Sono Amministratore Di Una SRL In Crisi: Cosa Devo Fare Subito Per Non Rispondere Personalmente?

Tutto comincia quasi sempre con un dettaglio: un fornitore che chiede il pagamento anticipato, una banca che non rinnova il fido, uno stipendio pagato con dieci giorni di ritardo. Nessuno di questi fatti, da solo, sembra decisivo. Eppure è proprio da quel momento che, per l’amministratore di una società a responsabilità limitata, il calendario comincia a correre. La “responsabilità limitata” protegge i soci, non chi amministra: il codice civile e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) costruiscono attorno all’amministratore una sequenza di doveri che si attivano in momenti precisi. Chi li rispetta nei tempi giusti conserva la propria difesa; chi li lascia scadere si ritrova, anni dopo, convenuto da un curatore che gli chiede di pagare con il proprio patrimonio la differenza tra ciò che la società valeva e ciò che è rimasto.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella crisi di una srl il tempo è la variabile che decide se l’amministratore risponderà personalmente oppure no.

Questa ricostruzione segue la crisi tappa per tappa: il primo segnale di allarme, la verifica della situazione patrimoniale, la perdita del capitale e l’assemblea, il giorno in cui scatta la causa di scioglimento e la gestione diventa solo conservativa, la finestra della composizione negoziata, le trattative protette, gli esiti possibili, la richiesta di liquidazione giudiziale quando il risanamento è impossibile e, infine, i cinque anni in cui un’azione di responsabilità può ancora raggiungere chi ha amministrato.

Il tema appartiene al cuore del lavoro dello Studio Monardo per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a operare proprio nello strumento che il legislatore ha costruito per le imprese in difficoltà e che, se attivato in tempo, cambia la posizione dell’amministratore. Lo stesso Avvocato è cassazionista, quindi può seguire l’eventuale giudizio di responsabilità fino all’ultimo grado, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, le due aree da cui provengono quasi sempre i debiti che fanno precipitare una srl.

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La mappa temporale: dove ti trovi oggi

Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere davanti l’intera sequenza. Non tutte le crisi attraversano ogni tappa: alcune si fermano alla seconda grazie a una ricapitalizzazione, altre saltano direttamente dalla prima all’ottava perché nessuno ha guardato i conti. Ma l’ordine è sempre questo, e ogni tappa apre alcune porte e ne chiude altre.

La tabella che segue indica per ciascuna fase l’evento che la apre, la norma di riferimento, il termine che si attiva e la sezione in cui è sviluppata. Il lettore che sta vivendo una crisi in questo momento dovrebbe individuare la riga in cui si trova e leggere da lì in avanti: le tappe precedenti, se già superate senza interventi, diventeranno materia di prova in un eventuale giudizio, mentre quelle successive sono ancora governabili.

TappaEvento che la apreNorma chiaveTermine che si attivaRischio personale se si lascia correre
1. Giorno 0Primo segnale di crisi (ritardi su stipendi, fornitori, banche, enti)Art. 2086 c.c.; art. 3 CCIINessun termine fisso: obbligo di attivarsi “senza indugio”Responsabilità per assetti inadeguati
2. Entro 30 giorniVerifica della situazione patrimoniale e finanziariaArt. 3 e art. 13 CCII (test pratico)Situazione aggiornata; piano di tesoreria a 6 mesiDecisioni “al buio”, non difendibili
3. Senza indugioPerdita oltre un terzo del capitaleArtt. 2482-bis e 2482-ter c.c.Convocazione immediata dell’assemblea; relazione depositata 8 giorni primaDanno da ritardo
4. Giorno della causa di scioglimentoCapitale sotto il minimo legale non ricostituitoArtt. 2484, 2485, 2486 c.c.Accertamento e iscrizione senza indugio; solo gestione conservativaDanno presunto pari al differenziale dei netti patrimoniali
5. Entro 60 giorni dalla segnalazioneSegnalazione di INPS, INAIL, Agenzia Entrate o RiscossioneArt. 25-novies e art. 17 CCIIInvito a presentare istanza di composizione negoziataPerdita della finestra più protetta
6. Dal giorno 1 al 240Trattative in composizione negoziataArtt. 18-21 CCIIRicorso per conferma misure entro il giorno successivo; misure da 30 a 120 giorni, massimo 240Revoca misure, atti inefficaci
7. Al 180° (o 360°) giornoChiusura delle trattativeArtt. 17, 23, 25-sexies CCIIConcordato semplificato entro 60 giorni dalla relazione finaleLiquidazione giudiziale su istanza altrui
8. Quando il risanamento è impossibileInsolvenza irreversibileArt. 37 CCII; art. 323 e art. 330 CCIINessun termine: ogni giorno di ritardo aggrava il dissestoBancarotta semplice per aggravamento
9. Dopo l’aperturaNomina del curatoreArt. 255 CCII; artt. 2476 e 2394 c.c.Prescrizione quinquennale dall’oggettiva percepibilità dell’incapienzaAzione di responsabilità e processo penale

Due avvertenze prima di partire. La prima: la sospensione feriale dei termini processuali opera solo dal 1° al 31 agosto ed è esclusa per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi (art. 9 CCII), quindi per le trattative, le misure protettive e la liquidazione giudiziale agosto non offre alcuna tregua. La seconda: molti dei doveri descritti non hanno un termine espresso in giorni, ma la formula “senza indugio”. Nella giurisprudenza questo significa non appena il dato è conoscibile con l’ordinaria diligenza, non quando l’amministratore decide di prenderne atto.

Giorno 0: il primo segnale

Cosa succede

Siamo al giorno zero. Non c’è ancora una perdita di bilancio certificata, né una lettera di un creditore pubblico. C’è però un dato che si ripete: gli stipendi vengono pagati in ritardo, i fornitori scaduti crescono più di quelli correnti, il conto corrente sconfina da settimane. L’amministratore lo sa, o dovrebbe saperlo. Ed è esattamente questo “dovrebbe saperlo” che la legge trasforma in obbligo giuridico.

La norma

L’art. 2086, secondo comma, c.c., riscritto dal Codice della crisi, impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superarla. L’art. 3 CCII precisa che cosa devono consentire di vedere questi assetti: gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, la sostenibilità dei debiti per almeno i dodici mesi successivi, i segnali di allarme.

Il comma 4 dell’art. 3 CCII tipizza quei segnali. Sono quattro: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte salari mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, se rappresentano almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati che superano le soglie dell’art. 25-novies.

I termini che si attivano

Il giorno zero non fa partire un termine perentorio in senso processuale. Fa partire qualcosa di più insidioso: un obbligo di attivazione il cui rispetto verrà giudicato a posteriori. Dal momento in cui uno dei segnali dell’art. 3, comma 4, CCII è rilevabile, l’amministratore è tenuto ad attivarsi senza indugio, e ogni settimana successiva potrà essergli contestata.

La Cassazione ha collegato questo dovere alla libertà di iniziativa economica: con la sentenza n. 36365 del 23 novembre 2021 ha affermato che grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di organizzare i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, e che la totale assenza di assetti restringe lo spazio della cosiddetta business judgment rule, cioè l’insindacabilità delle scelte gestionali.

Cosa può fare l’amministratore ora

Questa è la finestra più ampia e meno costosa dell’intera cronologia. L’amministratore può ancora scegliere quasi tutto: ristrutturare i costi, rinegoziare con le banche, chiedere ai soci un finanziamento, preparare l’accesso alla composizione negoziata prima che arrivino segnalazioni esterne. Le opzioni concrete in questa fase sono tre. Anzitutto documentare: una delibera o una determina dell’amministratore unico che dà atto dei segnali rilevati e delle verifiche disposte è la prima prova di diligenza. Poi misurare: incaricare un professionista di ricostruire la situazione finanziaria reale, non quella dell’ultimo bilancio approvato. Infine informare: se esiste un organo di controllo o un revisore, coinvolgerlo subito, perché l’art. 25-octies CCII gli attribuisce un autonomo dovere di segnalazione e un amministratore che anticipa quella segnalazione si colloca dalla parte giusta della cronologia.

