Posso Fare La Transazione Fiscale Con L’agenzia Delle Entrate Per I Debiti Iva Della Mia Impresa Edile?

La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: quando il commercialista mette sul tavolo il prospetto delle liquidazioni IVA non versate e l’imprenditore edile si accorge che, sommando trimestre dopo trimestre, il debito con l’Erario è diventato la voce più pesante del passivo. Più pesante delle banche, più pesante dei fornitori di calcestruzzo e ferro, più pesante dei subappaltatori. La risposta breve è sì: l’IVA non è più un tributo intoccabile e può essere pagata in parte e a rate, a patto di entrare in uno degli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e di dimostrare che il Fisco, così, incassa almeno quanto incasserebbe da una liquidazione. La risposta lunga, quella che serve davvero, è una questione di calendario.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. La transazione fiscale non è un modulo da compilare: è una sequenza di tappe con termini precisi, alcuni dei quali non perdonano. Si parte dai segnali di allarme (le liquidazioni saltate, gli avvisi bonari, le prime cartelle), si passa alla scelta dello strumento (composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore), si prepara il piano con l’attestazione, si deposita la proposta agli uffici, si attendono i novanta giorni dell’Agenzia, si chiede l’omologazione al tribunale, si affrontano opposizioni e reclami e, infine, si paga per anni senza sbagliare una scadenza. Sullo sfondo corre un secondo orologio, quello penale dell’omesso versamento IVA, che per molte imprese edili scatta il 31 dicembre.

Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché la transazione fiscale vive dentro gli strumenti di regolazione della crisi e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura che guida la composizione negoziata in cui oggi si può trattare direttamente con l’Agenzia; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e il concordato minore delle piccole imprese edili passa proprio dalla relazione dell’Organismo; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per costruire i numeri del confronto con la liquidazione. E, da cassazionista, può seguire la vicenda fino all’ultimo grado.

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La mappa temporale: dieci tappe, due orologi

Prima di entrare nelle singole fasi conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. La tabella che segue ricostruisce la sequenza così come si presenta, a settembre 2026, per un’impresa di costruzioni che decide di proporre una transazione fiscale sui debiti IVA. Le durate “reali” sono ordini di grandezza osservati nella prassi, non promesse: dipendono dalla qualità della contabilità, dal carico del tribunale e dal comportamento degli uffici.

TappaMomentoCosa accadeTermine chiaveDove se ne parla
1Mesi “meno”Liquidazioni IVA non versate, avvisi bonari, cartelleTermine di pagamento indicato nella comunicazione; 60 giorni dalla cartellaTappa 1
2Il 31 dicembreSoglia penale dell’omesso versamento IVA250.000 € per periodo, verificati al 31/12 dell’anno successivo alla dichiarazioneTappa 2
3Settimane 1-6Diagnosi e scelta dello strumentoData della proposta = regime applicabileTappa 3
4Settimane 6-16Piano, attestazione, dichiarazione sostitutivaNessun termine di legge, ma misure protettive con durata massimaTappa 4
5Giorno 0Deposito della proposta agli ufficiDebiti sorti fino a questa dataTappa 5
6Giorni 1-90Istruttoria e decisione dell’Agenzia90 giorni; +60 se modifica; +90 se nuova propostaTappa 6
7Dal giorno 91Domanda di omologazione e avviso PEC agli entiIscrizione nel registro imprese + avvisoTappa 7
830 giorni dall’avvisoOpposizioni e udienza30 giorni (per gli enti dalla ricezione dell’avviso)Tappa 8
9Sentenza + 30 giorniReclamo in Corte d’appello, poi Cassazione30 giorni per ciascun gradoTappa 9
10Anni 1-10Esecuzione dei pagamentiRisoluzione di diritto se non paghi entro 60 giorni dalle scadenzeTappa 10

Il primo orologio è quello tributario-concorsuale, che scandisce la transazione vera e propria. Il secondo è quello penale, che non si ferma per il solo fatto che l’impresa sta trattando con il Fisco. Un’avvertenza vale per tutto il percorso: nei procedimenti regolati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini, dal 1° al 31 agosto, di regola non opera (art. 9 CCII). Chi è abituato a contare su agosto come mese “neutro” nel processo civile ordinario, qui deve cambiare abitudine.

Un’ultima premessa, specifica del settore. Nelle imprese edili il debito IVA ha una fisionomia particolare. Nei subappalti l’inversione contabile (reverse charge, art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972) fa sì che il subappaltatore non incassi l’imposta dal committente; nei lavori pubblici lo split payment fa versare l’IVA direttamente dall’ente. Il debito si concentra quindi sui lavori per privati e sulle vendite di immobili, cioè proprio dove i tempi di incasso sono più lunghi e l’imposta diventa esigibile prima che il denaro arrivi. E, come ha osservato la dottrina che ha commentato il correttivo del 2024, le imprese che partecipano ad appalti tendono a tenere in regola i contributi, perché senza DURC non lavorano, e a scaricare la tensione di cassa sul Fisco. Il risultato è un passivo in cui l’IVA pesa moltissimo: ed è esattamente questo il dato che, come vedremo, può aprire o chiudere la porta del cram down.


Tappa 1 — I mesi “meno”: l’IVA che non si versa e le prime carte del Fisco

Cosa succede

La storia di una transazione fiscale comincia molto prima del deposito di qualunque proposta. Comincia il giorno 16 di un mese qualsiasi, quando la liquidazione periodica IVA non viene versata perché in cassa ci sono i soldi per pagare gli operai del cantiere ma non quelli per l’Erario. Poi il trimestre successivo, poi quello dopo ancora. L’impresa continua a presentare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale: il debito è dichiarato, noto, certo. Non c’è niente da contestare sull’imposta, solo un pagamento che manca.

Da qui parte il meccanismo automatico. L’Agenzia confronta dichiarato e versato e invia la comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) prevista dal controllo automatizzato dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972. Se l’impresa non paga nel termine indicato, oggi di sessanta giorni, con la sanzione ridotta, le somme vengono iscritte a ruolo e arriva la cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dalla notifica della cartella l’impresa ha sessanta giorni per pagare o chiedere una dilazione; poi l’agente della riscossione può agire.

La norma

Il controllo automatizzato è regolato dall’art. 54-bis D.P.R. 633/1972; la sanzione amministrativa per omesso versamento è quella dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997, oggi pari al 25% dopo la revisione del sistema sanzionatorio del 2024; la riscossione coattiva segue il D.P.R. 602/1973, con la dilazione dell’art. 19 e il pignoramento presso terzi dell’art. 72-bis.

I termini che si attivano

In questa fase i termini sono ancora “amministrativi”, ma non per questo innocui. Il termine per pagare l’avviso bonario con la sanzione ridotta è decisivo, perché una volta scaduto la sanzione torna piena e il debito passa alla riscossione. Dalla notifica della cartella corrono sessanta giorni per pagare o chiedere la rateazione prima che l’agente della riscossione possa avviare l’esecuzione. Per un’impresa edile l’esecuzione più temuta è il pignoramento presso terzi dei crediti verso i committenti: l’agente notifica l’atto al committente, che deve versare direttamente a Riscossione le somme dovute all’impresa entro sessanta giorni. Il SAL che doveva pagare fornitori e stipendi finisce all’Erario.

Cosa può fare l’impresa ora

In questo momento la transazione fiscale non è ancora sul tavolo, ma le scelte fatte qui ne determinano la fattibilità. La finestra difensiva più importante è quella della rateazione: una dilazione ottenuta e rispettata tiene lontano il pignoramento dei crediti di cantiere e, come vedremo alla tappa 2, ha effetti anche sul piano penale. Contemporaneamente conviene impostare un monitoraggio serio: il Codice della crisi impone all’imprenditore assetti adeguati per intercettare i segnali di crisi, e i debiti IVA scaduti e non versati sono esattamente uno di quei segnali.

È anche il momento di mettere ordine nei crediti. Un’impresa edile in tensione ha spesso crediti incagliati verso committenti morosi, trattenute a garanzia, SAL contestati, crediti d’imposta da bonus edilizi ceduti o non ancora utilizzati. Ogni euro recuperabile migliora il piano futuro; ogni credito inesigibile documentato, invece, pesa sul versante penale in senso favorevole all’imprenditore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più diffuso è trattare l’IVA come una “banca”: non versare per pagare i fornitori, contando di recuperare con il prossimo cantiere. È un errore doppio. Sul piano finanziario, perché sanzioni e interessi gonfiano il debito; sul piano strategico, perché la continuità dei mancati versamenti costruisce proprio il profilo che, negli accordi di ristrutturazione, esclude il cram down (ne parliamo alla tappa 3). Il secondo errore è ignorare gli avvisi bonari: pagarli o rateizzarli subito costa molto meno che affrontare le cartelle.

