Scaffali pieni, cassa vuota. È la fotografia che ci descrivono più spesso i titolari di farmacie, parafarmacie e negozi di articoli sanitari quando arrivano al primo colloquio: il magazzino c’è, anzi è fin troppo grande, ma non gira. Nel frattempo il grossista ha ridotto il fido, la banca chiede di rientrare dallo scoperto e sul cassetto fiscale compaiono debiti che crescono ogni trimestre. La domanda, a quel punto, è quasi sempre la stessa: meglio un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato minore?
Abbiamo raccolto in questa guida le domande che ci vengono rivolte più spesso su questo bivio, con risposte complete e senza giri di parole. Il contesto normativo, in breve, è questo: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione strumenti diversi a seconda delle dimensioni dell’impresa. Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57 e seguenti) sono riservati all’imprenditore che non è “minore”; il concordato minore (artt. 74 e seguenti) è pensato proprio per l’imprenditore minore, cioè sotto le soglie dell’art. 2. La scelta, quindi, raramente è libera: spesso la fa la legge prima ancora di noi.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il bivio del titolo sta a cavallo di due mondi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è abilitato in entrambi: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 lavora sul terreno degli accordi e della composizione negoziata; come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC conosce dall’interno il percorso del concordato minore, che passa obbligatoriamente dall’Organismo di composizione della crisi. E poiché nel magazzino fermo si intrecciano debiti bancari e debiti fiscali, lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario da lui coordinato è parte integrante dell’analisi.
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Blocco A — Le basi
Ho una farmacia con il magazzino pieno e i conti in rosso: che differenza c’è, in parole semplici, tra accordo di ristrutturazione e concordato minore?
La differenza principale è questa: l’accordo è un patto con una parte dei creditori che il tribunale “blinda”, il concordato minore è una proposta a tutti i creditori che si approva a maggioranza.
Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) l’imprenditore tratta, anche fuori dal tribunale, con i creditori che contano: il grossista, la banca, qualche fornitore importante. Se raccoglie l’adesione di chi rappresenta almeno il 60% dei crediti, chiede al tribunale l’omologazione. Gli altri, i cosiddetti estranei, non subiscono tagli: devono essere pagati per intero, con una dilazione massima di 120 giorni dall’omologa per i crediti già scaduti o dalla scadenza per quelli che scadono dopo. Serve poi un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
Nel concordato minore (art. 74 CCII) la logica è diversa. Il debitore, assistito dall’Organismo di composizione della crisi (OCC), formula una proposta rivolta a tutti i creditori: pagamento parziale, dilazioni, eventualmente l’apporto di denaro di terzi. I creditori votano e, se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il giudice omologa. A quel punto la proposta vincola anche chi ha votato contro. Il taglio, insomma, si impone anche ai dissenzienti; nell’accordo, invece, chi non firma resta intoccato.
Tradotto per un titolare di farmacia: l’accordo funziona quando pochi grandi creditori sono disposti a sedersi al tavolo e c’è liquidità sufficiente per pagare tutti gli altri; il concordato minore funziona quando i creditori sono tanti, frammentati, e nessuno ha la forza (o la voglia) di pagare per intero gli estranei. Ma c’è un punto a monte che viene prima di qualunque preferenza, e lo vediamo nella risposta successiva.
Posso scegliere io quale strada fare, oppure dipende da qualcosa?
No, di solito non si sceglie: decide la dimensione dell’impresa.
L’art. 57 CCII dice testualmente che gli accordi sono conclusi dall’imprenditore “diverso dall’imprenditore minore”. E il concordato minore, al contrario, è riservato a chi è imprenditore minore (oltre che a professionisti, imprenditori agricoli e start-up innovative). Le due porte, quindi, non si aprono sulla stessa stanza.
Chi è l’imprenditore minore? L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII lo definisce con tre soglie che devono essere rispettate tutte insieme: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve); ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superarne una perché la qualifica si perda.
Qui la differenza tra le tre attività del titolo diventa enorme. Una farmacia con un’attività ordinaria supera molto spesso la soglia dei ricavi: con lo scontrino medio di una farmacia di quartiere e il flusso delle ricette, i 200.000 euro di ricavi annui si raggiungono presto. Quella farmacia, quindi, non potrà chiedere un concordato minore: le sue strade sono gli accordi di ristrutturazione, il piano attestato, il concordato preventivo, la composizione negoziata. Una parafarmacia o un negozio di articoli sanitari di piccole dimensioni, invece, resta non di rado sotto tutte e tre le soglie: per loro l’accordo di ristrutturazione è precluso e la via naturale è il concordato minore.
C’è poi un aspetto che molti ignorano: l’onere di dimostrare di essere “minore” è a carico di chi lo invoca. La Corte d’Appello di Trento (sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025) ha ricostruito la condizione di impresa minore come un’eccezione che il debitore deve provare in positivo, con bilanci, dichiarazioni e prospetti dei debiti. Chi arriva in tribunale con una contabilità lacunosa rischia di vedersi dichiarare inammissibile la domanda prima ancora che si discuta del piano.
Chi sono i creditori che contano davvero in una farmacia o in una sanitaria?
Quasi sempre il grossista, poi la banca, poi il Fisco: e questo ordine cambia tutto.
