Ho Ricevuto L’atto Di Recupero Del Credito D’imposta: Cosa Succede Dall’atto Al Pignoramento?

Questa pagina raccoglie le domande che riceviamo più spesso da chi ha appena trovato nella PEC o nella cassetta delle lettere un atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate, con risposte complete e il più possibile concrete. Le abbiamo ordinate come arrivano di solito: prima le basi, poi la procedura, poi i casi particolari e, alla fine, le paure vere.

Il quadro normativo, in poche righe. L’atto di recupero dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione tramite F24 è oggi disciplinato dall’art. 38-bis del D.P.R. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. 13/2024. Dall’8 agosto 2024, con l’art. 14 del D.Lgs. 110/2024, questi atti sono entrati nel perimetro dell’accertamento esecutivo previsto dall’art. 29 del D.L. 78/2010: significa che l’atto stesso diventa titolo per la riscossione forzata, senza che debba arrivare prima una cartella di pagamento. È questo il punto che più sorprende chi lo riceve: tra l’atto e il pignoramento ci sono meno passaggi di quanto si immagini.

Perché proprio lo Studio Monardo su questa materia? Perché l’atto di recupero sta esattamente all’incrocio tra contenzioso tributario e esecuzione forzata esattoriale. Sul primo fronte, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, in cui avvocati e commercialisti leggono insieme le carte del credito contestato; sul secondo, la sua qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva dal ricorso in primo grado fino all’ultimo grado di giudizio, comprese le opposizioni agli atti dell’Agente della riscossione. E quando il recupero mette in crisi un’impresa o una famiglia, entrano in gioco le altre due competenze: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento.

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Ma cos’è esattamente questo atto di recupero che mi è arrivato?

È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate le dice: “quel credito che ha usato per pagare meno imposte in F24 non le spettava, quindi ora lo restituisce, con interessi e sanzioni”.

Facciamo un passo indietro. Molti contribuenti – imprese soprattutto, ma anche professionisti e privati – utilizzano crediti d’imposta in compensazione: il credito IVA, il credito ricerca e sviluppo, i crediti per investimenti in beni strumentali, i crediti derivanti da bonus edilizi acquistati. In pratica, nell’F24 anziché versare denaro si “scala” il credito. Se poi l’Ufficio, controllando, ritiene che quel credito non ci fosse o non potesse essere usato in quel modo, non deve riliquidare tutta la dichiarazione: emette un atto specifico, motivato, che recupera l’importo compensato.

L’art. 38-bis del D.P.R. 600/1973 lo descrive proprio così: un «apposito atto di recupero motivato», da notificare con le regole ordinarie delle notifiche tributarie (artt. 60 e 60-ter dello stesso decreto). Dentro troverà tre voci:

  • il credito recuperato (cioè l’importo compensato che l’Agenzia considera indebito);
  • gli interessi;
  • le sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Un dettaglio che conta: la Cassazione considera da tempo l’atto di recupero un atto impositivo autonomo, impugnabile da solo davanti al giudice tributario, che deve spiegare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa (Cass. ord. 9437/2020, di cui parliamo più avanti). Non è un “avviso di cortesia”, né una comunicazione a cui si può rispondere con una lettera. È l’atto su cui si gioca quasi tutta la partita: se lo si lascia diventare definitivo, gran parte delle difese successive si chiude.

E, dall’agosto 2024, è anche qualcosa di più: contiene l’intimazione a pagare. Tradotto: l’atto che ha in mano è già, potenzialmente, il titolo con cui l’Agente della riscossione potrà pignorare.


Mi contestano il credito come “inesistente” oppure “non spettante”: che differenza fa per me?

Una differenza enorme: cambia il tempo che l’Agenzia aveva per notificarle l’atto e cambia la sanzione.

La distinzione, per anni, è stata oggetto di un contrasto in Cassazione. Lo hanno risolto le Sezioni Unite con le sentenze n. 34419 e n. 34452 dell’11 dicembre 2023: il credito “inesistente” e quello “non spettante” sono due cose diverse, e il termine lungo di otto anni vale solo per il primo. Il legislatore della riforma fiscale ha poi codificato le definizioni (D.Lgs. 87/2024):

  • credito inesistente: quello per cui manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo, e la cui inesistenza non si può scoprire con i controlli automatizzati o formali della dichiarazione. Esempio tipico: un credito ricerca e sviluppo per attività che, secondo l’Agenzia, non erano ricerca; un credito da fatture per operazioni mai avvenute.
  • credito non spettante: il credito che esiste, ma è stato usato in violazione di regole di utilizzo – oltre i limiti, prima del tempo, senza un adempimento richiesto – oppure è stato fruito in misura superiore al dovuto.

Perché le deve interessare? Per due ragioni molto pratiche.

Primo, i termini di notifica. Per i crediti non spettanti l’atto va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’utilizzo; per quelli inesistenti entro il 31 dicembre dell’ottavo anno. Se l’Agenzia ha qualificato come “inesistente” un credito che in realtà era solo “non spettante”, potrebbe aver usato un termine che non aveva. È una delle prime cose che controlliamo.

Secondo, le sanzioni. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione è del 25% del credito se non spettante e del 70% se inesistente (prima era 30% e dal 100% al 200%). La qualificazione, insomma, pesa sul conto finale.

Attenzione però: la Cassazione non ha un atteggiamento indulgente. Con l’ordinanza n. 24822 del 9 settembre 2025 ha chiarito che se il credito è usato in compensazione per un importo superiore a quello risultante dalla contabilità, per la parte eccedente è inesistente, non semplicemente “non spettante”. La qualificazione va quindi discussa con dati alla mano, non con una formula di stile.


Entro quando l’Agenzia poteva mandarmelo? Non è troppo tardi?