Quanto dura realmente

Tra la prima liquidazione non versata e la cartella passano in genere da uno a due anni, perché il controllo automatizzato lavora sulle dichiarazioni annuali. Tra cartella e pignoramento presso terzi, invece, i tempi possono essere di pochi mesi. Per un’impresa che ha smesso di versare l’IVA nel 2024, dunque, il 2026 è l’anno in cui le carte arrivano tutte insieme.


Tappa 2 — Il 31 dicembre: la data che l’imprenditore edile deve cerchiare in rosso

Cosa succede

Mentre l’orologio amministrativo avanza, ne scatta un altro. L’omesso versamento dell’IVA dichiarata è un reato quando supera una soglia. Il D.Lgs. 87/2024 ha riscritto l’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000: oggi il reato è integrato se, al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta non versata supera 250.000 euro per il periodo d’imposta e il debito non è in corso di estinzione mediante una rateazione regolare. Se la rateazione decade, conta una soglia più bassa, 75.000 euro, sul residuo. Lo ha ricostruito la Cassazione penale con la sentenza n. 38438 del 27 novembre 2025.

Tradotto in date: l’IVA del 2024, dichiarata nella primavera del 2025, diventa penalmente rilevante, se sopra soglia e non rateizzata, il 31 dicembre 2026. Per molte imprese edili che leggono questo articolo, quella data è fra poco più di tre mesi.

La norma

Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024; art. 13 D.Lgs. 74/2000 sulle cause di non punibilità, con il nuovo comma 3-bis che dà rilievo al fatto dipendente da cause non imputabili all’autore sopravvenute all’incasso dell’IVA; art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 sulla confisca.

I termini che si attivano

Il 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione è un termine di consumazione del reato, non una scadenza prorogabile. Prima di quella data, la regolare rateazione del debito esclude la tipicità del fatto; dopo, restano le cause di non punibilità e la difesa sull’elemento soggettivo.

Cosa può fare l’impresa ora

Qui il calendario penale e quello della crisi si intrecciano. Chi è sopra soglia deve decidere entro il 31 dicembre se mettersi in rateazione o se contare su un percorso di regolazione della crisi, sapendo che le due strade non producono gli stessi effetti penali. La rateazione regolare, per espressa previsione di legge, incide sulla configurabilità del reato. La transazione fiscale, invece, opera su un piano diverso: la Cassazione penale, con la sentenza n. 35840 del 3 novembre 2025, ha stabilito che l’integrale adempimento del debito tributario come ridefinito in una transazione fiscale conclusa in sede concorsuale impedisce di mantenere la confisca del profitto del reato di omesso versamento IVA. È un effetto patrimoniale importantissimo, ma non equivale automaticamente a un’assoluzione.

C’è poi la crisi di liquidità, argomento che per il settore edile è tutt’altro che teorico. Il nuovo comma 3-bis dell’art. 13 chiede al giudice di tener conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta all’insolvenza di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili, anche da parte di pubbliche amministrazioni. La Cassazione penale ha aperto a esiti assolutori su questa base già con la sentenza n. 30532 del 25 luglio 2024, ma con la sentenza n. 16526 del 2025 (depositata il 2 maggio 2025) ha precisato che l’imputato deve allegare e provare in modo rigoroso la situazione. Il committente che non paga i SAL è un argomento difensivo solo se è documentato: contratti, fatture, solleciti, decreti ingiuntivi, insinuazioni al passivo.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che “tanto sto facendo la transazione” basti a mettere al riparo l’amministratore. Il procedimento penale e quello concorsuale viaggiano su binari diversi, e un piano che prevede di pagare l’IVA dal 2028 non ferma di per sé l’orologio del 31 dicembre 2026. Il secondo errore è non conservare la documentazione degli incassi mancati: dopo, ricostruirla è molto più difficile.

Quanto dura realmente

Il procedimento penale, se avviato, segue i tempi della giustizia penale: indagini, eventuale rinvio a giudizio, dibattimento. Per questo la documentazione va preparata adesso, nella stessa cartella che servirà all’attestatore della transazione. Le carte sono le stesse; cambia solo il giudice che le leggerà.


Tappa 3 — Settimane 1-6: la diagnosi e la scelta della strada

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella sua prima fase propriamente strategica. L’impresa, con i suoi consulenti, deve rispondere a tre domande. Qual è la fotografia vera del passivo? Esiste una prospettiva di continuità, cioè cantieri in portafoglio, commesse, margini? E, soprattutto, quale strumento del Codice della crisi consente di trattare il debito IVA nel modo più efficace?

Le strade sono quattro, e ognuna ha un proprio calendario.

La composizione negoziata della crisi. Si accede tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio; un esperto indipendente affianca l’impresa nelle trattative. Dal 28 settembre 2024 l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente di proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo transattivo con pagamento parziale o dilazionato del debito e degli accessori. La norma esclude i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, e per questo si è discusso a lungo dell’IVA. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha chiarito che l’IVA non è automaticamente esclusa: può essere pagata in parte se un professionista indipendente attesta che il Fisco ottiene un risultato non inferiore a quello della liquidazione giudiziale. Lo stesso documento ha precisato che stralcio e rateazione possono convivere, che serve anche una relazione sulla veridicità dei dati aziendali e che l’accordo diventa efficace solo dopo il deposito in tribunale e il controllo del giudice. Due limiti: qui non c’è cram down, perché l’accordo si fa solo se l’Agenzia aderisce; e i contributi previdenziali restano fuori.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII), con la transazione fiscale regolata dall’art. 63. È lo strumento in cui il Fisco che dice di no può essere superato dal tribunale, ma a condizioni numeriche precise.

Il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, con la transazione dell’art. 88 CCII.

Il concordato minore (artt. 74-83 CCII), per le imprese sotto le soglie dimensionali dell’impresa minore: la ditta individuale o la piccola società edile. Qui il superamento del dissenso del Fisco è disciplinato dall’art. 80, comma 3.

La norma

Oltre agli articoli appena citati, conta la disciplina transitoria del D.Lgs. 136/2024: le nuove regole sulla transazione fiscale si applicano alle proposte presentate dopo la sua entrata in vigore, il 28 settembre 2024. Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 24 dicembre 2024, ha applicato il regime precedente a una domanda proposta nell’ottobre 2023; la Cassazione, con la sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026, ha affrontato il presupposto di applicabilità dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023, cioè della disciplina ponte in vigore tra 2023 e 2024.

I termini che si attivano

Formalmente nessuno: la scelta dello strumento non ha una scadenza. Ma la data in cui la proposta verrà depositata agli uffici decide quale versione della legge si applica, e quindi quali soglie, quali esclusioni, quali possibilità di cram down. Per chi ha procedure avviate prima del settembre 2024, la questione è tutt’altro che accademica: la Cassazione, con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026, ha escluso che il vecchio testo dell’art. 88 consentisse il cram down fiscale nel concordato in continuità.

Cosa può fare l’impresa ora

La finestra difensiva di questa fase è la verifica delle cause di esclusione del cram down negli accordi di ristrutturazione. L’art. 63, comma 6, CCII esclude l’omologazione forzosa in due casi. Il primo: nei cinque anni precedenti l’impresa ha concluso una transazione fiscale in un accordo di ristrutturazione, poi risolta di diritto. Il secondo richiede due condizioni insieme: i debiti verso Fisco ed enti previdenziali sono pari o superiori all’80% di tutti i debiti; e derivano prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate per almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure, per almeno un terzo, da violazioni fraudolente accertate.

Per un’impresa edile che non versa l’IVA da anni e ha già pagato banche e fornitori, il rischio di superare l’80% è concreto. In quel caso l’accordo con cram down è precluso e la strada si sposta sul concordato preventivo, dove la Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha stabilito che il tribunale verifica la convenienza della proposta e non la “meritevolezza” del debitore, neppure a fronte di violazioni fiscali ripetute. L’ordinanza sottolinea proprio la differenza con l’art. 63, che invece contiene cause ostative legate alle condotte.

C’è poi il limite dell’abuso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha ritenuto configurabile un uso distorto dell’accordo di ristrutturazione quando il piano, sostanzialmente liquidatorio, è costruito soltanto per azzerare il debito erariale senza una vera ristrutturazione verso gli altri creditori.

