Ipoteca Esattoriale Su Beni Conferiti In Trust D’impresa: È Valida?

Perché su questo tema decide la giurisprudenza, non la norma

Se cerchi nel D.P.R. 602/1973 una regola che dica se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca su un immobile conferito in un trust d’impresa, non la trovi. L’art. 77 parla di “beni immobili del debitore e dei coobbligati” e si ferma lì. Il trust, dal canto suo, non è disciplinato da alcuna legge italiana: entra nel nostro ordinamento attraverso la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la L. 16 ottobre 1989, n. 364, che ne impone il riconoscimento ma lascia intatte le norme interne inderogabili. Due testi che non si parlano, e in mezzo un patrimonio aziendale segregato su cui l’Agente della riscossione ha appena preso una garanzia reale.

È esattamente in questo vuoto che si è mossa la giurisprudenza degli ultimi anni. E si è mossa parecchio: fra il 2024 e il 2025 sono arrivate decisioni di legittimità che hanno riscritto le coordinate del problema — l’opponibilità del trust ai terzi creditori, i limiti dell’effetto segregativo, la sorte del trust che assorbe l’intera azienda — mentre le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado hanno prodotto pronunce opposte fra loro sullo stesso identico atto: l’iscrizione ipotecaria esattoriale su beni in trust. Questo articolo raccoglie le decisioni che devi conoscere e le traduce in conseguenze pratiche: quando l’ipoteca su beni in trust regge, quando è attaccabile, e con quale rimedio.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la materia sta esattamente all’incrocio delle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il fronte della riscossione tributaria — cartelle, preavvisi di ipoteca, iscrizioni ex art. 77 — è terreno dello staff multidisciplinare che l’Avvocato coordina a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti leggono insieme il ruolo e l’atto istitutivo. Il fronte del trust d’impresa in difficoltà — trust liquidatorio, segregazione dell’azienda, rapporto con le procedure di regolazione della crisi — è terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. E poiché su questo tema la partita si gioca su orientamenti non ancora consolidati, che possono arrivare fino al giudizio di legittimità, conta che la linea difensiva sia impostata da un avvocato cassazionista fin dal primo ricorso.

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Il quadro normativo in breve: le tre norme su cui i giudici si sono pronunciati

Per capire le decisioni serve tenere a mente tre blocchi normativi, nient’altro.

Il primo blocco è l’art. 77 del D.P.R. 602/1973. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o dell’accertamento esecutivo), l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio del credito, a condizione che l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore a 20.000 euro. Il comma 2-bis, introdotto dal D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011, impone che l’iscrizione sia preceduta da una comunicazione preventiva — il cosiddetto preavviso di ipoteca — con l’avviso che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, l’ipoteca sarà iscritta. L’ipoteca esattoriale è impugnabile davanti al giudice tributario in forza dell’art. 19, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 546/1992, che la elenca espressamente fra gli atti autonomamente impugnabili.

Due precisazioni che pesano molto nella pratica. La prima: la presentazione di un’istanza di rateazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 impedisce, in linea generale, l’avvio di nuove azioni cautelari, e quindi anche l’iscrizione di una nuova ipoteca. La seconda: i termini per impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria sono di sessanta giorni dalla notifica dell’atto e restano sospesi nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto.

Il secondo blocco è la Convenzione dell’Aja del 1985. L’art. 2 definisce il trust come il rapporto in cui beni sono posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato. L’art. 11 riconosce l’effetto tipico: i beni in trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio personale del trustee. L’art. 6 consente al disponente di scegliere la legge regolatrice. Ma l’art. 15 — la norma decisiva, come vedremo — fa salve le disposizioni inderogabili del foro, comprese quelle sulla protezione dei creditori in caso di insolvenza e sulla tutela dei terzi in buona fede.

Il terzo blocco è il codice civile italiano, con i suoi anticorpi contro la segregazione abusiva: l’art. 2740, che fissa la responsabilità patrimoniale generale del debitore; l’art. 2901, che consente l’azione revocatoria ordinaria; l’art. 2929-bis, che permette al creditore munito di titolo esecutivo di pignorare direttamente, senza previa revocatoria, i beni oggetto di vincoli di indisponibilità costituiti a titolo gratuito dopo il sorgere del credito, purché il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole; e l’art. 1418, che sanziona con la nullità il negozio contrario a norme imperative. A questi si aggiunge, sul versante penale, l’art. 11 del D.Lgs. 74/2000, che punisce gli atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva sopra la soglia di 50.000 euro.

Il punto di attrito è ora visibile a occhio nudo. L’art. 77 autorizza l’ipoteca sui beni “del debitore”. Il trust, se valido ed efficace, fa sì che quei beni non siano più del debitore. Tutto ciò che segue è il tentativo dei giudici di stabilire quando questa seconda proposizione è vera davvero.


L’orientamento consolidato: quattro punti fermi

Prima di entrare nelle zone grigie conviene fissare ciò che oggi non è più discusso. Sono quattro principi, ciascuno consolidato da pronunce di legittimità, e servono da griglia di lettura per tutto il resto.

1. L’ipoteca esattoriale non è un atto dell’esecuzione forzata

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19667/2014, hanno chiarito che l’iscrizione ipotecaria dell’Agente della riscossione non appartiene alla sequenza dell’espropriazione forzata: è un atto a funzione cautelare e conservativa, che assicura una prelazione ma non priva il proprietario del bene. Il principio è stato poi confermato e affinato: Cass., Sez. V, ord. n. 24714/2025 ha escluso in modo esplicito la qualificazione dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 come “atto dell’esecuzione”, traendone la conseguenza che ad essa non si applicano i limiti dettati dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973 per l’espropriazione immobiliare, nella stessa linea già tracciata da Cass., Sez. V, n. 7338/2024.

