Posso Gestire La Transazione Fiscale Con L’avvocato Specializzato?

Le domande che ci fanno più spesso sulla transazione fiscale, con risposte complete e aggiornate a settembre 2026

Chi ha un debito importante con l’Agenzia delle Entrate o con l’INPS arriva quasi sempre con la stessa domanda, formulata in mille modi diversi: “Posso chiudere con il Fisco pagando meno? E se sì, basta un avvocato?”. In questa guida abbiamo raccolto le domande che riceviamo più spesso sulla transazione fiscale e abbiamo risposto come risponderemmo a voce, in studio: senza giri di parole, dicendo cosa si può fare e cosa no.

Il contesto normativo, in quattro frasi. La transazione fiscale è la possibilità di proporre al Fisco e agli enti previdenziali il pagamento parziale o dilazionato dei loro crediti, ma solo dentro uno strumento di regolazione della crisi previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Le norme cardine sono l’art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’art. 88 CCII per il concordato preventivo, l’art. 80, comma 3, CCII per il concordato minore del sovraindebitato e, dal 28 settembre 2024, l’art. 23, comma 2-bis, CCII per la composizione negoziata. Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha riscritto soglie e condizioni del cosiddetto cram down fiscale, cioè l’omologazione anche contro il voto del Fisco. E tra la fine del 2025 e l’estate del 2026 la Cassazione è intervenuta più volte per tracciarne i confini.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché la transazione fiscale vive all’incrocio di tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato. È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è oggi uno dei luoghi in cui la transazione con le Agenzie fiscali si costruisce. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e il concordato minore con cram down fiscale passa proprio dalla relazione dell’OCC. E coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per costruire il confronto numerico con l’alternativa liquidatoria su cui il giudice decide.

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Blocco A — Le basi

“Ma la transazione fiscale è una specie di saldo e stralcio col Fisco?”

Assomiglia, ma non è un accordo privato: è un pezzo di una procedura giudiziale o para-giudiziale, e fuori da quella procedura non esiste.

Questa è la prima cosa da chiarire, perché è anche l’equivoco più diffuso. Nel linguaggio comune “saldo e stralcio” evoca una trattativa diretta: io chiamo il creditore, offro una cifra, lui accetta, chiudiamo. Con il Fisco questo non si può fare, perché l’obbligazione tributaria è, per principio, indisponibile: il funzionario dell’Agenzia non può “scontare” un’imposta per simpatia o per convenienza del momento. Può farlo solo quando una legge lo autorizza espressamente, e la legge lo autorizza solo dentro gli strumenti di regolazione della crisi.

Quindi la transazione fiscale è sempre “agganciata” a qualcosa: a un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII), a un concordato preventivo (art. 88 CCII), a un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), a un concordato minore se lei non è fallibile (art. 80 CCII), oppure alle trattative della composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII). Il contenuto possibile è il pagamento parziale, il pagamento dilazionato o una combinazione delle due cose, riferito sia all’imposta sia a sanzioni e interessi.

La conseguenza pratica è enorme: non si “fa una transazione fiscale” e basta. Si sceglie prima lo strumento di crisi adatto alla propria situazione, e solo dentro quello si formula la proposta al Fisco. Chi parte dalla proposta senza aver scelto lo strumento, di solito, spreca mesi.

C’è poi una differenza di sostanza rispetto al saldo e stralcio con una banca. Con la banca si negozia su una percentuale. Con il Fisco, invece, si ragiona sempre su un confronto: quanto incasserebbe l’Erario se l’impresa (o la persona) venisse liquidata, e quanto incassa invece con la proposta. È su questo confronto, documentato da un professionista indipendente, che si decide tutto, anche davanti al giudice.

“Chi può chiederla? Vale anche per me che sono una partita IVA individuale o un privato?”

Sì, praticamente tutti possono accedere a una forma di transazione con il Fisco, ma lo strumento cambia a seconda di chi è lei.

Qui conviene ragionare per categorie, perché è la domanda da cui dipende tutto il resto.

Se lei è un imprenditore commerciale “sopra soglia”, cioè assoggettabile a liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), ha a disposizione l’accordo di ristrutturazione con transazione ex art. 63, il concordato preventivo con il trattamento dei crediti tributari ex art. 88, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e, prima ancora, la composizione negoziata della crisi con l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis.

Se invece lei è un soggetto “sotto soglia” (piccolo imprenditore, professionista, agricoltore, start-up innovativa) o un consumatore, entra nel mondo del sovraindebitamento. Il professionista e il piccolo imprenditore possono proporre un concordato minore, in cui l’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare anche contro il voto dell’Agenzia delle Entrate. Il consumatore ha a disposizione la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che non passa dal voto dei creditori ma dal vaglio del giudice.

C’è anche un limite di “chi” dall’altra parte del tavolo. La transazione riguarda i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Monopoli) e i relativi carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre ai contributi degli enti previdenziali negli strumenti che li prevedono. I tributi degli enti locali, come IMU e TARI, restano fuori dalla transazione fiscale in senso stretto e vanno gestiti con accordi separati con il Comune o con altri strumenti. Il Tribunale di Forlì, con una decisione del 14 agosto 2025, ha omologato un accordo di ristrutturazione in cui l’IMU veniva stralciata proprio grazie a un accordo separato concluso con l’ente locale.

“Ok, ma alla domanda del titolo: la posso gestire con l’avvocato o no?”

Sì, e in molti casi l’avvocato non è solo possibile ma obbligatorio. Però da solo non basta: servono sempre anche altri professionisti con ruoli che nessun avvocato può sostituire.

