Il Test Pratico Per La Composizione Negoziata: Come Si Legge Il Risultato?

Prima di tutto, un numero

Tutto comincia con una divisione. Da una parte il debito che l’impresa deve ristrutturare, dall’altra i flussi di cassa che la gestione è in grado di generare ogni anno per ripagarlo. Il quoziente che ne esce, il risultato del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, è il primo dato che l’esperto guarda quando apre il fascicolo, il primo che il tribunale ritrova nel parere dell’esperto quando deve decidere se confermare le misure protettive, e spesso l’ultimo a cui l’imprenditore presta attenzione. È un errore di tempi, prima ancora che di calcolo.

Il test non dice se l’impresa è in crisi. Dice quanto sarà difficile uscirne, e con quali strumenti. E quel numero, letto al momento giusto, orienta ogni scelta successiva: se chiedere o meno le misure protettive, quale piano presentare, quali creditori coinvolgere per primi, se puntare sulla continuità pura o preparare fin dall’inizio una cessione. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire.

La cronologia che ricostruiamo in queste pagine segue la procedura dall’inizio alla fine: la compilazione del test nelle settimane che precedono l’istanza, la lettura del risultato secondo le soglie aggiornate dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, il deposito sulla piattaforma, la nomina e l’accettazione dell’esperto, il ricorso per la conferma delle misure protettive, il primo incontro con l’esperto, i mesi delle trattative e infine la relazione finale, con le strade che si aprono dopo.

C’è una ragione precisa per cui lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il protocollo con cui l’esperto esamina il test, rilegge i numeri e valuta le prospettive di risanamento. E poiché il numeratore del test è composto in larga parte da esposizioni bancarie e debiti verso l’erario e gli enti previdenziali, il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato dirige consente di ricostruire quelle voci con la precisione che l’esperto e il tribunale si aspettano.

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La mappa temporale: dove si colloca il test e dove torna a pesare

A questo punto conviene stendere il calendario per intero, prima di entrare nel dettaglio. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale, volontario e riservato disciplinato dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo ter). Ma al suo interno si aprono parentesi giudiziali con termini rigidissimi, e il risultato del test attraversa l’intera procedura: non si esaurisce nel momento in cui lo si calcola.

La tabella che segue riassume le tappe. Ogni riga rinvia alla sezione in cui la fase è ricostruita nel dettaglio.

TappaQuandoCosa accadeDove pesa il testSezione
1Settimane prima dell’istanzaRaccolta dei dati e compilazione del test sulla piattaformaÈ il momento in cui il numero nasce“Giorno −30”
2Almeno 10 giorni prima dell’istanzaRichiesta delle certificazioni dei debiti pubblici e lettura del risultato secondo le soglieSi decide quale strada imboccare“Giorno −10”
3Giorno 0Istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma, con progetto di piano ed eventuale richiesta di misure protettiveIl risultato deve essere coerente con il piano allegato“Giorno 0”
4Entro 5 giorni lavorativi / entro 2 giorni lavorativiNomina dell’esperto e sua accettazione; pubblicazione nel registro delle impreseL’esperto esamina il test prima ancora di accettare“Dal giorno 1 al giorno 7”
5Giorno successivo alla pubblicazione; entro 20 giorni; entro 10 giorni dal ricorsoRicorso per la conferma delle misure, pubblicazione del numero di ruolo, fissazione dell’udienzaIl test entra nel giudizio attraverso il parere dell’esperto“Il giorno dopo la pubblicazione”
6Senza indugio dopo l’accettazionePrimo incontro con l’esperto e verifica delle concrete prospettive di risanamentoIl test viene riletto e, se necessario, ricompilato“Il primo incontro”
7Da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessiviDurata delle misure confermate e trattative con i creditoriIl test viene aggiornato man mano che il piano cambia“I mesi delle trattative”
8180 giorni dall’accettazione, prorogabili di altri 180Conclusione dell’incarico, relazione finale ed esiti; 60 giorni per l’eventuale concordato semplificatoIl test misura se la soluzione trovata regge“Giorno 180”

Due avvertenze prima di partire. La prima: i tempi indicati sono quelli della legge, ma i tempi reali sono diversi, e li vedremo tappa per tappa. La seconda riguarda il calendario estivo. L’art. 9 del Codice della crisi stabilisce che, salvo diversa disposizione, la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti che il Codice disciplina: chi conta sul periodo 1-31 agosto come su una pausa naturale della procedura commette un errore che può costare le misure protettive.


Giorno −30: il test si compila prima di tutto il resto

Cosa succede

Siamo circa un mese prima del deposito dell’istanza. L’imprenditore, o più spesso il suo consulente, accede alla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle Camere di commercio e trova il test pratico disponibile online. Non serve ancora aver presentato alcuna domanda: il test è aperto, consultabile, e può essere compilato quante volte si vuole. È uno strumento di autodiagnosi prima ancora che un documento della procedura.

Il meccanismo, nella sua versione aggiornata dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, mette a rapporto due grandezze. Al numeratore c’è il debito che deve essere ristrutturato (la “grandezza A”); al denominatore ci sono i flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie (la “grandezza B”). Il documento ministeriale lo definisce espressamente uno strumento di prognosi e non di diagnosi: non serve a stabilire se la crisi c’è, ma a misurare la complessità del percorso che l’impresa dovrà affrontare per uscirne.

La norma

La base giuridica è l’art. 13, comma 2, del Codice della crisi, che prevede la disponibilità sulla piattaforma di una lista di controllo particolareggiata, del test pratico e di un protocollo di conduzione della composizione negoziata, con contenuti definiti da decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia. Il primo decreto risale al 28 settembre 2021; è stato sostituito dal decreto del 21 marzo 2023 e poi aggiornato dal decreto del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 di fine maggio 2026, che ha recepito le modifiche introdotte dal correttivo ter.

Già il decreto del 2023 aveva precisato due aspetti che restano centrali: il debito da ristrutturare va considerato al netto delle disponibilità finanziarie, e deve comprendere anche il fabbisogno legato alla riorganizzazione del lavoro. Sono dettagli che spostano il risultato anche di un punto intero.

Come si costruisce il numeratore

Il numeratore somma, secondo lo schema del documento ministeriale, alcune voci precise: il debito scaduto, compreso quello verso l’erario e gli enti previdenziali; il debito già riscadenziato o oggetto di moratorie; le linee di credito bancarie utilizzate che non si prevede vengano rinnovate; le rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei due anni successivi; gli investimenti indispensabili per il risanamento. Da questa somma si sottraggono le risorse che l’impresa può mettere in campo senza intaccare la gestione ordinaria: la liquidità disponibile, i ricavi attesi dalla dismissione di cespiti o rami non strategici, i nuovi conferimenti dei soci e i finanziamenti, anche postergati. Si tiene conto infine dell’eventuale margine operativo netto negativo del primo anno, che aumenta il fabbisogno.

Come si costruisce il denominatore

Il denominatore parte dal margine operativo lordo prospettico, normalizzato e annuo, cioè depurato dalle componenti non ricorrenti e riferito a un anno “a regime”. Da questo si sottraggono gli investimenti di mantenimento annui, senza i quali l’impresa non potrebbe continuare a operare, e le imposte sul reddito annue. Ciò che resta è il flusso che, anno dopo anno, può essere destinato al servizio del debito.

La versione per le imprese minori

Per le imprese minori il documento prevede un calcolo semplificato. Il numeratore si limita al debito scaduto e alle rate in scadenza nel primo anno, al netto delle giacenze bancarie. Il denominatore è determinato a partire dal risultato economico dell’esercizio precedente, rettificato per gli ammortamenti e per le componenti straordinarie. È un calcolo più rapido, ma proprio per questo più sensibile agli errori: un solo provento straordinario non depurato può abbassare artificialmente il risultato e far apparire sostenibile ciò che non lo è.

