L’impresa con cui avevi un contratto è stata dichiarata in liquidazione giudiziale – quello che fino al 2022 si chiamava fallimento – e adesso ti chiedi che fine farà il tuo rapporto. La domanda è identica per tutti, ma la risposta cambia da persona a persona. Non esiste una sola risposta alla domanda “che cosa succede al mio contratto”: dipende da chi sei e da quale contratto hai firmato.
Qualche esempio basta a capirlo. Se sei un dipendente, il tuo rapporto non si chiude ma resta “congelato” per un massimo di quattro mesi, durante i quali non lavori e non vieni pagato. Se hai firmato un preliminare per comprare casa da un costruttore finito in liquidazione, il curatore potrebbe non avere alcuna facoltà di sciogliersi, oppure potrebbe cancellare il contratto con una semplice comunicazione: tutto dipende da un dettaglio come la trascrizione. Se sei un fornitore, il curatore può chiederti di continuare a consegnare e pagarti anche le fatture arretrate, oppure lasciarti in fila con gli altri creditori. Se sei il proprietario dei locali in cui l’impresa lavorava, il recesso può arrivare in qualunque momento, e l’indennizzo che ti spetta non ha più la corsia preferenziale che aveva sotto la vecchia legge fallimentare.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi sei sezioni dedicate ai profili per cui la disciplina cambia davvero: il lavoratore dipendente, il promissario acquirente di un immobile, il fornitore con contratto continuativo, il locatore o conduttore (con l’affitto d’azienda), il committente, l’appaltatore e l’agente, la società di leasing, l’utilizzatore e il correntista bancario. Seguono i casi misti, un confronto in tabella, le simulazioni numeriche e la giurisprudenza più recente.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché i contratti pendenti sono il punto in cui la crisi d’impresa tocca la vita delle persone, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno i percorsi con cui un’impresa in difficoltà gestisce i propri contratti prima e durante l’insolvenza. Le contestazioni sui contratti sciolti finiscono quasi sempre in un’opposizione allo stato passivo e, nei casi più delicati, davanti alla Corte di Cassazione, dove l’Avvocato può difendere di persona in quanto cassazionista. Quando in gioco ci sono leasing, conti correnti e finanziamenti, entra in campo lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina a livello nazionale.
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Le regole che valgono per tutti: il meccanismo della sospensione
Prima di entrare nel tuo profilo, serve capire la regola di base, che il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) detta all’articolo 172. Le sezioni successive rimanderanno a questa base, quindi vale la pena leggerla con attenzione.
Quali contratti sono “pendenti”
La disciplina riguarda i contratti che, al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, non sono stati ancora eseguiti, o non lo sono stati per intero, nelle prestazioni principali da entrambe le parti. Se una delle due parti ha già adempiuto tutto, il contratto non è pendente: se hai già consegnato la merce e aspetti solo il pagamento, sei un semplice creditore e devi insinuarti al passivo; se hai già pagato e aspetti la consegna di un bene non ancora trasferito, la tua posizione andrà valutata con attenzione, ma di regola anche tu diventi creditore.
Il riferimento alle “prestazioni principali” è importante: un inadempimento marginale o accessorio non basta a rendere pendente un contratto sostanzialmente eseguito.
La regola generale: sospensione, poi scelta del curatore
Aperta la procedura, l’esecuzione del contratto pendente resta sospesa finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto al posto del debitore, assumendosi da quel momento tutti gli obblighi relativi, oppure di sciogliersi dal contratto. Nei contratti con effetti reali in cui il diritto sia già passato di mano, lo scioglimento non è più possibile.
La scelta del curatore non richiede formule sacramentali. La Cassazione ha ripetuto più volte che può essere anche tacita o desumibile da comportamenti concludenti: per esempio, un atto di appello contro la sentenza che trasferiva un immobile al promissario acquirente è stato letto come volontà di sciogliersi.
Il potere di mettere in mora il curatore
La sospensione non può durare all’infinito. Il contraente “in bonis” (cioè tu, se non sei tu il soggetto in liquidazione) può mettere in mora il curatore, chiedendo al giudice delegato di assegnargli un termine non superiore a sessanta giorni: se il termine scade senza una scelta, il contratto si intende sciolto. È uno strumento sottovalutato, ma spesso decisivo per uscire dall’incertezza.
Cosa ti spetta se il contratto viene sciolto
In caso di scioglimento puoi insinuare al passivo il credito derivante dal mancato adempimento, ma non puoi chiedere il risarcimento del danno per lo scioglimento in sé. È la differenza più dolorosa rispetto a un normale inadempimento contrattuale: il curatore esercita una facoltà di legge, non commette un illecito.
Cosa ti spetta se il curatore subentra
Se il curatore subentra, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. La prededuzione significa essere pagati prima dei creditori concorsuali, con le risorse della procedura. Per i crediti anteriori valgono le regole ordinarie del concorso, salvo le eccezioni che vedremo per i contratti ad esecuzione continuata.
Le clausole “ipso facto” non funzionano
Molti contratti prevedono che la risoluzione scatti automaticamente se una parte fallisce o viene sottoposta a procedura concorsuale. L’art. 172 CCII le rende inefficaci: l’apertura della liquidazione non può, da sola, sciogliere il contratto per effetto di una clausola. Collegato a questo è un principio ribadito dalla Cassazione nel 2025: se la dichiarazione di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa arriva dopo l’apertura della procedura, non è opponibile alla massa (Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2025, n. 23023).
L’azione di risoluzione già iniziata
Se prima dell’apertura avevi già promosso un’azione di risoluzione per inadempimento, quella azione continua a produrre effetti nei confronti del curatore; ma se con la risoluzione vuoi ottenere restituzioni o risarcimenti, la domanda va proposta nelle forme dell’accertamento del passivo.
Le eccezioni: la parte speciale
Tutto quello che hai letto è la regola generale. Il codice poi dedica articoli specifici a moltissimi contratti (dall’art. 173 all’art. 192): preliminari, immobili da costruire, contratti personali, leasing, vendita con riserva di proprietà, contratti ad esecuzione continuata, conto corrente e mandato, affitto d’azienda, locazione, appalto, assicurazione, lavoro subordinato, clausola arbitrale. Per molti profili la regola speciale ribalta quella generale: in certi casi il contratto prosegue automaticamente, in altri si scioglie automaticamente, in altri ancora il curatore è vincolato al subentro.
Una precisazione temporale
Se la procedura è un fallimento aperto prima del 15 luglio 2022, si applica ancora la legge fallimentare (artt. 72 e seguenti), che su alcuni punti è diversa. Molte sentenze citate in questa guida sono state pronunciate su fallimenti, ma i principi che enunciano restano in larga parte utili anche per la liquidazione giudiziale, perché il codice ha ripreso gran parte della disciplina precedente. Dove le due discipline divergono, lo segnaliamo.
I tempi processuali
Qualunque sia il tuo profilo, quasi sempre dovrai presentare una domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII) nei termini indicati dal curatore nell’avviso ai creditori; se la tua domanda viene respinta in tutto o in parte, puoi proporre opposizione allo stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito. Sul punto, una cautela: il codice della crisi (art. 9 CCII) limita l’operatività della sospensione feriale dei termini – quella che va dal 1° al 31 agosto – nei procedimenti che disciplina. Non fare affidamento su quel mese come “cuscinetto” senza una verifica puntuale con il tuo legale.
Prededuzione, privilegio, chirografo: il lessico che decide quanto incassi
Per leggere le sezioni che seguono serve un piccolo vocabolario. Nella liquidazione giudiziale i crediti vengono pagati secondo un ordine preciso. In testa ci sono i crediti prededucibili: sono quelli sorti per effetto o nel corso della procedura, come i canoni maturati dopo l’apertura per un immobile che il curatore continua a usare, o le forniture eseguite dopo il subentro. Vengono pagati prima di tutti gli altri, con il ricavato della liquidazione. Poi vengono i crediti privilegiati, cioè quelli che la legge considera meritevoli di una preferenza: i crediti di lavoro, quelli del promissario acquirente con preliminare trascritto, alcune provvigioni degli agenti. Infine ci sono i crediti chirografari, privi di qualsiasi preferenza, che si dividono in proporzione ciò che resta, spesso una percentuale modesta.