L’errore tipico di questa fase

Scegliere lo strumento “per sentito dire”. L’imprenditore che ha letto che la composizione negoziata è rapida e riservata vi entra convinto di poter imporre la transazione all’Agenzia, e scopre dopo mesi che lì il Fisco può semplicemente non aderire. Oppure imposta un accordo di ristrutturazione senza aver calcolato l’incidenza del debito pubblico sul totale, e si trova davanti al muro del comma 6.

Quanto dura realmente

Una diagnosi seria, con situazione patrimoniale aggiornata e prima simulazione dello scenario liquidatorio, richiede in genere da tre a sei settimane. Per le imprese edili il tempo si allunga quando i cantieri non hanno una contabilità di commessa affidabile: valutare i lavori in corso è spesso la parte più lenta del lavoro.


Tappa 4 — Settimane 6-16: il piano, l’attestazione e la dichiarazione che pesa

Cosa succede

Il calendario ora corre sul lavoro tecnico. Si costruisce il piano: flussi di cassa dei cantieri in corso e di quelli acquisibili, dismissione di immobili invenduti o di mezzi non strategici, eventuale finanza esterna dei soci o di terzi, trattamento di ciascuna classe di creditori. Per l’IVA si decide quanto offrire e in quanto tempo.

Un professionista indipendente, l’attestatore, verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Per i crediti tributari aggiunge un giudizio specifico: la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, oppure, se l’accordo è in continuità, il trattamento non deteriore. È il documento su cui si giocherà gran parte della partita, davanti all’Agenzia prima e davanti al giudice poi.

Infine si prepara la dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si afferma che la documentazione depositata rappresenta in modo fedele e completo la situazione dell’impresa, con particolare riguardo all’attivo.

La norma

Art. 57, comma 4, CCII sull’attestazione negli accordi; art. 63, comma 1, CCII sulla convenienza del trattamento dei crediti tributari; art. 88 CCII per il concordato preventivo; art. 23, comma 2-bis, CCII per la composizione negoziata; art. 2, lett. o), CCII sui requisiti di indipendenza del professionista.

I termini che si attivano

La legge non fissa un termine per preparare il piano, ma lo fa indirettamente quando l’impresa ha chiesto le misure protettive contro le azioni esecutive: queste hanno una durata limitata e, sommando proroghe e rinnovi, non possono superare nel complesso i dodici mesi (art. 8 CCII). Un piano che non arriva in tempo lascia l’impresa scoperta proprio quando il Fisco è più aggressivo.

Cosa può fare l’impresa ora

Qui si decide la qualità della proposta. Tre attenzioni valgono doppio nel settore delle costruzioni.

La prima è la valutazione dei lavori in corso e dei crediti verso committenti. In uno scenario liquidatorio un cantiere interrotto vale pochissimo, mentre in continuità genera margini: questa differenza è il cuore del confronto che l’attestatore deve documentare.

La seconda è l’inventario degli immobili. Molte imprese edili hanno unità invendute, terreni, box: vanno valutati al valore di realizzo realistico, con i tempi di vendita e l’ipoteca bancaria che li grava, non al costo di costruzione. Un immobile dimenticato nell’inventario è il modo più rapido per perdere un’omologazione e per trasformare la dichiarazione sostitutiva in un problema personale del legale rappresentante.

La terza riguarda i crediti fiscali. Crediti IVA di altri periodi, crediti d’imposta da bonus edilizi, ritenute subite sui bonifici agevolati: sono poste che possono ridurre il debito netto o finanziare il piano, e l’Agenzia li guarderà con attenzione.

È su questo passaggio che si vede la differenza tra un piano scritto per essere depositato e un piano scritto per essere omologato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la proposta al Fisco partendo dalle obiezioni che l’Agenzia solleverà, non da quelle che si spera non sollevi.

L’errore tipico di questa fase

Scegliere un attestatore che non sia davvero indipendente: il revisore legale della società, o un consulente che ha lavorato per l’impresa negli ultimi cinque anni, non possiede i requisiti richiesti. L’altro errore frequente è l’ottimismo sui flussi futuri: una rata al Fisco tarata sul fatturato dell’anno migliore è la premessa della risoluzione di diritto che vedremo alla tappa 10.

Quanto dura realmente

Da due a quattro mesi per un’impresa con contabilità in ordine; di più se occorre ricostruire le commesse. È la fase più lunga prima del deposito e, paradossalmente, quella in cui si guadagna più tempo dopo: una proposta completa evita modifiche che, come vedremo, fanno ripartire i termini dell’Agenzia.


Tappa 5 — Giorno 0: la proposta arriva sulla scrivania degli uffici

Cosa succede

Siamo al giorno zero. La proposta di transazione fiscale viene depositata. Nell’accordo di ristrutturazione, l’art. 63, comma 2, CCII rinvia all’art. 88, comma 5: la proposta con la documentazione va presentata all’agente della riscossione, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale e, se ci sono debiti contributivi, agli enti previdenziali. Con essa si depositano il piano, l’attestazione, la situazione patrimoniale e la dichiarazione sostitutiva.

Nella composizione negoziata il percorso è simile ma si svolge dentro le trattative guidate dall’esperto, verso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La norma

Art. 63, commi 1 e 2, CCII; art. 88, comma 5, CCII. Il comma 1 dell’art. 63 delimita l’oggetto: tributi e accessori amministrati dalle agenzie fiscali e contributi amministrati dagli enti previdenziali, sorti fino alla data di presentazione della proposta.

I termini che si attivano

Con il deposito si accende il termine di novanta giorni entro cui l’Agenzia deve esprimere l’adesione. E si cristallizza il perimetro: entrano nella transazione solo i debiti sorti fino alla data della proposta. L’IVA delle liquidazioni successive dovrà essere pagata regolarmente: un’impresa che continua a non versare l’IVA corrente durante la procedura mina da sola la credibilità del piano.

Va ricordato un dettaglio di competenza interna. L’adesione è sottoscritta dal Direttore della Direzione competente dell’Agenzia; quando è competente una Direzione provinciale occorre il parere conforme della Direzione regionale. Nel concordato minore, invece, la Cassazione (ord. n. 14555 del 16 maggio 2026) ha chiarito che non occorre una transazione fiscale ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale, perché l’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina autonoma e semplificata.

Cosa può fare l’impresa ora

Il giorno del deposito è l’ultimo momento in cui la proposta può essere perfetta senza costi di tempo. Dopo, ogni correzione sostanziale allunga l’attesa. In questa fase conviene anche prevedere il coordinamento con eventuali piani di rateazione in corso: nella composizione negoziata la circolare 5/E ha chiarito che i precedenti piani di dilazione non impediscono l’accordo, che le rate restano dovute fino all’efficacia della transazione e che, se l’accordo non si perfeziona, il piano originario sopravvive solo se non si è già verificata la decadenza. Smettere di pagare le rate in attesa della transazione è quindi un rischio doppio: si perde la dilazione e, sopra soglia, si riapre il fronte penale visto alla tappa 2.

Un confronto preliminare informale con l’ufficio, prima del deposito formale, è spesso utile: capire quali dati l’amministrazione considererà decisivi consente di integrarli subito.

L’errore tipico di questa fase

Depositare presso l’ufficio sbagliato o dimenticare l’agente della riscossione, che per i debiti iscritti a ruolo è un interlocutore necessario. E, ancora, depositare con allegati incompleti “per non perdere tempo”: è il modo migliore per perderne.

Quanto dura realmente

Il deposito in sé richiede un giorno. Ma prima di questo giorno, nella prassi, trascorrono spesso alcune settimane di interlocuzioni informali. È tempo ben speso: una proposta che l’ufficio ha già “visto” in bozza ha maggiori probabilità di arrivare a una decisione nei novanta giorni.


Tappa 6 — Dal giorno 1 al giorno 90: il silenzio degli uffici e il lavoro dietro le quinte

Cosa succede

Da questo momento in poi l’iniziativa passa all’Agenzia. L’ufficio istruisce la proposta: verifica i debiti iscritti a ruolo e quelli non ancora iscritti, controlla l’attivo dichiarato, confronta lo scenario del piano con quello liquidatorio, chiede chiarimenti. Nelle procedure più rilevanti intervengono la Direzione regionale e, oltre certe soglie di stralcio, le strutture centrali. L’agente della riscossione fa la sua parte per gli oneri di riscossione.