Resta preclusa, già da ora, una sola cosa: fingere di non vedere. Un bilancio che sopravvaluta magazzino o crediti per nascondere la perdita trasforma un problema civile in un possibile problema penale.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è confondere liquidità e solvibilità: “abbiamo un buco di cassa, ma il fatturato c’è”. Il fatturato non paga i debiti scaduti e il Codice della crisi misura la sostenibilità sui dodici mesi successivi, non sulle vendite dell’anno. Il secondo errore è rinviare la verifica alla redazione del bilancio: se il segnale compare a febbraio e il bilancio viene approvato a giugno, quei quattro mesi rischiano di essere ricostruiti in giudizio come mesi di inerzia colpevole.

Va detto, per equilibrio, che la giurisprudenza di merito non trasforma l’inadeguatezza degli assetti in una responsabilità automatica. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1476 del 10 maggio 2024, ha precisato che la mancata predisposizione di assetti adeguati non è di per sé un danno autonomo: occorre dimostrare il nesso tra quel difetto organizzativo e un pregiudizio concreto. Ma è una difesa che si costruisce oggi, con i documenti di oggi, non tra cinque anni.

Quanto dura realmente

Il giorno zero, nelle piccole srl, raramente è un giorno: è un periodo che va da qualche settimana a diversi mesi, durante il quale i segnali si accumulano. La durata reale dipende da quanto rapidamente l’amministratore decide di guardare i numeri. Nei giudizi di responsabilità, la data che conta non sarà quella in cui l’amministratore si è accorto della crisi, ma quella in cui avrebbe potuto accorgersene.

Entro 30 giorni: la fotografia della situazione

Cosa succede

Il calendario ora corre. Nelle settimane successive al primo segnale, l’amministratore diligente fa ciò che nessun manuale di buon senso potrebbe contestargli: costruisce una fotografia aggiornata della società. Non il bilancio dell’anno precedente, ma una situazione economico-patrimoniale e finanziaria infrannuale, con un piano di tesoreria che mostri, mese per mese, se nei prossimi sei o dodici mesi le entrate copriranno le uscite e le scadenze arretrate.

La norma

Il Codice della crisi fornisce due strumenti ufficiali per questa fotografia. Il primo è il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio e richiamato dall’art. 13 CCII: un calcolo guidato che rapporta il debito da ristrutturare ai flussi che la società può ragionevolmente generare. Il secondo è la lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento, anch’essa pubblicata sulla piattaforma. Entrambi sono pensati per l’imprenditore e non richiedono di avviare alcuna procedura.

Sul piano del diritto societario, la base resta l’art. 2381 c.c. richiamato per le srl dall’art. 2475 c.c.: chi amministra deve agire in modo informato. Un amministratore che assume decisioni in piena crisi senza una situazione aggiornata non potrà invocare la discrezionalità delle scelte gestionali, perché la business judgment rule protegge le scelte ragionevoli e informate, non quelle prese al buio.

I termini che si attivano

Non esiste un termine di legge di trenta giorni. Esiste però un termine che la legge dà per presupposto e che diventerà rilevante nella tappa 5: l’istanza di composizione negoziata richiede una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito (art. 17, comma 3, CCII). Chi produce la fotografia entro un mese dal primo segnale si trova dunque con un documento ancora valido per l’accesso alla procedura, senza doverlo rifare.

Cosa può fare l’amministratore ora

Con la fotografia in mano, l’amministratore può scegliere la strada invece di subirla. Le opzioni sono tre, e dipendono da ciò che il test restituisce. Se lo squilibrio è modesto e i flussi futuri bastano, può bastare una rinegoziazione bilaterale con le banche e un piano di rientro con i fornitori principali, documentati per iscritto. Se lo squilibrio è significativo ma l’attività produce margini, la strada è la composizione negoziata, eventualmente preceduta da un rafforzamento patrimoniale da parte dei soci. Se il test mostra che il debito non è sostenibile in alcuno scenario, la fotografia diventa la prova che l’amministratore ha visto in tempo e ha scelto uno strumento liquidatorio ordinato invece di proseguire.

Ciò che in questa fase è ancora pienamente disponibile è la gestione ordinaria e straordinaria: nessuna causa di scioglimento è ancora maturata, nessun limite conservativo si applica. È l’ultima fase in cui l’amministratore gestisce con i pieni poteri e senza dover giustificare ogni singolo atto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pagare i creditori “che gridano più forte”. Il fornitore che minaccia di interrompere le consegne, la banca che telefona, il socio che ha prestato denaro. Pagamenti selettivi eseguiti quando la società è già in dissesto possono essere letti, in caso di successiva liquidazione giudiziale, come preferenze: sul piano civile espongono gli atti a revocatoria, sul piano penale possono integrare la bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII), che richiede l’intento di favorire alcuni creditori a danno degli altri. Il rimborso del finanziamento soci, in particolare, incontra il limite della postergazione dell’art. 2467 c.c.

Un secondo errore è affidare la fotografia allo stesso consulente che ha tenuto la contabilità negli anni in cui la crisi si è formata: non per sfiducia, ma perché un occhio esterno vede ciò che la routine nasconde.

Quanto dura realmente

Per una srl con contabilità ordinata, una situazione infrannuale e un piano di tesoreria attendibile richiedono in genere da due a quattro settimane. Se la contabilità è in ritardo, i tempi si allungano e il ritardo stesso diventa un indizio di assetti inadeguati. È questa la ragione per cui la tappa è stata collocata “entro 30 giorni”: non perché lo imponga una norma, ma perché oltre quella soglia la fotografia rischia di arrivare quando la situazione è già cambiata.

Senza indugio: la perdita di capitale e l’assemblea

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. La fotografia infrannuale, o il progetto di bilancio, mostra che le perdite hanno eroso il capitale sociale oltre un terzo. Non è ancora una causa di scioglimento, ma è il momento in cui il codice civile obbliga l’amministratore a coinvolgere i soci. Da qui in poi l’amministratore non decide più da solo: deve portare i numeri in assemblea, spiegarli e mettere i soci davanti alla scelta.

La norma

Due articoli scandiscono questa tappa. L’art. 2482-bis c.c. stabilisce che, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, sottoponendole una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell’organo di controllo, se nominato. Se entro l’esercizio successivo la perdita non si è ridotta a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate; in mancanza, provvede il tribunale.

L’art. 2482-ter c.c. disciplina l’ipotesi più grave: se la perdita di oltre un terzo porta il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento a una cifra non inferiore al minimo, oppure la trasformazione della società. È la cosiddetta regola “ricapitalizza o liquida”.

I termini che si attivano

La convocazione dell’assemblea va fatta senza indugio dal momento in cui la perdita risulta, e l’amministratore non può attendere la chiusura dell’esercizio se il dato emerge prima da una situazione infrannuale. La relazione sulla situazione patrimoniale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nelle srl, i termini di convocazione sono quelli previsti dall’atto costitutivo o, in mancanza, dall’art. 2479-bis c.c. (almeno otto giorni prima dell’adunanza, con raccomandata al domicilio dei soci).

Cosa può fare l’amministratore ora

Convocare subito l’assemblea, con una relazione completa e veritiera, è la mossa che separa la posizione dell’amministratore da quella dei soci. Se l’assemblea delibera la ricapitalizzazione, la crisi può chiudersi qui. Se i soci rifiutano o non si presentano, l’amministratore ha fatto ciò che la legge gli chiedeva e la responsabilità per l’inerzia successiva si sposta, almeno in parte, su chi doveva decidere. L’art. 2476, settimo comma, c.c. prevede infatti la responsabilità solidale dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi.

C’è poi una leva spesso ignorata: se l’amministratore presenta, contestualmente, istanza di composizione negoziata, può dichiarare che fino alla conclusione delle trattative non si applicano nei confronti della società gli artt. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482-ter e 2484, primo comma, n. 4, c.c. (art. 20 CCII). È una sospensione che consente di negoziare senza che la perdita di capitale trasformi automaticamente la società in una società da liquidare.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è la “convocazione cosmetica”: un’assemblea chiamata tardi, con una relazione sommaria, che si chiude con un rinvio. La Cassazione ha chiarito, con l’ordinanza n. 28320 del 4 novembre 2024, che proseguire l’attività dopo la perdita del capitale integra la violazione di precise norme di legge e non una scelta gestionale insindacabile, pur restando necessario dimostrare il danno e il nesso causale. In altre parole, la regola della discrezionalità non copre chi ignora l’art. 2482-ter.

