Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, se la tua impresa è in crisi e hai sentito parlare di “concordato in bianco”, “concordato preventivo” e “concordato semplificato” senza capire quale di queste strade sia davvero percorribile per te. Alla fine di questo percorso saprai da quale mossa partire, quali termini non puoi mancare e quale strumento ha senso nella tua situazione concreta, non in astratto.
Prima di tutto, una verità che cambia il modo di guardare la domanda del titolo: le tre strade non sono tre alternative equivalenti sullo stesso piano. Il “concordato in bianco” è in realtà una porta d’ingresso, cioè la domanda con riserva dell’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ti dà tempo e protezione mentre prepari il piano. Il concordato preventivo è lo strumento vero e proprio, con voto dei creditori. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) è una via d’uscita che si apre soltanto dopo una composizione negoziata della crisi fallita, senza voto dei creditori. Scegliere bene significa capire in quale corridoio ti trovi oggi.
Il tema del titolo è, alla lettera, la regolazione della crisi d’impresa: ed è esattamente il terreno in cui lo Studio Monardo è strutturato per operare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè professionista abilitato proprio per la composizione negoziata da cui dipende l’accesso al concordato semplificato; è avvocato cassazionista, quindi può seguire la procedura fino all’ultimo grado di impugnazione; coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora su piani, attestazioni e trattamento dei debiti; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, competenza decisiva quando l’impresa è “minore” e il concordato preventivo le è precluso.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di rispondere con onestà a quattro domande. Non sono domande teoriche: ciascuna sposta il punto di partenza del tuo piano.
Domanda 1: sei un’impresa “sopra soglia” o un’impresa minore? Il concordato preventivo e il concordato semplificato sono strumenti pensati per l’imprenditore commerciale che non rientra nella definizione di impresa minore dell’art. 2 CCII. L’impresa minore è quella che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti non ha superato i limiti di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti anche non scaduti fissati dalla norma. Se sei sotto quelle soglie, il tuo percorso naturale non è il concordato preventivo, ma il concordato minore (art. 74 e seguenti CCII), che si costruisce con l’Organismo di Composizione della Crisi. Verifica questo dato per primo, con i bilanci alla mano: se sbagli qui, tutto il resto del piano si costruisce su un presupposto sbagliato.
Domanda 2: c’è un pericolo immediato sul patrimonio? Un creditore ha già depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale? Una banca ha revocato gli affidamenti e sta per agire? C’è un pignoramento presso terzi che blocca i conti correnti o un’espropriazione immobiliare con vendita fissata? Se la risposta è sì, il tempo non è più una variabile che puoi gestire con calma: ti serve una protezione che arrivi in giorni, non in mesi. Questo è il terreno della domanda con riserva con richiesta di misure protettive.
Domanda 3: hai già avviato, o concluso, una composizione negoziata della crisi? La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso stragiudiziale, affiancato da un esperto indipendente, a cui accedi tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio. Se l’hai già percorsa e l’esperto ti ha comunicato una relazione finale che attesta l’esito negativo delle trattative, la porta del concordato semplificato è aperta, ma solo per sessanta giorni. Se invece non hai mai avviato la composizione negoziata, il concordato semplificato per te oggi semplicemente non esiste: puoi arrivarci, ma solo passando da lì. Se la stai percorrendo in questo momento, chiediti già adesso come la stai conducendo: le informazioni date all’esperto, la trasparenza con i creditori, la serietà delle proposte avanzate saranno il materiale su cui un tribunale valuterà, domani, se hai agito in buona fede.
Domanda 4: la tua impresa ha ancora un futuro operativo? Esiste un’attività che, ristrutturata, può tornare a produrre flussi di cassa, direttamente con te alla guida o tramite un terzo che la rilevi? Oppure l’attività si è di fatto fermata e resta un patrimonio da liquidare nel modo più efficiente? La risposta divide il concordato in continuità aziendale dal concordato liquidatorio, e condiziona anche la praticabilità del semplificato, che per sua natura è solo liquidatorio.
Il primo passo, quindi, è incrociare le risposte. Usa questa tabella di orientamento per individuare la mossa da cui partire.
| Se la tua situazione è… | Strumento verosimile | Parti dalla mossa |
|---|---|---|
| Impresa sotto le soglie dell’impresa minore | Concordato minore tramite OCC (non preventivo) | Mossa 1 (verifica e riorientamento) |
| Impresa sopra soglia, nessuna aggressione in corso, attività ancora viva | Composizione negoziata o concordato preventivo in continuità | Mossa 2 |
| Istanza di liquidazione giudiziale già depositata o pignoramenti in corso | Domanda con riserva (art. 44) con misure protettive | Mossa 3 |
| Domanda con riserva già depositata, termine in corso | Gestione della fase prenotativa e costruzione del piano | Mossa 4 |
| Piano pronto, serve scegliere tra continuità e liquidazione | Concordato preventivo pieno | Mossa 5 |
| Relazione finale negativa dell’esperto ricevuta da meno di 60 giorni | Concordato semplificato | Mossa 6 |
| Proposta depositata, procedura aperta, voto o omologa in arrivo | Gestione di voto, opposizioni, omologazione | Mossa 7 |
| Omologa o diniego già pronunciato | Impugnazioni ed esecuzione | Mossa 8 |
Per rispondere alla domanda del titolo in modo diretto, ecco il confronto essenziale tra i tre percorsi, che ritroverai sviluppato nelle mosse.
| Aspetto | Concordato “in bianco” (art. 44) | Concordato preventivo (artt. 84 ss.) | Concordato semplificato (art. 25-sexies) |
|---|---|---|---|
| Natura | Porta d’ingresso prenotativa | Strumento di regolazione della crisi | Strumento liquidatorio post composizione negoziata |
| Presupposto di accesso | Crisi o insolvenza, documenti dell’art. 39, comma 3 | Crisi o insolvenza, impresa non minore | Relazione finale negativa dell’esperto, trattative condotte in buona fede |
| Tempo a disposizione | Termine da 30 a 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60 | Scandito dalla procedura | Deposito entro 60 giorni dalla relazione finale |
| Voto dei creditori | Non previsto in questa fase | Sì, a maggioranza (per classi in continuità) | No |
| Continuità aziendale | Dipende dal piano che depositerai | Ammessa (diretta o indiretta) | No, solo liquidazione |
| Soglie minime per i chirografari | Nessuna in questa fase | Nel liquidatorio: almeno 20% e risorse esterne | Nessuna soglia fissa, ma serve utilità per ogni creditore |
Non passare oltre finché non hai collocato la tua impresa in una riga della prima tabella. Se sei incerto tra due righe, parti sempre da quella con il numero di mossa più basso: le mosse iniziali sono quelle che conservano opzioni, quelle finali le consumano.
Mossa 1: Fotografa la crisi con i numeri, prima di scegliere lo strumento
Obiettivo della mossa: stabilire con dati verificabili se sei in crisi o in insolvenza, se sei un’impresa minore e quale patrimonio hai davvero a disposizione. Ogni scelta successiva dipende da questa fotografia.
Quando va fatta. Subito, prima di qualunque deposito. Se hai già ricevuto un ricorso per liquidazione giudiziale, questa mossa si comprime in pochi giorni e si svolge in parallelo alla Mossa 3, ma non puoi saltarla: la domanda con riserva richiede comunque documenti che nascono da qui. Tieni presente un dato che molti ignorano: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti regolati dal Codice della crisi, per espressa previsione dell’art. 9 CCII. Se la tua crisi esplode a luglio, non contare sull’estate per guadagnare tempo.
Come si esegue. Il primo passo è distinguere crisi e insolvenza secondo le definizioni dell’art. 2 CCII. La crisi è lo stato che rende probabile l’insolvenza, e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza è lo stato in cui il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La distinzione conta: la composizione negoziata, per esempio, presuppone che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, e il tribunale può verificarlo anche a posteriori.
Poi raccogli i documenti. Ti servono comunque, qualunque strada sceglierai:
- I bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se non sei tenuto a redigerli, le dichiarazioni dei redditi e IVA dei tre periodi precedenti).
- L’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca).
- Una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
- L’elenco dei beni, con una prima stima di valore realistica, non contabile.
- Il quadro dei contenziosi pendenti e delle procedure esecutive in corso.
I primi due punti corrispondono alla documentazione minima richiesta dall’art. 39, comma 3, CCII per la domanda con riserva. Gli altri anticipano quanto ti servirà per la proposta piena ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 2.
