Poche situazioni generano tanto passaparola quanto quella di una Srl che ha dichiarato l’IVA ma non l’ha versata. Il commercialista dice una cosa, il collega imprenditore ne racconta un’altra, un forum online assicura che “con la transazione fiscale si paga il 10% e il resto sparisce”, un altro giura che “l’IVA non si tocca, è un’imposta europea”. In mezzo c’è un amministratore con circa 200.000 euro di debito verso l’Erario, cartelle in arrivo, e la sensazione che ogni giorno perso costi qualcosa.
È comprensibile: la disciplina è cambiata molte volte in pochi anni. Il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) è stato ritoccato dal D.L. 69/2023 e poi riscritto, proprio sulla transazione fiscale, dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto “correttivo ter”), in vigore dal 28 settembre 2024. Nel frattempo il D.Lgs. 87/2024 ha riformato i reati tributari e la Cassazione, tra la fine del 2025 e la metà del 2026, ha pronunciato una serie di ordinanze che hanno ridisegnato i confini dell’istituto. Ogni cambiamento ha lasciato dietro di sé una regola vecchia che qualcuno continua a ripetere come se fosse vigente.
Il problema è che le convinzioni sbagliate, in questa materia, non restano innocue. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si lascia scadere un termine, si sceglie lo strumento sbagliato, si offre una percentuale che il tribunale non potrà mai omologare, oppure si resta immobili per paura di un rischio penale che, a quelle cifre, magari non esiste.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni che circolano con insistenza:
- “Con 200.000 euro di IVA non versata si rischia il carcere”
- “L’IVA non si può ridurre: si paga sempre tutta”
- “La transazione fiscale si chiede all’Agenzia delle Entrate come una rateizzazione”
- “Se il Fisco dice no, la partita è chiusa”
- “Con la transazione fiscale si può offrire qualunque percentuale, anche il 5%”
- “Se il Fisco è l’unico creditore, basta proporre la transazione e il giudice la impone”
- “È una Srl: i debiti restano della società e l’amministratore non rischia nulla”
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la transazione fiscale di una Srl vive all’incrocio di tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno la composizione negoziata, che dal 2024 ospita anch’essa un accordo transattivo con l’Erario; come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario può affiancare al profilo giuridico il calcolo del confronto con la liquidazione, che è il cuore di ogni transazione; come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC segue il concordato minore, la strada spesso più adatta alla piccola Srl.
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Mito n. 1: “Con 200.000 euro di IVA non versata si rischia il carcere”
Il mito
“Non ho versato l’IVA per 200.000 euro: è un reato, rischio la condanna penale.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è solido: l’omesso versamento dell’IVA è davvero un reato, previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Molti imprenditori lo hanno scoperto leggendo di processi a carico di amministratori, e altrettanti ricordano che in passato la soglia di punibilità era molto più bassa: fino alla riforma del 2015 (D.Lgs. 158/2015) bastava superare i 50.000 euro. Chi ha iniziato a fare impresa in quegli anni ha interiorizzato l’idea che “sopra una certa cifra si va in tribunale”, e 200.000 euro sembrano senz’altro sopra quella cifra.
C’è poi un secondo equivoco: si ragiona sul debito complessivo, quello che compare nell’estratto di ruolo, sommando anni diversi, sanzioni e interessi. È il numero che fa paura, ed è il numero che si racconta.
La realtà
In realtà la norma ragiona in modo molto diverso. La soglia di punibilità dell’art. 10-ter è di 250.000 euro di imposta non versata, per ciascun periodo d’imposta. Non si sommano gli anni, non si contano sanzioni e interessi. Il D.Lgs. 87/2024 ha poi riscritto la fattispecie: oggi il reato si considera integrato se, al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta non versata supera la soglia e il debito non è in corso di estinzione mediante una rateazione regolare ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Se si decade dalla rateazione, la soglia rilevante diventa di 75.000 euro sul debito residuo.
Tradotto: una Srl con 200.000 euro di IVA non versata, ripartiti su più anni e senza che alcun singolo anno superi i 250.000 euro, non integra il reato di omesso versamento IVA. E anche se un singolo anno superasse la soglia, una rateazione regolarmente in corso sposta l’ago della bilancia.
Vero, ma solo a metà, allora, il timore penale: dipende da come sono distribuiti gli importi. Una Srl che ha accumulato 200.000 euro in un solo anno d’imposta è sotto soglia; una che ne ha accumulati 270.000 in un anno e 30.000 nel successivo, pur avendo un debito totale simile, ha un problema penale sul primo anno, da gestire con una rateazione o con un pagamento tempestivo.
Il D.Lgs. 87/2024 ha anche introdotto, all’art. 13, comma 3-bis, del D.Lgs. 74/2000, una specifica causa di non punibilità per gli omessi versamenti dovuti a una crisi di liquidità non imputabile all’imprenditore. Ma attenzione: non è un automatismo, e la giurisprudenza pretende una prova rigorosa.
La prova
La Corte di cassazione, sez. III penale, con la sentenza n. 38438 del 27 novembre 2025, ha riconosciuto la natura più favorevole della nuova formulazione dell’art. 10-ter e l’ha applicata anche a fatti anteriori, valorizzando la rateazione regolarmente onorata. La stessa sezione, con la sentenza n. 16526 depositata il 2 maggio 2025, ha chiarito che la nuova causa di non punibilità legata alla crisi di liquidità può operare retroattivamente, ma solo se l’imputato assolve oneri di allegazione e prova stringenti sulla non imputabilità della crisi e sugli sforzi compiuti per farvi fronte.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto di essere già “dentro” un reato tende a reagire in due modi, entrambi dannosi. Il primo è la paralisi: non si apre alcuna procedura per paura di “autodenunciarsi”, mentre il debito cresce di sanzioni e interessi e l’Agente della riscossione avvia pignoramenti e ipoteche. Il secondo è la fuga: si svuota la società, si trasferiscono beni, si chiude l’attività. Ed è proprio quest’ultima condotta a creare i rischi penali veri (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, e in caso di liquidazione giudiziale reati concorsuali), molto più gravi di un omesso versamento sotto soglia.
