Il Leasing In Caso Di Liquidazione Giudiziale: Cosa Succede Al Bene?

Non esiste una sola risposta alla domanda “che fine fa il bene in leasing quando si apre la liquidazione giudiziale”: la risposta cambia radicalmente a seconda di chi sei. Se sei l’imprenditore che usava il macchinario, per te conta soprattutto la scelta del curatore. Se hai firmato una fideiussione a garanzia dei canoni, per te conta quanto resterà scoperto dopo la ricollocazione del bene. Se sei la società di leasing, per te conta come costruire la domanda di ammissione al passivo senza vedersela respingere. E se invece a finire in liquidazione è la società di leasing, la tua posizione di utilizzatore è sorprendentemente più tranquilla di quanto immagini.

Qualche esempio lampo. Lo stesso scioglimento del contratto può restituire alla curatela qualche decina di migliaia di euro, se il bene vale più del capitale residuo, oppure lasciare alla società di leasing un credito chirografario da insinuare, se vale meno. Un contratto risolto tre mesi prima della sentenza di apertura non segue le regole dell’art. 177 del Codice della crisi, ma quelle della legge n. 124 del 2017. E un contratto risolto prima dell’agosto 2017 segue ancora regole diverse.

In questa guida trovi sei profili, ciascuno con le sue regole: l’imprenditore utilizzatore di beni mobili strumentali; l’utilizzatore di un immobile in leasing; il socio o amministratore che ha prestato garanzia; la società di leasing concedente; l’utilizzatore quando a fallire è il concedente; l’imprenditore in crisi che non è ancora in liquidazione giudiziale.

Il leasing nella liquidazione giudiziale si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. È un contratto finanziario, e per questo lo studio lavora con il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; è un problema di crisi d’impresa, che l’Avvocato conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; coinvolge spesso garanti persone fisiche che possono accedere alle procedure da sovraindebitamento, ambito in cui opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; e genera contenzioso sullo stato passivo che può arrivare fino in Cassazione, dove l’Avvocato può patrocinare in quanto cassazionista.

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Le regole che valgono per tutti: il punto di partenza comune

Prima di entrare nel tuo profilo, serve una base condivisa. Te la spiego qui una volta sola, così nelle sezioni successive potrai concentrarti solo su ciò che cambia per te.

Le norme in gioco

Il leasing (o locazione finanziaria) è oggi definito dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140. Il comma 136 descrive il contratto: una banca o un intermediario finanziario iscritto all’albo acquista o fa costruire un bene su scelta e indicazione dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e ha la facoltà di acquistarlo alla scadenza a un prezzo prestabilito, il riscatto. Il comma 137 fissa la soglia del grave inadempimento che consente la risoluzione: il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due trimestrali, anche non consecutivi, o un importo equivalente per il leasing immobiliare; di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o importo equivalente per gli altri leasing. Il comma 138 regola gli effetti della risoluzione: il concedente riprende il bene, lo vende o lo ricolloca a valori di mercato e restituisce all’utilizzatore quanto ricavato, dopo aver dedotto i canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, i canoni a scadere nella sola quota capitale, il prezzo del riscatto e le spese anticipate per recupero, stima e conservazione. Il comma 139 detta i criteri di stima. Il comma 140 fa salva la disciplina concorsuale.

La disciplina concorsuale oggi è quella del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), e in particolare di due articoli:

  • art. 172 CCII, regola generale sui rapporti pendenti: se all’apertura della liquidazione giudiziale il contratto non è stato completamente eseguito da entrambe le parti, la sua esecuzione resta sospesa finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, decide se subentrare o sciogliersi. L’altro contraente può metterlo in mora chiedendo al giudice delegato di assegnargli un termine non superiore a sessanta giorni, scaduto il quale il contratto si intende sciolto. In caso di subentro, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. Sono inefficaci le clausole che fanno dipendere la risoluzione dall’apertura della liquidazione giudiziale;
  • art. 177 CCII, norma speciale sul leasing, che ha preso il posto dell’art. 72-quater della vecchia legge fallimentare.

Cosa dice l’art. 177 CCII

La norma prevede tre regole. Primo: se il curatore si scioglie dal contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma deve versare alla curatela l’eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione a valori di mercato e il credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l’esenzione da revocatoria dell’art. 166, comma 3, lett. a). Secondo: il concedente può insinuarsi al passivo per la differenza tra il credito vantato alla data di apertura e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene, secondo la stima disposta dal giudice delegato. Terzo: se in liquidazione giudiziale finisce la società di leasing, il contratto prosegue e l’utilizzatore conserva il diritto di riscattare il bene alla scadenza, pagando i canoni e il prezzo pattuito.

La domanda decisiva: il contratto era ancora in corso?

Tutto dipende da un dato temporale. L’art. 177 CCII si applica solo se il contratto era ancora pendente alla data di apertura della liquidazione giudiziale. Se il concedente lo aveva già risolto prima, il curatore non ha nulla da scegliere e si applicano altre regole:

  • se i presupposti della risoluzione si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge 124/2017, si applica il comma 138 di quella legge, che produce un risultato economico molto simile a quello dell’art. 177;
  • se si sono verificati prima, vale la distinzione tradizionale tra leasing di godimento e leasing traslativo, e a quest’ultimo si applica per analogia l’art. 1526 c.c. (restituzione dei canoni riscossi, salvo un equo compenso per l’uso e il risarcimento del danno). Lo hanno chiarito le Sezioni Unite con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, escludendo l’applicazione analogica della norma fallimentare ai contratti già risolti.

Come si calcola il credito residuo in linea capitale

Quasi tutti i conti di questa guida ruotano intorno a un’espressione: “credito residuo in linea capitale”. Vale la pena capirla bene, perché è lì che si annidano gli errori più costosi. Ogni canone di leasing contiene due componenti: una quota di capitale, che rimborsa il prezzo pagato dal concedente per acquistare il bene, e una quota di interessi, che remunera il finanziamento. Il piano di ammortamento allegato al contratto indica, canone per canone, come si divide l’importo.

Il credito residuo in linea capitale è la somma delle sole quote capitale dei canoni non ancora scaduti alla data rilevante, a cui si aggiunge il prezzo di riscatto. Non comprende gli interessi dei canoni futuri, perché quegli interessi remunerano un finanziamento che, con lo scioglimento, non prosegue più. L’art. 177 CCII rinvia per la determinazione all’art. 97, comma 12, primo periodo, cioè alla stessa regola dettata per il leasing nel concordato preventivo: il legislatore ha voluto un criterio unico per tutte le procedure.

Due errori ricorrono spesso. Il primo è considerare come “residuo” la somma nominale di tutti i canoni futuri, interessi inclusi: la differenza, su un contratto immobiliare di lunga durata, può valere decine di migliaia di euro. Il secondo è includere nel residuo i canoni già scaduti: quelli seguono una strada diversa, perché vanno insinuati al passivo come credito concorsuale. Separare correttamente le due voci è il primo lavoro da fare su qualsiasi conteggio.

Il ruolo della stima del giudice delegato

L’art. 177, comma 2, CCII lega l’insinuazione del concedente a “quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato”. È una scelta pensata per evitare che l’accertamento del passivo resti bloccato in attesa della vendita, che può richiedere mesi o anni, soprattutto per gli immobili. La stima consente di determinare subito l’importo per cui il concedente concorre.