Infine verifica le soglie dell’impresa minore. Confronta i tuoi bilanci con i limiti dell’art. 2 CCII per attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti. Se li superi anche per un solo parametro nel triennio, sei fuori dalla categoria; se non li superi, sei impresa minore e il concordato preventivo non è la tua strada.
Mentre raccogli i numeri, controlla anche i segnali che il codice considera indicativi di una crisi. L’art. 3, comma 4, CCII ne elenca alcuni molto concreti: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni per un ammontare superiore alla metà del monte salari mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni in misura superiore a quelli non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, se rappresentano almeno il 5% del totale delle esposizioni; esposizioni debitorie verso gli enti previdenziali e fiscali oltre le soglie dell’art. 25-novies. Se ne riconosci anche uno solo nella tua impresa, non sei nella fase in cui puoi aspettare: sei nella fase in cui il codice ti chiede di attivarti. Utilizza anche il test pratico di autodiagnosi disponibile sulla piattaforma della composizione negoziata: non sostituisce un’analisi professionale, ma ti dà un primo ordine di grandezza del debito da ristrutturare rispetto ai flussi che l’impresa è in grado di generare. Annota i risultati: ti serviranno per spiegare all’esperto, al commissario o al tribunale quando e come la crisi si è manifestata, e la tempestività con cui hai reagito sarà valutata.
La base giuridica. Art. 2 CCII (definizioni di crisi, insolvenza, impresa minore); art. 3 CCII e art. 2086 c.c. (dovere di dotarsi di assetti adeguati e di attivarsi tempestivamente); art. 4 CCII (doveri delle parti, tra cui quello di assumere tempestivamente iniziative per superare la crisi); art. 39 CCII (documentazione).
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è una contabilità non aggiornata o inattendibile. Non è un dettaglio: la Cassazione ha chiarito che il tribunale, anche nel concordato semplificato, non si limita a prendere atto che i documenti ci sono, ma ne esamina l’attendibilità e la coerenza (Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641). Se i numeri non tengono, fai prima aggiornare la contabilità da un commercialista, anche a costo di ritardare di qualche giorno. Se il tempo non c’è perché incombe un’istanza di liquidazione, deposita la domanda con riserva con i documenti minimi e usa il termine concesso per sistemare il resto: ma sappi che una fotografia sbagliata oggi diventa un piano infattibile domani.
L’altro imprevisto è scoprire che la situazione è più grave del previsto: ad esempio, che l’attivo realizzabile copre a stento i crediti privilegiati. In questo caso non abbandonare il piano: cambia soltanto le priorità. Un concordato liquidatorio senza risorse esterne sarà quasi certamente impraticabile, e dovrai valutare se esistono apporti di terzi, se la continuità indiretta genera valore aggiuntivo o se la liquidazione giudiziale è, realisticamente, l’esito da gestire nel modo meno dannoso.
Check di completamento. Non passare alla Mossa 2 finché:
- hai stabilito, per iscritto, se sei in crisi o in insolvenza e perché;
- hai verificato di non essere impresa minore (o, se lo sei, hai riorientato il piano verso il concordato minore);
- hai in mano almeno i bilanci del triennio e l’elenco dei creditori con le cause di prelazione.
Mossa 2: Scegli la porta d’ingresso, perché decide anche le uscite
Obiettivo della mossa: decidere se entrare nella gestione della crisi dalla composizione negoziata o direttamente dal tribunale. È la scelta che più di ogni altra condiziona se il concordato semplificato sarà disponibile per te.
Quando va fatta. Appena completata la Mossa 1 e, in ogni caso, prima che i creditori prendano l’iniziativa. Se un creditore ha già depositato un’istanza di liquidazione giudiziale, la composizione negoziata diventa molto più difficile da gestire e la tua porta d’ingresso realistica è la Mossa 3.
Come si esegue. Hai davanti due corridoi.
Il corridoio stragiudiziale: la composizione negoziata. Presenti istanza tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio; viene nominato un esperto indipendente che ti affianca nelle trattative con i creditori. Puoi chiedere misure protettive del patrimonio con istanza al tribunale. L’incarico dell’esperto ha una durata di riferimento di 180 giorni dall’accettazione, con possibilità di proroga nei casi previsti dall’art. 17 CCII. La composizione negoziata ha un vantaggio decisivo per il tema di questo articolo: è l’unica anticamera del concordato semplificato. Se le trattative falliscono ma sono state condotte con correttezza e buona fede, puoi accedere a uno strumento liquidatorio che non richiede il voto dei creditori.
Attenzione però al rovescio della medaglia. La Cassazione ha stabilito che, quando chiedi poi il concordato semplificato, il tribunale può verificare se i presupposti di accesso alla composizione negoziata esistevano già all’inizio, cioè se il risanamento era davvero ragionevolmente perseguibile quando hai presentato l’istanza (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623). Tradotto in termini operativi: non puoi usare la composizione negoziata come una formalità da attraversare per arrivare al semplificato. Se entri con un’impresa già irrecuperabile e nessuna prospettiva seria, quella scorciatoia ti si chiude in faccia.
Il corridoio giudiziale: la domanda al tribunale. Depositi direttamente la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (art. 40 CCII), in forma piena o con riserva. È il corridoio da scegliere quando serve una protezione rapida e forte, quando le trattative stragiudiziali hanno poche possibilità perché i creditori principali sono ostili, o quando hai già un piano di concordato preventivo con buone probabilità di ottenere il voto favorevole.
Il criterio pratico per scegliere è questo:
- se hai un progetto di risanamento credibile e creditori con cui dialogare, parti dalla composizione negoziata: conservi tutte le uscite, compreso il semplificato;
- se sei già sotto attacco giudiziale o i creditori chiave sono ostili, entra dal corridoio giudiziale con la domanda con riserva;
- se il risanamento non è plausibile nemmeno in astratto, non usare la composizione negoziata come trampolino: valuta direttamente un concordato preventivo liquidatorio, se hai risorse esterne, oppure la gestione ordinata della liquidazione giudiziale.
Durante la composizione negoziata, inoltre, conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma devi informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento (art. 21 CCII). Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, lo segnala a te e all’organo di controllo e, se compi comunque l’atto, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Tratta queste comunicazioni con la massima cura: sono tra i documenti che il tribunale esaminerà per valutare la tua buona fede se un giorno chiederai il semplificato.
La base giuridica. Artt. 12-25-undecies CCII (composizione negoziata e concordato semplificato); art. 17 CCII (durata dell’incarico dell’esperto); art. 23 CCII (esiti della composizione negoziata); art. 40 CCII (domanda di accesso agli strumenti di regolazione).
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico nella composizione negoziata è l’esperto che, dopo l’analisi preliminare, ritiene non sussistere concrete prospettive di risanamento e archivia. In quel caso la strada del semplificato si complica seriamente, perché il presupposto su cui si regge è proprio una trattativa seria, fallita nonostante la buona fede. Se ricevi questa comunicazione, non restare fermo: rivaluta subito la domanda al tribunale, con o senza riserva, prima che un creditore depositi istanza di liquidazione.
Nel corridoio giudiziale l’imprevisto tipico è diverso: scoprire dopo il deposito che la tua domanda viene letta come dilatoria. La giurisprudenza è netta sul punto, come vedrai alla Mossa 3.
Check di completamento. Prima di passare oltre, verifica che:
- hai scelto il corridoio (stragiudiziale o giudiziale) e ne hai messo per iscritto la ragione;
- se hai scelto la composizione negoziata, hai individuato un progetto di risanamento almeno plausibile da presentare all’esperto;
- se hai scelto il corridoio giudiziale, hai valutato se ti serve la domanda con riserva o se puoi depositare subito la domanda piena.
Mossa 3: Se ti serve protezione immediata, deposita la domanda con riserva (il “concordato in bianco”)
Obiettivo della mossa: bloccare le azioni esecutive e cautelari dei creditori e guadagnare un termine certo per costruire la proposta, senza dover depositare subito il piano completo.
Quando va fatta. Quando c’è un pericolo concreto e attuale sul patrimonio: istanza di liquidazione giudiziale depositata, pignoramenti in corso, revoca degli affidamenti con richiesta di rientro immediato. In questi casi ogni giorno conta, e ricorda che la sospensione feriale (1-31 agosto) non opera nei procedimenti del Codice della crisi.
Come si esegue. La domanda con riserva è regolata dall’art. 44 CCII. Depositi al tribunale competente la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con la sola documentazione dell’art. 39, comma 3: bilanci del triennio ed elenco nominativo dei creditori con crediti e cause di prelazione. Ti riservi di presentare in seguito la proposta, il piano e gli accordi.
