Si Possono Cancellare I Debiti Con Le Finanziarie Con La Legge 3 (Ex)?

Prestiti personali, carte revolving, finanziamenti per l’auto o per l’arredamento, cessioni del quinto rinnovate più volte: sono le voci che compaiono più spesso quando una persona ci racconta come è arrivata al punto di non riuscire più a pagare. E la domanda che segue è quasi sempre la stessa: “Ho sentito parlare della legge 3, la legge salva-suicidi: posso cancellare questi debiti?”.

Abbiamo raccolto in questa pagina le domande che riceviamo più spesso su questo tema, con risposte complete, nel linguaggio con cui ci vengono poste. Prima, però, tre righe di contesto. La legge 27 gennaio 2012 n. 3 ha introdotto in Italia le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Dal 15 luglio 2022 quelle regole sono confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, per brevità CCII), che le ha riorganizzate e in parte migliorate; il correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136) è intervenuto ancora su alcuni punti. Per questo si parla di “ex legge 3”: lo strumento esiste ancora, ha solo cambiato casa e nome.

Perché questo tema lo trattiamo in modo specifico? Perché il sovraindebitamento verso le finanziarie si governa con due competenze che nello Studio Monardo convivono. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dall’interno, dal lato di chi la istruisce. Allo stesso tempo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che è la materia in cui si verificano contratti di finanziamento, TAEG e correttezza della valutazione del merito creditizio: esattamente i punti su cui si gioca una proposta ai creditori finanziari.

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Ma la legge 3 esiste ancora o l’hanno abolita?

Esiste ancora nella sostanza: è stata assorbita nel Codice della crisi, e le procedure per il consumatore oggi sono più accessibili di prima.

Formalmente la legge 3/2012 è stata abrogata con l’entrata in vigore del CCII, il 15 luglio 2022. Ma non è stato cancellato lo strumento: è stato trasferito, con nomi diversi, dentro il Codice. Quello che prima si chiamava “piano del consumatore” oggi si chiama ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII). Quella che era la “liquidazione del patrimonio” oggi è la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti). L'”accordo di composizione della crisi” è diventato, per chi ha anche debiti d’impresa, il concordato minore. E c’è una novità vera: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), pensata per chi non ha nulla da offrire.

Perché allora tutti continuano a dire “legge 3”? Perché il nome è entrato nel linguaggio comune, e perché le procedure iniziate prima del 15 luglio 2022 hanno continuato a seguire le vecchie regole. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025, ha chiarito proprio questo punto: chi è stato sottoposto alla vecchia liquidazione del patrimonio o al vecchio fallimento chiede l’esdebitazione secondo la disciplina di quella procedura, non secondo quella nuova.

Per chi parte oggi, invece, valgono solo le regole del CCII. Un dettaglio che conta: la Cassazione (ord. n. 21048 del 24 luglio 2025) ha osservato che la parola “meritevolezza”, che era il grande scoglio della vecchia legge, oggi ha un valore quasi solo descrittivo. Il giudice non le chiede più di dimostrare di essere stato un debitore modello: verifica che lei non abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII). È un filtro diverso e, per molti, più superabile. Ne parliamo nel dettaglio più avanti.

Cosa vuol dire “cancellare”: i debiti spariscono davvero?

Sì, la parte non pagata secondo il piano diventa inesigibile. Ma “cancellare” non significa non pagare nulla: significa pagare quello che si può, e liberarsi del resto.

Il meccanismo giuridico si chiama esdebitazione. Funziona così: lei propone ai creditori un piano sostenibile, calibrato sul suo reddito reale e sulle esigenze della sua famiglia. Il giudice lo omologa. Lei lo esegue. Al termine, i debiti per la parte eccedente quanto previsto nel piano non possono più esserle chiesti. La finanziaria che vantava 15.000 euro e che nel piano riceve il 40% incassa 6.000 euro; gli altri 9.000 escono dalla sua vita in modo definitivo.

Nella liquidazione controllata il meccanismo è diverso: lei mette a disposizione i beni liquidabili e la parte di reddito che eccede il necessario per vivere, e dopo tre anni dall’apertura (o prima, se la procedura si chiude) ottiene l’esdebitazione per il residuo. Nell’esdebitazione dell’incapiente, infine, non si paga nulla subito, ma resta un obbligo di “ritorno di fiamma” per tre anni se arrivano utilità significative.

Due precisazioni oneste. Primo: non tutti i debiti si cancellano. Restano fuori, per legge, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti. I debiti con le finanziarie, però, sono crediti ordinari: rientrano pienamente. Secondo: la cancellazione arriva alla fine, non all’inizio. Durante il piano lei deve pagare con regolarità quello che ha promesso; è il prezzo dell’uscita definitiva, e ne parleremo nelle paure finali.

Io sono dipendente e ho tre prestiti: posso usarla anch’io?

Quasi certamente sì, se i debiti sono nati per esigenze personali o familiari e non per un’attività d’impresa o professionale.

La ristrutturazione dei debiti è riservata al consumatore, cioè, secondo l’art. 2 del CCII, alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il lavoratore dipendente o il pensionato che ha acceso prestiti per la casa, l’auto, le spese mediche, gli studi dei figli, o anche per consolidare debiti precedenti, è il destinatario tipico.

Il secondo requisito è lo stato di sovraindebitamento: una situazione di crisi o di insolvenza che le impedisce di far fronte regolarmente alle obbligazioni. Non serve essere già stati pignorati, e non serve aver smesso di pagare. Anzi: chi arriva quando ancora paga, magari chiedendo prestiti nuovi per coprire quelli vecchi, ha spesso una posizione migliore di chi arriva dopo anni di morosità.