La stima, però, non sostituisce il ricavo effettivo ai fini dell’eccedenza da versare alla curatela: il comma 1 parla della “maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato”. Si crea così un doppio binario: stima per il passivo, ricavo reale per l’eccedenza. Quando i due valori divergono sensibilmente, si aprono spazi di contestazione per tutte le parti, curatela, concedente e garanti, e la documentazione della ricollocazione diventa decisiva.

Il bene non è del debitore

Il principio che attraversa tutti i profili è semplice: il bene in leasing appartiene al concedente. Non entra nell’attivo come un bene qualsiasi del debitore, non viene venduto dal curatore all’asta come proprietà della massa (salvo che il curatore subentri e riscatti). La procedura può però “catturare” il valore economico che il bene ha accumulato, cioè la differenza positiva tra il suo valore di mercato e quanto resta da pagare in conto capitale. È questa differenza, e non la proprietà del bene, il vero oggetto della contesa in quasi tutte le vicende che vedrai.

I termini da tenere d’occhio

Nella liquidazione giudiziale i crediti si fanno valere solo nelle forme dell’accertamento del passivo: domanda tempestiva almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica (art. 201 CCII), domanda tardiva entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 208 CCII, termine prorogabile fino a dodici mesi nei casi di particolare complessità), opposizione allo stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito (artt. 206-207 CCII). Le domande di restituzione dei beni seguono l’art. 210 CCII, che consente anche di chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene se questo non viene acquisito all’attivo.


Se sei l’imprenditore che usava macchinari, auto o attrezzature in leasing

La tua situazione

Hai una società, o una ditta individuale, che lavorava con uno o più beni in leasing: un centro di lavoro a controllo numerico, due furgoni, un escavatore, un impianto di refrigerazione. La crisi è arrivata, il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale e il curatore ha preso in mano l’azienda. Tu ti chiedi che fine faranno quei beni, se i canoni pagati in questi anni sono andati persi e se qualcuno ti chiederà ancora soldi.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: dal giorno dell’apertura non sei più tu a decidere. La scelta tra proseguire il contratto e scioglierlo spetta al curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori (art. 172 CCII). Nel frattempo il contratto resta sospeso: il concedente non può pretendere il pagamento dei canoni dalla procedura, ma nemmeno tu puoi continuare a usare il bene come prima, perché la gestione dell’azienda è passata al curatore.

Il curatore ragiona con un criterio economico. Se il bene vale più del debito residuo in linea capitale, può convenire subentrare, pagare i canoni residui e il riscatto e poi vendere il bene come proprio, oppure sciogliersi e incassare l’eccedenza prevista dall’art. 177, comma 1. Se il bene vale meno, conviene sciogliersi e restituirlo. Se è stato disposto l’esercizio dell’impresa (art. 211 CCII), i contratti pendenti proseguono salvo che il curatore decida di sospenderli o scioglierli: in quel caso il macchinario può restare in produzione.

Per te, come debitore persona fisica o come amministratore della società, la conseguenza pratica è che il bene esce dalla tua disponibilità, salvo che la procedura decida diversamente. I canoni che hai pagato nei termini d’uso restano acquisiti al concedente e non sono revocabili, per effetto del richiamo all’art. 166, comma 3, lett. a) CCII.

I numeri

Facciamo un esempio. Hai un macchinario con canone mensile di 3.595 €. Alla data di apertura della liquidazione giudiziale ne avevi lasciati insoluti quattro, pari a 14.380 €. La quota capitale dei canoni ancora a scadere è di 84.215 €, il riscatto è fissato in 3.425 €: il credito residuo in linea capitale è quindi di 87.640 €.

Se il curatore si scioglie e la società di leasing rivende il macchinario a 103.270 €, deve versare alla curatela 15.630 € (103.270 − 87.640). I 14.380 € di canoni scaduti prima dell’apertura non possono essere trattenuti da quella eccedenza: vanno insinuati al passivo come credito concorsuale. Quei 15.630 € entrano nell’attivo e vanno a beneficio di tutti i creditori, compresi quelli che hai garantito personalmente.

Se invece il macchinario viene rivenduto a 71.900 €, non c’è alcuna eccedenza: la società di leasing si insinua per 15.740 € (87.640 − 71.900) oltre ai 14.380 € di canoni scaduti.

Beni non rinvenuti, beni presso terzi, beni deteriorati

Una parte importante del lavoro sui beni mobili in leasing riguarda la loro reperibilità e il loro stato. Nelle imprese che attraversano una crisi lunga capita spesso che un’attrezzatura sia stata spostata in un cantiere, prestata a un’impresa collegata, lasciata in riparazione o, nei casi peggiori, venduta. Per la procedura e per te le conseguenze sono diverse.

Se il bene si trova presso un terzo che non ha titolo per trattenerlo, il curatore lo recupera e lo mette a disposizione del concedente. Se il terzo vanta un diritto, per esempio un’officina con un credito per riparazioni, occorre valutare la posizione caso per caso. Se il bene non si trova, il concedente chiederà il suo controvalore al passivo e la curatela, a sua volta, verificherà le responsabilità di chi lo ha distratto. Se il bene è gravemente deteriorato, il suo valore di mercato si abbassa e con esso l’eventuale eccedenza; ma un deterioramento dovuto a incuria nella custodia dopo l’apertura può diventare un problema della procedura.

Per te, la regola è semplice: tutto ciò che dichiari al curatore nei primi giorni deve essere preciso e documentato. Una dichiarazione vaga oggi può trasformarsi domani in una contestazione.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è che il bene venga ricollocato a un prezzo troppo basso, perché ogni euro in meno si traduce in un credito in più al passivo e, se hai firmato garanzie personali, in un euro in più che qualcuno potrebbe chiederti. L’art. 177 impone la vendita “a valori di mercato” e la stima del giudice delegato serve proprio a evitare svendite, ma il controllo non è automatico.

Un secondo rischio riguarda i beni che non si trovano. Se un furgone in leasing è sparito, è stato venduto a terzi o è in un’officina che vanta un diritto di ritenzione, il concedente, anziché la restituzione, chiederà l’ammissione al passivo del suo controvalore (art. 210 CCII), e su questo aspetto potrebbero aprirsi anche profili di responsabilità personale per chi gestiva l’azienda.

Un terzo rischio è l’uso del bene dopo l’apertura senza autorizzazione del curatore: può generare costi di custodia e contestazioni.

Le mosse giuste

Per chi è nella tua posizione, queste sono le priorità:

  1. Consegna al curatore un elenco completo dei contratti di leasing, con piano di ammortamento, canoni pagati, canoni insoluti, prezzo di riscatto e luogo in cui si trova ciascun bene. La collaborazione è un tuo obbligo e ti tutela.
  2. Segnala al curatore i beni che valgono più del debito residuo, soprattutto quelli prossimi al riscatto: sono quelli su cui la curatela può recuperare valore e ridurre il passivo.
  3. Verifica, attraverso la curatela, la stima disposta dal giudice delegato e, se hai elementi di mercato (preventivi, offerte, quotazioni), falli arrivare al curatore prima che il bene venga ricollocato.
  4. Non consegnare il bene direttamente alla società di leasing senza passare dal curatore: la restituzione è un atto della procedura.
  5. Se hai firmato garanzie, fai subito i conti del tuo rischio personale: il profilo del garante, più avanti, ti riguarda direttamente.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3200 del 2019, ha chiarito, con riferimento all’art. 72-quater l.f. ma con un principio pienamente trasferibile all’art. 177 CCII, che i canoni scaduti prima dell’apertura sono un credito concorsuale da insinuare al passivo e che il concedente non può soddisfarsi in via diretta ed esclusiva trattenendoli dal ricavato della ricollocazione. Per te significa che l’eccedenza di valore del bene resta alla massa.


