Dopo L’esdebitazione Si Può Chiedere Un Mutuo O Un Prestito?

Sì, si può. Nessuna norma italiana vieta a chi ha ottenuto l’esdebitazione di chiedere un mutuo, un prestito personale o una cessione del quinto. Ma dire soltanto “sì” sarebbe una mezza verità, e le mezze verità, in questa materia, costano care. Non esiste una risposta unica alla domanda “posso tornare a chiedere credito?”: la risposta cambia in base a chi sei, a quale procedura hai attraversato e a che cosa raccontano oggi di te le banche dati creditizie.

Qualche esempio lampo. Un lavoratore dipendente esdebitato dopo una liquidazione controllata, con busta paga stabile, può ottenere una cessione del quinto anche a pochi mesi dal decreto, perché quella forma di credito si regge sulla retribuzione e sulle coperture assicurative più che sulla storia creditizia. Un ex imprenditore uscito da una liquidazione giudiziale, invece, può trovarsi davanti a un rifiuto del mutuo per anni, pur senza più un euro di debito esigibile, se nei sistemi di informazioni creditizie e nella Centrale dei Rischi restano rappresentazioni non aggiornate. Un debitore incapiente esdebitato “a costo zero” ha un problema ancora diverso: nei tre anni successivi al decreto deve sapere quali entrate possono far rivivere l’esigibilità dei vecchi debiti e quali no. E chi aveva firmato una fideiussione per il debitore esdebitato scopre, spesso troppo tardi, che la liberazione non si estende a lui.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi sei sezioni dedicate: lavoratore dipendente, pensionato, lavoratore autonomo e professionista, ex imprenditore, debitore incapiente, garante o coobbligato del debitore esdebitato. Seguono simulazioni numeriche, casi misti, una tabella di confronto e le pronunce di riferimento ordinate profilo per profilo.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la domanda “posso avere un mutuo dopo l’esdebitazione?” sta sul confine tra due materie: la procedura di sovraindebitamento, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e il rapporto con banche, finanziarie e banche dati creditizie, che rientra nel lavoro dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario da lui coordinato. Chi ha seguito una procedura dall’apertura al decreto sa quali documenti servono per far “parlare” correttamente quel decreto davanti a un istituto di credito.

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Le regole che valgono per tutti, qualunque sia il tuo profilo

Prima di entrare nelle situazioni personali, conviene fissare una volta per tutte la base normativa comune. Le sezioni sui singoli profili rimandano qui.

Che cosa fa (e che cosa non fa) l’esdebitazione

L’esdebitazione è disciplinata dagli articoli 278 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Secondo l’art. 278, consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o di una liquidazione controllata. Con l’esdebitazione vengono meno anche le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale. Per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’effetto liberatorio opera per la parte che eccede la percentuale riconosciuta nel concorso ai creditori di pari grado.

Tre limiti vanno tenuti sempre a mente, perché incidono direttamente sulla possibilità di ottenere nuovo credito:

  1. restano fermi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: il garante non è liberato;
  2. alcune categorie di debiti restano escluse dall’effetto liberatorio (gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti);
  3. l’esdebitazione riguarda i debiti anteriori: ogni obbligazione nuova, contratta dopo, segue le regole ordinarie.

L’esdebitazione rende inesigibili i vecchi debiti, ma non impone a nessuna banca di concederti un nuovo finanziamento. Il credito resta un contratto: l’intermediario valuta liberamente, ma deve farlo su dati corretti e aggiornati.

Le diverse strade verso l’esdebitazione

Il Codice prevede percorsi diversi, e ciascuno lascia una “traccia” diversa:

  • nella liquidazione controllata del sovraindebitato (consumatore, professionista, piccolo imprenditore, imprenditore agricolo), l’art. 282 prevede che l’esdebitazione operi di diritto alla chiusura della procedura o, comunque, decorsi tre anni dalla sua apertura, con decreto del tribunale, salvo che il debitore abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  • nella liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), l’esdebitazione si ottiene alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, alle condizioni di meritevolezza dell’art. 280;
  • per il debitore incapiente, persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva, l’art. 283 consente l’esdebitazione una sola volta nella vita, senza passare da una liquidazione;
  • chi ha seguito una ristrutturazione dei debiti del consumatore (l’ex piano del consumatore) o un concordato minore non riceve un “decreto di esdebitazione” in senso tecnico, ma si libera secondo le condizioni del piano omologato, una volta eseguito.

Il merito creditizio: il vero “esame” che dovrai superare

Ogni finanziamento a un consumatore passa dalla valutazione del merito creditizio: l’art. 124-bis del Testo Unico Bancario (TUB) la impone per il credito ai consumatori, l’art. 120-undecies TUB per i contratti di credito relativi a immobili residenziali. La banca deve verificare, su informazioni adeguate, che tu sia in grado di rimborsare. Può farlo consultando le banche dati.

Il rapporto tra merito creditizio e sovraindebitamento non è neutro: l’art. 69 CCII esclude dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore chi sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell’esdebitazione due volte, e l’art. 280 prevede limiti analoghi per chi chiede una nuova esdebitazione in liquidazione giudiziale. Tradotto: dopo l’esdebitazione un eventuale nuovo sovraindebitamento ti troverebbe con meno strumenti di tutela. Questo non è un divieto di chiedere credito, ma una ragione in più per chiederlo in misura sostenibile.

Le tre “memorie” che la banca consulterà

Quando presenti una richiesta di finanziamento, la banca guarda in tre archivi distinti:

La Centrale dei Rischi (CR) della Banca d’Italia. Registra le esposizioni verso il sistema bancario sopra determinate soglie; per le sofferenze la soglia è molto bassa (250 euro), per le altre posizioni è di 30.000 euro. Le sofferenze richiedono una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente, non un semplice ritardo. Quando il finanziamento è estinto o l’esposizione scende sotto soglia, l’intermediario smette di segnalare; lo storico delle segnalazioni mensili, però, resta consultabile per un certo periodo.

I Sistemi di Informazioni Creditizie privati (SIC), come CRIF, CTC ed Experian, regolati dal Codice di condotta approvato dal Garante privacy nel 2019. I tempi di conservazione sono scanditi con precisione: i ritardi fino a due rate poi regolarizzati restano 12 mesi dalla regolarizzazione; i ritardi superiori restano 24 mesi; gli inadempimenti non regolarizzati fino a 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento, entro un limite massimo complessivo; le informazioni positive su rapporti estinti regolarmente fino a 60 mesi. Le richieste di finanziamento restano visibili per un periodo breve (in caso di rifiuto o rinuncia, 90 giorni dall’esito).

I registri pubblici: registri immobiliari (trascrizioni e iscrizioni sui beni), registro delle imprese per chi era imprenditore, pubblicità delle sentenze di apertura delle liquidazioni.

L’esdebitazione non cancella automaticamente nulla in queste tre memorie: è una vicenda giuridica che deve essere comunicata, documentata e fatta riflettere correttamente in ciascuna di esse. Qui si gioca la partita più importante, ed è qui che la giurisprudenza europea offre un argomento forte: la Corte di Giustizia UE (sentenza 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22) ha escluso che le società di informazioni commerciali possano conservare i dati sull’esdebitazione, tratti da un registro pubblico, per un periodo più lungo di quello in cui il dato resta nel registro pubblico stesso.