I termini che si attivano

In questa fase non corre ancora alcun termine di legge. È proprio questo il punto: il tempo che precede l’istanza è l’unico tempo davvero libero di tutta la procedura, e chi lo spreca lo paga nelle fasi successive, quando ogni termine diventa perentorio o comunque decisivo.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Adesso, e solo adesso, l’imprenditore può correggere i dati senza che nessun altro li abbia già visti. Può ricompilare il test con ipotesi diverse, verificare quanto cambia il risultato se si cede un immobile non strumentale o se i soci versano nuova finanza, capire quali leve spostano davvero il rapporto. Può raccogliere i documenti che serviranno per l’istanza, a cominciare dalla situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata. Può verificare con la banca lo stato delle linee di credito, per capire quali verranno rinnovate e quali no: è una delle voci più delicate del numeratore.

Ciò che non può fare è ottenere protezione. Finché l’istanza non è pubblicata, i creditori sono liberi di agire.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è gonfiare il denominatore. Il margine operativo lordo “a regime” viene stimato sulla base dell’anno migliore degli ultimi cinque, oppure includendo ricavi che dipendono da commesse non ancora acquisite. Il risultato del test scende sotto 3 e l’imprenditore si convince di avere difficoltà contenute. Poi arriva l’esperto, confronta le proiezioni con i dati storici e con le prospettive di settore, come impone la lista di controllo, e ricalcola. Il numero sale, e con esso cade la credibilità dell’intero progetto.

Il secondo errore, speculare, è dimenticare voci al numeratore: tipicamente i debiti tributari e contributivi non ancora iscritti a ruolo, oppure le rate dei finanziamenti che scadono nel secondo anno.

Quanto dura realmente

La legge non fissa alcun termine per questa fase. Nella pratica, la raccolta dei dati e una compilazione attendibile del test richiedono da due a quattro settimane per una piccola o media impresa con una contabilità in ordine. Se la contabilità è in ritardo, o se manca una situazione infrannuale affidabile, i tempi si allungano. Ed è qui che si scopre se l’impresa ha davvero gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili richiesti dall’art. 2086 del codice civile.


Giorno −10: le certificazioni dei debiti pubblici e la lettura del risultato

Cosa succede

Mancano dieci giorni al deposito. Il test è stato compilato, forse più volte. Ora occorre fare due cose in parallelo: richiedere le certificazioni che attestano i debiti verso l’amministrazione finanziaria, l’agente della riscossione e l’INPS, e leggere il risultato del test per decidere quale strada imboccare.

Le certificazioni servono per l’istanza. Se al momento del deposito non sono ancora arrivate, l’imprenditore può allegare una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta di averle richieste almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza. Da qui il nome di questa tappa: le certificazioni vanno chieste almeno dieci giorni prima del deposito, altrimenti l’istanza nasce incompleta.

La norma

L’art. 17, comma 3, del Codice della crisi elenca i documenti da inserire nella piattaforma al momento dell’istanza, tra cui il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva risultante dall’agente della riscossione e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi. La lettura del test, invece, trova la sua disciplina nel documento allegato al decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, che ha chiarito le soglie orientative del rapporto tra A e B.

Come si legge il risultato: le tre fasce

Il calendario ora si ferma su un numero. Ecco come lo interpreta il documento ministeriale aggiornato.

Risultato A/BLettura del documento ministerialeCosa significa in concreto
Fino a 3Difficoltà contenute; l’andamento corrente può essere sufficientePuò bastare una ristrutturazione del debito (riscadenziamento, moratoria, stralcio parziale) senza interventi profondi sull’azienda
Tra 3 e 5Il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industrialiServe un piano con azioni concrete sul modello di business, sui costi, sui processi: la sola rinegoziazione del debito non basta
Oltre 5Potrebbe rendersi necessaria la cessione dell’azienda o di rami di essaLa continuità diretta è difficile; la strada realistica passa spesso per la cessione, l’aggregazione o soluzioni più drastiche
B pari a zero o negativoIl rapporto perde significatoLa gestione non genera flussi per servire il debito: occorrono subito iniziative di discontinuità per invertire il segno

Il documento del 2021 fissava la soglia delle difficoltà contenute a 2; quello del 2023 l’aveva portata a 3, allargando l’area in cui il risanamento può essere affidato prevalentemente alla ristrutturazione finanziaria. L’aggiornamento del 2026 ha confermato questa impostazione e l’ha resa più leggibile.

C’è poi un caso che nessuna fascia descrive bene: quello in cui il denominatore è pari a zero o negativo. Qui la divisione non ha senso matematico, ma il messaggio è chiarissimo. Già il decreto del 2023 indicava che, con un risultato superiore a 5 e una marginalità operativa lorda negativa, il risanamento può richiedere un approccio integrato: iniziative immediate di discontinuità per contenere l’assorbimento di flussi, interventi sui processi produttivi, cessazione di linee di prodotto, modifiche del modello di business orientate ad aggregazioni o cessioni.

Cosa il numero non dice

Il risultato ha natura indicativa. Non esiste un automatismo per cui un’impresa con un rapporto pari a 5,2 sia destinata alla cessione e una con 4,8 no. Il numero va letto nel contesto del settore, del modello di business, della stagionalità dei ricavi, della qualità dei creditori. Un rapporto di 4 in un’impresa con clienti solidi e un portafoglio ordini documentato vale molto di più di un rapporto di 3 in un’impresa che dipende da un solo committente in difficoltà.

Il documento ministeriale precisa anche un’altra funzione del test: consente di capire se sia sufficiente la sola ristrutturazione del debito, magari grazie a iniziative già avviate per migliorare i flussi, oppure se occorra anche una ristrutturazione aziendale, e con quale intensità. È questa la domanda a cui il numero risponde davvero.

I termini che si attivano

L’unico termine di questa fase è quello, già visto, dei dieci giorni per la richiesta delle certificazioni. Il termine va rispettato in senso stretto: la dichiarazione sostitutiva deve attestare una richiesta anteriore di almeno dieci giorni alla presentazione dell’istanza.

Cosa può fare l’imprenditore ora

È la finestra in cui scegliere la strategia sulla base del numero, prima che la procedura la imponga. Con un risultato sotto 3, l’imprenditore può impostare un piano incentrato sulla rinegoziazione, preparando fin da subito le proposte per le banche e per i fornitori strategici. Con un risultato tra 3 e 5, deve mettere nero su bianco le iniziative industriali e documentarne l’effetto sui flussi: un piano che si limita a chiedere dilazioni sarebbe incoerente con il proprio test. Con un risultato oltre 5, deve valutare già adesso se la continuità passi per la cessione, anche parziale, e iniziare a sondare il mercato.

Può anche, e dovrebbe, fare la prova di sensibilità: ricalcolare il test con le misure del piano già incorporate. Se una cessione di un ramo non strategico porta il rapporto da 4,5 a 3,5, e un intervento sui costi lo porta sotto 3, il piano ha una sua logica numerica che l’esperto potrà verificare.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è leggere il numero come un voto. L’imprenditore che ottiene un 6 rinuncia alla composizione negoziata, convinto che sia inutile; quello che ottiene un 2,8 la affronta con leggerezza, convinto che basti chiedere tempo. Entrambi sbagliano. Il primo ignora che la composizione negoziata è proprio il luogo in cui si può costruire una cessione protetta dell’azienda, con le garanzie previste dalla legge. Il secondo ignora che l’esperto rileggerà quel 2,8 con occhi diversi.

Quanto dura realmente

Dieci giorni è il minimo legale per le certificazioni. Nella pratica, conviene richiederle due o tre settimane prima, perché i tempi di rilascio variano da ufficio a ufficio. La lettura del risultato e la scelta della strategia richiedono, se fatte seriamente, qualche giorno di confronto tra l’imprenditore, l’avvocato e il commercialista.


Giorno 0: l’istanza sulla piattaforma

Cosa succede

Siamo al giorno zero. L’imprenditore deposita sulla piattaforma telematica l’istanza di nomina dell’esperto, indirizzata al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione. Con l’istanza, o con un’istanza successiva, può chiedere l’applicazione delle misure protettive del patrimonio.