Può essere tardi, sì. Ed è una delle difese più solide, perché la decadenza è un fatto di calendario, non di opinione.

La regola vigente l’abbiamo vista: 31 dicembre del quinto anno successivo all’utilizzo per i crediti non spettanti, dell’ottavo per quelli inesistenti. Il punto di partenza è l’anno in cui il credito è stato usato in compensazione, non quello in cui è maturato. Chi ha maturato un credito nel 2019 ma lo ha compensato nel 2021 deve ragionare sul 2021.

Per gli atti riferiti a periodi precedenti alla riforma, i giudici applicano le regole del tempo, lette alla luce delle Sezioni Unite del 2023. La giurisprudenza di merito si sta muovendo con decisione: la CGT di secondo grado della Lombardia (sez. VIII, sent. n. 29 del 7 gennaio 2025) ha confermato l’annullamento di un atto di recupero perché il credito, riqualificato come “non spettante”, era stato contestato oltre il termine ordinario; la CGT di primo grado di Taranto (sent. n. 633 del 5 maggio 2026) ha fatto lo stesso con un credito ricerca e sviluppo compensato nel 2017-2018 e contestato solo nel 2025.

Come si verifica in pratica? Si confrontano tre date: quella degli F24 in cui il credito è stato speso, quella della notifica (attenzione: per le notifiche a mezzo posta o PEC la data che conta per il notificante è diversa da quella per il destinatario, e va letta sulla relata o sulle ricevute), e la qualificazione data dall’Ufficio. Se la qualificazione è discutibile e, applicando il termine più breve, l’atto risulta tardivo, la decadenza diventa il primo motivo di ricorso.

Una sola avvertenza: la decadenza non si rileva da sola. Se non fa ricorso nei termini, l’atto diventa definitivo anche se era tardivo.


Quanto tempo ho per fare qualcosa?

Sessanta giorni dalla notifica. È il termine per il ricorso ed è, allo stesso tempo, il termine per pagare.

Questa coincidenza è la chiave di tutto. L’art. 38-bis, lettera d), stabilisce che le somme vanno pagate per intero entro il termine per presentare ricorso, e senza poterle compensare con altri crediti in F24. Quindi, entro 60 giorni, le sue strade sono sostanzialmente tre:

  1. pagare tutto (eventualmente con la riduzione delle sanzioni a un terzo, che vedremo);
  2. fare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado;
  3. non fare nulla: ed è la sola scelta davvero sbagliata, perché l’atto diventa definitivo ed esecutivo.

Il termine di 60 giorni beneficia della sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° al 31 agosto: se l’atto le arriva a luglio, il mese di agosto non si conta. Dal 2024, inoltre, per i ricorsi non esiste più la fase di reclamo-mediazione: il ricorso va notificato e poi depositato telematicamente nei termini di legge.

Ultima cosa: in questi 60 giorni si possono fare anche verifiche dirette con l’Ufficio (una istanza di riesame in autotutela, per esempio, se c’è un errore evidente). Ma nessuna istanza in autotutela sospende il termine per il ricorso. È un errore frequentissimo: si scrive all’Ufficio, si attende una risposta che non arriva, e intanto i 60 giorni scadono.


Se non pago e non faccio ricorso, cosa succede il giorno dopo la scadenza?

Succede che l’atto cambia natura. Fino al sessantesimo giorno è un atto che lei può contestare; dal giorno successivo è un titolo esecutivo.

Ricostruiamo la sequenza voluta dall’art. 29 del D.L. 78/2010, così come esteso agli atti di recupero dal D.Lgs. 110/2024.

Primo passaggio: l’esecutività. L’atto contiene già l’intimazione a pagare entro il termine del ricorso. Decorso quel termine, diventa esecutivo. Non serve che l’Agenzia glielo ricordi.

Secondo passaggio: l’affidamento all’Agente della riscossione. L’atto deve avvertire espressamente che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme sarà affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Da quel momento non è più l’Ufficio che ha emesso l’atto a occuparsi dell’incasso, ma l’Agente, con i suoi poteri di riscossione coattiva. Sulle somme affidate maturano gli interessi di mora e si aggiunge l’aggio (oneri di riscossione).

Terzo passaggio: l’informativa. L’Agente della riscossione comunica al contribuente di aver preso in carico le somme: è il cosiddetto avviso di presa in carico, inviato di norma con raccomandata semplice o PEC. Non è un nuovo atto impositivo e non riapre i termini per contestare il merito del credito. Serve a dirle: “adesso il suo debito è da noi”.

Quarto passaggio: la sospensione di 180 giorni. Qui c’è la parte meno nota e più utile. La legge prevede che l’esecuzione forzata resti sospesa per 180 giorni dall’affidamento del carico all’Agente. In quel periodo non possono partire pignoramenti. Ma – ed è decisivo – la sospensione non riguarda le misure cautelari e conservative: fermo amministrativo dei veicoli e ipoteca, se ne ricorrono i presupposti, possono arrivare anche prima. E la sospensione non opera se c’è un fondato pericolo per la riscossione.

Riassumendo in un’immagine: tra la notifica dell’atto e il primo pignoramento possibile passano, in linea di massima, 60 + 30 + 180 giorni, cioè circa nove mesi. Sembrano tanti. Non lo sono, se li si lascia scorrere senza una strategia.


Mi arriverà una cartella esattoriale prima del pignoramento?

No, e questo è il punto che coglie di sorpresa quasi tutti.

Chi ha avuto esperienze passate con il Fisco è abituato a una sequenza in tre tempi: avviso, poi cartella, poi pignoramento. Con gli atti esecutivi il secondo tempo sparisce. L’atto di recupero fa da atto impositivo e da titolo esecutivo insieme: dopo di lui, l’Agente della riscossione può procedere direttamente, rispettata la sospensione di 180 giorni.

