Posso Lavorare Come Autonomo O Aprire Partita Iva Durante La Liquidazione?

Sette convinzioni diffuse sul lavoro in proprio durante la liquidazione controllata, messe alla prova della legge e delle sentenze

Chi entra in una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, o chi ci sta pensando, arriva quasi sempre con in testa un bagaglio di certezze raccolte altrove: il racconto di un conoscente, un post su un forum, un consiglio dato “in buona fede” da chi aveva vissuto un fallimento vent’anni fa, sotto regole che oggi non esistono più. Sul lavoro autonomo e sulla partita IVA, in particolare, circolano due leggende opposte e ugualmente pericolose: da una parte l’idea che la procedura “congeli” la persona e le impedisca di lavorare in proprio; dall’altra l’idea che basti aprire una nuova posizione fiscale per ripartire da zero, al riparo dai creditori. È comprensibile crederci: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato riscritto più volte in pochi anni, l’ultimo intervento rilevante (il cosiddetto correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024) ha cambiato proprio le regole sulla durata della procedura e sui beni che arrivano dopo l’apertura, e il passaparola non ha fatto in tempo ad aggiornarsi.

Il problema è che su questo tema l’errore si paga caro. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi rinuncia a lavorare per paura perde anni di reddito che la legge gli avrebbe in larga parte lasciato; chi lavora “di nascosto” rischia di perdere proprio l’esdebitazione, cioè il motivo per cui la procedura è stata chiesta.

In questa guida verifichiamo, una per una, sette convinzioni che sentiamo ripetere di continuo:

  1. “Durante la liquidazione è vietato lavorare in proprio o aprire partita IVA.”
  2. “Se apro una nuova partita IVA, quello che guadagno è tutto mio: la liquidazione riguarda solo i beni che avevo prima.”
  3. “Il liquidatore si prende tutto quello che fatturo, quindi lavorare non conviene.”
  4. “Posso continuare la mia vecchia attività come prima, con i miei attrezzi, il furgone e lo studio.”
  5. “Se incasso sul conto del coniuge o non dico nulla, nessuno se ne accorge.”
  6. “Con l’esdebitazione spariranno anche i debiti della nuova attività.”
  7. “Se lavoro e guadagno, la procedura non finirà mai.”

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il lavoro autonomo durante la liquidazione controllata è un punto d’incontro tra diritto della crisi da sovraindebitamento e gestione dell’attività professionale o d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce la procedura dall’interno, dal lato di chi redige le relazioni e segue i programmi di liquidazione. Quando la questione riguarda un’impresa ancora in piedi, entra in gioco la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021); quando nasce un contrasto con il liquidatore o con un creditore da portare davanti ai giudici, la qualifica di cassazionista consente di seguirlo fino all’ultimo grado.

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Mito n. 1 — “Durante la liquidazione è vietato lavorare in proprio o aprire partita IVA”

Il mito

“Una volta aperta la liquidazione non puoi più fare l’autonomo né aprire una partita IVA: sei come interdetto finché la procedura non si chiude.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste, ed è robusto. La sentenza che apre la liquidazione controllata produce lo spossessamento: il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi nella procedura, che passano sotto la gestione del liquidatore. Per l’imprenditore individuale che aveva un’attività in corso, questo significa spesso vedere il proprio magazzino, i propri crediti verso clienti e talvolta la propria attrezzatura entrare nell’inventario del liquidatore. Chi assiste a questo passaggio conclude, in modo comprensibile, che “non si può più lavorare”.

A questo si aggiunge una memoria storica. Per decenni il fallimento ha portato con sé un corredo di incapacità personali (l’iscrizione nel registro dei falliti, limitazioni all’esercizio di certe professioni, perfino restrizioni alla libertà di movimento), che il passaparola ha trasferito tali e quali sulle procedure di oggi. Molti ricordano ancora il fallito “che non poteva fare niente”, e danno per scontato che il sovraindebitato si trovi nella stessa posizione.

La realtà

In realtà la norma dice altro. Né il Codice della crisi né la precedente legge 3/2012 contengono un divieto per il debitore in liquidazione di svolgere attività lavorativa, dipendente o autonoma, o di aprire una posizione IVA. Lo spossessamento colpisce i beni, non la persona: il debitore conserva la propria capacità giuridica e la capacità di obbligarsi, e continua a poter lavorare. La conferma sta nella stessa architettura della legge: l’art. 268, comma 4, lett. b), CCII esclude dalla liquidazione gli stipendi, le pensioni, i salari “e ciò che il debitore guadagna con la sua attività” nei limiti di quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento suo e della sua famiglia. Una norma che regola la sorte dei guadagni da attività presuppone, evidentemente, che il debitore quell’attività possa svolgerla.

La correzione essenziale è questa: puoi lavorare in proprio e aprire (o mantenere) una partita IVA anche durante la liquidazione, ma ciò che guadagni oltre il necessario per vivere entra nella procedura. La libertà di lavorare c’è; la libertà di trattenere tutto no.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è la differenza tra capacità di lavorare e destinazione dei frutti del lavoro. La prima resta intatta; la seconda è regolata dal giudice, che fissa la quota da lasciare al debitore e alla sua famiglia. Lo stesso principio vale, con le norme corrispondenti (artt. 142 e 146 CCII), anche nella liquidazione giudiziale dell’imprenditore non minore: anche lì la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il debitore può intraprendere una nuova attività, purché ciò che eccede il mantenimento non venga sottratto alla procedura.

Per chi valuta questo passaggio vale un’avvertenza pratica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, verifica con il liquidatore, prima dell’avvio dell’attività, come verranno rendicontati i compensi, perché è in quella fase che si evitano gli equivoci che poi pesano sull’esdebitazione.

C’è poi un aspetto organizzativo. Chi aveva già una partita IVA come imprenditore individuale o professionista e intende proseguire la stessa attività deve coordinarsi con il liquidatore sulla gestione delle posizioni esistenti (crediti verso clienti anteriori all’apertura, beni strumentali inventariati, rapporti in corso). Chi invece intende avviare un’attività nuova deve sapere fin dall’inizio che quei ricavi saranno oggetto di rendicontazione. Né l’uno né l’altro scenario è vietato; entrambi richiedono trasparenza.

