Un’impresa edile può avere il cassetto fiscale pieno di crediti da bonus edilizi e, allo stesso tempo, non riuscire a pagare fornitori, banche, dipendenti e Fisco. È il paradosso che dal 2023 colpisce migliaia di imprese di costruzioni: lavori eseguiti con sconto in fattura, crediti maturati e regolarmente caricati, ma nessun acquirente disposto a comprarli a condizioni sostenibili. Il credito esiste sulla carta, la liquidità no.
Il problema non è soltanto contabile. I crediti da bonus edilizi si utilizzano per quote annuali e la quota non utilizzata entro l’anno si perde definitivamente. Nel frattempo i debiti scadono, i fornitori ottengono decreti ingiuntivi, le banche revocano gli affidamenti e i debiti erariali iscritti a ruolo possono bloccare perfino la compensazione dei crediti stessi. Il rischio principale è che l’impresa arrivi all’apertura della liquidazione giudiziale non perché priva di valore, ma perché ha lasciato scadere i tempi utili per trasformare quel valore in un piano di ristrutturazione.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) offre strumenti precisi per evitarlo: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità, transazione fiscale. Ognuno ha presupposti, termini e rischi diversi.
Lo Studio Monardo tratta questa materia in modo specifico per due ragioni verificabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a operare proprio nella composizione negoziata che per un’impresa edile in tensione è spesso il primo strumento da valutare. Inoltre coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: le due componenti, banche e Fisco, che nella crisi di un’impresa con crediti d’imposta incagliati pesano più di ogni altra.
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Inquadramento normativo: crediti d’imposta incagliati e strumenti di regolazione della crisi
I crediti da bonus edilizi: natura e limiti di utilizzo
Sul piano normativo, la disciplina di riferimento è l’art. 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). La norma ha consentito ai beneficiari delle detrazioni edilizie di optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta corrispondente. L’impresa che ha applicato lo sconto in fattura acquisisce un credito d’imposta che può utilizzare in compensazione tramite modello F24 oppure cedere a terzi.
Il credito, però, ha tre caratteristiche che nella crisi diventano decisive. Primo: si utilizza per quote annuali, con la stessa ripartizione che avrebbe avuto la detrazione. Secondo: la quota non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere usata negli anni successivi né chiesta a rimborso. Terzo: la circolazione del credito è stata progressivamente ristretta. Il D.L. 11/2023 ha bloccato le nuove opzioni di sconto e cessione salvo regimi transitori; il D.L. 212/2023 e il D.L. 39/2024 hanno aggiunto ulteriori limiti e controlli.
A questi limiti si sommano i divieti di compensazione legati ai debiti erariali. Il D.L. 39/2024 ha inserito nell’art. 121 il comma 3-bis, che prevede la sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti da bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo per importi superiori a 10.000 euro, con modalità attuative rimesse a un decreto ministeriale. Accanto a questo meccanismo opera il divieto generale di compensazione per chi ha debiti erariali scaduti oltre una certa soglia, che la Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, comma 116) ha abbassato a 50.000 euro a decorrere dal 2 marzo 2026. Va precisato che entrambi i divieti non operano in presenza di provvedimenti di sospensione o di rateazioni in corso non decadute. È un dettaglio tecnico che, come si vedrà nelle simulazioni, può spostare centinaia di migliaia di euro.
La crisi e l’insolvenza nel Codice della crisi
La disciplina prevede due soglie distinte. L’art. 2, lett. a), CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’art. 2, lett. b), definisce l’insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La distinzione non è teorica. Un’impresa edile con 700.000 euro di crediti fiscali e 1.000.000 di debiti può trovarsi in crisi ma non ancora in insolvenza, se il piano dimostra che i crediti possono essere monetizzati o compensati in tempi compatibili con le scadenze. Può invece essere già insolvente se i crediti, per ragioni giuridiche o di mercato, non sono realizzabili. La qualificazione determina quali strumenti sono accessibili e con quali prospettive.
Gli strumenti disponibili
In termini operativi, gli strumenti rilevanti per l’impresa edile sono cinque:
La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII), nata con il D.L. 118/2021 e poi trasfusa nel Codice. Non è una procedura concorsuale: è un percorso di trattative assistito da un esperto indipendente, con possibilità di chiedere misure protettive del patrimonio. Dal 28 settembre 2024, per effetto del D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter), consente anche una proposta di transazione con le agenzie fiscali (art. 23, comma 2-bis).