Il preavviso di segnalazione

Ultimo elemento comune: prima di una segnalazione negativa nei SIC, l’intermediario deve inviarti un preavviso. L’Arbitro Bancario Finanziario, con il Collegio di Coordinamento (decisione n. 4632 del 15 maggio 2023), ha esteso la rilevanza del preavviso a tutte le persone fisiche, consumatori o professionisti. Se una segnalazione ancora presente nella tua posizione è nata senza preavviso, il problema non è più solo “quanto dura”, ma “se doveva esserci”.

Pignoramenti pendenti, ipoteche e altre formalità

Un aspetto spesso trascurato riguarda ciò che resta “appeso” ai beni e ai redditi dopo la procedura. Con l’apertura della liquidazione, le azioni esecutive individuali dei creditori anteriori si arrestano e il patrimonio viene gestito dal liquidatore; con la vendita concorsuale dei beni, le iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni dei pignoramenti vengono cancellate secondo le regole della procedura. Ma nella pratica capita che una formalità resti nei registri immobiliari, o che un pignoramento presso il datore di lavoro continui a essere applicato per inerzia amministrativa.

Per chi chiede un mutuo, questo dettaglio è decisivo: la banca che finanzia l’acquisto di un immobile, e chi vende, faranno eseguire visure ipotecarie sul tuo nominativo. Una formalità pregiudizievole non cancellata, anche se riferita a un debito ormai inesigibile, rallenta o blocca l’istruttoria. Prima di chiedere un mutuo, una visura ipotecaria sul proprio nominativo è importante quanto la visura della Centrale dei Rischi.

Come si chiede l’aggiornamento: il percorso in quattro passaggi

Il percorso è lo stesso per tutti i profili, e conviene descriverlo una volta sola.

Il primo passaggio è l’accesso ai dati: la visura della Centrale dei Rischi si chiede gratuitamente alla Banca d’Italia; per i SIC si esercita il diritto di accesso previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 presso ciascun gestore. Senza le visure, qualunque richiesta è “alla cieca”.

Il secondo passaggio è la mappatura: ogni posizione negativa va collegata a un creditore della procedura, verificando se il credito era incluso nel concorso, se è stato ceduto, se è ancora gestito dall’intermediario originario.

Il terzo passaggio è l’istanza documentata: una comunicazione scritta all’intermediario segnalante e al gestore della banca dati, con il decreto di esdebitazione, l’attestazione della sua definitività quando rilevante e l’indicazione precisa del rapporto. L’intermediario è tenuto a rispondere al reclamo entro i termini previsti dalla disciplina di trasparenza bancaria.

Il quarto passaggio, se l’aggiornamento non arriva o è insufficiente, è la tutela: ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario dopo il reclamo, reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per i profili di conservazione e correttezza del dato, oppure azione davanti al giudice ordinario, anche in via d’urgenza quando una specifica operazione (un rogito, una cessione del quinto) è bloccata.


Profilo 1 — Sei un lavoratore dipendente esdebitato

La tua situazione

Hai uno stipendio fisso, magari da anni presso lo stesso datore di lavoro. Il sovraindebitamento è nato da prestiti personali accumulati, carte revolving, un finanziamento auto, forse una cessione del quinto e una delega di pagamento sommate. Sei passato da una liquidazione controllata: per tre anni una parte della tua retribuzione, eccedente quanto il giudice ha riconosciuto necessario al mantenimento tuo e della famiglia, è andata ai creditori. Ora hai in mano il decreto di esdebitazione. Vuoi cambiare auto, oppure — obiettivo più ambizioso — comprare casa per smettere di pagare un affitto.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la busta paga è la tua garanzia più forte, e la legge ti consente di usarla anche subito dopo l’esdebitazione, purché la tua posizione nelle banche dati sia rappresentata correttamente.

Il primo strumento realistico è la cessione del quinto dello stipendio, disciplinata dal D.P.R. 180/1950: la rata non può superare un quinto della retribuzione netta, viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro e il finanziamento è assistito da coperture assicurative obbligatorie sul rischio vita e sul rischio impiego. Per questa ragione gli istituti che la erogano sono meno dipendenti dallo storico creditizio rispetto a chi concede un prestito personale. C’è però un’avvertenza: se durante la procedura una tua cessione del quinto preesistente è rimasta in essere o è stata oggetto di specifiche vicende, la capienza residua del quinto va verificata in concreto.

Il prestito personale e il mutuo passano invece da una valutazione del merito creditizio piena, ai sensi degli artt. 124-bis e 120-undecies TUB. Qui contano tre fattori: la rata sostenibile rispetto al reddito, l’anzianità e la stabilità del contratto di lavoro, e l’assenza di segnalazioni negative attive.

Per chi è nella tua posizione, il nodo tecnico è il passaggio dalla liquidazione controllata ai SIC. I finanziamenti rimasti insoddisfatti erano stati, con ogni probabilità, segnalati come inadempimenti. Con il decreto di esdebitazione il credito diventa inesigibile: è una “vicenda rilevante” del rapporto, che l’intermediario deve rappresentare aggiornando il dato. Da quel momento decorrono i tempi di conservazione previsti dal Codice di condotta, ma resta aperta la questione — sostenuta dall’argomento della Corte di Giustizia UE — se una rappresentazione negativa possa sopravvivere oltre il ragionevole a un provvedimento giudiziale che ha estinto l’esigibilità del debito.

I numeri

Poniamo una retribuzione netta mensile di 1.740 euro.

  • Cessione del quinto: rata massima = 1.740 ÷ 5 = 348 euro. Con una durata di 120 mesi, la rata massima consente di finanziare importi significativi, che dipenderanno dal TAEG applicato.
  • Prestito personale: richiesta di 14.600 euro in 72 mesi con un TAN ipotetico del 9,5%. La rata si attesta intorno a 267 euro, pari a circa il 15,3% del reddito netto.
  • Mutuo: molte banche adottano, come prassi interna (non come regola di legge), un rapporto rata/reddito intorno al 30-35%. Con 1.740 euro netti, una rata di 540-600 euro è normalmente considerata la soglia superiore di sostenibilità, da ridurre se sono presenti altri impegni mensili.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è credere che il decreto “ripulisca” automaticamente la tua posizione e presentare cinque domande di finanziamento in una settimana. Ogni richiesta lascia una traccia nei SIC; più richieste ravvicinate e respinte peggiorano il quadro, proprio nel momento in cui dovresti dimostrare stabilità.

Altri rischi tipici: dimenticare che un debito escluso dall’esdebitazione (ad esempio un assegno di mantenimento arretrato) resta esigibile e può portare a un nuovo pignoramento dello stipendio; sottovalutare che un’eventuale nuova crisi ti troverebbe escluso dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore per cinque anni.

Le mosse giuste

  1. Ottieni le visure della Centrale dei Rischi (gratuita, presso la Banca d’Italia) e dei principali SIC, prima di qualsiasi richiesta.
  2. Confronta ogni posizione con l’elenco dei creditori della procedura: ogni finanziamento incluso nella liquidazione deve risultare aggiornato in coerenza con il decreto.
  3. Invia a ciascun intermediario e gestore copia del decreto di esdebitazione, con richiesta scritta di aggiornamento o cancellazione, conservando la prova dell’invio.
  4. Parti da una forma di credito proporzionata: una cessione del quinto di importo contenuto, puntualmente rimborsata, costruisce nel tempo una storia positiva.
  5. Valuta il mutuo solo quando le visure sono pulite e hai accumulato almeno qualche mese di regolarità documentabile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce il contenuto tipico di un fascicolo di liquidazione controllata: è da quel fascicolo che si ricavano i documenti per chiedere l’aggiornamento di ogni singola segnalazione.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione (Sez. I, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074) ha chiarito che l’ammissione alla liquidazione controllata non presuppone un giudizio di meritevolezza: le circostanze relative alla negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento restano valutabili nella fase dell’esdebitazione. Per te significa che il decreto di esdebitazione, quando arriva, incorpora una valutazione positiva della tua condotta: un argomento da far valere anche davanti alla banca che teme di finanziare un “cattivo pagatore”.

