Accordo Di Ristrutturazione Dei Debiti E Certificato Dei Carichi Pendenti Fiscali: Cosa Cambia Per Gli Appalti?

Guida aggiornata a settembre 2026 — D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e giurisprudenza più recente

La maggior parte delle imprese in crisi che perdono una gara pubblica non la perde perché ha debiti fiscali, ma perché sbaglia il momento, lo strumento o il documento con cui dimostra di averli messi sotto controllo. È una distinzione che sembra sottile e che invece vale contratti da centinaia di migliaia di euro, garanzie provvisorie incamerate e, nei casi peggiori, aggiudicazioni annullate quando il cantiere è già pronto a partire.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, soprattutto quando contiene una transazione fiscale, è uno degli strumenti più potenti che il Codice della crisi mette a disposizione di un’impresa che vuole continuare a lavorare, anche con la pubblica amministrazione. Ma il Codice dei contratti pubblici ragiona con tempi e categorie diverse: guarda alla data di scadenza delle offerte, distingue le violazioni «definitivamente accertate» da quelle ancora contestate, pretende che la regolarità fiscale resti intatta dall’offerta fino alla stipula e oltre. Chi non incrocia queste due discipline commette quasi sempre uno di questi errori:

  1. Pensare che basti depositare la domanda di accordo per risultare fiscalmente regolari in gara.
  2. Lasciare diventare definitivi gli atti impositivi mentre si negozia con il Fisco.
  3. Usare il documento sbagliato — il certificato unico dei debiti tributari — per «dimostrare» la propria posizione, dichiarando nel DGUE una regolarità mai verificata.
  4. Credere che, una volta omologato l’accordo, il problema fiscale sia chiuso per sempre, e trascurare le scadenze della transazione.
  5. Costruire un accordo con transazione fiscale fragile, che il tribunale non omologa, restando senza alcun «impegno vincolante».
  6. Confondere l’accordo di ristrutturazione con il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale, rinunciando a gare accessibili o rendendo dichiarazioni sbagliate.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente del punto in cui crisi d’impresa, debito tributario e contenzioso si incontrano, e lo fa a partire da competenze precise: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che lavora sulla ricostruzione dei carichi fiscali, ed è avvocato cassazionista, abilitato quindi a difendere l’impresa davanti alle giurisdizioni superiori, compreso il Consiglio di Stato dove si decidono in ultimo grado le esclusioni dalle gare. È questa combinazione — negoziazione della crisi, tecnica tributaria e contenzioso fino all’ultimo grado — a rendere il tema di questo articolo il cuore del lavoro dello Studio.

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Errore n. 1 — Considerarsi «in regola» dal giorno in cui si deposita la domanda di accordo

L’errore

Un’impresa edile ha 64.000 euro di debiti tributari iscritti a ruolo, una banca esposta e un paio di fornitori strategici. Il commercialista imposta un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, l’advisor deposita la domanda al tribunale e pubblica la richiesta di misure protettive nel registro delle imprese. Tre settimane dopo scade una gara di manutenzione stradale: il legale rappresentante firma il DGUE convinto che, «avendo avviato la procedura», la posizione fiscale sia ormai coperta.

Perché è un errore

L’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 esclude automaticamente l’operatore che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi di pagamento di imposte e tasse. L’Allegato II.10 qualifica come «gravi» le violazioni che comportano un omesso pagamento superiore alla soglia dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, cioè 5.000 euro, e come «definitive» quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più impugnabili. La stessa norma prevede una via d’uscita: l’esclusione non opera se l’impresa ha pagato, si è impegnata in modo vincolante a pagare, o il debito si è estinto, purché ciò si sia perfezionato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il punto che sfugge quasi sempre è proprio la parola «perfezionato». La domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione (artt. 57 e seguenti del D.Lgs. 14/2019) è l’inizio di un percorso, non un impegno già vincolante verso l’Erario. Le misure protettive dell’art. 54 CCII impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive, ma non trasformano il debito tributario scaduto in un debito non esigibile agli occhi della stazione appaltante. La transazione fiscale dell’art. 63 CCII vincola l’Amministrazione solo quando c’è l’adesione dell’Agenzia oppure quando il tribunale omologa l’accordo superando il suo dissenso.

La giurisprudenza amministrativa ha tracciato il confine usando un parallelo molto chiaro, quello della rateizzazione: il TAR Campania, sezione di Salerno, con la sentenza 9 settembre 2024, n. 1641, ha ricordato che l’impegno vincolante a pagare si concretizza quando interviene un accordo di ristrutturazione o una rateizzazione, ma ha anche richiamato il costante orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, per la rateizzazione, conta che l’istanza sia stata accolta con il provvedimento costitutivo prima della scadenza del termine della gara, non che sia stata semplicemente presentata. La stessa logica — impegno esistente e giuridicamente efficace, non soltanto richiesto — va applicata all’accordo di ristrutturazione.

Le conseguenze

Chi partecipa confidando nel solo deposito si espone a un’esclusione vincolata, senza margini di valutazione per la stazione appaltante. La conseguenza più grave non è solo perdere la gara: è vedersi incamerare la garanzia provvisoria, perché l’escussione segue come misura accessoria alla legittima esclusione. Il TAR Puglia, sez. III, con la sentenza 24 settembre 2025, n. 1094, ha confermato proprio questo schema per un’impresa esclusa dopo l’aggiudicazione a causa di un debito definitivo di circa 17.000 euro: la successiva istanza di rateizzazione non ha evitato né l’esclusione né l’incameramento della cauzione. E il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 25 maggio 2026, n. 4190, ha nuovamente affrontato una controversia centrata sull’escussione della cauzione dopo un’esclusione per debito fiscale definitivo, in cui l’impresa aveva dovuto rinunciare a contestare l’esclusione stessa dopo la pronuncia della Corte costituzionale sulla soglia dei 5.000 euro.

C’è poi un rischio ulteriore: se la dichiarazione resa nel DGUE non corrisponde alla situazione reale, alla questione fiscale si somma quella della dichiarazione non veritiera, che può avere effetti autonomi sull’affidabilità dell’operatore.

