Composizione Negoziata O Concordato Preventivo Per La Tua Cooperativa Con Debiti: Come Scegliere

Se sei amministratore, presidente o consigliere di una cooperativa che non riesce più a pagare con regolarità fornitori, banche, erario, INPS e magari anche i soci lavoratori, probabilmente ti stai facendo una domanda precisa: conviene aprire una composizione negoziata della crisi oppure depositare direttamente una domanda di concordato preventivo? È la domanda giusta, ma arriva quasi sempre troppo tardi o viene affrontata nel modo sbagliato, come se fosse una scelta di gusto tra due prodotti su uno scaffale.

Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per arrivare alla scelta giusta per la tua cooperativa prima che siano altri – un creditore, il tribunale o l’autorità di vigilanza – a sceglierla al posto tuo. Ogni sezione ti dice cosa fare, entro quando, con quali documenti e cosa succede se salti un passaggio. Alla fine avrai una mappa completa: dalla diagnosi iniziale alla procedura più adatta, fino al piano B se qualcosa va storto.

C’è un motivo preciso per cui lo Studio Monardo lavora esattamente su questo bivio. La composizione negoziata ruota intorno alla figura dell’esperto indipendente introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi trasfusa nel Codice della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno il meccanismo delle trattative, i tempi dell’esperto e ciò che l’esperto si aspetta di trovare nel fascicolo di un’impresa. Il concordato preventivo, invece, è un procedimento giudiziale che può aprire reclami e ricorsi fino alla Corte di Cassazione: qui entra in gioco la sua qualifica di avvocato cassazionista. E poiché i debiti di una cooperativa sono quasi sempre per larga parte bancari e tributari, la scelta tra le due strade passa anche dal lavoro dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina.

📩 Non aspettare che sia un creditore a decidere per la tua cooperativa: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questo articolo.

La diagnosi della tua cooperativa: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il piano che segue funziona solo se parti dalla mossa giusta: una cooperativa che ha ancora sei mesi di cassa e una che ha appena ricevuto un’istanza di liquidazione giudiziale non possono seguire lo stesso percorso nello stesso ordine. Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1 – Che tipo di cooperativa è la tua?

Non è una domanda burocratica: è la domanda che decide quale procedura concorsuale ti aspetta se il risanamento fallisce. Le cooperative sono un mondo a parte nel diritto della crisi. In caso di insolvenza sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa (LCA) disposta dall’autorità di vigilanza (art. 2545-terdecies del codice civile); se però esercitano un’attività commerciale possono essere assoggettate anche alla liquidazione giudiziale, e tra le due procedure prevale quella che arriva per prima (il cosiddetto criterio della prevenzione). Le cooperative sociali, dopo la riforma del Terzo settore, sono imprese sociali di diritto e la Cassazione ha chiarito che non possono finire in liquidazione giudiziale, ma solo in LCA. Le cooperative agricole seguono a loro volta regole proprie.

Verifica quindi: sei una cooperativa di produzione e lavoro, di consumo, di servizi, edilizia, sociale di tipo A o B, agricola? Eserciti in concreto un’attività commerciale con criteri di economicità? Chi è la tua autorità di vigilanza e quando c’è stata l’ultima revisione?

Domanda 2 – Sei in crisi o sei già insolvente?

Il Codice della crisi distingue tra crisi (lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi) e insolvenza (quando non riesci più a pagare regolarmente le tue obbligazioni). La composizione negoziata è pensata per chi è in squilibrio o in crisi, ma è accessibile anche all’impresa già insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Il concordato preventivo è accessibile sia in crisi sia in insolvenza.

Chiediti: stai pagando gli stipendi o i compensi dei soci lavoratori con ritardo? Hai debiti fiscali e contributivi scaduti da mesi? Le banche hanno già revocato gli affidamenti? Hai ricevuto le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, agente della riscossione) previste dall’art. 25-novies del Codice?

Domanda 3 – Quanto sono vicini i creditori?

Un conto è avere debiti scaduti con fornitori che ancora aspettano, un altro è avere pignoramenti presso terzi sui conti correnti, decreti ingiuntivi esecutivi, ipoteche giudiziali in arrivo o, peggio, un’istanza di liquidazione giudiziale già depositata. Più i creditori sono vicini, più la tua prima mossa deve essere quella che attiva una protezione del patrimonio.

Domanda 4 – Esiste un nucleo di attività che produce valore?

Non basta avere debiti gestibili: devi avere qualcosa da salvare. Una commessa pubblica, un servizio accreditato, un marchio, un magazzino, un gruppo di soci lavoratori qualificati, un contratto di appalto che genera margine positivo se liberato dai debiti pregressi. Se questo nucleo esiste, puoi puntare alla continuità aziendale. Se non esiste, la partita si gioca sulla liquidazione ordinata, e le strade cambiano.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa……parti da qui
Non sai con certezza se la cooperativa sia soggetta anche alla liquidazione giudiziale oppure solo alla LCAMossa 1
Hai ritardi nei pagamenti ma nessuna azione esecutiva in corso e non hai ancora numeri affidabiliMossa 2
Hai i numeri, i creditori principali sono poche banche ed enti pubblici e l’attività reggeMossa 3, poi Mossa 5
Hai già pignoramenti sui conti o azioni esecutive imminentiMossa 4 e subito Mossa 5 (con misure protettive) o Mossa 7 (con riserva)
È pendente un’istanza di liquidazione giudiziale contro la cooperativaMossa 7, senza perdere un giorno
La composizione negoziata è già aperta ma le trattative non decollanoMossa 6
L’attività non ha più un nucleo sano e vuoi evitare una liquidazione disordinataMossa 3 (valutazione liquidatoria), poi Mossa 6 (concordato semplificato) o Mossa 7
Hai già un concordato o una composizione in corso e temi che saltiMossa 8

Non passare oltre finché non hai collocato la tua cooperativa in una di queste righe. Se ti riconosci in più righe, parti sempre da quella che richiede la mossa più urgente.

Mossa 1 – Identifica il “regime concorsuale” della tua cooperativa

Obiettivo della mossa: sapere con precisione quale procedura liquidatoria scatterebbe se il risanamento fallisse, perché è il parametro con cui ogni piano verrà confrontato.

Quando va fatta

Subito, prima di qualsiasi altra decisione. Questa mossa richiede pochi giorni di lavoro ma condiziona tutte le successive. Se hai già un’istanza di liquidazione giudiziale pendente, va fatta nelle prime quarantotto ore, perché la natura della cooperativa può essere essa stessa un argomento di difesa.

Come si esegue

Il primo passo è recuperare lo statuto aggiornato, la visura camerale, l’iscrizione all’Albo delle società cooperative con la categoria e la sezione di appartenenza (mutualità prevalente o non prevalente), l’ultimo verbale di revisione cooperativa e gli ultimi tre bilanci. Da questi documenti devi ricavare tre informazioni.

La prima: la cooperativa esercita un’attività commerciale? Non conta l’oggetto sociale scritto nello statuto, conta ciò che la cooperativa fa in concreto: se vende beni o servizi sul mercato con criteri di economicità, cioè cercando almeno di coprire i costi con i ricavi, è un’impresa commerciale anche se persegue uno scopo mutualistico.

La seconda: la cooperativa ha una qualifica speciale? Se è una cooperativa sociale, la regola è netta: dopo il D.Lgs. 112/2017 è impresa sociale di diritto e, in caso di insolvenza, si applica solo la LCA. Se è una cooperativa agricola, anche qui la liquidazione giudiziale è esclusa e resta la LCA, con l’ulteriore conseguenza – chiarita dalla Cassazione nel gennaio 2026 – che non può ripiegare sugli strumenti del sovraindebitamento.

La terza: la cooperativa supera le soglie dell’impresa minore? Il Codice definisce “impresa minore” quella che nei tre esercizi precedenti non ha superato congiuntamente determinati limiti di attivo patrimoniale, ricavi e debiti. Se sei sotto soglia, la cooperativa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ma resta soggetta alla LCA: e proprio perché soggetta alla LCA, secondo l’orientamento della Cassazione non può accedere agli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata), mentre conserva l’accesso alla composizione negoziata e al concordato preventivo ai sensi dell’art. 296 del Codice.

La base giuridica

L’art. 2545-terdecies del codice civile stabilisce che, in caso di insolvenza, l’autorità governativa di vigilanza dispone la liquidazione coatta amministrativa e che, per le cooperative che esercitano attività commerciale, liquidazione giudiziale e LCA si escludono secondo il criterio della prevenzione temporale. L’art. 296 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) chiarisce che, salvo diversa disposizione di legge, le imprese soggette a LCA possono essere sempre ammesse al concordato preventivo. L’art. 14 del D.Lgs. 112/2017 esclude la liquidazione giudiziale per le imprese sociali, cooperative sociali comprese.

