Sono Un Artigiano Edile Con Debiti E Crediti Superbonus Bloccati: Posso Fare Il Concordato Minore?

Hai lavorato per anni sui cantieri, hai accettato lo sconto in fattura quando tutti lo chiedevano, e oggi ti ritrovi con due colonne che non si parlano: da una parte fornitori, banca, Agenzia delle Entrate e INPS che pretendono denaro vero; dall’altra un cassetto fiscale pieno di crediti che nessuno compra, che puoi usare solo a rate e che, se hai cartelle scadute sopra una certa soglia, non puoi nemmeno compensare. La domanda che ti fai è semplice: il concordato minore fa per me?

La risposta onesta è che non esiste UNA risposta: dipende da chi sei. La stessa legge produce effetti opposti su artigiani che, visti da fuori, sembrano identici. L’artigiano individuale ancora in attività, con crediti “puliti” rimasti solo incagliati, ha davanti a sé la strada del concordato minore in continuità. Chi ha già chiuso la partita IVA e si è cancellato dal registro delle imprese, dopo una sentenza della Cassazione del giugno 2026, quella strada l’ha trovata sbarrata. Chi ha crediti sospesi o sequestrati deve prima capire se quell’attivo esiste davvero. Chi opera in società, o ha superato le soglie dimensionali dell’impresa minore, deve guardare altrove.

In questa guida trovi prima le regole che valgono per tutti, poi cinque profili: (1) l’artigiano individuale in attività con crediti incagliati; (2) l’artigiano il cui debito è soprattutto verso Fisco e INPS e che ha le compensazioni bloccate; (3) l’artigiano con crediti sospesi, contestati o sequestrati; (4) l’artigiano che ha già chiuso l’attività; (5) l’impresa artigiana in forma di società e quella che ha superato le soglie.

Perché questo tema è il nostro terreno? Perché il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento che passa obbligatoriamente da un Organismo di Composizione della Crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dall’interno, dal lato di chi la istruisce. E perché i crediti Superbonus sono materia tributaria, che lo studio affronta con lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato; quando l’impresa supera le soglie, entra in gioco la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

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Le regole che valgono per ogni artigiano edile, qualunque sia la sua situazione

Prima di entrare nel tuo profilo, serve una base comune. La spieghiamo qui una volta sola: ogni sezione successiva ci rimanda.

Che cos’è il concordato minore

Il concordato minore è disciplinato dagli articoli da 74 a 83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), come modificato dai decreti correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024. È una proposta che il debitore sovraindebitato, diverso dal consumatore, rivolge ai propri creditori per regolare i debiti in modo sostenibile: pagamenti parziali, dilazioni, cessione di beni, apporto di denaro di terzi.

Ha due anime. La prima, quella tipica (art. 74, comma 1), è in continuità: il piano consente di proseguire l’attività imprenditoriale, artigiana o professionale, e i creditori vengono pagati con i flussi che l’attività continua a generare. La seconda (art. 74, comma 2) è liquidatoria, ma è ammessa solo se il piano porta risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori: un familiare che mette denaro, un terzo che finanzia.

Chi può accedere: la soglia dell’impresa minore

Il concordato minore è riservato ai soggetti “sovraindebitati” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII, tra cui l’imprenditore minore. L’art. 2, comma 1, lett. d) definisce impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve), presenta congiuntamente:

  • un attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore a 300.000 €;
  • ricavi lordi annui complessivi non superiori a 200.000 €;
  • debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 €.

La qualifica di “artigiano” non basta da sola: a decidere sono queste tre soglie. Un’impresa artigiana che le supera, anche per un solo parametro, è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e non può usare il concordato minore: l’art. 77 CCII lo dichiara espressamente inammissibile. Per l’edilizia degli anni del Superbonus è un punto delicato, perché i volumi di cantiere hanno gonfiato i ricavi di molte piccole imprese proprio negli esercizi che ora contano.

I casi di inammissibilità

Sempre l’art. 77 CCII rende inammissibile la domanda se manca la documentazione richiesta dagli artt. 75 e 76, se il debitore supera le soglie dimensionali, se ha già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o ne ha già beneficiato due volte, oppure se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Quest’ultima formula è quella su cui si gioca molto del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, come vedremo nel profilo 2.

A queste si aggiunge l’art. 33, comma 4, CCII: la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. Per anni i tribunali si sono divisi sull’estensione di questa regola agli imprenditori individuali; oggi la Cassazione ha preso posizione (profilo 4).

Come si svolge, in sintesi

La domanda si presenta al tribunale tramite l’OCC, che redige una relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento, sulla completezza dei dati e sulla fattibilità del piano (art. 76). Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura con decreto (art. 78) e può disporre che, fino alla definitività dell’omologazione, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore: è la protezione che ferma pignoramenti e aste.

I creditori votano: il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79). I privilegiati soddisfatti integralmente non votano. I privilegiati possono essere pagati anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni su cui grava la prelazione, secondo l’attestazione dell’OCC (art. 75, comma 2). La proposta deve comunque rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione: lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025.

Il tribunale omologa se verifica ammissibilità, fattibilità e, in caso di contestazioni, la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione controllata (art. 80). Se il Fisco o l’INPS non aderiscono, esiste un’omologazione “forzosa” specifica (art. 80, comma 3) di cui parliamo nel profilo 2.

Un avvertimento procedurale che vale per tutti: i procedimenti regolati dal Codice della crisi non beneficiano della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), per espressa previsione dell’art. 9 CCII. Chi conta sulla pausa estiva per un reclamo rischia di perderlo.

I crediti Superbonus: le regole comuni che pesano sul piano

I crediti che hai nel cassetto fiscale derivano dall’art. 121 del D.L. 34/2020: quando hai applicato lo sconto in fattura, hai “acquistato” la detrazione del tuo cliente trasformandola in credito d’imposta. Tre regole ne determinano il valore reale in una procedura:

  1. Si usano solo a rate annuali. Il credito si compensa in F24 secondo la ripartizione originaria della detrazione. La quota annuale non utilizzata non si recupera negli anni successivi e non si chiede a rimborso: si perde.
  2. Circolano poco. Dopo il blocco delle nuove opzioni disposto dal D.L. 11/2023, i crediti già esistenti restano cedibili solo entro i limiti di legge: in sostanza, dopo la prima cessione o lo sconto, ulteriori cessioni sono ammesse soltanto verso banche, intermediari finanziari vigilati e assicurazioni. Il mercato paga meno del nominale.
  3. La compensazione può essere bloccata. Dal 1° gennaio 2026 la legge di bilancio (L. 199/2025, art. 1, comma 116, che modifica l’art. 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006) ha dimezzato da 100.000 a 50.000 € la soglia di ruoli erariali scaduti e accertamenti esecutivi affidati alla riscossione oltre la quale la compensazione orizzontale in F24 è vietata. Il divieto opera sull’intero credito, non sulla sola eccedenza.

Vale la pena chiarire un equivoco diffuso: la proposta, contenuta nella prima bozza della manovra 2026, di vietare a tutti la compensazione dei crediti agevolativi con i contributi INPS e INAIL è stata stralciata in Senato. Per le imprese la compensazione con i contributi correnti resta possibile; il divieto riguarda banche, intermediari e assicurazioni cessionari di bonus edilizi. Resta invece fermo, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 110 del 27 maggio 2026, che i crediti Superbonus non possono essere usati per estinguere direttamente cartelle già iscritte a ruolo, e che una rateizzazione non basta a sbloccarli.