Nella stessa domanda chiedi le misure protettive (art. 54, comma 2, CCII). Dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. È un effetto potente e automatico, ma non definitivo: il tribunale deve confermarle o revocarle con decreto secondo l’art. 55 CCII, e la durata complessiva delle misure protettive, fino all’omologazione o all’apertura della procedura di insolvenza, non può superare dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe (art. 8 CCII). Se hai già usufruito di misure protettive nella composizione negoziata, quel periodo si somma.
Il tribunale, con decreto:
- fissa un termine, decorrente dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, compreso tra trenta e sessanta giorni, entro il quale devi depositare la proposta di concordato preventivo con piano, attestazione e documentazione completa, oppure la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- nomina un commissario giudiziale, che vigila sulla tua gestione e riferisce al tribunale ogni atto di frode ai creditori;
- ti impone obblighi informativi periodici sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta per predisporre la proposta.
Il termine è prorogabile, su tua istanza, fino a ulteriori sessanta giorni, ma solo in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Questa condizione, precisata dal decreto correttivo D.Lgs. 136/2024, significa che per ottenere la proroga devi mostrare al tribunale un progetto già concreto, non la semplice intenzione di prepararlo.
La base giuridica. Art. 44 CCII (domanda con riserva); art. 39, comma 3, CCII (documenti minimi); artt. 54 e 55 CCII (misure protettive e loro conferma); art. 8 CCII (durata massima); art. 46 CCII (effetti sulla gestione).
Se qualcosa va storto. Qui si concentrano gli errori più costosi, e la giurisprudenza li sanziona duramente.
Il primo è usare la domanda con riserva solo per prendere tempo. La Cassazione ha confermato l’inammissibilità di una seconda domanda con riserva presentata dopo aver rinunciato alla prima, senza modifiche sostanziali del piano e con il solo effetto di rinviare l’apertura della liquidazione giudiziale, qualificandola come abuso del processo e condannando la società anche per responsabilità processuale aggravata (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4246/2026). La stessa ordinanza richiama il principio generale dell’abuso del processo affermato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 7299/2025). Il codice lo esprime anche nell’art. 47 CCII: una domanda dichiarata inammissibile può essere riproposta solo se sono mutate le circostanze. La giurisprudenza di merito si muove sulla stessa linea: il Tribunale di Taranto (16 luglio 2025) ha ammesso la riproposizione dopo rinuncia solo se giustificata da un mutamento effettivo della realtà aziendale, escludendo che basti una modifica del quadro normativo; il Tribunale di Vicenza (27 febbraio 2025) ha negato un secondo termine “in bianco” dopo la prima concessione.
Il secondo errore è arrivare alla scadenza senza proposta. Se il termine scade inutilmente, la domanda diventa improcedibile e, se è pendente un’istanza di liquidazione giudiziale, il tribunale procede su quella. Pianifica quindi il lavoro all’indietro dalla scadenza, non in avanti dal deposito.
Prima ancora di questi errori, però, verifica un passaggio formale che nelle società viene spesso trascurato: la decisione di presentare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi spetta in via esclusiva agli amministratori e deve risultare da verbale redatto da notaio (art. 120-bis CCII). Una domanda depositata senza questo requisito espone a una declaratoria di inammissibilità proprio nel momento in cui ti serviva protezione. Verifica anche il tribunale competente, individuato in base al luogo in cui l’impresa ha il centro dei propri interessi principali (art. 27 CCII).
Considera poi il rapporto con l’istanza di liquidazione giudiziale eventualmente già pendente. Il codice prevede la trattazione unitaria delle domande: se sono proposte sia la tua domanda di accesso a uno strumento di regolazione sia quella di liquidazione giudiziale, il tribunale esamina in via prioritaria la tua, a condizione che non sia manifestamente infondata, che il piano non sia manifestamente inadeguato e che la proposta indichi la convenienza per i creditori o, nella continuità, le ragioni dell’assenza di pregiudizio (art. 7, comma 2, CCII). La priorità, quindi, non è un automatismo: devi guadagnartela con una domanda seria fin dal primo deposito.
Il terzo è sottovalutare il commissario giudiziale. Non è un avversario, ma riferisce al tribunale: omissioni informative o atti non autorizzati possono far revocare il termine e aprire la strada alla liquidazione.
Check di completamento. Prima di passare alla Mossa 4, verifica che:
- la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese e conosci la data esatta da cui decorre il termine;
- hai annotato in calendario la scadenza e la data ultima utile per l’eventuale istanza di proroga;
- hai chiesto le misure protettive e sai entro quando il tribunale deciderà su conferma o revoca.
Mossa 4: Gestisci la finestra protetta senza bruciarla
Obiettivo della mossa: usare il termine concesso dal tribunale per costruire un piano credibile, rispettando gli obblighi informativi e i limiti alla gestione, senza compiere atti che mettano a rischio la procedura.
Quando va fatta. Dal giorno successivo al decreto del tribunale fino alla scadenza del termine. Questa è la fase in cui molti imprenditori, sollevati dalla protezione, rallentano. È l’errore più comune: il termine è breve e non esistono sospensioni estive.
Come si esegue. Organizza il lavoro su tre binari paralleli.
Binario 1: la gestione quotidiana. Durante la fase prenotativa puoi compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione ti serve l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII). In mancanza, gli atti sono inefficaci verso i creditori anteriori. Prima di firmare un contratto importante, concedere garanzie, vendere un bene strumentale o assumere un finanziamento, chiediti se esce dall’ordinaria amministrazione: nel dubbio, chiedi l’autorizzazione. I crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti durante questa fase sono prededucibili: è la leva che ti permette di continuare a lavorare con i fornitori.
Non pagare i debiti anteriori al deposito come se nulla fosse accaduto. Pagare un fornitore “amico” per mantenerlo altera la parità di trattamento e può essere letto come atto in frode. Se la continuità richiede il pagamento di fornitori strategici, prevedilo nel piano e chiedi le autorizzazioni che il codice consente.
Binario 2: gli obblighi informativi. Il decreto del tribunale stabilisce con quale periodicità devi depositare le informazioni sulla gestione finanziaria e sull’attività svolta per predisporre la proposta. Rispetta le scadenze al giorno: la violazione degli obblighi informativi può portare il tribunale a revocare il termine concesso. Tratta ogni relazione come un documento che il commissario leggerà con attenzione, perché lo farà.
Binario 3: la costruzione del piano. Qui decidi, con i tuoi consulenti, la struttura della proposta (Mossa 5). Nomina subito l’attestatore, il professionista indipendente che dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’attestazione richiede tempo: l’attestatore deve verificare i dati, non limitarsi a riceverli. Se lo nomini a dieci giorni dalla scadenza, non avrai un’attestazione solida.
Se ti accorgi che il termine non basterà, prepara l’istanza di proroga con un anticipo ragionevole. Ricorda la condizione: la proroga fino a ulteriori sessanta giorni richiede giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione. Allega quindi un progetto concreto: una bozza di piano con la struttura della proposta, la stima dell’attivo, il trattamento previsto per le classi di creditori. Senza questo supporto, la proroga rischia di non arrivare, o di arrivare ridotta, come è accaduto in alcuni casi di merito in cui il tribunale ha concesso meno di quanto richiesto subordinandolo a ulteriori informazioni.
La base giuridica. Art. 44, comma 1, CCII (termine, proroga, commissario, obblighi informativi); art. 46 CCII (atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nella fase prenotativa, prededucibilità); art. 87 CCII (contenuto del piano) e art. 87, comma 3 (attestazione).
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è una crisi di liquidità durante la fase prenotativa: i fornitori chiedono pagamenti anticipati, le banche non concedono più anticipi, gli incassi rallentano. Qui hai due strumenti. Il primo è chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, se sono funzionali all’esercizio dell’attività e alla migliore soddisfazione dei creditori. Il secondo è rivedere la struttura del piano: se l’attività brucia cassa senza prospettive, la continuità diretta potrebbe non essere sostenibile e dovresti orientarti verso la continuità indiretta (cessione o affitto d’azienda a un terzo) o verso il liquidatorio.
