche o cautelari ex art. 54, comma 1: in questo caso sì, si va in udienza, perché l’art. 55, comma 2, impone di sentire le parti;
- in caso di revoca, valutare immediatamente il reclamo nei 15 giorni.
È in questa fase — quando un decreto emesso senza contraddittorio può decidere la sorte del patrimonio aziendale — che serve un difensore capace di impugnare subito: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Anche i creditori, specularmente, hanno questa finestra: un creditore che ritiene la protezione abusiva non ha un’udienza in cui intervenire prima, ma può reclamare dopo.
L’errore tipico di questa fase
Dare per scontato che le misure “tengano” solo perché la domanda è stata pubblicata. Se il decreto di conferma non arriva o arriva di revoca, le esecuzioni riprendono. L’errore speculare, sul fronte dei creditori, è attendere un’udienza che non verrà mai fissata, lasciando decorrere il termine per il reclamo.
Quanto dura realmente
Il decreto deve arrivare entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda. Una volta confermate, le misure accompagnano la procedura in bianco nei limiti temporali stabiliti dal codice; eventuali proroghe richiedono un’istanza specifica e una valutazione del tribunale sui progressi delle trattative.
Se c’è un’istanza di liquidazione giudiziale: l’udienza entro quarantacinque giorni
Cosa succede
È lo scenario più frequente nella realtà dei tribunali: la domanda in bianco non arriva nel vuoto, ma quando un creditore ha già chiesto — o sta per chiedere — l’apertura della liquidazione giudiziale. In questo caso l’udienza c’è, eccome. Ed è l’udienza del procedimento unitario, in cui la domanda del creditore e quella del debitore finiscono davanti allo stesso collegio.
A questo punto la procedura entra in una fase in cui il tempo non appartiene più soltanto al debitore.
La norma
L’art. 41 CCII disciplina il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale: il tribunale convoca le parti con decreto non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso; tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno quindici giorni; il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie. I termini possono essere abbreviati per ragioni di urgenza con decreto motivato.
L’art. 40, comma 10, CCII — nella formulazione riveduta dal correttivo del 2024 — pone un limite temporale netto: in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accesso con riserva può essere proposta solo entro la prima udienza “fissata ai sensi dell’articolo 41”. La precisazione è stata introdotta perché parte della giurisprudenza intendeva la “prima udienza” come un termine mobile, legato allo svolgimento effettivo dell’udienza e ai suoi rinvii; oggi il riferimento è alla data fissata nel decreto di convocazione.
Sul piano del coordinamento, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi viene trattata in via prioritaria rispetto alla liquidazione giudiziale, secondo il principio dell’art. 7 CCII, e i due procedimenti vengono riuniti.
I termini che si attivano
- Udienza entro 45 giorni dal deposito del ricorso del creditore.
- Almeno 15 giorni tra notifica e udienza, salvo abbreviazione motivata.
- Memorie fino a 7 giorni prima dell’udienza, o nel termine ridotto fissato dal giudice.
- Domanda con riserva: entro la prima udienza fissata ex art. 41. Oltre quella data, la strada della domanda in bianco è chiusa.
Sulla proroga del termine concesso al debitore, il correttivo ha cambiato le regole. Prima, la proroga era esclusa in presenza di istanze di liquidazione giudiziale; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (26 marzo 2024) si era occupato proprio delle conseguenze del momento in cui tali istanze erano state proposte. Dopo il D.Lgs. 136/2024, il Tribunale di Verona (16 ottobre 2024) ha ritenuto ammissibile la proroga anche in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale, applicando la nuova disciplina ai procedimenti in corso.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva decisiva è la data dell’udienza fissata ex art. 41: la domanda con riserva va depositata prima. Nel concreto, il debitore può:
- verificare la data esatta nel decreto di convocazione notificato e costruire il calendario a ritroso;
- depositare la domanda con riserva e chiedere espressamente la trattazione prioritaria e la riunione;
- preparare comunque la memoria difensiva nel procedimento di liquidazione, contestando se del caso i presupposti (legittimazione, stato di insolvenza, soglie dimensionali), perché la domanda di concordato non esonera dal difendersi nel merito;
- se il termine per la proposta si avvicina senza un piano pronto, chiedere la proroga documentando il progetto di regolazione.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare l’ultimo giorno pensando che un rinvio dell’udienza “sposti” anche il termine per la domanda. Dopo il correttivo, il limite è ancorato all’udienza fissata nel decreto, non a quella effettivamente celebrata. Un secondo errore è ritenere che la domanda con riserva faccia sparire il ricorso del creditore: il procedimento resta pendente e si riattiva se la procedura concordataria si arresta.
Quanto dura realmente
L’udienza ex art. 41 si tiene, per legge, entro 45 giorni dal ricorso del creditore. In presenza di una domanda con riserva, però, il procedimento di liquidazione resta di fatto in attesa degli sviluppi della procedura concordataria: la sua durata complessiva dipende da ciò che accade nelle tappe 6-8. Se il debitore non deposita la proposta o la proposta è dichiarata inammissibile, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale con sentenza in tempi molto brevi.