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII), conclusi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (30% negli accordi agevolati) e omologati dal tribunale, con possibile transazione fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 63.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), che consente di derogare alle regole di distribuzione del patrimonio ma richiede l’approvazione unanime delle classi.
Il concordato preventivo in continuità aziendale (artt. 84 ss. CCII), con voto dei creditori per classi e possibilità di omologazione anche con classi dissenzienti (art. 112, comma 2).
Il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII), accessibile solo in esito a una composizione negoziata non riuscita.
Distinzione da istituti affini
La composizione negoziata va distinta dalla domanda di accesso con riserva a uno strumento concorsuale (art. 44 CCII). Nella prima l’imprenditore conserva la piena gestione e tratta con l’assistenza dell’esperto; nella seconda si apre un procedimento giudiziale, con un commissario e termini perentori per depositare piano e proposta.
Un esempio concreto chiarisce la differenza. Un’impresa con un solo decreto ingiuntivo notificato e trattative bancarie aperte può ricorrere alla composizione negoziata e chiedere misure protettive, evitando di “concorsualizzare” la crisi. Un’impresa con tre ricorsi per liquidazione giudiziale già pendenti e un piano non ancora definito sarà spesso indotta a valutare la domanda con riserva, perché la composizione negoziata, in quel contesto, rischia di essere ritenuta strumentale e di non superare il vaglio del tribunale sulla conferma delle misure.
Requisiti e termini
Requisiti di accesso alla composizione negoziata
La disciplina prevede i seguenti presupposti.
Soggettivo. L’accesso è riservato all’imprenditore commerciale o agricolo, inclusa la società di costruzioni di qualsiasi dimensione. Per l’impresa minore sotto soglia sono previsti adattamenti (art. 25-quater CCII).
Oggettivo. L’imprenditore deve trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza, e deve esistere una ragionevole prospettiva di risanamento (art. 12, comma 1). L’insolvenza non esclude l’accesso, purché sia reversibile.
Documentale. L’istanza va presentata sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio (art. 17). Deve essere corredata, tra l’altro, da bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento, certificati dei debiti tributari, contributivi e dei carichi affidati all’agente della riscossione, dichiarazione sull’assenza di procedure pendenti.
Negativo. L’art. 25-quinquies CCII pone limiti all’accesso quando sono pendenti procedimenti per l’accesso a strumenti di regolazione della crisi o quando l’imprenditore vi ha rinunciato di recente.
Per l’impresa edile il requisito più delicato è il secondo. La ragionevole prospettiva di risanamento deve reggere anche nell’ipotesi in cui i crediti fiscali non vengano monetizzati al valore nominale. Un piano che dà per scontata la cessione dell’intero cassetto fiscale al 100% non supera il primo esame dell’esperto.
Requisiti degli accordi di ristrutturazione
L’accordo ordinario (art. 57) richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se i crediti sono già scaduti, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, se scadono dopo.
L’accordo agevolato (art. 60) riduce la soglia al 30%, a condizione che il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei e non abbia richiesto né richieda misure protettive temporanee.
L’accordo a efficacia estesa (art. 61) consente di estendere gli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria omogenea, quando gli aderenti rappresentano il 75% della categoria e il piano non è liquidatorio.