Per questo la stessa somma, per esempio 20.000 €, può valere quasi per intero o quasi nulla a seconda della qualificazione. Gran parte della partita sui contratti pendenti si gioca esattamente qui: dimostrare che un credito è sorto dopo l’apertura (e quindi è prededucibile) oppure che è assistito da un privilegio, invece di lasciarlo scivolare tra i chirografari.
Chi decide e chi controlla
Il curatore sceglie, ma non da solo: per il subentro nei contratti pendenti serve l’autorizzazione del comitato dei creditori, e per i rapporti di lavoro l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato. Il giudice delegato fissa i termini di messa in mora, decide sulle proroghe per i lavoratori, quantifica gli indennizzi in caso di disaccordo e forma lo stato passivo. Contro le sue decisioni sullo stato passivo si propone opposizione al tribunale, e contro il decreto del tribunale è ammesso il ricorso per cassazione. Conoscere chi decide cosa ti permette di rivolgere la richiesta giusta all’organo giusto, invece di attendere risposte che non arriveranno.
Le domande tardive
Se hai perso il termine per la domanda tempestiva, puoi ancora presentare una domanda tardiva entro i termini previsti dall’art. 208 CCII; oltre quei termini, la domanda è ammessa solo se provi che il ritardo non dipende da te. Le domande tardive partecipano soltanto ai riparti successivi alla loro ammissione, quindi il ritardo ha comunque un costo concreto.
Se sei un lavoratore dipendente dell’impresa in liquidazione
La tua situazione
Lavori – o lavoravi fino a ieri – per un’azienda che è stata dichiarata in liquidazione giudiziale. Forse ti hanno avvisato i colleghi, forse hai trovato i cancelli chiusi, forse ti è arrivata una PEC dal curatore. Non sai se sei ancora assunto, se devi presentarti al lavoro, se riceverai lo stipendio, se puoi cercarti un altro impiego. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per il lavoro subordinato il legislatore ha scritto una norma su misura, l’art. 189 CCII, profondamente rivista dal correttivo del 2024.
Cosa cambia per te
Il primo principio è rassicurante: l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce, da sola, motivo di licenziamento. Il secondo è meno piacevole: i rapporti di lavoro in atto alla data della sentenza restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, ti comunica di subentrare oppure di recedere.
Durante la sospensione non presti la tua attività e, di regola, non maturi la retribuzione. La Cassazione lo aveva già affermato sotto la legge fallimentare: il diritto allo stipendio nasce dallo scambio tra lavoro e compenso, e se il lavoro non viene prestato perché il rapporto è sospeso, non c’è retribuzione per quel periodo (Cass. civ. 30 maggio 2018, n. 13693).
Il codice fissa poi un termine di quattro mesi dall’apertura: se entro quel termine il curatore non comunica il subentro, i rapporti che non siano già cessati si intendono risolti di diritto, con effetto dalla data di apertura della liquidazione. Anche il recesso del curatore, quando arriva, ha effetto retroattivo alla data di apertura; il subentro, invece, decorre dalla comunicazione che il curatore fa ai lavoratori.
Il termine può essere allungato. Quando esistono prospettive di ripresa dell’attività o di trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, il curatore, l’Ispettorato del lavoro e gli stessi lavoratori possono chiedere al giudice delegato una proroga, che può arrivare fino a otto mesi. Se dopo la proroga il rapporto cessa comunque, la legge riconosce ai lavoratori un’indennità specifica, non soggetta a contribuzione, commisurata all’anzianità (due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il TFR per ogni anno di servizio, entro un minimo di due e un massimo di otto mensilità), con il trattamento concorsuale fissato dalla stessa norma.
Se invece non ci sono possibilità di continuare o trasferire l’azienda, o sussistono manifeste ragioni economiche legate all’organizzazione del lavoro, il curatore deve procedere senza indugio al recesso. Per i licenziamenti collettivi il codice prevede una procedura semplificata.
Durante la sospensione puoi anche dimetterti: per espressa previsione dell’art. 189, le dimissioni rassegnate nel periodo di sospensione si considerano date per giusta causa, con effetto dalla data di apertura della procedura (salvi i casi di accesso agli ammortizzatori sociali indicati dalla norma). Questo ti consente di accedere alla NASpI, perché la cessazione del rapporto nella liquidazione è trattata come perdita involontaria dell’occupazione (art. 190 CCII). E il correttivo del 2024 ha chiarito che, se il rapporto sospeso poi cessa, non devi restituire ciò che hai percepito a titolo assistenziale o previdenziale durante la sospensione.
I numeri
Facciamo un esempio concreto. Hai una retribuzione lorda mensile di 2.140 €, sei in azienda da cinque anni e la liquidazione viene aperta il 14 marzo 2026. Gli ultimi stipendi pagati sono quelli di dicembre.
Al passivo puoi chiedere: le mensilità di gennaio e febbraio (4.280 €), i giorni lavorati a marzo fino all’apertura (circa 900 €, secondo il calcolo del tuo contratto collettivo), il TFR maturato (per ipotesi 11.870 €), l’indennità sostitutiva del preavviso (se il tuo CCNL prevede un mese, 2.140 €) e i ratei di tredicesima e ferie non godute. Tutti questi crediti sono privilegiati ai sensi dell’art. 2751-bis n. 1 del codice civile, e la Cassazione ha confermato che il privilegio copre anche l’indennità di mancato preavviso (Cass. civ., ord. n. 3351/2023).
Se il curatore resta in silenzio, il 14 luglio 2026 il tuo rapporto si considera risolto di diritto con effetto dal 14 marzo: per i quattro mesi di sospensione non ti spetta retribuzione. Se invece il giudice avesse concesso una proroga e il rapporto fosse poi cessato, con cinque anni di anzianità il calcolo dell’indennità speciale darebbe 10 mensilità, ridotte al tetto di otto.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è restare fermo durante la sospensione senza reddito e senza sapere che puoi dimetterti per giusta causa. Molti lavoratori aspettano per mesi una comunicazione del curatore, rinunciando alla NASpI e a nuove opportunità.
Il secondo rischio riguarda le quote contributive: la Cassazione ha precisato che il privilegio del lavoratore copre le retribuzioni e i contributi a suo carico che il datore ha trattenuto senza versarli, ma non le quote contributive dovute dal datore stesso, che spettano all’ente previdenziale (Cass. civ., Sez. Lav., 16 aprile 2025, n. 10084).
Il terzo riguarda il riconoscimento del curatore: il fatto che il curatore, nella lettera di licenziamento, ti abbia “riconosciuto” l’indennità di preavviso non basta. Sulla spettanza decide il giudice in sede di verifica del passivo; il curatore esprime solo un parere (Cass. civ. n. 20647/2019).
Le mosse giuste
Per chi è nella tua posizione, l’ordine delle priorità è questo:
- Raccogli subito la documentazione: buste paga degli ultimi mesi, contratto di assunzione, CU, estratto contributivo INPS, eventuali comunicazioni aziendali. Senza documenti, la domanda al passivo si indebolisce.
- Valuta con attenzione l’opzione delle dimissioni per giusta causa durante la sospensione, confrontandola con la possibilità concreta che l’azienda venga ceduta o riprenda l’attività.
- Presenta la domanda di ammissione al passivo nei termini, indicando per ogni voce il privilegio.
- Attiva il Fondo di Garanzia INPS per il TFR e le ultime retribuzioni, che interviene nei limiti e nei periodi di riferimento previsti dal D.Lgs. 80/1992, una volta reso esecutivo lo stato passivo.
- Se la tua domanda viene respinta, non lasciar scadere i trenta giorni per l’opposizione.
Lo Studio Monardo segue queste opposizioni fino all’ultimo grado: l’Avv. Monardo, cassazionista, può difenderti anche davanti alla Suprema Corte senza cambiare linea difensiva.
La giurisprudenza dedicata a te
Oltre alle pronunce già citate, ricorda che la giurisprudenza consolidata considera il rapporto sospeso e non estinto: il recesso del curatore è un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, legato alla cessazione dell’attività, e non una giusta causa. Per questo ti spetta l’indennità sostitutiva del preavviso (Cass. civ. n. 20647/2019; Cass. civ., ord. n. 3351/2023).
