Chi guida un’associazione raramente immagina che un giorno dovrà chiedersi se l’ente è «sovraindebitato». Poi arrivano un fido revocato, un fornitore che minaccia il decreto ingiuntivo, un contributo pubblico che tarda di un anno, e la domanda diventa urgente. In questa guida abbiamo raccolto le domande che ci vengono poste più spesso su questo tema, formulate come le fanno davvero le persone, e abbiamo risposto come si risponde in una prima consulenza: in modo diretto, senza nascondere i punti deboli.
Il quadro, in poche righe. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificato da ultimo dal terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024), riserva le procedure di sovraindebitamento a chi non può essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali. Il testo non nomina espressamente associazioni, fondazioni e comitati: secondo la lettura prevalente rientrano nella categoria residuale di «ogni altro debitore», ma non tutti i tribunali la pensano allo stesso modo. Per un ente non commerciale gli strumenti in gioco sono due: il concordato minore e la liquidazione controllata.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè dell’organismo attraverso cui passa obbligatoriamente ogni domanda di concordato minore o di liquidazione controllata. Conoscere dall’interno il lavoro del gestore significa sapere quali verifiche l’OCC farà sui conti dell’associazione e quali lacune documentali possono far dichiarare inammissibile la domanda. E quando l’ente svolge anche un’attività commerciale, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) permette di valutare se esista ancora uno spazio concreto di risanamento.
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Prima le basi
«Ma un’associazione può davvero andare in sovraindebitamento? Non era una cosa per le famiglie?»
Sì, può: il sovraindebitamento non è riservato alle persone fisiche, riguarda chiunque non possa finire in liquidazione giudiziale.
È un equivoco diffusissimo, e si capisce da dove nasce. Per anni la vecchia legge 3/2012 è stata raccontata come la “legge salva-suicidi”, pensata per il consumatore strangolato dai finanziamenti. In realtà già allora, e oggi ancora più chiaramente con il Codice della crisi, la platea era molto più ampia.
L’art. 2, comma 1, lett. c) CCII descrive il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza di una serie di soggetti: il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e poi, in chiusura, ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali. È in questa formula finale che entrano, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i comitati, le fondazioni e in generale gli enti privati che non esercitano un’impresa commerciale.
La dottrina ha notato che il legislatore si è “dimenticato” di disciplinarli espressamente, ma ha concluso che la categoria residuale li comprende proprio perché non sono soggetti alla liquidazione giudiziale, che l’art. 1 CCII riserva a chi esercita attività commerciale. Anche nella prassi degli OCC e dei tribunali si trovano domande di associazioni sportive dilettantistiche, culturali e di promozione sociale.
Detto questo, c’è un “ma” che affronteremo più avanti con calma: almeno un tribunale ha escluso che un’associazione di promozione sociale potesse essere sottoposta a liquidazione controllata, ritenendo applicabile la liquidazione prevista dal codice civile. Non è l’orientamento dominante, ma è un precedente che chi prepara la domanda deve conoscere e disinnescare in anticipo, spiegando perché nel caso concreto l’ente rientra nella nozione di sovraindebitamento.
«Quali enti rientrano? Noi siamo un’ASD, altri sono fondazioni, altri ancora comitati di quartiere…»
La regola è una sola: conta cosa fa l’ente in concreto, non come si chiama.
Proviamo a fare ordine, partendo dalle figure più frequenti.
Le associazioni non riconosciute (la grande maggioranza delle associazioni culturali, ricreative, sportive dilettantistiche, di volontariato che non hanno chiesto la personalità giuridica) sono il caso tipico. Hanno un fondo comune, non hanno autonomia patrimoniale perfetta e, se non esercitano in modo prevalente un’impresa commerciale, sono candidate naturali al concordato minore o alla liquidazione controllata.
Le associazioni riconosciute e le fondazioni hanno personalità giuridica. Qui entra in gioco il codice civile: gli artt. 27 e seguenti e le disposizioni di attuazione prevedono una procedura di liquidazione dei beni quando l’ente si estingue, e l’art. 16 disp. att. c.c. richiama, per la liquidazione di un ente insolvente, regole mutuate dalla liquidazione coatta. Questo apre un problema di coordinamento con la formula dell’art. 2 CCII che esclude chi è soggetto ad «altre procedure liquidatorie previste dal codice civile». Ne parliamo nel blocco dei casi particolari.
I comitati (art. 39 e seguenti c.c.) seguono in larga parte la logica delle associazioni non riconosciute, con una particolarità: organizzatori e gestori rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.
Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS restano associazioni o fondazioni: l’iscrizione non cambia da sola la procedura applicabile. Cambia tutto, invece, per le imprese sociali e le cooperative sociali, per le quali la legge prevede la liquidazione coatta amministrativa: sono quindi fuori dal perimetro del sovraindebitamento.
Le società sportive dilettantistiche costituite come S.r.l. o cooperative sono società, non associazioni: il ragionamento passa per le soglie dell’impresa minore, non per la categoria residuale degli enti non commerciali.
Infine, qualsiasi ente che eserciti in concreto e in via prevalente un’attività commerciale, anche senza scopo di lucro, può essere trattato come imprenditore. Se supera le soglie dimensionali dell’impresa minore rischia la liquidazione giudiziale; se resta sotto, torna comunque nel sovraindebitamento, ma come impresa minore.
«Quando si può dire che un’associazione è “sovraindebitata”? Basta avere qualche debito arretrato?»
No: serve uno stato di crisi o di insolvenza, non un semplice ritardo nei pagamenti.
Il Codice usa due concetti. La crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, e si manifesta quando i flussi di cassa prospettici non bastano a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. L’insolvenza è lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e di solito si vede da inadempimenti ripetuti, esecuzioni, protesti.