La Cassazione, con la sentenza n. 29801 del 27 ottobre 2023, ha affermato che la cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non può essere dichiarata fallita e resta soggetta solo alla LCA. Sulla stessa linea la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 632 del 5 maggio 2025, ha revocato l’apertura della liquidazione giudiziale di una cooperativa sociale chiesta da un creditore, ponendo a carico di quest’ultimo le spese del reclamo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’incertezza: la cooperativa ha un oggetto misto, svolge in parte attività agricola e in parte commerciale, oppure ha perso di fatto i requisiti di cooperativa sociale. In questi casi non scegliere “a sensazione”. Fai ricostruire la composizione dei ricavi per attività negli ultimi tre esercizi e verifica l’iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese. L’incertezza va dichiarata nel piano e affrontata con un confronto prudenziale: il piano deve reggere sia rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale sia rispetto a quella della LCA.

Un secondo imprevisto è la corsa tra procedure. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 17 gennaio 2025, ha revocato la liquidazione giudiziale di una cooperativa perché il decreto ministeriale di LCA era stato firmato alcune ore prima del deposito della sentenza del tribunale: la prevenzione si misura anche in ore. Se la tua cooperativa è in una fase avanzata di insolvenza, sappi che una revisione in corso o una segnalazione all’autorità di vigilanza possono accelerare l’intervento amministrativo.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 2 devi poter scrivere in una riga: “La cooperativa è soggetta a [solo LCA / LCA e liquidazione giudiziale in prevenzione], è / non è impresa minore, la sua autorità di vigilanza è […]”. Devi inoltre avere in un’unica cartella statuto, visura, iscrizione all’Albo, ultimo verbale di revisione e ultimi tre bilanci.

Mossa 2 – Misura la crisi con numeri che reggano davanti a un esperto e a un tribunale

Obiettivo della mossa: trasformare la sensazione di “non ce la facciamo” in una fotografia numerica verificabile, perché né l’esperto né il tribunale lavorano sulle impressioni.

Quando va fatta

Entro le due-tre settimane successive alla mossa 1. Se hai azioni esecutive in corso, fai una versione “rapida” in pochi giorni (situazione patrimoniale e piano di tesoreria) e completa il resto dopo aver attivato la protezione con la mossa 5 o la mossa 7.

Come si esegue

Il primo passo è predisporre una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni: è la stessa che dovrai depositare in tribunale se chiedi le misure protettive nella composizione negoziata, quindi non stai facendo un lavoro in più, stai anticipando un lavoro obbligatorio.

Poi costruisci la mappa dei debiti, divisa per categorie che contano davvero nelle procedure:

  • crediti dei soci lavoratori e dei dipendenti (retribuzioni, TFR, compensi arretrati), che godono di privilegio;
  • debiti verso l’erario e gli enti previdenziali, distinguendo tra carichi già affidati all’agente della riscossione e somme non ancora iscritte a ruolo;
  • debiti bancari, separando mutui ipotecari, anticipi su fatture, scoperti di conto e finanziamenti assistiti da garanzia pubblica (questi ultimi richiedono specifici accantonamenti nei piani di concordato);
  • debiti verso fornitori strategici (senza i quali l’attività si ferma) e fornitori non strategici;
  • debiti verso soci per prestito sociale o finanziamenti, che nelle cooperative possono pesare molto e che hanno un trattamento particolare nelle graduatorie;
  • debiti potenziali: contenziosi, garanzie prestate, penali contrattuali.

Il terzo passo è il piano di tesoreria a sei mesi: quanta cassa entra e quanta esce, mese per mese e, nelle fasi più tese, settimana per settimana. Anche questo documento è richiesto dall’art. 19 del Codice se chiedi la conferma delle misure protettive.

Il quarto passo è il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio: rapporta il debito da ristrutturare ai flussi che la cooperativa può liberare ogni anno e ti dà una prima indicazione sul grado di difficoltà del risanamento.

Quando leggi il risultato del test, non fermarti al numero. Chiediti da dove arriva il flusso che la cooperativa può destinare ai creditori: se dipende da un solo committente, da un appalto in scadenza o da un accreditamento da rinnovare, il risanamento è fragile anche se il rapporto tra debito e flussi sembra accettabile. Annota questi fattori di rischio: sono esattamente le domande che l’esperto ti farà al primo incontro, e presentarti con le risposte già scritte cambia il tono dell’intero percorso.

Infine, separa i debiti “da ristrutturare” da quelli “correnti”. I primi sono quelli pregressi, su cui si tratta; i secondi sono quelli che maturano ogni mese per mandare avanti l’attività (retribuzioni correnti, contributi correnti, forniture in corso) e che devi continuare a pagare regolarmente. Un piano che non distingue le due categorie finisce per sottostimare il fabbisogno di cassa e salta al primo trimestre.

La base giuridica

L’art. 2 del Codice definisce crisi e insolvenza; l’art. 3 del Codice e l’art. 2086 del codice civile impongono all’organo amministrativo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi. L’art. 13 del Codice istituisce la piattaforma telematica con il test pratico e la lista di controllo; l’art. 19, comma 2, elenca i documenti da depositare con il ricorso per le misure protettive.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la contabilità in ritardo: bilanci non approvati, prima nota ferma da mesi, magazzino non inventariato. Non rinunciare al percorso per questo. Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha previsto che, se i bilanci non sono approvati, puoi depositare i progetti di bilancio o una situazione aggiornata. Quello che non puoi fare è presentare numeri che poi si rivelano inattendibili: la correttezza informativa è il presupposto su cui si regge tutto, e nella composizione negoziata una condotta non trasparente porta all’archiviazione e brucia anche la possibilità del concordato semplificato.

Il secondo imprevisto è scoprire che i debiti sono molto più alti del previsto, per esempio per effetto di interessi e sanzioni accumulati. Anche questo è un dato utile: meglio scoprirlo ora che durante il voto dei creditori.

Check di completamento

Hai una situazione patrimoniale datata da meno di sessanta giorni; hai una mappa dei debiti divisa almeno nelle sei categorie sopra indicate, con l’indicazione di chi ha già avviato azioni esecutive; hai un piano di tesoreria a sei mesi; hai eseguito il test pratico e ne conosci il risultato.

Mossa 3 – Scegli la strada: composizione negoziata, concordato preventivo o combinazione delle due

Obiettivo della mossa: decidere quale strumento usare per primo, sapendo in anticipo quale sarà l’uscita di sicurezza se la prima strada non porta al risultato.

Quando va fatta

Subito dopo aver completato la mossa 2. Se hai un’istanza di liquidazione giudiziale pendente, questa mossa si comprime a poche ore: in quel caso la scelta tende verso il concordato con riserva (mossa 7), perché le misure protettive della composizione negoziata non sono un rifugio automatico e il tribunale verifica con attenzione la serietà della richiesta.

Come si esegue

Prima di procedere, assicurati di avere chiare le differenze strutturali tra i due strumenti. Non sono due versioni dello stesso percorso: sono due logiche diverse.

La composizione negoziata della crisi è un percorso volontario e stragiudiziale. Presenti un’istanza sulla piattaforma della Camera di commercio, viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori, e la gestione della cooperativa resta nelle mani degli amministratori. È riservata: le parti coinvolte sono tenute alla riservatezza sulle informazioni acquisite. L’incarico dell’esperto si conclude dopo 180 giorni dall’accettazione, ma può proseguire per non oltre altri 180 giorni se tutte le parti lo chiedono e l’esperto è d’accordo, oppure se la prosecuzione è resa necessaria dai ricorsi in tribunale. Non ci sono votazioni né maggioranze: gli accordi vincolano solo chi li firma, salvo i meccanismi di estensione propri degli accordi di ristrutturazione. Puoi chiedere misure protettive che bloccano le azioni esecutive, ma il tribunale le conferma solo se ci sono prospettive concrete di risanamento.

Il concordato preventivo è una procedura giudiziale. Depositi una domanda in tribunale, con un piano e una proposta ai creditori, accompagnati dall’attestazione di un professionista indipendente. Il tribunale nomina un commissario giudiziale che vigila sulla gestione. I creditori votano per classi e, se la proposta viene approvata con le maggioranze di legge (o se il tribunale omologa comunque in presenza dei presupposti della ristrutturazione trasversale), il concordato vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli dissenzienti. La protezione dalle azioni esecutive scatta dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, se richiesta.

In sintesi: la composizione negoziata è lo strumento del dialogo, flessibile e riservato, ma non può imporre nulla ai creditori che non ci stanno; il concordato è lo strumento della decisione a maggioranza, più rigido e pubblico, ma capace di vincolare anche le minoranze.