C’è però un’eccezione importante. Se l’esecuzione forzata viene avviata dopo che è trascorso un anno dalla notifica dell’atto, l’Agente deve prima notificare l’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973, che concede 5 giorni per pagare. E quell’intimazione perde efficacia se entro 180 giorni non parte l’espropriazione.

Ecco la mappa completa dei passaggi e dei termini, che richiameremo nelle risposte seguenti.

FaseAttoTermineDavanti a chi si contesta
1. NotificaAtto di recupero ex art. 38-bis D.P.R. 600/1973 (con intimazione di pagamento)Notifica entro il 31/12 del 5° anno (non spettante) o dell’8° anno (inesistente) successivo all’utilizzoCorte di giustizia tributaria di primo grado
2. Ricorso / pagamentoRicorso tributario oppure pagamento integrale (senza compensazione)60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale 1-31 agostoCorte di giustizia tributaria di primo grado
3. Definizione sanzioniPagamento con sanzioni ridotte a 1/3Entro il termine per il ricorso—
4. EsecutivitàL’atto diventa titolo esecutivoDecorso il termine di pagamento—
5. AffidamentoCarico affidato ad AdERDecorsi 30 giorni dal termine di pagamento—
6. Presa in caricoAvviso di presa in carico dell’AgenteDopo l’affidamentoNon riapre il merito
7. SospensioneBlocco dell’esecuzione forzata (non delle misure cautelari)180 giorni dall’affidamento—
8. Eventuale intimazioneIntimazione art. 50 D.P.R. 602/1973Necessaria se l’esecuzione parte oltre 1 anno dalla notifica dell’atto; vale 180 giorniGiudice tributario (vizi propri / fatti fino alla notifica)
9. Misure cautelariPreavviso di fermo; comunicazione preventiva di ipoteca30 giorni dal preavviso/comunicazioneGiudice tributario
10. PignoramentoPignoramento presso terzi (art. 72-bis), mobiliare, immobiliareDopo i 180 giorniGiudice ordinario (vizi propri, fatti successivi) o tributario (omessa notifica dell’atto presupposto)

Una precisazione che le evita un errore: l’avviso di presa in carico non è una cartella, anche se arriva dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e riporta degli importi. Non concede nuovi 60 giorni per contestare il credito d’imposta: quei giorni li ha già avuti, dalla notifica dell’atto di recupero.


Se faccio ricorso, il pignoramento si ferma automaticamente?

No. Il ricorso da solo non ferma la riscossione. Serve una richiesta specifica di sospensione.

È un malinteso diffusissimo, e anche comprensibile: sembrerebbe logico che, finché un giudice non ha deciso, nessuno possa pretendere il pagamento. Ma per gli atti di recupero la legge dice il contrario: le somme vanno pagate per intero entro il termine per il ricorso. Presentare ricorso non sposta quella scadenza.

Cosa si fa allora? Insieme al ricorso (o anche dopo, con atto separato) si chiede alla Corte di giustizia tributaria la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992. Il giudice la concede se ricorrono due condizioni, che vanno argomentate e documentate:

  • il fumus boni iuris: il ricorso ha basi serie (una decadenza evidente, un difetto di motivazione, prove documentali della spettanza del credito);
  • il periculum in mora: dall’esecuzione deriverebbe un danno grave e irreparabile (per un’impresa, ad esempio, la paralisi della liquidità con effetti su dipendenti e fornitori).

L’istanza viene discussa in camera di consiglio in tempi relativamente brevi, e nei casi di eccezionale urgenza il presidente può disporre una sospensione provvisoria con decreto. Il giudice può anche subordinare la sospensione a una garanzia.

Se la sospensione viene concessa, l’Agente della riscossione non può procedere finché dura il provvedimento. Se viene negata, la riscossione va avanti, e lei dovrà valutare se pagare (salvo rimborso in caso di vittoria), rateizzare dopo l’affidamento, oppure sostenere i rischi delle misure esecutive.

Due consigli pratici. Primo: l’istanza di sospensione va preparata con la stessa cura del ricorso, perché spesso decide le sorti economiche dei mesi successivi. Secondo: il periodo di 180 giorni di sospensione legale dopo l’affidamento è una finestra utile per ottenere un provvedimento del giudice prima che arrivi il primo pignoramento. Sprecarla è un peccato.


Posso pagare a rate o con uno sconto?

Uno sconto sulle sanzioni sì, se paga entro il termine del ricorso. Le rate, di regola, solo dopo l’affidamento all’Agente della riscossione.

Partiamo dallo sconto. L’art. 38-bis richiama espressamente gli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997: significa che, entro il termine per proporre ricorso, lei (e gli eventuali obbligati in solido) può definire le sanzioni pagando un terzo della sanzione irrogata, e comunque non meno di un terzo dei minimi edittali. Il credito recuperato e gli interessi restano dovuti per intero. È un’opzione da valutare quando il merito della contestazione è debole e l’obiettivo è ridurre il danno.

Attenzione a un vincolo: il pagamento non può avvenire in compensazione con altri crediti. Serve liquidità vera.

Le rate. Dopo l’affidamento, il debito diventa un carico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e si applicano le regole della dilazione ex art. 19 del D.P.R. 602/1973, riscritte dal D.Lgs. 110/2024. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, per debiti fino a 120.000 euro basta dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà per ottenere fino a 84 rate mensili; il numero massimo sale negli anni successivi (96 rate per le richieste del 2027-2028, 108 dal 2029). Con difficoltà documentata, o sopra i 120.000 euro, si può arrivare fino a 120 rate.

Perché le rate interessano anche in chiave difensiva? Perché con la presentazione della domanda di dilazione l’Agente non può avviare nuove azioni esecutive e, una volta accolta e pagata la prima rata, non può proseguire quelle già avviate, salvo i casi previsti dalla legge. È uno strumento di protezione, non solo un modo di pagare.