Partiamo dall’obbligo. Nelle procedure disciplinate dal Codice della crisi, la regola generale dell’art. 9, comma 2, CCII è che il debitore sta in giudizio con il ministero di un difensore, salvo che la legge disponga diversamente. Il ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, la domanda di concordato preventivo, il reclamo contro una sentenza di omologa o di rigetto, il ricorso in Cassazione: sono tutti atti in cui l’avvocato non è un optional.

Poi c’è il contenuto. La transazione fiscale non è un modulo: è una proposta che deve reggere davanti a un funzionario prima e davanti a un giudice poi. L’avvocato sceglie lo strumento, scrive la proposta e il ricorso, gestisce la trattativa con l’Agenzia e con gli altri creditori, prepara l’eventuale richiesta di omologazione forzosa e difende l’accordo se viene impugnato.

Ma ci sono figure che l’avvocato non può sostituire. Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato serve un professionista indipendente (l’attestatore) che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, e che per i crediti tributari attesti la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Nella composizione negoziata c’è l’esperto nominato, e la convenienza dell’accordo col Fisco va comunque attestata. Nel sovraindebitamento il passaggio obbligato è l’OCC, con il gestore della crisi che redige la relazione. E dietro a tutto servono i numeri: bilanci, situazione debitoria, estratto di ruolo, stima dell’alternativa liquidatoria, che sono pane per il commercialista.

La risposta completa, quindi, è questa: la transazione fiscale si gestisce con un avvocato che coordina una squadra. Se il suo interlocutore le propone di fare tutto “da solo”, senza attestatore o senza OCC, le sta proponendo qualcosa che la legge non consente.

“Si può fare anche se ho già le cartelle o addirittura un pignoramento in corso?”

Sì. Il fatto che il debito sia già iscritto a ruolo o in riscossione coattiva non impedisce la transazione, e anzi in quei casi lo strumento giusto può fermare le azioni esecutive.

La transazione riguarda i debiti tributari “a qualunque stadio”: avvisi di accertamento non ancora definitivi, somme dovute a seguito di controllo automatizzato, carichi già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La proposta, infatti, va presentata anche all’agente della riscossione per la parte di sua competenza.

Sul fronte dei pignoramenti, contano le misure protettive. Nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi il debitore può chiedere al tribunale misure che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul suo patrimonio per un periodo determinato. Nel sovraindebitamento, analogamente, il giudice può disporre la sospensione delle procedure esecutive. Non è un effetto automatico della “transazione”: è un effetto della procedura in cui la transazione è inserita, e va chiesto e motivato.


Blocco B — La procedura

“Da dove si comincia, concretamente? Scrivo una lettera all’Agenzia?”

No, una lettera non serve a niente, e le spiego perché: senza lo strumento di crisi alle spalle, l’Agenzia non ha alcun potere di accettare uno sconto. Si comincia dalla diagnosi.

Il primo passo è la fotografia completa del debito. Sembra banale, ma è qui che si commettono gli errori più costosi. Occorre sapere esattamente cosa si deve, a chi e a che titolo: imposte dirette, IVA, ritenute, sanzioni, interessi, aggi, contributi, tributi locali. Si parte dall’estratto di ruolo, dal cassetto fiscale, dalle comunicazioni di irregolarità, dagli avvisi pendenti e dalla posizione contributiva. Distinguere le voci è decisivo perché ciascuna può avere un trattamento diverso: i tributi locali, come detto, restano fuori; i contributi sono esclusi dall’accordo transattivo della composizione negoziata; sanzioni e interessi pesano in modo diverso nel calcolo delle soglie minime.

Il secondo passo è la stima dell’alternativa liquidatoria: cosa prenderebbe il Fisco se l’impresa fosse liquidata oggi? Si parte dall’attivo realizzabile (immobili, crediti, magazzino, avviamento), si sottraggono i costi di procedura e i crediti che vengono prima dell’Erario nella graduazione dei privilegi, e si arriva alla percentuale che l’Agenzia incasserebbe. Questo numero è il “pavimento” della proposta: sotto non si può scendere.

Il terzo passo è la scelta dello strumento, che dipende da tre variabili: la sua categoria (sopra o sotto soglia), il peso del debito pubblico sul totale e la presenza o meno di altri creditori disposti ad aderire. Un’impresa con banche e fornitori collaborativi guarda agli accordi di ristrutturazione; un’impresa con un passivo molto frammentato guarda al concordato; un’impresa ancora in bonis ma in difficoltà può partire dalla composizione negoziata; un professionista sotto soglia valuta il concordato minore.

Solo a questo punto si scrive la proposta. Nella tabella qui sotto trova i passaggi principali di ciascun percorso, con i termini e l’interlocutore; nelle risposte che seguono li riprendiamo uno per uno.