Se sei il promissario acquirente di un immobile
La tua situazione
Hai firmato un preliminare per comprare casa – o l’ufficio, o il capannone dove lavori – e hai versato acconti, magari consistenti. Poi il venditore, spesso un’impresa di costruzioni, è finito in liquidazione giudiziale. Ti chiedi se perderai la casa, se riavrai i soldi, se il curatore può semplicemente strappare il contratto. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se hai fatto una cosa prima della crisi: trascrivere il preliminare.
Cosa cambia per te
Il contratto preliminare è disciplinato dall’art. 173 CCII. La regola di partenza è quella generale: il curatore può scegliere se subentrare o sciogliersi. In caso di scioglimento, se il preliminare era trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c. e gli effetti della trascrizione non erano cessati all’apertura della procedura, puoi insinuare al passivo il tuo credito (restituzione degli acconti) con il privilegio speciale sull’immobile previsto dall’art. 2775-bis c.c., ma senza risarcimento del danno. Se invece il preliminare non era trascritto, il tuo credito è chirografario: concorrerai con tutti gli altri creditori senza alcuna preferenza.
La tutela più forte riguarda due situazioni specifiche. Il curatore non può sciogliersi dal preliminare trascritto quando l’immobile è a uso abitativo e destinato a diventare l’abitazione principale tua o di un tuo parente o affine entro il terzo grado, oppure quando è un immobile non abitativo destinato a diventare la sede principale della tua attività d’impresa. In questi casi, il curatore subentra nel contratto, a condizione che tu ne chieda l’esecuzione nei termini e con le modalità previste per le domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni della procedura.
Il correttivo del 2024 ha aggiunto due novità importanti. La prima riguarda gli acconti: sono opponibili alla massa per l’intero, ma solo se li hai pagati con mezzi tracciabili (bonifici, assegni). I pagamenti in contanti rischiano di non valere nulla nei confronti della procedura. La seconda riguarda i creditori ipotecari: se ritengono che il prezzo pattuito fosse inferiore di almeno un quarto al valore di mercato al momento della stipula, possono contestarne la congruità con l’impugnazione dello stato passivo; se la contestazione viene accolta, il contratto si scioglie, a meno che tu non paghi la differenza prima che il collegio decida. Dopo l’integrale pagamento del prezzo, l’immobile ti viene trasferito nello stato di fatto in cui si trova e il giudice delegato ordina la cancellazione dei gravami.
Quest’ultimo punto segna una differenza netta con la vecchia legge fallimentare. Per i fallimenti ancora regolati dalla legge del 1942, le Sezioni Unite hanno stabilito che la vendita conclusa dal curatore subentrato per legge nel preliminare non è una vendita coattiva, e quindi non consente la cancellazione delle ipoteche anteriori da parte del giudice delegato (Cass. civ., Sez. Un., 19 marzo 2024, n. 7337). Il codice della crisi ha scelto la strada opposta, a favore dell’acquirente della “prima casa”.
I numeri
Hai firmato un preliminare per un appartamento destinato a tua abitazione principale, prezzo 187.500 €, trascritto il 9 settembre 2024, data del rogito fissata al 30 giugno 2026. Hai versato 62.300 € di acconti: 48.300 € con bonifico, 14.000 € in contanti. La liquidazione del costruttore si apre il 15 aprile 2026.
La trascrizione è efficace e l’immobile è destinato ad abitazione principale: il curatore non può sciogliersi, se chiedi l’esecuzione nei tempi e modi previsti. Gli acconti opponibili sono i 48.300 € tracciabili; i 14.000 € in contanti rischiano di non essere riconosciuti. Dovrai quindi versare alla procedura 139.200 € (187.500 − 48.300) per ottenere il trasferimento libero da ipoteche.
Se invece il preliminare non fosse stato trascritto, il curatore potrebbe sciogliersi e tu avresti un credito chirografario di 62.300 €, con una percentuale di soddisfazione spesso molto bassa.
I rischi specifici
Il rischio principale è la mancata trascrizione, o la cessazione degli effetti della trascrizione. Ricorda che la trascrizione del preliminare perde efficacia se il definitivo non viene trascritto entro un anno dalla data convenuta per la stipula, e comunque entro tre anni dalla trascrizione. Un rogito rinviato più volte può farti perdere la protezione senza che tu te ne accorga. Una pronuncia di merito del 2025 mostra quanto possa essere duro l’esito: la Corte d’Appello di Firenze (sent. n. 31 del 7 gennaio 2025) ha ritenuto legittimo lo scioglimento di un preliminare non trascritto da parte del commissario liquidatore di una cooperativa, nonostante la famiglia abitasse l’immobile da anni.
Il secondo rischio riguarda la domanda ex art. 2932 c.c. Il Tribunale di Milano (24 aprile 2025), in un fallimento, ha ritenuto che il curatore possa sciogliersi dal preliminare anche se il promissario acquirente ha proposto domanda di esecuzione in forma specifica dopo l’apertura della procedura. La domanda giudiziale, per proteggerti, deve essere stata trascritta prima.
Le mosse giuste
- Verifica subito lo stato della trascrizione: data, efficacia, termini di scadenza.
- Ricostruisci la tracciabilità di ogni acconto, raccogliendo contabili e assegni.
- Qualifica l’immobile: dimostra la destinazione ad abitazione principale o a sede d’impresa.
- Presenta la domanda di esecuzione del preliminare nei termini previsti per le domande sui diritti dei terzi, oppure, se il curatore può sciogliersi e lo fa, la domanda di ammissione al passivo con il privilegio dell’art. 2775-bis c.c.
- Valuta il rischio di contestazione sul prezzo da parte della banca ipotecaria e prepara una perizia di stima riferita alla data del preliminare.
La giurisprudenza dedicata a te
Oltre alle Sezioni Unite del 2024, vale la pena ricordare l’ordinanza interlocutoria che le ha precedute (Cass. civ., 8 giugno 2023, n. 16166), che ha messo a fuoco il conflitto tra diritto all’abitazione e diritto di credito del finanziatore ipotecario: è esattamente la tensione che il correttivo del 2024 ha cercato di bilanciare.
Se sei un fornitore con un contratto continuativo
La tua situazione
Rifornivi l’impresa di materie prime, energia, servizi di manutenzione, logistica, software. Il contratto prevedeva consegne periodiche e pagamenti a scadenza. Al momento dell’apertura avevi fatture non pagate e un contratto ancora in corso per mesi. Ti chiedi se devi continuare a consegnare, se sarai pagato, se puoi fermarti. Per chi è nella tua posizione, la domanda cruciale è una: il curatore vuole continuare con te o no?
Cosa cambia per te
I contratti ad esecuzione continuata o periodica (somministrazione, servizi ricorrenti) sono regolati dall’art. 179 CCII, che si innesta sulla regola generale: il contratto è sospeso e il curatore sceglie. La particolarità è che se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati prima dell’apertura. È una regola che risale all’art. 74 della legge fallimentare e rappresenta un vantaggio enorme per il fornitore: i crediti arretrati, che altrimenti sarebbero concorsuali, vengono pagati come condizione per proseguire il rapporto.
La Cassazione ha precisato anche l’altra faccia della medaglia: il curatore che subentra in un contratto di questo tipo e poi non adempie, in tutto o in parte, risponde in prededuzione dei danni, ma solo per gli inadempimenti successivi all’apertura della procedura (Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11289). Nell’amministrazione straordinaria la Corte ha applicato la stessa logica anche agli appalti di opere e servizi a esecuzione periodica, riconoscendo la prededuzione dei compensi anche anteriori all’apertura (Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2025, n. 5585), e ha affermato che in quella procedura i contratti a esecuzione periodica proseguono finché il commissario non si scioglie, con le prestazioni nel frattempo eseguite pagate in prededuzione (Cass. civ. n. 9332/2025).
Se invece il curatore si scioglie, le tue fatture anteriori diventano crediti concorsuali da insinuare al passivo, senza risarcimento per la perdita del contratto.
Se hai venduto beni con riserva di proprietà (art. 178 CCII) e il compratore finisce in liquidazione con il prezzo ancora da pagare a rate o a termine, il curatore può subentrare e pagare il prezzo; se si scioglie, il bene ti torna, ma devi restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso. Una recente pronuncia ha applicato questi principi alla cessione d’azienda con riserva di proprietà, affermando che il curatore subentrato deve pagare il prezzo in prededuzione (Cass. civ., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 10813).