Tradotto nella vita di un’associazione: avere un fornitore che aspetta da due mesi mentre si attende il contributo regionale già deliberato non è sovraindebitamento. Lo è, invece, quando il bilancio preventivo dei prossimi dodici mesi mostra che le entrate attese (quote, contributi, corrispettivi specifici, raccolte fondi) non copriranno le rate del mutuo sulla sede, gli arretrati con i fornitori e i debiti con l’Erario, e non c’è una fonte credibile che colmi il buco.
Un dettaglio che molti trascurano: la valutazione si fa sull’ente, non sulle persone. Che il presidente sia disposto a “metterci qualcosa di tasca sua” non esclude la crisi dell’associazione; semmai quel contributo potrà diventare finanza esterna dentro una procedura, come vedremo.
«E quali strade abbiamo? Ho letto di piano del consumatore, esdebitazione dell’incapiente…»
Per un ente le strade sono due: concordato minore e liquidazione controllata. Le altre non sono percorribili.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII) è riservata alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale. Un’associazione non è una persona fisica, quindi è esclusa per definizione.
L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), quella che consente a chi non ha nulla da offrire di liberarsi dei debiti una volta nella vita, è anch’essa riservata alla persona fisica meritevole.
Restano:
- il concordato minore (artt. 74-83 CCII): una proposta ai creditori, votata a maggioranza e omologata dal tribunale, che può prevedere la prosecuzione dell’attività oppure, se è liquidatoria, deve essere sostenuta da risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII): un liquidatore nominato dal tribunale acquisisce e vende il patrimonio dell’ente e ripartisce il ricavato secondo le cause di prelazione. Può essere chiesta dall’associazione, ma anche da un creditore.
Come detto sopra, la scelta tra le due non è una questione di preferenza: dipende da quanto patrimonio c’è, da chi può mettere risorse fresche, da quanto conta per gli associati proseguire l’attività e da come si prevede che votino i creditori principali.
Poi la procedura, passo dopo passo
«Da dove si comincia? Il presidente può decidere da solo di presentare la domanda?»
Dipende dallo statuto, e questo è il primo documento che guardiamo.
Nelle associazioni non riconosciute l’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati, e l’ente sta in giudizio tramite chi ne ha la presidenza o la direzione secondo quegli accordi (art. 36 c.c.). Nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni valgono le regole statutarie sui poteri degli organi. In pratica, quasi sempre serve una delibera dell’organo competente: il consiglio direttivo, e a volte l’assemblea quando lo statuto riserva a essa gli atti di straordinaria amministrazione o le decisioni che possono portare allo scioglimento.
Il nostro consiglio operativo è di non lesinare sulla forma: una delibera chiara, che dia mandato al legale rappresentante di rivolgersi all’OCC, di sottoscrivere il ricorso e di compiere gli atti successivi, evita contestazioni sulla legittimazione proprio nel momento più delicato. Se lo statuto è ambiguo, conviene far deliberare entrambi gli organi.
Il secondo passo è mettere in fila i numeri. L’OCC e poi il tribunale chiederanno: l’elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, l’elenco dei beni, gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, i rendiconti o bilanci degli ultimi esercizi, le entrate previste. Molte associazioni piccole tengono una contabilità semplificata per cassa: va benissimo, ma va ricostruita in modo leggibile, perché una relazione dell’OCC fondata su dati incompleti non regge.
Terzo passo: fermare le emorragie. Finché la domanda non è depositata, i creditori possono agire. Se c’è un pignoramento imminente sul conto dell’associazione, i tempi di preparazione vanno compressi e occorre valutare subito le misure protettive (ne parliamo più sotto).
La delibera e la ricostruzione dei conti sono il vero inizio della procedura: saltarle significa esporsi a un’inammissibilità evitabile.
«Cos’è questo OCC e perché non possiamo andare direttamente in tribunale?»
L’Organismo di Composizione della Crisi è un soggetto iscritto in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia (disciplinato dal D.M. 202/2014), costituito presso ordini professionali, camere di commercio, enti pubblici. L’OCC nomina un gestore della crisi, che affianca l’ente e redige una relazione destinata al giudice.
Non è un passaggio formale. Sia la domanda di concordato minore (art. 76 CCII) sia il ricorso per la liquidazione controllata (art. 269 CCII) devono essere accompagnati dalla relazione dell’OCC, che deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione, illustrare le cause dell’indebitamento, indicare la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni e, nel concordato, esprimere un giudizio sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
La Cassazione ha chiarito che il giudice non si limita a controllare che la relazione esista, ma ne verifica nel merito completezza e attendibilità (Cass. civ., sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576). Per un’associazione, dove spesso i documenti sono sparsi tra tesorieri che si sono succeduti negli anni, questo significa che la qualità del lavoro preparatorio incide direttamente sull’esito.
Competente è l’OCC del circondario del tribunale dove l’ente ha il centro degli interessi principali, che per un’associazione coincide di regola con la sede effettiva dell’attività. La domanda di concordato minore richiede anche l’assistenza di un difensore; per la liquidazione controllata alcuni tribunali hanno osservato che l’assistenza legale non è imposta, ma la complessità delle scelte, per un ente, rende difficile immaginare di farne a meno.
«Come funziona in pratica il concordato minore per un’associazione?»
Il concordato minore è una proposta ai creditori. L’ente dice: “Non posso pagarvi tutto, ma vi offro questo, in questi tempi, con queste garanzie”. Se la maggioranza accetta e il tribunale verifica che la proposta rispetta la legge e non dà ai dissenzienti meno di quanto avrebbero dalla liquidazione, i debiti vengono ristrutturati secondo il piano.
