Concordato In Bianco E Debiti Inps: Come Vengono Trattati?

Un’impresa con contributi arretrati verso l’INPS che deposita una domanda di concordato “in bianco” ottiene qualche settimana di respiro. Ma quel respiro ha regole precise. I contributi scaduti prima del deposito restano congelati e dovranno trovare posto nel piano, secondo un percorso tipizzato dalla legge. I contributi che maturano dopo il deposito, invece, vanno pagati regolarmente, mese per mese. Il rischio principale è confondere i due piani: chi smette di versare i contributi correnti durante la fase con riserva, o chi paga di sua iniziativa i contributi vecchi, può vedersi revocare il termine concesso dal tribunale e aprire la strada alla liquidazione giudiziale. I termini, in questa fase, sono brevi e corrono senza pause.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione verificabile. La domanda con riserva è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che porta un’impresa dalla composizione negoziata alle procedure del Codice della crisi. Il debito contributivo, poi, richiede una ricostruzione tecnica della posizione verso l’ente, che l’Avvocato gestisce coordinando uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, con commercialisti che lavorano sui conteggi accanto agli avvocati.

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Che cos’è il concordato in bianco e dove si collocano i debiti contributivi

Sul piano normativo, il cosiddetto “concordato in bianco” oggi si chiama domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito di documentazione. È disciplinato dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, il c.d. correttivo ter, in vigore dal 28 settembre 2024. L’istituto eredita il vecchio art. 161, comma 6, della legge fallimentare, introdotto nel 2012.

In termini essenziali: il debitore deposita il ricorso con la sola documentazione contabile di base e si riserva di presentare in un secondo momento la proposta, il piano e gli eventuali accordi, entro un termine fissato dal tribunale. Nel frattempo può chiedere le misure protettive, che bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori.

La ratio è semplice. Un piano di concordato serio richiede settimane di lavoro: attestazione, business plan, trattative con i creditori maggiori. Se l’impresa aspettasse di avere tutto pronto prima di depositare, nel frattempo i creditori potrebbero pignorare conti e beni, compromettendo proprio l’attività che il piano vuole salvare. La domanda con riserva anticipa la protezione e posticipa il contenuto.

Va precisato che, dopo il correttivo ter, la fase con riserva ha acquisito una disciplina più autonoma rispetto al concordato. Il debitore può sfociare non solo nel concordato preventivo, ma anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti o nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). Il nuovo comma 1-quater dell’art. 44 consente al debitore che abbia già un progetto di piano di chiedere l’applicazione del regime dello strumento che intende scegliere. Se invece non sceglie, la Relazione illustrativa al correttivo chiarisce che si applica il regime del concordato preventivo, che è il più rigido.

Dove si collocano i debiti INPS

I crediti dell’INPS per contributi previdenziali sono crediti privilegiati. La disciplina prevede due livelli:

  • i contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) godono del privilegio generale sui mobili dell’art. 2753 c.c., collocato al primo grado dall’art. 2778, n. 1, c.c.;
  • gli altri contributi previdenziali e assistenziali godono del privilegio dell’art. 2754 c.c., collocato all’ottavo grado dall’art. 2778, n. 8, c.c.;
  • gli accessori (sanzioni civili e interessi) sono privilegiati, secondo l’art. 2754 c.c., solo nel limite del 50% del loro ammontare; il resto è chirografario.

Questa collocazione conta molto. Nel concordato, un credito privilegiato va di regola soddisfatto integralmente. Può essere pagato in misura parziale solo se il piano dimostra che, sul ricavato dei beni su cui grava il privilegio, il creditore non otterrebbe di più in caso di liquidazione giudiziale.

Per i crediti contributivi c’è però una regola speciale: la falcidia o la dilazione sono possibili esclusivamente mediante la proposta disciplinata dall’art. 88 CCII, la cosiddetta transazione contributiva, che deve essere depositata anche presso l’ente. Senza quel percorso, l’INPS non è vincolato a un trattamento ridotto.

La distinzione dagli istituti affini

Un esempio concreto aiuta. Una srl ha 94.370 € di contributi arretrati e riceve un avviso di addebito. Ha tre strade diverse, che non vanno confuse:

  1. Rateizzazione amministrativa presso l’INPS o l’Agente della riscossione: il debito resta integrale, cambiano solo i tempi. Non serve il tribunale.
  2. Composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII): percorso stragiudiziale con un esperto indipendente, con misure protettive su richiesta. Dopo il correttivo ter è possibile, a determinate condizioni, anche una transazione sui crediti contributivi (art. 23, comma 2-bis, CCII).
  3. Domanda con riserva ex art. 44 CCII: si apre un procedimento giudiziale, con un commissario giudiziale nominato dal tribunale. Il debito INPS anteriore resta cristallizzato e verrà trattato nel piano, eventualmente con una proposta ex art. 88.