Se hai un immobile in leasing: capannone, negozio, ufficio

La tua situazione

La tua impresa lavorava in un capannone, in un negozio o in un laboratorio acquisito in leasing immobiliare. Hai pagato per anni canoni importanti, spesso dopo un maxicanone iniziale, e magari mancano pochi anni al riscatto. Oggi l’impresa è in liquidazione giudiziale e ti chiedi se tutto quel capitale è stato bruciato.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, a una condizione: che l’immobile valga più di quanto resta da pagare. Nel leasing immobiliare la differenza tra valore di mercato e credito residuo in linea capitale può essere molto consistente, e l’art. 177 CCII la destina alla curatela, non al concedente. In altre parole, quanto hai pagato negli anni non va perso: se ha creato un “margine” sul bene, quel margine torna alla procedura.

Il curatore ha anche un’alternativa: subentrare nel contratto, pagare in prededuzione i canoni che maturano durante la procedura (art. 172, comma 3, CCII), esercitare il riscatto e vendere l’immobile come bene della massa. È una strada che viene valutata quando il riscatto è vicino e il valore di mercato è elevato.

Il leasing immobiliare ha poi soglie di grave inadempimento più alte: la risoluzione ai sensi della legge 124/2017 richiede almeno sei canoni mensili o due trimestrali insoluti, anche non consecutivi, o un importo equivalente. È un dato che conta se il concedente ha cercato di risolvere il contratto nei mesi precedenti l’apertura: bisogna verificare che la soglia fosse davvero raggiunta.

I numeri

Ipotesi: capannone con credito residuo in linea capitale (quota capitale dei canoni a scadere più riscatto) di 612.480 € alla data di apertura; canoni scaduti e non pagati per 41.270 €. Il giudice delegato dispone la stima e il perito indica un valore di 548.900 €.

In questo caso non c’è eccedenza per la curatela. Il concedente può insinuarsi per 63.580 € (612.480 − 548.900), oltre ai 41.270 € di canoni scaduti: 104.850 € complessivi in chirografo.

Se invece la stima indicasse 689.300 €, lo scenario si ribalterebbe: al momento della ricollocazione a valori di mercato, il concedente dovrebbe versare alla curatela 76.820 € (689.300 − 612.480), mentre i 41.270 € di canoni scaduti resterebbero un credito da insinuare.

I rischi specifici

Il rischio principale è l’immobile occupato: da te, da una società collegata, da un subconduttore o da beni lasciati all’interno. Finché l’immobile non è libero, la restituzione non avviene, la ricollocazione si blocca e i costi crescono. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del giudice delegato del 2 dicembre 2025, ha ritenuto ammissibile nella liquidazione giudiziale l’ordine di liberazione dell’immobile in leasing, con lo schema dell’art. 216 CCII, per consentirne la restituzione al concedente libero da persone e cose.

Un altro rischio è la sublocazione: se avevi concesso in locazione a terzi una parte del capannone, lo scioglimento del leasing incide anche su quel rapporto, e occorre coordinare le posizioni per evitare contenziosi paralleli.

Le mosse giuste

  1. Documenta il valore dell’immobile con elementi concreti (perizie esistenti, offerte ricevute, comparabili di zona) e mettili a disposizione del curatore prima della stima.
  2. Libera spontaneamente i locali, d’accordo con la curatela, da beni personali o di terzi, per evitare l’ordine di liberazione e i costi collegati.
  3. Segnala eventuali subconduttori e i contratti in essere, in modo che il curatore possa gestire subito le posizioni.
  4. Ricostruisci la storia dei pagamenti: maxicanone, canoni pagati, eventuali rinegoziazioni o moratorie. Sono dati essenziali per calcolare il credito residuo in linea capitale.
  5. Verifica se il contratto era già stato risolto prima dell’apertura, e con quali presupposti: cambia la norma applicabile.

Giurisprudenza dedicata

Oltre al provvedimento milanese del 2 dicembre 2025 sull’ordine di liberazione, resta utile, per i contratti risolti prima della riforma del 2017, la Cass. n. 9210 del 22 marzo 2022, secondo cui nel leasing immobiliare traslativo risolto per inadempimento, il diritto dell’utilizzatore alla restituzione delle rate pagate ai sensi dell’art. 1526 c.c. presuppone la previa restituzione del bene, nel rispetto dell’equilibrio tra le prestazioni.


Se sei il socio o l’amministratore che ha firmato la fideiussione

La tua situazione

Quando la società ha preso in leasing il capannone o i macchinari, la società di leasing ha chiesto una garanzia personale e tu l’hai firmata: come socio, come amministratore, magari insieme al coniuge o a un familiare. Oggi la società è in liquidazione giudiziale e hai ricevuto, o temi di ricevere, una lettera che ti chiede di pagare cifre che ti sembrano enormi.

Cosa cambia per te

La prima cosa che devi sapere è che la liquidazione giudiziale della società non estingue la tua garanzia: il creditore può rivolgersi a te anche mentre la procedura è in corso, senza aspettarne la chiusura, salvo che il contratto di fideiussione preveda diversamente (per esempio, un beneficio di preventiva escussione). Anche l’eventuale esdebitazione del debitore principale lascia salvi i diritti dei creditori verso i fideiussori.

La seconda cosa, però, è altrettanto importante: la tua garanzia copre il debito della società, e il debito della società si misura secondo le regole dell’art. 177 CCII o della legge 124/2017. Non puoi essere chiamato a pagare tutti i canoni a scadere come se il bene non fosse mai stato restituito: il valore del bene ripreso dal concedente deve essere portato in detrazione. Una richiesta che ignora la ricollocazione del bene è, almeno in parte, contestabile.

Ci sono poi regole che giocano contro di te. L’insinuazione al passivo del concedente interrompe la prescrizione nei confronti della società con effetto permanente per tutta la durata della procedura e, in forza del vincolo di solidarietà (art. 1310 c.c.), l’interruzione si estende al fideiussore. Non contare, quindi, sul semplice decorso del tempo.

I numeri

Riprendiamo l’esempio del capannone: la società di leasing è stata ammessa al passivo per 104.850 € (63.580 € di differenza tra capitale residuo e stima, più 41.270 € di canoni scaduti). Nella procedura, i creditori chirografari ricevono ipoteticamente il 7% dei loro crediti: 7.339,50 €. Resta scoperto un importo di 97.510,50 €, che la società di leasing potrà chiedere a te, oltre agli interessi nei limiti del contratto.

Ma c’è un argomento da far valere. Se dopo la stima il concedente ha effettivamente venduto l’immobile a 571.300 €, cioè più del valore stimato, la perdita reale non è di 63.580 €, ma di 41.180 € (612.480 − 571.300). Chiedere al garante una somma calcolata sulla stima, quando il ricavo effettivo è stato maggiore, significa chiedergli 22.400 € in più della perdita concreta. È un punto da verificare sui documenti della ricollocazione.

Cosa controllare nel testo della tua fideiussione

La tua posizione dipende in larga parte da ciò che hai firmato. Prima di valutare qualsiasi richiesta, il testo della garanzia va letto con attenzione su alcuni punti. L’importo massimo garantito: la fideiussione per obbligazioni future deve indicare un limite, e oltre quel limite nessuno può chiederti nulla. L’ambito della garanzia: copre solo quel contratto di leasing o tutte le obbligazioni della società verso quel concedente? La presenza di clausole di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni”, che spostano sul garante l’onere di agire dopo aver pagato. Le deroghe agli artt. 1945 e 1957 c.c., cioè alla facoltà di opporre le eccezioni del debitore principale e al termine entro cui il creditore deve agire dopo la scadenza. E ancora: la data della firma rispetto al contratto di leasing, eventuali successive rinegoziazioni del contratto a cui non hai partecipato, le comunicazioni ricevute nel tempo.