Se il tuo obiettivo è la prima casa

Per chi è nella tua posizione, il mutuo per l’abitazione principale è spesso il vero obiettivo, perché l’affitto pesa sul bilancio quanto o più di una rata. Esistono strumenti pubblici di garanzia per l’acquisto della prima casa, con requisiti soggettivi e reddituali che cambiano nel tempo e vanno verificati al momento della domanda: la garanzia pubblica riduce il rischio per la banca, ma non sostituisce la valutazione del merito creditizio né rende irrilevanti le segnalazioni.

Tre accorgimenti pratici fanno la differenza. Primo: presentare la domanda con l’anticipo già accantonato su un conto intestato, con movimenti tracciabili successivi alla chiusura della procedura. Secondo: evitare, nei mesi precedenti la domanda, nuovi finanziamenti rateali anche di piccolo importo, che riducono la rata di mutuo sostenibile. Terzo: se la cessione del quinto è già in corso, calcolare la rata del mutuo sul reddito al netto della trattenuta, perché così farà la banca.


Profilo 2 — Sei un pensionato esdebitato

La tua situazione

Percepisci una pensione, spesso di importo medio o modesto. Il sovraindebitamento può avere origini diverse: prestiti contratti ancora durante la vita lavorativa, finanziamenti chiesti per aiutare figli o nipoti, garanzie prestate, spese sanitarie. Sei arrivato all’esdebitazione con una liquidazione controllata o, se la pensione non lasciava margini oltre il necessario, con la procedura per l’incapiente. Ora vorresti un piccolo prestito per ristrutturare il bagno, o una cessione del quinto per affrontare una spesa imprevista.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma ti limitano anche più di quanto speri. Per te lo strumento di credito più accessibile è la cessione del quinto della pensione, ma l’importo finanziabile è condizionato dalla tutela del minimo pensionistico e dall’età.

La cessione del quinto della pensione segue il D.P.R. 180/1950 ed è erogata da intermediari convenzionati con l’ente previdenziale: la quota ceduta non può superare un quinto della pensione netta e, dopo la trattenuta, deve restare garantito il trattamento minimo previsto. La copertura assicurativa sul rischio vita, obbligatoria, pesa in funzione dell’età: al crescere dell’età la durata massima si accorcia e il costo della copertura aumenta.

Il prestito personale ordinario e il mutuo sono più difficili, per ragioni che non dipendono dall’esdebitazione: molte banche fissano limiti di età alla scadenza del finanziamento, e la pensione, per quanto sicura, non cresce. L’esdebitazione aggiunge un elemento: le eventuali segnalazioni pregresse vanno aggiornate come per qualunque altro profilo.

C’è poi una particolarità che riguarda spesso i pensionati: le comunicazioni digitali. Molti intermediari trasmettono i preavvisi di segnalazione nell’area riservata dell’home banking. L’ABF (Collegio di Torino, decisione 29 gennaio 2025, n. 1101) ha escluso che l’obbligo di preavviso possa dirsi assolto con la sola messa a disposizione del documento nell’area riservata. Se una tua segnalazione pregressa è nata così, può essere contestata.

I numeri

Poniamo una pensione netta di 1.310 euro.

  • Cessione del quinto: rata massima teorica = 1.310 ÷ 5 = 262 euro. Residuo dopo la trattenuta: 1.048 euro, superiore al trattamento minimo, quindi la quota è teoricamente cedibile per intero.
  • Durata: con un’età di 72 anni alla richiesta, la durata effettivamente concessa dipenderà dai limiti di età fissati dall’intermediario e dall’assicuratore; a parità di rata, una durata più breve significa un importo finanziato minore.
  • Prestito personale: per 6.300 euro in 48 mesi con TAN ipotetico dell’8,9%, la rata si colloca intorno a 157 euro, circa il 12% della pensione.

I rischi specifici

Il rischio principale è accettare un finanziamento “sostitutivo” proposto con insistenza da operatori non trasparenti, che promettono di “sistemare” la posizione creditizia in cambio di un prestito a costi elevati. Chi è appena uscito da una procedura è un bersaglio naturale di questo tipo di offerte.

Altro rischio: essere garante di un familiare. Se hai firmato fideiussioni per un figlio e il figlio smette di pagare, la tua posizione creditizia nuova può essere compromessa da un debito che non è tuo e che la tua esdebitazione non ha toccato, se sorto dopo o se garantito da te a favore di terzi.

Le mosse giuste

  1. Verifica le visure anche se pensi di non avere mai avuto segnalazioni: le garanzie prestate compaiono come posizioni di rischio.
  2. Chiedi all’intermediario il prospetto informativo europeo standardizzato e confronta il TAEG di almeno tre offerte di cessione del quinto.
  3. Evita di cumulare cessione del quinto e delega di pagamento senza una verifica rigorosa della sostenibilità.
  4. Non firmare nuove garanzie per familiari nei primi anni dopo l’esdebitazione.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla decisione ABF Torino n. 1101/2025 già citata, rileva l’orientamento dell’ABF di Bari (decisione 2 aprile 2025, n. 3435), secondo cui l’onere di provare che il cliente ha effettivamente ricevuto il preavviso di segnalazione a sofferenza grava interamente sull’intermediario: per chi riceve la posta in modo irregolare o ha cambiato residenza durante la procedura, è un principio decisivo.

Se la pensione era stata pignorata o ceduta durante la procedura

Una situazione frequente: prima della procedura la pensione era già oggetto di una cessione del quinto o di un pignoramento. Il pignoramento di un creditore anteriore non può proseguire dopo l’apertura della liquidazione; la cessione del quinto, invece, pone problemi più delicati, perché la trattenuta è effettuata dall’ente previdenziale in base a un contratto. Nelle procedure di sovraindebitamento il trattamento delle cessioni in essere è oggetto di valutazione specifica, e dopo il decreto è essenziale verificare che l’ente previdenziale abbia ricevuto le comunicazioni corrette e che le trattenute siano cessate o proseguano nella misura dovuta.

Il punto pratico è semplice: non puoi chiedere una nuova cessione del quinto finché la quota risulta ancora impegnata da quella vecchia. Il cedolino della pensione è il primo documento da controllare, prima ancora delle banche dati.


Profilo 3 — Sei un lavoratore autonomo o un professionista esdebitato

La tua situazione

Hai una partita IVA: sei un artigiano, un commerciante sotto soglia, un libero professionista. I debiti nascevano in parte dall’attività e in parte dalla vita personale, e la distinzione non è sempre netta. Sei passato da una liquidazione controllata, perché come debitore “minore” non eri soggetto alla liquidazione giudiziale. Ora l’attività continua, magari ridimensionata, e ti serve credito: un fido, un leasing per l’attrezzatura, oppure un mutuo per la casa.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: non hai una busta paga, quindi la banca misura la tua capacità di rimborso sui redditi dichiarati degli ultimi anni — e gli ultimi anni sono proprio quelli della crisi e della procedura.

Questo è il vero ostacolo del profilo autonomo, più ancora delle segnalazioni. Gli intermediari chiedono tipicamente le ultime due o tre dichiarazioni dei redditi; se coincidono con il periodo della liquidazione, il reddito medio risulta basso o irregolare. Non si tratta di una discriminazione vietata: è la valutazione del merito creditizio che l’art. 124-bis TUB impone. Ma puoi lavorare sul modo in cui quei dati vengono letti.