Per la tua cooperativa la scelta dipende da quattro fattori:

  1. Concentrazione dei creditori. Se il grosso del debito è in mano a poche banche e agli enti pubblici, la composizione negoziata ha buone probabilità: servono pochi accordi. Se hai centinaia di fornitori piccoli e sparsi, raccogliere firme individuali è difficile e il voto a maggioranza del concordato può essere l’unica via.
  2. Aggressività dei creditori. Con pignoramenti già in corso o istanze di liquidazione giudiziale pendenti, ti serve una protezione immediata e stabile. La composizione negoziata la offre, ma sotto il controllo del tribunale sulle prospettive di risanamento; il concordato con riserva la offre anch’esso, dentro un procedimento che ti obbliga però a presentare il piano in tempi stretti.
  3. Natura della cooperativa e rapporti con la vigilanza. Per una cooperativa non soggetta a liquidazione giudiziale, un concordato che si chiude con l’accertamento dell’insolvenza porta alla trasmissione della sentenza all’autorità competente perché disponga la LCA. Se il rapporto con l’autorità è già teso, la comunicazione va gestita fin dall’inizio.
  4. Prospettiva di continuità. Se c’è un nucleo di attività sano, entrambe le strade sono percorribili. Se non c’è, la composizione negoziata ha senso solo se prepara un’uscita ordinata (per esempio la cessione dell’azienda o il concordato semplificato), mentre usarla solo per bloccare i creditori è una scelta che i tribunali respingono.

La tabella di confronto

AspettoComposizione negoziataConcordato preventivo
NaturaStragiudiziale, volontariaGiudiziale
Chi guidaAmministratori, con l’esperto indipendenteAmministratori, sotto la vigilanza del commissario giudiziale
PubblicitàRiservata (salvo iscrizione dell’istanza con misure protettive)Pubblica dal deposito della domanda
Durata base180 giorni + fino a ulteriori 180Fase con riserva 30-60 giorni (+ eventuale proroga fino a 60), poi apertura, voto, omologazione
Vincolo per i creditoriSolo chi firma (salvo estensioni negli accordi di ristrutturazione)Tutti i creditori anteriori dopo l’omologazione
ProtezioneMisure protettive 30-120 giorni, prorogabili fino a 240 complessiviMisure protettive dalla pubblicazione, nel limite complessivo di 12 mesi (art. 8)
Uscite possibiliContratto, convenzione di moratoria, accordo con l’esperto, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato, altri strumentiOmologazione, oppure inammissibilità/rigetto con possibile accertamento dell’insolvenza
Rischio principaleTrattative fallite con esaurimento della protezioneMancata approvazione o mancata omologazione

La base giuridica

Gli artt. 12-25-undecies del Codice regolano la composizione negoziata; gli artt. 84 e seguenti il concordato preventivo; l’art. 23 elenca le soluzioni con cui può concludersi la composizione negoziata; l’art. 25-sexies disciplina il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; l’art. 296 conferma l’accesso al concordato per le imprese soggette a LCA.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che, mentre decidi, un creditore deposita un’istanza di liquidazione giudiziale. Non farti paralizzare: se stavi valutando la composizione negoziata, verifica subito con il legale se ci sono i presupposti per ottenere la conferma delle misure protettive; in caso contrario, deposita una domanda di concordato con riserva nel procedimento unitario. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha ricordato che il tribunale non è obbligato a rinviare la decisione sulla richiesta di apertura della procedura liquidatoria solo perché è pendente una composizione negoziata o perché il debitore vuole tempo per ricorrere a strumenti alternativi: il tempo si guadagna con atti tempestivi, non chiedendolo al giudice.

Check di completamento

Hai scelto lo strumento di partenza e lo hai messo per iscritto con le ragioni; hai individuato l’uscita di sicurezza (se parti dalla composizione negoziata: concordato ordinario o semplificato; se parti dal concordato: le alternative previste dal Codice); hai stimato cosa otterrebbero i creditori nell’alternativa liquidatoria (LCA o liquidazione giudiziale).

Mossa 4 – Metti in ordine la governance: chi decide, chi informa, chi vigila

Obiettivo della mossa: fare in modo che la decisione di accedere alla procedura sia presa dall’organo competente, con le forme corrette, e che nessun soggetto con poteri di controllo sia colto di sorpresa.

Quando va fatta

In parallelo con la mossa 3, e comunque prima del deposito di qualsiasi istanza o domanda. Se hai urgenza, può essere completata in pochi giorni.

Come si esegue

Il primo passo è la delibera. Nelle società, cooperativa compresa, la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e il contenuto della proposta e del piano spettano in via esclusiva all’organo amministrativo, non all’assemblea. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio e depositato nel registro delle imprese. Per la composizione negoziata l’istanza è presentata dal legale rappresentante sulla base di una decisione del consiglio di amministrazione: anche qui conviene una delibera chiara e motivata, che dia conto dei numeri raccolti con la mossa 2.

Il secondo passo è informare i soci. Il Codice prevede che gli amministratori informino i soci della decisione e riferiscano periodicamente sull’andamento. In una cooperativa, dove i soci sono spesso anche lavoratori o utenti, una comunicazione ben fatta evita fughe di notizie, recessi a catena e richieste di rimborso del prestito sociale che possono aggravare la crisi.

Il terzo passo riguarda l’organo di controllo o il revisore. Il Codice attribuisce al collegio sindacale il dovere di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata. Se la segnalazione è già arrivata, allegala al fascicolo: dimostra che gli amministratori hanno reagito. Se non è arrivata, coinvolgi comunque l’organo di controllo nel processo decisionale.

Il quarto passo è l’autorità di vigilanza. Per le cooperative il rapporto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con gli enti che svolgono la revisione è un fattore strategico. Valuta con il legale se e quando comunicare l’avvio del percorso, soprattutto se c’è una revisione in corso o se l’ultimo verbale conteneva diffide o proposte di provvedimenti.

La base giuridica

L’art. 120-bis del Codice attribuisce agli amministratori la decisione di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e ne prevede la verbalizzazione notarile; l’art. 25-octies disciplina la segnalazione dell’organo di controllo; l’art. 25-novies le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati; l’art. 2545-terdecies del codice civile il potere dell’autorità di vigilanza in caso di insolvenza.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un consiglio di amministrazione diviso, con alcuni consiglieri che temono responsabilità personali e altri che vogliono aspettare. Ricorda a tutti che il ritardo è esso stesso una fonte di responsabilità: continuare a operare senza reagire a una crisi evidente aggrava il dissesto, mentre l’accesso tempestivo a uno strumento di regolazione è esattamente la condotta che il Codice chiede agli amministratori. Se il consiglio non riesce a deliberare, valuta con il legale le soluzioni previste dallo statuto e dal codice civile, ma non lasciare che la paralisi degli organi si trasformi in un’istanza di liquidazione presentata da altri.

Check di completamento

Esiste una delibera dell’organo amministrativo che autorizza l’accesso allo strumento scelto (con verbale notarile per gli strumenti di regolazione della crisi); i soci hanno ricevuto un’informativa; l’organo di controllo è coinvolto; hai deciso come gestire il rapporto con l’autorità di vigilanza.

Mossa 5 – Se hai scelto la composizione negoziata: apri il percorso e attiva la protezione senza sbagliare un termine

Obiettivo della mossa: presentare l’istanza, ottenere la nomina dell’esperto e, se servono, far confermare dal tribunale le misure protettive nei termini, perché un solo giorno di ritardo rende le misure inefficaci.

Quando va fatta

Appena completate le mosse 2, 3 e 4. Se hai pignoramenti in corso, il momento è adesso: le misure protettive operano dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e da quel giorno i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività.

Attenzione a un punto che sorprende molti: i termini del Codice della crisi, salvo diversa disposizione, non sono soggetti alla sospensione feriale che per i processi civili ordinari va dal 1° al 31 agosto. Lo dice espressamente l’art. 9 del Codice. Se pubblichi l’istanza il 10 agosto, il ricorso per la conferma delle misure va depositato l’11 agosto, non a settembre.

Come si esegue

Il primo passo è presentare l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, allegando i documenti richiesti: bilanci, situazione aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo, dichiarazione sulla pendenza di eventuali ricorsi per l’apertura di procedure, certificati sui debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi. Nell’istanza chiedi, se ti servono, l’applicazione delle misure protettive.

Il secondo passo è attendere la nomina dell’esperto da parte della commissione costituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione. L’esperto verifica la propria indipendenza, accetta l’incarico e convoca senza indugio gli amministratori per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.

Il terzo passo, se hai chiesto le misure protettive, è il ricorso al tribunale. Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto devi depositare il ricorso per la conferma o la modifica delle misure, allegando: i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (o i progetti, se non approvati), una situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni, l’elenco dei creditori con i primi dieci per importo e i loro indirizzi PEC, il progetto di piano di risanamento con il piano finanziario per i sei mesi successivi e il prospetto delle iniziative, una dichiarazione con valore di autocertificazione sul fatto che l’impresa può essere risanata, l’accettazione dell’esperto. Entro venti giorni dalla pubblicazione devi poi chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento: se non lo fai, l’iscrizione dell’istanza viene cancellata.