Ogni trenta giorni, fino alla scadenza: le relazioni mensili e l’udienza di revoca
Cosa succede
Sono passate due, tre, quattro settimane dal decreto. L’impresa lavora al piano, tratta con le banche e con i fornitori strategici, cerca un’attestatore. Nel frattempo, una volta al mese, deve rendere conto. È la fase meno visibile della procedura in bianco, e quella in cui più spesso si decide il suo destino. Perché è qui che può nascere l’unica udienza “a sorpresa” della fase prenotativa: l’audizione per la revoca del termine.
La norma
L’art. 44, comma 1, lett. c), CCII impone obblighi informativi periodici, con cadenza almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, fino alla scadenza del termine per la proposta. Riguardano la gestione finanziaria dell’impresa e l’attività compiuta per predisporre proposta e piano. Con la stessa periodicità il debitore deposita una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, che entro il giorno successivo viene iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere: i creditori, in altre parole, possono leggerla.
L’art. 44, comma 2, disciplina la revoca. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta atti di frode non dichiarati, condotte che pregiudicano una soluzione efficace della crisi, una grave violazione degli obblighi informativi o il mancato versamento delle spese. Lo fa con decreto non soggetto a reclamo, dopo aver sentito il debitore e i creditori che hanno chiesto la liquidazione giudiziale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
I termini che si attivano
- Cadenza almeno mensile per informative e relazione: non sospesa ad agosto (art. 44, comma 3).
- Il procedimento di revoca non ha termini rigidi: il tribunale convoca il debitore con i tempi che ritiene compatibili con il contraddittorio essenziale, che in pratica possono essere molto brevi.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva è l’audizione prevista dall’art. 44, comma 2: è l’unico momento in cui il debitore può spiegare al collegio perché la segnalazione è infondata, e il decreto che ne segue non è reclamabile. Per questo va preparata come un’udienza di merito:
- depositare prima dell’audizione una memoria che ricostruisca l’operazione contestata, con documenti che ne dimostrino la ragione economica e l’assenza di pregiudizio per i creditori;
- dimostrare di aver dichiarato o comunque rappresentato l’atto al commissario: la differenza tra ciò che è stato disvelato e ciò che è stato scoperto è spesso decisiva nella valutazione dell’atto in frode;
- documentare puntualmente l’adempimento degli obblighi informativi, con le date dei depositi;
- se la segnalazione riguarda ritardi nelle trattative, mostrare lo stato di avanzamento del piano.
In parallelo, le relazioni mensili vanno scritte pensando a chi le leggerà: il commissario, il tribunale, i creditori. Una relazione generica, ripetitiva, priva di dati sulla cassa e sulle trattative, è il primo indizio di una procedura usata per guadagnare tempo.
L’errore tipico di questa fase
Trattare le informative mensili come un adempimento di forma. La legge parla di “grave violazione” degli obblighi informativi come causa di revoca: relazioni tardive, incomplete o reticenti sommate tra loro possono integrarla. Sul tema della completezza informativa la Cassazione, con riferimento alla fase successiva, ha confermato la revoca di un concordato per l’incompletezza delle informazioni offerte ai creditori dal debitore e dall’attestatore, riscontrata dal commissario (Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958): la trasparenza non è un requisito che si recupera all’ultimo momento.
Quanto dura realmente
Tanto quanto il termine concesso: da uno a quattro mesi circa, considerando l’eventuale proroga. Il procedimento di revoca, quando si apre, si chiude di regola in poche settimane, perché la legge impone di omettere le formalità non essenziali.
Tra il giorno 30 e il giorno 60 (fino al 120): la scadenza del termine e la domanda piena
Cosa succede
Il calendario ora corre verso la sua prima vera meta. Entro la scadenza fissata nel decreto, il debitore deve depositare la proposta di concordato con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano e la documentazione completa dell’art. 39, commi 1 e 2. Oppure, se la strada scelta è diversa, la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione. È il passaggio dalla “prenotazione” alla domanda piena.
Se il piano non è pronto, le alternative sono due: chiedere la proroga prima della scadenza, oppure prendere atto che la procedura in bianco si chiude senza esito.
La norma
L’art. 44, comma 1, lett. a), CCII fissa il termine da 30 a 60 giorni, prorogabile su istanza del debitore fino a ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi, che devono essere comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il correttivo del 2024 ha quindi reso la proroga “documentale”: non basta dire che le trattative sono in corso, bisogna mostrare un progetto.
Con il deposito della domanda piena di concordato si producono anche gli effetti che la fase prenotativa non conosce. La dottrina ha sottolineato che, dopo il correttivo, effetti come la cristallizzazione della massa passiva, la sospensione del corso degli interessi e le regole sulla compensazione e sull’inopponibilità delle formalità successive si collegano alla presentazione della domanda piena, non a quella con riserva.
I termini che si attivano
- Scadenza del termine fissato nel decreto, non sospesa dal 1° al 31 agosto.
- Istanza di proroga: va depositata prima della scadenza, con il progetto di regolazione.
Sul rispetto dei termini la Cassazione è rigorosa. Con riferimento a una domanda prenotativa di accordo di ristrutturazione regolata dalla legge fallimentare, ha affermato che anche l’iscrizione nel registro delle imprese doveva avvenire entro il termine fissato dal giudice (Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837). E, in tema di integrazioni della proposta, ha ritenuto inutilizzabili gli atti depositati dopo la scadenza di un termine perentorio (Cass. civ., ord. n. 8365/2025).