Il principio, calato nella pratica, significa una cosa molto concreta: non serve invocare la soglia dei 120.000 euro, né il divieto di espropriare l’unico immobile adibito ad abitazione principale, per contestare un’ipoteca. Quelle regole valgono per il pignoramento, non per la garanzia. L’ipoteca può essere iscritta anche quando l’espropriazione sarebbe preclusa: basta la soglia dei 20.000 euro. Chi imposta il ricorso sulla confusione fra i due istituti parte con un motivo destinato a essere respinto.

2. Il preavviso di ipoteca è obbligatorio, ma non deve indicare gli immobili

La comunicazione preventiva del comma 2-bis non è un adempimento di cortesia: la sua omissione vizia l’iscrizione. Ma la Suprema Corte ne ha delimitato il contenuto. Con l’ordinanza n. 25456, depositata il 17 settembre 2025, la Sezione Tributaria ha stabilito che il preavviso, avendo natura informativo-sollecitatoria, deve indicare soltanto il titolo e l’entità del credito per cui si procede, non anche gli immobili che saranno gravati: la loro individuazione è necessaria solo al momento successivo della pubblicità immobiliare.

Tradotto per chi ha in mano l’atto: eccepire che il preavviso “non diceva quale immobile” è oggi un motivo perdente. Restano invece pienamente spendibili la mancata notifica del preavviso, la mancata notifica delle cartelle presupposte e il difetto di motivazione sull’an e sul quantum. La stessa ordinanza del 2025 ricorda inoltre un profilo spesso ignorato: se il credito a ruolo si riduce, il giudice non annulla l’ipoteca in blocco ma deve ricondurla alla misura corretta, ordinandone la riduzione ai sensi dell’art. 2872 c.c. al doppio del minor credito residuo, secondo la linea di Cass., Sez. V, 23 dicembre 2020, n. 29364.

3. Il trust non è un soggetto: il destinatario degli atti è il trustee

Questo è il punto su cui l’errore dell’Agente della riscossione è più frequente. La Suprema Corte ha chiarito, con Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043, che il trust non è un ente dotato di soggettività giuridica ma un insieme di beni intestati al trustee, unico legittimato nei rapporti con i terzi. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, con la sentenza n. 3860 del 4 ottobre 2024, ne ha tratto la conseguenza operativa: è illegittimo l’atto impositivo notificato “al trust in persona del trustee”, dovendo essere notificato al trustee. Nella stessa direzione la CGT di I grado di Savona, 26 giugno 2023, ha dichiarato nulla la notificazione della cartella eseguita nei confronti del trust, ritenendo irrilevante che il trustee l’avesse materialmente ricevuta.

Se il preavviso o l’iscrizione riportano come intestatario “Trust Alfa”, e non il trustee, c’è un vizio strutturale da eccepire prima di ogni altra cosa.

4. La segregazione esiste, ma non è opponibile secondo la legge scelta dal disponente

È il punto fermo più recente e il più pesante. Con la sentenza della Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18084, la Cassazione ha affermato che l’opponibilità del trust nei confronti dei terzi non è regolata dalla legge scelta dal disponente ma dalla legge nazionale, in ossequio all’art. 15 della Convenzione dell’Aja: quando vengono in rilievo i diritti dei terzi coinvolti in una situazione di insolvenza, l’opponibilità richiede il rispetto delle formalità interne in tema di data certa e pubblicità. L’orientamento si è consolidato nel senso che la segregazione produce effetti verso i creditori solo se il trust supera il vaglio delle norme imperative italiane, come confermato pochi mesi dopo dalle Sezioni Unite (vedi oltre).

La ricaduta pratica è netta. Il fatto che l’atto istitutivo richiami la legge di Jersey, di Guernsey o di San Marino non sposta di un millimetro la posizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: quella posizione si misura sulle regole italiane.


Prima questione aperta: l’ipoteca per debiti del disponente su beni ormai in trust regge?

La questione, come la porrebbe l’imprenditore. Ho conferito tre capannoni in un trust nel 2020. Le cartelle sono arrivate nel 2023. Nel 2025 l’Agente della riscossione mi ha iscritto ipoteca proprio su quei capannoni, che ormai sono intestati al trustee. Può farlo?

Cosa hanno deciso i giudici. Qui la giurisprudenza di merito si è spaccata, e il contrasto è dichiarato.

Sul primo versante, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, con la sentenza n. 13 del 3 gennaio 2025, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione su immobili conferiti in trust: l’effetto principale dell’istituzione del trust è la segregazione dei beni rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con conseguente impossibilità per quei beni di essere escussi dai creditori di tali soggetti. È una lettura rigorosa dell’art. 11 della Convenzione dell’Aja, e porta a una conclusione lineare: se il bene non è più “del debitore”, l’art. 77 non ha oggetto su cui operare. Nella stessa logica si muove la CGT di I grado di Genova, 8 aprile 2024, che pur risolvendo la soggettività IMU a favore del trustee ha fatto espressamente salvo il principio della segregazione patrimoniale, il quale impedisce l’aggressione dei beni in trust da parte dei creditori personali del trustee. E la CGT di I grado di Messina, 7 maggio 2024, ha annullato un accertamento notificato al trustee in proprio anziché nella qualità, osservando che la commistione fra i due patrimoni espone il trustee a conseguenze indebite sul piano dell’art. 2740 c.c.