Per l’impresa edile sono tre mesi apparentemente vuoti. In realtà è il periodo in cui arrivano le richieste di integrazione: la perizia sugli immobili invenduti, il dettaglio dei SAL, la prova dei crediti verso committenti in difficoltà, i contratti di subappalto. Ogni risposta rapida e documentata aumenta le probabilità di un’adesione.

La norma

Art. 63, comma 2, CCII: l’adesione è espressa entro novanta giorni dal deposito della proposta. In caso di modifica della proposta il termine è prorogato di sessanta giorni dal deposito della modifica; se la modifica configura in realtà una nuova proposta, i tempi si allungano ulteriormente.

I termini che si attivano

Novanta giorni dal deposito: è il termine entro cui l’Agenzia deve aderire. Facciamo i conti: proposta depositata il 15 gennaio 2027, termine al 15 aprile 2027. Se il 1° aprile l’impresa deposita una modifica sostanziale, il termine non scade più il 15 aprile ma sessanta giorni dopo il deposito della modifica, cioè il 31 maggio 2027. Sei settimane guadagnate dall’Agenzia, sei settimane in più di esposizione per l’impresa.

Negli accordi di ristrutturazione il silenzio non vale come adesione. L’Agenzia aderisce solo sottoscrivendo; se non lo fa entro il termine, la conseguenza non è un “sì tacito”, ma la possibilità per l’impresa di chiedere al tribunale di superare il dissenso. Nella composizione negoziata, invece, il silenzio equivale a un mancato accordo senza rimedio giudiziale.

Cosa può fare l’impresa ora

La finestra difensiva di questa fase è la gestione delle integrazioni senza trasformarle in una nuova proposta. Un chiarimento o un documento aggiuntivo non allungano il termine; un cambiamento del trattamento offerto, sì. Conviene quindi distinguere con cura, carta per carta, ciò che è integrazione da ciò che è modifica.

Nel frattempo vanno sorvegliati due fronti. Il primo è la protezione del patrimonio: se l’impresa ha chiesto le misure protettive, la loro durata deve coprire il periodo di attesa; negli accordi agevolati dell’art. 60 CCII, che abbassano al 30% la soglia di adesioni, l’impresa deve invece rinunciarvi, e un pignoramento presso terzi sui SAL può arrivare proprio in questi mesi. Il secondo è la regolarità dei versamenti correnti: IVA, ritenute, contributi successivi alla proposta devono essere pagati. Un’impresa edile che perde il DURC in questa fase perde la possibilità di incassare dalle stazioni appaltanti e fa crollare il piano dall’interno.

L’errore tipico di questa fase

Interpretare il silenzio dell’ufficio come un segnale positivo e non preparare la domanda di omologazione. Chi arriva al novantesimo giorno senza avere già pronto il ricorso con richiesta di cram down perde settimane preziose, spesso proprio quelle in cui scadono le misure protettive.

Quanto dura realmente

Il termine di legge è di novanta giorni, ma nella prassi, quando la pratica è complessa e le integrazioni si susseguono, i tempi effettivi di una decisione possono superare i quattro o cinque mesi. Non di rado la risposta arriva a ridosso della scadenza, sotto forma di adesione a condizioni diverse o di diniego motivato.


Tappa 7 — Dal giorno 91: la domanda di omologazione e l’avviso che nessuno deve sbagliare

Cosa succede

Sono passati novanta giorni dalla proposta. Se l’Agenzia ha aderito, l’impresa deposita la domanda di omologazione dell’accordo con l’adesione in mano. Se non ha aderito, o ha espresso un diniego, l’impresa deposita la domanda di omologazione chiedendo al tribunale di superare il dissenso: è il cosiddetto cram down fiscale.

Il ricorso viene iscritto nel registro delle imprese. Da quel momento l’impresa deve avvisare dell’iscrizione l’amministrazione finanziaria e, se coinvolti, gli enti previdenziali, tramite posta elettronica certificata, alle sedi territoriali e regionali competenti in base all’ultimo domicilio fiscale.

La norma

Art. 63, comma 3, CCII sulla domanda di omologazione e sull’avviso agli enti; art. 48 CCII sul procedimento di omologazione; art. 63, commi 4 e 5, CCII sulle condizioni del cram down negli accordi.

Negli accordi di ristrutturazione il tribunale può omologare nonostante la mancata adesione del Fisco quando, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, quell’adesione era determinante per raggiungere le percentuali di legge e ricorrono insieme quattro condizioni: l’accordo non ha carattere liquidatorio; gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto del totale dei crediti; il Fisco riceve un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; il pagamento ai creditori pubblici è almeno pari al 50% dei loro crediti, sanzioni e interessi esclusi. Se gli altri aderenti sono meno di un quarto, o mancano del tutto, il comma 5 consente ancora il cram down, ma con una soglia del 60% e una dilazione non superiore a dieci anni.

I termini che si attivano

Il deposito è possibile una volta ottenuta l’adesione o, in mancanza, dopo che i termini di novanta giorni (o quelli prorogati) sono decorsi. Con l’iscrizione e l’avviso si apre il termine per le opposizioni, che vedremo alla tappa 8.

Cosa può fare l’impresa ora

La finestra difensiva più sottovalutata di tutta la procedura è l’avviso PEC agli enti. Il termine di opposizione per l’amministrazione non decorre dall’iscrizione nel registro, ma dalla ricezione dell’avviso. Un avviso inviato all’indirizzo sbagliato, o a una sola delle sedi competenti, lascia il termine aperto e offre all’Agenzia un argomento procedurale da spendere in seguito.

Sul merito, è il momento di rileggere il ricorso con gli occhi del giudice. L’impresa deve dimostrare ciascuna condizione: la decisività dell’adesione fiscale (con il calcolo delle percentuali con e senza il Fisco), il quarto degli altri aderenti, il carattere non liquidatorio (per un’impresa edile: cantieri che proseguono, commesse in portafoglio, organico mantenuto), il confronto con la liquidazione, la soglia del 50% calcolata sulle sole imposte.

C’è poi un presupposto che la Cassazione ha messo a fuoco per il regime anteriore al correttivo: con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026 ha stabilito che l’omologa forzosa presupponeva accordi con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficienti a raggiungere le percentuali. Senza di essi non è neppure possibile verificare se l’adesione pubblica fosse determinante. Oggi il comma 5 disciplina espressamente il caso in cui gli altri aderenti manchino, ma a condizioni più severe; e resta il limite dell’abuso fissato dall’ordinanza n. 4365/2026.

L’errore tipico di questa fase

Allegare l’attestazione e considerarla sufficiente. La legge richiede che le condizioni del cram down siano oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: il ricorso deve argomentarle una per una, con i numeri, non rinviare in blocco alla relazione del professionista.

Quanto dura realmente

Il deposito del ricorso e l’invio degli avvisi richiedono pochi giorni. Ma i tempi di fissazione dell’udienza variano molto da tribunale a tribunale: nei tribunali più carichi possono passare diversi mesi prima della decisione.


Tappa 8 — Entro trenta giorni dall’avviso: le opposizioni e la partita dei numeri

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella fase contenziosa. I creditori e ogni altro interessato possono opporsi all’omologazione entro trenta giorni. Per l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali il termine decorre dalla ricezione dell’avviso PEC. Se l’Agenzia ha negato l’adesione, è molto probabile che si opponga.

L’opposizione dell’Agenzia, nella prassi, si concentra su quattro fronti: la stima degli immobili e dei mezzi nello scenario liquidatorio; il valore dei crediti verso committenti; le azioni revocatorie e di responsabilità che un curatore potrebbe esercitare e che il piano non considera; la solidità della finanza esterna. Nel settore edile si aggiungono spesso contestazioni sulla valutazione dei lavori in corso e sulle garanzie prestate ai committenti.

La norma

Art. 48, comma 4, CCII sulle opposizioni; art. 63, comma 3, CCII sulla decorrenza del termine per gli enti pubblici; art. 63, commi 4, 5 e 6, CCII sulle condizioni e sulle esclusioni del cram down.

I termini che si attivano

Trenta giorni per l’opposizione, che per il Fisco decorrono dalla ricezione dell’avviso: è un termine da cui dipende anche la stabilità futura dell’omologa. L’amministrazione che non si oppone perde, di regola, la qualità di parte, con conseguenze sulla possibilità di impugnare (tappa 9).