In un concordato minore, quindi, il credito d’imposta non va letto per il suo valore nominale, ma per quello che produce davvero: cassa da cessione o, più spesso, cassa liberata perché le imposte e i contributi correnti vengono pagati in compensazione invece che con denaro. È questa la chiave che attraversa tutti i profili.

Perché non il “piano del consumatore”

Molti artigiani arrivano allo studio convinti di poter usare la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII), che non richiede il voto dei creditori. La porta però è stretta: il consumatore è la persona fisica che ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale, artigiana o professionale. I debiti nati in cantiere (fornitori, IVA, ritenute, contributi della gestione artigiani, fidi aziendali) sono per definizione debiti d’impresa. Per l’artigiano edile, quindi, lo strumento negoziale naturale è il concordato minore, e l’alternativa di sistema è la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII). Tenerlo a mente evita di perdere mesi dietro una domanda destinata all’inammissibilità.

Cosa succede ai pignoramenti già in corso

Se un fornitore ha già pignorato il conto o l’Agente della riscossione ha avviato un pignoramento presso terzi sui crediti verso i committenti, la domanda di concordato minore non li ferma da sola. Serve il decreto di apertura che, su richiesta del debitore, dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio (art. 78, comma 2, CCII). Fino a quel decreto, ogni settimana conta. Per questo la domanda deve essere completa fin dal deposito: un fascicolo lacunoso fa slittare l’apertura e, con essa, la protezione. Vale anche per i crediti Superbonus nel cassetto: l’Agente della riscossione può trattenere somme a rimborso e i creditori possono tentare di aggredire gli incassi dei cantieri ancora aperti.

Il ruolo dell’OCC, in concreto

L’Organismo di Composizione della Crisi non è un semplice passacarte. Nomina un gestore che esamina i documenti, verifica i debiti con le banche dati pubbliche, controlla le dichiarazioni fiscali, valuta la fattibilità del piano e, nel caso del cram down, si esprime sulla convenienza per il creditore pubblico. La sua relazione particolareggiata è il documento che il giudice legge per primo. Un piano che l’OCC giudica debole difficilmente viene omologato; un piano che l’OCC ha verificato su dati completi parte con un vantaggio concreto.


Profilo 1 — Sei un artigiano individuale ancora in attività e i tuoi crediti Superbonus sono solo “incagliati”

La tua situazione

Hai una ditta individuale iscritta all’albo delle imprese artigiane, magari con uno o due dipendenti. Durante il Superbonus hai fatturato più del solito, hai applicato lo sconto in fattura su alcuni cantieri e oggi hai nel cassetto crediti regolari, asseverati, mai contestati. Il problema è che non trovi più una banca che li compri a un prezzo sensato, e le rate annuali sono più di quanto le tue imposte correnti ti permettano di assorbire. Nel frattempo, i fornitori di materiali premono, il fido è rientrato e qualche cartella è arrivata.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, il concordato minore in continuità è lo strumento pensato su misura. Sei il destinatario naturale dell’art. 74, comma 1 CCII: continui a lavorare e paghi i creditori con i flussi futuri dell’attività, a cui si somma il valore dei crediti Superbonus.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo attivo più rilevante non è un immobile né un macchinario, è un credito fiscale che si “consuma” nel tempo. Il piano deve quindi fare tre cose:

  • stimare con prudenza il valore del credito, distinguendo la parte che puoi compensare ogni anno (con IVA, ritenute dei dipendenti, contributi INPS correnti, IRPEF) da quella che potresti cedere a un intermediario, e al prezzo realistico di mercato;
  • coordinare le scadenze: la quota annuale non usata è persa, quindi il piano deve essere costruito in modo che ogni rata trovi capienza;
  • affrontare il blocco delle compensazioni se i tuoi ruoli scaduti superano 50.000 €: finché resti sopra soglia, il credito non ti serve a nulla in F24.

Dal punto di vista della procedura, sei nella posizione migliore. Le regole ti proteggono più di quanto pensi: con il decreto di apertura puoi ottenere il blocco delle azioni esecutive, e puoi proporre il pagamento parziale anche dei privilegiati, purché nei limiti dell’art. 75, comma 2.

I numeri

Prendiamo un’ipotesi dimostrativa. Debiti totali 187.430 €, così ripartiti: fornitori 64.210 €; banca (chirografo) 41.870 €; Agenzia delle Entrate 58.940 € (di cui IVA e ritenute con privilegio per 36.180 €); INPS gestione artigiani 22.410 €. Ruoli scaduti affidati alla riscossione: 71.350 €, sopra la soglia di 50.000 €. Crediti Superbonus residui: 96.480 € in tre rate annuali da 32.160 €.

Oggi quella rata annuale è bloccata: con 71.350 € di ruoli scaduti, nessuna compensazione orizzontale passa. Se non succede nulla, la rata del primo anno si perde.

Con il concordato minore, il piano può prevedere, ad esempio, il pagamento dei privilegiati al 60% in quattro anni e dei chirografari al 20%, alimentato da un margine operativo netto di 2.140 € al mese e dalla cassa “liberata” grazie alla compensazione delle imposte e dei contributi correnti. Nell’alternativa della liquidazione controllata, invece, un liquidatore dovrebbe vendere i crediti a un intermediario, ammesso che ne trovi uno, a un prezzo che in un’ipotesi prudente del 70% del nominale darebbe circa 67.500 €, e l’attività cesserebbe. È su questo confronto numerico che il tribunale e i creditori valutano la convenienza.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è sopravvalutare i crediti nel piano. Se l’OCC o il tribunale ritengono che la stima delle compensazioni sia ottimistica, o che la rata annuale non troverà capienza, il piano cade per difetto di fattibilità. Un secondo rischio è la dimenticanza: la Cassazione, con l’ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026, ha confermato la revoca dell’omologazione di un concordato minore perché l’imprenditore aveva attribuito il dissesto alla pandemia tacendo debiti già maturati prima. La trasparenza non è un optional.

Le mosse giuste

  1. Fai estrarre subito la situazione del cassetto fiscale: rate residue per anno, codici tributo, eventuali comunicazioni sospese.
  2. Fai estrarre l’estratto di ruolo e calcola a quanto ammontano i ruoli scaduti non sospesi: sapere se sei sopra o sotto 50.000 € cambia la costruzione del piano.
  3. Non cedere i crediti in fretta a prezzi di realizzo senza una valutazione: una cessione fatta male a ridosso della crisi può essere letta come atto che depaupera il patrimonio.
  4. Costruisci il budget di cassa dell’attività futura, cantiere per cantiere: è la parte del piano su cui l’OCC sarà più severo.
  5. Rivolgiti all’OCC competente con un fascicolo completo, perché la relazione particolareggiata parte dai tuoi documenti.

Il valore aggiunto, qui, è far lavorare nello stesso fascicolo il Gestore della crisi e il tributarista: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile una proposta che non rispettava la graduazione delle cause di prelazione: se proponi il 60% ai privilegiati, i chirografari non possono ricevere di più in proporzione. Il Tribunale di Milano, 3 marzo 2025, ha precisato che nel concordato minore la verifica dei crediti serve solo al calcolo delle maggioranze e non ne accerta definitivamente l’esistenza, e che la proposta resta omologabile se più conveniente della liquidazione anche quando il rango di un credito è contestato.