Cosa fare invece

Prima di firmare qualsiasi DGUE bisogna rispondere a una sola domanda: alla data di scadenza delle offerte, esiste un titolo giuridico già efficace che rende il debito fiscale non esigibile nella sua forma originaria? Se la risposta è no, le strade sono tre, da valutare con largo anticipo rispetto alla gara:

  • pagare direttamente i carichi definitivi che superano la soglia, anche con finanza ponte, se l’importo è sostenibile;
  • ottenere un provvedimento di rateizzazione accolto sui carichi definitivi, da coordinare con il piano dell’accordo (la rateizzazione non è incompatibile con il percorso di ristrutturazione, ma va inserita in modo coerente nel piano e nell’attestazione);
  • attendere l’adesione dell’Agenzia alla transazione fiscale o l’omologazione dell’accordo, e partecipare solo alle gare che scadono dopo tale momento.

La soluzione corretta, quindi, è costruire il calendario delle gare sul calendario della procedura, e non il contrario. Chi ha un portafoglio di appalti pubblici deve mettere in fila le date di scadenza dei bandi di interesse e verificare, per ciascuna, quale strumento sarà già perfezionato in quel momento.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’omologazione produce effetti dalla pubblicazione della sentenza, ma verso i terzi rileva dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 48, comma 5, CCII). Chi sta per partecipare a una gara con scadenza a ridosso dell’omologa deve quindi verificare non solo la data della decisione, ma anche quella dell’iscrizione, e conservare la prova documentale di entrambe: sarà la prima cosa che servirà se la stazione appaltante, in sede di verifica, contesterà l’efficacia dell’impegno alla data dell’offerta.


Errore n. 2 — Lasciare diventare definitivi gli atti impositivi «tanto poi c’è la transazione»

L’errore

Un’impresa di servizi riceve un avviso di accertamento esecutivo per IVA non versata. Sta già lavorando con l’advisor a un accordo di ristrutturazione e ragiona così: «inutile fare ricorso, pagare un difensore tributario e il contributo unificato; tanto il debito entrerà nella transazione fiscale e verrà falcidiato». I sessanta giorni per impugnare passano senza che nessuno se ne occupi.

Perché è un errore

L’Allegato II.10 del Codice dei contratti è netto: sono definitivamente accertate le violazioni contenute in atti non più soggetti a impugnazione. Il Codice distingue due mondi:

  • art. 94, comma 6: violazione grave e definitiva → esclusione automatica, con soglia fissa di 5.000 euro;
  • art. 95, comma 2: violazione grave ma non definitivamente accertata (atto impugnato tempestivamente e termini di pagamento scaduti) → esclusione solo eventuale, dopo una valutazione della stazione appaltante che tiene conto del valore dell’appalto, con una soglia percentuale fissata dall’Allegato II.10 (il 10% del valore dell’appalto nella formulazione richiamata dalla giurisprudenza; il testo dell’allegato è stato più volte ritoccato e va sempre verificato nella versione vigente alla data della gara).

Decidere di non impugnare significa, ai fini degli appalti, scegliere da soli di passare dal regime più mite a quello più severo. E questo indipendentemente dalla fondatezza della pretesa fiscale e da quello che succederà in sede di transazione.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2025 (pubblicata il 30 luglio 2025), ha dichiarato infondata la questione di legittimità sulla soglia fissa per le violazioni definitive, ritenendo non irragionevole trattare con maggiore severità chi ha lasciato consolidare il debito rispetto a chi ha un contenzioso in corso, e ha precisato che il regime delle violazioni non definitive non è un termine di paragone utilizzabile. La Corte ha però chiuso invitando il legislatore a riflettere su una soglia diversa e sulla possibilità di non escludere chi paga tempestivamente: un segnale politico, non una regola applicabile oggi.

Le conseguenze

Il debito lasciato consolidare non può più essere «riportato indietro» con una rateizzazione tardiva. Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 962 del 2025, ha ribadito che la rateizzazione non modifica la natura del debito né riapre i termini per impugnare l’atto impositivo, e ha considerato definitiva la violazione anche in presenza di contestazioni sulla notifica, valorizzando la conoscenza effettiva dell’atto e l’inerzia successiva dell’impresa. Il danno più grave è che l’inerzia, magari dettata da un risparmio di poche migliaia di euro sul contenzioso, trasforma un debito discutibile in una causa di esclusione automatica da tutte le gare per le quali la regolarizzazione non arrivi in tempo.

L’esperienza insegna che questo errore viene commesso soprattutto nelle fasi più concitate della crisi, quando l’attenzione è tutta sulla trattativa con banche e fornitori e gli atti del Fisco vengono archiviati in attesa di «metterli nel piano».

Cosa fare invece

Ogni atto impositivo notificato durante la preparazione dell’accordo va esaminato nel merito entro pochi giorni, con una decisione esplicita e motivata: impugnare, aderire, definire o pagare. Non è necessario impugnare tutto per principio: occorre sapere che cosa si guadagna e che cosa si perde con ciascuna scelta, anche sul fronte appalti. In concreto:

  • valutare i vizi dell’atto e, se ci sono argomenti seri, proporre ricorso tributario nel termine, conservando il regime dell’art. 95, comma 2;
  • se l’atto è fondato, verificare gli istituti deflativi disponibili e la possibilità di ottenere un provvedimento di rateizzazione prima delle gare d’interesse;
  • in ogni caso, far confluire nel piano dell’accordo e nella proposta di transazione fiscale l’importo aggiornato, per evitare discrasie tra quanto dichiarato al tribunale e quanto risulta all’Agenzia.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel valutare la definitività, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza 26 giugno 2025, n. 5553, ha ricostruito la nozione di «violazione definitivamente accertata» anche alla luce della riforma dell’autotutela tributaria, in una vicenda in cui il debito dell’impresa si era estinto per effetto del pagamento eseguito dal terzo pignorato prima della scadenza rilevante. Il messaggio operativo è che la definitività non si valuta in astratto sul singolo atto, ma sulla situazione complessiva del debito alla data che conta: pagamenti di terzi, annullamenti in autotutela, sospensioni e sgravi possono cambiare l’esito, a patto di saperli documentare con precisione.


