Impresa Con Debiti Verso Il Leasing: Come Gestire La Risoluzione Del Contratto

Questa non è una guida costruita a tavolino. È la raccolta delle domande che ci vengono poste più spesso da imprenditori che hanno smesso di pagare i canoni di un leasing — un macchinario, un capannone, una flotta di veicoli, un impianto — e che si trovano in mano una raccomandata con scritto “risoluzione di diritto del contratto”. Le abbiamo lasciate nella forma in cui arrivano davvero, al telefono o in prima riunione, e abbiamo dato a ciascuna una risposta completa.

Il quadro normativo, oggi, è più definito di quanto molti credano. La locazione finanziaria è stata tipizzata dall’art. 1, commi 136-140, della legge 4 agosto 2017 n. 124, che fissa in modo rigido quando l’inadempimento dell’utilizzatore è “grave” e che cosa accade dopo la risoluzione: restituzione del bene, ricollocazione a valori di mercato con procedure competitive, conguaglio a favore dell’una o dell’altra parte. Per i contratti risolti prima, resta viva la vecchia distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. Se poi l’impresa entra in una procedura di regolazione della crisi, entrano in gioco altre norme ancora: l’art. 177 del Codice della crisi per la liquidazione giudiziale, l’art. 97 per il concordato, l’art. 18 per la composizione negoziata.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo incrocio. La materia è, allo stesso tempo, contrattuale-bancaria e concorsuale: da un lato un contratto di finanziamento con clausole penali da leggere riga per riga, dall’altro un’impresa che deve decidere se difendersi, trattare o accedere a uno strumento di regolazione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — cioè abilitato proprio a condurre le trattative tra impresa e creditori finanziari — e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, il che significa avere nello stesso tavolo chi legge il contratto di leasing e chi ricostruisce i numeri.

📩 Se ha appena ricevuto una lettera di risoluzione o teme di riceverla, non aspetti che il conteggio diventi un decreto ingiuntivo: ci scriva oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungerci sono in fondo a questa pagina.


Cos’è esattamente la “risoluzione” del leasing? Non è solo smettere di pagare, vero?

No, è molto di più: è la morte anticipata del contratto, con un conto finale che quasi sempre supera la somma delle rate che non ha pagato.

Quando una società di leasing risolve il contratto non le sta semplicemente togliendo il bene. Sta facendo tre cose insieme. Primo, sta dichiarando cessato il rapporto, quindi da quel momento lei non ha più alcun titolo per tenere il macchinario o l’immobile: se resta lì, è occupazione senza titolo. Secondo, sta attivando la clausola penale contenuta nel contratto, che tipicamente le attribuisce i canoni già scaduti e non pagati più tutti i canoni futuri fino alla scadenza naturale. Terzo, sta avviando la fase di recupero e ricollocazione del bene, il cui esito determinerà quanto le resterà davvero da pagare.

La differenza tra “sono indietro con tre rate” e “il contratto è risolto” è quindi enorme. Nel primo caso lei ha un debito scaduto di tre rate. Nel secondo lei ha un debito che comprende l’intero residuo del finanziamento, e il bene — che magari era il cuore produttivo dell’azienda — non è più nella sua disponibilità.

C’è però un contrappeso, e questo è il punto che salva molte posizioni. Dal credito complessivo del concedente deve essere sottratto il valore del bene che torna nelle sue mani. È il cosiddetto patto di deduzione, ed è la ragione per cui la clausola penale del leasing sopravvive al vaglio dei giudici: se il concedente tenesse i canoni versati, incassasse anche quelli futuri e si riprendesse pure il bene, il risultato sarebbe un arricchimento senza causa. Su questo la giurisprudenza è granitica. La conseguenza pratica è che il numero scritto nella lettera di risoluzione non è quasi mai il numero definitivo: è un numero di partenza, che dipende da quanto e come il bene verrà rivenduto.


Da quante rate non pagate possono risolvermi il contratto?

Qui la legge è precisa e non lascia margini di interpretazione. L’art. 1, comma 137, della L. 124/2017 stabilisce che costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, o un importo equivalente, per i leasing immobiliari; e di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o un importo equivalente, per tutti gli altri contratti di locazione finanziaria.

Tre parole meritano attenzione. La prima è “almeno”: sotto quelle soglie il concedente non può invocare la risoluzione per grave inadempimento secondo il parametro legale. La seconda è “anche non consecutivi”: non serve che lei salti quattro mesi di fila, bastano quattro mensilità scoperte sparse nell’arco del rapporto e mai recuperate. La terza è “importo equivalente”: se lei paga in modo parziale, il calcolo si fa sommando gli scoperti fino a raggiungere il valore di quattro — o sei — canoni.

La novità vera di questa norma è che ha sottratto la valutazione al giudice. Prima del 2017 la gravità dell’inadempimento si misurava con l’art. 1455 c.c., caso per caso, e si poteva discutere se tre rate su sessanta fossero o meno “di non scarsa importanza”. Oggi la soglia è predeterminata dal legislatore. Questo taglia la strada a certe difese, ma ne apre un’altra: se il concedente risolve sotto soglia, la risoluzione è contestabile, e con essa tutto il conteggio che ne discende.

Attenzione a un punto che sfugge quasi sempre: molti contratti contengono una clausola risolutiva espressa che si attiva a due o tre rate. Quella clausola non può derogare in peggio al parametro legale per i contratti a cui la legge del 2017 si applica. Se le hanno risolto il leasing su un capannone dopo tre mensilità, la prima cosa da fare è mettere accanto il contratto e l’estratto conto dei pagamenti e contare.


La risoluzione è automatica o devono mandarmi qualcosa?