Tabella dei passaggi e dei termini

FaseAttoTermineDavanti a chi
DiagnosiRicostruzione del debito e stima dell’alternativa liquidatoriaNessun termine di legge, ma prima di ogni depositoStudio (avvocato + commercialista)
Composizione negoziataIstanza sulla piattaforma telematica e proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali (art. 23, c. 2-bis)Durante le trattative con l’espertoEsperto, Agenzie fiscali, AdER
Accordi di ristrutturazioneDeposito della proposta di transazione con documentazione e dichiarazione sostitutiva (art. 63, c. 2)Prima o contestualmente alla domanda di omologazioneUffici indicati dall’art. 88, c. 5
Adesione del FiscoAtto di adesione o diniegoEntro 90 giorni dal deposito della propostaAgenzia delle Entrate / enti previdenziali
OmologazioneRicorso per omologa, eventualmente con richiesta di cram down (art. 63, cc. 4-5)Dopo le adesioni o la scadenza del termineTribunale competente
Opposizione all’omologaOpposizione dei creditori dissenzienti (art. 48, c. 4)30 giorni dall’iscrizione dell’accordo nel registro delle impreseTribunale
ReclamoReclamo contro la sentenza (art. 51)30 giorniCorte d’appello
CassazioneRicorso per cassazione30 giorni dalla notificazione della sentenza sul reclamoCorte di cassazione
EsecuzionePagamenti secondo l’accordoAlle scadenze pattuite; la transazione si risolve se non si paga entro 60 giorni dalle scadenze (art. 63, c. 8)—
Concordato minoreProposta tramite OCC, voto dei creditori, eventuale cram down (art. 80, c. 3)Secondo il calendario fissato dal giudiceGiudice, OCC, creditori

“Una volta depositata la proposta, quanto tempo ha il Fisco per rispondermi?”

Negli accordi di ristrutturazione, novanta giorni dal deposito della proposta.

È un termine importante per due ragioni. La prima è pratica: nei tre mesi l’impresa deve continuare a reggersi, e quindi conviene averli già messi in conto nel piano di cassa, eventualmente sotto l’ombrello delle misure protettive. La seconda è strategica: il silenzio o il diniego oltre quel termine sono il presupposto per chiedere al tribunale di andare avanti comunque, con l’omologazione forzosa.

Attenzione a un dettaglio che il terzo correttivo ha voluto chiarire: il termine per l’adesione dei creditori pubblici va coordinato con la data di presentazione della domanda di omologa. Prima del D.Lgs. 136/2024 c’erano letture diverse; oggi il testo dell’art. 63 è più preciso e, come ha osservato la dottrina, ha sciolto proprio quel dubbio. Nel concordato preventivo, invece, il Fisco non “aderisce” con un atto separato: vota, come gli altri creditori, sulla proposta di concordato, nel termine fissato per il voto.

La proposta, per essere valida, deve essere completa: va depositata presso gli uffici individuati dall’art. 88, comma 5, CCII, insieme alla documentazione dell’accordo e a una dichiarazione sostitutiva del debitore o del legale rappresentante che attesta che la documentazione rappresenta in modo completo e veritiero la situazione dell’impresa. Una proposta lacunosa si traduce, quasi sempre, in un diniego motivato proprio sulla carenza documentale.

“E se l’Agenzia dice di no, è tutto finito?”

No, e questa è la parte che interessa di più. Il diniego del Fisco non chiude la partita, perché il giudice può omologare lo stesso: è il cosiddetto cram down fiscale.

Negli accordi di ristrutturazione, dopo il terzo correttivo, lo schema è a due livelli. Il comma 4 dell’art. 63 consente l’omologa senza adesione del Fisco quando, anche sulla base della relazione dell’attestatore, l’adesione mancante era determinante per raggiungere le percentuali di legge e ricorrono insieme quattro requisiti: l’accordo non deve avere carattere liquidatorio; gli altri creditori aderenti devono rappresentare almeno un quarto del totale dei crediti; il Fisco deve ricevere un trattamento non peggiore di quello che avrebbe in liquidazione; il pagamento ai creditori pubblici deve essere almeno pari al 50% dei loro crediti, esclusi sanzioni e interessi.

Se gli altri aderenti sono meno di un quarto, o mancano del tutto, il comma 5 consente ancora il cram down, ma alza l’asticella: pagamento di almeno il 60% dei crediti pubblici, sempre al netto di sanzioni e interessi, con dilazione non superiore a dieci anni, fermi il carattere non liquidatorio e la non deteriorità rispetto alla liquidazione.

Nel concordato preventivo la regola sta nell’art. 88 e ruota soprattutto attorno alla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Nel concordato minore c’è l’art. 80, comma 3, con una disciplina ancora più snella, che la Cassazione nel 2026 ha ritenuto autonoma rispetto a quella del concordato preventivo.

E le ragioni del “no” contano? Molto meno di quanto si pensi. Con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026 la Prima sezione ha confermato che, quando i presupposti ci sono, le ragioni del dissenso dell’amministrazione non possono prevalere sul giudizio di convenienza. Il giudice non “passa sopra” al Fisco per simpatia verso l’impresa: applica una regola che guarda ai numeri.

“Ci sono casi in cui il cram down non si può proprio chiedere?”

Sì, due, e conviene verificarli prima di impostare tutto il piano sull’omologa forzosa.

Il comma 6 dell’art. 63 esclude il cram down se, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta, il debitore ha concluso una transazione della stessa natura poi risolta di diritto. La regola si estende a chi prosegue l’attività di quel soggetto tramite fusione, scissione, cessione o affitto d’azienda, anche di fatto: non si può “cambiare veste” per ripartire da zero.

La seconda causa di esclusione scatta quando, congiuntamente, il debito verso Erario ed enti previdenziali è pari o superiore all’80% dei debiti complessivi e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate o contributi. È la tipica impresa che si è finanziata non pagando il Fisco: per lei il legislatore ha chiuso la porta dell’omologa forzosa negli accordi di ristrutturazione.

A queste esclusioni scritte si aggiunge un limite giurisprudenziale che sta diventando centrale: l’abuso dello strumento. Ne parliamo più avanti, nelle risposte sui casi particolari.

“Quanto dura tutto, dall’inizio all’omologa?”

Dipende dallo strumento, ma per ragionare servono ordini di grandezza, non promesse.