Errore n. 3 — Usare il certificato sbagliato e dichiarare nel DGUE una regolarità mai verificata

L’errore

Il titolare di una piccola impresa impiantistica, in piena procedura di accordo, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate il «certificato dei carichi pendenti» previsto dal Codice della crisi, perché gli serviva per il deposito in tribunale. Qualche settimana dopo, dovendo partecipare a una gara, lo usa come riferimento: il certificato elenca debiti «in contestazione» e alcuni importi già inclusi nella proposta di transazione. Conclude di essere a posto e barra la casella della regolarità fiscale nel DGUE.

Perché è un errore

Il certificato previsto dall’art. 364 del D.Lgs. 14/2019 è il certificato unico dei debiti tributari: gli uffici dell’Amministrazione finanziaria lo rilasciano su richiesta del debitore o del tribunale e indica i debiti risultanti da atti, da contestazioni in corso e da contestazioni già definite ma non soddisfatte. L’Agenzia delle Entrate precisa espressamente che è utilizzabile solo ai fini delle procedure del Codice della crisi, e che viene rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta. Il modello è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27 giugno 2019, n. 224245.

È un documento prezioso per costruire l’accordo — permette all’attestatore e al tribunale di avere una fotografia dell’esposizione verso l’Erario — ma non è lo strumento con cui la stazione appaltante verifica la regolarità ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti. Quella verifica passa per i canali propri del sistema degli appalti (il fascicolo virtuale dell’operatore economico e le attestazioni rese dall’Agenzia), che seguono criteri diversi: guardano ai carichi rilevanti ai fini dell’Allegato II.10, alla loro definitività e alla loro esigibilità.

Il Vademecum predisposto da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, diffuso con il Comunicato del Presidente ANAC n. 5 dell’11 marzo 2026, chiarisce che ai fini dell’art. 94 rilevano i debiti per imposte e tasse affidati all’agente della riscossione, al netto di sanzioni, interessi e oneri accessori, e che restano esclusi i carichi iscritti a titolo provvisorio, quelli annullati o sospesi e quelli oggetto di rateizzazione o definizione agevolata in corso. Lo stesso Vademecum avverte che il prospetto scaricato dall’area riservata fotografa la situazione alla data di elaborazione e non tiene conto di eventi successivi.

Le conseguenze

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2844 del 2026, ha affermato che l’attestazione acquisita tramite il fascicolo virtuale fa fede fino a querela di falso quanto alla regolarità fiscale e contributiva, vincola la stazione appaltante e non impone un contraddittorio preventivo con l’operatore sull’esito negativo. Tradotto: se il sistema restituisce una irregolarità, l’impresa non ha una fase in cui «spiegare» che nel certificato ex art. 364 la situazione sembrava diversa; può solo contestare l’esclusione davanti al giudice, con margini molto stretti.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 26 maggio 2026, n. 4230, ha poi insistito su un profilo ulteriore: la certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale deve coprire l’intero arco temporale rilevante, dalla presentazione dell’offerta in avanti. Un documento parziale o riferito a un momento diverso non basta.

Cosa fare invece

Tenere separati i due binari documentali: il certificato unico ex art. 364 CCII serve alla procedura di crisi; la verifica per le gare si fa sui dati della riscossione e dell’Agenzia rilevanti per l’Allegato II.10. Operativamente:

  • scaricare dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione il prospetto della situazione debitoria, a ridosso della scadenza dell’offerta;
  • separare, riga per riga, imposta, sanzioni e interessi, perché la soglia si calcola sull’imposta;
  • classificare ogni carico come definitivo, impugnato, sospeso, rateizzato o incluso in una transazione già perfezionata;
  • confrontare il risultato con il certificato unico ex art. 364 e con il piano dell’accordo, individuando ogni discrepanza e chiarendola prima della firma del DGUE.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il certificato ex art. 364 riguarda le imposte gestite dagli uffici che lo rilasciano e non esaurisce il perimetro dei tributi rilevanti. Nella stessa logica, in un accordo di ristrutturazione i tributi degli enti locali (per esempio l’IMU) restano fuori dalla transazione fiscale «tipica» e richiedono un’intesa separata con il Comune: lo ha ricordato il Tribunale di Forlì con la decisione del 14 agosto 2025, omologando un accordo che prevedeva lo stralcio dell’IMU sulla base di un accordo distinto con l’ente. Chi costruisce il quadro fiscale per la gara solo sul certificato dell’Agenzia rischia di non vedere proprio questi debiti.


Errore n. 4 — Pensare che con l’omologa il problema fiscale sia chiuso per sempre

L’errore

L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale viene omologato. L’impresa partecipa a una gara, la vince, e nel frattempo la tesoreria si stringe: una rata della transazione salta, poi un’altra. «Stiamo per incassare il primo stato di avanzamento lavori, recupereremo», pensa l’amministratore. Nel frattempo la stazione appaltante avvia le verifiche per la stipula.

Perché è un errore

Nelle procedure di affidamento vige il principio di continuità nel possesso dei requisiti: la regolarità fiscale deve esistere alla scadenza delle offerte e restare intatta per tutta la procedura, fino all’aggiudicazione, alla stipula e per l’intera esecuzione del contratto. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 24 aprile 2024, n. 7, ha ribadito questo principio escludendo che regolarizzazioni postume possano sanare la gara in corso.

Sul versante della crisi, l’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 14/2019 prevede che la transazione conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione sia risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali entro il margine di tolleranza fissato dalla norma rispetto alle scadenze. La risoluzione fa venire meno l’«impegno vincolante» che proteggeva l’impresa ai fini dell’art. 94, comma 6: il debito fiscale torna esigibile e, se definitivo e sopra soglia, torna a essere causa di esclusione.

Le conseguenze

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 22 ottobre 2025, n. 8187, ha annullato un’aggiudicazione in un appalto integrato perché una delle imprese del raggruppamento aggiudicatario aveva un debito tributario superiore a 600.000 euro, divenuto definitivo nel corso della procedura, e ha affermato che la causa di esclusione opera automaticamente e non è sanabile con una rateizzazione chiesta successivamente. La conseguenza più grave è perdere il contratto quando è già stato aggiudicato, con tutto l’investimento in progettazione, organizzazione e garanzie che ciò comporta.