C’è anche l’errore opposto: sentirsi al sicuro perché “sotto soglia” e ignorare che la violazione amministrativa resta, con la sanzione per omesso versamento (oggi pari al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, 30% per quelle precedenti) e gli interessi. Il penale non c’è, il debito sì.
Mito n. 2: “L’IVA non si può ridurre: si paga sempre tutta”
Il mito
“L’IVA è un’imposta europea: nessuna procedura può tagliarla, al massimo la si rateizza.”
Perché ci credono in tanti
Perché per anni è stato vero. Il vecchio art. 182-ter della legge fallimentare, nella versione in vigore fino al 2016, stabiliva espressamente che, con riguardo all’IVA, la proposta di transazione fiscale poteva prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. La ragione dichiarata era proprio il carattere “europeo” dell’imposta: l’IVA è armonizzata a livello UE e una parte del suo gettito concorre a finanziare il bilancio dell’Unione. Molti professionisti si sono formati in quel periodo e la regola è rimasta impressa.
A rafforzare la convinzione c’è il nuovo testo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, che nella composizione negoziata esclude dall’accordo transattivo “i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”. Letto di fretta, sembra confermare che l’IVA sia intoccabile.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). La Corte ha stabilito che il diritto europeo non impedisce il pagamento parziale dell’IVA nell’ambito di una procedura concorsuale, a condizione che un esperto indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe un trattamento migliore in caso di liquidazione. Il legislatore italiano ne ha preso atto con la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), eliminando la regola dell’infalcidiabilità, e il Codice della crisi ha confermato l’impostazione.
Oggi, quindi, l’IVA può essere pagata in misura parziale negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), nel concordato preventivo (art. 88 CCII) e nel concordato minore (art. 80 CCII), sempre che la proposta sia sostenuta dal confronto con l’alternativa liquidatoria.
E la composizione negoziata? L’esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie UE riguarda, secondo l’interpretazione prevalente, i dazi doganali e le altre risorse tradizionali. La relazione illustrativa del correttivo e il documento del Consiglio nazionale dei commercialisti (novembre 2025) hanno chiarito che l’IVA non rientra tra le risorse escluse. Anche la giurisprudenza di merito che ha autorizzato accordi transattivi in composizione negoziata ha ammesso la falcidia del credito IVA.
La prova
Oltre alla sentenza Degano (CGUE, 7 aprile 2016, C-546/14), la regola è scritta nel CCII: gli artt. 63 e 88 parlano di “tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali”, senza alcuna eccezione per l’IVA. L’unico limite resta quello dell’attestazione: il professionista indipendente deve dimostrare, numeri alla mano, che l’Erario riceve almeno quanto riceverebbe in liquidazione (o non meno, nella continuità).
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che l’IVA si paghi tutta si limita a chiedere rateizzazioni, spesso insostenibili: per una Srl con 200.000 euro di IVA più sanzioni e interessi, il debito totale può superare facilmente i 250.000 euro, e rate calibrate sull’intero importo possono assorbire tutta la marginalità dell’impresa. Si decade, si ricomincia, si decade di nuovo, e intanto la situazione peggiora. Nel frattempo si perde il momento in cui uno strumento di regolazione della crisi sarebbe stato ancora praticabile: quando l’attivo è ancora consistente e l’azienda ha un valore di avviamento da difendere.
C’è anche un rischio più sottile: rinunciare a priori alla composizione negoziata perché “tanto l’IVA è esclusa”. È una convinzione che oggi non trova conferma e che può far scartare lo strumento meno invasivo tra quelli disponibili.
Mito n. 3: “La transazione fiscale si chiede all’Agenzia delle Entrate come una rateizzazione”
Il mito
“Basta fare domanda all’Agenzia: si propone una cifra e, se accettano, il debito è chiuso.”
Perché ci credono in tanti
Perché il nome inganna. “Transazione” evoca un accordo tra due parti, come quello che si fa con un fornitore o con una banca: io offro, tu accetti. E perché esistono davvero strumenti che si attivano con una semplice domanda all’Agente della riscossione: la rateizzazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 e, periodicamente, le definizioni agevolate (le cosiddette “rottamazioni”). Nel linguaggio comune tutto finisce nello stesso calderone: “ho chiesto la transazione” viene detto anche da chi ha chiesto una rateizzazione.
La realtà
La transazione fiscale non è un istituto autonomo che si attiva con un modulo. È una parte di uno strumento di regolazione della crisi e ne segue le sorti. Le sedi in cui può essere proposta sono quattro:
- negli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 e 63 CCII);
- nel concordato preventivo, liquidatorio o in continuità (art. 88 CCII);
- nel concordato minore, riservato alle imprese sotto le soglie dimensionali (art. 80, comma 3, CCII);
- nella composizione negoziata della crisi, come accordo transattivo con le agenzie fiscali e l’Agente della riscossione (art. 23, comma 2-bis, CCII), per le istanze presentate dal 28 settembre 2024.
In ciascuna sede servono documenti precisi: il piano, la relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale e, a seconda dello strumento, la relazione sulla veridicità dei dati aziendali, la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sulla completezza della documentazione, l’intervento dell’OCC. Non esiste una transazione fiscale “stand alone”: senza uno strumento di regolazione della crisi e senza un’attestazione di convenienza, l’Agenzia non ha nemmeno il potere di accettare uno stralcio.
Per una Srl con circa 200.000 euro di IVA la scelta dello strumento è decisiva. Se la società rientra nella nozione di impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro), la strada naturale è il concordato minore. Se supera anche una sola di quelle soglie, si ragiona su composizione negoziata, accordi di ristrutturazione o concordato preventivo.