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva si chiude alla mezzanotte del giorno di scadenza: o domanda piena, o istanza di proroga documentata. Le opzioni disponibili:
- depositare la proposta di concordato (liquidatorio o in continuità), completa di piano e attestazione;
- depositare, in alternativa, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione o di piano di ristrutturazione, se il percorso negoziale ha preso quella strada;
- chiedere la proroga, allegando un progetto di piano che dimostri l’avanzamento concreto del lavoro;
- in casi estremi, valutare con il difensore la rinuncia, sapendo però che la giurisprudenza guarda con sospetto le rinunce seguite da nuove domande.
Quest’ultimo punto merita attenzione. La Cassazione, a Sezioni Unite (n. 9935/2015) e poi in modo costante (tra le altre Cass. n. 13997/2023), considera inammissibile per abuso del processo la domanda di concordato — ordinario o con riserva — presentata non per regolare la crisi, ma con il palese scopo di differire la liquidazione. In una vicenda decisa nel 2025, la Corte ha ritenuto abusiva la rinuncia alla domanda con riserva a ridosso della scadenza, seguita dal deposito immediato di una nuova domanda piena, quando l’operazione serviva ad aggirare i termini e a vanificare il lavoro già svolto dal commissario.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere la proroga l’ultimo giorno con un’istanza di due righe. Dopo il correttivo, la proroga presuppone un progetto; un’istanza priva di contenuti concreti rischia il rigetto quando ormai non c’è più tempo per depositare nulla. Il secondo errore è depositare una proposta incompleta “per non perdere il termine”, confidando nelle integrazioni: il tribunale può concederle (tappa 8), ma non è obbligato a farlo, e una proposta palesemente carente può essere dichiarata subito inammissibile.
E se il termine scade senza che nulla venga depositato?
È lo scenario che nessuno pianifica e che invece va messo in conto fin dal giorno 0. Se alla scadenza non viene depositata né la domanda piena né un’istanza di proroga, la fase prenotativa si esaurisce. Gli effetti collegati alla domanda con riserva — il regime autorizzatorio, la sospensione delle regole sulle perdite di capitale, la protezione — sono legati per legge al periodo che va dal deposito “sino alla scadenza del termine” (art. 44, comma 1-bis): scaduto il termine, quella copertura viene meno. Da quel momento tornano a pesare, senza schermi, le regole ordinarie sulla gestione della società in perdita e sulla responsabilità degli amministratori.
Se pende un ricorso di un creditore, il procedimento di liquidazione giudiziale riprende il suo corso e il tribunale può decidere rapidamente. Se non pende, le esecuzioni individuali tornano possibili e ogni creditore riacquista libertà di azione. In entrambi i casi, riproporre una nuova domanda con riserva non è un diritto automatico: una sequenza di domande prenotative lasciate cadere è esattamente il comportamento che la giurisprudenza sull’abuso del processo considera sintomatico. Il Tribunale di Milano, in una decisione del 12 settembre 2024 commentata in dottrina, ha esaminato proprio il caso di una società che, dopo aver lasciato scadere il primo termine senza depositare nulla, aveva presentato una seconda domanda con riserva invocando un mutamento delle circostanze.
La lezione, sul piano del calendario, è che la decisione “proseguire o fermarsi” va presa con almeno due o tre settimane di anticipo sulla scadenza: è il tempo minimo per preparare un’istanza di proroga con un progetto credibile oppure per valutare, con i professionisti, una diversa via d’uscita dalla crisi.
Quanto dura realmente
Per legge, da 30 a 120 giorni dall’iscrizione del decreto. Nella prassi, per un’impresa di medie dimensioni con un piano in continuità, i 60 giorni iniziali sono spesso insufficienti e la proroga diventa lo scenario ordinario: per questo il progetto di piano va costruito fin dalla prima settimana.
Dopo il deposito della proposta: il vaglio di ammissibilità e l’eventuale udienza sull’inammissibilità
Cosa succede
La domanda piena è depositata. Ora il tribunale deve decidere se aprire il concordato. È un passaggio che molti immaginano come “l’udienza di ammissione”, ma anche qui la legge è più articolata. Se la proposta supera il vaglio, il tribunale apre la procedura con decreto, senza udienza. Se invece ritiene che manchino le condizioni, prima di dichiarare l’inammissibilità deve sentire il debitore: è qui che l’udienza diventa obbligatoria.
La norma
L’art. 47, comma 1, CCII, come modificato dal correttivo, prevede che il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato — e nella procedura in bianco lo è sempre —, verifichi, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi:
- nel concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi;
- nel concordato in continuità, la ritualità della proposta; la domanda è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali.
Sull’ampiezza di questo controllo nella continuità si è pronunciata di recente la Cassazione: la verifica di “ritualità” non è un mero controllo formale, ma un vero giudizio di ammissibilità che si estende al contenuto della proposta e dei documenti, alla correttezza del trattamento dei creditori, alla formazione delle classi e alla completezza delle informazioni necessarie per il voto (Cass. civ., Sez. I, ord. 15 aprile 2026, n. 9605).