Un terzo strumento, spesso sottovalutato, riguarda i contratti in corso. Con la domanda di accesso o successivamente puoi chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti che ostacolano il piano (art. 97 CCII): un contratto di fornitura a condizioni ormai fuori mercato, un leasing su un bene che non serve più. Alla controparte spetta un indennizzo, trattato come credito anteriore. Specularmente, se il tuo piano è in continuità, i contraenti non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti essenziali, né provocarne la risoluzione o modificarli a tuo danno, per il solo fatto del deposito della domanda o del mancato pagamento di crediti anteriori (art. 94-bis CCII). Conosci questa regola prima che un fornitore chiave minacci di interrompere le consegne: è un argomento da far valere subito, per iscritto.
L’altro imprevisto è la rinuncia di un professionista chiave, ad esempio l’advisor o l’attestatore, a ridosso della scadenza. La giurisprudenza di merito non considera il cambio dei professionisti una ragione sufficiente per ricominciare da capo con una nuova domanda. Scegli consulenti che possano garantire continuità fino al deposito.
Check di completamento. Prima della Mossa 5, verifica che:
- hai depositato puntualmente tutte le informative periodiche richieste dal decreto;
- non hai compiuto atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione;
- l’attestatore è stato nominato e ha iniziato le verifiche;
- se serve la proroga, hai una bozza di piano concreta da allegare all’istanza.
Mossa 5: Costruisci la proposta di concordato preventivo scegliendo tra continuità e liquidazione
Obiettivo della mossa: depositare, entro il termine, una proposta di concordato preventivo ammissibile, fattibile e votabile, scegliendo la struttura (continuità o liquidazione) che offre ai creditori un risultato migliore della liquidazione giudiziale.
Quando va fatta. Entro la scadenza fissata dal tribunale nel decreto dell’art. 44, o, se non sei passato dalla fase prenotativa, al momento del deposito della domanda piena. Il lavoro sostanziale va però completato qualche giorno prima: attestazione e documenti devono essere pronti e coerenti tra loro.
Come si esegue. Il primo passo è scegliere la struttura, secondo l’art. 84 CCII.
Il concordato in continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità può essere diretta, se sei tu a proseguire l’attività, o indiretta, se l’azienda viene ceduta, affittata o conferita a un terzo che la gestisce. Nel concordato in continuità i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato della prosecuzione dell’attività. Il piano deve assicurare a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che otterrebbe nella liquidazione giudiziale. I creditori vanno suddivisi in classi, e la regola di distribuzione applicabile è più flessibile: il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione, mentre il valore eccedente, generato dalla continuità, può essere distribuito secondo la cosiddetta regola della priorità relativa, cioè garantendo alle classi dissenzienti un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore.
La Cassazione ha chiarito che anche nella continuità indiretta il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale è condizione di ammissibilità, e va misurato sulla maggiore disponibilità di attivo che la soluzione concordataria genera (Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 11220). Non basta dire “continuiamo”: devi dimostrare che la continuità produce più valore per i creditori.
Il concordato liquidatorio prevede la cessione del patrimonio e la distribuzione del ricavato. Qui il codice pone due soglie precise (art. 84, comma 4, CCII): la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, e deve comunque assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario. Senza apporti esterni, il concordato liquidatorio non è praticabile.
Attenzione a cosa conta come “risorsa esterna”. La Cassazione ha escluso che possa esserlo la rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti derivanti da finanziamenti autorizzati durante la composizione negoziata: non incrementa l’attivo, modifica solo la qualità di un credito (Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620). Il principio è stato affermato in un caso di concordato semplificato, ma si fonda sull’art. 84, comma 4, CCII, che è la norma generale del concordato preventivo: vale quindi anche per te se stai costruendo un liquidatorio. Le risorse esterne devono essere denaro o beni nuovi, provenienti da fuori, non ricollocazioni di posizioni già esistenti.
Il secondo passo è costruire le classi e il trattamento dei creditori. Suddividi i creditori secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Nel concordato in continuità le classi sono obbligatorie; nel liquidatorio sono facoltative ma spesso utili. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile, sul ricavato dei beni gravati, in caso di liquidazione, secondo il valore attestato da un professionista indipendente.
Il terzo passo è il trattamento dei debiti tributari e previdenziali. Se hai debiti significativi con l’erario o con gli enti previdenziali, la proposta può includere la transazione fiscale e contributiva dell’art. 88 CCII. È un capitolo tecnico a sé, con regole specifiche e modificate dal correttivo del 2024: qui basta sapere che va costruito dall’inizio, non aggiunto alla fine.
Mentre definisci classi e trattamenti, ricordati che il piano ha un contenuto minimo fissato dall’art. 87 CCII. Deve indicare, tra l’altro, le cause della crisi; la definizione delle strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; l’attivo e il passivo con i relativi valori; le fonti di finanziamento e le risorse esterne; nel concordato in continuità, un’analisi dettagliata dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività e dei mezzi di copertura, oltre alle iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati. Ogni voce mancante è un rilievo annunciato del tribunale o del commissario.
Quanto alle classi, pensa in termini di interessi omogenei concreti, non solo di rango. Una suddivisione tipica distingue i creditori privilegiati degradati per incapienza, i fornitori strategici che continueranno a lavorare con l’impresa, i fornitori non strategici, le banche e gli intermediari finanziari, i creditori pubblici. I creditori pagati integralmente e subito non partecipano al voto: tenerli fuori riduce la base di voto, ma deve rispondere a una logica economica, non a un calcolo di comodo. Ricorda anche la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe: due fornitori nella stessa classe non possono ricevere percentuali diverse.
Il quarto passo è l’attestazione. L’attestatore indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il tribunale non si fida ciecamente dell’attestazione: esercita un proprio controllo.
La base giuridica. Art. 84 CCII (finalità e tipologie di concordato, soglie del liquidatorio, regole distributive); art. 85 CCII (classi); art. 87 CCII (piano e attestazione); art. 88 CCII (trattamento dei crediti tributari e contributivi); art. 47 CCII (apertura della procedura).
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è il rilievo del tribunale in fase di ammissione. La Cassazione ha affermato che il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato in continuità non si ferma alla verifica formale dei documenti: si estende, oltre alla fattibilità intesa come non manifesta inidoneità del piano, al contenuto della proposta secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, con un’ampiezza pari a quella richiesta per la successiva omologazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9605/2026). Se il tribunale formula rilievi, rispondi nel termine assegnato con integrazioni puntuali, non con una nuova domanda: come hai visto alla Mossa 3, ricominciare da capo espone al rischio di abuso del processo.
Un altro imprevisto è scoprire, in corso d’opera, che la continuità non regge. In questo caso, se sei ancora nella fase prenotativa, puoi riorientare la proposta verso la continuità indiretta o il liquidatorio, purché con risorse esterne adeguate. Se non hai risorse esterne né un acquirente per l’azienda, e non sei passato dalla composizione negoziata, il concordato preventivo potrebbe non essere la strada: questo è il momento di confrontare onestamente la proposta con l’alternativa della liquidazione giudiziale.
Check di completamento. Prima della Mossa 7 (o della Mossa 6, se sei nel percorso del semplificato), verifica che:
- hai scelto la struttura (continuità diretta, indiretta o liquidatorio) e l’hai motivata con numeri confrontati con la liquidazione giudiziale;
- nel liquidatorio, hai verificato il rispetto di entrambe le soglie (risorse esterne e 20% ai chirografari), escludendo apporti che non incrementano realmente l’attivo;
- l’attestazione copre veridicità dei dati e fattibilità del piano;
- la proposta è stata depositata entro il termine fissato dal tribunale.
Mossa 6: Se la composizione negoziata è fallita, valuta il concordato semplificato entro sessanta giorni
Obiettivo della mossa: sfruttare, se ne hai i presupposti, l’unica strada che consente di liquidare il patrimonio in modo ordinato senza passare dal voto dei creditori, depositando una proposta completa entro il termine decadenziale.
Quando va fatta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto che attesta l’esito negativo delle trattative. È un termine di decadenza: non prevede proroghe e non conosce sospensione feriale (art. 9 CCII esclude l’applicazione della sospensione 1-31 agosto ai procedimenti del codice). La giurisprudenza di merito, a partire dal Tribunale di Milano, lo ha qualificato espressamente come decadenziale, per il nesso funzionale e cronologico tra trattativa fallita e strumento giudiziale. Il decreto correttivo del 2024 ha reso possibile presentare anche per il semplificato una domanda con riserva, ma la documentazione completa deve comunque essere depositata nel rispetto dei sessanta giorni: la riserva non ti regala tempo aggiuntivo.
Come si esegue. Il primo passo è verificare i tre presupposti che il tribunale controllerà.