A questo si aggiunge l’effetto dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973: prima di pagare somme superiori a 5.000 euro, la pubblica amministrazione verifica se il beneficiario è inadempiente verso la riscossione. Con la transazione risolta e i carichi di nuovo esigibili, l’incasso del SAL su cui l’impresa contava può essere bloccato proprio nel momento di massima tensione finanziaria.

Anche la valutazione di affidabilità ne risente: il TAR Sardegna, nella sentenza n. 962 del 2025, ha ritenuto legittimo il giudizio di inaffidabilità di un operatore fondato anche sulla decadenza da precedenti piani di rateizzazione e sulla mancata comunicazione delle irregolarità fiscali.

Cosa fare invece

Dopo l’omologa, il piano di pagamento verso il Fisco va trattato come un requisito di partecipazione alle gare, non come un debito tra gli altri. Questo significa:

  • dare priorità assoluta alle scadenze della transazione fiscale nella programmazione di tesoreria, anche rispetto a fornitori non strategici;
  • monitorare mese per mese la coerenza tra flussi attesi dagli appalti e rate della transazione, prevedendo nel piano un margine di sicurezza;
  • se un’inadempienza diventa probabile, intervenire prima della scadenza, valutando gli strumenti di modifica del piano previsti dal Codice della crisi (art. 58 CCII) con l’assistenza dei professionisti coinvolti, anziché lasciare che la risoluzione operi di diritto;
  • conservare le quietanze di ogni pagamento, pronte da esibire in sede di verifica dei requisiti.

Il dettaglio che pochi conoscono

La continuità del requisito riguarda anche i raggruppamenti: l’art. 97 del Codice dei contratti disciplina l’estromissione o la sostituzione del componente colpito da una causa di esclusione, e il TAR Lazio, con l’ordinanza n. 3112 del 2025, ha espresso dubbi di compatibilità con il diritto europeo sia dell’automatismo dell’art. 94, comma 6, sia delle regole che impongono di comunicare e gestire la causa escludente già in sede di offerta. Finché il quadro non viene modificato, però, chi guida un RTI deve pretendere dai propri partner — non solo da sé stesso — una verifica fiscale documentata e aggiornata, perché la crisi di un mandante può travolgere l’intero raggruppamento.


Errore n. 5 — Impostare una transazione fiscale fragile e restare senza alcun «impegno vincolante»

L’errore

L’impresa ha pochi creditori privati disposti a firmare e un debito verso l’Erario che rappresenta la parte più consistente dell’esposizione. L’idea è semplice: depositare un accordo con adesioni minime e chiedere al tribunale di omologarlo comunque, superando il dissenso dell’Agenzia con il cosiddetto cram down fiscale. Nel frattempo, si programma la partecipazione a due gare contando sull’omologa.

Perché è un errore

Il Codice della crisi consente al tribunale di omologare l’accordo anche senza l’adesione dell’Amministrazione finanziaria, ma solo a condizioni rigorose, rafforzate dal D.L. 69/2023 (art. 1-bis) e poi dal correttivo D.Lgs. 136/2024 che ha riscritto l’art. 63 CCII. Tra le condizioni: l’accordo non deve avere carattere liquidatorio; l’adesione dei creditori pubblici deve essere determinante per raggiungere le percentuali richieste; il trattamento del Fisco non deve essere deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale; quando i creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei debiti, il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi non può scendere sotto il 60%, esclusi sanzioni e interessi.

La Corte di Cassazione ha chiarito il limite dello strumento. Con la sentenza della sez. I civile 7 dicembre 2025, n. 31892, ha escluso l’omologazione forzosa quando manchino adesioni di creditori anteriori e l’accordo si regga soltanto su creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. Con la sentenza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha poi qualificato come uso distorto dell’istituto la richiesta di cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti. E con la sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026 si è pronunciata sui presupposti di applicazione delle soglie minime di pagamento introdotte dal D.L. 69/2023 nelle transazioni fiscali.

Le conseguenze

Un accordo che non viene omologato non produce alcun impegno vincolante verso l’Erario: ai fini degli appalti, l’impresa si ritrova esattamente nella situazione di partenza, ma con mesi persi, gare mancate e una posizione debitoria pubblicizzata. La conseguenza più grave è che il rigetto dell’omologazione può aprire la strada, su ricorso dei soggetti legittimati, alla liquidazione giudiziale, che è a sua volta causa di esclusione dalle gare ai sensi dell’art. 94, comma 5, del Codice dei contratti.

Cosa fare invece

La transazione fiscale va progettata a ritroso, partendo da ciò che il tribunale deve poter verificare in sede di omologa e da ciò che la stazione appaltante vorrà vedere alla data dell’offerta. In pratica:

  • costruire un consenso reale dei creditori privati anteriori, senza affidarsi al solo cram down;
  • documentare con una perizia robusta il confronto con l’alternativa liquidatoria, perché è su quel raffronto che si gioca la convenienza per il Fisco;
  • verificare in anticipo quali soglie minime di pagamento si applicano alla proposta, in base alla data di presentazione;
  • coordinare la proposta all’Agenzia delle Entrate con quella all’ente previdenziale, perché la regolarità contributiva segue binari paralleli e un DURC irregolare blocca la gara quanto un debito fiscale;
  • prevedere, per le gare più vicine, uno strumento «ponte» (pagamento o rateizzazione accolta dei carichi sopra soglia) che non dipenda dall’esito dell’omologa.

Lo Studio Monardo affronta questo passaggio con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che integra nella stessa strategia la trattativa con i creditori, la proposta al Fisco e il calendario delle gare.