Le versioni sono due. Nel concordato in continuità l’associazione prosegue l’attività e paga i creditori con i flussi futuri (quote, corrispettivi, contributi). Nel concordato liquidatorio l’ente mette a disposizione i propri beni, ma l’art. 74, comma 2, CCII lo ammette solo se c’è un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Per le associazioni questa seconda strada è spesso realistica: associati, sostenitori, un ente affiliante o una federazione possono mettere a disposizione una somma che non avrebbero mai versato in un’esecuzione forzata.
La giurisprudenza di merito del 2025 ha ammesso anche concordati minori liquidatori fondati integralmente su finanza di terzi, a condizione che l’apporto sia davvero rilevante rispetto alla situazione dell’ente (Trib. Terni, 17 settembre 2025; Trib. Bolzano, 12 novembre 2025). Attenzione però a un limite fissato dalla Cassazione: la proposta deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione, altrimenti è inammissibile (Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574). Non si può, per esempio, pagare di più i fornitori “amici” rispetto al creditore privilegiato.
Sul piano procedurale: si deposita la domanda con la relazione dell’OCC; se il tribunale la ritiene ammissibile, apre la procedura con decreto, dispone la comunicazione ai creditori e fissa il termine entro cui esprimere il voto; l’OCC raccoglie i voti e riferisce; se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il giudice procede all’omologazione (art. 80 CCII). Un aspetto che sorprende molti: nel concordato minore i creditori che non votano nel termine vengono considerati consenzienti. Il silenzio, insomma, aiuta il debitore.
Quanto alla meritevolezza, per il concordato minore la legge non richiede di dimostrare l’assenza di colpa nell’indebitamento, ma preclude l’accesso a chi ha commesso atti in frode ai creditori (in questo senso Trib. Catania, 19 febbraio 2026). Per un’associazione, il rischio tipico è aver “svuotato” il fondo comune a favore di un ente collegato poco prima della domanda.
«E se invece si va in liquidazione controllata, cosa succede concretamente?»
La liquidazione controllata è la procedura “di chiusura”: serve a trasformare il patrimonio dell’ente in denaro e a distribuirlo ai creditori in modo ordinato, al posto delle singole esecuzioni.
Il percorso, in sintesi. Il ricorso (dell’associazione, di un creditore o, in certi casi, del pubblico ministero) viene depositato al tribunale competente. Se lo presenta l’ente, va accompagnato dalla relazione dell’OCC. Il tribunale, verificati i presupposti, dichiara aperta la procedura con sentenza (art. 270 CCII) e nomina il giudice delegato e il liquidatore, normalmente scelto tra i gestori dell’OCC. Da quel momento nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione.
Il liquidatore redige l’inventario, predispone entro novanta giorni dall’apertura il programma di liquidazione, forma lo stato passivo sulla base delle domande dei creditori, vende i beni con procedure competitive e ripartisce il ricavato. Il liquidatore ha poteri incisivi: la Cassazione ha riconosciuto che può, previa autorizzazione del giudice delegato, far valere anche in via di eccezione la revocatoria ordinaria contro atti che hanno pregiudicato la garanzia dei creditori (Cass. civ., sez. I, ord. n. 12395/2025).
Due cose vanno dette con chiarezza a chi sta valutando questa strada. La prima: una volta aperta, la procedura non è nella disponibilità dell’ente. Con riferimento alla liquidazione dei beni della vecchia legge 3/2012, la Cassazione ha escluso che il debitore possa rinunciarvi, ammettendo una chiusura anticipata solo se nessun creditore ha chiesto di partecipare e comunque previo pagamento delle prededuzioni (Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2025, n. 18118). La seconda: la sentenza di apertura è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni, e contro la decisione d’appello si può ricorrere in Cassazione entro un termine altrettanto breve e perentorio (Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473).
«Nel frattempo i creditori possono pignorarci il conto o la sede?»
Fino al deposito, sì. Dopo, dipende dalla procedura.
Nel concordato minore il tribunale, con il decreto di apertura, può disporre su richiesta del debitore che fino all’omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dell’ente (art. 78 CCII). È una protezione da chiedere espressamente e da motivare, non un effetto automatico: va collegata al piano e alla necessità di preservare i beni che servono a eseguirlo.
Nella liquidazione controllata il blocco delle azioni esecutive discende direttamente dalla sentenza di apertura. I pignoramenti in corso diventano improseguibili e i beni confluiscono nella massa.
Un punto pratico per le associazioni: i contributi pubblici già deliberati ma non ancora erogati, e i crediti verso enti affilianti o federazioni, possono essere oggetto di pignoramento presso terzi. Se il creditore arriva prima del deposito, quei soldi rischiano di non entrare mai nel piano. Per questo la tempistica del deposito, per un ente che vive di contributi, è spesso più importante del contenuto della proposta.
Tabella dei passaggi e dei termini
| Fase | Atto | Termine / tempistica | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Decisione interna | Delibera del consiglio direttivo e/o assemblea con mandato al legale rappresentante | Prima di rivolgersi all’OCC | Organi dell’associazione |
| Istruttoria | Istanza di nomina del gestore; raccolta documenti | Tempi variabili secondo l’OCC | OCC del circondario |
| Relazione | Relazione particolareggiata del gestore | Allegata alla domanda | OCC → Tribunale |
| Concordato minore – apertura | Domanda (art. 76) e decreto di apertura (art. 78), eventuali misure protettive | Decisione sull’ammissibilità del tribunale | Tribunale |
| Concordato minore – voto | Dichiarazioni di voto dei creditori; chi tace è considerato consenziente | Termine fissato nel decreto | OCC |
| Concordato minore – omologa | Verifica di legittimità e convenienza (art. 80) | Dopo la relazione dell’OCC sul voto | Tribunale |
| Liquidazione controllata – apertura | Sentenza (art. 270) con nomina del liquidatore | — | Tribunale |
| Impugnazione della sentenza di apertura | Reclamo (art. 51) | 30 giorni | Corte d’appello |
| Liquidazione – programma | Programma di liquidazione (art. 272) | Entro 90 giorni dall’apertura | Liquidatore / Giudice delegato |
| Liquidazione – passivo e riparti | Stato passivo, vendite competitive, riparti | Secondo il programma | Liquidatore / Giudice delegato |
| Chiusura | Decreto di chiusura (art. 276) | A esaurimento delle attività | Tribunale |
I casi particolari
«La nostra associazione gestisce un bar, organizza eventi a pagamento e ha sponsor. Rischiamo il “fallimento” invece del sovraindebitamento?»