Ognuno di questi elementi può ridurre, spostare nel tempo o in alcuni casi escludere la tua esposizione. Nessuno di essi, però, opera in automatico: vanno fatti valere nel momento giusto e nella sede corretta.

I rischi specifici

Il rischio principale, per chi è nella tua posizione, è pagare senza verificare: firmare un piano di rientro o accettare un decreto ingiuntivo su una cifra costruita come se il contratto fosse ancora in corso, senza detrarre il valore del bene. Il secondo rischio è sottovalutare i tempi: se ricevi un decreto ingiuntivo, hai quaranta giorni per opporti, e da lì dipende gran parte della tua difesa.

C’è anche un rischio patrimoniale più ampio: se le garanzie firmate superano le tue possibilità, la richiesta della società di leasing può essere solo la prima di una serie, perché spesso lo stesso socio ha garantito anche i finanziamenti bancari della società.

Le mosse giuste

  1. Chiedi alla società di leasing il conteggio analitico: canoni scaduti, capitale residuo, riscatto, data e prezzo della ricollocazione, spese addebitate.
  2. Acquisisci dalla curatela lo stato passivo e la documentazione sulla stima del bene: sono atti essenziali per capire se la cifra richiesta a te è coerente con quella ammessa nella procedura.
  3. Verifica il testo della fideiussione: limiti di importo, beneficio di escussione, deroghe, clausole di pagamento a prima richiesta.
  4. Se paghi, fallo solo su un importo verificato e ricorda che, pagando, ti surroghi nei diritti del creditore anche nei confronti della procedura.
  5. Se l’esposizione complessiva è insostenibile, valuta le procedure da sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno i percorsi con cui un garante persona fisica può ristrutturare o liquidare i propri debiti. A seconda della tua qualifica, le strade possono essere il concordato minore, la liquidazione controllata o, in alcuni casi da verificare con attenzione, la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Giurisprudenza dedicata

Per i contratti risolti prima della riforma, l’ordinanza Cass. n. 14232 del 22 maggio 2024 ha ribadito che il concedente non può limitarsi a chiedere i canoni scaduti, ma deve consentire al giudice di riequilibrare le posizioni tenendo conto del valore del bene recuperato, per evitare un ingiusto arricchimento. È un principio che il garante può invocare quando la richiesta nei suoi confronti ignora il bene restituito.


Se sei la società di leasing concedente

La tua situazione

Sei una banca o un intermediario finanziario che ha concesso in leasing un bene a un’impresa oggi in liquidazione giudiziale. Hai canoni insoluti, un bene da recuperare e una curatela che ancora non si è pronunciata. Ti chiedi come muoverti per non perdere né il bene né il credito.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la regola chiave è che nella liquidazione giudiziale non esiste autotutela: tutto passa dalla procedura. Non puoi riprenderti il bene di tua iniziativa, non puoi compensare liberamente, non puoi trattenere somme della debitrice a copertura del tuo credito. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 27 dicembre 2025, ha ritenuto inammissibile l’incameramento, da parte del concedente, di una somma ricevuta dall’utilizzatrice a titolo di pegno regolare, una volta aperta la liquidazione giudiziale.

Hai però strumenti precisi. Se il curatore tarda a decidere, puoi metterlo in mora chiedendo al giudice delegato l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, scaduto il quale il contratto si intende sciolto (art. 172, comma 2, CCII). Se il contratto si scioglie, hai diritto alla restituzione del bene, che puoi ottenere con la domanda di rivendica o restituzione (art. 210 CCII). Per i canoni scaduti prima dell’apertura devi presentare domanda di ammissione al passivo; per la differenza tra credito e valore del bene puoi insinuarti in base alla stima del giudice delegato (art. 177, comma 2, CCII). Se il curatore subentra, i canoni che maturano durante la procedura sono prededucibili (art. 172, comma 3), ma quelli scaduti prima dell’apertura restano concorsuali.

I numeri

Ipotesi: leasing su un escavatore con capitale residuo di 58.740 € e canoni scaduti per 9.415 €. Il curatore, messo in mora, lascia decorrere il termine: il contratto si intende sciolto. La stima del giudice delegato indica 49.200 €. Ti insinui per 9.540 € (58.740 − 49.200) più 9.415 € di canoni scaduti. Se poi rivendi l’escavatore a 61.330 €, dovrai versare alla curatela 2.590 € (61.330 − 58.740): il maggior ricavo non ti autorizza a coprire i canoni scaduti, che restano soggetti al concorso.

I rischi specifici

Il rischio principale, per il concedente, è una domanda di ammissione incompleta o costruita sulla norma sbagliata. Se il contratto era già risolto prima dell’apertura, non puoi invocare l’art. 177; se la risoluzione precede il 2017, sui leasing traslativi devi formulare una domanda completa secondo l’art. 1526 c.c., tenendo conto dei canoni riscossi e del valore del bene. Le ordinanze della Cassazione del 2024 (n. 14232, n. 14989, n. 18088) mostrano come domande limitate ai canoni insoluti vengano respinte.

Un secondo rischio riguarda la clausola penale: la Cassazione con l’ordinanza n. 21293 del 30 luglio 2024 ha precisato che il credito risarcitorio derivante dalla penale va fatto valere con apposita domanda di insinuazione, assolvendo agli oneri di allegazione e prova, e che il giudice può ridurlo.

Un terzo rischio è la ricollocazione opaca: vendere senza pubblicità e senza criteri di mercato espone a contestazioni della curatela e dei garanti.

Le mosse giuste

  1. Accerta subito lo stato del contratto alla data di apertura: pendente, già risolto dopo l’agosto 2017, risolto prima.
  2. Se pendente, sollecita la decisione del curatore e, se necessario, attiva la messa in mora ex art. 172, comma 2.
  3. Deposita domanda di restituzione e domanda di ammissione coordinate, separando canoni scaduti, capitale residuo e riscatto.
  4. Ricolloca il bene con procedure trasparenti e documentate, conservando la prova delle offerte ricevute.
  5. Rendiconta alla curatela il ricavato e versa l’eventuale eccedenza.

Come si costruisce una domanda completa

Una domanda di ammissione al passivo ben costruita, per un leasing pendente sciolto dal curatore, contiene almeno questi elementi: la prova del contratto e del piano di ammortamento; il conteggio dei canoni scaduti e non pagati alla data di apertura, con i relativi interessi nei limiti di legge; l’indicazione separata del capitale residuo e del prezzo di riscatto; la domanda di restituzione del bene; la richiesta di ammissione per la differenza tra credito e valore di stima, eventualmente riservando l’aggiornamento all’esito della ricollocazione.

Per i contratti risolti prima dell’apertura, la domanda deve invece seguire il comma 138 della legge 124/2017 (o l’art. 1526 c.c. per i traslativi risolti prima del 2017), dando conto della vendita o della stima del bene e dei criteri adottati. Se si chiede anche la penale, serve una domanda specifica con prova del danno e del contenuto della clausola. Chiedere “tutto” senza distinguere le voci espone al rigetto totale o parziale; chiedere troppo poco espone alla perdita di crediti che non possono più essere recuperati una volta chiuso l’accertamento.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Pescara, 21 novembre 2025, ha affermato che, quando la risoluzione per inadempimento precede l’apertura della liquidazione giudiziale, si applica la legge 124/2017 e il credito del concedente esiste solo se il valore di realizzo del bene restituito è inferiore al debito residuo dell’utilizzatore calcolato secondo il comma 138.