Nelle farmacie il distributore intermedio (il grossista) è spesso il primo creditore per importo, perché fornisce la gran parte dei farmaci con consegne quotidiane e dilazioni di pagamento. Nelle sanitarie e nelle parafarmacie il quadro è più frammentato: accanto al grossista ci sono i fornitori diretti di ortopedia, elettromedicali, dermocosmesi, integratori, ognuno con condizioni proprie. La banca entra in gioco con lo scoperto di conto, gli anticipi e, molto spesso, con il mutuo contratto per l’acquisto della farmacia o delle quote. Infine ci sono Erario e INPS, i cui crediti sono assistiti da privilegio e hanno regole di trattamento speciali.
Perché l’ordine conta? Perché nell’accordo di ristrutturazione il grossista e la banca, insieme, possono da soli superare la soglia del 60%: l’accordo si costruisce attorno a loro. Nel concordato minore, invece, un creditore che da solo detiene più della metà dei crediti ammessi al voto non può decidere da solo: l’art. 79 CCII richiede, in quel caso, anche la maggioranza per teste dei voti espressi. È una regola pensata proprio per evitare che un unico soggetto, come un grossista dominante, faccia il bello e il cattivo tempo.
Quanto tempo ho prima che la situazione diventi irrecuperabile?
Meno di quanto si pensi, ma di solito più di quanto la paura suggerisca.
Il Codice consente di accedere sia agli accordi sia al concordato minore già in stato di “crisi”, cioè quando è probabile che nei successivi dodici mesi non si riesca a far fronte alle obbligazioni, e non solo quando l’insolvenza è conclamata. Questo significa che il momento giusto per muoversi è quando il grossista comincia a chiedere pagamenti anticipati, non quando blocca le forniture.
Ci sono però segnali che indicano che il tempo sta finendo: decreti ingiuntivi notificati, pignoramenti presso terzi sui conti o sui crediti verso l’ASL, segnalazioni in Centrale Rischi, ritardi nei versamenti IVA e contributivi. Quando compare il primo atto esecutivo, la priorità diventa ottenere le misure protettive, che fermano le azioni dei creditori ma vanno chieste e ottenute con un deposito completo.
Blocco B — La procedura
Da dove si parte concretamente? Qual è il primo documento da preparare?
Dalla situazione patrimoniale aggiornata, con un magazzino valutato per quello che vale davvero. Sembra banale, ma è il punto in cui cadono più piani.
Per entrambi gli strumenti la base documentale coincide in larga parte: bilanci o dichiarazioni degli ultimi tre esercizi, elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, elenco dei beni, contratti in corso (affitto dei locali, leasing delle attrezzature, eventuale affitto d’azienda), situazione fiscale e contributiva aggiornata. Per l’accordo di ristrutturazione, l’art. 57, comma 2, CCII richiama i documenti dell’art. 39 e il piano redatto secondo le modalità dell’art. 56. Per il concordato minore, l’art. 75 CCII richiede il piano con la proposta, l’elenco dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi e i bilanci.
Il magazzino fermo, però, merita un capitolo a sé. Il valore iscritto a bilancio è di norma il costo d’acquisto. Ma farmaci prossimi alla scadenza, cosmetici fuori stagione, ausili ortopedici superati da nuovi modelli valgono sul mercato una frazione di quel costo. Un piano che ipotizza di “liquidare il magazzino” al valore contabile verrà smontato dall’attestatore nell’accordo o dall’OCC nel concordato minore, e prima ancora dal tribunale. La prima operazione seria, quindi, è una ricognizione del magazzino per categorie: merce restituibile al fornitore, merce vendibile a prezzo pieno, merce vendibile solo a sconto, merce da smaltire.
Come funziona, passo per passo, l’accordo di ristrutturazione per una farmacia?
Il percorso ha tre fasi: trattativa, attestazione, omologazione. Le trovate riassunte nella tabella qui sotto, che mette a confronto i due strumenti.
Nella fase di trattativa si negozia con i creditori principali. Qui il magazzino diventa una moneta di scambio: il reso di merce vendibile al grossista, con emissione di note di credito, riduce il debito senza esborso di cassa; un impegno di acquisti futuri con pagamento a consegna rende l’accordo più interessante per il fornitore. Con la banca si discute tipicamente il consolidamento dello scoperto in un finanziamento a medio termine e la rimodulazione del mutuo.
Raggiunte le adesioni che coprono almeno il 60% dei crediti, un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, e soprattutto la capacità di pagare integralmente gli estranei nei termini di 120 giorni. Poi si deposita il ricorso per l’omologazione, l’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese e da quel momento decorrono trenta giorni per le opposizioni dei creditori e di ogni interessato (art. 48, comma 4, CCII). Il tribunale decide con sentenza. Contro la sentenza si può proporre reclamo, ma solo da parte di chi è stato parte nel giudizio di omologa: lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026, di cui parliamo più avanti.