- La relazione finale dell’esperto deve dichiarare che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), CCII (contratto con i creditori, convenzione di moratoria, accordo con i creditori, accordi di ristrutturazione) non sono praticabili.
- Le trattative devono essere state condotte secondo correttezza e buona fede. Non è una clausola di stile. La Cassazione ha confermato che il tribunale può esaminare la ragionevolezza di quanto l’esperto ha dichiarato sulla buona fede del debitore, arrivando a negarla quando la proposta fatta durante la composizione negoziata era impraticabile fin dall’inizio, ad esempio per un’esposizione erariale enorme non gestibile con le soluzioni prospettate (Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641). Il Tribunale di Bologna (23 settembre 2025) ha individuato i comportamenti da tenere durante la composizione negoziata perché la buona fede possa dirsi sussistente.
- I presupposti della composizione negoziata dovevano esistere fin dall’inizio. Come hai visto alla Mossa 2, il tribunale può verificare anche questo (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623).
Il secondo passo è costruire la proposta. Il semplificato è un concordato per cessione dei beni, accompagnato da un piano di liquidazione e dalla documentazione dell’art. 39 CCII. È solo liquidatorio: la giurisprudenza ha dichiarato inammissibili proposte che, sotto l’etichetta del semplificato, pianificavano in realtà la prosecuzione dell’attività da parte del debitore (Trib. Milano, sent. n. 277/2025). Una prosecuzione temporanea e strumentale alla cessione unitaria dell’azienda è stata ritenuta compatibile da alcuni giudici di merito, a condizione che non generi perdite a carico dei creditori: se la prevedi, motivala con numeri precisi.
Il terzo passo, il più delicato, è l’utilità per ciascun creditore. In fase di omologa il tribunale verifica che sia rispettato l’ordine delle cause di prelazione, che il piano sia fattibile, che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e che assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore. La Cassazione ha precisato che questa utilità non può consistere nella semplice rapidità con cui la crisi viene chiusa: se i chirografari non ricevono nulla, dire loro che “almeno si fa presto” non basta (Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624). E le risorse esterne devono essere reali, non la trasformazione di un credito dei soci da prededucibile a postergato (Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620).
Tieni presente anche come verrà eseguito il semplificato, perché incide sulla credibilità della proposta. Una volta omologato, il tribunale nomina un liquidatore che cura la vendita dei beni secondo il piano (art. 25-septies CCII). Se il piano prevede che l’azienda, un suo ramo o beni specifici vengano trasferiti a un soggetto già individuato, il liquidatore verifica che non esistano soluzioni migliori sul mercato prima di dare corso all’operazione. Tradotto in termini operativi: un’offerta vincolante di un terzo rafforza molto la proposta, ma deve essere un’offerta di mercato, documentata e sostenibile, non un accordo di comodo con un soggetto vicino all’impresa. Nel parere che il tribunale acquisisce, l’esperto si esprime proprio sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte: costruisci la proposta sapendo che questi saranno i punti su cui verrà valutata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase di composizione negoziata da cui dipendono i presupposti del concordato semplificato.
Il quarto passo è il deposito e la gestione della fase di apertura. Il tribunale valuta la ritualità della proposta: dopo la Cass. n. 31641/2025 sai che questa valutazione non è formale, ma di legalità sostanziale, e comprende la fattibilità e la non manifesta implausibilità della proposta. Il correttivo del 2024 consente al tribunale di concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni, modifiche e nuovi documenti: se lo ricevi, usalo per intero e con precisione, perché difficilmente ne avrai un secondo. Se la proposta supera il vaglio, il tribunale nomina un ausiliario, acquisisce il parere dell’esperto e dispone la comunicazione ai creditori, che possono proporre opposizione all’omologazione.
La base giuridica. Art. 25-sexies CCII (concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio); art. 25-septies CCII (liquidazione del patrimonio omologato); art. 23 CCII (esiti della composizione negoziata); art. 39 CCII (documenti); art. 9 CCII (esclusione della sospensione feriale).
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è una relazione finale dell’esperto che non contiene tutte le valutazioni necessarie, per esempio silente sulla buona fede o poco chiara sull’impraticabilità delle soluzioni alternative. Il tribunale leggerà quella relazione con attenzione e, dopo la giurisprudenza del 2025-2026, ne valuterà anche la coerenza. Se ricevi una relazione lacunosa, valuta subito con il tuo legale se e come integrare la documentazione a supporto nella proposta, perché il termine di sessanta giorni corre comunque.
L’altro imprevisto è la dichiarazione di inammissibilità. In questo caso sappi che il decreto della corte d’appello che decide sul reclamo contro l’inammissibilità pronunciata in limine dal tribunale non è ricorribile per cassazione, né ai sensi delle norme del codice né con il ricorso straordinario dell’art. 111, comma 7, Cost. (Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620): le tue ragioni sull’ammissibilità potranno essere fatte valere impugnando l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Questo cambia la strategia difensiva: la prima proposta deve essere quella giusta.
Check di completamento. Prima della Mossa 7, verifica che:
- hai calcolato e annotato la scadenza dei sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale;
- la proposta è per cessione dei beni, senza continuità mascherata;
- ogni classe di creditori, chirografari compresi, riceve un’utilità concreta e misurabile rispetto alla liquidazione giudiziale;
- le eventuali risorse esterne sono apporti nuovi, non ricollocazioni di crediti esistenti.
Mossa 7: Porta la proposta fino all’omologa, tra voto, classi e opposizioni
Obiettivo della mossa: superare la fase di voto (nel concordato preventivo) o la fase di opposizione (nel semplificato) e ottenere il decreto di omologazione, prevenendo i rilievi che il tribunale può sollevare d’ufficio.
Quando va fatta. Dall’apertura della procedura fino all’udienza di omologazione. Nel concordato preventivo il tribunale, con il decreto di apertura, fissa i tempi per il voto; nel semplificato il calendario è scandito dal decreto che dispone la comunicazione ai creditori e fissa l’udienza.
Come si esegue nel concordato preventivo. Il primo passo è lavorare sul consenso. Il voto non è un evento che subisci: è una trattativa che gestisci. Conosci il peso di ogni creditore nella sua classe, sai quali sono decisivi e quali possono essere persuasi con informazioni corrette. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione sulle cause del dissesto e sulla proposta: leggila appena disponibile, perché i creditori la leggeranno prima di votare.
Il secondo passo è conoscere le regole di approvazione dell’art. 109 CCII. Nel concordato liquidatorio la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se hai formato classi, serve anche la maggioranza delle classi. Nel concordato in continuità l’approvazione richiede il voto favorevole di tutte le classi; in ciascuna classe la proposta passa se ottiene la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in alternativa, i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbia votato almeno la metà del totale dei crediti della classe.
Il terzo passo è preparare la “rete di sicurezza” della ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII). Se una o più classi votano contro, nel concordato in continuità il tribunale può comunque omologare, su tua richiesta, se sono rispettate precise condizioni: il valore di liquidazione è distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione; il valore eccedente è distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore; nessun creditore riceve più del proprio credito; la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori privilegiati, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La Cassazione ha scelto la lettura più ampia di quel “in mancanza”: si riferisce alla maggioranza delle classi, per cui l’omologa è possibile anche con il voto favorevole di una sola classe avente le caratteristiche richieste (Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663). È un’opzione strategica rilevante: costruisci le classi sapendo che potresti averne bisogno.
Come si esegue nel concordato semplificato. Qui non c’è voto. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione. Il tuo lavoro è preparare la difesa sui quattro punti che il tribunale verificherà: rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore. Prepara una tabella di confronto per ogni classe tra il trattamento offerto e quello ipotizzabile nella liquidazione giudiziale: è l’argomento centrale.
C’è poi un’ulteriore tutela che devi mettere in conto nel concordato in continuità: il singolo creditore dissenziente, anche se la sua classe ha approvato, può contestare la convenienza della proposta. In questo caso il tribunale omologa se il credito dell’opponente risulta soddisfatto in misura non inferiore a quella che otterrebbe nella liquidazione giudiziale (art. 112, comma 3, CCII). È il cosiddetto test del miglior interesse del singolo creditore: se hai costruito il piano con il confronto classe per classe e creditore per creditore suggerito nella Mossa 5, avrai già pronta la risposta.
La base giuridica. Artt. 107-111 CCII (votazione); art. 109 CCII (maggioranze); art. 112 CCII (giudizio di omologazione e ristrutturazione trasversale); art. 25-sexies, commi 4-6, CCII (omologazione del semplificato).
