Fabbri E Carpenterie Metalliche Artigiane Con Debiti: Accordo Di Ristrutturazione o Concordato Minore?

Nelle officine di carpenteria la crisi non arriva mai con un annuncio. Arriva con una fornitura di profilati che il fornitore non consegna più senza pagamento anticipato, con un DURC che torna irregolare proprio mentre si deve fatturare un lavoro in subappalto, con una banca che riduce il fido di cassa in un pomeriggio di ottobre. Da quel momento parte un calendario che il fabbro non ha scelto e che, se non viene governato, decide da solo come finirà.

Il punto è tutto qui: chi sa cosa succede dopo, e quando succede, agisce nel momento in cui l’ordinamento gli riconosce una finestra; chi non lo sa si limita a subire gli atti altrui. Fra l’accordo di ristrutturazione dei debiti degli artt. 57 e seguenti del Codice della crisi e il concordato minore degli artt. 74 e seguenti non c’è soltanto una differenza di nome. Ci sono due calendari diversi, due platee di creditori diverse, due modi diversi di conquistare il consenso, due esiti diversi sui debiti residui. E c’è, prima di tutto, una misurazione dimensionale che stabilisce quale delle due porte è aperta e quale è chiusa per legge.

Questa guida ricostruisce la sequenza completa, tappa per tappa: dal primo insoluto alla misurazione delle soglie, dalla costruzione del piano al deposito, dalle misure protettive alla raccolta del consenso, dal confronto con il Fisco all’omologazione, fino all’esecuzione e ai suoi effetti liberatori. Ogni fase con la sua norma, i suoi termini, la sua finestra difensiva e il suo errore tipico.

Lo Studio Monardo segue esattamente questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono entrambi i rami del bivio: è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dentro l’organismo che nel concordato minore redige la relazione e vigila sull’esecuzione; ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il percorso negoziale che alle carpenterie sopra soglia apre la strada dell’accordo di ristrutturazione. È la combinazione che serve quando la prima domanda da sciogliere non è “quale piano”, ma “quale procedura mi è consentita”.

📩 Se in officina il calendario ha già iniziato a correre — insoluti, revoche di fido, cartelle, decreti ingiuntivi — non aspettare la prossima notifica per capire su quale binario ti trovi: scrivici adesso per una valutazione della tua posizione. Tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo li trovi in fondo a questa pagina.


La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di entrare nel dettaglio, conviene vedere la sequenza dall’alto. Le due procedure condividono l’architettura generale del procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, ma divergono su quasi tutti i tempi intermedi: chi raccoglie il consenso, con quale quorum, in quanti giorni, con quale controllo del tribunale e con quale effetto finale sui debiti che restano fuori dal piano.

La tabella che segue è la spina dorsale dell’articolo. Ogni riga corrisponde a una sezione di dettaglio più avanti.

TappaQuandoAccordo di ristrutturazione (artt. 57 ss. CCII)Concordato minore (artt. 74 ss. CCII)
Il primo segnaleGiorno 0Insoluti, revoche di fido, segnalazioni dei creditori pubblici qualificatiIdentico: la crisi non distingue per dimensione
La misurazioneGiorni 1-30Riservato all’imprenditore diverso dall’imprenditore minoreRiservato ai soggetti sovraindebitati dell’art. 2, c. 1, lett. c) CCII
La costruzione del pianoGiorni 30-90Attestazione di un professionista indipendenteRelazione particolareggiata dell’OCC
Il depositoGiorno XRicorso ex art. 40 CCII, iscrizione nel registro delle impreseDomanda tramite OCC ex art. 76 CCII
Le misure protettiveEntro 30 giorni dall’iscrizioneConferma o revoca ex art. 55, c. 3 CCIIBlocco delle azioni esecutive con il decreto di apertura
Il consensoGiorni 60-150Adesione del 60% dei crediti (30% nell’agevolato, 75% per categoria nell’efficacia estesa)Maggioranza dei crediti ammessi al voto, entro 30 giorni dal decreto
Il Fisco+90 giorniTransazione fiscale ex art. 63 CCII e cram down a soglieOmologazione forzosa ex art. 80, c. 3 CCII sulla convenienza
L’omologazioneGiorni 120-300Giudizio ex art. 48 CCII, opposizioni, sentenzaSentenza di omologazione ex art. 80 CCII
Dopo l’omologa+120 giorni / anniPagamento integrale degli estranei entro 120 giorniEsecuzione pluriennale vigilata dall’OCC ed effetto liberatorio
La patologiaIn qualsiasi momentoInadempimento, azioni dei non aderentiRevoca ex art. 82 e conversione in liquidazione controllata ex art. 83

Da qui in avanti il calendario corre. Tappa per tappa.


Giorno 0: il segnale che fa partire l’orologio

Cosa succede. Nelle carpenterie metalliche il primo sintomo quasi mai è il decreto ingiuntivo. È la catena di fornitura che si irrigidisce: il centro servizi acciaio passa dal pagamento a 60 giorni al pagamento anticipato, il noleggiatore del carroponte chiede una garanzia, l’assicurazione del credito del fornitore riduce il plafond. In parallelo si accumulano le posizioni che l’officina considera “rinviabili”: l’IVA trimestrale, i contributi degli operai, la rata del leasing sulla pressa piegatrice, il fido di cassa utilizzato oltre il limite in attesa del saldo di una commessa in subappalto pubblico.

La norma. L’art. 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi. L’art. 3 CCII estende il dovere di adeguatezza anche all’imprenditore individuale, con misure proporzionate alla dimensione, e individua tra i segnali di allarme il ritardo nei pagamenti di fornitori e dipendenti e l’esposizione verso creditori pubblici oltre determinate soglie. Non è un obbligo teorico: è il parametro con cui, a distanza di mesi, verranno valutate le scelte di questa fase.

I termini che si attivano. In questa fase i termini non sono processuali ma economici, e sono i più insidiosi perché nessuno li notifica. Il debito contributivo matura sanzioni civili giorno per giorno; l’IVA non versata genera interessi e apre la strada all’iscrizione a ruolo; la revoca degli affidamenti bancari produce l’obbligo di rientro immediato e la segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi, che è ciò che poi impedisce a qualsiasi altro istituto di sostituire la banca uscente. Quando la segnalazione a sofferenza è consolidata, lo spazio negoziale con il ceto bancario si è già ristretto in modo che nessun piano potrà ricostruire.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Oggi, al giorno zero, sono aperte tutte le strade: la rinegoziazione privata con i fornitori strategici, la composizione negoziata della crisi, l’accordo di ristrutturazione, il concordato minore se ricorrono i presupposti dimensionali. Questa è l’unica tappa in cui nessuna opzione è preclusa, ed è precisamente la tappa in cui quasi nessuno si muove. Le opzioni si chiudono non per decorrenza di un termine, ma per consumazione delle risorse: ogni mese di ritardo brucia liquidità che il piano avrebbe potuto destinare ai creditori, e ogni euro bruciato riduce la percentuale offerta e quindi la probabilità di consenso.

L’errore tipico di questa fase. Pagare i creditori che fanno più rumore. Nell’officina la gerarchia spontanea è: prima il fornitore di acciaio perché senza materiale il lavoro si ferma, poi la banca perché altrimenti chiude il fido, per ultimi Erario ed enti previdenziali perché “non mandano nessuno a bussare”. Il risultato, dodici mesi dopo, è un’esposizione fiscale e contributiva che occupa il 60-70% del passivo, cioè la componente più rigida e meno negoziabile, quella su cui entrambe le procedure incontrano i vincoli più severi.

Quanto dura realmente. La fase silenziosa dura in media dai dodici ai ventiquattro mesi. È il periodo in cui la carpenteria continua a lavorare, a fatturare, spesso a crescere come volume d’ordini, mentre il passivo si struttura. Quando arriva il primo atto formale, la crisi ha già una storia contabile lunga che il piano dovrà giustificare.


Giorni 1-30: la misurazione che decide su quale binario ti trovi

Cosa succede. Questa è la tappa che la maggior parte degli imprenditori salta e che invece determina tutto il resto. Prima di scegliere tra accordo di ristrutturazione e concordato minore bisogna accertare se l’officina sia o no “impresa minore”: non è una qualificazione di stile, è un requisito di legge che apre una porta e chiude l’altra.