Da questo momento il risultato del test non è più un esercizio privato. È un dato che accompagna una domanda formale, e che dovrà essere coerente con tutto il resto: il progetto di piano, la situazione patrimoniale, l’elenco dei creditori.

La norma

L’art. 12 del Codice della crisi individua il presupposto di accesso: l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere la nomina di un esperto quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. È la stessa espressione che dà il nome al test. L’art. 17 disciplina l’accesso e il contenuto dell’istanza; l’art. 18 disciplina le misure protettive.

Tra i documenti richiesti dall’art. 17, comma 3, figurano i bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti scaduti e a scadere, le certificazioni dei debiti pubblici e, soprattutto, un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo, accompagnato da una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata.

Il rapporto tra test e piano

Il decreto del 2026 ha confermato che la lista di controllo non è un insieme di precetti assoluti ma raccoglie le migliori pratiche di redazione dei piani d’impresa. Tra le indicazioni, le proiezioni devono coprire un periodo massimo di cinque anni, salvo eccezioni giustificate, e le stime dei ricavi devono essere confrontate con i dati storici e con le prospettive del settore.

Il test e il piano devono raccontare la stessa storia. Se il test restituisce 4,2 e il piano prevede di rimborsare tutti i creditori in tre anni con i soli flussi ordinari, c’è un’incoerenza che l’esperto noterà immediatamente: con un rapporto di 4,2, i flussi di tre anni coprono solo il 71% circa del debito da ristrutturare. Delle due l’una: o il piano contiene iniziative che aumentano i flussi, e allora vanno descritte, o il test è sbagliato.

I termini che si attivano

Il deposito dell’istanza non fa ancora scattare la protezione. Le misure protettive producono effetti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, che arriverà nei giorni successivi. Tra il deposito e la pubblicazione c’è una finestra in cui i creditori possono ancora agire, e l’imprenditore deve saperlo.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Deve decidere se chiedere le misure protettive con l’istanza stessa, e la decisione dipende anche dal test. Chi chiede la protezione si impegna a un calendario serrato: il giorno successivo alla pubblicazione dovrà depositare il ricorso al tribunale, e in quella sede il test sarà esaminato attraverso il parere dell’esperto. Un risultato fragile, o un piano ancora embrionale, espone al rischio di una mancata conferma che rende pubblica la debolezza dell’impresa. Al contrario, un’impresa che subisce già azioni esecutive o che teme la revoca degli affidamenti ha spesso bisogno della protezione fin dal primo giorno.

Non deve invece presentare l’istanza se nei suoi confronti è pendente uno strumento di regolazione della crisi o se vi ha rinunciato da meno di quattro mesi, secondo quanto previsto dall’art. 25-quinquies del Codice.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è depositare l’istanza con un piano che non tiene conto del test. Succede quando il test viene compilato da un consulente e il piano da un altro, oppure quando il test è stato compilato settimane prima e nel frattempo la situazione è cambiata. Il risultato è un fascicolo incoerente, che l’esperto dovrà ricostruire da capo, con perdita di tempo e di credibilità.

Un altro errore frequente è sottovalutare la relazione sull’attività. L’esperto la usa per capire il modello di business, e quindi per valutare se il denominatore del test è realistico.

Quanto dura realmente

Il deposito in sé richiede pochi minuti. La preparazione del fascicolo completo, se il test è stato compilato con cura e i documenti sono pronti, richiede pochi giorni. I dati dell’Osservatorio semestrale di Unioncamere mostrano che, dal 15 novembre 2021 al 15 maggio 2026, le istanze presentate sulla piattaforma hanno raggiunto quota 4.489, con 594 percorsi conclusi positivamente: numeri in forte crescita, che rendono sempre più rilevante la qualità della domanda rispetto alla sua semplice presentazione.


Dal giorno 1 al giorno 7: la nomina dell’esperto e la sua accettazione

Cosa succede

Il calendario ora corre per conto proprio. L’istanza è stata ricevuta e la commissione costituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione procede alla nomina dell’esperto, scegliendolo dall’elenco dei professionisti che hanno completato la formazione obbligatoria. L’esperto designato riceve la comunicazione e, prima di accettare, esamina l’istanza e i documenti presenti sulla piattaforma.

È in questo passaggio che il test viene guardato per la prima volta da un occhio esterno. Il protocollo di conduzione aggiornato nel 2026 prevede che l’esperto, prima dell’accettazione, esamini la domanda e i documenti, verifichi la propria indipendenza e confermi di avere al massimo un solo altro incarico di composizione negoziata in corso. Dopo l’accettazione, convoca l’imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento sulla base della domanda, della documentazione disponibile e delle informazioni acquisite anche presso l’organo di controllo e il revisore legale, se presenti.

La norma

L’art. 13 del Codice della crisi disciplina l’istituzione della piattaforma, la formazione dell’elenco degli esperti e la nomina, che deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza. L’art. 16 disciplina i requisiti di indipendenza e i doveri dell’esperto e delle parti. Il protocollo di conduzione, allegato al decreto dirigenziale, stabilisce che l’esperto accetti l’incarico entro due giorni lavorativi dalla designazione e che, dopo la chiusura, non intrattenga rapporti professionali con l’imprenditore per almeno due anni.

I termini che si attivano

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza, la nomina dell’esperto. Entro due giorni lavorativi dalla designazione, l’accettazione. Sono termini che non dipendono dall’imprenditore, ma che determinano il momento da cui decorre tutto il resto: con l’accettazione e la pubblicazione nel registro delle imprese partono sia le misure protettive, se richieste, sia il termine di 180 giorni della durata dell’incarico.

Un dettaglio che conta: sono giorni lavorativi, non di calendario. Un’istanza depositata di giovedì può vedere la nomina il giovedì successivo, e l’accettazione il lunedì dopo ancora.

Cosa può fare l’imprenditore ora

In questa tappa l’imprenditore sembra non avere nulla da fare, ma non è così. È la settimana in cui preparare il ricorso per la conferma delle misure protettive, perché dovrà essere depositato il giorno successivo alla pubblicazione, e non ci sarà tempo per scriverlo allora. Il ricorso deve essere accompagnato da un corredo documentale corposo: i bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito, l’elenco dei creditori con l’indicazione dei primi dieci per ammontare e dei loro indirizzi, il progetto di piano, e una dichiarazione sulla possibilità di risanamento.

È anche il momento di preparare l’incontro con l’esperto. Il test sarà la prima cosa di cui si parlerà. Arrivare con una nota che spiega come è stato costruito il numeratore, da quali dati è stato ricavato il margine operativo normalizzato, quali prove di sensibilità sono state fatte, cambia il tono del primo colloquio. È in questa fase, per esempio, che si coglie il valore di un’assistenza che conosce le due prospettive: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sa quali domande l’esperto porrà sul test e prepara con l’imprenditore le risposte documentate prima che le domande arrivino.

Non può, invece, scegliere l’esperto. La nomina spetta alla commissione, e l’imprenditore non ha voce in capitolo, salvo segnalare eventuali ragioni di incompatibilità.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è aspettare. L’imprenditore attende la notizia dell’accettazione per iniziare a preparare il ricorso, e quando la pubblicazione arriva si trova a dover depositare in ventiquattr’ore un atto complesso, con documenti che non ha ancora raccolto. Il ricorso arriva in ritardo, e il ritardo, come vedremo, costa la protezione.

Quanto dura realmente

Nella gran parte dei casi, tra deposito dell’istanza e accettazione dell’esperto passa una settimana, a volte meno. I ritardi si verificano quando il primo esperto designato rifiuta l’incarico, per incompatibilità o per carico di lavoro, e la commissione deve procedere a una nuova nomina. L’elenco degli esperti è in costante crescita: secondo i dati presentati da Unioncamere a fine 2025, gli iscritti erano 4.675 a livello nazionale, in grande maggioranza dottori commercialisti ed esperti contabili.