Serve una manifestazione di volontà, e deve arrivarle. Nella prassi le società di leasing usano due strade. La prima è la clausola risolutiva espressa: il contratto prevede che il concedente possa dichiarare risolto il rapporto al verificarsi di un inadempimento determinato, e la risoluzione opera nel momento in cui questa dichiarazione le viene comunicata. La seconda è la diffida ad adempiere: le viene concesso un termine — di regola non inferiore a quindici giorni — per pagare, con l’avvertimento che, decorso inutilmente, il contratto si intenderà risolto.

La data di quella comunicazione è una delle informazioni più preziose di tutto il fascicolo, e le spiego perché. Da quella data si cristallizza il credito del concedente. Da quella data il suo possesso del bene diventa possesso senza titolo. Da quella data decorrono i termini per la restituzione e, nei rapporti con i garanti, si apre la fase dell’escussione. E soprattutto: è la data della risoluzione, non quella della stipula, a decidere quale disciplina si applica al suo conteggio.

Questo è il passaggio più tecnico e più redditizio dell’intera materia. Se i presupposti della risoluzione si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge del 2017 — il 29 agosto 2017 — si applica il meccanismo dei commi 138 e 139. Se si sono verificati prima, si torna alla vecchia distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al secondo. Le due strade portano a conteggi diversi, a oneri probatori diversi e a difese diverse. Verifichi quindi con precisione chirurgica quando è arrivata la raccomandata, e conservi la busta con il timbro postale: capita spesso che la data della lettera e la data di ricezione distino settimane.


Devo restituire subito il bene? E se mi serve per lavorare?

Sì, deve restituirlo, e ogni giorno di ritardo le costa. Le dico subito che questa è una delle situazioni in cui vedo commettere gli errori più costosi, perché la reazione istintiva — “senza quel muletto chiudo bottega, quindi lo tengo” — è comprensibile ma produce un secondo debito che si somma al primo.

Dopo la risoluzione lei detiene il bene senza titolo. Il concedente può chiederle la restituzione, e in giudizio otterrà anche un’indennità per il periodo di occupazione, commisurata al valore d’uso. Nel caso di immobili, questo può tradursi in importi mensili significativi che maturano in silenzio mentre lei pensa di aver guadagnato tempo. Se l’impresa nel frattempo finisce in liquidazione giudiziale, il tema si ripropone davanti al giudice delegato, che può ordinare la liberazione dell’immobile occupato senza titolo.

C’è poi un secondo effetto, più sottile. Finché il bene non torna al concedente, non può essere ricollocato; e finché non è ricollocato, non si sa quanto vale il conguaglio. La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione sull’eventuale eccessività della penale può essere fatta solo dopo aver accertato la restituzione, perché serve conoscere il valore residuo al momento della riconsegna. Tradotto: trattenendo il bene lei si toglie l’unica leva che ha per abbattere il debito, perché blocca il meccanismo che dovrebbe portare la detrazione nel conteggio.

Se il bene le è davvero indispensabile per la continuità aziendale, la strada non è tenerlo di fatto: è ottenere di tenerlo di diritto. Gli strumenti esistono — misure protettive in composizione negoziata, prosecuzione del contratto essenziale nel concordato in continuità, accordo di rientro con ripristino del rapporto — ma vanno attivati prima, o subito dopo, non quando l’ufficiale giudiziario è sotto il capannone.


Come si calcola, in concreto, quello che devo dopo la risoluzione?

Passiamo alla parte aritmetica, che è dove si vincono e si perdono le cause.

Per i contratti a cui si applica la legge del 2017, il comma 138 disegna un meccanismo a due tempi. Primo tempo: il concedente ha diritto alla restituzione del bene. Secondo tempo: è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata a valori di mercato, dedotte tre voci — i canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, i canoni a scadere solo in linea capitale, e il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. Se il ricavato supera la somma di queste tre voci, la differenza va a lei. Se è inferiore, la differenza la deve lei al concedente.

Le tre parole da tenere a mente sono “solo in linea capitale”. I canoni futuri non le possono essere addebitati per intero, perché al loro interno c’è una componente di interessi che remunera un finanziamento che, dopo la risoluzione, non prosegue più. Detrarre gli interessi impliciti sui canoni a scadere è la prima verifica da fare su ogni conteggio che riceve, e da sola sposta spesso decine di migliaia di euro.

Per i contratti risolti prima del 2017 la logica è diversa nella forma ma simile nella sostanza: si guarda all’art. 1526 c.c., il concedente deve restituire i canoni riscossi salvo il diritto a un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento del danno, e la clausola penale eventualmente pattuita resta valida ma è soggetta al potere giudiziale di riduzione a equità.

In entrambi i mondi, la variabile decisiva resta una sola: quanto vale il bene che è tornato indietro. Ed è lì che si concentra la difesa.


Chi vende il bene e a che prezzo? Posso contestare la vendita?

Può contestarla, sì, ma deve sapere come è ripartito l’onere della prova, perché è la parte scivolosa.

Il comma 139 della legge del 2017 impone al concedente di procedere alla vendita o alla ricollocazione del bene sulla base di valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato o, in mancanza, da una stima effettuata da un operatore esperto e indipendente, scelto tra soggetti che non abbiano legami con le parti. La norma chiede inoltre che si ricorra a procedure competitive e a forme di pubblicità adeguate. Questi non sono adempimenti formali: sono la garanzia che il prezzo di realizzo sia un prezzo vero e non un prezzo di comodo.

Fuori dal perimetro della legge del 2017 — cioè per i contratti risolti prima — la giurisprudenza ha preso una posizione netta: ciò che si detrae è il prezzo effettivamente ricavato dalla rivendita, non un valore di mercato teorico, e spetta all’utilizzatore dimostrare che il concedente ha agito con negligenza o in violazione della buona fede nella ricollocazione, svendendo il bene o lasciandolo fermo per mesi. In assenza di questa prova, si presume che il concedente abbia fatto il proprio interesse, cioè abbia cercato di ricavare il massimo.