Se la verifica è positiva, l’art. 47, comma 2, prevede un decreto con cui il tribunale nomina il giudice delegato, nomina o conferma il commissario, stabilisce la data iniziale e finale del voto e il termine per comunicare il provvedimento ai creditori, fissa un termine perentorio non superiore a quindici giorni per il deposito di un’ulteriore somma (pari al 50% delle spese presunte o alla minor somma, non inferiore al 20%, determinata dal tribunale) e dispone gli obblighi informativi periodici.
Se la verifica è negativa, l’art. 47, comma 4, impone di sentire il debitore, i creditori che hanno chiesto la liquidazione giudiziale e il pubblico ministero; il tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni al piano e nuovi documenti; se poi dichiara l’inammissibilità con decreto motivato, apre la liquidazione giudiziale con sentenza quando c’è un ricorso di un soggetto legittimato. Il decreto di inammissibilità è reclamabile alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 5).
I termini che si attivano
- Integrazioni: fino a 15 giorni, se concesse dal tribunale.
- Seconda tranche delle spese: entro il termine perentorio fissato, non superiore a 15 giorni.
- Reclamo contro il decreto di inammissibilità: 30 giorni dalla comunicazione.
- Reclamo contro l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: 30 giorni (art. 51 CCII).
Un chiarimento importante sui rimedi. Quando la corte d’appello conferma l’inammissibilità senza che sia stata aperta la liquidazione giudiziale, quel provvedimento non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché non ha natura decisoria (Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176). La domanda può essere riproposta, decorso il termine per il reclamo, solo se mutano le circostanze (art. 47, comma 6).
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva è l’audizione dell’art. 47, comma 4, unita al termine per le integrazioni: è l’ultima occasione per correggere il piano prima che il tribunale decida. Il debitore può:
- leggere con attenzione il parere del commissario e rispondere punto per punto;
- chiedere espressamente il termine per integrazioni, indicando quali documenti e quali modifiche intende apportare;
- correggere la formazione delle classi o il trattamento dei creditori, se questi sono i rilievi;
- se il decreto è negativo, proporre reclamo nei 30 giorni e, se è stata aperta la liquidazione giudiziale, reclamare anche la sentenza.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi all’audizione con una difesa generica (“il piano è serio, i creditori saranno soddisfatti”) invece che con le integrazioni richieste. Il tribunale valuta documenti e numeri, non dichiarazioni di intenti. Un altro errore frequente: dimenticare la seconda tranche delle spese dopo il decreto di apertura, che ha anch’essa un termine perentorio.
Quanto dura realmente
La legge non fissa un termine per la decisione sull’ammissibilità. I tempi dipendono dal parere del commissario, dall’eventuale concessione del termine per integrazioni e dal carico della sezione. Se il tribunale concede le integrazioni, bisogna aggiungere almeno i 15 giorni di termine e il tempo della nuova valutazione.
Le settimane del voto e l’udienza di omologazione
Cosa succede
Aperta la procedura, la scena si sposta sui creditori. Nel periodo fissato dal decreto di apertura, i creditori esprimono il voto sulla proposta. Il commissario giudiziale informa i creditori e deposita la propria relazione. Se le maggioranze sono raggiunte, arriva finalmente l’udienza che molti attendevano fin dal giorno 0: quella di omologazione, davanti al collegio, in camera di consiglio.
Da questo momento in poi, il contraddittorio è pieno.
La norma
L’art. 47, comma 2, lett. c), CCII affida al decreto di apertura la fissazione della data iniziale e finale per il voto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione, anche tramite strutture informatiche messe a disposizione da terzi. Le regole sul voto e sulle maggioranze sono dettate dagli artt. 107 e seguenti.
L’art. 48 CCII disciplina l’omologazione. Se il concordato è approvato ai sensi dell’art. 109 — oppure, nel concordato in continuità, se il debitore chiede l’omologazione nei casi dell’art. 112, comma 2 — il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario, dispone l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese e la notifica, a cura del debitore, al commissario e ai creditori che hanno espresso dissenso. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato si propongono con memoria depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza; il commissario deposita il proprio parere motivato almeno cinque giorni prima; il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti o disposti d’ufficio, omologa con sentenza.
I termini che si attivano
- Opposizioni: almeno 10 giorni prima dell’udienza, termine perentorio.
- Parere del commissario: almeno 5 giorni prima.
- Memorie del debitore: fino a 2 giorni prima.
- Reclamo contro la sentenza sull’omologazione: 30 giorni (art. 51 CCII).
Quanto all’impugnazione in sede di legittimità, la Cassazione ha precisato che il provvedimento emesso in sede di omologa non è di per sé ricorribile con ricorso straordinario, mentre lo è quello reso all’esito del reclamo davanti alla corte d’appello (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32878).
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva del debitore si apre con le opposizioni e si chiude due giorni prima dell’udienza. In concreto il debitore può:
- curare personalmente, e nei tempi, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza ai creditori dissenzienti: è un onere a suo carico, e un difetto di notifica può compromettere l’udienza;
- leggere le opposizioni appena depositate e il parere del commissario, e rispondere con memorie mirate entro il termine di due giorni prima;
- se i rilievi riguardano la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, predisporre documentazione tecnica di confronto;
- dopo la sentenza, se sfavorevole, proporre reclamo nei 30 giorni.