Il fascicolo che l’OCC ti chiederà

Per chi è nella tua posizione, la documentazione non è un adempimento formale: è la prova che il piano sta in piedi. In concreto servono:

  • le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre anni e le scritture contabili;
  • l’estratto del cassetto fiscale con il dettaglio dei crediti Superbonus per anno di utilizzo, e le ricevute delle comunicazioni di opzione;
  • l’estratto di ruolo aggiornato e l’elenco degli avvisi di accertamento esecutivi;
  • la posizione contributiva INPS della gestione artigiani e dei dipendenti;
  • l’elenco dei creditori con importi, titolo e cause di prelazione, compresi i fornitori con decreti ingiuntivi;
  • i contratti di appalto in corso, i SAL maturati e i preventivi dei lavori futuri, che reggono il budget di cassa;
  • l’elenco degli atti di disposizione degli ultimi cinque anni, che l’OCC esaminerà per escludere atti in frode.

Ogni omissione, come ricorda la Cassazione con l’ordinanza n. 14800/2026, è un rischio che si trascina fino all’omologazione e oltre.


Profilo 2 — Sei un artigiano il cui debito è soprattutto verso Fisco e INPS e hai le compensazioni bloccate

La tua situazione

Il paradosso è tutto tuo: hai crediti verso l’Erario nel cassetto e debiti verso l’Erario nelle cartelle, ma le due cose non si incontrano. Negli anni del Superbonus hai pagato fornitori e dipendenti per portare a termine i cantieri, mentre IVA, ritenute e contributi restavano indietro. Oggi il 70-80% del tuo passivo è verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, e sai che, senza il loro voto favorevole, nessuna maggioranza è raggiungibile.

Cosa cambia per te

La regola più importante per te è l’art. 80, comma 3, CCII: il tribunale può omologare il concordato minore anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando quell’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta rivolta al creditore pubblico è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È il cosiddetto cram down fiscale.

Su questo punto, nel 2026 è arrivata una svolta. Con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, la Cassazione ha stabilito che il cram down del concordato minore ha regole proprie: non occorre presentare una transazione fiscale secondo il procedimento dell’art. 88 CCII previsto per il concordato preventivo, né attendere i passaggi interni dell’Agenzia richiesti in quella sede. La procedura semplificata, con il ruolo centrale dell’OCC, basta. È un principio che la Corte d’appello di Firenze aveva anticipato con la decisione del 3 marzo 2026, escludendo l’applicazione analogica dell’art. 88, comma 4, al concordato minore in continuità.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto: la “storia” dei tuoi mancati versamenti. L’art. 77 esclude chi ha compiuto atti diretti a frodare i creditori, e alcuni tribunali leggono l’omissione sistematica delle imposte, mentre si pagavano tutti gli altri, come una forma di preferenza ingiustificata. Il Tribunale di Ferrara, 27 dicembre 2024, ha negato l’omologazione a una s.a.s. con oltre 271.000 € di passivo quasi tutto fiscale e previdenziale, giudicando la condotta pregressa sintomo di un piano non affidabile. Altri giudici la pensano diversamente: il Tribunale di Oristano, sentenza n. 26 del 9 dicembre 2025, ha omologato un concordato minore in continuità nonostante il voto contrario dell’Agenzia, ritenendo che il mancato versamento sistematico delle imposte non costituisca, da solo, un atto in frode.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: passivo 142.760 €, di cui Agenzia delle Entrate 81.330 € e INPS 29.470 € (totale pubblico 110.800 €, pari al 77,6%), fornitori 31.960 €. Anche con il voto favorevole di tutti i fornitori, senza Fisco e INPS la maggioranza dei crediti è irraggiungibile: l’adesione pubblica è determinante, primo requisito del cram down.

Secondo requisito, la convenienza. Nella liquidazione controllata l’attivo sarebbe: attrezzatura e un furgone per 14.820 €, crediti Superbonus residui 38.640 € cedibili, in ipotesi prudente, al 65% (25.116 €). Totale 39.936 €, da cui dedurre le spese di procedura. Il piano in continuità offre invece al Fisco e all’INPS il 32% dei loro crediti privilegiati in cinque anni, alimentato dalla prosecuzione dell’attività e dall’uso in compensazione dei crediti residui sulle imposte correnti. Se l’OCC attesta che quel 32% supera quanto il creditore pubblico incasserebbe dalla liquidazione, tenuto conto del rango, il tribunale può omologare anche contro il voto dell’Agenzia.

I rischi specifici

Il rischio principale è che la tua condotta passata venga letta come frode ai creditori. Per questo la relazione dell’OCC e le tue dichiarazioni devono spiegare in modo documentato perché le imposte non sono state pagate: anticipi di cantiere, crediti non monetizzati, clienti insolventi. La Cassazione, ordinanza n. 14800/2026, ricorda che non si chiede più una “meritevolezza” premiale, ma una rappresentazione completa e veritiera. Un secondo rischio riguarda le cartelle previdenziali: non pensare di “pagarle” con i crediti Superbonus, perché l’Agenzia l’ha escluso.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci la cronologia dei mancati versamenti affiancandola ai cantieri: ogni omissione deve avere una spiegazione documentale.
  2. Separa i crediti pubblici per rango: IVA, ritenute, contributi, sanzioni e interessi non hanno lo stesso privilegio, e la Cassazione n. 28574/2025 impone di rispettarne l’ordine.
  3. Prepara la prova di convenienza con una stima liquidatoria realistica dei crediti Superbonus.
  4. Coinvolgi l’OCC sul punto specifico del creditore pubblico, perché la sua relazione è un pilastro della decisione ex art. 80, comma 3.
  5. Evita nuovi omessi versamenti mentre prepari la domanda: nulla indebolisce un piano più di un debito fiscale che continua a crescere.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla Cassazione n. 14555/2026, il Tribunale di Genova, 13 febbraio 2025, ha omologato un concordato minore con esposizione quasi interamente verso l’Agenzia delle Entrate, senza la sua adesione, dopo aver verificato ammissibilità, fattibilità, carattere determinante del voto e convenienza.

Come si misura la convenienza per il Fisco, passo per passo

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se il confronto è fatto con rigore. Non basta dire che “il piano dà di più”: il giudizio dell’art. 80, comma 3, si costruisce così.

Primo: ordinare i crediti pubblici per rango. L’IVA e le ritenute godono del privilegio generale sui mobili previsto dal codice civile; i contributi previdenziali hanno un privilegio di grado diverso; le sanzioni tributarie sono, di regola, chirografarie. Mettere tutto in un’unica percentuale è l’errore che la Cassazione n. 28574/2025 punisce con l’inammissibilità.

Secondo: stimare il ricavato della liquidazione controllata. Si prendono i beni (attrezzatura, mezzi, eventuali immobili) al valore di realizzo, i crediti Superbonus al prezzo realistico di cessione, i crediti verso committenti al netto delle insolvenze; si detraggono le spese di procedura e il compenso del liquidatore; si distribuisce il residuo secondo l’ordine dei privilegi. Il risultato è la percentuale che il Fisco incasserebbe per ciascun rango.