Come si costruisce quella prova? Con elementi documentali, non con affermazioni. Quanto tempo è passato tra la riconsegna e la vendita. Se il bene è stato pubblicizzato e dove. Quante offerte sono arrivate. Chi è l’acquirente e se ha rapporti con il concedente. Qual era la quotazione di mercato di quel modello di macchinario, o quella dell’immobile secondo le rilevazioni ufficiali, nel periodo in cui è stato ceduto. Una perizia di parte tempestiva, fatta prima che il bene sparisca dal mercato, vale dieci memorie scritte dopo.

E se il bene non è ancora stato venduto quando il concedente le chiede i soldi? Anche in quel caso il conto deve tenerne conto, con una stima attendibile del valore attuale: un conteggio che ignora del tutto il bene recuperato è un conteggio incompleto, e in sede fallimentare questo difetto ha portato al rigetto di domande di ammissione al passivo.


Mi è arrivato un decreto ingiuntivo. Cosa succede adesso?

Succede che si è aperta una finestra che si chiude in quaranta giorni, e che dopo non si riapre.

Il decreto ingiuntivo le viene notificato insieme al ricorso della società di leasing. Da quel momento lei ha quaranta giorni per proporre opposizione davanti allo stesso ufficio giudiziario che lo ha emesso, con atto di citazione. Se non lo fa, il decreto diventa definitivo e forma titolo esecutivo: a quel punto arriveranno l’atto di precetto e, decorsi dieci giorni, il pignoramento sui conti correnti, sui crediti verso i clienti, sui beni aziendali.

Un dettaglio che va ricordato perché produce disastri: nel calcolo di quel termine di quaranta giorni la sospensione feriale opera solo dal 1° al 31 agosto. Non esistono altre finestre di sospensione, e non esistono proroghe di cortesia.

La cosa importante da capire è che l’opposizione non è un atto difensivo passivo. Nel giudizio di opposizione si discute nel merito dell’intero rapporto: la validità e la tempestività della risoluzione, la corretta applicazione del parametro dei quattro o sei canoni, la struttura della clausola penale, la detrazione del valore del bene, la presenza di interessi di mora usurari, la trasparenza nella determinazione del tasso leasing. È la sede naturale per chiedere al giudice la riduzione della penale ad equità — potere che, quando la sproporzione emerge dagli atti, il giudice può esercitare anche d’ufficio.

Nel frattempo: se il decreto è provvisoriamente esecutivo, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria; se non lo è, il concedente può chiederne la concessione. Questa è una micro-fase che dura poche udienze ma che decide se l’azienda potrà continuare a lavorare durante la causa, e va preparata con la stessa cura del merito.


Posso ancora trattare dopo che hanno risolto il contratto?

Sì, e le dirò di più: dopo la risoluzione la trattativa cambia natura e, se impostata bene, diventa più concreta di prima.

Prima della risoluzione lei chiede al concedente di credere che pagherà. Dopo la risoluzione il concedente ha in mano un bene da smaltire, un credito da recuperare e un accantonamento da gestire nei propri bilanci. Per lui la differenza tra un realizzo immediato e certo e un contenzioso di tre gradi non è filosofia: è un numero. Se lei arriva con un conteggio alternativo documentato, una stima indipendente del bene e una proposta sostenibile, sta offrendo esattamente quello che serve a chiudere la partita.

Le forme sono diverse a seconda dell’obiettivo. Il ripristino del contratto — il concedente rinuncia agli effetti della risoluzione a fronte del pagamento dello scaduto e di un riassetto del piano — è possibile e nella prassi accade, soprattutto quando il bene è “su misura” e di difficile ricollocazione. Il saldo e stralcio sul conguaglio riguarda invece il solo debito residuo dopo la vendita. Il piano di rientro con riconoscimento di debito va firmato con prudenza, perché rischia di cristallizzare un importo che non ha ancora verificato.

Se poi i creditori finanziari sono più d’uno — e nelle crisi d’impresa lo sono quasi sempre — la trattativa bilaterale con la sola società di leasing è spesso un errore strategico: pagare il leasing e lasciare scoperti banche, fornitori e Fisco significa esporsi a contestazioni successive. In quel caso il tavolo va aperto su tutti i fronti insieme, e per questo esistono strumenti dedicati.

Tabella: i passaggi e i termini da tenere sott’occhio

FaseAttoTermineDavanti a chi
InadempimentoMancato pagamento canoni4 mensili (beni mobili/strumentali) o 6 mensili / 2 trimestrali (immobiliari), anche non consecutivi—
Pre-risoluzioneDiffida ad adempiereTermine non inferiore a 15 giorniComunicazione al debitore
RisoluzioneDichiarazione di risoluzione / attivazione clausola risolutiva espressaEffetto dalla ricezioneComunicazione al debitore
RestituzioneRiconsegna del beneTermine contrattuale; oltre, occupazione senza titoloConcedente
RicollocazioneStima indipendente + procedura competitivaTempi ragionevoli secondo buona fedeMercato / operatore esperto
ConteggioComunicazione del conguaglio—Concedente
RecuperoDecreto ingiuntivoOpposizione entro 40 giorni dalla notificaTribunale che lo ha emesso
EsecuzioneAtto di precetto10 giorni prima del pignoramentoUfficiale giudiziario
Crisi d’impresaIstanza di composizione negoziata + misure protettiveConferma del tribunale nei termini di leggeTribunale delle imprese

Ho firmato anche una fideiussione personale. Cosa rischio davvero?

Rischia il suo patrimonio personale, e di regola il concedente arriva lì per primo, perché è la strada più breve.