Sul versante opposto, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 4530 del 5 novembre 2024, ha ritenuto legittima l’iscrizione dell’ipoteca esattoriale sui beni intestati a un trust autodichiarato, osservando che questa tipologia di trust non comporta un effettivo spossessamento del disponente e che il ricorrente non aveva dimostrato che i beni conferiti rappresentassero l’intero suo patrimonio.

C’è contrasto, ed è bene dirlo apertamente. Le due decisioni non sono però inconciliabili come sembrano, perché muovono da fattispecie diverse: Bari ragiona su un trust con trasferimento al trustee, Caserta su un trust autodichiarato in cui disponente e trustee coincidono. La linea di faglia non passa fra “trust sì” e “trust no”, ma fra trust che producono un reale spossessamento e trust che lo simulano. L’assunzione prudenziale da adottare è questa: nessun trust protegge automaticamente dall’ipoteca esattoriale, e la tenuta della segregazione va provata dal contribuente sul piano della struttura concreta dell’operazione, non affermata sulla base della sola trascrizione dell’atto istitutivo.

C’è poi un aspetto processuale che nella pratica decide più cause di quanto si creda: l’ordine delle mosse. L’Agente della riscossione, quando iscrive ipoteca su un bene formalmente intestato al trustee, non ha ottenuto alcuna pronuncia che dichiari inefficace il conferimento. Agisce sul presupposto implicito che quel bene sia rimasto nel patrimonio del debitore. Ciò significa che il contribuente o il trustee che impugnano non devono dimostrare la fondatezza di un diritto nuovo, ma soltanto che l’atto di dotazione esiste, è anteriore all’iscrizione, è stato trascritto e ha trasferito la titolarità a un soggetto diverso dal debitore. È l’Ufficio, semmai, a dover spiegare perché quella titolarità non conti — ed è esattamente la ripartizione dell’onere probatorio che la CGT di Firenze ha affermato nella sentenza n. 620/2024, escludendo che l’interposizione possa fondarsi su valutazioni presuntive.

Va aggiunto un elemento di realismo. Se il credito erariale è anteriore al conferimento e non è ancora decorso l’anno dalla trascrizione dell’atto, l’Agente della riscossione dispone di uno strumento ben più incisivo dell’ipoteca: il pignoramento diretto ex art. 2929-bis c.c., che gli consente di espropriare senza previa pronuncia di inefficacia, essendo il ruolo un titolo esecutivo. In quello scenario contestare l’ipoteca senza affrontare il tema di fondo — la tenuta del conferimento — significa vincere una schermaglia e perdere la guerra. Quando invece l’anno è decorso e il credito è successivo all’atto, la posizione del trust è molto più solida, perché la revocatoria ordinaria impone all’Agente della riscossione oneri probatori seri e tempi lunghi.

Cosa significa per te. Se l’ipoteca è già iscritta, la difesa non si costruisce sul principio astratto della segregazione, ma su tre verifiche documentali: se il trasferimento al trustee sia stato reale e trascritto, con quali formalità e in quale data; se il credito erariale sia sorto prima o dopo quella data; se l’Agente della riscossione abbia notificato preavviso e cartelle al soggetto corretto. La difesa su questi atti richiede un’impostazione che regga fino all’ultimo grado, ed è per questo che lo Studio Monardo affida la costruzione della linea difensiva a un avvocato cassazionista fin dal primo ricorso, mentre lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario ricostruisce parallelamente il ruolo e la cronologia dei crediti. Il momento in cui si sceglie l’impostazione è il primo ricorso, non l’appello.


Seconda questione aperta: trust autodichiarato e trust “schermo”, quando la segregazione non tiene

La questione. Il mio trust d’impresa è autodichiarato: sono io disponente e trustee, e continuo a gestire i beni. Fa differenza?

Fa una differenza enorme, ed è la differenza più rilevante di tutto il tema.

Cosa hanno deciso i giudici. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, con la sentenza n. 12395 del 10 ottobre 2024, ha affermato che il trust autodichiarato in cui il disponente coincide con il trustee e conserva il controllo effettivo sulla gestione dei beni è fiscalmente inopponibile all’Amministrazione finanziaria, con imputazione diretta dei redditi al disponente: anche quando è valido sotto il profilo civilistico, un trust privo di effettiva autonomia gestionale non rileva ai fini tributari. La CGT di I grado di Benevento, sentenza n. 1385 del 12 novembre 2024, ha applicato lo stesso ragionamento alle partecipazioni sociali, ritenendo che l’intestazione formale a un trust non escluda l’imputazione pro quota degli utili extracontabili al disponente-socio quando il trust risulti solo formalmente interposto.

Esiste però un contrappeso importante, e va conosciuto perché è ciò che rende difendibile un trust ben costruito. La CGT di I grado di Firenze, con la sentenza n. 620 del 5 dicembre 2024, ha stabilito che l’interposizione fiscale non può fondarsi su valutazioni presuntive dell’Amministrazione, ma richiede elementi probatori concreti e univoci di fittizietà o simulazione: la presenza di alcuni indici di interposizione — coincidenza fra disponenti e beneficiari del reddito, revocabilità condizionata, conservazione di poteri di controllo o sostituzione — non basta, di per sé, a dimostrare l’interposizione, quando l’atto costitutivo attribuisce in via esclusiva al trustee la titolarità giuridica del patrimonio e poteri di gestione autonoma. Nella stessa direzione la CGT di I grado di Milano, sentenza n. 478 del 30 gennaio 2024, ha escluso l’interposizione in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti sull’ingerenza del contribuente.