Esiste però anche la faccia opposta, favorevole all’amministratore diligente: con l’ordinanza n. 17139 del 15 giugno 2023 la Cassazione ha riconosciuto che la reintegrazione del capitale fa venir meno retroattivamente la causa di scioglimento, così che non può addebitarsi all’amministratore l’omesso accertamento di una causa poi rimossa, salvo l’eventuale responsabilità per la mancata sollecitudine nel convocare l’assemblea.

Quanto dura realmente

Tra l’emersione della perdita e l’assemblea, nelle srl gestite correttamente, passano in genere dalle due alle quattro settimane: il tempo di predisporre la relazione, di ottenere le osservazioni dell’organo di controllo e di rispettare i termini di convocazione. Nella realtà delle crisi giunte davanti ai tribunali, invece, quello stesso intervallo si misura spesso in anni: è il periodo in cui il passivo cresce e che il curatore ricostruirà, bilancio per bilancio.

Il giorno della causa di scioglimento: da qui si gestisce solo per conservare

Cosa succede

Siamo al giorno in cui la società, giuridicamente, smette di essere una società “in bonis”. Il capitale è sceso sotto il minimo legale e l’assemblea non l’ha ricostituito, né ha deliberato la trasformazione. Oppure si è verificata un’altra delle cause dell’art. 2484 c.c., come l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Da questo momento l’amministratore conserva i poteri, ma il loro contenuto cambia radicalmente: non può più fare impresa nel senso pieno del termine, può solo conservare.

La norma

L’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. individua tra le cause di scioglimento la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto previsto dall’art. 2482-ter. L’art. 2485 c.c. impone agli amministratori di accertare senza indugio il verificarsi della causa e di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese; in caso di ritardo o omissione, rispondono personalmente e solidalmente dei danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

L’art. 2486 c.c. è la norma centrale dell’intera cronologia. Al primo comma stabilisce che, dal verificarsi della causa di scioglimento fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestire la società solo ai fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Al secondo comma prevede la loro responsabilità personale e solidale per i danni derivanti da atti od omissioni compiuti in violazione di quel limite. Al terzo comma, introdotto dal Codice della crisi, fissa un criterio di quantificazione del danno: salvo prova di un diverso ammontare, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica, o di apertura della procedura concorsuale, e il patrimonio netto alla data della causa di scioglimento, detratti i costi che si sarebbero comunque sostenuti secondo un criterio di normalità fino al compimento della liquidazione. Se mancano le scritture contabili o sono inattendibili, il danno è pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

I termini che si attivano

L’accertamento della causa di scioglimento e l’iscrizione nel registro delle imprese vanno effettuati senza indugio (art. 2485 c.c.). Contestualmente, dal giorno della causa di scioglimento ogni nuovo atto gestorio deve essere giustificabile come conservativo o liquidatorio. È un vincolo che non scade: resta in vigore fino alla consegna dei beni e dei documenti ai liquidatori.

Cosa può fare l’amministratore ora

Le finestre difensive, in questa tappa, sono due: iscrivere subito la causa di scioglimento e documentare, atto per atto, la finalità conservativa di ciò che si fa. Conservativo non significa immobile: pagare gli stipendi per completare una commessa che, se abbandonata, genererebbe penali maggiori è un atto conservativo; accettare un nuovo ordine che richiede acquisti a credito e nuovo personale, di regola, non lo è. La Cassazione, con l’ordinanza n. 8069 del 25 marzo 2024, ha confermato che chi agisce contro l’amministratore deve provare soltanto la causa di scioglimento e il compimento successivo di atti negoziali; spetta poi all’amministratore dimostrare che quegli atti non comportavano un nuovo rischio d’impresa e rispondevano a una finalità conservativa o liquidatoria. L’onere della prova, in altre parole, si capovolge: da qui in avanti ogni fattura emessa e ogni contratto firmato dovranno avere una spiegazione scritta.

Resta sempre possibile, anche in questa fase, accedere alla composizione negoziata, che non richiede che la società sia in bonis. E resta aperta la strada della liquidazione volontaria ordinata, con la nomina dei liquidatori e la consegna dei beni: dal momento della consegna, il perimetro della responsabilità dell’amministratore si chiude.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pensare che la responsabilità scatti solo con l’iscrizione della causa di scioglimento. È il contrario: conta il giorno in cui la causa si è verificata, non quello in cui è stata dichiarata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10413 del 17 aprile 2024, ha chiarito che in presenza di una causa di scioglimento gli amministratori sono esposti a due responsabilità distinte: quella per il ritardo o l’omissione nell’accertamento e nell’iscrizione, e quella per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa. Chi non iscrive la causa non evita la seconda: si aggiunge la prima.

Un’avvertenza di equilibrio, anche qui. La stessa Corte, con l’ordinanza n. 11041 del 27 aprile 2023, ha precisato che la semplice omessa segnalazione degli adempimenti degli artt. 2484 e 2485 è di per sé neutra sul piano del danno: rileva un’omissione che abbia prodotto un pregiudizio effettivo al patrimonio sociale. È su questo nesso che si gioca, anni dopo, la difesa.

Quanto dura realmente

Sul piano legale, questa tappa dura fino alla consegna ai liquidatori o all’apertura di una procedura concorsuale. Nella realtà delle srl che finiscono in liquidazione giudiziale, il periodo tra la causa di scioglimento effettiva e l’apertura della procedura supera spesso l’anno e talvolta ne dura diversi. È esattamente quell’intervallo che il criterio del differenziale dei netti patrimoniali misura: più è lungo, più alto sarà il danno presunto.

Entro 60 giorni dalla segnalazione: la finestra della composizione negoziata

Cosa succede

A un certo punto, se l’amministratore non si è mosso prima, arriva una PEC. La manda l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Comunica che l’esposizione della società ha superato una soglia di legge e invita l’impresa a valutare l’istanza di composizione negoziata. È un atto che non ha effetti coercitivi, ma ha un enorme valore probatorio: da quel giorno nessuno potrà sostenere che l’amministratore non sapesse.

La norma

L’art. 25-novies CCII individua i creditori pubblici qualificati e le soglie. Per l’INPS rileva un ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi superiori, per le imprese con dipendenti, al trenta per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro, oppure a 5.000 euro per le imprese senza dipendenti; per l’INAIL un debito per premi scaduto da oltre novanta giorni e superiore a 5.000 euro; per l’Agenzia delle Entrate un debito IVA scaduto e non versato risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche oltre le soglie indicate dalla norma; per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione crediti affidati scaduti da oltre novanta giorni superiori, per le società di capitali, a 500.000 euro. Le segnalazioni sono inviate all’imprenditore e, se esiste, all’organo di controllo; per INPS, INAIL e Riscossione entro sessanta giorni dal superamento delle soglie.

L’istanza di composizione negoziata si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale presso la Camera di commercio (art. 17 CCII). Una commissione regionale nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi (art. 13 CCII); l’esperto deve comunicare l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla nomina e convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, comma 5, CCII).

I termini che si attivano

La segnalazione non fa decorrere un termine di decadenza per l’impresa, ma segna una data che il curatore o il pubblico ministero utilizzeranno. Dal punto di vista pratico, la situazione economico-patrimoniale da allegare all’istanza non deve essere più vecchia di sessanta giorni; se la fotografia della tappa 2 è stata fatta in tempo, è ancora valida. L’istanza richiede inoltre i bilanci degli ultimi tre esercizi, un progetto di piano di risanamento coerente con la lista di controllo, l’elenco dei creditori e i certificati dei debiti fiscali e contributivi.

Cosa può fare l’amministratore ora

Questa è la finestra difensiva più protetta dell’intera cronologia: entrare in composizione negoziata sposta la gestione dentro un percorso tracciato, con un esperto indipendente che osserva e documenta. Le opzioni sono concrete. L’amministratore può depositare l’istanza con o senza richiesta di misure protettive; può dichiarare, come visto, la sospensione degli obblighi sul capitale (art. 20 CCII); può chiedere al tribunale autorizzazioni per finanziamenti prededucibili o per il trasferimento dell’azienda (art. 22 CCII). Soprattutto, entra in un regime in cui gli atti coerenti con le trattative conservano i loro effetti e sono sottratti a revocatoria (art. 24 CCII).