Sul fronte delle segnalazioni, per te vale un principio importante: l’ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 15 maggio 2023, n. 4632, ha ritenuto che il preavviso previsto dal Codice di condotta dei SIC sia requisito di legittimità della segnalazione per tutte le persone fisiche, anche se non consumatori. Molte segnalazioni di professionisti e piccoli imprenditori sono nate nella convinzione che il preavviso servisse solo per il credito al consumo.

Un secondo punto: se esercitavi l’attività in forma individuale, i finanziamenti “business” e quelli “personali” sono segnalati sotto il tuo codice fiscale. La Centrale dei Rischi censisce anche le esposizioni di impresa sopra soglia; dopo l’esdebitazione ciascuna di esse va aggiornata.

I numeri

Poniamo un reddito medio da lavoro autonomo di 2.180 euro netti mensili, calcolato sull’ultimo anno successivo alla chiusura della procedura, e un reddito di 1.320 euro mensili nei due anni precedenti (periodo della liquidazione).

  • Se la banca media gli ultimi tre anni: (2.180 + 1.320 + 1.320) ÷ 3 = 1.607 euro. Con un rapporto rata/reddito prudenziale del 30%, la rata massima è di circa 482 euro.
  • Se la banca considera l’ultimo anno, documentato con contratti in essere: rata massima al 30% = 654 euro.
  • Mutuo di 118.000 euro in 25 anni a un tasso fisso ipotetico del 3,4%: rata di circa 584 euro, pari al 26,8% di 2.180 euro ma al 36,3% di 1.607 euro. La differenza tra una lettura e l’altra può decidere l’esito della domanda.

I rischi specifici

Il rischio principale è presentarsi in banca con dichiarazioni dei redditi degli anni di crisi e senza una documentazione che spieghi la ripresa. Il secondo rischio, frequente, è ricorrere a finanziamenti a breve (anticipi, dilazioni commerciali costose) che ricostruiscono la stessa spirale da cui sei uscito.

Terzo rischio, meno noto: se la procedura ha interessato anche beni strumentali o crediti professionali, alcune posizioni possono essere passate a società cessionarie di crediti deteriorati, che non sempre partecipano ai SIC. L’aggiornamento della segnalazione, in quei casi, va chiesto al segnalante originario e al gestore, documentando la vicenda.

Le mosse giuste

  1. Prepara un dossier reddituale: dichiarazioni, contratti o incarichi in corso, fatture dell’anno corrente, estratti conto dell’attività.
  2. Separa il conto dell’attività da quello personale: la leggibilità dei flussi è un argomento di merito creditizio.
  3. Chiedi l’aggiornamento di tutte le posizioni in CR e nei SIC, comprese quelle cedute.
  4. Valuta strumenti con garanzia pubblica per le esigenze dell’attività, dopo avere verificato i requisiti di accesso al momento della domanda.
  5. Rinvia il mutuo a quando potrai presentare almeno un anno fiscale completo successivo alla chiusura della procedura.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla decisione ABF n. 4632/2023, rileva la Cassazione (Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18520), che in tema di condizioni ostative all’esdebitazione ha equiparato la sentenza di patteggiamento a quella di condanna e ha escluso che l’estinzione del reato prevista dal codice di procedura penale per il patteggiamento possa essere posta sullo stesso piano della riabilitazione. Per il professionista che ha avuto vicende penali collegate all’attività, è un punto da verificare prima ancora di porsi il problema del mutuo.

Fido, leasing e carte: che cosa è realistico nel primo periodo

Il credito dell’autonomo non è solo il mutuo. Nel primo periodo dopo l’esdebitazione le forme più realistiche sono quelle in cui la banca è protetta da un bene o da un flusso: il leasing strumentale, in cui il bene resta di proprietà della società di leasing fino al riscatto; l’anticipo su fatture emesse a clienti solidi, in cui il rischio si sposta in parte sul debitore ceduto; le carte di debito e le carte prepagate per la gestione quotidiana, che non richiedono istruttoria.

Il fido di conto corrente e la carta di credito a saldo, invece, presuppongono fiducia nella tua solvibilità generale e arrivano normalmente dopo un periodo di movimentazione regolare sul conto. Chiederli troppo presto significa accumulare rifiuti visibili nei SIC.

Per chi è nella tua posizione, l’ordine conta: prima il conto e la regolarità dei flussi, poi gli strumenti garantiti da beni o crediti, infine il fido e il mutuo.


Profilo 4 — Sei un ex imprenditore uscito da una liquidazione giudiziale (o da un fallimento)

La tua situazione

Hai guidato un’impresa individuale sopra soglia, oppure eri socio illimitatamente responsabile di una società di persone. L’impresa è finita in liquidazione giudiziale (o, se la procedura è stata aperta prima del 15 luglio 2022, in fallimento). Hai ottenuto l’esdebitazione, o stai per chiederla. Oggi lavori come dipendente, oppure stai ripartendo con una nuova attività. Vuoi un mutuo per la casa o un finanziamento per la nuova impresa.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è quale disciplina si applica alla tua esdebitazione. Se la tua procedura era un fallimento aperto prima del 15 luglio 2022, l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare, anche se la domanda è stata presentata dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi. Lo ha chiarito la Cassazione (Sez. I, ordinanza 3 giugno 2025, n. 14835). Non è un dettaglio: presupposti, termini e contenuto del provvedimento cambiano, e il provvedimento è il documento che porterai in banca.

Con il Codice della crisi, l’esdebitazione fa venir meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale: puoi tornare a ricoprire cariche e ad avviare iniziative imprenditoriali. Resta però la “memoria” del mercato: il registro delle imprese conserva la storia della procedura, i registri immobiliari la storia delle trascrizioni e delle vendite, e le banche dati commerciali elaborano queste informazioni.

Qui entra in gioco la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 dicembre 2023 (cause riunite C-26/22 e C-64/22): le società di informazioni commerciali non possono conservare i dati sull’esdebitazione provenienti da un registro pubblico oltre il periodo in cui il registro stesso li conserva. È l’argomento più forte a disposizione dell’ex imprenditore per contestare una rappresentazione “perpetua” della propria vicenda concorsuale.

Se invece eri un piccolo imprenditore sotto soglia, la tua procedura era una liquidazione controllata: le regole sono quelle del Profilo 3.

I numeri

Poniamo un ex imprenditore oggi assunto con contratto a tempo indeterminato, netto 2.050 euro, che chiede un mutuo di 132.000 euro in 30 anni a un tasso fisso ipotetico del 3,6%, per un immobile valutato 176.000 euro.

  • Rapporto mutuo/valore (LTV): 132.000 ÷ 176.000 = 75%, entro la soglia normalmente praticata senza garanzie aggiuntive.
  • Rata: circa 600 euro, pari al 29,3% del reddito netto.
  • Anticipo richiesto: 44.000 euro più imposte e spese notarili. Per chi esce da una liquidazione giudiziale, la provenienza dei fondi dell’anticipo sarà verificata con attenzione: meglio che sia documentabile e successiva alla chiusura.

I rischi specifici

Il rischio principale è la garanzia personale: se, da imprenditore, avevi garantito debiti della tua società, o se tuoi familiari avevano garantito i tuoi, quelle garanzie non sono toccate dall’esdebitazione del debitore principale. Il tuo nuovo mutuo può essere compromesso dalla posizione di un familiare garante ancora esposto, o dalla tua posizione di garante verso una società terza.