Esistono poi due varianti utili. Gli accordi “agevolati” (art. 60 CCII) abbassano la soglia al 30% se il debitore rinuncia alla moratoria per gli estranei e non ha chiesto misure protettive. Gli accordi “ad efficacia estesa” (art. 61 CCII) permettono di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti della stessa categoria, quando gli aderenti di quella categoria rappresentano il 75% dei relativi crediti e i non aderenti non ricevono un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Accordo di ristrutturazione | |||
| Trattativa (anche dentro la composizione negoziata) | Proposte ai creditori, eventuale transazione fiscale | Libero; per la transazione fiscale l’Erario ha 90 giorni per rispondere | Creditori / esperto negoziatore |
| Attestazione | Relazione del professionista indipendente | Prima del deposito | Professionista attestatore |
| Deposito | Ricorso per omologazione + accordo + piano | Quando le adesioni raggiungono il 60% (30% negli agevolati) | Tribunale |
| Pubblicità | Iscrizione nel registro delle imprese | Contestuale | Registro imprese |
| Opposizioni | Atti di opposizione di creditori e interessati | 30 giorni dall’iscrizione | Tribunale |
| Omologa | Sentenza | Dopo le opposizioni | Tribunale collegiale |
| Reclamo | Ricorso ex art. 51 CCII | 30 giorni | Corte d’appello |
| Esecuzione | Pagamento integrale degli estranei | 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza | — |
| Concordato minore | |||
| Preparazione | Incarico all’OCC, raccolta documenti, relazione particolareggiata | Prima del deposito | OCC / gestore della crisi |
| Deposito | Ricorso con proposta e piano (art. 76 CCII) | — | Tribunale |
| Apertura | Decreto di apertura, comunicazione ai creditori, eventuali misure protettive | Dopo verifica di ammissibilità | Giudice |
| Voto | Adesioni, dissensi, contestazioni | Termine non superiore a 30 giorni assegnato nel decreto | Creditori → OCC |
| Relazione | Relazione dell’OCC sull’esito del voto | Dopo la scadenza del termine | OCC → giudice |
| Omologa | Sentenza (anche con cram down fiscale, art. 80, comma 3) | Dopo la relazione | Giudice |
| Reclamo | Ricorso ex art. 51 CCII | 30 giorni | Corte d’appello |
| Esecuzione | Attuazione del piano, chiusura della procedura | Durata del piano | Debitore sotto vigilanza dell’OCC |
E il concordato minore, invece, come si svolge?
Il concordato minore passa per forza dall’OCC. Non c’è un attestatore scelto dal debitore: c’è un gestore della crisi nominato dall’Organismo, che redige una relazione particolareggiata sulla situazione del debitore, sulle cause dell’indebitamento e sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il ricorso viene depositato in tribunale (art. 76 CCII). Il giudice, se la domanda è ammissibile, apre la procedura con decreto: dispone la pubblicità, fa comunicare la proposta ai creditori e assegna loro un termine, non superiore a trenta giorni, per esprimere adesione, dissenso o contestazioni all’OCC. Su richiesta del debitore, lo stesso decreto può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari: è la protezione che interessa di più a chi ha già subito un pignoramento sui conti.
Il voto è la fase decisiva. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; i creditori privilegiati che la proposta paga per intero non votano e non si contano. Attenzione al silenzio: l’art. 79 CCII attribuisce valore di consenso alla mancata risposta nel termine. Un fornitore che “lascia correre” viene considerato favorevole. Se c’è un creditore che da solo supera la metà dei crediti al voto, serve in aggiunta la maggioranza per teste dei votanti.
Dopo la relazione dell’OCC sul voto, il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e raggiungimento della maggioranza e omologa con sentenza. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice può omologare comunque quando ritiene che quel creditore riceva, con il concordato, non meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione controllata. Attenzione però: la giurisprudenza di merito (Tribunale di Bari, 6 novembre 2024, n. 296) ha sottolineato che la maggioranza è necessaria ma non basta da sola, se ci sono contestazioni da esaminare.
Posso continuare a tenere aperta la farmacia o la sanitaria durante la procedura?
Sì, e anzi nella maggior parte dei casi è proprio questo l’obiettivo. Ma bisogna distinguere.
L’accordo di ristrutturazione nasce normalmente per salvare l’attività: si ristruttura il debito e si continua a lavorare. Durante le trattative e dopo l’omologa, il titolare conserva la gestione della farmacia. L’art. 57, comma 4-bis, introdotto dal correttivo del 2024, consente anche di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, cosa preziosa quando il grossista pretende pagamenti a consegna e serve liquidità per ricostituire un assortimento minimo.
Il concordato minore, per l’art. 74 CCII, è pensato in primo luogo per consentire la prosecuzione dell’attività. Il concordato minore liquidatorio, cioè quello in cui si chiude, è ammesso solo se c’è un apporto di risorse esterne che aumenti in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La giurisprudenza di merito ha comunque chiarito che la continuità va dimostrata: il Tribunale di Brescia, in un decreto commentato nel 2024, ha rigettato un’omologa perché il debitore non aveva documentato costi e ricavi attesi né provato di poter pagare regolarmente i debiti correnti, al punto da non aver saldato i canoni di locazione maturati dopo il deposito. Per una sanitaria, questo significa presentare un conto economico prospettico credibile, con il canone del negozio, gli stipendi e gli acquisti correnti pagati puntualmente.