Terzo: confrontare rango per rango. Il piano deve offrire, per ciascuna categoria di credito pubblico, almeno quanto il Fisco otterrebbe dalla liquidazione. Il vantaggio della continuità, cioè i flussi futuri dei cantieri e l’uso delle rate Superbonus in compensazione, è proprio ciò che la liquidazione non può offrire, perché l’attività cesserebbe.

Quarto: tenere conto dei tempi. Un pagamento dilazionato in cinque anni vale meno di un pagamento immediato; un’attestazione seria lo considera. È su questi quattro passaggi che l’OCC fonda la propria valutazione e che il tribunale esercita il controllo.


Profilo 3 — Sei un artigiano con crediti Superbonus sospesi, contestati o sequestrati

La tua situazione

Nel tuo cassetto ci sono crediti che non puoi toccare. Forse l’Agenzia ha sospeso una comunicazione di cessione per i controlli preventivi dell’art. 122-bis D.L. 34/2020; forse ti è arrivato un atto di recupero perché un’asseverazione non torna; forse, nel caso più grave, una Procura ha disposto il sequestro preventivo dei crediti di un cantiere. Magari tu hai lavorato correttamente, ma il committente, il tecnico o il general contractor no.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: un credito sequestrato o contestato non è attivo spendibile nel piano, ma può diventare passivo. Il credito recuperato dall’Agenzia torna indietro sotto forma di debito, con interessi e sanzioni, e chi ha applicato lo sconto in fattura può essere chiamato a risponderne in solido quando vi sia concorso nella violazione.

La giurisprudenza penale è rigorosa. La Cassazione, Sez. III penale, n. 45558 depositata il 1° dicembre 2022, ha chiarito che il credito ceduto ai sensi dell’art. 121 non si acquista a titolo originario: porta con sé i vizi della sua origine e può essere sequestrato anche presso il cessionario. Con la sentenza n. 40865 del 21 settembre 2022 la Corte aveva già ritenuto apprensibili, in sede di sequestro impeditivo, i crediti dei terzi cessionari; con la n. 9833 del 7 marzo 2024 ha confermato la legittimità del sequestro dei crediti d’imposta nel cassetto. Nel 2026 la linea si è consolidata: le sentenze n. 20669 del 4 giugno 2026 e n. 22844 del 22 giugno 2026 hanno ribadito che il credito può nascere solo per lavori effettivamente eseguiti, e la n. 15710 del 30 aprile 2026 (Sez. III) ha dato peso, ai fini del fumus, all’assenza di un intervento essenziale come il cappotto termico.

Questo non ti esclude dal concordato minore. Ti impone però un piano diverso: il credito bloccato va escluso dall’attivo o valutato a zero, e la pretesa dell’Agenzia va inserita nel passivo come credito contestato, con un fondo accantonato in misura prudente.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: crediti nel cassetto 83.240 €, di cui 54.720 € relativi a un cantiere oggetto di sequestro e 28.520 € non contestati. Passivo ordinario 118.650 €. L’Agenzia ha notificato un atto di recupero per 38.900 €, a cui si aggiungono sanzioni e interessi stimati in 11.430 €.

Un piano costruito sul nominale di 83.240 € sarebbe infattibile. Un piano corretto considera attivo i soli 28.520 € liberi, inserisce nel passivo la pretesa di 50.330 € (38.900 + 11.430) come contestata, con un accantonamento che tenga conto delle probabilità di esito del contenzioso, e prevede che, se il credito sequestrato venisse restituito, il maggior valore sarà destinato ai creditori. Il Tribunale di Milano, 3 marzo 2025, offre la sponda procedurale: nel concordato minore la verifica dei crediti serve al voto, non chiude la lite.

I rischi specifici

Il rischio principale è che la vicenda penale trascini con sé il giudizio sugli “atti in frode”. Se il sequestro riguarda condotte a te imputate, il tribunale valuterà con estrema attenzione l’ammissibilità ex art. 77. Anche quando sei estraneo, l’incertezza sull’esito rende fragile la fattibilità. Non meno pericoloso è omettere la pendenza: dopo la Cassazione n. 14800/2026, tacere una contestazione in corso espone alla revoca dell’omologazione.

Le mosse giuste

  1. Distingui subito i crediti liberi da quelli bloccati, cantiere per cantiere, con la documentazione tecnica (SAL, asseverazioni, visti).
  2. Valuta con un difensore la tutela sul fronte del credito (riesame, istanze di dissequestro, contraddittorio con l’Agenzia): è un binario parallelo che incide sul piano.
  3. Costruisci il piano “a prova di esito peggiore”, con accantonamenti per la pretesa erariale.
  4. Prevedi una clausola di destinazione dei crediti eventualmente sbloccati a favore dei creditori.
  5. Dichiara tutto all’OCC: la trasparenza è la tua migliore difesa contro la revoca.

La tua responsabilità come fornitore che ha applicato lo sconto

Per chi è nella tua posizione c’è un rischio in più rispetto al semplice incaglio. L’art. 121, comma 6, del D.L. 34/2020 prevede che, se mancano i requisiti della detrazione, l’Agenzia recupera l’importo nei confronti del beneficiario; il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo irregolare del credito o, in solido con il beneficiario, se hanno concorso nella violazione. La legislazione successiva ha delimitato la responsabilità dei cessionari in possesso della documentazione richiesta, ma il fornitore che ha eseguito materialmente i lavori resta il soggetto più esposto quando le opere non corrispondono a quanto asseverato.

Nel piano questo si traduce in una regola pratica: ogni pretesa potenziale va stimata e dichiarata, anche se non è ancora arrivato alcun atto. Se hai notizia di controlli sul cantiere, di questionari dell’Agenzia o di un’indagine sul tecnico asseveratore, l’OCC deve saperlo.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce penali citate sopra, per il tuo profilo è centrale il Tribunale di Milano, 3 marzo 2025: la verifica dei crediti nel concordato minore serve al voto e non chiude la lite. Significa che una pretesa erariale contestata può essere inserita nel passivo con riserva, senza bloccare la procedura in attesa della sentenza tributaria o penale.


Profilo 4 — Hai già chiuso la partita IVA e ti sei cancellato dal registro delle imprese

La tua situazione

Il settore si è fermato, i cantieri sono finiti o sono stati abbandonati e tu hai chiuso. Oggi magari lavori come dipendente in un’altra impresa edile, o hai iniziato un’attività diversa. I debiti però sono rimasti tutti, e nel cassetto ci sono ancora crediti Superbonus che continui a vedere scorrere anno dopo anno.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la Cassazione ha chiuso la porta del concordato minore. Con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, la Prima Sezione civile ha affermato che l’art. 33, comma 4, CCII rende inammissibile la domanda di concordato minore anche per l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, pure se la proposta è liquidatoria con apporto di risorse esterne. La pronuncia ha smentito l’orientamento favorevole di molti giudici di merito, tra cui la Corte d’appello di Napoli (14 luglio 2025), la Corte d’appello di Campobasso (sentenza n. 306 del 6 ottobre 2025), il Tribunale di Vicenza (13 marzo 2025) e il Tribunale di Ivrea (10 febbraio 2026), che avevano limitato il divieto alle società o al solo concordato in continuità.

Non sei però senza strumenti. Il correttivo del 2024 ha precisato che l’imprenditore individuale cancellato può accedere alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione, proprio per favorirne l’esdebitazione. E se i tuoi debiti residui sono in parte personali, può valere la pena valutare se l’indebitamento, nel suo complesso, consenta strumenti diversi: ma questa è un’analisi da fare con cautela, perché la natura imprenditoriale dei debiti conta.