Si può rateizzare e continuare a fare ricorso? In linea generale sì: pagare a rate non equivale a riconoscere il debito ai fini del giudizio, e in caso di vittoria le somme versate vanno restituite. Ma è una scelta da coordinare con la strategia processuale, soprattutto sulla sospensione cautelare.


Cosa possono pignorarmi, e in che ordine?

Non c’è un ordine fisso: l’Agente sceglie lo strumento più rapido. In pratica, il più usato è il pignoramento del conto corrente o dei crediti verso terzi.

Il pignoramento presso terzi “esattoriale” è disciplinato dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 ed è molto più veloce di quello ordinario: l’Agente ordina direttamente al terzo (banca, datore di lavoro, cliente, conduttore) di pagare a lui le somme dovute al debitore, entro 60 giorni per quelle già maturate. Non serve passare dal giudice per l’assegnazione. L’atto va notificato anche al debitore: se manca questa notifica, la giurisprudenza lo considera gravemente viziato.

Ci sono però dei limiti che la legge impone a tutela del debitore:

  • Stipendi e pensioni (art. 72-ter): pignorabili per un decimo fino a 2.500 euro netti mensili, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre i 5.000.
  • Somme accreditate sul conto corrente a titolo di stipendio o pensione: l’ultimo emolumento accreditato resta fuori dal pignoramento.
  • Beni strumentali dell’impresa o della professione: pignorabili solo in parte e solo se gli altri beni non bastano.
  • Casa di abitazione: la tutela è forte, e ne parliamo tra le “paure finali”.

Accanto al pignoramento ci sono le misure cautelari, che non tolgono il bene ma lo “bloccano”:

  • il fermo amministrativo dei veicoli, preceduto da un preavviso che concede 30 giorni per pagare o dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività;
  • l’ipoteca sugli immobili, possibile solo per debiti di almeno 20.000 euro e preceduta da una comunicazione che concede 30 giorni.

Come detto, le misure cautelari non sono coperte dalla sospensione di 180 giorni. Per chi ha un’auto aziendale o un immobile, il fermo o l’ipoteca possono quindi essere il primo segnale concreto, prima ancora di qualsiasi pignoramento.


E se il credito l’avevo comprato da un altro, per esempio con i bonus edilizi?

Il cessionario in buona fede è tutelato, ma non automaticamente: la tutela dipende dalla diligenza con cui ha acquistato il credito.

È uno dei casi più frequenti degli ultimi anni. Un’impresa o un privato acquista crediti derivanti da superbonus, sismabonus, bonus facciate; li usa in compensazione; dopo qualche anno l’Agenzia contesta che i lavori non erano stati eseguiti, o che mancavano i requisiti.

La regola di fondo, per i crediti da bonus edilizi, è nell’art. 121 del D.L. 34/2020: in caso di mancata sussistenza dei requisiti, l’Agenzia recupera l’importo nei confronti del beneficiario originario della detrazione; il fornitore e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo irregolare del credito o, in solido, se hanno partecipato alla violazione con dolo o colpa grave. Per questi recuperi l’atto utilizzato è spesso quello della lettera g) dell’art. 38-bis, anch’esso ricompreso tra gli atti esecutivi dal D.Lgs. 110/2024.

Cosa significa per lei, in concreto? Che se ha ricevuto un atto di recupero come cessionario, la domanda decisiva è: l’Agenzia ha motivato perché lei avrebbe agito con colpa grave? Non basta dire che il credito era “inesistente” alla fonte. Occorre dimostrare che lei, al momento dell’acquisto, disponeva di elementi per accorgersene: prezzo anomalo, cedente senza struttura, documentazione assente o incongrua, visto di conformità e asseverazioni mancanti.

Qui la difesa si costruisce con i documenti dell’acquisto: contratto di cessione, due diligence effettuata, attestazioni ricevute, flussi di pagamento. È il tipico caso in cui il lavoro congiunto di avvocato e commercialista fa la differenza, perché la prova della buona fede è insieme giuridica e contabile.

E il pignoramento? Segue le stesse regole viste sopra: se l’atto non viene impugnato, diventa esecutivo anche nei confronti del cessionario.


Ho una Srl e il credito era della società: rischio anche io personalmente?

Di norma il debito è della società, non suo. Ma ci sono tre eccezioni da conoscere.

La regola: in una società di capitali (Srl, Spa) il debito tributario è della società, e l’Agente della riscossione può aggredire il patrimonio sociale – conti, crediti verso clienti, beni aziendali – non quello personale dei soci o dell’amministratore.

Le eccezioni:

  1. Responsabilità penale. L’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 punisce chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro, con pene più gravi per i crediti inesistenti. È una responsabilità personale di chi ha firmato gli F24 o ne ha deciso l’utilizzo, e corre in parallelo al procedimento tributario. La riforma del 2024 ha introdotto una causa di non punibilità per i crediti non spettanti quando sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla spettanza.
  2. Liquidatori e amministratori in caso di distrazione di attivo. L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede la responsabilità personale di liquidatori (e, a certe condizioni, amministratori e soci) che abbiano pagato altri creditori o distribuito beni senza soddisfare prima i debiti tributari.
  3. Società di persone e ditte individuali. Qui il patrimonio personale è coinvolto per definizione: nella Snc i soci rispondono illimitatamente, nella ditta individuale il debito è del titolare.

Un consiglio pratico che vale per tutti: se ha ricevuto l’atto come legale rappresentante di una società, non lasci che la decisione sul ricorso sia presa solo “per la società”. Le scelte sul merito del credito (difenderlo, definirlo, pagarlo) hanno riflessi anche sul piano personale, soprattutto quando le cifre si avvicinano alle soglie penali.