La norma. L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti, riferiti ciascuno ai tre esercizi antecedenti: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. L’impresa minore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 121 CCII e rientra, come debitore sovraindebitato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII, nell’area degli artt. 65 e seguenti. Sul versante opposto, l’art. 57, comma 1, CCII riserva gli accordi di ristrutturazione all’imprenditore, anche non commerciale, diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza.

Le due definizioni si incastrano come i pezzi di un unico meccanismo: chi sta sotto le soglie può accedere al concordato minore e non può stipulare un accordo di ristrutturazione; chi le supera può accedere all’accordo di ristrutturazione e non al concordato minore. Non è una preferenza strategica: è una condizione di ammissibilità.

I termini che si attivano. Il riferimento temporale è il triennio antecedente. Per una carpenteria che ha chiuso il 2023 con ricavi da 240.000 euro e il 2024 e 2025 sotto i 200.000, il conto non torna: i requisiti devono sussistere congiuntamente e per tutti e tre gli esercizi considerati. Ed è il debitore a doverlo dimostrare: l’onere della prova della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale grava sull’imprenditore, perché la norma è costruita al negativo e il tribunale non accerta d’ufficio la condizione. La giurisprudenza di legittimità considera i bilanci degli ultimi tre esercizi regolarmente approvati e depositati presso il registro delle imprese lo strumento privilegiato di prova, senza però irrigidirsi in un formalismo assoluto: sono stati ritenuti valutabili anche documenti alternativi, dalle dichiarazioni fiscali agli atti gestionali, quando consentono una ricostruzione attendibile.

Perché per una carpenteria la misurazione è meno scontata che altrove. Il parametro dell’attivo patrimoniale è quello che più spesso rompe l’equilibrio. Un fabbro che lavora in un capannone di proprietà, anche modesto, con un impianto di taglio al plasma, una calandra, una pressa piegatrice e un carroponte, può superare i 300.000 euro di attivo pur fatturando 180.000 euro l’anno con due dipendenti. Al contrario, l’officina che lavora in un capannone in affitto con macchinari in leasing può restare largamente sotto soglia pur avendo un volume d’affari superiore. La dimensione contabile dell’officina, non la sua dimensione percepita, decide quale procedura è praticabile. È una verifica che va fatta su carta, bilancio alla mano, prima di qualsiasi altra valutazione.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Questa è la finestra in cui si costruiscono le prove. Bilanci approvati e depositati, situazione patrimoniale aggiornata, registri IVA, libro cespiti con i valori residui dei macchinari, contratti di leasing con l’indicazione dei beni non in proprietà, estratto di ruolo aggiornato per la quantificazione esatta del debito fiscale. Il debito “anche non scaduto” del terzo parametro include il residuo capitale dei finanziamenti e dei leasing: è la voce più spesso sottostimata.

L’errore tipico di questa fase. Affidarsi alla percezione. “Sono un artigiano, sono piccolo, farò una procedura da sovraindebitato”: è la frase che precede la domanda dichiarata inammissibile. E l’errore speculare esiste: la carpenteria che si considera “un’azienda vera” e imposta un accordo di ristrutturazione quando le soglie la collocano tra le imprese minori, scoprendo mesi dopo di aver costruito uno strumento che non le è consentito.

Quanto dura realmente. Con la documentazione contabile ordinata, la misurazione richiede dai dieci ai venti giorni. Quando i bilanci non sono depositati o la contabilità è arretrata, si arriva facilmente a due o tre mesi, e sono mesi in cui l’orologio dei creditori continua a correre.


Giorni 30-90: due architetti diversi per due piani diversi

Cosa succede. Individuato il binario, cambia la figura tecnica che costruisce e certifica il piano. Non è un dettaglio organizzativo: cambia chi risponde della veridicità dei dati, cambia il tipo di relazione che arriva al tribunale, cambia il ritmo del lavoro.

La norma. Nell’accordo di ristrutturazione l’art. 57, comma 4, CCII richiede la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dell’accordo, con specifico riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. Nel concordato minore, invece, l’art. 76 CCII incardina la domanda sull’OCC, l’organismo di composizione della crisi, il cui gestore redige una relazione particolareggiata che ricostruisce le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la completezza e attendibilità della documentazione, e si esprime sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

I termini che si attivano. Qui i termini sono in gran parte auto-imposti, ma hanno una scadenza esterna implacabile: la prima azione esecutiva. Un pignoramento presso terzi notificato al committente di una commessa in corso può azzerare in un giorno la liquidità su cui il piano contava, e costringe a rifare i numeri.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Scegliere la struttura del piano. Nell’accordo di ristrutturazione, la prosecuzione dell’attività può essere diretta o indiretta, e non è richiesto che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità, come invece accade nel concordato preventivo in continuità: è una libertà di costruzione notevole, che consente ad esempio l’affitto d’azienda a una nuova società con pagamento ai creditori dal canone e dal corrispettivo di cessione. Nel concordato minore, l’art. 74, comma 1, CCII àncora l’accesso alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale; quando l’attività non prosegue, il comma 2 richiede che il piano preveda l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Quanto vale “misura apprezzabile”. Il Tribunale di Verona, Sez. II civ., con decreto 17 agosto 2025, ha affrontato specificamente il problema dell’incremento richiesto dalle risorse esterne nel concordato minore liquidatorio, fissando un criterio di riferimento in un sistema che, a differenza del vecchio regime, non contiene più una soglia percentuale fissa. Per una carpenteria che cessa l’attività e mette a disposizione il capannone, la differenza tra un apporto familiare simbolico e un apporto che sposta davvero la percentuale decide l’ammissibilità.

L’errore tipico di questa fase. Costruire il piano sui ricavi sperati anziché sul portafoglio ordini firmato. Nelle carpenterie metalliche la stagionalità e la dipendenza da pochi committenti — spesso un general contractor o un’impresa edile — rendono le proiezioni particolarmente fragili. Un piano che promette ai creditori il 38% sulla base di una commessa non ancora aggiudicata è un piano che l’attestatore non certificherà o che, certificato, verrà smontato in sede di omologazione.

Quanto dura realmente. Dai sessanta ai centoventi giorni per un piano solido, comprensivi della raccolta documentale, della due diligence del passivo e della prima interlocuzione informale con i creditori strategici. Comprimere questa fase è la principale causa di rigetti successivi.


Il giorno del deposito: due porte dello stesso tribunale

Cosa succede. Il deposito è il momento in cui la crisi diventa pubblica e in cui il calendario, da privato, diventa processuale.

La norma. L’accesso avviene con il ricorso previsto dall’art. 40 CCII, che nel caso dell’accordo di ristrutturazione conduce al giudizio di omologazione; la domanda e la documentazione vanno iscritte nel registro delle imprese e da quel momento producono effetti verso i terzi. Nel concordato minore la domanda è presentata tramite l’OCC ai sensi dell’art. 76 CCII e, all’esito delle verifiche, il giudice apre la procedura con il decreto dell’art. 78 CCII. Il Correttivo-ter, cioè il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024, ha modificato oltre sessanta articoli del Codice, intervenendo anche sul concordato minore: tra le novità, l’eliminazione della domanda cosiddetta prenotativa e il rafforzamento delle misure protettive del patrimonio, con la possibilità di ottenere la sospensione delle azioni esecutive subito dopo il deposito della domanda completa.

I termini che si attivano. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi decorre l’effetto sospensivo delle azioni esecutive e cautelari, quando le misure protettive siano state richieste. È il momento in cui il pignoramento del conto corrente si arresta, in cui il pignoramento presso il committente non può proseguire, in cui i sequestri conservativi non possono essere disposti.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Nell’accordo di ristrutturazione, il deposito arriva a valle di una trattativa già in stato avanzato: senza le adesioni raccolte, il ricorso è un guscio. Nel concordato minore, invece, il deposito precede la raccolta del consenso, che si svolge dentro la procedura, sotto il controllo del giudice e con la gestione dell’OCC. È la differenza di ritmo più importante fra i due strumenti: l’accordo di ristrutturazione negozia prima e deposita dopo; il concordato minore deposita prima e vota dopo.