E la rateizzazione? Resta uno strumento utile, ma diverso: non riduce il debito, lo dilaziona. Dal 2025 l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, come riformato dal D.Lgs. 110/2024, consente piani più lunghi che in passato; per importi superiori a 120.000 euro serve però la documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
La prova
La Cassazione (sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555) lo ha detto con chiarezza a proposito del concordato minore: la transazione fiscale vive dentro la procedura e ne segue le regole, al punto che nel concordato minore si applica un procedimento autonomo e semplificato imperniato sull’OCC, diverso da quello dell’art. 88 CCII. Le Sezioni Unite, già con l’ordinanza n. 8504 del 2021, avevano ricondotto le controversie sul diniego di adesione alla cognizione del giudice della procedura concorsuale, confermando che la transazione è un segmento dello strumento concorsuale e non un rapporto bilaterale di natura tributaria.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di “chiedere la transazione” come si chiede una rateizzazione invia lettere all’ufficio che restano senza seguito, perché l’Agenzia non può rispondere a una proposta di stralcio fuori da uno strumento. Nel frattempo i termini corrono: le cartelle diventano definitive, l’Agente della riscossione iscrive ipoteca o avvia il pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti, e quando finalmente si imbocca la strada giusta il patrimonio si è già assottigliato. Il confronto con la liquidazione, che è il cuore della transazione, peggiora con ogni bene aggredito.
Mito n. 4: “Se il Fisco dice no, la partita è chiusa”
Il mito
“L’Agenzia delle Entrate non ha aderito: senza il suo sì non si può fare nulla.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è che, in una Srl con un debito IVA importante, l’Erario è spesso il primo creditore per importo e il suo voto pesa. E in una sede il no del Fisco è davvero definitivo: nella composizione negoziata l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, richiede l’adesione effettiva dell’Agenzia, e non esiste alcun meccanismo per superarne il dissenso. Chi ha sentito parlare di questa procedura generalizza la regola a tutte le altre.
La realtà
Negli strumenti concorsuali la legge prevede il cosiddetto cram down fiscale: il tribunale può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria, e anche in presenza di un voto contrario espresso, quando quell’adesione era determinante per raggiungere le percentuali o le maggioranze richieste e la proposta è conveniente (o non deteriore) rispetto alla liquidazione.
Le regole cambiano da strumento a strumento:
- negli accordi di ristrutturazione l’art. 63, commi 4 e 5, CCII richiede che l’accordo non abbia carattere liquidatorio, che il trattamento dell’Erario non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e che il pagamento dei crediti pubblici sia almeno pari al 50% (se gli altri aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti) o al 60% (se sono meno di un quarto o mancano, con dilazione massima di dieci anni), calcolato al netto di sanzioni e interessi;
- nel concordato preventivo, l’art. 88 CCII collega il cram down alla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione e, per le proposte successive al correttivo, lo estende anche alla continuità aziendale;
- nel concordato minore, l’art. 80, comma 3, CCII lo consente sulla base della relazione dell’OCC, senza soglie percentuali minime.
Il no dell’Agenzia, quindi, è un ostacolo serio ma non un veto: in accordi, concordato preventivo e concordato minore il giudice può superarlo, a condizioni precise che verifica una per una.
Proprio qui si vede perché serva un difensore come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il cram down si vince sui numeri davanti al tribunale, ma spesso si consolida o si perde nei reclami e davanti alla Cassazione, ed è lì che la continuità della linea difensiva fa la differenza.
C’è poi un profilo procedurale che il mito ignora del tutto: il “no” dell’Agenzia ha tempi precisi. Negli accordi di ristrutturazione la proposta di transazione va depositata presso l’Agente della riscossione, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale e gli enti previdenziali, insieme al piano, all’attestazione e a una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sulla completezza della documentazione. L’amministrazione ha novanta giorni per aderire; se la proposta viene modificata, il termine si allunga di sessanta giorni dal deposito della modifica, e di ulteriori novanta se la modifica equivale a una nuova proposta. Il silenzio non vale come assenso: l’adesione deve essere espressa e sottoscritta. Scaduti i termini, o intervenuto il diniego, la Srl può chiedere l’omologa e il cram down.
Dopo il deposito della domanda di omologazione, il debitore deve avvisare via PEC le sedi territoriali e regionali degli enti pubblici: il termine di trenta giorni per la loro opposizione decorre dalla ricezione di quell’avviso (art. 63, comma 3, e art. 48, comma 4, CCII). Un avviso inviato all’indirizzo sbagliato non è un dettaglio: può lasciare aperto un varco per contestazioni successive. Il tribunale, infine, non può limitarsi a richiamare l’attestazione: le condizioni del cram down sono oggetto di una sua specifica valutazione, da motivare punto per punto.
Un esempio di calendario aiuta a capire. Proposta depositata agli uffici il 9 marzo 2026: i novanta giorni scadono il 7 giugno. Se il 25 maggio la Srl deposita un’integrazione che modifica il piano dei pagamenti, il termine si sposta a sessanta giorni da quella data, cioè al 24 luglio. Chi ignora questo meccanismo rischia di depositare la domanda di omologa troppo presto, prima che il termine per l’adesione sia davvero decorso.
La prova
La Cassazione, sez. I, con l’ordinanza 10 gennaio 2024, n. 1033, ha descritto il cram down come una finzione legale che consente di considerare raggiunte le maggioranze quando la mancata adesione dell’amministrazione, determinante, riguarda una proposta più conveniente della liquidazione. Con l’ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723, la stessa sezione ha precisato che, nel concordato preventivo, il presupposto è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e che al debitore non si richiede un requisito autonomo di “meritevolezza”. Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 24 dicembre 2024, ha concretamente omologato un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale nonostante la mancata adesione dell’Agenzia, applicando la disciplina vigente alla data della proposta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera definitivo il no dell’Agenzia abbandona il percorso proprio quando stava per diventare interessante. Oppure, all’opposto, accetta condizioni peggiori del necessario pur di ottenere un sì, rinunciando a proposte che il tribunale avrebbe potuto omologare anche contro il dissenso. In entrambi i casi il costo è concreto: si passa dalla ristrutturazione alla liquidazione, o si firma un accordo che l’impresa non riuscirà a rispettare. E un accordo che si risolve per mancato pagamento (l’art. 63, comma 8, CCII prevede la risoluzione di diritto se i pagamenti all’Erario non sono eseguiti entro sessanta giorni dalle scadenze) produce, come vedremo, conseguenze che durano anni.
