Quando le rate di un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI cominciano a saltare, la prima reazione di quasi tutti gli imprenditori è la stessa: “tanto c’è la garanzia dello Stato, pagherà il Fondo”. È una convinzione comprensibile, ma è anche la più pericolosa. Non esiste una sola risposta a questa domanda: quello che devi fare subito dipende da chi sei, da come è costruita la tua impresa e da quale firma hai messo sotto il contratto.
Pensa a tre situazioni che sembrano identiche. L’amministratore di una SRL che non paga più le rate vede la banca escutere la garanzia e, da quel momento, il debito della società cambia natura: da credito bancario comune diventa credito pubblico privilegiato, recuperabile con cartella. Il titolare di una ditta individuale, nella stessa identica situazione, scopre che quel credito privilegiato colpisce il suo patrimonio personale, la sua casa, il suo conto. Il socio che ha firmato una fideiussione “per favore alla banca” si ritrova destinatario di una cartella esattoriale per un debito che credeva coperto dallo Stato. Stesso prestito, stessa garanzia, tre destini diversi.
In questa guida troverai prima le regole comuni a tutti, poi cinque sezioni dedicate: l’amministratore di SRL, il titolare di ditta individuale, il socio o familiare che ha firmato la fideiussione, il socio di SNC o SAS, la microimpresa o il professionista con il prestito “Covid” fino a 30.000 € garantito al 100%. Seguono simulazioni numeriche, casi misti, una tabella di confronto e la giurisprudenza più recente.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il prestito garantito dal Fondo PMI si trova esattamente all’incrocio di tre discipline che nello Studio sono presidiate da competenze certificate. C’è il diritto bancario (il contratto di finanziamento, la decadenza dal beneficio del termine, le fideiussioni): l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, e il recupero del Fondo passa proprio attraverso il ruolo e la riscossione. C’è la crisi d’impresa: la composizione negoziata, lo strumento con cui diversi tribunali hanno bloccato l’escussione della garanzia MCC, è quella in cui l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. E c’è il sovraindebitamento di ditte individuali, piccoli imprenditori e garanti persone fisiche, dove l’Avvocato è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC.
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Le regole che valgono per tutti: come funziona davvero la garanzia del Fondo quando smetti di pagare
Prima di entrare nel tuo profilo, serve una base comune. Le regole che seguono valgono per chiunque abbia un finanziamento garantito dal Fondo, e nelle sezioni successive le daremo per acquisite.
Chi è il Fondo e cosa garantisce
Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 662/1996 ed è gestito da Mediocredito Centrale (MCC). Il meccanismo è semplice nella sostanza: la banca presta il denaro all’impresa e il Fondo garantisce alla banca il rimborso di una percentuale del finanziamento. Secondo la disciplina attualmente in vigore illustrata dal Ministero delle Imprese, la garanzia diretta copre di regola l’80% per le operazioni a fronte di investimenti e per alcune categorie di imprese e operazioni, mentre per le operazioni di liquidità la copertura scende al 50%. Durante l’emergenza pandemica, l’art. 13 del D.L. 23/2020 (il cosiddetto “decreto liquidità”) ha introdotto coperture straordinarie, fino al 100% per i finanziamenti di piccolo importo.
Il punto che tutti dimenticano è questo: la garanzia del Fondo protegge la banca, non te. Non è un’assicurazione che estingue il tuo debito. È una garanzia che, quando viene pagata, trasferisce il tuo debito dalla banca allo Stato.
Cosa succede, in sequenza, quando smetti di pagare
La sequenza tipica è questa. Dopo alcune rate insolute la banca ti invia una diffida, poi dichiara la decadenza dal beneficio del termine o risolve il contratto: da quel momento non devi più le singole rate, ma l’intero debito residuo, subito. Contemporaneamente la tua posizione viene segnalata in Centrale Rischi, spesso a sofferenza, con effetti pesanti sulla possibilità di ottenere altro credito.
La banca, per poter chiedere al Fondo il pagamento della garanzia, deve prima attivare le procedure di recupero nei tuoi confronti rispettando i passaggi e i termini delle Disposizioni operative del Fondo: tra le cause di perdita di efficacia della garanzia la normativa secondaria prevede proprio il mancato avvio delle procedure di recupero entro 18 mesi dall’inadempimento. Per questo le lettere della banca in questa fase non sono solo “solleciti”: sono passaggi formali che servono a mantenere viva la garanzia pubblica.
Poi arriva l’escussione: la banca chiede al Fondo di pagare la quota garantita e il Fondo paga. E qui avviene la trasformazione decisiva.
La trasformazione del debito: surroga, privilegio, cartella
Dopo il pagamento, il Fondo subentra nella posizione della banca per la parte che ha pagato. Ma non si tratta di un semplice cambio di creditore. La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che, con l’escussione, nasce in capo al gestore del Fondo un diritto di natura privilegiata, non più diretto a recuperare un credito bancario di diritto comune ma a riportare risorse pubbliche nella disponibilità del Fondo (così, tra le altre, Cass. ord. n. 1005/2023 e Cass. n. 9657/2024).
Questo ha due conseguenze enormi.
La prima è il privilegio. L’art. 8-bis, comma 3, del D.L. 3/2015 stabilisce che il diritto del Fondo alla restituzione delle somme pagate, nei confronti del beneficiario e dei terzi che hanno prestato garanzie, costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro titolo di prelazione; la giurisprudenza lo collega anche al privilegio dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998. Tradotto: quel debito, che con la banca era “chirografario” (cioè senza alcuna preferenza), diventa uno dei debiti che vanno pagati per primi in qualsiasi procedura.
La seconda è la riscossione esattoriale. Il Fondo non ha bisogno di fare causa e di ottenere un decreto ingiuntivo: iscrive il credito a ruolo e ti arriva una cartella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Cassazione ha ritenuto legittima questa riscossione diretta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 46/1999, anche nei confronti dei fideiussori (Cass. ord. n. 5786 del 4 marzo 2025 e ord. n. 9678/2025). Con la cartella arrivano gli strumenti di riscossione coattiva: pignoramento del conto, dei crediti verso clienti, dello stipendio, fermi e ipoteche nei limiti di legge.
E la banca? Resta creditrice per la parte non garantita
Se la garanzia copriva l’80%, la banca resta creditrice del restante 20% (più interessi e spese) e per quella parte continua ad agire con gli strumenti ordinari: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento. Il credito della banca resta chirografario: la Cassazione ha precisato che il privilegio spetta al garante pubblico, non alla banca che ha erogato il finanziamento (Cass. n. 13180 del 15 maggio 2023). E con la sentenza n. 24405 del 3 agosto 2026 i giudici di legittimità hanno aggiunto che, finché la garanzia non è stata escussa, la banca non può rivendicare quel “superprivilegio” nemmeno nella costruzione di una proposta concordataria.
Il momento che cambia tutto: prima o dopo l’escussione
Da quanto detto emerge la regola che attraversa tutti i profili: finché la garanzia non è stata escussa, il tuo debito è ancora un debito bancario chirografario e negoziabile; dopo l’escussione diventa un credito pubblico privilegiato, riscuotibile con cartella. Ogni strategia utile si gioca, per quanto possibile, prima di quel momento. È per questo che la domanda “cosa devo fare subito?” ha una risposta comune: capire a che punto è la sequenza. Hai ricevuto solo solleciti? Una diffida? La comunicazione di decadenza? Sai se la banca ha già chiesto l’attivazione della garanzia? Ogni tappa riduce gli spazi di manovra.