Nella quasi totalità dei leasing concessi a società di capitali, i soci o gli amministratori hanno firmato una garanzia personale. Quella garanzia, di norma, è “a prima richiesta” o comunque solidale: significa che il concedente non deve prima escutere la società, non deve attendere l’esito della vendita del bene, può notificarle il decreto ingiuntivo direttamente a casa. Sulla sua abitazione, sul suo conto corrente, sul suo stipendio di amministratore.

Le difese esistono, però, e non sono di seconda fila. La prima: il garante ha diritto a far valere tutte le eccezioni relative al conteggio principale, quindi la mancata detrazione del valore del bene, l’addebito integrale dei canoni a scadere, l’eccessività della penale. Se il debito principale è gonfiato, lo è anche il debito del garante. La seconda: molti contratti di fideiussione riproducono schemi che presentano profili di nullità parziale, e vanno letti clausola per clausola. La terza: se la società accede a uno strumento di regolazione della crisi, la posizione del garante persona fisica può essere gestita in parallelo, anche attraverso le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, quando ne ricorrono i presupposti.

È esattamente su questo doppio binario — impresa e garanti — che si misura la struttura dello Studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e questo consente di trattare nello stesso dossier la posizione della società e quella personale di chi ha garantito. Sono due partite che si giocano con regole diverse ma che vanno vinte insieme, perché una soluzione che salva l’azienda e lascia i soci esposti non è una soluzione.


Il mio contratto è del 2014. Valgono le stesse regole?

No, e questa è una delle questioni più discusse degli ultimi anni.

Il principio di partenza è stato fissato dalle Sezioni Unite: la legge del 2017 non ha effetti retroattivi e si applica ai contratti di leasing in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento non si erano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore. Per i rapporti risolti prima, dunque, resta in piedi la distinzione di elaborazione giurisprudenziale tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al secondo, e non si può usare l’art. 72-quater della legge fallimentare — oggi art. 177 del Codice della crisi — che riguarda un fenomeno diverso, cioè lo scioglimento conseguente all’apertura della procedura concorsuale.

Attenzione: conta la data in cui si sono verificati i presupposti della risoluzione, non la data di stipula. Un contratto firmato nel 2014 e risolto nel 2021 ricade nel perimetro della legge del 2017.

Non tutto, però, è pacifico. Una parte della giurisprudenza di merito ha sostenuto un’interpretazione storico-evolutiva, applicando la disciplina del 2017 anche a contratti risolti prima, purché gli effetti non si siano ancora esauriti, per evitare una disparità di trattamento difficilmente giustificabile sul piano costituzionale. È una posizione minoritaria rispetto all’orientamento di legittimità, ma per un utilizzatore può rappresentare un argomento da spendere quando il conteggio “vecchio stile” gli è sfavorevole.

Per lei, in concreto, questo significa che la prima verifica non riguarda la clausola penale, ma il calendario. Cambiando il regime applicabile cambiano il conteggio, chi deve provare cosa, e persino quale domanda il concedente doveva formulare in giudizio.


E se intanto chiedo la composizione negoziata o il concordato? Mi tolgono lo stesso il bene?

Questa è la domanda strategicamente più importante di tutte, perché è l’unica che può ancora cambiare l’esito prima che sia scritto.

Se lei presenta istanza di composizione negoziata e chiede le misure protettive, dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese scatta una tutela che incide direttamente sul leasing. L’art. 18, comma 5, del Codice della crisi stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive — comprese banche e intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei crediti — non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. È la neutralizzazione delle clausole cosiddette ipso facto. Tradotto nel suo linguaggio: se arriva prima lei con l’istanza, la società di leasing non può risolvere per le rate arretrate.

Ci sono però tre condizioni da non sottovalutare. La prima: la protezione copre i crediti anteriori, non quelli che maturano dopo — i canoni successivi vanno pagati, e se non lo sono la risoluzione torna possibile. La seconda: le misure protettive vanno confermate dal tribunale, che verifica la ragionevole perseguibilità del risanamento; se l’obiettivo è solo liquidatorio o se un creditore strategico si dichiara indisponibile a trattare, la conferma può essere negata, e la revoca riapre immediatamente la strada a tutte le iniziative dei creditori. La terza: la composizione negoziata è una cornice per trattare, non un rifugio; va riempita di contenuto con un piano credibile.

Nel concordato preventivo il meccanismo è diverso. Se il contratto di leasing è ancora pendente, il debitore può chiederne lo scioglimento o la sospensione con autorizzazione del tribunale; in caso di scioglimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e il rapporto si chiude con un conguaglio: l’eventuale maggior somma ricavata dalla nuova allocazione rispetto al credito residuo in linea capitale va alla massa, mentre il concedente può far valere come credito anteriore la differenza tra quanto vantava alla data della domanda e quanto ricavato dalla ricollocazione. Nel concordato in continuità, poi, i contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività godono di una protezione specifica contro il rifiuto di adempimento e la risoluzione fondati sul mancato pagamento di crediti anteriori. Se il leasing riguarda l’impianto che produce il fatturato, questa è la norma che tiene in vita l’azienda.


Il leasing è di un veicolo che uso ogni giorno: possono venire a prenderlo?

Sì, e con modalità che dipendono dalla reazione dell’impresa.

Dopo la risoluzione il concedente è proprietario di un bene che si trova presso di lei senza titolo. Se non lo riconsegna spontaneamente, può agire in giudizio per ottenerne il rilascio e, nei casi in cui ricorrano i presupposti, chiedere provvedimenti d’urgenza. Sui beni mobili registrati, inoltre, il concedente ha una posizione di forza pratica: la proprietà è sua e risulta dai pubblici registri, quindi il bene non può essere venduto né dato in garanzia da lei, e ogni tentativo in tal senso espone a conseguenze molto serie sul piano civile e penale. Lo stesso vale per la cessione a terzi del macchinario in leasing: non è una “rinegoziazione informale”, è disposizione di cosa altrui.