Il terzo filtro è quello dell’art. 69: non può accedere chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti, chi ne ha già beneficiato due volte, e chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Attenzione a un caso frequente: se accanto ai prestiti personali ci sono debiti legati a una partita IVA, anche chiusa, o garanzie firmate per la società di cui si era socio, la qualifica di consumatore può saltare. La Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha negato l’accesso alla ristrutturazione a chi aveva prestato fideiussioni funzionali a un’attività d’impresa. In quei casi la strada non è chiusa, ma cambia: si passa al concordato minore o alla liquidazione controllata.

Quali debiti con le finanziarie ci rientrano? Anche la carta revolving e la cessione del quinto?

Tutti: prestiti personali, finanziamenti finalizzati, carte revolving, scoperti, e anche la cessione del quinto, che il Codice nomina espressamente.

I crediti delle finanziarie sono, nella quasi totalità dei casi, crediti chirografari, cioè non assistiti da ipoteca o privilegio. È la categoria più comprimibile in una procedura di sovraindebitamento: il piano può prevederne il pagamento in percentuale anche contenuta, purché la proposta sia fattibile e i creditori non ricevano meno di quanto otterrebbero da una liquidazione.

Sulla cessione del quinto, che è la preoccupazione più diffusa, la risposta è netta: l’art. 67, comma 3, CCII stabilisce che la proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. È una norma che ha chiuso un contrasto che, sotto la vecchia legge, aveva diviso i tribunali per anni (poi risolto già dal legislatore nel 2020 con l’art. 8, comma 1-bis, L. 3/2012). Lo stesso vale per la delegazione di pagamento, che funziona in modo analogo.

Le carte revolving meritano un’attenzione in più. Sono spesso lo strumento con i tassi più alti e con i contratti più opachi. In una procedura di sovraindebitamento il credito va ammesso per quello che è effettivamente dovuto, e l’esame del contratto (TAEG, eventuale superamento del tasso soglia, clausole su commissioni e interessi) può ridurre la base stessa su cui si calcola la percentuale. È un lavoro che si fa prima di presentare la proposta, non dopo.

Rientrano anche i debiti già ceduti a società di recupero crediti o a veicoli di cartolarizzazione: il cessionario subentra nella posizione della finanziaria originaria e partecipa alla procedura come qualsiasi altro creditore.


Da dove si comincia? Devo andare in tribunale da solo?

No, e anzi non potrebbe. Il primo passo non è il tribunale ma l’OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi. È un ente (costituito presso ordini professionali, camere di commercio, comuni o segretariato sociale) che nomina un gestore della crisi: un professionista terzo che esamina la sua situazione, verifica la documentazione e redige la relazione che accompagnerà la domanda.

La sequenza pratica è questa. Si deposita all’OCC competente (di norma quello del circondario del tribunale del luogo di residenza) un’istanza di nomina del gestore. Il gestore, una volta nominato, raccoglie i dati, chiede informazioni anche agli enti e alle banche dati, valuta le cause dell’indebitamento e la completezza della documentazione. Nel frattempo si costruisce la proposta: quanto si può mettere a disposizione ogni mese, per quanto tempo, con quali percentuali per i creditori.

Poi la domanda viene depositata in tribunale, tramite un difensore, insieme alla relazione dell’OCC. È importante capire la divisione dei ruoli. Il gestore dell’OCC non è il suo avvocato: è un organo della procedura, imparziale, che risponde al giudice. Il suo difensore, invece, sta dalla sua parte: costruisce la proposta, la argomenta, la difende dalle osservazioni dei creditori e, se serve, la porta davanti ai giudici del reclamo e della Cassazione.

La relazione del gestore è decisiva perché deve pronunciarsi su punti delicati: le cause del sovraindebitamento, la diligenza impiegata nell’assumere i debiti, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la solvibilità valutata dalle finanziarie al momento della concessione. Arrivarci con una ricostruzione ordinata e documentata cambia la qualità della relazione, e quindi le probabilità che il piano venga aperto senza intoppi.

Un consiglio pratico: non aspetti di avere “tutto in ordine” per muoversi. La raccolta dei documenti si fa insieme, e molte informazioni (centrale rischi, estratti dei finanziamenti, conteggi di estinzione) si ottengono proprio con richieste formali durante l’istruttoria.

Quali documenti mi chiederanno?

Più di quanti immagina, ma quasi tutti sono già in suo possesso o si ottengono facilmente. La logica è semplice: il giudice e i creditori devono poter vedere una fotografia completa e veritiera della sua situazione. Un’omissione, anche in buona fede, può trasformarsi in un problema serio.

L’elenco tipico comprende: i documenti di identità e lo stato di famiglia; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; le ultime buste paga o i cedolini della pensione; l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione di quanto dovuto e delle eventuali cause di prelazione; i contratti di finanziamento e i piani di ammortamento; gli estratti conto bancari (di norma degli ultimi anni); l’elenco dei beni posseduti, mobili registrati compresi; l’elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (vendite, donazioni); l’indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia.

Sul fronte delle finanziarie servono in particolare: i contratti firmati, i SECCI (i moduli informativi precontrattuali), i conteggi estintivi aggiornati, le eventuali lettere di messa in mora o di decadenza dal beneficio del termine, gli atti giudiziari ricevuti (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti). Se non li ha più, si chiedono: il consumatore ha diritto di ottenere copia della documentazione relativa ai propri rapporti.

Due documenti che molti trascurano e che invece contano: la visura della Centrale Rischi di Banca d’Italia e i report dei sistemi di informazione creditizia privati (CRIF e simili). Servono a verificare di non aver dimenticato nessun creditore, e servono a ricostruire la cronologia dei finanziamenti, che è il cuore della valutazione sulla colpa grave e sul merito creditizio.

Infine, le spese di famiglia. Non vanno stimate a occhio: vanno documentate (affitto, utenze, spese scolastiche, spese mediche ricorrenti). Il parametro di riferimento, per legge, è collegato all’assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE, ma il giudice può riconoscere esigenze maggiori se provate.