Il quarto passo è l’udienza. Il tribunale la fissa con decreto entro dieci giorni dal deposito del ricorso; tu devi notificare ricorso e decreto, anche all’esperto, nelle forme indicate dal giudice. In udienza il giudice sente le parti e l’esperto, che esprime il suo parere sulla funzionalità delle misure alle trattative, e decide con ordinanza fissando la durata tra 30 e 120 giorni. Le misure possono essere prorogate su istanza, acquisito il parere dell’esperto, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni.

Qui una guida esperta fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce la prospettiva dell’esperto e sa quali elementi del fascicolo ne orientano il parere al tribunale.

La base giuridica

Gli artt. 17, 18 e 19 del Codice disciplinano accesso, misure protettive e procedimento di conferma. L’art. 18, comma 4, stabilisce che dalla pubblicazione dell’istanza con misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il tribunale revochi le misure. L’art. 18, comma 5, impedisce ai creditori interessati dalle misure di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli a proprio vantaggio per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. L’art. 19, comma 7, ammette il reclamo contro l’ordinanza secondo le regole del reclamo cautelare (art. 669-terdecies c.p.c.).

Per una cooperativa il blocco dell’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza è particolarmente rilevante, perché è proprio quell’accertamento a spianare la strada alla LCA. Resta però un profilo da presidiare con cura: il rapporto con l’autorità di vigilanza, che dispone la LCA con provvedimento amministrativo. È uno dei motivi per cui la mossa 4 ti chiede di decidere in anticipo come gestire la comunicazione con il Ministero.

La giurisprudenza di merito è rigorosa sul presupposto: il Tribunale di Verona, con provvedimento del 10 marzo 2025, ha negato la conferma delle misure protettive a un’impresa il cui piano aveva natura puramente liquidatoria, ritenendo che la composizione negoziata serva al risanamento e non a sottrarre beni all’azione dei creditori. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto di non potersi più pronunciare sulla conferma delle misure dopo che l’esperto aveva archiviato la procedura per mancanza di buona fede e correttezza nelle trattative.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più grave è il mancato deposito del ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione: le misure diventano inefficaci. Il Codice consente di riproporre la domanda, ma nel frattempo i creditori sono liberi di agire. Per evitarlo, prepara il ricorso prima di inviare l’istanza sulla piattaforma, così da poterlo depositare subito.

Il secondo imprevisto è il diniego della conferma o la revoca delle misure. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo entro quindici giorni: la Cassazione, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha precisato che il debitore a cui sia stata negata la conferma può reclamare, ma se lascia decorrere il termine non può poi lamentare di non aver avuto tempo nel procedimento per l’apertura della procedura liquidatoria. In altre parole: se ritieni ingiusto il diniego, reclama subito.

Check di completamento

L’istanza è pubblicata e l’esperto ha accettato; il ricorso per la conferma è stato depositato entro il giorno successivo; il numero di ruolo è stato iscritto nel registro delle imprese entro venti giorni; l’udienza è fissata e il ricorso è stato notificato; conosci la data di scadenza delle misure e hai calcolato il termine massimo di 240 giorni.

Mossa 6 – Conduci le trattative e scegli l’uscita giusta dalla composizione negoziata

Obiettivo della mossa: trasformare i mesi di protezione in un risultato giuridicamente spendibile, scegliendo per tempo quale delle uscite previste dal Codice usare, prima che la protezione si esaurisca.

Quando va fatta

Dal primo incontro con l’esperto fino alla scadenza dell’incarico. La finestra utile è stretta: 180 giorni di base per l’incarico dell’esperto e, se hai chiesto le misure protettive, un tetto massimo di 240 giorni complessivi di protezione. Il momento in cui devi avere chiaro lo sbocco non è l’ultimo mese: è la metà del percorso. Se a metà strada non sai ancora dove stai andando, stai consumando protezione senza costruire nulla.

Come si esegue

Il primo passo è preparare il tavolo. Con l’esperto individua i creditori “decisivi”: di solito le banche, l’agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate per i debiti tributari, l’INPS per i contributi, i due o tre fornitori senza i quali l’attività si ferma e, nelle cooperative, i soci che hanno versato il prestito sociale. Non convocare tutti allo stesso modo: il Codice ti chiede di condurre le trattative in modo corretto, trasparente e in buona fede, ma non ti obbliga a trattare con ciascun creditore alla stessa velocità.

Il secondo passo è gestire l’impresa durante le trattative secondo le regole del Codice. Finché sei in crisi, gestisci la cooperativa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Se durante il percorso risulta che la cooperativa è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori. Devi informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento: se l’esperto ritiene che l’atto possa pregiudicare i creditori o le trattative, te lo segnala e, se lo compi ugualmente, può iscrivere il suo dissenso nel registro delle imprese.

Il terzo passo è chiedere al tribunale le autorizzazioni che ti servono. Se per risanare hai bisogno di finanza nuova (da banche, da soci o da terzi) e vuoi che sia prededucibile, oppure se intendi cedere l’azienda o un ramo d’azienda senza che l’acquirente risponda dei debiti pregressi, devi ottenere l’autorizzazione del tribunale. Per una cooperativa di servizi o di produzione e lavoro, la cessione di un ramo d’azienda a un soggetto solido, con salvaguardia dei posti di lavoro dei soci, è spesso la soluzione più concreta.

Il quarto passo è scegliere l’uscita. L’art. 23 del Codice elenca le soluzioni possibili, e conviene conoscerle tutte per decidere quale inseguire:

  • un contratto con uno o più creditori che, se l’esperto lo ritiene idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, produce anche le misure premiali previste dal Codice;
  • una convenzione di moratoria, che consente di sospendere o dilazionare i crediti di una categoria omogenea (per esempio le banche) estendendo gli effetti anche ai non aderenti della stessa categoria, alle condizioni di legge;
  • un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che protegge gli atti compiuti in esecuzione dalle azioni revocatorie;
  • un piano attestato di risanamento;
  • un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche nella forma agevolata o ad efficacia estesa, da omologare in tribunale;
  • una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, se le trattative falliscono ma sono state condotte correttamente;
  • l’accesso a uno degli altri strumenti di regolazione della crisi, compreso il concordato preventivo ordinario.

Il terzo correttivo del 2024 ha inoltre ampliato gli strumenti disponibili sui debiti fiscali e contributivi: nella composizione negoziata sono previste misure premiali su interessi e sanzioni tributarie (art. 25-bis) e, a condizioni stringenti e con il ruolo di garanzia dell’esperto e dell’attestatore, una proposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. Qui il lavoro dello staff tributario è decisivo, perché ogni proposta va costruita sui carichi effettivi e sulla loro esatta qualificazione.

Come prepararti agli incontri con l’esperto

Non passare oltre finché non hai organizzato il lavoro con l’esperto in modo professionale. Prima di ogni incontro invia una breve nota scritta con l’ordine del giorno, i numeri aggiornati (tesoreria della settimana, incassi, pagamenti eseguiti) e le questioni aperte. Dopo ogni incontro redigi un sintetico verbale delle decisioni e dei compiti assegnati. Sembra burocrazia; in realtà è la prova documentale della tua correttezza e buona fede, che ti servirà se un giorno dovrai chiedere una proroga delle misure o accedere al concordato semplificato.

Nelle cooperative c’è un passaggio in più: i soci. Decidi in anticipo chi parla con la base sociale, con quali tempi e con quali contenuti, nel rispetto della riservatezza delle trattative. Un’assemblea convocata nel momento sbagliato, con informazioni parziali, può trasformarsi in una fuga di notizie verso i creditori o in una serie di recessi che indeboliscono il piano. Un’informativa ordinata, invece, può diventare un punto di forza: soci lavoratori disposti a sostenere il percorso sono un segnale che l’esperto e i creditori leggono con attenzione.

Infine, tieni sotto controllo il calendario. Annota la data di accettazione dell’esperto (da cui decorrono i 180 giorni), la data di pubblicazione dell’istanza (da cui decorrono le misure), la scadenza fissata dal tribunale per le misure e il residuo rispetto ai 240 giorni. Sono quattro date diverse e confonderle è uno degli errori più frequenti.