Può succedere, e la risposta dipende da due verifiche in sequenza.
La prima: l’attività commerciale è prevalente rispetto a quella istituzionale? L’art. 1, comma 1, CCII precisa che le norme sulla liquidazione giudiziale si applicano a chi esercita attività commerciale anche non a fini di lucro. È un principio che la giurisprudenza aveva già affermato sotto la legge fallimentare e che oggi è scritto nel Codice. Il Tribunale di Mantova (Uff. Procedure Concorsuali, n. 27963/2022) ha ritenuto che un’associazione non riconosciuta possa essere sottoposta a liquidazione giudiziale solo quando, in concreto, svolga un’attività commerciale prevalente su quella associativa, ripartendo l’onere della prova tra creditore istante e debitore. Il Tribunale di Rieti (decreto 14 aprile 2022), su un’associazione sportiva dilettantistica, ha individuato gli indici rilevanti: dimensioni economiche importanti, ricavi e costi elevati, ricorso sistematico al credito bancario, sponsorizzazioni e pubblicità, entrate che superano di molto le quote dei praticanti.
La seconda verifica, che molti dimenticano: anche se l’ente fosse qualificato imprenditore commerciale, supera le soglie dell’impresa minore? L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII considera “minore” l’impresa che, nei tre esercizi precedenti, ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Se l’associazione resta sotto questi limiti, anche qualificata come impresa torna nel sovraindebitamento, ma con la veste di imprenditore minore.
In pratica, la gran parte delle piccole associazioni con attività commerciale marginale o comunque sotto soglia resta nel perimetro del concordato minore e della liquidazione controllata. Il rischio concreto riguarda le realtà più strutturate. Qui la qualificazione va costruita con i documenti: rendiconti che separano entrate istituzionali e commerciali, verbali che mostrano la vita associativa effettiva, dati sui praticanti e sulle quote.
«Io sono il presidente. Alla fine pagherò di tasca mia?»
La risposta onesta è: dipende dal tipo di ente e da cosa avete firmato.
Nelle associazioni non riconosciute l’art. 38 c.c. prevede che dei debiti dell’associazione rispondano il fondo comune e, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Non tutti gli associati, quindi, e non automaticamente tutti i consiglieri: chi ha concretamente assunto l’obbligazione. Nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni, invece, l’autonomia patrimoniale è perfetta: i creditori possono aggredire solo il patrimonio dell’ente, salvo garanzie personali o responsabilità per mala gestio.
C’è però una notizia che rassicura, almeno in parte. La Cassazione ha chiarito che la procedura concorsuale dell’associazione non si estende “per ripercussione” a chi ha agito per suo conto: la responsabilità dell’art. 38 c.c. è personale e solidale, ma non trasforma il presidente in un fallito (Cass. civ., sez. I, 4 agosto 2023, n. 23896, pronunciata sotto la legge fallimentare ma con un ragionamento pienamente spendibile oggi). Resta il fatto che il creditore può agire contro di lui con un’azione ordinaria.
E qui arriva il punto strategico. Il presidente personalmente esposto, per debiti dell’associazione o per fideiussioni rilasciate alla banca, può a sua volta valutare una procedura di sovraindebitamento per sé, come persona fisica, coordinata con quella dell’ente. Ogni pezzo va incastrato con l’altro: ciò che l’associazione ottiene nel concordato non libera di per sé chi ha garantito, perché l’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori.
Un’avvertenza finale sul contenzioso: se l’ente impugna in mala fede la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il legale rappresentante che ha conferito la procura può essere condannato alle spese in solido con l’ente (Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2025, n. 28483, sull’art. 51, comma 15, CCII). Le impugnazioni vanno fatte quando ci sono argomenti veri.
Su questi incastri tra la procedura dell’ente e la posizione personale di chi lo ha guidato, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e cassazionista, segue la strategia dall’OCC fino all’eventuale giudizio di legittimità.
«Siamo un ente del Terzo settore iscritto al RUNTS. Oppure un’impresa sociale. Cambia qualcosa?»
Sì, e in un caso cambia tutto.
Se siete un’associazione o una fondazione iscritta al RUNTS (ODV, APS, ente filantropico, ETS generico), l’iscrizione non vi colloca automaticamente in una procedura diversa. Resta decisivo il discorso fatto sopra: natura dell’attività, prevalenza commerciale o meno, soglie dimensionali. Semmai il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) incide su altri aspetti, come la devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento e gli obblighi di rendicontazione, che rendono più facile ricostruire i conti.
Se invece siete un’impresa sociale (D.Lgs. 112/2017), anche in forma di associazione o fondazione, la legge prevede in caso di insolvenza la liquidazione coatta amministrativa. E chi è soggetto alla liquidazione coatta, per espressa previsione dell’art. 2 CCII, è fuori dal sovraindebitamento. Lo stesso vale per le cooperative sociali, che sono imprese sociali di diritto: la Cassazione ha escluso che possano essere dichiarate fallite, riconoscendo come unica procedura la liquidazione coatta amministrativa (Cass. civ., 27 ottobre 2023, n. 29801).