E i debiti con il Fisco e l’INPS? Posso ridurli con questi strumenti?
Sì, ma con regole diverse nei due strumenti, ed è spesso proprio qui che si decide quale dei due conviene.
Nell’accordo di ristrutturazione il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi passa per la transazione fiscale e contributiva dell’art. 63 CCII, interamente riscritto dal correttivo del 2024. La proposta va presentata agli uffici competenti, che hanno novanta giorni per rispondere. Se l’Amministrazione non aderisce, il tribunale può omologare lo stesso (il cosiddetto cram down fiscale), ma solo a condizioni rigorose: l’accordo non deve avere carattere liquidatorio; l’adesione del Fisco deve essere determinante per raggiungere la soglia del 60% (o del 30% negli agevolati); gli altri creditori aderenti devono pesare in misura significativa sul totale; il Fisco deve ricevere una percentuale minima fissata dalla legge e comunque non meno che nella liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Cagliari (8 novembre 2024) ha ritenuto che il requisito della continuità possa essere soddisfatto anche in forma indiretta, con affitto o cessione dell’azienda in esercizio.
Nel concordato minore la strada è più semplice. L’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è più conveniente della liquidazione controllata, anche sulla base della relazione dell’OCC. Con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026 la Cassazione ha precisato che questo meccanismo non richiede di formulare una transazione fiscale secondo le regole più rigide del concordato preventivo: il concordato minore ha un procedimento autonomo e semplificato, con l’OCC al centro.
Blocco C — I casi particolari
La mia farmacia è una società con due soci farmacisti: cambia qualcosa?
Cambia il soggetto che chiede lo strumento, non la logica.
Se la farmacia è gestita da una società (società di persone o, dopo la L. 124/2017, anche società di capitali), è la società il debitore che accede all’accordo o, se sotto le soglie, al concordato minore. Le soglie dell’art. 2 si misurano sui dati della società. I soci di una società di persone, però, rispondono illimitatamente dei debiti sociali, e questo pone un problema delicato: possono i soci regolare anche i debiti della società con una procedura personale? La giurisprudenza di merito tende a rispondere di no quando la società è ancora in attività: il Tribunale di Verona, con una sentenza dell’agosto 2025, ha dichiarato inammissibile il concordato minore proposto dal socio di due s.n.c. ancora operative che mirava a liberarsi dei debiti societari per via individuale. La strada corretta è regolare la crisi della società e, se occorre, coordinare le procedure dei soci.
C’è poi un profilo tipico delle farmacie: la titolarità. La farmacia non è un negozio qualunque, perché la sede farmaceutica e l’azienda commerciale sono legate e il loro trasferimento è soggetto alle regole speciali della L. 475/1968. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2051/2026, ha ribadito per le farmacie comunali che la titolarità della sede ha natura pubblicistica e non passa con atti privatistici impliciti. Per le farmacie private la titolarità è trasferibile con l’azienda, ma solo a soggetti in possesso dei requisiti di legge. Tutto questo pesa sul piano: qualsiasi ipotesi di cessione o affitto dell’azienda deve tener conto di chi può legittimamente acquistarla.
Ho chiuso la partita IVA della sanitaria per fermare i danni. Posso ancora fare il concordato minore?
Qui la risposta è netta, ed è una di quelle che fa più male: la cancellazione dal registro delle imprese può chiudere la porta del concordato minore.
L’art. 33, comma 4, CCII dichiara inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Su come interpretare questa norma per l’imprenditore individuale si è acceso un vivace dibattito: diversi tribunali (Ancona, Vicenza, Modena nel 2025) e la Corte d’Appello di Napoli (14 luglio 2025) hanno ammesso il concordato minore liquidatorio con finanza esterna anche per l’ex ditta individuale cancellata, leggendo la norma in modo restrittivo. La Cassazione, però, si è orientata in senso opposto: con la sentenza n. 17721 del 30 giugno 2025 ha ritenuto inammissibile la domanda dell’imprenditore già cancellato, e secondo quanto riportato dagli osservatori specializzati la più recente pronuncia n. 20141/2026 ha ribadito che la scelta di cancellarsi è incompatibile con il concordato minore e lascia spazio soltanto alla liquidazione controllata.
Il consiglio pratico è semplice: non cancellate l’impresa dal registro prima di aver parlato con chi vi assiste nella crisi. Un adempimento amministrativo che sembra neutro può diventare la decisione più irreversibile di tutta la vicenda.
E se il grossista da solo ha più della metà dei miei debiti?
È una situazione frequentissima nelle farmacie, e le conseguenze sono diverse nei due strumenti.
Nell’accordo di ristrutturazione, un grossista con il 55% dei crediti è quasi l’accordo intero: basta aggiungere un altro creditore per superare il 60%. Il suo peso è un vantaggio, perché concentra la trattativa. Ma è anche un rischio: se il grossista dice no, l’accordo è praticamente impossibile.