Come leggere le comunicazioni che ricevi
Molti imprenditori arrivano dal professionista con una busta piena di lettere e nessuna idea di quale sia la più importante. Conviene imparare a distinguerle, perché ognuna segna una fase diversa.
Il sollecito è la semplice richiesta di pagare le rate arretrate: il contratto è ancora in piedi e il piano di ammortamento prosegue. La diffida ad adempiere o l’intimazione di pagamento fissa un termine oltre il quale la banca considererà il contratto risolto o dichiarerà la decadenza: è l’ultimo momento in cui una proposta di regolarizzazione può evitare che l’intero debito diventi esigibile. La comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione trasforma le rate future in un debito immediatamente dovuto per intero: da qui la banca può agire in via giudiziale e, rispettando le Disposizioni operative, chiedere l’attivazione della garanzia. La segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, che la banca deve comunicarti, incide sulla tua capacità di ottenere credito da qualunque intermediario. Infine, la cartella di pagamento o l’avviso dell’agente della riscossione è il segno che l’escussione è avvenuta e che il Fondo sta già recuperando.
Se hai ricevuto solo solleciti, hai margini ampi. Se hai già la cartella, la partita si gioca su terreni diversi: contestazione dell’atto, dilazione, procedure di regolazione della crisi.
Perché la garanzia al 100% e quella all’80% non sono la stessa cosa
La percentuale di copertura non è un dettaglio tecnico: decide quanta parte del tuo debito cambierà natura. Con una garanzia all’80%, dopo l’escussione avrai due creditori: il Fondo per la parte maggiore, con privilegio e cartella, e la banca per il residuo, senza privilegio e con gli strumenti ordinari. Con una garanzia al 50%, tipica delle operazioni di liquidità secondo la disciplina attuale, la parte che resta alla banca è più ampia e resta negoziabile anche dopo l’escussione. Con una garanzia al 100%, tutto il debito diventa pubblico. Ecco perché, quando si valuta una strategia, la prima domanda tecnica è: quale percentuale ha garantito il Fondo su ciascuno dei miei finanziamenti?
La cartella del Fondo: un credito pubblico ma non tributario
C’è un equivoco frequente: poiché arriva una cartella dell’agente della riscossione, molti pensano di dover ricorrere al giudice tributario. Il credito del Fondo, però, non è un tributo: nasce da un rapporto di finanziamento e da una garanzia pubblica. Le contestazioni si propongono quindi davanti al giudice ordinario, con le forme dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando si discute del diritto a procedere o dell’importo dovuto, e dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), entro venti giorni, quando si contestano vizi formali dell’atto o della notifica. Sbagliare giudice o termine significa, spesso, perdere la possibilità di difendersi.
Le tre cose da fare nelle prime 48 ore, qualunque sia il tuo profilo
Qualunque sia la tua posizione, nelle prime 48 ore conviene: recuperare il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento, la delibera di garanzia del Fondo (la banca è tenuta a indicarla) e ogni fideiussione firmata; raccogliere tutte le comunicazioni ricevute dalla banca, con le date esatte di ricezione; fotografare la situazione complessiva dell’impresa, cioè tutti i debiti (fornitori, fisco, dipendenti, altre banche) e tutti gli incassi attesi. Senza questi tre elementi, qualunque decisione sarebbe presa al buio.
Ora passiamo a te.
Se sei l’amministratore di una SRL: la società è la debitrice, ma le tue scelte pesano
La tua situazione
Sei l’amministratore, spesso anche socio, di una società a responsabilità limitata. Negli anni scorsi la società ha ottenuto uno o più finanziamenti garantiti dal Fondo, magari per investimenti, magari per liquidità nel periodo pandemico. Oggi il fatturato è calato, i margini si sono ridotti, e le rate stanno diventando insostenibili. Probabilmente hai anche firmato una fideiussione personale a favore della banca: se è così, leggi anche la sezione dedicata ai fideiussori, perché la tua posizione è doppia.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la debitrice è la società, non tu. La responsabilità limitata ti protegge, ma non ti isola. Il codice civile, all’art. 2086, comma 2, impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Per te, “cosa fare subito” non è solo una scelta strategica: è un dovere dell’amministratore, e ignorare i segnali di crisi espone a responsabilità personale.
Sul piano pratico, per la SRL si aprono strumenti che il titolare di ditta individuale sotto soglia non ha: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019), gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo. Se però la tua SRL è un'”impresa minore” ai sensi dell’art. 2 del Codice della crisi (attivo patrimoniale non superiore a 300.000 €, ricavi lordi non superiori a 200.000 € e debiti non superiori a 500.000 €, secondo i parametri di legge), non è soggetta a liquidazione giudiziale e gli strumenti tipici diventano quelli del sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata, gestiti con l’Organismo di Composizione della Crisi.
La composizione negoziata merita un’attenzione particolare per chi ha finanziamenti MCC. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 12 maggio 2024 e poi con ordinanza del 4 settembre 2024, ha concesso misure cautelari che vietavano alle banche di escutere la garanzia del Fondo durante le trattative, proprio perché l’escussione avrebbe trasformato un debito chirografario in un debito privilegiato, compromettendo il risanamento. Nella stessa direzione si sono mossi i Tribunali di Salerno, Gorizia, Modena e Vicenza. Attenzione però al limite: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 22 giugno 2025, ha escluso una simile inibitoria nella fase di concordato “con riserva”, ritenendola legata al contesto negoziale con l’esperto.
I numeri
Prendiamo una SRL con un finanziamento originario di 185.000 € garantito all’80%, con debito residuo di 142.360 € al momento della decadenza. Se la banca escute, il Fondo paga circa 113.888 € (80%) e diventa creditore privilegiato per quella somma, oltre interessi. La banca resta creditrice chirografaria per circa 28.472 €. Il passivo della società, che prima contava 142.360 € di debito bancario “comune”, ora contiene 113.888 € di debito pubblico privilegiato. In un piano di risanamento o in un concordato, quella somma andrà di regola soddisfatta prima dei creditori chirografari: fornitori, altre banche, gli stessi finanziatori non garantiti.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è questo: aspettare. Se la garanzia viene escussa prima che tu abbia avviato uno strumento di regolazione della crisi, la struttura del debito della società si irrigidisce e i margini per un accordo si restringono. Ci sono poi rischi collaterali: pagare in modo selettivo alcuni creditori (magari quello più insistente, o la banca del conto personale) può diventare un problema se la società finisce in liquidazione giudiziale, anche sul piano penale; proseguire l’attività aggravando il dissesto può fondare un’azione di responsabilità verso l’amministratore; trascurare le fideiussioni personali significa lasciare scoperto il tuo patrimonio.
Le mosse giuste
- Fai subito una fotografia di sostenibilità. Con un commercialista, verifica se i flussi dei prossimi dodici mesi coprono i debiti in scadenza. È il test che il Codice della crisi usa per la rilevazione precoce, ed è la base per scegliere lo strumento.
- Valuta la composizione negoziata prima dell’escussione. Se il risanamento è ragionevolmente perseguibile, accedere alla composizione negoziata tramite la piattaforma delle Camere di commercio consente di chiedere misure protettive e, se necessario, misure cautelari mirate a sospendere l’escussione della garanzia MCC. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il percorso e le condizioni che i tribunali richiedono per concedere queste misure.
- Apri un canale con la banca, per iscritto. Una proposta di rimodulazione o moratoria prima della decadenza costa meno di qualunque procedura. La banca, se il dialogo è serio, ha interesse a non attivare una procedura di escussione lunga e documentalmente complessa.