Sul versante penale il quadro è ancora più severo. La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 5 aprile 2024, n. 13844, ha confermato il sequestro preventivo del patrimonio conferito in un trust ritenuto mero schermo del debitore erariale, in una vicenda in cui il disponente aveva trasferito immobili e partecipazioni continuando di fatto a disporne come propri, aveva prorogato il trust senza individuare un nuovo beneficiario e operava tramite società intestate a prestanome: condotta ricondotta al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000. La Sez. III penale, con la sentenza 29 agosto 2025, n. 29943, ha poi ribadito che quel delitto è reato di pericolo: non occorre che la riscossione sia stata effettivamente frustrata, basta l’idoneità dell’atto a renderla inefficace. E già Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2018, n. 29636 aveva chiarito che nella nozione di “atti fraudolenti” rientrano anche comportamenti formalmente leciti, purché connotati da inganno o artificio.

Cosa significa per te. Il trust autodichiarato costituito da chi ha già un’esposizione erariale è la configurazione più fragile che esista: sul piano tributario rischia l’inopponibilità, sul piano esecutivo non impedisce l’ipoteca, sul piano penale può integrare un reato con soglia a 50.000 euro. Se il tuo trust è autodichiarato e il debito fiscale era già maturato, la difesa non passa dalla rivendicazione della segregazione, ma dalla dimostrazione documentale della causa concreta del trust e dell’effettiva autonomia gestionale. È esattamente il terreno su cui la sentenza di Firenze offre un appiglio: l’Amministrazione deve provare, non presumere.


Terza questione aperta: trust liquidatorio e conferimento dell’intera azienda

La questione. Ho conferito in trust l’intera azienda per liquidarla in modo ordinato e pagare i creditori evitando il tribunale. L’operazione tiene di fronte al Fisco?

Questa è la fattispecie tipica del “trust d’impresa” ed è quella su cui la Cassazione si è espressa con maggiore durezza.

Cosa hanno deciso i giudici. La Sezione I, con la sentenza 9 maggio 2014, n. 10105, ha affrontato ex professo la liceità del trust liquidatorio affermando che, in presenza di uno stato di insolvenza preesistente, il negozio non è riconoscibile nell’ordinamento italiano: impedendo lo spossessamento del debitore insolvente, il trust liquidatorio assume carattere anticoncorsuale e finisce per eludere la disciplina di ordine pubblico sulla liquidazione dei beni. Da qui la conseguenza più radicale: l’irriconoscibilità preclude il prodursi dell’effetto segregativo e l’atto istitutivo è nullo per difetto di causa ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c., con nullità che si propaga all’atto dispositivo di trasferimento dei beni al trustee. La linea è stata ripresa dalla Sez. I con la sentenza 23 maggio 2017, n. 12925.

Più di recente, la Sez. III con la sentenza 23 dicembre 2024, n. 34075 ha affrontato il caso dell’impresa che aveva conferito l’intera azienda in un trust e che veniva sottoposta a procedura concorsuale, confermando che l’assenza di personalità giuridica in capo al trust rende non necessario il suo coinvolgimento quale litisconsorte necessario nel procedimento. È il portato processuale del principio già visto: il trust non è una controparte, il trustee sì.

Sul piano dell’opponibilità, la già citata Cass., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18084 ha aggiunto un tassello decisivo per le imprese: quando entrano in gioco i diritti dei terzi in una situazione di insolvenza, l’opponibilità del trust richiede il rispetto delle formalità interne in tema di data certa dell’atto e di pubblicità, non essendo sufficiente il richiamo alla legge straniera regolatrice. La giurisprudenza di merito si è allineata: il Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 4 dicembre 2024, nell’ambito di una liquidazione controllata ha accertato incidenter tantum la nullità di un trust qualificato come atto in frode ai creditori.

C’è un orientamento prevalente e va indicato con chiarezza: il trust liquidatorio istituito quando l’insolvenza è già in atto non produce segregazione opponibile. L’assunzione prudenziale è che un trust che assorbe l’intero compendio aziendale in presenza di debiti erariali rilevanti sia strutturalmente esposto sia alla declaratoria di nullità sia all’iscrizione ipotecaria, perché il giudice tributario può conoscere in via incidentale della sua inefficacia.

Cosa significa per te. Non tutti i trust d’impresa sono condannati. La dottrina e la prassi giudiziale hanno individuato gli elementi che rendono difendibile un trust liquidatorio: la nomina di un guardiano indipendente con reali poteri di controllo, un programma di liquidazione dettagliato e non di stile, l’individuazione nominativa dei creditori con importi e cause di prelazione, e soprattutto una clausola di salvaguardia che preveda l’inefficacia sopravvenuta del vincolo in caso di apertura della liquidazione giudiziale, con rendiconto e consegna al curatore delle attività non ancora liquidate. Quando questi elementi mancano, l’operazione è un bersaglio. Quando ci sono, la difesa ha un fondamento documentale su cui costruire.


La pronuncia più recente e rilevante: Sezioni Unite n. 26471 del 1° ottobre 2025

Se dovessi leggere una sola decisione su questo tema, sarebbe questa.

Il contesto. Un creditore agisce in Italia con azione revocatoria ordinaria contro l’atto istitutivo di un trust interno e contro il conferimento dei beni. L’atto istitutivo era regolato dalla legge di Jersey e conteneva una clausola di proroga della giurisdizione in favore delle corti di quell’isola. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la scelta della legge straniera trascinasse con sé la giurisdizione straniera, sottraendo l’intera vicenda al giudice italiano. La Terza Sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 10539/2025, aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite.

