Meglio Concordato O Accordo Di Ristrutturazione Se Il Calo Dell’Export Per I Dazi Mette In Crisi La Mia Azienda?

Il primo segnale arriva quasi sempre da una mail. Un importatore americano sospende l’ordine di fine trimestre “in attesa di chiarimenti sulle tariffe”. Poi un secondo cliente chiede uno sconto per assorbire il dazio. Poi il cambio euro-dollaro fa il resto. Nel giro di due o tre trimestri un’azienda sana, che esportava negli Stati Uniti un terzo della produzione, si ritrova con i magazzini pieni, le linee di credito tirate al massimo e i fornitori che chiamano ogni settimana.

È una scena che nel 2025-2026 si è ripetuta in molti distretti italiani. Le analisi diffuse nella primavera 2026 hanno misurato il conto: nei comparti a più alta densità di piccole e medie imprese, le vendite verso gli Stati Uniti tra agosto 2025 e marzo 2026 sono calate di circa il 10%, con punte oltre il 16% per mobili e alimentare, mentre il vino ha perso circa il 17% in un anno sul mercato americano. L’Istat, nel Rapporto sulla competitività 2026, ha rilevato che l’export complessivo ha tenuto, ma che il danno si è concentrato proprio sulle imprese che avevano negli USA il primo mercato di sbocco.

Quando la crisi arriva da fuori, da una decisione di politica commerciale presa a Washington, l’imprenditore si pone una domanda precisa: concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti? La risposta giusta non dipende solo da quanto si deve e a chi. Dipende soprattutto da quando si agisce. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Le due strade hanno calendari diversi, finestre diverse, soglie diverse. E alcune porte si chiudono per sempre se si aspetta troppo.

Questa guida ricostruisce la sequenza completa, dal primo trimestre di ordini persi fino all’esecuzione del piano omologato. In sintesi, la timeline è questa:

  • Mesi 0-3: i segnali d’allerta e la diagnosi (crisi o insolvenza).
  • Giorni 0-240: la composizione negoziata con l’esperto, il vero luogo in cui si sceglie la strada.
  • Binario A: l’accordo di ristrutturazione, con raccolta delle adesioni, deposito, 30 giorni per le opposizioni e omologazione.
  • Binario B: il concordato preventivo, con domanda con riserva, piano, voto per classi e omologazione.
  • Dopo l’omologa: reclamo, esecuzione del piano, ritorno alla normalità.

Perché lo Studio Monardo tratta proprio questa materia? Perché la scelta tra concordato e accordo di ristrutturazione nasce, nella grande maggioranza dei casi, dentro la composizione negoziata della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase in cui l’impresa sceglie lo strumento. Inoltre il fronte bancario e quello fiscale, che pesano in ogni piano, sono presidiati dallo staff multidisciplinare di diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina. E se l’omologa viene impugnata, la difesa prosegue fino in Cassazione con lo stesso professionista, avvocato cassazionista.

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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere davanti l’intera sequenza. La tabella che segue è il filo conduttore dell’articolo: ogni riga corrisponde a una sezione, nell’ordine in cui la procedura si sviluppa nel tempo.

Una premessa di metodo. Le due strade non partono sempre dallo stesso punto. L’accordo di ristrutturazione può essere negoziato in via stragiudiziale e portato in tribunale solo per l’omologazione. Il concordato richiede invece una domanda di apertura e si svolge per intero sotto il controllo del giudice e di un commissario. Ma in una crisi da dazi, dove il problema è di mercato e la struttura produttiva è ancora sana, il percorso più frequente passa per un tratto comune: la composizione negoziata. È lì che l’imprenditore, con l’esperto, misura il consenso dei creditori e capisce quale binario è percorribile.

Un’avvertenza sui tempi. I termini di legge sono certi; i tempi reali, invece, variano molto da tribunale a tribunale, e non esistono statistiche ufficiali uniformi sulla durata media degli strumenti del Codice della crisi. Quando indichiamo “quanto dura realmente”, ci riferiamo alle cadenze che la legge impone e agli snodi in cui, nella prassi, si accumulano i ritardi.

Una seconda avvertenza riguarda agosto. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) di regola non si applica (art. 9 CCII). Chi conta sulla “pausa estiva” per guadagnare un mese sbaglia i conti.

TappaQuandoCosa accadeNorma chiaveSezione
1Mesi 0-3Calo ordini, primi indicatori di crisi, segnalazioniArtt. 3, 25-octies, 25-novies CCII; art. 2086 c.c.Mese 0
2Settimane 1-4Diagnosi: crisi o insolvenza, mappa dei creditoriArt. 2 CCIISettimane 1-4
3Giorno 0-10 CNCIstanza sulla piattaforma, nomina esperto, misure protettiveArtt. 12-19 CCIIGiorno 0 della composizione
4Giorni 120-240 CNCEsito delle trattative e bivio tra gli strumentiArtt. 17, 23 CCIIIl bivio
5Binario A, giorno 0Firme dei creditori, attestazione, transazione fiscaleArtt. 57, 60, 61, 63 CCIIAccordo: firme e deposito
6Binario A, giorni 1-30Pubblicazione, opposizioni, omologazioneArtt. 48, 57 CCIIAccordo: opposizioni e omologa
7Binario B, giorno 0Domanda con riserva, termine 30-60 giorni, misure protettiveArtt. 40, 44, 54, 55, 8 CCIIConcordato: la domanda
8Binario B, mesi 2-8Piano, apertura, classi, relazione del commissario, votoArtt. 47, 84, 85, 87, 109, 112 CCIIConcordato: dal piano al voto
9Dopo l’omologaReclamo (30 giorni), esecuzione, pagamenti agli estraneiArtt. 51, 57 c. 3, 58 CCIIDopo l’omologa

Mese 0: il primo trimestre di ordini persi e i segnali che la legge ti chiede di vedere

Cosa succede

Siamo all’inizio. Formalmente non è successo nulla: nessun decreto ingiuntivo, nessun pignoramento, nessuna istanza di fallimento. Ma i numeri hanno già cambiato direzione. L’importatore statunitense ha ridotto gli ordini, il prezzo medio di vendita è sceso per compensare il dazio, il dollaro debole ha eroso il margine residuo. Il fatturato estero cala, mentre i costi fissi (personale, leasing, rate dei finanziamenti) restano identici.

In questa fase l’impresa tende a reagire con gli strumenti di sempre: allungare i pagamenti ai fornitori, chiedere alla banca un aumento dell’affidamento, rinviare il versamento di qualche tributo. Sono mosse che guadagnano settimane, ma consumano credibilità e, soprattutto, accendono gli indicatori che la legge considera segnali di crisi.

La norma

L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio. L’art. 3 CCII declina questo dovere e indica, al comma 4, alcuni segnali concreti: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni per un ammontare superiore alla metà delle retribuzioni mensili; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni in misura superiore ai debiti non scaduti; esposizioni bancarie scadute o sconfinanti da oltre sessanta giorni che rappresentino almeno il 5% del totale; esposizioni verso i creditori pubblici qualificati oltre le soglie dell’art. 25-novies.

Accanto all’autodiagnosi ci sono le segnalazioni esterne. L’organo di controllo societario (sindaci, revisore) deve segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata (art. 25-octies CCII). INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione inviano a loro volta avvisi quando i debiti superano determinate soglie (art. 25-novies CCII).

I termini che si attivano

In questa fase non ci sono ancora termini processuali, ma ci sono termini “di sistema”. La segnalazione dell’organo di controllo fissa all’organo amministrativo un termine non superiore a trenta giorni per riferire sulle iniziative intraprese. E ogni mese che passa senza intervento peggiora la posizione dell’imprenditore sotto tre profili: la base dei creditori scaduti si allarga, i creditori più aggressivi si muovono per primi, la responsabilità degli amministratori per aggravamento del dissesto cresce.

Cosa può fare l’imprenditore ora

È questa la finestra in cui tutte le strade sono ancora aperte. L’impresa è in pre-crisi o in crisi iniziale: può accedere alla composizione negoziata, può negoziare un accordo di ristrutturazione agevolato (30% delle adesioni, senza moratoria per gli estranei), può preparare un piano attestato di risanamento, può persino rinegoziare bilateralmente con le banche senza alcuno strumento del Codice. Più avanti, alcune di queste opzioni diventeranno impraticabili.