- Metti in sicurezza la posizione personale. Verifica le fideiussioni che hai firmato: contenuto, data, clausole. La tua esposizione personale va gestita in parallelo, non dopo.
- Se la società è sotto soglia, prepara la strada dell’OCC. Per l’impresa minore il concordato minore può prevedere il pagamento non integrale anche dei creditori privilegiati, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (art. 75, comma 2, del Codice della crisi).
Giurisprudenza dedicata
Per te contano soprattutto due filoni. Il primo è quello delle misure cautelari nella composizione negoziata (Trib. Milano, 12 maggio 2024 e 4 settembre 2024; Trib. Modena, 8 marzo 2025), che dimostra come l’escussione non sia un evento ineluttabile. Il secondo è quello sul rango del credito: la Cassazione, con la sentenza n. 25083/2026 della Prima Sezione, ha confermato che il credito restitutorio del Fondo gode del privilegio dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 e ha chiarito come il Fondo debba coordinarsi con la banca già ammessa al passivo, attraverso la rettifica dello stato passivo. Per chi amministra una società a rischio insolvenza, significa che quel privilegio verrà fatto valere in ogni caso.
Le domande di chi è nella tua posizione
Posso chiedere la composizione negoziata anche se la banca ha già dichiarato la decadenza? Sì, la decadenza non preclude l’accesso. Ciò che conta è che l’impresa si trovi in uno squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza e che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Più la sequenza del recupero è avanzata, però, più è urgente chiedere le misure protettive e, se serve, quelle cautelari.
Se la società finisce in liquidazione giudiziale, rispondo io dei debiti? Non automaticamente: la responsabilità limitata resta. Rispondi personalmente se hai firmato garanzie, oppure se il curatore dimostra che la tua gestione ha causato o aggravato il danno ai creditori. Per questo agire tempestivamente è anche la migliore tutela personale.
Posso usare le entrate della società per pagare prima il finanziamento che ho garantito personalmente? È una scelta che va valutata con estrema cautela. Pagare selettivamente un creditore perché la sua insoddisfazione ricadrebbe su di te come fideiussore può essere considerato, in caso di successiva procedura, un pagamento preferenziale, con conseguenze anche penali.
Se sei titolare di una ditta individuale: il debito dell’impresa è il tuo debito
La tua situazione
Hai un’impresa individuale: un negozio, un laboratorio artigiano, un’attività di servizi, un’officina. Non c’è una società tra te e la banca. Il finanziamento garantito dal Fondo è stato concesso alla tua ditta, cioè a te. Oggi non riesci più a pagare le rate e ti chiedi cosa rischi davvero: la casa, il conto, l’auto, lo stipendio se un domani cambierai lavoro.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la regola base è netta: non esiste separazione tra patrimonio dell’impresa e patrimonio personale. Quando il Fondo, dopo l’escussione, iscrive a ruolo il suo credito privilegiato, la cartella è intestata a te e può colpire tutti i tuoi beni, nei limiti di pignorabilità previsti dalla legge.
Ci sono però anche buone notizie. Nella grande maggioranza dei casi la ditta individuale rientra nella definizione di “impresa minore” del Codice della crisi, e questo significa due cose: non sei esposto alla liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), e hai accesso agli strumenti del sovraindebitamento, costruiti proprio per persone e piccole imprese. Il concordato minore (artt. 74 e seguenti del Codice della crisi) ti consente di proporre ai creditori un piano di pagamento, anche parziale, per proseguire l’attività. La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti) mette a disposizione dei creditori il tuo patrimonio liquidabile e, dopo tre anni dall’apertura, ti consente di ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui, se ne ricorrono le condizioni (art. 282). Esiste perfino l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), per la persona fisica meritevole che non abbia alcuna utilità da offrire.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: anche il credito privilegiato del Fondo entra in queste procedure. Nel concordato minore i privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente se la proposta assicura loro almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni su cui grava il privilegio. Il Tribunale di Modena, con decreto del 3 febbraio 2025, ha indicato come costruire le classi quando c’è una banca garantita dal Fondo: se la garanzia non è ancora stata escussa, la banca va collocata in una classe specifica, ma il piano deve tenere conto del rischio che il credito passi a MCC con il suo privilegio.
I numeri
Immagina un debito residuo di 47.930 € su un finanziamento garantito all’80%. Dopo l’escussione, il Fondo recupera con cartella circa 38.344 € più interessi; la banca agisce per circa 9.586 €. Se possiedi la casa di abitazione in comproprietà con il coniuge e un conto con giacenza media di 4.200 €, il conto è immediatamente aggredibile con pignoramento presso terzi. Se un domani chiudessi l’attività e trovassi un lavoro dipendente con uno stipendio netto di 1.780 € al mese, l’agente della riscossione potrebbe pignorarne un decimo, cioè 178 € mensili, in base alle soglie dell’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 (un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 e 5.000 €, un quinto oltre). Con 178 € al mese servirebbero oltre diciotto anni per coprire 38.344 €, senza contare interessi e oneri.
I rischi specifici
Il rischio più grande, per te, è affrontare la cartella del Fondo da solo, un pignoramento alla volta, senza una strategia complessiva. Il secondo rischio è la tentazione di “mettere al riparo” i beni con donazioni, vendite ai familiari o fondi patrimoniali: questi atti sono esposti a revocatoria e, nelle procedure di sovraindebitamento, possono pregiudicare l’accesso all’esdebitazione, che richiede meritevolezza. Il terzo rischio è continuare a indebitarti con altri canali (carte revolving, prestiti personali) per pagare le rate: peggiora la posizione e può essere valutato negativamente.
Le mosse giuste
- Censisci tutto il tuo debito, personale e d’impresa. Per il sovraindebitamento conta il quadro complessivo: il prestito garantito è solo una parte.
- Verifica se la garanzia è già stata escussa. Se non lo è, la trattativa con la banca è ancora aperta e un accordo di rientro può evitare la trasformazione del debito.
- Valuta presto il concordato minore se vuoi continuare l’attività. Una proposta ben costruita, con un piano credibile e una corretta collocazione del credito del Fondo, può ridurre il debito a una misura sostenibile.
- Se l’attività non ha più futuro, considera la liquidazione controllata come uscita ordinata. Non è una sconfitta: è la strada che la legge offre per ripartire, con l’esdebitazione dopo tre anni se ne ricorrono i presupposti.
- Non compiere atti dispositivi sul patrimonio senza un parere. Ogni vendita, donazione o costituzione di vincolo in questa fase va valutata prima, non dopo.
Giurisprudenza dedicata
Oltre al citato decreto del Tribunale di Modena del 3 febbraio 2025 sul classamento nel concordato minore, per te è rilevante l’orientamento della Cassazione sulla riscossione diretta: con l’ordinanza n. 9678/2025 la Corte ha confermato che, dopo aver pagato la banca, il Fondo può procedere con iscrizione a ruolo senza un previo titolo giudiziale. Significa che il tempo tra escussione e prime azioni esecutive può essere breve, e che la tua difesa deve essere pronta prima.
Le domande di chi è nella tua posizione
La mia casa di abitazione è a rischio? Dipende dal valore, da chi è intestata e dagli altri debiti. L’agente della riscossione incontra limiti specifici all’espropriazione dell’unica abitazione di proprietà per i crediti che riscuote, ma questi limiti non valgono per altri creditori, come la banca per la parte non garantita. Una valutazione del tuo patrimonio immobiliare, anche in comproprietà, è quindi il primo passo.