La differenza di fondo è questa. La rateizzazione non riduce il debito. La domanda con riserva è l’anticamera di uno strumento che può ridurlo, ma solo se, alla scadenza del termine, arriva un piano con una proposta contributiva conforme alla legge.

Requisiti e termini

La fase con riserva è governata da termini stretti. Alcuni sono perentori e il loro mancato rispetto chiude la partita. Altri sono ordinatori. Va precisato subito un punto: l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale dei termini (quella dal 1° al 31 agosto) per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. Chi deposita a luglio non può contare sulla pausa estiva.

Condizioni di accesso

La disciplina prevede, in sintesi:

  • legittimazione: il debitore imprenditore assoggettabile alle procedure del CCII diverse dal sovraindebitamento;
  • documentazione minima: i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione (art. 44, comma 1, che rinvia all’art. 39, comma 3). Nell’elenco l’INPS deve comparire con l’importo aggiornato e la natura del privilegio;
  • per le società: la decisione dell’organo competente ai sensi dell’art. 120-bis CCII;
  • se pende una domanda di liquidazione giudiziale: dopo il correttivo ter la domanda con riserva è ammessa, ma occorre depositare un progetto di piano redatto in conformità allo strumento prescelto.

Quest’ultimo punto riguarda da vicino i debiti INPS. L’ente previdenziale è spesso il creditore che deposita il ricorso per la liquidazione giudiziale. In quel caso l’impresa non ha a disposizione una domanda “vuota”: deve già presentare un progetto.

I termini che contano

La tabella riassume le scadenze principali della fase con riserva, con particolare riguardo ai crediti contributivi.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
30-60 giorni per depositare proposta, piano e accordiDal decreto di concessione del terminePerentorio (salvo proroga)Improcedibilità della domanda e possibile apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del PM
Proroga fino a ulteriori 60 giorniIstanza prima della scadenza del termine originarioConcessa per giustificati motiviIn assenza, resta il termine originario
Versamento del fondo speseDal decreto, entro il termine fissato (non superiore a 10 giorni)PerentorioImprocedibilità e revoca del termine
Obblighi informativi periodici (almeno mensili)Dal decretoFissati dal tribunaleSegnalazione del commissario, possibile revoca
Versamento dei contributi correntiScadenze ordinarie (di regola il 16 del mese successivo)Obbligo di leggeIndice di non fattibilità, segnalazione, rischio revoca; debito prededucibile
Conferma delle misure protettiveProcedimento dell’art. 55 CCIIFissato dalla leggePerdita di efficacia delle misure
Durata massima complessiva delle misure protettiveDalla prima concessioneLimite di 12 mesi (art. 8 CCII), incluse le misure concesse in composizione negoziataCessazione della protezione
Proposta di transazione contributiva ex art. 88Contestuale al deposito del piano, copia alla Direzione INPS competenteCondizione per la falcidiaCredito INPS non falcidiabile
Reclamo contro la sentenza di omologazione30 giorni (art. 51 CCII)PerentorioDefinitività della decisione

Il termine più critico resta quello per il deposito di proposta e piano: se scade senza che arrivi la proposta ex art. 88, il debito INPS torna esigibile per intero e l’ente può riprendere le azioni esecutive.

Perentori e ordinatori: la distinzione pratica

Il termine per il deposito del piano è perentorio nel senso che la sua scadenza, senza proroga, chiude la fase con riserva. La proroga va chiesta prima che il termine scada. Non esiste una rimessione in termini automatica.

Il termine per il fondo spese è anch’esso decisivo. La somma serve a coprire le spese della procedura, compreso il compenso del commissario: se non viene versata, il tribunale dichiara l’improcedibilità.

I termini per le informative periodiche sono fissati dal tribunale nel decreto. Il loro mancato rispetto non produce una decadenza automatica, ma è uno degli elementi che il commissario segnala e che il tribunale valuta per revocare il termine.

Procedura passo-passo: dal deposito alla proposta contributiva

In termini operativi, il percorso che coinvolge i debiti INPS si articola nei passaggi seguenti.