Attenzione anche all’errore speculare: pensare che il cram down valga ovunque, e scegliere la composizione negoziata contando su un tribunale che “imporrà” l’accordo al Fisco. In quella sede non accadrà: l’accordo transattivo o c’è, o non c’è.
Mito n. 5: “Con la transazione fiscale si può offrire qualunque percentuale, anche il 5%”
Il mito
“Tanto il giudice omologa comunque: si offre il minimo possibile e il resto viene cancellato.”
Perché ci credono in tanti
Perché è successo davvero. Tra il 2021 e il 2023 alcuni tribunali hanno omologato forzosamente accordi di ristrutturazione che prevedevano un pagamento dei crediti tributari di pochi punti percentuali, formulati in sostanza senza veri accordi con gli altri creditori. Quelle decisioni hanno avuto grande eco, sono state rilanciate da articoli e post, e hanno alimentato l’idea che il cram down fosse una sorta di “saldo e stralcio giudiziario” a percentuale libera.
La realtà
Proprio quegli eccessi hanno provocato la reazione del legislatore. Prima il D.L. 69/2023 (art. 1-bis, convertito dalla L. 103/2023) ha introdotto, in via transitoria, soglie minime di soddisfacimento; poi il D.Lgs. 136/2024 ha riscritto l’art. 63 CCII fissando regole stabili. Oggi, negli accordi di ristrutturazione, il cram down richiede che il pagamento dei crediti pubblici sia almeno pari al 50% dell’imposta, sanzioni e interessi esclusi, quando gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto del totale; almeno pari al 60%, con dilazione non superiore a dieci anni, quando gli altri aderenti sono meno di un quarto o mancano del tutto. Per una Srl con 200.000 euro di IVA non versata, significa offrire almeno 100.000 o 120.000 euro di sola imposta, oltre agli interessi di dilazione.
Nel concordato preventivo e nel concordato minore non esistono soglie fisse, ma c’è un limite altrettanto concreto: la convenienza rispetto alla liquidazione. La percentuale “giusta” non si sceglie al ribasso: si ricava dal confronto con quanto l’Erario incasserebbe se la società finisse in liquidazione, e non può scendere sotto quel valore. Una proposta del 12% può essere perfettamente omologabile se la liquidazione darebbe il 5%; una del 35% può essere respinta se la liquidazione darebbe il 45%.
Conta anche la data. Le nuove regole si applicano alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024; per quelle anteriori valgono le soglie transitorie del D.L. 69/2023 o il testo originario, a seconda dei casi.
La prova
L’art. 63, commi 4 e 5, CCII, nel testo del D.Lgs. 136/2024, fissa le soglie. Il Tribunale di Vasto, con la sentenza del 24 dicembre 2024, ha chiarito il profilo intertemporale: il nuovo art. 63 riguarda solo le proposte depositate dopo l’entrata in vigore del correttivo, per effetto della disciplina transitoria dell’art. 56 del D.Lgs. 136/2024. Sul piano della convenienza, la Cassazione (ord. n. 10723/2026) ha confermato che il giudizio verte sul confronto con la liquidazione giudiziale, non su una percentuale astratta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi offre una percentuale simbolica negli accordi di ristrutturazione si vede negare l’omologa, dopo aver speso mesi e aver esposto l’impresa al rischio di azioni esecutive. Nel concordato, una proposta al ribasso non supportata dall’attestazione viene smontata dall’Agenzia in sede di opposizione, spesso con argomenti semplici: un immobile sottostimato, un credito verso clienti ignorato, un’azione di responsabilità verso gli amministratori che un curatore potrebbe esercitare e che il piano ha omesso di valorizzare. C’è infine un effetto di credibilità: una proposta irrealistica fa percepire il debitore come poco serio, e rende più difficile ogni successiva trattativa.
Mito n. 6: “Se il Fisco è l’unico creditore, basta proporre la transazione e il giudice la impone”
Il mito
“La mia Srl ha quasi solo debiti col Fisco: faccio un accordo di ristrutturazione con la transazione fiscale e il tribunale la omologa anche contro il no dell’Agenzia.”
Perché ci credono in tanti
Perché è la situazione tipica della Srl che ha smesso di versare l’IVA: fornitori e banche vengono pagati per non interrompere l’attività, l’Erario no. Alla fine il debito tributario rappresenta la quasi totalità del passivo. E perché, in effetti, il nuovo art. 63, comma 5, CCII menziona espressamente l’ipotesi in cui “non vi sono altri creditori aderenti”: sembra un invito.
La realtà
Il legislatore ha previsto questa ipotesi, ma l’ha circondata di cautele, e la Cassazione ha aggiunto un limite generale. Tre livelli di verifica vanno tenuti distinti.
Il primo è la soglia più alta: senza altri aderenti, o con aderenti sotto un quarto, il cram down richiede almeno il 60% dell’imposta e una dilazione non oltre dieci anni.
Il secondo sono le cause di esclusione dell’art. 63, comma 6, CCII. Il cram down negli accordi è escluso se nei cinque anni precedenti il debitore ha concluso una transazione fiscale poi risolta di diritto; oppure se, contemporaneamente, il debito verso Fisco ed enti previdenziali è pari o superiore all’80% dei debiti complessivi e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate per almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi (o, per almeno un terzo, da violazioni fraudolente). Una Srl che per cinque anni ha dichiarato e non versato l’IVA, e il cui passivo è quasi tutto fiscale, non può contare sul cram down negli accordi di ristrutturazione.
Il terzo è il divieto di abuso dello strumento. Anche fuori dalle esclusioni del comma 6, un accordo di ristrutturazione costruito solo per ottenere la falcidia del debito tributario, senza una reale ristrutturazione dell’esposizione verso altri creditori, può essere ritenuto un uso distorto dell’istituto.