Chiudere la partita IVA mi libera dal debito? No. La cessazione chiude l’attività, non l’obbligazione: il debito resta tuo come persona. Può però cambiare gli strumenti a disposizione e il modo in cui la procedura va impostata.
Posso proporre al Fondo un saldo e stralcio? Una definizione transattiva del credito del Fondo non è una trattativa privata ordinaria, perché riguarda risorse pubbliche e segue regole proprie. Quando un accordo diretto non è percorribile, gli strumenti del sovraindebitamento consentono di ottenere una riduzione con il controllo del giudice, vincolante anche per il Fondo se il piano viene omologato.
Se hai firmato la fideiussione: il socio, il coniuge, il genitore che ha garantito
La tua situazione
Non sei tu l’impresa. Sei il socio che ha firmato la fideiussione quando la SRL ha chiesto il finanziamento, oppure il coniuge, il padre, la madre che la banca ha chiesto come “garanzia aggiuntiva”. Ti avevano detto che era una formalità, perché “tanto c’è la garanzia dello Stato”. Oggi l’impresa non paga e tu vuoi sapere se il Fondo può venire a chiedere i soldi a te.
Cosa cambia per te
La risposta è sì, e questa è la regola che devi fissare subito: la garanzia del Fondo non ti protegge e non riduce la tua responsabilità. Dopo l’escussione il Fondo può rivalersi anche nei tuoi confronti, con il suo privilegio e con la cartella esattoriale.
L’art. 8-bis, comma 3, del D.L. 3/2015 parla espressamente del diritto alla restituzione “nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie”. E la Cassazione ha ritenuto legittima la riscossione esattoriale diretta del Fondo anche verso i fideiussori, senza necessità di un previo decreto ingiuntivo (Cass. ord. n. 5786 del 4 marzo 2025; Cass. ord. n. 9678/2025, in un caso in cui i finanziamenti erano garantiti sia da fideiussioni dei soci sia dal Fondo). In pratica, la tua fideiussione, firmata a favore della banca, “segue” il credito quando passa al Fondo.
Nello stesso tempo, resti esposto verso la banca per la parte non coperta dalla garanzia pubblica: se la copertura era dell’80%, per il restante 20% la banca può agire contro di te con gli strumenti ordinari.
Qui però le regole ti proteggono più di quanto speri, almeno su un fronte. Le fideiussioni bancarie sono uno dei terreni più ricchi di contestazioni. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato che nelle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia (provvedimento n. 55/2005) sono nulle le clausole che riproducono quelle anticoncorrenziali, tra cui la deroga all’art. 1957 c.c. Se quella deroga cade, torna applicabile la regola per cui il fideiussore è liberato se il creditore non ha proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. La Cassazione (sez. III, n. 27243 del 21 ottobre 2024) ha esteso questi principi anche alle fideiussioni specifiche, mentre altre pronunce hanno richiesto una prova rigorosa della corrispondenza delle clausole (Cass. sez. I, n. 32192 del 12 dicembre 2024). Il contrasto è stato rimesso alle Sezioni Unite con decreto del Primo Presidente del novembre 2025, e il tema resta in evoluzione: ogni fideiussione va letta clausola per clausola.
I numeri
Riprendiamo la SRL con debito residuo di 142.360 € garantito all’80%. Tu, socio, hai firmato una fideiussione fino a 200.000 €. Dopo l’escussione, il Fondo può iscrivere a ruolo nei tuoi confronti fino a circa 113.888 € più interessi; la banca può agire per il residuo di circa 28.472 €. Se sei un lavoratore dipendente con 2.340 € netti al mese, l’agente della riscossione può pignorare un decimo dello stipendio, cioè 234 € mensili. Se hai un immobile intestato, ricorrendo i presupposti di legge, può essere iscritta ipoteca. E se hai un conto con 11.570 € di giacenza, il conto può essere pignorato, con il limite di impignorabilità per gli accrediti di stipendio previsto dalle norme sulla riscossione.
I rischi specifici
Il rischio principale è pensare che la tua fideiussione sia “secondaria” e occupartene solo quando arriva la cartella. A quel punto i termini per contestare sono brevi e le azioni esecutive possono già essere partite. Un secondo rischio è pagare spontaneamente la banca o firmare un piano di rientro senza verificare prima la validità della fideiussione: un pagamento o un riconoscimento di debito possono complicare eccezioni che avresti potuto far valere. Un terzo rischio, per il coniuge o il familiare, è non rendersi conto che la fideiussione resta efficace anche se nel frattempo è cambiata la situazione familiare o la compagine sociale.
Le mosse giuste
- Recupera il testo integrale della fideiussione. Data di sottoscrizione, importo massimo, clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e deroga all’art. 1957 c.c.: sono gli elementi su cui si gioca la difesa.
- Ricostruisci le date. Quando è scaduta l’obbligazione principale? Quando la banca ha agito? Il termine semestrale dell’art. 1957 c.c., se applicabile, si calcola da qui.
- Non firmare nulla senza verifica. Nessun piano di rientro, nessuna ricognizione di debito prima di aver valutato le eccezioni.
- Coordina la tua posizione con quella dell’impresa. Se la società accede a una procedura, la tua esposizione cambia; e se sei una persona fisica sovraindebitata, anche tu puoi valutare gli strumenti del Codice della crisi per te stesso.
- Se arriva la cartella, agisci nei termini. L’opposizione per vizi formali degli atti esecutivi va proposta entro venti giorni (art. 617 c.p.c.); le contestazioni sull’esistenza del diritto seguono l’art. 615 c.p.c.
Giurisprudenza dedicata
Per te le pronunce chiave sono tre gruppi: quelle sulla riscossione esattoriale verso i fideiussori (Cass. ord. n. 5786/2025 e n. 9678/2025, che si inseriscono nel filone di Cass. n. 1005/2023, n. 9657/2024 e n. 15485/2024); quelle sulla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI (Cass. S.U. n. 41994/2021; Cass. n. 27243/2024; Cass. n. 32192/2024); e gli sviluppi delle Sezioni Unite successivi al rinvio pregiudiziale del 2025 sull’art. 1957 c.c., da verificare sempre all’ultimo aggiornamento disponibile.
Le domande di chi è nella tua posizione
Posso pretendere che il Fondo agisca prima contro la società? In linea generale no: la fideiussione bancaria prevede di solito che il garante sia tenuto in solido con il debitore principale, senza beneficio di preventiva escussione. Occorre però leggere il testo: alcune garanzie contengono clausole diverse, e ogni deviazione dal modello va valorizzata.
Se pago il Fondo, posso rivalermi sulla società? Sì, il fideiussore che paga si surroga nei diritti del creditore verso il debitore principale. Se però la società è insolvente, il diritto di regresso ha un valore concreto limitato; nelle procedure concorsuali, il modo in cui il fideiussore può insinuarsi dipende dalle regole sul concorso tra coobbligati.
Sono un dipendente e non ho mai partecipato all’impresa: posso accedere a una procedura di sovraindebitamento? Se sei una persona fisica e i tuoi debiti, compresi quelli da garanzia, non sono più sostenibili, puoi valutare gli strumenti del Codice della crisi destinati alle persone fisiche. La qualifica con cui accedi e lo strumento più adatto vanno verificati caso per caso, anche in base al legame tra te e l’impresa garantita.