Non è una scorciatoia: l’esperto può archiviare l’istanza se non ravvisa prospettive di risanamento, e le misure protettive possono essere revocate in presenza di atti in frode ai creditori. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha confermato la revoca delle misure in un caso in cui l’esperto aveva rilevato l’assenza di prospettive di risanamento e la presenza di rilevanti atti distrattivi. La composizione negoziata protegge l’amministratore che negozia in buona fede, non quello che la usa per guadagnare tempo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce questo strumento dal lato di chi è chiamato a valutare i piani, e per questo sa quali istanze superano il primo colloquio e quali vengono archiviate. Va precisato, per correttezza, che l’esperto nominato nella singola procedura è un soggetto indipendente scelto dalla commissione: lo Studio assiste l’impresa, non ne è l’esperto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è trattare la PEC del creditore pubblico come un sollecito di pagamento da archiviare, oppure rispondere con una rateizzazione isolata senza affrontare il resto del debito. Una rateazione con la Riscossione che non si inserisce in un piano complessivo lascia intatti i debiti verso fornitori e banche, e spesso si decade dopo poche rate. Un secondo errore è presentare l’istanza con un progetto di piano generico: l’esperto lo vede nel primo incontro, e un’archiviazione precoce peggiora la posizione dell’amministratore, perché documenta che la crisi era già nota e non gestita.

Quanto dura realmente

Dalla decisione di presentare l’istanza alla sua pubblicazione, se la documentazione è pronta, passano in genere pochi giorni; se va costruita da zero, alcune settimane. Tra nomina, accettazione e primo incontro con l’esperto, i termini di legge si misurano in giorni lavorativi. Il vero collo di bottiglia, nella prassi, è la qualità dei dati: una società con contabilità aggiornata entra in trattativa in meno di un mese dal primo segnale serio; una società con due esercizi da ricostruire può impiegare mesi, mentre il passivo continua a crescere.

Dal giorno 1 al giorno 240: le trattative protette

Cosa succede

Il calendario ora corre su un binario diverso. L’istanza è stata pubblicata, l’esperto ha accettato, il primo incontro ha confermato che una prospettiva di risanamento esiste. Iniziano le trattative con banche, fornitori strategici, enti. Se l’amministratore ha chiesto le misure protettive, dal giorno della pubblicazione della relativa richiesta nel registro delle imprese i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società, né acquisire diritti di prelazione non concordati.

La norma

Gli artt. 18 e 19 CCII disciplinano le misure protettive. L’imprenditore le richiede con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza; le misure possono riguardare tutti i creditori oppure solo determinate iniziative, determinati creditori o categorie di creditori; i diritti di credito dei lavoratori ne sono esclusi. Per mantenerle, l’imprenditore deve rivolgersi al tribunale competente, che fissa un’udienza, sente l’esperto e conferma, modifica o revoca le misure.

L’art. 21 CCII regola la gestione durante le trattative, ed è la norma che più interessa all’amministratore preoccupato per la propria responsabilità. L’impresa conserva la gestione ordinaria e straordinaria; se è in crisi, deve gestire in modo da non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; se risulta insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, deve gestire nel prevalente interesse dei creditori. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno comunicati per iscritto all’esperto prima di essere compiuti; se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala e, se l’atto viene compiuto ugualmente, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.

I termini che si attivano

Questa è la tappa più densa di termini perentori dell’intera cronologia. Il ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure protettive va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto; se il ricorso non è depositato nel termine, le misure perdono efficacia. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito; se non lo fa, cessano gli effetti delle misure. All’esito, le misure sono confermate per una durata compresa tra trenta e centoventi giorni, prorogabile su istanza e con il parere favorevole dell’esperto, fino a una durata complessiva massima di duecentoquaranta giorni (art. 19, comma 5, CCII).

Quel limite è stato applicato con rigore: il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 4 luglio 2025, ha escluso che, scaduti i duecentoquaranta giorni, le misure protettive della composizione negoziata possano essere ulteriormente estese. Il tempo protetto, in altre parole, è una risorsa finita e va pianificato dal primo giorno.

Ricordiamo che la sospensione feriale non opera per questi procedimenti: un ricorso da depositare il 9 agosto va depositato il 9 agosto.

Cosa può fare l’amministratore ora

In questa fase ogni atto rilevante va prima comunicato all’esperto: è la comunicazione preventiva, non l’atto in sé, a costruire la difesa futura dell’amministratore. Le opzioni sono ampie: proporre accordi di moratoria, chiedere nuova finanza al tribunale in prededuzione, rinegoziare contratti divenuti eccessivamente onerosi con l’assistenza dell’esperto, negoziare con l’Agenzia delle Entrate e con gli enti previdenziali all’interno del quadro del Codice. Chi gestisce nel rispetto dell’art. 21 e documenta il dialogo con l’esperto potrà dimostrare, in qualunque sede, di aver agito dentro un percorso legale di risanamento.

Resta invece preclusa la tentazione di usare la protezione per svuotare la società. Trasferire beni a società collegate, rimborsare i soci, pagare selettivamente fornitori “amici” senza informare l’esperto: sono condotte che portano alla revoca delle misure e che, se la crisi sfocia in liquidazione giudiziale, vengono lette come distrazioni o preferenze.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare l’esperto un controllore da aggirare invece che un testimone da coinvolgere. L’amministratore che compie un pagamento importante senza comunicarlo, e poi lo giustifica a posteriori, perde il principale vantaggio della procedura. Un secondo errore è sottovalutare il termine del giorno successivo per il ricorso: lo si scopre, spesso, quando le misure sono già decadute e un creditore ha nel frattempo notificato un pignoramento presso terzi sui conti della società.

Quanto dura realmente

La durata legale dell’incarico dell’esperto è di centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili fino a ulteriori centottanta con il consenso delle parti (art. 17, comma 7, CCII). Le misure protettive, come visto, non possono superare complessivamente i duecentoquaranta giorni. Nella prassi, molte trattative si concludono entro il primo semestre; quelle più complesse, con molte banche o con un trasferimento d’azienda, utilizzano la proroga. Chi pianifica fin dall’inizio una trattativa di un anno sapendo di avere protezione per otto mesi deve prevedere come gestire gli ultimi quattro.

Al 180° giorno (o al 360°): l’esito delle trattative

Cosa succede

Siamo alla chiusura. L’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore. Le strade, a questo punto, si dividono. Se le trattative sono riuscite, si formalizza lo strumento concordato. Se non lo sono, l’amministratore deve decidere entro tempi stretti se imboccare un’altra via o se prendere atto che il risanamento non è possibile.

La norma

L’art. 23 CCII elenca gli esiti possibili di una composizione negoziata riuscita: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti del piano attestato senza necessità di attestazione. In alternativa, l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche nella forma agevolata o ad efficacia estesa, oppure accedere agli altri strumenti di regolazione della crisi.

Se le trattative non hanno avuto esito positivo ma sono state condotte secondo correttezza e buona fede, l’art. 25-sexies CCII consente di accedere al concordato semplificato per la cessione dei beni, uno strumento liquidatorio senza voto dei creditori, riservato a chi è passato dalla composizione negoziata.

I termini che si attivano

La proposta di concordato semplificato va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 25-sexies, comma 1, CCII). È un termine breve, e presuppone che nella relazione l’esperto abbia dato atto che le trattative sono state condotte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23 non erano praticabili. Chi arriva a questa scadenza senza un piano di liquidazione già abbozzato rischia di perderla.

Cosa può fare l’amministratore ora

Il giorno della relazione finale è una biforcazione: da lì, ogni settimana di attesa senza una scelta formale torna a essere tempo di gestione esposta. Se l’esito è positivo, l’amministratore deve eseguire l’accordo con la stessa disciplina della fase precedente: gli atti compiuti in esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi godono delle esenzioni dalla revocatoria e, per le condotte di bancarotta semplice e preferenziale, dell’esenzione prevista dall’art. 324 CCII per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di piani attestati, accordi omologati e concordati, oltre che di quelli autorizzati dal giudice. Se l’esito è negativo ma le trattative sono state corrette, il concordato semplificato offre una liquidazione ordinata che resta sotto il controllo del tribunale. Se l’esito è negativo e mancano i presupposti anche per questo, la tappa successiva va affrontata immediatamente.