Concretamente, in questo mese conviene fare tre cose: aggiornare il budget di tesoreria a dodici mesi con uno scenario “dazio permanente”; misurare quanta parte del fatturato è esposta al mercato USA e quanto è riconvertibile su altri mercati; censire i creditori per tipologia (banche, fornitori strategici, erario ed enti previdenziali, dipendenti).

L’errore tipico di questa fase

Aspettare “che passi”. Molti imprenditori hanno trattato i dazi come una tempesta temporanea, confidando in un accordo commerciale risolutivo. Quando l’accordo UE-USA è arrivato, ha stabilizzato le aliquote ma non le ha riportate a zero: la tariffa è diventata un costo strutturale. Chi ha atteso ha bruciato i mesi in cui l’accordo di ristrutturazione era ancora costruibile con i soli creditori finanziari.

Quanto dura realmente

La fase dei segnali dura, nella prassi, da uno a tre trimestri. Il suo termine non è fissato dalla legge: lo decide il primo creditore che agisce in via esecutiva. Da quel momento l’orologio non è più nelle mani dell’imprenditore.


Settimane 1-4: la diagnosi. Crisi o insolvenza, e la domanda che decide tutto

Cosa succede

L’imprenditore ha deciso di muoversi. La prima cosa da stabilire non è ancora “concordato o accordo”, ma in che stato si trova l’impresa. È una diagnosi tecnica, e il suo esito orienta il calendario di tutto ciò che segue.

La norma

L’art. 2 CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza è invece lo stato in cui il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Entrambi gli strumenti di cui parliamo sono accessibili sia in crisi sia in insolvenza: l’art. 57 CCII lo dice espressamente per gli accordi di ristrutturazione, e il concordato preventivo è per definizione aperto a entrambe le situazioni. Ma lo stato dell’impresa cambia in concreto la fattibilità: un accordo presuppone che i creditori non aderenti possano essere pagati per intero, e questo è molto più difficile se l’insolvenza è già conclamata.

C’è poi una soglia soggettiva decisiva. Accordo di ristrutturazione e concordato preventivo sono riservati all’imprenditore diverso dall’impresa minore. L’impresa “minore” (sotto le soglie dimensionali di attivo, ricavi e debiti dell’art. 2 CCII) che subisce il calo dell’export non può scegliere tra questi due strumenti: la sua strada è il concordato minore, gestito con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È una verifica da fare in questa prima settimana, perché cambia completamente il percorso.

I termini che si attivano

La diagnosi non ha un termine legale, ma lavora su un orizzonte temporale imposto dalla norma: i dodici mesi dei flussi di cassa prospettici. Se il piano di tesoreria mostra che entro dodici mesi l’impresa non riuscirà a pagare le scadenze, la crisi è giuridicamente presente, anche se oggi i conti sono ancora in ordine.

Cosa può fare l’imprenditore ora

È in questa finestra che si capisce quale binario è percorribile. Il criterio pratico si riassume in una domanda: quanti e quali creditori devo convincere?

  • Se il debito è concentrato su poche banche e società di leasing, e fornitori e dipendenti sono in regola o quasi, l’accordo di ristrutturazione è spesso la strada più rapida e meno invasiva. Si negozia con pochi interlocutori, si raggiunge il 60% (o il 30% nella versione agevolata), si pagano gli estranei nei tempi di legge.
  • Se il debito è frammentato su decine o centinaia di fornitori, con un’esposizione verso l’erario rilevante e creditori ostili, il concordato preventivo diventa lo strumento naturale. Qui non serve la firma di ciascuno: basta il voto a maggioranza per classi, e il dissenso di alcuni può essere superato dal tribunale.
  • Se la crisi è ancora reversibile e i creditori vanno prima sondati, la composizione negoziata è il laboratorio in cui fare questa verifica sul campo, protetti dalle azioni esecutive.

Una seconda domanda riguarda la natura della crisi da dazi. Se la perdita di mercato è strutturale ma l’azienda può riconvertire la produzione su altri mercati, il piano sarà in continuità. Se invece un ramo dell’azienda vive solo dell’export USA e non ha alternative, il piano potrà prevedere la cessione o la chiusura di quel ramo e la continuità del resto. La Cassazione ha chiarito che la continuità, anche parziale, deve riguardare una porzione significativa del nucleo aziendale che conservi la propria identità (Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348).

L’errore tipico di questa fase

Scegliere lo strumento prima di aver contato i creditori. Molti imprenditori arrivano dal consulente dicendo “voglio fare un accordo”, perché lo percepiscono come meno traumatico. Poi scoprono che il 40% del debito è verso fornitori sparsi che non firmeranno mai, e che pagare per intero tutti gli estranei entro 120 giorni dall’omologa è impossibile. Si perde un mese a costruire un accordo che non raggiungerà la soglia.

Quanto dura realmente

Una diagnosi seria richiede da due a quattro settimane: il tempo di chiudere una situazione contabile aggiornata, un piano di tesoreria a dodici mesi e il censimento dei creditori. Chi la comprime in pochi giorni rischia di impostare lo strumento sbagliato; chi la dilata oltre il mese rischia di arrivare alla tappa successiva già sotto pignoramento.


Giorno 0 della composizione negoziata: la piattaforma, l’esperto e l’ombrello protettivo

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’imprenditore deposita l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. Allega la documentazione richiesta: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, un progetto di piano di risanamento, l’elenco dei creditori, le certificazioni sui debiti fiscali e contributivi. Una commissione nomina un esperto indipendente, che accetta l’incarico e convoca l’imprenditore per valutare se esistano concrete prospettive di risanamento.

La composizione negoziata non è una procedura concorsuale in senso stretto. È un percorso volontario e riservato: l’imprenditore resta alla guida dell’impresa, i creditori vengono coinvolti nelle trattative, l’esperto facilita il dialogo senza sostituirsi all’imprenditore.

La norma

Gli artt. 12-25-quinquies CCII disciplinano la composizione negoziata. L’art. 17, comma 7, stabilisce che l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centoventi giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione; il termine può essere prorogato fino a ulteriori centoventi giorni quando tutte le parti lo chiedono e l’esperto vi acconsente.

Il cuore temporale è negli artt. 18 e 19. L’imprenditore può chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina o con istanza successiva. Dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Lo stesso giorno l’imprenditore deve chiedere al tribunale la conferma delle misure, e il tribunale fissa l’udienza.

I termini che si attivano

Il calendario ora corre, e corre veloce.

  • Il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato in tribunale lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza; in mancanza, le misure perdono efficacia.
  • Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso.
  • Le misure confermate durano da un minimo di 30 a un massimo di 120 giorni; le proroghe non possono superare complessivamente i 240 giorni.
  • L’incarico dell’esperto dura 120 giorni, prorogabili di altri 120.

C’è poi un effetto spesso sottovalutato: dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure (art. 18, comma 4, CCII).

Cosa può fare l’imprenditore ora

Il periodo di protezione è la finestra per costruire il consenso dei creditori senza la pressione dei pignoramenti. Con l’esperto, l’imprenditore può:

  • aprire tavoli separati con le banche (moratoria, consolidamento, nuova finanza) e con i fornitori strategici;
  • verificare quali creditori sono disposti ad aderire a un accordo e in quale percentuale;
  • sondare l’amministrazione finanziaria su una proposta di transazione;
  • chiedere al tribunale misure cautelari mirate, ad esempio per impedire la revoca di affidamenti indispensabili.

Qui si gioca la partita vera sulla scelta dello strumento. Se al tavolo si raggiunge rapidamente il consenso delle banche che rappresentano la maggior parte del debito, il binario dell’accordo di ristrutturazione si apre. Se invece i creditori sono troppi, troppo frammentati o troppo ostili, emerge la necessità del concordato.