Secondo rischio: presentare una domanda di mutuo senza il provvedimento di esdebitazione definitivo, confidando nella chiusura della procedura. La chiusura non equivale all’esdebitazione.

Le mosse giuste

  1. Recupera il provvedimento di esdebitazione con l’attestazione della sua definitività.
  2. Ricostruisci la mappa delle garanzie tue e prestate da terzi per te.
  3. Verifica registro delle imprese e registri immobiliari: formalità relative a beni venduti nella procedura devono risultare cancellate secondo le regole della vendita concorsuale.
  4. Chiedi l’aggiornamento in Centrale dei Rischi di ogni posizione riferibile alla ditta individuale.
  5. Per la nuova attività, costruisci un rapporto bancario con movimentazione regolare prima di chiedere affidamenti.

Giurisprudenza dedicata

Cass., Sez. I, ordinanza 3 giugno 2025, n. 14835, sul regime applicabile alle esdebitazioni chieste dopo il 15 luglio 2022 per fallimenti anteriori; Cass., Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18520, sulle condizioni ostative collegate a sentenze penali; CGUE 7 dicembre 2023, C-26/22 e C-64/22, sulla durata di conservazione dei dati relativi all’esdebitazione.

Se riparti con una nuova impresa

Molti ex imprenditori scelgono di ripartire con una società di capitali, pensando di separare in questo modo la nuova attività dalla vecchia vicenda. La separazione patrimoniale è reale, ma le banche, per finanziare una società neocostituita, chiedono quasi sempre una garanzia personale dei soci. In quel momento la tua posizione personale torna al centro dell’istruttoria: le banche dati, i registri pubblici e le garanzie ancora aperte contano come se chiedessi il credito a titolo personale.

La tua situazione ha qui una particolarità che cambia tutto: firmare una nuova fideiussione a pochi mesi dall’esdebitazione significa esporsi di nuovo, personalmente, al rischio d’impresa, senza la possibilità di ottenere una nuova esdebitazione in tempi brevi. Prima di firmare garanzie personali per la nuova società, valuta importi, durata e limiti della garanzia con la stessa attenzione che dedichi al piano d’impresa.


Profilo 5 — Sei un debitore incapiente esdebitato “a costo zero”

La tua situazione

Al momento della domanda non avevi beni né redditi eccedenti quanto necessario per vivere: forse eri disoccupato, forse percepivi un reddito molto basso, forse avevi carichi familiari che assorbivano tutto. Il tribunale ti ha riconosciuto l’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII senza che i creditori ricevessero nulla. È una misura che la legge concede una sola volta nella vita. Ora la tua situazione può migliorare: un nuovo lavoro, un reddito più alto. E ti chiedi se puoi chiedere un prestito, e se questo potrebbe “risvegliare” i vecchi debiti.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nel periodo successivo al decreto l’esigibilità dei vecchi debiti può tornare se sopravvengono utilità che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori; ma, nel testo vigente dell’art. 283, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerati utilità.

Il testo attuale dell’art. 283, come modificato dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), fissa in tre anni dal decreto il periodo in cui eventuali utilità sopravvenute possono far tornare esigibile il debito, nei limiti e alle condizioni previsti dalla norma. Nella formulazione originaria il periodo era di quattro anni e la soglia era espressa come soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento: molti commenti in rete riportano ancora quella versione, e per questo conviene sempre verificare la data e il testo applicabile al proprio decreto.

Il chiarimento sui finanziamenti è decisivo per il tema di questa guida: un prestito o un mutuo ottenuti dopo il decreto non sono una “ricchezza sopravvenuta” che i vecchi creditori possano rivendicare. Conta invece il miglioramento stabile del reddito o l’arrivo di beni (un’eredità, una donazione, una vincita), che vanno valutati alla luce della norma e degli obblighi informativi disposti nel decreto.

Resta il problema pratico: la banca che ti finanzia sa che, nel periodo di osservazione, un tuo aumento di reddito potrebbe far tornare esigibile una parte dei vecchi debiti, e questo incide sulla valutazione di sostenibilità.

I numeri

Poniamo un’esdebitazione dell’incapiente con decreto del 9 ottobre 2025, redditi all’epoca di 890 euro mensili, e una nuova assunzione dal 1° febbraio 2026 con netto di 1.460 euro.

  • Il periodo triennale di osservazione si chiude il 9 ottobre 2028.
  • Un prestito di 4.800 euro chiesto nel marzo 2026 per l’acquisto di un’auto usata necessaria per raggiungere il lavoro non costituisce utilità ai sensi della norma.
  • L’aumento di reddito, invece, va analizzato: la differenza tra il nuovo reddito e quanto necessario al mantenimento del nucleo familiare è il parametro su cui si misura se esistono utilità “ulteriori” idonee all’utile soddisfacimento dei creditori. Con un nucleo di tre persone, la differenza può essere minima o nulla; con un nucleo di una persona, può non esserlo. La valutazione è concreta, non automatica.
  • Rata del prestito: 4.800 euro in 48 mesi con TAN ipotetico del 10,2% → circa 122 euro, l’8,4% del nuovo reddito.

I rischi specifici

Il rischio principale è nascondere un miglioramento patrimoniale o reddituale rilevante nel periodo di osservazione: oltre a esporre alla ripresa dell’esigibilità, compromette la credibilità del debitore in ogni futura sede.

Secondo rischio: la preclusione per chi era già fallito. La Cassazione (Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108) ha stabilito che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria. Se questa è la tua storia, prima di parlare di mutuo devi capire se sei davvero esdebitato.

Terzo rischio: l’esdebitazione dell’incapiente è concessa una sola volta. Un nuovo sovraindebitamento non avrebbe la stessa via d’uscita.

Le mosse giuste

  1. Rileggi il decreto e annota gli obblighi informativi e i termini che contiene.
  2. Documenta ogni variazione di reddito o di patrimonio nel triennio.
  3. Chiedi credito solo per esigenze funzionali (mobilità per il lavoro, spese essenziali) e in misura modesta.
  4. Aggiorna le banche dati con copia del decreto, come per tutti gli altri profili.
  5. Rinvia il mutuo alla fine del periodo di osservazione, salvo esigenze abitative che rendano il mutuo più sostenibile dell’affitto, da valutare con i numeri alla mano.

Giurisprudenza dedicata

Cass., Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108, sul rapporto tra fallimento senza esdebitazione ed esdebitazione dell’incapiente. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Forlì (24 luglio 2025) ha affrontato i limiti entro cui l’inesigibilità dei debiti anteriori può essere riconosciuta all’incapiente, a conferma che la meritevolezza e l’effettiva assenza di utilità sono valutate caso per caso.

Come dimostrare stabilità alla banca durante il triennio

L’istruttoria di un incapiente esdebitato è diversa da tutte le altre, perché la banca sa che il tuo punto di partenza era l’assenza di utilità. Ciò che devi dimostrare è il cambiamento: un contratto di lavoro, meglio se superato il periodo di prova; buste paga consecutive; un conto corrente su cui la retribuzione viene accreditata e da cui non escono spese sproporzionate. Un piccolo accantonamento mensile, anche modesto, è un segnale concreto di sostenibilità.

Per chi è nella tua posizione, un prestito di importo contenuto, rimborsato con puntualità, costruisce una storia positiva nei SIC che, alla fine del triennio, vale più di qualunque dichiarazione.