L’errore tipico di questa fase
Sottovalutare l’udienza di omologazione pensando che, raggiunte le maggioranze, “sia fatta”. Il tribunale mantiene un controllo di legalità e, con le opposizioni, anche sulla convenienza; il commissario può esprimere un parere negativo. Sul fronte dei creditori, l’errore tipico è l’opposto: depositare l’opposizione a nove giorni dall’udienza, quando il termine perentorio è già scaduto.
Quanto dura realmente
Dal decreto di apertura all’omologazione passano di regola diversi mesi: servono i tempi del voto, della relazione del commissario, della fissazione dell’udienza. La durata varia molto da tribunale a tribunale e dalla complessità della procedura. In sintesi, dal giorno 0 all’omologazione è realistico ragionare in termini di molti mesi, non di settimane.
La stessa procedura, due calendari
Due simulazioni parallele, costruite su dati ipotetici a scopo puramente dimostrativo, aiutano a vedere come le stesse regole producano esiti opposti a seconda di quando il debitore agisce. Si tratta di esercizi, non di casi reali.
Ipotesi di partenza comune
Una s.r.l. manifatturiera ha debiti per 1.284.700 euro. Un fornitore creditore di 186.350 euro ha depositato il 22 giugno 2026 un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; il tribunale ha fissato l’udienza ex art. 41 al 30 luglio 2026. Una banca ha avviato un pignoramento presso terzi sui crediti verso clienti per 73.920 euro.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- 8 luglio 2026 (giorno 0). La società deposita la domanda con riserva, ben prima dell’udienza del 30 luglio, chiedendo le misure protettive ex art. 54, comma 2, e la trattazione prioritaria. Allega bilanci, elenco completo dei creditori e una prima bozza di progetto di piano.
- 9 luglio. La domanda è iscritta nel registro delle imprese. Da qui partono i 30 giorni per la conferma delle misure: il giudice dovrà provvedere entro l’8 agosto. Il pignoramento presso terzi è bloccato dalla pubblicazione.
- 14 luglio. Il tribunale emette il decreto: termine di 60 giorni, commissario, relazioni mensili, versamento di 18.600 euro entro 7 giorni. Il decreto viene comunicato il 15 e iscritto il 16 luglio.
- 20 luglio. Versamento delle spese, prova trasmessa al commissario il giorno stesso. Il termine sarebbe scaduto il 22.
- 24 luglio. La società deposita una nota sulle misure protettive, documentando l’impatto del pignoramento sulla cassa.
- 5 agosto. Decreto di conferma delle misure, nel termine dei 30 giorni.
- 14 agosto. Prima relazione mensile, depositata nonostante il periodo estivo: agosto non sospende nulla.
- 14 settembre. Termine per la proposta: 60 giorni dall’iscrizione del 16 luglio. La società, con il progetto di piano già avanzato, deposita il 9 settembre un’istanza di proroga documentata.
- 11 settembre. Proroga concessa di 45 giorni.
- Fine ottobre. Deposito della proposta di concordato in continuità con piano e attestazione.
Esito: la procedura arriva al vaglio dell’art. 47 con un piano completo e un commissario che ha seguito l’impresa per oltre tre mesi. Nessun esito è garantito, ma tutte le finestre sono state usate.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- 29 luglio 2026. La società deposita la domanda con riserva il giorno prima dell’udienza ex art. 41, senza progetto di piano e con un elenco creditori incompleto.
- 30 luglio. Iscrizione della domanda. Le misure protettive sono chieste, ma il pignoramento presso terzi ha già prodotto accantonamenti presso i clienti.
- 4 agosto. Decreto: termine di 30 giorni, versamento di 14.380 euro entro 10 giorni. Comunicazione il 5, iscrizione il 6 agosto.
- 15 agosto. Il termine per il versamento scade. La società, convinta che agosto sospenda i termini, versa il 2 settembre.
- 27 agosto. Il commissario segnala il mancato versamento e l’incompletezza dell’elenco creditori.
- 5 settembre. Il termine per la proposta (30 giorni dall’iscrizione del 6 agosto) scade senza istanza di proroga.
- Settembre. Audizione ex art. 44, comma 2; revoca dei termini con decreto non reclamabile; riprende il procedimento di liquidazione giudiziale.
Esito: stessa impresa, stesso debito, stessa legge. Nel calendario B, però, ogni finestra è stata mancata: il deposito tardivo ha ridotto i margini, l’errore sul feriale ha provocato la violazione dell’obbligo di versamento, l’assenza di progetto ha reso impossibile chiedere la proroga. La differenza non l’ha fatta la gravità della crisi, ma il calendario.
I binari paralleli: come cambia la timeline
La sequenza descritta finora è quella “tipica”. Ma la procedura in bianco è un tronco da cui si diramano altri percorsi, ciascuno con un proprio calendario.
Primo binario: la domanda con riserva orientata agli accordi di ristrutturazione
Se il debitore, invece del concordato, punta a un accordo di ristrutturazione con i creditori, può chiedere di giovarsi del regime di quello strumento depositando un progetto conforme (art. 44, comma 1-quater). Alla scadenza del termine deposita la domanda di omologazione dell’accordo. Cambia soprattutto la fase finale: non c’è il voto, e le opposizioni si propongono entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 48, comma 4). Il tribunale fissa poi l’udienza in camera di consiglio. Senza progetto, il regime applicabile nella fase prenotativa resta quello del concordato, più rigido.