La diagnosi seria richiede qualche settimana, di più se la contabilità è in disordine o se ci sono avvisi pendenti da ricostruire. Negli accordi di ristrutturazione, al tempo di preparazione del piano e dell’attestazione si sommano i novanta giorni per l’adesione del Fisco, poi il giudizio di omologazione con i trenta giorni per le opposizioni dall’iscrizione nel registro delle imprese. Nel concordato preventivo i tempi sono scanditi dal decreto di apertura, dal voto e dall’udienza di omologa. Nella composizione negoziata le trattative hanno una durata fissata dalla legge, con possibilità di proroga.

Un’avvertenza sui mesi estivi. Di regola i termini processuali previsti dal Codice della crisi non sono soggetti alla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto: chi pensa di “guadagnare” un mese d’estate su un’opposizione o su un reclamo in questa materia rischia di perdere il diritto. Meglio contare i termini come se agosto non esistesse come pausa.


Blocco C — I casi particolari

“E l’IVA? Mi hanno detto che l’IVA non si può toccare.”

Glielo hanno detto perché per anni è stato così. Oggi non lo è più, ma con cautele precise.

Fino a qualche anno fa l’IVA era considerata intoccabile nelle procedure concorsuali, perché la si riteneva legata alle risorse proprie dell’Unione europea. La svolta è arrivata dalla Corte di giustizia UE con la sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), secondo cui il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, purché un esperto indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe di più in caso di liquidazione. Da lì il legislatore italiano ha adeguato le norme, e oggi l’IVA è falcidiabile negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e nel sovraindebitamento.

Il punto delicato è la composizione negoziata. L’art. 23, comma 2-bis, esclude dall’accordo transattivo i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Alcuni hanno letto la norma come un’esclusione dell’IVA, ma la dottrina più attenta ha ricostruito i lavori preparatori mostrando che una bozza conteneva la parola “IVA” e che il testo definitivo l’ha eliminata; e l’IVA non figura tra le risorse proprie tradizionali dell’Unione. Anche la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate posta in consultazione nella primavera del 2026 ha confermato la falcidiabilità dell’IVA nella composizione negoziata, richiamando proprio la sentenza Degano e la necessità dell’attestazione di convenienza. I dazi doganali, invece, restano fuori.

Quindi: sì, l’IVA si può ridurre, ma mai “a sentimento”. Serve un’attestazione che dimostri numeri alla mano che il Fisco incassa di più con la proposta che con la liquidazione.

“Il mio debito è quasi tutto verso il Fisco. Posso fare un accordo di ristrutturazione solo con l’Agenzia?”

È la domanda su cui la Cassazione ha lavorato di più negli ultimi mesi, e la risposta è: con grande prudenza, perché il rischio di vedersi negare l’omologa per abuso è concreto.

Con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 la Suprema Corte aveva già chiarito che un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente all’Erario non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale. Poi, tra il 2025 e il 2026, il quadro si è precisato. La sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha escluso l’omologazione forzosa quando mancano adesioni di creditori anteriori e l’accordo si regge solo su crediti sorti nella procedura stessa. L’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha esaminato il caso di una società in liquidazione con un passivo quasi tutto tributario e un attivo esiguo, riconoscendo che in simili condizioni si può ravvisare un uso distorto dello strumento, e ha precisato che questa indagine è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. E l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, sul regime anteriore al correttivo, ha stabilito che il cram down presupponeva comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, anche se non sufficiente a raggiungere le percentuali: senza di esso non si può nemmeno verificare se l’adesione mancante del Fisco fosse “determinante”.

Detto in parole semplici: l’accordo di ristrutturazione non può essere il travestimento di una transazione fiscale pura. Se il suo passivo è quasi tutto erariale, bisogna valutare con attenzione se il concordato preventivo o, sotto soglia, il concordato minore siano strade più solide.

“Sono un professionista, non un’impresa. Il Fisco può bloccare il mio concordato minore votando contro?”

No, se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata: il giudice può omologare lo stesso, e la Cassazione ha appena semplificato la strada.

L’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare il concordato minore anche quando manca l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, se quell’adesione era decisiva per raggiungere la maggioranza e se, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata.

Con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026 la Cassazione ha chiarito che questa norma ha una disciplina propria e che, per il cram down nel concordato minore, non serve aver prima formulato una proposta di transazione fiscale secondo le regole più rigide dell’art. 88 (con il parere conforme della direzione regionale): il richiamo alle regole del concordato preventivo, previsto dall’art. 74 CCII, opera solo se compatibile. In precedenza, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la stessa Corte aveva invece ritenuto applicabili al concordato minore le regole generali sulla responsabilità patrimoniale e sulla graduazione dei privilegi.

Sul piano della meritevolezza, i tribunali di merito si stanno orientando nel senso che il semplice mancato pagamento delle imposte non basta, da solo, a qualificare il debitore come immeritevole. Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 26 del 9 dicembre 2025, ha omologato un concordato minore in continuità di un’imprenditrice individuale nonostante il voto negativo dell’Agenzia, escludendo che il sistematico mancato versamento integrasse atto in frode. Ma esiste anche il limite opposto: la Corte d’appello di Venezia, il 10 ottobre 2024, ha negato l’omologa di un concordato minore che prevedeva una falcidia del 95% del solo credito erariale, ravvisandovi un uso dello strumento piegato alla cancellazione del debito fiscale.

Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, nel concordato minore la relazione dell’OCC è il documento su cui il giudice fonda il giudizio di convenienza: prepararla con dati solidi vale più di qualsiasi argomento sulla “cattiveria” del Fisco.

“Ho già una causa pendente in Commissione tributaria. Che fine fa se chiudo con la transazione?”