Se sei l’utilizzatore e a finire in liquidazione è la società di leasing

La tua situazione

Hai sempre pagato i canoni. Un giorno ricevi una comunicazione: la società che ti ha concesso il leasing è stata posta in liquidazione giudiziale, o comunque sottoposta a una procedura concorsuale. Temi di perdere il bene che usi ogni giorno o di dover pagare due volte.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Se la procedura riguarda il concedente, il contratto prosegue e tu conservi il diritto di riscattare il bene alla scadenza, pagando i canoni e il prezzo pattuito (art. 177, comma 3, CCII). Il curatore della società di leasing non può semplicemente sciogliersi dal contratto come farebbe con un normale rapporto pendente: la legge ha scelto di tutelare l’utilizzatore adempiente e la continuità della sua attività.

Questo non significa che nulla cambi. I canoni vanno pagati al soggetto legittimato, che dopo l’apertura è la procedura (o il soggetto cui il credito sia stato validamente ceduto). Pagare al vecchio conto o a un soggetto non legittimato può non essere liberatorio. E se tu stesso diventi inadempiente, il curatore può agire per la risoluzione con le regole ordinarie.

Tieni presente, inoltre, che le società di leasing sono intermediari vigilati: per loro, spesso, la crisi viene gestita con la liquidazione coatta amministrativa prevista dalla normativa bancaria e finanziaria, piuttosto che con la liquidazione giudiziale. Le logiche di tutela dell’utilizzatore adempiente sono simili, ma occorre verificare quale procedura sia stata aperta e quali comunicazioni abbia fatto il commissario o il curatore.

I numeri

Ipotesi: canone mensile di 1.265 €, 19 canoni residui (24.035 €), riscatto di 2.450 €. Se continui a pagare regolarmente alla procedura, alla scadenza potrai acquistare il bene versando i 2.450 € del riscatto: esborso complessivo residuo 26.485 €, lo stesso che avresti sostenuto senza la procedura. Se invece sospendessi i pagamenti in attesa di chiarimenti, dopo quattro canoni mensili insoluti (5.060 €) per un bene mobile avresti già superato la soglia del grave inadempimento prevista dalla legge 124/2017.

I rischi specifici

Il rischio principale è sospendere i pagamenti per prudenza: è una reazione comprensibile, ma trasforma una posizione protetta in una posizione di inadempimento. Il secondo rischio è pagare al soggetto sbagliato. Il terzo è perdere la documentazione sul prezzo di riscatto e sulle condizioni contrattuali, che dovrai far valere alla scadenza.

Le mosse giuste

  1. Continua a pagare, ma chiedi per iscritto alla procedura le coordinate corrette e conserva ogni ricevuta.
  2. Se i canoni sono stati ceduti a terzi, pretendi la notifica o la prova della cessione prima di cambiare beneficiario.
  3. Conserva il contratto, il piano di ammortamento e le condizioni di riscatto.
  4. In prossimità della scadenza, comunica per tempo alla procedura la volontà di esercitare il riscatto.

Giurisprudenza dedicata

Su questo profilo la giurisprudenza recente è meno abbondante, proprio perché la norma è chiara: il contratto prosegue. La tutela deriva direttamente dall’art. 177, comma 3, CCII, che riproduce la regola già contenuta nell’ultimo comma dell’art. 72-quater l.f.


Se sei l’imprenditore in crisi, ma non sei ancora in liquidazione giudiziale

La tua situazione

La tua impresa è in difficoltà: hai qualche canone di leasing arretrato, la società di leasing ha mandato una diffida, forse minaccia la risoluzione. Non c’è ancora una procedura aperta. Il macchinario o il capannone in leasing, però, è essenziale per continuare a lavorare, e perderlo significherebbe chiudere.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, il tempo è la variabile decisiva. Finché il contratto non è risolto, hai strumenti per proteggerlo; dopo la risoluzione, le opzioni si riducono drasticamente.

Nella composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), puoi chiedere misure protettive: i creditori nei cui confronti operano non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in tuo danno per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII). Nel concordato preventivo in continuità, l’art. 94-bis CCII prevede una tutela analoga per i contratti essenziali, mentre l’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere di sciogliersi o sospendere i contratti non più utili, con una disciplina del leasing (art. 97, comma 12) che ricalca quella dell’art. 177.

Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 13 aprile 2026, ha ammesso nella fase prenotativa ex art. 44 CCII, in vista di un concordato in continuità diretta, una misura cautelare ex art. 54 CCII che ha inibito alla società di leasing di rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare i contratti in danno della debitrice per il solo mancato pagamento di crediti anteriori o per il deposito della domanda.

I numeri

Canone mensile su un centro di lavoro: 2.140 €. Con quattro canoni mensili insoluti (8.560 €), anche non consecutivi, il concedente ha già un grave inadempimento che gli consente di risolvere il contratto ai sensi della legge 124/2017. Se la risoluzione arriva prima di qualsiasi procedura, il bene viene ripreso e ricollocato: da quel momento la continuità aziendale basata su quel macchinario non è più nelle tue mani. Se invece prima della risoluzione accedi alla composizione negoziata e ottieni le misure protettive, quella risoluzione per crediti anteriori resta bloccata per la durata delle misure.

I rischi specifici

Il rischio principale è arrivare tardi: aspettare la risoluzione o addirittura l’istanza di liquidazione giudiziale di un creditore prima di muoversi. Il secondo rischio è pensare che una clausola contrattuale che collega la risoluzione alla procedura possa essere evitata “trattando” in via informale: nella liquidazione giudiziale quelle clausole sono inefficaci (art. 172 CCII), ma nella fase precedente la protezione deriva dagli strumenti concorsuali, non dalla buona volontà del concedente.

Le mosse giuste

  1. Fai l’inventario dei contratti di leasing essenziali per la continuità e calcola, per ciascuno, arretrati e soglia di grave inadempimento.
  2. Valuta subito l’accesso alla composizione negoziata, se ci sono prospettive concrete di risanamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso e il modo in cui le misure protettive incidono sui contratti di leasing.
  3. Se lo strumento più adatto è il concordato, prepara con i consulenti un piano in cui la sorte di ogni leasing sia già decisa: prosecuzione dei contratti essenziali, scioglimento di quelli inutili.
  4. Chiedi, se necessario, misure cautelari mirate nei confronti del concedente, come nel caso deciso da Verona.
  5. Non fermare i pagamenti in modo selettivo senza una strategia: potresti creare i presupposti per la risoluzione proprio sul contratto più importante.

Giurisprudenza dedicata

Oltre al provvedimento del Tribunale di Verona del 13 aprile 2026, per te è utile ricordare che, se la risoluzione avviene prima dell’apertura di una liquidazione giudiziale, si applica la disciplina della legge 124/2017 e non più l’art. 177 CCII, come confermato dal Tribunale di Pescara il 21 novembre 2025: la scelta del curatore non ci sarà più, e la partita si giocherà solo sul valore del bene.


Stesso contratto, tre esiti diversi: i conti fatti sul serio

Le regole si capiscono davvero solo quando si trasformano in numeri. Di seguito tre ipotesi dimostrative, costruite con importi realistici, che mettono a confronto situazioni diverse. Non sono casi reali: sono esercizi di calcolo che ti aiutano a leggere la tua posizione.