Attenzione però al rovescio della medaglia. La Cassazione ha affermato che il procedimento di conferma delle misure protettive è autonomo rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, e che il provvedimento sulle misure è pienamente reclamabile (Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241). E la giurisprudenza di merito ha chiarito che, se l’esperto riferisce che non esistono prospettive di risanamento o emergono atti in frode, il tribunale può revocare le misure e aprire subito la liquidazione giudiziale, senza attendere la relazione finale (Corte d’Appello di Torino, 22 aprile 2025, n. 356). Nel regime precedente, inoltre, la Suprema Corte aveva escluso che la sola pendenza di una composizione negoziata obbligasse il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento (Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3634). L’ombrello protegge solo chi lo usa per negoziare davvero.

L’errore tipico di questa fase

Usare la composizione negoziata come “parcheggio”. Chi chiede le misure protettive solo per fermare un pignoramento, senza un progetto di piano credibile e senza aprire le trattative, si espone alla revoca e rischia di trasformare la protezione in un’accelerazione verso la liquidazione giudiziale.

Un secondo errore riguarda il conto dei mesi. Le misure ottenute in composizione negoziata, secondo l’impostazione prevalente, si sommano a quelle chieste poi nel concordato o nell’accordo, entro il tetto complessivo di dodici mesi dell’art. 8 CCII. Chi consuma 240 giorni di protezione in composizione negoziata arriva al concordato con un margine residuo ridotto.

Quanto dura realmente

La conferma delle misure arriva di regola in poche settimane. Le trattative, in una crisi da dazi con più banche coinvolte, raramente si chiudono nei primi 120 giorni: la proroga è frequente. Realisticamente, la composizione negoziata di un’impresa manifatturiera esportatrice dura dai quattro agli otto mesi.


Giorno 120-240: la fine delle trattative e il bivio tra gli strumenti

Cosa succede

Siamo alla resa dei conti della composizione negoziata. L’esperto redige la relazione finale e la comunica all’imprenditore. Le trattative hanno prodotto un risultato, oppure no. Da questo momento in poi la domanda iniziale, “concordato o accordo?”, smette di essere teorica e diventa una scelta con conseguenze immediate.

La norma

L’art. 23 CCII elenca gli sbocchi della composizione negoziata. Se le parti trovano una soluzione, l’imprenditore può concludere un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto. Se non la trovano, o in alternativa, può:

  • predisporre un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII);
  • domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII, con un vantaggio: nell’accordo a efficacia estesa, se l’accordo nasce dalla composizione negoziata e c’è la relazione finale dell’esperto, la soglia di adesione dentro ciascuna categoria scende dal 75% al 60%;
  • proporre il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII), che però è liquidatorio;
  • accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi, tra cui il concordato preventivo, o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

I termini che si attivano

  • Il concordato semplificato va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto.
  • Per l’accordo di ristrutturazione e per il concordato preventivo non c’è un termine di decadenza in senso stretto, ma c’è un termine di fatto: la scadenza delle misure protettive. Il giorno in cui l’ombrello si chiude, i creditori tornano liberi di pignorare.

Cosa può fare l’imprenditore ora

È la finestra della scelta: l’esito delle trattative decide il binario. In pratica, si presentano quattro scenari tipici per un’impresa colpita dai dazi.

  1. Le banche aderiscono, i fornitori sono pagabili. Se gli istituti di credito rappresentano almeno il 60% del debito e i fornitori possono essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologa, la strada è l’accordo di ristrutturazione ordinario.
  2. Le banche aderiscono, ma una minoranza bancaria resiste. Se l’indebitamento verso banche è almeno la metà del totale, l’accordo a efficacia estesa consente di vincolare anche la banca dissenziente della stessa categoria, con la soglia ridotta al 60% grazie alla composizione negoziata.
  3. Il consenso è parziale ma l’impresa può pagare regolarmente gli estranei. L’accordo agevolato permette di omologare con il 30% delle adesioni, a patto di rinunciare alla moratoria per gli estranei e alle misure protettive dell’art. 54.
  4. Il consenso non c’è o il debito è troppo frammentato. Resta il concordato preventivo in continuità, con voto per classi e possibilità di omologa anche contro il dissenso di alcune classi.

Il punto più delicato di tutta la timeline è proprio questo passaggio: decidere lo strumento nei giorni in cui le misure protettive stanno per scadere. È una scelta che va preparata prima, non improvvisata alla fine.

L’errore tipico di questa fase

Lasciar scadere la protezione senza aver già pronto il deposito successivo. Tra la fine della composizione negoziata e il deposito della domanda di concordato o di omologa dell’accordo non dovrebbero esserci “giorni scoperti”. Un creditore che attende il momento giusto può notificare un pignoramento presso terzi sui conti proprio in quella finestra.

Quanto dura realmente

Il bivio in sé si consuma in pochi giorni, ma la sua preparazione richiede le ultime quattro-sei settimane della composizione negoziata: il tempo di redigere l’accordo, farlo firmare, ottenere l’attestazione, oppure di predisporre il ricorso per il concordato.


Binario A, giorno 0 dell’accordo: le firme, l’attestazione, la transazione fiscale

Cosa succede

Da questo momento in poi seguiamo il primo binario. L’imprenditore ha scelto l’accordo di ristrutturazione. Il giorno 0 non è un atto del tribunale, ma la chiusura di un lavoro negoziale: gli accordi con i creditori aderenti sono firmati, il piano economico-finanziario è definito, un professionista indipendente ha rilasciato l’attestazione.

La norma

L’art. 57 CCII fissa i requisiti dell’accordo ordinario:

  • adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
  • un piano economico-finanziario redatto secondo le modalità dell’art. 56 CCII;
  • idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione (crediti già scaduti) o entro 120 giorni dalla scadenza (crediti non ancora scaduti);
  • attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, con specifico riferimento alla capacità di pagare gli estranei nei termini.

Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha aggiunto il comma 4-bis: con la domanda di omologazione, o anche dopo, l’imprenditore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, anche sotto forma di garanzie. Per un’impresa esportatrice che deve finanziare la riconversione verso nuovi mercati, è un passaggio cruciale.

Le varianti:

  • Accordo agevolato (art. 60 CCII): la soglia scende al 30% se l’imprenditore non propone la moratoria dei creditori estranei e non ha chiesto, e rinuncia a chiedere, le misure protettive dell’art. 54. In cambio, gli estranei vanno pagati alle scadenze originarie.
  • Accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII): gli effetti si estendono ai creditori non aderenti di una categoria omogenea se gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti di quella categoria (60% se l’accordo nasce dalla composizione negoziata). I non aderenti devono essere stati informati e messi in condizione di partecipare alle trattative, e devono ricevere un trattamento non inferiore a quello dell’alternativa liquidatoria.
  • Transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII): nell’accordo si può proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi. Se l’amministrazione non aderisce, il tribunale può omologare ugualmente, ma solo a condizioni rigorose, rese più stringenti dal D.L. 69/2023 e poi dal correttivo del 2024: l’adesione pubblica deve essere determinante per raggiungere le soglie, gli altri aderenti devono rappresentare una quota minima dei crediti, la proposta deve risultare conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale e rispettare soglie minime di soddisfacimento.

I termini che si attivano

  • La proposta di transazione fiscale va presentata agli uffici competenti in tempo utile: l’amministrazione ha novanta giorni per aderire, e la giurisprudenza di merito ha rigettato un’omologa perché la domanda era stata depositata prima che quel termine fosse decorso (Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025).
  • Il termine di 120 giorni per il pagamento degli estranei decorre dall’omologazione (non dal deposito): è un dato che va proiettato nel piano di tesoreria già al giorno 0.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Il giorno 0 dell’accordo è l’ultimo momento utile per scegliere la variante giusta. Una volta depositato l’accordo agevolato, non si può “tornare indietro” chiedendo le misure protettive senza perdere la soglia ridotta. Una volta scelto l’accordo ordinario, occorre avere davvero il 60%.

In questa fase conviene:

  • verificare una per una le adesioni: poteri di firma, condizioni apposte, eventuali clausole sospensive;
  • ricalcolare la percentuale sul totale dei crediti, includendo quelli contestati e quelli verso l’erario;
  • costruire, con l’attestatore, la prova documentale che gli estranei saranno pagati nei 120 giorni;
  • depositare la proposta di transazione fiscale con il giusto anticipo rispetto alla domanda di omologa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, segue questa fase con un obiettivo preciso: arrivare al deposito con adesioni blindate e un piano che regga il vaglio del tribunale.