1. Ricostruzione preventiva della posizione contributiva. Prima del deposito occorre sapere quanto si deve all’INPS e a che titolo. Si estraggono l’estratto conto contributivo aziendale, gli avvisi di addebito, le eventuali cartelle, le rateizzazioni in corso o decadute. Si separano contributi IVS, altri contributi, sanzioni civili e interessi. Questo lavoro serve per l’elenco dei creditori e, più avanti, per la proposta ex art. 88.

2. Deposito del ricorso al tribunale competente. Il ricorso si deposita presso il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, per le imprese maggiori, o presso il tribunale del luogo del centro degli interessi principali per le altre (art. 27 CCII). Il ricorso contiene la richiesta del termine, l’eventuale richiesta di misure protettive e, se già disponibile, l’indicazione dello strumento prescelto ex art. 44, comma 1-quater.

3. Pubblicazione nel registro delle imprese. Dalla pubblicazione della domanda, se richieste, operano le misure protettive (art. 54, comma 2, CCII): i creditori per titolo o causa anteriore, INPS compreso, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Questo vale anche per i pignoramenti avviati dall’Agente della riscossione su avvisi di addebito INPS.

4. Decreto del tribunale. Il tribunale fissa il termine, nomina il commissario giudiziale, stabilisce gli obblighi informativi e ordina il versamento del fondo spese. Conferma o revoca le misure protettive secondo il procedimento dell’art. 55 CCII.

5. Gestione dei contributi correnti. Da questo momento l’impresa deve tenere due contabilità separate verso l’INPS. I contributi di competenza anteriore restano sospesi: non possono essere pagati di propria iniziativa. I contributi di competenza successiva vanno versati alle scadenze ordinarie. Il pagamento spontaneo di contributi anteriori, senza autorizzazione, è un atto che altera la parità di trattamento tra creditori e può essere valutato come atto di straordinaria amministrazione non autorizzato. La Cassazione ha chiarito che questa valutazione va fatta guardando all’interesse della massa dei creditori, non a quello dell’imprenditore.

6. Gestione del DURC. L’impresa che lavora con committenti pubblici o che deve ricevere pagamenti vincolati ha bisogno del DURC. L’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 considera regolare l’impresa in concordato in continuità nel periodo tra la pubblicazione del ricorso e l’omologazione, a condizione che il piano preveda l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili. La norma è stata scritta con riferimento alla legge fallimentare, e nella fase con riserva il piano ancora non c’è. La giurisprudenza di merito, anche in via d’urgenza, ha in più occasioni ritenuto che la mancanza del piano non osti al rilascio del DURC quando l’impresa documenta di versare regolarmente i contributi successivi al deposito. Con il messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015 l’INPS ha poi ammesso il DURC regolare anche per il concordato in continuità omologato con soddisfazione parziale dei crediti previdenziali. In termini operativi, la regolarità dei versamenti correnti è la prima condizione da garantire.

7. Informative periodiche al commissario. Ogni mese, o con la cadenza fissata dal tribunale, l’impresa deposita una relazione sulla gestione e sulla situazione finanziaria. In quella relazione va indicato espressamente il pagamento dei contributi correnti. Il commissario verifica e riferisce al tribunale sugli atti di frode e sulle condotte che pregiudicano una soluzione efficace della crisi (art. 44, comma 1, lett. b).

8. Costruzione della proposta ex art. 88 CCII. La proposta contributiva deve:

  • indicare la percentuale, i tempi e le eventuali garanzie offerte all’INPS;
  • rispettare, per i crediti privilegiati, il divieto di trattamento deteriore rispetto ai creditori di grado inferiore o con posizione giuridica omogenea, fermo restando, dopo il correttivo ter, il rispetto dei commi 6 e 7 dell’art. 84 CCII (la regola della priorità relativa nel concordato in continuità prevale);
  • essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, per la parte di credito falcidiata.

9. Deposito della proposta presso l’INPS. Copia della proposta e della documentazione va presentata, contestualmente al deposito in tribunale, agli uffici competenti e alla Direzione INPS territorialmente titolare della gestione dei crediti. Il messaggio INPS n. 3553 del 25 ottobre 2024 ha dato le indicazioni operative dopo il correttivo ter, chiarendo che la nuova disciplina si applica alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024.

10. Voto e omologazione. L’INPS vota come gli altri creditori sulla parte di credito falcidiata o degradata. Se non aderisce, il tribunale può omologare comunque nei casi e alle condizioni dell’art. 88, commi 3 e 4, CCII: nel concordato liquidatorio quando l’adesione dell’ente è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale; nel concordato in continuità secondo i presupposti dell’art. 112, comma 2, CCII, rispetto ai quali la legge richiede in alcuni casi un’adesione espressa dei creditori pubblici.