I numeri
Hai un contratto di fornitura di materie plastiche con consegne mensili da 6.170 € e al momento dell’apertura hai fatture scadute per 18.460 € (tre consegne). Il contratto ha ancora otto mesi di durata.
Se il curatore subentra per proseguire l’attività e vendere l’azienda funzionante, deve pagarti i 18.460 € arretrati e poi ogni consegna successiva, tutto con priorità sui creditori concorsuali. Se si scioglie, i 18.460 € diventano un credito chirografario da insinuare al passivo e la fornitura si interrompe.
Se il curatore non decide, puoi chiedere al giudice delegato di fissargli un termine non superiore a sessanta giorni: alla scadenza, in mancanza di scelta, il contratto si considera sciolto e tu recuperi libertà commerciale.
I rischi specifici
Il rischio principale è continuare a consegnare durante la sospensione senza una dichiarazione di subentro del curatore. Le consegne fatte “di fatto”, senza una scelta formale o comunque chiara della procedura, possono aprire contestazioni complesse sulla loro qualificazione e sul rango del credito.
Il secondo rischio è la sospensione unilaterale ante-procedura: se prima dell’apertura avevi smesso di consegnare, verifica che la tua condotta fosse legittima alla luce del contratto, perché potresti trovarti a discutere di un tuo inadempimento.
Le mosse giuste
- Non consegnare nulla dopo l’apertura senza una comunicazione chiara del curatore, possibilmente scritta.
- Calcola con esattezza i crediti anteriori, fattura per fattura, perché in caso di subentro vanno pagati integralmente.
- Scrivi al curatore chiedendo una decisione e, se tace, attiva la messa in mora davanti al giudice delegato.
- Presenta comunque la domanda al passivo per i crediti anteriori, per non perdere il concorso se il curatore si scioglie.
- Verifica se hai privilegi (per esempio, crediti di artigiani o cooperative) o garanzie personali da escutere.
La giurisprudenza dedicata a te
Il riferimento centrale è Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11289: il curatore che subentra non può poi “scegliere” quali obbligazioni rispettare, e se è inadempiente risponde in prededuzione per i danni successivi all’apertura. In sede di opposizione allo stato passivo, la stessa pronuncia chiarisce che l’onere della prova segue le regole ordinarie del processo di cognizione.
Se sei il locatore o il conduttore di un immobile (o parte di un affitto d’azienda)
La tua situazione
Sei il proprietario dei locali – un negozio, un capannone, un ufficio – in cui l’impresa ora in liquidazione svolgeva la sua attività. Oppure sei tu l’inquilino, e a finire in liquidazione è la società proprietaria dell’immobile che occupi. Oppure ancora hai concesso o preso in affitto un’intera azienda. In tutti questi casi il rapporto riguarda il bene più concreto e più difficile da sostituire: il luogo in cui si lavora o si vive. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per la locazione e l’affitto d’azienda il codice non applica la sospensione generale, ma regole proprie e diverse a seconda di chi è in liquidazione.
Cosa cambia per te
La locazione di immobili è disciplinata dall’art. 185 CCII.
Se in liquidazione è il locatore, cioè il proprietario, il contratto non si scioglie: il curatore subentra per legge. Se però, alla data di apertura, la durata residua del contratto è superiore a quattro anni, il curatore può, entro un anno dall’apertura e con l’autorizzazione del comitato dei creditori, recedere corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per il recesso anticipato, determinato dal giudice delegato in caso di disaccordo. Per l’inquilino è una tutela importante: la liquidazione del proprietario, di norma, non lo mette in strada. La Cassazione ha anche chiarito che, quando il curatore del locatore è subentrato per legge nel contratto, il credito dell’inquilino alla restituzione del deposito cauzionale nasce dopo l’apertura e va pagato in prededuzione (Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4635).
Se in liquidazione è il conduttore, cioè l’impresa che occupava i locali, il curatore può recedere in qualunque momento, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso. Qui c’è la novità più rilevante rispetto alla legge fallimentare: l’indennizzo viene insinuato al passivo come credito concorsuale, mentre sotto l’art. 80 l.fall. era pagato in prededuzione. I canoni maturati dopo l’apertura e fino alla restituzione dell’immobile restano invece debiti della procedura. Sulla misura dell’indennizzo, la Cassazione aveva già chiarito che le parti non possono predeterminarla nel contratto: la decide il giudice, con una valutazione che, se motivata, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. civ. n. 28961/2019).
Attenzione anche al diritto di prelazione. Se il curatore del locatore vende l’immobile locato con una procedura competitiva, la prelazione commerciale del conduttore opera in modo diverso a seconda che la locazione sia stata conclusa dal debitore prima della procedura o dal curatore stesso: la Cassazione ha tracciato questa distinzione con una pronuncia di fine 2025 (Cass. civ., Sez. I, n. 28918/2025).
Per l’affitto d’azienda (art. 184 CCII) la liquidazione di una delle parti non è causa di scioglimento, ma la norma consente il recesso, con un equo indennizzo che il codice colloca tra i crediti concorsuali. Una pronuncia del 2025 ricorda anche il rovescio: se l’affitto era già stato risolto prima del fallimento e la curatela continua a detenere i beni aziendali senza titolo, la protrazione della detenzione può generare obbligazioni in capo alla procedura (Cass. civ. n. 8926/2025).
I numeri
Sei il locatore di un capannone affittato a 3.275 € al mese all’impresa ora in liquidazione, aperta il 3 febbraio 2026. Hai due canoni anteriori non pagati (6.550 €). Il curatore utilizza il capannone per custodire i macchinari fino alla vendita e recede con effetto dal 30 giugno 2026, riconsegnando le chiavi quel giorno.
I canoni dal 3 febbraio al 30 giugno (circa 4 mesi e 27 giorni, cioè circa 15.990 €) sono debiti della procedura e vanno pagati in prededuzione. I 6.550 € anteriori vanno insinuati al passivo, con il privilegio che la legge riconosce al locatore sui beni che arredano l’immobile, se e nei limiti in cui ne ricorrono i presupposti. L’equo indennizzo per il recesso anticipato, se il giudice delegato lo quantifica ad esempio in 9.825 € (tre mensilità), va insinuato come credito concorsuale.
Se invece sei il conduttore e a finire in liquidazione è il proprietario, con un contratto che ha ancora cinque anni di durata, sappi che il curatore ha dodici mesi di tempo dall’apertura per recedere, pagandoti un indennizzo; decorso quell’anno, il contratto prosegue alle condizioni pattuite.
I rischi specifici
Se sei locatore, il rischio principale è considerare l’indennizzo per il recesso anticipato un credito “sicuro”: nella liquidazione giudiziale non lo è più, perché entra nel concorso. Il secondo rischio è la riconsegna disordinata: senza un verbale di riconsegna e una verifica dello stato dei locali, i danni emersi dopo diventano difficili da provare e, se anteriori all’apertura, non vengono pagati in prededuzione.
Se sei conduttore, il rischio principale è ignorare la finestra annuale del curatore e scoprirlo solo quando arriva il recesso.
Le mosse giuste
- Verifica chi è in liquidazione e qual è la durata residua del contratto: da questo dipende la regola applicabile.
- Separa i crediti anteriori da quelli successivi all’apertura, perché hanno trattamento diverso.
- Esigi un verbale di riconsegna in contraddittorio con il curatore.
- Documenta il valore locativo e la ricollocabilità del bene, utili per la quantificazione dell’indennizzo.
- Se sei conduttore, conserva la prova dei depositi cauzionali e dei pagamenti eseguiti.
La giurisprudenza dedicata a te
Il quadro è completato dalle pronunce citate: Cass. n. 4635/2025 per il deposito cauzionale in caso di liquidazione del locatore, Cass. n. 28918/2025 sulla prelazione nella vendita competitiva, Cass. n. 28961/2019 sulla determinazione giudiziale dell’indennizzo.
Se sei il committente, l’appaltatore o l’agente dell’impresa
La tua situazione
Hai commissionato all’impresa la costruzione di un edificio, un impianto, una fornitura su misura, e l’opera è rimasta a metà. Oppure sei tu l’appaltatore, e a finire in liquidazione è il tuo committente. Oppure ancora sei un agente di commercio o un mandatario che promuoveva affari per un preponente ora in liquidazione. Per chi è nella tua posizione, la preoccupazione è doppia: i soldi già pagati o i compensi già maturati, e la sorte del lavoro in corso.