Se sei socio di una SNC o accomandatario di una SAS: la società risponde per prima, ma tu sei subito dietro
La tua situazione
La tua impresa è una società di persone: una SNC con un paio di soci, magari fratelli o ex colleghi, oppure una SAS in cui sei il socio accomandatario che la gestisce. Il finanziamento garantito dal Fondo è intestato alla società. Non hai necessariamente firmato una fideiussione, e ti chiedi se questo basti a tenerti fuori.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che la distingue sia dalla SRL sia dalla ditta individuale. Nelle società di persone i soci della SNC e gli accomandatari della SAS rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. Anche senza aver firmato alcuna fideiussione, il debito della società verso il Fondo può arrivare al tuo patrimonio personale.
C’è però una protezione che il titolare di ditta individuale non ha: il beneficio della preventiva escussione. L’art. 2304 c.c. stabilisce che i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale; per la SAS la regola vale per gli accomandatari in forza del rinvio dell’art. 2315 c.c. Il creditore, in sostanza, deve prima cercare di soddisfarsi sui beni della società. Se hai firmato anche una fideiussione, invece, questa protezione non ti copre per il titolo fideiussorio: come fideiussore puoi essere chiamato direttamente.
L’accomandante della SAS, che non gestisce e risponde nei limiti del conferimento, è in una posizione diversa: resta fuori dalla responsabilità illimitata, salvo che abbia firmato garanzie personali o si sia ingerito nell’amministrazione.
Sul piano delle procedure, se la società di persone supera le soglie dell’impresa minore e viene assoggettata a liquidazione giudiziale, l’art. 256 del Codice della crisi estende la procedura ai soci illimitatamente responsabili. Se invece la società è sotto soglia, sia la società sia i soci persone fisiche possono accedere agli strumenti del sovraindebitamento, e il Codice prevede la possibilità di procedure coordinate per i membri della stessa famiglia o per più debitori collegati.
I numeri
Una SNC con due soci ha un finanziamento originario di 64.900 €, garantito all’80%, con debito residuo di 51.215 € al momento della decadenza. Dopo l’escussione il Fondo paga circa 40.972 € e agisce per quella somma, con privilegio; la banca resta creditrice per circa 10.243 €. La società ha un attivo aggredibile (attrezzature e crediti verso clienti) di circa 17.460 €. Escusso questo patrimonio, restano scoperti circa 23.512 € verso il Fondo, oltre interessi, che possono essere richiesti ai soci solidalmente: il Fondo può chiederli per intero a ciascuno dei due, che poi regoleranno i rapporti interni tra loro. Se uno dei soci ha anche firmato una fideiussione, può essere chiamato come garante senza attendere l’escussione della società.
I rischi specifici
Il rischio principale è sottovalutare la solidarietà: pensare di rispondere “per metà” perché si è soci al 50%. Nei rapporti esterni non è così: il creditore può chiedere tutto a chi ritiene più solvibile. Un secondo rischio è il recesso o la cessione della quota fatti in fretta per “uscire” dal problema: il socio uscente resta responsabile per le obbligazioni sociali anteriori, nei limiti e con le formalità previste dal codice. Un terzo rischio è lo scioglimento e la cancellazione della società senza aver sistemato i debiti: dopo la cancellazione i creditori sociali possono rivolgersi ai soci illimitatamente responsabili, e la società resta esposta alla liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione se ne ricorrono i presupposti.
Le mosse giuste
- Coordina subito i soci. Le decisioni in una società di persone richiedono accordo: una strategia condivisa tra soci evita che uno paghi, un altro si opponga, un terzo si renda irreperibile.
- Verifica chi ha firmato cosa. Distingui la responsabilità da socio (con beneficio di escussione) da quella da fideiussore (senza).
- Fai valere il beneficio di escussione quando spetta. Se ricevi richieste di pagamento come socio prima che il patrimonio sociale sia stato escusso, la contestazione va sollevata nei tempi e modi corretti.
- Valuta uno strumento unitario. Per una società di persone sotto soglia, un concordato minore della società accompagnato da soluzioni coordinate per i soci può evitare esecuzioni separate su ciascun patrimonio.
- Non sciogliere né cancellare la società per “chiudere” il debito. La cancellazione non estingue il debito verso il Fondo: lo sposta sui soci.
Giurisprudenza dedicata
Per te è rilevante l’orientamento che riconosce al Fondo il privilegio e la riscossione con ruolo (Cass. n. 6508 del 9 marzo 2020; Cass. ord. n. 9678/2025), perché il credito che potrebbe raggiungerti come socio è lo stesso credito privilegiato. Sul piano delle procedure di sovraindebitamento, la giurisprudenza di merito del 2025-2026 ha ammesso al concordato minore anche soci illimitatamente responsabili che intendevano ristrutturare i debiti residui della società: una strada da valutare quando il patrimonio personale è a rischio.
Le domande di chi è nella tua posizione
Sono socio da soli due anni: rispondo anche dei finanziamenti presi prima del mio ingresso? Nella SNC chi entra in una società già costituita risponde, di regola, anche delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Prima di entrare in una società con finanziamenti garantiti in essere, la verifica della situazione debitoria è quindi essenziale; se sei già entrato, la tua esposizione va valutata con attenzione.
Il mio socio è irreperibile: il Fondo verrà solo da me? Il Fondo, come ogni creditore, può scegliere di agire contro il socio più facilmente aggredibile. Chi paga più della propria quota può poi agire in regresso contro l’altro socio, ma questa è una tutela che dipende dalla solvibilità di quest’ultimo.
Posso trasformare la SNC in SRL per limitare la responsabilità? La trasformazione non libera i soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori, salvo il consenso dei creditori nei modi previsti dal codice civile. Non è quindi una scorciatoia per sottrarsi al debito verso il Fondo.
Se hai il prestito “Covid” fino a 30.000 € garantito al 100%: microimpresa, artigiano o professionista
La tua situazione
Nel 2020 o nel 2021, nel pieno della pandemia, hai chiesto e ottenuto il finanziamento previsto dall’art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. 23/2020: prima fino a 25.000 €, poi fino a 30.000 €, con garanzia del Fondo al 100% e senza una vera istruttoria di merito. Sei un piccolo commerciante, un artigiano, un professionista. All’epoca sembrava un aiuto a condizioni ottime. Oggi l’attività ha perso slancio e le rate, che dopo il preammortamento sono partite davvero, pesano più del previsto.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, c’è una differenza decisiva rispetto agli altri profili: con una garanzia al 100% non esiste una “quota della banca”. Dopo l’escussione l’intero debito passa al Fondo e diventa interamente privilegiato e riscuotibile con cartella. Per la banca, peraltro, l’escussione di una garanzia totale è un’operazione a rischio quasi nullo: questo rende meno probabile che sia disposta a lunghe trattative, e più probabile che attivi rapidamente la garanzia.
C’è poi un profilo che gli altri lettori non hanno, e che va affrontato con lucidità: l’uso delle somme. La Cassazione penale (sez. VI, n. 28416/2022) ha affermato che il reato di malversazione dell’art. 316-bis c.p. è configurabile quando le somme di un finanziamento garantito dal Fondo ai sensi del decreto liquidità non vengono destinate alle finalità previste dalla legge. Con la sentenza n. 14874 del 10 aprile 2024 la stessa sezione ha ritenuto rilevante l’uso di un finanziamento per liquidità aziendale per estinguere un mutuo ipotecario personale, e con la sentenza n. 2560 del 22 gennaio 2026 ha ribadito la configurabilità del reato per la distrazione a fini personali. Ma il quadro non è univoco: con la sentenza n. 17022 del 12 maggio 2026 la Sesta Sezione ha escluso il reato nel caso di un professionista che aveva ottenuto il finanziamento ai sensi della lett. m), affermando che per i professionisti quella norma non imponeva un vincolo di destinazione. Non rateizzare il prestito non è reato; ma se l’insolvenza porta a verifiche sull’impiego delle somme, è bene sapere in anticipo come quelle somme sono state usate e documentarlo.