Resta ferma una distinzione importante: le esclusioni colpiscono il cram down, non la transazione in sé. L’Agenzia può sempre aderire volontariamente. E nel concordato preventivo l’art. 88 CCII non contiene le stesse cause di esclusione: lì il giudizio resta ancorato alla convenienza.
La prova
La Cassazione, sez. I, con l’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365, ha confermato il diniego di omologa di un accordo presentato da una società in liquidazione con passivo quasi interamente tributario e adesioni irrilevanti degli altri creditori, ritenendo configurabile un uso deviato dello strumento e chiarendo che l’accertamento spetta al giudice di merito. La sezione, con l’ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918, ha affermato che, nel regime anteriore al correttivo, il cram down presupponeva accordi effettivi con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficienti a raggiungere la percentuale. Già la sentenza 17 dicembre 2024, n. 32954, aveva confermato che l’accordo rivolto sostanzialmente al solo Erario è sindacabile nel merito dal giudice.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta un accordo “solo col Fisco” si espone a un rigetto quasi certo, e il rigetto non è neutro: rende visibile ai creditori lo stato di crisi, espone a istanze di liquidazione giudiziale e può aprire la strada, in quella sede, a un esame delle condotte degli amministratori. Molto più utile chiedersi fin dall’inizio se lo strumento giusto non sia il concordato preventivo (dove il giudizio è sulla convenienza) o, per la piccola Srl, il concordato minore.
Mito n. 7: “È una Srl: i debiti restano della società e l’amministratore non rischia nulla”
Il mito
“La responsabilità è limitata: se la Srl non paga l’IVA, il Fisco non può toccare i miei beni personali.”
Perché ci credono in tanti
Perché il principio di partenza è corretto. La Srl ha autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. È la ragione per cui si costituisce una Srl invece di operare come ditta individuale, ed è un principio che la giurisprudenza tributaria ha più volte ribadito.
La realtà
Vero, ma solo a metà. L’autonomia patrimoniale regge finché l’amministratore non commette specifiche violazioni che la legge collega a una responsabilità personale. Le principali sono quattro.
La prima è l’art. 36 del D.P.R. 602/1973: liquidatori, amministratori e soci possono rispondere in proprio delle imposte non pagate quando, ad esempio, nel corso della liquidazione sono stati pagati creditori di rango inferiore all’Erario, sono stati assegnati beni ai soci senza prima soddisfare i crediti tributari, oppure gli amministratori non hanno messo in liquidazione la società in presenza di una causa di scioglimento o hanno compiuto atti di liquidazione od occultamento nei due anni precedenti. Non è una coobbligazione tributaria automatica: serve un atto motivato che contesti all’interessato i presupposti della sua responsabilità.
La seconda è la responsabilità civilistica degli amministratori verso la società e i creditori sociali (artt. 2476 e 2486 c.c.), che in caso di liquidazione giudiziale viene esercitata dal curatore: chi ha proseguito l’attività ignorando la perdita del capitale o ha aggravato il dissesto può essere chiamato a risponderne.
La terza sono le garanzie personali: fideiussioni prestate a banche o fornitori, che nulla hanno a che vedere con l’IVA ma che, se la Srl entra in crisi, vengono escusse.
La quarta è il versante penale, visto nel mito n. 1: sotto soglia non c’è omesso versamento, ma condotte di svuotamento della società possono integrare altri reati.
La responsabilità limitata protegge chi amministra correttamente, non chi, di fronte al debito IVA, sceglie di pagare altri creditori, distribuire beni ai soci o lasciare la società in una liquidazione di fatto. Per questo aprire tempestivamente uno strumento di regolazione della crisi non è solo una scelta per la società: è anche una tutela per l’amministratore.
Cosa significa, in pratica, amministrare correttamente una Srl con un debito IVA che non riesce a pagare? Il Codice della crisi offre qualche punto fermo. L’art. 3 CCII impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi; tra i segnali indicati dalla norma ci sono proprio i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali di importo rilevante. Il sistema delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII) prevede che l’Agenzia delle Entrate avvisi l’impresa quando il debito IVA scaduto e non versato supera determinate soglie, invitandola a valutare la composizione negoziata. Ricevere quella segnalazione e ignorarla è uno degli elementi che, in un eventuale giudizio di responsabilità, pesano contro l’amministratore.
Ci sono poi le regole civilistiche. Quando le perdite riducono il capitale sotto il minimo legale, l’amministratore deve convocare i soci e, se non si ricapitalizza, gestire la società ai soli fini della conservazione del patrimonio (art. 2486 c.c.): continuare a operare come se nulla fosse, accumulando nuovo debito IVA, espone al risarcimento del danno. Dal lato opposto, l’accesso tempestivo a uno strumento di regolazione della crisi dimostra che l’organo amministrativo ha affrontato il problema con gli strumenti previsti dalla legge.
Infine, i soci. Se la Srl viene cancellata dal registro delle imprese lasciando debiti tributari, i soci possono essere chiamati a risponderne nei limiti di quanto hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.), oltre che nelle ipotesi dell’art. 36 D.P.R. 602/1973 per i beni ricevuti. Chiudere la società per “far sparire” il debito IVA, quindi, raramente lo fa sparire davvero: lo sposta, a volte, proprio sulle persone che si volevano proteggere.
La prova
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 27 novembre 2023, n. 32790, hanno qualificato la responsabilità dell’art. 36 D.P.R. 602/1973 come obbligazione propria di natura civilistica e non tributaria: il debito fiscale della società ne è il presupposto, ma la responsabilità nasce dalle specifiche condotte dell’amministratore o del liquidatore. È la conferma che il patrimonio personale non è aggredibile in automatico, ma lo diventa quando quelle condotte ricorrono.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si sente al riparo “perché è una Srl” tende a trascinare la società oltre il punto di non ritorno: continua a operare in perdita, paga i fornitori strategici e rinvia l’Erario, magari cede i beni residui o chiude di fatto l’attività senza una liquidazione ordinata. Sono esattamente le condotte che trasformano un debito della società in un problema personale dell’amministratore. E quando si apre la liquidazione giudiziale, il curatore guarda proprio lì.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati inventati a scopo didattico. Mostrano cosa accade davvero quando si agisce credendo a uno dei miti.