Le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, che riguardano riduzioni di interessi e sanzioni su alcuni debiti tributari, rappresentano un vantaggio ulteriore per chi ha percorso la composizione negoziata, e il loro impatto va quantificato caso per caso insieme al commercialista.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è l’accordo “di facciata”: una moratoria con due banche che rinvia il problema di dodici mesi senza toccare la struttura del debito. Quando la moratoria scade, la società si ritrova nella stessa situazione con un anno di passivo in più, e l’amministratore non potrà invocare la protezione di una procedura ormai chiusa. Il secondo errore è lasciar scadere i sessanta giorni per il concordato semplificato nella speranza di un accordo tardivo con un creditore.

Quanto dura realmente

Tra relazione finale ed esecuzione dell’accordo passano, per gli strumenti contrattuali, poche settimane; per gli accordi di ristrutturazione che richiedono l’omologazione e per il concordato semplificato, i tempi si misurano in mesi, variabili da tribunale a tribunale. L’amministratore deve sapere che in questo intervallo la gestione continua a essere valutata con i criteri degli artt. 2086 e 2486 c.c., salvo quanto espressamente coperto dagli strumenti adottati.

Quando il risanamento è impossibile: la richiesta di liquidazione giudiziale

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella sua fase più delicata. Tutte le verifiche dicono la stessa cosa: la società è insolvente e non esiste una prospettiva realistica di risanamento. Non c’è più nulla da negoziare, e la prosecuzione dell’attività produce solo nuovo passivo. È il momento in cui l’amministratore deve fare ciò che molti rinviano fino all’ultimo: chiedere egli stesso l’apertura della liquidazione giudiziale, oppure attivare uno strumento liquidatorio alternativo se ne ricorrono i presupposti.

La norma

L’art. 37, comma 2, CCII prevede che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale possa essere proposta con ricorso del debitore, oltre che degli organi di controllo, dei creditori e del pubblico ministero. Il Codice non fissa per il debitore un termine espresso in giorni, ma il sistema penale colma il vuoto. L’art. 323 CCII punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’imprenditore che, fuori dei casi di bancarotta fraudolenta, ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere l’apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa; l’art. 330 CCII estende la fattispecie agli amministratori di società. Gli artt. 322 e 329 CCII disciplinano invece la bancarotta fraudolenta, anche nella forma impropria da operazioni dolose.

I termini che si attivano

Non c’è una scadenza, ed è proprio questo il rischio: dal momento in cui l’insolvenza è irreversibile, ogni giorno di prosecuzione può essere contestato come aggravamento del dissesto. La giurisprudenza penale più recente è netta. Con la sentenza n. 33938 del 18 settembre 2026, la Quinta Sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta semplice di un amministratore unico che aveva ritardato l’istanza di fallimento e aveva tardato a convocare l’assemblea per la riduzione del capitale, ribadendo però che non basta l’aumento di qualche posta passiva: occorre un deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa, provocato dalla colpa grave o dalla mancata richiesta.

Cosa può fare l’amministratore ora

Chiedere tempestivamente l’apertura della procedura, con un ricorso corredato da una ricostruzione contabile ordinata, è l’atto che chiude il periodo di esposizione dell’amministratore. Dal giorno dell’apertura, la gestione passa al curatore e il differenziale dei netti patrimoniali smette di crescere. Accanto al ricorso, l’amministratore diligente consegna una contabilità aggiornata e completa: la mancanza o l’irregolarità delle scritture contabili non è solo un’ipotesi di bancarotta documentale, ma è anche il presupposto che consente al giudice civile di liquidare il danno nella misura, molto più pesante, della differenza tra attivo e passivo della procedura (art. 2486, terzo comma, c.c.).

Occorre essere chiari anche su ciò che, in questa fase, è radicalmente escluso: qualsiasi operazione che sottragga beni ai creditori, qualsiasi pagamento preferenziale, qualsiasi scelta di non versare sistematicamente imposte e contributi per finanziare la prosecuzione. La Cassazione, con la sentenza n. 11740 depositata il 25 marzo 2025, ha ribadito che l’omissione sistematica e protratta dei versamenti fiscali e contributivi, quando è frutto di una scelta gestoria consapevole, può integrare l’operazione dolosa che cagiona o aggrava il dissesto; e con la sentenza n. 27471 del 10 luglio 2024 la Quinta Sezione ha chiarito che la bancarotta impropria da operazioni dolose ricorre anche quando la condotta abbia soltanto concorso ad aggravare una crisi già esistente.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è aspettare che sia un creditore a chiedere la liquidazione giudiziale, nella convinzione che “così almeno non l’ho chiesta io”. È una convinzione rovesciata: la norma penale punisce proprio l’astensione dal chiederla. Un secondo errore, frequente nelle srl con amministratore unico e socio unico, è dimettersi a ridosso della procedura nominando un amministratore di comodo: le dimissioni non cancellano gli atti compiuti durante il mandato e la figura dell’amministratore di fatto consente di estendere le responsabilità a chi ha continuato a gestire senza carica formale.

Sul versante fiscale, che qui rileva perché i debiti tributari sono spesso la parte più consistente del passivo, va ricordato che l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede una responsabilità personale di liquidatori e, in determinate ipotesi, di amministratori che, disponendo di risorse sociali, abbiano soddisfatto altri creditori prima delle imposte dovute, e che gli omessi versamenti di ritenute e IVA oltre le soglie di legge hanno anche rilievo penale autonomo.

Quanto dura realmente

Dal deposito del ricorso del debitore alla sentenza di apertura, i tempi dipendono dal carico del tribunale e dalla completezza della documentazione, e vanno in genere da alcune settimane a qualche mese. L’intervallo realmente decisivo, però, è quello precedente: il tempo trascorso tra il momento in cui l’insolvenza è diventata irreversibile e il deposito. È quel periodo che, in sede penale, sarà valutato come possibile aggravamento del dissesto.

Dopo l’apertura: cinque anni di esposizione

Cosa succede

Da questo momento in poi la società non è più nelle mani dell’amministratore. Il curatore prende possesso dei beni e delle scritture, redige la relazione sulle cause del dissesto, ricostruisce i bilanci degli anni precedenti. Se individua condotte rilevanti, ha davanti a sé due binari: il giudizio civile di responsabilità e la segnalazione al pubblico ministero. L’amministratore che pensava che la vicenda si chiudesse con la procedura scopre che, per lui, inizia una fase nuova.

La norma

L’art. 255 CCII attribuisce al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, la legittimazione a promuovere o proseguire le azioni di responsabilità contro amministratori e organi di controllo: l’azione sociale, l’azione dei creditori sociali prevista dall’art. 2394 c.c. e dall’art. 2476, sesto comma, c.c., e l’azione verso i soci che hanno deciso o autorizzato atti dannosi. L’art. 2476, sesto comma, c.c. stabilisce che gli amministratori di srl rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, quando il patrimonio risulta insufficiente a soddisfare i crediti.

I termini che si attivano

L’azione dei creditori sociali si prescrive in cinque anni, che decorrono dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale è diventata oggettivamente percepibile dai creditori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22002 del 30 luglio 2025, ha ribadito che conta la percepibilità oggettiva e non la conoscenza effettiva, e nello stesso provvedimento ha riconosciuto come danno risarcibile anche le sanzioni e gli interessi maturati per il mancato tempestivo versamento dei tributi. Nella giurisprudenza di legittimità si presume, salvo prova contraria a carico dell’amministratore, che quel momento coincida con l’apertura della procedura: chi vuole far valere una prescrizione anteriore deve dimostrare che l’incapienza era evidente prima, per esempio da un bilancio depositato con patrimonio netto negativo.