La prova

La Corte costituzionale, con la sentenza 19 gennaio 2024, n. 6, esaminando proprio il regime dei beni che sopravvengono al debitore dopo l’apertura della liquidazione controllata, ha ricostruito il sistema partendo dall’art. 268, comma 4, lett. b), CCII e dalla regola generale dell’art. 2740 c.c. sulla responsabilità anche con i beni futuri: il reddito che il debitore produce dopo l’apertura, per la parte eccedente il mantenimento, è destinato ai creditori. È una ricostruzione che dà per presupposta la prosecuzione dell’attività lavorativa del debitore. Sul versante penale, Cass. pen., Sez. V, 27 marzo 2024, n. 12730, ha affrontato il caso di un fallito che aveva intrapreso una nuova attività: ciò che è stato punito non è l’aver lavorato, ma l’aver trattenuto ricavi consistenti, eccedenti il mantenimento, senza conferirli alla procedura.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede a questo mito rinuncia spesso a opportunità concrete: un incarico da collaboratore, una consulenza, la riapertura della propria attività in forma ridotta. Il risultato è paradossale: la persona vive peggio, i creditori ricevono meno, e la procedura perde l’unica fonte di attivo che avrebbe potuto alimentarla. In alcuni casi il debitore, convinto di non poter lavorare “in chiaro”, finisce per lavorare in nero: ed è lì che il mito n. 1 si trasforma nel più grave mito n. 5.


Mito n. 2 — “Se apro una nuova partita IVA, quello che guadagno è tutto mio”

Il mito

“La liquidazione riguarda solo i beni che avevo al momento dell’apertura: se apro una partita IVA nuova, i guadagni successivi restano fuori.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è un fondo di verità, e anzi c’è stata per un periodo un’autentica incertezza normativa. Il testo originario dell’art. 142 CCII, dedicato alla liquidazione giudiziale, parla nel primo comma dei beni “esistenti alla data di apertura”, e solo nel secondo comma estende la procedura ai beni che pervengono al debitore durante la procedura. Per la liquidazione controllata, l’art. 270, comma 5, CCII nella sua versione originaria richiamava alcune norme della liquidazione giudiziale ma non espressamente il secondo comma dell’art. 142. Da qui una lettura, sostenuta da una parte degli interpreti, secondo cui l’attivo si “fotografava” all’apertura e ciò che arrivava dopo restava al debitore.

In più, c’è una suggestione psicologica: la nuova partita IVA “sembra” un soggetto nuovo, con un nuovo inizio, un nuovo regime fiscale, nuovi clienti. Il passaggio mentale da “attività nuova” a “patrimonio nuovo, separato dai debiti vecchi” viene quasi da sé.

La realtà

La partita IVA è un identificativo fiscale, non un patrimonio separato. L’imprenditore individuale e il professionista rispondono delle obbligazioni con tutto il loro patrimonio, presente e futuro (art. 2740 c.c.): aprire una nuova posizione IVA non crea una “cassaforte” distinta dalla persona. E sul piano della procedura, il dubbio è stato chiuso in due tempi.

Prima la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2024, ha chiarito che l’acquisizione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata non deriva necessariamente dall’applicazione analogica dell’art. 142, ma si ricava direttamente dall’art. 268, comma 4, lett. b), CCII letto a contrario: se sono esclusi dalla liquidazione solo i guadagni necessari al mantenimento, significa che la parte eccedente vi è compresa. Poi il legislatore, con il D.Lgs. 136/2024, ha inserito nell’art. 272 il comma 3-bis, secondo cui sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore fino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per acquistarli e conservarli.

La correzione essenziale: i guadagni della nuova attività, al netto dei costi sostenuti per produrli e della quota di mantenimento fissata dal giudice, appartengono alla procedura fino all’esdebitazione. Non conta se la partita IVA sia vecchia o nuova, se il regime sia ordinario o forfettario, se i clienti siano gli stessi o diversi.

Vero, ma solo a metà: c’è un aspetto in cui la novità dell’attività conta. La formula “dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione” significa che ciò che entra nella procedura non è il fatturato lordo, ma il risultato netto dell’attività: i costi necessari a produrre il reddito (materiali, carburante, contributi, canoni, strumenti) vanno dedotti. È la stessa logica con cui la giurisprudenza formatasi sull’art. 42 della vecchia legge fallimentare escludeva l’acquisizione dei ricavi reinvestiti nell’attività, guardando all’utile e non all’incasso.

La prova

Oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024 e al nuovo art. 272, comma 3-bis, CCII, la giurisprudenza di merito successiva al correttivo applica con uniformità questo schema: il Tribunale di Trani, nella sentenza n. 55/2026 di apertura di una liquidazione controllata, ha dichiarato la procedura estesa a tutto il patrimonio del debitore, eccettuata solo la parte di retribuzione necessaria al mantenimento, determinata con un parametro numerico espresso. Lo stesso impianto vale, a maggior ragione, per il reddito da lavoro autonomo, che la legge nomina espressamente (“ciò che il debitore guadagna con la sua attività”).

Cosa rischia chi ci crede

Chi apre una partita IVA convinto di aver “ripartito da zero” e trattiene integralmente i ricavi si espone a tre conseguenze in sequenza. La prima: il liquidatore, che ha il compito di ricostruire l’attivo, può chiedere la restituzione di quanto doveva essere versato. La seconda: la condotta rileva ai fini dell’esdebitazione, perché l’art. 280 CCII esclude il beneficio per chi ha ostacolato lo svolgimento della procedura o non ha fornito agli organi le informazioni necessarie. La terza, nei casi più gravi e dove ricorrano i presupposti di legge, è il rischio penale: le norme penali del Codice della crisi puniscono le condotte di sottrazione o occultamento dell’attivo nelle procedure da sovraindebitamento, e la citata Cass. pen. n. 12730/2024 mostra quanto la giurisprudenza consideri distrattiva la mancata consegna dei ricavi eccedenti il mantenimento.


Mito n. 3 — “Il liquidatore si prende tutto quello che fatturo, quindi lavorare non conviene”

Il mito

“Tanto vale non lavorare, o lavorare il minimo: qualunque euro guadagni va ai creditori.”