La base giuridica

Gli artt. 16, 21, 22 e 23 del Codice regolano rispettivamente i doveri delle parti durante le trattative, la gestione dell’impresa, le autorizzazioni del tribunale e le conclusioni della composizione negoziata. L’art. 25-bis disciplina le misure premiali; gli artt. 25-sexies e 25-septies il concordato semplificato.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023, ha sottolineato la natura particolare del concordato semplificato: nasce solo dopo il tentativo di composizione negoziata, non prevede il voto dei creditori, si svolge con un ausiliario e non con un commissario ed ha finalità liquidatoria. Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 30 ottobre 2025, ha ribadito che la correttezza e la buona fede nelle trattative sono il presupposto irrinunciabile per accedere al concordato semplificato: chi usa la composizione negoziata come paravento si preclude anche questa uscita. La Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, ha poi chiarito che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non vale come “risorsa esterna” nel senso richiesto dalle norme sul concordato: un principio da tenere presente quando i soci della cooperativa pensano di sostenere il piano rinunciando a crediti anziché immettendo risorse nuove.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore decisivo che non risponde o risponde tardi, tipicamente un ente pubblico o una banca con procedure interne lente. Non aspettare passivamente: chiedi all’esperto di sollecitare formalmente e documenta ogni passaggio. Se il silenzio si prolunga, valuta di spostarti su uno strumento che non richiede l’adesione di tutti (accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, concordato preventivo).

Il secondo imprevisto è l’esperto che si convince che non ci sono prospettive di risanamento. In questo caso l’esperto può archiviare anticipatamente (art. 17, comma 5). Prima che accada, verifica se il piano può essere riorientato verso una soluzione liquidatoria ordinata (cessione del ramo d’azienda, concordato semplificato) o se conviene depositare subito una domanda di concordato preventivo.

Check di completamento

Hai individuato entro la metà del percorso l’uscita principale e quella di riserva; ogni atto straordinario è stato comunicato all’esperto per iscritto; hai ottenuto le autorizzazioni del tribunale necessarie; se punti al concordato semplificato, hai elementi concreti che dimostrano la correttezza delle trattative.

Mossa 7 – Se hai scelto (o devi ripiegare su) il concordato preventivo: deposita, proteggi, costruisci il piano

Obiettivo della mossa: entrare nel procedimento giudiziale nel momento giusto, sfruttare il termine per preparare un piano solido e arrivare al voto con classi e trattamenti che reggano al controllo del tribunale.

Quando va fatta

In tre situazioni: quando la mossa 3 ti ha indicato il concordato come strada principale; quando è pendente un’istanza di liquidazione giudiziale e ti serve una protezione immediata dentro il procedimento unitario; quando la composizione negoziata sta per chiudersi senza un accordo e il concordato è l’uscita scelta. In quest’ultimo caso ricorda che il Codice fissa in dodici mesi complessivi, anche non consecutivi, la durata massima delle misure protettive tra composizione negoziata e strumento successivo: se hai già consumato 240 giorni nella composizione, ne restano pochi.

Come si esegue

Il primo passo è decidere se depositare una domanda “piena” (con proposta, piano e attestazione) o una domanda con riserva. La domanda con riserva ti consente di ottenere subito gli effetti protettivi e di presentare il resto nel termine fissato dal tribunale, compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi fino a ulteriori 60 giorni. Il prezzo della riserva è la vigilanza: il tribunale nomina subito un commissario giudiziale e ti impone obblighi informativi periodici, e dal deposito gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale.

Il secondo passo è attivare la protezione. Con la domanda puoi chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Se servono misure specifiche (per esempio contro un singolo creditore o per proteggere l’operatività dei conti), le chiedi al tribunale.

Il terzo passo è scegliere il tipo di concordato:

  • concordato in continuità aziendale, se la cooperativa prosegue l’attività (direttamente o tramite un terzo cui viene trasferita l’azienda): i creditori sono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità, e il piano deve essere funzionale alla salvaguardia dei posti di lavoro per quanto possibile;
  • concordato liquidatorio, se l’attività cessa: la legge richiede che la proposta preveda un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e che assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

La differenza non è accademica. Nella continuità la legge ti dà più spazio nella distribuzione del valore e nella gestione del dissenso; nel liquidatorio le soglie sono rigide. La Cassazione, con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025, ha precisato che si ha vera continuità solo se l’attività che prosegue conserva la propria identità: puoi liquidare i beni non funzionali, ma non puoi sostituire l’attività originaria con un’attività diversa e chiamarla continuità.

Il quarto passo è costruire le classi e il trattamento dei creditori. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria; i creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei vanno nella stessa classe. In una cooperativa di solito avrai almeno: soci lavoratori e dipendenti per i crediti privilegiati; erario ed enti previdenziali; banche con garanzia; banche chirografarie; fornitori strategici; fornitori non strategici; soci per prestito sociale. Per i crediti tributari e contributivi il Codice prevede un trattamento specifico (art. 88), con la possibilità di proporne il pagamento parziale o dilazionato nel rispetto delle condizioni di legge.

Il quinto passo è arrivare al voto e all’omologazione. Nel concordato in continuità la proposta è approvata se lo è da tutte le classi; se una o più classi votano contro, il tribunale può comunque omologare in presenza dei presupposti della cosiddetta ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2), che tiene conto tra l’altro del voto favorevole della maggioranza delle classi o di classi di creditori che riceverebbero qualcosa anche nell’alternativa liquidatoria, e del rispetto delle regole di distribuzione del valore. Se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale verifica che riceva almeno quanto otterrebbe nella liquidazione.

Per una cooperativa, “liquidazione” nel confronto di convenienza significa la procedura a cui la cooperativa sarebbe davvero soggetta: la liquidazione giudiziale oppure la LCA. È qui che la mossa 1 ripaga il tempo speso.

Un’attenzione specifica meritano i soci lavoratori. Nel concordato in continuità i loro crediti retributivi arretrati sono privilegiati e il piano deve indicarne il trattamento con precisione; allo stesso tempo, la prosecuzione dell’attività dipende proprio da loro. Costruisci il piano in modo che le retribuzioni correnti siano sostenibili, che il trattamento degli arretrati sia compatibile con le regole di legge e che eventuali riduzioni dell’organico, se inevitabili, siano gestite nel rispetto delle norme sul lavoro e del regolamento interno della cooperativa. Un piano che non regge sul fronte del lavoro difficilmente regge davanti al commissario giudiziale.

Tieni poi presente il ruolo del commissario giudiziale: non è un avversario, ma un organo del tribunale che verifica l’attendibilità dei dati e riferisce ai creditori prima del voto. Fornirgli tempestivamente documenti completi e rispondere con precisione alle sue richieste è parte integrante della strategia.

La base giuridica

L’art. 44 del Codice disciplina la domanda con riserva; l’art. 46 gli atti compiuti dopo il deposito; l’art. 54 le misure protettive e cautelari; l’art. 8 il limite di dodici mesi; gli artt. 84, 85, 87 e 88 finalità, classi, contenuto del piano e trattamento dei crediti tributari; gli artt. 109 e 112 voto e omologazione; l’art. 296 l’accesso delle imprese soggette a LCA.

Quando il concordato in continuità viene omologato ma un creditore reclama, la Cassazione, con la sentenza n. 10271 del 2026, ha delimitato il potere della corte d’appello di confermare comunque l’omologazione ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis: serve la richiesta del proponente, il reclamo deve riguardare la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e non altri profili, e la corte deve motivare in concreto sulla prevalenza dell’interesse generale di creditori e lavoratori, riconoscendo al reclamante il risarcimento delle perdite subite.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è arrivare alla scadenza del termine della riserva senza un piano completo. Chiedi la proroga prima della scadenza, motivandola con elementi concreti (per esempio una trattativa con un acquirente in fase avanzata, una perizia in corso). Se il termine scade senza deposito, la domanda diventa inammissibile e, se è pendente un’istanza di liquidazione, il tribunale può decidere su quella.

Il secondo imprevisto è il voto negativo o la mancata omologazione. Per una cooperativa non soggetta a liquidazione giudiziale, se il concordato si chiude e la cooperativa è insolvente, il tribunale accerta lo stato di insolvenza e trasmette la sentenza all’autorità competente perché disponga la LCA. Contro i provvedimenti del tribunale sul concordato si propone reclamo alla corte d’appello nel termine di trenta giorni (art. 51) e, successivamente, ricorso per cassazione.

Check di completamento

La domanda è depositata e pubblicata; le misure protettive sono attive e ne conosci la scadenza e il residuo rispetto al limite dei dodici mesi; il tipo di concordato è scelto; le classi sono costruite; il confronto di convenienza è calcolato rispetto alla procedura liquidatoria effettivamente applicabile alla cooperativa; il commissario giudiziale riceve regolarmente le informazioni richieste.

Mossa 8 – Proteggi l’esecuzione del piano e tieni pronto il piano B

Obiettivo della mossa: evitare che un piano faticosamente omologato o un accordo firmato si sgretolino nei mesi successivi, e avere sempre una risposta pronta se qualcosa si rompe.

Quando va fatta

Dal giorno dell’omologazione o della firma dell’accordo fino al completamento dell’ultimo pagamento previsto. È la mossa che quasi tutti trascurano, perché dopo mesi di tensione la tentazione è considerare il problema chiuso.