Qui l’errore più costoso è presentare all’OCC una domanda di concordato minore per un ente che, per legge, dovrebbe finire in liquidazione coatta: si perde tempo prezioso e si arriva all’inammissibilità.
«Siamo un’associazione riconosciuta (o una fondazione). Vale lo stesso discorso?»
Qui la risposta è meno lineare di quanto vorremmo, e preferiamo dirlo apertamente.
Il codice civile prevede per le persone giuridiche private una propria procedura di liquidazione: dichiarata l’estinzione, si nominano i liquidatori e si liquida il patrimonio sotto il controllo del tribunale (artt. 27-31 c.c. e artt. 11-21 disp. att. c.c.), con un richiamo, per l’ente insolvente, a regole tratte dalla liquidazione coatta. L’art. 2 CCII, dal canto suo, esclude dal sovraindebitamento chi è soggetto ad «altre procedure liquidatorie previste dal codice civile».
Il Tribunale di Bergamo (sez. II civ., 24 luglio 2025) ha valorizzato proprio questa esclusione: ha ritenuto che la crisi di un’associazione non riconosciuta di promozione sociale non rientri nella nozione di sovraindebitamento, dichiarando inammissibile l’istanza di un creditore per l’apertura della liquidazione controllata e rinviando alla liquidazione dell’art. 30 c.c. È una pronuncia che ha fatto discutere, perché estende all’associazione non riconosciuta un modello pensato per quelle riconosciute.
La tesi opposta, sostenuta da parte della dottrina, osserva che la procedura del codice civile è una liquidazione “di fine vita” dell’ente, non uno strumento di regolazione della crisi, e che negare l’accesso al concordato minore significherebbe privare questi enti dell’unico strumento negoziale disponibile.
Cosa ne ricaviamo in pratica? Che per un’associazione riconosciuta o una fondazione la domanda va costruita argomentando espressamente la riconducibilità dell’ente all’art. 2, lett. c), CCII, prevenendo l’obiezione. E che, se l’obiettivo è la prosecuzione dell’attività, il concordato minore è l’argomento più forte: la liquidazione civilistica presuppone l’estinzione, che è proprio ciò che si vuole evitare.
Le paure che vengono dopo
«Rischiamo di perdere la sede, le attrezzature, tutto quello che abbiamo costruito in anni?»
Dipende dalla strada, e le due strade sono molto diverse.
Con la liquidazione controllata, sì: il patrimonio dell’ente viene liquidato. Sede di proprietà, attrezzature, automezzi, crediti verso terzi entrano nella massa e vengono venduti. È la logica della procedura. Se la sede è in locazione, il contratto segue le regole sui rapporti pendenti e il liquidatore può scegliere se subentrarvi o scioglierlo.
Con il concordato minore, no, se la proposta è costruita bene. In continuità l’associazione conserva i beni necessari all’attività e paga i creditori con i flussi futuri. Anche in un concordato liquidatorio si può prevedere che certi beni vengano ceduti a un soggetto collegato (per esempio un’altra associazione del territorio o la federazione) con procedura competitiva, così che l’attività prosegua altrove.
C’è un limite reale da conoscere: nessun creditore può essere trattato peggio di come lo sarebbe in liquidazione. Se la sede vale molto e la proposta offre poco, il creditore dissenziente può contestare la convenienza e il tribunale non omologa. Tenere la sede ha un prezzo, e quel prezzo va messo sul tavolo in modo credibile.
«Alla fine i debiti spariscono davvero? E per chi?»
Per l’ente, dipende dalla procedura; per le persone che hanno garantito, no, salvo che affrontino una procedura propria.
Nel concordato minore omologato, i debiti vengono ristrutturati secondo il piano: eseguito il piano, i creditori non possono pretendere la parte eccedente. L’associazione prosegue la sua vita con un passivo sostenibile.
Nella liquidazione controllata, l’art. 278 CCII riconosce l’esdebitazione a tutti i debitori, comprese società ed enti; ma quando il debitore è un ente, le condizioni di meritevolezza dell’art. 280 devono sussistere in capo ai legali rappresentanti (e agli eventuali soci illimitatamente responsabili). In concreto, però, per un’associazione che ha liquidato tutto l’esito tipico è l’estinzione: l’esdebitazione conta soprattutto se l’ente intende sopravvivere o se occorre chiudere definitivamente il capitolo rispetto a creditori rimasti fuori dal concorso.
Poi c’è il limite su cui insistiamo sempre: restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6, CCII). Il presidente che ha firmato la fideiussione alla banca non è liberato dall’esdebitazione dell’associazione. Per lui la strada è una procedura personale, da coordinare con quella dell’ente.
Infine, alcune voci non si esdebitano mai: obblighi alimentari, risarcimenti per illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
«Quanto tempo abbiamo davvero? Se aspettiamo, cosa rischiamo?»
Meno di quanto si pensi, per tre ragioni.
La prima è che un creditore può chiedere lui la liquidazione controllata, togliendo all’associazione il controllo delle scelte. L’unico “scudo” è di tipo quantitativo: per la domanda del creditore il Codice richiede che i debiti scaduti e non pagati raggiungano la soglia dei 50.000 euro, e la Cassazione ha precisato che nel calcolo entrano anche debiti che, in altre sedi, sarebbero postergati (Cass. civ., sez. I, n. 17508/2025). Molte associazioni superano quella soglia prima di rendersene conto, sommando fornitori, banca, Erario ed enti previdenziali. Se la domanda del creditore arriva, l’ente può ancora chiedere un termine per presentare una proposta di concordato minore, ma lo fa in affanno.