Nel concordato minore il grossista dominante non può decidere da solo. Come abbiamo visto, quando un creditore supera la maggioranza dei crediti al voto, l’art. 79 CCII richiede anche la maggioranza per teste dei creditori votanti. E se il grossista vota contro, la proposta può ancora passare solo se tutti gli altri insieme superano la metà dei crediti, il che è matematicamente impossibile quando lui ne detiene più del 50%. In quel caso il concordato minore, senza il suo consenso, non ha i numeri. Ecco perché, anche nel concordato minore, il rapporto con il grossista va costruito prima del deposito: offrire la continuità delle forniture, un canale di acquisto futuro, un piano di resi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, conosce dall’interno sia il tavolo negoziale degli accordi sia la dinamica di voto del concordato minore: per questo impostiamo la trattativa con il creditore dominante prima di scegliere lo strumento, e non dopo.
Un’ultima precisazione: i crediti vanno collocati nel piano rispettando l’ordine delle cause di prelazione. Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Cassazione ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione dei privilegi, e non può quindi “premiare” il grossista chirografario scavalcando Erario e INPS privilegiati per ottenerne il voto.
Vale anche per chi ha una sanitaria con reparto ortopedico e dipendenti?
Sì, vale, e i dipendenti sono un elemento da mettere al centro del piano.
I crediti dei lavoratori per retribuzioni e TFR godono di un privilegio di grado elevato. In un piano che prevede la continuità, stipendi correnti e contributi devono essere pagati regolarmente: sono costi di esercizio, non debiti da ristrutturare. Per i debiti pregressi verso i dipendenti, l’art. 75 CCII consente anche nel concordato minore di non pagare integralmente i privilegiati, ma solo per la parte che non troverebbe capienza nel ricavato dei beni su cui cade il privilegio, secondo la stima dell’OCC; è ammessa anche una moratoria, con le regole di legge.
Il reparto ortopedico introduce poi una variabile spesso trascurata: i crediti verso il Servizio sanitario per le forniture di ausili e protesi. Sono un attivo importante, ma spesso già ceduti alla banca o pignorati. Il piano deve dire chiaramente se quei flussi sono liberi, vincolati o contesi, perché su di essi si regge la sostenibilità della continuità.
Blocco D — Le paure finali
Rischio di perdere la farmacia?
La risposta onesta è: dipende da quale alternativa avete davanti, ed è proprio il valore della farmacia a rendere difficile il piano.
Sia nell’accordo con cram down sia nel concordato minore, il parametro di riferimento è l’alternativa liquidatoria: i creditori dissenzienti non possono ricevere meno di quanto otterrebbero dalla vendita dei beni. Per una farmacia, la liquidazione non significa svendere scaffali: significa vendere l’azienda farmacia, con la sua titolarità e il suo avviamento, che hanno spesso un valore di mercato importante. Questo è il paradosso delle farmacie in crisi: il valore della sede alza l’asticella che il piano deve superare. Un piano che offre ai creditori il 20% quando la vendita della farmacia ne darebbe il 60% non verrà omologato.
Ma è anche una buona notizia: una farmacia con valore di avviamento ha margini per piani seri, con finanza da nuovi soci, cessione di quote, affitto d’azienda con canone destinato ai creditori. La perdita della farmacia non è il destino inevitabile; lo diventa quando si arriva tardi e il valore si è già eroso tra decreti ingiuntivi e forniture bloccate.
Con la parafarmacia rischio di finire nella liquidazione e perdere anche la casa?
Per la parafarmacia e la sanitaria il discorso si rovescia. Qui non esiste una sede farmaceutica da vendere: l’alternativa liquidatoria è fatta di magazzino a sconto, arredi, qualche attrezzatura. Il suo valore è modesto, e questo rende più facile dimostrare che il concordato minore conviene ai creditori.
Il rischio per la casa esiste se l’impresa è individuale, perché il titolare risponde con tutto il suo patrimonio personale, o se il titolare ha prestato garanzie personali alla banca. Il concordato minore, se omologato ed eseguito, libera il debitore dai debiti residui secondo quanto previsto nel piano; ma non cancella le garanzie prestate da terzi, come un familiare fideiussore. Nel piano si può prevedere di mettere a disposizione la casa, o di tenerla fuori offrendo in cambio flussi di reddito o finanza esterna, purché la convenienza per i creditori resti dimostrata. In caso di fallimento del piano, si apre la liquidazione controllata, che coinvolge tutti i beni del debitore.
Quanto dura tutto questo? Dovrò lavorare per anni solo per i creditori?
Dipende dal piano, ma è un tempo definito, e questo è già un sollievo rispetto al debito che non finisce mai.
Nell’accordo di ristrutturazione la durata è quella negoziata: un mutuo riscadenzato a dieci anni, un rientro dal grossista in cinque. Nel concordato minore i piani in continuità si sviluppano tipicamente su alcuni anni, e la durata deve essere compatibile con la fattibilità verificata dall’OCC. Al termine dell’esecuzione integrale, la procedura si chiude: il Tribunale di Rimini (21 aprile 2026) ha affermato che il giudice deve dichiararne la chiusura con decreto, anche per far comunicare alla Centrale Rischi e ai sistemi di informazione creditizia l’effetto liberatorio ottenuto. È un dettaglio che conta molto per chi, finita la procedura, vorrà tornare a ottenere un fido.
Una cautela sui tempi processuali: nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (quella dal 1° al 31 agosto) di regola non opera, salvo le eccezioni espressamente previste. Chi conta sull’estate per “guadagnare tempo” su un reclamo o un’opposizione rischia di far scadere il termine.