Perché ci credono in tanti

È il mito speculare al precedente, e nasce dalla stessa norma letta dall’altro lato. Chi ha capito che i beni sopravvenuti entrano nella procedura conclude che entrano tutti. Contribuisce anche il ricordo delle esecuzioni individuali: chi ha subito un pignoramento presso terzi sul conto corrente ha visto sparire importi interi, e immagina che il liquidatore funzioni come un pignoramento senza limiti.

C’è poi un fondo di verità ulteriore: nella liquidazione controllata non si applicano meccanicamente i limiti del quinto previsti dall’art. 545 c.p.c. per i pignoramenti di stipendio. Il giudice può quindi acquisire alla procedura una quota superiore al quinto, e questo, raccontato male, diventa “si prendono tutto”.

La realtà

L’art. 268, comma 4, lett. b), CCII esclude dalla liquidazione ciò che il debitore guadagna nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, limiti che sono indicati dal giudice. La correzione essenziale: il liquidatore acquisisce solo l’eccedenza rispetto al fabbisogno familiare fissato dal giudice, non l’intero reddito. Chi lavora di più, quindi, non lavora “per i creditori”: trattiene comunque la quota di mantenimento, e l’eccedenza serve a chiudere la partita con il passato.

Come si determina questa quota? La legge non fissa un numero, e i tribunali hanno elaborato criteri. Un orientamento molto diffuso prende come base il parametro che l’art. 283, comma 2, CCII usa per il debitore incapiente: l’assegno sociale annuo aumentato della metà, moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE in funzione della composizione del nucleo. Diversi tribunali partono da quella soglia e poi la adeguano alle spese concrete documentate (affitto, spese mediche, figli a carico). Altri valutano direttamente il fabbisogno reale. Il Tribunale di Ancona, in una pronuncia del 28 luglio 2025, si è soffermato proprio sulla nozione di “famiglia” rilevante e sul reddito complessivo da considerare, e la giurisprudenza di merito più attenta ha precisato che la quota lasciata al debitore non può comunque scendere sotto i limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c.: le due tutele si sommano, non si escludono.

Per l’autonomo c’è una particolarità importante: il reddito non è fisso. Per questo la prassi più diffusa prevede che il giudice indichi un importo mensile da trattenere e che il debitore versi periodicamente l’eccedenza, documentando incassi e costi; nei mesi di bassa fatturazione, se il reddito netto non supera la soglia, non vi è nulla da versare. È un meccanismo flessibile, che va però impostato bene fin dall’inizio.

La prova

La base è testuale: art. 268, comma 4, lett. b), CCII. La sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024 conferma che l’acquisizione riguarda il reddito per la parte eccedente il mantenimento. Sul criterio di calcolo, il Tribunale di Trani (sent. n. 55/2026) ha applicato espressamente il parametro dell’art. 283, comma 2, CCII come soglia di riferimento, e il Tribunale di Ancona (28 luglio 2025) ha chiarito come individuare il nucleo e il reddito rilevanti. Già sotto la legge fallimentare, Cass. civ. 19 dicembre 2016, n. 26201, aveva escluso che la procedura potesse acquisire l’intero compenso da lavoro del debitore, proprio perché la norma riserva una quota al mantenimento.

Cosa rischia chi ci crede

Chi smette di lavorare o lavora al minimo per “non regalare niente ai creditori” si danneggia due volte. Anzitutto perde la quota di mantenimento che la legge gli avrebbe lasciato: vive con meno di quanto potrebbe. In secondo luogo mette a rischio l’impianto della procedura: dopo il correttivo, l’apertura della liquidazione su domanda del debitore richiede che l’OCC attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire, e un debitore che volontariamente azzera il proprio reddito può rendere la procedura priva di senso. Infine, una condotta di deliberata inerzia può essere valutata negativamente quando si tratta di verificare le condizioni per l’esdebitazione.


Mito n. 4 — “Posso continuare la vecchia attività come prima, con gli stessi attrezzi”

Il mito

“Se ero idraulico, grafico, agente di commercio o artigiano, continuo a lavorare con il mio furgone, i miei strumenti e il mio studio: sono cose che mi servono per vivere.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è importante: l’art. 270, comma 2, lett. e), CCII consente al tribunale, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a utilizzare alcuni dei beni compresi nella liquidazione. E le norme sull’impignorabilità, richiamate dall’art. 268, comma 4, escludono dalla procedura le cose che non possono essere pignorate per legge, tra cui, entro certi limiti, gli strumenti indispensabili all’esercizio della professione o del mestiere. Chi sente parlare di queste regole conclude che la continuità sia automatica.

La realtà

Non è automatica. La correzione essenziale: l’uso dei beni strumentali compresi nella liquidazione richiede un’autorizzazione del tribunale fondata su gravi e specifiche ragioni, valutate caso per caso in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori. Senza autorizzazione, i beni vanno consegnati al liquidatore, che li inventaria e li liquida secondo il programma.

Su questo punto la giurisprudenza di merito è divisa, e conviene dirlo con chiarezza. Un primo orientamento, espresso ad esempio dal Tribunale di Firenze (Sez. V, 24 settembre 2025) e dal Tribunale di Lucca (sent. n. 2/2026, relativa a un agente immobiliare che intendeva proseguire l’attività mantenendo un dipendente), ammette che il debitore professionista o imprenditore individuale conservi i beni strumentali e prosegua l’attività sotto la vigilanza del liquidatore, quando proprio la prosecuzione è ciò che consente di acquisire attivo per i creditori. Un secondo orientamento, più restrittivo, rappresentato dal Tribunale di Pordenone (12 maggio 2025) e dal Tribunale di Verona (Sez. II, 18 luglio 2025), esclude che nella liquidazione controllata la prosecuzione possa configurarsi come continuità aziendale o come esercizio provvisorio, e ammette al più un godimento precario dei beni aziendali quando serve all’imprenditore per ricollocarsi.

Il quadro, quindi, dipende dal tribunale, dalla natura dell’attività e soprattutto da come la richiesta viene costruita. Un professionista il cui unico “bene” è un computer e un software ha una posizione molto diversa da un artigiano con un furgone attrezzato di valore significativo: nel primo caso il bene è spesso di valore di realizzo trascurabile e indispensabile al reddito; nel secondo il liquidatore può ritenere più utile venderlo.