Quanto devo offrire alle finanziarie? C’è una percentuale minima?

Non c’è una percentuale minima fissata per legge per i creditori chirografari. È la risposta che sorprende di più, ed è corretta. La proposta deve rispettare due condizioni: essere fattibile, cioè sostenibile con il reddito reale e per tutta la sua durata, e non essere peggiore per i creditori di quanto otterrebbero da una liquidazione del suo patrimonio.

Quindi il calcolo si fa al contrario rispetto a come lo fanno le finanziarie. Non si parte dal debito (“devo 40.000, quanto riesco a restituire?”) ma dal reddito disponibile: stipendio o pensione, meno le spese necessarie per vivere, meno le spese della procedura che vanno pagate per prime. Quello che resta, moltiplicato per la durata del piano, è la massa che si distribuisce ai creditori.

Quanto dura un piano? La legge non fissa un tetto rigido, ma la giurisprudenza di merito ragiona su durate ragionevoli: piani triennali o quinquennali sono la norma, durate più lunghe vanno giustificate da un vantaggio concreto per i creditori. Un piano di vent’anni con percentuali minime è stato ritenuto inammissibile da diversi tribunali; un piano di cinque anni con una percentuale onesta ha molte più probabilità di essere omologato.

C’è poi un vincolo di ordine: i creditori con privilegio o ipoteca vanno soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla vendita del bene, e la legge regola i tempi del loro pagamento. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026, ha precisato che, con il testo dell’art. 67, comma 4, riformato nel 2024, l’inizio del pagamento dei prelatizi può essere differito fino a due anni dall’omologazione, purché siano riconosciuti gli interessi legali. Per le finanziarie chirografarie questo vincolo non opera: il loro pagamento può partire subito, in percentuale.

Nella tabella che segue trova i passaggi principali con i relativi termini, così da avere un quadro unico di riferimento.

FaseAttoTermineDavanti a chi
AvvioIstanza di nomina del gestoreNessun termine: prima si parte, meglio èOCC competente
IstruttoriaRelazione particolareggiata del gestoreVariabile, dipende dalla completezza dei documentiGestore OCC
DepositoRicorso con proposta di ristrutturazione e relazione OCCDopo la relazioneTribunale (giudice designato)
AperturaDecreto che dispone pubblicazione e comunicazione ai creditori, con eventuali misure protettiveComunicazione entro 30 giorni dal decretoTribunale
ContraddittorioOsservazioni dei creditori via PECEntro 20 giorni dalla comunicazioneGestore OCC
Relazione finaleL’OCC riferisce al giudice e propone eventuali modificheNei 10 giorni successiviGestore OCC → giudice
DecisioneSentenza di omologazione (o diniego)All’esito del contraddittorioTribunale
ImpugnazioneReclamo contro la sentenza30 giorni dalla notificazione/comunicazioneCorte d’appello
LegittimitàRicorso per cassazioneTermini di legge dalla decisione sul reclamoCorte di Cassazione
EsecuzionePagamenti secondo il piano, sotto la vigilanza dell’OCCDurata del pianoOCC / tribunale

Mentre aspetto, la finanziaria mi può pignorare lo stipendio?

Può provarci finché non interviene il giudice, ma la procedura prevede un argine. Con il decreto di apertura, su sua richiesta, il giudice può disporre le misure protettive: la sospensione delle esecuzioni individuali in corso che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di iniziarne di nuove, oltre al divieto di azioni cautelari e di acquisire diritti di prelazione non concordati.

In concreto: se una finanziaria ha già notificato un pignoramento presso il suo datore di lavoro, il giudice della procedura può sospenderlo; se una finanziaria sta per farlo, può esserle vietato. Nella prassi dei tribunali, lo stesso decreto può sospendere anche le trattenute delle cessioni del quinto in corso, quando mantenerle alterebbe la parità di trattamento tra creditori o renderebbe impossibile il piano. Il Tribunale di Pistoia (decisione del 31 luglio 2024) ha motivato in questi termini la sospensione della cessione del quinto proprio in funzione della tenuta del piano.

Il punto da capire è il tempismo. Le misure protettive arrivano con il decreto di apertura, non con l’istanza all’OCC. Nella fase di istruttoria presso l’Organismo lei non è ancora protetto: le finanziarie possono agire. Per questo muoversi presto è importante, e per questo l’istruttoria va condotta senza tempi morti.

C’è anche un aspetto che riguarda i pignoramenti già conclusi. Se esiste un’ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio emessa a favore di una finanziaria, la domanda è se il piano possa travolgerla. Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 19 del 27 gennaio 2025, ha richiamato la sentenza n. 55/2022 della Corte costituzionale per affermare che l’assegnazione segue la sorte del credito concorsuale e ha disposto la revoca delle trattenute derivanti da pignoramento. Non è un automatismo garantito ovunque, ma è un orientamento solido da far valere.

Una cosa, invece, va evitata con cura: smettere di colpo di pagare tutto “tanto c’è la legge 3”. Oltre ad accelerare le azioni esecutive, può pesare sulla valutazione della sua condotta.

Le finanziarie devono votare il piano? E se dicono di no?

No, non votano. È la differenza più importante tra la ristrutturazione del consumatore e gli strumenti riservati alle imprese. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c’è un voto dei creditori: il piano viene omologato dal giudice se è ammissibile e fattibile, anche contro la volontà di una o più finanziarie.

I creditori, però, non sono spettatori muti. Possono presentare osservazioni entro venti giorni dalla comunicazione e, se la sentenza di omologazione non li soddisfa, possono proporre reclamo. Possono contestare due tipi di aspetti: la legittimità della proposta (lei non è un consumatore, c’è colpa grave, i conti non tornano, la proposta viola norme inderogabili) e la convenienza (avrebbero ottenuto di più da una liquidazione).