Profilo 6 — Sei il garante o il coobbligato di un debitore esdebitato

La tua situazione

Non sei tu il debitore esdebitato. Sei il genitore che ha firmato la fideiussione per il prestito del figlio, il coniuge cointestatario del mutuo, il socio che ha garantito i debiti della società, l’amico che ha firmato “per aiutare”. Il debitore principale ha ottenuto l’esdebitazione, e tu pensavi che la vicenda fosse chiusa per tutti. Poi chiedi un mutuo e la banca ti risponde che risulti esposto.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. L’art. 278 CCII fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso: l’esdebitazione del debitore principale non ti libera.

La conseguenza sulle banche dati è diretta. Nella Centrale dei Rischi le garanzie rilasciate compaiono come posizioni di rischio del garante; nei rapporti cointestati l’evento negativo è riferito a ciascun cointestatario. Dopo l’esdebitazione del debitore principale, la banca creditrice può rivolgersi a te per l’intero residuo garantito.

Per chi è nella tua posizione esistono però tre leve. La prima: verificare che la garanzia sia valida ed efficace (forma, limiti di importo, clausole, eventuali profili di nullità delle fideiussioni conformi a schemi anticoncorrenziali, decadenze contrattuali). La seconda: verificare che la segnalazione ti descriva correttamente, come garante e non come debitore principale, e che sia stata preceduta dal preavviso quando dovuto. La terza: valutare se, a tua volta, sei in stato di sovraindebitamento, perché anche il garante persona fisica può accedere agli strumenti del Codice della crisi.

I numeri

Poniamo una fideiussione su un prestito personale del figlio, con residuo insoluto di 19.370 euro alla data dell’esdebitazione del figlio, e un tuo reddito netto di 2.310 euro.

  • Esposizione di garanzia visibile: 19.370 euro, oltre agli interessi eventualmente dovuti secondo il contratto di garanzia.
  • Se la banca escute la garanzia e concorda un piano di rientro in 36 rate: circa 538 euro al mese, il 23,3% del reddito.
  • Effetto sulla domanda di mutuo: una rata di mutuo di 650 euro sommata alla rata del piano di rientro porterebbe l’incidenza complessiva al 51,4%, ben oltre le soglie di sostenibilità praticate. Il mutuo, realisticamente, va rinviato a dopo la definizione della garanzia.

I rischi specifici

Il rischio principale è ignorare le richieste della banca confidando nell’esdebitazione altrui: l’insoluto sul garante produce segnalazioni proprie, che si sommano a quelle del debitore principale.

Le mosse giuste

  1. Chiedi alla banca copia del contratto di garanzia e il dettaglio del residuo.
  2. Fai verificare la validità della fideiussione e l’eventuale decadenza del creditore dai diritti verso di te.
  3. Controlla la qualifica con cui sei segnalato.
  4. Tratta la definizione della garanzia prima di chiedere nuovo credito.
  5. Valuta, se ne ricorrono i presupposti, uno strumento di sovraindebitamento tuo.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione (Sez. III, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29252) ha riconosciuto che il garante può subire un danno dalla segnalazione illegittima del debitore garantito e che il nesso causale può essere provato anche per presunzioni, ad esempio dalla stretta vicinanza temporale tra la segnalazione e il rifiuto di un finanziamento: un principio che tutela chi si vede negare credito per effetto di una rappresentazione scorretta.

Se hai pagato al posto del debitore esdebitato

Il garante che paga il creditore ha, in linea generale, diritto di regresso verso il debitore principale. Quando però il debitore principale è stato esdebitato, il credito di regresso che trova causa nella garanzia prestata prima della procedura è normalmente un credito anteriore, e come tale resta coinvolto dall’inesigibilità, salvo verifiche caso per caso sulla sua natura e sulla partecipazione al concorso. In concreto: chi paga per un familiare esdebitato difficilmente potrà recuperare quanto versato.

Questo rende ancora più importante negoziare con la banca creditrice: la definizione della garanzia a saldo e stralcio, o con un piano di rientro sostenibile, è spesso la strada che consente al garante di chiudere la vicenda e tornare, a sua volta, a chiedere credito. Ricorda che la definizione transattiva viene rappresentata nei SIC come regolarizzazione e che i tempi di conservazione decorrono da quel momento.


Tre redditi, tre esiti: simulazioni dopo l’esdebitazione

Stessa domanda — “posso ottenere il credito che mi serve?” — applicata a tre profili, con numeri realistici. Le simulazioni sono esercizi dimostrativi, non casi reali.

Simulazione A — Dipendente, netto 1.650 euro, cessione del quinto

Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 14 marzo 2023; decreto di esdebitazione del 17 marzo 2026. Tre finanziamenti inclusi nella procedura risultano nei SIC come inadempimenti non regolarizzati.

  • Il 30 marzo 2026 il debitore invia a intermediari e gestori il decreto e chiede l’aggiornamento.
  • Rata massima della cessione del quinto: 1.650 ÷ 5 = 330 euro.
  • Richiesta: 16.400 euro in 84 mesi. Con un TAN ipotetico dell’8,2%, la rata è di circa 256 euro, entro il quinto.
  • Esito: la cessione è concretamente accessibile, perché garantita dalla retribuzione e dalle coperture assicurative. Il prestito personale ordinario, per lo stesso importo, dipende invece dall’esito degli aggiornamenti: se le posizioni restano rappresentate come inadempimenti “aperti”, l’istruttoria si ferma.

Simulazione B — Pensionato, pensione 1.180 euro, piccolo prestito

Ipotesi: esdebitazione dell’incapiente con decreto del 22 maggio 2025; età 69 anni.

  • Rata massima della cessione del quinto: 1.180 ÷ 5 = 236 euro; residuo 944 euro, superiore al trattamento minimo.
  • Richiesta: 7.900 euro in 60 mesi. Con un TAEG ipotetico del 9,1%, la rata si colloca intorno a 164 euro.
  • Il finanziamento non costituisce utilità ai sensi dell’art. 283 nel testo vigente, quindi non fa rivivere i vecchi debiti.
  • Esito: accessibile, con durata condizionata dai limiti di età dell’intermediario e dell’assicuratore.

Simulazione C — Autonomo, incassi variabili, mutuo

Ipotesi: liquidazione controllata chiusa con esdebitazione il 3 luglio 2025; redditi netti mensili medi 1.290 euro nel 2023, 1.410 euro nel 2024, 2.260 euro nel 2025.

  • Media triennale: (1.290 + 1.410 + 2.260) ÷ 3 = 1.653 euro.
  • Mutuo richiesto: 104.000 euro in 25 anni a un tasso fisso ipotetico del 3,5% → rata di circa 521 euro.
  • Incidenza sulla media triennale: 31,5%; sull’ultimo anno: 23,1%.
  • Esito: con una domanda presentata nell’autunno 2026 e un dossier che documenti la continuità degli incassi 2026, la richiesta si colloca al limite della sostenibilità praticata. Presentata subito dopo il decreto, con la sola media triennale, avrebbe avuto un esito molto più incerto.

Simulazione D — La linea del tempo delle banche dati

Ipotesi: decreto di esdebitazione del 17 marzo 2026; istanza di aggiornamento inviata il 30 marzo 2026; un intermediario risponde il 12 maggio 2026 aggiornando la posizione; un secondo intermediario non risponde.

  • Posizione aggiornata: dal 12 maggio 2026 la rappresentazione riflette la vicenda dell’esdebitazione; i tempi di conservazione decorrono secondo il Codice di condotta.
  • Posizione non aggiornata: decorso il termine di risposta al reclamo, si apre la possibilità del ricorso all’ABF, con decisione che richiede di norma alcuni mesi.
  • Se nel frattempo il debitore ha un compromesso per l’acquisto della casa con rogito fissato a breve, la via del ricorso d’urgenza al giudice ordinario diventa l’unica compatibile con i tempi dell’operazione.
  • Lezione: l’istanza di aggiornamento va inviata subito dopo il decreto, non quando la banca ha già detto di no.