La motivazione, in linguaggio piano. Le Sezioni Unite hanno ragionato su tre articoli della Convenzione dell’Aja. L’art. 6 riconosce al disponente la facoltà di scegliere la legge regolatrice del trust: su questo non si discute. L’art. 4 esclude però dall’ambito della Convenzione le questioni preliminari relative alla validità degli atti giuridici in virtù dei quali i beni sono trasferiti al trustee: la validità del conferimento non è materia “da Convenzione”. E l’art. 15 fa salve le norme imperative individuate dalle regole di conflitto del foro, fra cui espressamente quelle sulla protezione dei creditori in caso di insolvibilità.

Da qui il principio di diritto: l’opponibilità nei confronti dei terzi creditori del trust previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja non è regolata dalla legge del disponente ma dalla legge nazionale, non potendosi derogare con una manifestazione di volontà alle norme poste a protezione dei creditori in caso di insolvibilità; e fra tali norme inderogabili rientra certamente l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. La Corte ha affermato la giurisdizione italiana, osservando che il creditore che agisce in revocatoria è un terzo estraneo al trust: non fa valere diritti derivanti dal regolamento interno dell’istituto, ma tutela la propria garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., che non può essere compressa da clausole a lui non opponibili.

Cosa cambia rispetto a prima. Cambia il baricentro dell’intera materia. Fino a ieri la difesa del trust poteva essere impostata sull’argomento della legge regolatrice straniera e della sua autosufficienza. Oggi quell’argomento non è più spendibile contro un creditore: sul fronte dell’opponibilità comanda la legge italiana, e la legge italiana ha una cassetta degli attrezzi ampia — revocatoria ordinaria, art. 2929-bis, nullità per contrarietà a norme imperative, accertamento incidentale della simulazione.

Per l’ipoteca esattoriale la ricaduta è diretta e va detta senza giri di parole: se la segregazione è opponibile secondo la legge italiana, l’immobile non è più “del debitore” e l’iscrizione ex art. 77 perde il proprio presupposto oggettivo. Se non lo è — perché il trust è simulato, perché è nullo, perché è revocabile, perché manca la data certa opponibile — l’ipoteca trova un bene che, agli occhi dell’ordinamento, è rimasto nel patrimonio del debitore. La domanda del titolo, “è valida?”, non ha quindi una risposta secca: ha una risposta condizionata alla tenuta della segregazione, e quella tenuta si accerta caso per caso, con documenti e date.

Sul piano difensivo c’è anche una notizia utile: la stessa cornice che consente al Fisco di attaccare il trust consente al trustee di difenderlo davanti al giudice italiano, senza doversi trascinare in un contenzioso all’estero. E la Sez. III, con la sentenza 6 ottobre 2025, n. 26858, ha semplificato il quadro processuale, chiarendo che l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale dei beneficiari, sicché non è causa di illegittimità la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari.


I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti per applicare gli orientamenti appena visti a situazioni-tipo. Non sono casi seguiti dallo Studio, ma ipotesi di lavoro con dati coerenti.

Ipotesi A — Trust con trasferimento reale, anteriore al credito. Un imprenditore conferisce due capannoni in un trust con trustee professionale terzo; l’atto è stipulato per notaio e trascritto il 14 marzo 2021. Le cartelle di pagamento, per un totale di 214.700 euro, gli vengono notificate il 9 novembre 2023. Il 7 aprile 2026 riceve il preavviso di ipoteca; il 19 maggio 2026 l’Agente della riscossione iscrive ipoteca per 429.400 euro sui due capannoni. Alla luce di Cass. SU n. 26471/2025 e di Cass. n. 18084/2025, la posizione è la seguente: il credito è successivo alla trascrizione dell’atto, quindi la revocatoria ordinaria richiederebbe la prova della dolosa preordinazione ex art. 2901, comma 1, n. 1 c.c.; il termine annuale dell’art. 2929-bis è ampiamente decorso; il trasferimento è reale e opponibile. Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria — da depositare entro sessanta giorni dalla notifica dell’iscrizione, con termine sospeso dal 1° al 31 agosto — si fonda sull’assenza del presupposto oggettivo dell’art. 77, sulla scia della CGT Bari n. 13/2025. È l’ipotesi con le maggiori probabilità di tenuta.

Ipotesi B — Trust autodichiarato, successivo al credito. Lo stesso imprenditore, con un debito a ruolo di 63.800 euro già notificato il 12 giugno 2024, istituisce il 3 marzo 2025 un trust autodichiarato in cui è insieme disponente e trustee, conferendo tre immobili su quattro e continuando a incassarne i canoni di locazione sul proprio conto personale. Il 20 gennaio 2026 arriva l’ipoteca. Alla luce della CGT Caserta n. 4530/2024 e della CGT Roma n. 12395/2024, l’assenza di spossessamento effettivo e la permanenza del quarto immobile nel patrimonio personale rendono difficilmente sostenibile l’eccezione di segregazione. Non solo: essendo il debito superiore a 50.000 euro e l’atto successivo alla notifica delle cartelle, la vicenda presenta gli indici valorizzati da Cass. pen. n. 13844/2024 ai fini dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000. Qui la strategia utile non è il ricorso di principio, ma la verifica puntuale dei vizi propri dell’atto — notifica del preavviso, notifica delle cartelle presupposte, superamento della soglia dei 20.000 euro, corrispondenza fra credito e importo iscritto — accompagnata dalla valutazione di una definizione del debito.