La domanda vera, quindi, non è “possono prenderlo” — possono — ma “mi conviene che lo prendano ora o posso ottenere di tenerlo”. Le tre risposte possibili sono: tenerlo pagando lo scaduto e ripristinando il contratto; tenerlo sotto l’ombrello di una procedura di regolazione della crisi che protegge i contratti essenziali; restituirlo subito e concentrare la difesa sul conguaglio, evitando di accumulare indennità di occupazione.

Quello che non funziona quasi mai è la quarta strada, cioè immobilizzare il bene e aspettare. Perché nel frattempo il bene si deprezza — e un bene che si deprezza rende più piccola la detrazione a suo favore — mentre l’indennità di occupazione cresce e il rapporto con il concedente si irrigidisce fino a rendere impossibile qualunque accordo.


Quanto tempo ho, realisticamente, prima che la situazione diventi irreversibile?

Le do una risposta onesta, che contiene una parte rassicurante e una parte che non lo è.

La parte rassicurante: i tempi non sono brevissimi. Tra il primo canone saltato e il raggiungimento della soglia dei quattro o sei canoni passano diversi mesi. Tra la risoluzione e il decreto ingiuntivo ne passano altri. Tra il decreto e il pignoramento ci sono il termine di quaranta giorni per l’opposizione e poi i dieci giorni del precetto. In termini pratici, dalla prima rata non pagata a un pignoramento eseguito raramente passa meno di un anno.

La parte che non lo è: quasi tutte le finestre utili si chiudono nella prima metà di questo percorso, e sono proprio quelle che gli imprenditori usano per aspettare. Prima della soglia dei quattro o sei canoni si può rinegoziare da una posizione ancora dignitosa. Prima della risoluzione si può accedere alla composizione negoziata e bloccare la risoluzione stessa. Nei quaranta giorni si può contestare tutto il conteggio. Dopo, si può ancora fare molto, ma ogni strumento costa di più in termini di sacrifici e di margine negoziale.

C’è poi un vincolo che non ha nulla a che vedere con i tribunali: la segnalazione nelle banche dati creditizie e in Centrale Rischi. L’inadempimento continuato e la successiva risoluzione producono un peggioramento della classificazione dell’impresa che si riflette su tutti gli altri rapporti bancari, comprese le linee autoliquidanti che finanziano il circolante. In parecchi casi non è il leasing a mettere in ginocchio l’azienda: è la reazione a catena che parte da lì. Questa è un’ottima ragione per intervenire quando il problema riguarda ancora un solo contratto.


Con la risoluzione del leasing rischio la liquidazione giudiziale?

Non automaticamente, ma il collegamento esiste e va guardato in faccia.

La risoluzione di per sé non apre nessuna procedura. Quello che può aprirla è l’insolvenza, cioè l’incapacità dell’impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e un conguaglio da leasing di importo rilevante può essere la goccia che la rende manifesta. Se il concedente, o un altro creditore, deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale valuterà lo stato complessivo dell’impresa, non il singolo debito.

Qui però c’è una regola che pochi conoscono e che può fare la differenza: durante la composizione negoziata, dal giorno della pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure. È uno spazio protetto reale, non una formula di cortesia, ed è una delle ragioni per cui l’accesso tempestivo a questo strumento è così importante quando l’esposizione non riguarda solo il leasing.

La rassicurazione fondata, quindi, è questa: esistono percorsi che consentono di gestire l’insolvenza senza subirla, e oggi l’ordinamento li favorisce espressamente. Il limite reale, altrettanto fondato, è che quasi tutti richiedono un requisito che non si può creare all’ultimo momento: la ragionevole perseguibilità del risanamento, che si dimostra con numeri, con un piano e con una contabilità in ordine. Se si arriva al tavolo con i bilanci non depositati e la contabilità ferma a diciotto mesi prima, nessuno strumento funziona. È questa la vera scadenza, e non è scritta in nessun codice.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Due, anzi, perché mostrano due esiti molto diversi a partire da situazioni simili. Sono esercizi dimostrativi con numeri costruiti per il ragionamento, non casi reali.

Prima ipotesi: leasing strumentale, risoluzione subita

Un’impresa meccanica ha in leasing un centro di lavoro CNC. Costo del bene 214.800 €, durata 60 mesi, canone mensile 3.640 €, opzione finale di acquisto 2.148 €. L’impresa paga regolarmente 31 canoni, poi salta le mensilità di marzo, aprile, giugno e luglio: quattro canoni mensili non consecutivi. Soglia del comma 137 raggiunta. Il 9 settembre il concedente dichiara risolto il contratto; il macchinario viene riconsegnato il 26 settembre.

Il conteggio comunicato è il seguente: canoni scaduti e non pagati 14.560 €; canoni a scadere in linea capitale 96.300 €; prezzo di opzione 2.148 €. Totale 113.008 €, oltre interessi di mora. Il bene viene ricollocato con procedura competitiva a 78.500 €, su una stima indipendente di 81.000 €. Conguaglio a carico dell’impresa: 113.008 − 78.500 = 34.508 €.

Cosa sarebbe successo con un conteggio non verificato? Se il concedente avesse addebitato i canoni a scadere per intero anziché in linea capitale — mettiamo 112.700 € invece di 96.300 € — la richiesta sarebbe salita a 50.908 €. E se il macchinario fosse stato ceduto a 54.000 € a trattativa privata, senza pubblicità né stima, la richiesta avrebbe toccato 75.408 €. Le due verifiche — la depurazione degli interessi impliciti e la regolarità della ricollocazione — valgono in questo esempio circa 41.000 €, cioè più del conguaglio corretto.