Cosa può fare l’impresa ora

La finestra difensiva di questa fase è la replica tecnica alle contestazioni sull’alternativa liquidatoria. Il giudice dell’omologa non valuta se l’Agenzia abbia buone ragioni di opportunità per dire di no: verifica se i numeri reggono. Nel concordato preventivo la Cassazione, con l’ordinanza n. 10723/2026, ha chiarito che conta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore. Negli accordi, oltre alla convenienza, contano le soglie.

Per un’impresa edile la replica efficace si costruisce con elementi concreti: perizie aggiornate degli immobili con valori di pronto realizzo, stato dei cantieri con cronoprogramma, contratti e garanzie dei committenti, prova delle insolvenze subite. Se l’Agenzia individua un bene non valorizzato o un’azione recuperatoria trascurata, è meglio affrontarlo subito ricalcolando lo scenario che lasciarlo al giudice.

L’errore tipico di questa fase

Rispondere all’opposizione sul piano dei principi (“il Fisco deve collaborare al risanamento”) invece che su quello dei numeri. Il tribunale non omologa per simpatia verso l’impresa che salva posti di lavoro: omologa se le condizioni di legge sono provate.

Quanto dura realmente

Tra l’avviso e la sentenza, nella prassi, passano da due a sei mesi, secondo il carico del tribunale e la complessità delle opposizioni. Una consulenza tecnica disposta dal giudice può allungare ulteriormente i tempi.


Tappa 9 — La sentenza e i trenta giorni del reclamo: la vicenda può arrivare in Cassazione

Cosa succede

Il tribunale decide con sentenza: omologa l’accordo, eventualmente superando il dissenso del Fisco, oppure respinge la domanda. La sentenza è reclamabile davanti alla Corte d’appello e la decisione di secondo grado è ricorribile per cassazione. Nel 2026, proprio in materia di transazione fiscale, la Suprema Corte si è pronunciata più volte: segno che molte omologhe con cram down vengono combattute fino all’ultimo grado.

La norma

Art. 51 CCII sulle impugnazioni: reclamo alla Corte d’appello e ricorso per cassazione, ciascuno nel termine di trenta giorni.

I termini che si attivano

Trenta giorni per il reclamo, trenta giorni per il ricorso in Cassazione: termini perentori che, come gli altri del Codice, non beneficiano della sospensione feriale del 1°-31 agosto. Una sentenza di omologa notificata il 20 luglio deve essere reclamata entro il 19 agosto, non a settembre.

Cosa può fare l’impresa ora

Se l’omologa è stata concessa, l’impresa deve difenderla. Qui torna utile quanto fatto alle tappe 7 e 8. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5828 del 15 marzo 2026, si è occupata della legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche a efficacia estesa: la regola generale è che l’impugnazione spetta a chi è stato parte del giudizio. Un avviso regolare e un’opposizione non proposta rendono l’omologa molto più stabile.

Se invece l’omologa è stata negata, l’impresa deve valutare in pochi giorni se reclamare e, nel frattempo, come proteggere i cantieri dalle azioni esecutive che ripartono. Qui la continuità del difensore conta: chi ha costruito la proposta conosce i numeri e sa dove il tribunale ha sbagliato. Le pronunce del 2026 mostrano che i temi decisivi (quale versione della legge si applica, il perimetro del controllo del giudice, la legittimazione a impugnare) si decidono spesso in Cassazione.

L’errore tipico di questa fase

Contare sui mesi estivi. In procedure regolate dal Codice della crisi i termini corrono anche ad agosto. Il secondo errore è cambiare difensore tra un grado e l’altro, costringendo chi subentra a ricostruire in pochi giorni una vicenda costruita in mesi.

Quanto dura realmente

Il reclamo in Corte d’appello si decide, nella prassi, in alcuni mesi; il giudizio di Cassazione richiede tempi più lunghi. Nel frattempo, salvo diversa decisione, la sentenza di omologa produce i suoi effetti e l’impresa deve cominciare a pagare secondo il piano.


Tappa 10 — Anni 1-10: l’esecuzione e la regola dei sessanta giorni

Cosa succede

L’omologa è arrivata. Comincia la fase più lunga e, per certi versi, più rischiosa: pagare. Il piano prevede rate al Fisco per cinque, sette, fino a dieci anni. Nel frattempo i cantieri devono girare, le stazioni appaltanti pagare, i fornitori essere saldati. E l’IVA corrente, quella delle nuove fatture, deve essere versata regolarmente.

La norma

Art. 63, comma 8, CCII: la transazione fiscale conclusa nell’accordo di ristrutturazione si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali entro sessanta giorni dalle scadenze previste. Art. 63, commi 6 e 7, CCII: una transazione risolta preclude il cram down, per debiti della stessa natura, per cinque anni, anche verso chi prosegue l’attività tramite fusione, scissione, cessione o affitto d’azienda. Art. 58 CCII: rinegoziazione degli accordi e modifica del piano.

I termini che si attivano

Sessanta giorni dalla scadenza di ogni rata: oltre quel limite la transazione si risolve automaticamente, senza bisogno di una sentenza. Il debito torna esigibile nella misura originaria e la riscossione riparte. E per cinque anni il cram down fiscale diventa inaccessibile.

Cosa può fare l’impresa ora

La finestra difensiva di questa fase si apre prima dell’inadempimento, non dopo. Se un cantiere si blocca, se un committente non paga, se una commessa pubblica slitta, l’impresa può attivare la rinegoziazione dell’art. 58 CCII, che il comma 6 dell’art. 63 fa espressamente salva dal divieto quinquennale. Aspettare di non riuscire a pagare è la strada più sicura verso la risoluzione.

Sul versante penale, la fase di esecuzione è quella che produce gli effetti più concreti: la Cassazione penale, con la sentenza n. 35840/2025, ha stabilito che l’integrale adempimento del debito come ridefinito dalla transazione fiscale impedisce di mantenere la confisca del profitto del reato di omesso versamento IVA. Ogni rata pagata, quindi, non chiude solo una posizione tributaria: costruisce anche la difesa patrimoniale dell’amministratore.

L’errore tipico di questa fase

Trattare il margine dei sessanta giorni come una rateazione nascosta, pagando sistematicamente in ritardo. Basta un imprevisto sul penultimo giorno per perdere tutto. Il secondo errore è tornare a non versare l’IVA corrente: il nuovo debito non è coperto dalla transazione e riapre il ciclo dalla tappa 1.

Quanto dura realmente

Quanto dura il piano: fino a dieci anni nell’ipotesi del comma 5. È il periodo in cui il calendario si fa più lungo e la disciplina più semplice: pagare alle scadenze, controllare i flussi dei cantieri con largo anticipo e muoversi subito se qualcosa non torna.


La stessa procedura, due calendari

Le due timeline che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati a scopo didattico, non casi reali. Stessa impresa, stessi debiti, stesso punto di partenza; cambia solo il momento in cui l’imprenditore decide di muoversi.

Il punto di partenza, comune a entrambi. Costruzioni S.r.l., lavori per privati e appalti pubblici, 23 dipendenti. Debiti complessivi 3.286.450 €. Verso l’Agenzia delle Entrate 1.214.380 €, di cui IVA 842.160 €, ritenute 118.940 € e sanzioni e interessi 253.280 €: le sole imposte ammontano quindi a 961.100 €. Banche 1.106.720 €, fornitori e subappaltatori 965.350 €. Contributi in regola, perché senza DURC l’impresa non lavorerebbe. Nell’IVA è compresa quella del 2024, pari a 291.470 €, dichiarata nel 2025: il relativo avviso bonario è stato notificato il 22 settembre 2026.

Verifica preliminare dell’art. 63, comma 6: debito pubblico sul totale = 1.214.380 / 3.286.450 = 36,95%. Siamo lontanissimi dall’80%: il cram down negli accordi è, in astratto, disponibile.