I punti dove più spesso si sbaglia

Va precisato quali sono gli errori ricorrenti nella fase con riserva, quando c’è di mezzo l’INPS.

Il primo è l’elenco creditori incompleto. Si indica il debito INPS risultante dagli avvisi di addebito, ma si dimenticano i periodi non ancora accertati o le sanzioni civili maturate. In fase di voto la differenza emerge e mina la credibilità della domanda.

Il secondo è la sospensione dei contributi correnti per “fare cassa”. È un errore che produce effetti doppi: crea nuovo debito prededucibile, che il piano dovrà pagare per intero, e segnala al commissario una gestione incompatibile con il risanamento.

Il terzo è considerare la proposta ex art. 88 un allegato formale. Senza una proposta specifica, depositata anche all’ente, il credito contributivo non può essere ridotto: il concordato non vincola l’INPS a una percentuale che l’ente non ha avuto modo di valutare secondo il procedimento di legge.

Il quarto riguarda il diritto intertemporale. Per le procedure con proposte presentate prima del 28 settembre 2024 si applicano le regole anteriori al correttivo ter, che la Cassazione ha interpretato in senso restrittivo sul cram down nel concordato in continuità.

Verifiche sul campo

Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo e di applicazione, con dati dimostrativi. Non riproducono casi reali.

Esempio di calcolo n. 1 — Termini della fase con riserva e contributi correnti

Ipotesi: una srl manifatturiera con 23 dipendenti ha un debito INPS anteriore di 187.460,32 €, composto da contributi per 151.880,45 € (di cui 118.212,70 € IVS e 33.667,75 € altri contributi) e da sanzioni civili e interessi per 35.579,87 €. Deposita la domanda con riserva il 3 marzo 2026, con richiesta di misure protettive. La domanda è pubblicata nel registro delle imprese il 5 marzo 2026. Il tribunale emette il decreto il 9 marzo 2026 e concede 60 giorni.

Sviluppo:

  • il termine per il deposito di proposta e piano scade l’8 maggio 2026;
  • il fondo spese va versato entro il termine fissato nel decreto, non superiore a 10 giorni, quindi entro il 19 marzo 2026;
  • i contributi di competenza febbraio 2026 (periodo anteriore al deposito), con scadenza di versamento il 16 marzo 2026, restano nel passivo concorsuale secondo l’impostazione prevalente, che guarda al periodo di competenza: non vanno pagati spontaneamente;
  • i contributi di competenza marzo 2026 si riferiscono in parte a un periodo successivo al deposito. Se l’importo mensile è di 11.742,18 €, la quota riferibile ai giorni dal 3 al 31 marzo va pagata alla scadenza del 16 aprile 2026, mentre il frazionamento della quota anteriore va concordato con il commissario e documentato;
  • i contributi di aprile vanno pagati il 18 maggio 2026 (il 16 cade di sabato).

Se il 28 aprile l’impresa chiede la proroga motivandola con la trattativa in corso con un investitore, il tribunale può concedere fino a ulteriori 60 giorni: il nuovo termine arriverebbe al 7 luglio 2026.

Esito: se l’impresa salta i versamenti di aprile e maggio, accumula 23.484,36 € di debito prededucibile e fornisce al commissario un elemento da segnalare. Se invece li paga, può documentare la regolarità corrente anche ai fini del DURC. Il debito anteriore di 187.460,32 € resta fermo, in attesa della proposta ex art. 88.

Esempio di calcolo n. 2 — Collocazione del credito INPS e convenienza della proposta

Ipotesi: stessa impresa, piano liquidatorio con apporto di finanza esterna. Il credito INPS va scomposto secondo il privilegio:

  • contributi IVS (art. 2753 c.c., grado 1): 118.212,70 €;
  • altri contributi (art. 2754 c.c., grado 8): 33.667,75 €;
  • sanzioni civili e interessi privilegiati nel limite del 50%: 17.789,94 €;
  • sanzioni civili e interessi chirografari (restante 50%): 17.789,93 €.

L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale, dedotte le spese di procedura e i crediti prededucibili, sul patrimonio mobiliare residuerebbero 139.408,51 € per i crediti privilegiati di primo grado. Il credito IVS di 118.212,70 € sarebbe quindi pagato per intero. Per i crediti di grado inferiore l’attestatore stima un realizzo del 31,4% sugli altri contributi e sugli accessori privilegiati, e nulla sui chirografari.