Il dettaglio che pochi conoscono

Anche la fase delle impugnazioni ha regole che incidono sulla tenuta dell’accordo. La Cassazione, sez. I, con la sentenza 9 marzo 2026, n. 5310, si è pronunciata sulla legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza sull’omologazione degli accordi di ristrutturazione; e la sentenza di omologa, pur reclamabile davanti alla Corte d’appello e poi ricorribile per cassazione, non vede sospesa la propria efficacia per effetto dell’impugnazione. Per l’impresa che partecipa a gare significa poter contare sull’efficacia dell’omologa, ma anche dover prevedere lo scenario in cui un giudice superiore la travolga: una ragione in più per non far dipendere l’intero portafoglio appalti da un unico provvedimento.


Errore n. 6 — Confondere l’accordo di ristrutturazione con il concordato o la liquidazione giudiziale

L’errore

Due scenari opposti, lo stesso equivoco. Nel primo, un’impresa sana nel core business ma schiacciata dal debito rinuncia a tutte le gare pubbliche dal momento in cui deposita la domanda di accordo, convinta che «chi è in procedura concorsuale non può lavorare con la PA». Nel secondo, un’impresa in accordo di ristrutturazione dichiara nel DGUE di trovarsi «in concordato» o compila le sezioni sulle procedure concorsuali in modo impreciso, generando richieste di chiarimenti, soccorsi istruttori e sospetti di reticenza.

Perché è un errore

L’art. 10 del D.Lgs. 36/2023 afferma il principio di tassatività delle cause di esclusione: quelle degli artt. 94 e 95 integrano di diritto i bandi e le clausole che ne prevedono di ulteriori sono nulle. L’art. 94, comma 5, lettera d), esclude l’operatore in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, in concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, facendo salvo quanto previsto dall’art. 95 del Codice della crisi, che consente all’impresa in concordato di partecipare e contrattare con la PA a determinate condizioni, tra cui l’autorizzazione del tribunale.

L’accordo di ristrutturazione non compare in questo elenco. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 31 maggio 2023, n. 5393, ancora sotto il vecchio codice, ha affermato che l’accordo di ristrutturazione non rientra tra le ipotesi di esclusione legate alle procedure concorsuali, perché le cause escludenti sono un numero chiuso, di stretta interpretazione e non estensibili per analogia, trattandosi di limiti alla libertà di iniziativa economica. Il principio di tassatività è stato poi rafforzato dal nuovo codice.

Le conseguenze

Nel primo scenario, la conseguenza è economica e spesso irreversibile: rinunciare alle gare significa rinunciare proprio ai flussi di cassa che dovrebbero sostenere il piano di risanamento, rendendo meno credibile l’accordo davanti ai creditori e all’attestatore. Nel secondo scenario, una dichiarazione inesatta sulla propria condizione soggettiva genera un contenzioso evitabile: il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 6 ottobre 2023, n. 8715, si è occupato proprio di una vicenda in cui l’impresa, passata dal concordato con riserva al deposito di un accordo ex art. 182-bis della legge fallimentare, aveva dovuto difendersi da un’esclusione legata alla rappresentazione della propria situazione nella domanda di partecipazione.

Attenzione però: che l’accordo non sia di per sé causa di esclusione non significa che l’impresa sia automaticamente «pulita». Restano tutte le verifiche sulla regolarità fiscale e contributiva viste negli errori precedenti, e resta la possibilità per la stazione appaltante di valutare altri profili di affidabilità nei limiti dell’art. 95 del Codice dei contratti.

Cosa fare invece

Individuare con precisione lo strumento di regolazione della crisi utilizzato e rappresentarlo in modo esatto e completo nella documentazione di gara, senza sottovalutarlo né drammatizzarlo. Concretamente:

  • chiarire in quale fase si trova l’impresa (trattative, composizione negoziata, domanda di accordo, accordo omologato, eventuale domanda prenotativa di concordato) perché le conseguenze cambiano radicalmente;
  • se si è passati da una domanda di concordato con riserva a un accordo di ristrutturazione, documentare la data e il contenuto del passaggio;
  • compilare le sezioni del DGUE sulle procedure concorsuali in modo coerente con gli atti depositati, allegando se utile una nota illustrativa;
  • mantenere comunque la verifica fiscale e contributiva indipendente dalla qualificazione della procedura.

Il dettaglio che pochi conoscono

La scelta tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo non è neutra rispetto agli appalti: il concordato richiede, per partecipare, il passaggio autorizzativo previsto dall’art. 95 CCII, mentre l’accordo, fondato su intese negoziali con i creditori e sul pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge, non incontra l’ostacolo dell’art. 94, comma 5, lettera d). Per un’impresa il cui piano si regge sui contratti pubblici, questo profilo va pesato già nella scelta dello strumento, non scoperto a procedura avviata.


Gli errori in cifre: tre simulazioni sul costo di una data sbagliata

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi e date verosimili per rendere misurabile l’effetto degli errori descritti. Non riproducono casi reali e vanno sempre adattate al testo normativo vigente alla data della gara.

Simulazione 1 — Domanda depositata, impegno non ancora perfezionato

Dati di partenza. Impresa di manutenzione con carichi fiscali definitivi pari a 23.418,60 euro di sola imposta (oltre sanzioni e interessi). Gara per lavori con importo a base di 1.287.500 euro; garanzia provvisoria al 2% ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023, pari a 25.750 euro. Scadenza delle offerte: 14 aprile 2026.

Percorso A — si conta sulla domanda. Il 2 aprile 2026 l’impresa deposita la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale; l’udienza di omologa è attesa per giugno. Il 14 aprile presenta l’offerta dichiarando la regolarità fiscale e risulta prima in graduatoria. → In sede di verifica, alla data del 14 aprile i carichi definitivi (23.418,60 euro) superano la soglia di 5.000 euro e non esiste né pagamento, né rateizzazione accolta, né transazione perfezionata. → Esito: esclusione automatica ex art. 94, comma 6; escussione della garanzia provvisoria di 25.750 euro; perdita dell’appalto. Costo dell’errore: 25.750 euro di garanzia + il margine atteso sul contratto + i costi sostenuti per l’offerta.