Calendario A — l’impresa che agisce alle finestre giuste

  • 29 settembre 2026. Incarico ai consulenti; diagnosi del passivo e primo scenario liquidatorio.
  • 3 novembre 2026. Domanda di accesso agli strumenti con riserva di deposito del piano e richiesta di misure protettive: i crediti verso i committenti restano al riparo dai pignoramenti.
  • Entro il 21 novembre 2026 (sessanta giorni dall’avviso bonario). L’impresa chiede e ottiene la rateazione delle somme dell’avviso relativo all’IVA 2024 e paga la prima rata. Al 31 dicembre 2026 il debito oltre soglia è in corso di estinzione mediante rateazione regolare.
  • Novembre 2026 – gennaio 2027. Piano e attestazione. Adesioni raccolte: banche per 812.400 € e fornitori per 391.270 €, totale 1.203.670 €, cioè il 36,63% dei crediti.
  • 15 gennaio 2027 (giorno 0). Deposito della proposta di transazione fiscale: 517.340 € in sette anni, pari al 53,83% delle sole imposte (517.340 / 961.100), più interessi di dilazione. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale l’Agenzia incasserebbe circa 219.600 €, dopo ipotecari e privilegiati di grado anteriore.
  • 30 marzo 2027. L’Agenzia comunica il diniego.
  • 15 aprile 2027 (giorno 90). Scadenza del termine per l’adesione.
  • 16 aprile 2027. Deposito della domanda di omologazione con richiesta di cram down. I conti: la soglia del 60% richiede 1.971.870 €; senza il Fisco si è al 36,63%, con il Fisco si arriverebbe a 2.418.050 €, cioè al 73,58% → adesione determinante. Un quarto dei crediti è 821.612,50 €, gli aderenti privati sono 1.203.670 € → si applica il comma 4 con soglia del 50%, rispettata dal 53,83%.
  • 21 aprile 2027. Avviso PEC alle sedi territoriale e regionale dell’Agenzia; il termine di opposizione scade il 21 maggio 2027.
  • Luglio 2027. Udienza e sentenza di omologa.
  • 30 settembre 2027. Prima rata della transazione; l’IVA corrente continua a essere versata alle scadenze.

Calendario B — l’impresa che lascia correre

  • Settembre – novembre 2026. Nessuna iniziativa. Il 21 novembre 2026 scade il termine dell’avviso bonario senza pagamento né rateazione.
  • 31 dicembre 2026. L’IVA 2024 non versata, 291.470 €, supera la soglia di 250.000 € e non è in rateazione: il reato di omesso versamento si consuma. Da qui in avanti la difesa penale dovrà contare solo sulla prova rigorosa della crisi di liquidità non imputabile.
  • Primavera 2027. Iscrizione a ruolo e notifica delle cartelle; decorsi sessanta giorni senza pagamento, l’agente della riscossione è libero di agire.
  • Luglio 2027. Pignoramento presso terzi del credito verso il principale committente privato: il SAL da 186.430 € viene versato a Riscossione. L’impresa non paga i subappaltatori, due cantieri si fermano, un contratto di appalto viene risolto per ritardo.
  • Ottobre 2027. L’impresa tenta un accordo di ristrutturazione. Ma il blocco dei cantieri ha ridotto il valore della continuità, i fornitori sono ora ostili e le adesioni private si fermano a 648.900 €, cioè meno del 20% dei crediti e sotto il quarto richiesto dal comma 4. Il cram down è possibile solo nel comma 5: almeno il 60% delle imposte, cioè 576.660 €, in non più di dieci anni, con flussi di cassa più deboli di un anno prima. La proposta diventa difficilmente sostenibile, e nel frattempo il fronte penale è già aperto.

Il confronto è impietoso. A parità di debito, il calendario A arriva all’omologa in circa dieci mesi con i cantieri protetti e il fronte penale disinnescato per l’IVA 2024; il calendario B, un anno dopo, discute di una proposta più cara, con meno adesioni e un procedimento penale possibile. La differenza non l’hanno fatta i numeri di partenza, ma le date.


I binari paralleli: come cambia il calendario se si sceglie un’altra strada

La timeline descritta nelle tappe 5-10 è quella dell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale. Ma l’impresa edile può imboccare altri binari, e ognuno ha un proprio orologio.

Il binario della composizione negoziata. L’impresa presenta istanza sulla piattaforma della Camera di commercio; viene nominato un esperto; le trattative durano in genere alcuni mesi, con possibilità di proroga. Durante le trattative si propone all’Agenzia l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, IVA compresa secondo la circolare 5/E del 2026, con le relazioni di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione e sulla veridicità dei dati. Se l’Agenzia aderisce, l’accordo viene depositato in tribunale e diventa efficace dopo il controllo del giudice. Il vantaggio è la riservatezza e un clima negoziale; il limite è che non esiste cram down: se l’Agenzia dice di no, la transazione non si fa, e l’impresa dovrà ripartire con un accordo di ristrutturazione, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o un concordato, dove la proposta al Fisco andrà ripresentata. Chi sceglie questo binario deve quindi mettere in conto il possibile “secondo tempo” e non consumare in trattative infruttuose i dodici mesi massimi di misure protettive.

Il binario del concordato preventivo. È la strada quando l’accordo di ristrutturazione è precluso dal comma 6 dell’art. 63, o quando le adesioni private non ci sono. Il calendario è più lungo e più giudiziario: ricorso, ammissione, voto dei creditori, omologazione. Il cram down fiscale segue l’art. 88 CCII e, per le proposte successive al correttivo, è ammesso anche nel concordato in continuità; per quelle anteriori, la Cassazione (ordinanze n. 19790 e n. 15593 del 2026) lo ha escluso. Il giudice verifica la convenienza, non la meritevolezza (ord. n. 10723/2026).

Il binario del concordato minore. Per la ditta individuale o la piccola società edile sotto le soglie dell’impresa minore, il calendario è più snello e il documento decisivo è la relazione dell’OCC. Vediamolo con un esercizio dimostrativo, anch’esso con dati inventati.

Ipotesi: impresa individuale di ristrutturazioni. Debiti ammessi al voto 287.915 €: Agenzia delle Entrate 131.460 € (di cui IVA 104.870 € e sanzioni e interessi 26.590 €), banca 83.200 €, fornitori 51.735 €, INPS 21.520 €. Votano a favore banca, INPS e fornitori per 28.940 €: totale 133.660 €, il 46,42%. La maggioranza richiede più di 143.957,50 €; l’Agenzia vota contro. Con il suo voto si arriverebbe a 265.120 €, il 92,08% → adesione determinante. La proposta offre all’Agenzia il 34% del credito, cioè 44.696,40 € in cinque anni, finanziati dal reddito della prosecuzione dell’attività. L’OCC stima che nella liquidazione controllata l’Agenzia ricaverebbe circa 16.380 €, perché l’unico immobile è gravato da ipoteca bancaria di primo grado e il furgone e l’attrezzatura valgono poco sul mercato dell’usato.

Esito: nel concordato minore non ci sono le soglie del 50% o del 60%; non serve la transazione ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale (Cass. n. 14555/2026); il giudice valuta la convenienza sulla base della relazione dell’OCC. Con 44.696,40 € contro 16.380 € il tribunale può omologare nonostante il voto contrario. Attenzione però: la Corte d’appello di Firenze, con decisione del 3 marzo 2026, ha escluso che nel concordato minore si possa applicare, neppure per analogia, il meccanismo previsto per il concordato preventivo, e la stessa Cassazione ha negato l’importazione della ristrutturazione trasversale dell’art. 112 CCII. Il concordato minore ha regole proprie: più semplici, ma non aggirabili.

Il binario della modifica. Infine, un binario che l’impresa non sceglie ma subisce: quello delle modifiche alla proposta. Ogni modifica sostanziale sposta in avanti il termine dell’Agenzia di sessanta giorni; una modifica che si traduca in nuova proposta lo sposta ancora di più e, in astratto, può persino cambiare la disciplina applicabile, se la nuova proposta cade sotto un regime diverso. È uno strumento da usare con cognizione, non per inerzia.


Il binario della composizione negoziata, giorno per giorno

Visto che è la strada più nuova per l’IVA, e quella di cui si sa meno, conviene ricostruirne il calendario come abbiamo fatto per l’accordo di ristrutturazione.

Giorno 0: l’istanza. L’imprenditore presenta l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, allegando tra l’altro i bilanci, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un progetto di piano di risanamento, l’elenco dei creditori e il certificato unico dei debiti tributari. Per un’impresa edile, già la raccolta del certificato dei debiti tributari e della situazione debitoria verso l’agente della riscossione è una fotografia utile: spesso è la prima volta che l’imprenditore vede sommati in un unico documento tutti gli arretrati IVA.

Nei giorni successivi: la nomina dell’esperto. Una commissione nomina un esperto indipendente, che accetta l’incarico e convoca l’imprenditore. L’esperto non decide al posto dell’impresa e non rappresenta i creditori: agevola le trattative e valuta se esistono concrete prospettive di risanamento. La circolare 5/E del 2026 ha confermato che il percorso può essere usato anche da un’impresa già insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, ma non quando il progetto è liquidatorio fin dall’origine.