Il giorno dopo la pubblicazione: il ricorso al tribunale e il test davanti al giudice

Cosa succede

L’istanza e l’accettazione dell’esperto sono state pubblicate nel registro delle imprese. Da questo momento, se l’imprenditore le ha chieste, le misure protettive producono effetto: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dallo stesso giorno, e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure.

Ma è una protezione provvisoria. Per mantenerla, l’imprenditore deve rivolgersi al tribunale. E qui il test pratico cambia natura: da strumento di autodiagnosi diventa uno degli elementi su cui il giudice fonda la valutazione del cosiddetto fumus, cioè della verosimiglianza delle prospettive di risanamento.

La norma

L’art. 18 del Codice della crisi disciplina gli effetti delle misure protettive. L’art. 19 disciplina il procedimento di conferma, revoca o modifica. Il ricorso va presentato al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Entro venti giorni dalla pubblicazione, termine ridotto dai trenta del testo originario per effetto del correttivo ter, l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L’omesso o ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure; il mancato rispetto del termine per la pubblicazione del numero di ruolo comporta la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza dal registro delle imprese.

Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Se il ricorso non è stato depositato nel termine, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure senza neppure fissare l’udienza. In udienza il tribunale sente le parti e l’esperto, al quale chiede un parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, e provvede con ordinanza stabilendo la durata delle misure tra un minimo di 30 e un massimo di 120 giorni.

Come il test entra nel giudizio

La giurisprudenza di merito ha chiarito che la conferma non è un atto dovuto. Il tribunale verifica i presupposti tipici della tutela cautelare: da un lato la situazione di crisi e la concreta prospettiva di risanamento, dall’altro il pericolo che iniziative individuali dei creditori compromettano in modo irreversibile il patrimonio aziendale. E per valutare le prospettive di risanamento, i giudici attribuiscono rilievo proprio ai risultati del test, insieme alla disponibilità a trattare manifestata dai creditori e alla plausibilità del piano.

Il caso più eloquente è quello deciso dal Tribunale di Pescara il 14 maggio 2025. Il giudice ha negato la conferma delle misure perché le informazioni disponibili non permettevano di formulare una prognosi positiva: il progetto di piano era del tutto embrionale rispetto alle indicazioni della lista di controllo e, secondo la relazione dell’esperto, l’impresa si collocava nella fascia più critica del test pratico, che richiede soluzioni drastiche e non compatibili con un risanamento in continuità ordinaria. In mancanza, osservava il tribunale, la strada avrebbe dovuto essere il concordato semplificato con cessione dell’azienda a terzi o la liquidazione.

La lezione è netta: un risultato che colloca l’impresa oltre la soglia di 5, o con flussi negativi, non chiude la porta alla composizione negoziata, ma impone un piano che ne tenga conto. Chiedere la protezione per un risanamento in continuità diretta con un test che indica la cessione è il modo più rapido per vedersela negare.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra per il ricorso si chiude il giorno successivo alla pubblicazione: non c’è margine di recupero. L’imprenditore deve depositare il ricorso con tutto il corredo documentale, notificarlo all’esperto e ai creditori secondo le modalità indicate dal tribunale, e chiedere la pubblicazione del numero di ruolo ben prima della scadenza dei venti giorni.

In udienza può, e deve, difendere il proprio test. Se l’esperto ha già espresso perplessità sul numero, può presentare una versione aggiornata con le correzioni concordate. Se il test colloca l’impresa in una fascia elevata, può dimostrare che il piano prevede le iniziative di discontinuità coerenti con quella fascia. Può anche calibrare la richiesta: la giurisprudenza tende a confermare le misure tipiche e proporzionate, mentre respinge quelle che comprimono in modo eccessivo i diritti dei creditori. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato per 120 giorni il divieto di azioni esecutive e cautelari e gli altri effetti tipici, ma ha negato il divieto di azioni monitorie e l’inibizione delle segnalazioni alla Centrale Rischi.

Le misure possono essere estese, a certe condizioni, anche a soggetti diversi dall’impresa. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 4 aprile 2025, le ha estese al socio illimitatamente responsabile, richiamando un precedente del Tribunale di Venezia.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più grave, e più frequente, è il ritardo. Un ricorso depositato due giorni dopo la pubblicazione, anziché il giorno successivo, rende le misure inefficaci. E non esiste una protezione “ridotta”: c’è la protezione o non c’è. L’altro errore è chiedere troppo: misure atipiche e generalizzate che il tribunale respinge, trasmettendo ai creditori un segnale di debolezza.

Quanto dura realmente

Il procedimento di conferma si conclude, nella maggior parte dei tribunali, entro tre-cinque settimane dal deposito del ricorso: dieci giorni per la fissazione dell’udienza, il tempo necessario per le notifiche, l’udienza, l’ordinanza. I tempi si allungano quando i creditori si costituiscono e contestano, o quando il giudice chiede integrazioni documentali. Contro l’ordinanza è ammesso il reclamo; la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha ribadito l’autonomia del procedimento di conferma rispetto al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e la sua piena reclamabilità ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.


Il primo incontro: l’esperto rilegge il test

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura si sdoppia. Mentre il procedimento giudiziale sulle misure protettive fa il suo corso, l’esperto convoca l’imprenditore. Il primo incontro è il vero banco di prova del test. L’esperto lo esamina, lo confronta con i documenti, pone domande sulle singole voci e, se necessario, lo ricompila insieme all’imprenditore. Il documento ministeriale descrive esattamente questo passaggio: il test aiuta l’esperto a comprendere se vi sono concrete prospettive di risanamento.

Siamo, in genere, nella prima o nella seconda settimana dopo l’accettazione. Il risultato che emerge da questo incontro è spesso diverso da quello indicato nell’istanza, a volte di poco, a volte di molto.

La norma

L’art. 17, comma 5, del Codice della crisi stabilisce che l’esperto, verificata la propria indipendenza e preso atto delle informazioni disponibili, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza.

L’art. 16 impone all’imprenditore di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente, e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

Cosa guarda l’esperto

La rilettura del test segue alcune direttrici ricorrenti. Il numeratore viene verificato contro le certificazioni dei debiti pubblici, contro la Centrale Rischi e contro l’elenco dei creditori: i debiti mancanti emergono qui. Il denominatore viene verificato contro i bilanci storici e contro le prospettive del settore: se il margine operativo “a regime” è molto superiore alla media degli ultimi esercizi, l’esperto chiede di sapere perché. Gli investimenti di mantenimento vengono confrontati con gli ammortamenti: un’impresa che dichiara investimenti di mantenimento pari alla metà degli ammortamenti annui sta probabilmente sottostimando il proprio fabbisogno.

L’esperto verifica anche la coerenza tra fascia del test e tipo di piano. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 2 maggio 2025, ha chiarito che la composizione negoziata non può avere come unico scopo una liquidazione atomistica del patrimonio: un piano puramente liquidatorio è estraneo alla finalità del percorso, e le misure protettive non possono essere confermate a suo servizio. Il test serve anche a questo: a distinguere un’impresa che ha bisogno di una cessione in continuità da un’impresa che non ha più nulla da risanare.

I termini che si attivano

La legge non fissa un termine in giorni per la convocazione, ma impone che avvenga senza indugio. Il termine che conta, e che è già partito, è quello dei 180 giorni dall’accettazione dell’incarico, entro cui le parti devono individuare una soluzione. Ogni settimana spesa a ricostruire un test sbagliato è una settimana sottratta alle trattative.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Può correggere il test insieme all’esperto, ed è l’ultima occasione per farlo senza conseguenze. Se l’esperto contesta una voce, l’imprenditore può fornire documenti a sostegno o accettare la correzione. Se il nuovo risultato sposta l’impresa in una fascia diversa, può rimodulare il piano: aggiungere iniziative industriali, prevedere una cessione parziale, coinvolgere i soci con nuova finanza.