Un’ulteriore distinzione: la continuità dell’attività non va confusa con la continuità dei crediti. I compensi maturati per prestazioni eseguite prima dell’apertura (fatture emesse e non incassate) sono crediti del debitore già esistenti all’apertura, e rientrano nell’attivo: il liquidatore li riscuote. Solo i compensi per prestazioni successive seguono il regime del reddito sopravvenuto con la deduzione della quota di mantenimento.

La prova

Il testo dell’art. 270, comma 2, lett. e), CCII; le citate pronunce del Tribunale di Firenze (24 settembre 2025) e del Tribunale di Lucca (n. 2/2026) per l’orientamento aperto; quelle del Tribunale di Pordenone (12 maggio 2025) e del Tribunale di Verona (18 luglio 2025) per l’orientamento restrittivo. La divergenza stessa è la prova che non esiste alcun automatismo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi continua a usare beni inventariati senza autorizzazione si mette in una posizione di contrasto con il liquidatore e, nei casi più seri, può vedersi contestare la mancata collaborazione con gli organi della procedura. Chi invece non chiede nulla per paura rischia di vedersi vendere a prezzi di realizzo strumenti che gli avrebbero consentito di produrre reddito, e quindi attivo, per anni. La differenza la fa una domanda motivata, presentata al momento giusto (idealmente già nel ricorso) e corredata di numeri: quanto vale il bene all’asta, quanto reddito netto consente di produrre, quanto di quel reddito andrebbe ai creditori.


Mito n. 5 — “Se incasso sul conto del coniuge o non dico nulla, nessuno se ne accorge”

Il mito

“Il liquidatore non può controllare tutto: basta farsi pagare su un altro conto, magari del coniuge o di un familiare, oppure in contanti, e i compensi restano fuori.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è pratico, non giuridico: il liquidatore non ha accesso in tempo reale a tutti i movimenti del debitore, e la procedura si basa in larga parte sulla collaborazione e sulle dichiarazioni periodiche. Qualcuno ha visto procedure chiudersi senza controlli approfonditi, e ne ha dedotto che il rischio fosse basso. Inoltre, nella percezione comune, il conto del coniuge “non è mio”, e quindi non riguarderebbe la procedura.

La realtà

La realtà è che il sistema è costruito proprio per rendere questa strada la più costosa di tutte. La correzione essenziale: l’esdebitazione richiede che il debitore abbia collaborato con gli organi della procedura e fornito tutte le informazioni utili; nasconderle significa rinunciare, di fatto, al beneficio per cui la procedura è stata chiesta.

Anzitutto, l’art. 280 CCII esclude l’esdebitazione per chi abbia distratto l’attivo, abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, o non abbia fornito agli organi le informazioni e i documenti necessari. L’art. 282 CCII, che disciplina l’esdebitazione nella liquidazione controllata, prevede che il liquidatore, nella sua segnalazione, dia atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio, e che i creditori possano presentare osservazioni. In altre parole: al momento decisivo, qualcuno guarderà indietro.

In secondo luogo, i compensi di un’attività con partita IVA lasciano tracce documentali: fatture elettroniche, dichiarazioni dei redditi, certificazioni dei sostituti d’imposta, contratti con i clienti. La fatturazione elettronica rende la ricostruzione dei ricavi molto più semplice di quanto fosse anni fa, e il liquidatore può chiedere al debitore di produrre la documentazione fiscale.

In terzo luogo, spostare somme su conti di terzi non le mette al sicuro. La Cassazione, con l’ordinanza n. 12395 del maggio 2025, ha riconosciuto al liquidatore di una procedura da sovraindebitamento il potere di sollevare in via incidentale, previa autorizzazione del giudice delegato, l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.: uno strumento in più nelle mani di chi deve ricostruire e difendere l’attivo. E sul piano dei vincoli anteriori, il Tribunale di Reggio Emilia (5 marzo 2025) ha ritenuto inopponibili alla procedura le cessioni o assegnazioni di quote di reddito disposte prima dell’apertura, perché contrastanti con la parità di trattamento tra creditori: anche gli accordi “creativi” presi prima non tengono.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la trasparenza, in questa procedura, non è un sacrificio ma un investimento: è ciò che permette di arrivare all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti residui.

La prova

Artt. 280 e 282 CCII; Cass. civ., ord. n. 12395/2025 sui poteri del liquidatore; Trib. Reggio Emilia 5 marzo 2025 sull’inopponibilità delle cessioni di reddito; sul versante penale, Cass. pen., Sez. V, 27 marzo 2024, n. 12730, che ha qualificato come distrattiva la mancata consegna alla procedura dei ricavi della nuova attività eccedenti il mantenimento, in un caso in cui il debitore aveva anche costituito una nuova società per proseguire l’attività e occultato le scritture. E Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074, ha chiarito che è proprio nella fase dell’esdebitazione che la condotta del debitore viene valutata.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio principale è perdere l’esdebitazione: si affrontano anni di procedura, si consegnano i beni, si versano quote di reddito, e alla fine i debiti residui restano esigibili. A questo si aggiungono il possibile recupero delle somme sottratte e, nei casi più gravi, la responsabilità penale. Nessun compenso incassato “di nascosto” vale il prezzo di tornare, dopo tre anni, esattamente al punto di partenza.


Mito n. 6 — “Con l’esdebitazione spariranno anche i debiti della nuova attività”

Il mito

“Tanto alla fine arriva l’esdebitazione e si cancella tutto: posso prendere merce a credito, lasciare qualche fattura di fornitori in sospeso, e ci penserà la procedura.”

Perché ci credono in tanti

Il termine “esdebitazione” suggerisce un’idea di cancellazione totale, e il racconto giornalistico l’ha spesso semplificata come “via tutti i debiti”. Il fondo di verità è che l’esdebitazione è davvero uno strumento potente: libera il debitore dai debiti concorsuali rimasti insoddisfatti, anche per importi molto elevati, e opera di diritto nella liquidazione controllata decorsi tre anni dall’apertura, salvo che manchino le condizioni di legge.

La realtà

L’esdebitazione riguarda i debiti per i quali i creditori partecipano, o potevano partecipare, alla procedura: quelli anteriori all’apertura. La correzione essenziale: i debiti contratti dopo l’apertura della liquidazione, per la nuova attività o per qualsiasi altra ragione, non sono cancellati dall’esdebitazione e restano pienamente dovuti. I fornitori, i clienti, i collaboratori e gli enti con cui il debitore entra in rapporto dopo l’apertura non sono creditori concorsuali.