I numeri
Hai ottenuto 30.000 € nel 2020; oggi il debito residuo è di 21.740 €. Se la banca escute, il Fondo paga 21.740 € (garanzia al 100%) e iscrive a ruolo l’intera somma, oltre interessi e oneri di riscossione. Se sei una ditta individuale con un fatturato di 68.300 € e incassi mensili medi di circa 5.690 €, il rischio concreto è il pignoramento presso terzi dei crediti verso i tuoi clienti e del conto corrente su cui incassi: un’azione che può bloccare la liquidità dell’attività nel giro di poche settimane. Confronta con un’ipotesi negoziale prima dell’escussione: una rimodulazione del piano su un periodo più lungo, se la banca vi aderisce e le regole del Fondo lo consentono, può portare la rata a un livello sostenibile senza trasformare il debito.
I rischi specifici
Il rischio principale è credere che, trattandosi di “soldi dello Stato”, nessuno verrà davvero a riscuoterli. È il contrario: proprio perché sono risorse pubbliche, il recupero segue la via esattoriale, con strumenti più rapidi di quelli di un creditore privato. Il secondo rischio è sottovalutare il profilo penale se le somme sono state usate per finalità personali, soprattutto per le imprese diverse dai professionisti. Il terzo rischio, per chi ha cessato l’attività, è pensare che la chiusura della partita IVA chiuda anche il debito.
Le mosse giuste
- Ricostruisci l’impiego delle somme. Estratti conto, fatture pagate, stipendi, affitti: documenta come è stato utilizzato il finanziamento.
- Contatta la banca prima che parta l’escussione. Chiedi per iscritto se sono possibili allungamenti o sospensioni compatibili con la disciplina del Fondo.
- Valuta gli strumenti del sovraindebitamento. Per la microimpresa e il professionista, concordato minore e liquidazione controllata sono gli strumenti naturali; il credito privilegiato del Fondo va collocato correttamente nel piano.
- Separa, da ora in poi, flussi personali e d’impresa. Anche se la legge non lo impone per tutti, rende la tua posizione più chiara e difendibile.
- Se la cartella è già arrivata, non ignorarla. Verifica notifica, importi, interessi e legittimazione; valuta opposizione o, dove possibile, dilazione con l’agente della riscossione.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle pronunce penali indicate (Cass. pen. n. 28416/2022, n. 14874/2024, n. 2560/2026, n. 17022/2026), per te vale l’intero filone civile sulla riscossione con ruolo e sul privilegio del Fondo, perché con la garanzia al 100% quel regime riguarda l’intero debito.
Le domande di chi è nella tua posizione
Il preammortamento è finito e la rata è troppo alta: posso ancora chiedere un allungamento? Le regole del finanziamento e le modifiche normative intervenute dopo il 2020 hanno consentito, in diverse fasi, allungamenti della durata su richiesta del beneficiario e con l’accordo della banca. Se il tuo contratto non è ancora in decadenza, verifica con la banca per iscritto quali rimodulazioni sono ancora ammesse per la tua posizione.
Ho usato parte del prestito per pagare debiti personali: rischio un processo penale? La risposta dipende dal tuo profilo e dal modo in cui le somme sono state impiegate. La giurisprudenza penale ha dato letture diverse per imprese e professionisti. Quello che puoi fare subito è ricostruire con precisione i movimenti e farli valutare, senza compiere ulteriori operazioni che possano peggiorare il quadro.
Il debito è piccolo: vale la pena di attivare una procedura? Il debito verso il Fondo raramente è l’unico. Se si somma ad altri debiti non sostenibili, una procedura di sovraindebitamento può risolvere l’intera esposizione in un’unica sede, invece di subire pignoramenti separati da più creditori.
Tre imprese, tre prestiti, tre esiti: le simulazioni numeriche a confronto
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici ma non riferite a casi reali. Servono a vedere, numeri alla mano, come lo stesso problema produce effetti diversi su profili diversi.
Ipotesi 1 — SRL con finanziamento garantito all’80%, amministratore fideiussore. Finanziamento di 185.000 € erogato nel 2021, residuo di 142.360 € alla data della decadenza, notificata il 14 febbraio 2026. La società ha altri debiti chirografari verso fornitori per 96.410 € e debiti tributari per 38.720 €. Strada A, nessuna iniziativa: la banca avvia il recupero, poi escute. Il Fondo paga 113.888 € e diventa creditore privilegiato; la banca resta creditrice chirografaria per 28.472 €. In un eventuale piano concordatario, i 113.888 € assorbono per primi le risorse disponibili; se l’attivo liquidabile fosse di 131.500 €, ai chirografari (fornitori e banca, 124.882 €) resterebbe un margine ridotto, dopo aver soddisfatto anche gli altri privilegiati. Parallelamente, il Fondo può agire con ruolo contro l’amministratore fideiussore. Strada B, accesso alla composizione negoziata a marzo 2026, prima dell’escussione, con richiesta di misure protettive e cautelari: se il tribunale inibisce l’escussione, la società tratta con la banca sull’intero debito di 142.360 € ancora chirografario, con la possibilità di un accordo di riscadenzamento che coinvolga anche la posizione dell’amministratore.
Ipotesi 2 — Ditta individuale con prestito “Covid” di 30.000 € garantito al 100%. Residuo di 21.740 €. Nessun altro debito rilevante salvo un fido di 6.380 €. Il titolare chiude l’attività e trova lavoro come dipendente a 1.780 € netti. Senza strategia: escussione integrale, cartella di 21.740 € più interessi e oneri; pignoramento di un decimo dello stipendio, 178 € al mese, per molti anni. Con liquidazione controllata: il titolare mette a disposizione la quota di reddito eccedente quanto necessario al mantenimento della famiglia, determinata dal giudice, e i pochi beni liquidabili; trascorsi tre anni dall’apertura, se sussistono le condizioni di legge, ottiene l’esdebitazione per il residuo non pagato, incluso il debito verso il Fondo.
Ipotesi 3 — SNC con due soci, garanzia all’80%. Residuo 51.215 €; il Fondo paga 40.972 €, la banca resta creditrice per 10.243 €. Patrimonio sociale escutibile: 17.460 €. Scoperto verso il Fondo dopo l’escussione della società: 23.512 €, richiedibile per intero a ciascun socio. Se il socio A ha anche firmato una fideiussione, il Fondo può agire subito contro di lui come garante per 40.972 €, senza attendere l’escussione del patrimonio sociale; il socio B, non fideiussore, può opporre il beneficio della preventiva escussione. Un concordato minore della società, con apporto dei soci, consentirebbe di trattare l’intera esposizione in un’unica sede.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La realtà raramente rispetta le categorie. Molti lettori si riconosceranno in due profili contemporaneamente, e le regole si sommano.
Sei amministratore di SRL e anche fideiussore. È il caso più frequente. La tua posizione è doppia: come amministratore devi gestire la crisi della società secondo i doveri dell’art. 2086 c.c.; come fideiussore sei direttamente esposto alla rivalsa del Fondo. Le misure protettive della composizione negoziata tutelano il patrimonio dell’impresa, ma di regola non si estendono automaticamente ai garanti. Per questo la strategia deve tenere insieme le due posizioni: un accordo con la banca che riguardi anche la liberazione o la limitazione della fideiussione vale più di un accordo che sistema solo la società.