La seconda è che ogni mese di attesa riduce il patrimonio distribuibile e aumenta interessi e sanzioni, peggiorando la convenienza di qualsiasi proposta.
La terza riguarda chi pensa di “chiudere tutto” prima. Sciogliere e cancellare l’ente senza un progetto non cancella i debiti: e la Cassazione, sia pure con riferimento all’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, ha escluso l’accesso al concordato minore dopo la cancellazione, lasciando aperta solo la liquidazione controllata (Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141; conforme Cass. civ., sez. I, ord. 20 giugno 2026, n. 20961). È ragionevole attendersi che un ente che ha già deliberato lo scioglimento incontri obiezioni analoghe.
La finestra utile si apre quando i conti mostrano la crisi e si chiude quando un creditore deposita l’istanza o l’ente si scioglie: è in quel mezzo che si possono ancora scegliere gli strumenti.
«Mi fa vedere un esempio concreto, con i numeri?»
Certo. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con cifre verosimili per mostrare come ragionano l’OCC e il tribunale. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1 – Associazione culturale non riconosciuta, concordato minore liquidatorio con finanza esterna
Situazione di partenza. Associazione culturale non riconosciuta, attività commerciale marginale. Debiti complessivi 87.340 €, così composti:
- debiti verso Erario ed enti previdenziali assistiti da privilegio: 18.460 €;
- fornitori (tipografia, service audio, allestimenti): 31.720 € chirografari;
- banca, per scoperto di conto revocato: 24.980 € chirografari;
- locatore della sede, canoni arretrati: 12.180 € chirografari.
Totale chirografari: 68.880 €. Attivo: attrezzature stimate 6.900 € e saldo di conto 1.240 €, per un totale di 8.140 €.
Alternativa liquidatoria. In liquidazione controllata le attrezzature, con i ribassi delle vendite competitive, si realizzerebbero ipoteticamente per circa 5.180 €; con il saldo di conto si arriva a 6.420 €. Accantonate le prededuzioni della procedura, la somma residua non basterebbe neppure a pagare per intero i privilegiati. I chirografari riceverebbero zero.
La proposta. Un gruppo di associati e un’associazione affine del territorio si impegnano a versare 23.600 € nell’arco di 30 mesi, senza diritto di rimborso. L’attivo proprio (8.140 €) più la finanza esterna (23.600 €) fa 31.740 €. Ipotizziamo che, accantonate le prededuzioni, restino distribuibili 28.310 €.
- Privilegiati: 18.460 € pagati integralmente → restano 9.850 €.
- Chirografari: 9.850 € su 68.880 € → 14,3%.
La finanza esterna aumenta “in misura apprezzabile” la soddisfazione: i chirografari passano da zero al 14,3% e i privilegiati da un pagamento parziale al pagamento integrale. L’ordine delle prelazioni è rispettato.
Il voto. I privilegiati, pagati per intero, non votano. Votano i chirografari, per 68.880 €. La banca (24.980 €) vota contro; i fornitori (31.720 €) votano a favore; il locatore (12.180 €) non vota nel termine e viene considerato consenziente. Consensi: 31.720 + 12.180 = 43.900 €, pari al 63,7% dei crediti ammessi al voto. La maggioranza è raggiunta.
L’omologazione. La banca può contestare la convenienza, ma dall’alternativa liquidatoria riceverebbe zero, mentre con il concordato riceve circa 3.570 € (il 14,3% di 24.980 €). Il test di convenienza è superato. Attenzione, però: se l’ente avesse avuto una sede di proprietà del valore di 90.000 €, lo stesso piano non avrebbe retto.
Simulazione 2 – Associazione sportiva dilettantistica con bar e sponsor, iniziativa di un creditore
Situazione di partenza. ASD non riconosciuta. Negli ultimi tre esercizi: quote associative intorno a 21.300 € l’anno; entrate da bar, eventi e sponsorizzazioni intorno a 138.600 € l’anno; attivo patrimoniale 64.750 €; debiti totali 97.420 €, di cui scaduti e non pagati 46.870 €.
Primo nodo: la qualificazione. Le entrate commerciali sono oltre sei volte le quote: gli indici valorizzati dal Tribunale di Rieti fanno pensare a un’attività commerciale prevalente. Ma i numeri sono tutti sotto le soglie dell’impresa minore (ricavi sotto i 200.000 €, attivo sotto i 300.000 €, debiti sotto i 500.000 €). Conclusione: anche se qualificata come impresa, l’ASD resta nel sovraindebitamento come imprenditore minore. Niente liquidazione giudiziale.
Secondo nodo: la soglia per il creditore. Con 46.870 € di debiti scaduti, l’istanza di liquidazione controllata di un creditore non raggiungerebbe i 50.000 €. Il 3 novembre scade però una fattura del manutentore del campo da 5.410 €: da quel giorno i debiti scaduti salgono a 52.280 € e la soglia è superata.
Terzo nodo: la sequenza temporale. Ipotizziamo che un fornitore depositi istanza di liquidazione controllata il 16 novembre 2026 e che il tribunale la accolga con sentenza pubblicata il 14 gennaio 2027.
- Reclamo alla Corte d’appello: entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza.
- Programma di liquidazione: entro 90 giorni dall’apertura, quindi entro il 14 aprile 2027.
- Pignoramenti eventualmente avviati sul conto: improseguibili dall’apertura.