Le misure protettive. Con l’istanza, o successivamente, l’imprenditore può chiedere le misure protettive, che vanno confermate dal tribunale. La loro durata iniziale va da trenta a centoventi giorni, prorogabili, ma nella composizione negoziata non possono superare complessivamente duecentoquaranta giorni (art. 19 CCII), e resta fermo il tetto generale di dodici mesi dell’art. 8. Per un’impresa edile con un pignoramento presso terzi alle porte è la ragione principale per entrare nel percorso; ma è anche un orologio che corre.

Entro centottanta giorni: la conclusione delle trattative. L’incarico dell’esperto si considera concluso se entro centottanta giorni dall’accettazione non si trova una soluzione, salvo proroga fino a ulteriori centottanta giorni su richiesta delle parti (art. 17 CCII). È dentro questa finestra che si colloca la proposta di transazione all’Agenzia dell’art. 23, comma 2-bis. La circolare 5/E ha insistito su un punto: la proposta va presentata per tempo, perché l’ufficio deve istruirla e deciderla prima che le trattative si chiudano. Una proposta depositata nelle ultime settimane rischia di non essere nemmeno esaminata.

L’adesione e il deposito. Se l’Agenzia aderisce, l’accordo viene sottoscritto e poi depositato presso il tribunale, che ne verifica la regolarità; solo da quel momento produce effetti. Salvo diversa pattuizione, gli eventuali piani di dilazione precedenti cessano quando l’accordo diventa efficace.

Il mancato accordo. Se l’Agenzia non aderisce, la composizione negoziata non offre un giudice che possa superarne il dissenso. L’impresa può però utilizzare il lavoro fatto: il piano, le relazioni, il dialogo con i creditori privati diventano la base per un accordo di ristrutturazione con transazione ex art. 63, per un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o per un concordato, e in alcune ipotesi per il concordato semplificato per la cessione dei beni. Il calendario, in quel caso, riparte dalla tappa 5 di questo articolo, con una nuova proposta e nuovi novanta giorni.

Dal punto di vista temporale, la composizione negoziata ha quindi un vantaggio e un rischio. Il vantaggio è che l’impresa arriva al dialogo con il Fisco con un esperto terzo che ne certifica la serietà e con le misure protettive attive. Il rischio è di consumare sei mesi, o dodici con la proroga, per arrivare a un “no” che non si può superare. Per un’impresa edile con molti debiti privati e un’IVA che pesa ma non domina il passivo, la composizione negoziata è spesso la prima scelta; per un’impresa in cui l’IVA è quasi tutto il debito, conviene valutare subito lo strumento con cram down, verificando le esclusioni del comma 6.

I quattro binari a confronto

Composizione negoziataAccordo di ristrutturazioneConcordato preventivoConcordato minore
Norma sulla transazioneArt. 23, c. 2-bis, CCIIArt. 63 CCIIArt. 88 CCIIArt. 80, c. 3, CCII
IVA falcidiabileSì, con attestazione di convenienza (circ. 5/E/2026)SìSìSì
Contributi previdenzialiNoSìSìSì
Cram down se l’Agenzia dice noNoSì, con soglie del 50% o 60% delle imposteSì, se la proposta è conveniente (non deteriore in continuità)Sì, se la proposta è conveniente secondo la relazione dell’OCC
Esclusioni legate alla condotta pregressaNessuna specificaSì, art. 63, c. 6 (80% + cinque periodi, frodi, transazione risolta)No (Cass. n. 10723/2026)Nessuna specifica per il cram down
Tempo di risposta del FiscoDentro le trattative (180 + 180 giorni)90 giorni, +60 in caso di modificaNel voto dei creditoriNel voto dei creditori
Documento chiaveRelazioni del professionista indipendenteAttestazione ex art. 57 + convenienzaAttestazione + convenienzaRelazione dell’OCC
Per chiImprese con prospettive di risanamentoImprese con adesioni private significativeImprese sopra soglia, anche senza adesioniImprese minori, ditte individuali

La tabella non sostituisce l’analisi del singolo caso, ma mostra con chiarezza una cosa: non esiste uno strumento “migliore” in assoluto, esiste lo strumento giusto per la composizione del passivo e per il punto del calendario in cui si trova l’impresa.


Le 5 finestre critiche

  1. La finestra dell’avviso bonario e della rateazione, prima del 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione. Per l’IVA sopra 250.000 € per periodo, una rateazione regolare attivata in tempo cambia il profilo penale del mancato versamento; dopo quella data, restano solo le cause di non punibilità da provare.
  2. La finestra della scelta dello strumento, prima del deposito della proposta. Verificare subito l’incidenza del debito pubblico sul totale (soglia dell’80%) e la storia dei versamenti (cinque periodi) decide se l’accordo con cram down è percorribile o se occorre puntare su concordato preventivo, concordato minore o composizione negoziata.
  3. La finestra del giorno zero: la proposta completa. Una proposta che arriva agli uffici con attestazione solida, inventario verificato e dichiarazione sostitutiva accurata evita le modifiche che allungano di sessanta giorni l’attesa e rafforza la posizione in un eventuale cram down.
  4. La finestra dell’avviso PEC e dei trenta giorni di opposizione. Un avviso corretto alle sedi competenti fa decorrere il termine per il Fisco e rende l’omologa più stabile nelle impugnazioni; un avviso sbagliato lascia una porta aperta.
  5. La finestra della rinegoziazione, prima che una rata scada da sessanta giorni. Durante l’esecuzione, muoversi con l’art. 58 CCII prima dell’inadempimento salva la transazione e non fa scattare il divieto quinquennale; muoversi dopo è quasi sempre troppo tardi.

Le domande sul tempo

Ho ricevuto l’avviso bonario per l’IVA 2024 due settimane fa: sono ancora in tempo per la transazione fiscale? Sì, la transazione fiscale non ha una “scadenza” legata all’avviso: può riguardare tutti i debiti sorti fino alla data della proposta. Ma l’avviso ha un proprio termine, oggi di sessanta giorni, per pagare o rateizzare con la sanzione ridotta, e se l’IVA del periodo supera 250.000 € la rateazione entro il 31 dicembre 2026 ha anche rilievo penale. Le due cose vanno gestite insieme.

L’Agenzia non ha risposto e sono passati novantadue giorni: posso andare in tribunale? Negli accordi di ristrutturazione sì: decorso il termine di novanta giorni (o quello prorogato in caso di modifica), l’impresa può depositare la domanda di omologazione chiedendo il cram down, se ne ricorrono le condizioni. Nella composizione negoziata no: lì il silenzio equivale a mancato accordo e non esiste omologazione forzosa.

Quanto dura in tutto, dalla prima riunione con i consulenti alla sentenza? In un percorso ordinato, come nel calendario A, circa dieci mesi-un anno: da uno a due mesi di diagnosi, due-quattro mesi di piano e attestazione, tre mesi di attesa dell’Agenzia, qualche mese per l’omologazione. Reclami e ricorso in Cassazione possono aggiungere uno o più anni, anche se nel frattempo la sentenza produce i suoi effetti.

La sentenza di omologa mi è stata notificata il 25 luglio: l’Agenzia ha tempo fino a metà settembre per reclamare? No. Nei procedimenti regolati dal Codice della crisi la sospensione feriale del 1°-31 agosto di regola non si applica: il termine di trenta giorni per il reclamo scade a fine agosto. Vale anche per l’impresa, se è lei a dover impugnare.

Ho saltato una rata della transazione da quaranta giorni: è già tutto perso? Non ancora. La risoluzione di diritto scatta se il pagamento integrale non avviene entro sessanta giorni dalla scadenza. Restano quindi venti giorni per pagare. Se il problema non è episodico ma strutturale, è il momento di valutare la rinegoziazione dell’art. 58 CCII prima che il termine scada.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Ecco i riferimenti che, a settembre 2026, orientano la transazione fiscale sui debiti IVA, ordinati secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuno: estremi, principio riformulato con parole nostre, rilevanza per l’impresa edile.