L’errore tipico di questa fase. Depositare per fermare un pignoramento imminente, senza avere un piano sostenibile alle spalle. Le misure protettive non sono un fine: sono uno strumento funzionale alla riuscita della regolazione della crisi. Il Tribunale di Vicenza, riformando un provvedimento cautelare che aveva inibito agli istituti di credito l’escussione di garanzie pubbliche, ha affermato che la misura può essere concessa solo se idonea ad assicurare provvisoriamente l’attuazione della futura sentenza di omologazione, e va esclusa quando la fattibilità della proposta appaia compromessa o incerta. La protezione segue il risanamento, non lo sostituisce.

Quanto dura realmente. Dal deposito al decreto di apertura, nel concordato minore, passano mediamente dai quindici ai quarantacinque giorni, a seconda del carico dell’ufficio e della completezza della documentazione allegata dall’OCC.


Entro 30 giorni dall’iscrizione: la partita delle misure protettive

Cosa succede. L’ombrello si apre automaticamente con la pubblicazione, ma va confermato da un giudice. È una delle fasi più rapide e meno perdonanti dell’intero percorso.

La norma. L’art. 54 CCII disciplina le misure cautelari e protettive, distinguendo la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari — la misura protettiva tipica — dalle misure ulteriori e atipiche che il debitore può chiedere con successiva istanza per evitare che condotte di uno o più creditori pregiudichino il buon esito delle iniziative assunte. L’art. 55 CCII scandisce il procedimento: il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti, assegna al debitore un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto, e conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. La durata massima è di quattro mesi, prorogabile nei limiti di legge, e le misure perdono efficacia con la pubblicazione della sentenza di omologazione.

I termini che si attivano. Il termine di otto giorni per la notifica è perentorio: la sua violazione travolge la protezione, e con essa l’intero impianto difensivo dell’officina. Il termine di trenta giorni per la conferma è quello entro cui la partita si gioca davanti al giudice; i creditori che intendono contrastare la protezione si costituiscono e depositano memorie in un arco di giorni, non di settimane.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Documentare l’essenzialità dei rapporti da proteggere. Per una carpenteria, le misure atipiche possono valere più di quella tipica: inibire al fornitore di acciaio la sospensione delle consegne, impedire la risoluzione del contratto di locazione del capannone, bloccare l’escussione di una fideiussione che ucciderebbe il socio-garante nel mezzo delle trattative. Sono misure che l’art. 55, comma 2, CCII subordina ad autorizzazione preventiva del giudice, con ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.

In questa fase lo Studio Monardo interviene con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: la richiesta di misure protettive viene impostata fin dall’inizio in modo che regga anche al vaglio dell’udienza di conferma e, se necessario, del reclamo.

L’errore tipico di questa fase. Chiedere una protezione generica. La richiesta che si limita a invocare la sospensione delle azioni esecutive senza indicare quali rapporti siano essenziali alla continuità dell’officina lascia scoperti proprio i fronti che possono fermare la produzione: il materiale, l’energia, il capannone, il personale.

Quanto dura realmente. L’udienza di conferma viene fissata mediamente entro venti-venticinque giorni dall’iscrizione. Le proroghe, quando concesse, arrivano raramente a coprire l’intero arco fino all’omologazione: nei percorsi lunghi occorre programmare la fase successiva sapendo che l’ombrello può chiudersi prima.


Giorni 60-150: il consenso, ovvero il 60% contrattato contro la maggioranza votata

Cosa succede. Qui i due calendari divergono in modo netto. Nell’accordo di ristrutturazione il consenso si costruisce fuori dal processo, creditore per creditore, e si porta in tribunale già formato. Nel concordato minore il consenso si raccoglie dentro il processo, con un termine breve e una regola di silenzio-assenso che cambia radicalmente la dinamica.

La norma, primo binario. L’art. 57, comma 1, CCII richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se già scaduti a quella data, ed entro centoventi giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti. L’art. 60 CCII disciplina l’accordo agevolato, che dimezza la percentuale al trenta per cento a condizione che il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei e non abbia richiesto, o abbia rinunciato, alle misure protettive. L’art. 61 CCII regola l’accordo a efficacia estesa: in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., gli effetti si estendono ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria, individuata per omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, quando aderiscono creditori rappresentanti almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria; il comma 5 consente l’estensione anche in assenza di continuità aziendale quando l’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari non inferiori alla metà dell’indebitamento complessivo.

Il controllo sulle categorie. La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza 8 febbraio 2026, n. 2817, ha stabilito che nell’accordo a efficacia estesa la formazione di categorie caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica e interessi economici costituisce un presupposto necessario, rilevando la piena assonanza tra il criterio dell’art. 61, comma 1, CCII e quello che l’art. 2, comma 1, lett. r) CCII detta per le classi del concordato preventivo; e ha affermato che il tribunale, quando abbia nominato il commissario giudiziale ai sensi dell’art. 40, comma 4, CCII, può affidargli il compito di riferire su ogni aspetto rilevante per la decisione sull’omologazione, senza preclusione per i profili coperti dall’attestazione del professionista indipendente. Le categorie costruite su misura per raccogliere il quorum — le “mega categorie”, i raggruppamenti artificiali — sono oggi il punto su cui il controllo giudiziale è più penetrante.

La norma, secondo binario. Nel concordato minore il giudice, con il decreto di apertura, assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione per far pervenire all’OCC, a mezzo PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni: lo prevede l’art. 78, comma 2, lett. c), CCII. L’art. 79, comma 1, CCII stabilisce che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; quando un unico creditore è titolare di crediti superiori alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, occorre anche la maggioranza per teste dei voti espressi; quando sono previste classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori che restano in silenzio si considerano consenzienti.

I termini che si attivano. Nel concordato minore i trenta giorni del termine per l’adesione sono la finestra in cui si consumano insieme il voto e le contestazioni: chi non si muove entro quel termine non solo non vota contro, ma si considera consenziente. È il meccanismo che rende il concordato minore sensibilmente più rapido delle procedure a voto espresso, ed è anche la ragione per cui la composizione del passivo va studiata prima: in un’officina con quaranta piccoli fornitori silenziosi e due creditori pubblici attivi, la geografia del consenso è completamente diversa da quella di un’officina con un unico grande creditore bancario.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Nel primo binario, chiudere le adesioni con atti scritti e data certa, cominciando dai creditori che da soli spostano il quorum. Nel secondo, presidiare il termine: ogni contestazione che arriva all’OCC nei trenta giorni va analizzata immediatamente, perché è il materiale con cui si costruirà l’eventuale opposizione all’omologazione. La finestra difensiva del creditore e quella del debitore coincidono: sono gli stessi trenta giorni.

Quando la maggioranza non arriva. Il Tribunale di Ancona, con decreto 2 dicembre 2024, ha negato l’omologazione di un concordato minore perché, esaminati i voti pervenuti, non risultava raggiunta la maggioranza richiesta dall’art. 79 CCII e non sussistevano i presupposti per il cram down nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’ente previdenziale. È la dimostrazione che il conteggio dei voti non è un passaggio formale.

L’errore tipico di questa fase. Nell’accordo di ristrutturazione, contare sulle adesioni “promesse” a voce da banche e fornitori. Le delibere degli istituti di credito seguono tempi interni che l’officina non controlla e che raramente scendono sotto i quarantacinque-sessanta giorni. Nel concordato minore, l’errore speculare è trascurare la formazione delle classi: il Tribunale di Bari, in una recente pronuncia in tema di concordato minore, ha esaminato proprio la corretta formazione delle classi e la previsione di un fondo rischi destinato a fronteggiare l’escussione di garanzie pubbliche o l’emergere di sopravvenienze passive — un tema che riguarda da vicino le carpenterie che hanno ottenuto finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo PMI.

Quanto dura realmente. Nell’accordo di ristrutturazione, la raccolta del 60% richiede dai tre ai sei mesi quando il ceto bancario è frammentato. Nel concordato minore, la fase del consenso è per legge compressa in trenta giorni, ma il tempo che intercorre tra il decreto di apertura e la comunicazione ai creditori aggiunge in pratica due o tre settimane.


+90 giorni: quando entra il Fisco, il calendario cambia padrone

Cosa succede. Nelle carpenterie metalliche il debito verso Erario ed enti previdenziali è quasi sempre la voce dominante del passivo. Ed è la voce che detta i tempi, perché l’amministrazione finanziaria non risponde con la rapidità di un fornitore: risponde con i suoi termini, e sono termini che il debitore deve saper collocare correttamente nel calendario.