La transazione fiscale negli accordi (art. 63) consente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi. L’Agenzia delle Entrate deve esprimersi entro 90 giorni dal deposito della proposta. Il comma 2-bis consente l’omologazione anche senza adesione dell’amministrazione (il cosiddetto cram down fiscale), a condizioni che il correttivo-ter ha reso più stringenti e che la Cassazione, come si vedrà, interpreta in senso restrittivo quando l’accordo con i privati è solo di facciata.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive (art. 19 CCII) | Entro il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto | Perentorio | Le misure protettive cessano di produrre effetti; i creditori possono riprendere le azioni esecutive |
| Fissazione dell’udienza di conferma | Entro 10 giorni dal deposito del ricorso | Termine rivolto al giudice | Incide sulla tenuta degli effetti protettivi; va presidiato con istanze tempestive |
| Durata delle misure protettive | Stabilita dal giudice tra 30 e 120 giorni, prorogabile | Fissata con provvedimento | Durata complessiva non superiore a 240 giorni; alla scadenza gli effetti cessano |
| Durata della composizione negoziata (art. 17, comma 7) | 180 giorni dall’accettazione dell’esperto | Prorogabile su richiesta delle parti con parere dell’esperto | In mancanza di soluzione, l’incarico si conclude e l’esperto redige la relazione finale |
| Domanda di concordato semplificato (art. 25-sexies) | 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto | Perentorio | Lo strumento non è più accessibile |
| Domanda con riserva (art. 44) | Termine fissato dal tribunale tra 30 e 60 giorni | Perentorio, prorogabile fino a ulteriori 60 giorni per giustificati motivi | Improcedibilità della domanda ed esposizione alla liquidazione giudiziale |
| Risposta dell’Agenzia delle Entrate alla transazione fiscale negli accordi (art. 63) | 90 giorni dal deposito della proposta | Termine per l’amministrazione | Rilevante ai fini dell’eventuale richiesta di cram down |
| Pagamento dei creditori estranei agli accordi (art. 57) | 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza del credito | Sostanziale, condiziona l’omologa | Il tribunale non omologa un accordo che non assicura questi pagamenti |
| Quota annuale del credito d’imposta da bonus edilizi (art. 121 D.L. 34/2020) | 31 dicembre dell’anno di riferimento | Decadenziale | La quota non utilizzata è persa: non si riporta né si rimborsa |
Due precisazioni. La prima: il termine più critico è quello per il ricorso di conferma delle misure protettive, perché scade il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e un solo giorno di ritardo lascia l’impresa scoperta. La seconda: i termini del Codice della crisi, salvo diversa disposizione, non sono soggetti alla sospensione feriale. La sospensione dall’1 al 31 agosto, che opera nel processo civile ordinario, nei procedimenti concorsuali non va data per acquisita: chi pianifica un deposito a fine luglio contando sul mese di agosto commette un errore frequente.
Procedura passo-passo
La sequenza che segue descrive il percorso tipico di un’impresa edile con crediti d’imposta incagliati che sceglie la composizione negoziata come primo strumento, con i possibili sbocchi.
1. Diagnosi del cassetto fiscale (impresa e consulenti, prima di ogni atto). Si ricostruiscono i crediti presenti per anno di utilizzo, tipologia di bonus, origine (sconto in fattura, acquisto da terzi), stato dei controlli. Si verifica se sono pendenti verifiche, richieste documentali o sequestri. Un credito oggetto di contestazione non può essere inserito nel piano allo stesso valore di un credito pulito.
2. Ricognizione dei debiti e dei blocchi di compensazione. Si estraggono i carichi affidati all’agente della riscossione e si verifica se superano le soglie che bloccano la compensazione. Se i carichi sono sopra soglia e non rateizzati, la prima mossa può essere proprio la richiesta di rateazione, che fa venir meno il blocco e consente di usare la quota annuale corrente.
3. Test pratico di perseguibilità del risanamento. La piattaforma telematica mette a disposizione un test che misura il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi liberi attesi. Per l’impresa edile i flussi comprendono i margini dei cantieri non agevolati, le compensazioni possibili con le quote annuali, le cessioni realistiche dei crediti. Il test non è vincolante, ma è il primo documento che l’esperto legge.
4. Deposito dell’istanza sulla piattaforma (imprenditore, Camera di commercio). L’istanza è presentata dal legale rappresentante con la documentazione prevista dall’art. 17. Una commissione nomina l’esperto. Se si intendono chiedere misure protettive, la richiesta va formulata contestualmente e pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto.
5. Ricorso per la conferma delle misure protettive (tribunale competente ex art. 27 CCII). Il tribunale competente è quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, di regola la sede legale. Il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione. Chi prepara l’istanza senza avere già pronto il ricorso di conferma espone l’impresa a perdere la protezione nel momento in cui è più necessaria.
6. Udienza di conferma. Il tribunale sente le parti e l’esperto. Valuta se le misure sono funzionali alle trattative e se esiste una concreta prospettiva di risanamento. Per l’impresa edile l’esperto riferirà sulla credibilità del piano di monetizzazione dei crediti. Il provvedimento è reclamabile. La Cassazione ha chiarito che questo procedimento resta autonomo rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026).
7. Trattative (imprenditore, esperto, creditori). Con le banche si discutono riscadenzamenti, consolidamenti, eventuale acquisto dei crediti d’imposta. Va precisato che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari (art. 16 CCII). Con i fornitori si negoziano stralci e dilazioni. Con il Fisco si può presentare la proposta di transazione ex art. 23, comma 2-bis. Durante le misure protettive i creditori interessati non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti né risolverli per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, comma 5): per un’impresa con cantieri aperti e forniture in corso è una tutela sostanziale.