Un avvertimento che viene dalla Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva ravvisato un uso distorto dell’accordo con transazione fiscale: il debitore aveva costruito operazioni strumentali per un piano liquidatorio con l’unico scopo di azzerare il debito erariale, senza una reale ristrutturazione che coinvolgesse gli altri creditori (Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365). Per un’impresa in crisi da dazi il rischio è basso se il piano è autenticamente di rilancio, ma la coerenza tra piano industriale e proposta fiscale va curata al dettaglio.

L’errore tipico di questa fase

Contare adesioni “verbali”. Una banca che in trattativa si dichiara favorevole, ma non firma o firma con condizioni sospensive non avverate, non entra nel 60%. Molti accordi naufragano in udienza perché la percentuale, ricalcolata dal tribunale, scende sotto la soglia.

Quanto dura realmente

Se l’accordo è stato preparato in composizione negoziata, la fase delle firme e dell’attestazione dura da tre a otto settimane. Se invece si parte da zero, senza trattative pregresse, raccogliere il consenso di più banche può richiedere diversi mesi: ed è esattamente il tempo che un’impresa sotto pressione non ha.


Binario A, giorni 1-30 dopo la pubblicazione: le opposizioni e la sentenza di omologa

Cosa succede

L’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese e, contestualmente, l’imprenditore deposita in tribunale il ricorso per l’omologazione. Dal giorno della pubblicazione l’accordo produce i suoi effetti e il mondo esterno ne è informato: creditori estranei, fornitori, lavoratori, amministrazione finanziaria. Si apre la finestra delle opposizioni.

La norma

Il procedimento di omologazione è quello unitario dell’art. 48 CCII. Per gli accordi di ristrutturazione, il comma 4 prevede che i creditori e qualsiasi altro interessato possano proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese. Il tribunale, decise le opposizioni, omologa con sentenza se verifica la sussistenza dei presupposti: soglia di adesione raggiunta, attestazione adeguata, idoneità del piano a pagare gli estranei.

La Cassazione ha dedicato attenzione proprio alla scansione tra iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese e deposito del ricorso in tribunale, chiarendo che il rispetto di quella sequenza temporale è un presupposto perché l’accesso all’omologa sia consentito (Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218). Non è un dettaglio formale: la pubblicità serve proprio a mettere i terzi nella condizione di opporsi.

Per l’accordo a efficacia estesa il controllo è più penetrante. La giurisprudenza di merito ha esaminato le condizioni per omologare quando in una categoria non si raggiunge la soglia di adesione del 75%, confermando che le percentuali per categoria e la tutela dei non aderenti sono il cuore del giudizio (Tribunale di Venezia, 24 giugno 2025).

I termini che si attivano

  • Trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese per proporre opposizione all’omologa (art. 48, comma 4, CCII).
  • La sospensione feriale non opera: un accordo iscritto il 15 luglio vede scadere il termine per le opposizioni il 14 agosto.
  • Dalla data della sentenza di omologa decorrono i 120 giorni per il pagamento dei creditori estranei con crediti già scaduti.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Nei trenta giorni delle opposizioni l’imprenditore deve prepararsi a difendere l’accordo, non limitarsi ad attendere. Le mosse utili sono:

  • monitorare il registro delle imprese e il fascicolo per individuare subito le opposizioni;
  • preparare con l’attestatore le risposte tecniche alle contestazioni più prevedibili (sottovalutazione dei debiti, sovrastima degli incassi futuri, inattendibilità dello scenario sui mercati alternativi agli USA);
  • tenere aperto il dialogo con i creditori estranei più rilevanti: un fornitore che si oppone perché teme di non essere pagato può desistere se riceve garanzie documentate sulla tempistica dei 120 giorni;
  • se sono state chieste le misure protettive nell’accordo ordinario, vigilare sulla loro durata residua.

Chi si oppone? Nella crisi da dazi, tipicamente, i fornitori esteri o i creditori finanziari minoritari che considerano il piano troppo ottimista sulla riconversione commerciale. Un piano che documenta ordini acquisiti su mercati alternativi (UE, Medio Oriente, Asia) è molto più difendibile di un piano che si limita a proiettare una ripresa del mercato americano.

L’errore tipico di questa fase

Sottovalutare la possibilità che il tribunale ricalcoli la percentuale. Il giudice non si limita a prendere atto delle firme: verifica il totale dei crediti, la validità di ciascuna adesione, la corretta imputazione dei crediti contestati. Un accordo depositato al 61% può scendere sotto il 60% per una sola adesione irregolare.

Quanto dura realmente

Il termine delle opposizioni è di trenta giorni. La sentenza di omologa, in assenza di opposizioni e con un fascicolo completo, può arrivare poche settimane dopo. Con opposizioni articolate, o con una transazione fiscale da omologare senza adesione dell’amministrazione, i tempi si allungano sensibilmente e dipendono dal carico del singolo tribunale: nella prassi, tra il deposito e la sentenza passano spesso da due a sei mesi.


Binario B, giorno 0 del concordato: la domanda con riserva e l’orologio dei 30-60 giorni

Cosa succede

Torniamo al bivio e seguiamo il secondo binario. L’imprenditore non ha il consenso necessario per un accordo, oppure il debito è troppo frammentato. Sceglie il concordato preventivo. Molto spesso, soprattutto se c’è un pignoramento in corso o un’istanza di liquidazione giudiziale pendente, la prima mossa non è il deposito del piano completo, ma la domanda con riserva (il vecchio “concordato in bianco”): un ricorso che “prenota” la procedura e fa scattare la protezione, rinviando a un termine successivo il deposito di proposta e piano.

La norma

La domanda si propone con ricorso al tribunale (art. 40 CCII), previa delibera dell’organo amministrativo verbalizzata da notaio e iscritta nel registro delle imprese. L’art. 44 CCII consente di depositare la domanda con riserva: il tribunale concede con decreto un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per presentare la proposta, il piano e la documentazione, prorogabile su istanza del debitore di non oltre sessanta giorni in presenza di giustificati motivi, ma solo se non sono pendenti ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. Con lo stesso decreto il tribunale nomina un commissario giudiziale e dispone obblighi informativi periodici a carico dell’impresa.

Le misure protettive sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 CCII. Se richieste con la domanda, operano dalla pubblicazione nel registro delle imprese: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Il giudice deve confermarle o revocarle entro trenta giorni dall’iscrizione, e con il decreto di conferma ne fissa la durata, fino a un massimo di quattro mesi. L’art. 8 CCII fissa il tetto complessivo di dodici mesi, proroghe incluse, nel quale si computano anche le misure ottenute in composizione negoziata.

I termini che si attivano

Il calendario ora corre su tre orologi paralleli.

  • Termine per il deposito di proposta e piano: da 30 a 60 giorni, prorogabile di altri 60 solo se non pendono istanze di liquidazione giudiziale.
  • Conferma delle misure protettive entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda; in mancanza, le misure cessano.
  • Durata massima complessiva della protezione: 12 mesi (art. 8 CCII).

E un quarto, meno visibile: dal deposito della domanda gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII). Un’impresa che deve cedere un macchinario o un ramo d’azienda legato all’export USA non può farlo liberamente.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La domanda con riserva è una finestra di respiro, non di riposo: 30-60 giorni sono pochissimi per scrivere un piano in continuità credibile se si parte da zero. Per questo le opzioni realistiche dipendono da quanto lavoro è già stato fatto:

  • se il piano è già maturo (magari perché costruito in composizione negoziata), conviene depositare direttamente la domanda completa, saltando la riserva;
  • se il piano è in fase avanzata, la riserva serve a bloccare le azioni esecutive mentre si completano attestazione e classi;
  • se il piano è poco più di un’idea, la riserva rischia di chiudersi con un deposito affrettato o con la dichiarazione di inammissibilità.