La norma, primo binario. L’art. 63 CCII disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione, consentendo al debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali e — dopo il Correttivo-ter — anche dagli enti pubblici territoriali. La stessa norma prevede che il debitore avvisi dell’iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali, mediante PEC alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale. All’amministrazione è concesso un termine di novanta giorni per riscontrare la proposta.

Il termine dei novanta giorni è il vero metronomo dell’accordo di ristrutturazione. Il Tribunale di Ivrea, Sez. civile – Procedure concorsuali, con pronuncia del 7 gennaio 2026, ha affermato che quando l’adesione non è ancora intervenuta il termine di novanta giorni concesso all’amministrazione finanziaria deve essere già decorso al momento del deposito della domanda di omologazione, e che il mancato rispetto di questa sequenza comporta il rigetto dell’istanza. Tradotto in calendario: se la proposta di transazione fiscale viene inviata il 10 marzo, la domanda di omologazione non può essere depositata prima dell’8 giugno. Depositare in anticipo significa perdere mesi e ricominciare.

L’omologazione senza il Fisco, primo binario. Quando l’amministrazione non aderisce — e la mancata adesione comprende anche il rigetto espresso — il tribunale può comunque omologare l’accordo, ma solo al ricorrere congiunto delle condizioni oggi previste dall’art. 63 CCII nella versione riscritta dal Correttivo-ter: tra queste, il carattere non liquidatorio dell’operazione, con continuità aziendale diretta o indiretta, la natura determinante dell’adesione ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge, e la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Cagliari ha chiarito che il requisito della continuità può essere soddisfatto anche in via indiretta, attraverso l’affitto o la cessione dell’azienda in esercizio a un diverso soggetto: per una carpenteria che non riesce più a sostenere i costi fissi ma ha un avviamento e un portafoglio ordini reali, è la strada che consente di salvare il valore senza salvare necessariamente il soggetto giuridico.

Le soglie che il Correttivo-ter ha innalzato. La disciplina emergenziale introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023 n. 103, subordinava l’omologazione forzosa a soglie minime di soddisfacimento del credito pubblico; la disciplina trasfusa nel Codice dal Correttivo-ter ha innalzato quelle soglie. È il dato che più spesso rende impraticabile l’accordo di ristrutturazione per l’officina il cui passivo è composto in prevalenza da IVA e contributi: se il piano non riesce a offrire al Fisco una percentuale coerente con le soglie di legge, il cram down non arriva, e senza il Fisco il 60% non si raggiunge. Va aggiunto che il regime applicabile dipende dalla data della proposta: la giurisprudenza di merito ha applicato la disciplina anteriore alle transazioni presentate prima del 28 settembre 2024, in forza della disciplina transitoria del decreto correttivo.

La norma, secondo binario. Nel concordato minore la logica è diversa. L’art. 80, comma 3, CCII consente l’omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la proposta risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, senza le soglie percentuali che governano l’art. 63 CCII. Per una carpenteria sotto soglia con un passivo fiscale prevalente, questa è la differenza che decide la fattibilità dell’intera operazione.

I confini di quella facoltà. La Corte di Cassazione, Sez. I, con pronuncia del 16 maggio 2026, n. 14555, ha stabilito che, poiché l’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina specifica per l’omologazione forzosa, non opera il richiamo alla disciplina dettata per il concordato preventivo: il che esclude l’importazione nel concordato minore del meccanismo della ristrutturazione trasversale previsto dall’art. 112 CCII. La regola di approvazione dell’art. 79 CCII, in altri termini, non può essere aggirata in via interpretativa.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Presentare estratti di ruolo aggiornati e riconciliati, distinguere il debito erariale privilegiato da quello chirografario, verificare quali cartelle siano ancora impugnabili o già prescritte, e impostare la proposta al Fisco su un livello di soddisfacimento che regga il confronto con lo scenario liquidatorio. La convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria non è un’affermazione: è un calcolo che va documentato voce per voce, con i valori di realizzo dei macchinari e del capannone.

L’errore tipico di questa fase. Trattare il debito fiscale come una massa unica. In una carpenteria il ruolo comprende tipicamente IVA, ritenute, contributi INPS dei dipendenti e del titolare artigiano, sanzioni e interessi: hanno rango diverso, regole di trattamento diverse e margini di falcidia diversi. La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574, ha affermato che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale, ma che il mancato rispetto delle regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio e senza attendere l’apertura del giudizio di omologazione; la stessa decisione ha ribadito che la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione.

Il capannone, la casa e i macchinari: dove il calendario incontra le garanzie reali. C’è una variabile che nelle carpenterie pesa più che in quasi ogni altro settore artigiano: la quantità di beni gravati da garanzie reali o da riserva di proprietà. L’officina tipica ha un capannone ipotecato a favore della banca che ha finanziato l’acquisto, macchinari in leasing che non sono di proprietà fino al riscatto, e spesso un’abitazione familiare gravata dal mutuo. Ciascuno di questi beni segue un calendario proprio e va collocato nel piano con regole diverse.

Nel concordato minore, l’art. 75, comma 3, CCII consente il mantenimento del piano di ammortamento del mutuo quando il debitore è in regola con i pagamenti; il Correttivo-ter, con l’inserimento del comma 2-bis dell’art. 75 CCII, ha esteso espressamente la possibilità di continuare a pagare le rate del contratto di mutuo relativo all’abitazione principale, ovvero di essere autorizzati dal giudice al relativo pagamento, con conseguente mantenimento dell’originario piano di rimborso. È un intervento che risolve un contrasto applicativo rilevante: prima della novella, la lettura restrittiva limitava la continuazione del mutuo al solo immobile strumentale all’esercizio dell’attività, e il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 20/2023, aveva già ritenuto compatibile con la libertà di contenuto della domanda di concordato minore la scelta di non liquidare l’immobile destinato ad abitazione, a condizione che il gestore attestasse che il rimborso delle rate non ledesse i diritti degli altri creditori. Per il fabbro che rischia di perdere insieme l’officina e la casa, questa è la disposizione che più spesso rende il concordato minore preferibile a qualunque altra soluzione.

I macchinari in leasing seguono invece una logica autonoma: non essendo di proprietà, non rientrano nell’attivo liquidabile, ma il debito residuo pesa sul terzo parametro dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, quello dei debiti anche non scaduti. La prosecuzione del contratto va decisa presto, perché la risoluzione comporta la restituzione del bene e, con essa, la fine della continuità produttiva: una carpenteria senza pressa piegatrice e senza impianto di taglio non prosegue l’attività in alcun senso giuridicamente rilevante, e il presupposto dell’art. 74, comma 1, CCII viene meno.

Quanto al capannone ipotecato, la scelta è fra conservazione e liquidazione, e va motivata con i numeri: se il valore di realizzo copre integralmente il credito ipotecario, mantenerlo nel piano significa destinare risorse a un creditore che sarebbe comunque soddisfatto; se lo copre solo in parte, la differenza degrada al chirografo e partecipa al concorso, modificando la geografia del voto. È una decisione che va presa in fase di costruzione del piano, non davanti al giudice: cambiarla dopo significa rifare l’attestazione o la relazione dell’OCC e perdere altri due mesi.

Quanto dura realmente. Novanta giorni per il riscontro dell’amministrazione, cui si sommano i tempi di istruttoria interna. Nelle procedure reali, la fase fiscale assorbe da sola tre-cinque mesi del calendario complessivo.


Giorni 120-300: dall’udienza alla sentenza di omologazione

Cosa succede. È la tappa in cui il tribunale smette di osservare e decide. E in cui si scopre se il lavoro delle fasi precedenti regge.

La norma, primo binario. Il giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione segue l’art. 48 CCII: l’udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale, l’assunzione degli eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, la decisione dopo aver sentito il commissario. I creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII. Contro la sentenza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII.

Chi può impugnare, e quando è troppo tardi. La Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza 16 marzo 2026, n. 5948, ha affermato che il reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza che pronuncia sull’omologazione spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parte formale nel giudizio, mediante proposizione dell’opposizione ex art. 48, comma 4, CCII; ne è privo il creditore — compresi INPS e Agenzia delle Entrate — che, pur destinatario del cram down fiscale o previdenziale, non abbia partecipato al giudizio di omologazione, salvo che deduca con il reclamo un vizio procedurale che gli abbia impedito di parteciparvi. È una pronuncia che vale in entrambe le direzioni: protegge la stabilità dell’accordo omologato, ma impone al debitore di curare con estremo rigore le notifiche e le comunicazioni, perché è proprio il vizio procedurale a riaprire la porta a chi era rimasto fuori.