8. Misure premiali (art. 25-bis CCII). Durante la composizione negoziata gli interessi sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale e le sanzioni al minimo. L’agenzia della riscossione può concedere piani di rateazione più lunghi dell’ordinario: fino a 72 rate in presenza di temporanea difficoltà, con facoltà di arrivare a 120 rate quando è provata una grave difficoltà.
9. Conclusione delle trattative (art. 23 CCII). Gli esiti possibili sono diversi: contratto con uno o più creditori che assicuri la continuità per almeno due anni; convenzione di moratoria; accordo sottoscritto anche dall’esperto; accordo di ristrutturazione; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; concordato preventivo; in caso di esito negativo, concordato semplificato entro 60 giorni.
10. Eventuale strumento concorsuale. Se la maggioranza bancaria e commerciale è raggiunta, l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale è spesso lo sbocco più lineare. Se la maggioranza manca ma l’azienda ha valore di continuità, si valuta il concordato in continuità. Se non vi è continuità possibile, il concordato semplificato evita la liquidazione giudiziale e il suo impatto sugli amministratori.
Punti in cui più spesso si sbaglia
Il primo errore è presentare l’istanza quando i ricorsi per liquidazione giudiziale sono già in decisione. La composizione negoziata resta accessibile anche in quella fase, ma il tribunale verifica con rigore che non sia usata solo per paralizzare i creditori. Il secondo errore è valorizzare i crediti fiscali al nominale senza considerare scadenze delle quote, blocchi di compensazione e rischio di controlli. Il terzo è trascurare le garanzie personali dei soci: le misure protettive tutelano il patrimonio dell’impresa, non automaticamente quello dei fideiussori.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
I due esempi che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati realistici. Non riproducono casi reali.
Esempio 1 — La rateazione che sblocca la compensazione
Dati di partenza. Una S.r.l. di costruzioni ha nel cassetto fiscale crediti da bonus edilizi per 684.300 euro, di cui 171.075 euro utilizzabili come quota 2026. Ha carichi erariali scaduti e non rateizzati per 61.470 euro. Le sue imposte e ritenute correnti da versare con F24 ammontano in media a 14.260 euro al mese.
Sviluppo. Con 61.470 euro di carichi scaduti non rateizzati, l’impresa supera la soglia di 50.000 euro oltre la quale, dal 2 marzo 2026, la compensazione è preclusa. Da marzo in poi, quindi, non può usare la quota 2026 e deve versare in contanti i 14.260 euro mensili, che non ha.
Ipotesi A: l’impresa resta ferma fino a dicembre. La quota 2026 di 171.075 euro non viene utilizzata e si perde integralmente al 31 dicembre. Nel frattempo si accumulano omessi versamenti per circa 142.600 euro (dieci mesi), con sanzioni e nuove iscrizioni a ruolo.
Ipotesi B: l’impresa chiede la rateazione dei 61.470 euro entro fine aprile. Con la rateazione in corso e non decaduta, il divieto non opera. Da maggio a dicembre (otto mesi) può compensare 14.260 × 8 = 114.080 euro. Residuano 56.995 euro di quota 2026 da cedere entro l’anno a un intermediario. Se la cessione avviene all’80%, l’impresa incassa 45.596 euro.
Esito. La differenza tra le due ipotesi è di 159.676 euro di risorse utilizzate (114.080 + 45.596), oltre agli omessi versamenti evitati. In termini operativi, la prima mossa utile non è una procedura concorsuale ma un atto amministrativo tempestivo, che rende poi credibile anche il piano di risanamento.
Esempio 2 — La maggioranza negli accordi di ristrutturazione
Dati di partenza. La stessa impresa ha debiti complessivi per 1.055.545 euro così composti: banche 412.780 euro; fornitori 356.940 euro; Erario 238.615 euro; INPS 47.210 euro. Ha avviato la composizione negoziata con istanza e accettazione dell’esperto pubblicate il 14 aprile 2026. Il ricorso di conferma delle misure protettive deve essere depositato entro il 15 aprile 2026. La composizione negoziata, salvo proroga, si conclude l’11 ottobre 2026, 180 giorni dopo l’accettazione.
Sviluppo. Nelle trattative aderiscono tutte le banche (412.780) e fornitori per 198.300 euro. Totale aderenti: 611.080 euro. La soglia del 60% per l’accordo ordinario è 633.327 euro (1.055.545 × 0,60). Gli aderenti rappresentano il 57,89%: mancano 22.247 euro.