Deve, soprattutto, essere trasparente. L’archiviazione per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative ha conseguenze pesanti: il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto di non poter più pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure presentata dall’impresa dopo che l’esperto aveva archiviato la procedura per quella ragione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è difendere il numero a ogni costo. L’imprenditore che si è convinto di avere un rapporto di 2,8 tende a contestare ogni correzione dell’esperto, trasformando il primo incontro in uno scontro. L’esperto, che non è un consulente dell’imprenditore ma un facilitatore terzo e indipendente, ne trae la conclusione che le informazioni non sono affidabili. È l’anticamera dell’archiviazione.

Quanto dura realmente

Il primo incontro avviene di solito entro una o due settimane dall’accettazione. La rilettura completa del test, con le eventuali integrazioni documentali, richiede da due a quattro settimane. Nei casi più complessi, con gruppi di imprese o con debiti tributari da ricostruire, la fase si prolunga e si sovrappone all’inizio delle trattative.


Dal giorno 30 al giorno 120 (e oltre): i mesi delle trattative

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Le misure protettive, se confermate, hanno una durata fissata dal tribunale tra 30 e 120 giorni. L’esperto convoca i creditori, raccoglie le loro posizioni, favorisce il dialogo. Il piano si evolve: una banca accetta una moratoria, un fornitore strategico chiede garanzie, un potenziale acquirente si fa avanti per un ramo d’azienda.

E il test? Non resta fermo. Ogni volta che il piano cambia, cambia anche il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi. Un accordo di stralcio con un creditore riduce il numeratore; una cessione di un ramo lo riduce ma può ridurre anche il denominatore, se il ramo generava margine; un nuovo finanziamento prededucibile riduce il fabbisogno immediato ma aggiunge rate future. Il test diventa lo strumento con cui l’imprenditore e l’esperto verificano, a ogni passaggio, che la direzione sia quella giusta.

La norma

L’art. 19 del Codice della crisi prevede che il giudice, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, possa prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, ma la durata complessiva delle misure non può superare i 240 giorni. A monte, l’art. 8 del Codice fissa un limite generale: la durata complessiva delle misure protettive, anche non continuativa e comprensiva di rinnovi e proroghe, non può superare i dodici mesi.

L’art. 19 consente inoltre al tribunale, su istanza dell’imprenditore, di un creditore o dell’esperto, di revocare le misure o abbreviarne la durata quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. L’art. 16 impone alle banche e agli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione e revoca degli affidamenti. L’art. 21 regola la gestione dell’impresa durante le trattative.

Il test durante le trattative

La giurisprudenza dà rilievo, nelle fasi di proroga e di eventuale revoca, alla concreta disponibilità dei creditori a trattare. Il Tribunale di Modena, con provvedimento dell’8 marzo 2025, ha valorizzato la disponibilità manifestata dalle parti interessate; il Tribunale di Rovigo, con decreto del 6 maggio 2025, ha invece rigettato un’istanza di conferma ritenendo irrilevante il tentativo di rivedere il piano di fronte alla persistente indisponibilità dei creditori e alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il test aggiornato serve anche a questo: a dimostrare ai creditori, con un numero che l’esperto ha verificato, che la proposta è sostenibile.

Quando il test peggiora anziché migliorare, le conseguenze arrivano rapidamente. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha affermato che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di aprire la liquidazione giudiziale, senza che occorra attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso del termine per il concordato semplificato. E il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo aver negato la conferma delle misure anche per l’accertata assenza di prospettive di risanamento.

I termini che si attivano

La scadenza delle misure fissata nell’ordinanza è un termine da presidiare giorno per giorno: l’istanza di proroga va presentata prima che le misure cessino. Il tetto dei 240 giorni complessivi non si supera. Nel frattempo continua a correre il termine dei 180 giorni dell’incarico dell’esperto.

Cosa può fare l’imprenditore ora

È la fase in cui il test va aggiornato a ogni svolta delle trattative, e presentato ai creditori come prova della sostenibilità. L’imprenditore può chiedere la proroga delle misure, allegando il test aggiornato e lo stato delle trattative. Può chiedere al tribunale le autorizzazioni previste dall’art. 22 del Codice, ad esempio per contrarre finanziamenti prededucibili o per trasferire l’azienda o suoi rami. Può negoziare con l’amministrazione finanziaria, nei limiti introdotti dal correttivo ter, una transazione sui debiti tributari.

Non può, invece, compiere atti di straordinaria amministrazione o eseguire pagamenti non coerenti con le trattative senza informarne preventivamente l’esperto per iscritto: se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori o alle prospettive di risanamento, lo segnala e può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è dimenticare il test una volta ottenute le misure. L’imprenditore si concentra sulle trattative con le singole banche, chiude accordi parziali, ma non verifica che la somma degli accordi porti il rapporto complessivo in una zona sostenibile. Quando arriva il momento della relazione finale, l’esperto rifà il calcolo e scopre che gli accordi raggiunti, presi insieme, non bastano.

Quanto dura realmente

Secondo i dati dell’Osservatorio Unioncamere presentati a fine 2025, la durata media della composizione negoziata in Italia si attesta a 228 giorni, e sale a 320 giorni per le procedure concluse positivamente. Il dato dice molto: i percorsi che funzionano tendono a sfruttare anche la proroga dei 180 giorni, perché il tempo delle trattative vere è più lungo di quello previsto dalla legge come ordinario.


Giorno 180 (e fino al giorno 360): la relazione finale e gli esiti

Cosa succede

Sono passati sei mesi dall’accettazione dell’incarico. Se le parti non hanno individuato una soluzione adeguata al superamento della crisi, l’incarico si considera concluso. Se invece tutte le parti lo chiedono e l’esperto vi acconsente, o se la prosecuzione è resa necessaria dai procedimenti pendenti davanti al tribunale, l’incarico può essere prorogato per non oltre 180 giorni.

Al termine, l’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore. Il protocollo del 2026 stabilisce che la relazione documenti l’attività svolta, le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e l’idoneità della soluzione individuata, seguendo un indice allegato al decreto. Il test pratico torna qui per l’ultima volta: è lo strumento con cui l’esperto misura se la soluzione trovata porta il rapporto tra debito e flussi in una zona sostenibile.

La norma

L’art. 17, comma 7, del Codice della crisi disciplina la conclusione dell’incarico e la proroga. L’art. 23 disciplina le soluzioni possibili: la conclusione di un contratto con uno o più creditori, che produce effetti rafforzati se l’esperto lo ritiene idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto. In alternativa, l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, proporre il concordato semplificato per la cessione dei beni, o accedere agli altri strumenti di regolazione della crisi.

L’art. 25-sexies disciplina il concordato semplificato: l’imprenditore può proporlo entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, quando l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni negoziali non sono praticabili.

Il test come chiave di lettura degli esiti

C’è un collegamento diretto tra la fascia del test e l’esito più probabile. Un’impresa rimasta sotto 3 può chiudere con un contratto o un accordo con i principali creditori, eventualmente accompagnato da una convenzione di moratoria. Un’impresa tra 3 e 5 ha bisogno di un accordo che recepisca le iniziative industriali, spesso nella forma di un accordo di ristrutturazione o di un piano attestato. Un’impresa oltre 5 trova più spesso la propria soluzione in una cessione, all’interno della composizione con le autorizzazioni del tribunale, oppure nel concordato semplificato.

Il test non decide l’esito, ma lo rende prevedibile. E rende prevedibile anche la relazione finale: un esperto che ha visto il rapporto scendere da 5,4 a 2,9 grazie a una cessione di ramo e a un accordo di stralcio con le banche ha tutti gli elementi per attestare l’idoneità della soluzione.