Si chiude anche quella, di regola: l’omologazione assorbe il contenzioso sul debito transatto.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13090 del 27 aprile 2022, ha affermato che l’omologazione di un concordato preventivo comprensivo di transazione fiscale comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario pendente. È un effetto logico: il debito è stato ridefinito nella sede concorsuale, e discuterne ancora davanti al giudice tributario non avrebbe più senso.

Il rovescio della medaglia è che l’effetto vincola anche l’Agenzia. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 2881 del 2026, ha esaminato il caso di una società che, dopo aver ottenuto l’omologa di un concordato con transazione fiscale approvata dall’Agenzia e aver pagato integralmente quanto pattuito, si era vista notificare intimazioni per l’importo pieno degli avvisi originari: i giudici hanno ritenuto la pretesa contraria ai principi di leale collaborazione e affidamento, ribadendo che la falcidia concordataria opera per legge verso tutti i creditori anteriori, Agenzie fiscali comprese.

E sul versante penale? La Cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 35840 del 3 novembre 2025, ha riconosciuto che l’adempimento della pretesa tributaria in sede di concordato con transazione fiscale può avere effetto liberatorio anche rispetto alla confisca, nel rispetto del principio di proporzionalità. È un profilo che va sempre coordinato con il difensore penale, se ci sono procedimenti per omessi versamenti.

“Posso chiedere la transazione anche per i contributi INPS?”

Sì, ma non ovunque. È una delle differenze tra gli strumenti che più spesso sorprende chi arriva in studio.

Negli accordi di ristrutturazione (art. 63) e nel concordato preventivo (art. 88) la proposta può riguardare sia i crediti tributari sia quelli degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie: INPS e INAIL in testa. Le soglie minime per il cram down negli accordi di ristrutturazione, del resto, sono calcolate sui “creditori pubblici” nel loro insieme. Anche nel concordato minore l’art. 80, comma 3, consente di superare il voto contrario degli enti previdenziali, oltre che dell’amministrazione finanziaria.

Nella composizione negoziata, invece, l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda solo le Agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: i contributi restano fuori. Chi ha un debito previdenziale rilevante e sceglie la composizione negoziata deve quindi prevedere per l’INPS strumenti diversi, come la rateazione ordinaria, oppure l’uscita dalle trattative con uno strumento che consenta la transazione anche sui contributi.

C’è poi una particolarità “di sistema” negli accordi con transazione: la Cassazione, con la sentenza n. 34842 del 29 dicembre 2024, ha affermato che anche il trattamento dei crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione deve rispettare la cosiddetta relative priority rule, cioè le regole sull’ordine di soddisfazione dei creditori. Tradotto: non si può proporre al Fisco privilegiato meno di quanto si offre a creditori di rango inferiore senza una giustificazione compatibile con la legge.


Blocco D — Le paure finali

“Rischio di perdere tutto se il Fisco non accetta?”

No, il diniego in sé non le fa perdere nulla: le toglie una strada, non il patrimonio.

Se l’Agenzia rifiuta e il giudice non omologa, lei torna, in sostanza, al punto di partenza: il debito resta quello originario e l’Agente della riscossione riprende le azioni che erano sospese. Non esiste una “sanzione” per aver proposto una transazione non accettata.

Il limite reale è un altro: il tempo. Se il piano è stato costruito male, i mesi spesi nella procedura sono mesi in cui interessi e pressione dei creditori continuano, e in cui l’impresa può deteriorarsi. Ecco perché la diagnosi iniziale è la fase più importante: una proposta che non regge al primo esame fa perdere tempo prezioso. E se nel frattempo l’insolvenza è diventata irreversibile, il rischio concreto è che un creditore o il pubblico ministero chiedano la liquidazione giudiziale.

C’è poi un aspetto rassicurante che molti ignorano: contro il rigetto dell’omologa si può proporre reclamo in Corte d’appello e poi ricorso in Cassazione. Il “no” del primo giudice non è necessariamente l’ultima parola, se ci sono errori di diritto da far valere.

“E se firmo e poi non riesco a pagare una rata?”

Qui bisogna essere onesti: è il rischio più serio di tutta la transazione fiscale.

Negli accordi di ristrutturazione la transazione fiscale si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti entro sessanta giorni dalle scadenze previste (art. 63, comma 8, CCII). Non serve una causa, non serve che il Fisco la chieda: la risoluzione è automatica. E la conseguenza non si ferma al debito, che torna dovuto per intero, perché scatta anche la causa di esclusione vista sopra: per cinque anni niente cram down in una nuova transazione, e questo vale anche per chi prosegue l’attività tramite fusione, scissione, cessione o affitto d’azienda.

Il margine di sessanta giorni è un paracadute, non una seconda scadenza. Per questo, quando costruiamo un piano, la rata al Fisco va dimensionata sui flussi realistici e non su quelli sperati. E se qualcosa cambia davvero, esiste la possibilità di rinegoziare o modificare l’accordo secondo le regole dell’art. 58 CCII: farlo prima dell’inadempimento è tutt’altra cosa che subirlo dopo.

“Il Fisco dopo l’accordo può tornare a chiedermi il resto?”

No, per il debito oggetto della transazione omologata e adempiuta. Sì, per quello che è rimasto fuori.

L’omologa vincola anche l’Agenzia: la falcidia opera nei confronti di tutti i creditori anteriori, consenzienti o dissenzienti. Abbiamo visto sopra come la giustizia tributaria di Milano abbia censurato la pretesa di un’Agenzia che, dopo aver approvato la transazione e incassato il pattuito, chiedeva l’importo pieno degli avvisi.