Proposta: pagamento integrale dei contributi IVS entro 12 mesi dall’omologazione; pagamento del 44% degli altri contributi e degli accessori privilegiati (51.457,69 € × 44% = 22.641,38 €); pagamento del 9% della quota chirografaria (17.789,93 € × 9% = 1.601,09 €), pari alla percentuale offerta agli altri chirografari.

Verifica: la parte degradata al 44% riceve più del 31,4% che otterrebbe in liquidazione giudiziale, quindi la proposta è conveniente; la percentuale offerta ai crediti privilegiati degradati non è inferiore a quella offerta ai creditori di rango inferiore. Totale offerto all’INPS: 118.212,70 € + 22.641,38 € + 1.601,09 € = 142.455,17 €, pari al 76% circa del credito complessivo di 187.460,32 €.

Esito: l’INPS vota sulla parte falcidiata. Se non aderisce e il suo voto è determinante per raggiungere le maggioranze, il tribunale può omologare ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII, verificata la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Se invece nella proposta mancasse l’attestazione di convenienza, la falcidia non potrebbe essere imposta all’ente.

Casi particolari

La regola generale descritta sopra conosce eccezioni e zone grigie. Le situazioni che seguono sono quelle che più spesso escono dallo schema ordinario.

1. L’INPS ha già chiesto la liquidazione giudiziale

Quando l’ente previdenziale deposita ricorso per la liquidazione giudiziale, la domanda con riserva non è preclusa, ma cambia natura. Il correttivo ter richiede, in pendenza di un ricorso per liquidazione, il deposito di un progetto di piano conforme allo strumento prescelto. Inoltre la Cassazione, con l’ordinanza n. 19789 del 14 giugno 2026, ha affermato che il debitore, a fronte della domanda di liquidazione giudiziale di un creditore, decade dalla facoltà di chiedere l’accesso a uno strumento alternativo se non la esercita entro la prima udienza. In termini operativi, la notifica del ricorso INPS fa partire un conto alla rovescia che non ammette attese.

2. Misure protettive già godute in composizione negoziata

Molte imprese arrivano alla domanda con riserva dopo una composizione negoziata fallita. La durata massima complessiva delle misure protettive è di 12 mesi (art. 8 CCII). Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 maggio 2026, ha affrontato il caso di una società che aveva già beneficiato di 240 giorni di protezione in composizione negoziata: per ottenere un nuovo ombrello in sede di riserva, ha ritenuto necessario che il debitore delinei almeno per grandi linee un piano aggiornato e non implausibile. Chi ha debiti INPS e ha già “consumato” parte della protezione deve quindi arrivare al deposito con un progetto credibile.

3. Contributi trattenuti ai lavoratori e non versati

Le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni e non versate hanno un regime particolare. Sul piano penale, l’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 punisce l’omesso versamento oltre la soglia di 10.000 € annui; sotto soglia la violazione è amministrativa. La domanda con riserva non estingue questa responsabilità, che resta personale del legale rappresentante. Si crea così una tensione: il pagamento delle ritenute anteriori, che escluderebbe la punibilità se effettuato nei termini di legge dalla contestazione, è al tempo stesso un pagamento di crediti anteriori che non può essere compiuto liberamente in pendenza della procedura. La soluzione non è mai il pagamento spontaneo: va costruita dentro il piano o attraverso un’istanza motivata al tribunale, in coordinamento con il difensore penale.

4. Contributi sospesi per disposizione normativa o rateizzati prima del deposito

Se l’impresa aveva in corso una rateizzazione INPS al momento del deposito, le rate residue diventano debito concorsuale e non vanno pagate. La rateizzazione, di regola, decade. Il credito rientra nel piano con la sua natura privilegiata originaria. Se invece esisteva una sospensione legislativa dei versamenti, occorre verificare caso per caso la scadenza effettiva e quindi la collocazione del debito.

5. Casse professionali e concordato minore

L’art. 88 CCII riguarda il concordato preventivo. Chi non è assoggettabile al concordato preventivo (per esempio un’impresa minore) accede al concordato minore, dove il trattamento dei crediti contributivi segue regole proprie. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha precisato che nel concordato minore l’omologazione forzosa è regolata dall’art. 80, comma 3, CCII e non dal richiamo alla disciplina del concordato preventivo. Chi confonde i due regimi rischia di impostare la proposta contributiva su presupposti sbagliati.

6. La fase con riserva si chiude senza piano

È l’ipotesi che le imprese sottovalutano di più. Se il termine scade senza il deposito della proposta, o se il tribunale revoca il termine su segnalazione del commissario, la domanda diventa improcedibile. Sul piano normativo le conseguenze per il debito INPS sono tre.