Percorso B — si mette in sicurezza la gara. Il 3 marzo 2026 l’impresa chiede la rateizzazione dei soli carichi definitivi, che viene accolta il 27 marzo; la prima rata viene pagata puntualmente. Il piano dell’accordo tiene conto della dilazione in corso. → Al 14 aprile esiste un provvedimento di rateizzazione efficace: il debito originario non è più esigibile nella sua forma iniziale. → Esito: la causa di esclusione dell’art. 94, comma 6, non opera; l’impresa resta in gara e l’accordo prosegue il suo corso. Differenza tra i due percorsi: nessun costo di esclusione, a fronte dell’onere della prima rata.

Simulazione 2 — Impugnare o lasciare consolidare l’atto

Dati di partenza. Avviso di accertamento esecutivo notificato il 9 gennaio 2026 per un’imposta di 41.906 euro. Termine per il ricorso: 60 giorni, quindi fino al 10 marzo 2026. L’impresa sta preparando un accordo di ristrutturazione e intende partecipare a due gare nel mese di maggio: la gara X, del valore di 312.400 euro, e la gara Y, del valore di 587.300 euro.

Percorso A — nessun ricorso. Il termine scade il 10 marzo senza impugnazione. → Dall’11 marzo la violazione è definitivamente accertata e supera la soglia di 5.000 euro. → Gara X: esclusione automatica. Gara Y: esclusione automatica. Il valore dell’appalto non conta.

Percorso B — ricorso tempestivo. Il 5 marzo l’impresa propone ricorso tributario; i termini di pagamento risultano comunque scaduti. → La violazione è grave ma non definitivamente accertata: si applica l’art. 95, comma 2, con valutazione della stazione appaltante parametrata al valore dell’appalto. → Gara X: 10% di 312.400 euro = 31.240 euro. Il debito (41.906 euro) supera la soglia percentuale → l’esclusione è possibile, ma non automatica, e richiede una valutazione motivata. → Gara Y: 10% di 587.300 euro = 58.730 euro. Il debito (41.906 euro) è sotto la soglia percentuale → la violazione non raggiunge la gravità rilevante (salvo diverse soglie del testo vigente dell’Allegato II.10). Costo dell’errore del Percorso A: due gare perse con certezza, contro una gara sicuramente accessibile e una da presidiare con argomenti. Il costo del ricorso, rappresentato dal contributo unificato tributario e dalla difesa tecnica, va confrontato con questo risultato.

Simulazione 3 — La rata saltata dopo l’aggiudicazione

Dati di partenza. Accordo di ristrutturazione omologato con transazione fiscale: il debito tributario originario di 142.610 euro viene ridotto e dilazionato con rate trimestrali di 8.742,15 euro. Al 30 giugno 2026 l’impresa ha già versato 46.300 euro. È aggiudicataria di un appalto con primo SAL atteso di 137.880 euro.

Percorso A — si rinvia la rata. La rata del 30 giugno non viene pagata, né nel termine di tolleranza previsto dall’art. 63, comma 4, CCII. → La transazione si risolve di diritto; i crediti tributari tornano esigibili secondo la disciplina della risoluzione, detratto quanto già pagato: ipoteticamente 142.610 − 46.300 = 96.310 euro. → In sede di verifica per la stipula o durante l’esecuzione emerge un debito definitivo ben oltre la soglia: rischio di revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto per perdita del requisito. → Al momento del pagamento del SAL, la verifica dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 può bloccare le somme fino a concorrenza del debito verso la riscossione. Costo dell’errore: potenzialmente l’intero contratto e il blocco di 96.310 euro dei 137.880 euro attesi, a fronte di una rata di 8.742,15 euro.

Percorso B — si interviene prima della scadenza. Il 10 giugno l’impresa, verificata la tensione di cassa, riprogramma i pagamenti ai fornitori non strategici e salda la rata; parallelamente valuta con i professionisti se ricorrono i presupposti per una modifica del piano. → Il requisito resta continuo; il SAL viene incassato senza blocchi.


La mappa degli errori

Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima ancora della procedura di crisi, altri quando l’accordo è già omologato e l’impresa si sente al sicuro. La tabella che segue li colloca lungo la linea del tempo e indica, per ciascuno, quanto spazio resta per rimediare. La colonna «rimedio possibile» va letta con prudenza: «parziale» significa che si può limitare il danno per le gare future, non recuperare la gara già persa.

Due osservazioni aiutano a leggerla. La prima: gli errori più costosi (n. 1, n. 2 e n. 4) hanno in comune una data — la scadenza delle offerte o la scadenza di una rata — e si prevengono con un semplice scadenzario condiviso tra amministratore, commercialista e legale. La seconda: gli errori n. 3 e n. 6 sono errori di rappresentazione, non di sostanza; l’impresa magari era in condizione di partecipare, ma lo ha dimostrato con documenti o dichiarazioni sbagliate. Sono quelli che si correggono più facilmente, a patto di accorgersene prima della firma del DGUE. L’errore n. 5, infine, è strutturale: nasce nel modo in cui è stato costruito l’accordo e richiede un intervento sul piano, non sulla documentazione di gara.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza principaleRimedio possibile
1. Considerarsi regolari dal deposito della domandaFirma del DGUE, prima dell’omologaEsclusione automatica ex art. 94, c. 6, ed escussione della garanzia provvisoriaParziale (solo per gare successive al perfezionamento dell’impegno)
2. Lasciare diventare definitivi gli atti impositiviNei 60 giorni dalla notifica dell’attoPassaggio dal regime dell’art. 95 a quello automatico dell’art. 94No per l’atto consolidato; sì con pagamento o rateizzazione accolta prima di nuove gare
3. Usare il certificato ex art. 364 CCII come prova per la garaPreparazione della documentazione di garaDichiarazione non corrispondente al fascicolo virtuale; esclusioneParziale (verifica corretta per le gare successive; ricorso solo se l’attestazione è errata)
4. Trascurare le rate dopo l’omologaEsecuzione dell’accordoRisoluzione della transazione, perdita della continuità del requisito, blocco dei pagamenti PASì se si interviene prima della risoluzione; parziale dopo
5. Transazione fiscale fragile / cram down improprioCostruzione del pianoMancata omologa, nessun impegno vincolante, rischio di liquidazione giudizialeParziale (nuova proposta, strumenti ponte)
6. Confondere accordo e concordatoScelta dello strumento e compilazione del DGUERinuncia a gare accessibili o dichiarazioni impreciseSì, con corretta qualificazione e documentazione

La checklist preventiva: dieci verifiche prima di presentare un’offerta

Questa lista è pensata per essere salvata e riutilizzata a ogni gara, da chi ha in corso o sta preparando un accordo di ristrutturazione dei debiti. Ogni voce è un’azione concreta, non un principio.