Nel frattempo, l’impresa continua a lavorare. Se la domanda prevede la continuità, l’imprenditore può chiedere l’autorizzazione a pagare fornitori strategici anteriori e a contrarre finanziamenti prededucibili: strumenti essenziali per non perdere, oltre al mercato americano, anche i fornitori indispensabili. Va ricordato che la continuità non sospende gli adempimenti ordinari: l’impresa che prosegue l’attività e paga le retribuzioni deve continuare a versare le ritenute correnti.

L’errore tipico di questa fase

Depositare la riserva a giugno contando sull’estate. Un termine di sessanta giorni concesso a fine giugno scade a fine agosto, e nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale non si applica. Se nel frattempo un creditore ha depositato un’istanza di liquidazione giudiziale, la proroga è preclusa. È uno scenario frequente: l’impresa si ritrova a scrivere il piano nelle settimane in cui consulenti, attestatori e banche sono meno reperibili.

Quanto dura realmente

La fase della riserva dura, per legge, al massimo 120 giorni (60 + 60). Nella prassi, per un’impresa senza istanze di liquidazione pendenti, la proroga viene spesso chiesta e concessa. Con un’istanza pendente, il margine si riduce a 60 giorni secchi, talvolta meno se il tribunale concede il termine minimo.


Binario B, dal deposito del piano al voto: classi, commissario e maggioranze

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella sua fase più lunga. L’impresa deposita proposta, piano e attestazione. Il tribunale verifica l’ammissibilità e, se tutto è in ordine, apre il concordato. Il commissario giudiziale esamina il piano, redige la sua relazione, i creditori ricevono le informazioni e votano per classi. Se le classi approvano, o se il tribunale può superare il dissenso, si arriva al giudizio di omologazione.

La norma

Il contenuto del piano è fissato dall’art. 87 CCII. Tra gli elementi obbligatori c’è il valore di liquidazione del patrimonio, cioè quanto otterrebbero i creditori da una liquidazione giudiziale. Non è un numero di contorno: serve ai creditori per votare consapevolmente e al tribunale come parametro di legittimità della proposta. La Cassazione, con una pronuncia dell’estate 2026, ha affermato che il controllo del tribunale sull’ammissibilità del concordato in continuità è di legalità sostanziale e investe anche il modo in cui il valore di liquidazione è stato calcolato; se esiste un’offerta concreta di acquisto dell’azienda, non si può ignorarla assumendo una stima atomistica più bassa (Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960).

Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria (art. 85 CCII). L’art. 84 CCII disciplina la distribuzione del valore: il valore di liquidazione segue l’ordine delle cause di prelazione, mentre il valore eccedente, generato dalla continuità, può essere distribuito secondo la relative priority rule, che garantisce alle classi dissenzienti un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore.

Il voto è regolato dall’art. 109 CCII. Nel concordato in continuità la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore; in ciascuna classe serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato almeno la metà dei crediti della classe. Se non tutte le classi approvano, l’art. 112, comma 2, CCII consente al tribunale la ristrutturazione trasversale: l’omologa è possibile, a determinate condizioni, anche contro il voto contrario di alcune classi.

Proprio su questo punto la Cassazione ha fissato un principio di grande rilievo pratico: nel concordato in continuità l’omologa trasversale è ammissibile anche quando la proposta è approvata da una sola classe di creditori in the money, riferendo l’espressione “in mancanza” al difetto della maggioranza delle classi (Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663). E, sul fronte fiscale, ha chiarito che per superare il mancato assenso dell’amministrazione finanziaria alla transazione nel concordato in continuità conta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non una valutazione di meritevolezza del debitore (Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723).

I termini che si attivano

  • Il decreto di apertura fissa le date di inizio e fine del voto e i termini per le comunicazioni ai creditori (art. 47 CCII).
  • La relazione del commissario giudiziale deve essere depositata con congruo anticipo rispetto alla data iniziale del voto, per consentire ai creditori di leggerla prima di votare.
  • Dopo il voto si apre il giudizio di omologazione, con la fissazione dell’udienza e il termine per le opposizioni dei creditori dissenzienti e di ogni interessato (art. 48 CCII).

Cosa può fare l’imprenditore ora

Tra deposito e voto l’imprenditore ha una finestra preziosa per rafforzare il consenso delle classi. Le mosse utili:

  • costruire classi omogenee e difendibili, separando per esempio i fornitori strategici che continueranno a lavorare con l’impresa da quelli occasionali, e i creditori privilegiati degradati da quelli pagati integralmente;
  • documentare nel piano la riconversione commerciale: nuovi contratti su mercati non soggetti a dazi USA, riduzione della dipendenza dall’importatore americano, rinegoziazione dei listini;
  • rispondere puntualmente ai rilievi del commissario, che spesso fanno la differenza nella decisione dei creditori;
  • predisporre fin da subito la strategia per l’eventuale omologa trasversale, verificando quale classe in the money può sostenere la proposta.

C’è poi un aspetto di identità aziendale. Se il piano prevede di chiudere la linea produttiva dedicata al mercato USA e proseguire con il resto, la continuità deve riguardare un’articolazione dell’azienda funzionalmente autonoma e riconoscibile, con la sua clientela, la sua forza lavoro, i suoi beni strumentali (Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348). Un piano che conserva solo il marchio e vende tutto il resto rischia di essere riqualificato come liquidatorio, con regole molto più severe.

L’errore tipico di questa fase

Costruire le classi “a tavolino” per massimizzare le probabilità di approvazione, senza rispettare l’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici. Classi artificiose espongono il concordato a contestazioni in sede di omologa e di reclamo. Un secondo errore frequente è sottovalutare il valore di liquidazione, stimandolo al ribasso per rendere più appetibile la proposta: dopo la sentenza n. 22960/2026 questo è un profilo che il tribunale verifica nel merito.

Quanto dura realmente

È la tappa più lunga dell’intera timeline. Dal deposito del piano all’apertura possono passare alcune settimane; dall’apertura al voto, di regola, qualche mese; dal voto all’omologa, altre settimane o mesi, specie se ci sono opposizioni o se si chiede la ristrutturazione trasversale. Nella prassi, un concordato in continuità di un’impresa manifatturiera raramente arriva all’omologa in meno di sei-otto mesi dal deposito del piano, e non di rado supera l’anno.


Dopo l’omologa: reclamo, esecuzione del piano e ritorno sul mercato

Cosa succede

La sentenza di omologa è arrivata. Per l’accordo di ristrutturazione, significa che gli aderenti sono vincolati ai nuovi termini e gli estranei devono essere pagati nei 120 giorni. Per il concordato, significa che la proposta vincola tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti. Ma la sentenza non è ancora definitiva, e il piano deve essere eseguito.

La norma

Contro la sentenza di omologa si può proporre reclamo alla Corte d’appello (art. 51 CCII), e contro la decisione della Corte d’appello ricorso per Cassazione. La legittimazione a reclamare, però, non spetta a chiunque. La Cassazione ha stabilito che, negli accordi di ristrutturazione, può reclamare solo chi è stato parte formale del giudizio di omologa proponendo opposizione; ne è privo anche l’ente pubblico destinatario del cram down fiscale o previdenziale che non ha partecipato al giudizio, salvo che deduca un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare (Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5948).

Nell’accordo di ristrutturazione, l’art. 58 CCII disciplina la rinegoziazione e le modifiche del piano: se dopo l’omologa il piano va modificato in modo sostanziale, occorre rinnovare l’attestazione e ripubblicare, con una nuova finestra di opposizione.

Nel concordato, una volta omologato, l’imprenditore torna in bonis ed esegue il piano sotto la sorveglianza del commissario. La Cassazione ha escluso che i crediti sorti nella fase di esecuzione, dopo la chiusura della procedura, siano prededucibili in un eventuale fallimento successivo, perché non sorgono “in funzione” della procedura (Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307). È un messaggio che i fornitori conoscono bene e che incide sulla loro disponibilità a lavorare con l’impresa dopo l’omologa.