La prima: le misure protettive cessano e l’INPS, direttamente o tramite l’Agente della riscossione, può riprendere le azioni esecutive sospese e avviarne di nuove.

La seconda: i contributi maturati durante la riserva e non pagati non sono più semplicemente “debiti della gestione”, ma si sommano al debito pregresso, con sanzioni civili e interessi che continuano a decorrere.

La terza: se l’impresa è insolvente, il tribunale, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, può aprire la liquidazione giudiziale. In quella sede il credito INPS viene insinuato al passivo con i suoi privilegi, ma l’impresa perde la possibilità di negoziare una riduzione.

Va precisato che la rinuncia volontaria alla domanda, disciplinata dall’art. 43 CCII, non cancella gli effetti già prodotti dagli atti compiuti durante la procedura. In termini operativi, prima di lasciar scadere il termine conviene valutare la proroga fino a ulteriori 60 giorni o, in alternativa, il passaggio a uno strumento diverso, come gli accordi di ristrutturazione con transazione contributiva ex art. 63 CCII, quando l’INPS è disposto a trattare e l’impresa ha il consenso di una parte significativa degli altri creditori. Una fase con riserva abbandonata lascia l’impresa in una posizione peggiore di quella di partenza: più debito, meno tempo e un creditore previdenziale che conosce ormai la sua situazione finanziaria.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: “Nella fase con riserva il debito INPS non si cura con l’attesa. Si prepara, voce per voce, perché al deposito del piano la proposta contributiva sia già pronta e attestata.”

Domande frequenti

Se deposito il concordato in bianco, l’INPS può ancora pignorarmi il conto?

No, se sono state richieste le misure protettive. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 54, comma 2, CCII). Il divieto vale anche per le procedure avviate dall’Agente della riscossione su avvisi di addebito INPS. Le misure devono però essere confermate dal tribunale secondo l’art. 55 CCII e non possono superare la durata massima complessiva di 12 mesi prevista dall’art. 8 CCII.

Durante la fase con riserva devo continuare a pagare i contributi?

Sì, per quelli che maturano dopo il deposito. I contributi di competenza successiva sono debiti della gestione in corso e, se non pagati, diventano prededucibili: il piano dovrà soddisfarli per intero. La loro omissione viene rilevata dal commissario giudiziale e può portare alla revoca del termine. I contributi anteriori, invece, restano sospesi e non vanno pagati di propria iniziativa, perché troveranno posto nel piano insieme agli altri debiti concorsuali.

Con il concordato posso pagare solo una parte dei debiti INPS?

È possibile, ma solo attraverso la proposta prevista dall’art. 88 CCII. La proposta deve essere depositata anche alla Direzione INPS competente, deve rispettare le regole sull’ordine dei privilegi e deve essere accompagnata dall’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Senza questi elementi il credito contributivo privilegiato non può essere ridotto. Le percentuali concrete dipendono dal valore dei beni e dall’attivo disponibile: non esiste una “percentuale standard”.

E se l’INPS vota contro il piano?

Il voto contrario non è necessariamente definitivo. Dopo il correttivo ter, l’art. 88 CCII consente l’omologazione anche senza adesione dell’ente: nel concordato liquidatorio quando l’adesione è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente; nel concordato in continuità alle condizioni dell’art. 112, comma 2. Per le proposte presentate prima del 28 settembre 2024 valgono invece le regole precedenti, che la Cassazione ha interpretato escludendo il cram down contributivo nel concordato in continuità.

Posso ottenere il DURC mentre sono in concordato con riserva?

La normativa sul DURC (art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015) è stata scritta per il concordato in continuità con piano già depositato e richiede, nel periodo tra ricorso e omologazione, che il piano preveda l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali. Nella fase con riserva il piano non c’è ancora. Diversi tribunali, anche in via d’urgenza, hanno ritenuto che ciò non impedisca il rilascio del DURC quando l’impresa dimostra di versare regolarmente i contributi successivi al deposito. La regolarità dei versamenti correnti resta la condizione di partenza.

Caso limite: ho pagato una rata INPS vecchia il giorno dopo il deposito. Cosa succede?