Lezione comune: il decreto apre la porta, i numeri e le banche dati decidono se la attraversi.


Quando appartieni a più profili contemporaneamente

La vita reale raramente rispetta le categorie. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.

Dipendente con partita IVA accessoria. Lavori come dipendente e hai una piccola attività professionale. Per la cessione del quinto conta solo lo stipendio; per un mutuo, la banca potrà sommare i redditi, ma pretenderà per la parte autonoma la stessa documentazione del Profilo 3. Se la procedura ha coinvolto debiti dell’attività, verifica che siano aggiornate anche le posizioni censite come esposizioni di impresa.

Pensionato garante di un figlio. Sei esdebitato come debitore, ma hai garantito il mutuo del figlio: la tua esdebitazione libera i tuoi debiti inclusi nella procedura, non le garanzie che riguardano obbligazioni altrui non comprese nel concorso o sorte successivamente. La posizione di garante continuerà a pesare sulla tua valutazione creditizia finché il mutuo del figlio è in essere.

Ex imprenditore oggi dipendente. Sei nel Profilo 4 per quanto riguarda il provvedimento, le formalità e le garanzie; nel Profilo 1 per quanto riguarda gli strumenti di credito accessibili. La cessione del quinto è spesso la prima strada praticabile, il mutuo arriva dopo aver pulito registri e banche dati.

Coniugi cointestatari, uno esdebitato e l’altro no. Il mutuo cointestato rimasto insoluto è stato incluso nella procedura di uno solo dei coniugi: l’altro resta obbligato per l’intero. Una nuova domanda di mutuo presentata da entrambi sarà valutata sulla posizione più debole.

Incapiente che trova lavoro nel triennio. Passi dal Profilo 5 al Profilo 1 per quanto riguarda l’accesso al credito, ma resti nel Profilo 5 per quanto riguarda il rischio di ripresa dell’esigibilità. Le due valutazioni vanno fatte insieme: un reddito sufficiente per un prestito può essere, in astratto, anche un reddito che genera utilità ulteriori.

Socio illimitatamente responsabile. Se la società di persone è stata sottoposta a liquidazione giudiziale, anche la tua posizione personale è coinvolta: il tuo profilo è quello dell’ex imprenditore, con l’attenzione aggiuntiva alle garanzie prestate per la società.


Il confronto tra profili

Il quadro che emerge è netto. Il dipendente ha la strada più rapida grazie alla cessione del quinto; il pensionato ha una strada altrettanto accessibile ma limitata da età e importi; l’autonomo deve soprattutto dimostrare la ripresa reddituale; l’ex imprenditore deve curare registri pubblici e garanzie prima ancora delle banche dati; l’incapiente deve gestire il triennio di osservazione; il garante deve prima definire la propria esposizione, perché l’esdebitazione altrui non lo riguarda.

AspettoDipendentePensionatoAutonomoEx imprenditoreIncapienteGarante
Fonte dell’esdebitazioneLiquidazione controllata (art. 282)Liquidazione controllata o art. 283Liquidazione controllata (art. 282)Liquidazione giudiziale (artt. 279-280) o legge fallimentareArt. 283Nessuna: non è liberato
Credito più accessibileCessione del quinto dello stipendioCessione del quinto della pensioneFinanziamenti con dossier redditualeCessione del quinto se dipendentePiccoli prestiti funzionaliDopo definizione della garanzia
Limite principaleMerito creditizio e segnalazioniEtà e trattamento minimoRedditi degli anni di crisiGaranzie e registri pubbliciTriennio di osservazioneArt. 278: garanzia salva
Rischio tipicoDomande multiple ravvicinateOfferte non trasparentiCredito a breve costosoGaranzie dimenticateOmessa comunicazione di utilitàIgnorare l’escussione
Leva difensivaAggiornamento SIC e CRContestazione del preavvisoABF n. 4632/2023CGUE C-26/22 e C-64/22Finanziamenti non sono utilitàCass. 29252/2024

Le domande che valgono per tutti

Quanto tempo devo aspettare dopo il decreto per chiedere un mutuo? Non esiste un termine legale. Esiste un tempo tecnico: quello necessario perché le banche dati riflettano correttamente il decreto e perché tu possa dimostrare regolarità di reddito e di pagamenti. Per un dipendente con visure pulite possono bastare pochi mesi; per un autonomo o un ex imprenditore, di norma serve almeno un anno di redditi documentati successivi alla procedura.

Devo dire alla banca che sono stato esdebitato? Devi rispondere in modo veritiero alle domande dell’istruttoria. Nascondere una procedura che emergerà comunque dalle banche dati o dai registri è il modo più rapido per perdere credibilità. Presentare il decreto, accompagnato dalla documentazione che dimostra la regolarità successiva, è di solito la scelta migliore.

Se perdo il lavoro dopo aver ottenuto il nuovo prestito, posso chiedere un’altra esdebitazione? Le possibilità sono ridotte: l’art. 69 CCII esclude la ristrutturazione dei debiti del consumatore per chi sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti o abbia già beneficiato dell’esdebitazione due volte, l’esdebitazione dell’incapiente è concessa una sola volta e l’art. 280 prevede limiti analoghi per la liquidazione giudiziale. Per questo la sostenibilità del nuovo credito va valutata con prudenza anche in scenari negativi.

La banca può rifiutarmi il credito solo perché sono stato esdebitato? La banca è libera di non concedere un finanziamento, ma deve basare la valutazione su dati corretti, pertinenti e conservati nei limiti consentiti. Se il rifiuto dipende da una segnalazione illegittima o non aggiornata, la segnalazione si può contestare con reclamo, ricorso all’ABF o azione giudiziale, e il danno, se provato anche per presunzioni, può essere risarcito.

Se il credito è stato ceduto a una società che non partecipa ai SIC, chi aggiorna il dato? Il Codice di condotta impone al partecipante e al gestore di aggiornare senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione avvenuta dopo la cessione, anche su richiesta dell’interessato munita di idonea documentazione. Il decreto di esdebitazione è la documentazione da allegare.

Dopo l’esdebitazione posso aprire un conto corrente? Sì. L’apertura di un conto corrente non è un finanziamento e non richiede la valutazione del merito creditizio. Il consumatore ha inoltre diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base, che le banche non possono rifiutare senza giustificato motivo. Un conto regolarmente movimentato è il primo mattone della nuova storia finanziaria.

Le “società di cancellazione” possono far sparire le segnalazioni a pagamento? Nessuno può cancellare una segnalazione legittima e aggiornata prima del termine previsto. Si possono ottenere l’aggiornamento di dati non corretti e la cancellazione di dati illegittimi o conservati oltre i limiti: sono attività giuridiche basate su documenti e norme, non su scorciatoie. Diffida da chi promette risultati garantiti in tempi prestabiliti.


La giurisprudenza profilo per profilo

Tutte le pronunce che seguono sono state verificate su fonti pubbliche. Il principio è riformulato in parole nostre.

Per il lavoratore dipendente e, in generale, per chi esce da una liquidazione controllata

1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’apertura della liquidazione controllata non richiede di accertare la meritevolezza del debitore; eventuali profili di colpa nella formazione del debito vengono esaminati quando si decide sull’esdebitazione. Rilevanza: il decreto di esdebitazione contiene quindi una valutazione positiva della condotta, utilizzabile anche nel dialogo con le banche.