Cosa può fare l’amministratore ora

La difesa, in questa fase, si gioca quasi interamente sui documenti prodotti nelle tappe precedenti. L’amministratore convenuto può contestare la data della causa di scioglimento, dimostrare che gli atti successivi erano conservativi, provare un diverso ammontare del danno rispetto a quello presunto, eccepire la prescrizione, contestare il nesso causale. Sul criterio di liquidazione, la Cassazione ha consolidato un orientamento preciso: con l’ordinanza n. 5057 del 26 febbraio 2024 ha qualificato il differenziale dei netti patrimoniali come criterio ordinario, fondato su una presunzione relativa superabile con la prova di un danno diverso; con l’ordinanza n. 5252 del 28 febbraio 2024 ha ritenuto il criterio applicabile anche ai giudizi già pendenti al momento della sua introduzione. Con la sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025 ha poi ammesso che il danno possa essere determinato anche sulla base dei debiti assunti indebitamente tra il momento in cui la procedura avrebbe dovuto essere chiesta e quello della sua apertura, a prescindere dal differenziale.

Sul versante penale, il perimetro difensivo è altrettanto definito: per la bancarotta semplice da aggravamento occorre la prova della colpa grave e del nesso tra il ritardo e il deterioramento complessivo; per le fattispecie fraudolente, del dolo. La natura della responsabilità civile verso i creditori, peraltro, è stata ricostruita dalla Cassazione con la sentenza n. 6893 dell’8 marzo 2023 come responsabilità di natura extracontrattuale ma speciale, perché gli amministratori agiscono come organi della società e non in proprio: una qualificazione che incide su onere della prova e prescrizione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è affrontare il giudizio civile e quello penale come due vicende separate, con difensori diversi che non si parlano. Le dichiarazioni rese al curatore, le memorie depositate nel processo penale, le perizie contabili: tutto confluisce, e una linea difensiva incoerente tra le due sedi è un vantaggio per la controparte. Un secondo errore è sottovalutare la relazione del curatore sulle cause del dissesto: è il primo documento in cui la cronologia della crisi viene scritta da altri, e va letta e, se necessario, contestata con precisione.

Quanto dura realmente

Qui il tempo si dilata. Tra l’apertura della procedura, la relazione del curatore, l’autorizzazione all’azione e la sentenza di primo grado del tribunale delle imprese possono trascorrere diversi anni; appello e ricorso per cassazione aggiungono altro tempo. Il procedimento penale segue un suo calendario, spesso parallelo. Per l’amministratore, in pratica, la vicenda può durare quasi un decennio dal primo segnale di crisi. È la ragione per cui le poche settimane delle prime tappe valgono più di tutto il resto.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili ma non riferite a casi reali. La società è la stessa: una srl con capitale sociale di 10.000 euro, attiva nella distribuzione all’ingrosso, amministratore unico. Cambia soltanto il comportamento di chi la amministra.

Punto di partenza comune. Il 16 febbraio 2026 la società accumula il terzo mese di ritardo sui fornitori: i debiti scaduti da oltre novanta giorni ammontano a 187.430 euro, superiori a quelli non ancora scaduti (142.910 euro). Uno dei segnali dell’art. 3, comma 4, CCII è integrato. Il bilancio 2025, approvato il 30 aprile 2026, chiude con una perdita di 41.730 euro: il patrimonio netto è negativo per 31.730 euro. La causa di scioglimento dell’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. si considera verificata alla data in cui la perdita è emersa dal progetto di bilancio, il 27 marzo 2026.

Calendario A: l’amministratore che agisce alle finestre giuste.

  • 16 febbraio 2026: rileva il segnale, adotta una determina che ne dà atto e incarica un professionista esterno di redigere una situazione infrannuale e un piano di tesoreria a sei mesi.
  • 12 marzo 2026: riceve la situazione patrimoniale; il test pratico della piattaforma indica un risanamento perseguibile con ristrutturazione del debito bancario.
  • 27 marzo 2026: il progetto di bilancio evidenzia la perdita; lo stesso giorno convoca l’assemblea per il 7 aprile e deposita in sede la relazione sulla situazione patrimoniale.
  • 3 aprile 2026: deposita l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e dichiarazione di sospensione degli artt. 2482-ter e 2484, n. 4, c.c. (art. 20 CCII).
  • 7 aprile 2026: pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto; l’8 aprile deposita il ricorso per la conferma delle misure, nel termine del giorno successivo.
  • 17 aprile 2026: il tribunale fissa l’udienza nel termine di dieci giorni; il 5 maggio conferma le misure per 120 giorni.
  • 7 aprile 2026 – 2 ottobre 2026: trattative; ogni pagamento non ordinario viene comunicato all’esperto. Il 2 ottobre si firma un accordo con le tre banche e i due principali fornitori, con effetti di piano attestato (art. 23 CCII).

Esito: nessuna causa di scioglimento operativa durante le trattative, gestione documentata, atti esecutivi dell’accordo esenti da revocatoria. Se anche il piano dovesse in seguito fallire, l’amministratore disporrebbe di una cronologia scritta che dimostra la tempestività di ogni passo.

Calendario B: l’amministratore che lascia correre.

  • 16 febbraio 2026: il segnale c’è, ma viene letto come “problema di cassa”.
  • 30 aprile 2026: il bilancio con patrimonio netto negativo viene approvato insieme a un generico impegno dei soci a “valutare” la ricapitalizzazione. Nessuna iscrizione della causa di scioglimento.
  • Maggio 2026 – settembre 2027: la società prosegue l’attività ordinaria, acquista merce a credito, assume due dipendenti per una nuova linea, omette i versamenti IVA di tre trimestri.
  • 22 luglio 2026: PEC dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 25-novies CCII; nessuna risposta.
  • 14 ottobre 2027: su ricorso di un fornitore viene aperta la liquidazione giudiziale. Il patrimonio netto alla data di apertura risulta negativo per 412.960 euro.

Calcolo del danno presunto ai sensi dell’art. 2486, terzo comma, c.c.: patrimonio netto alla causa di scioglimento (-31.730 euro) meno patrimonio netto all’apertura (-412.960 euro) = 381.230 euro di peggioramento; detratti 26.300 euro di costi che una liquidazione ordinata avrebbe comunque comportato, il danno presunto è di 354.930 euro. È la cifra che il curatore potrà chiedere all’amministratore personalmente, salvo la prova di un diverso ammontare. Se nel frattempo la contabilità fosse stata tenuta in modo irregolare, il criterio residuale della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura porterebbe l’importo a un valore ancora più alto. A ciò si aggiungono la possibile contestazione di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e, se l’omissione dei versamenti viene ricostruita come scelta sistematica, un’ipotesi più grave.

Il confronto, giorno per giorno. Il 3 aprile 2026, l’amministratore A è in composizione negoziata; l’amministratore B non ha ancora iscritto la causa di scioglimento. Il 5 maggio 2026, A ha misure protettive confermate; B inizia a gestire in violazione dell’art. 2486 c.c. Il 22 luglio 2026, A sta negoziando con le banche con l’esperto presente; B riceve la segnalazione che, in giudizio, dimostrerà la sua consapevolezza. Il 2 ottobre 2026, A firma l’accordo; B accumula il sesto mese di gestione non conservativa. Stessa società, stessi numeri iniziali, esposizioni personali opposte.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio

La cronologia descritta non è un binario unico. In quasi ogni tappa l’amministratore può deviare verso un percorso diverso, e ogni deviazione ha un proprio calendario.

Il binario della ricapitalizzazione. Se l’assemblea della tappa 3 delibera la riduzione e il contestuale aumento del capitale, la causa di scioglimento non si verifica o viene rimossa con effetto retroattivo. La timeline si interrompe e torna al giorno zero, con una differenza: ora esiste una delibera che documenta la reazione tempestiva. È il binario più rapido, ma presuppone soci disposti a versare nuove risorse e un’attività capace di tornare in equilibrio; una ricapitalizzazione che copre la perdita senza affrontarne le cause rinvia soltanto la crisi di un esercizio.

Il binario della liquidazione volontaria. Se la ricapitalizzazione non è possibile ma la società ha ancora un attivo sufficiente, i soci possono nominare i liquidatori. Dal momento della consegna dei beni e dei documenti ai liquidatori (art. 2487-bis c.c.), il perimetro della responsabilità dell’amministratore per la fase successiva si chiude. Se però l’attivo non basta a pagare tutti i creditori, la liquidazione volontaria non protegge da una successiva liquidazione giudiziale, e i liquidatori dovranno a loro volta rispettare l’ordine delle cause di prelazione.