Cosa cambia per te
L’appalto è regolato dall’art. 186 CCII. Il contratto si scioglie per effetto della liquidazione di una delle parti, se il curatore, entro sessanta giorni dall’apertura, non dichiara di voler subentrare, offrendo idonee garanzie. Qui il silenzio del curatore porta allo scioglimento automatico, a differenza della regola generale. Quando in liquidazione è l’appaltatore, il rapporto si scioglie comunque se la considerazione della sua qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente acconsenta alla prosecuzione. Per gli appalti pubblici restano ferme le regole speciali del codice dei contratti pubblici.
Una pronuncia del 2025, resa sul concordato preventivo ma basata sulla nozione di contratto pendente comune a tutte le procedure, aiuta a capire cosa accade dopo lo scioglimento: lo scioglimento non cancella i diritti nati dalle prestazioni già eseguite, che continuano a trovare la loro fonte e disciplina nel contratto (Cass. civ. n. 15713/2025). Nel caso deciso, restava efficace perfino la clausola sulla competenza territoriale per il pagamento dei lavori già fatti.
Per il mandato (art. 183 CCII) la regola è netta: il contratto si scioglie per la liquidazione del mandatario; se è in liquidazione il mandante, il curatore può subentrare e in tal caso il credito del mandatario per l’attività successiva è trattato come debito della procedura. Il conto corrente e la commissione seguono regole analoghe, con scioglimento automatico.
L’agenzia non ha una norma dedicata. La Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha escluso l’assimilazione automatica al mandato e ha applicato la regola generale della sospensione con scelta del curatore, anche per fatti concludenti; quando il rapporto si scioglie, l’agente può insinuare al passivo le indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela, che hanno natura indennitaria e non retributiva. La scelta del curatore, anche in questo caso, può essere tacita (Cass. civ. 25 luglio 2019, n. 20215).
Esistono poi i contratti di carattere personale (art. 175 CCII): quelli in cui la persona dell’imprenditore è stata determinante. Si sciolgono per effetto della liquidazione, salvo che il curatore, con il consenso dell’altro contraente, subentri.
I numeri
Hai commissionato la ristrutturazione di un immobile per 94.600 €, pagando acconti per 41.300 €. Al momento dell’apertura della liquidazione dell’impresa edile (il 22 gennaio 2026) i lavori eseguiti, secondo il SAL, valgono 36.850 €.
Se il curatore non dichiara di subentrare entro il 23 marzo 2026 (sessanta giorni), il contratto si scioglie. Hai pagato 4.450 € in più rispetto al lavorato (41.300 − 36.850): è un credito da insinuare al passivo, senza risarcimento per lo scioglimento. Dovrai incaricare un’altra impresa per completare i lavori residui (57.750 € di opere secondo il capitolato originario), probabilmente a prezzi diversi.
Se sei un agente con provvigioni maturate per 8.940 € e un’indennità di mancato preavviso pari a tre mensilità medie (per ipotesi 7.215 €), potrai chiedere l’ammissione al passivo di entrambe le voci quando il rapporto si scioglie, con il privilegio che la legge riconosce alle provvigioni dell’ultimo anno di prestazione e alle indennità dovute per la cessazione del rapporto di agenzia (art. 2751-bis n. 3 c.c.).
I rischi specifici
Il rischio principale per il committente è sottovalutare il termine di sessanta giorni: se il curatore tace, il contratto si scioglie, e continuare a interloquire con operai o subappaltatori dell’impresa senza un subentro formale crea confusione su chi risponde di cosa.
Per l’appaltatore il rischio è opposto: aver eseguito lavori senza stato di avanzamento sottoscritto, e dover poi provare in sede di verifica del passivo il valore di quanto fatto.
Per l’agente, il rischio principale è che il curatore sostenga lo scioglimento automatico, come per il mandato, per negare le indennità.
Le mosse giuste
- Fotografa lo stato dei lavori alla data di apertura: verbale, fotografie, perizia, SAL.
- Calcola con precisione la differenza tra pagato ed eseguito, in un senso o nell’altro.
- Scrivi al curatore prima della scadenza dei sessanta giorni, per sapere se intende subentrare e con quali garanzie.
- Verifica le garanzie: fideiussioni bancarie o assicurative sugli acconti, polizze decennali, ritenute a garanzia.
- Se sei agente, qualifica correttamente il rapporto e prepara la prova della stabilità dell’incarico e della zona.
La giurisprudenza dedicata a te
Le pronunce da tenere presenti sono Cass. n. 15713/2025 sugli effetti dello scioglimento sulle prestazioni già eseguite e Cass. n. 20215/2019 sulla scelta tacita del curatore, principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità proprio nei casi di agenzia.
Se sei una società di leasing, un utilizzatore o un correntista bancario
La tua situazione
Qui i ruoli possono essere diversi. Sei una società di leasing che ha concesso macchinari o un immobile a un’impresa ora in liquidazione. Oppure sei tu l’imprenditore utilizzatore, e a finire in liquidazione è la società concedente. Oppure sei la banca – o un cliente – con un conto corrente, un fido o un finanziamento destinato a uno specifico affare. Per chi è nella tua posizione, la domanda è: chi tiene il bene, e come si fanno i conti?
Cosa cambia per te
La locazione finanziaria è disciplinata dall’art. 177 CCII, che riprende l’art. 72-quater della legge fallimentare.
Se in liquidazione è l’utilizzatore e il curatore si scioglie dal contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene. Poi deve venderlo o ricollocarlo a valori di mercato e restituire alla procedura l’eventuale eccedenza del ricavato rispetto al suo credito residuo in linea capitale; per la parte del credito non coperta dal ricavato, si insinua al passivo. Le somme già riscosse restano acquisite. È un meccanismo di “conti finali” che evita che la società di leasing si arricchisca trattenendo il bene e pretendendo tutti i canoni.
Se in liquidazione è il concedente, il contratto prosegue: l’utilizzatore conserva il diritto di acquistare il bene alla scadenza, pagando i canoni e il prezzo di riscatto.
Una questione molto discussa riguarda i leasing risolti per inadempimento prima dell’apertura. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina concorsuale del leasing non si applica per analogia alla risoluzione anteriore e che la legge 124/2017, che ha introdotto una disciplina unitaria del leasing, non è retroattiva: per i contratti risolti prima della sua entrata in vigore resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, e per quest’ultimo si applica per analogia l’art. 1526 c.c. sulla vendita con riserva di proprietà (Cass. civ., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061). Il principio è stato ribadito anche di recente: il concedente non può pretendere i canoni scaduti e a scadere, ma un equo compenso per l’uso, oltre al risarcimento, e per ottenerlo deve fornire al giudice gli elementi per valutare il valore del bene recuperato (Cass. civ., ord. n. 15009/2024; Cass. civ. n. 21293/2024, quest’ultima anche sul rapporto tra clausola penale e credito risarcitorio).
Per il conto corrente, anche bancario, l’art. 183 CCII prevede lo scioglimento automatico per la liquidazione di una delle parti. Il saldo a quel momento diventa un credito (della banca, da insinuare al passivo) o un debito (della banca, da versare alla procedura). Ogni movimento successivo all’apertura va attentamente verificato.
I finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 176 CCII) seguono regole proprie, collegate al patrimonio o al finanziamento destinato previsto dal codice civile.
I numeri
Una società di leasing ha concesso un macchinario per un corrispettivo complessivo di 212.400 €. All’apertura della liquidazione dell’utilizzatore il credito residuo in linea capitale è di 96.180 €. Il curatore si scioglie; il bene viene riconsegnato e rivenduto a 71.520 €.
La società di leasing trattiene i 71.520 € e si insinua al passivo per la differenza di 24.660 € (96.180 − 71.520). Se il bene fosse stato rivenduto a 104.300 €, la società avrebbe dovuto restituire alla procedura l’eccedenza di 8.120 €.
Se invece il contratto fosse stato risolto per inadempimento nel 2016, prima della legge 124/2017, e l’utilizzatore fosse poi fallito, si applicherebbe l’art. 1526 c.c.: restituzione delle rate riscosse, detratto l’equo compenso per l’uso, oltre al risarcimento dei danni provati.