E qui entra una regola che interessa direttamente chi ha debiti con le finanziarie. L’art. 69, comma 2, CCII stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, o che ha violato i principi sulla valutazione del merito creditizio (art. 124-bis TUB), perde il diritto di contestare la convenienza della proposta. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20672 del 22 luglio 2025, ha precisato il perimetro della sanzione: a quel creditore resta comunque il potere di contestare la legittimità del piano. Insomma, la finanziaria “imprudente” non può dire “il piano mi conviene poco”, ma può ancora dire “questo debitore non aveva i requisiti”.

Chi ha titolo per reclamare? La Cassazione (ord. n. 5157 del 27 febbraio 2025) ha affermato che può impugnare l’omologa solo chi ha assunto la qualità di parte, con l’eccezione del creditore che non ha ricevuto valida comunicazione della proposta. È un motivo in più per curare in modo scrupoloso l’elenco dei creditori e gli indirizzi PEC: una comunicazione sbagliata può riaprire una partita chiusa.

In sintesi: il “no” di una finanziaria non blocca il piano. Una contestazione ben argomentata, però, va affrontata con argomenti altrettanto solidi.


Ho la cessione del quinto: si può davvero ridurre la rata?

Sì, e non è più una questione controversa come qualche anno fa. L’art. 67, comma 3, CCII autorizza espressamente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti nati da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. In pratica: la finanziaria cessionaria diventa un creditore come gli altri, riceve la percentuale prevista nel piano, e la trattenuta in busta paga cambia di conseguenza.

Come avviene tecnicamente il passaggio? Le soluzioni adottate dai tribunali sono due. La prima: il giudice, già con il decreto di apertura, sospende la trattenuta e il suo importo confluisce nella disponibilità che lei versa per il piano. La seconda, adottata per esempio dal Tribunale di Roma in un decreto di apertura del procedimento n. 342-1/2023: la cessione resta formalmente efficace, la finanziaria continua a incassare direttamente dalla busta paga, ma solo fino al raggiungimento della percentuale falcidiata; raggiunta quella soglia, l’effetto della cessione si esaurisce e la quota torna a disposizione della procedura.

La seconda soluzione ha un vantaggio pratico (nessun contenzioso con il datore di lavoro) e un difetto (la finanziaria cessionaria viene soddisfatta prima degli altri, il che può creare problemi di parità di trattamento). Per questo la scelta va argomentata nella proposta in base al caso concreto. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 586/2024 pubblicata l’11 ottobre 2024, ha omologato un piano in cui le cessioni volontarie erano state sospese perché ritenute idonee a pregiudicarne la fattibilità, rilevando che il piano era opponibile al cessionario senza bisogno di ulteriori accertamenti.

Un avvertimento. La cessione del quinto è spesso accompagnata da polizze assicurative obbligatorie (rischio vita e rischio impiego). In caso di estinzione anticipata o di ristrutturazione, la sorte dei premi non goduti e le eventuali rivalse della compagnia vanno esaminate: sono cifre che possono incidere sui conteggi, in un senso o nell’altro.

Infine, un rischio da conoscere: se dopo l’omologa lei chiede un nuovo prestito con cessione, rimette in moto esattamente il meccanismo da cui sta uscendo, e questo può pesare su un’eventuale revoca.

La finanziaria mi ha dato i soldi senza controllare niente: conta qualcosa?

Conta, ma non nel modo in cui molti pensano. Esiste una regola precisa, l’art. 124-bis del Testo Unico Bancario: prima di concedere un credito a un consumatore, il finanziatore deve valutarne il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate. Se una finanziaria le ha concesso il quarto prestito quando lo stipendio era già impegnato per metà, la violazione di quella regola ha conseguenze nella procedura.

La prima conseguenza l’abbiamo vista: quel creditore perde il diritto di contestare la convenienza del piano (art. 69, comma 2, CCII). La seconda riguarda la valutazione della sua condotta: diversi tribunali di merito hanno ritenuto che l’erogazione facile da parte del finanziatore attenui la colpa del debitore. Il Tribunale di Spoleto, con la decisione del 27 maggio 2025, ha ammesso alla procedura un consumatore indebitato con finanziamenti reiterati proprio valorizzando il mancato controllo sulla solvibilità da parte di chi li aveva concessi.

Adesso, però, i limiti, che vanno detti con la stessa chiarezza. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha chiarito che la negligenza della finanziaria non cancella automaticamente la colpa grave del debitore: i due profili si valutano in modo autonomo. E con l’ordinanza n. 20725 del 22 luglio 2025 ha precisato che il finanziatore non è obbligato in ogni caso a cercare informazioni ulteriori rispetto a quelle dichiarate dal cliente: deve farlo “ove necessario”, e la valutazione si fa caso per caso. Infine, con l’ordinanza n. 6869 del 14 marzo 2025, la Corte ha confermato il rigetto dell’omologa per un consumatore che aveva taciuto alla banca i rapporti già in essere: se le informazioni fornite erano false o reticenti, la responsabilità ricade su chi le ha date.

Tradotto: l’argomento del merito creditizio è forte se lei ha detto la verità alle finanziarie e loro hanno ignorato segnali evidenti. È debole, o persino controproducente, se nelle richieste di finanziamento ha omesso debiti esistenti. Il Tribunale di Avellino (pronuncia segnalata nel marzo 2026) ha comunque ritenuto che la mancata menzione dei debiti pregressi non integri, di per sé sola, la colpa grave: serve una valutazione complessiva.

È un terreno in cui la competenza bancaria e quella da Gestore della crisi devono lavorare insieme: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, conosce i criteri con cui la condotta del debitore viene esaminata. La ricostruzione della cronologia dei finanziamenti, contratto per contratto, è il documento su cui si costruisce l’argomento.