Opzione 1: transazione fiscale con adesione dell’Agenzia delle Entrate. L’adesione aggiunge 238.615 euro e porta gli aderenti a 849.695 euro, pari all’80,5%. La soglia è ampiamente superata.
Opzione 2: cram down fiscale. Se l’Agenzia non aderisce, l’impresa può chiedere l’omologazione forzosa ex art. 63, comma 2-bis, solo se l’adesione dell’Erario è determinante (qui lo è: senza, la soglia non si raggiunge) e se ricorrono le ulteriori condizioni di legge. Il dato favorevole è che l’accordo con i privati copre il 57,89% dei crediti: non è un accordo simbolico, e quindi non ricade nell’ipotesi di abuso censurata da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026.
Opzione 3: accordo agevolato al 30%. La soglia scenderebbe a 316.664 euro, già superata dalle sole banche. Ma l’impresa ha chiesto misure protettive nella composizione negoziata e dovrebbe rinunciare a moratorie per gli estranei: l’opzione va verificata con prudenza, perché i creditori estranei andrebbero pagati integralmente alle scadenze.
Esito. Il calcolo mostra che l’impresa non è lontana dalla soglia e che la posizione del Fisco è decisiva. Il piano deve quindi dimostrare all’Agenzia delle Entrate che la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale: in una liquidazione i crediti d’imposta dell’impresa perderebbero gran parte del loro valore, perché le quote annuali scadrebbero senza utilizzo.
Casi particolari
L’impresa edile “minore” sotto soglia
Non tutte le imprese di costruzioni hanno dimensioni tali da accedere agli strumenti maggiori. L’art. 2, lett. d), CCII definisce impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti, non ha superato congiuntamente determinati limiti di attivo patrimoniale, ricavi e indebitamento. Per l’impresa minore la liquidazione giudiziale non è applicabile e gli strumenti di riferimento diventano quelli del sovraindebitamento: il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) e la liquidazione controllata, gestiti con l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Sul piano pratico cambia molto. Il concordato minore in continuità consente di proseguire l’attività e di proporre ai creditori un pagamento parziale, anche dei debiti tributari, con approvazione a maggioranza. Il piccolo artigiano edile con 180.000 euro di crediti da bonus e 260.000 euro di debiti non deve quindi ragionare in termini di “fallimento”, ma di scelta tra composizione negoziata semplificata e concordato minore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, opera su entrambi i versanti: quello delle imprese sopra soglia e quello delle imprese minori.
I crediti d’imposta sotto sequestro o sotto controllo
Un credito sequestrato in sede penale non è utilizzabile e non è cedibile finché il vincolo permane. La Cassazione ha affermato ripetutamente che il sequestro preventivo dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi può colpire anche chi li detiene in buona fede, quando il credito è di origine fraudolenta (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 3108 del 24 gennaio 2024; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 6532 del 2026, depositata il 17 febbraio 2026).
Per l’impresa edile che ha acquistato crediti da terzi, oppure che ha lavorato con tecnici asseveratori poi indagati, il rischio è concreto. Va precisato che il piano di ristrutturazione deve dare conto di questo rischio: il credito sequestrato o contestato va esposto separatamente, con una valutazione prudenziale e, se necessario, con una riserva nel piano. Un attestatore non può certificare la fattibilità di un piano che conta su crediti bloccati come se fossero liquidi.
Il cantiere fermo e i committenti
Molte imprese hanno sospeso i cantieri quando la cessione dei crediti è diventata impossibile. I committenti, spesso condomini, reagiscono con diffide, azioni di risoluzione e richieste risarcitorie. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza cautelare del 1° settembre 2026 (R.G. n. 161/2025), ha esaminato il caso di un’impresa che aveva sospeso i lavori nel 2022 per le difficoltà di monetizzare i crediti, ricostruendo quella difficoltà come rischio d’impresa e non come causa che legittima l’interruzione.
In termini operativi, questi debiti potenziali verso committenti vanno censiti nel piano come passività potenziali. Durante la composizione negoziata, il divieto per i creditori di risolvere i contratti pendenti per inadempimenti anteriori (art. 18, comma 5, CCII) può offrire uno spazio per rinegoziare la ripresa dei lavori, ma non cancella le pretese già maturate.