Eri titolare di ditta individuale e ora sei dipendente. Hai chiuso la partita IVA, ma il debito resta. Il tuo stipendio è pignorabile nei limiti di legge dall’agente della riscossione. La buona notizia è che la cessazione non ti preclude gli strumenti del sovraindebitamento: la giurisprudenza di merito recente ha discusso l’ammissibilità del concordato minore per l’imprenditore individuale cancellato, con orientamenti non uniformi, mentre la liquidazione controllata con esdebitazione resta la via più percorsa.
Sei socio di SNC e hai anche una ditta individuale tua. I tuoi beni personali, compresi quelli della tua ditta, sono esposti sia per i debiti della ditta sia, in via sussidiaria, per quelli della SNC. Una procedura di sovraindebitamento personale deve censire entrambe le esposizioni.
Sei il coniuge fideiussore e nel frattempo vi siete separati. La separazione non libera dalla fideiussione. La tua posizione va valutata autonomamente: validità della garanzia, eventuali eccezioni ex art. 1957 c.c. dove applicabile, possibilità di accedere personalmente a una procedura di sovraindebitamento.
La tua SRL è stata cancellata dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono agire contro i soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.), e contro i liquidatori se il mancato pagamento dipende da loro colpa. Se sei anche fideiussore, la tua responsabilità da garante resta integra.
Hai un prestito “Covid” al 100% e un altro finanziamento garantito all’80%. I due crediti avranno sorti diverse: il primo passerà interamente al Fondo, il secondo per l’80%. Qualunque piano deve tenere conto che, dopo le escussioni, la quota privilegiata del tuo passivo può diventare di gran lunga prevalente.
Il confronto tra profili
Messi uno accanto all’altro, i cinque profili mostrano come la stessa garanzia pubblica produca esposizioni molto diverse. Le differenze decisive riguardano tre aspetti: chi risponde con il proprio patrimonio personale, quali strumenti di regolazione della crisi sono disponibili, e quanto margine resta prima che il debito diventi privilegiato e riscuotibile con cartella.
L’amministratore di SRL ha gli strumenti più articolati (composizione negoziata, accordi, concordato), ma anche i doveri più stringenti. Il titolare di ditta individuale non ha schermi, ma ha accesso diretto agli strumenti del sovraindebitamento e all’esdebitazione. Il fideiussore è il profilo più sottovalutato: non ha scelto il finanziamento, ma ne subisce le conseguenze con lo stesso privilegio. Il socio di società di persone gode del beneficio di escussione, che però non vale se ha firmato anche una fideiussione. Il beneficiario del prestito “Covid” al 100% ha il debito più piccolo, ma interamente destinato a diventare pubblico.
| Aspetto | Amministratore SRL | Titolare ditta individuale | Fideiussore | Socio SNC / accomandatario SAS | Prestito “Covid” al 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi è il debitore | La società | Il titolare | Il garante, per il titolo fideiussorio | La società, poi i soci | Il beneficiario (impresa o professionista) |
| Patrimonio personale esposto | Solo se fideiussore o per responsabilità gestoria | Sempre | Sì, fino all’importo garantito | Sì, dopo l’escussione della società | Sì, se ditta individuale o professionista |
| Quota che passa al Fondo dopo l’escussione | Percentuale garantita (es. 80% o 50%) | Percentuale garantita | La stessa quota, con rivalsa sul garante | Percentuale garantita | 100% |
| Strumenti principali | Composizione negoziata, accordi, concordato (o sovraindebitamento se impresa minore) | Concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione | Contestazione della fideiussione; sovraindebitamento personale | Concordato minore o procedure concorsuali con estensione ai soci | Concordato minore, liquidazione controllata |
| Tutela specifica | Misure cautelari contro l’escussione MCC | Esdebitazione dopo tre anni | Art. 1957 c.c. e nullità parziale schema ABI | Beneficio di escussione (art. 2304 c.c.) | Verifica dell’impiego delle somme |
| Rischio principale | Ritardo nell’attivarsi | Esecuzioni frammentate | Sottovalutare la garanzia | Solidarietà per l’intero | Recupero integrale con cartella |
Le domande che valgono per tutti
Se la banca non ha ancora escusso la garanzia, posso ancora trattare? Sì, ed è il momento migliore. Finché il credito è della banca, resta chirografario e la trattativa riguarda un creditore privato. La banca, peraltro, ha interesse a non perdere la garanzia rispettando procedure formali complesse: una proposta seria e documentata può trovare ascolto. Ogni accordo di rimodulazione va però verificato alla luce delle regole del Fondo, per evitare che produca effetti indesiderati sulla garanzia.
Il Fondo può mandarmi una cartella senza che un giudice abbia accertato il debito? Sì. La Cassazione ha confermato più volte che, dopo aver pagato la banca, il Fondo può iscrivere a ruolo il proprio credito e recuperarlo con la riscossione esattoriale diretta. Puoi comunque contestare la cartella davanti al giudice ordinario, per vizi dell’atto o per ragioni che riguardano l’esistenza e l’importo del credito.
Cosa succede se durante una procedura perdo il lavoro o chiudo l’attività? La procedura non si interrompe automaticamente, ma il piano va aggiornato. Nel concordato minore una modifica sostanziale delle condizioni può richiedere una revisione della proposta; nella liquidazione controllata la quota di reddito da destinare ai creditori viene rideterminata in base alle nuove entrate.
Il privilegio del Fondo significa che non potrò mai ridurre quel debito? No. Significa che quel credito ha una priorità rispetto ai chirografari. Ma negli strumenti di regolazione della crisi anche i privilegiati possono essere soddisfatti in misura non integrale, entro i limiti fissati dalla legge, cioè non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio.
Pagare qualcosa alla banca “in buona fede” può peggiorare la mia posizione? Può. Un pagamento parziale, una ricognizione di debito o un piano di rientro firmato senza verifiche possono interrompere termini, rinunciare implicitamente a eccezioni o, in caso di successiva procedura, essere valutati come pagamenti preferenziali. Prima di pagare, verifica.
La giurisprudenza profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono state verificate e sono riassunte con parole nostre. Sono ordinate per il profilo cui interessano di più, ma molte valgono per tutti.
Per tutti i profili: natura del credito e privilegio
Cass. civ., sez. I, n. 6508 del 9 marzo 2020. Il concetto di “finanziamenti” cui si riferisce il privilegio dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 va letto in senso ampio e comprende anche la garanzia pubblica del Fondo; non serve un previo provvedimento di revoca. È la pronuncia che fonda la trasformazione del debito descritta nella parte comune.
Cass. civ., sez. I, n. 13180 del 15 maggio 2023. Il privilegio spetta al garante pubblico e non si estende alla banca finanziatrice, il cui credito resta chirografario; la Corte richiama in termini Cass. n. 2664/2019 e n. 6805/2020, e in senso conforme Cass. n. 1453/2022 e n. 1485/2022. Rileva per capire perché conta tanto il momento dell’escussione.
Cass. civ. n. 28355/2025. Anche in assenza di un provvedimento di revoca, il credito restitutorio dello Stato che abbia pagato a seguito dell’escussione va ammesso al passivo in privilegio. Conferma che il privilegio opera come effetto della garanzia pagata.