Tappe 1-2 — Il fronte penale dell’IVA non versata

  1. Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2025, n. 38438. Dopo il D.Lgs. 87/2024, l’omesso versamento dell’IVA sopra 250.000 € è penalmente rilevante solo se al 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione il debito non è in corso di regolare rateazione; se la rateazione decade, la soglia sul residuo scende a 75.000 €. Rilevanza: rende la rateazione tempestiva una scelta difensiva prima ancora che finanziaria.
  2. Cass. pen., sez. III, 25 luglio 2024, n. 30532. La crisi di liquidità dovuta a crediti non incassati, valorizzata dal nuovo art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000, può portare a esiti assolutori. Rilevanza: per l’impresa edile con committenti insolventi è un argomento concreto.
  3. Cass. pen., sez. III, n. 16526/2025, depositata il 2 maggio 2025. La nuova causa di non punibilità legata alla crisi di liquidità si applica anche ai fatti anteriori, ma solo se l’imputato allega e prova in modo rigoroso la situazione. Rilevanza: la documentazione dei SAL non pagati va raccolta subito.
  4. Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840. L’integrale adempimento del debito tributario come definito in una transazione fiscale conclusa in sede concorsuale impedisce di mantenere la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di omesso versamento IVA. Rilevanza: collega la corretta esecuzione della transazione (tappa 10) alla tutela del patrimonio dell’amministratore.

Tappa 3 — L’IVA si può ridurre, e con quali regole

  1. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che il Fisco non otterrebbe di più in liquidazione. Rilevanza: è il fondamento della falcidiabilità dell’IVA, richiamato anche dalla circolare AdE n. 5/E del 16 luglio 2026.
  2. Cass., Sez. Un., 8 novembre 2016, n. 26988. Le Sezioni Unite hanno recepito l’impostazione europea, ammettendo nel concordato preventivo il pagamento parziale dell’IVA alle condizioni dell’attestazione. Rilevanza: segna la fine del dogma dell’IVA intangibile, poi superato anche per via normativa.
  3. Tribunale di Vasto, sentenza 24 dicembre 2024. In base alla disciplina transitoria del D.Lgs. 136/2024, il nuovo art. 63 si applica solo alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024; alle precedenti si applica il regime anteriore. Rilevanza: la data della proposta decide soglie ed esclusioni.
  4. Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. La Corte ha individuato il presupposto di applicabilità dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023, la disciplina ponte sul cram down negli accordi. Rilevanza: essenziale per le imprese con proposte depositate tra 2023 e 2024.
  5. Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. È configurabile un uso distorto dell’accordo di ristrutturazione quando, con un piano sostanzialmente liquidatorio, il debitore mira solo ad azzerare il debito erariale senza una vera ristrutturazione verso gli altri creditori. Rilevanza: l’impresa edile deve dimostrare una ristrutturazione reale, non soltanto uno sconto sull’IVA.
  6. Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato preventivo con cram down fiscale conta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore, neppure in presenza di violazioni fiscali ripetute; diversamente l’art. 63, negli accordi, prevede cause ostative legate a certe condotte. Rilevanza: indica la strada del concordato a chi è escluso dal cram down negli accordi.
  7. Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593 (interlocutoria). Nel regime anteriore al correttivo, il vecchio art. 88, comma 2-bis, non si combinava con la ristrutturazione trasversale del concordato in continuità. Rilevanza: chi ha un concordato in continuità “vecchio regime” deve rivedere la strategia sulle classi.
  8. Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. Il testo previgente dell’art. 88, comma 2-bis, non consentiva di omologare il concordato in continuità convertendo in favorevole il voto contrario di agenzie fiscali ed enti previdenziali. Rilevanza: risolve il contrasto tra tribunali per le proposte anteriori al 28 settembre 2024.

Tappa 5 e binari paralleli — Il concordato minore

  1. Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione forzosa segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII: non occorre la transazione fiscale dell’art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale, e il rinvio alle norme del concordato preventivo non opera dove esiste una regola specifica. Rilevanza: decisiva per ditte individuali e piccole società edili.
  2. Corte d’appello di Firenze, sez. II, 3 marzo 2026. Nel concordato minore in continuità il superamento del dissenso del Fisco e degli enti previdenziali è regolato solo dall’art. 80, comma 3, senza applicazione analogica del meccanismo del concordato preventivo. Rilevanza: conferma che il concordato minore ha regole proprie, da rispettare alla lettera.

Tappe 7-8 — Le condizioni del cram down negli accordi

  1. Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologa forzosa presupponeva accordi con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficienti a raggiungere le percentuali. Rilevanza: spiega perché le adesioni di banche e fornitori sono il primo mattone della transazione.

Tappa 9 — Le impugnazioni

  1. Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828. La Corte si è pronunciata sulla legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche a efficacia estesa. Rilevanza: la stabilità dell’omologa dipende da chi è stato parte del giudizio, e quindi dalla correttezza degli avvisi e dalla condotta processuale dell’Agenzia.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Interveniamo nel punto esatto del calendario in cui si trova l’impresa. Questi sono gli strumenti che mettiamo in campo.

1. Ricostruiamo il calendario fiscale dell’impresa. Mettiamo in fila liquidazioni non versate, avvisi bonari, cartelle e rateazioni, individuando i termini ancora aperti e quelli già scaduti.

2. Verifichiamo il fronte penale prima del 31 dicembre. Calcoliamo, periodo per periodo, l’IVA non versata rispetto alla soglia di 250.000 €, valutiamo la rateazione e raccogliamo la prova documentale dei crediti non incassati.

3. Scegliamo lo strumento sui numeri. Calcoliamo l’incidenza del debito pubblico sul totale e la storia dei versamenti per verificare le esclusioni dell’art. 63, comma 6, e confrontiamo composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo e concordato minore.

4. Individuiamo la disciplina applicabile. Stabiliamo, in base alle date di deposito, quale versione degli artt. 63 e 88 CCII governa la proposta.

5. Costruiamo con i commercialisti dello staff lo scenario liquidatorio. Valutiamo immobili invenduti, lavori in corso, crediti verso committenti, mezzi e attrezzature, anticipando le contestazioni dell’Agenzia.

6. Prepariamo e depositiamo la proposta agli uffici corretti. Controlliamo inventario dell’attivo e dichiarazione sostitutiva, depositiamo presso agente della riscossione, ufficio competente ed eventuali enti previdenziali e monitoriamo i novanta giorni.

7. Gestiamo le integrazioni senza allungare i termini. Distinguiamo chiarimenti e modifiche, per non far ripartire inutilmente i sessanta giorni.

8. Curiamo domanda di omologa, avvisi PEC e opposizioni. Argomentiamo una per una le condizioni del cram down e rispondiamo alle contestazioni con perizie e dati di cantiere.

9. Difendiamo o impugniamo la sentenza fino in Cassazione. Seguiamo reclamo e ricorso rispettando termini che non conoscono la sospensione di agosto.

10. Sorvegliamo l’esecuzione. Costruiamo il calendario delle rate e, se un cantiere o un committente mette a rischio una scadenza, attiviamo per tempo la rinegoziazione dell’art. 58 CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per la transazione fiscale sull’IVA pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è oggi il luogo in cui si può proporre direttamente all’Agenzia uno stralcio dell’IVA, e conoscerne dall’interno dinamiche, tempi e attestazioni consente di capire quando conviene percorrerla e quando, mancando il cram down, è meglio puntare subito su un accordo di ristrutturazione o su un concordato. Per le piccole imprese edili, l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC è altrettanto centrale, perché nel concordato minore è la relazione dell’Organismo a decidere la convenienza.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la proposta al Fisco segue anche l’omologa, il reclamo e l’eventuale ricorso, senza cambi di linea e senza ricostruire la vicenda da capo quando i termini sono di trenta giorni.

Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: il confronto con la liquidazione, le percentuali del cram down e il calendario dei pagamenti vengono costruiti insieme, perché nella transazione fiscale una norma senza numeri non convince il giudice e un numero senza la norma giusta non convince l’Agenzia.


Chiusura: il calendario è la vera leva

Sì, la transazione fiscale sui debiti IVA di un’impresa edile si può fare. Si può fare nella composizione negoziata, se l’Agenzia ci sta; negli accordi di ristrutturazione, anche contro il suo parere, se i numeri rispettano soglie ed esclusioni; nel concordato preventivo, se la proposta è conveniente; nel concordato minore, con la relazione dell’OCC. Ma in ognuna di queste strade il risultato dipende dalle date: quella dell’avviso bonario, quella del 31 dicembre, quella della proposta, quella dell’avviso PEC, quella di ogni rata. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la transazione fiscale vive dentro gli strumenti della crisi d’impresa che l’Avv. Monardo presidia con competenze certificate: la composizione negoziata, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il concordato minore, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario OCC; i numeri tributari del piano, attraverso lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; le impugnazioni fino all’ultimo grado, come avvocato cassazionista. Analizzeremo la posizione della tua impresa, verificheremo quale finestra è ancora aperta e costruiremo la strategia per sfruttarla.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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