Simulazione A — “Rischio il carcere” (mito n. 1)
Ipotesi: Srl che ha dichiarato e non versato IVA per 117.380 € relativi al 2023 e 83.260 € relativi al 2024. Totale imposta: 200.640 €. Sanzioni: 30% sul 2023 (35.214 €) e 25% sul 2024 (20.815 €). L’amministratore, convinto di essere già in un procedimento penale, non fa nulla per otto mesi e inizia a spostare liquidità su un conto personale “per mettere al sicuro qualcosa”.
Sequenza reale: il confronto con la soglia va fatto anno per anno. 117.380 € < 250.000 € e 83.260 € < 250.000 € → nessun reato di omesso versamento IVA. Nel frattempo, però, le comunicazioni di irregolarità sono diventate cartelle, l’Agente della riscossione ha pignorato i crediti verso i due principali clienti e il trasferimento di liquidità verso l’amministratore è un atto che, in una successiva liquidazione giudiziale, verrebbe esaminato come possibile distrazione. Il rischio penale che non c’era è stato creato dalla reazione al mito.
Variante: stessa Srl, ma IVA 2023 pari a 263.410 €. Qui il primo anno supera la soglia. Se entro il termine di legge il debito è oggetto di una rateazione regolarmente in corso, secondo la formulazione del D.Lgs. 87/2024 il reato non si configura; se la società decade con un residuo superiore a 75.000 €, torna rilevante. La mossa utile era la rateazione tempestiva, non l’immobilismo.
Simulazione B — “Offro poco, tanto il giudice omologa” (mito n. 5)
Ipotesi: Srl non qualificabile come impresa minore, debiti complessivi 612.870 €: Erario 271.870 € (200.640 € di imposta, 71.230 € di sanzioni e interessi), banca 214.500 €, fornitori 126.500 €. Proposta di transazione depositata a febbraio 2026, dopo il correttivo. Aderiscono la banca (214.500 €) e fornitori per 71.300 €: totale 285.800 €, pari al 46,63%. L’Agenzia nega l’adesione.
Verifica: soglia dell’accordo ordinario 60% = 367.722 €. Con l’Erario si arriverebbe a 557.670 € (90,99%) → adesione determinante. Altri aderenti ≥ un quarto (153.217,50 €) → si applica il comma 4, soglia 50% dell’imposta = 100.320 €. Debito pubblico / totale = 44,36% → nessuna esclusione del comma 6.
Scenario “mito”: la Srl offre il 18% dell’imposta, 36.115 €. Anche se l’attestatore stimasse in liquidazione un incasso per l’Erario di 41.700 €, la proposta non raggiunge né la soglia legale né il valore liquidatorio → omologa negata.
Scenario corretto: la Srl offre 108.900 € in cinque anni, pari al 54,28% dell’imposta, oltre agli interessi di dilazione, contro 41.700 € in liquidazione → soglia rispettata, trattamento non deteriore, accordo non liquidatorio → il tribunale può omologare nonostante il diniego.
Simulazione C — “Il Fisco è l’unico creditore” (mito n. 6)
Ipotesi: Srl con debiti complessivi 231.450 €, di cui 217.960 € verso l’Erario (94,17%), derivanti da IVA dichiarata e non versata in sei periodi d’imposta. Nessun altro creditore aderisce. La società propone il 62% dell’imposta in nove anni.
Verifica: la soglia del 60% sarebbe rispettata, ma il debito pubblico supera l’80% del totale e deriva prevalentemente da omessi versamenti per almeno cinque periodi d’imposta → art. 63, comma 6, CCII: cram down escluso negli accordi. Se la Srl possiede i requisiti di impresa minore, la strada da valutare è il concordato minore (art. 80, comma 3, CCII), dove il giudizio è sulla convenienza attestata dall’OCC; altrimenti il concordato preventivo. Insistere sull’accordo significa andare incontro a un rigetto già scritto.
Il fondo di verità
Ogni mito di questa guida è nato da un frammento vero. Rimetterli al loro posto aiuta a capire il quadro.
È vero che l’omesso versamento dell’IVA è un reato. Ma la soglia è di 250.000 euro per periodo d’imposta, e dal D.Lgs. 87/2024 la rateazione regolare incide sulla stessa configurabilità del fatto, mentre la crisi di liquidità non imputabile può escludere la punibilità se provata con rigore.
È vero che l’IVA ha una dimensione europea e che per anni non si poteva ridurre. Ma dal 2016 la Corte di giustizia ha ammesso il pagamento parziale in sede concorsuale, a condizione di un’attestazione indipendente, e l’ordinamento italiano si è adeguato. L’esclusione dei “tributi costituenti risorse proprie dell’Unione” nella composizione negoziata riguarda i dazi, non l’IVA.
È vero che si può “trattare” con il Fisco. Ma la trattativa ha una forma giuridica precisa, che passa per uno strumento di regolazione della crisi o per la composizione negoziata, con attestazioni e controlli.
È vero che in alcune sedi il no dell’Agenzia è insuperabile. Ma quella sede è la composizione negoziata; negli accordi, nel concordato preventivo e nel concordato minore esiste il cram down.
È vero che alcuni tribunali hanno omologato percentuali minime. Ma quella stagione ha provocato l’intervento del legislatore, e oggi negli accordi valgono soglie del 50% e del 60% dell’imposta, mentre negli altri strumenti il limite è la convenienza rispetto alla liquidazione.
È vero che la legge contempla un accordo senza altri creditori aderenti. Ma con soglie più alte, con le esclusioni dell’art. 63, comma 6, e sotto il controllo del giudice contro l’uso deviato dello strumento.
È vero, infine, che la Srl ha autonomia patrimoniale. Ma l’art. 36 D.P.R. 602/1973, la responsabilità civilistica degli amministratori e le garanzie personali definiscono con precisione quando quel confine cede.