I termini che si attivano

180 giorni dall’accettazione, prorogabili di non oltre altri 180. Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per proporre il concordato semplificato. C’è poi un termine che riguarda chi, nel frattempo, si trova convenuto in un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale: la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026, ha chiarito che la deroga prevista dall’art. 40, comma 10, del Codice, che consente di accedere a uno strumento di regolazione della crisi oltre il termine ordinario, presuppone che le trattative della composizione negoziata si siano effettivamente concluse, e non può decorrere dalla semplice rinuncia del debitore alla procedura.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Nei sessanta giorni successivi alla relazione finale si decide se l’impresa passa a uno strumento di regolazione della crisi o resta scoperta. Se la relazione è favorevole, l’imprenditore esegue gli accordi raggiunti e ne cura gli adempimenti pubblicitari. Se è sfavorevole ma riconosce la correttezza delle trattative, può valutare il concordato semplificato o un altro strumento. Se la composizione è stata archiviata per altre ragioni, deve muoversi con rapidità, perché la protezione è cessata e i creditori sono di nuovo liberi di agire.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è arrivare alla relazione finale senza una strategia alternativa. L’imprenditore spera fino all’ultimo nell’accordo, non prepara il piano B, e quando la relazione è negativa perde settimane preziose dei sessanta giorni disponibili. Oppure rinuncia alla composizione per anticipare l’accesso a uno strumento, senza sapere che, come ha chiarito la Cassazione nel 2026, la rinuncia non gli garantisce la deroga ai termini del procedimento di liquidazione.

Quanto dura realmente

Il dato Unioncamere dei 320 giorni medi per le procedure concluse positivamente indica che la proroga dell’incarico è la regola per i percorsi di successo, non l’eccezione. Il tasso di successo, secondo quanto riferito da Unioncamere nel 2026, si aggira intorno a un caso favorevole su cinque, in miglioramento rispetto ai primi anni di applicazione dell’istituto. L’Osservatorio rileva anche che le imprese che chiudono con successo sono mediamente più strutturate e affrontano la crisi in modo più tempestivo: le sofferenze bancarie pregresse riguardavano il 22,7% delle imprese con esito positivo contro il 38,8% di quelle con esito negativo. Tradotto nel linguaggio del test: chi arriva prima, arriva con un numeratore più piccolo.


La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati per illustrare il funzionamento del test e dei termini. Non si riferiscono a casi reali.

Simulazione 1 — La stessa società, due calendari paralleli

Ipotesi di partenza. Una società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico, con 38 dipendenti. Al 30 settembre 2026 il test pratico si compone così.

Numeratore (A): debito scaduto verso fornitori 388.150 € e verso erario e INPS 224.330 € (totale 612.480 €); rate di mutui in scadenza nei 24 mesi 486.900 €; linee a breve che la banca ha comunicato di non rinnovare 540.000 €; investimenti indispensabili per il rinnovo di una linea produttiva 260.000 €; meno liquidità disponibile 38.080 €; meno versamento in conto capitale già deliberato dai soci 14.000 €. A = 1.847.300 €.

Denominatore (B): margine operativo lordo normalizzato a regime 598.400 €; meno investimenti di mantenimento 121.300 €; meno imposte sul reddito 64.500 €. B = 412.600 €.

Risultato: 1.847.300 / 412.600 = 4,48. Fascia intermedia: il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industriali.

Calendario A — il debitore che agisce alle finestre giuste.

  • 1 ottobre 2026: l’imprenditore riceve il risultato e fa le prove di sensibilità. Ipotizzando la cessione di un ramo non strategico per 380.000 €, il numeratore scende a 1.467.300 € e il rapporto a 3,56. Ipotizzando anche un intervento sui costi che porta il margine operativo normalizzato a 690.000 €, il denominatore sale a 504.200 € e il rapporto scende a 2,91.
  • 2 ottobre 2026: richiesta delle certificazioni dei debiti pubblici.
  • 12 ottobre 2026 (lunedì): deposito dell’istanza con richiesta di misure protettive, progetto di piano coerente con il test (cessione del ramo più intervento sui costi), ricorso per la conferma già pronto in bozza.
  • 15 ottobre 2026: nomina dell’esperto, entro i cinque giorni lavorativi.
  • 16 ottobre 2026: accettazione, entro i due giorni lavorativi.
  • 19 ottobre 2026: pubblicazione nel registro delle imprese; le misure producono effetto.
  • 20 ottobre 2026: deposito del ricorso per la conferma, il giorno successivo alla pubblicazione.
  • 22 ottobre 2026: richiesta di pubblicazione del numero di ruolo, con ampio anticipo sul termine di venti giorni.
  • 27 ottobre 2026: primo incontro con l’esperto; il test viene riletto; l’esperto chiede di ricondurre gli investimenti di mantenimento al livello medio degli ultimi tre esercizi, il rapporto di partenza sale a 4,61 ma la prova di sensibilità con le iniziative resta sotto 3,1.
  • Inizio novembre 2026: udienza, parere favorevole dell’esperto, conferma delle misure per 120 giorni.
  • 14 aprile 2027: scadenza dei 180 giorni dall’accettazione; le parti, con il consenso dell’esperto, chiedono la proroga perché la cessione del ramo è in fase di autorizzazione.
  • Giugno 2027: accordo con le banche e cessione del ramo; il test finale restituisce 2,94.
  • Entro l’11 ottobre 2027, ultimo giorno della proroga massima: relazione finale favorevole.

Calendario B — il debitore che lascia correre.

  • Ottobre-dicembre 2026: l’imprenditore non compila il test, confida in un’ottima commessa attesa per la primavera.
  • 18 gennaio 2027: una banca notifica un pignoramento presso terzi sui conti; un fornitore deposita ricorso per la liquidazione giudiziale.
  • 25 gennaio 2027: l’imprenditore compila il test in fretta. Nel frattempo il debito scaduto è cresciuto, le linee a breve sono state revocate, il margine è crollato a 172.000 €. Il denominatore diventa 172.000 − 121.300 − 64.500 = −13.800 €: il rapporto non ha più significato matematico, la gestione brucia cassa.
  • 5 febbraio 2027 (venerdì): deposito dell’istanza con un progetto di piano che prevede la continuità diretta, incoerente con un denominatore negativo.
  • 11 febbraio 2027: accettazione dell’esperto; 12 febbraio: pubblicazione.
  • 15 febbraio 2027: deposito del ricorso, tre giorni dopo la pubblicazione. Il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure senza fissare l’udienza.
  • Fine febbraio 2027: primo incontro con l’esperto, che non ravvisa concrete prospettive di risanamento in continuità diretta e ne dà notizia; l’istanza viene archiviata.
  • Marzo 2027: il procedimento di liquidazione giudiziale riprende il suo corso.

La differenza tra i due calendari non sta nella situazione di partenza, che è identica, ma nel momento in cui il numero è stato letto.

Simulazione 2 — Il test semplificato di un’impresa minore

Ipotesi. Una ditta individuale del commercio al dettaglio. Debito scaduto 138.450 €; rate in scadenza nei primi dodici mesi 41.200 €; giacenze bancarie 9.870 €. Numeratore: 138.450 + 41.200 − 9.870 = 169.780 €. Risultato dell’esercizio precedente 22.340 €; ammortamenti 31.900 €; provento straordinario da rimborso assicurativo 6.150 €, da sottrarre. Denominatore: 22.340 + 31.900 − 6.150 = 48.090 €.

Risultato: 169.780 / 48.090 = 3,53. Fascia intermedia, appena sopra la soglia.

Se il titolare avesse dimenticato di sottrarre il provento straordinario, il denominatore sarebbe stato 54.240 € e il rapporto 3,13; se avesse dimenticato anche le rate del primo anno, il numeratore sarebbe stato 128.580 € e il rapporto 2,37, cioè difficoltà contenute. Due errori di compilazione avrebbero spostato l’impresa di fascia, con un piano costruito sul presupposto sbagliato. L’esperto, rifacendo il calcolo al primo incontro, avrebbe riportato il numero a 3,53, e il piano basato sulla sola dilazione si sarebbe rivelato insufficiente.


I binari paralleli: come cambia il calendario se si attiva un rimedio

La cronologia ordinaria non è l’unica possibile. Durante la composizione negoziata si aprono binari paralleli che modificano il calendario, e il test cambia peso a seconda del binario imboccato.