Seconda ipotesi: leasing immobiliare, risoluzione evitata

Una società alimentare ha in leasing il capannone dove produce. Costo 1.180.000 €, canone mensile 6.870 €. Dopo la perdita del cliente principale l’impresa salta cinque mensilità: è a un canone dalla soglia dei sei prevista per gli immobiliari. L’esposizione complessiva comprende anche due banche e alcuni fornitori strategici.

Il 2 marzo l’impresa presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, che il tribunale conferma il 21 marzo. Da quel momento il concedente non può risolvere il contratto per il mancato pagamento delle cinque mensilità anteriori, né anticiparne la scadenza. Le trattative si svolgono con l’esperto e portano a un accordo di riscadenzamento con allungamento del piano e pagamento dello scaduto in dodici rate; i canoni maturati dopo il 2 marzo vengono pagati regolarmente, perché sui crediti successivi la protezione non opera.

Esito: l’impresa mantiene lo stabilimento, evita un conguaglio che — con un capannone ricollocato a valori di realizzo — sarebbe stato di alcune centinaia di migliaia di euro, e non subisce la reazione a catena sugli altri rapporti bancari. Se la stessa impresa avesse aspettato il sesto canone, avrebbe affrontato la risoluzione, la restituzione dell’immobile e un contenzioso sul conguaglio con l’unico obiettivo di limitare i danni. La differenza tra i due scenari non sta nella qualità della difesa: sta in tre settimane di calendario.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Dopo centinaia di conversazioni su questo tema, la domanda che non ho quasi mai sentito porre spontaneamente è questa:

“Mi fa vedere come avete calcolato la quota capitale dei canoni a scadere, e con quale procedura avete venduto il bene?”

Sembra una domanda tecnica da addetti ai lavori. È invece la domanda che determina l’importo finale, molto più della discussione — quella sì, sempre presente — su chi ha torto e chi ha ragione.

Le spiego perché. Il conteggio che riceve dopo la risoluzione è un documento predisposto unilateralmente dal concedente, spesso generato da un applicativo, e quasi mai accompagnato dalla spiegazione dei criteri usati. Dentro quel numero ci sono almeno quattro variabili che possono essere legittime o contestabili: il criterio di attualizzazione dei canoni futuri e l’effettiva esclusione degli interessi impliciti; il tasso di mora applicato e la sua verifica rispetto alle soglie antiusura; l’imputazione dei pagamenti parziali già effettuati; il valore attribuito al bene recuperato e il modo in cui ci si è arrivati.

Nella pratica, il modo migliore per porre quella domanda non è la telefonata ma la richiesta scritta di documentazione: il piano di ammortamento finanziario con separazione di capitale e interessi, il prospetto di calcolo del credito residuo, la documentazione della stima e della procedura di vendita, l’atto di cessione del bene con il prezzo. Se la risposta arriva e i conti tornano, saprà che il numero è quello e potrà concentrare le energie sulla trattativa. Se la risposta non arriva, o arriva parziale, quel silenzio è il primo elemento su cui si costruisce la difesa — e nel giudizio di opposizione, o in sede di verifica del passivo, pesa parecchio.

C’è poi una variante di questa domanda, da porre a sé stessi prima ancora che al concedente: questo bene, per la mia azienda, vale più del debito che genera? Se la risposta è no, difendere a oltranza il possesso di un impianto obsoleto è un errore strategico, non un atto di coraggio.


Ma i giudici, alla fine, cosa dicono?

Ecco i riferimenti su cui si regge tutto quello che le ho risposto finora, con gli estremi e il perché contano per lei.

Cass., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061. È la pronuncia di sistema: la legge del 2017 non è retroattiva e opera per i rapporti i cui presupposti di risoluzione si sono verificati dopo la sua entrata in vigore; per quelli precedenti resta la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al secondo, e non è invocabile la norma concorsuale sullo scioglimento. Rilevanza: fissa il criterio temporale che decide quale conteggio si applica al suo caso.

Cass. civ., sez. III, ord. 19 dicembre 2024, n. 33475. La clausola che attribuisce al concedente i canoni residui resta valida se prevede lo scomputo del valore del bene o del prezzo di rivendita, così da impedire guadagni ingiustificati; la valutazione sulla riduzione della penale presuppone però l’accertamento dell’avvenuta restituzione, perché serve conoscere il valore residuo alla riconsegna. Rilevanza: è la ragione tecnica per cui trattenere il bene danneggia chi lo trattiene.

Cass. civ., sez. III, ord. 11 ottobre 2024, n. 26518. Il giudice deve esaminare con attenzione la clausola penale e verificare se produca per il concedente un vantaggio superiore a quello che avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione: conservare i canoni versati, incassare quelli futuri e riprendersi il bene è assetto sproporzionato. Rilevanza: individua il parametro concreto della sproporzione.

Cass. civ., sez. III, ord. 8 ottobre 2024, n. 26258. Per i contratti risolti prima del 2017 vale l’art. 1526 c.c., ma le clausole che già contengono un meccanismo di riequilibrio — tipicamente il patto di deduzione, che obbliga a sottrarre il valore del bene recuperato — sono immuni dalla riduzione, perché non generano arricchimento ingiustificato; il patto va comunque eseguito secondo correttezza e buona fede. Rilevanza: spiega perché non tutte le penali sono riducibili e dove si sposta davvero il confronto.

Cass. civ., sez. III, ord. n. 20780/2024. In applicazione dei principi dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo il giudice deve assicurare il riequilibrio del contratto, computando il valore del bene restituito, e può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche d’ufficio. Rilevanza: la riduzione non dipende solo dalla perfezione formale delle difese dell’utilizzatore.