Il pagamento di un debito anteriore dopo il deposito altera la parità tra creditori. La Cassazione (ord. n. 2042 del 30 gennaio 2026) ha precisato che, per gli atti compiuti subito dopo la domanda con riserva, il carattere ordinario o straordinario si valuta guardando all’interesse della massa dei creditori. Un pagamento isolato e di modesto importo, subito segnalato al commissario, ha un peso diverso da una serie di pagamenti preferenziali. La regola pratica è una: comunicarlo immediatamente al commissario e documentarne le circostanze, anziché attendere che emerga dalle verifiche.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono delineano il trattamento dei crediti contributivi nella fase con riserva e nel concordato che ne deriva. Per ciascuna si indicano gli estremi, il principio in forma riformulata e la rilevanza pratica per il tema.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790. Nel testo dell’art. 88, comma 2-bis, CCII anteriore al D.Lgs. 136/2024, la conversione in voto favorevole del dissenso delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali era prevista solo per il concordato liquidatorio. Rilevanza: chiude il contrasto sulle procedure “vecchie”; chi ha presentato la proposta prima del 28 settembre 2024 in un concordato in continuità non può contare sul cram down contributivo.

2. Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593. Nel regime anteriore al correttivo ter, l’omologazione forzosa per mancata adesione di Erario ed enti previdenziali non si estende alla ristrutturazione trasversale del concordato in continuità prevista dall’art. 112, comma 2, CCII. Rilevanza: conferma che, per le procedure pregresse, il dissenso dell’INPS non può essere superato con il meccanismo della ristrutturazione trasversale.

3. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato in continuità con cram down fiscale, il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: l’esito dipende dai numeri dell’attestazione, non da un giudizio morale sulla storia dei mancati versamenti. È un principio che orienta la costruzione della proposta contributiva sulla qualità della comparazione.

4. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. La Corte si è pronunciata sull’applicabilità nel tempo delle modifiche apportate dal D.Lgs. 136/2024 all’art. 112, comma 2, CCII e sull’interpretazione della lettera d) della norma, relativa alle condizioni dell’omologazione forzosa nel concordato in continuità. Rilevanza: la data di presentazione della proposta determina il regime applicabile, e quindi le possibilità di superare il dissenso dei creditori pubblici.

5. Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. Già nella fase di ammissione il giudice deve verificare che il valore di liquidazione indicato dal debitore sia congruo rispetto alla soluzione concretamente prospettata, anche tenendo conto degli esiti di una procedura competitiva di cessione dell’azienda. Rilevanza: il valore di liquidazione è il termine di paragone della convenienza per l’INPS; un valore sottostimato espone la proposta contributiva a contestazioni già in apertura.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 30 gennaio 2026, n. 2042. Le condotte anteriori che possono giustificare la revoca devono essere idonee a ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, e i ravvedimenti successivi non le sanano. Per gli atti compiuti subito dopo la domanda con riserva, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione si misura sull’interesse della massa dei creditori. Rilevanza: pagamenti preferenziali all’INPS o omissioni nella rappresentazione del debito contributivo possono pesare sulla sorte dell’intera procedura. In senso conforme sul secondo profilo sono richiamate Cass. 3 gennaio 2025, n. 82 e Cass. 29 dicembre 2023, n. 36370.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789. Il debitore convenuto in un procedimento per liquidazione giudiziale su iniziativa di un creditore decade dalla facoltà di proporre la domanda di accesso a uno strumento alternativo se non la esercita entro la prima udienza. Rilevanza: quando è l’INPS a chiedere la liquidazione giudiziale, la domanda con riserva va depositata tempestivamente.

8. Cass. civ., Sez. I, 6 luglio 2026, n. 22772. Un ricorso per fallimento depositato prima del 15 luglio 2022 attrae alla legge fallimentare anche la successiva domanda di concordato preventivo. Rilevanza: per le imprese con istanze di fallimento “storiche” dell’INPS ancora pendenti, il trattamento dei contributi segue l’art. 182-ter l.fall. e non l’art. 88 CCII.

9. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione forzosa è disciplinata dall’art. 80, comma 3, CCII, senza richiamo alle regole del concordato preventivo. Rilevanza: segna il confine tra i due regimi; il trattamento dei debiti INPS dell’impresa minore non si costruisce sull’art. 88.

10. Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935. La pendenza della domanda di concordato non rende improcedibile l’istanza di fallimento, ma impedisce di dichiarare il fallimento finché la procedura concordataria non si sia conclusa negativamente, secondo un rapporto di coordinamento tra i due procedimenti. Rilevanza: pronuncia storica, ancora richiamata dalla dottrina sull’art. 44 CCII, che spiega perché l’istanza dell’INPS resta “in attesa” durante la fase con riserva senza estinguersi.