2. Cass. civ., ordinanza 1° luglio 2020, n. 13264. Principio: per la Centrale dei Rischi, l’omissione del preavviso non rende automaticamente illegittima la segnalazione; occorre verificare se il diritto di difesa del cliente sia stato concretamente leso. Rilevanza: segna la differenza tra CR e SIC privati, dove l’orientamento dell’ABF è più rigoroso.

Per il pensionato

3. ABF, Collegio di Torino, decisione 29 gennaio 2025, n. 1101. Principio: il preavviso di segnalazione non si considera inviato per il solo fatto che il documento sia stato caricato nell’area riservata dell’home banking. Rilevanza: frequente nelle posizioni di clienti poco digitalizzati.

4. ABF, Collegio di Bari, decisione 2 aprile 2025, n. 3435. Principio: in caso di segnalazione a sofferenza nei SIC, spetta integralmente all’intermediario dimostrare che il cliente ha avuto effettiva conoscenza del preavviso. Rilevanza: rafforza la posizione di chi non ha ricevuto le comunicazioni.

Per l’autonomo e il professionista

5. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 15 maggio 2023, n. 4632. Principio: il preavviso previsto dal Codice di condotta dei SIC è condizione di legittimità della segnalazione per ogni persona fisica, a prescindere dalla qualifica di consumatore. Rilevanza: apre la contestazione anche per i finanziamenti professionali.

6. ABF, Collegio di Milano, decisione 29 maggio 2025, n. 5208. Principio: il preavviso inviato per la Centrale dei Rischi non sostituisce quello specifico richiesto per i SIC privati; in mancanza di quest’ultimo, la segnalazione va cancellata. Rilevanza: frequente nelle posizioni con più finanziamenti presso lo stesso intermediario.

7. ABF, Collegio di Milano, decisione 25 febbraio 2025, n. 2298. Principio: l’Arbitro ha esaminato la richiesta di cancellazione con effetto retroattivo delle segnalazioni nei SIC e in CR fondata su vizi formali del preavviso. Rilevanza: mostra come il vizio del preavviso possa incidere sull’intera storia della segnalazione, non solo sul suo futuro.

Per l’ex imprenditore

8. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 3 giugno 2025, n. 14835. Principio: la domanda di esdebitazione proposta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito in precedenza resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: individua il provvedimento corretto da presentare alle banche.

9. Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18520. Principio: ai fini delle condizioni ostative all’esdebitazione, la sentenza di patteggiamento è equiparata alla condanna, e l’estinzione del reato conseguente al patteggiamento non ha lo stesso valore della riabilitazione. Rilevanza: da verificare prima di chiedere l’esdebitazione e, a valle, il credito.

10. Corte di Giustizia UE, Sez. I, 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22. Principio: il GDPR non consente alle agenzie private di informazione creditizia di conservare i dati sull’esdebitazione, provenienti da registri pubblici, oltre il tempo di conservazione nel registro pubblico; l’interessato può ottenerne la cancellazione. Rilevanza: argomento centrale contro la “memoria perpetua” della procedura, valido per tutti i profili.

Per l’incapiente

11. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: chi è stato dichiarato fallito senza ottenere l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere, per gli stessi debiti, l’esdebitazione dell’incapiente. Rilevanza: prima di ogni domanda di credito, va accertato se l’esdebitazione è davvero intervenuta.

Per il garante e il coobbligato

12. Cass. civ., Sez. III, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29252. Principio: il danno da segnalazione illegittima non è automatico e va provato, ma la prova può essere presuntiva, e anche il garante può essere danneggiato dalla segnalazione del debitore principale. Rilevanza: tutela il garante che si vede rifiutare un finanziamento.

13. Cass. civ., Sez. VI-3, 28 marzo 2018, n. 7594. Principio: il danno all’immagine da illegittima segnalazione in CR è un danno-conseguenza e non sussiste in re ipsa. Rilevanza: impone di documentare con cura rifiuti, revoche di affidamenti e perdite, se si intende chiedere il risarcimento.


Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo

Lo Studio lavora sulla fase che segue il decreto con strumenti concreti, declinati per ciascun profilo.

  1. Acquisiamo le visure integrali della Centrale dei Rischi e dei principali SIC, esercitando il diritto di accesso, e le confrontiamo riga per riga con l’elenco dei creditori della procedura.
  2. Redigiamo e trasmettiamo le istanze di aggiornamento o cancellazione a ciascun intermediario, gestore e società cessionaria, allegando il decreto e gli atti della procedura.
  3. Per i dipendenti e i pensionati verifichiamo la capienza del quinto, le cessioni e deleghe in essere e i limiti posti dal trattamento minimo, prima di ogni nuova richiesta.
  4. Per gli autonomi ricostruiamo il dossier reddituale insieme ai commercialisti dello staff, in modo che la ripresa successiva alla procedura sia documentata in forma leggibile per la banca.
  5. Per gli ex imprenditori controlliamo registro delle imprese e registri immobiliari, individuando formalità da cancellare e garanzie ancora attive.
  6. Per gli incapienti analizziamo il decreto ex art. 283 e gli obblighi informativi, valutando se una variazione di reddito o di patrimonio possa incidere sull’esigibilità dei vecchi debiti.
  7. Per i garanti esaminiamo il contratto di fideiussione, la sua validità, l’eventuale decadenza del creditore e la corretta qualifica nella segnalazione.
  8. Verifichiamo la legittimità delle segnalazioni pregresse sotto il profilo del preavviso, della sua prova e della sua forma.
  9. Proponiamo reclamo e, se necessario, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o azione giudiziale, anche in via d’urgenza, per la cancellazione e l’eventuale risarcimento documentato.
  10. Valutiamo la sostenibilità del nuovo credito con proiezioni numeriche, anche in scenari negativi, per evitare che l’esdebitazione diventi il punto di partenza di una nuova crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questa guida pesa in particolare l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al ruolo di fiduciario OCC: significa conoscere dall’interno come si forma un decreto di esdebitazione, quali atti lo sostengono e come quei documenti possono essere usati per chiedere a banche e gestori di dati di rappresentare correttamente la tua nuova situazione. Per gli ex imprenditori, l’esperienza di Esperto Negoziatore aiuta a leggere la vicenda d’impresa con gli occhi di chi deve finanziare una nuova attività.

Se una contestazione richiede di arrivare in giudizio, la strategia resta nelle stesse mani dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. E lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di affrontare nello stesso momento il profilo giuridico delle segnalazioni e quello economico della sostenibilità del nuovo credito.


Chiusura: il tuo profilo, le tue regole

L’esdebitazione è una seconda possibilità vera, e la legge non ti impedisce di tornare a chiedere un mutuo o un prestito. Ma le condizioni reali dipendono da chi sei: il dipendente, il pensionato, l’autonomo, l’ex imprenditore, l’incapiente e il garante partono da punti diversi e devono muoversi in modo diverso. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo consigli pensati per qualcun altro.

Lo Studio Monardo si occupa di questo passaggio perché si trova esattamente all’incrocio tra le due materie che lo governano: la procedura di sovraindebitamento, conosciuta attraverso l’abilitazione di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e l’attività di fiduciario OCC dell’Avv. Monardo, e il rapporto con banche e banche dati creditizie, seguito dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario che coordina. Verificheremo la tua posizione, costruiremo la documentazione e ti indicheremo, numeri alla mano, quando e come presentare la tua richiesta.

📩 Non lasciare che una segnalazione non aggiornata decida al posto tuo: contatta oggi lo Studio Monardo, trovi recapiti e riferimenti in fondo a questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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