Ipotesi 1 — Contratto pendente, bene che vale più del debito

  • Bene: centro di lavoro CNC, canone mensile 3.595 €.
  • Apertura della liquidazione giudiziale: 17 febbraio 2026.
  • Canoni scaduti e non pagati a quella data: 4, pari a 14.380 €.
  • Quota capitale dei canoni a scadere: 84.215 €; riscatto: 3.425 €. Credito residuo in linea capitale: 87.640 €.
  • Il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, si scioglie dal contratto. La società di leasing rivende il macchinario a 103.270 €.

Sviluppo: 103.270 − 87.640 = 15.630 €. Questa somma va versata alla curatela ai sensi dell’art. 177, comma 1, CCII. I 14.380 € di canoni scaduti prima dell’apertura sono un credito concorsuale: la società di leasing li insinua al passivo e concorre con gli altri creditori chirografari, senza poterli trattenere dal ricavato.

Esito: la massa incassa 15.630 €; il concedente recupera integralmente il capitale residuo e rimane creditore concorsuale per 14.380 €. Per l’ex amministratore garante, il debito garantito si riduce ai soli canoni scaduti non soddisfatti in sede di riparto.

Variante con subentro: se il curatore avesse scelto di subentrare, avrebbe pagato in prededuzione i canoni maturati durante la procedura e il riscatto, potendo poi vendere il bene come proprio. I 14.380 € di arretrati anteriori all’apertura sarebbero comunque rimasti credito concorsuale, per effetto dell’art. 172, comma 3, CCII.

Ipotesi 2 — Contratto pendente, bene che vale meno del debito

  • Bene: capannone industriale in leasing immobiliare.
  • Apertura della liquidazione giudiziale: 9 giugno 2026.
  • Canoni scaduti e non pagati: 41.270 €.
  • Credito residuo in linea capitale: 612.480 €.
  • Stima disposta dal giudice delegato: 548.900 €.

Sviluppo: nessuna eccedenza per la curatela. Il concedente si insinua per 63.580 € (612.480 − 548.900) più 41.270 € di canoni scaduti: 104.850 € in chirografo. Ipotizzando un riparto ai chirografari del 7%, riceve 7.339,50 €; restano scoperti 97.510,50 €, che può chiedere al socio fideiussore.

Esito alternativo: se il concedente vende poi l’immobile a 571.300 €, la perdita effettiva sul capitale è di 41.180 €. Il garante ha un argomento concreto per contestare 22.400 € della richiesta calcolata sulla sola stima.

Ipotesi 3 — Contratto risolto prima dell’apertura (regime della legge 124/2017)

  • Bene: furgone, canone mensile 1.730 €.
  • Quattro canoni insoluti (6.920 €): il concedente risolve il contratto il 3 settembre 2025.
  • Apertura della liquidazione giudiziale dell’utilizzatore: 14 maggio 2026.
  • Canoni a scadere in quota capitale: 31.450 €; riscatto: 1.180 €; spese di recupero e stima: 1.340 €.

Sviluppo secondo il comma 138: 6.920 + 31.450 + 1.180 + 1.340 = 40.890 €. Il furgone viene venduto a 36.210 €. Il credito residuo è di 4.680 € (40.890 − 36.210), da insinuare al passivo in chirografo.

Esito alternativo: se il furgone fosse venduto a 44.500 €, il concedente dovrebbe restituire all’utilizzatore 3.610 € (44.500 − 40.890). Poiché l’utilizzatore è in liquidazione giudiziale, quella somma spetta alla curatela. Qui il curatore non ha fatto alcuna scelta: il contratto era già risolto, quindi non si applica l’art. 177, ma la legge 124/2017.

Cosa insegnano le tre ipotesi

Le tre simulazioni mostrano che la domanda “che fine fa il bene?” ha quasi sempre la stessa risposta materiale, perché il bene torna al concedente, ma una risposta economica molto diversa. Chi vince e chi perde dipende dal rapporto tra valore di mercato e capitale residuo, dal momento in cui il contratto si è sciolto e dalla correttezza della stima.


Quando appartieni a più profili contemporaneamente

La realtà è raramente pulita come uno schema. Molto spesso la stessa persona si trova in due o tre posizioni diverse nello stesso momento. Ecco come si combinano le regole.

L’amministratore che è anche garante

È la situazione più frequente nelle piccole società. Come amministratore hai obblighi di collaborazione con il curatore: consegnare la documentazione, indicare dove si trovano i beni, chiarire i rapporti con la società di leasing. Come garante hai un interesse personale diretto a che il bene venga ricollocato al miglior prezzo possibile, perché ogni euro in più riduce la tua esposizione. I due ruoli, qui, spingono nella stessa direzione: collaborare con la procedura per massimizzare il valore del bene tutela anche il tuo patrimonio. Il punto delicato è non confondere i piani: non puoi negoziare privatamente con la società di leasing la restituzione del bene in cambio di uno sconto sulla tua garanzia, perché la restituzione è un atto della procedura.

L’imprenditore individuale sotto soglia

Se sei un imprenditore individuale o una piccola società che non supera le soglie dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi non superiori a 200.000 €, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €), non puoi essere sottoposto a liquidazione giudiziale. Il tuo strumento è la liquidazione controllata o, se c’è una prospettiva di continuità, il concordato minore. L’art. 177 CCII è dettato per la liquidazione giudiziale e la sua applicazione alle procedure minori va valutata con attenzione, anche alla luce dei principi generali sui rapporti pendenti e della legge 124/2017. È uno dei casi in cui la competenza specifica nelle procedure da sovraindebitamento fa la differenza.

L’utilizzatore che è anche creditore della società di leasing

Può accadere che un’impresa utilizzatrice vanti crediti verso il concedente, per esempio per rimborsi, indennizzi o forniture. Se il concedente è in procedura, la compensazione segue regole concorsuali precise (art. 155 CCII) e non può essere improvvisata trattenendo i canoni. Il contratto di leasing prosegue: continua a pagare e fai valere il tuo credito nelle forme corrette.

Il garante di più contratti di leasing della stessa società

Se hai garantito tre contratti (un immobile, un macchinario, due auto), le regole si applicano contratto per contratto. Può succedere che su un bene la curatela incassi un’eccedenza e su un altro il concedente resti scoperto. Se il concedente è lo stesso, non può compensare automaticamente l’eccedenza dovuta alla curatela sul primo contratto con la perdita subita sul secondo per ridurre la tua esposizione personale, né al contrario: le due partite seguono canali diversi, una verso la massa, l’altra verso di te. Per questo il conteggio va fatto su ogni singolo contratto.

Il leasing dentro la vendita dell’azienda

Nella liquidazione giudiziale il curatore può vendere l’azienda o suoi rami, anche in blocco, per preservarne il valore. Se il ramo comprende beni in leasing essenziali, come la linea produttiva o il capannone, il curatore può decidere di subentrare nei contratti per poi trasferirli all’acquirente insieme all’azienda, oppure l’acquirente può trattare direttamente con il concedente un nuovo contratto o il subentro. In tutti i casi, il concedente non può essere obbligato ad accettare un nuovo utilizzatore senza le garanzie che ritiene adeguate, ma ha spesso interesse economico a mantenere il bene in uso anziché ricollocarlo sul mercato.

Per l’ex imprenditore e per i garanti questa soluzione può essere la migliore: il bene resta produttivo, il concedente viene pagato da un soggetto solvibile e il debito residuo garantito si riduce o si azzera. Per questo, quando c’è un’azienda ancora viva, vale la pena segnalare al curatore l’esistenza di possibili acquirenti interessati anche ai contratti di leasing.