E se ho firmato come garante per il prestito di mio figlio o per una società?

Dipende da che cosa ha garantito, ed è una distinzione che la Cassazione ha reso molto netta. Se ha fatto da garante al prestito personale di un familiare (l’auto del figlio, il finanziamento della nipote), quel debito resta di natura privata: lei resta un consumatore e il debito di garanzia può entrare nella ristrutturazione come gli altri. Il Tribunale di Termini Imerese, con una decisione del 30 maggio 2025, ha ritenuto che aver aiutato il figlio nella sua attività imprenditoriale prestando garanzia non escludesse, nel caso concreto, né la qualifica di consumatore né l’accesso alla procedura.

Se invece ha garantito i debiti di una società di cui era socio o amministratore, la musica cambia. Con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, la Cassazione ha confermato che non è consumatore la persona fisica la cui fideiussione sia espressione di un’attività professionale, e che il socio che garantisce finanziamenti funzionali all’impresa non può accedere al piano del consumatore per quelle esposizioni. Conta la sostanza economica dell’operazione, non l’etichetta formale.

Cosa succede allora se lei ha un misto: prestiti personali con le finanziarie e una fideiussione per la vecchia società? La strada della ristrutturazione del consumatore diventa impraticabile, ma restano aperte le altre: il concordato minore, che però richiede il voto favorevole dei creditori, e la liquidazione controllata, che non richiede voti e porta all’esdebitazione dopo tre anni. La scelta si fa confrontando numeri, non preferenze.

C’è poi il caso opposto, che molti trascurano: lei è il debitore principale e qualcun altro ha firmato come garante. Di questo parliamo nella sezione dedicata alla domanda che nessuno fa, perché è il punto in cui le sorprese sono più amare.

Non ho niente: né casa, né risparmi, e lo stipendio basta appena per vivere. C’è una strada?

Sì, ce ne sono due, e la scelta dipende da quanto “niente” è davvero niente.

La prima è la liquidazione controllata. Lei mette a disposizione i beni liquidabili (se esistono) e la quota del reddito che il giudice ritiene eccedente il necessario per mantenere lei e la sua famiglia. Un liquidatore gestisce l’attivo e lo distribuisce ai creditori. Trascorsi tre anni dall’apertura, o prima se la procedura si chiude, lei ottiene l’esdebitazione per tutto il residuo, a condizione che non ricorrano cause ostative legate alla sua condotta. Non serve il consenso delle finanziarie.

La seconda è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). È riservata alla persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Si ottiene una sola volta nella vita. Non si paga nulla subito, ma se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità rilevanti (un’eredità, una vincita, un aumento di reddito significativo) lei è tenuto a versarle ai creditori nei limiti previsti dalla norma.

Dove passa il confine tra le due? È uno dei punti più discussi. La legge collega la valutazione del reddito a un parametro: l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE del nucleo. I tribunali, però, lo leggono in modi diversi: il Tribunale di Ferrara (10 marzo 2025) ha escluso un’interpretazione puramente letterale che trasformerebbe in “incapiente” chi ha eccedenze di reddito destinabili ai creditori; il Tribunale di Rimini (6 febbraio 2025) ha invece considerato antieconomica una liquidazione per somme modeste. È dunque essenziale sapere come ragiona il tribunale competente.

Un paletto posto dalla Cassazione: con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 ha escluso che chi è già stato dichiarato fallito, senza ottenere l’esdebitazione della vecchia legge, possa usare l’art. 283 per gli stessi debiti.


Rischio di perdere la casa?

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, no, se il piano è costruito per tenerla. La procedura non impone la vendita dei beni: è lei a proporre come pagare, e può farlo con il reddito futuro, lasciando fuori l’abitazione.

C’è di più. Se sulla casa c’è un mutuo, l’art. 67, comma 5, CCII consente di proseguire a pagare le rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale alle scadenze originarie, a condizione che lei sia in regola alla data del deposito o che il giudice la autorizzi a saldare il pregresso scaduto. Il Tribunale di Pescara, con una decisione segnalata nel maggio 2025, ha rimesso in termini un debitore per il pagamento delle rate arretrate proprio per consentirgli di conservare il mutuo. Nel frattempo, le finanziarie chirografarie vengono ristrutturate in percentuale.

Il limite reale è questo: il piano deve comunque garantire ai creditori almeno quanto otterrebbero da una liquidazione. Se lei possiede una casa senza mutuo, con un valore significativo, e propone alle finanziarie una percentuale bassissima, il confronto con l’ipotesi liquidatoria può far cadere la proposta. In quel caso la soluzione è offrire di più, anche su un orizzonte più lungo, per “comprare” la conservazione dell’immobile.

Nella liquidazione controllata, invece, i beni vengono venduti. È per questo che, se c’è una casa da proteggere, la ristrutturazione è la strada da esplorare per prima.

Resterò segnalato in CRIF per sempre?

No, ma per un periodo la sua storia creditizia porterà traccia della procedura, e va messo in conto.

Le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia privati (CRIF, Experian, CTC e simili) seguono un codice di condotta che fissa tempi massimi di conservazione dei dati negativi, calcolati dalla data di regolarizzazione o di estinzione del rapporto. La Centrale Rischi di Banca d’Italia, dal canto suo, registra le esposizioni sopra una certa soglia. Durante e dopo la procedura, quindi, ottenere nuovi finanziamenti sarà difficile per un periodo.

Detto con franchezza: per chi ha già tre o quattro prestiti in sofferenza, la reputazione creditizia è compromessa comunque. La procedura di sovraindebitamento non peggiora un quadro che è già negativo; al contrario, gli dà una data di fine. Chi continua a rincorrere le rate senza procedura resta segnalato a tempo indeterminato, perché i rapporti non si chiudono mai.