Il binario delle misure cautelari. Oltre alle misure protettive, l’imprenditore può chiedere al tribunale provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative, ai sensi dell’art. 19 del Codice. Il calendario si allunga di un procedimento, e il test diventa parte della motivazione: il giudice deve verificare che la misura sia funzionale a un risanamento plausibile. La prudenza dei tribunali nel concedere misure atipiche, come nel caso di Nola, dimostra che il test, da solo, non basta a giustificare compressioni sproporzionate dei diritti dei creditori.

Il binario delle autorizzazioni. Se il piano prevede un finanziamento prededucibile o la cessione dell’azienda o di un ramo, l’imprenditore deve chiedere l’autorizzazione al tribunale ai sensi dell’art. 22. Il calendario si arricchisce di un’ulteriore parentesi giudiziale, che spesso giustifica da sola la proroga dei 180 giorni. In questo binario il test assume una funzione dimostrativa: una cessione che porta il rapporto da oltre 5 a meno di 3 è la prova numerica che l’operazione serve al risanamento, non a una dismissione fine a sé stessa.

Il binario dell’accordo con i creditori. Quando le trattative producono un contratto o un accordo ai sensi dell’art. 23, il calendario si chiude anticipatamente. Non occorre attendere la scadenza dei 180 giorni: l’incarico si conclude con la soluzione trovata. Il test finale diventa l’elemento su cui l’esperto fonda la valutazione di idoneità dell’accordo ad assicurare la continuità aziendale, presupposto degli effetti rafforzati previsti dalla legge per il contratto che garantisce la continuità per almeno due anni.

Il binario dello strumento di regolazione. Se le trattative falliscono, o se il test mostra fin dall’inizio che la soluzione negoziale non basta, l’imprenditore può uscire dalla composizione verso un accordo di ristrutturazione, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, un concordato preventivo o il concordato semplificato. Il decreto del 2026 ha introdotto una nuova Sezione II-bis dedicata proprio ai piani utilizzati in questi strumenti: il piano deve indicare, tra l’altro, il momento in cui si prevede il raggiungimento del riequilibrio economico-finanziario, le azioni risarcitorie esperibili e gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro. Il test, che nella composizione negoziata era uno strumento di orientamento, diventa qui una base di partenza per un piano soggetto a un controllo più penetrante.

Il binario della liquidazione giudiziale. È il binario che nessuno sceglie ma che si apre quando le misure vengono revocate o non confermate. La giurisprudenza di Torino e di Mantova mostra che il passaggio può essere rapido. In questo scenario il test, se era stato compilato con serietà e indicava una fascia critica, può comunque servire: dimostra che l’imprenditore aveva consapevolezza della situazione e ha tentato un percorso coerente, elemento che rileva nella valutazione della buona fede e della correttezza della condotta.

Il principio che unisce tutti i binari è uno: il calendario cambia, ma il test lo attraversa sempre. Cambia solo la domanda a cui risponde. Nella composizione ordinaria risponde alla domanda “quanto è difficile?”; nei binari paralleli risponde alla domanda “questa operazione avvicina o allontana la sostenibilità?”.


Le 5 finestre critiche

Ci sono cinque momenti, nella cronologia della composizione negoziata, in cui agire o non agire cambia l’esito. In ciascuno di essi il test pratico ha un ruolo preciso.

  1. Prima dell’istanza, quando il test si compila e si corregge senza testimoni. È l’unico tempo libero di tutta la procedura. Un test costruito con dati affidabili e prove di sensibilità documentate è la base di tutto il resto. Un test compilato in fretta è un difetto che si trascina fino alla relazione finale.
  2. Almeno dieci giorni prima del deposito, quando si richiedono le certificazioni e si sceglie la strategia in base alla fascia. Qui si decide se il piano punterà sulla rinegoziazione, sulle iniziative industriali o sulla cessione. Scegliere una strategia incoerente con il proprio test significa preparare una bocciatura.
  3. Il giorno successivo alla pubblicazione, quando va depositato il ricorso per la conferma delle misure. Un giorno di ritardo costa la protezione, e il tribunale può dichiararne l’inefficacia senza nemmeno fissare l’udienza. Il test, a quel punto, deve essere pronto per essere esaminato attraverso il parere dell’esperto.
  4. Il primo incontro con l’esperto, quando il test viene riletto. È l’ultima occasione per correggere il numero senza conseguenze, in un confronto collaborativo. Difendere un test sbagliato in questa sede è il modo più rapido per perdere la fiducia dell’esperto e avvicinare l’archiviazione.
  5. I sessanta giorni successivi alla relazione finale, quando si decide lo sbocco. Se la composizione non si è chiusa con un accordo, questa è la finestra per il concordato semplificato o per un altro strumento. Arrivarci senza un piano alternativo già abbozzato significa bruciare in attese il tempo che la legge concede.

Le domande sul tempo

Posso compilare il test e aspettare qualche mese prima di presentare l’istanza? Si può, ma il test perde valore con il passare del tempo. Il numeratore cresce con i debiti che scadono, il denominatore cambia con l’andamento della gestione. Un test vecchio di tre mesi, in un’impresa in tensione finanziaria, può essere già superato. Prima del deposito va sempre ricompilato con i dati più recenti, anche perché la situazione patrimoniale da allegare al ricorso per le misure non può essere anteriore di oltre sessanta giorni.

Ho depositato l’istanza cinque giorni fa e non ho ancora notizie dell’esperto: è normale? La nomina deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza, e l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla designazione. Se sono passati cinque giorni di calendario, compreso un fine settimana, si è ancora nei tempi. Il momento da presidiare non è la nomina ma la pubblicazione, perché dal giorno successivo decorre il termine per il ricorso.

La pubblicazione è avvenuta ieri sera: posso depositare il ricorso dopodomani? No. Il ricorso va presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Il deposito tardivo rende inefficaci le misure. La sospensione feriale non viene in aiuto, perché l’art. 9 del Codice della crisi ne esclude l’applicazione ai procedimenti che il Codice disciplina: anche se la pubblicazione avviene nel periodo 1-31 agosto, il termine corre normalmente.

Sono passati 150 giorni dall’accettazione e le trattative sono a buon punto ma non concluse: cosa succede al giorno 180? L’incarico si considera concluso se entro 180 giorni non è stata individuata una soluzione. Ma può essere prorogato per non oltre altri 180 giorni se tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure se la prosecuzione è resa necessaria dai procedimenti avviati davanti al tribunale. È il momento di aggiornare il test con lo stato delle trattative e di usarlo per convincere i creditori che la proroga ha senso.

Quanto dura, in tutto, una composizione negoziata? La durata ordinaria è di 180 giorni dall’accettazione, fino a un massimo di 360 con la proroga. Nella realtà, secondo i dati Unioncamere, la media nazionale è di 228 giorni, che salgono a 320 per le procedure concluse con esito positivo. A questi tempi va aggiunta la fase preparatoria, che per un test e un piano ben costruiti richiede qualche settimana, e l’eventuale fase successiva di esecuzione degli accordi o di accesso a uno strumento di regolazione.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I provvedimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. Per ciascuno sono indicati gli estremi, il principio espresso in forma sintetica e la sua rilevanza per chi deve leggere il risultato del test pratico. Si tratta prevalentemente di provvedimenti di merito, perché la composizione negoziata è un istituto giovane e la giurisprudenza di legittimità sta iniziando solo ora a pronunciarsi.