I termini che si attivano

  • Trenta giorni per proporre reclamo contro la sentenza di omologa (art. 51 CCII).
  • Trenta giorni per il ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte d’appello.
  • Nell’accordo, 120 giorni dall’omologa per pagare integralmente gli estranei con crediti già scaduti; 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti (art. 57, comma 3, CCII).
  • Nel concordato, le scadenze sono quelle fissate dal piano omologato: il loro rispetto è la condizione per evitare la risoluzione.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Dopo l’omologa la finestra difensiva si sposta: si tratta di proteggere la sentenza e di rispettare il calendario del piano. L’imprenditore può:

  • resistere al reclamo facendo valere, dove ricorra, il difetto di legittimazione di chi non ha fatto opposizione;
  • monitorare mese per mese gli scostamenti tra piano e realtà, soprattutto sui ricavi da mercati alternativi agli USA;
  • intervenire tempestivamente, nell’accordo, con una rinegoziazione ex art. 58 se il contesto commerciale cambia di nuovo (per esempio per un ulteriore inasprimento tariffario);
  • ricostruire il rating bancario con una comunicazione trasparente sull’andamento del piano.

L’errore tipico di questa fase

Considerare l’omologa la fine della storia. Molti piani falliscono nei primi dodici mesi di esecuzione perché l’impresa, sollevata, allenta il controllo. Nel caso dei dazi il rischio è doppio: il piano è stato costruito su uno scenario tariffario che può cambiare ancora.

Quanto dura realmente

Il reclamo in Corte d’appello richiede di regola alcuni mesi; un eventuale ricorso in Cassazione può richiedere uno o più anni, senza che ciò sospenda automaticamente l’esecuzione del piano. L’esecuzione vera e propria dura quanto il piano: da diciotto mesi a cinque anni, nei casi più comuni.


La stessa procedura, due calendari

Due ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili e su date coerenti con i termini di legge. Non sono casi reali: servono a mostrare come il momento della reazione cambi l’intero esito. Stessa impresa di partenza: una società manifatturiera con 4.870.000 € di fatturato, il 38% esportato negli Stati Uniti, debiti complessivi per 3.847.260 €, così ripartiti: banche e leasing 2.192.940 €; fornitori 986.310 €; erario ed enti previdenziali 512.780 €; dipendenti (retribuzioni e TFR maturati scaduti) 155.230 €.

Calendario 1: l’impresa che agisce alle finestre giuste

  • 14 ottobre 2025. L’importatore principale sospende gli ordini del primo trimestre 2026. Il fatturato USA atteso cala del 41%.
  • Novembre 2025. Il collegio sindacale rileva lo sconfinamento bancario oltre 60 giorni e segnala all’organo amministrativo; il consiglio avvia la diagnosi. Piano di tesoreria a 12 mesi: crisi, non insolvenza.
  • 9 febbraio 2026. Istanza di composizione negoziata sulla piattaforma, con richiesta di misure protettive. Pubblicazione nel registro delle imprese l’11 febbraio; ricorso per la conferma depositato lo stesso giorno.
  • Entro il 21 febbraio 2026. Udienza; misure confermate per 120 giorni.
  • Marzo-maggio 2026. Trattative con quattro banche (consolidamento a sette anni e nuova finanza per 640.000 € destinata al lancio su tre mercati UE) e con due fornitori strategici (214.600 € di crediti, dilazione a 24 mesi). Proposta di transazione fiscale depositata il 20 marzo 2026.
  • Fine giugno 2026. Decorsi i 90 giorni, l’amministrazione aderisce alla dilazione. Relazione finale dell’esperto.
  • Calcolo delle adesioni. Banche 2.192.940 € + fornitori strategici 214.600 € + erario 512.780 € = 2.920.320 €, pari al 75,9% del totale: soglia del 60% ampiamente superata.
  • 3 luglio 2026. Deposito dell’accordo di ristrutturazione ordinario; iscrizione nel registro delle imprese il 6 luglio.
  • 5 agosto 2026. Scade il termine di 30 giorni per le opposizioni (agosto non sospende nulla). Nessuna opposizione.
  • Settembre 2026. Sentenza di omologa. Da qui decorrono i 120 giorni per pagare gli estranei: fornitori residui 771.710 € e dipendenti 155.230 €, totale 926.940 €, coperti da nuova finanza e incassi del piano.

Esito: l’impresa ha affrontato la crisi senza mai subire un pignoramento, con uno strumento che vincola solo chi ha firmato e senza passare per un voto per classi.

Calendario 2: l’impresa che lascia correre

  • 14 ottobre 2025. Stesso evento: sospensione degli ordini USA.
  • Ottobre 2025 – maggio 2026. L’impresa attende “l’esito dei negoziati commerciali”. Allunga i pagamenti ai fornitori, sconfina sulle linee, rinvia due versamenti contributivi.
  • 3 giugno 2026. Un fornitore notifica un pignoramento presso terzi sui conti per 47.380 €. Due banche revocano gli affidamenti.
  • 1° luglio 2026. Un secondo fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
  • 8 luglio 2026. Domanda di concordato con riserva e misure protettive. Il tribunale concede 60 giorni per il deposito di proposta e piano: il termine scade nella prima decade di settembre, attraversando agosto senza sospensione. La proroga è preclusa dal ricorso per liquidazione giudiziale pendente.
  • Entro il 9 agosto 2026 circa. Il giudice deve confermare le misure protettive, 30 giorni dall’iscrizione.
  • Agosto 2026. Piano scritto in quattro settimane, con attestatore e banche poco reperibili. Le banche, dopo la revoca dei fidi, non partecipano: l’accordo non è più praticabile, resta solo il concordato.
  • Settembre 2026 – primavera 2027. Deposito del piano, apertura, relazione del commissario, voto per classi. Con buone probabilità servirà chiedere la ristrutturazione trasversale.

Esito: l’impresa arriva allo stesso strumento che avrebbe potuto evitare, con otto mesi di ritardo, un creditore già in esecuzione, un’istanza di liquidazione pendente, le banche in posizione ostile e un piano costruito sotto pressione. La differenza tra i due calendari non l’ha fatta il dazio, identico per entrambe. L’ha fatta il tempo.


I binari paralleli: come cambia la timeline a seconda del rimedio attivato

Una crisi da dazi raramente segue un solo binario dall’inizio alla fine. Le strade si incrociano, e ogni scelta modifica i tempi delle successive. Ecco le combinazioni più frequenti, con l’effetto concreto sul calendario.

Composizione negoziata seguita da accordo di ristrutturazione. È il percorso più lineare per un’impresa con debito prevalentemente bancario. La composizione negoziata assorbe da quattro a otto mesi, ma riduce drasticamente i tempi successivi: le adesioni sono già raccolte, la soglia dell’accordo a efficacia estesa scende al 60% per categoria, l’omologa può arrivare pochi mesi dopo il deposito. Il costo, in termini di calendario, è che le misure protettive utilizzate in composizione negoziata erodono il tetto dei dodici mesi.

Composizione negoziata seguita da concordato preventivo. Succede quando le trattative falliscono con una parte dei creditori. Il vantaggio è che il lavoro fatto non va perso: il piano elaborato con l’esperto è già una base solida, e la domanda di concordato può essere depositata completa, senza passare dalla riserva. Lo svantaggio è la protezione residua ridotta: se la composizione negoziata ha consumato otto mesi di misure, al concordato ne restano circa quattro. La giurisprudenza di merito ha esaminato proprio i casi di imprese che, dopo 240 giorni di misure in composizione negoziata, chiedono un nuovo ombrello nel concordato con riserva: è un passaggio possibile ma delicato.

Accordo agevolato senza composizione negoziata. Per l’impresa che reagisce presto e ha buoni rapporti con le banche, è il percorso più rapido: nessuna procedura preliminare, nessuna misura protettiva, 30% delle adesioni e pagamento degli estranei alle scadenze originarie. Il calendario è interamente negoziale fino al deposito, poi scattano i 30 giorni per le opposizioni. È però uno strumento che non tollera ritardi: se un creditore aggressivo si muove prima del deposito, l’impresa non ha alcuna protezione.

Domanda con riserva “neutra”. L’art. 44 CCII consente di depositare la domanda con riserva senza scegliere subito tra concordato e accordo: l’impresa può, nel termine concesso, depositare l’uno o l’altro. È un binario di attesa utile quando il consenso dei creditori è in formazione, ma la finestra è breve (30-60 giorni più eventuale proroga) e il commissario vigila sulla gestione.