  • [ ] Annota la data esatta di scadenza delle offerte e trattala come la data di riferimento per ogni verifica fiscale e contributiva.
  • [ ] Scarica il prospetto aggiornato dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro pochi giorni dalla scadenza, ricordando che fotografa la situazione alla data di elaborazione.
  • [ ] Separa per ogni carico imposta, sanzioni e interessi, perché la soglia dei 5.000 euro si misura sull’imposta.
  • [ ] Classifica ogni carico: definitivo, impugnato tempestivamente, sospeso, annullato, rateizzato con provvedimento accolto, incluso in una transazione già perfezionata.
  • [ ] Verifica che ogni rateizzazione sia stata accolta con provvedimento prima della scadenza, e non soltanto richiesta.
  • [ ] Controlla lo stato della procedura di crisi: domanda depositata, adesione dell’Agenzia alla transazione, data della sentenza di omologa e data di iscrizione nel registro delle imprese.
  • [ ] Confronta il quadro emerso con il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364 CCII e con il piano dell’accordo, chiarendo ogni differenza prima della firma.
  • [ ] Verifica i tributi locali e la regolarità contributiva (DURC), che restano fuori dal perimetro del certificato dell’Agenzia e dalla transazione fiscale «tipica».
  • [ ] Controlla le scadenze delle rate della transazione nei sei mesi successivi e la loro copertura di cassa, considerando i tempi di incasso dei SAL.
  • [ ] Se partecipi in RTI, acquisisci dai partner la stessa documentazione, aggiornata alla medesima data.
  • [ ] Compila il DGUE solo dopo aver completato i punti precedenti, qualificando correttamente lo strumento di crisi utilizzato.
  • [ ] Conserva un fascicolo con tutti i documenti (provvedimenti, quietanze, sentenza di omologa, prospetti): servirà in sede di verifica o di eventuale contenzioso.

E se l’errore l’ho già fatto?

Chi arriva a questa sezione spesso ha già ricevuto un provvedimento di esclusione, una richiesta di chiarimenti della stazione appaltante o una comunicazione sulla risoluzione della transazione. È comprensibile sentirsi in trappola, ma è importante distinguere con lucidità ciò che è ormai perduto da ciò che si può ancora proteggere.

Prima via d’uscita: contestare l’esclusione quando i presupposti non ci sono davvero. L’automatismo dell’art. 94, comma 6, opera solo se il debito è effettivamente definitivo, supera la soglia calcolata al netto di sanzioni e interessi ed era esigibile alla data dell’offerta. Non sono rari i casi in cui l’attestazione include carichi sospesi, già annullati, rateizzati o pagati da terzi, oppure somma sanzioni e interessi all’imposta. Il Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 5553/2025 ha dato rilievo proprio all’estinzione del debito intervenuta prima della data rilevante. Il ricorso al TAR, nel rito degli appalti, va proposto entro 30 giorni: il termine è breve e la ricostruzione dei carichi va avviata subito. Poiché l’attestazione del fascicolo virtuale fa fede fino a querela di falso (Cons. Stato n. 2844/2026), l’impugnazione deve basarsi su documenti precisi e non su generiche contestazioni.

Seconda via d’uscita: separare la sorte della garanzia provvisoria da quella dell’esclusione. L’escussione è in linea generale conseguenza della legittima esclusione, ma la sua applicazione va comunque verificata in concreto: le vicende decise da TAR Puglia n. 1094/2025 e Consiglio di Stato n. 4190/2026 mostrano che su questo profilo il contenzioso resta aperto e va impostato con attenzione, ordinando correttamente le domande.

Terza via d’uscita: mettere in sicurezza le gare future. Anche quando la gara in corso è perduta, l’impresa può — e deve — rimuovere la causa di esclusione per le procedure successive: pagamento dei carichi sopra soglia, provvedimento di rateizzazione accolto, adesione dell’Agenzia alla transazione, omologa dell’accordo. L’Adunanza plenaria n. 7/2024 esclude l’effetto sanante retroattivo, non l’effetto per il futuro.

Quarta via d’uscita: intervenire sulla transazione prima che la risoluzione diventi irreversibile. Se una rata è saltata ma il termine di tolleranza dell’art. 63, comma 4, CCII non è ancora decorso, pagare subito è la mossa che conserva l’accordo e il requisito. Se la risoluzione si è già verificata, occorre valutare con urgenza gli strumenti del Codice della crisi — dalla modifica del piano a un nuovo percorso di regolazione, anche attraverso la composizione negoziata — tenendo presente che ogni scelta ha conseguenze specifiche sulle gare.

Quinta via d’uscita: riqualificare la procedura quando è stata rappresentata male. Se l’impresa ha rinunciato a gare pensando di non poter partecipare, o ha dichiarato in modo impreciso la propria situazione, il rimedio è una rappresentazione corretta e documentata nelle procedure successive, supportata dagli atti della procedura di crisi.

Dove invece la preclusione è definitiva: l’atto impositivo non impugnato nei termini non torna contestabile per effetto di una rateizzazione (TAR Sardegna n. 962/2025); la regolarizzazione intervenuta dopo la scadenza delle offerte non salva la gara in corso (Ad. plen. n. 7/2024; Cons. Stato n. 8187/2025); la questione di costituzionalità sulla soglia dei 5.000 euro è stata respinta (Corte cost. n. 138/2025). Resta aperto il fronte europeo sollevato dal TAR Lazio con l’ordinanza n. 3112/2025, da monitorare, ma su cui oggi non è prudente costruire una strategia.