Come si esegue

Il primo passo è creare un sistema di monitoraggio mensile: confronto tra flussi previsti e flussi reali, verifica del rispetto delle scadenze verso ciascuna classe o ciascun creditore aderente, verifica dei covenant bancari se previsti. Nelle cooperative è essenziale monitorare anche la base sociale: recessi massicci di soci lavoratori o richieste di rimborso delle quote possono incidere sulla sostenibilità del piano.

Il secondo passo è mantenere un canale aperto con chi vigila: nel concordato il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento e riferisce al tribunale; nella composizione negoziata conclusa con un contratto o un accordo, i rapporti restano regolati dall’accordo stesso e dalle eventuali clausole di risoluzione.

Il terzo passo è riconoscere presto i segnali di scostamento. Se i flussi reali restano sotto quelli previsti per due o tre mesi consecutivi, non aspettare l’inadempimento: valuta con il legale una modifica del piano. Nel concordato, le modifiche sostanziali del piano prima dell’omologazione hanno regole precise; dopo l’omologazione, un inadempimento non di scarsa importanza può portare alla risoluzione su iniziativa dei creditori.

Il quarto passo è preparare il piano B prima che serva. Se sei in composizione negoziata, il piano B è il concordato (ordinario o semplificato). Se sei in concordato, il piano B dipende dalla fase: una nuova proposta, una diversa soluzione con l’acquirente, o la gestione ordinata della procedura liquidatoria applicabile.

La base giuridica

Nel concordato gli artt. 118 e 119 del Codice regolano esecuzione e risoluzione; nella composizione negoziata le conseguenze dipendono dalla soluzione adottata ai sensi dell’art. 23. L’art. 9 esclude, salvo diversa disposizione, la sospensione feriale per i termini del Codice: vale anche per i reclami.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 20846 del 2026, ha rilevato che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e perde senso proseguire il contenzioso sulle misure a essa collegate: se il piano B arriva tardi, non c’è più nulla da difendere.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un creditore importante che, dopo l’omologazione, contesta l’esecuzione o minaccia la risoluzione. Verifica subito se l’inadempimento contestato è di scarsa importanza, se è sanabile e se esistono i margini per una modifica concordata. In parallelo, documenta ogni pagamento e ogni comunicazione con il commissario.

Check di completamento

Esiste un report mensile di monitoraggio condiviso con gli amministratori; ogni scostamento superiore a una soglia prestabilita attiva una verifica con il legale e il commercialista; il piano B è scritto e aggiornato.

Il piano alla prova dei numeri: quattro simulazioni sulla stessa cooperativa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma realistici, per mostrarti come la tempestività cambia l’esito. Non descrivono casi reali.

Situazione di partenza comune. Cooperativa di produzione e lavoro attiva nei servizi logistici, 64 soci lavoratori, attività commerciale, sopra le soglie dell’impresa minore: soggetta quindi sia alla LCA sia alla liquidazione giudiziale secondo il criterio della prevenzione. Debiti complessivi 1.284.600 €, così suddivisi: banche 412.300 € (di cui 225.200 € garantiti da ipoteca sul capannone e 187.100 € chirografari); erario ed enti previdenziali 356.900 €; fornitori 298.700 €; retribuzioni arretrate dei soci lavoratori 71.200 €; prestito sociale 145.500 €. Il nucleo di attività (due contratti di appalto con un committente industriale) genera un flusso libero annuo stimato di 187.400 €, al netto degli oneri del debito pregresso. Il 29 ottobre 2026 un fornitore notifica un pignoramento presso terzi sul conto principale per 38.750 €.

Simulazione 1 – Chi parte subito con la composizione negoziata

Gli amministratori completano in tre settimane le mosse 1-4, con un progetto di piano già abbozzato. L’istanza con richiesta di misure protettive e l’accettazione dell’esperto vengono pubblicate martedì 3 novembre 2026. Il ricorso per la conferma è depositato mercoledì 4 novembre, cioè entro il giorno successivo. Il tribunale fissa l’udienza con decreto del 12 novembre (entro i dieci giorni dal deposito); il numero di ruolo è iscritto nel registro delle imprese il 18 novembre, prima della scadenza dei venti giorni dalla pubblicazione (23 novembre).

Dal 3 novembre il pignoramento del fornitore non può proseguire. All’udienza l’esperto esprime un parere favorevole sulla funzionalità delle misure; il tribunale le conferma per 120 giorni, fino al 3 marzo 2027. Nel frattempo si negozia: con le banche una convenzione di moratoria di diciotto mesi sulla quota chirografaria; con il fornitore principale un contratto di pagamento dilazionato in ventiquattro rate; per i debiti tributari e contributivi si lavora sulle misure premiali e sulle possibilità di dilazione. A febbraio 2027 si chiede la proroga delle misure per altri 60 giorni (totale 180, sotto il tetto di 240). Il percorso si chiude con un accordo sottoscritto anche dall’esperto: la cooperativa resta in bonis, nessuna procedura concorsuale viene aperta e i soci lavoratori conservano il posto.

Esito: il fattore decisivo non è stato il tipo di strumento, ma la velocità: la protezione è arrivata prima che la crisi diventasse ingestibile.

Simulazione 2 – Chi aspetta tre mesi

Stessa cooperativa, ma gli amministratori rinviano ogni decisione “a dopo le feste”. A gennaio 2027 i pignoramenti sui conti arrivano a 96.400 € complessivi, due fornitori sospendono le consegne, il committente chiede garanzie. L’11 febbraio 2027 un creditore deposita istanza di liquidazione giudiziale. La cooperativa prova a chiedere le misure protettive nella composizione negoziata, ma il progetto di piano è debole e il tribunale non le conferma, ritenendo non dimostrata una prospettiva concreta di risanamento.

A quel punto l’unica strada per non subire l’apertura della liquidazione è una domanda di concordato con riserva nel procedimento unitario, depositata il 19 febbraio 2027. Il tribunale concede 60 giorni: il piano va depositato entro il 20 aprile 2027. La cooperativa ci arriva, ma nel frattempo ha perso uno dei due appalti. Il piano in continuità si regge solo su un appalto e prevede per i fornitori una soddisfazione più bassa di quella che sarebbe stata negoziabile a novembre.

Esito: la cooperativa è ancora in piedi, ma con meno attività, meno margine e un procedimento giudiziale pubblico al posto di un accordo riservato.

Simulazione 3 – Il test delle soglie nel concordato liquidatorio

Supponiamo che l’attività non sia più recuperabile e che gli amministratori valutino un concordato liquidatorio. Attivo realizzabile stimato: capannone 310.000 €, crediti commerciali 284.300 €, attrezzature e mezzi 187.200 €, per un totale di 781.500 €. Prededuzioni e spese stimate della procedura: 58.900 €. Restano 722.600 €.

Si pagano integralmente i privilegiati: soci lavoratori 71.200 € (residuo 651.400 €), banca ipotecaria 225.200 € sul ricavato del capannone (residuo 426.200 €), erario ed enti previdenziali per la parte privilegiata capiente 356.900 € (residuo 69.300 €). I chirografari (fornitori 298.700 €, banche chirografarie 187.100 €, prestito sociale 145.500 €) ammontano a 631.300 €: con 69.300 € riceverebbero il 10,98%. Il minimo di legge è il 20%, cioè 126.260 €.

Inoltre la legge richiede risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo disponibile: 78.150 €. Se un terzo (per esempio un consorzio di cooperative interessato a subentrare negli appalti) apporta 78.150 € di risorse effettivamente nuove, il residuo per i chirografari sale a 147.450 €, pari al 23,36%: soglia superata. Se invece i soci si limitassero a rinunciare a crediti di finanziamento sorti durante la composizione negoziata, questa rinuncia – secondo la Cassazione n. 620/2026 – non varrebbe come risorsa esterna, e la proposta non sarebbe ammissibile.

Esito: prima di scegliere il liquidatorio, fai il conto delle soglie; se non le raggiungi, la continuità (anche indiretta, con cessione dell’azienda) o il concordato semplificato dopo una composizione negoziata corretta sono le alternative da valutare.

Simulazione 4 – La convenienza rispetto alla LCA

Nel concordato in continuità della simulazione 2, un fornitore dissenziente contesta la convenienza. La proposta gli offre il 31% in quattro anni. Il perito stima che nell’alternativa liquidatoria realmente applicabile – qui la LCA, perché nel frattempo l’autorità di vigilanza aveva avviato la revisione straordinaria – i chirografari riceverebbero circa il 12%, dopo tempi medi più lunghi. Il confronto regge: il fornitore riceve più di quanto otterrebbe dalla liquidazione.

Esito: il confronto va sempre fatto con la procedura liquidatoria concretamente applicabile alla cooperativa, stimandone valori e tempi con prudenza.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questa guida, stampa questa. Il principio è semplice: ogni mossa ha un termine, e ogni termine mancato ti toglie un’opzione. Le prime quattro mosse sono comuni a qualunque strada; la quinta e la sesta riguardano la composizione negoziata; la settima il concordato; l’ottava vale per entrambe.