Ipotesi C — Trust liquidatorio in stato di crisi. Una S.r.l. con debiti erariali per 148.250 euro e fornitori scaduti conferisce l’intero compendio aziendale in un trust liquidatorio, trascritto il 6 febbraio 2026, con programma generico e senza clausola di salvaguardia in caso di apertura della liquidazione giudiziale. Alla luce di Cass. n. 10105/2014 e n. 12925/2017, l’operazione è esposta alla declaratoria di nullità per difetto di causa concreta; alla luce di Cass. n. 34075/2024 il trust non è litisconsorte necessario nell’eventuale procedimento concorsuale; e il creditore munito di titolo — il ruolo lo è — può valutare il pignoramento diretto ex art. 2929-bis c.c. purché trascriva entro il 6 febbraio 2027, termine di decadenza non soggetto a sospensione o interruzione. In questo scenario la partita si sposta dal contenzioso alla ristrutturazione: gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offrono un percorso che il trust, costruito così, non è in grado di sostituire.


La giurisprudenza in tabella

La tabella raccoglie tutte le pronunce richiamate nel corso dell’articolo, con la questione decisa, il principio in sintesi e la ragione per cui è rilevante quando l’Agente della riscossione iscrive ipoteca su beni in trust. È lo strumento da tenere accanto quando si legge un atto istitutivo con un preavviso di ipoteca sul tavolo: quasi sempre la difesa nasce dall’incrocio fra due o tre di queste decisioni, non da una sola.

PronunciaQuestione decisaPrincipioRilevanza pratica
Cass., Sez. Un., n. 19667/2014Natura dell’ipoteca ex art. 77L’iscrizione ipotecaria non è atto dell’esecuzione forzata ma misura cautelareEsclude i motivi fondati sui limiti dell’espropriazione
Cass., Sez. V, ord. n. 24714/2025Rapporto fra art. 77 e art. 76Ai limiti dell’espropriazione immobiliare non sono estensibili all’ipotecaCade l’eccezione su soglie e prima casa
Cass., Sez. V, n. 7338/2024Qualificazione dell’iscrizioneConferma la natura non esecutiva dell’ipoteca esattorialePrecedente conforme sulla stessa linea
Cass., Sez. V, ord. n. 25456 del 17 settembre 2025Contenuto del preavvisoIl preavviso deve indicare titolo ed entità del credito, non gli immobiliElimina un motivo di ricorso oggi perdente
Cass., Sez. V, n. 29364 del 23 dicembre 2020Riduzione dell’ipotecaSe il credito si riduce, l’ipoteca va ricondotta al doppio del minor credito ex art. 2872 c.c.Consente la riduzione anziché la conferma integrale
Cass., Sez. trib., ord. n. 26534 dell’8 settembre 2022Impugnabilità del preavvisoLa comunicazione preventiva rientra fra gli atti facoltativamente impugnabiliImpone di impugnare comunque l’iscrizione successiva
Cass., Sez. Un., n. 26471 del 1° ottobre 2025Opponibilità ai creditoriL’opponibilità ai terzi creditori è regolata dalla legge italiana; la revocatoria è norma imperativaPronuncia cardine: la legge straniera non scherma il trust
Cass., Sez. I, n. 18084 del 3 luglio 2025Trust e insolvenzaL’opponibilità richiede il rispetto delle formalità interne su data certa e pubblicitàRende decisiva la cronologia documentale dell’atto
Cass., Sez. I, n. 10105 del 9 maggio 2014Trust liquidatorioSe l’insolvenza è preesistente il trust non è riconoscibile ed è nullo per difetto di causaColpisce il trust d’impresa costituito in crisi
Cass., Sez. I, n. 12925 del 23 maggio 2017Trust liquidatorioConferma nullità e propagazione all’atto dispositivoConsolida l’orientamento del 2014
Cass., Sez. III, n. 34075 del 23 dicembre 2024Azienda conferita in trustIl trust, privo di personalità, non è litisconsorte necessarioChiarisce chi sta in giudizio nelle procedure concorsuali
Cass., n. 2043 del 27 gennaio 2017Soggettività del trustIl trust è un rapporto, non un ente: legittimato è il trusteeFonda il vizio di atti intestati “al trust”
Cass., Sez. III, n. 26858 del 6 ottobre 2025Revocatoria e beneficiariI beneficiari non vantano un diritto soggettivo attuale: no litisconsorzio necessarioSemplifica il contraddittorio nei giudizi sul trust
Cass., Sez. I, ord. n. 13102 del 16 maggio 2025Consilium fraudisBasta la conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizioAbbassa la soglia probatoria per il creditore
Cass., Sez. III, ord. n. 10568 del 23 aprile 2025Scientia fraudis del terzoNegli atti onerosi va motivata la consapevolezza del terzoArgomento difensivo sui conferimenti onerosi
Cass., n. 10929 del 25 aprile 2025Revocatoria di conferimentiÈ ammissibile la revocatoria del conferimento di beni in societàEstende il perimetro degli atti aggredibili
Cass., Sez. V, ord. n. 19558 del 17 giugno 2022Fiscalità del conferimentoLa dotazione al trustee non è trasferimento stabile di ricchezzaDistingue neutralità fiscale e opponibilità ai creditori
Cass., Sez. VI, n. 2897 del 7 febbraio 2020Imposte ipotecarie e catastaliIl conferimento sconta le imposte in misura fissaUtile per la ricostruzione economica dell’operazione
Cass. pen., Sez. III, n. 13844 del 5 aprile 2024Trust schermoIl trust usato per sottrarre beni all’Erario integra l’art. 11 D.Lgs. 74/2000Espone il disponente al sequestro preventivo
Cass. pen., Sez. III, n. 29943 del 29 agosto 2025Natura del reatoLa sottrazione fraudolenta è reato di pericoloNon serve che la riscossione sia stata frustrata
Cass. pen., Sez. III, n. 29636 del 2 marzo 2018Nozione di atti fraudolentiRilevano anche condotte formalmente lecite con elementi di artificioAmplia l’area di rischio penale
CGT I grado Bari, n. 13 del 3 gennaio 2025Ipoteca su beni in trustIllegittima l’iscrizione: la segregazione sottrae i beni ai creditoriPrecedente favorevole di riferimento
CGT I grado Caserta, n. 4530 del 5 novembre 2024Trust autodichiaratoLegittima l’ipoteca in assenza di spossessamento effettivoPrecedente contrario da neutralizzare
CGT I grado Roma, n. 12395 del 10 ottobre 2024Interposizione fiscaleIl trust autodichiarato con controllo del disponente è inopponibile al FiscoColpisce la configurazione più diffusa
CGT I grado Firenze, n. 620 del 5 dicembre 2024Prova dell’interposizioneServono elementi concreti e univoci, non presunzioniAppiglio difensivo principale per il trustee
CGT I grado Milano, n. 3860 del 4 ottobre 2024Destinatario degli attiIllegittimo l’atto notificato al trust anziché al trusteeVizio da eccepire in via preliminare
CGT I grado Milano, n. 478 del 30 gennaio 2024InterposizioneNon bastano avvicendamenti di trustee e guardianoRafforza l’onere probatorio dell’Ufficio
CGT I grado Benevento, n. 1385 del 12 novembre 2024Partecipazioni in trustL’intestazione formale non esclude l’imputazione al disponenteEstende il tema alle quote societarie
CGT I grado Genova, 8 aprile 2024Segregazione e IMUSalvo il principio che impedisce l’aggressione da parte dei creditori del trusteeSostiene l’argomento della massa distinta
CGT I grado Messina, 7 maggio 2024Atto al trustee in proprioIllegittimo l’accertamento che confonde i due patrimoniTutela il trustee ex art. 2740 c.c.
CGT I grado Savona, 26 giugno 2023Notifica della cartellaNulla la notifica eseguita nei confronti del trustVizio radicale sull’atto presupposto
Trib. Bergamo, 4 dicembre 2024Trust in frode ai creditoriNullità accertabile incidenter tantum nella liquidazione controllataMostra la via dell’accertamento incidentale