Sui crediti c’è una buona notizia: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 255 del 2024, ha chiarito che la chiusura della partita IVA non impedisce di continuare a usare i crediti del cassetto in compensazione. Il problema è che, senza reddito d’impresa, potresti non avere imposte da compensare.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: debiti residui 96.370 €, crediti Superbonus residui 41.360 € in due rate. Lavori oggi come dipendente con un netto di 1.720 € al mese, in un nucleo di tre persone.

Nella liquidazione controllata entrano i crediti d’imposta, che il liquidatore dovrà cedere a un intermediario (in ipotesi al 65%, circa 26.880 €), e la parte di stipendio eccedente quanto il giudice riconosce come necessario al mantenimento della famiglia, per la durata della procedura. Decorsi tre anni dall’apertura, o prima se la procedura si chiude, l’art. 282 CCII prevede l’esdebitazione di diritto, salvo i casi di esclusione. Il concordato minore, che avrebbe potuto offrire un percorso negoziato, non è più disponibile: la liquidazione controllata diventa lo strumento centrale.

I rischi specifici

Il rischio principale è perdere i crediti nel tempo che passa. Ogni anno in cui non compensi la rata e non la cedi, quella quota svanisce. Se aspetti a decidere, arrivi alla procedura con un attivo sensibilmente ridotto. Un altro rischio è riaprire una partita IVA solo per “rientrare” nel concordato minore: operazioni costruite a tavolino espongono al giudizio sugli atti in frode e sull’abuso dello strumento.

Le mosse giuste

  1. Verifica la data di cancellazione e se l’attività sia davvero cessata o solo sospesa: la distinzione conta.
  2. Blocca la dispersione dei crediti: valuta subito se e come cederli o come impiegarli.
  3. Considera la liquidazione controllata come percorso verso l’esdebitazione, pesandola con l’aiuto dell’OCC.
  4. Proteggi il reddito da lavoro dipendente nella misura consentita, documentando le spese necessarie del nucleo.
  5. Diffida delle soluzioni fai-da-te che promettono di “riattivare” il concordato minore dopo la Cassazione n. 20141/2026.

Cosa resta protetto del tuo stipendio

Nella liquidazione controllata non tutto il reddito entra nella procedura. L’art. 268, comma 4, CCII esclude i redditi e gli stipendi nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, secondo la misura fissata dal giudice. Il giudice non applica una percentuale fissa: guarda alla composizione del nucleo, all’affitto o alla rata del mutuo sulla casa di abitazione, alle spese per i figli e per la salute. Documentare con precisione le spese necessarie è il modo più efficace per proteggere la quota di stipendio che ti serve per vivere.

Giurisprudenza dedicata

La pronuncia che decide il tuo profilo è la Cassazione n. 20141 del 16 giugno 2026. Resta utile conoscere anche l’orientamento opposto dei giudici di merito (Corte d’appello di Napoli, 14 luglio 2025; Corte d’appello di Campobasso, n. 306 del 6 ottobre 2025): se una procedura è stata omologata in passato su quella base, gli effetti vanno valutati caso per caso, non dati per persi in automatico.


Profilo 5 — La tua impresa artigiana è una società, oppure ha superato le soglie

La tua situazione

Hai costituito con un socio una s.n.c. artigiana, oppure una s.r.l. Durante il Superbonus avete aperto cantieri importanti: magari un condominio, magari più villette. Oggi vi chiedete se la società possa accedere al concordato minore, e cosa rischiate voi soci.

Cosa cambia per te

Qui le regole si dividono in due strade nette.

Se la società resta sotto le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, è un’impresa minore e può proporre il concordato minore: la forma societaria non è di ostacolo. Il piano sarà della società, e dovrà rispettare le stesse regole viste nei profili precedenti. Nelle società di persone, però, tu socio illimitatamente responsabile rispondi dei debiti sociali con il tuo patrimonio: è indispensabile valutare fin dall’inizio come la tua posizione personale si coordini con la procedura della società, e se servano strumenti personali paralleli.

Se invece anche un solo parametro è stato superato nei tre esercizi rilevanti, il concordato minore è inammissibile (art. 77 CCII). Con i volumi del Superbonus è frequente: un’impresa che ha fatturato 380.000 € in un anno di cantieri non è più “minore”, anche se oggi incassa pochissimo. Per chi è nella tua posizione, gli strumenti sono quelli dell’impresa “maggiore”: composizione negoziata della crisi con un esperto indipendente (art. 12 e seguenti CCII), accordi di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento, concordato preventivo. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto: sei esposto anche alla liquidazione giudiziale su istanza dei creditori.

Attenzione alla società cancellata: l’art. 33, comma 4, CCII preclude il concordato minore alla società che si è cancellata dal registro, e in questo caso non esistono i dubbi interpretativi che hanno riguardato le ditte individuali.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: s.n.c. con due soci. Esercizio 2023: ricavi 412.780 €; esercizi 2024 e 2025 sotto 200.000 €. Debiti attuali 356.940 €, attivo 244.610 € (di cui crediti Superbonus 171.300 €).

Il parametro dei ricavi 2023 supera i 200.000 €: la società non è impresa minore nel triennio che precede una domanda presentata nel 2026, e il concordato minore è precluso. La strada praticabile è la composizione negoziata, che consente di trattare con banche, fornitori e, per i debiti tributari, di ragionare sulle misure previste dalla legge, eventualmente sfociando in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo. Se la domanda venisse presentata quando il 2023 esce dal triennio di riferimento, il quadro cambierebbe: un fattore temporale da pesare con attenzione, perché nel frattempo i crediti perdono rate e i creditori agiscono.

I rischi specifici

Il rischio principale è scegliere la procedura sbagliata e vedersi dichiarare inammissibili, perdendo mesi preziosi e la protezione dalle azioni esecutive. Per il socio illimitatamente responsabile, il secondo rischio è pensare che la procedura della società metta al sicuro anche il suo patrimonio personale: non è automatico, e va verificato.

Le mosse giuste

  1. Fai verificare i bilanci del triennio sulle tre soglie, con attenzione ai ricavi dei cantieri Superbonus.
  2. Se sei sotto soglia, costruisci il concordato minore della società e, in parallelo, valuta la posizione personale dei soci.
  3. Se sei sopra soglia, considera la composizione negoziata, che non richiede maggioranze e consente trattative assistite.
  4. Non cancellare la società pensando di chiudere il problema: preclude gli strumenti negoziali.
  5. Coordina le posizioni dei soci garanti di finanziamenti bancari, spesso il vero punto critico.

La composizione negoziata, in concreto, per l’impresa edile

Se la tua impresa ha superato le soglie, la composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) è spesso il primo passo. Si accede con un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale presso la Camera di commercio; viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative con banche, fornitori ed enti. L’impresa può chiedere misure protettive (art. 18), che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’attività, e il tribunale le conferma o le revoca. Durante le trattative l’impresa continua a lavorare e a gestire i cantieri.