C’è anche un aspetto che molti considerano un vantaggio, pur senza dirlo: per la durata del piano non potrà (e non dovrà) accendere nuovi debiti. È una disciplina imposta dall’esterno che, per chi è entrato nel circolo dei prestiti per pagare prestiti, rappresenta spesso il vero punto di svolta.

Un consiglio operativo: al termine della procedura, verifichi che le finanziarie abbiano aggiornato correttamente lo stato dei rapporti. Segnalazioni rimaste “aperte” su debiti esdebitati possono essere contestate.

E se dopo l’omologa non riesco più a pagare le rate del piano?

Non tutto è perduto, ma è il momento più delicato dell’intero percorso, e va gestito subito.

Il piano omologato è vincolante per lei come per i creditori. Se lei smette di pagare, l’art. 72 CCII consente al giudice di revocare l’omologazione, su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato. La revoca riporta le finanziarie nella posizione originaria, al netto di quanto hanno già incassato. Lo stesso accade se emerge che lei ha nascosto beni o creditori o ha aggravato dolosamente la propria situazione.

Ma un imprevisto non è un inadempimento colpevole. Se perde il lavoro, se si ammala, se il nucleo familiare cambia, gli strumenti ci sono: si può chiedere una modifica del piano quando l’esecuzione diventa impossibile per ragioni non imputabili, oppure si può chiedere la conversione della procedura in liquidazione controllata (art. 73), che porta comunque all’esdebitazione dopo tre anni. L’importante è attivarsi prima che un creditore chieda la revoca.

Per questo, fin dalla costruzione della proposta, un piano ben fatto lascia un margine: non si mette a disposizione ogni euro che avanza dal bilancio familiare, perché basta una caldaia rotta per far saltare tutto. Un piano leggermente meno generoso ma sostenibile è molto più prezioso di un piano ambizioso che si interrompe al quattordicesimo mese.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Di seguito due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici e costruite per mostrare il meccanismo; non si tratta di casi reali. Le spese della procedura sono indicate solo come voce prededucibile, perché vengono quantificate dall’OCC caso per caso.

Ipotesi 1 — Ristrutturazione dei debiti del consumatore con cessione del quinto. Lavoratore dipendente, stipendio netto 1.780 € al mese, nucleo di tre persone, nessun immobile. Debiti: cessione del quinto con residuo di 18.460 € (trattenuta 356 €/mese); prestito personale 12.930 € (rata 298 €); carta revolving 6.215 € (rata minima 185 €); finanziamento finalizzato 4.870 € (rata 142 €). Totale debiti: 42.475 €. Totale rate: 981 € al mese, contro un fabbisogno familiare documentato di 1.310 €. Il conto non torna di 511 € ogni mese.

Costruzione della proposta: reddito 1.780 € meno fabbisogno 1.310 € = 470 €; si lascia un margine di sicurezza e si detrae la quota per le spese prededucibili, arrivando a una disponibilità per i creditori di 351 € al mese per 60 mesi = 21.060 €. Percentuale di soddisfazione per i chirografari: 21.060 / 42.475 = 49,6% circa.

Distribuzione: cessionaria del quinto 9.153 €; prestito personale 6.411 €; revolving 3.081 €; finanziamento finalizzato 2.415 €. Con il decreto di apertura si chiede la sospensione della trattenuta del quinto. Confronto con la liquidazione: in assenza di beni, la liquidazione destinerebbe ai creditori solo l’eccedenza di reddito per tre anni, cioè meno di quanto offerto in cinque; la proposta supera quindi il test di convenienza. Esito, se il piano viene omologato ed eseguito: il debitore paga 21.060 € in cinque anni e i restanti 21.415 € diventano inesigibili. La rata mensile verso i creditori scende da 981 € a 351 €.

Ipotesi 2 — Liquidazione controllata con esdebitazione dopo tre anni. Lavoratrice dipendente, sola, stipendio netto 1.430 € al mese, un’auto del valore di 3.900 €, cinque finanziarie per un totale di 51.380 €, tra cui una garanzia prestata alla società del fratello (che esclude la ristrutturazione del consumatore). Il giudice, nella sentenza di apertura, fissa in 1.190 € la somma necessaria al mantenimento: l’eccedenza è di 240 € al mese.

Attivo della procedura in tre anni: 240 € × 36 = 8.640 € di reddito + 3.900 € dalla vendita dell’auto = 12.540 €, da cui vanno detratte le spese prededucibili prima del riparto. Ai creditori va, al lordo di tali spese, circa il 24,4% dei crediti. Allo scadere dei tre anni dall’apertura, verificate le condizioni di legge, il giudice concede l’esdebitazione: il residuo di 38.840 € non è più esigibile. Nessuna finanziaria ha dovuto dare il consenso. Il prezzo pagato è la perdita dell’auto e un triennio di reddito “contingentato”.

Il confronto tra le due ipotesi mostra la regola pratica: la ristrutturazione conserva i beni ma richiede un piano più lungo e una percentuale più alta; la liquidazione è più rapida e non dipende dai creditori, ma sacrifica i beni liquidabili.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Se io mi libero dei debiti, cosa succede a chi ha firmato con me?”

È la domanda che quasi nessuno ci pone all’inizio, e che dovrebbe essere la prima. Moltissimi finanziamenti al consumo hanno un coobbligato (il coniuge che ha firmato il contratto insieme a lei) o un garante (un genitore, un fratello, un amico che ha messo la firma “tanto per”). L’esdebitazione è un beneficio personale: libera lei, non loro. Il Codice della crisi fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori.

In pratica: se la finanziaria riceve nel suo piano il 45% e il contratto era firmato anche da suo padre come garante, la finanziaria può chiedere il 55% residuo a suo padre. Ed è ciò che normalmente fa, perché è il suo mestiere. Chi scopre questo meccanismo a omologa avvenuta vive la “liberazione” come un tradimento verso la persona che l’aveva aiutato.

Cosa si può fare? Diverse cose, ma tutte vanno pianificate prima. La prima: verificare la posizione economica del coobbligato o del garante, perché anch’egli potrebbe trovarsi in sovraindebitamento. La seconda: considerare la procedura familiare prevista dall’art. 66 CCII, che consente ai membri della stessa famiglia conviventi, o con debiti di origine comune, di presentare un’unica procedura; è spesso la soluzione più razionale quando i prestiti sono cointestati tra coniugi. La terza: calibrare il piano in modo che la percentuale destinata al creditore garantito tenga conto dell’esposizione del garante, entro i limiti della parità di trattamento. La quarta: esaminare il contratto di garanzia, che può presentare profili di invalidità o di inefficacia propri, indipendenti dal debito principale.

C’è poi un secondo lato della stessa domanda, sul piano pratico: il coobbligato che paga al posto suo ha, in teoria, un diritto di regresso verso di lei. Quel credito di regresso nasce da un debito anteriore e va considerato nella procedura. Ignorarlo significa ritrovarsi, a piano concluso, con un creditore in più: di solito una persona di famiglia.

Non è un motivo per rinunciare alla procedura. È un motivo per costruirla guardando tutti quelli che hanno firmato, non solo lei.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce su cui si fondano le risposte di questa pagina. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e perché conta per chi ha debiti con le finanziarie.

1. Cass. civ., sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Principio: l’eventuale negligenza della banca nel valutare il merito creditizio non esclude, di per sé, la colpa grave del consumatore; i due aspetti si esaminano separatamente, e l’apprezzamento dei fatti spetta al giudice di merito. La Corte osserva anche che, con il CCII, il termine “meritevolezza” ha perso il suo peso originario, e ciò che conta è l’assenza di colpa grave, malafede o frode. Rilevanza: chi punta tutto sull’imprudenza della finanziaria deve comunque dimostrare in positivo la propria condotta.

2. Cass. civ., sez. I, ord. 22 luglio 2025, n. 20672. Principio: il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato il sovraindebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB, perde soltanto il potere di contestare la convenienza della proposta; può ancora opporsi facendo valere difetti di legittimità. Rilevanza: definisce con precisione quanto “pesa” in giudizio l’erogazione imprudente di credito.

3. Cass. civ., sez. I, ord. 22 luglio 2025, n. 20725. Principio: il finanziatore non ha l’obbligo di acquisire sempre informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal consumatore; deve farlo quando è necessario, e la sua diligenza va valutata caso per caso. Rilevanza: la sanzione dell’art. 69, comma 2, non scatta automaticamente contro ogni finanziaria; serve dimostrare che un controllo necessario è stato omesso.

4. Cass. civ., sez. I, ord. 14 marzo 2025, n. 6869. Principio: se il consumatore ha fornito alla banca informazioni reticenti sui rapporti già in essere, la valutazione del merito creditizio risulta falsata per causa sua, e il rigetto dell’omologa può essere confermato. Rilevanza: la sincerità delle dichiarazioni rese al momento dei finanziamenti è un requisito sostanziale della strategia.

5. Cass. civ., sez. I, sent. 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: non è consumatore, ai fini della ristrutturazione, la persona fisica che ha prestato fideiussioni espressive di un’attività professionale o funzionali all’impresa; la nozione di consumatore del CCII coincide nella sostanza con quella del codice del consumo. Rilevanza: chi ha garantito i debiti di una società deve valutare procedure diverse dalla ristrutturazione del consumatore.

6. Cass. civ., sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676. Principio: nel testo dell’art. 67, comma 4, riformato nel 2024, il pagamento dei creditori privilegiati o ipotecari può iniziare anche dopo due anni dall’omologazione, a condizione che siano riconosciuti gli interessi legali. Rilevanza: amplia la flessibilità del piano quando accanto alle finanziarie c’è un creditore prelatizio, liberando risorse per i primi anni.

7. Cass. civ., sez. I, ord. 11 aprile 2025, n. 9549. Principio: sotto la vecchia L. 3/2012, la moratoria annuale per i creditori prelatizi va intesa come sospensione consentita del pagamento, in coerenza con la successiva evoluzione normativa. Rilevanza: conferma la continuità interpretativa tra la “legge 3” e il CCII, utile per chi ha procedure avviate prima del 2022.

8. Cass. civ., sez. I, ord. 27 febbraio 2025, n. 5157. Principio: può impugnare l’omologazione solo chi ha assunto la qualità di parte nella procedura; fa eccezione il creditore che non ha ricevuto valida comunicazione della proposta e dell’udienza. Rilevanza: la completezza e la correttezza delle comunicazioni a tutte le finanziarie (comprese le cessionarie dei crediti) protegge la stabilità del piano.

9. Cass. civ., sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: chi è stato dichiarato fallito secondo la vecchia legge fallimentare e non ha ottenuto l’esdebitazione di quel sistema non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti. Rilevanza: delimita l’uso dell’art. 283 CCII e impone di ricostruire la storia procedurale del debitore prima di scegliere lo strumento.

10. Cass. civ., sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Principio: chi è stato sottoposto a fallimento o a liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 chiede l’esdebitazione secondo presupposti e regole di quella procedura, non secondo il CCII. Rilevanza: spiega perché la “legge 3” continua a esistere per le procedure anteriori al 15 luglio 2022.

11. Corte costituzionale, sent. n. 55 del 2022. Principio: interpretando l’art. 8, comma 1-bis, L. 3/2012 (oggi art. 67, comma 3, CCII), la Corte ha ricondotto anche l’assegnazione giudiziale del quinto alla sorte del finanziamento, trattandolo come credito concorsuale non definitivamente trasferito. Rilevanza: è la base su cui i tribunali incidono anche sulle trattenute derivanti da pignoramenti già conclusi.

12. Trib. Trani, sent. n. 19 del 27 gennaio 2025. Principio: richiamando la Corte costituzionale, il tribunale ha omologato il piano e revocato le trattenute del quinto derivanti da pignoramento, osservando che la falcidia riduce l’obbligazione senza confliggere con l’effetto traslativo della cessione. Rilevanza: applicazione concreta del principio per chi ha già lo stipendio pignorato da una finanziaria.

13. Trib. Roma, sent. n. 586/2024, pubblicata l’11 ottobre 2024. Principio: il piano del consumatore è opponibile al cessionario del quinto in forza dell’art. 67, comma 3, CCII, senza necessità di ulteriori accertamenti; le cessioni volontarie possono essere sospese se pregiudicano la fattibilità. Rilevanza: conferma operativa della falcidiabilità della cessione del quinto.

14. Trib. Pistoia, decisione del 31 luglio 2024. Principio: la distinzione tra colpa lieve e colpa grave dipende dal grado di consapevolezza del debitore sulla sostenibilità degli impegni assunti; la sospensione della cessione del quinto può essere disposta per garantire la funzionalità del piano e la parità tra creditori. Rilevanza: offre un criterio chiaro per valutare le scelte di chi ha accumulato finanziamenti.

15. Trib. Spoleto, decisione del 27 maggio 2025. Principio: in un sovraindebitamento generato da finanziamenti reiterati, l’omessa verifica della solvibilità da parte dei finanziatori può attenuare la colpa del consumatore e consentirne l’accesso alla procedura. Rilevanza: mostra come, in concreto, la condotta delle finanziarie entri nella valutazione del giudice.

16. Trib. Roma, decisione del 30 maggio 2025. Principio: superato il vecchio requisito della meritevolezza, per l’accesso alla ristrutturazione basta, sul piano soggettivo, l’assenza di colpa grave nella genesi del sovraindebitamento. Rilevanza: conferma che il filtro attuale è più accessibile di quello della L. 3/2012 originaria.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando qualcuno ci pone questa domanda, rispondiamo con un elenco di attività, non con promesse. Ecco che cosa fa lo Studio Monardo per chi vuole liberarsi dei debiti con le finanziarie attraverso gli strumenti dell’ex legge 3.

  1. Ricostruiamo la mappa completa dei debiti, incrociando Centrale Rischi, report CRIF e documentazione contrattuale, per individuare ogni finanziaria, ogni cessionario e ogni coobbligato.
  2. Esaminiamo i contratti di finanziamento e delle carte revolving, verificando TAEG, rispetto del tasso soglia, clausole su commissioni e polizze, per ammettere nella procedura solo il credito effettivamente dovuto.
  3. Ricostruiamo la cronologia delle erogazioni e documentiamo, dove sussiste, la violazione dell’art. 124-bis TUB, predisponendo l’argomento sul merito creditizio in modo coerente con l’orientamento della Cassazione.
  4. Scegliamo lo strumento corretto tra ristrutturazione del consumatore, procedura familiare, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente, confrontando i numeri di ciascuna ipotesi.
  5. Costruiamo il piano sul reddito reale, quantificando con documenti le spese necessarie alla famiglia e lasciando un margine di sicurezza che ne protegga la tenuta nel tempo.
  6. Predisponiamo la domanda e curiamo il rapporto con l’OCC, fornendo al gestore una documentazione ordinata che gli consenta di redigere una relazione completa.
  7. Chiediamo le misure protettive e la sospensione delle cessioni del quinto e delle trattenute da pignoramento, quando necessarie alla fattibilità del piano.
  8. Rispondiamo alle osservazioni delle finanziarie e, se occorre, ne contestiamo la legittimazione a discutere la convenienza del piano ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCII.
  9. Valutiamo la posizione di garanti e coobbligati, considerando la procedura familiare quando i debiti sono comuni.
  10. Assistiamo nella fase di esecuzione e, se sopravviene un imprevisto, predisponiamo la richiesta di modifica o di conversione prima che un creditore chieda la revoca.

Chi è il professionista che coordina questo lavoro? L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema, la qualifica che pesa di più è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al ruolo di fiduciario di un OCC: significa conoscere, per esperienza diretta, che cosa un gestore deve verificare, quali documenti gli servono, dove una proposta rischia di incagliarsi. Una precisazione di trasparenza: nella sua procedura il gestore sarà un professionista terzo nominato dall’Organismo; lo Studio la assiste come difensore, dalla sua parte. E la competenza in diritto bancario dello staff coordinato dall’Avvocato è quella che serve per leggere i contratti delle finanziarie con occhio critico.

La strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: se una finanziaria reclama contro l’omologa, o se un diniego va impugnato, non si ricomincia da capo con un altro professionista. Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché il piano è insieme un atto giuridico e un documento economico, e deve reggere su entrambi i fronti.


In sintesi

Tre messaggi restano da tutte queste risposte. Primo: i debiti con le finanziarie, compresa la cessione del quinto, si possono ridurre e poi cancellare con gli strumenti dell’ex legge 3, oggi inseriti nel Codice della crisi, anche senza il consenso delle finanziarie. Secondo: la procedura premia chi arriva presto e con dichiarazioni sincere; l’imprudenza di chi ha concesso i prestiti aiuta, ma non sostituisce la prova della propria correttezza. Terzo: la liberazione riguarda lei, non chi ha firmato con lei; garanti e coobbligati vanno considerati fin dall’inizio.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è esattamente il punto d’incontro tra due competenze certificate dell’Avvocato: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che conosce la procedura dall’interno, e quella di coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, che legge i contratti delle finanziarie e ne verifica la correttezza. Analizzeremo la sua situazione, verificheremo quale strumento è percorribile e costruiremo con lei una proposta sostenibile.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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