Il pignoramento è arrivato ma l’atto di recupero non l’ho mai ricevuto: a chi mi rivolgo?

Al giudice tributario, se contesta di non aver mai ricevuto l’atto. Al giudice ordinario, se contesta vizi propri del pignoramento o fatti successivi.

Sembra un gioco di parole, ma è la domanda su cui più spesso si sbaglia strada, perdendo tempo e, talvolta, la causa.

Il principio è stato fissato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020, sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018 (che aveva dichiarato illegittimo l’art. 57 del D.P.R. 602/1973 nella parte in cui escludeva le opposizioni all’esecuzione nella riscossione esattoriale). La linea di confine è la valida notifica dell’atto presupposto:

  • tutto ciò che riguarda la pretesa fiscale fino a quel momento – compreso il fatto che l’atto di recupero non le sia mai stato notificato validamente – va davanti al giudice tributario, impugnando il pignoramento come primo atto con cui ha avuto conoscenza della pretesa;
  • ciò che riguarda la regolarità formale del pignoramento in sé, oppure fatti successivi alla notifica del titolo (un pagamento già eseguito, uno sgravio, una prescrizione maturata dopo), va davanti al giudice ordinario dell’esecuzione, con le opposizioni degli artt. 615 e 617 c.p.c. (quest’ultima nel termine di 20 giorni).

C’è poi la questione di chi citare. La Cassazione, sez. III, con l’ordinanza n. 3870 del 12 febbraio 2024, ha ribadito che nelle opposizioni esecutive l’unico legittimato passivo è l’Agente della riscossione, titolare esclusivo dell’azione esecutiva: se si cita solo l’ente creditore, l’opposizione è inammissibile e non si può rimediare integrando il contraddittorio. Un principio che si inserisce nel solco delle Sezioni Unite n. 7514 dell’8 marzo 2022, che hanno escluso un litisconsorzio necessario tra ente impositore e Agente.

Proprio su questo terreno di confine – dove un errore di giurisdizione o di controparte può costare il giudizio – la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consente di impostare fin dall’inizio l’azione davanti al giudice giusto e di seguirla, con la stessa linea, fino in Cassazione.

Un’ultima nota: se l’atto le è stato notificato a un indirizzo PEC che non controllava più, o a un domicilio sbagliato, la verifica della relata e delle ricevute è il primo passo. La differenza tra “non l’ho mai visto” e “non mi è mai stato notificato validamente” è tutta lì.


E se nel frattempo non riesco più a pagare nessuno?

Allora il problema non è più solo l’atto di recupero, ma la sostenibilità complessiva dei debiti. E la legge offre strumenti pensati esattamente per questo.

Capita spesso che un recupero importante – pensiamo a un credito ricerca e sviluppo di qualche centinaio di migliaia di euro, maggiorato di sanzioni e interessi – arrivi su un’impresa già in tensione finanziaria, o su un professionista con altri debiti. In questi casi, combattere il singolo atto è necessario ma può non bastare.

Gli strumenti principali, previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), sono:

  • per le imprese in difficoltà ma ancora risanabili, la composizione negoziata della crisi (nata con il D.L. 118/2021), con la nomina di un esperto indipendente che affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori, compreso il Fisco, e la possibilità di chiedere misure protettive contro le azioni esecutive;
  • per le imprese che accedono agli strumenti di regolazione della crisi, la transazione fiscale, cioè la proposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari;
  • per consumatori, professionisti, piccoli imprenditori e imprese minori (i cosiddetti soggetti sovraindebitati), le procedure di sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, fino all’esdebitazione.

Queste procedure possono incidere anche sui debiti tributari e, in molti casi, fermare o prevenire le azioni esecutive individuali. Non sono scorciatoie: richiedono una proposta seria, documentata, e l’intervento di professionisti qualificati (l’Organismo di composizione della crisi per il sovraindebitamento, l’esperto nella composizione negoziata).

La scelta tra “difendersi dall’atto” e “ristrutturare il debito” non è alternativa: spesso si fanno entrambe. Il ricorso tributario può ridurre o annullare la pretesa; la procedura di crisi gestisce ciò che resta.


Rischio di perdere la casa?

Se è la sua unica abitazione e ci risiede, l’Agente della riscossione non può metterla all’asta. Ma può iscrivere ipoteca, e le tutele hanno condizioni precise.

L’art. 76 del D.P.R. 602/1973 prevede che l’Agente non possa procedere all’espropriazione dell’immobile se sono presenti insieme queste condizioni:

  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • è adibito ad uso abitativo e il debitore vi ha la residenza anagrafica;
  • non è un’abitazione di lusso (categorie catastali A/8, A/9) né un castello o palazzo di pregio.

Per gli altri immobili, l’espropriazione è possibile solo se il debito complessivo supera 120.000 euro, se è stata iscritta ipoteca e sono trascorsi almeno sei mesi senza pagamento.

Il limite reale, però, è l’ipoteca: l’Agente può iscriverla anche sulla prima casa se il debito è di almeno 20.000 euro, previa comunicazione con 30 giorni per pagare. L’ipoteca non le toglie la casa, ma la rende difficile da vendere o da usare come garanzia per un mutuo.

Quindi, in modo onesto: la prima casa, alle condizioni viste, è al riparo dall’asta esattoriale. Ma non è al riparo da un vincolo che pesa, e le condizioni vanno verificate una per una (una seconda proprietà, anche piccola, fa cadere la tutela dell’unico immobile).


Quanto tempo ho davvero prima che mi blocchino il conto?

In linea generale, circa nove mesi dalla notifica dell’atto. Ma è un tempo “massimo teorico”, non una garanzia.