La norma, secondo binario. Nel concordato minore l’omologazione è disciplinata dall’art. 80 CCII. Il tribunale verifica l’ammissibilità della proposta, la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento nei termini proposti; quando un creditore dissenziente contesta la convenienza, il concordato è omologato se il credito può essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il controllo non si esaurisce nel conteggio dei voti.

Quanto è profondo quel controllo. La Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza 18 maggio 2026, n. 14800, ha chiarito che nel concordato minore non è richiesto un autonomo requisito di meritevolezza del debitore, ma che l’accesso e la permanenza nella procedura presuppongono il corretto, completo e veritiero assolvimento degli oneri informativi previsti dagli artt. 75, 76 e 77 CCII; il difetto di una rappresentazione attendibile delle cause dell’indebitamento e della situazione economico-patrimoniale integra vizio rilevante ai fini dell’ammissibilità e dell’omologazione, e le valutazioni dell’OCC non fungono da salvacondotto rispetto a condotte omissive, opache o fuorvianti. Sul versante degli atti in frode, il Tribunale di Catania si è espresso nel senso che ai fini dell’accesso non è richiesta l’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni, ma soltanto che il debitore non abbia commesso atti in frode ai creditori; e il Tribunale di Pisa, Sez. procedure concorsuali, con provvedimento del 12 gennaio 2026, ha affermato in materia concordataria che per la revoca è sufficiente la consapevolezza del possibile verificarsi dell’effetto decettivo verso il ceto creditorio, senza che occorra la volontà di produrlo.

Un punto che alleggerisce il calendario del concordato minore. Il Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, con pronuncia del 3 marzo 2025, ha affermato che nel concordato minore la verifica dei crediti è funzionale al solo calcolo delle maggioranze e non comporta un accertamento definitivo del credito, e che la proposta è omologabile se garantisce maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria anche in presenza di contestazioni sulla determinazione del privilegio. Significa che una contestazione sul rango di un credito non è necessariamente un ostacolo all’omologazione: è un tema che si risolve dentro la procedura, senza trasformarla in un giudizio di accertamento.

I termini che si attivano. Il termine per le opposizioni è di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese; quello per il reclamo contro la sentenza è di trenta giorni. Sono termini processuali soggetti alla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto. Una sentenza di omologazione iscritta il 20 luglio vede il termine per il reclamo sospeso per tutto agosto e riprendere il computo dal 1° settembre. È un calcolo che va fatto con il calendario davanti, non a memoria.

L’errore tipico di questa fase. Considerare il decreto di apertura come una promozione definitiva. Nel concordato minore il decreto dell’art. 78 CCII apre il procedimento, non lo conclude: il vaglio dell’art. 80 CCII è autonomo, e come conferma la pronuncia n. 28574/2025 alcune cause di inammissibilità possono essere rilevate anche d’ufficio in qualsiasi momento.

Quanto dura realmente. Dal deposito della domanda di omologazione alla sentenza passano mediamente dai quattro agli otto mesi nell’accordo di ristrutturazione e dai tre ai sei mesi nel concordato minore, con oscillazioni marcate tra i diversi tribunali. La legge, va detto con precisione, non fissa alcun termine entro cui la sentenza di omologazione debba essere pronunciata: fissa con precisione i termini per il voto e per le impugnazioni, non quello della decisione.


Dopo l’omologa: i 120 giorni degli estranei contro gli anni del piano

Cosa succede. L’omologazione è un traguardo intermedio, non finale. Ed è il momento in cui i due strumenti mostrano la loro differenza più profonda: l’accordo di ristrutturazione produce un vincolo contrattuale rafforzato; il concordato minore produce una procedura concorsuale con effetto liberatorio.

La norma, primo binario. L’accordo omologato vincola gli aderenti e, nell’efficacia estesa, i non aderenti della stessa categoria. I creditori estranei restano estranei e vanno pagati integralmente nei centoventi giorni previsti dall’art. 57 CCII. Non c’è esdebitazione: ciò che non è stato negoziato resta dovuto per intero. L’art. 59, comma 2, CCII conserva impregiudicati i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.

Perché questo conta enormemente per un fabbro. Nelle carpenterie artigiane il titolare ha quasi sempre firmato fideiussioni personali a favore della banca e del fornitore di acciaio, e spesso il coniuge ha garantito il mutuo del capannone. Un accordo che riduce il debito della società non riduce automaticamente l’esposizione del garante: la banca non aderente potrà pretendere dal fideiussore la parte non soddisfatta, e la garanzia continuerà ad assistere il debito originario e non quello rimodulato. È la ragione per cui in queste situazioni la posizione dell’impresa e quella personale del titolare vanno progettate insieme, non in sequenza.

La norma, secondo binario. Nel concordato minore l’esecuzione del piano prosegue sotto la vigilanza dell’OCC ai sensi dell’art. 81 CCII. L’art. 82 CCII disciplina la revoca dell’omologazione, l’art. 83 CCII la conversione in liquidazione controllata quando il debitore non esegue il piano o quando emergono atti in frode. L’esecuzione integrale del concordato produce l’effetto liberatorio sui debiti residui: è il risultato che l’accordo di ristrutturazione, per sua natura contrattuale, non offre.

I termini che si attivano. Centoventi giorni per gli estranei nel primo binario; il cronoprogramma del piano nel secondo, tipicamente da tre a cinque anni per un piano in continuità, con rate spesso semestrali ancorate alla marginalità delle commesse. Ogni scadenza del piano è una scadenza vera: il ritardo sistematico apre la strada alla revoca e alla conversione in liquidazione controllata.

Cosa può fare l’imprenditore ora. Costruire un monitoraggio interno mensile che confronti gli incassi effettivi con quelli previsti e segnali con anticipo lo scostamento. Nelle carpenterie il rischio maggiore, dopo l’omologazione, è la concentrazione della clientela: la perdita del committente principale al secondo anno di piano è l’evento che più spesso provoca la conversione.

Un dettaglio che riguarda i costi di procedura. Il Tribunale di Verona, in tema di concordato minore, ha affermato che quando la domanda di omologazione viene respinta non può aver luogo la liquidazione del compenso da parte del giudice a favore dell’OCC; e il Tribunale di Brescia, Sez. IV civ., con pronuncia del 31 marzo 2025, ha ritenuto inaccoglibile l’istanza di insinuazione al passivo del professionista che aveva assistito la società debitrice in una prima procedura, essendo il suo diritto al compenso sottoposto alla condizione dell’avvenuta omologazione, evento non verificatosi. Sono decisioni che dicono una cosa sola: le procedure che falliscono non sono neutre neppure sul piano dei costi di giustizia.

L’errore tipico di questa fase. Considerare chiusa la partita. Le due procedure hanno una coda lunga: nell’accordo, i centoventi giorni per gli estranei sono il vero collo di bottiglia finanziario; nel concordato, l’inadempimento di una sola rata rilevante può innescare il procedimento di revoca.

Quanto dura realmente. L’esecuzione di un concordato minore in continuità in una carpenteria dura mediamente dai trentasei ai sessanta mesi. L’accordo di ristrutturazione concentra invece lo sforzo finanziario nei primi quattro-sei mesi post-omologa, perché è lì che si colloca il pagamento integrale degli estranei.


La stessa officina, due calendari

Due esercizi dimostrativi, costruiti con dati coerenti e verificabili nei termini di legge. Non sono casi reali seguiti dallo Studio: sono simulazioni cronologiche che servono a rendere visibile ciò che le norme producono nel tempo.

Simulazione 1 — Carpenteria sotto soglia: il calendario di chi agisce e quello di chi aspetta

Ditta individuale artigiana, lavorazione di carpenteria leggera e cancelli su misura, due dipendenti, capannone in affitto, macchinari in leasing. Attivo patrimoniale 218.600 €, ricavi 184.300 €, debiti complessivi 397.400 € (di cui 214.800 € fra IVA, ritenute e contributi, 96.200 € verso fornitori, 86.400 € verso due istituti di credito). I tre requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII sussistono congiuntamente: è impresa minore, quindi il binario è il concordato minore.