I rischi specifici
Per il concedente, il rischio principale è pretendere l’intero importo dei canoni a scadere senza scomputare il valore del bene recuperato: la domanda al passivo così formulata viene ridotta o respinta. Per l’utilizzatore, il rischio è non verificare se il contratto fosse già risolto prima dell’apertura, perché la disciplina applicabile cambia completamente.
Per il correntista, il rischio è non controllare le operazioni registrate dopo l’apertura, che possono essere inefficaci verso la procedura.
Le mosse giuste
- Stabilisci con precisione la data e la causa di cessazione del contratto: scioglimento del curatore, risoluzione anteriore, scadenza naturale.
- Documenta il valore del bene al momento della restituzione e l’esito della ricollocazione.
- Ricostruisci il credito residuo in linea capitale separandolo da interessi e penali.
- Per i conti correnti, estrai gli estratti conto fino alla data di apertura e verifica i movimenti successivi.
- Coordina l’analisi legale con quella contabile e bancaria, perché i conteggi sono decisivi.
La giurisprudenza dedicata a te
Le Sezioni Unite n. 2061/2021 restano il riferimento sul leasing risolto prima del fallimento; le pronunce n. 15009/2024 e n. 21293/2024 ne hanno precisato gli effetti pratici su prova del valore del bene e clausola penale. In primo grado, il Tribunale di Milano ha di recente affrontato anche la liberazione dell’immobile in leasing occupato senza titolo e l’incameramento di somme date in pegno dall’utilizzatore in liquidazione, segno che il contenzioso sul leasing resta vivissimo.
Tre contratti, tre esiti: la stessa liquidazione vista da tre profili
Per capire quanto conti il profilo, immagina un’unica impresa – una società che produce arredi – dichiarata in liquidazione giudiziale il 17 febbraio 2026. Ha dipendenti, un fornitore di pannelli e un promissario acquirente dell’appartamento ricavato sopra il laboratorio. Stessa sentenza, stesso curatore, tre esiti diversi. I numeri sono ipotesi dimostrative.
Simulazione 1 — La dipendente con retribuzione lorda di 1.865 €
Situazione: assunta da 3 anni e 7 mesi, ultimi stipendi pagati a dicembre 2025, preavviso contrattuale di 20 giorni lavorativi, TFR maturato 6.430 €.
Sviluppo: dal 17 febbraio il rapporto è sospeso; nessuna retribuzione per il periodo di sospensione. Il curatore non ottiene proroghe e non comunica nulla: il 17 giugno 2026 il rapporto si intende risolto di diritto, con effetto dal 17 febbraio. La lavoratrice, informata correttamente, avrebbe potuto dimettersi per giusta causa già a marzo e chiedere subito la NASpI.
Esito al passivo, in privilegio: gennaio 1.865 €; febbraio pro-quota fino al 16 (circa 1.066 €); indennità sostitutiva del preavviso (circa 1.435 €); TFR 6.430 €; ratei di tredicesima e ferie secondo il CCNL. Totale indicativo oltre 10.800 €, con intervento del Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime mensilità nei limiti di legge.
Simulazione 2 — Il fornitore con 23.790 € di fatture scadute
Situazione: contratto di somministrazione di pannelli, consegne mensili da 7.930 €, tre forniture non pagate all’apertura, durata residua del contratto dieci mesi.
Sviluppo, ipotesi A: il curatore vuole completare gli ordini in corso per vendere l’azienda funzionante e dichiara di subentrare il 9 marzo 2026. Deve pagare integralmente i 23.790 € arretrati e poi le consegne successive, in prededuzione.
Sviluppo, ipotesi B: il curatore tace. Il 10 marzo il fornitore chiede al giudice delegato di fissare un termine; il giudice assegna 45 giorni. Alla scadenza, senza scelta, il contratto è sciolto. I 23.790 € diventano un credito chirografario; in una procedura con attivo modesto, un riparto del 12% significherebbe incassare circa 2.855 €.
Esito: la differenza tra le due ipotesi è di quasi 21.000 €, e dipende da una scelta che il fornitore non controlla, ma può sollecitare.
Simulazione 3 — Il promissario acquirente con 58.940 € di acconti
Situazione: preliminare per l’appartamento destinato ad abitazione principale, prezzo 176.300 €, trascritto il 12 novembre 2024, rogito previsto per il 28 maggio 2026. Acconti: 50.940 € con bonifico, 8.000 € in contanti.
Sviluppo: trascrizione efficace, destinazione abitativa principale. Il promissario presenta nei termini la domanda di esecuzione. Il curatore non può sciogliersi. Gli acconti opponibili sono 50.940 €. La banca ipotecaria contesta la congruità del prezzo, ma la perizia riferita alla data del preliminare stima il valore in 198.600 €: la differenza con il prezzo pattuito è di circa l’11%, sotto la soglia di un quarto, e la contestazione non ha fondamento.
Esito: il promissario paga 125.360 € (176.300 − 50.940) e ottiene il trasferimento con cancellazione delle ipoteche. Gli 8.000 € in contanti restano un problema da gestire separatamente.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La vita reale raramente rispetta le categorie. Ecco le combinazioni più frequenti e come si intrecciano le regole.
Il dipendente che è anche socio o garante. Se hai lavorato per una società di cui eri anche socio, o per la quale hai firmato una fideiussione a favore della banca, i due ruoli vanno tenuti separati. Come lavoratore hai diritto ai crediti privilegiati; come garante, la banca può chiederti di pagare il debito della società. Se poi paghi, ti surroghi nella posizione della banca verso la procedura. Se l’esposizione come garante è pesante, puoi valutare gli strumenti della crisi da sovraindebitamento per la tua posizione personale: una recente pronuncia di merito (Tribunale di Verona, dicembre 2025) ha ritenuto possibile l’accesso al concordato minore anche per un lavoratore subordinato che era stato socio illimitatamente responsabile della società fallita.
Il promissario acquirente che è anche fornitore. Capita spesso nei cantieri: l’impresa di impianti che lavora per il costruttore e, contemporaneamente, ha prenotato un appartamento pagando in parte con le proprie fatture. Qui entrano in gioco la compensazione concorsuale tra crediti e debiti reciproci anteriori (art. 155 CCII) e il requisito della tracciabilità degli acconti. Una “permuta” non documentata rischia di non essere opponibile alla procedura.
Il locatore che è anche creditore per forniture. Se hai affittato i locali all’impresa e le fornivi anche servizi, avrai due rapporti pendenti con regole diverse: per la locazione il curatore può recedere in qualunque momento, per la fornitura vale la sospensione con possibile messa in mora. Devi gestirli separatamente, anche nella domanda al passivo.
L’utilizzatore in leasing che è anche garante del concedente, o viceversa. Nei gruppi di imprese è frequente che la stessa persona sia amministratore dell’utilizzatore e garante personale del leasing. Lo scioglimento del contratto da parte del curatore non libera il garante: la società di leasing può rivolgersi a lui per la differenza non coperta dal ricavato.
L’imprenditore individuale in liquidazione e i suoi contratti personali. Se in liquidazione sei tu, come imprenditore individuale, la disciplina dei contratti pendenti riguarda i rapporti legati all’impresa. I contratti che soddisfano esigenze personali o familiari – tipicamente la locazione della casa in cui vivi – restano in larga parte estranei alla procedura, secondo l’orientamento prevalente formatosi già sotto la legge fallimentare.
Il dipendente che lavorava a un appalto in corso. Se l’impresa aveva un appalto in esecuzione e il curatore subentra per completarlo, è probabile che subentri anche nei rapporti di lavoro necessari: in quel caso il rapporto prosegue e la retribuzione torna a essere dovuta, dal momento della comunicazione del subentro.
Il fornitore che è anche cliente dell’impresa. Può capitare di fornire materie prime a un’impresa e di acquistarne, a propria volta, i prodotti finiti. Se hai un debito verso l’impresa in liquidazione e un credito anteriore per forniture non pagate, la compensazione tra crediti e debiti reciproci sorti prima dell’apertura può ridurre drasticamente la tua esposizione: invece di pagare per intero il tuo debito alla procedura e incassare poi una percentuale del tuo credito, ne sconti l’importo. La compensazione non opera, però, se il tuo credito è stato acquistato da terzi dopo l’apertura o nell’anno precedente, e va quindi verificata caso per caso.