Il percorso non impone maggioranze: gli esiti possibili, elencati dall’art. 23 CCII, vanno dal contratto con uno o più creditori all’accordo di ristrutturazione, fino al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio quando le trattative non riescono. Per l’impresa edile con crediti Superbonus incagliati, il valore è anche di tempo e di metodo: si costruisce un quadro verificato dell’attivo fiscale, si negozia con le banche che potrebbero acquistare i crediti e si programma il rientro dei ruoli sotto la soglia che blocca le compensazioni.

Giurisprudenza dedicata

Per le società artigiane sotto soglia valgono le pronunce già viste per i profili 1 e 2, in particolare la Cassazione n. 28574/2025 sulla graduazione dei privilegi e la n. 14555/2026 sul cram down. Per le società cancellate, il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII non è mai stato messo in dubbio, e la Cassazione n. 20141/2026 lo ha esteso esplicitamente anche all’imprenditore individuale.


Tre cassetti fiscali, tre esiti

Per vedere quanto conta il profilo, applichiamo lo stesso problema a tre artigiani diversi. In tutti e tre i casi il passivo è di circa 150.000 € e nel cassetto ci sono crediti Superbonus per circa 70.000 €. Si tratta di ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili, non di casi reali.

Simulazione A — L’artigiano individuale in attività, con crediti puliti e ruoli sopra soglia

Situazione di partenza. Passivo 151.280 €: fornitori 47.630 €, banca 28.410 €, Agenzia delle Entrate 52.960 €, INPS 22.280 €. Ruoli scaduti non sospesi: 63.870 €. Crediti Superbonus: 70.140 €, in tre rate annuali da 23.380 €. Margine netto mensile dell’attività: 1.960 €.

Sviluppo. Oggi la compensazione è bloccata, perché i ruoli superano 50.000 €. La rata del 2026, se non viene usata entro l’anno, si perde. L’artigiano presenta tramite l’OCC una proposta di concordato minore in continuità: privilegiati al 55%, chirografari al 18%, in quattro anni. Il piano utilizza le rate residue in compensazione con IVA, ritenute e contributi correnti, liberando in media circa 1.700 € al mese di cassa che si sommano al margine operativo.

Esito. Fisco e INPS rappresentano 75.240 € su 151.280 €, cioè il 49,7% del passivo: anche con il voto favorevole di tutti i creditori privati, la maggioranza dei crediti ammessi al voto non si forma senza di loro, quindi il loro voto è determinante. Se l’OCC attesta che il 55% offerto al creditore pubblico supera quanto ricaverebbe dalla liquidazione controllata, il tribunale può omologare anche in caso di voto contrario, secondo l’art. 80, comma 3, e la Cassazione n. 14555/2026.

Simulazione B — L’artigiano con metà dei crediti sotto sequestro

Situazione di partenza. Passivo 148.510 €. Crediti Superbonus 69.870 €, di cui 36.420 € sotto sequestro preventivo per un cantiere in cui il tecnico è indagato per false asseverazioni; 33.450 € liberi. Atto di recupero notificato: 27.310 € più 8.190 € di sanzioni e interessi.

Sviluppo. Il piano considera come attivo solo i 33.450 € liberi. La pretesa di 35.500 € (27.310 + 8.190) entra nel passivo come contestata, con un accantonamento prudenziale. L’artigiano documenta di essere estraneo ai fatti con SAL, fotografie di cantiere e fatture dei materiali.

Esito. Il concordato minore resta percorribile, ma con percentuali più basse per i chirografari (ad esempio 11% invece del 18%) e con una clausola che destina ai creditori l’eventuale credito dissequestrato. Se però emergesse un suo coinvolgimento nelle irregolarità, il rischio di inammissibilità per atti in frode ex art. 77 diventerebbe concreto.

Simulazione C — L’artigiano cancellato, oggi dipendente

Situazione di partenza. Passivo 150.960 €. Crediti Superbonus residui 71.080 € in due rate. Ditta individuale cancellata nel marzo 2025; oggi lavora come dipendente con un netto di 1.690 € al mese, nucleo di quattro persone.

Sviluppo. Dopo la Cassazione n. 20141 del 16 giugno 2026, la domanda di concordato minore sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4. La strada è la liquidazione controllata: il liquidatore cede i crediti a un intermediario (in un’ipotesi prudente al 63%, circa 44.780 €) e acquisisce la quota di stipendio che supera quanto il giudice ritiene necessario per il mantenimento della famiglia.

Esito. I creditori ricevono il ricavato della cessione più la quota di reddito, al netto delle spese di procedura. Decorsi tre anni dall’apertura scatta l’esdebitazione di diritto prevista dall’art. 282 CCII, salvo cause ostative. Il “prezzo” rispetto alle simulazioni A e B è l’assenza di una trattativa: i creditori non votano un piano, subiscono una liquidazione.

Lettura comparata. Stesso passivo, stesso ammontare di crediti, tre esiti diversi: continuità con falcidia e omologazione anche contro il Fisco; continuità ridotta e condizionata dalla vicenda penale; liquidazione con esdebitazione. È il profilo, non l’importo, a decidere lo strumento.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

La realtà raramente è pulita. Molti artigiani edili si riconoscono in due o tre profili contemporaneamente. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.

Artigiano in attività con debiti fiscali preponderanti e una parte dei crediti sequestrata (profili 1, 2 e 3). È forse la combinazione più comune dopo il 2023. Il piano deve tenere insieme tre esigenze: sfruttare la continuità, puntare al cram down fiscale e depurare l’attivo dai crediti bloccati. Il punto di attrito è la convenienza: se una parte dei crediti è sequestrata, scende anche il valore liquidatorio, e questo, paradossalmente, rende più facile dimostrare che il piano in continuità conviene più della liquidazione. Il rischio sta invece sul fronte dell’art. 77: omissioni fiscali ripetute e una vicenda penale sui crediti possono sommarsi in un giudizio negativo sull’affidabilità.

Socio di una s.n.c. artigiana che ha garantito personalmente i finanziamenti della società (profilo 5 e posizione personale). Il socio è esposto due volte: come illimitatamente responsabile per i debiti sociali e come fideiussore della banca. Se la società è impresa minore e propone il concordato minore, occorre verificare con attenzione se e in quale misura gli effetti del piano si estendano al socio; in molte situazioni è prudente affiancare una procedura personale. Se la società è sopra soglia, il socio deve valutare la propria posizione rispetto alla procedura “maggiore” della società.

Artigiano che ha chiuso la ditta e ne ha aperta un’altra con attività diversa (profilo 4 con una nuova attività). È il caso esaminato in senso favorevole dal Tribunale di Vicenza il 13 marzo 2025 e da altri giudici di merito. Dopo la Cassazione n. 20141/2026, però, la cancellazione della prima ditta pesa: il concordato minore relativo ai debiti della vecchia attività incontra l’ostacolo dell’art. 33, comma 4. Resta da valutare, caso per caso, se l’indebitamento sia prevalentemente riferibile alla nuova impresa; in ogni caso la liquidazione controllata rimane disponibile.

Artigiano con debiti in parte personali (mutuo casa, finanziamenti al consumo) e in parte d’impresa. La promiscuità dei debiti, di per sé, non impedisce il concordato minore: il Tribunale di Pesaro, con decreto del 17 luglio 2024, ha aperto la procedura per un debitore il cui passivo comprendeva anche voci estranee all’impresa, soprattutto se di incidenza contenuta. Il piano deve però essere costruito in modo coerente e rispettare l’ordine dei privilegi, compreso quello ipotecario sulla casa.