Il filo che lega tutte queste mezze verità è uno solo: la transazione fiscale è uno strumento tecnico, con regole diverse a seconda della sede, della data della proposta e della storia fiscale dell’impresa. Chi la tratta come una formula unica finisce quasi sempre per applicare la regola sbagliata al caso sbagliato. Per questo, prima di qualunque proposta, la domanda da porsi non è “quanto posso offrire”, ma “in quale sede, con quali regole e con quali numeri”.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume, per ciascuna convinzione, come stanno effettivamente le cose alla luce della disciplina in vigore a settembre 2026. È un promemoria, non un sostituto dell’analisi del caso concreto: le stesse regole producono esiti diversi a seconda della data della proposta, della composizione del passivo e della dimensione della società.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Con 200.000 € di IVA non versata si rischia il carcere | La soglia penale è 250.000 € per ciascun periodo d’imposta; la rateazione regolare in corso esclude il reato (D.Lgs. 87/2024) |
| L’IVA si paga sempre tutta | L’IVA è falcidiabile in accordi, concordato preventivo, concordato minore e composizione negoziata, con attestazione di convenienza (CGUE C-546/14) |
| La transazione si chiede come una rateizzazione | Esiste solo dentro uno strumento di regolazione della crisi o nella composizione negoziata, con piano e attestazioni |
| Se il Fisco dice no, è finita | In accordi, concordato preventivo e concordato minore il tribunale può omologare con il cram down; nella composizione negoziata no |
| Si può offrire qualunque percentuale | Negli accordi servono almeno il 50% o il 60% dell’imposta; negli altri strumenti non meno di quanto darebbe la liquidazione |
| Col Fisco unico creditore il giudice impone la transazione | Soglia del 60%, esclusioni dell’art. 63, c. 6 (80% + cinque periodi) e divieto di abuso (Cass. 4365/2026) |
| È una Srl: l’amministratore non rischia nulla | Risponde in caso di condotte ex art. 36 D.P.R. 602/1973, di responsabilità civilistica o di garanzie personali |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se la mia Srl ha 200.000 euro di IVA non versata in un solo anno, non c’è reato? Sì, per quanto riguarda l’omesso versamento IVA, perché la soglia dell’art. 10-ter è di 250.000 euro per periodo d’imposta. Restano però le sanzioni amministrative e gli interessi, e vanno escluse condotte diverse (ad esempio compensazioni con crediti non spettanti, che hanno soglie proprie, o atti di sottrazione del patrimonio).
Quindi è vero che nella composizione negoziata posso ridurre anche l’IVA? Sì, secondo l’interpretazione prevalente e la prassi dei tribunali, perché l’esclusione dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda i tributi che costituiscono risorse proprie UE, tra cui non rientra l’IVA. Serve però l’adesione dell’Agenzia: nessun cram down in quella sede. Restano esclusi i contributi previdenziali.
Quindi è vero che la mia piccola Srl può usare il concordato minore anche contro il voto dell’Agenzia? Dipende dai requisiti dimensionali di impresa minore (art. 2, lett. d, CCII). Se ci sono, l’art. 80, comma 3, CCII consente l’omologa forzosa quando l’adesione del Fisco è determinante e la proposta è conveniente secondo la relazione dell’OCC, senza necessità di una transazione ex art. 88 né del parere della Direzione regionale (Cass. n. 14555/2026).
Quindi è vero che, se dopo l’omologa salto una rata, perdo tutto? Sì, se il ritardo supera i sessanta giorni. L’art. 63, comma 8, CCII prevede la risoluzione di diritto della transazione negli accordi, con ritorno del debito originario; e per cinque anni si perde la possibilità di ottenere un nuovo cram down su debiti della stessa natura. La via d’uscita, se le condizioni cambiano prima dell’inadempimento, è la rinegoziazione ex art. 58 CCII.
Quindi è vero che l’Agenzia, se non si oppone all’omologa, può comunque impugnarla dopo? No, di regola. La Cassazione (sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5828, e l’orientamento successivo) ha affrontato la legittimazione al reclamo contro l’omologa degli accordi, ancorandola alla partecipazione al giudizio. Per questo è decisivo che l’avviso agli enti pubblici previsto dall’art. 63, comma 3, CCII sia inviato correttamente.
Le sentenze che smontano i miti
Raccogliamo qui i provvedimenti richiamati nella guida, ciascuno collegato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono espressi con parole nostre.
1. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti) — Il diritto dell’Unione consente il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che l’Erario non riceverebbe di più in liquidazione. Mito smontato: n. 2, l’IVA si paga sempre tutta.
2. Cass., Sez. Un., ord. n. 8504 del 2021 — Le controversie sul diniego di adesione alla transazione fiscale spettano al giudice della procedura concorsuale e non al giudice tributario. Mito ridimensionato: n. 3, la transazione è un rapporto bilaterale con l’ufficio.
3. Cass., Sez. Un., 27 novembre 2023, n. 32790 — La responsabilità di amministratori e liquidatori prevista dall’art. 36 D.P.R. 602/1973 è un’obbligazione propria di natura civilistica, che presuppone specifiche condotte e non coincide con il debito tributario della società. Mito ridimensionato: n. 7, l’amministratore non rischia nulla.
4. Cass., sez. I, ord. 10 gennaio 2024, n. 1033 — Il cram down fiscale funziona come una finzione che fa considerare raggiunte le maggioranze quando la mancata adesione pubblica è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione. Mito smontato: n. 4, il no del Fisco chiude la partita.
5. Cass., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 — L’accordo di ristrutturazione rivolto sostanzialmente al solo creditore erariale è soggetto a un controllo di merito del giudice concorsuale. Mito smontato: n. 6, col Fisco unico creditore il giudice impone la transazione.
6. Tribunale di Vasto, 24 dicembre 2024 — Il nuovo art. 63 CCII si applica solo alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024; con il regime precedente il tribunale ha omologato un accordo nonostante la mancata adesione dell’Agenzia. Miti ridimensionati: n. 4 e n. 5, perché la data della proposta decide le regole.