C’è un risvolto meno noto. Durante la procedura, l’art. 150 CCII (richiamato per la liquidazione controllata) impedisce le azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura, e questo divieto opera anche per i crediti sorti durante la procedura stessa. Ma i nuovi creditori conservano la possibilità di agire sui beni non compresi nella liquidazione, e soprattutto potranno agire liberamente dopo la chiusura. Chi accumula nuovi debiti durante la procedura, quindi, si ritrova esdebitato per il passato e di nuovo indebitato per il presente.

A questo si aggiunge un profilo che riguarda il futuro: l’art. 280 CCII limita la possibilità di ottenere una nuova esdebitazione se il debitore ne ha già beneficiato di recente o per due volte. Chi usa la procedura come una “spugna periodica” trova, prima o poi, la porta chiusa. E ancora: un indebitamento posteriore gestito con leggerezza può essere valorizzato dal liquidatore o dai creditori, nelle osservazioni sull’istanza di esdebitazione, come indice di una condotta non collaborativa.

Vero, ma solo a metà: esiste una categoria di debiti posteriori che la procedura considera, cioè le spese e i crediti sorti in funzione della procedura stessa (prededuzioni), come il compenso del liquidatore o dell’OCC. Ma sono debiti della procedura, non della nuova attività del debitore, e vengono pagati con l’attivo, non cancellati.

La prova

Artt. 278, 280 e 282 CCII sulla portata e sulle condizioni dell’esdebitazione; art. 150 CCII sul divieto di azioni individuali sui beni compresi nella procedura. Sotto la vecchia legge fallimentare, la giurisprudenza di merito aveva già escluso che i crediti nati dalla nuova attività del fallito potessero concorrere sulla massa, quando nessun utile di quella attività fosse stato acquisito, a conferma della separazione tra passato concorsuale e presente dell’attività. Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18118, ha inoltre ricordato, in tema di liquidazione dei beni del sovraindebitato, che le prededuzioni vanno comunque pagate anche quando la procedura si chiude anticipatamente.

Cosa rischia chi ci crede

Chi gestisce la nuova attività contando sull’esdebitazione arriva alla fine della procedura con una seconda generazione di debiti, questa volta non cancellabili nel breve periodo. È lo scenario più frustrante: aver percorso tutta la procedura per trovarsi, il giorno dopo, con pignoramenti per debiti nuovi. La regola pratica è semplice: durante la liquidazione la nuova attività deve essere autosufficiente e prudente, senza ricorso al credito se non strettamente necessario e sostenibile.


Mito n. 7 — “Se lavoro e guadagno, la procedura non finirà mai”

Il mito

“Finché produco reddito, il liquidatore continuerà a prenderne una parte: la procedura durerà finché i creditori non saranno pagati per intero.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è duplice. Da un lato, prima del correttivo, la durata della liquidazione controllata era effettivamente incerta: la legge 3/2012 prevedeva un termine di quattro anni per la liquidazione del patrimonio, il Codice della crisi nella versione originaria non ne indicava uno espresso, e alcuni programmi di liquidazione prevedevano durate diverse. Il Tribunale di Arezzo aveva sollevato proprio questa questione davanti alla Corte costituzionale. Dall’altro lato, il nuovo comma 3-bis dell’art. 272 CCII collega l’acquisizione dei beni sopravvenuti all’esdebitazione: e chi legge di fretta pensa che l’esdebitazione arrivi solo quando i creditori sono soddisfatti.

La realtà

La correzione essenziale: la liquidazione controllata dura, di regola, almeno tre anni dall’apertura, e l’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni, anche se i creditori non sono stati pagati per intero. La durata non dipende dal soddisfacimento integrale, ma da un termine fissato dalla legge.

Il D.Lgs. 136/2024 ha riscritto l’art. 272, comma 3, CCII: il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che resta aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dall’apertura; è possibile la chiusura anticipata, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo. L’art. 282, comma 1, CCII prevede a sua volta che l’esdebitazione operi con la chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2024, aveva già anticipato questa lettura: l’acquisizione dei beni sopravvenuti trova il suo limite temporale nell’esdebitazione, e quindi, di regola, nel triennio.

Per chi lavora in proprio, questo significa che l’orizzonte è definito: per circa tre anni l’eccedenza del reddito rispetto al mantenimento va alla procedura; ottenuta l’esdebitazione, il reddito successivo appartiene integralmente al debitore. Il Tribunale di Avellino (26 novembre 2024) ha espresso chiaramente questo principio per le liquidazioni basate solo su redditi: l’orizzonte da considerare è il triennio, al termine del quale non residua attività liquidatoria che giustifichi la prosecuzione.

Vero, ma solo a metà: la procedura può durare più di tre anni se ci sono ancora operazioni di liquidazione da completare, ad esempio un immobile da vendere o un giudizio in corso. In quel caso però, se l’esdebitazione è già stata riconosciuta decorso il triennio, i redditi successivi del debitore non alimentano più la procedura. E attenzione al rovescio della medaglia: il debitore non può decidere da solo di “uscire” quando gli conviene. Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18118, ha escluso la rinuncia unilaterale del debitore alla procedura di liquidazione dei beni già aperta, ammettendo la chiusura anticipata solo in mancanza di domande dei creditori e comunque previo pagamento delle prededuzioni.

La prova

Art. 272, commi 3 e 3-bis, CCII, come modificati dal D.Lgs. 136/2024; art. 282, comma 1, CCII; Corte cost. 19 gennaio 2024, n. 6; Trib. Avellino 26 novembre 2024; Cass. n. 18118/2025.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che la procedura sia infinita tende a comportarsi in due modi sbagliati: o si scoraggia e rinuncia a lavorare (ricadendo nel mito n. 3), o cerca scorciatoie per nascondere il reddito (ricadendo nel mito n. 5). Sapere che il traguardo è fissato, e vicino, cambia la prospettiva: tre anni di trasparenza in cambio della liberazione definitiva dai debiti anteriori.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici, per mostrare cosa accade concretamente a chi agisce credendo a uno dei miti. Non riproducono casi reali.