Il conduttore che ha anche prenotato l’acquisto dell’immobile. Chi occupa in locazione un locale commerciale e ha firmato con la stessa società un preliminare per acquistarlo si trova al crocevia tra l’art. 185 e l’art. 173 CCII. Se il preliminare è trascritto e l’immobile è destinato a sede principale dell’attività, il curatore è vincolato al subentro; nel frattempo la locazione prosegue. Coordinare le due posizioni significa, per esempio, verificare se i canoni pagati siano stati imputati anche in conto prezzo, e con quali mezzi.
Il confronto tra profili
Vista dall’alto, la disciplina dei contratti pendenti segue tre logiche diverse. Per alcuni contratti – il lavoro, la fornitura continuativa, il leasing con utilizzatore in liquidazione – vale la sospensione con scelta del curatore, con tempi e tutele variabili. Per altri – la locazione con locatore in liquidazione, il leasing con concedente in liquidazione, l’affitto d’azienda – vale la prosecuzione, con facoltà di recesso a certe condizioni. Per altri ancora – il mandato con mandatario in liquidazione, il conto corrente, l’appalto senza subentro nei sessanta giorni – vale lo scioglimento automatico. Il preliminare di casa trascritto, infine, è l’unico caso in cui il curatore è addirittura vincolato al subentro.
| Aspetto | Dipendente | Promissario acquirente | Fornitore continuativo | Locatore / conduttore | Committente / appaltatore / agente | Leasing e conto corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma principale | Art. 189 CCII | Art. 173 CCII | Art. 179 CCII | Artt. 184-185 CCII | Artt. 175, 183, 186 CCII; art. 172 per l’agenzia | Artt. 177, 183 CCII |
| Regola di base | Sospensione, scelta del curatore | Scelta del curatore; subentro obbligato per prima casa o sede d’impresa con preliminare trascritto | Sospensione, scelta del curatore | Prosecuzione con facoltà di recesso | Appalto: scioglimento se nessun subentro in 60 giorni; mandato: scioglimento per liquidazione del mandatario | Leasing: scelta del curatore dell’utilizzatore; conto corrente: scioglimento automatico |
| Termine chiave | 4 mesi, prorogabili fino a 8 | Termini delle domande sui diritti dei terzi | Messa in mora: termine fino a 60 giorni | 1 anno per recesso del curatore del locatore (durata residua oltre 4 anni) | 60 giorni per il subentro nell’appalto | Nessun termine speciale oltre la messa in mora |
| Crediti anteriori | Privilegio art. 2751-bis n. 1 c.c. | Privilegio art. 2775-bis c.c. se trascrizione efficace | Pagati integralmente se il curatore subentra | Concorsuali | Concorsuali; privilegio per provvigioni e indennità dell’agente | Differenza dopo la ricollocazione del bene |
| Tutela speciale | Dimissioni per giusta causa, NASpI, indennità dopo la proroga | Cancellazione dei gravami dopo il pagamento del prezzo | Prededuzione degli arretrati in caso di subentro | Deposito cauzionale in prededuzione se subentra il curatore del locatore | Diritti sulle prestazioni già eseguite restano regolati dal contratto | Eccedenza del ricavato restituita alla procedura |
| Rischio principale | Restare in sospensione senza reddito | Trascrizione mancante o scaduta; acconti in contanti | Consegnare senza subentro chiaro | Indennizzo per il recesso ormai concorsuale | Silenzio del curatore sull’appalto | Domande al passivo senza scomputo del valore del bene |
Le domande trasversali
Cosa succede se il curatore non mi risponde mai?
Dipende dal profilo. Per il lavoro, dopo quattro mesi (o dopo la proroga) il rapporto si risolve di diritto. Per l’appalto, dopo sessanta giorni senza subentro il contratto si scioglie. Per quasi tutti gli altri contratti vale la regola generale: puoi chiedere al giudice delegato di fissare al curatore un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Il silenzio non è mai una condizione in cui sei obbligato a restare indefinitamente.
Posso risolvere il contratto per l’inadempimento anteriore dell’impresa?
Non liberamente. Le clausole che collegano la risoluzione all’apertura della procedura sono inefficaci, e la Cassazione ha escluso l’opponibilità alla massa della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa resa dopo l’apertura (Cass. n. 23023/2025). Se avevi già avviato un’azione di risoluzione prima dell’apertura, questa conserva effetti verso il curatore, ma le pretese restitutorie e risarcitorie vanno fatte valere nell’accertamento del passivo.
Se il curatore scioglie il contratto, ho diritto a un risarcimento?
No, per lo scioglimento in sé. Puoi insinuare al passivo il credito conseguente al mancato adempimento, ma non il danno per la perdita del contratto. Questo vale per quasi tutti i profili; fanno eccezione gli indennizzi specificamente previsti dalla legge, come quelli per il recesso dalla locazione o dall’affitto d’azienda e l’indennità speciale per i lavoratori dopo la proroga.
Cosa cambia se la procedura è un vecchio fallimento?
Se il fallimento è stato dichiarato prima del 15 luglio 2022, si applica la legge fallimentare. Le differenze più rilevanti riguardano il lavoro (niente termine di quattro mesi né dimissioni per giusta causa automatiche), l’indennizzo per il recesso dalla locazione (che era in prededuzione), i preliminari di prima casa (dove, secondo le Sezioni Unite n. 7337/2024, non opera la cancellazione giudiziale delle ipoteche).
E se la mia controparte è in composizione negoziata o in concordato, non in liquidazione?
Le regole sono diverse. Nel concordato preventivo il debitore può chiedere di essere autorizzato a sospendere o sciogliere i contratti pendenti, con un indennizzo per la controparte. Nella composizione negoziata, in presenza di misure protettive, i creditori interessati non possono di regola rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti né provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Conoscere la procedura esatta è il primo passo.
La giurisprudenza profilo per profilo
Qui sotto trovi tutte le pronunce richiamate, ordinate secondo il profilo cui si applicano. Per ciascuna: estremi, principio riformulato in parole nostre, rilevanza pratica.
Regole comuni a tutti
Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2025, n. 23023. Principio: se la parte in bonis dichiara di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa solo dopo l’apertura della procedura, la risoluzione non è opponibile alla massa. Rilevanza: chi pensa di “uscire” dal contratto invocando la clausola dopo la sentenza deve sapere che la strada è sbarrata.
Cass. civ. 25 luglio 2019, n. 20215. Principio: la scelta del curatore tra subentro e scioglimento non richiede un atto formale e può emergere da comportamenti concludenti. Rilevanza: occorre leggere con attenzione le condotte della curatela, perché una scelta può essere già stata compiuta senza essere dichiarata.
Cass. civ. n. 15713/2025. Principio: lo scioglimento di un contratto pendente non travolge i diritti derivanti dalle prestazioni già eseguite, che restano regolati dal contratto, comprese clausole come quella sulla competenza. Rilevanza: chi ha già eseguito parte della prestazione conserva le tutele contrattuali per quella parte.
Lavoratore dipendente
Cass. civ. 30 maggio 2018, n. 13693. Principio: durante la sospensione del rapporto, salvo esercizio dell’impresa, non matura il diritto alla retribuzione, perché manca la prestazione lavorativa corrispettiva. Rilevanza: spiega perché il periodo di sospensione non viene pagato e perché valutare le dimissioni per giusta causa.
Cass. civ. n. 20647/2019. Principio: se il curatore scioglie il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso; il riconoscimento del curatore nella lettera di recesso non è vincolante, perché decide il giudice in sede di verifica. Rilevanza: la domanda al passivo va documentata e argomentata, non basata sulla “promessa” della curatela.
Cass. civ., ord. n. 3351/2023. Principio: l’indennità di mancato preavviso è assistita dal privilegio dei crediti di lavoro. Rilevanza: incide direttamente sulla probabilità di essere pagati.
Cass. civ., Sez. Lav., 16 aprile 2025, n. 10084. Principio: il lavoratore gode del privilegio per le retribuzioni non pagate e per i contributi a suo carico trattenuti e non versati, ma non per le quote contributive a carico del datore. Rilevanza: delimita con precisione cosa chiedere in privilegio.
Promissario acquirente
Cass. civ., Sez. Un., 19 marzo 2024, n. 7337. Principio: nel regime della legge fallimentare, la vendita stipulata dal curatore subentrato per legge nel preliminare di prima casa non è una vendita coattiva e non consente al giudice delegato di cancellare le ipoteche anteriori. Rilevanza: resta decisiva per i fallimenti ancora pendenti e spiega la scelta opposta del codice della crisi.