11. Trib. Massa, 20 maggio 2026. La società che ha già goduto di 240 giorni di misure protettive in composizione negoziata può ottenere nuove misure in sede di concordato con riserva solo se prospetta, almeno nelle linee essenziali, un piano aggiornato e non implausibile. Rilevanza: impone di arrivare alla domanda con riserva con un progetto già abbozzato, anche sul trattamento dei debiti INPS.

12. Trib. Verona, 13 aprile 2026. Nella fase prenotativa ex art. 44 CCII può essere concessa una misura cautelare ex art. 54, comma 1, per impedire al concedente di un leasing iniziative che compromettano la continuità aziendale. Rilevanza: la tutela della fase con riserva non si limita al blocco delle esecuzioni, e può preservare i beni che producono i flussi con cui si pagheranno anche i contributi correnti.

13. Trib. Verona, 10 aprile 2026. Con la domanda con riserva può essere chiesta l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, entro presupposti e limiti che variano a seconda dei casi. Rilevanza: la nuova finanza autorizzata è spesso ciò che consente di pagare le retribuzioni e i contributi correnti durante la riserva.

Accanto alla giurisprudenza operano alcuni atti di prassi che vanno tenuti presenti: il messaggio INPS n. 3553 del 25 ottobre 2024, sulle competenze e le modalità di presentazione delle proposte dopo il correttivo ter; il messaggio INPS n. 5223 del 6 agosto 2015 sul DURC nel concordato omologato con soddisfazione parziale; l’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 sul DURC nelle procedure concorsuali.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella fase con riserva ogni settimana conta. Lo Studio interviene con strumenti concreti, che coprono l’intero arco della procedura.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria verso l’INPS, separando contributi IVS, altri contributi, sanzioni civili e interessi, e individuando per ciascuna voce il grado di privilegio e la quota chirografaria.
  2. Predisponiamo il ricorso ex art. 44 CCII con la richiesta di misure protettive, l’elenco dei creditori completo e, se utile, l’indicazione dello strumento prescelto ai sensi del comma 1-quater.
  3. Verifichiamo le procedure esecutive pendenti su avvisi di addebito e cartelle INPS e ne chiediamo il blocco nell’ambito delle misure protettive.
  4. Impostiamo il calendario dei contributi correnti, distinguendo le competenze anteriori da quelle successive al deposito e documentando i versamenti nelle informative al commissario.
  5. Gestiamo le istanze relative al DURC, raccogliendo la prova dei versamenti successivi al deposito e, se necessario, agendo in giudizio.
  6. Costruiamo la proposta di transazione contributiva ex art. 88 CCII, lavorando con l’attestatore sul confronto con la liquidazione giudiziale e sulla coerenza con l’ordine dei privilegi.
  7. Depositiamo la proposta presso la Direzione INPS competente e curiamo l’interlocuzione con l’ente fino al voto.
  8. Valutiamo il regime intertemporale della procedura, per stabilire se si applica l’art. 88 nel testo vigente o nel testo anteriore al correttivo ter.
  9. Coordiniamo la posizione penale del legale rappresentante in caso di ritenute previdenziali non versate, con il difensore penale.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, dal reclamo contro la sentenza di omologazione fino al ricorso in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesano in particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, che spesso precede la domanda con riserva e ne condiziona la durata delle misure protettive. La qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa strategia dal deposito del ricorso fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea, dall’analisi iniziale alla Cassazione, senza passaggi di consegne proprio quando le questioni di diritto intertemporale e di cram down arrivano davanti alla Suprema Corte.

Il debito contributivo non è solo una questione giuridica. Lo staff multidisciplinare dello Studio unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i conteggi, i flussi di cassa e la sostenibilità dei versamenti correnti; gli avvocati traducono quei numeri nel ricorso, nella proposta ex art. 88 e nella difesa in giudizio.

Chiusura

In sintesi operativa: il concordato in bianco congela i debiti INPS anteriori, ma non quelli correnti. I contributi maturati dopo il deposito vanno pagati alle scadenze ordinarie. I contributi anteriori non si pagano spontaneamente e trovano posto nel piano. La loro riduzione passa esclusivamente dalla proposta dell’art. 88 CCII, depositata anche all’ente e sostenuta da un’attestazione di convenienza. E la data della proposta decide quale regime si applica.

Lo Studio Monardo è in grado di seguire questo percorso perché le competenze richieste coincidono con quelle certificate dell’Avvocato. L’esperienza di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di ricostruire con precisione il debito verso gli enti; l’abilitazione di cassazionista garantisce continuità fino all’ultimo grado. Analizzeremo la posizione della tua impresa e costruiremo con te la strategia più adatta ai termini che stanno già correndo.

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