Ricorda tre regole trasversali. Prima: i termini del Codice della crisi non si sospendono ad agosto. Seconda: la protezione ha un tetto (240 giorni nella composizione negoziata, dodici mesi complessivi tra composizione e strumento successivo). Terza: per una cooperativa ogni confronto di convenienza va fatto con la procedura liquidatoria realmente applicabile, che può essere la LCA.

MossaObiettivoTermine chiaveRischio se la salti
1. Regime concorsualeSapere se si applica solo la LCA o anche la liquidazione giudizialeSubito; 48 ore se c’è un’istanza pendentePiano confrontato con l’alternativa sbagliata; difese perse
2. NumeriSituazione aggiornata, mappa debiti, tesoreria, test pratico2-3 settimane (pochi giorni se ci sono pignoramenti)Misure protettive negate per piano non credibile
3. Scelta della stradaStrumento principale e uscita di riservaSubito dopo la mossa 2Protezione sprecata su uno strumento inadatto
4. GovernanceDelibera, informativa soci, organo di controllo, vigilanzaPrima di ogni depositoAtti contestabili, conflitti interni, LCA a sorpresa
5. Avvio composizione negoziataIstanza, esperto, conferma misureRicorso entro il giorno successivo; RG entro 20 giorni; udienza entro 10 giorni dal ricorsoInefficacia delle misure
6. Trattative e uscitaAccordo o strumento successivoScelta a metà percorso; 180+180 giorni; 240 di misureProtezione esaurita senza risultato
7. Concordato preventivoDeposito, protezione, piano, voto, omologazioneRiserva 30-60 giorni (+60); limite 12 mesi di misure; reclamo 30 giorniInammissibilità, liquidazione o LCA
8. Esecuzione e piano BMonitoraggio e reazione agli scostamentiMensile fino all’ultimo pagamentoRisoluzione dell’accordo o del concordato

Gli scenari di deviazione: tre imprevisti e il piano B

Deviazione 1 – La controparte accelera

Sei in piena mossa 5 o 6 e un creditore deposita un’istanza di liquidazione giudiziale, oppure l’autorità di vigilanza avvia una revisione straordinaria. Il primo passo è verificare lo stato delle misure protettive. Se sono state pubblicate e sono efficaci, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dell’insolvenza non può essere pronunciata finché le misure restano in vigore; il procedimento resta però pendente e riprenderà vigore se le misure vengono revocate o scadono. Se le misure non ci sono o sono state negate, devi reagire nel procedimento unitario, eventualmente con un concordato con riserva.

Sul fronte della vigilanza, non aspettare il decreto: fai arrivare all’autorità, tramite il legale, un quadro documentato del percorso di risanamento in corso, con il parere dell’esperto se disponibile. Il criterio della prevenzione ti dice che la procedura che arriva per prima esclude l’altra: il tuo obiettivo è che non arrivi nessuna delle due.

Piano B: conversione immediata del percorso in una domanda di concordato con riserva, con richiesta di misure protettive nel procedimento unitario, e contestuale verifica della natura della cooperativa come possibile motivo di difesa (per una cooperativa sociale o agricola, l’istanza di liquidazione giudiziale è radicalmente improponibile).

Deviazione 2 – Il termine è scaduto

Hai depositato il ricorso per la conferma delle misure con due giorni di ritardo, oppure hai dimenticato l’iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni, oppure sono trascorsi i 240 giorni di misure e non hai ancora un accordo, oppure è scaduto il termine della riserva nel concordato.

Nei primi due casi le misure perdono efficacia (o l’iscrizione dell’istanza viene cancellata), ma la domanda può essere riproposta: fallo subito, perché ogni giorno senza protezione è un giorno in cui i creditori possono agire. Nel terzo caso il limite dei 240 giorni è inderogabile: la giurisprudenza di merito ritiene che non possa essere aggirato chiedendo misure cautelari dal contenuto identico, ma ammette nuove misure in funzione dello strumento di regolazione già individuato prima della scadenza, entro il limite complessivo di dodici mesi. Nel quarto caso la domanda di concordato diventa inammissibile.

Piano B: tieni un calendario unico di tutti i termini (con avvisi a sette, tre e un giorno) gestito dal legale e condiviso con il commercialista; individua lo strumento successivo prima che scada la protezione; nel concordato con riserva, chiedi la proroga prima della scadenza e con motivi concreti.

Deviazione 3 – Un documento è irreperibile

Il bilancio dell’ultimo esercizio non è stato approvato, il verbale dell’ultima revisione non si trova, l’elenco dei creditori è incompleto perché la contabilità fornitori è in arretrato.

Per i bilanci, il Codice consente di depositare il progetto di bilancio o una situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni. Per il verbale di revisione, chiedine copia all’ente che l’ha svolta o all’autorità di vigilanza. Per l’elenco creditori, ricostruiscilo incrociando estratti conto bancari, estratti di ruolo, posizione contributiva, solleciti e decreti ingiuntivi ricevuti: l’importante è che i primi dieci creditori per ammontare siano indicati correttamente con i loro indirizzi PEC.

Piano B: dichiara apertamente all’esperto o al commissario le lacune e il piano per colmarle. Un documento mancante dichiarato è un problema gestibile; un documento inesatto scoperto dopo è un problema di credibilità che può costarti l’intero percorso.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 5 prima della mossa 4? No. Senza una decisione dell’organo amministrativo l’istanza è esposta a contestazioni, e per gli strumenti di regolazione della crisi la legge richiede la decisione degli amministratori risultante da verbale notarile. Se hai urgenza, comprimi la mossa 4 in pochi giorni, ma non saltarla.

La composizione negoziata è accessibile anche a una cooperativa sociale o a una cooperativa agricola? Sì. La composizione negoziata è aperta all’imprenditore commerciale e agricolo iscritto nel registro delle imprese che si trova in squilibrio o in crisi. La natura della cooperativa incide sulla procedura liquidatoria che scatterebbe in caso di fallimento del risanamento (per queste cooperative, la LCA), non sull’accesso alla composizione. Per le cooperative agricole ricorda però che, secondo la Cassazione, gli strumenti del sovraindebitamento non sono una via percorribile.

Durante la composizione negoziata posso pagare gli stipendi dei soci lavoratori? Sì, i pagamenti correnti necessari alla prosecuzione dell’attività rientrano nella gestione dell’impresa. Devi però informare preventivamente l’esperto dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento, come il pagamento integrale di un debito pregresso a favore di un singolo creditore.

Un socio può chiedere il rimborso del prestito sociale mentre siamo in composizione negoziata? La richiesta è un credito anteriore come gli altri: se sono attive le misure protettive, il socio non può agire esecutivamente; e il pagamento preferenziale di quel debito sarebbe un atto da valutare con molta cautela e da comunicare all’esperto. Il trattamento del prestito sociale va definito nel piano, con criteri trasparenti.

Posso passare dalla composizione negoziata al concordato preventivo? Sì, è una delle uscite previste dall’art. 23 del Codice. Tieni conto del limite complessivo di dodici mesi di misure protettive e del fatto che il concordato semplificato, a differenza di quello ordinario, è accessibile solo se l’esperto attesta nella relazione finale che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili, con domanda da proporre entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione.

Se l’istanza viene pubblicata ad agosto, i termini si sospendono? No. L’art. 9 del Codice esclude, salvo diversa disposizione, la sospensione feriale per i termini del Codice della crisi. Il ricorso per la conferma delle misure va depositato il giorno successivo anche se cade in pieno agosto.

Quanto tempo prima della scadenza delle misure devo scegliere lo strumento successivo? Il prima possibile e comunque con un margine che ti consenta di preparare gli atti. La giurisprudenza di merito ammette nuove misure in funzione dello strumento scelto solo se questo è stato individuato e coltivato prima dello scadere dei 240 giorni: arrivare all’ultimo giorno senza una decisione significa restare senza protezione.

Le banche possono revocarci gli affidamenti appena apriamo la composizione negoziata? L’accesso alla composizione negoziata, di per sé, non è causa di revoca degli affidamenti; e i creditori interessati dalle misure protettive non possono risolvere i contratti o rifiSe la cooperativa è sotto le soglie dell’impresa minore, le strade cambiano? In parte sì, ma non nel senso che molti si aspettano. L’impresa minore non è soggetta alla liquidazione giudiziale; per una cooperativa, però, resta sempre la LCA. E proprio l’assoggettamento alla LCA, secondo la Cassazione (sentenza n. 880 del 16 gennaio 2026, resa per una cooperativa agricola), esclude l’accesso agli strumenti del sovraindebitamento, come il concordato minore. Le strade utili restano quindi la composizione negoziata, che per le imprese sotto soglia prevede anche alcune regole semplificate, e il concordato preventivo, al quale l’art. 296 del Codice ammette le imprese soggette a LCA. Prima di impostare qualsiasi percorso, verifica con il legale come questo orientamento si applica al tipo specifico della tua cooperativa.lificate. Per una cooperativa, però, resta sempre sullo sfondo la LCA, e ogni valutazione va fatta tenendone conto (salvo i casi, come quello delle cooperative agricole, in cui la Cassazione ha escluso gli strumenti del sovraindebitamento).