La sintesi operativa

Dalla lettura complessiva di questa giurisprudenza si estraggono principi pratici che vale la pena isolare.

  • L’ipoteca esattoriale non presuppone i requisiti dell’espropriazione: contestarla invocando la soglia dei 120.000 euro o la tutela dell’abitazione principale è un motivo destinato al rigetto (Cass. Sez. Un. n. 19667/2014; Cass. n. 24714/2025).
  • Il presupposto oggettivo dell’art. 77 è che il bene sia del debitore o del coobbligato: se la segregazione è opponibile secondo la legge italiana, quel presupposto manca ed è questo il cuore del ricorso (CGT Bari n. 13/2025).
  • La legge straniera scelta nell’atto istitutivo non protegge dai creditori: l’opponibilità si misura sulle norme imperative italiane (Cass. Sez. Un. n. 26471/2025; Cass. n. 18084/2025).
  • Il trust autodichiarato è la configurazione più esposta: senza spossessamento effettivo la segregazione non regge di fronte all’Agente della riscossione (CGT Caserta n. 4530/2024; CGT Roma n. 12395/2024).
  • L’onere di provare l’interposizione grava sull’Amministrazione: gli indici sintomatici, isolatamente considerati, non bastano (CGT Firenze n. 620/2024; CGT Milano n. 478/2024).
  • La cronologia è il documento più importante del fascicolo: data di trascrizione dell’atto, data di notifica delle cartelle e data dell’iscrizione ipotecaria determinano quali rimedi il creditore può ancora usare.
  • Il termine annuale dell’art. 2929-bis c.c. è di decadenza e non si sospende: superato quell’anno, il creditore deve tornare alla revocatoria ordinaria, con tutti i suoi oneri probatori.
  • Il trust liquidatorio costituito in stato di insolvenza è strutturalmente fragile: rischia la nullità per difetto di causa e non produce segregazione opponibile (Cass. n. 10105/2014; Cass. n. 12925/2017).
  • Gli atti intestati “al trust” sono viziati: legittimato passivo è il trustee, ed è un’eccezione preliminare da sollevare sempre (Cass. n. 2043/2017; CGT Milano n. 3860/2024; CGT Savona 26 giugno 2023).
  • Sopra i 50.000 euro il tema smette di essere solo tributario: l’uso del trust come schermo apre uno scenario penale con sequestro preventivo (Cass. pen. n. 13844/2024; Cass. pen. n. 29943/2025).
  • L’ipoteca eccessiva si riduce, non si conferma: se il credito a ruolo cala, il giudice deve ricondurla al doppio del minor importo (Cass. n. 29364/2020).

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se il trust è stato costituito prima che nascesse il debito fiscale, sono al sicuro? Sei in una posizione nettamente migliore, ma non automaticamente al sicuro. L’anteriorità dell’atto rispetto al credito rende molto più difficile la revocatoria, che in quel caso richiede la prova della dolosa preordinazione, ed esclude l’art. 2929-bis. Resta però il vaglio sulla causa concreta del trust e sull’effettività dello spossessamento: se il disponente ha continuato a comportarsi da proprietario, l’anteriorità non basta, come mostra la lettura sostanziale seguita dalla CGT di Roma nella sentenza n. 12395/2024.

A quale giudice devo rivolgermi contro l’ipoteca? Se il credito garantito è di natura tributaria, l’iscrizione ipotecaria è atto autonomamente impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 546/1992, entro sessanta giorni dalla notifica, con sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto. Se il ruolo contiene anche crediti di natura diversa — contributi previdenziali, sanzioni amministrative — il riparto va verificato caso per caso: è la conseguenza del criterio di riparto tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7822/2020.