Cass. civ., sez. I, n. 24405 del 3 agosto 2026. Finché la garanzia non è stata escussa, la banca resta creditrice chirografaria e non può beneficiare del privilegio del Fondo; la regola incide direttamente sulla costruzione delle proposte di concordato. Fondamentale per chi pianifica prima dell’escussione.
Cass. civ., sez. I, n. 25083/2026. Il credito del Fondo è assistito dal privilegio dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998; quando la banca è già ammessa al passivo, il Fondo si coordina attraverso la rettifica dello stato passivo. Rilevante per le società che rischiano una procedura concorsuale.
Per amministratori di SRL e imprese in crisi reversibile
Trib. Milano, ord. 12 maggio 2024 e ord. 4 settembre 2024. Nella composizione negoziata il tribunale può vietare alle banche, in via cautelare e temporanea, di escutere la garanzia MCC, quando l’escussione comprometterebbe le trattative trasformando un debito chirografario in privilegiato. È lo strumento più efficace per chi si muove in tempo.
Trib. Modena, 8 marzo 2025. L’inibitoria dell’escussione serve soprattutto a facilitare le trattative con il finanziatore garantito. Rafforza l’orientamento favorevole alle misure cautelari.
Trib. Milano, 22 giugno 2025. Nella fase di concordato con riserva non è stata concessa l’inibitoria dell’escussione. Indica il limite: la tutela è legata al contesto della composizione negoziata.
Per titolari di ditta individuale e piccoli imprenditori sotto soglia
Trib. Modena, decreto 3 febbraio 2025. Nel concordato minore, il creditore bancario garantito dal Fondo va collocato in una classe specifica se la garanzia non è ancora escussa, tenendo conto del rischio che il credito passi a MCC con il privilegio. Indica come costruire correttamente il piano.
Per fideiussori e soci
Cass. civ., sez. III, ord. n. 1005/2023; Cass. n. 9657/2024; Cass. n. 15485/2024. Con l’escussione il Fondo subentra nella posizione della banca con un credito pubblico privilegiato, recuperabile con ruolo. Base del filone sulla riscossione esattoriale.
Cass. civ., sez. III, ord. n. 5786 del 4 marzo 2025. Legittima la riscossione esattoriale diretta del Fondo in un caso in cui il finanziamento era garantito anche da fideiussioni personali. Rileva direttamente per chi ha firmato una garanzia.
Cass. civ., sez. III, ord. n. 9678/2025. Il gestore del Fondo, dopo aver pagato la banca, può iscrivere a ruolo il credito verso l’impresa e i fideiussori senza un previo titolo giudiziale, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 46/1999. Spiega perché la cartella può arrivare rapidamente.
Cass. civ. ord. n. 17652 del 30 giugno 2025. Esamina l’impugnazione di una cartella emessa dopo la surroga del Fondo, in cui la società contestava il contratto e l’esistenza di un titolo per l’iscrizione a ruolo. Utile per capire quali contestazioni vengono tipicamente sollevate.
Cass. S.U. n. 41994 del 30 dicembre 2021; Cass. sez. III, n. 27243 del 21 ottobre 2024; Cass. sez. I, n. 32192 del 12 dicembre 2024. Le clausole delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato sono affette da nullità parziale; il principio è stato esteso alle fideiussioni specifiche, ma chi lo invoca deve provare la corrispondenza delle clausole. Sono la base della difesa del fideiussore.
Per chi ha il prestito “Covid”
Cass. pen., sez. VI, n. 28416/2022; n. 14874 del 10 aprile 2024; n. 2560 del 22 gennaio 2026. La distrazione delle somme di un finanziamento garantito dal Fondo rispetto alle finalità di legge può integrare la malversazione dell’art. 316-bis c.p. Rilevano per documentare l’impiego delle somme.
Cass. pen., sez. VI, n. 17022 del 12 maggio 2026. Per i professionisti beneficiari del finanziamento ex art. 13, lett. m), del D.L. 23/2020 la norma non imponeva un vincolo di destinazione, e il reato è stato escluso. Mostra che la valutazione dipende dal profilo del beneficiario.
Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo
Di fronte a un prestito garantito dal Fondo che non riesci più a pagare, lo Studio interviene con strumenti concreti, scelti in base al tuo profilo.
- Ricostruiamo la sequenza del recupero. Esaminiamo contratto, delibera di garanzia, comunicazioni della banca e date di ricezione per stabilire con precisione se e quando la garanzia è stata, o può essere, escussa.
- Per le SRL, valutiamo e prepariamo l’accesso alla composizione negoziata. Verifichiamo la ragionevole perseguibilità del risanamento e, se ci sono i presupposti, predisponiamo la richiesta di misure protettive e cautelari mirate a sospendere l’escussione della garanzia MCC.
- Impostiamo la trattativa con la banca prima dell’escussione. Redigiamo proposte di rimodulazione documentate, verificandone la compatibilità con la disciplina del Fondo.
- Per i fideiussori, analizziamo la garanzia clausola per clausola. Confrontiamo il testo con lo schema ABI censurato, verifichiamo le date ai fini dell’art. 1957 c.c. e costruiamo le eccezioni.
- Per le ditte individuali e le imprese minori, costruiamo il percorso di sovraindebitamento. Valutiamo concordato minore o liquidazione controllata, collocando correttamente nel piano il credito privilegiato del Fondo.
- Per i soci di società di persone, coordiniamo le posizioni. Distinguiamo responsabilità da socio e da garante e facciamo valere il beneficio di escussione quando spetta.
- Verifichiamo le cartelle del Fondo. Controlliamo notifica, importi, interessi e legittimazione e, se ci sono i presupposti, proponiamo opposizione nei termini.
- Per i prestiti “Covid”, ricostruiamo l’impiego delle somme. Organizziamo la documentazione per prevenire contestazioni e affrontarle se emergono.
- Pianifichiamo la tutela del patrimonio nei limiti della legge. Valutiamo ogni atto dispositivo prima che venga compiuto, per non pregiudicare revocatorie ed esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per gli imprenditori che gestiscono una società con finanziamenti MCC, pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore: la composizione negoziata è lo strumento nel quale i tribunali hanno concesso le misure cautelari contro l’escussione, e conoscerne dall’interno logiche e requisiti permette di costruire un’istanza coerente con ciò che il giudice verifica. Per le ditte individuali e i garanti persone fisiche entrano invece in gioco le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, mentre la qualifica di cassazionista consente a tutti i profili di contare su una strategia coerente dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i commercialisti analizzano flussi, bilanci e sostenibilità del piano, gli avvocati costruiscono la strategia processuale e negoziale. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo ogni documento e costruiremo la strategia più adatta al tuo profilo.
Prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole
Il primo passo è capire il tuo profilo: amministratore di SRL, titolare di ditta individuale, fideiussore, socio di società di persone o beneficiario di un prestito “Covid” al 100%. Il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle generiche. Per tutti, però, vale lo stesso orologio: prima dell’escussione il debito è ancora bancario e trattabile, dopo diventa pubblico, privilegiato e riscuotibile con cartella.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché ne presidia tutti i versanti con competenze certificate: il diritto bancario e la riscossione, attraverso lo staff multidisciplinare nazionale coordinato dall’Avvocato; la crisi d’impresa, con la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, decisiva nella composizione negoziata; il sovraindebitamento di piccoli imprenditori e garanti, con le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC. A questo si aggiunge la possibilità, come cassazionista, di seguire la difesa fino all’ultimo grado.
📩 Il tempo che ti separa dall’escussione della garanzia è il tuo margine di manovra: scrivici oggi stesso, trovi tutti i contatti dello Studio Monardo al termine di questa guida.