Il calcolo l’abbiamo visto: 60 giorni per il ricorso e il pagamento, più 30 giorni prima dell’affidamento, più 180 giorni di sospensione dell’esecuzione. Dopo, il pignoramento del conto (ex art. 72-bis) può arrivare in qualunque momento, e produce effetti immediati sul saldo: la banca blocca le somme fino a concorrenza del debito.

Ci sono però tre fattori che possono accorciare questo tempo:

  • il fondato pericolo per la riscossione, che consente all’Agente di non attendere i 180 giorni;
  • le misure cautelari (fermo, ipoteca), che non attendono i 180 giorni;
  • l’eventuale presenza di altri debiti già affidati su cui l’Agente è già in fase esecutiva.

E ci sono fattori che lo allungano o lo interrompono:

  • la sospensione giudiziale dell’atto ottenuta dalla Corte di giustizia tributaria;
  • la domanda di rateizzazione, che blocca nuove azioni esecutive;
  • le misure protettive nelle procedure di crisi.

La rassicurazione fondata è questa: se agisce nei primi 60 giorni, ha a disposizione strumenti concreti per evitare che il conto venga bloccato. Il limite reale è che, se lascia passare i termini, il pignoramento del conto è lo strumento più rapido ed efficace che l’Agente abbia, e le difese successive diventano molto più strette.


Se perdo il ricorso, finisce peggio di prima?

Può costare le spese di lite, e nel frattempo gli interessi corrono. Ma non aumenta la sanzione per il solo fatto di aver fatto ricorso.

È una paura legittima: “e se faccio ricorso e lo perdo, pago di più?”. Vediamo cosa cambia davvero.

  • Le sanzioni restano quelle irrogate nell’atto. Perde però la possibilità di definirle a un terzo, che esiste solo entro il termine per il ricorso.
  • Gli interessi continuano a maturare sul debito non pagato.
  • Le spese processuali: in caso di soccombenza il giudice può condannarla a rimborsare le spese legali della controparte. Ci sono poi i costi di giustizia previsti dalla legge, a partire dal contributo unificato, che dipende dal valore della lite.

Dall’altra parte, se vince, l’atto viene annullato (in tutto o in parte), le somme eventualmente pagate vanno restituite e le spese possono essere poste a carico dell’Agenzia.

La rassicurazione fondata è che fare ricorso non è un azzardo se è fondato su motivi seri e documentati: decadenza, qualificazione errata del credito, difetto di motivazione, prova della spettanza. Il limite reale è che un ricorso “di principio”, senza documenti, rischia di aggiungere spese a un debito che poteva essere ridotto con la definizione agevolata. Per questo la decisione va presa dopo un’analisi del merito, non per istinto.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri e date coerenti con i termini di legge. Sono ipotesi di scuola, non casi reali: servono a vedere come si incastrano scadenze e importi.

Simulazione 1 — Credito non spettante, atto notificato a marzo

Dati di partenza. Un’impresa ha usato in compensazione, nel marzo 2025, un credito d’imposta di 18.740 €. L’Agenzia lo ritiene non spettante (utilizzato prima dell’adempimento richiesto dalla norma agevolativa) e notifica l’atto di recupero il 14 marzo 2026. La violazione è successiva al 1° settembre 2024, quindi si applica la sanzione del 25%.

Il conto.

  • Credito recuperato: 18.740 €
  • Sanzione 25%: 4.685 €
  • Sanzione ridotta a un terzo, se paga entro il termine del ricorso: 1.561,67 € (risparmio di 3.123,33 € sulle sole sanzioni)
  • Oltre interessi, calcolati nell’atto.

Le date.

  • Termine per ricorso e pagamento (60 giorni, nessun agosto di mezzo): 13 maggio 2026
  • Affidamento all’Agente della riscossione (30 giorni dopo): 12 giugno 2026
  • Fine della sospensione di 180 giorni dell’esecuzione forzata: 9 dicembre 2026

Gli esiti possibili. Se l’impresa, verificati i documenti, conclude che il vizio contestato è reale e non ci sono margini di difesa, la scelta razionale è pagare entro il 13 maggio con sanzioni a un terzo, senza compensazione. Se invece la documentazione dimostra che l’adempimento era stato fatto (o la contestazione è mal motivata), deposita ricorso con istanza di sospensione entro il 13 maggio. Se non fa nulla, dal 12 giugno il debito è in mano all’Agente e dal 9 dicembre il conto corrente è pignorabile, con sanzioni piene, interessi di mora e oneri di riscossione.

Simulazione 2 — Credito inesistente, atto notificato a luglio

Dati di partenza. Una società ha compensato nel 2025 un credito ricerca e sviluppo di 41.380 €. L’Agenzia lo ritiene inesistente (le attività non avrebbero carattere di ricerca) e notifica l’atto il 22 luglio 2026.

Il conto.

  • Credito recuperato: 41.380 €
  • Sanzione 70%: 28.966 €
  • Sanzione ridotta a un terzo: 9.655,33 €
  • Totale senza definizione (esclusi interessi): 70.346 €

Le date, con la sospensione feriale. Dal 23 al 31 luglio decorrono 9 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; riprende il 1° settembre.

  • Termine per il ricorso: 21 ottobre 2026
  • Affidamento all’Agente (30 giorni dopo il termine di pagamento): 20 novembre 2026
  • Fine della sospensione di 180 giorni: 19 maggio 2027

(Nota: la sospensione feriale riguarda il termine processuale per il ricorso; per prudenza conviene sempre ragionare anche sulla data di pagamento indicata nell’atto e non contare su giorni “in più” senza averli verificati.)