Se qualcosa va storto. Il primo imprevisto è il voto unanime che non basta. Il tribunale verifica d’ufficio la regolarità della procedura, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe. Se il piano viola norme inderogabili, il sindacato sulla fattibilità giuridica è pieno (Cass. civ., Sez. I, 28 agosto 2024, n. 23280). Il voto dei creditori non sana un vizio di legittimità. La giurisprudenza di merito ha negato l’omologa di concordati in continuità indiretta che violavano la regola di non discriminazione tra classi dello stesso rango (Trib. Brescia, sent. 30 dicembre 2025, n. 511).
Il secondo imprevisto è la scoperta di informazioni omesse. Se il commissario rileva che nella proposta mancavano informazioni rilevanti, il rischio è la revoca per atti di frode. La Cassazione ha precisato, nel regime della legge fallimentare ma con un principio che riguarda la sostanza della trasparenza verso i creditori, che la carenza informativa scoperta dal commissario non è sanata da integrazioni successive di debitore e attestatore (Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958). Tradotto: dichiara tutto dall’inizio.
Il terzo imprevisto è il mutamento delle condizioni di fattibilità dopo il voto. Il commissario deve avvisarne i creditori, che possono modificare il proprio voto fino all’udienza di omologazione (art. 110, comma 3, CCII). Se la tua situazione peggiora tra il voto e l’omologa, non nasconderlo: aggiorna il piano e gestisci la comunicazione.
Check di completamento. Prima della Mossa 8, verifica che:
- conosci gli esiti del voto classe per classe e, se serve, hai chiesto l’applicazione della ristrutturazione trasversale;
- hai verificato d’ufficio, prima del tribunale, parità di trattamento e corretta formazione delle classi;
- nel semplificato, hai preparato la tabella di confronto con la liquidazione giudiziale per ogni classe;
- hai risposto per iscritto a ogni opposizione nei termini.
Mossa 8: Difendi il risultato, impugna se serve ed esegui il piano
Obiettivo della mossa: consolidare l’omologa (o reagire al diniego) con il rimedio corretto nei termini, e poi eseguire il piano senza esporti a risoluzione o revoca.
Quando va fatta. Dal deposito del decreto o della sentenza del tribunale. Il reclamo contro il provvedimento del tribunale che decide sull’omologazione si propone alla corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione (art. 51 CCII). Nessuna sospensione feriale: se la notifica arriva il 28 luglio, il termine scade ad agosto.
Come si esegue. Il primo passo è identificare il rimedio giusto. La Cassazione ha chiarito che il decreto di omologazione, positivo o negativo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione: prima si passa dal reclamo alla corte d’appello, e poi è ricorribile per cassazione il provvedimento emesso all’esito del reclamo (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32878). Sbagliare rimedio significa perdere un grado di giudizio. Nel semplificato, come hai visto alla Mossa 6, il decreto della corte d’appello sull’inammissibilità pronunciata in limine non è ricorribile per cassazione (Cass. n. 620/2026): le ragioni del debitore si spostano sull’impugnazione dell’eventuale liquidazione giudiziale.
Il secondo passo, se l’omologa arriva, è l’esecuzione. Nel concordato preventivo il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento; nel liquidatorio e nel semplificato un liquidatore cura la vendita dei beni. Rispetta scadenze e percentuali: il piano omologato è un obbligo, non un auspicio. La risoluzione per inadempimento può essere chiesta dai creditori se l’inadempimento non è di scarsa importanza (art. 119 CCII); la revoca e l’annullamento colpiscono i casi di frode.
Conosci anche gli effetti dell’omologa, perché ne dipende la tua pianificazione successiva. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (art. 117 CCII), anche per quelli che hanno votato contro o non hanno votato. Tuttavia i creditori conservano i loro diritti verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Se hai prestato garanzie personali per i debiti della società, l’omologa della società non ti libera automaticamente: la tua posizione personale va valutata a parte, eventualmente con gli strumenti della crisi da sovraindebitamento.
Il terzo passo è sapere che cosa puoi modificare dopo l’omologa. La Cassazione ha stabilito che il concordato in continuità, una volta omologato, non è più nella disponibilità del debitore quanto alla proposta ai creditori; pur decidendo un caso ancora regolato dalla legge fallimentare, la Corte ha richiamato l’art. 118-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, che nel concordato in continuità consente modifiche del piano dopo l’omologazione ma non l’alterazione delle condizioni concordatarie, e le sottopone a un procedimento rigoroso con nuova attestazione, parere del commissario, pubblicità e possibilità di opposizione dei creditori (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22229/2026). Se il mercato cambia e il piano va adattato, usa quel procedimento: non improvvisare.
La base giuridica. Art. 51 CCII (impugnazioni); art. 112 CCII (omologazione); art. 118 e art. 118-bis CCII (esecuzione e modifiche del piano in continuità); art. 119 CCII (risoluzione); art. 25-sexies, comma 7, e art. 25-septies CCII (impugnazione ed esecuzione del semplificato).
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è il diniego di omologa seguito dall’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore o del pubblico ministero. In questo caso l’impugnazione va costruita con attenzione, perché gli argomenti sull’ammissibilità e sulla fattibilità del concordato diventano argomenti contro l’apertura della liquidazione. Qui la continuità della difesa conta: chi ha scritto il piano conosce i punti di forza da far valere in appello e in Cassazione.
L’altro imprevisto è l’inadempimento parziale durante l’esecuzione, magari per un ritardo negli incassi o una vendita andata deserta. Non aspettare che un creditore chieda la risoluzione: valuta con il commissario o il liquidatore gli strumenti disponibili, compresa la modifica del piano nei limiti dell’art. 118-bis se sei in continuità.
Check di completamento. Il piano è concluso quando:
- l’omologa è definitiva, o hai proposto il rimedio corretto nei trenta giorni;
- hai un calendario di esecuzione condiviso con commissario o liquidatore;
- sai quali modifiche sono ammesse dopo l’omologa e con quale procedura.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati per mostrare come funzionano soglie e termini. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1: il concordato preventivo liquidatorio regge le soglie? Ipotesi: società di distribuzione, impresa non minore, crediti chirografari complessivi 1.212.650 €. Nella liquidazione giudiziale, dedotti costi e privilegi, ai chirografari resterebbero 138.240 €, pari all’11,40%. Nel concordato liquidatorio la vendita ordinata dei beni produce per i chirografari 171.900 €; un socio apporta risorse esterne per 128.700 € in denaro nuovo. Sviluppo: totale per i chirografari 300.600 €, pari al 24,79% del credito chirografario. La soglia del 20% (242.530 €) è superata. Le risorse esterne, da sole, valgono 10,61 punti percentuali di soddisfacimento e quasi il 93% in più di quanto i chirografari otterrebbero nella liquidazione giudiziale: la soglia del 10% è rispettata con qualunque lettura della norma. Esito alternativo: se il socio, invece di versare denaro, si limitasse a rinunciare alla prededuzione di un proprio finanziamento di 128.700 €, quell’importo non conterebbe come risorsa esterna (Cass. n. 620/2026). Resterebbero 171.900 €, pari al 14,18%: sotto il 20%, proposta inammissibile.
Simulazione 2: stessa crisi, tre tempistiche sul concordato in bianco. Ipotesi: la banca revoca gli affidamenti il 7 ottobre; un fornitore deposita ricorso per liquidazione giudiziale il 21 ottobre. Scenario A, chi agisce alla Mossa 3 subito: deposita la domanda con riserva con misure protettive; la domanda è iscritta nel registro delle imprese il 20 ottobre. Il tribunale fissa sessanta giorni: scadenza 19 dicembre. Con un progetto di regolazione già impostato, ottiene la proroga di ulteriori sessanta giorni: nuova scadenza 17 febbraio. Nel frattempo le azioni esecutive sono inibite e il ricorso del fornitore resta in attesa dell’esito. Scenario B, chi aspetta: deposita la domanda con riserva a fine novembre, dopo che il tribunale ha già fissato l’udienza sul ricorso del fornitore e dopo un pignoramento presso terzi sui conti. La protezione arriva, ma la liquidità è già compromessa e il piano parte da una base peggiore. Scenario C, chi usa il termine per prendere tempo: arriva al 17 febbraio senza proposta, rinuncia e deposita una seconda domanda con riserva quasi identica. Il rischio concreto è l’inammissibilità per abuso del processo (Cass. ord. n. 4246/2026) e l’apertura della liquidazione giudiziale.