Il binario della composizione negoziata. È il binario descritto nelle tappe 5, 6 e 7. Ha il vantaggio di poter essere imboccato in quasi ogni momento, anche a crisi avanzata, e di sospendere gli obblighi sul capitale. La timeline si allunga, ma il tempo trascorso è tempo protetto e documentato. Il limite è la finitezza: centottanta giorni prorogabili per le trattative, duecentoquaranta al massimo per le misure protettive.

Il binario degli strumenti di regolazione della crisi. Piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità o liquidatorio. Ciascuno ha un proprio calendario, scandito da deposito, eventuale concessione di termini, voto o adesioni, omologazione. Accedervi direttamente, senza passare dalla composizione negoziata, è possibile, ma richiede un piano già maturo e, per i concordati, l’intervento del tribunale fin dall’inizio. Il vantaggio per l’amministratore è l’esenzione dalla bancarotta semplice e preferenziale per le operazioni compiute in esecuzione dello strumento (art. 324 CCII).

Il binario della liquidazione giudiziale in proprio. Quando nessuno dei binari precedenti è praticabile, il ricorso dell’amministratore per l’apertura della liquidazione giudiziale è anch’esso un rimedio: ferma il calendario del danno e sottrae l’amministratore alla contestazione di aver aggravato il dissesto con l’astensione. È il binario meno desiderato, ma è quello che, arrivati alla tappa 8, protegge di più.

Il binario della cessione o dell’affitto d’azienda. In molte srl in crisi l’unico valore reale è l’azienda in funzionamento: clienti, contratti, personale, know-how. Venderla o affittarla prima che si disperda può essere la scelta più conservativa possibile, ma è anche l’operazione che il curatore guarda con più attenzione, soprattutto se l’acquirente o l’affittuario è una società riconducibile agli stessi soci o allo stesso amministratore. Fuori da un percorso regolato, un affitto d’azienda a canone basso o una cessione a prezzo non verificato possono essere letti come atti distrattivi e, sul piano civile, come atti non conservativi dopo la causa di scioglimento. Dentro la composizione negoziata, invece, il trasferimento dell’azienda o di suoi rami può essere autorizzato dal tribunale (art. 22 CCII), che verifica il rispetto del principio di competitività nella scelta dell’acquirente e può escludere la responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori prevista in via generale dall’art. 2560, secondo comma, c.c. La timeline, in questo binario, si misura sui tempi dell’autorizzazione e della procedura competitiva: qualche settimana in più che trasforma un’operazione sospetta in un atto difendibile. La regola pratica è semplice: se l’azienda va trasferita mentre la società è in crisi, il trasferimento deve lasciare una traccia di congruità del prezzo, di pubblicità della ricerca dell’acquirente e, quando possibile, di un controllo giudiziale.

Un’ultima variabile riguarda la persona dell’amministratore e non la società. Se, a seguito della crisi, l’amministratore ha prestato garanzie personali alle banche o è destinatario di pretese dirette, la sua posizione personale può richiedere strumenti distinti da quelli della società, compresi quelli previsti per il sovraindebitamento delle persone fisiche. Anche questo è un binario parallelo, con propri tempi e presupposti.

Le 5 finestre critiche

  1. La prima finestra si apre il giorno in cui un segnale dell’art. 3, comma 4, CCII diventa rilevabile. Agire qui costa poco e consente ogni scelta; non agire rende il seguito della cronologia un elenco di omissioni documentabili. Anche solo una determina che dà atto del segnale e dispone una verifica cambia la posizione dell’amministratore.
  2. La seconda finestra coincide con l’emersione della perdita di oltre un terzo del capitale. La convocazione senza indugio dell’assemblea, con una relazione veritiera depositata otto giorni prima, sposta sui soci la responsabilità della decisione successiva. Ogni settimana di ritardo, invece, allunga il periodo in cui l’amministratore gestisce da solo una società che la legge vorrebbe già sottoposta al giudizio dei soci.
  3. La terza finestra è il giorno della causa di scioglimento. Da quel momento ogni atto non conservativo è a rischio e l’onere di provarne la giustificazione ricade sull’amministratore. Iscrivere subito la causa, o entrare in composizione negoziata sospendendone gli effetti, chiude la finestra nel verso giusto.
  4. La quarta finestra si apre con il deposito dell’istanza di composizione negoziata e si gioca in un solo giorno: quello successivo alla pubblicazione, entro cui va depositato il ricorso per la conferma delle misure protettive. Mancarlo significa perdere la protezione dai creditori proprio quando è più necessaria.
  5. La quinta finestra si apre quando l’insolvenza diventa irreversibile. Non ha una data di chiusura scritta nella legge, ma ogni giorno che passa è un giorno di possibile aggravamento del dissesto. Chiedere in proprio la liquidazione giudiziale, con scritture contabili complete, è l’atto che ferma il contatore del danno presunto.

Le domande sul tempo

La perdita è emersa sei mesi fa e non ho convocato l’assemblea: è troppo tardi per rimediare? Non è troppo tardi per interrompere il danno, ma il periodo già trascorso resta acquisito. La mossa utile è convocare subito l’assemblea con una relazione completa e, se l’attività ha prospettive, valutare nello stesso momento l’istanza di composizione negoziata, che consente di sospendere gli obblighi sul capitale da quel momento in avanti. Il periodo pregresso andrà difeso sul piano del nesso causale e dell’ammontare del danno, non cancellato.

Ho ricevuto la PEC dell’INPS due mesi fa. Posso ancora accedere alla composizione negoziata? Sì. La segnalazione del creditore pubblico non fa decorrere un termine di decadenza per l’impresa: l’istanza può essere presentata anche dopo. Il tempo trascorso, però, sarà letto come periodo di consapevolezza; più si attende, più la situazione patrimoniale da allegare (aggiornata a non oltre sessanta giorni) rischierà di mostrare un peggioramento.

Quanto dura in tutto la composizione negoziata? L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili di ulteriori centottanta con il consenso delle parti. Le misure protettive, se richieste, durano da trenta a centoventi giorni e possono essere prorogate fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta. Se le trattative falliscono ma sono state corrette, ci sono sessanta giorni dalla relazione finale per proporre il concordato semplificato.

Mi sono dimesso un anno fa: per quanto tempo posso essere chiamato a rispondere? L’azione dei creditori sociali si prescrive in cinque anni dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio è diventata oggettivamente percepibile, che si presume coincidere con l’apertura della procedura salvo prova contraria. Le dimissioni non spostano quel termine e non coprono gli atti compiuti durante il mandato; possono però delimitare il periodo di cui l’ex amministratore risponde, se la cessazione dalla carica è stata effettiva e documentata.

Ad agosto i termini sono sospesi? La sospensione feriale dei termini processuali opera solo dal 1° al 31 agosto e non si applica ai procedimenti regolati dal Codice della crisi. Ricorso per le misure protettive, udienze e termini della liquidazione giudiziale corrono anche in agosto.

Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. Per ciascuno si indicano gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta nella posizione dell’amministratore di una srl in crisi.

Tappa 1 – Il primo segnale

  • Cass. civ., Sez. V, 23 novembre 2021, n. 36365. L’obbligo di organizzare l’impresa in funzione della continuità aziendale grava anche sull’imprenditore collettivo e trova fondamento nell’art. 2086 c.c.; l’assenza totale di assetti riduce lo spazio dell’insindacabilità delle scelte gestionali. Rileva perché fissa il punto di partenza della cronologia: il dovere di vedere la crisi.
  • Trib. Venezia, 10 maggio 2024, n. 1476. L’inadeguatezza degli assetti non è di per sé fonte di un danno autonomo: va provato il legame tra difetto organizzativo e pregiudizio. Rileva come limite alla responsabilità automatica e come indicazione di dove costruire la difesa.