La lettura strategica. Se l’associazione si fosse mossa a fine settembre, quando i debiti scaduti erano ancora sotto soglia, avrebbe potuto depositare una domanda di concordato minore in continuità, proseguendo con il bar e gli sponsor e chiedendo al tribunale le misure protettive dell’art. 78 CCII. Sei settimane di attesa hanno spostato il controllo della procedura dall’associazione al creditore.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
«Siamo sicuri che il tribunale considererà la nostra associazione “sovraindebitabile”, o rischiamo di essere mandati da un’altra parte?»
È la domanda che quasi nessuno pone, perché si dà per scontato che, se non si è una società, il sovraindebitamento sia automatico. Invece è il primo punto su cui una domanda di un ente non commerciale può cadere.
Le “altre parti” possibili sono tre, e le abbiamo incontrate lungo questa guida. La liquidazione giudiziale, se l’ente esercita in modo prevalente un’attività commerciale e supera le soglie dell’impresa minore. La liquidazione coatta amministrativa, se l’ente è un’impresa sociale o una cooperativa sociale. La liquidazione prevista dal codice civile, secondo l’orientamento del Tribunale di Bergamo, per l’associazione riconosciuta, la fondazione e, in quella lettura, anche per l’associazione non riconosciuta di promozione sociale.
Il rischio non è teorico. Una domanda impostata sul presupposto sbagliato viene dichiarata inammissibile, e nel frattempo i creditori hanno avuto mesi in più per agire. Oppure, peggio, un creditore si inserisce proponendo la procedura più sfavorevole per l’ente.
Cosa fare in concreto? La qualificazione soggettiva va affrontata nella domanda stessa, non lasciata sottintesa: con i rendiconti che separano entrate istituzionali e commerciali, con i dati sulle soglie dimensionali dei tre esercizi, con lo statuto e l’eventuale iscrizione al RUNTS, e con un’argomentazione giuridica che collochi l’ente nella categoria residuale dell’art. 2, lett. c), CCII, dando conto dell’orientamento contrario e spiegando perché, nel caso concreto, non si applica. È un lavoro che si fa prima, a tavolino, e che vale più di qualunque correzione successiva.
«Ma i giudici cosa dicono?»
Ecco i provvedimenti che, a nostro avviso, contano di più per un’associazione o un ente non commerciale in crisi. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio in parole nostre e il motivo per cui è rilevante qui.
1. Tribunale di Bergamo, sez. II civ., 24 luglio 2025. Principio: la crisi di un’associazione non riconosciuta di promozione sociale non integra il sovraindebitamento dell’art. 2, lett. c), CCII; l’istanza del creditore per la liquidazione controllata è inammissibile e si applica la liquidazione dell’art. 30 c.c. Perché conta: è il precedente contrario più rilevante. Chi deposita una domanda per un ente non commerciale deve prevenirne l’argomento.
2. Tribunale di Mantova, Uff. Procedure Concorsuali, n. 27963/2022. Principio: un’associazione non riconosciuta può essere sottoposta a liquidazione giudiziale solo se in concreto svolge, anche senza scopo di lucro, un’attività commerciale prevalente su quella associativa; l’onere della prova si ripartisce tra creditore e debitore. Perché conta: definisce il confine tra sovraindebitamento e liquidazione giudiziale per gli enti con attività commerciale.
3. Tribunale di Rieti, decreto 14 aprile 2022. Principio: per un’associazione sportiva dilettantistica, sono indici di commercialità le dimensioni economiche rilevanti, il ricorso sistematico al credito bancario, sponsorizzazioni e pubblicità, ricavi largamente superiori alle quote. Perché conta: offre la griglia con cui un creditore proverà a sottrarre l’ASD al sovraindebitamento.
4. Cass. civ., sez. I, 4 agosto 2023, n. 23896. Principio: la procedura concorsuale di un’associazione non riconosciuta non si estende a chi ha agito in suo nome e per suo conto; la responsabilità dell’art. 38 c.c. resta personale ma non comporta il “fallimento per ripercussione”. Perché conta: chiarisce la posizione di presidenti e consiglieri rispetto alla procedura dell’ente.
5. Cass. civ., 27 ottobre 2023, n. 29801. Principio: la cooperativa sociale insolvente non può essere dichiarata fallita; l’unica procedura applicabile è la liquidazione coatta amministrativa. Perché conta: conferma che le imprese sociali sono fuori dal perimetro del sovraindebitamento.
6. Cass. civ., sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: completezza e attendibilità della relazione dell’OCC sono presupposti per aprire la liquidazione controllata e il giudice le verifica nel merito, non solo nella forma. Perché conta: per enti con contabilità frammentaria, la preparazione documentale diventa decisiva.
7. Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: è inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetta la graduazione delle cause legittime di prelazione. Perché conta: limita la libertà di “premiare” alcuni creditori nel piano dell’associazione.
8. Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2025, n. 28483. Principio: la condanna solidale alle spese del legale rappresentante che ha agito in mala fede (art. 51, comma 15, CCII) si applica anche all’impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata. Perché conta: chi rappresenta l’ente risponde personalmente di impugnazioni pretestuose.
9. Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473. Principio: il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo avverso l’apertura della liquidazione controllata soggiace a un termine breve e perentorio; la riscrittura dell’art. 51, comma 15, operata dal D.Lgs. 136/2024 non ne ha mutato la sostanza. Perché conta: i tempi delle impugnazioni nel sovraindebitamento sono stretti e non tollerano ritardi.
10. Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2025, n. 18118. Principio: nella liquidazione dei beni della L. 3/2012, aperta la procedura, il debitore non può rinunciarvi; la chiusura anticipata è possibile solo in assenza di domande dei creditori e previo pagamento delle prededuzioni. Perché conta: la scelta della procedura liquidatoria va ponderata, perché non è reversibile a piacimento.