L’assemblea dei soci deve approvare la domanda di concordato? No. La decisione di accesso e il contenuto della proposta e del piano spettano in via esclusiva agli amministratori, che devono informare i soci. Le eventuali modifiche statutarie previste dal piano seguono invece le regole proprie.

La giurisprudenza che sostiene il piano

I provvedimenti che seguono sono organizzati per mossa. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta nel tuo percorso.

Per la mossa 1 (regime concorsuale della cooperativa)

  • Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29801. La cooperativa sociale è impresa sociale di diritto e, in caso di insolvenza, può essere sottoposta solo alla LCA, non al fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Rilevanza: se la tua è una cooperativa sociale, un’istanza di liquidazione giudiziale è improponibile e il confronto di convenienza va fatto con la LCA.
  • App. Catania, 5 maggio 2025, n. 632. Applicando lo stesso principio, la Corte ha revocato l’apertura della liquidazione giudiziale di una cooperativa sociale chiesta da un creditore, ponendo a carico di quest’ultimo le spese. Rilevanza: la natura della cooperativa è un motivo di reclamo concreto.
  • App. Ancona, 17 gennaio 2025. Nel concorso tra LCA e liquidazione giudiziale di una cooperativa che svolge attività commerciale prevale il provvedimento anteriore, anche di poche ore: la Corte ha revocato la liquidazione giudiziale perché il decreto di LCA era stato firmato prima del deposito della sentenza. Rilevanza: il criterio della prevenzione rende decisivi i tempi.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 29 maggio 2025, n. 14386. La Corte ha rimesso alla pubblica udienza, per la sua rilevanza, la questione dell’accesso della cooperativa agricola soggetta a LCA agli strumenti del sovraindebitamento. Rilevanza: mostra quanto sia stato discusso il confine tra le procedure per le cooperative.
  • Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 880. La cooperativa agricola, essendo soggetta a LCA ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c., non può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Rilevanza: per una cooperativa agricola le strade utili restano composizione negoziata e concordato preventivo.

Per la mossa 3 (scelta della strada)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive, ormai venute meno, non obbliga il giudice a rinviare la decisione sull’apertura della procedura liquidatoria, né il debitore ha diritto a un rinvio per ricorrere a strumenti alternativi. Rilevanza: la scelta va fatta prima che il procedimento arrivi a decisione.

Per la mossa 5 (avvio della composizione negoziata e misure protettive)

  • Trib. Verona, 10 marzo 2025. Le misure protettive si confermano solo se l’accesso alla composizione negoziata mira davvero al risanamento sulla base di un piano plausibile; un piano solo liquidatorio non basta. Rilevanza: la qualità del progetto di piano decide la protezione.
  • Trib. Milano, 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione della composizione negoziata disposta dall’esperto per carenza di buona fede, il tribunale ha ritenuto di non poter più decidere sulla conferma delle misure. Rilevanza: la condotta nelle trattative condiziona anche il procedimento giudiziale.
  • Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Il debitore a cui sia stata negata la conferma delle misure può reclamare nel termine di quindici giorni; se non lo fa, non può poi pretendere rinvii nel procedimento per l’apertura della procedura liquidatoria. Rilevanza: il reclamo contro il diniego va proposto subito.

Per la mossa 6 (trattative e uscite)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 12 aprile 2023, n. 9730. Il concordato semplificato ha caratteristiche proprie – accesso solo dopo la composizione negoziata, assenza di voto, ausiliario al posto del commissario, finalità liquidatoria – che lo distinguono dal concordato preventivo ordinario. Rilevanza: è un’uscita diversa, con regole proprie, da pianificare per tempo.
  • Trib. Milano, 30 ottobre 2025. Correttezza e buona fede nelle trattative della composizione negoziata sono presupposto indispensabile per accedere al concordato semplificato. Rilevanza: ogni comunicazione con l’esperto e con i creditori costruisce (o distrugge) l’uscita di riserva.
  • Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi durante la composizione negoziata non costituisce risorsa esterna ai fini delle norme sul concordato. Rilevanza: se i soci della cooperativa vogliono sostenere il piano, devono apportare risorse effettivamente nuove.

Per la mossa 7 (concordato preventivo)

  • Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. Nel concordato in continuità possono essere liquidati i beni non funzionali, ma l’attività che prosegue deve conservare la propria identità: sostituirla con un’attività diversa non è continuità. Rilevanza: il piano in continuità della cooperativa deve salvare davvero il suo nucleo di attività.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 10271 del 2026. In caso di accoglimento del reclamo contro l’omologazione di un concordato in continuità, la corte d’appello può confermare l’omologazione solo su richiesta del proponente, se il reclamo riguarda la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e con motivazione concreta sull’interesse generale di creditori e lavoratori, riconoscendo al reclamante il ristoro delle perdite. Rilevanza: il confronto di convenienza con la procedura liquidatoria applicabile va costruito con cura.

Per la mossa 8 (esecuzione e piano B)

  • Cass. civ., Sez. I, n. 20846 del 2026. Aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e non ha più senso coltivare il contenzioso sulle misure ad essa collegate. Rilevanza: il piano B va attivato prima dell’apertura della procedura liquidatoria, non dopo.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua cooperativa

Sul bivio tra composizione negoziata e concordato preventivo non basta un parere astratto: servono atti depositati nei termini, numeri che reggano e una strategia che resti coerente dall’inizio alla fine. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Verifichiamo il regime concorsuale della cooperativa, analizzando statuto, iscrizione all’Albo, verbali di revisione e composizione dei ricavi, per stabilire se si applichi solo la LCA o anche la liquidazione giudiziale.
  2. Ricostruiamo la mappa dei debiti con lo staff di commercialisti, distinguendo privilegi, garanzie, carichi fiscali e contributivi, prestito sociale e debiti potenziali.
  3. Esaminiamo i rapporti bancari (affidamenti, anticipi, mutui, finanziamenti garantiti) per individuare posizioni contestabili e leve negoziali da portare al tavolo.
  4. Costruiamo la scelta tra gli strumenti, mettendo per iscritto strumento principale, uscita di riserva e confronto con la procedura liquidatoria realmente applicabile.
  5. Predisponiamo gli atti di governance: delibera dell’organo amministrativo, informativa ai soci, gestione dei rapporti con l’organo di controllo e con l’autorità di vigilanza.
  6. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, con la documentazione dell’art. 19, e seguiamo l’udienza e le proroghe fino al limite dei 240 giorni.
  7. Affianchiamo gli amministratori nelle trattative con banche, fornitori ed enti pubblici e prepariamo le richieste di autorizzazione al tribunale per finanza nuova o cessione d’azienda.
  8. Predisponiamo la domanda di concordato preventivo, con riserva o piena, curando classi, trattamento dei crediti tributari e contributivi e confronto di convenienza.
  9. Proponiamo reclami e impugnazioni contro i provvedimenti sfavorevoli: diniego delle misure, inammissibilità, mancata omologazione, apertura della liquidazione giudiziale.
  10. Monitoriamo l’esecuzione del piano e attiviamo il piano B appena emergono scostamenti significativi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un percorso come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata, il modo in cui valuta le prospettive di risanamento e ciò che si aspetta dall’impresa e dai suoi consulenti. Questa conoscenza ci permette di preparare il fascicolo della cooperativa guardandolo con gli occhi di chi dovrà valutarlo.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore che imposta la scelta tra composizione negoziata e concordato può seguire reclami e ricorsi fino alla Corte di Cassazione, senza cambi di linea e senza dispersione di informazioni.

Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: gli aspetti giuridici e quelli contabili, bancari e tributari vengono costruiti insieme, perché in una crisi d’impresa un piano giuridicamente corretto ma numericamente fragile non regge, e viceversa.

Chiusura: il tempo è la risorsa che non potrai rinegoziare

Composizione negoziata o concordato preventivo non è una domanda con una risposta valida per tutte le cooperative. È una scelta che dipende dalla natura della tua cooperativa, dal regime concorsuale a cui è soggetta, da chi sono i tuoi creditori e soprattutto da quando decidi di muoverti. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, spesso per sempre.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio su questo bivio perché le competenze che servono sono quelle certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, quella di cassazionista per un concordato che può arrivare fino all’ultimo grado di giudizio, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per i debiti che pesano di più nel bilancio di una cooperativa. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo i termini ancora aperti e costruiremo con te la strategia più adatta.

📩 Ogni settimana persa riduce le strade a disposizione della tua cooperativa: scrivici oggi stesso, i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO