Liquidazione Giudiziale E Fallimento: Tutte Le Differenze Spiegate Facile

Molti imprenditori usano ancora la parola “fallimento”. Il legislatore, invece, dal 15 luglio 2022 non la usa più: per le nuove procedure l’istituto si chiama liquidazione giudiziale ed è regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII). Non si tratta di un semplice cambio di nome. Cambiano il periodo “sospetto” per le revocatorie, i tempi per insinuarsi al passivo, la sorte dei rapporti di lavoro, i tempi dell’esdebitazione. E, soprattutto, le due discipline convivono ancora: chi ha ricevuto un ricorso per fallimento prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla vecchia legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) fino alla fine.

Il rischio principale è applicare le regole sbagliate: un termine calcolato secondo la legge fallimentare, quando la procedura è di liquidazione giudiziale (o viceversa), può far perdere un reclamo, un’insinuazione o un’esdebitazione.

Lo Studio Monardo segue questa materia per ragioni precise e verificabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: opera cioè proprio nella fase che precede, e spesso evita, la liquidazione giudiziale. È avvocato cassazionista, e quindi può impugnare la sentenza di apertura dal reclamo in Corte d’Appello fino al ricorso in Cassazione. È Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, e segue perciò anche le imprese “minori” che restano fuori dalla liquidazione giudiziale e ricadono nella liquidazione controllata.

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Inquadramento normativo: che cosa sono, tecnicamente, fallimento e liquidazione giudiziale

Sul piano normativo, entrambe sono procedure concorsuali liquidatorie. “Concorsuali” significa che coinvolgono tutti i creditori insieme, secondo la regola della parità di trattamento (par condicio creditorum) salvo le cause legittime di prelazione. “Liquidatorie” significa che il loro scopo è trasformare in denaro il patrimonio dell’impresa insolvente e distribuirlo ai creditori.

La liquidazione giudiziale è la procedura, disciplinata dagli artt. 121 e seguenti CCII, con cui il tribunale, accertato lo stato di insolvenza di un imprenditore commerciale non “minore”, lo priva dell’amministrazione dei beni e ne affida la liquidazione a un curatore, sotto il controllo del giudice delegato. Il fallimento era la stessa cosa nella legge fallimentare (artt. 1 e 5 l.fall.).

La sostituzione terminologica

L’art. 349 CCII stabilisce che, nelle leggi vigenti, i termini “fallimento”, “procedura fallimentare” e “fallito” si intendono sostituiti da “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”. La ratio è duplice. Da un lato, eliminare lo stigma sociale legato alla parola “fallito”. Dall’altro, allineare il sistema italiano alla Direttiva (UE) 2019/1023 (cosiddetta Direttiva Insolvency), che punta al recupero dell’imprenditore onesto e a una seconda opportunità.

La disciplina transitoria

L’art. 390 CCII è la norma chiave. Prevede che i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima del 15 luglio 2022, e le procedure di fallimento pendenti a quella data, siano definiti secondo la legge fallimentare. La Cassazione ne dà una lettura ampia. Con la sentenza n. 22772 del 6 luglio 2026, la Prima Sezione ha affermato che il ricorso di fallimento anteriore al 15 luglio 2022 trascina sotto la legge fallimentare anche la domanda di concordato preventivo presentata dopo quella data e le successive domande di liquidazione giudiziale, che vanno trattate unitariamente. Allo stesso modo, con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025, la Corte ha escluso che il vecchio fallito possa chiedere l’esdebitazione secondo le norme del CCII: resta applicabile l’art. 142 l.fall.

In termini operativi: la prima domanda da porsi non è “che cosa prevede la legge”, ma “quale legge si applica”. La risposta dipende dalla data di deposito del primo ricorso.

Distinzione dagli istituti affini

La liquidazione giudiziale va distinta da tre istituti che spesso vengono confusi con essa.

La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) è la procedura liquidatoria per i debitori “sovraindebitati”: consumatori, professionisti, imprese minori, imprenditori agricoli, start-up innovative. Ha lo stesso scopo, ma presupposti, organi e costi diversi.

Il concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII) è uno strumento di regolazione della crisi: il debitore propone ai creditori un piano, in continuità o liquidatorio, e conserva l’amministrazione dei beni sotto la vigilanza del commissario.

La composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII, che hanno assorbito il D.L. 118/2021) è un percorso stragiudiziale, assistito da un esperto indipendente, per risanare l’impresa prima che l’insolvenza diventi irreversibile.

Esempio concreto. Una s.r.l. commerciale con debiti per 1,3 milioni di euro, che non paga fornitori e banche da otto mesi, è candidata alla liquidazione giudiziale. Una ditta individuale di artigianato con attivo di 90.000 euro e debiti per 140.000 euro, invece, è impresa minore: non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, ma solo a liquidazione controllata. Se la stessa s.r.l. avesse ancora un nucleo di attività redditizia, potrebbe valutare la composizione negoziata o il concordato prima che un creditore depositi il ricorso.


Requisiti e termini: chi può finire in liquidazione giudiziale e con quali scadenze

La disciplina prevede requisiti soggettivi e oggettivi. Sono gli stessi, nella sostanza, di quelli del fallimento. La Cassazione, con la pronuncia n. 23418/2026, ha confermato che i principi consolidati formatisi sull’esenzione dal fallimento si applicano anche all’apertura della liquidazione giudiziale.

Requisito soggettivo: imprenditore commerciale non minore

La procedura si applica all’imprenditore che esercita un’attività commerciale, anche se non a fine di lucro, in forma individuale o collettiva (art. 121 CCII). Sono esclusi l’imprenditore agricolo, gli enti pubblici e l’impresa minore.

L’impresa minore è definita dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Deve presentare congiuntamente tre requisiti:

  • attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività, se più breve);
  • ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo;
  • debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

Va precisato che basta superare una sola soglia, anche in un solo esercizio, perché l’impresa esca dalla categoria delle imprese minori. Le soglie coincidono con quelle dell’art. 1 l.fall. L’onere di provare di essere impresa minore grava sul debitore. Chi non deposita i bilanci o li deposita incompleti rischia di non riuscire a dimostrare l’esenzione.

Requisito oggettivo: lo stato di insolvenza

L’art. 2, comma 1, lett. b), CCII definisce l’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La formula riproduce l’art. 5 l.fall.

Va distinta dalla crisi (art. 2, lett. a), che è lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza, e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei dodici mesi successivi. La crisi apre la strada agli strumenti di regolazione; l’insolvenza apre anche la strada alla liquidazione giudiziale.

Per le società in liquidazione il criterio è diverso: si guarda soprattutto alla capacità del patrimonio di soddisfare integralmente i creditori. La Cassazione (ord. n. 31086 del 27 novembre 2025) ha precisato che in questa valutazione il giudice può anche non attribuire alcun valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali, se non esistono prospettive concrete di realizzo.

Soglia minima dei debiti scaduti

L’art. 49, comma 5, CCII stabilisce che non si apre la liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell’istruttoria, è inferiore a 30.000 euro. Stessa soglia dell’art. 15, ultimo comma, l.fall.

Legittimazione a chiedere l’apertura

La domanda può essere proposta dal debitore, dagli organi di controllo e vigilanza sull’impresa, da uno o più creditori e dal Pubblico Ministero (art. 37 CCII). Sul punto la giurisprudenza recente ha ampliato il perimetro:

  • il PM può agire ogni volta che apprende la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie, anche fuori da un procedimento penale (Cass. ord. n. 31638 del 4 dicembre 2025);
  • l’iniziativa del PM è autonoma rispetto a quella dei creditori, anche se nasce da una segnalazione del tribunale fatta dopo la desistenza di un creditore (Cass. n. 30904 del 25 novembre 2025);
  • l’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. è legittimato a chiedere la liquidazione giudiziale della società, e l’assemblea non può impedirglielo (Cass. n. 34881/2025).

Imprese cessate

L’art. 33 CCII consente di aprire la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cessazione dell’attività (per le imprese iscritte, dalla cancellazione dal registro delle imprese), se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo. Corrisponde all’art. 10 l.fall.

Tabella dei termini principali

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Apertura dopo la cessazione: 1 annoCancellazione dal registro imprese (art. 33 CCII)Decadenziale per chi chiede l’aperturaLa procedura non può più essere aperta
Reclamo contro la sentenza di apertura: 30 giorniNotifica al debitore; per gli altri, iscrizione nel registro imprese (art. 51 CCII)PerentorioLa sentenza diventa definitiva
Ricorso per Cassazione: 30 giorniNotifica della sentenza della Corte d’Appello (art. 51 CCII)PerentorioInammissibilità del ricorso
Domanda di ammissione al passivoFino a 30 giorni prima dell’udienza di verifica (art. 201 CCII)Perentorio ai fini della tempestivitàLa domanda diventa tardiva
Domande tardive: 6 mesi (fino a 12 nei casi complessi)Deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 208 CCII)PerentorioAmmissibili solo se il ritardo non è imputabile
Domande “ultratardive”: 60 giorniCessazione della causa non imputabile o sorgere del credito (art. 208, co. 3)PerentorioEsclusione dal concorso
Opposizione/impugnazione dello stato passivo: 30 giorniComunicazione del curatore (artt. 206-207 CCII)PerentorioLo stato passivo si consolida
Revocatoria atti anormali: 1 annoA ritroso dal deposito della domanda di apertura (artt. 166 e 170 CCII)Periodo sospettoL’atto non è revocabile con la presunzione di legge
Revocatoria atti normali: 6 mesiA ritroso dal deposito della domandaPeriodo sospettoServe la prova della conoscenza dell’insolvenza
Atti a titolo gratuito: 2 anniA ritroso dal deposito della domanda (art. 163 CCII)Periodo sospettoOltre il biennio si applicano le regole ordinarie
Azioni del curatore: 3 anni / 5 anniApertura della procedura / compimento dell’atto (art. 170 CCII)DecadenzaIl curatore non può più agire
Rapporti di lavoro: 4 mesi (prorogabili)Apertura della procedura (art. 189 CCII)Termine per la scelta del curatoreRisoluzione di diritto dei rapporti
Esdebitazione: 3 anniApertura della procedura, se non ancora chiusa (art. 279 CCII)Condizione temporalePrima non si può chiedere

Il termine più critico è quello di 30 giorni per il reclamo contro la sentenza di apertura: scaduto quello, la sentenza non si discute più.

Quanto alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), l’art. 9 CCII la dichiara applicabile ai termini del codice salvo diversa previsione. Tuttavia per alcuni procedimenti la legge o la giurisprudenza la escludono: la Cassazione, con l’ordinanza n. 20178 depositata il 16 giugno 2026, ha negato la sospensione feriale per il ricorso in Cassazione in materia di liquidazione controllata. In termini operativi, per i termini di impugnazione della sentenza di apertura è prudente calcolare la scadenza come se la sospensione dal 1° al 31 agosto non operasse.


Procedura passo-passo: dal ricorso alla chiusura

La liquidazione giudiziale si inserisce nel procedimento unitario (art. 40 CCII): un unico modello processuale per tutte le domande di regolazione della crisi e di liquidazione giudiziale. È una delle novità strutturali rispetto al fallimento, dove istruttoria prefallimentare e concordato seguivano binari distinti.

1. Il ricorso. Il creditore, il PM, gli organi di controllo o il debitore depositano il ricorso presso il tribunale competente. Il debitore che chiede la propria liquidazione deve allegare le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, e gli altri documenti indicati dall’art. 39 CCII. Per le società, la Cassazione (n. 30903 del 25 novembre 2025) ha chiarito che la decisione degli amministratori di chiedere la liquidazione giudiziale non richiede il verbale notarile previsto dall’art. 120-bis CCII per gli strumenti di regolazione: basta che il ricorso sia sottoscritto da chi ha la rappresentanza della società.

2. Il giudice competente. È il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Per le persone giuridiche si presume che coincida con la sede legale risultante dal registro delle imprese; per le persone fisiche, con la sede effettiva dell’attività. Il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito del ricorso non sposta la competenza (art. 28 CCII). La presunzione della sede legale può essere superata, come ha ricordato la Cassazione con la pronuncia n. 31727 del 2025, quando il centro effettivo degli interessi si trova altrove. Per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione la competenza spetta al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa.

3. La convocazione e la notifica. Il tribunale fissa l’udienza con decreto. Il ricorso e il decreto vanno notificati al debitore, di regola all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese. La Cassazione è tornata di recente sulle modalità della notifica quando all’impresa è stato attribuito un domicilio digitale d’ufficio (n. 16186/2026). Tra la notifica e l’udienza deve intercorrere un termine minimo a difesa. Va precisato che la mancata costituzione del debitore non blocca la procedura: il tribunale decide comunque, sulla base degli atti.

4. L’istruttoria. Il debitore può depositare memorie, documenti e relazioni tecniche. Il tribunale può disporre accertamenti d’ufficio, anche tramite la Guardia di Finanza o un consulente. È questo il momento per dimostrare di essere impresa minore, di non essere insolvente o che i debiti scaduti non raggiungono i 30.000 euro.

5. La sentenza di apertura. Se sussistono i presupposti, il tribunale apre la liquidazione giudiziale con sentenza (art. 49 CCII). La sentenza nomina il giudice delegato e il curatore; ordina al debitore di depositare entro tre giorni bilanci, scritture contabili e fiscali e l’elenco dei creditori; fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo entro 120 giorni dal deposito (150 nei casi di particolare complessità); assegna ai creditori e ai terzi il termine per le domande di ammissione. Se invece respinge il ricorso, provvede con decreto motivato.

6. Gli effetti immediati. Dalla data della sentenza il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore (spossessamento, art. 142 CCII). Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti dopo l’apertura sono inefficaci verso i creditori (art. 144 CCII). Nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII). Se era in corso una composizione negoziata, con l’apertura della liquidazione giudiziale quel percorso viene meno, e con esso l’interesse a coltivare il contenzioso sulle misure protettive (Cass. n. 20846/2026).

7. L’impugnazione. Contro la sentenza si propone reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni (art. 51 CCII). Il procedimento di reclamo ha natura camerale: la Corte decide anche se le parti non compaiono (Cass. n. 31086/2025). Il reclamo non sospende di per sé gli effetti della sentenza, ma si può chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo (art. 52 CCII). Contro la decisione della Corte d’Appello si ricorre in Cassazione entro 30 giorni dalla notifica. L’errore più frequente è presentare un reclamo “generico”, senza allegare prove sui presupposti: la Corte valuta la situazione, ma chi reclama deve darle gli elementi per farlo.

8. L’accertamento del passivo. I creditori depositano le domande di ammissione per via telematica all’indirizzo PEC del curatore. Il curatore predispone il progetto di stato passivo; il giudice delegato lo rende esecutivo con decreto. Le domande tardive sono ammesse entro sei mesi dal deposito del decreto (nella legge fallimentare erano dodici). Per i crediti sorti durante la procedura, la Cassazione (n. 12096 del 30 aprile 2026) ha chiarito che il termine di sessanta giorni dell’art. 208, comma 3, decorre dal giorno in cui il credito è sorto.

9. La liquidazione dell’attivo. Il curatore redige il programma di liquidazione entro 150 giorni dalla sentenza, e comunque non oltre 180 (art. 213 CCII), indicando anche il termine entro cui completerà le vendite. Le vendite avvengono con procedure competitive, di regola telematiche. Il curatore esercita le azioni revocatorie e di responsabilità.

10. Riparti, chiusura, esdebitazione. Il ricavato viene distribuito secondo l’ordine delle prelazioni. La procedura si chiude con decreto (art. 233 CCII) quando l’attivo è stato ripartito, quando non ci sono domande di ammissione, quando i creditori sono stati tutti soddisfatti o quando la prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori. La persona fisica può poi chiedere l’esdebitazione.

Le differenze operative in sintesi

ProfiloFallimento (l.fall.)Liquidazione giudiziale (CCII)
Nome del debitore“Fallito”“Debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”
ProcedimentoIstruttoria prefallimentare autonoma (art. 15)Procedimento unitario (art. 40)
Periodo sospetto revocatoriaA ritroso dalla sentenza di fallimentoA ritroso dal deposito della domanda (art. 170)
Domande tardive12 mesi (fino a 18)6 mesi (fino a 12)
Rapporti di lavoroNessuna norma specificaSospensione e scelta del curatore (art. 189)
EsdebitazioneDopo la chiusura (art. 142-143)Alla chiusura o decorsi 3 anni dall’apertura (art. 279)
ReatiBancarotta artt. 216 ss. l.fall.Bancarotta artt. 322 ss. CCII
Fase preventivaAssenteComposizione negoziata e assetti adeguati

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le simulazioni che seguono sono esempi dimostrativi di calcolo. Non riproducono casi reali.

Esempio 1 — Soglie dimensionali e soglia dei 30.000 euro

Dati di partenza. Impresa individuale commerciale, attività di commercio all’ingrosso. Valori degli ultimi tre esercizi:

EsercizioAttivo patrimonialeRicavi lordiDebiti totali
2023287.450 €184.300 €412.900 €
2024312.870 €196.520 €458.210 €
2025268.140 €171.090 €471.630 €

Verifica delle soglie dell’art. 2, lett. d), CCII. Ricavi: sempre sotto 200.000 euro. Debiti: sempre sotto 500.000 euro. Attivo: nel 2024 supera i 300.000 euro (312.870 €). I requisiti devono sussistere congiuntamente in tutti e tre gli esercizi. Ne consegue che l’impresa non è minore ed è assoggettabile a liquidazione giudiziale.

Seconda verifica: la soglia dell’art. 49, comma 5. Il ricorso è presentato da un fornitore per 19.460 €. Dagli atti dell’istruttoria risulta un secondo debito scaduto verso un altro fornitore per 8.370 €. Totale: 27.830 €. È sotto i 30.000 euro: il tribunale non può aprire la procedura.

Variante. Prima dell’udienza interviene un terzo creditore con un credito scaduto di 6.940 €. Il totale sale a 34.770 €. La soglia è superata e, se l’insolvenza è accertata, il tribunale apre la liquidazione giudiziale.

In termini operativi, il debitore che vuole difendersi deve lavorare su due fronti: la documentazione contabile dei tre esercizi e la ricostruzione precisa dei debiti effettivamente scaduti. Un bilancio 2024 riclassificato correttamente, ad esempio con una diversa valutazione del magazzino, può fare la differenza sul primo fronte; la prova di pagamenti o contestazioni fondate sul secondo.

Esempio 2 — Periodo sospetto, reclamo ed esdebitazione a confronto tra le due discipline

Dati di partenza. S.n.c. commerciale. Un creditore deposita il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 14 marzo 2025. Il tribunale apre la procedura con sentenza del 9 ottobre 2025, notificata alla società il 13 ottobre 2025.

Atti compiuti dalla società prima dell’apertura:

  • 2 maggio 2024: cessione di un furgone a un fornitore in pagamento di un debito di 23.480 € (datio in solutum, cioè pagamento con mezzi anormali);
  • 18 ottobre 2024: bonifico di 11.715 € a un altro fornitore per una fattura scaduta (pagamento con mezzi normali).

Calcolo secondo il CCII (art. 166 e art. 170). Il periodo sospetto si conta a ritroso dal deposito della domanda.

  • Atti anormali: un anno prima del 14 marzo 2025, cioè dal 14 marzo 2024. La cessione del 2 maggio 2024 cade dentro il periodo: è revocabile, salvo che il fornitore provi di non conoscere lo stato di insolvenza.
  • Atti normali: sei mesi prima del 14 marzo 2025, cioè dal 14 settembre 2024. Il bonifico del 18 ottobre 2024 cade dentro il periodo: è revocabile se il curatore prova che il fornitore conosceva l’insolvenza.

Confronto con la legge fallimentare (art. 67 l.fall.). Il periodo si contava dalla sentenza. Un anno prima del 9 ottobre 2025 significa dal 9 ottobre 2024: la cessione del 2 maggio 2024 sarebbe stata fuori dal periodo sospetto. Sei mesi prima del 9 ottobre 2025 significa dal 9 aprile 2025: anche il bonifico del 18 ottobre 2024 sarebbe stato fuori.

Scadenze successive:

  • Reclamo della società contro la sentenza: 30 giorni dalla notifica del 13 ottobre 2025, cioè entro il 12 novembre 2025.
  • Decadenza del curatore dalle azioni revocatorie: tre anni dall’apertura, cioè entro il 9 ottobre 2028, e comunque entro cinque anni dal compimento dell’atto (per la cessione, entro il 2 maggio 2029: prevale quindi il primo limite).
  • Esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili (persone fisiche): se la procedura non è ancora chiusa, può essere chiesta decorsi tre anni dall’apertura, cioè dal 9 ottobre 2028, in presenza delle condizioni dell’art. 280 CCII.

Ultimo passaggio: lo stato passivo è reso esecutivo con decreto depositato il 20 gennaio 2026. Un creditore che non si era insinuato può depositare domanda tardiva fino al 20 luglio 2026 (sei mesi). Con la legge fallimentare avrebbe avuto dodici mesi.

Il risultato pratico dell’esempio è netto: lo spostamento della decorrenza al deposito della domanda allarga la finestra di revocabilità di tutti i mesi che separano ricorso e sentenza. Per i creditori che hanno ricevuto pagamenti o garanzie nell’anno precedente, il rischio di revocatoria è oggi più alto.


Casi particolari: le situazioni fuori dalla regola generale

1. La società cancellata dal registro delle imprese

La cancellazione non mette al riparo. Entro un anno la liquidazione giudiziale può essere aperta (art. 33 CCII), e la società cancellata partecipa al procedimento attraverso il suo ultimo legale rappresentante. La Cassazione ha applicato la regola anche alla società incorporata per fusione, che entro l’anno dalla cancellazione può essere dichiarata fallita se insolvente (n. 14414/2024). Con la pronuncia n. 33590 del 22 dicembre 2025, relativa a una società in liquidazione ormai estinta, la Corte ha inoltre escluso che, in quella situazione, l’accertamento dell’insolvenza possa basarsi sul criterio “statico” tipico delle società in liquidazione ancora in vita. Va precisato che la cancellazione ha effetti anche sugli strumenti alternativi: l’art. 33, comma 4, CCII rende inammissibili le domande di accesso agli strumenti di regolazione presentate dall’imprenditore cancellato.

2. I soci illimitatamente responsabili

Nelle società di persone (s.n.c., s.a.s. per gli accomandatari, società di fatto), la liquidazione giudiziale della società determina l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII), compresi quelli receduti o esclusi da meno di un anno se l’insolvenza riguarda debiti anteriori. L’estensione ha un peso personale enorme: il socio perde la disponibilità del proprio patrimonio. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha ribadito che l’estensione al socio opera come effetto di legge, con retroattività degli effetti della nuova sentenza (n. 22685/2026), e che l’estensione dall’imprenditore individuale a una società di fatto richiede un accertamento rigoroso dell’attività realmente svolta (n. 482/2026). Sul versante positivo, l’esdebitazione della società giova anche ai soci illimitatamente responsabili, ma non a fideiussori e coobbligati (art. 278 CCII).

3. I gruppi di imprese

Il CCII disciplina espressamente i gruppi (artt. 284 ss.), con la possibilità di una procedura unitaria di liquidazione giudiziale per più imprese dello stesso gruppo. Nella legge fallimentare mancava una disciplina organica. La Cassazione (n. 31638/2025) ha confermato l’apertura della liquidazione giudiziale di una s.r.l. appartenente a un gruppo anche quando gli accertamenti del PM riguardavano il soggetto persona fisica ritenuto dominus di fatto, e ha ammesso che i finanziamenti dei soci siano considerati debiti della società nella valutazione dell’insolvenza.

4. Le imprese al confine: minori, agricole, start-up innovative

L’impresa minore e l’imprenditore agricolo non vanno in liquidazione giudiziale, ma possono essere assoggettati a liquidazione controllata, anche su istanza di un creditore. Lo stesso vale, nei limiti previsti dalla legge speciale, per le start-up innovative. La differenza non è solo formale: nella liquidazione controllata la procedura è gestita da un liquidatore (spesso un gestore dell’OCC), l’esdebitazione opera di diritto alla chiusura o dopo tre anni, e le regole sulle revocatorie e sull’accertamento del passivo sono semplificate.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, lavora esattamente su questo confine: verificare se un’impresa è davvero soggetta a liquidazione giudiziale o se deve essere indirizzata verso gli strumenti del sovraindebitamento.

5. Le procedure “a cavallo” del 15 luglio 2022

Un ricorso di fallimento depositato a giugno 2022, seguito da una domanda di concordato a settembre 2022 e da nuovi ricorsi di creditori nel 2023, resta interamente nella legge fallimentare (Cass. n. 22772/2026). L’ex fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può recuperarla chiedendo l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCII per gli stessi debiti (Cass. n. 30108 del 14 novembre 2025).


Domande frequenti

Il fallimento esiste ancora?

Sì, ma solo per il passato. Le procedure nate da ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022 continuano a chiamarsi fallimento e a seguire la legge fallimentare fino alla chiusura. Per ogni ricorso depositato dal 15 luglio 2022 in poi si apre la liquidazione giudiziale secondo il CCII. Nel linguaggio comune la parola “fallimento” sopravvive, e molti atti la usano ancora in modo improprio. Per capire quali regole si applicano al proprio caso occorre controllare la data di deposito del primo ricorso, non la data della sentenza né il nome usato nella corrispondenza.

La liquidazione giudiziale è meno grave del fallimento?

Negli effetti principali no. Lo spossessamento, il blocco delle azioni esecutive, la liquidazione dei beni da parte del curatore e le responsabilità penali per bancarotta restano sostanzialmente identici. Cambiano però alcuni aspetti rilevanti: scompare la qualifica di “fallito”, l’esdebitazione può essere chiesta dopo tre anni anche se la procedura non è chiusa, esistono strumenti di allerta e di composizione negoziata per intervenire prima. Per i creditori che hanno ricevuto pagamenti, invece, la nuova disciplina è più severa, perché il periodo sospetto si calcola dal deposito della domanda.

Una piccola impresa può finire in liquidazione giudiziale?

Solo se supera almeno una delle soglie dell’art. 2, lett. d), CCII: 300.000 euro di attivo, 200.000 euro di ricavi lordi, 500.000 euro di debiti. Se le rispetta tutte e tre, è impresa minore e può essere assoggettata solo alla liquidazione controllata o accedere agli strumenti del sovraindebitamento. Attenzione: la prova di essere sotto soglia spetta al debitore, di regola attraverso i bilanci degli ultimi tre esercizi. Chi non tiene la contabilità o non la deposita rischia che il tribunale non consideri dimostrata l’esenzione.

Posso chiudere la società per evitare la liquidazione giudiziale?

No. La cancellazione dal registro delle imprese non impedisce l’apertura della procedura per un anno (art. 33 CCII), se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo. In più, la cancellazione rende inammissibile l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, come il concordato. Chiudere in fretta una società indebitata può quindi peggiorare la situazione: si perde la possibilità di negoziare e si resta esposti alla procedura liquidatoria, con eventuali profili di responsabilità per amministratori e liquidatori.

Quanto tempo ho per oppormi alla sentenza di apertura?

Trenta giorni. Per il debitore decorrono dalla notificazione della sentenza; per ogni altro interessato dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (art. 51 CCII). Il reclamo si propone alla Corte d’Appello. Il termine è perentorio: una volta scaduto, la sentenza diventa definitiva. Poiché la giurisprudenza tende a escludere la sospensione feriale in questa materia, il calcolo va fatto prudenzialmente senza contare la pausa di agosto. Contro la decisione della Corte d’Appello si può proporre ricorso per Cassazione entro trenta giorni dalla notifica.

Sono stato dichiarato fallito nel 2021: posso usare l’esdebitazione del Codice della crisi? (caso limite)

No, secondo la Cassazione. L’esdebitazione è considerata la fase conclusiva della procedura di fallimento e segue la legge in base alla quale la procedura è stata aperta. Si applicano quindi gli artt. 142 e seguenti l.fall., con i loro presupposti, anche se la domanda è presentata dopo il 15 luglio 2022 (Cass. n. 14835/2025). Inoltre, se l’esdebitazione fallimentare non è stata ottenuta, non si può ripiegare sull’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283 CCII per gli stessi debiti (Cass. n. 30108/2025). Occorre quindi verificare subito se i requisiti dell’art. 142 l.fall. sono soddisfatti.


Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono delineano come la Cassazione sta interpretando il passaggio dal fallimento alla liquidazione giudiziale. Per ciascuna sono indicati estremi, principio (riformulato) e rilevanza per il tema.

1. Cass. civ., Sez. I, sent. 6 luglio 2026, n. 22772. Principio: un ricorso per fallimento depositato prima del 15 luglio 2022 porta sotto la legge fallimentare anche la domanda di concordato preventivo proposta dopo quella data e le successive domande di liquidazione giudiziale, che vanno trattate insieme. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento sull’art. 390 CCII. Impedisce di “migrare” nel nuovo codice depositando una domanda successiva.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Principio: l’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi è stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dall’art. 142 l.fall., perché è la fase conclusiva della procedura fallimentare e non un procedimento autonomo. Rilevanza: segna il confine tra i due regimi su uno degli effetti più importanti per la persona fisica.

3. Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: l’ex fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può chiedere, per la stessa esposizione, il beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente previsto dall’art. 283 CCII. Rilevanza: chiude una possibile “scorciatoia” tra fallimento e sovraindebitamento.

4. Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2024, n. 25946. Principio: nel fallimento, il requisito della soddisfazione almeno parziale dei creditori per l’esdebitazione non si risolve in un calcolo percentuale meccanico, ma richiede una valutazione delle circostanze concrete. Rilevanza: resta decisiva per tutte le esdebitazioni che, in base alla disciplina transitoria, seguono ancora la legge fallimentare.

5. Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. Principio: la domanda di liquidazione giudiziale della società decisa dagli amministratori non richiede il verbale notarile né la pubblicità previsti dall’art. 120-bis CCII per gli strumenti di regolazione; basta la sottoscrizione di chi ha la rappresentanza legale. Rilevanza: distingue la liquidazione giudiziale “in proprio” dagli strumenti di regolazione, una distinzione che nella legge fallimentare non si poneva negli stessi termini.

6. Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30904. Principio: l’iniziativa del PM per l’apertura della liquidazione giudiziale è autonoma rispetto a quella dei creditori, anche se nasce da una segnalazione del tribunale successiva alla desistenza del creditore; il giudice che ha fatto la segnalazione non perde la sua terzietà. Rilevanza: l’accordo con il creditore istante non chiude necessariamente la partita.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31638. Principio: il PM può chiedere l’apertura ogni volta che acquisisce la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie, anche fuori da un procedimento penale; i finanziamenti dei soci possono essere valutati come debiti della società ai fini dell’insolvenza. Rilevanza: conferma che l’art. 38 CCII ha ampliato i poteri del PM rispetto all’art. 7 l.fall.

8. Cass. civ., Sez. I, n. 34881/2025. Principio: l’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. può presentare la domanda di liquidazione giudiziale della società, e l’assemblea non può impedirglielo. Rilevanza: amplia il novero dei soggetti che possono innescare la procedura “dall’interno”.

9. Cass. civ., Sez. I, ord. 27 novembre 2025, n. 31086. Principio: per la società in liquidazione l’insolvenza si valuta sulla capacità del patrimonio di soddisfare integralmente i creditori, e il giudice può non attribuire valore alle immobilizzazioni prive di prospettive di realizzo; il reclamo ha natura camerale e la Corte decide anche in caso di mancata comparizione delle parti. Rilevanza: rende insufficiente la difesa fondata sul solo valore contabile dei cespiti.

10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20191/2025. Principio: per la società già posta in liquidazione non esiste una nozione “attenuata” di insolvenza; la valutazione resta quella consolidata, centrata sul patrimonio liquidabile. Rilevanza: principio formato sulla legge fallimentare ma trasferibile alla liquidazione giudiziale, in forza della continuità affermata dalla Corte.

11. Cass. civ., Sez. I, n. 23418/2026. Principio: ai fini dell’esenzione del debitore dalla procedura liquidatoria “maggiore”, i principi consolidati sul fallimento sono sovrapponibili alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: conferma che l’intera giurisprudenza sulle soglie dell’art. 1 l.fall. resta utilizzabile per l’art. 2, lett. d), CCII.

12. Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2025, n. 33590. Principio: per la società in liquidazione ormai estinta non è applicabile, ai fini della dichiarazione di insolvenza, il criterio dell’insolvenza “statica”. Rilevanza: completa il quadro sulle società cessate, da leggere insieme all’art. 33 CCII.

13. Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 12096. Principio: il termine di sessanta giorni dell’art. 208, comma 3, CCII si applica anche ai crediti sorti durante la liquidazione giudiziale e decorre dal giorno in cui il credito è sorto; per i prededucibili non decorre prima che nasca una contestazione. Rilevanza: chiarisce uno dei termini nuovi introdotti dal codice per le insinuazioni “ultratardive”.

14. Cass. civ., Sez. I, n. 20846/2026. Principio: con l’apertura della liquidazione giudiziale la composizione negoziata cessa e viene meno l’interesse a proseguire il contenzioso sulle misure accessorie. Rilevanza: mostra il rapporto gerarchico tra strumenti preventivi e procedura liquidatoria, assente nel sistema fallimentare.

15. Cass. civ., Sez. I, n. 22685/2026. Principio: nella legge fallimentare l’estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile opera per legge e gli effetti della nuova sentenza retroagiscono. Rilevanza: utile per confrontare il regime dell’art. 147 l.fall. con quello dell’art. 256 CCII.

16. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20178/2026 (depositata il 16 giugno 2026). Principio: nelle impugnazioni in materia di liquidazione controllata il ricorso per Cassazione va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione integrale via PEC della cancelleria, senza sospensione feriale. Rilevanza: indica la linea prudenziale da seguire nel calcolo dei termini brevi di impugnazione nelle procedure del CCII.

Letto nel suo insieme, il quadro mostra due tendenze. La prima è la continuità: sui presupposti (insolvenza, soglie, legittimazione) la Cassazione trasferisce alla liquidazione giudiziale i principi elaborati per il fallimento. La seconda è la separazione rigorosa dei regimi: sul piano transitorio la Corte non consente di applicare le norme più favorevoli del CCII alle procedure nate sotto la legge fallimentare.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella fase che precede o segue una sentenza di apertura, lo Studio Monardo interviene con strumenti concreti:

  1. Verifichiamo quale disciplina si applica, ricostruendo dai fascicoli la data di deposito del primo ricorso e delle eventuali domande successive, alla luce dell’art. 390 CCII.
  2. Riclassifichiamo i bilanci degli ultimi tre esercizi con i commercialisti dello staff, per accertare se l’impresa rientra nelle soglie di impresa minore dell’art. 2, lett. d), CCII.
  3. Ricostruiamo l’esposizione debitoria scaduta, separando i debiti effettivamente scaduti e non pagati da quelli contestati o già estinti, per verificare la soglia dei 30.000 euro.
  4. Predisponiamo le memorie difensive e la documentazione per l’udienza davanti al tribunale, compresa la prova dell’assenza dello stato di insolvenza.
  5. Valutiamo e attiviamo le alternative: composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o, per le imprese minori, gli strumenti del sovraindebitamento.
  6. Proponiamo reclamo alla Corte d’Appello contro la sentenza di apertura, rispettando il termine di 30 giorni e chiedendo, se ne ricorrono i presupposti, la sospensione della liquidazione dell’attivo.
  7. Redigiamo e discutiamo il ricorso per Cassazione contro la decisione sul reclamo.
  8. Esaminiamo gli atti esposti a revocatoria, calcolando il periodo sospetto dal deposito della domanda e costruendo la difesa dei creditori convenuti dal curatore.
  9. Assistiamo i soci illimitatamente responsabili nella verifica dei presupposti dell’estensione ex art. 256 CCII.
  10. Predisponiamo l’istanza di esdebitazione secondo la disciplina corretta (art. 142 l.fall. o artt. 278 ss. CCII), verificando in anticipo ogni condizione ostativa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio in Cassazione ha qui un peso specifico: la sentenza di apertura si impugna con termini brevi e in più gradi, e la stessa linea difensiva può essere sostenuta dal reclamo in Corte d’Appello fino alla Suprema Corte, senza cambi di difensore. Accanto a questa, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare con cognizione di causa se esista ancora uno spazio per la composizione negoziata prima che la liquidazione giudiziale diventi inevitabile.

Continuità di strategia: l’analisi iniziale, le difese in tribunale, il reclamo e l’eventuale ricorso in Cassazione restano nelle mani dello stesso difensore, con la stessa impostazione.

Staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo. I primi costruiscono la difesa processuale; i secondi analizzano bilanci, flussi di cassa e soglie dimensionali, che sono spesso il cuore della prova.


Chiusura

Fallimento e liquidazione giudiziale condividono presupposti ed effetti essenziali. Differiscono però in punti che incidono direttamente sui diritti di debitori e creditori: il periodo sospetto per le revocatorie, i tempi delle insinuazioni tardive, la sorte dei rapporti di lavoro, i tempi e le condizioni dell’esdebitazione, la presenza di strumenti preventivi. La regola transitoria dell’art. 390 CCII, interpretata in modo rigoroso dalla Cassazione, impone di stabilire prima di tutto quale legge governa la procedura. Ogni termine, a partire dai 30 giorni per il reclamo, va calcolato su quella base.

Lo Studio Monardo è strutturato proprio per questa materia. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 copre la fase della crisi che precede la liquidazione giudiziale. Il patrocinio in Cassazione copre l’intero arco delle impugnazioni della sentenza di apertura. Le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC coprono le imprese minori escluse dalla liquidazione giudiziale, mentre lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti presidia l’analisi contabile da cui dipendono soglie e insolvenza.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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