Artigiano sopra soglia nel triennio, che oggi però è tornato “piccolo” (profilo 5 con un orizzonte temporale). La tentazione è aspettare che l’esercizio “grande” esca dal triennio di riferimento. È una scelta possibile, ma va pesata numeri alla mano: se le compensazioni sono bloccate, ogni anno di attesa costa una rata di crediti Superbonus, e intanto i creditori restano liberi di pignorare. La composizione negoziata può fare da ponte e proteggere l’impresa nel frattempo.


Il confronto tra profili

Mettere i cinque profili uno accanto all’altro aiuta a capire dove ti trovi e quali regole ti riguardano davvero. Nessun profilo è “di serie B”: ognuno ha uno strumento, ma non sempre lo stesso. La tabella riassume gli aspetti chiave; ogni voce è sviluppata nella sezione dedicata.

Aspetto1. Individuale in attività, crediti incagliati2. Debito soprattutto fiscale-previdenziale3. Crediti sospesi o sequestrati4. Ditta cancellata5. Società artigiana o impresa sopra soglia
Concordato minoreSì, in continuitàSì, con cram down ex art. 80, c. 3Sì, con attivo depurato e fondi rischiNo (Cass. 20141/2026)Sì se sotto soglia; no se sopra soglia o cancellata
Strumento alternativoLiquidazione controllataLiquidazione controllataLiquidazione controllataLiquidazione controllataComposizione negoziata, accordi, concordato preventivo
Valore dei crediti SuperbonusPieno (a rate) o di cessioneLeva per la convenienza verso il FiscoSolo la parte liberaValore di cessione del liquidatoreDipende dallo strumento scelto
Blocco compensazioni (> 50.000 € di ruoli)RilevanteMolto rilevanteRilevantePoco rilevante senza reddito d’impresaRilevante
Rischio principaleSopravvalutare i creditiAccusa di atti in frodeCrediti trasformati in passivoPerdita delle rate nel tempoProcedura sbagliata e inammissibilità
Riferimento chiaveCass. 28574/2025Cass. 14555/2026Cass. pen. 45558/2022Cass. 20141/2026Artt. 77 e 33, c. 4 CCII

Le domande che valgono per tutti

Posso continuare a usare i crediti Superbonus durante il concordato minore?

In linea di principio sì: il credito resta tuo e, se le condizioni lo consentono, puoi compensarlo in F24 con imposte e contributi correnti. L’uso però deve essere quello previsto nel piano, perché il credito è una risorsa destinata ai creditori. Se sei sopra la soglia di 50.000 € di ruoli scaduti, la compensazione resta bloccata finché la tua posizione non torna sotto soglia: per questo il piano deve prevedere come e quando le posizioni a ruolo verranno aggiornate dopo l’omologazione, aspetto da verificare con l’agente della riscossione.

Posso pagare le cartelle con i crediti Superbonus e poi chiedere il concordato solo per il resto?

Non in modo diretto. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 110 del 27 maggio 2026, ha escluso che i crediti Superbonus possano estinguere direttamente cartelle già iscritte a ruolo: la compensazione delle cartelle erariali è limitata ai crediti erariali in senso stretto. Pagare selettivamente alcuni creditori alla vigilia della procedura, inoltre, può essere valutato negativamente.

Cosa succede se perdo un grosso cantiere mentre la procedura è in corso?

Il piano omologato va eseguito. Se i flussi previsti vengono meno, c’è il rischio di inadempimento, che può portare alla revoca dell’omologazione o alla conversione in liquidazione controllata (artt. 82 e 83 CCII). Per questo un buon piano prevede margini di sicurezza e, quando possibile, ipotesi alternative già documentate.

Il giudice può chiedermi un fondo spese? E se non riesco a versarlo?

Sì, può. La Cassazione, con la sentenza n. 17721 del 30 giugno 2025, ha ritenuto compatibile con il concordato minore la richiesta di un fondo spese a garanzia dello svolgimento della procedura, precisando però che il mancato versamento non è di per sé causa di revoca dell’apertura: pesa piuttosto sul giudizio di fattibilità del piano.

I termini si sospendono ad agosto?

No. Per i procedimenti del Codice della crisi l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale dei termini, cioè quella ordinaria dal 1° al 31 agosto. Reclami e opposizioni corrono anche d’estate.


La giurisprudenza profilo per profilo

Qui trovi i riferimenti richiamati nella guida, ordinati per profilo. Per ognuno: gli estremi, il principio spiegato con parole nostre e il motivo per cui ti riguarda.

Riferimenti comuni a tutti i profili

Cassazione civile, Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574. Una proposta di concordato minore che non rispetta l’ordine delle cause legittime di prelazione è inammissibile: i principi di responsabilità patrimoniale e di graduazione valgono anche nella procedura minore. Rilevanza: ogni piano che falcidia i privilegiati, compresi Fisco e INPS, deve rispettarne il rango.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 18 maggio 2026, n. 14800. Nel concordato minore non si chiede più una meritevolezza “premiale”, ma il debitore deve dare un quadro completo e veritiero della propria situazione; aver omesso debiti anteriori, attribuendo la crisi a cause esterne, ha giustificato la revoca dell’omologazione. Rilevanza: crediti sospesi, contestazioni e cartelle vanno dichiarati tutti.

Cassazione civile, Sez. I, sentenza 30 giugno 2025, n. 17721. Il giudice può imporre al debitore di costituire un fondo spese, ma il mancato versamento non è causa autonoma di revoca dell’apertura: incide sulla valutazione di fattibilità. Rilevanza: chiarisce un onere pratico che riguarda ogni procedura.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28576. Nella liquidazione controllata, la completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC sulla documentazione e sulla situazione del debitore sono un presupposto per l’apertura. Rilevanza: conferma quanto conti il fascicolo che consegni all’Organismo, anche nell’alternativa liquidatoria.

Profilo 1 — Individuale in attività

Tribunale di Milano, Sez. II civile e crisi d’impresa, 3 marzo 2025. Nel concordato minore la verifica dei crediti serve solo al calcolo delle maggioranze; la proposta resta omologabile se più conveniente della liquidazione anche quando il privilegio di un credito è controverso. Rilevanza: una lite sul rango di un credito non paralizza la procedura.

Tribunale di Pesaro, decreto 17 luglio 2024. La presenza di debiti estranei all’impresa, accanto a quelli imprenditoriali, non impedisce l’apertura del concordato minore. Rilevanza: l’artigiano con mutuo o prestiti personali non è escluso.

Profilo 2 — Debito fiscale e previdenziale preponderante

Cassazione civile, Sez. I, sentenza 16 maggio 2026, n. 14555. L’omologazione forzosa del concordato minore contro il voto del Fisco o degli enti previdenziali segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII: non richiede la transazione fiscale del concordato preventivo (art. 88) né i relativi passaggi interni dell’Agenzia. Rilevanza: rende più lineare il percorso per l’artigiano con un passivo quasi tutto pubblico.

Corte d’appello di Firenze, Sez. II, 3 marzo 2026. Nel concordato minore in continuità il cram down fiscale e previdenziale è regolato dall’art. 80, comma 3, senza applicare per analogia l’art. 88, comma 4, CCII. Rilevanza: anticipa e conferma l’autonomia della disciplina minore.