Gli esiti possibili. Qui la posta in gioco è alta e il merito è tecnico: il ricorso deve dimostrare il carattere di ricerca delle attività (relazioni tecniche, documentazione di progetto, eventuali perizie), tenendo presente che la Cassazione pone l’onere della prova a carico di chi invoca l’agevolazione. In parallelo si verifica se la qualificazione “inesistente” regge: se il credito fosse riqualificato come “non spettante”, la sanzione scenderebbe al 25%. Se il ricorso non viene presentato e l’atto diventa definitivo, l’intero importo passa all’Agente; una rateizzazione in 84 rate mensili, per le richieste presentate nel 2026, porterebbe a una rata indicativa di 837,45 € (70.346 € / 84, senza interessi di dilazione e oneri). La domanda di dilazione bloccherebbe nuove azioni esecutive.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Se vinco in primo grado ma l’Agenzia fa appello, cosa succede alle somme che ho già pagato o che mi hanno pignorato?”

È la domanda che pochi si pongono all’inizio, perché si pensa solo a “vincere o perdere”. Eppure decide la gestione della liquidità per anni: tra primo grado, appello ed eventuale Cassazione possono passare tempi lunghi.

La risposta sta nelle regole sull’esecuzione delle sentenze tributarie (art. 68 del D.Lgs. 546/1992). In sintesi: la riscossione segue l’esito dei gradi di giudizio. Se la sentenza di primo grado annulla l’atto, in tutto o in parte, quanto pagato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza deve essere rimborsato d’ufficio, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. Non si deve aspettare che la decisione diventi definitiva. Se invece in appello le cose cambiano, gli importi vengono riallineati alla nuova decisione.

Perché conta tanto? Per tre ragioni.

  1. Per decidere se pagare in pendenza di giudizio. Se la sospensione cautelare viene negata, pagare (anche a rate) non significa rinunciare alla difesa: le somme tornano indietro in caso di vittoria.
  2. Per pianificare l’impresa. Un recupero di decine o centinaia di migliaia di euro può essere “anticipato” e poi recuperato, oppure bloccato con la sospensione. Sono due scenari di cassa molto diversi.
  3. Per non abbassare la guardia dopo il primo grado. Una vittoria in primo grado non chiude la partita se l’Agenzia appella; e una sconfitta in primo grado non chiude la partita se ci sono buone ragioni per l’appello e poi per la Cassazione.

Ecco perché la strategia va impostata dall’inizio pensando a tutti i gradi: le prove depositate in primo grado, le eccezioni sollevate subito, la gestione della fase cautelare. Chi imposta male il primo grado spesso non può rimediare dopo.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali più utili per chi ha ricevuto un atto di recupero e vuole capire cosa succede fino al pignoramento. Per ciascuno: estremi, principio in parole nostre, e perché le interessa.

1. Cass., Sezioni Unite, sentenza 11 dicembre 2023, n. 34419 Principio: crediti inesistenti e non spettanti sono categorie distinte; il termine lungo di otto anni per il recupero riguarda solo i primi, mentre per i secondi valgono i termini ordinari. Rilevanza: è la base per contestare la decadenza quando l’Agenzia qualifica come inesistente un credito che è solo non spettante.

2. Cass., Sezioni Unite, sentenza 11 dicembre 2023, n. 34452 Principio: pronuncia gemella della precedente, che conferma la definizione di credito inesistente (mancanza del presupposto costitutivo, non rilevabile con i controlli formali o automatizzati) e le sue conseguenze sui termini. Rilevanza: rafforza l’argomento temporale e offre i criteri per discutere la qualificazione.

3. Cass., sez. trib., ordinanza 9 settembre 2025, n. 24822 Principio: il credito usato in compensazione oltre l’importo risultante dalla contabilità è, per la parte eccedente, inesistente e non semplicemente non spettante. Rilevanza: ricorda che la qualificazione si decide sui numeri; non ogni contestazione “da non spettante” è vincente.

4. Cass., sez. trib., ordinanza 23 agosto 2025, n. 23740 Principio: chi invoca un’agevolazione fiscale, come il credito ricerca e sviluppo, deve provarne i presupposti quando l’Agenzia li contesta con un atto di recupero; l’Ufficio non era tenuto ad acquisire un parere tecnico preventivo. Rilevanza: il ricorso sul merito di un credito d’imposta va costruito con prove tecniche e documentali, non con semplici affermazioni.

5. Cass., sez. trib., ordinanza 9 settembre 2025, n. 24841 Principio: esporre un credito in dichiarazione non basta a dimostrarne l’esistenza; chi lo utilizza in compensazione è attore in senso sostanziale e deve provarne i fatti costitutivi. Rilevanza: conferma l’onere della prova a carico del contribuente anche per i crediti IVA compensati.

6. Cass., sez. trib., ordinanza 17 novembre 2025, n. 30320 Principio: la riscossione a seguito di controllo automatizzato può riguardare solo crediti effettivamente utilizzati; il semplice riporto in dichiarazione, anche errato, consente la rettifica ma non una pretesa coattiva. Rilevanza: utile a verificare se l’importo recuperato corrisponde davvero a un utilizzo indebito o solo a un’esposizione in dichiarazione.

7. Cass., ordinanza 22 maggio 2020, n. 9437 Principio: l’atto di recupero è un atto impositivo autonomo, impugnabile da solo, che deve essere motivato sulle ragioni di fatto e di diritto; non occorre che sia preceduto da un avviso di accertamento. Rilevanza: è l’atto su cui concentrare la difesa, anche sotto il profilo della motivazione.

8. Cass., Sezioni Unite, ordinanza 14 aprile 2020, n. 7822 Principio: la valida notifica dell’atto presupposto segna il confine tra giurisdizione tributaria (fatti fino a quel momento, compresa l’omessa notifica) e giurisdizione ordinaria (vizi propri del pignoramento e fatti successivi). Rilevanza: indica a quale giudice rivolgersi quando il pignoramento è il primo atto di cui si ha notizia.