Il limite reale riguarda il perimetro. Restano fuori i tributi locali non inclusi, i debiti sorti dopo il deposito e, nella composizione negoziata, i contributi. Chi dimentica una voce nella fotografia iniziale del debito rischia di ritrovarsela, intatta, qualche anno dopo.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri costruiti apposta per mostrare il ragionamento. Non sono casi reali dello studio: sono esercizi per capire come si ragiona.

Simulazione 1 — Accordo di ristrutturazione con cram down (art. 63, comma 4).

Ipotesi: Srl in continuità diretta, passivo complessivo 1.846.370 €. Crediti dell’Agenzia delle Entrate: 612.480 € di imposte più 187.300 € di sanzioni e interessi. Crediti INPS: 94.150 €. Banche e fornitori che firmano l’accordo: 598.000 €. Restano estranei altri creditori per 354.440 €.

Primo passaggio, le percentuali. Gli aderenti privati rappresentano 598.000 / 1.846.370 = 32,4% dei crediti: sotto il 60% richiesto dall’art. 57 CCII. Se aderissero anche Agenzia e INPS (893.930 € in tutto, accessori compresi), si arriverebbe all’80,8%. L’adesione pubblica, quindi, è determinante.

Secondo passaggio, le condizioni del comma 4. Gli altri aderenti superano un quarto del totale (32,4% > 25%): si applica la soglia del 50%. La proposta offre il 51% delle imposte e dei contributi, al netto di sanzioni e interessi: 612.480 × 51% = 312.364,80 € all’Agenzia e 94.150 × 51% = 48.016,50 € all’INPS, in 96 rate mensili con interessi legali. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale l’Erario incasserebbe il 23%: la proposta è conveniente e non deteriore.

Terzo passaggio, le esclusioni. Il debito pubblico pesa 893.930 / 1.846.370 = 48,4% del totale: ben sotto l’80%, quindi la causa di esclusione del comma 6 non scatta. Nessuna transazione risolta negli ultimi cinque anni.

Esito: se l’Agenzia nega l’adesione o lascia scadere i 90 giorni, il tribunale può omologare con cram down.

Variante: se i privati aderenti fossero solo 402.000 € (21,8%), si scivolerebbe nel comma 5. La soglia salirebbe al 60%: 612.480 × 60% = 367.488 € all’Agenzia e 94.150 × 60% = 56.490 € all’INPS, con dilazione massima di dieci anni. Lo stesso piano, cioè, dovrebbe trovare 63.596,70 € in più per il Fisco.

Simulazione 2 — Concordato minore di un professionista (art. 80, comma 3).

Ipotesi: professionista sotto soglia con debiti per 148.620 €: Agenzia delle Entrate 91.340 € (di cui IVA 38.700 €), cassa previdenziale 22.180 €, banca 35.100 €. Reddito netto mensile 2.460 €, fabbisogno familiare riconosciuto 1.790 €: margine disponibile 670 € al mese.

Proposta: 670 € × 60 mesi = 40.200 €, più 6.800 € di finanza esterna messa a disposizione da un familiare, per un totale di 47.000 €, pari al 31,6% del passivo, distribuito nel rispetto dell’ordine dei privilegi. L’OCC stima che, in liquidazione controllata, non essendovi beni aggredibili, i creditori incasserebbero circa il 9%, al netto dei costi.

Il voto: la banca aderisce (35.100 €, cioè il 23,6%); la cassa non si esprime, e il silenzio vale consenso (22.180 €): si arriva a 57.280 €, pari al 38,5%. L’Agenzia vota contro. Senza i 91.340 € dell’Agenzia la maggioranza non c’è: il suo voto è determinante.

Esito: il giudice, sulla base della relazione dell’OCC che documenta la convenienza (31,6% contro 9%), può omologare con cram down ex art. 80, comma 3. Non serve, alla luce dell’ordinanza n. 14555/2026, aver prima percorso il procedimento dell’art. 88 con il parere della direzione regionale. Se però la proposta avesse offerto una percentuale simbolica al solo Erario, pagando per intero la banca, il rischio di una contestazione per abuso sarebbe concreto.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Lo strumento che sto scegliendo regge anche se il Fisco si oppone, e anche se il giudice guarda a come ho accumulato il debito?”

Quasi tutti chiedono “quanto posso risparmiare?”. Pochissimi chiedono “questo piano regge a un’opposizione?”. Eppure è la domanda che decide l’esito.

Il motivo è semplice. Una transazione fiscale accettata spontaneamente dall’Agenzia è l’eccezione, non la regola, soprattutto quando la falcidia è importante. Nella maggior parte dei casi la partita si gioca sul cram down, e il cram down ha requisiti diversi in ciascuno strumento: soglie del 50% o del 60% e cause di esclusione negli accordi di ristrutturazione; convenienza rispetto alla liquidazione nel concordato preventivo; relazione dell’OCC nel concordato minore; nessun cram down nella composizione negoziata, dove l’accordo col Fisco esiste solo se l’Agenzia firma.

E poi c’è il tema della “storia” del debito. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha escluso che nel concordato preventivo il cram down richieda un giudizio di meritevolezza del debitore: conta la convenienza. Ma negli accordi di ristrutturazione il legislatore ha costruito proprio sulla storia del debito la causa di esclusione dell’80% da omessi versamenti, e la giurisprudenza vigila sull’abuso. Il risultato, osservato anche dai commentatori, è una divaricazione fra art. 63 e art. 88 che può spingere verso il concordato proprio le situazioni più delicate.