Le fideiussioni dei soci e degli amministratori
Nelle imprese edili familiari le banche hanno quasi sempre ottenuto garanzie personali dei soci. L’accordo di ristrutturazione, per regola generale, non libera i garanti: i creditori conservano i loro diritti contro coobbligati e fideiussori (art. 59 CCII), salvo patto diverso. Nella composizione negoziata si possono chiedere misure cautelari che inibiscano l’escussione delle garanzie, ma la giurisprudenza di merito le concede con cautela: secondo il Tribunale di Milano (8 febbraio 2025) l’inibitoria è ammissibile solo se non altera l’equilibrio tra impresa e creditore compromettendo l’effettività della garanzia.
Per il socio garante la soluzione è spesso parallela: una procedura di sovraindebitamento personale, coordinata con il piano dell’impresa.
La continuità indiretta
Quando l’impresa non ha più la struttura per proseguire, ma i cantieri, il personale e le attestazioni SOA hanno valore, la continuità può essere indiretta: affitto o cessione dell’azienda a un terzo. Ai fini del concordato in continuità, la Cassazione richiede che l’identità dell’attività sia accertata su elementi concreti, come la stessa forza lavoro, la stessa clientela e la destinazione dei beni già utilizzati (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 348 dell’8 gennaio 2025).
Domande frequenti
Ho 500.000 euro di crediti nel cassetto fiscale ma non riesco a pagare i fornitori: sono insolvente?
Non necessariamente. L’insolvenza è l’incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni, e si valuta sulla liquidità effettiva e prospettica, non sul valore contabile. Se i crediti possono essere compensati o ceduti in tempi compatibili con le scadenze, l’impresa è in crisi ma non insolvente. Se invece i crediti non sono realizzabili, perché bloccati, contestati o non cedibili, il giudice può ritenere l’insolvenza già in atto. Per questo il piano deve valorizzare i crediti secondo prudenza, anno per anno.
Se presento la composizione negoziata, i creditori devono fermarsi subito?
Solo se l’istanza contiene la richiesta di misure protettive. In quel caso, dalla pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni dell’impresa, né ottenere nuove prelazioni non concordate. Le misure però devono essere confermate dal tribunale, con ricorso da depositare entro il giorno successivo alla pubblicazione. Se il ricorso non viene depositato o le misure non vengono confermate, la protezione viene meno.
Il Fisco può rifiutare qualunque proposta e farmi fallire?
L’Agenzia delle Entrate può non aderire, ma il suo dissenso non è sempre decisivo. Negli accordi di ristrutturazione il tribunale può omologare anche senza adesione dell’Erario, se la sua adesione era determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta è più conveniente della liquidazione, oltre alle ulteriori condizioni di legge. La Cassazione ammette l’omologazione del concordato anche in presenza di voto negativo dell’Agenzia. Non la ammette, invece, quando l’accordo con gli altri creditori è simbolico e serve solo a imporre uno stralcio al Fisco.
Posso usare i crediti da bonus per pagare i debiti con l’Erario inclusi nel piano?
In parte. I crediti possono essere compensati con i debiti erariali correnti tramite F24, nei limiti delle quote annuali e dei divieti di compensazione legati ai carichi scaduti. Il piano può prevedere che le quote annuali future servano a pagare le imposte correnti, liberando cassa per i creditori. Va però verificato che non operino blocchi: con carichi scaduti oltre soglia, senza rateazione o sospensione, la compensazione è preclusa.
Ho già ricevuto un ricorso per liquidazione giudiziale. È troppo tardi?
Non necessariamente, ma i margini si riducono. La composizione negoziata è accessibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori, e con misure protettive pubblicate la sentenza di apertura non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative o alla revoca delle misure. Il tribunale verifica però che l’istanza non sia meramente dilatoria. In alternativa si valuta la domanda con riserva ex art. 44 CCII. La scelta va fatta subito, prima dell’udienza.
Cosa succede se la composizione negoziata fallisce?
L’esperto redige la relazione finale. Entro 60 giorni dalla sua comunicazione l’imprenditore può proporre il concordato semplificato per la cessione dei beni, che non richiede il voto dei creditori ma deve assicurare a ciascuno un’utilità non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione giudiziale. In alternativa resta possibile accedere agli altri strumenti. Se nessuna strada è percorribile, i creditori possono chiedere la liquidazione giudiziale.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono state selezionate per la loro incidenza diretta sulle scelte di un’impresa edile con crediti fiscali incagliati. I principi sono riformulati in sintesi.
1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026. Il procedimento per la conferma delle misure protettive nella composizione negoziata è autonomo rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, e i provvedimenti sulle misure sono reclamabili secondo le regole del procedimento cautelare. Rilevanza: chi subisce un rigetto della conferma ha uno strumento di impugnazione dedicato, da attivare nei termini.