L’imprenditore in crisi che diventa utilizzatore in liquidazione giudiziale

Se un tentativo di composizione negoziata o di concordato non va a buon fine e si apre la liquidazione giudiziale, le protezioni cessano e subentra la disciplina del curatore. I pagamenti eseguiti nel frattempo in esecuzione del piano o autorizzati dal tribunale godono delle tutele previste dal Codice; quelli fatti in modo disordinato possono invece essere esposti a contestazioni. Un percorso di crisi ben documentato protegge anche l’eventuale fase liquidatoria successiva.


I sei profili a confronto

Guardati da vicino, i sei profili hanno una logica comune, ma priorità diverse. L’utilizzatore di beni mobili deve preoccuparsi soprattutto del prezzo di ricollocazione; chi ha un immobile in leasing deve gestire liberazione, stima e possibili subentri; il garante deve verificare il conteggio che gli viene presentato; il concedente deve costruire correttamente la domanda; l’utilizzatore di un concedente in procedura deve solo continuare a pagare al soggetto giusto; l’imprenditore in crisi deve muoversi prima della risoluzione. La tabella che segue riassume le differenze essenziali.

AspettoUtilizzatore beni mobiliUtilizzatore immobileGaranteConcedenteUtilizzatore con concedente in proceduraImprenditore in crisi (pre-LG)
Norma chiaveArtt. 172 e 177 CCIIArtt. 172, 177, 216 CCIIArtt. 1936 ss. c.c. + art. 177 CCIIArtt. 172, 177, 201, 210 CCIIArt. 177, comma 3, CCIIArtt. 18, 54, 94-bis, 97 CCII
Chi decide la sorte del contrattoCuratore, autorizzato dal comitatoCuratore, autorizzato dal comitatoNessuno: subisce la decisionePuò mettere in mora il curatore (max 60 giorni)Nessuno: il contratto prosegueIl debitore, con gli strumenti di crisi
Destino del beneRestituito o riscattato dal curatoreRestituito libero o riscattatoIrrilevante sulla proprietà, decisivo sul debitoRecuperato e ricollocatoResta all’utilizzatore, con riscattoResta in uso se protetto in tempo
Soglia risoluzione L. 124/20174 canoni mensili6 canoni mensili o 2 trimestrali—Da verificare prima di risolvere—Da monitorare prima di qualsiasi mossa
Eccedenza di valoreVa alla curatelaVa alla curatelaRiduce il debito garantitoVa versata alla curatela——
Rischio principaleSvendita del beneImmobile occupatoPagare senza verificareDomanda incompletaSospendere i pagamentiArrivare dopo la risoluzione
Prima mossaElenco completo dei contratti al curatoreDocumentare valore e liberareChiedere conteggio analiticoAccertare lo stato del contrattoPagare al soggetto legittimatoValutare subito la composizione negoziata

Le domande che valgono per tutti

Cosa succede se il curatore non decide nulla?

Il contratto resta sospeso. È una situazione che non conviene a nessuno: il concedente non incassa e non recupera il bene, la procedura non ne sfrutta il valore. Per questo l’art. 172, comma 2, CCII consente al concedente di mettere in mora il curatore: il giudice delegato assegna un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Anche l’utilizzatore-debitore, tramite il curatore, ha interesse a una decisione rapida, perché il bene fermo si deprezza.

I canoni che ho pagato negli anni sono persi?

Non nel senso che temi. Nel regime dell’art. 177 CCII e della legge 124/2017, i canoni già pagati restano al concedente, ma il loro effetto economico si recupera attraverso il meccanismo dell’eccedenza: se hai pagato molto, il capitale residuo è basso e la differenza con il valore di mercato del bene, che finisce alla curatela, è alta. I canoni pagati nei termini d’uso, inoltre, non sono revocabili. Diverso il discorso per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017, dove continua ad applicarsi l’art. 1526 c.c.

La clausola che risolve il contratto se si apre la liquidazione giudiziale è valida?

No. L’art. 172 CCII dichiara inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale. La società di leasing non può quindi sottrarre il contratto alla scelta del curatore con una clausola “ipso facto”. Resta invece possibile una risoluzione per inadempimento maturata prima dell’apertura, alle condizioni di legge.

Posso riacquistare il bene per ripartire con una nuova attività?

Il bene appartiene al concedente oppure, se il curatore riscatta, entra nell’attivo e viene venduto con procedure competitive. Nulla vieta che un soggetto nuovo, anche collegato all’ex imprenditore, partecipi a una vendita trasparente o tratti con la società di leasing dopo la restituzione, a valori di mercato. Ciò che non è ammesso è un accordo riservato che sottragga valore alla procedura.

Cosa cambia se il contratto era un leasing “di godimento” o “traslativo”?

Per i contratti pendenti all’apertura della liquidazione giudiziale e per quelli risolti dopo l’entrata in vigore della legge 124/2017, la distinzione non ha più rilievo pratico: le regole sono le stesse per tutti i leasing finanziari. La distinzione sopravvive solo per i contratti risolti prima di quella data, come hanno chiarito le Sezioni Unite nel 2021. In quei casi occorre capire se il canone remunerava soprattutto il godimento del bene, oppure se incorporava anche una quota del prezzo, con un valore residuo del bene alla scadenza sensibilmente superiore al riscatto: in quest’ultima ipotesi il leasing è traslativo e si applica l’art. 1526 c.c. È una valutazione tecnica, che richiede di confrontare durata del contratto, vita economica del bene e prezzo di opzione.

Il curatore può rinunciare al bene anche se vale di più?

In teoria il curatore sceglie liberamente, con l’autorizzazione del comitato dei creditori; in pratica, però, la scelta deve rispondere all’interesse dei creditori. Anche quando si scioglie, l’eccedenza di valore torna comunque alla massa attraverso l’art. 177, comma 1. Il vero pericolo non è la scelta dello scioglimento in sé, ma una ricollocazione fatta a valori non di mercato: per questo il controllo si concentra sulla fase di vendita.

Se la liquidazione giudiziale si chiude, il debito residuo del leasing sparisce?

Per il debitore persona fisica può intervenire l’esdebitazione, alle condizioni previste dal Codice della crisi. Per la società, la chiusura della procedura porta di regola alla cancellazione. Ma i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati restano salvi: per i garanti, quindi, la chiusura della procedura non chiude il problema.


La giurisprudenza che conta, profilo per profilo

Di seguito le pronunce di riferimento, ordinate secondo il profilo a cui servono di più. I principi sono riformulati in parole nostre.

Per tutti i profili: la bussola

Cass., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061. La disciplina della legge 124/2017 non è retroattiva: il comma 138 si applica alle risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo la sua entrata in vigore. Per i contratti risolti prima resta la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo, anche se alla risoluzione segue il fallimento dell’utilizzatore; la norma fallimentare sul leasing non si applica per analogia ai contratti già risolti. Rilevanza: è la sentenza che stabilisce quale regola applicare in base alla data della risoluzione.

Cass., ord. 14 marzo 2023, n. 7367. Conferma il principio delle Sezioni Unite per i leasing traslativi risolti prima della legge 124/2017. Rilevanza: consolida l’orientamento e chiude i tentativi di superarlo.

Cass. n. 27133 del 2022. Ribadisce che la legge 124/2017 governa le risoluzioni i cui presupposti sono maturati dopo la sua entrata in vigore. Rilevanza: individua il confine temporale tra i due regimi.