Simulazione 3: i sessanta giorni del semplificato. Ipotesi: composizione negoziata avviata a settembre; l’esperto comunica la relazione finale negativa il 10 marzo. Chi deposita la proposta completa entro il 9 maggio è nei termini. Chi deposita il 12 maggio è fuori: il termine è decadenziale e non prorogabile, e la porta del semplificato è chiusa. Se la relazione finale fosse stata comunicata il 15 luglio, la scadenza cadrebbe il 13 settembre: agosto conta per intero, perché la sospensione feriale non si applica.
Simulazione 4: l’utilità per ciascun creditore nel semplificato. Ipotesi: attivo realizzabile 684.250 € (offerta di un terzo per l’azienda 512.000 € più immobile 172.250 €); crediti privilegiati 596.320 €, chirografari 403.870 €. Nella liquidazione giudiziale, con vendite frazionate, l’attivo netto stimato è 541.800 €. Sviluppo nel semplificato: privilegiati pagati integralmente (596.320 €); ai chirografari restano 87.930 €, pari al 21,77%. Nella liquidazione giudiziale i privilegiati otterrebbero il 90,86% e i chirografari nulla. Ogni classe riceve un’utilità concreta: la proposta supera il test. Esito alternativo: se l’offerta del terzo fosse di soli 424.000 €, l’attivo scenderebbe a 596.250 €, i privilegiati prenderebbero quasi tutto e ai chirografari non resterebbe nulla. Sostenere che l’utilità consiste nel chiudere prima la crisi non basta (Cass. n. 624/2026): senza un’utilità economica per i chirografari, l’omologa è a rischio.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Il principio che la regge è semplice: la risposta alla domanda “quale concordato conviene?” non è una scelta astratta, ma il risultato di tre verifiche fatte in ordine. Primo: sei un’impresa non minore? Se no, il tuo strumento è il concordato minore tramite OCC. Secondo: sei già sotto attacco? Se sì, la tua porta è la domanda con riserva, cioè il concordato in bianco, che ti protegge ma ti obbliga a depositare un piano vero entro un termine breve. Terzo: hai attraversato in buona fede una composizione negoziata fallita, con un’impresa che era risanabile all’inizio ma non lo è più? Se sì, e se sei entro sessanta giorni dalla relazione finale, il semplificato può evitarti il voto dei creditori, a patto di offrire a ciascuno un’utilità concreta.
In tutti gli altri casi, lo strumento è il concordato preventivo pieno: in continuità se l’attività genera valore superiore alla liquidazione, liquidatorio solo se hai risorse esterne vere e raggiungi il 20% per i chirografari.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografa la crisi | Stabilire crisi/insolvenza, soglie, patrimonio | Subito | Scegliere uno strumento precluso o costruire un piano su numeri falsi |
| 2. Scegli la porta d’ingresso | Composizione negoziata o tribunale | Prima dell’iniziativa dei creditori | Perdere per sempre l’accesso al semplificato |
| 3. Domanda con riserva | Protezione e termine per il piano | Appena c’è un pericolo concreto | Pignoramenti e liquidazione giudiziale senza difese |
| 4. Gestisci la finestra | Informative, atti autorizzati, attestatore | Durante il termine di 30-60 giorni (+60) | Revoca del termine, atti inefficaci |
| 5. Proposta di preventivo | Continuità o liquidazione con soglie rispettate | Entro la scadenza fissata dal tribunale | Improcedibilità o inammissibilità |
| 6. Semplificato | Liquidazione senza voto | 60 giorni dalla relazione finale, senza proroghe | Decadenza definitiva dallo strumento |
| 7. Voto e omologa | Consenso, classi, cross-class, opposizioni | Calendario fissato dal tribunale | Diniego di omologa |
| 8. Impugna ed esegui | Rimedio corretto, esecuzione fedele | Reclamo entro 30 giorni dalla notificazione | Perdita del grado, risoluzione |
Ricorda: in tutta la tabella non c’è nessuna pausa estiva. La sospensione feriale (1-31 agosto) non opera nei procedimenti del Codice della crisi.
Gli scenari di deviazione
Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti, con il piano B per ciascuno.
Deviazione 1: un creditore accelera e deposita ricorso per liquidazione giudiziale mentre sei ancora alla Mossa 1 o 2. Non rispondere con un’opposizione generica e non sperare che l’udienza slitti. Il piano B è saltare direttamente alla Mossa 3: deposita la domanda con riserva con richiesta di misure protettive e i documenti minimi dell’art. 39, comma 3, e completa la fotografia della crisi nel termine concesso. Ricorda che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione e quella di liquidazione giudiziale vengono trattate nello stesso procedimento: il tribunale esaminerà prima la tua domanda, ma solo se è seria. Se sei in composizione negoziata, chiedi al tribunale la conferma delle misure protettive e informa l’esperto: le trattative possono proseguire, ma il calendario si stringe e la strada del semplificato resta aperta solo se la composizione arriva a una relazione finale.
Deviazione 2: un termine è già scaduto. Distingui il tipo di termine. Se è scaduto il termine dell’art. 44 senza deposito della proposta, la domanda è improcedibile: una nuova domanda con riserva identica è quasi certamente inammissibile per abuso del processo (Cass. ord. n. 4246/2026; art. 47 CCII). Il piano B è una domanda piena, con proposta, piano e attestazione già pronti, fondata su circostanze nuove e documentabili: un investitore entrato in scena, un’offerta per l’azienda, un accordo con un creditore decisivo. Se è scaduto il termine di sessanta giorni del semplificato, quella porta è chiusa: il piano B è valutare un concordato preventivo, che richiede però il voto dei creditori e, se liquidatorio, risorse esterne e soglie minime. Se nessuna di queste strade è percorribile, lavora per rendere la liquidazione giudiziale il meno dannosa possibile per l’impresa e per te.
Deviazione 3: un documento essenziale è irreperibile o inattendibile. Può essere un bilancio non approvato, una contabilità ferma da mesi, un elenco creditori incompleto perché mancano le posizioni previdenziali. Il piano B dipende dalla fase. Nella fase prenotativa, deposita comunque i documenti minimi disponibili, dichiarando con trasparenza le lacune, e usa il termine per ricostruire il resto con il supporto di un commercialista; chiedi le certificazioni dei debiti agli enti. Nella fase di proposta, non depositare mai numeri che non puoi difendere: la carenza informativa scoperta dal commissario non si sana con integrazioni successive (Cass. n. 31958/2025) e il tribunale verifica l’attendibilità della documentazione, non solo la sua presenza (Cass. n. 31641/2025). Meglio chiedere la proroga, se ne hai i presupposti, che depositare un piano fragile.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso chiedere il concordato semplificato senza aver fatto la composizione negoziata? No. Il semplificato esiste solo come esito di una composizione negoziata conclusa con relazione finale negativa dell’esperto. Se oggi non l’hai avviata, il semplificato non è disponibile; puoi arrivarci solo avviando la composizione negoziata, con un progetto di risanamento reale, perché il tribunale verificherà che i presupposti esistessero fin dall’inizio.
Il concordato in bianco è un tipo di concordato diverso dal preventivo? No: è la domanda con riserva dell’art. 44 CCII, una porta d’ingresso che ti dà protezione e un termine per depositare la proposta di concordato preventivo, oppure gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Alla scadenza devi scegliere e depositare uno strumento completo.
Posso fare la Mossa 5 prima della Mossa 3? Sì, ed è spesso la scelta migliore. Se hai già una proposta completa, attestata e documentata, puoi depositare direttamente la domanda piena di concordato preventivo, senza passare dalla riserva. La domanda con riserva serve quando la protezione è urgente e il piano non è pronto.
Nel semplificato i creditori non votano: vuol dire che non possono fare nulla? No. Creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione, e il tribunale verifica comunque ordine delle prelazioni, fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. L’assenza di voto aumenta il controllo del giudice, come ha sottolineato la Cassazione nel 2025.
Ad agosto i termini si fermano? No. L’art. 9 CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) ai procedimenti regolati dal codice. Termine per la proposta, sessanta giorni del semplificato, reclamo: tutto corre anche d’estate.
Se la mia impresa è piccola, quale concordato mi conviene? Se rientri nella definizione di impresa minore dell’art. 2 CCII, nessuno dei tre del titolo: il tuo strumento è il concordato minore, che si costruisce con l’Organismo di Composizione della Crisi e con un Gestore della crisi. Verifica le soglie sui bilanci del triennio prima di ogni altra mossa.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. Il principio di ciascuno è riformulato in parole proprie.