2. Cass. civ., ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Nel regime della legge fallimentare, la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbligava il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: conferma che la protezione non è automatica e dipende dalla corretta attivazione e pubblicazione delle misure, oggi disciplinata dall’art. 18, comma 4, CCII.
3. Corte d’Appello di Torino, sent. n. 356 del 22 aprile 2025. Se il tribunale revoca le misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, cade immediatamente il divieto di aprire la liquidazione giudiziale, senza attendere la relazione finale dell’esperto. Rilevanza: un piano di monetizzazione dei crediti poco credibile espone l’impresa a una liquidazione anche nello stesso giorno della revoca.
4. Corte d’Appello di Trieste, sent. n. 4 del 29 maggio 2024. La composizione negoziata è accessibile anche quando sono già pendenti ricorsi per liquidazione giudiziale, e la liquidazione non può essere aperta prima della revoca formale delle misure. Rilevanza: individua lo spazio residuo per l’impresa che si attiva tardi.
5. Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025. Non sono accoglibili l’accesso alla composizione negoziata e le relative misure quando lo scopo è solo liquidatorio o quello di eludere le esecuzioni già avviate. Rilevanza: il progetto di piano deve contenere una vera prospettiva di continuità, non una vendita differita.
6. Tribunale di Milano, 8 febbraio 2025. L’inibitoria all’escussione delle garanzie può essere concessa solo se non deteriora la posizione del creditore fino ad alterare l’equilibrio tra le parti. Rilevanza: la tutela dei soci fideiussori nella composizione negoziata è possibile ma circoscritta.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, il cram down non è ammissibile quando l’accordo con gli altri creditori è puramente simbolico e serve a imporre all’Erario uno stralcio del credito: si tratta di un uso deviato dello strumento. Rilevanza: l’impresa edile deve costruire prima un accordo sostanziale con banche e fornitori.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 31892 del 2025. Perché la domanda di omologazione forzosa possa essere accolta, deve esistere un accordo con i creditori, anche se in misura percentualmente insufficiente senza l’adesione pubblica. Rilevanza: il cram down integra una maggioranza reale, non la sostituisce.
9. Cass. civ., Sez. I, n. 27782 del 28 ottobre 2024. L’omologazione del concordato è possibile anche quando l’Agenzia delle Entrate ha espresso voto contrario, e non solo in caso di silenzio, se la proposta è per il Fisco più conveniente della liquidazione. Rilevanza: il dissenso dell’amministrazione non chiude la strada del concordato.
10. Tribunale di Vasto, 11 dicembre 2024. Ha omologato un accordo di ristrutturazione con cram down fiscale ritenendolo conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e applicando la disciplina vigente alla data della domanda. Rilevanza: la data di deposito della proposta incide sulla disciplina applicabile al cram down, dopo il correttivo-ter.
11. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 348 dell’8 gennaio 2025. La continuità aziendale nel concordato va accertata sulla base di elementi concreti che dimostrino l’identità dell’attività prima e dopo l’omologazione: tipo d’impresa, forza lavoro, clientela, beni. Rilevanza: la continuità indiretta di un’impresa edile tramite affitto o cessione deve preservare cantieri, personale e struttura.
12. Cass. civ., ord. n. 11223 del 2025. La fattibilità del piano ha un profilo giuridico e uno economico; quello giuridico si misura sulla causa concreta della proposta. Rilevanza: il giudice controlla che il piano sia idoneo a superare la crisi, non solo formalmente regolare.
13. Cass. civ., ord. n. 9605 del 2026. Il vaglio di ammissibilità del concordato in continuità non si limita alla regolarità formale, ma comprende la legalità sostanziale della proposta e la non manifesta inidoneità del piano. Rilevanza: un piano che sovrastima i crediti d’imposta può essere fermato già all’ingresso.
14. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22229 del 2026. Dopo l’omologazione il concordato in continuità non è liberamente modificabile dal debitore: si può intervenire sul piano con la procedura dell’art. 118-bis CCII, senza alterare le condizioni fissate per i creditori. Rilevanza: le ipotesi sulla monetizzazione dei crediti vanno calibrate prima, perché dopo l’omologa i margini di correzione sono limitati.
15. Cass. pen., Sez. II, sent. n. 3108 del 24 gennaio 2024. Il sequestro preventivo dei crediti d’imposta da bonus edilizi di origine fraudolenta è legittimo anche nei confronti del cessionario in buona fede, perché rileva il legame tra il credito e il reato. Rilevanza: i crediti acquistati da terzi possono essere bloccati indipendentemente dalla condotta dell’impresa.