Secondo binario: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
L’art. 44 consente di sfociare anche nel piano di ristrutturazione dell’art. 64-bis. Anche qui il calendario della riserva è identico nella prima parte; cambiano le regole di approvazione e di omologazione, che seguono la disciplina di quello strumento.
Terzo binario: la liquidazione giudiziale pendente
Se c’è un ricorso di un creditore, la timeline del debitore si intreccia con quella dell’art. 41. Il procedimento di liquidazione resta pendente e riunito; ogni battuta d’arresto della procedura concordataria — mancato deposito della proposta, revoca dei termini, inammissibilità — può trasformarsi in sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in tempi brevi. Il debitore deve quindi difendersi su due fronti contemporaneamente.
Quarto binario: l’incompetenza del tribunale
Un binario laterale, ma insidioso. Se il tribunale adito non è competente per territorio, la procedura può arrestarsi e ripartire altrove. La Cassazione ha indicato che, nel concordato con riserva, il momento per rilevare d’ufficio l’incompetenza va individuato quando il giudice dispone di tutti gli elementi di valutazione, cioè con il deposito della proposta, del piano e della documentazione, e che l’avvenuta concessione dei termini o delle misure protettive non la preclude (Cass. civ., ord. n. 9371/2025). Tradotto in tempo: un problema di competenza può emergere anche mesi dopo il giorno 0.
Il binario dei creditori: la stessa timeline vista dall’altra parte
La procedura in bianco ha anche un calendario rovesciato, quello dei creditori. Conoscerlo serve al debitore per prevedere le mosse della controparte.
Per un creditore, il giorno 0 coincide con la scoperta della domanda nel registro delle imprese. Da quel momento non può iniziare o proseguire esecuzioni se le misure protettive sono state chieste, e non può acquisire nuove cause di prelazione opponibili agli altri creditori senza autorizzazione. Il suo primo strumento attivo è la segnalazione al tribunale prevista dall’art. 44, comma 2: se ritiene che il debitore stia compiendo atti in frode o stia violando gli obblighi informativi, può chiedere la revoca dei termini. Le relazioni mensili iscritte nel registro delle imprese sono la sua principale fonte di informazione, ed è per questo che una relazione reticente rischia di trasformarsi in una segnalazione.
Il secondo strumento è il reclamo contro il decreto di conferma delle misure protettive, nei 15 giorni: non avendo un’udienza in cui interloquire prima, il creditore può far valere le sue ragioni solo dopo. Il terzo è il ricorso per la liquidazione giudiziale, se non l’ha già proposto: la domanda con riserva rende temporaneamente improcedibili le istanze di liquidazione, ma non impedisce di depositarle, e un ricorso già pendente condiziona l’intera procedura.
Più avanti, il creditore torna protagonista nel voto e, se dissenziente, nell’udienza di omologazione, dove può opporsi con memoria depositata almeno dieci giorni prima. Chi difende l’impresa deve quindi leggere ogni tappa due volte: una per ciò che il debitore deve fare, una per ciò che i creditori possono fare contro di lui.
Quinto binario: il ritorno alla composizione negoziata
Non sempre la domanda in bianco è il primo passo. Molte imprese vi arrivano dopo un percorso di composizione negoziata della crisi, lo strumento stragiudiziale introdotto dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del CCII. In quel caso parte del lavoro — il quadro dei debiti, le trattative, a volte una bozza di piano — è già disponibile, e la timeline della riserva si comprime. La dottrina ha letto l’irrigidimento della domanda prenotativa operato dal correttivo come un incentivo indiretto a passare prima dalla composizione negoziata.
Le 5 finestre critiche
- Prima della prima udienza fissata ex art. 41: il deposito della domanda con riserva. Se pende un ricorso per la liquidazione giudiziale, oltre quella data la strada è chiusa. Contano la data indicata nel decreto di convocazione, non i rinvii.
- Entro il termine perentorio (massimo 10 giorni): il versamento delle spese. È il termine più breve della procedura, non si sospende ad agosto, e la sua violazione porta alla revoca dei termini.
- Entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto sulle misure protettive: il reclamo. Il decreto di conferma o revoca arriva senza udienza; l’unico rimedio è il reclamo cautelare, e il suo termine è breve.
- Prima della scadenza del termine per la proposta: la domanda piena o la proroga documentata. Dopo il correttivo, la proroga richiede un progetto di regolazione della crisi. Un’istanza vuota depositata l’ultimo giorno è la via più rapida verso la chiusura della procedura.
- Almeno 10 giorni prima dell’udienza di omologazione: le opposizioni (e, per il debitore, la preparazione della replica). Per i creditori è un termine perentorio; per il debitore è il momento in cui conoscere gli argomenti contrari e preparare le memorie da depositare fino a due giorni prima.
Le domande sul tempo
Ho depositato la domanda con riserva dieci giorni fa e non ho ricevuto nessuna convocazione. È normale? Sì. Il decreto dell’art. 44 viene emesso senza fissare un’udienza di comparizione, e anche la conferma delle misure protettive avviene di regola senza udienza. Un’udienza è prevista subito solo se pende un’istanza di liquidazione giudiziale; altrimenti le udienze arrivano con l’eventuale procedimento di revoca, con la verifica di inammissibilità o con l’omologazione.