Simulazione A — Chi crede al mito n. 2 (“la nuova partita IVA è tutta mia”). Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 9 febbraio 2026; debiti anteriori per 61.370 €; il debitore, grafico, apre ad aprile 2026 una nuova partita IVA. Reddito netto medio mensile, dedotti i costi dell’attività: 2.740 €. Il giudice ha fissato la quota di mantenimento per un nucleo di due persone in 1.690 € mensili. Sequenza corretta: eccedenza mensile 2.740 − 1.690 = 1.050 €. Da aprile 2026 a gennaio 2029 (34 mesi) l’eccedenza complessiva è di 1.050 × 34 = 35.700 €, che va alla procedura. Decorsi tre anni (9 febbraio 2029) l’esdebitazione opera sui 61.370 € anteriori, e da lì il reddito resta integralmente al debitore. Sequenza di chi crede al mito: nessun versamento; il liquidatore ricostruisce i ricavi dalle fatture elettroniche e dalle dichiarazioni; segnala i fatti al tribunale; i creditori presentano osservazioni. Esito possibile: diniego dell’esdebitazione ex art. 280 CCII e richiesta di restituzione dei 35.700 €. Il debitore ha trattenuto somme che non poteva trattenere e rischia di restare esposto per l’intero debito residuo.

Simulazione B — Chi crede al mito n. 3 (“lavorare non conviene”). Ipotesi: stessa quota di mantenimento, 1.690 €. Il debitore, idraulico, rinuncia a un contratto di collaborazione che gli avrebbe garantito un netto di 2.310 € al mese e sopravvive con lavori saltuari per 1.140 € mensili. Confronto su 36 mesi: con il contratto, avrebbe trattenuto 1.690 € al mese (60.840 € in tre anni) e versato 620 € al mese (22.320 € ai creditori). Senza, trattiene 1.140 € al mese (41.040 € in tre anni) e i creditori ricevono zero. Il debitore ha perso 19.800 € di reddito proprio per “non regalare nulla ai creditori”, e la procedura, priva di attivo, rischia la chiusura anticipata senza alcun riparto.

Simulazione C — Chi crede al mito n. 6 (“l’esdebitazione cancella anche i debiti nuovi”). Ipotesi: liquidazione aperta il 9 febbraio 2026; nel corso del 2027 il debitore, per la nuova attività di elettricista, acquista materiale a credito da due fornitori per 8.470 € complessivi e non paga. Il 9 febbraio 2029 opera l’esdebitazione. Esito: l’esdebitazione copre i debiti anteriori al 9 febbraio 2026, non gli 8.470 € del 2027. I due fornitori, dopo la chiusura, ottengono un decreto ingiuntivo, notificano il precetto e avviano il pignoramento. Il debitore, appena liberato dal passato, torna a subire un’esecuzione per debiti nati durante la procedura.


Il fondo di verità

Ogni mito esaminato nasce da un frammento di realtà deformato. Rimettere insieme i frammenti nel quadro corretto è il modo migliore per non ricadere negli errori.

È vero che la sentenza di apertura produce lo spossessamento e che il debitore perde la disponibilità dei beni compresi nella procedura: ma lo spossessamento riguarda i beni, non la persona, che resta libera di lavorare. È vero che, per un certo periodo, la legge non era chiara sulla sorte dei beni e dei redditi sopravvenuti: ma la Corte costituzionale (n. 6/2024) e poi il legislatore (art. 272, comma 3-bis, CCII) hanno chiarito che vi rientrano, fino all’esdebitazione, al netto dei costi e della quota di mantenimento.

È vero che nella liquidazione controllata non valgono meccanicamente i limiti del quinto: ma questo significa che il giudice può acquisire più del quinto, non tutto, perché resta sempre esclusa la quota necessaria al mantenimento, che non può comunque scendere sotto le soglie di impignorabilità.

È vero che il tribunale può autorizzare l’uso di beni strumentali: ma solo per gravi e specifiche ragioni, con valutazione caso per caso, e su questo i tribunali seguono orientamenti diversi.

È vero che il liquidatore non vede ogni movimento in tempo reale: ma la valutazione sulla condotta del debitore avviene al momento dell’esdebitazione, con la segnalazione del liquidatore e le osservazioni dei creditori, e le tracce documentali di un’attività con partita IVA sono numerose.

È vero che l’esdebitazione è potente e opera di diritto dopo tre anni: ma riguarda i debiti anteriori, e presuppone le condizioni dell’art. 280 CCII, tra cui la collaborazione con gli organi della procedura.

È vero, infine, che in passato la durata era incerta: ma oggi il termine di tre anni è scritto nella legge, e fissa l’orizzonte entro cui il reddito dell’autonomo contribuisce alla procedura.

Ricomposto così, il quadro è coerente: la legge incoraggia il debitore a lavorare, gli lascia ciò che serve per vivere, chiede l’eccedenza per un periodo definito e gli promette, in cambio della trasparenza, la liberazione dai debiti del passato.


Mito vs realtà in tabella

Per chi vuole avere il quadro d’insieme a colpo d’occhio, ecco le sette convinzioni affiancate a come stanno davvero le cose alla luce del Codice della crisi, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, e della giurisprudenza più recente. La tabella non sostituisce l’analisi del singolo caso, perché la quota di mantenimento, l’uso dei beni strumentali e la durata concreta dipendono dalle decisioni del tribunale competente e dal programma del liquidatore.

Il mitoCome stanno le cose
Durante la liquidazione non si può lavorare in proprio né aprire partita IVANessun divieto: lo spossessamento riguarda i beni, non la capacità di lavorare (art. 268, co. 4, lett. b, CCII)
I guadagni della nuova partita IVA restano tutti al debitoreEntrano nella procedura fino all’esdebitazione, al netto dei costi e della quota di mantenimento (art. 272, co. 3-bis, CCII; Corte cost. 6/2024)
Il liquidatore prende tutto ciò che si fatturaPrende solo l’eccedenza rispetto al mantenimento fissato dal giudice, mai sotto le soglie di impignorabilità
Si possono usare liberamente i vecchi attrezziServe l’autorizzazione del tribunale per gravi e specifiche ragioni (art. 270, co. 2, lett. e, CCII); orientamenti divergenti
Incassare su conti di terzi mette al sicuro i compensiEspone al diniego dell’esdebitazione (art. 280 CCII), al recupero delle somme e, nei casi gravi, a responsabilità penale
L’esdebitazione cancella anche i debiti nuoviCopre solo i debiti anteriori all’apertura; quelli posteriori restano dovuti
Se si lavora la procedura non finisce maiDura almeno tre anni; l’esdebitazione opera di diritto decorso il triennio (artt. 272, co. 3, e 282 CCII)

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso aprire una partita IVA anche il giorno dopo l’apertura della liquidazione? Sì. Non esiste un divieto. È però opportuno informare subito il liquidatore, concordare le modalità di rendicontazione dei ricavi e dei costi e, se serve, chiedere al giudice di precisare la quota di mantenimento in relazione a un reddito variabile. Aprire la partita IVA senza comunicarlo è il primo passo verso i problemi descritti nel mito n. 5.