E se il piano poi non riesco a rispettarlo?
È la paura più comune, ed è giusto prenderla sul serio. Se l’accordo o il concordato non vengono eseguiti, gli effetti possono venire meno e la crisi riprende il suo corso, con la liquidazione giudiziale (per la farmacia non minore) o controllata (per chi è minore).
Nell’accordo di ristrutturazione, la transazione fiscale si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze i pagamenti dovuti a Fisco ed enti previdenziali (art. 63 CCII). Nel concordato minore, l’art. 82 CCII consente la revoca dell’omologazione in presenza di atti in frode o di inadempimenti. Per questo il piano va costruito prudenzialmente: meglio promettere meno e pagare tutto che promettere molto e cadere al secondo anno. Un piano credibile non è quello che offre di più, ma quello che regge anche se le vendite calano del 10%.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili, che mostrano come lo stesso problema (magazzino fermo, debiti in crescita) porti a strumenti diversi. Non si tratta di casi reali dello studio: sono esercizi di calcolo.
Ipotesi 1 — Sanitaria-parafarmacia individuale sotto le soglie. Dati degli ultimi tre esercizi: ricavi massimi 184.600 €, attivo patrimoniale massimo 241.300 €, debiti complessivi 327.850 € → tutte e tre le soglie dell’art. 2 rispettate: è imprenditore minore, l’accordo di ristrutturazione è precluso. Composizione dei debiti: grossista 146.200 € (44,6%); banca (scoperto e chirografo) 71.900 € (21,9%); fornitore di dermocosmesi 38.450 € (11,7%); Erario 49.700 € (15,2%); INPS 21.600 € (6,6%). Magazzino a bilancio: 118.000 €. Ricognizione: 21.400 € di merce restituibile al grossista con nota di credito; 41.300 € vendibili a prezzo pieno in dodici mesi; il resto vendibile solo con forti sconti o da smaltire. Alternativa liquidatoria stimata dall’OCC: realizzo magazzino e arredi circa 47.800 €, dedotte le spese di procedura → i chirografari ricaverebbero una percentuale molto bassa. Proposta di concordato minore in continuità: reso di 21.400 € al grossista (il suo credito scende a 124.800 €); flussi netti destinati ai creditori di 1.150 € al mese per 60 mesi (69.000 €); finanza esterna di un familiare per 18.000 €. Voto: aderisce il grossista (124.800 € su un totale ridotto di 306.450 €, cioè 40,7%); dissentono banca, dermocosmesi, Erario e INPS. Maggioranza non raggiunta. Verifica del cram down (art. 80, comma 3): con l’adesione dell’Erario si arriverebbe a 174.500 €, pari al 56,9% → l’adesione del Fisco è determinante. Se l’OCC attesta che la proposta è più conveniente per il Fisco della liquidazione controllata, il giudice può omologare nonostante il dissenso. Esito: omologa possibile, a condizione che il piano rispetti la graduazione dei privilegi (Erario e INPS prima dei chirografari) e che nessuna contestazione di convenienza sia fondata.
Ipotesi 2 — Farmacia in forma di s.r.l. sopra le soglie. Ricavi annui 1.340.000 € → soglia dei ricavi superata: non è imprenditore minore, il concordato minore è precluso. Debiti 1.186.400 €: grossista 512.300 € (43,2%); banca, residuo mutuo per acquisto della farmacia 398.700 € (33,6%); Erario 164.900 € (13,9%); INPS 38.600 € (3,3%); altri fornitori 71.900 € (6,1%). Trattativa: il grossista accetta un reso di 87.400 € di merce vendibile e un rientro in cinque anni per il residuo; la banca allunga il mutuo di sette anni. Grossista e banca insieme: 911.000 €, pari al 76,8% → soglia del 60% superata senza il Fisco. Problema: Erario, INPS e altri fornitori sono estranei per 275.400 € e vanno pagati per intero entro 120 giorni. La farmacia non ha quella liquidità. Si tenta la transazione fiscale, ma se l’Erario dice no il cram down non è applicabile: la sua adesione non è determinante, perché il 60% è già raggiunto. È il paradosso dell’accordo “troppo riuscito”: proprio perché i privati hanno aderito in massa, il Fisco non può essere trascinato dentro. Strade alternative: includere nel piano finanza di un nuovo socio farmacista per coprire gli estranei; negoziare con l’Erario una rateizzazione ordinaria compatibile con i 120 giorni; valutare un concordato preventivo in continuità, dove la disciplina è diversa. La scelta finale si fa confrontando numeri, non preferenze.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il valore del mio magazzino, scritto in bilancio, mi sta chiudendo delle porte?”
Sì, può succedere, ed è il tranello più sottile del magazzino fermo.
La soglia dell’attivo patrimoniale di 300.000 euro, che decide se siete imprenditori minori, si misura sui bilanci dei tre esercizi precedenti. Il magazzino è una voce dell’attivo. Una parafarmacia che per anni ha continuato ad acquistare senza vendere, iscrivendo le rimanenze al costo, può trovarsi con un attivo gonfiato proprio dalla merce invenduta, e superare la soglia pur essendo, nella sostanza, un’impresa piccola e in difficoltà. Risultato: niente concordato minore; e, se i ricavi restano modesti, una collocazione scomoda tra strumenti pensati per imprese più grandi.