Conversione da accordo a concordato. Se l’accordo non raggiunge la soglia in udienza, o l’omologa viene negata, l’impresa può ancora presentare una domanda di concordato. Ma i tempi ripartono quasi da capo, le misure protettive residue potrebbero essere esaurite e i creditori, a quel punto, sono più diffidenti.

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Una via intermedia, introdotta dall’art. 64-bis CCII: consente di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga alle regole di priorità, purché approvato all’unanimità delle classi. È raramente adatto a una crisi da dazi con molti creditori, ma può esserlo quando le classi sono poche e il consenso è pieno.

La regola generale che emerge da tutte queste combinazioni è una sola: ogni binario “consuma” un pezzo dello stesso calendario, quello dei dodici mesi di protezione e dei creditori che perdono la pazienza. Scegliere bene al primo tentativo vale più di qualunque rimedio successivo.

Accordo e concordato a confronto, orologio alla mano

Per chi deve decidere, conviene mettere i due strumenti uno accanto all’altro guardando solo al tempo: chi controlla il calendario, quanti passaggi davanti al giudice, quali termini sono perentori.

Aspetto temporaleAccordo di ristrutturazioneConcordato preventivo in continuità
Chi decide l’avvioL’imprenditore, dopo aver raccolto le firmeL’imprenditore, con ricorso al tribunale (anche con riserva)
Fase pre-giudizialeNegoziale, senza termini di leggeRiserva di 30-60 giorni, prorogabile di 60
Consenso richiesto60% dei crediti (30% agevolato; 75% o 60% per categoria nell’esteso)Maggioranza per classi, con possibile omologa trasversale
Protezione dalle azioni esecutiveFacoltativa (esclusa nell’agevolato)Su richiesta, conferma entro 30 giorni, massimo 4 mesi per volta
Finestra per le opposizioni30 giorni dall’iscrizione nel registro delle impreseNel giudizio di omologa, dopo il voto
Creditori non aderentiPagati per intero entro 120 giorni (o alle scadenze nell’agevolato)Vincolati alla proposta approvata
Organi della proceduraNessun commissario (salvo l’accordo esteso con nomina)Commissario giudiziale dal primo decreto
Durata tipica fino all’omologaDa poche settimane a qualche mese dopo il depositoDi regola oltre sei-otto mesi dal deposito del piano

La tabella mette in luce un paradosso. L’accordo è più rapido in tribunale, ma richiede più tempo prima di entrarci: le firme vanno raccolte una per una, e nessuna legge obbliga una banca a rispondere entro una data. Il concordato è più lento in tribunale, ma può partire subito: basta un ricorso con riserva per bloccare le azioni esecutive, anche senza il consenso di nessuno.

Da qui discende il criterio temporale più utile per l’imprenditore colpito dai dazi. Se il tempo a disposizione prima che i creditori si muovano è ampio (nessun decreto ingiuntivo, banche collaborative, fornitori pagati con qualche ritardo ma senza azioni), il tempo gioca a favore dell’accordo: lo si costruisce con calma, in composizione negoziata, e lo si porta in tribunale solo per l’ultimo passaggio. Se invece il tempo è già finito (pignoramento notificato, istanza di liquidazione depositata, fidi revocati), il concordato è spesso l’unico strumento che consente di fermare subito l’orologio dei creditori e riprendere il controllo del calendario.

C’è poi una variabile che nessuna tabella misura: la prevedibilità del mercato. Il piano di un accordo deve dimostrare di poter pagare per intero gli estranei entro 120 giorni dall’omologa; se lo scenario tariffario è ancora incerto, questa prova è più fragile. Il concordato, che può distribuire il pagamento su un orizzonte più lungo e prevedere percentuali ridotte per i chirografari, assorbe meglio l’incertezza sui ricavi futuri. In un contesto in cui le aliquote possono ancora cambiare, questo margine ha un valore concreto.

Infine, il fattore costo del tempo. Ogni mese di procedura aperta è un mese in cui i clienti esteri si interrogano sulla solidità del fornitore italiano, e in cui i concorrenti possono proporsi come alternativa. L’accordo, meno visibile e più circoscritto ai creditori finanziari, preserva meglio la reputazione commerciale; il concordato, pubblico e più lungo, richiede una comunicazione attenta verso clienti e fornitori per evitare che la crisi finanziaria diventi anche una crisi commerciale.


Le 5 finestre critiche

Nell’intera timeline ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito in modo difficilmente reversibile.

  1. La finestra dei segnali (primi 1-3 mesi di calo dell’export). È l’unico momento in cui tutte le strade sono aperte, compreso l’accordo agevolato senza procedure preliminari. Chi la lascia passare perde le opzioni più leggere.
  2. Il giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive in composizione negoziata. Il ricorso per la conferma va depositato quello stesso giorno. Un giorno di ritardo e l’ombrello si chiude prima di aprirsi.
  3. Le ultime settimane della composizione negoziata. È la finestra del bivio: bisogna avere pronto il deposito successivo (accordo o concordato) prima che scadano le misure. I “giorni scoperti” sono il momento preferito dai creditori per pignorare.
  4. I trenta giorni dalla domanda con riserva. Entro questo termine il giudice deve confermare le misure protettive; nello stesso arco temporale l’impresa deve già lavorare al piano, perché il termine per depositarlo (30-60 giorni) si sovrappone e, se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, non potrà essere prorogato.
  5. I trenta giorni successivi alla sentenza di omologa. È il termine per il reclamo. Per chi ha ottenuto l’omologa, è la finestra per consolidarla; per il creditore che si è opposto, è l’ultima occasione per contestarla in appello. E, nell’accordo, è anche l’inizio del conto alla rovescia di 120 giorni per pagare gli estranei.

Le domande sul tempo

Sono passati otto mesi dal crollo degli ordini USA e ho già un pignoramento sui conti: posso ancora fare un accordo di ristrutturazione? Sì, in astratto l’accordo è ancora accessibile, anche in stato di insolvenza. In concreto, però, bisogna verificare se si raggiunge il 60% delle adesioni e se gli estranei, compreso il creditore che ha pignorato, possono essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologa. Se il pignoramento è il sintomo di una frammentazione del debito, il concordato potrebbe essere più realistico. La domanda con riserva consente di bloccare subito il pignoramento e decidere lo strumento nel termine concesso.

Quanto dura in tutto, dalla prima mossa all’omologa? Con un accordo preparato in composizione negoziata, nella prassi da otto a quattordici mesi complessivi. Con un concordato in continuità, raramente meno di dodici mesi dall’avvio della composizione negoziata o dal deposito della riserva, spesso di più se c’è ristrutturazione trasversale o transazione fiscale contestata. Sono tempi indicativi: la variabile principale è il carico del tribunale competente.

Se deposito la domanda con riserva a luglio, i termini si fermano ad agosto? No. Nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) di regola non opera (art. 9 CCII). Il termine di 30-60 giorni per il deposito del piano e quello di 30 giorni per la conferma delle misure protettive corrono anche ad agosto.

Ho già usato 240 giorni di misure protettive in composizione negoziata: quanta protezione mi resta per il concordato? Il tetto complessivo dell’art. 8 CCII è di dodici mesi, e secondo l’impostazione prevalente vi si computano anche le misure ottenute in composizione negoziata. Restano quindi circa quattro mesi. È un margine che impone di depositare il concordato già completo, o con un piano molto avanzato.

Dopo l’omologa dell’accordo, entro quando devo pagare i fornitori che non hanno firmato? Entro 120 giorni dall’omologa per i crediti già scaduti a quella data; entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti. Nell’accordo agevolato, invece, nessuna moratoria: gli estranei vanno pagati alle scadenze originarie.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. I principi sono riformulati in parole nostre: per il testo integrale occorre consultare le banche dati ufficiali.

Tappa della diagnosi e del piano in continuità

  1. Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. Principio: la continuità aziendale presuppone che l’attività d’impresa prosegua; se è solo parziale, deve riguardare almeno un’articolazione funzionalmente autonoma del nucleo aziendale che conservi la propria identità (tipo di impresa, attività produttiva, forza lavoro, clientela). Rilevanza: decisiva quando la crisi da dazi porta a chiudere solo la linea dedicata al mercato USA e a proseguire con il resto dell’azienda.