11. Cass. civ., sez. I, ord. n. 12395/2025. Principio: il liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, può opporre in via incidentale la revocatoria ordinaria contro atti pregiudizievoli per i creditori. Perché conta: trasferimenti di beni dell’associazione a enti collegati possono essere rimessi in discussione.
12. Cass. civ., sez. I, n. 17508/2025. Principio: ai fini della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti necessaria per l’accesso alla liquidazione controllata, si computano anche debiti inesigibili ai sensi dell’art. 2467 c.c. Perché conta: la soglia che protegge l’ente dall’iniziativa dei creditori si supera più facilmente di quanto sembri.
13. Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141, e ord. 20 giugno 2026, n. 20961. Principio: l’imprenditore individuale cancellato non può accedere al concordato minore, nemmeno con finanza esterna; resta solo la liquidazione controllata; l’art. 74, comma 2, CCII regola il contenuto della proposta, non la legittimazione. Perché conta: suggerisce di non sciogliere l’ente prima di aver deciso la strada.
14. Tribunale di Terni, 17 settembre 2025, e Tribunale di Bolzano, 12 novembre 2025. Principio: il concordato minore liquidatorio è ammissibile anche quando l’attivo è costituito solo o prevalentemente da finanza di terzi, purché l’apporto sia apprezzabile; per l’accesso non si richiede la meritevolezza, ma gli atti in frode lo precludono. Perché conta: è la base della strategia più praticabile per associazioni con poco patrimonio e associati disposti a contribuire.
15. Tribunale di Catania, 19 febbraio 2026. Principio: per l’accesso al concordato minore non occorre dimostrare l’assenza di dolo o colpa grave nell’indebitamento, ma solo l’assenza di atti in frode ai creditori. Perché conta: ridimensiona il timore che una gestione passata disordinata precluda da sola la procedura.
«E voi, concretamente, cosa fate?»
Ecco, uno per uno, gli strumenti che mettiamo in campo quando un’associazione, una fondazione o un comitato si rivolge allo Studio Monardo.
- Verifichiamo la qualificazione dell’ente: leggiamo statuto, rendiconti degli ultimi tre esercizi ed eventuale iscrizione al RUNTS, separiamo entrate istituzionali e commerciali e stabiliamo se l’ente rientra nel sovraindebitamento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta.
- Controlliamo la legittimazione interna: redigiamo la bozza della delibera del consiglio direttivo e, dove lo statuto lo richiede, dell’assemblea, con il mandato al legale rappresentante.
- Ricostruiamo passivo e attivo: con i commercialisti dello staff riconciliamo estratti conto, fatture, ruoli e posizioni previdenziali, e classifichiamo ogni credito secondo il suo grado di prelazione.
- Mappiamo le posizioni personali: individuiamo chi ha agito in nome dell’ente ai sensi dell’art. 38 c.c. e chi ha rilasciato fideiussioni, e valutiamo se coordinare procedure personali con quella dell’associazione.
- Calcoliamo l’alternativa liquidatoria: stimiamo, con criteri prudenziali, quanto riceverebbe ciascun creditore in liquidazione controllata, perché è su quel numero che si gioca il voto e l’omologazione.
- Strutturiamo la finanza esterna: definiamo con associati, sostenitori o enti affini gli impegni di versamento, la loro forma e le garanzie, verificando che l’apporto sia “apprezzabile” ai sensi dell’art. 74 CCII.
- Prepariamo il fascicolo per l’OCC in modo che la relazione del gestore possa attestarne completezza e attendibilità, anticipando le verifiche che il tribunale compirà nel merito.
- Redigiamo la domanda e chiediamo le misure protettive, argomentando espressamente la riconducibilità dell’ente all’art. 2, lett. c), CCII e prevenendo l’orientamento contrario.
- Seguiamo voto, omologazione e impugnazioni: dialoghiamo con i creditori principali, gestiamo le contestazioni sulla convenienza e, se necessario, proponiamo o resistiamo a reclami e ricorsi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al ruolo di professionista fiduciario di un OCC: concordato minore e liquidazione controllata passano entrambi dall’organismo, e sapere dall’interno quali elementi la relazione del gestore deve contenere consente di presentare una domanda che non si fermi alla soglia dell’ammissibilità. Quando l’associazione svolge anche un’attività commerciale e c’è ancora margine per risanare, entra in gioco la qualifica di Esperto Negoziatore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione tra professionisti diversi. E sul caso lavorano avvocati e commercialisti insieme, perché la crisi di un ente non commerciale è, nello stesso momento, una questione giuridica, contabile e fiscale.
Per chiudere: tre cose da portarsi via
La prima: un’associazione o un ente non commerciale può accedere al concordato minore e alla liquidazione controllata, ma la qualificazione dell’ente non è mai scontata e va difesa nella domanda, conoscendo anche i precedenti contrari.
La seconda: per gli enti con poco patrimonio la vera leva è la finanza esterna. Associati e sostenitori possono rendere un concordato minore conveniente per i creditori e salvare l’attività, purché l’ordine delle prelazioni sia rispettato.
La terza: il tempo lavora contro l’ente. Superata la soglia dei debiti scaduti, un creditore può prendere l’iniziativa; sciolto l’ente, le strade si restringono. E chi ha agito per l’associazione o l’ha garantita deve pensare fin da subito alla propria posizione personale.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché coincide con le competenze certificate dell’Avvocato: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo conosce il procedimento dal lato dell’organismo che deve attestare la domanda; come cassazionista, può sostenere la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio. Analizzeremo i conti del vostro ente, verificheremo quale procedura gli si applica e costruiremo con voi la strategia più adatta.
📩 Prima che un creditore scelga la procedura al posto vostro, mettetevi in contatto con noi: i recapiti dello Studio Monardo li trovate proprio qui sotto, al termine dell’articolo.