Cass. civ., sez. III, ord. n. 27320/2024. Conferma che la riduzione della penale può essere disposta d’ufficio, censurando la decisione di merito che l’aveva esclusa per ragioni di specificità dell’impugnazione. Rilevanza: rafforza la linea difensiva anche nei gradi successivi.

Cass. civ., sez. III, ord. n. 26562/2024. La domanda generica di risarcimento del danno da inadempimento consente al giudice di applicare la penale prevista in contratto senza incorrere in ultrapetizione. Rilevanza: vale nella direzione opposta alle precedenti e va conosciuta, perché limita un’eccezione processuale su cui molti contano.

Cass. civ., ord. 29 maggio 2024, n. 15000. Le clausole di questo tipo non sono nulle in sé, essendo espressione dell’autonomia privata e trovando riscontro nel secondo comma dell’art. 1526 c.c.; ma nell’insinuazione al passivo il concedente deve provare il valore del bene restituito, così da permettere al giudice la verifica di equità, e l’omissione rende la domanda inammissibile. Rilevanza: è la regola d’oro quando l’impresa finisce in procedura concorsuale.

Cass. civ., ord. 28 maggio 2024, n. 14989. Sulla stessa linea: chi chiede l’ammissione al passivo per un leasing traslativo risolto prima dell’apertura della procedura deve allegare una stima attendibile del valore di mercato del bene al momento della restituzione, per consentire il calcolo del danno effettivo e l’eventuale riduzione. Rilevanza: conferma l’onere di allegazione in capo al creditore, non al debitore.

Cass. civ., ord. n. 18088/2024. La domanda del concedente deve essere completa: somma ricavata dalla ricollocazione o stima attendibile del valore attuale, canoni riscossi da restituire, quantificazione dell’equo compenso e del danno. In mancanza, la domanda è incompleta e inammissibile. Rilevanza: descrive esattamente ciò che l’impresa deve verificare punto per punto nel conteggio ricevuto.

Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2024, n. 21293. Il credito risarcitorio fondato sulla clausola penale va fatto valere con apposita domanda di insinuazione, con i relativi oneri di allegazione e prova, che costituiscono il presupposto perché il giudice possa ridurne l’ammontare. Rilevanza: nessuna riduzione è possibile senza che il creditore abbia messo a disposizione gli elementi di calcolo.

Cass. civ., sez. III, ord. n. 676/2025. La clausola penale è equa e valida a condizione che dal debito complessivo dell’utilizzatore sia sottratto il valore di mercato del bene recuperato, secondo una logica assimilabile alla compensazione tra vantaggi e danno; l’onere di dimostrare che la ricollocazione è avvenuta a prezzo ingiustificatamente basso grava però sull’utilizzatore. Rilevanza: individua con precisione chi deve provare cosa nella fase più delicata.

Cass. civ., ord. n. 4236/2024. Il valore da detrarre è il prezzo effettivo di rivendita e non un valore di mercato teorico; spetta all’utilizzatore provare la negligenza o l’abuso del concedente nella ricollocazione, altrimenti si presume che questi abbia agito per ottenere il miglior prezzo. Rilevanza: chiarisce perché la perizia di parte va fatta subito e non a causa avviata.

Cass. civ., ord. 23 dicembre 2025, n. 33930. Torna sulle penali nei leasing risolti anticipatamente per inadempimento, consolidando il bilanciamento tra autonomia contrattuale e divieto di indebito arricchimento del concedente. Rilevanza: è tra i precedenti più recenti utilizzabili nelle difese odierne.

Cass. civ., sez. I, ord. 17 febbraio 2026, n. 3559. Interviene sul leasing immobiliare in tema di trasparenza e determinabilità del tasso ai sensi dell’art. 117 T.U.B. e di verifica dell’usurarietà degli interessi di mora, in un giudizio in cui era stata confermata la risoluzione del contratto e il rilascio dell’immobile. Rilevanza: apre un fronte difensivo ulteriore, che riguarda la struttura economica del contratto e non solo le conseguenze della risoluzione.

Cass. civ., ord. n. 15496/2025. Riconosce all’utilizzatore la legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni causati al bene da un terzo, a condizione di provare l’incidenza diretta del pregiudizio sul proprio patrimonio e le clausole che gli accollano oneri di manutenzione e rischi. Rilevanza: utile quando la contestazione riguarda lo stato del bene al momento della riconsegna.

Corte d’Appello di Roma, sent. 1° aprile 2025, n. 1999. Sostiene, con lettura storico-evolutiva, l’applicabilità della disciplina del 2017 anche ai contratti risolti prima, purché gli effetti non si siano esauriti, per evitare una disparità di trattamento irragionevole. Rilevanza: orientamento minoritario ma spendibile quando il regime anteriore penalizza l’utilizzatore.

Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2019, n. 18543. In sede di verifica del passivo il giudice delegato può disporre la stima del valore del bene, oppure attendere la vendita a cura del concedente, per poi determinare la posizione delle parti e l’eventuale credito residuo insinuabile. Rilevanza: descrive il metodo operativo che il tribunale segue nelle procedure concorsuali.

Cass. civ., sez. III, 14 aprile 2022, n. 12255. In caso di mancata restituzione del bene da parte dell’impresa fallita, il concedente che chiede l’ammissione al passivo per l’occupazione senza titolo deve allegare e provare il danno subito. Rilevanza: la pretesa per l’occupazione non è automatica e va documentata.

Tribunale di Milano, provvedimento del 2 dicembre 2025. In liquidazione giudiziale, l’immobile detenuto in leasing e occupato senza titolo può essere oggetto di ordine di liberazione. Rilevanza: conferma quanto costi, in concreto, restare nel bene dopo la risoluzione.

Tribunale di Torino, sent. n. 1 dell’8 gennaio 2025. La revoca anticipata delle misure protettive rimuove ogni ostacolo all’apertura della liquidazione giudiziale e ripristina la piena facoltà dei creditori di agire. Rilevanza: misura la fragilità di una composizione negoziata avviata senza un piano credibile.