A sostegno delle Mosse 2 e 6 (porta d’ingresso e concordato semplificato)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il controllo del tribunale sull’apertura del concordato semplificato è di legalità sostanziale: comprende l’esame dell’attendibilità dei documenti, della fattibilità e della non manifesta implausibilità della proposta, compresa la ragionevolezza di quanto l’esperto afferma sulla buona fede del debitore. Rilevanza: ti dice che il semplificato non è un canale automatico e che la relazione dell’esperto sarà letta criticamente.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623. Nel valutare l’ammissibilità del semplificato, il tribunale può verificare che i presupposti di accesso alla composizione negoziata esistessero fin dall’origine. Rilevanza: fonda la Mossa 2, perché impedisce di usare la composizione negoziata come passaggio formale.
- Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. L’utilità che il semplificato deve assicurare a ciascun creditore non può coincidere con la sola rapidità di chiusura della crisi, specie se ai chirografari non è offerto nulla. Rilevanza: è il criterio della Simulazione 4 e il cuore della Mossa 6.
- Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi durante la composizione negoziata non è una risorsa esterna ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII; inoltre il decreto della corte d’appello sul reclamo contro l’inammissibilità pronunciata in limine nel semplificato non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: incide sia sulla costruzione della proposta (Mosse 5 e 6) sia sulla strategia di impugnazione (Mossa 8).
A sostegno delle Mosse 3 e 4 (domanda con riserva)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4246/2026. Una seconda domanda con riserva, presentata dopo la rinuncia alla prima senza modifiche sostanziali e al solo scopo di ritardare la liquidazione giudiziale, integra abuso del processo ed è inammissibile; l’insolvenza può sussistere anche con un vasto patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile. Rilevanza: è il limite invalicabile nell’uso del concordato in bianco.
- Cass. civ., Sez. Un., n. 7299/2025. Richiamata dalla precedente, esprime il divieto di abuso del processo come principio generale dell’ordinamento processuale. Rilevanza: spiega perché il limite vale anche nel nuovo codice.
A sostegno della Mossa 5 (proposta di concordato preventivo)
- Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 11220. Nella continuità indiretta, il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale è requisito di ammissibilità, da misurare sulla maggiore disponibilità di attivo. Rilevanza: la continuità va dimostrata con numeri, non dichiarata.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9605/2026. L’ammissibilità del concordato in continuità richiede un controllo di legalità sostanziale su proposta e documenti, di ampiezza pari a quello dell’omologa, oltre alla verifica della non manifesta inidoneità del piano. Rilevanza: i vizi della proposta emergono già all’apertura.
A sostegno della Mossa 7 (voto e omologa)
- Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Nella ristrutturazione trasversale, l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII si riferisce alla maggioranza delle classi: l’omologa è possibile anche con una sola classe favorevole avente i requisiti di legge. Rilevanza: amplia le opzioni strategiche nella formazione delle classi.
- Cass. civ., Sez. I, 28 agosto 2024, n. 23280. Quando il piano viola norme inderogabili, il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non incontra limiti, a prescindere dal voto. Rilevanza: il consenso dei creditori non sana i vizi di legittimità.
- Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958. La carenza informativa rilevata dal commissario giudiziale giustifica la revoca per frode e non è sanata da integrazioni successive di debitore e attestatore (principio reso sulla legge fallimentare). Rilevanza: trasparenza totale fin dal deposito.
A sostegno della Mossa 8 (impugnazioni ed esecuzione)
- Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32878. Il decreto del tribunale sull’omologa non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione; ricorribile è il provvedimento reso sul reclamo. Rilevanza: stabilisce la sequenza corretta dei rimedi.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22229/2026. Il concordato in continuità omologato non è più nella disponibilità del debitore quanto alla proposta ai creditori; le modifiche successive seguono il procedimento dell’art. 118-bis CCII, che non consente di alterare le condizioni concordatarie. Rilevanza: delimita ciò che puoi cambiare dopo l’omologa.
Giurisprudenza di merito utile per l’esecuzione del piano
- Trib. Milano, sent. n. 277/2025: il semplificato ha natura necessariamente liquidatoria; inammissibile la proposta che pianifica la continuità.
- Trib. Vicenza, 27 febbraio 2025: il termine dell’art. 44 non può essere concesso più volte con domande successive.
- Trib. Taranto, 16 luglio 2025: la riproposizione della domanda dopo rinuncia è ammessa solo per un mutamento effettivo della realtà aziendale.
- Trib. Bologna, 23 settembre 2025: individua i comportamenti che attestano la buona fede nella composizione negoziata ai fini del semplificato.
- Trib. Brescia, sent. 30 dicembre 2025, n. 511: diniego di omologa per violazione della regola di non discriminazione tra classi di pari rango nel concordato in continuità.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando una crisi d’impresa impone di scegliere tra concordato in bianco, preventivo e semplificato, lo Studio Monardo interviene con attività concrete, calibrate sulla mossa in cui ti trovi.
- Verifichiamo i presupposti soggettivi e oggettivi, confrontando i bilanci del triennio con le soglie dell’impresa minore e qualificando la situazione come crisi o insolvenza secondo l’art. 2 CCII.
- Individuiamo la porta d’ingresso corretta, valutando con te se avviare la composizione negoziata o depositare subito la domanda al tribunale, e mettendo per iscritto le conseguenze sull’accesso futuro al semplificato.
- Redigiamo e depositiamo la domanda con riserva con la documentazione dell’art. 39, comma 3, e l’istanza di misure protettive, curando le fasi di conferma davanti al tribunale.
- Costruiamo il calendario dei termini della fase prenotativa, dell’eventuale proroga e dei sessanta giorni del semplificato, tenendo conto che la sospensione feriale non si applica.
- Predisponiamo le informative periodiche e le istanze di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e per i finanziamenti prededucibili.
- Strutturiamo la proposta di concordato preventivo, scegliendo con i commercialisti dello staff tra continuità diretta, indiretta e liquidatorio, formando le classi e verificando le soglie dell’art. 84.
- Analizziamo la relazione finale dell’esperto e la documentazione della composizione negoziata per verificare la tenuta dei presupposti del semplificato alla luce della giurisprudenza 2025-2026.
- Prepariamo la tabella di confronto con la liquidazione giudiziale per ogni classe di creditori, a supporto dell’utilità richiesta nel semplificato e del miglior soddisfacimento nel preventivo.
- Gestiamo voto, opposizioni e richiesta di ristrutturazione trasversale, redigendo gli atti per l’udienza di omologazione.
- Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione con il rimedio corretto e nei termini, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo deposito fino alla Suprema Corte.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è la più pertinente a questo tema: il concordato semplificato nasce solo da una composizione negoziata fallita, e il tribunale oggi verifica buona fede, presupposti originari e contenuto della relazione dell’esperto. Conoscere quella fase dall’interno significa impostare la composizione negoziata in modo che, se non va a buon fine, lasci aperta la via d’uscita. Quando l’impresa è minore, entrano in gioco le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, per orientare il percorso verso il concordato minore.
La continuità di strategia è un valore concreto: lo stesso difensore che imposta la domanda con riserva o la proposta di concordato può seguirne l’impugnazione fino in Cassazione, senza cambi di linea e senza perdere la conoscenza del fascicolo.
Lo staff multidisciplinare lavora insieme sullo stesso caso: avvocati e commercialisti affrontano congiuntamente piano, numeri, classi di creditori e trattamento dei debiti tributari e previdenziali, perché in un concordato la tenuta giuridica e quella economica non si separano.
Chiusura
Hai visto che la domanda del titolo non ha una risposta valida per tutti. Il concordato in bianco ti protegge ma ti mette un cronometro in mano; il concordato preventivo ti chiede consenso, classi e numeri solidi; il concordato semplificato ti risparmia il voto ma solo se hai attraversato in buona fede una composizione negoziata e se offri a ogni creditore un’utilità vera. Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione conservata; ogni mossa rimandata è una porta che si chiude, e nel Codice della crisi nessuna porta resta aperta ad agosto.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché le competenze dell’Avv. Monardo coprono l’intero percorso: la composizione negoziata, in qualità di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il concordato minore per le imprese sotto soglia, come Gestore della crisi e fiduciario OCC; il contenzioso fino all’ultimo grado, come avvocato cassazionista; la parte economica e fiscale del piano, grazie allo staff multidisciplinare coordinato in diritto bancario e tributario.
📩 Il calendario della crisi non si ferma per nessuno: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, i recapiti per raggiungerci ti aspettano al termine di questo articolo.