16. Cass. pen., Sez. II, sent. n. 6532 del 2026 (depositata il 17 febbraio 2026). Il credito d’imposta ottenuto con condotte fraudolente è inesistente e può essere sottoposto sia a sequestro finalizzato alla confisca sia a sequestro impeditivo, a prescindere dalla buona fede del cessionario. Rilevanza: il piano deve valutare separatamente i crediti esposti a questo rischio.
17. Tribunale di Ascoli Piceno, ord. 1° settembre 2026 (R.G. n. 161/2025). In sede cautelare, la difficoltà di cedere i crediti Superbonus è stata considerata rischio d’impresa e non giustificazione per interrompere i lavori. Rilevanza: le pretese dei committenti sono passività da includere nel piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Per un’impresa edile con crediti fiscali bloccati lo Studio Monardo lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. Gli strumenti concreti sono i seguenti.
1. Mappiamo il cassetto fiscale anno per anno, separando i crediti liberi da quelli esposti a controlli, contestazioni o sequestri, e calcoliamo quanto di ciascuna quota annuale è realisticamente utilizzabile entro il 31 dicembre.
2. Verifichiamo i blocchi di compensazione, confrontando carichi affidati all’agente della riscossione, rateazioni in corso e soglie di legge, e predisponiamo le istanze di rateazione o di sospensione che li rimuovono.
3. Costruiamo il progetto di piano di risanamento con i commercialisti dello staff, impostando i flussi su ipotesi prudenziali di cessione e compensazione dei crediti.
4. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII, insieme al ricorso per la conferma delle misure protettive, pronto per il deposito entro il giorno successivo alla pubblicazione.
5. Difendiamo l’impresa all’udienza di conferma e proponiamo reclamo contro il provvedimento di rigetto o di revoca delle misure, quando ne ricorrono i presupposti.
6. Conduciamo le trattative con le banche, sul riscadenzamento delle linee, sul mantenimento degli affidamenti e sull’eventuale acquisto dei crediti d’imposta.
7. Redigiamo la proposta di transazione fiscale, nella composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis, oppure negli accordi ex art. 63 CCII, con il confronto di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
8. Strutturiamo l’accordo di ristrutturazione o il concordato in continuità, calcolando maggioranze, classi e condizioni per l’eventuale omologazione forzosa.
9. Tuteliamo i soci garanti, chiedendo le misure cautelari ammissibili e valutando per ciascuno, se necessario, una procedura di sovraindebitamento coordinata con il piano dell’impresa.
10. Gestiamo il contenzioso con committenti e fornitori collegato ai cantieri sospesi, integrandolo nel piano come passività potenziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema la qualifica più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Conoscere la composizione negoziata dall’interno, cioè dal punto di vista di chi è abilitato a condurre le trattative come esperto indipendente, consente di preparare l’istanza sapendo quali elementi l’esperto e il tribunale esamineranno per primi: credibilità del piano, trasparenza sui crediti d’imposta, buona fede nelle trattative. Va precisato che nella singola procedura l’esperto è nominato dalla commissione e resta terzo: lo Studio assiste l’impresa, non assume quel ruolo nella stessa pratica.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: reclami sulle misure protettive, opposizioni all’omologazione e impugnazioni sono seguiti dallo stesso difensore, che conosce il piano dall’origine. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché in una crisi con crediti d’imposta incagliati la parte legale e quella fiscale non si possono separare.
Chiusura
La sintesi operativa è questa. Primo: i crediti d’imposta si perdono per quote annuali, quindi ogni mese di attesa ha un costo misurabile. Secondo: i blocchi di compensazione si rimuovono spesso con una rateazione tempestiva. Terzo: la composizione negoziata con misure protettive dà tempo, ma solo se il ricorso di conferma è depositato nei termini e il piano è credibile. Quarto: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale funziona se la maggioranza con i privati è reale, non simbolica.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che riguarda direttamente lo strumento con cui la maggior parte delle imprese edili dovrebbe iniziare. Il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario copre i due fronti, banche ed Erario, su cui si decide la tenuta del piano. Esamineremo la situazione dell’impresa e costruiremo la strategia sui dati reali del cassetto fiscale e dei debiti.
📩 Non lasciare che scadano la quota annuale dei crediti o il termine per chiedere protezione: scrivici oggi, i riferimenti dello studio sono in fondo a questa pagina.