Quindi è vero che la quota di mantenimento è sempre uguale per tutti? No. Il giudice la fissa caso per caso. Molti tribunali partono dal parametro dell’art. 283, comma 2, CCII (assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per la scala ISEE del nucleo), ma la adeguano alle spese effettive documentate: affitto o mutuo sulla casa di abitazione, figli, spese sanitarie. Per questo la documentazione presentata all’inizio della procedura è decisiva.

Quindi è vero che se in un mese guadagno meno della quota di mantenimento non devo versare nulla? Dipende da come è stato impostato il programma di liquidazione. Nella logica della norma, l’acquisizione riguarda solo l’eccedenza; molti programmi prevedono però verifiche su base periodica più ampia (trimestrale, semestrale o annuale), compensando mesi alti e mesi bassi. È un aspetto da definire con precisione con il liquidatore.

Quindi è vero che posso tenere il furgone o il computer che mi servono per lavorare? Dipende. Se il bene rientra tra quelli impignorabili per legge resta escluso; altrimenti occorre un’autorizzazione del tribunale ex art. 270, comma 2, lett. e), CCII, fondata su gravi e specifiche ragioni. La richiesta ha più possibilità di essere accolta se dimostra con numeri che l’uso del bene produce, per i creditori, più di quanto ricaverebbero vendendolo.

Quindi è vero che dopo l’esdebitazione posso tenere tutto ciò che guadagno? Sì, per i redditi successivi all’esdebitazione, salvo che la procedura resti aperta per completare operazioni su beni già acquisiti. I debiti contratti durante la procedura, però, non sono cancellati e restano da pagare.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i provvedimenti richiamati nel corso della guida, ciascuno collegato al mito che contribuisce a demolire o a ridimensionare. I principi sono riformulati in parole nostre; per il testo integrale occorre fare riferimento alle pronunce.

1. Corte costituzionale, sentenza 19 gennaio 2024, n. 6. Principio: nella liquidazione controllata rientrano anche i beni e i redditi sopravvenuti all’apertura, per la parte che eccede il mantenimento del debitore e della famiglia; la regola si ricava direttamente dall’art. 268, comma 4, lett. b), CCII e dall’art. 2740 c.c., e il limite temporale dell’acquisizione coincide con l’esdebitazione, di regola nel triennio. Rilevanza: smonta il mito n. 2 (la nuova partita IVA non crea un patrimonio separato) e il mito n. 7 (esiste un orizzonte temporale definito); conferma indirettamente anche la smentita del mito n. 1.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’apertura della liquidazione controllata non è un premio per il debitore e non può essere negata per ragioni di non meritevolezza soggettiva; eventuali negligenze o imprudenze nella formazione del debito si valutano nella fase successiva dell’esdebitazione, secondo l’art. 280 CCII. Rilevanza: collegata al mito n. 5, perché chiarisce che è al momento dell’esdebitazione che la condotta del debitore, compresa la trasparenza sui redditi durante la procedura, viene esaminata.

3. Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603. Principio: nella domanda del debitore, la relazione dell’OCC deve indicare con chiarezza e completezza le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni; si tratta di un presupposto di ammissibilità, non di un giudizio di meritevolezza. Rilevanza: rafforza la smentita del mito n. 5: la procedura si fonda su informazioni complete fin dall’inizio, e chi intende proseguire un’attività autonoma deve farla emergere già nella fase di accesso.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: il giudice deve verificare in modo sostanziale, e non solo formale, la completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC e della documentazione del debitore. Rilevanza: mito n. 5; una rappresentazione lacunosa dei redditi, anche da lavoro autonomo, può compromettere la procedura già all’apertura.

5. Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18118. Principio: aperta la procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato, il debitore non può rinunciarvi unilateralmente; la chiusura anticipata è ammessa solo in mancanza di domande dei creditori e con il pagamento delle prededuzioni. Rilevanza: completa la smentita del mito n. 7 (la durata non è nella disponibilità del debitore) e del mito n. 6 (i costi della procedura vanno comunque pagati).

6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12395 del maggio 2025. Principio: il liquidatore della procedura da sovraindebitamento può eccepire in via incidentale la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., previa autorizzazione del giudice delegato. Rilevanza: mito n. 5; spostare compensi o beni verso familiari o terzi non li sottrae alla reazione della procedura.

7. Cass. pen., Sez. V, 27 marzo 2024, n. 12730. Principio: commette bancarotta fraudolenta post-fallimentare il debitore che, dopo la dichiarazione di fallimento, avvia una nuova attività e trattiene ricavi consistenti eccedenti il mantenimento familiare senza conferirli alla procedura. Rilevanza: mito n. 1 (non è punito il lavorare in sé) e mito n. 5 (è punito il trattenere l’eccedenza); pur riferita al fallimento, esprime una logica che la giurisprudenza applica alle procedure liquidatorie in generale.

8. Cass. civ., Sez. VI-1, 19 dicembre 2016, n. 26201. Principio: la procedura non può acquisire l’intero compenso che il debitore percepisce per la propria attività lavorativa, perché la legge riserva una parte al mantenimento. Rilevanza: precedente storico che smonta il mito n. 3; la stessa logica è oggi espressa dall’art. 268, comma 4, lett. b), CCII.

9. Tribunale di Firenze, Sez. V, 24 settembre 2025. Principio: nella liquidazione controllata il debitore professionista o imprenditore individuale può essere autorizzato a conservare i beni strumentali e proseguire l’attività sotto la vigilanza del liquidatore, se ricorrono gravi e specifiche ragioni, come la possibilità di acquisire attivo per i creditori. Rilevanza: mito n. 4, orientamento favorevole alla prosecuzione, ma solo su autorizzazione.