Il trustee, che non è il debitore, può impugnare? Sì, ed è anzi il soggetto che ha titolo per farlo quando l’ipoteca colpisce beni del fondo in trust. È la stessa posizione che ha portato la CGT di Bari alla sentenza n. 13/2025. Sul piano processuale, Cass. n. 26858/2025 ha chiarito che non occorre integrare il contraddittorio verso tutti i beneficiari, il che semplifica notevolmente il giudizio.

Ho già ricevuto solo il preavviso: devo aspettare l’iscrizione? Il preavviso è impugnabile in via facoltativa, come ricordato da Cass. n. 26534/2022, ma l’impugnazione del preavviso non sostituisce quella dell’iscrizione successiva, che va comunque proposta. È in questa fase, peraltro, che una domanda di rateazione ex art. 19 del D.P.R. 602/1973 può impedire l’avvio della misura cautelare: i trenta giorni del preavviso sono una finestra operativa, non un’attesa passiva.

Il trust può ancora servire alla mia impresa in difficoltà? Può servire, ma non come alternativa alle procedure di regolazione della crisi. Un trust costruito con guardiano indipendente, programma di liquidazione dettagliato, creditori individuati e clausola di inefficacia sopravvenuta in caso di apertura della liquidazione giudiziale è una struttura difendibile. Un trust che assorbe l’azienda quando l’insolvenza è già conclamata è, alla luce di Cass. n. 10105/2014, un’operazione che rischia di essere considerata come mai avvenuta.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al fascicolo concreto. In particolare:

  1. Ricostruiamo la cronologia opponibile dell’operazione, confrontando la nota di trascrizione dell’atto istitutivo e dell’atto di dotazione con le date di notifica delle cartelle e dell’iscrizione ipotecaria, per stabilire quali rimedi siano ancora nella disponibilità dell’Agente della riscossione.
  2. Verifichiamo la legittimazione passiva degli atti ricevuti, controllando se preavviso, cartelle e iscrizione siano intestati al trustee o, in modo viziato, “al trust”, ed eccepiamo il difetto in via preliminare.
  3. Esaminiamo le relate di notifica delle cartelle e degli atti prodromici, confrontandole con i registri, per far emergere le notifiche inesistenti o nulle che travolgono l’iscrizione in via derivata.
  4. Controlliamo il rispetto della soglia dei 20.000 euro e la corrispondenza fra credito residuo e importo iscritto, chiedendo, dove il credito sia sceso, la riduzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2872 c.c.
  5. Analizziamo l’atto istitutivo per isolare gli elementi che dimostrano l’effettivo spossessamento e l’autonomia gestionale del trustee, costruendo la prova documentale contraria alla tesi dell’interposizione.
  6. Redigiamo e depositiamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria nel termine di sessanta giorni, con istanza di sospensione dell’atto quando ne ricorrono i presupposti.
  7. Presentiamo l’istanza di rateazione o valutiamo gli strumenti deflattivi disponibili quando la strada del contenzioso non è la più conveniente, per bloccare le nuove misure cautelari.
  8. Difendiamo il trust nel giudizio di revocatoria promosso dal creditore, eccependo la decadenza dal termine annuale dell’art. 2929-bis c.c. e contestando la prova del consilium fraudis alla luce dei criteri di Cass. n. 13102/2025 e n. 10568/2025.
  9. Valutiamo l’esposizione penale ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 quando l’importo supera la soglia, coordinando la difesa tributaria con quella penale per evitare che le due linee si contraddicano.
  10. Impostiamo, dove il trust d’impresa non è più difendibile, il percorso alternativo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, verificando i presupposti di accesso e la sostenibilità del piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo, in cui gli orientamenti sono ancora in formazione e la partita può arrivare fino al giudizio di legittimità, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: i principi affermati da Cass. n. 18084/2025 e dalle Sezioni Unite n. 26471/2025 vanno intercettati e utilizzati già nel primo ricorso, perché è lì che si fissano i motivi che potranno essere coltivati in appello e in Cassazione. La continuità è il punto: stesso difensore, stessa strategia, dall’analisi dell’atto istitutivo fino all’ultimo grado, senza i cambi di impostazione che indeboliscono il fascicolo quando il giudizio passa di mano. Accanto all’Avvocato lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso caso: la ricostruzione contabile del debito a ruolo, la lettura fiscale del trust e l’impostazione processuale non sono attività separate, e trattarle insieme è ciò che consente di individuare l’eccezione decisiva. Non promettiamo esiti: analizzeremo il tuo fascicolo, verificheremo la tenuta della segregazione e costruiremo la strategia più solida che i documenti consentono.


In conclusione

La risposta alla domanda del titolo non è né “sì” né “no”: è “dipende dalla tenuta della segregazione secondo la legge italiana”, ed è una risposta che si dimostra con documenti e con date, non con affermazioni di principio. Un trust d’impresa reale, anteriore al credito, con trasferimento effettivo e trustee autonomo, priva l’ipoteca esattoriale del suo presupposto oggettivo. Un trust autodichiarato costituito quando le cartelle erano già arrivate non protegge nulla e apre scenari peggiori del debito da cui si voleva fuggire.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché essa richiede, contemporaneamente, tre cose che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha certificate: la capacità di impostare un contenzioso destinato a reggere fino al giudizio di legittimità, propria dell’avvocato cassazionista; la lettura tecnica del ruolo, delle cartelle e dell’atto istitutivo, che è il lavoro quotidiano dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato; e la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, che deriva dall’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e che consente, quando il trust non è difendibile, di indicare la strada alternativa anziché limitarsi a constatare il danno.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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