Cass. civ., ord. 8 giugno 2023, n. 16166. Principio: l’ordinanza ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della purgazione, qualificandola come conflitto tra diritto alla casa e diritto del creditore ipotecario. Rilevanza: aiuta a comprendere la logica del correttivo 2024.
Corte d’Appello di Firenze, 7 gennaio 2025, n. 31. Principio: il preliminare non trascritto non è opponibile alla massa e la procedura può sciogliersene anche se l’acquirente abita l’immobile. Rilevanza: mostra il peso concreto della trascrizione.
Tribunale di Milano, 24 aprile 2025. Principio: in un fallimento, il curatore può sciogliersi dal preliminare immobiliare anche se il promissario acquirente ha proposto domanda ex art. 2932 c.c. nel corso della procedura. Rilevanza: la domanda giudiziale protegge solo se trascritta prima dell’apertura.
Fornitore continuativo
Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11289. Principio: il curatore che subentra in un contratto a esecuzione continuata o periodica e poi non adempie risponde in prededuzione dei danni, ma solo per gli inadempimenti successivi all’apertura; nell’opposizione allo stato passivo l’onere della prova segue le regole ordinarie. Rilevanza: rafforza la posizione del fornitore dopo il subentro.
Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2025, n. 5585. Principio: nell’amministrazione straordinaria, la disciplina dei contratti a esecuzione continuata o periodica si applica anche agli appalti di opere e servizi, con prededuzione dei compensi anche anteriori in caso di subentro. Rilevanza: conferma l’ampiezza della regola sul pagamento integrale degli arretrati.
Cass. civ. n. 9332/2025. Principio: nell’amministrazione straordinaria i contratti a esecuzione periodica proseguono finché il commissario non si scioglie, e le prestazioni frattanto eseguite sono prededucibili. Rilevanza: mostra come cambia la tutela a seconda della procedura.
Cass. civ., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 10813. Principio: nella cessione d’azienda con riserva di proprietà, il curatore che subentra deve pagare il prezzo in prededuzione. Rilevanza: utile per chi ha venduto beni o aziende con riserva di proprietà.
Locatore e conduttore
Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4635. Principio: in caso di fallimento del locatore, il curatore subentra per legge nella locazione e il credito del conduttore alla restituzione del deposito cauzionale, sorgendo dopo l’apertura, è prededucibile. Rilevanza: tutela concreta per l’inquilino.
Cass. civ., Sez. I, n. 28918/2025. Principio: nella vendita competitiva dell’immobile locato, l’operatività della prelazione del conduttore dipende dal fatto che la locazione sia stata stipulata dal debitore prima della procedura o dal curatore. Rilevanza: decisiva per chi vuole acquistare l’immobile in cui lavora.
Cass. civ. n. 28961/2019. Principio: l’equo indennizzo per il recesso anticipato del curatore del conduttore non è predeterminabile dalle parti e va fissato dal giudice con valutazione discrezionale motivata. Rilevanza: le clausole contrattuali sull’indennizzo non vincolano la procedura.
Cass. civ. n. 8926/2025. Principio: se la curatela continua a detenere beni aziendali oggetto di un affitto d’azienda già risolto prima del fallimento, la protrazione della detenzione senza titolo ha conseguenze a carico della procedura. Rilevanza: interessa i concedenti di aziende in affitto.
Leasing
Cass. civ., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061. Principio: al leasing traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatore si applica per analogia l’art. 1526 c.c.; la disciplina concorsuale del leasing non si estende alla risoluzione anteriore e la legge 124/2017 non è retroattiva. Rilevanza: individua la disciplina dei conteggi tra concedente e procedura.
Cass. civ., ord. n. 15009/2024. Principio: nel leasing traslativo risolto prima del fallimento, il concedente non ha diritto ai canoni residui ma a un equo compenso, e deve fornire al giudice gli elementi per valutare il valore del bene recuperato. Rilevanza: stabilisce l’onere probatorio della società di leasing.
Cass. civ. n. 21293/2024. Principio: la pronuncia ha precisato il rapporto tra clausola penale e credito risarcitorio del concedente nel leasing traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatore. Rilevanza: guida la quantificazione della domanda al passivo.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo
Ogni profilo ha le sue regole, e per questo lo studio lavora partendo dalla tua posizione concreta, non da un modello standard. Ecco gli strumenti che mettiamo in campo.
- Qualifichiamo il contratto e la tua posizione: verifichiamo se il contratto era davvero pendente alla data di apertura, quale norma speciale si applica e se il curatore ha già compiuto una scelta, anche implicita.
- Per i lavoratori, ricostruiamo i crediti voce per voce: retribuzioni, preavviso, TFR, ratei, contributi trattenuti; valutiamo con te l’opportunità delle dimissioni per giusta causa durante la sospensione e prepariamo la domanda al passivo con i privilegi corretti.
- Per i promissari acquirenti, verifichiamo trascrizione e tracciabilità: controlliamo date ed efficacia della trascrizione, qualifichiamo la destinazione dell’immobile, raccogliamo la prova degli acconti e prepariamo la domanda di esecuzione del preliminare o, in alternativa, la domanda con il privilegio dell’art. 2775-bis c.c.
- Per i fornitori, sollecitiamo la scelta del curatore: inviamo le richieste formali e, se necessario, presentiamo l’istanza di messa in mora davanti al giudice delegato; quantifichiamo gli arretrati da pagare integralmente in caso di subentro.
- Per locatori e conduttori, separiamo i crediti anteriori da quelli successivi all’apertura, assistiamo alla riconsegna dei locali con verbale in contraddittorio e documentiamo gli elementi per la quantificazione dell’indennizzo.
- Per committenti, appaltatori e agenti, fotografiamo lo stato del rapporto alla data di apertura, verifichiamo le garanzie sugli acconti e qualifichiamo correttamente il rapporto di agenzia per difendere le indennità.
- Per leasing e rapporti bancari, lo staff ricostruisce i conteggi: credito residuo in linea capitale, valore di ricollocazione del bene, clausole penali, saldi di conto corrente, movimenti successivi all’apertura.
- Redigiamo e depositiamo le domande di ammissione al passivo, tempestive o tardive, e monitoriamo il progetto di stato passivo.
- Proponiamo e seguiamo le opposizioni allo stato passivo e le impugnazioni dei crediti altrui, fino al giudizio di legittimità.
- Per l’imprenditore in difficoltà, analizziamo i contratti prima che la crisi diventi insolvenza, valutando i percorsi della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un tema come i contratti pendenti, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ha un peso particolare: significa conoscere dall’interno le dinamiche con cui un’impresa in difficoltà gestisce fornitori, dipendenti, locatori e finanziatori, e quindi saper leggere le scelte del curatore alla luce della logica economica della procedura. Per tutti i profili, la qualifica di cassazionista garantisce che la strategia costruita all’inizio – nella domanda al passivo – possa essere portata avanti dallo stesso difensore, con la stessa linea, dall’opposizione fino alla Corte di Cassazione. E per chi, come il dipendente-garante o il socio travolto dalla crisi della società, ha bisogno di una soluzione per i propri debiti personali, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC aprono la strada agli strumenti del sovraindebitamento.
Lo staff multidisciplinare mette avvocati e commercialisti al lavoro sullo stesso fascicolo: i conteggi di TFR, leasing, conti correnti e crediti commerciali vengono verificati da chi li legge ogni giorno, mentre la strategia processuale resta coordinata dall’Avvocato.
In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole
Il primo passo è capire quale profilo è il tuo; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle degli altri. Il lavoratore che aspetta come aspetterebbe un fornitore, il locatore che conta su un indennizzo come se fosse ancora sotto la legge fallimentare, il promissario acquirente che non controlla la scadenza della trascrizione: sono tutti errori che nascono dall’applicare la regola sbagliata alla propria situazione.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è il punto di incontro tra crisi d’impresa e contenzioso: l’Avv. Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce la logica con cui i contratti vengono gestiti nelle procedure, e come avvocato cassazionista può seguire la contestazione di un contratto sciolto o di un credito escluso dall’opposizione allo stato passivo fino all’ultimo grado di giudizio. Quando in gioco ci sono leasing, finanziamenti e rapporti bancari, lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario da lui coordinato completa l’analisi.
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