Scegliere lo strumento senza aver simulato l’opposizione del Fisco è come firmare un contratto senza leggere la clausola risolutiva. Per questo la prima cosa che facciamo non è scrivere la proposta, ma metterla alla prova come farebbe l’Avvocatura dello Stato.

C’è anche un risvolto processuale che pochi conoscono. Con la sentenza n. 5828 del 15 marzo 2026 la Cassazione si è occupata della legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza sull’omologazione degli accordi di ristrutturazione, collegandola alla qualità di parte nel giudizio di omologa. Le fonti che commentano l’orientamento riferiscono che il creditore pubblico che non abbia proposto opposizione nel termine di trenta giorni non può poi reclamare. Vale per il Fisco, ma il principio insegna a tutti la stessa cosa: nei procedimenti del Codice della crisi chi non si costituisce al momento giusto perde voce dopo.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce di riferimento sulla transazione fiscale, con il principio riformulato e il motivo per cui contano per chi deve decidere se e come proporla.

1. Cass., Sez. Un., ord. n. 8504/2021. Le controversie sul diniego di adesione dell’Agenzia delle Entrate alla transazione fiscale, negli accordi di ristrutturazione e nel concordato, spettano al giudice della crisi e non al giudice tributario, perché prevale la finalità concorsuale dell’accordo. Rilevanza: dice a chi rivolgersi quando il Fisco dice no, ed evita di sbagliare giudice.

2. Cass., ord. n. 13090 del 27 aprile 2022. L’omologazione di un concordato preventivo comprensivo di transazione fiscale determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario pendente sullo stesso debito. Rilevanza: spiega che fine fanno i ricorsi in corso quando si chiude con la transazione.

3. Cass., sent. n. 34865 del 13 dicembre 2023. La giurisdizione del giudice ordinario sul diniego di transazione fiscale vale anche per le vicende regolate dalla disciplina anteriore al Codice della crisi, per la prevalenza dell’interesse concorsuale su quello tributario. Rilevanza: consolida l’orientamento delle Sezioni Unite, anche per le procedure più risalenti.

4. Cass., Sez. I, ord. n. 1033 del 10 gennaio 2024. Il cram down funziona come una sorta di finzione che considera raggiunte le maggioranze quando manca soltanto l’adesione determinante del Fisco e la proposta è più conveniente della liquidazione. Rilevanza: chiarisce la logica del meccanismo, che ruota sulla convenienza e non sulla volontà dell’ente.

5. Cass., Sez. I, sent. n. 32954 del 17 dicembre 2024. L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale resta soggetto al pieno controllo di merito del giudice concorsuale. Rilevanza: avverte chi pensa di usare l’accordo come canale diretto per ridurre soltanto il debito fiscale.

6. Cass., Sez. I, sent. n. 34842 del 29 dicembre 2024. Negli accordi di ristrutturazione anche il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare le regole sull’ordine di soddisfazione dei creditori (relative priority rule). Rilevanza: impedisce proposte che penalizzano il Fisco privilegiato rispetto a creditori di rango inferiore.

7. Cass., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025. Nel concordato minore si applicano le regole generali sulla responsabilità patrimoniale e sulla graduazione delle cause di prelazione. Rilevanza: anche nel sovraindebitamento la proposta al Fisco va costruita rispettando l’ordine dei privilegi.

8. Cass., Sez. III pen., sent. n. 35840 del 3 novembre 2025. L’adempimento della pretesa tributaria nell’ambito di un concordato con transazione fiscale può avere effetto liberatorio rispetto alla confisca, nel rispetto della proporzionalità. Rilevanza: collega la soluzione concorsuale ai procedimenti penali tributari.

9. Cass., Sez. I, sent. n. 31892 del 7 dicembre 2025. L’omologazione forzosa dell’accordo di ristrutturazione non è ammissibile se mancano adesioni di creditori anteriori e l’accordo si regge solo su crediti sorti nella procedura. Rilevanza: esclude i cram down costruiti su adesioni di comodo.

10. Cass., Sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026. Un accordo di ristrutturazione sostanzialmente diretto alla sola falcidia del debito fiscale, senza vera ristrutturazione degli altri debiti, può integrare un uso distorto dello strumento; l’accertamento spetta al giudice di merito. Rilevanza: è il principale limite giurisprudenziale al cram down negli accordi.

11. Cass., Sez. I, ord. n. 5866 del 15 marzo 2026. Quando ne ricorrono i presupposti, le ragioni del dissenso dell’amministrazione finanziaria non prevalgono sul giudizio di convenienza del tribunale. Rilevanza: rafforza la posizione del debitore che ha costruito bene i numeri.

12. Cass., Sez. I, sent. n. 5828 del 15 marzo 2026. Si pronuncia sulla legittimazione a reclamare contro la sentenza sull’omologazione degli accordi di ristrutturazione, individuandone il presupposto nella qualità di parte e ammettendo un’eccezione per i vizi procedurali. Rilevanza: mostra quanto pesino le scelte processuali tempestive nel giudizio di omologa.

13. Cass., Sez. I, ord. n. 5918 del 16 marzo 2026. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down presupponeva un accordo già raggiunto con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficiente per le percentuali di legge. Rilevanza: per le proposte presentate prima del correttivo, individua le regole applicabili ratione temporis.

14. Cass., Sez. I, ord. n. 10723 del 22 aprile 2026. Nel concordato preventivo il cram down fiscale richiede la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, non un giudizio sulla meritevolezza del debitore. Rilevanza: sposta il focus dalla “storia” del debito ai numeri del piano.