Calendario A — l’imprenditore che si muove.

  • 14 gennaio: revoca del fido di cassa da 30.000 €. Il titolare incarica i professionisti e avvia la misurazione delle soglie.
  • 2 febbraio: verifica completata, estratti di ruolo riconciliati, portafoglio ordini firmato per 142.000 € nei successivi dodici mesi.
  • 18 marzo: deposito della domanda di concordato minore tramite OCC, con richiesta di misure protettive.
  • 6 aprile: decreto di apertura ex art. 78 CCII. Le azioni esecutive individuali si arrestano. Ai creditori è assegnato il termine di trenta giorni per adesione, mancata adesione e contestazioni.
  • 11 maggio: scadenza del termine. Aderiscono espressamente i due istituti di credito; ventidue fornitori restano in silenzio e si considerano consenzienti; l’Agenzia delle Entrate non aderisce. La maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta.
  • 9 luglio: sentenza di omologazione. Il tribunale verifica la convenienza rispetto alla liquidazione controllata e supera la mancata adesione del creditore pubblico ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII.
  • Da settembre: prima rata semestrale. Piano quinquennale, soddisfacimento dei chirografari al 27%, continuità diretta, i due dipendenti restano al lavoro.

Calendario B — lo stesso imprenditore che aspetta.

  • 14 gennaio: revoca del fido. Nessuna iniziativa; il titolare conta su una commessa attesa in primavera.
  • 3 marzo: decreto ingiuntivo del fornitore di acciaio per 41.200 €, provvisoriamente esecutivo.
  • 22 aprile: atto di precetto. Dieci giorni per pagare.
  • 19 maggio: pignoramento presso terzi notificato al committente principale, che sospende il pagamento del saldo di 58.000 € su una commessa consegnata.
  • Giugno-luglio: senza quel saldo l’officina non paga gli stipendi di due mensilità; un dipendente si dimette e si rivolge al giudice del lavoro.
  • 4 settembre: il titolare si decide. Ma i ricavi dell’esercizio in corso sono crollati, il portafoglio ordini si è svuotato perché il committente ha spostato le lavorazioni altrove, e la continuità dell’art. 74, comma 1, CCII non è più dimostrabile. Resta la strada del concordato liquidatorio, che ai sensi dell’art. 74, comma 2, CCII richiede l’apporto di risorse esterne capaci di aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori — risorse che la famiglia non ha.
  • Esito: liquidazione controllata. Macchinari venduti all’asta a valori di realizzo, chirografari soddisfatti in misura marginale.

La differenza fra i due calendari non sta nelle norme applicate: sta in sette mesi.

Simulazione 2 — Carpenteria sopra soglia: il tempo del Fisco

S.r.l. artigiana di carpenteria pesante, cinque dipendenti, capannone di proprietà gravato da ipoteca, impianto di taglio al plasma e calandra in proprietà. Attivo patrimoniale 742.000 €, ricavi 1.184.000 €, debiti 1.263.500 €. Le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII sono superate: l’impresa non è minore, il concordato minore non le è consentito, il binario è quello degli artt. 57 e seguenti.

Calendario A — sequenza corretta.

  • 8 settembre: incarico ai professionisti; ricostruzione del passivo e attestazione avviata.
  • 27 ottobre: invio a mezzo PEC della proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, con contestuale avvio delle trattative con i cinque istituti bancari, che detengono il 54% dell’indebitamento complessivo.
  • Novembre-dicembre: raccolta delle adesioni. Quattro banche su cinque aderiscono; per la quinta si valuta l’estensione degli effetti ai sensi dell’art. 61, comma 5, CCII, essendo l’esposizione verso banche e intermediari superiore alla metà dell’indebitamento.
  • 25 gennaio: maturano i novanta giorni dall’invio della proposta al Fisco. Solo ora la domanda di omologazione può essere depositata senza incorrere nel vizio rilevato dal Tribunale di Ivrea.
  • 2 febbraio: deposito del ricorso, iscrizione nel registro delle imprese, richiesta di misure protettive.
  • Entro il 4 marzo: udienza di conferma delle misure protettive ex art. 55, comma 3, CCII, e termine per le opposizioni dei creditori ex art. 48, comma 4, CCII.
  • Maggio: sentenza di omologazione, con cram down sul credito pubblico non aderente.
  • Entro settembre: pagamento integrale dei creditori estranei nei centoventi giorni previsti dall’art. 57 CCII.

Calendario B — deposito anticipato. Stessa impresa, stessa proposta, ma domanda di omologazione depositata il 20 dicembre, cioè cinquantaquattro giorni dopo l’invio della proposta di transazione. L’istanza viene rigettata perché il termine di novanta giorni non è decorso. La procedura va reimpostata da capo, le adesioni bancarie raccolte nel frattempo perdono attualità e vanno rinnovate, il calendario slitta di quattro-sei mesi. Nel frattempo le misure protettive, concesse e consumate, non sono più disponibili nella stessa misura.


I binari paralleli: cosa succede se il percorso cambia strada

Il calendario non è una monorotaia. Esistono deviazioni che cambiano i tempi e, a volte, la destinazione.

La composizione negoziata come anticamera. Gli artt. 12 e seguenti CCII disciplinano la composizione negoziata della crisi: un percorso volontario e riservato, condotto con un esperto indipendente, che non è una procedura concorsuale e non produce di per sé effetti sui debiti. Per l’imprenditore sotto soglia l’art. 25-quater CCII prevede regole semplificate. Il vantaggio temporale è duplice: si possono chiedere misure protettive mentre le trattative sono in corso, e si può testare la disponibilità dei creditori prima di impegnarsi in uno strumento formale. Lo svantaggio è che allunga il calendario complessivo di tre-sei mesi, ed è una scelta razionale solo se la crisi è ancora reversibile e i creditori strategici sono pochi e identificabili — situazione tipica della carpenteria con due banche e tre fornitori principali, molto meno di quella con quaranta piccoli creditori sparsi.

Dalla misurazione sbagliata alla correzione in corsa. Se emerge che l’impresa ritenuta minore non lo era, l’accesso al concordato minore è precluso e occorre riorientarsi verso gli strumenti degli artt. 57 e seguenti o verso il concordato preventivo. Il tempo perso non è solo quello della procedura abortita: è anche quello delle misure protettive consumate, che non tornano disponibili nella stessa ampiezza.

Dall’accordo al concordato e viceversa. Il procedimento unitario di accesso consente, entro certi limiti, il passaggio da una soluzione conservativa a un’altra. È una valvola preziosa quando la raccolta del 60% si arena: un’impresa sopra soglia che non raggiunge il quorum può orientarsi verso il concordato preventivo, dove il consenso si forma per classi e maggioranze anziché per adesioni contrattuali. L’impresa minore, invece, non ha questa alternativa: sotto il concordato minore c’è soltanto la liquidazione controllata.

La conversione in liquidazione controllata. È il binario di uscita del concordato minore quando il piano non regge: l’art. 83 CCII la disciplina come esito dell’inadempimento o della revoca. Non è necessariamente un fallimento del percorso: per il debitore persona fisica resta aperta la prospettiva dell’esdebitazione, con tempi propri.

L’accordo agevolato come scorciatoia temporale. L’art. 60 CCII dimezza al 30% la percentuale di adesioni richiesta, a condizione che il debitore rinunci alle misure protettive e non proponga moratoria per gli estranei. Si guadagna sul quorum e si perde sull’ombrello: è una scelta praticabile solo quando nessun creditore è in posizione di aggredire il patrimonio nell’immediato, cioè quando non ci sono pignoramenti pendenti né titoli esecutivi prossimi all’azione. Nelle carpenterie in crisi conclamata, questa condizione ricorre raramente.

Il dato di realtà sulla diffusione dello strumento. Secondo i dati dell’Osservatorio Unioncamere del febbraio 2025, le procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti aperte nel 2024 sull’intero territorio nazionale sono state 326, pari al 2,8% delle procedure dichiarate aperte. È uno strumento tradizionalmente prediletto dalle imprese di dimensione maggiore e con indebitamento prevalentemente bancario: un elemento che, per una carpenteria artigiana con passivo prevalentemente fiscale, va messo nel conto quando si sceglie il binario.