Il termine di 60 giorni parte dal giorno in cui ho depositato la domanda? No. Dopo il correttivo del 2024, il termine decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2. Tra deposito della domanda e iscrizione del decreto possono passare diversi giorni.
Ho depositato a luglio: il termine si ferma dal 1° al 31 agosto? No. L’art. 44, comma 3, esclude la sospensione feriale per il termine della proposta, per la cadenza degli obblighi informativi e per il termine di versamento delle spese.
C’è già un’istanza di fallimento — oggi liquidazione giudiziale — e l’udienza è tra cinque giorni. Posso ancora depositare la domanda in bianco? Sì, purché la depositi prima della prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41. Se l’udienza viene rinviata, il limite resta ancorato alla data fissata nel decreto originario.
Il tribunale ha fissato un termine di 30 giorni: posso chiedere subito che diventi di 60? La legge consente la proroga, su istanza del debitore, fino a ulteriori 60 giorni, ma solo in presenza di giustificati motivi comprovati da un progetto di regolazione della crisi. L’istanza va quindi depositata prima della scadenza e corredata dal progetto: più il lavoro sul piano è avanzato e documentato, più l’istanza è credibile.
Ho dimenticato di versare le spese e sono passati 12 giorni: la procedura è finita? Non automaticamente, ma il termine per il versamento è perentorio e la sua violazione consente al tribunale di revocare i termini con la procedura dell’art. 44, comma 2, dopo aver sentito il debitore. Conviene versare immediatamente e prepararsi all’audizione, spiegando le ragioni del ritardo e dimostrando il pieno adempimento degli altri obblighi.
Quanto dura, in tutto, dal deposito della domanda in bianco all’omologazione? La fase prenotativa dura da 30 a 120 giorni dall’iscrizione del decreto. A questa si aggiungono il vaglio di ammissibilità, il periodo del voto e l’udienza di omologazione. Nel complesso bisogna ragionare in termini di molti mesi, con una forte variabilità tra tribunali e in funzione della complessità del piano.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Alcuni riguardano la disciplina previgente della legge fallimentare, ma sono citati perché i principi sono richiamati anche nel sistema del CCII; quando una pronuncia riguarda il regime anteriore, lo si segnala.
Giorno 0: deposito e competenza
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620. La domanda di accesso con riserva va proposta al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede effettiva, cioè dove si assumono le decisioni di gestione; di regola coincide con la sede legale, salvo elementi concreti e riconoscibili dai terzi che dimostrino il contrario. Rilevanza: la scelta del tribunale va verificata già al giorno 0.
Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865. La competenza spetta al tribunale del centro degli interessi principali, presuntivamente la sede legale; per superare la presunzione occorre provare sia la diversa collocazione sia la sua percepibilità da parte dei terzi. Rilevanza: conferma il criterio e ne precisa l’onere probatorio.
Cass. civ., 23 luglio 2024, n. 20476 (disciplina previgente). Il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti è requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva. Rilevanza: la “riserva” non esonera dalla documentazione minima.
Cass. civ., 19 novembre 2018, n. 29740 (disciplina previgente). Pronuncia di riferimento sulla decorrenza del termine concesso con la domanda prenotativa. Rilevanza: oggi il tema è risolto dal testo dell’art. 44, che fa decorrere il termine dall’iscrizione del decreto.
Il decreto e le spese
Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523. Il decreto che ordina il versamento delle spese ex art. 44, comma 1, lett. d), non è autonomamente reclamabile; le contestazioni sulla misura si fanno valere con il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: nella tappa 3 l’unica difesa è pagare nei termini o rappresentare subito le difficoltà.
Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352 (disciplina previgente). Nel regime della legge fallimentare il mancato o insufficiente versamento non determinava automaticamente inammissibilità o improcedibilità, mancando una norma espressa; la regola è cambiata con il CCII. Rilevanza: segna il confine tra vecchio e nuovo regime.
Misure protettive
Tribunale di Avellino, 13 febbraio 2025. La misura protettiva revocata o non confermata con il procedimento dell’art. 55, comma 3, perde efficacia e non si recupera con l’istanza di proroga delle altre misure; occorre una nuova iscrizione della domanda. Rilevanza: la tappa 4 non ammette recuperi tardivi.
Liquidazione giudiziale pendente e proroga
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 26 marzo 2024 (disciplina ante correttivo). Esamina i presupposti per la proroga del termine della domanda con riserva e il rilievo della pendenza di istanze di liquidazione giudiziale, anche in relazione al momento della loro proposizione. Rilevanza: fotografa il regime prima del 2024.
Tribunale di Verona, 16 ottobre 2024. Dopo il correttivo, la proroga del termine per la domanda piena è ammissibile anche in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, con applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso. Rilevanza: cambia la strategia nella tappa 5 e nella tappa 7.
Scadenza del termine e abuso
Cass. civ., Sez. Un., n. 9935/2015, e Cass. civ. n. 13997/2023. La domanda di concordato, ordinario o con riserva, presentata allo scopo evidente di differire la liquidazione e non di regolare la crisi è inammissibile per abuso del processo. Rilevanza: è la cornice che il tribunale applica a rinunce e riproposizioni strumentali.
Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837 (disciplina previgente). Nella domanda prenotativa finalizzata a un accordo di ristrutturazione, l’iscrizione nel registro delle imprese doveva avvenire entro il termine fissato dal giudice. Rilevanza: i termini della fase prenotativa si rispettano in tutti i loro adempimenti, non solo nel deposito.
Cass. civ., ord. n. 8365/2025. Gli atti depositati dopo la scadenza di un termine perentorio per integrare la proposta sono inutilizzabili. Rilevanza: tappe 7 e 8.
Ammissibilità, competenza, revoca
Cass. civ., Sez. I, ord. 15 aprile 2026, n. 9605. Nel concordato in continuità il controllo di ammissibilità ex art. 47 non è solo formale: si estende al contenuto della proposta, al trattamento dei creditori, alle classi e alla completezza delle informazioni per il voto. Rilevanza: definisce il perimetro della tappa 8.
Cass. civ., ord. n. 9371/2025. Nel concordato con riserva l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio quando il giudice dispone di tutti gli elementi, cioè con il deposito di proposta, piano e documenti; la concessione dei termini e delle misure protettive non lo impedisce. Rilevanza: la competenza può riaprirsi anche dopo mesi.
Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958. Conferma la revoca del concordato per l’incompletezza delle informazioni offerte ai creditori dal debitore e dall’attestatore, emersa dalle verifiche del commissario. Rilevanza: la trasparenza, dalle relazioni mensili in poi, è un requisito di sopravvivenza della procedura.
Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. La decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta senza apertura della liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché priva di carattere decisorio. Rilevanza: nella tappa 8 il reclamo è, di fatto, l’ultima sede di merito.
Omologazione
Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32878. Il provvedimento emesso in sede di omologa non è direttamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione; lo è quello pronunciato all’esito del reclamo davanti alla corte d’appello. Rilevanza: disegna la scala dei rimedi della tappa 9.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei prima del giorno 0 costruiamo il ricorso; se sei già dentro la procedura ricostruiamo il calendario, individuiamo le finestre ancora aperte e le presidiamo una per una.
- Prima del deposito, verifichiamo se il concordato in bianco è lo strumento giusto oppure se la composizione negoziata, un accordo di ristrutturazione o un piano di ristrutturazione sono più adatti alla situazione dell’impresa.
- Redigiamo il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII con la documentazione dell’art. 39, comma 3, controllando in particolare la completezza dell’elenco dei creditori e la competenza territoriale.
- Formuliamo la richiesta di misure protettive e, se servono, di misure cautelari o atipiche, documentando le esecuzioni pendenti e il loro impatto sulla continuità.
- Calcoliamo tutti i termini del decreto, tenendo conto che i principali non si sospendono dal 1° al 31 agosto, e costruiamo un calendario condiviso con l’impresa e con i suoi consulenti.
- Impostiamo il rapporto con il commissario giudiziale, predisponendo la documentazione richiesta e le relazioni mensili in modo completo e verificabile.
- Difendiamo l’impresa nell’audizione per la revoca dei termini ex art. 44, comma 2, con memorie e documenti che ricostruiscono le operazioni contestate.
- Seguiamo il procedimento di liquidazione giudiziale pendente ex art. 41, depositando la domanda con riserva entro la prima udienza fissata e le memorie difensive nei termini.
- Coordiniamo la redazione di piano e proposta con i commercialisti dello staff, e prepariamo l’istanza di proroga corredata dal progetto di regolazione della crisi.
- Presidiamo il vaglio di ammissibilità ex art. 47, rispondendo al parere del commissario e predisponendo le integrazioni nel termine concesso.
- Proponiamo i reclami contro i decreti sulle misure protettive, contro l’inammissibilità e contro le sentenze di apertura della liquidazione o sull’omologazione, fino al giudizio di legittimità quando è ammesso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi affronta un concordato con riserva, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: significa conoscere il linguaggio delle trattative con banche e fornitori, la logica dei piani di risanamento e il passaggio dalla negoziazione stragiudiziale agli strumenti giudiziali. È l’esperienza che serve per decidere quando depositare, cosa mettere nel progetto di piano e come presentarsi al commissario.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi ha scritto il ricorso segue anche i reclami e, dove previsto, il ricorso per cassazione, senza cambi di difensore e senza dispersione della linea difensiva. E sulla stessa pratica lavorano insieme avvocati e commercialisti: il piano economico e la strategia processuale nascono nello stesso tavolo, non in due uffici che si parlano per email.
Chiusura
La procedura in bianco ha una particolarità che la rende unica tra gli strumenti della crisi: concede tempo, ma lo misura al giorno. Decreto, spese, misure protettive, relazioni mensili, scadenza della proposta: tutto si muove in poche settimane, spesso senza un’udienza che scandisca le fasi, e alcuni termini non si fermano neppure in agosto. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia di crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e da questa competenza nasce la capacità di leggere la domanda con riserva dentro un percorso di risanamento, non come un espediente per prendere tempo. La qualifica di cassazionista, a sua volta, garantisce che ogni decreto e ogni sentenza della procedura possano essere impugnati fino all’ultimo grado dallo stesso difensore.
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