15. Cass., Sez. I, ord. n. 14555 del 16 maggio 2026. Nel concordato minore il cram down dell’art. 80, comma 3, ha una disciplina autonoma e non richiede la previa proposta di transazione secondo le regole più rigide dell’art. 88. Rilevanza: semplifica il percorso per professionisti e piccoli imprenditori sovraindebitati.

16. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Il diritto dell’Unione consente il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che la liquidazione non darebbe di più all’Erario. Rilevanza: è il fondamento della falcidiabilità dell’IVA.

17. Tribunale di Forlì, 14 agosto 2025. È omologabile l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale che preveda lo stralcio di un tributo locale (IMU) in forza di un accordo separato con il Comune. Rilevanza: indica come gestire i tributi locali che restano fuori dalla transazione.

18. Tribunale di Oristano, sent. n. 26 del 9 dicembre 2025. Il sistematico mancato versamento delle imposte non costituisce di per sé atto in frode e non impedisce il cram down nel concordato minore. Rilevanza: rassicura i sovraindebitati con debito prevalentemente fiscale.

19. Corte d’appello di Venezia, 10 ottobre 2024. È stata negata l’omologa di un concordato minore che prevedeva una falcidia del 95% del solo credito erariale, ritenendo lo strumento piegato alla cancellazione del debito fiscale. Rilevanza: segna il confine tra uso legittimo e abuso nel sovraindebitamento.

20. Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sent. n. 2881/2026. Dopo l’omologa di un concordato con transazione fiscale approvata e adempiuta, l’Agenzia non può pretendere l’importo pieno degli avvisi originari. Rilevanza: conferma la stabilità dell’accordo per chi rispetta i pagamenti.

21. Tribunale di Monza, 17 aprile 2023. Prima del terzo correttivo, la falcidia dei debiti tributari non era consentita nella composizione negoziata, perché la transazione era disciplinata solo dagli artt. 63 e 88 CCII. Rilevanza: spiega perché l’art. 23, comma 2-bis, è una novità reale e perché le istanze anteriori al 28 settembre 2024 seguono regole diverse.


Cosa può fare lo Studio Monardo

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un cliente ci chiede di gestire una transazione fiscale.

1. Ricostruiamo il debito voce per voce, incrociando estratto di ruolo, cassetto fiscale, avvisi pendenti e posizione contributiva, e separiamo ciò che può entrare nella transazione da ciò che ne resta fuori (tributi locali, contributi nella composizione negoziata).

2. Calcoliamo l’alternativa liquidatoria insieme ai commercialisti dello staff, stimando attivo realizzabile, costi di procedura e graduazione dei privilegi, per individuare la soglia sotto cui la proposta non regge.

3. Scegliamo lo strumento tra composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione, concordato preventivo o concordato minore, confrontando per ciascuno requisiti di cram down, cause di esclusione e tempi.

4. Verifichiamo in anticipo le cause di esclusione: transazioni risolte negli ultimi cinque anni, peso del debito pubblico sul totale, prevalenza di omessi versamenti, rischio di contestazione per abuso.

5. Redigiamo la proposta di transazione e il ricorso, con la dichiarazione sostitutiva e la documentazione richiesta, e curiamo il deposito presso gli uffici competenti.

6. Coordiniamo attestatore, esperto o OCC, fornendo i dati in forma verificabile perché l’attestazione di convenienza o la relazione particolareggiata poggino su numeri solidi.

7. Gestiamo la trattativa con Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione ed enti previdenziali, e con banche e fornitori che devono aderire all’accordo.

8. Chiediamo le misure protettive per sospendere o impedire le azioni esecutive durante le trattative e la procedura.

9. Impostiamo e sosteniamo la richiesta di cram down, dimostrando la determinanza dell’adesione mancante e la convenienza della proposta, e resistiamo alle opposizioni del Fisco.

10. Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione contro le decisioni sfavorevoli, e difendiamo l’accordo omologato se viene impugnato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: la composizione negoziata è oggi uno dei luoghi in cui l’accordo con le Agenzie fiscali si costruisce, e conoscere dall’interno il lavoro dell’esperto significa sapere quali proposte superano il vaglio delle trattative e quali no. Per il professionista e il piccolo imprenditore, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC consente di impostare il concordato minore con cram down fiscale sapendo cosa il giudice cercherà nella relazione.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la transazione è lo stesso difensore che ne sostiene l’omologa, affronta il reclamo e, se necessario, porta la questione davanti alla Suprema Corte. Nessun passaggio di consegne, nessuna linea difensiva da ricostruire a metà strada.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla strategia e sugli atti, i secondi sui numeri che il giudice e l’attestatore devono poter verificare.


In sintesi

Tre messaggi emergono da tutte le risposte. Primo: la transazione fiscale non è una trattativa privata col Fisco, ma una proposta che vive solo dentro uno strumento di crisi, e la scelta dello strumento viene prima di tutto. Secondo: la si gestisce con un avvocato, che nelle procedure giudiziali è obbligatorio, ma sempre insieme ad attestatore, esperto o OCC e ai numeri del commercialista. Terzo: il “no” del Fisco non chiude la partita, perché il cram down esiste, ma la Cassazione del 2025-2026 ha chiarito che non può diventare un modo per cancellare il debito fiscale senza una vera ristrutturazione.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Monardo coprono tutti i luoghi in cui la transazione fiscale si decide: la composizione negoziata, come Esperto Negoziatore D.L. 118/2021; il concordato minore, come Gestore della crisi e fiduciario OCC; i numeri fiscali, attraverso lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e i giudizi di impugnazione, fino alla Cassazione, come avvocato cassazionista.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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