Tappa del ricorso per la conferma delle misure

  1. Tribunale di Padova, 25 febbraio 2022. Le misure protettive producono effetto generalizzato verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori, dalla pubblicazione dell’istanza; quando l’esperto non segnala controindicazioni, la conferma può estendersi a tutti i creditori. Rilevanza: chiarisce la portata della protezione che il test contribuisce a ottenere.
  2. Tribunale di Roma, 4 ottobre 2022. Ai fini della conferma rileva la concreta possibilità di pervenire a una soluzione concordata. Rilevanza: il test è uno degli strumenti con cui si dimostra questa possibilità in termini numerici.
  3. Tribunale di Modena, 8 marzo 2025. Tra gli elementi valutati per la conferma assume rilievo la disponibilità a trattare manifestata dalle parti interessate, accanto alla presenza di iniziative dei creditori. Rilevanza: il numero del test da solo non basta; serve anche la prova che i creditori sono disposti a sedersi al tavolo.
  4. Tribunale di Palermo, 4 aprile 2025. Le misure protettive possono essere estese al socio illimitatamente responsabile, in linea con un precedente del Tribunale di Venezia. Rilevanza: nelle società di persone la protezione può coprire anche il patrimonio del socio, ma la valutazione del risanamento resta ancorata ai numeri dell’impresa.
  5. Tribunale di Avezzano, 22 aprile 2025. Nella valutazione delle misure viene considerata l’assenza di iniziative dei creditori, che incide sulla verifica del pericolo per il patrimonio. Rilevanza: la protezione si calibra sul rischio concreto, non solo sulla prognosi di risanamento.
  6. Tribunale di Bologna, 2 maggio 2025. La composizione negoziata non può avere come unico scopo la liquidazione atomistica del patrimonio; un piano puramente liquidatorio non consente la conferma delle misure, e la modifica dell’art. 23 introdotta dal correttivo ter non giustifica una conclusione diversa. Rilevanza: un test che colloca l’impresa in fascia critica impone la cessione in continuità, non la vendita dei singoli beni.
  7. Tribunale di Rovigo, decreto 6 maggio 2025. La conferma è stata negata in presenza di una persistente indisponibilità dei creditori a trattare e della prosecuzione delle azioni esecutive, ritenendo irrilevante il tentativo di rivedere il piano. Rilevanza: un test ricompilato all’ultimo momento non salva una procedura in cui manca la base negoziale.
  8. Tribunale di Pescara, 14 maggio 2025. Le misure non vanno confermate quando le informazioni disponibili non consentono una prognosi positiva di risanamento: nel caso esaminato il piano era embrionale rispetto alla lista di controllo e l’esperto collocava l’impresa nella fascia più critica del test, che richiede soluzioni drastiche. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente lega l’esito del test alla decisione del giudice.
  9. Tribunale di Nola, decreto 15 maggio 2025. Confermate per 120 giorni le misure tipiche, sono state respinte quelle atipiche consistenti nel divieto di azioni monitorie e nell’inibizione delle segnalazioni alla Centrale Rischi, ritenute sproporzionate rispetto agli interessi dei creditori. Rilevanza: anche con un test solido, la protezione ottenibile ha confini precisi.

Tappa del primo incontro e delle trattative

  1. Tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, il tribunale ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure chiesta successivamente dall’impresa. Rilevanza: la trasparenza sui dati, a cominciare da quelli del test, è condizione della procedura stessa.
  2. Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Dopo la mancata conferma delle misure, motivata anche dall’assenza di prospettive di risanamento, il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Rilevanza: un test che non regge espone rapidamente l’impresa al rischio concorsuale.
  3. Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di aprire la liquidazione giudiziale, senza necessità di attendere la relazione finale o il termine per il concordato semplificato. Rilevanza: il calendario può chiudersi molto prima dei 180 giorni se il test e il piano non convincono.

Tappa del reclamo e della conclusione

  1. Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. Il procedimento per la conferma delle misure protettive è autonomo rispetto al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, e l’ordinanza che lo definisce è pienamente reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevanza: contro una mancata conferma fondata su una lettura errata del test esiste un rimedio.
  2. Corte di Cassazione, ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026. La deroga dell’art. 40, comma 10, del Codice della crisi, che permette di accedere a uno strumento di regolazione oltre il termine ordinario, presuppone che le trattative della composizione negoziata siano concluse e non può decorrere dalla mera rinuncia del debitore. Rilevanza: la scelta dei tempi di uscita dalla composizione ha conseguenze processuali precise, da pianificare fin dalla lettura del test.

Cosa può fare lo Studio Monardo: interveniamo alla tappa in cui ti trovi

Ogni imprenditore arriva allo studio in un punto diverso del calendario. Il nostro lavoro parte da lì: individuiamo la tappa, i termini che stanno correndo, le finestre ancora aperte, e costruiamo la strategia a partire dal test.

  1. Ricostruiamo il test pratico voce per voce se sei ancora prima dell’istanza: confrontiamo il numeratore con le certificazioni dei debiti pubblici, la Centrale Rischi e l’elenco dei creditori; verifichiamo il margine operativo normalizzato contro i bilanci storici; eseguiamo le prove di sensibilità sulle iniziative del piano.
  2. Leggiamo il risultato e scegliamo la strategia coerente con la fascia: rinegoziazione sotto 3, iniziative industriali documentate tra 3 e 5, cessione in continuità oltre 5 o con flussi negativi. Mettiamo per iscritto il collegamento tra numero e piano, perché l’esperto lo trovi già spiegato.
  3. Verifichiamo la coerenza tra test e progetto di piano secondo la lista di controllo aggiornata dal decreto del 23 aprile 2026, con particolare attenzione alle proiezioni, al confronto con i dati storici e al fabbisogno per la riorganizzazione del lavoro.
  4. Prepariamo il ricorso per la conferma delle misure prima della pubblicazione, con il corredo documentale completo, in modo da depositarlo il giorno successivo e richiedere la pubblicazione del numero di ruolo ben dentro i venti giorni.
  5. Calibriamo la richiesta di protezione sulle misure tipiche e proporzionate, valutando caso per caso l’estensione ai garanti o al socio illimitatamente responsabile, per non esporre l’impresa a un rigetto che la indebolisce davanti ai creditori.
  6. Affianchiamo l’imprenditore al primo incontro con l’esperto con una nota tecnica sulla costruzione del test, e gestiamo la eventuale ricompilazione in modo collaborativo e documentato.
  7. Aggiorniamo il test a ogni svolta delle trattative e lo utilizziamo con le banche e con i fornitori come prova numerica della sostenibilità delle proposte; curiamo le istanze di proroga delle misure prima della scadenza e le richieste di autorizzazione per finanziamenti o cessioni.
  8. Prepariamo il piano alternativo prima della relazione finale, così che i sessanta giorni per il concordato semplificato o l’accesso a un altro strumento non vadano sprecati.
  9. Proponiamo reclamo contro l’ordinanza che nega o revoca le misure quando la decisione si fonda su una lettura non corretta del test o del piano, e seguiamo l’eventuale giudizio fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, l’abilitazione di Esperto Negoziatore pesa più di ogni altra: significa conoscere dall’interno il protocollo di conduzione, il modo in cui l’esperto esamina il test, le domande che porrà e i criteri con cui redigerà la relazione finale. Chi assiste l’imprenditore con questa consapevolezza sa anticipare le obiezioni invece di subirle.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che ha costruito il test e il piano segue il ricorso per le misure, l’eventuale reclamo, gli strumenti di regolazione successivi e, se necessario, il giudizio di legittimità. Nessuna ricostruzione da capo, nessuna linea difensiva che cambia a metà strada.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso: avvocati e commercialisti insieme, perché il test pratico è per metà un calcolo economico-finanziario e per metà un documento che finirà davanti a un esperto e a un giudice. Separare le due metà significa rischiare che il numero sia corretto ma indifendibile, o difendibile ma sbagliato.


Chiusura: il numero che anticipa il calendario

Il test pratico non è un adempimento da sbrigare prima di cliccare su “invia”. È la previsione, in una sola cifra, di tutto ciò che accadrà dopo: quale piano sarà credibile, quali misure il tribunale confermerà, quanto dureranno le trattative, quale sarà lo sbocco finale. Chi lo legge in tempo sceglie la strada; chi lo legge tardi se la vede imporre. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata.

Lo Studio Monardo si occupa di composizione negoziata perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi il percorso dal punto di vista di chi dovrà valutare il test e il piano. A questa competenza si aggiunge il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per ricostruire con precisione le esposizioni verso banche, erario ed enti previdenziali che compongono il numeratore del test, e la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità di difesa se la partita si sposta davanti ai giudici.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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