Il rischio opposto è altrettanto serio: chi pensa di “sistemare” il problema svalutando all’ultimo momento il magazzino per rientrare nelle soglie si espone a contestazioni. Le soglie guardano agli esercizi già chiusi, l’onere della prova è del debitore e i creditori possono far emergere dati diversi anche in sede di reclamo: la Cassazione, già con la pronuncia n. 29472 del 2022, ha ammesso che gli elementi sul superamento delle soglie possano essere valutati anche nella fase di impugnazione, se riguardano fatti anteriori scoperti dopo. Ogni rettifica deve essere contabilmente giustificata e documentata.
La lezione è pratica: la valutazione corretta delle rimanenze non è un tema da commercialista da affrontare a fine anno, ma una decisione che condiziona quali strumenti di tutela avrete a disposizione quando ne avrete bisogno. Una ricognizione periodica del magazzino, con svalutazioni motivate della merce scaduta od obsoleta, protegge due volte: rende il bilancio veritiero e tiene aperta la porta giusta.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali più utili per chi si trova davanti a questo bivio, con il principio espresso in parole nostre e la ragione per cui conta nel vostro caso.
1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026. Nel concordato minore l’omologazione forzosa contro il dissenso del Fisco segue le regole proprie dell’art. 80, comma 3, CCII, con il ruolo centrale dell’OCC, e non richiede la transazione fiscale con le formalità più pesanti previste per il concordato preventivo. Rilevanza: per la sanitaria o la parafarmacia con debiti fiscali importanti, rende il concordato minore uno strumento più accessibile rispetto alle procedure maggiori.
2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026. Il reclamo contro la sentenza sull’omologazione di un accordo di ristrutturazione spetta solo a chi ha partecipato come parte al giudizio di omologa con un’opposizione; il creditore, anche pubblico, rimasto inerte non può impugnare dopo, salvo vizi procedurali che gli abbiano impedito di partecipare. Rilevanza: per la farmacia che ottiene l’omologa, dà stabilità al risultato; per il creditore, impone di attivarsi nei trenta giorni.
3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026. Configura un abuso dello strumento l’accordo di ristrutturazione costruito con operazioni strumentali al solo scopo di azzerare il debito fiscale, senza una reale ristrutturazione che riguardi anche gli altri creditori; la valutazione spetta al giudice di merito. Rilevanza: un accordo pensato solo “contro il Fisco” per una farmacia che ha pagato tutti gli altri rischia di essere respinto.
4. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. La proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: non si può trattare il grossista chirografario meglio di Erario e INPS privilegiati per comprarne il voto.
5. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 17721 del 30 giugno 2025. È inammissibile la domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese. Rilevanza: chi chiude la partita IVA della sanitaria prima di impostare la strategia può perdere l’accesso allo strumento; secondo gli osservatori specializzati, la più recente Cass. n. 20141/2026 ha confermato questa linea.
6. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025. Il giudice può imporre la costituzione di un fondo spese nel concordato minore; il mancato rispetto non comporta automaticamente la revoca dell’apertura, ma incide sulla valutazione di fattibilità. Rilevanza: un piano senza la liquidità per sostenere la procedura parte indebolito.
7. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1033 del 10 gennaio 2024. Il meccanismo dell’omologazione forzosa contro il dissenso del Fisco opera come una finzione che consente di raggiungere le maggioranze quando il voto dell’Amministrazione, determinante, si oppone a una proposta più conveniente della liquidazione. Rilevanza: spiega perché il cram down funziona solo quando il voto del Fisco è decisivo, come nella nostra Ipotesi 2.
8. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22415 del 4 agosto 2025. Il giudice non trasforma il voto contrario del Fisco in un voto favorevole, ma lo neutralizza ai fini del calcolo delle maggioranze. Rilevanza: chiarisce la meccanica del conteggio in un piano con forte componente fiscale.
9. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026. Nell’omologazione forzosa, il Fisco non può opporsi invocando genericamente la scarsa affidabilità del debitore o del piano, ma deve contestare con dati concreti la valutazione di convenienza. Rilevanza: sposta il confronto sul terreno dei numeri, dove una stima seria del magazzino e dell’avviamento fa la differenza.
10. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28013 del 26 settembre 2022. Anche nei piani liquidatori con finanza esterna deve essere assicurata ai creditori chirografari una soddisfazione non irrisoria. Rilevanza: nella sanitaria che chiude, il concordato minore liquidatorio regge solo se la finanza del terzo porta un beneficio reale ai fornitori.
11. Cass. civ., Sez. I, n. 29472 del 2022. Gli elementi da cui emerge il superamento delle soglie dimensionali possono essere fatti valere anche in sede di impugnazione, se relativi a fatti anteriori conosciuti dopo la decisione di primo grado. Rilevanza: la qualifica di imprenditore minore va documentata con rigore fin dall’inizio, magazzino compreso.
12. Corte d’Appello di Trento, sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025. La condizione di impresa minore è un’eccezione che il debitore deve provare in positivo. Rilevanza: la parafarmacia che chiede il concordato minore deve allegare bilanci e prospetti completi.