Le cinque finestre critiche

Nel percorso che porta dal primo insoluto all’esdebitazione ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Sono questi.

  1. La finestra della misurazione, tra il giorno 1 e il giorno 30. È quella in cui si accerta se l’officina sia impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Chi la salta costruisce un piano su una procedura che potrebbe non essergli consentita, e lo scopre mesi dopo, in sede di ammissibilità.
  2. La finestra della continuità, prima che il portafoglio ordini si svuoti. L’art. 74, comma 1, CCII àncora il concordato minore alla prosecuzione dell’attività; quando l’attività si è fermata, il comma 2 impone l’apporto di risorse esterne in misura apprezzabile. Nella carpenteria la continuità muore quando il committente principale sposta le lavorazioni altrove, e da quel momento lo strumento più favorevole non è più disponibile.
  3. La finestra degli otto giorni per la notifica delle misure protettive. L’art. 55 CCII assegna al debitore un termine perentorio non superiore a otto giorni per notificare ricorso e decreto. È il termine più breve dell’intero percorso e quello la cui violazione produce il danno più immediato: la caduta della protezione mentre i pignoramenti sono pendenti.
  4. La finestra dei trenta giorni del consenso nel concordato minore. È il termine dell’art. 78, comma 2, lett. c), CCII, entro cui i creditori esprimono adesione o mancata adesione e formulano contestazioni. Chi tace è considerato consenziente: per il debitore è la finestra in cui presidiare i creditori determinanti; per il creditore è l’unica occasione utile per far pesare il proprio dissenso.
  5. La finestra dei novanta giorni del Fisco nell’accordo di ristrutturazione. L’art. 63 CCII concede all’amministrazione novanta giorni per riscontrare la proposta, e il Tribunale di Ivrea, con la pronuncia del 7 gennaio 2026, ha chiarito che il termine deve essere già decorso al momento del deposito della domanda di omologazione. Depositare un giorno prima significa vedersi rigettare l’istanza e ricominciare.

Le domande sul tempo

“Sono passati otto mesi dal primo decreto ingiuntivo e ho già un pignoramento in corso. Sono ancora in tempo?” Sì, in linea di principio. Né l’accordo di ristrutturazione né il concordato minore hanno un termine di decadenza legato all’età del debito, e l’art. 57 CCII contempla espressamente anche lo stato di insolvenza, non solo quello di crisi. Cambia però l’ampiezza della manovra: con un pignoramento pendente l’accordo agevolato dell’art. 60 CCII, che presuppone la rinuncia alle misure protettive, diventa impraticabile, e la costruzione del piano deve fare i conti con la liquidità già bloccata.

“Quanto dura in tutto una delle due procedure?” Dalla presa in carico all’omologazione, in condizioni ordinarie: dai sei ai dodici mesi per il concordato minore, dagli otto ai diciotto per l’accordo di ristrutturazione, perché a quest’ultimo vanno sommati i tempi della negoziazione preventiva e i novanta giorni del Fisco. All’omologazione segue l’esecuzione: centoventi giorni per gli estranei nell’accordo, tre-cinque anni per il piano nel concordato minore.

“Ho cessato l’attività e chiuso la partita IVA l’anno scorso: posso ancora scegliere?” La cessazione restringe drasticamente il ventaglio. Il concordato minore in continuità presuppone la prosecuzione dell’attività; cessata quella, resta l’ipotesi liquidatoria dell’art. 74, comma 2, CCII, condizionata all’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La cancellazione dal registro delle imprese è una porta che si chiude e non si riapre: è una delle decisioni più sottovalutate dell’intero percorso.

“Se l’Agenzia delle Entrate non risponde, quanto si allunga il calendario?” Dipende dal binario. Nell’accordo di ristrutturazione il silenzio equivale a mancata adesione e il calendario si allunga dei novanta giorni necessari a far maturare il termine dell’art. 63 CCII, dopo i quali si può chiedere l’omologazione con cram down se ricorrono le condizioni di legge. Nel concordato minore la mancata adesione non blocca nulla: si applica l’art. 80, comma 3, CCII e il tribunale valuta la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

“Il termine per il reclamo scade il 12 agosto: perdo tutto?” No. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto: il decorso si arresta il 31 luglio e riprende il 1° settembre, con il residuo da computare. Va verificato caso per caso quali termini siano processuali e quali no, perché non tutti i termini del percorso lo sono: quelli negoziali e quelli amministrativi seguono regole proprie.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Riferimenti verificati e ordinati secondo la tappa della timeline cui appartengono. I principi sono riformulati in sintesi.

Tappa della misurazione dimensionale e del trattamento dei crediti

  1. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 34842 del 29 dicembre 2024. In tema di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, la Corte si è pronunciata sul trattamento dei crediti tributari e contributivi e sulla necessaria osservanza della regola di priorità relativa. Rilevanza: fissa il perimetro entro cui una carpenteria può proporre la falcidia del debito erariale nel primo binario, cioè il vincolo distributivo che il piano deve rispettare fin dalla progettazione.

Tappa della costruzione del piano

  1. Tribunale di Verona, Sez. II civ., decreto 17 agosto 2025. Ha individuato un criterio di riferimento per stabilire quando l’apporto di risorse esterne nel concordato minore liquidatorio aumenti “in misura apprezzabile” la soddisfazione dei creditori, in un sistema che non prevede più soglie percentuali fisse. Rilevanza: è il parametro concreto per l’officina che ha cessato l’attività e conta su un apporto familiare o di terzi.
  2. Tribunale di Pistoia, sentenza n. 20/2023. Ha ritenuto compatibile con la libertà di contenuto della domanda di concordato minore la previsione che esclude dalla liquidazione l’immobile destinato ad abitazione, purché il gestore attesti che il rimborso delle rate di mutuo non leda i diritti degli altri creditori. Rilevanza: precede e anticipa la soluzione poi consacrata dal comma 2-bis dell’art. 75 CCII introdotto nel 2024, decisiva per il fabbro che vive in una casa gravata da mutuo.

Tappa delle misure protettive

  1. Tribunale di Vicenza, in riforma di un provvedimento cautelare ex art. 54, comma 1, CCII. Ha stabilito che la misura cautelare può essere concessa solo se idonea ad assicurare provvisoriamente l’attuazione della futura sentenza di omologazione, e va negata quando la fattibilità della proposta appaia compromessa o incerta. Rilevanza: la protezione non è autonoma rispetto al risanamento, e un piano debole non regge neppure l’ombrello.

Tappa del consenso

  1. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 8 febbraio 2026, n. 2817. Negli accordi a efficacia estesa ex art. 61 CCII la formazione di categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici è presupposto necessario, in stretta assonanza con la nozione di classe dell’art. 2, comma 1, lett. r) CCII; il tribunale che abbia nominato il commissario giudiziale ai sensi dell’art. 40, comma 4, CCII può incaricarlo di riferire su ogni aspetto rilevante per l’omologazione, anche su quelli oggetto dell’attestazione. Rilevanza: chiude lo spazio alle categorie costruite per raggiungere il quorum.
  2. Tribunale di Ancona, decreto 2 dicembre 2024. Ha negato l’omologazione di un concordato minore per mancato raggiungimento della maggioranza dell’art. 79 CCII, escludendo i presupposti del cram down nei confronti dei creditori pubblici. Rilevanza: conferma che il conteggio dei voti è sostanziale e che la doppia maggioranza per teste, quando ricorre l’ipotesi del creditore dominante, è condizione autonoma.
  3. Tribunale di Bari, 24 gennaio 2026. In tema di concordato minore, ha esaminato la corretta formazione delle classi e la previsione di un fondo rischi destinato a fronteggiare l’escussione di garanzie pubbliche o l’emergere di sopravvenienze passive. Rilevanza: riguarda direttamente le officine finanziate con garanzia pubblica, dove l’escussione è un rischio concreto da appostare nel piano.
  4. Tribunale di Parma, in tema di concordato minore in continuità aziendale. Ha ammesso al voto i creditori privilegiati erariali di cui il piano prevede l’integrale soddisfazione ma oltre il termine dell’art. 109, comma 5, CCII, ritenendo l’omologazione possibile senza ricorrere all’art. 80, comma 3, CCII quando le maggioranze siano comunque raggiunte. Rilevanza: per l’officina che dilaziona il debito erariale oltre i 180 giorni, è il precedente che governa il calcolo del voto.