Tappa della composizione negoziata e delle misure protettive

  1. Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Principio: il procedimento per la conferma delle misure protettive in composizione negoziata è autonomo rispetto al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, e il relativo provvedimento è reclamabile. Rilevanza: chiarisce che l’ombrello protettivo ha una vita processuale propria, con tempi e rimedi specifici.
  2. Corte d’Appello di Torino, 22 aprile 2025, n. 356. Principio: se l’esperto evidenzia l’assenza di prospettive di risanamento o atti in frode ai creditori, il tribunale può revocare le misure protettive e aprire la liquidazione giudiziale senza attendere la relazione finale né il termine per il concordato semplificato. Rilevanza: la composizione negoziata protegge solo chi negozia in buona fede con un progetto credibile.
  3. Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: nel regime previgente, la mera pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbligava il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: conferma che la protezione non è automatica né illimitata e va gestita con tempestività.

Tappa dell’accordo di ristrutturazione: deposito e transazione fiscale

  1. Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025. Principio: nell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, il termine di novanta giorni concesso all’amministrazione per aderire deve essere decorso al momento del deposito della domanda di omologazione, altrimenti la domanda va respinta. Rilevanza: impone di programmare con precisione il calendario tra proposta fiscale e deposito.
  2. Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: integra un uso distorto dell’accordo con transazione fiscale la costruzione di operazioni strumentali volte a un piano liquidatorio che ha il solo scopo di azzerare il debito erariale, senza una reale ristrutturazione che coinvolga gli altri creditori; l’accertamento spetta al giudice di merito. Rilevanza: il piano deve essere autenticamente di risanamento, non un veicolo per abbattere il debito fiscale.

Tappa delle opposizioni e dell’omologa dell’accordo

  1. Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218. Principio: la Corte si è soffermata sulla tempistica tra iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese e deposito del ricorso in tribunale, considerandola un presupposto dell’accesso all’omologa. Rilevanza: la sequenza pubblicità-deposito non è una formalità, perché da essa dipende la finestra delle opposizioni.
  2. Tribunale di Venezia, 24 giugno 2025. Principio: il tribunale ha esaminato le condizioni per omologare un accordo a efficacia estesa quando in una categoria di creditori non si raggiunge la soglia di adesione del 75%. Rilevanza: nell’accordo esteso le percentuali per categoria e la tutela dei non aderenti sono il fulcro del giudizio.

Tappa del concordato: piano, classi e voto

  1. Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. Principio: nel concordato in continuità il tribunale verifica l’ammissibilità secondo un criterio di legalità sostanziale, che investe anche il modo in cui è determinato il valore di liquidazione; in presenza di un’offerta di acquisto dell’azienda validata da una procedura competitiva, non è legittimo sostituirla con una stima inferiore basata sulla liquidazione atomistica dei beni. Rilevanza: il valore di liquidazione non può essere “addomesticato” per rendere più appetibile la proposta.
  2. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nel concordato in continuità la ristrutturazione trasversale è ammissibile anche se la proposta è approvata da una sola classe di creditori in the money, perché il presupposto è il difetto della maggioranza delle classi. Rilevanza: allarga le possibilità di omologa quando alcune classi, per esempio quelle dei fornitori colpiti a loro volta dalla crisi, votano contro.
  3. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nel concordato in continuità, per omologare nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria alla transazione rileva la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: il fronte fiscale si gioca sui numeri del confronto con l’alternativa liquidatoria.

Tappa successiva all’omologa

  1. Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5948. Principio: negli accordi di ristrutturazione può reclamare la sentenza di omologa solo chi è stato parte formale del giudizio proponendo opposizione; ne è privo anche l’ente pubblico destinatario del cram down che non ha partecipato, salvo che denunci un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare. Rilevanza: chi non si oppone nei 30 giorni perde, di regola, la possibilità di impugnare.
  2. Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. Principio: i crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non sono prededucibili nel successivo fallimento, perché non sorgono in funzione della procedura. Rilevanza: incide sulla disponibilità dei fornitori a lavorare con l’impresa dopo l’omologa e rende cruciale la tenuta del piano.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene nella tappa in cui l’impresa si trova, con strumenti diversi a seconda del punto della timeline. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Mappiamo i creditori e misuriamo le soglie. Se sei ancora nella fase dei segnali, ricostruiamo con i commercialisti dello staff la composizione del debito e calcoliamo se l’accordo (60%, 30% agevolato, 75% o 60% per categoria nell’esteso) è raggiungibile, o se serve il concordato.
  2. Verifichiamo lo stato di crisi o insolvenza. Costruiamo il piano di tesoreria a dodici mesi con uno scenario “dazio strutturale” e controlliamo i requisiti soggettivi, compresa la verifica sulla qualifica di impresa minore.
  3. Attiviamo la composizione negoziata e presidiamo le misure protettive. Prepariamo l’istanza sulla piattaforma e depositiamo il ricorso per la conferma lo stesso giorno della pubblicazione, curando l’udienza e il calcolo del tetto dei dodici mesi.
  4. Conduciamo le trattative con banche e fornitori. Impostiamo le proposte di consolidamento, moratoria e nuova finanza, e documentiamo per iscritto ogni adesione, verificando poteri di firma e condizioni.
  5. Prepariamo la transazione fiscale e contributiva. Programmiamo il deposito della proposta rispettando i 90 giorni, e costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria che il tribunale esaminerà.
  6. Depositiamo l’accordo o la domanda di concordato senza “giorni scoperti”. Coordiniamo la fine della composizione negoziata con il deposito successivo, perché l’impresa non resti esposta ai pignoramenti.
  7. Costruiamo classi e valore di liquidazione a prova di verifica sostanziale. Nel concordato in continuità formiamo classi omogenee e difendibili e controlliamo la stima del valore di liquidazione alla luce della giurisprudenza più recente.
  8. Difendiamo l’accordo e il concordato in udienza. Rispondiamo alle opposizioni, curiamo il rapporto con il commissario giudiziale, chiediamo, se necessario, la ristrutturazione trasversale.
  9. Seguiamo reclamo e ricorso per Cassazione. Se l’omologa viene impugnata, la difesa prosegue in Corte d’appello e in Cassazione con lo stesso difensore.
  10. Monitoriamo l’esecuzione del piano. Verifichiamo gli scostamenti, il rispetto dei 120 giorni per gli estranei e, nell’accordo, attiviamo la rinegoziazione dell’art. 58 CCII se lo scenario tariffario cambia.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una crisi da dazi pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la scelta tra accordo e concordato nasce quasi sempre dentro la composizione negoziata, e conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, i tempi delle misure protettive e le dinamiche delle trattative consente di preparare il bivio con settimane di anticipo, anziché subirlo. Se poi l’impresa rientra tra le imprese minori, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventano il riferimento per il concordato minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso professionista che imposta il piano ne difende l’omologa in ogni grado, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e coerenza.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano i profili processuali e negoziali, i commercialisti il piano, la tesoreria, il valore di liquidazione e la transazione fiscale. Nella crisi d’impresa, dove diritto e numeri si intrecciano a ogni tappa, è l’unico modo per non lasciare scoperto nessun fronte.


Chiusura

Il dazio è identico per tutte le imprese dello stesso settore. Ciò che cambia, da un’azienda all’altra, è il momento in cui si reagisce. Chi si muove quando compaiono i primi segnali può ancora scegliere lo strumento più leggero, negoziare con pochi creditori, evitare i pignoramenti. Chi aspetta si ritrova a scegliere tra ciò che resta, con termini che corrono anche ad agosto e protezioni già in parte consumate. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa in crisi, ed è anche quella che viene sprecata più spesso.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo bivio perché le competenze dell’Avvocato ne coprono ogni passaggio: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, dove la scelta tra accordo e concordato prende forma; il coordinamento dello staff di diritto bancario e tributario per le trattative con le banche e la transazione fiscale; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per difendere l’omologa fino all’ultimo grado.

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