10. Tribunale di Lucca, sentenza n. 2/2026 (gennaio 2026). Principio: le gravi e specifiche ragioni dell’art. 270, comma 2, lett. e), CCII vanno valutate caso per caso, tenendo conto della tipologia di debitore e del miglior soddisfacimento dei creditori; tra i beni utilizzabili possono rientrare gli strumenti per l’attività professionale. Rilevanza: mito n. 4; applicazione concreta a un agente immobiliare che intendeva proseguire l’attività.

11. Tribunale di Pordenone, 12 maggio 2025, e Tribunale di Verona, Sez. II, 18 luglio 2025. Principio: la prosecuzione dell’attività nella liquidazione controllata non equivale a continuità aziendale né a esercizio provvisorio; i beni aziendali sono destinati alla liquidazione e il loro godimento precario è ammissibile solo se serve al debitore per ricollocarsi. Rilevanza: mito n. 4, orientamento restrittivo; dimostra che non esiste alcun automatismo.

12. Tribunale di Ancona, Sez. II, 28 luglio 2025. Principio: nel determinare la quota di reddito da lasciare al debitore occorre individuare correttamente il nucleo familiare rilevante e il reddito complessivo da considerare. Rilevanza: mito n. 3; la quota di mantenimento è costruita sulla situazione concreta, non su un automatismo.

13. Tribunale di Trani, sentenza n. 55/2026. Principio: la quota di reddito esclusa dalla liquidazione può essere determinata assumendo come parametro il criterio dell’art. 283, comma 2, CCII (assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE). Rilevanza: miti n. 2 e n. 3; mostra come si calcola in pratica ciò che resta al debitore e ciò che va alla procedura.

14. Tribunale di Reggio Emilia, 5 marzo 2025. Principio: le cessioni o assegnazioni di quote di reddito disposte prima dell’apertura non sono opponibili alla liquidazione controllata, in nome della parità di trattamento tra creditori. Rilevanza: mito n. 5; accordi presi in anticipo per “blindare” parte dei compensi non reggono.

15. Tribunale di Avellino, 26 novembre 2024. Principio: nella liquidazione basata su soli redditi, l’orizzonte temporale per valutare le somme destinabili ai creditori è il triennio dall’apertura, al termine del quale non resta attività liquidatoria da compiere. Rilevanza: mito n. 7; il reddito dell’autonomo alimenta la procedura per un periodo definito.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro lavoro, su questo tema, parte da un principio semplice: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e costruiamo su quella base un percorso che ti consenta di lavorare senza mettere a rischio l’esdebitazione. In concreto:

  1. Verifichiamo la tua posizione di partenza: se sei consumatore, professionista, imprenditore minore o imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale, perché da questo dipendono norme, procedura e margini di manovra.
  2. Analizziamo la sentenza di apertura e il programma di liquidazione per individuare cosa è già stato stabilito su quota di mantenimento, beni inventariati e durata.
  3. Ricostruiamo il fabbisogno familiare documentato (abitazione, figli, spese sanitarie, costi fissi) e predisponiamo l’istanza al giudice per una quota di mantenimento aderente alla realtà, non a un parametro astratto.
  4. Impostiamo con il liquidatore il sistema di rendicontazione dei ricavi e dei costi dell’attività autonoma, con periodicità e modalità di versamento dell’eccedenza definite per iscritto.
  5. Predisponiamo la domanda di autorizzazione all’uso dei beni strumentali ex art. 270, comma 2, lett. e), CCII, corredata di un confronto numerico tra valore di realizzo e reddito netto generabile.
  6. Esaminiamo con i commercialisti dello staff l’avvio o la prosecuzione della partita IVA: regime, deducibilità dei costi, separazione tra crediti anteriori (che spettano alla procedura) e compensi successivi.
  7. Controlliamo i crediti e gli incassi anteriori all’apertura, per evitare che compensi già maturati vengano gestiti come reddito nuovo o viceversa.
  8. Prepariamo il fascicolo per l’esdebitazione già durante la procedura, raccogliendo le prove della collaborazione con gli organi e della regolarità dei versamenti, così da affrontare la segnalazione del liquidatore e le eventuali osservazioni dei creditori.
  9. Contestiamo nelle sedi opportune i provvedimenti che fissano quote di mantenimento incongrue o negano senza motivazione adeguata l’uso dei beni strumentali, con reclamo e, se necessario, ricorso per cassazione.
  10. Valutiamo gli strumenti alternativi o complementari, come il concordato minore per chi vuole proseguire l’attività in continuità, o la composizione negoziata quando l’impresa ne ha i requisiti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC: significa conoscere dall’interno come vengono redatte le relazioni, come i liquidatori costruiscono i programmi e quali informazioni il tribunale si aspetta di trovare al momento dell’esdebitazione. È questa esperienza del “lato procedura” che ci consente di impostare fin dall’inizio un’attività autonoma compatibile con le regole.

La strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: non c’è un passaggio di consegne tra chi imposta la procedura e chi, se serve, la difende nei gradi successivi.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la partita IVA durante la liquidazione è una questione giuridica e contabile allo stesso tempo, e le due valutazioni devono coincidere.


In chiusura

Sul lavoro autonomo durante la liquidazione la legge è meno severa di quanto molti temono e più rigorosa di quanto altri sperano. Puoi lavorare, puoi aprire o mantenere una partita IVA, puoi trattenere ciò che serve per vivere; devi però destinare l’eccedenza alla procedura per il periodo previsto, chiedere le autorizzazioni necessarie e mantenere la massima trasparenza con il liquidatore. L’informazione corretta è la prima difesa: è ciò che separa chi arriva all’esdebitazione da chi, dopo anni di procedura, si ritrova al punto di partenza.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio tra sovraindebitamento e attività lavorativa perché le competenze dell’Avvocato lo coprono entrambi: la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC riguardano direttamente la liquidazione controllata e l’esdebitazione; la qualifica di Esperto Negoziatore (D.L. 118/2021) riguarda le imprese che vogliono proseguire; quella di cassazionista garantisce la difesa fino all’ultimo grado quando un provvedimento va contestato.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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