13. Tribunale di Cagliari, 8 novembre 2024. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale il requisito della continuità, necessario per il cram down, può essere soddisfatto anche indirettamente, con affitto o cessione dell’azienda in esercizio. Rilevanza: per una farmacia, l’affitto d’azienda a un farmacista terzo può essere la chiave per un accordo omologabile.
14. Tribunale di Avellino, 28 febbraio 2025. È stato omologato un concordato minore fondato esclusivamente su finanza esterna, ammettendo anche modifiche migliorative della proposta dopo il voto. Rilevanza: per la sanitaria senza attivo significativo, l’apporto di un familiare o di un terzo può reggere da solo la proposta.
15. Tribunale di Rimini, 21 aprile 2026. Eseguito integralmente il piano di concordato minore, il giudice dichiara chiusa la procedura con decreto, anche per rendere conoscibile l’effetto liberatorio ai sistemi di informazione creditizia. Rilevanza: riguarda il “dopo”, cioè la possibilità di tornare a lavorare con le banche.
A questi si aggiunge un orientamento ormai storico: la Cassazione (tra le altre, sentenza n. 9087 del 2018) ha qualificato gli accordi di ristrutturazione come procedure concorsuali, con tutte le conseguenze in termini di tutela del debitore e dei creditori.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Quando un titolare di farmacia, parafarmacia o sanitaria ci porta i suoi numeri, il nostro lavoro segue passaggi precisi.
- Verifichiamo le soglie dell’art. 2 CCII sui bilanci dei tre esercizi precedenti, ricostruendo attivo, ricavi e debiti, per stabilire se la porta aperta è quella degli accordi o quella del concordato minore.
- Ricostruiamo il valore reale del magazzino insieme ai commercialisti dello staff, dividendo la merce tra restituibile, vendibile a prezzo pieno, vendibile a sconto e da smaltire, e ne misuriamo l’impatto sull’attivo.
- Stimiamo l’alternativa liquidatoria, cioè quanto otterrebbero i creditori dalla vendita, distinguendo il valore della sede farmaceutica da quello dei semplici beni aziendali di una sanitaria.
- Impostiamo la trattativa con il grossista e con la banca, proponendo resi, note di credito, piani di acquisto futuri e riscadenzamenti, prima di scegliere lo strumento.
- Calcoliamo le maggioranze in anticipo, verificando se l’adesione del Fisco sarà determinante e quindi se il cram down è davvero utilizzabile.
- Predisponiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva con lo staff tributario, nel formato richiesto dallo strumento scelto.
- Chiediamo le misure protettive per fermare pignoramenti su conti e crediti verso il Servizio sanitario, coordinando i tempi del deposito.
- Curiamo il rapporto con l’OCC nel concordato minore e con l’attestatore negli accordi, fornendo documentazione completa e verificabile.
- Seguiamo il giudizio di omologa, le opposizioni e le contestazioni di convenienza, e, se necessario, i successivi gradi di impugnazione.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano fino alla chiusura della procedura, perché un piano omologato va poi rispettato scadenza dopo scadenza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema due abilitazioni lavorano in coppia. Come Esperto Negoziatore conosce la logica della composizione negoziata e degli accordi, dove la farmacia sopra soglia costruisce il consenso di grossista e banca; come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC conosce il concordato minore dall’interno, compreso il modo in cui l’Organismo valuta piani, stime del magazzino e convenienza. È questa doppia prospettiva che permette di scegliere lo strumento sulla base dei numeri e non delle abitudini.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino, se serve, alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea. In una materia in cui le pronunce di legittimità del 2025 e del 2026 stanno ridefinendo le regole del gioco, questa continuità evita che un reclamo o un ricorso vengano impostati su basi diverse da quelle del piano.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: il piano economico, la valutazione del magazzino, la transazione fiscale e la strategia processuale nascono nello stesso tavolo, non in uffici che si passano le carte.
In sintesi
Tre messaggi emergono dalle risposte. Il primo: tra accordo di ristrutturazione e concordato minore spesso non si sceglie, perché decidono le soglie dell’art. 2 CCII; la farmacia con ricavi ordinari va di norma verso gli accordi, la piccola parafarmacia o sanitaria verso il concordato minore. Il secondo: il magazzino fermo pesa due volte, perché gonfia l’attivo e condiziona la qualifica di impresa minore, e perché la sua stima realistica decide la credibilità del piano. Il terzo: il Fisco si può coinvolgere anche contro la sua volontà, ma solo quando il suo voto è determinante, e nel concordato minore con un percorso più semplice, come ha chiarito la Cassazione nel 2026.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le abilitazioni dell’Avv. Monardo: la crisi d’impresa, in cui opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e il sovraindebitamento, in cui opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC. Con lo staff tributario e bancario, questo significa poter valutare lo stesso magazzino fermo con gli occhi di chi deve scegliere lo strumento giusto.
📩 Prima che il grossista blocchi le forniture o arrivi un altro pignoramento, scrivici: analizzeremo i tuoi numeri e costruiremo la strategia più adatta. I recapiti dello studio sono al termine di questa pagina.