Tappa 3 – La perdita di capitale

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 4 novembre 2024, n. 28320. Proseguire l’attività dopo la perdita del capitale viola norme precise e non è una scelta gestionale protetta, ma la condanna richiede comunque la prova del danno e del nesso causale. Rileva perché delimita la business judgment rule nella fase più critica.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 15 giugno 2023, n. 17139. La reintegrazione del capitale elimina retroattivamente la causa di scioglimento e, con essa, la responsabilità per l’omesso accertamento, salvo il profilo della convocazione tardiva. Rileva perché mostra il valore della ricapitalizzazione tempestiva.

Tappa 4 – La causa di scioglimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 17 aprile 2024, n. 10413. Alla causa di scioglimento si collegano due responsabilità distinte: per il ritardo nell’accertamento e nell’iscrizione, e per la gestione non conservativa. Rileva perché chiarisce che non iscrivere la causa aggiunge un rischio, non ne toglie.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024, n. 8069. Chi agisce deve provare la causa di scioglimento e gli atti successivi; spetta all’amministratore dimostrarne la finalità conservativa o liquidatoria. Rileva perché sposta sull’amministratore l’onere della prova.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 27 aprile 2023, n. 11041. L’omessa segnalazione degli adempimenti di scioglimento è di per sé neutra; conta l’omissione che produce un pregiudizio concreto al patrimonio. Rileva come argomento difensivo sul nesso causale.

Tappa 6 – Le trattative protette

  • C. App. Torino, 22 aprile 2025, n. 356. Le misure protettive vanno revocate quando l’esperto rileva l’assenza di prospettive di risanamento e la presenza di atti distrattivi. Rileva perché mostra che la protezione presuppone buona fede.
  • Trib. Milano, 4 luglio 2025. Scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni, le misure protettive della composizione negoziata non possono essere ulteriormente estese. Rileva per la pianificazione dei tempi della trattativa.

Tappa 8 – La richiesta di liquidazione giudiziale

  • Cass. pen., Sez. V, 18 settembre 2026, n. 33938. La bancarotta semplice per aggravamento del dissesto richiede un deterioramento complessivo della situazione economico-finanziaria, causato da colpa grave o dalla mancata richiesta della procedura; confermata la condanna dell’amministratore unico che aveva ritardato l’istanza. Rileva perché è la pronuncia più recente sul costo penale del ritardo.
  • Cass. pen., n. 11740/2025, depositata il 25 marzo 2025. L’omissione sistematica e consapevole dei versamenti fiscali e contributivi può costituire l’operazione dolosa che cagiona o aggrava il dissesto. Rileva perché colpisce la prassi di finanziare la prosecuzione con i debiti verso l’erario.
  • Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2024, n. 27471. La bancarotta impropria da operazioni dolose sussiste anche quando la condotta abbia solo concorso ad aggravare una crisi già in atto. Rileva perché esclude che la crisi preesistente sia uno scudo.

Tappa 9 – Dopo l’apertura

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2024, n. 5057. Il differenziale dei netti patrimoniali è il criterio ordinario di liquidazione del danno e poggia su una presunzione relativa, superabile provando un danno diverso. Rileva perché indica il perimetro della difesa sul quantum.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2024, n. 5252. Il criterio del terzo comma dell’art. 2486 c.c. si applica anche ai giudizi pendenti alla sua entrata in vigore, salvo elementi che giustifichino un criterio più aderente al caso. Rileva per le crisi più risalenti.
  • Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150. Il danno può essere quantificato anche in base ai debiti assunti indebitamente tra il momento in cui la procedura andava chiesta e la sua apertura, indipendentemente dal differenziale. Rileva perché lega direttamente il ritardo al risarcimento.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22002. La prescrizione quinquennale dell’azione dei creditori decorre dall’oggettiva percepibilità dell’incapienza; sanzioni e interessi tributari maturati per omessi versamenti rientrano nel danno risarcibile. Rileva per i tempi dell’esposizione e per la voce fiscale del danno.
  • Cass. civ., Sez. I, 8 marzo 2023, n. 6893. La responsabilità degli amministratori verso il creditore per atti non conservativi dopo la causa di scioglimento ha natura extracontrattuale ma non coincide con lo schema generale dell’art. 2043 c.c., perché gli amministratori agiscono come organi dell’ente. Rileva per la qualificazione dell’azione e le sue conseguenze processuali.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo nella tappa in cui ti trovi, non in quella in cui vorremmo che fossi. Gli strumenti che mettiamo in campo cambiano a seconda del punto della cronologia:

  1. Se sei al giorno zero, ricostruiamo i segnali di allarme confrontando scadenziari fornitori, estratti conto e posizione verso gli enti con gli indicatori dell’art. 3, comma 4, CCII, e redigiamo la determina che documenta la tua attivazione.
  2. Se sei entro il primo mese, predisponiamo con i commercialisti dello staff la situazione infrannuale e il piano di tesoreria, ed eseguiamo il test pratico della piattaforma per verificare se il risanamento è perseguibile.
  3. Se la perdita di capitale è emersa, prepariamo la convocazione dell’assemblea e la relazione ex art. 2482-bis o 2482-ter c.c., verificandone termini e contenuti in modo che sia difendibile in un futuro giudizio.
  4. Se la causa di scioglimento si è già verificata, individuiamo la data rilevante e redigiamo il registro degli atti conservativi, motivando per iscritto ogni operazione successiva.
  5. Se hai ricevuto una segnalazione ex art. 25-novies CCII, costruiamo l’istanza di composizione negoziata: bilanci, progetto di piano secondo la lista di controllo, elenco creditori, certificati dei debiti, eventuale dichiarazione di sospensione ex art. 20 CCII.
  6. Se chiedi le misure protettive, depositiamo il ricorso per la conferma nel termine del giorno successivo e seguiamo l’udienza, le proroghe e il calcolo del limite dei duecentoquaranta giorni.
  7. Durante le trattative, predisponiamo le comunicazioni preventive all’esperto per ogni atto straordinario o pagamento non ordinario e analizziamo con lo staff bancario le posizioni verso gli istituti di credito.
  8. Alla chiusura delle trattative, valutiamo lo strumento di esito: accordo ex art. 23 CCII, piano attestato, accordo di ristrutturazione o concordato semplificato entro i sessanta giorni dalla relazione finale.
  9. Se il risanamento non è possibile, redigiamo il ricorso per la liquidazione giudiziale in proprio e verifichiamo prima del deposito la completezza delle scritture contabili.
  10. Se sei già stato convenuto dal curatore o sei indagato, costruiamo una linea difensiva unica per la sede civile e penale, contestando date, nesso causale, criterio di liquidazione del danno e prescrizione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa soprattutto l’ultima abilitazione. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato conosce dall’interno i criteri con cui vengono valutati i progetti di piano e le prospettive di risanamento, e può quindi preparare l’impresa al primo incontro con l’esperto nominato nella procedura, che resta un soggetto indipendente. Le altre abilitazioni completano il quadro: la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventa rilevante quando, accanto alla crisi della società, emerge un sovraindebitamento personale dell’amministratore garante.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che ha costruito la cronologia documentale nelle prime tappe è quello che, in quanto cassazionista, può sostenerla in ogni grado del giudizio di responsabilità, senza passaggi di consegne che disperdono informazioni.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i numeri della situazione patrimoniale, del test pratico e del piano non vengono tradotti da un professionista all’altro, ma costruiti insieme, con attenzione particolare ai debiti bancari e tributari che quasi sempre costituiscono il nucleo del passivo.

Chiusura

La crisi di una srl non travolge l’amministratore in un giorno: lo raggiunge per tappe, e ogni tappa lascia una traccia scritta che, anni dopo, qualcuno leggerà. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’amministratore in crisi, ed è anche la più sprecata: le settimane che sembrano innocue all’inizio sono le stesse che il curatore misurerà con il differenziale dei netti patrimoniali e che il pubblico ministero valuterà come possibile aggravamento del dissesto.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché le competenze del suo titolare coincidono con i passaggi della cronologia: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio lo strumento che consente all’amministratore di gestire la crisi dentro un percorso protetto; la qualifica di cassazionista consente di difendere quella stessa gestione fino all’ultimo grado; il coordinamento dello staff bancario e tributario presidia le due voci di debito che più spesso trasformano una difficoltà in un dissesto. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare la tua posizione, a individuare la tappa in cui ti trovi e a costruire la strategia per le successive.

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