Tappa fiscale

  1. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574. Nel concordato minore la falcidia o dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale; il mancato rispetto delle regole legali di trattamento dei creditori è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, e la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione. Rilevanza: separa nettamente il secondo binario dal primo sul piano del rapporto con il Fisco.
  2. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 16 maggio 2026, n. 14555. L’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina specifica dell’omologazione forzosa nel concordato minore, sicché non opera il richiamo a quella dettata per il concordato preventivo, con esclusione della ristrutturazione trasversale dell’art. 112 CCII. Rilevanza: delimita esattamente ciò che il tribunale può e non può fare quando il creditore pubblico non aderisce.
  3. Tribunale di Ivrea, Sez. civile – Procedure concorsuali, 7 gennaio 2026. Il termine di novanta giorni concesso all’amministrazione finanziaria per riscontrare la proposta di transazione fiscale deve essere già decorso al momento del deposito della domanda di omologazione; il mancato rispetto comporta il rigetto. Rilevanza: è la regola che detta materialmente la data di deposito nel primo binario.
  4. Tribunale di Forlì, 14 agosto 2025. Ha ritenuto ammissibile, negli accordi di ristrutturazione, la definizione dei crediti tributari degli enti locali — nel caso l’IMU — anche mediante separato accordo, valutandone la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria ai fini dell’omologazione. Rilevanza: apre uno spazio concreto per le officine con capannone di proprietà e arretrati di tributi locali.

Tappa dell’omologazione e delle impugnazioni

  1. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 18 maggio 2026, n. 14800. Nel concordato minore non è richiesto un autonomo requisito di meritevolezza, ma l’accesso e la permanenza presuppongono l’assolvimento corretto, completo e veritiero degli oneri informativi degli artt. 75, 76 e 77 CCII; la relazione dell’OCC non copre condotte omissive o fuorvianti del debitore. Rilevanza: sposta il baricentro del rischio dalla valutazione morale alla qualità della rappresentazione contabile.
  2. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5948. Il reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza di omologazione spetta solo a chi abbia assunto la qualità di parte formale proponendo opposizione ex art. 48, comma 4, CCII; ne è privo il creditore pubblico che non abbia partecipato al giudizio, salva la deduzione di un vizio procedurale che gliel’abbia impedito. Rilevanza: rende stabile l’accordo omologato, ma impone rigore assoluto sulle comunicazioni ai creditori pubblici.
  3. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 3 marzo 2025. Nel concordato minore la verifica dei crediti è funzionale al solo calcolo delle maggioranze e non comporta accertamento definitivo; la proposta è omologabile se garantisce maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria anche in presenza di contestazioni sul privilegio. Rilevanza: evita che una lite sul rango di un credito paralizzi l’intera procedura.
  4. Tribunale di Pisa, Sez. procedure concorsuali, 12 gennaio 2026. In tema di atti in frode comportanti la revoca dell’apertura, è sufficiente che il proponente sia consapevole del possibile verificarsi dell’effetto decettivo verso il ceto creditorio, senza che occorra la volontà che si produca. Rilevanza: alza l’asticella della trasparenza documentale in tutte le fasi.
  5. Tribunale di Catania, 19 febbraio 2026. Ai fini dell’accesso al concordato minore non è richiesta l’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni, ma solo che il debitore non abbia commesso atti in frode ai creditori. Rilevanza: smentisce la convinzione diffusa che l’imprenditore “imprudente” sia escluso dalla procedura.

Tappa dell’esecuzione e dei costi

  1. Tribunale di Brescia, Sez. IV civ., 31 marzo 2025. Ha ritenuto inaccoglibile l’istanza di insinuazione al passivo del professionista che aveva assistito la debitrice, essendo il diritto al compenso condizionato all’avvenuta omologazione, evento non verificatosi. Rilevanza: conferma che gli esiti negativi hanno conseguenze anche sul piano dei costi della procedura.
  2. Tribunale di Verona, 19 febbraio 2026. In tema di concordato minore, quando la domanda di omologazione viene respinta non può aver luogo la liquidazione del compenso da parte del giudice a favore dell’OCC. Rilevanza: il rigetto non è neutro neppure sul piano dei costi di giustizia della procedura.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi, non a quella in cui sarebbe stato comodo incontrarti.

  1. Misuriamo le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII sui tre esercizi antecedenti, ricostruendo attivo, ricavi e debiti anche non scaduti con bilanci, registri IVA, libro cespiti e contratti di leasing, e stabiliamo per iscritto su quale binario l’officina si trova.
  2. Riconciliamo il passivo fiscale e contributivo con estratti di ruolo aggiornati, distinguendo privilegiato e chirografario, e verifichiamo quali cartelle siano ancora impugnabili o già prescritte prima di inserirle nel piano.
  3. Costruiamo il piano industriale sul portafoglio ordini firmato, non sulle commesse attese, e ne testiamo la tenuta rispetto alla concentrazione della clientela, che nelle carpenterie è il principale fattore di rottura.
  4. Se sei sopra soglia, impostiamo l’accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e seguenti CCII: individuiamo i creditori determinanti per il 60%, valutiamo l’accordo agevolato dell’art. 60 e, quando l’esposizione bancaria supera la metà dell’indebitamento, l’efficacia estesa dell’art. 61, comma 5.
  5. Se sei sotto soglia, prepariamo la domanda di concordato minore ex art. 76 CCII in raccordo con l’OCC, curando la relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento, che è il documento su cui la Cassazione ha collocato il vero baricentro del rischio.
  6. Calendarizziamo la proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII in modo che i novanta giorni siano interamente decorsi alla data del deposito della domanda di omologazione, evitando il rigetto per deposito anticipato.
  7. Chiediamo e difendiamo le misure protettive ex artt. 54-55 CCII, comprese quelle atipiche sui contratti essenziali dell’officina — acciaio, capannone, energia — e presidiamo il termine perentorio di otto giorni per la notifica.
  8. Presidiamo i trenta giorni del consenso, analizziamo ogni contestazione che arriva all’OCC e prepariamo la risposta prima dell’udienza, perché è lì che si decide l’omologazione.
  9. Trattiamo insieme la posizione dell’impresa e quella personale del titolare garante, perché l’art. 59, comma 2, CCII lascia impregiudicati i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati: separare i due fronti è l’errore che vanifica il risanamento.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano con un monitoraggio periodico degli scostamenti, e interveniamo prima che l’inadempimento apra la strada alla revoca ex art. 82 CCII o alla conversione in liquidazione controllata ex art. 83 CCII.
  11. Impugniamo e resistiamo nei gradi successivi: opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, reclamo ex art. 51 CCII e, dove occorre, ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva costruita il primo giorno.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e di professionista fiduciario di un OCC, perché è dentro l’OCC che il concordato minore nasce, viene istruito e viene vigilato in esecuzione; e quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, perché l’accordo di ristrutturazione è prima di tutto una negoziazione con banche ed enti pubblici, e chi ha condotto composizioni negoziate conosce i tempi reali di quelle risposte.

La strategia resta la stessa dalla prima analisi contabile fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore, la stessa linea, nessuna riscrittura in corsa quando il fascicolo cambia grado. E resta la stessa anche nella composizione del gruppo di lavoro: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la misurazione delle soglie, l’attestazione, la relazione dell’OCC e la difesa processuale sono parti dello stesso lavoro e non possono essere affidate a interlocutori che non si parlano.


Il tempo è la risorsa che l’officina ha e non conta

Nelle carpenterie metalliche si misura tutto: gli spessori in decimi, i tagli in millimetri, il consumo del filo, le ore uomo per commessa. L’unica variabile che non viene mai misurata è il tempo della crisi. Eppure è quella che decide. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: ogni mese di attesa non è neutro, perché consuma la liquidità che avrebbe finanziato il piano, erode la continuità che rende accessibile lo strumento migliore e chiude finestre che non si riaprono.

Tra accordo di ristrutturazione e concordato minore non esiste una scelta migliore in assoluto: esiste la procedura che la dimensione dell’impresa consente e il calendario che si è ancora in tempo a governare. Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, e può farlo perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono entrambi i versanti del bivio: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per il ramo del concordato minore, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il ramo negoziale dell’accordo di ristrutturazione, avvocato cassazionista per la fase in cui la partita si sposta davanti ai giudici e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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