Tribunale di Genova, 13 febbraio 2025. Omologato un concordato minore con esposizione quasi tutta verso l’Agenzia delle Entrate, senza la sua adesione, dopo aver verificato ammissibilità, fattibilità, carattere determinante del voto e convenienza. Rilevanza: mostra quali condizioni documentare quando manca il voto pubblico.

Tribunale di Oristano, sentenza 9 dicembre 2025, n. 26. Il mancato versamento sistematico delle imposte non costituisce, da solo, un atto in frode ai creditori; omologato un concordato minore in continuità nonostante il voto contrario dell’Agenzia. Rilevanza: offre un argomento a chi ha accumulato omessi versamenti durante i cantieri.

Tribunale di Ferrara, 27 dicembre 2024. Negata l’omologazione a una s.a.s. con passivo quasi solo fiscale e previdenziale, perché la condotta di omissioni reiterate è stata ritenuta indice di un piano inaffidabile. Rilevanza: è l’orientamento opposto, da conoscere per prevenirne le obiezioni.

Profilo 3 — Crediti sospesi, contestati o sequestrati

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45558, depositata il 1° dicembre 2022. Il credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020 non si acquista a titolo originario e può essere sequestrato anche presso il cessionario. Rilevanza: un credito di origine irregolare non è un attivo sicuro, chiunque lo detenga.

Cassazione penale, sentenza 21 settembre 2022, n. 40865. In sede di sequestro preventivo impeditivo si possono apprendere anche i crediti dei terzi cessionari dei bonus edilizi. Rilevanza: conferma la fragilità del credito lungo la catena delle cessioni.

Cassazione penale, sentenza 7 marzo 2024, n. 9833. Confermata la legittimità del sequestro preventivo dei crediti d’imposta Superbonus presenti nel cassetto fiscale di una società. Rilevanza: un credito sequestrato va escluso dall’attivo del piano.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 30 aprile 2026, n. 15710. La mancanza di un intervento essenziale, come il cappotto termico, e la presenza di SAL finali su lavori incompleti sono indici concreti del fumus di frode ai fini del sequestro. Rilevanza: indica quali carenze tecniche espongono il credito.

Cassazione penale, sentenze 4 giugno 2026, n. 20669, e 22 giugno 2026, n. 22844. Il credito d’imposta nasce solo per lavori effettivamente eseguiti; fatturare prima delle opere non genera un credito valido. Rilevanza: i crediti legati a SAL “gonfiati” rischiano il recupero e vanno trattati con prudenza nel piano.

Profilo 4 — Ditta cancellata

Cassazione civile, Sez. I, sentenza 16 giugno 2026, n. 20141. L’art. 33, comma 4, CCII preclude il concordato minore anche all’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, pure nella forma liquidatoria con finanza esterna. Rilevanza: chiude il contrasto giurisprudenziale e orienta l’ex artigiano verso la liquidazione controllata.

Corte d’appello di Napoli, 14 luglio 2025; Corte d’appello di Campobasso, sentenza 6 ottobre 2025, n. 306; Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2025. Avevano ammesso al concordato minore l’imprenditore individuale cancellato, limitando il divieto alle società o alla sola continuità. Rilevanza: orientamento superato dalla Cassazione n. 20141/2026, utile per capire il quadro e valutare le procedure omologate in passato.

Profilo 5 — Società o impresa sopra soglia

Per questo profilo il riferimento è anzitutto normativo: l’art. 77 CCII (inammissibilità per superamento delle soglie) e l’art. 33, comma 4 (preclusione per la società cancellata). Sulle regole distributive, che valgono anche per il concordato minore di una società, si applica quanto affermato dalla Cassazione n. 28574/2025.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un problema mescola procedura concorsuale, diritto tributario e, a volte, profili penali sui crediti, lo Studio Monardo lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, seguendo un’unica strategia. Ecco gli strumenti concreti, profilo per profilo.

  1. Mappiamo il cassetto fiscale e i crediti Superbonus anno per anno, separando le rate libere da quelle sospese, contestate o sequestrate (profili 1, 2 e 3).
  2. Verifichiamo le soglie dell’impresa minore su bilanci e dichiarazioni del triennio, per stabilire se il concordato minore è ammissibile o se serve uno strumento dell’impresa “maggiore” (profilo 5).
  3. Estraiamo e analizziamo l’estratto di ruolo per calcolare i ruoli scaduti non sospesi e l’impatto del blocco delle compensazioni oltre 50.000 € (tutti i profili).
  4. Costruiamo il piano in continuità con il budget di cassa cantiere per cantiere e l’uso programmato dei crediti in compensazione, perché nessuna rata annuale vada persa (profilo 1).
  5. Prepariamo la prova di convenienza per il creditore pubblico e la documentazione per l’omologazione forzosa ex art. 80, comma 3, CCII, alla luce della Cassazione n. 14555/2026 (profilo 2).
  6. Ricostruiamo la cronologia dei mancati versamenti collegandola ai cantieri e agli incassi mancati, per prevenire l’obiezione degli atti in frode (profilo 2).
  7. Coordiniamo con il piano la difesa sui crediti contestati o sequestrati, stimando gli accantonamenti e le clausole di destinazione dei crediti eventualmente sbloccati (profilo 3).
  8. Valutiamo la liquidazione controllata per chi ha chiuso l’attività e il percorso verso l’esdebitazione, con attenzione alla tutela del reddito da lavoro (profilo 4).
  9. Impostiamo la composizione negoziata o gli strumenti dell’impresa maggiore quando le soglie sono superate, e coordiniamo la posizione di soci e garanti (profilo 5).
  10. Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado: reclamo contro il diniego o contro l’omologazione e ricorso per cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea dall’analisi iniziale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per l’artigiano edile sovraindebitato, la qualifica che pesa di più è quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC: significa conoscere dall’interno come l’Organismo istruisce la domanda, quali documenti considera indispensabili e come redige la relazione su cui il giudice decide ammissibilità, fattibilità e convenienza. Per l’impresa artigiana che ha superato le soglie conta la qualifica di Esperto Negoziatore, che permette di impostare la composizione negoziata sapendo come si svolgono le trattative assistite. La qualifica di cassazionista garantisce a tutti i profili la continuità della strategia, dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio in Cassazione.

Lo staff multidisciplinare, formato da avvocati e commercialisti, lavora in parallelo sulla parte concorsuale e su quella tributaria. Con i crediti Superbonus, dove il valore del piano dipende dalle regole fiscali, questa collaborazione non è un dettaglio: è la condizione per costruire un piano credibile.


Chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le TUE regole, non secondo quelle che valgono per il collega del cantiere accanto. Il concordato minore può essere la strada giusta per l’artigiano individuale in attività, anche con debiti in gran parte verso il Fisco, grazie all’omologazione forzosa. Diventa più complesso se i crediti sono sospesi o sequestrati. È precluso a chi si è cancellato e a chi ha superato le soglie, che devono guardare alla liquidazione controllata o agli strumenti dell’impresa maggiore. In ogni caso il tempo gioca contro di te: ogni rata di credito non usata è persa per sempre.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio di materie. Il concordato minore passa dall’OCC, e l’Avvocato è Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un Organismo. I crediti Superbonus sono materia tributaria, che affrontiamo con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario. Quando l’impresa supera le soglie, la qualifica di Esperto Negoziatore apre la via della composizione negoziata. E la qualifica di cassazionista fa sì che la strategia regga fino all’ultimo grado.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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