7. Cass., sez. III pen., sent. n. 16526/2025 (dep. 2 maggio 2025) — La causa di non punibilità per crisi di liquidità introdotta dal D.Lgs. 87/2024 può applicarsi anche a fatti anteriori, ma solo se l’imputato allega e prova in modo rigoroso la non imputabilità della crisi. Mito ridimensionato: n. 1, nel senso che il rischio penale sopra soglia si gestisce, ma non con dichiarazioni generiche.
8. Cass., sez. III pen., 27 novembre 2025, n. 38438 — La nuova formulazione dell’art. 10-ter, che dà rilievo alla rateazione regolarmente in corso, è più favorevole e si applica retroattivamente; in caso di decadenza rileva la soglia di 75.000 euro sul residuo. Mito smontato: n. 1, rischio il carcere.
9. Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 — È configurabile un uso deviato dell’accordo di ristrutturazione quando il piano, con adesioni irrilevanti degli altri creditori, mira solo alla falcidia del debito fiscale; l’accertamento è riservato al giudice di merito. Mito smontato: n. 6.
10. Cass., sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5828 — La Corte ha delimitato la legittimazione a reclamare la sentenza sull’omologa degli accordi di ristrutturazione, anche a efficacia estesa. Mito ridimensionato: n. 4, perché la stabilità dell’omologa dipende anche dalla corretta gestione del contraddittorio con gli enti.
11. Cass., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 — Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down negli accordi presupponeva intese effettive con creditori diversi da quelli pubblici, anche se non sufficienti a raggiungere la percentuale. Mito smontato: n. 6.
12. Cass., sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 — Nel concordato preventivo con cram down fiscale conta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, non una “meritevolezza” del debitore: violazioni fiscali pregresse non bastano, da sole, a negare l’omologa. Miti ridimensionati: n. 4 e n. 5.
13. Cass., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 — Nel concordato minore l’omologa forzosa segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII con l’intervento dell’OCC; non servono la transazione ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. Miti smontati: n. 3 e n. 4, soprattutto per la piccola Srl.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro comincia separando ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato. Questi sono gli strumenti concreti che mettiamo in campo per una Srl con un debito IVA importante.
- Ricostruiamo il debito anno per anno. Estraiamo carichi, comunicazioni di irregolarità e cartelle, separando imposta, sanzioni e interessi per ciascun periodo d’imposta.
- Verifichiamo il profilo penale. Confrontiamo ogni annualità con la soglia dell’art. 10-ter, controlliamo lo stato di eventuali rateazioni e individuiamo le annualità su cui intervenire per prime.
- Accertiamo i requisiti dimensionali. Verifichiamo su bilanci e situazioni contabili se la Srl rientra nella nozione di impresa minore, perché da questo dipende la scelta tra concordato minore e gli altri strumenti.
- Scegliamo la sede della transazione. Confrontiamo composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e concordato minore sui requisiti di ciascuno, comprese le cause di esclusione dell’art. 63, comma 6, CCII.
- Costruiamo con i commercialisti il confronto con la liquidazione. Stimiamo valori di realizzo, tempi, rango dei creditori e azioni recuperatorie, per individuare la percentuale sostenibile e difendibile.
- Verifichiamo le soglie e la disciplina applicabile. Calcoliamo le percentuali del 50% o del 60% sull’imposta e accertiamo, in base alla data della proposta, quale versione della legge si applica.
- Gestiamo il deposito e i termini. Predisponiamo la proposta per gli uffici competenti, curiamo la dichiarazione sostitutiva e monitoriamo i novanta giorni e le proroghe in caso di modifica.
- Difendiamo la proposta in tribunale. Curiamo gli avvisi PEC agli enti, rispondiamo alle opposizioni dell’Agenzia e argomentiamo ciascun presupposto del cram down.
- Presidiamo la posizione dell’amministratore. Verifichiamo i rischi ex art. 36 D.P.R. 602/1973, le garanzie personali e le condotte da evitare nella fase di crisi.
- Seguiamo reclami e ricorsi fino in Cassazione. Difendiamo o contestiamo l’omologa davanti alla corte d’appello e alla Suprema Corte.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una Srl con debito IVA, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, oggi sede anche dell’accordo transattivo con l’Erario, e saper leggere un piano di risanamento con gli occhi di chi deve valutarne la sostenibilità. Quando la Srl è un’impresa minore, entra in gioco l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC, perché nel concordato minore è la relazione dell’Organismo a sostenere la convenienza della proposta.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la proposta al Fisco può seguirne l’omologa, il reclamo e l’eventuale ricorso, senza cambi di linea.
Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, perché nella transazione fiscale l’argomento giuridico e il calcolo della convenienza si reggono a vicenda: l’uno senza l’altro non convince né l’Agenzia né il tribunale.
Chiusura
Una Srl con 200.000 euro di IVA non versata non è condannata né alla liquidazione né al processo penale, ma non ha nemmeno a disposizione la scorciatoia che il passaparola le promette. Ha un ventaglio di strumenti, ognuno con regole proprie: soglie diverse, sedi diverse, date che cambiano la disciplina applicabile. L’informazione corretta è la prima difesa, perché permette di scegliere lo strumento giusto quando il patrimonio è ancora abbastanza ampio da rendere la proposta conveniente per l’Erario.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la transazione fiscale di una Srl richiede proprio le competenze certificate dell’Avv. Monardo: la negoziazione della crisi d’impresa, propria dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il concordato minore e il ruolo dell’OCC, propri del Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario OCC; il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per costruire i numeri della proposta; l’abilitazione al patrocinio davanti alla Cassazione, dove nel 2026 si sono decisi i confini del cram down. Analizzeremo la posizione della tua società e verificheremo quale strada è davvero percorribile.
📩 Prima che le cartelle diventino pignoramenti, scrivi allo Studio Monardo: tutti i recapiti per raggiungerci si trovano al termine di questa guida.