Tribunale di Milano, provvedimenti del 6 febbraio 2026 e del 18 febbraio 2026. Il primo esclude le misure protettive quando il percorso è meramente liquidatorio, perché la composizione negoziata deve mirare al riassetto dell’impresa; il secondo le nega quando un creditore strategico si dichiara indisponibile a proseguire le trattative, facendo venir meno il fumus. Rilevanza: indicano con chiarezza che cosa il tribunale si aspetta di leggere nell’istanza.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco l’elenco delle attività che svolgiamo su un dossier di leasing risolto o in via di risoluzione. Non sono formule: sono operazioni con un inizio e una fine.

  1. Ricostruiamo la cronologia del rapporto partendo dal contratto, dal piano di ammortamento e dagli estratti dei pagamenti, e stabiliamo la data esatta in cui si sono verificati i presupposti della risoluzione: è quella data a decidere se si applica la disciplina del 2017 o l’art. 1526 c.c.
  2. Contiamo i canoni scoperti e li confrontiamo con la soglia di legge — quattro mensili per i beni strumentali, sei mensili o due trimestrali per gli immobiliari — per verificare se la risoluzione è stata dichiarata legittimamente o sotto soglia.
  3. Ricalcoliamo il conguaglio voce per voce, separando la quota capitale dei canoni a scadere dagli interessi impliciti, verificando l’imputazione dei pagamenti parziali e il tasso di mora applicato rispetto alle soglie antiusura.
  4. Chiediamo formalmente al concedente la documentazione della ricollocazione: stima dell’operatore indipendente, prova della pubblicità, offerte ricevute, atto di vendita e prezzo incassato; e contestiamo per iscritto le vendite prive di procedura competitiva.
  5. Facciamo eseguire una perizia di parte sul bene prima che venga ricollocato, quando i tempi lo consentono, per disporre di un termine di confronto documentale con il valore dichiarato dal concedente.
  6. Redigiamo e depositiamo l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo entro i quaranta giorni, chiedendo la riduzione della penale ad equità e la sospensione dell’esecuzione provvisoria quando ricorrono i presupposti.
  7. Conduciamo la trattativa con la società di leasing per il ripristino del contratto, il riscadenzamento o il saldo a stralcio del conguaglio, con un conteggio alternativo documentato da mettere sul tavolo.
  8. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive quando l’obiettivo è impedire la risoluzione e tenere in azienda un bene produttivo, curando la documentazione sulla ragionevole perseguibilità del risanamento che il tribunale esamina.
  9. Difendiamo i soci e gli amministratori che hanno firmato fideiussioni, facendo valere in loro favore le stesse eccezioni sul conteggio principale e analizzando le clausole di garanzia, anche in vista di una gestione parallela della posizione personale.
  10. Presidiamo la fase concorsuale, verificando la completezza della domanda di insinuazione del concedente — ricavato o stima del bene, canoni da restituire, quantificazione del danno — e contestando le domande prive di questi elementi.

Tutto questo poggia su un profilo professionale preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come la risoluzione del leasing, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere dall’interno la logica del tavolo di composizione negoziata, il modo in cui i creditori finanziari valutano le proposte e ciò che il tribunale si aspetta di trovare nell’istanza di misure protettive — cioè esattamente lo strumento che, usato in tempo, impedisce alla società di leasing di risolvere il contratto per le rate arretrate. Accanto, il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario consente di aggredire il conteggio dove è più fragile: attualizzazione dei canoni futuri, interessi di mora, trasparenza del tasso leasing.

La strategia resta la stessa dal primo esame del contratto fino all’eventuale giudizio di legittimità: chi imposta la difesa è chi la porta avanti, senza il passaggio di mano che in queste materie fa perdere la coerenza degli argomenti tecnici. E il dossier viene lavorato da avvocati e commercialisti che siedono allo stesso tavolo, perché un conteggio di leasing è un problema giuridico e finanziario insieme: ricalcolare la quota capitale dei canoni a scadere è lavoro da chi legge un piano di ammortamento, valutare la riducibilità della penale è lavoro da chi legge una sentenza. Separare le due cose è il modo più semplice per sbagliare.


In conclusione: i tre messaggi da portare via

Il primo. Il numero scritto nella lettera di risoluzione non è il numero definitivo. Tra la depurazione degli interessi impliciti sui canoni a scadere, la detrazione del valore del bene ricollocato e l’eventuale riduzione della penale, lo scarto tra la pretesa iniziale e il dovuto effettivo è spesso di decine di migliaia di euro. Ma nessuna di queste verifiche avviene da sola: vanno chieste, documentate e, se serve, portate davanti al giudice.

Il secondo. Le finestre migliori si aprono prima della risoluzione, non dopo. Sotto la soglia dei quattro o sei canoni si può ancora rinegoziare; con un’istanza di composizione negoziata tempestiva si può impedire la risoluzione stessa per le rate arretrate. Dopo si può fare molto, ma sempre a un prezzo più alto.

Il terzo. Il leasing quasi mai è l’unico problema. Dietro un contratto risolto ci sono in genere banche, fornitori, garanzie personali dei soci e un’esposizione che va guardata nel suo insieme. Trattare un solo fronte mentre gli altri si muovono è il modo più rapido per consumare risorse senza risolvere nulla.

Su questa materia lo Studio Monardo interviene con le competenze che la materia richiede: la risoluzione del leasing è, insieme, una questione bancaria e una questione di crisi d’impresa, e l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — quindi opera dentro lo strumento che può bloccare la risoluzione — oltre a coordinare uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che è la struttura necessaria per smontare un conteggio, e a essere avvocato cassazionista, il che consente di tenere la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.

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