9. Corte costituzionale, sentenza n. 114 del 2018 Principio: è illegittimo escludere l’opposizione all’esecuzione nella riscossione esattoriale quando le contestazioni riguardano atti successivi alla notifica del titolo e non rientrano nella giurisdizione tributaria. Rilevanza: garantisce che anche contro un pignoramento esattoriale ci sia sempre un giudice a cui rivolgersi.

10. Cass., sez. III civ., ordinanza 12 febbraio 2024, n. 3870 Principio: nelle opposizioni esecutive contro la riscossione a mezzo ruolo va convenuto l’Agente della riscossione, unico legittimato passivo; l’opposizione contro il solo ente creditore è inammissibile e non si sana integrando il contraddittorio. Rilevanza: un errore sulla controparte può far perdere l’opposizione al pignoramento.

11. Cass., Sezioni Unite, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514 Principio: tra ente creditore e Agente della riscossione non esiste un litisconsorzio necessario; la legittimazione passiva dipende dal tipo di contestazione proposta. Rilevanza: aiuta a costruire correttamente il contraddittorio a seconda che si contesti il merito o la procedura.

12. CGT di secondo grado della Lombardia, sez. VIII, sentenza 7 gennaio 2025, n. 29 Principio: un credito compensato senza indicazione nel quadro RU, rilevabile con controlli automatizzati, è non spettante e non inesistente; l’atto notificato oltre il termine ordinario è tardivo. Rilevanza: applicazione concreta dei principi delle Sezioni Unite a favore del contribuente.

13. CGT di primo grado di Taranto, sentenza 5 maggio 2026, n. 633 Principio: un credito ricerca e sviluppo riqualificato come non spettante, alla luce delle definizioni del D.Lgs. 87/2024, era soggetto al termine ordinario; il recupero notificato nel 2025 per compensazioni 2017-2018 è decaduto. Rilevanza: mostra come la qualificazione del credito possa decidere l’intera controversia anche sui recuperi più recenti.

Il quadro, in sintesi: sul terreno dei termini la giurisprudenza offre argomenti solidi al contribuente; sul terreno del merito, invece, l’onere della prova è pesante e va affrontato con documenti tecnici. Sul versante esecutivo, le regole su giurisdizione e legittimazione passiva sono rigorose e non perdonano errori di impostazione.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando ci porta un atto di recupero, il lavoro dello Studio Monardo segue una sequenza precisa. Ecco cosa facciamo, uno strumento alla volta.

  1. Ricostruiamo il calendario dell’atto: data di utilizzo del credito negli F24, data di notifica sulla relata o sulle ricevute PEC, termine di ricorso con la sospensione feriale, data di affidamento e fine dei 180 giorni.
  2. Verifichiamo la decadenza, confrontando la qualificazione del credito data dall’Ufficio (inesistente o non spettante) con le definizioni di legge e con i principi delle Sezioni Unite del 2023.
  3. Esaminiamo la motivazione dell’atto, controllando se spiega in concreto le ragioni del disconoscimento o si limita a formule generiche.
  4. Analizziamo con i commercialisti dello staff la documentazione del credito: contabilità, quadro RU, relazioni tecniche, fatture, contratti di cessione, per capire se la prova della spettanza è possibile.
  5. Calcoliamo l’alternativa economica: definizione delle sanzioni a un terzo, rateizzazione dopo l’affidamento, ricorso con o senza sospensione, confrontando gli scenari.
  6. Redigiamo e depositiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria, con l’istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 quando il danno lo giustifica.
  7. Presidiamo la fase di riscossione: controlliamo l’avviso di presa in carico, gli eventuali preavvisi di fermo e le comunicazioni di ipoteca, e le relative scadenze di 30 giorni.
  8. Impugniamo i pignoramenti davanti al giudice corretto – tributario o ordinario – e contro la controparte corretta, secondo i principi delle Sezioni Unite e della Cassazione del 2024.
  9. Valutiamo gli strumenti della crisi quando il debito non è sostenibile: composizione negoziata, transazione fiscale, procedure di sovraindebitamento.
  10. Seguiamo il giudizio in tutti i gradi, dall’appello fino alla Cassazione, con la stessa linea difensiva impostata dal primo giorno.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come l’atto di recupero, la competenza che pesa di più è il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario: la difesa del credito d’imposta è insieme una questione di diritto e di numeri, e avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, non in compartimenti separati. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Quando il recupero minaccia la sopravvivenza di un’impresa o di una famiglia, le qualifiche di Esperto Negoziatore e di Gestore della crisi consentono di affiancare alla difesa contro l’atto anche la gestione complessiva dell’indebitamento, senza cambiare interlocutore.


Chiusura: le tre cose da ricordare

Se deve portarsi via solo tre messaggi da queste risposte, sono questi.

Primo: i 60 giorni dalla notifica sono il momento decisivo. In quel termine si decide se pagare con sanzioni ridotte, fare ricorso con istanza di sospensione, o lasciare che l’atto diventi esecutivo.

Secondo: dopo l’atto non arriva nessuna cartella. Scaduti i termini, passano 30 giorni e il debito è affidato all’Agente; dopo altri 180 giorni il pignoramento è possibile, mentre fermo e ipoteca possono arrivare anche prima.

Terzo: le difese esistono, ma vanno impostate con ordine. Decadenza, qualificazione del credito, motivazione, prova della spettanza, sospensione cautelare, giudice e controparte corretti nelle opposizioni: ogni passaggio ha le sue regole.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: il coordinamento di uno staff nazionale in diritto tributario per difendere il credito nel merito; la qualifica di cassazionista per sostenere il ricorso e le opposizioni fino all’ultimo grado; le abilitazioni di Esperto Negoziatore e Gestore della crisi per quando il recupero mette in gioco la tenuta dell’impresa o del patrimonio familiare.

📩 I giorni per rispondere all’atto di recupero sono contati: scrivici oggi stesso, i contatti dello studio sono in fondo a questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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