Per l’utilizzatore di beni mobili

Cass., ord. n. 3200 del 2019. Quando il curatore si scioglie da un leasing pendente, i canoni scaduti prima dell’apertura sono un credito concorsuale che il concedente deve insinuare al passivo, senza diritto al risarcimento del danno; il concedente non può soddisfarsi direttamente trattenendoli dal ricavato della ricollocazione. Rilevanza: protegge l’eccedenza di valore del bene a favore della massa.

Cass. 29 marzo 2019, n. 8980. Aveva esteso la norma fallimentare anche ai contratti risolti prima del fallimento, con stima del giudice delegato. Rilevanza: orientamento superato dalle Sezioni Unite del 2021, da conoscere per leggere correttamente le pronunce più vecchie.

Per l’utilizzatore di un immobile

Cass. 22 marzo 2022, n. 9210. Nel leasing immobiliare traslativo risolto per inadempimento, la restituzione delle rate all’utilizzatore ex art. 1526 c.c. presuppone la previa restituzione dell’immobile. Rilevanza: chi trattiene l’immobile non può pretendere il rimborso.

Trib. Milano, g.d., 2 dicembre 2025. Nella liquidazione giudiziale il giudice delegato può emettere un ordine di liberazione dell’immobile in leasing occupato senza titolo, con lo schema dell’art. 216 CCII, per consentirne la restituzione libera al concedente. Rilevanza: accelera la restituzione e la ricollocazione.

Per il garante

Cass., ord. 22 maggio 2024, n. 14232. Nei leasing traslativi risolti prima della riforma, il concedente non può chiedere i soli canoni scaduti: deve consentire al giudice di riequilibrare le posizioni detraendo il valore del bene recuperato. Rilevanza: fondamento per contestare richieste che ignorano la restituzione del bene.

Cass. 4 ottobre 2023, n. 28037. Per i leasing traslativi risolti prima del fallimento, la clausola penale è applicabile, ma il giudice può ridurla quando crea uno squilibrio tra le posizioni delle parti. Rilevanza: limite alle pretese eccessive, che si riflette anche sul debito garantito.

Per il concedente

Cass., ord. 30 luglio 2024, n. 21293. Il credito risarcitorio derivante da una clausola penale va fatto valere con apposita domanda di insinuazione, con i relativi oneri di allegazione e prova, e resta soggetto al potere di riduzione del giudice. Rilevanza: impone domande precise e documentate.

Cass., ord. 28 maggio 2024, n. 14989. Per il leasing traslativo risolto prima del fallimento non si applica la norma fallimentare speciale, ma l’art. 1526 c.c., con oneri probatori a carico del concedente. Rilevanza: guida la costruzione della domanda sui contratti “vecchi”.

Cass., ord. n. 18088 del 2024. Dichiara inammissibile il ricorso del concedente che si era limitato a chiedere le rate insolute: la domanda deve comprendere la restituzione dei canoni e la quantificazione dell’equo compenso. Rilevanza: domanda incompleta equivale a domanda persa.

Cass., ord. n. 26258 del 2024. Nei leasing risolti prima della riforma, se il contratto prevede già un patto di deduzione a tutela dell’utilizzatore, il potere del giudice di ridurre la penale incontra limiti. Rilevanza: il testo contrattuale pesa sul risultato.

Trib. Pescara, 21 novembre 2025. Se la risoluzione precede l’apertura della liquidazione giudiziale, si applica la legge 124/2017 e il concedente ha un credito solo se il valore di realizzo del bene è inferiore al debito residuo calcolato secondo il comma 138. Rilevanza: applicazione concreta del regime post-2017 alla liquidazione giudiziale.

Trib. Milano, 21 novembre 2025. Per i leasing traslativi risolti prima della legge 124/2017 e seguiti dal fallimento dell’utilizzatore, si applica per analogia l’art. 1526, comma 2, c.c., con potere correttivo del giudice sulla clausola penale. Rilevanza: conferma di merito recente dell’orientamento di legittimità.

Trib. Milano, 27 dicembre 2025. Aperta la liquidazione giudiziale dell’utilizzatrice, il concedente non può incamerare la somma ricevuta a titolo di pegno regolare. Rilevanza: esclude l’autotutela del concedente.

Per l’imprenditore in crisi

Trib. Verona, 13 aprile 2026. Nella fase prenotativa ex art. 44 CCII, in vista di un concordato in continuità, è ammissibile una misura cautelare ex art. 54 CCII che inibisce alla società di leasing di risolvere, anticipare o modificare i contratti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Rilevanza: consente di proteggere i leasing essenziali prima ancora del deposito del piano.


Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo

Ogni profilo richiede un lavoro diverso. Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo.

  1. Ricostruiamo lo stato di ogni contratto alla data di apertura: pendente, risolto dopo l’agosto 2017 o risolto prima, perché da questo dipende la norma applicabile.
  2. Per gli utilizzatori, prepariamo il fascicolo dei leasing da consegnare al curatore, con piani di ammortamento, arretrati, riscatti e ubicazione dei beni.
  3. Verifichiamo la stima e la ricollocazione dei beni, confrontando i valori indicati con dati di mercato e contestando le svendite nelle sedi corrette.
  4. Per chi ha un immobile in leasing, gestiamo la liberazione e i rapporti con eventuali subconduttori, per evitare costi e ordini coattivi.
  5. Per i garanti, ricalcoliamo il debito garantito contratto per contratto, detraendo il valore del bene recuperato, e verifichiamo il testo della fideiussione.
  6. Redigiamo e contestiamo domande di ammissione al passivo e di restituzione, e proponiamo opposizione allo stato passivo nei termini.
  7. Per gli utilizzatori di un concedente in procedura, verifichiamo il soggetto legittimato a ricevere i canoni e tuteliamo il diritto di riscatto.
  8. Per le imprese in crisi, attiviamo composizione negoziata, misure protettive e misure cautelari a difesa dei contratti di leasing essenziali.
  9. Valutiamo per i garanti persone fisiche l’accesso alle procedure da sovraindebitamento, quando l’esposizione è insostenibile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in modo particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato conosce il momento in cui le misure protettive possono ancora salvare un contratto di leasing essenziale, prima che la risoluzione renda irreversibile la perdita del bene. Come cassazionista, può seguire il contenzioso sullo stato passivo, dove si decidono la stima, la penale e la corretta applicazione dell’art. 177 CCII, fino all’ultimo grado di giudizio.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.

Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi costruiscono la difesa, i secondi ricostruiscono piani di ammortamento, capitale residuo ed eccedenze, perché nel leasing ogni argomento giuridico si traduce in un calcolo.


Prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Il primo passo è individuare il tuo profilo; il secondo è muoverti secondo le regole che valgono per te, non per qualcun altro. L’utilizzatore deve proteggere il valore del bene, il garante deve verificare il conteggio, il concedente deve costruire la domanda giusta, chi ha un concedente in procedura deve continuare a pagare al soggetto corretto, l’imprenditore in crisi deve agire prima della risoluzione.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato la coprono in tutte le sue fasi: la crisi d’impresa che precede la liquidazione giudiziale, come Esperto Negoziatore ex D.L. 118/2021; la dimensione finanziaria del contratto, con il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario; la posizione dei garanti persone fisiche, come Gestore della crisi e fiduciario OCC; il contenzioso sullo stato passivo, come cassazionista.

📩 Ogni settimana che passa può cambiare la norma applicabile al tuo contratto: scrivici oggi stesso, i recapiti dello Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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