Un fronte da non dimenticare: la regolarità contributiva. Tutto quanto detto per il Fisco vale, con regole proprie, anche per i contributi previdenziali: l’art. 94, comma 6, del Codice dei contratti richiama espressamente anche gli obblighi contributivi, e la verifica passa per il DURC. Chi ha rimediato sul fronte tributario ma ha lasciato scoperti i debiti verso l’ente previdenziale non ha chiuso il problema. Nell’accordo di ristrutturazione, l’art. 63 CCII consente di includere nella transazione anche i crediti contributivi: la proposta all’ente previdenziale va quindi costruita in parallelo con quella all’Agenzia delle Entrate, con le stesse attenzioni ai tempi di perfezionamento.

Un ultimo consiglio di metodo. Dopo un’esclusione, la tentazione è concentrare tutte le energie sul ricorso. L’esperienza insegna che è più utile aprire subito due cantieri paralleli: uno difensivo, sulla gara persa, e uno preventivo, su tutte le gare dei mesi successivi. Il primo ha esiti incerti e tempi giudiziari; il secondo dipende quasi interamente dall’impresa e dai suoi consulenti, e spesso vale di più.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

«Ho depositato la domanda di accordo una settimana prima della scadenza della gara e ho dichiarato di essere regolare. È finita?»

Non necessariamente, ma la posizione è delicata. Bisogna verificare se, alla data dell’offerta, esistevano carichi definitivi superiori a 5.000 euro di imposta non coperti da pagamento, rateizzazione accolta o transazione già perfezionata. Se il quadro reale era sotto soglia, o i carichi erano sospesi o rateizzati, non c’è causa di esclusione. Se invece il debito era definitivo e scoperto, la gara è a forte rischio e conviene prepararsi sia alla difesa sia alla messa in sicurezza delle procedure successive.

«Non ho impugnato un avviso di accertamento perché stavo negoziando con l’Agenzia. Posso ancora rimediare?»

Sull’atto in sé, se il termine per il ricorso è scaduto, la definitività non si recupera con una rateizzazione. Si può però verificare se la notifica sia stata regolare, se ricorrano i presupposti per un annullamento in autotutela o se l’importo effettivamente dovuto, al netto di sanzioni e interessi, sia diverso da quello indicato. Per le gare future, la strada è il pagamento, la rateizzazione accolta o il perfezionamento della transazione fiscale prima della scadenza delle offerte.

«Ho il certificato dei carichi pendenti rilasciato per il tribunale: posso usarlo in gara?»

No come prova della regolarità ai fini degli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti. Il certificato unico ex art. 364 CCII è utilizzabile solo per le procedure del Codice della crisi. È però molto utile come base di confronto per ricostruire la propria posizione prima di compilare il DGUE.

«L’accordo è stato omologato, ma ho saltato una rata della transazione fiscale. Perdo l’appalto già aggiudicato?»

Dipende dai tempi. Se il margine di tolleranza previsto dall’art. 63, comma 4, CCII non è ancora decorso, il pagamento immediato evita la risoluzione di diritto e conserva la continuità del requisito. Se la risoluzione si è verificata e il debito tornato esigibile è definitivo e sopra soglia, il rischio di perdere l’aggiudicazione o il contratto è concreto, come mostra la sentenza del Consiglio di Stato n. 8187/2025. In questo caso è necessario agire subito sia sul fronte della crisi sia su quello dell’appalto.

«Essere in accordo di ristrutturazione mi impedisce di partecipare alle gare?»

No. L’accordo di ristrutturazione non è tra le cause di esclusione dell’art. 94, comma 5, del Codice dei contratti, che riguarda liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo; e le cause di esclusione sono tassative (art. 10 D.Lgs. 36/2023; Cons. Stato n. 5393/2023). Restano però integralmente applicabili le verifiche sulla regolarità fiscale e contributiva.

«Il tribunale non ha omologato l’accordo con il cram down fiscale. Che cosa rischio?»

Senza omologa non esiste alcun impegno vincolante verso il Fisco, quindi ai fini delle gare la situazione torna quella di partenza. Inoltre, su ricorso dei soggetti legittimati, il rigetto può portare all’apertura della liquidazione giudiziale, che è causa di esclusione. È il momento di valutare con urgenza impugnazioni, nuove proposte o strumenti alternativi, senza lasciar decorrere i termini.


Gli errori davanti ai giudici: che cosa è successo a chi li ha commessi

Le pronunce che seguono sono state selezionate perché documentano, in modo diretto, le conseguenze dei comportamenti descritti in questa guida. I principi sono riformulati in parole nostre; per l’applicazione a un caso concreto va sempre letto il testo integrale del provvedimento.

1. Corte costituzionale, sentenza n. 138/2025 (pubblicata il 30 luglio 2025) Principio: la soglia fissa di 5.000 euro per l’esclusione in caso di violazioni fiscali definitivamente accertate non è irragionevole; il regime delle violazioni ancora contestate non è un valido termine di confronto. La Corte ha però invitato il legislatore a considerare una soglia diversa e la non esclusione di chi paga tempestivamente. Rilevanza: chi ha lasciato consolidare il debito (errore n. 2) non può contare su una dichiarazione di illegittimità dell’automatismo.

2. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 24 aprile 2024, n. 7 Principio: i requisiti generali devono essere posseduti senza interruzioni dalla scadenza delle offerte fino alla stipula e durante l’esecuzione; le regolarizzazioni successive non sanano la gara in corso. Rilevanza: è il fondamento delle conseguenze degli errori n. 1 e n. 4.

3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 ottobre 2025, n. 8187 Principio: se un debito tributario diventa definitivo durante la procedura, la causa di esclusione opera automaticamente e una rateizzazione chiesta dopo non la elimina; l’aggiudicazione va annullata. Rilevanza: mostra che cosa accade a chi trascura la propria posizione fiscale dopo l’offerta (errore n. 4).

4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26 maggio 2026, n. 4230 Principio: la certificazione dell’amministrazione fiscale deve coprire tutto il periodo rilevante a partire dall’offerta; la perdita del requisito in corso di gara resta preclusiva. Rilevanza: rafforza la necessità di verifiche documentali aggiornate (errori n. 3 e n. 4).

5. Consiglio di Stato, sentenza n. 2844/2026 Principio: l’attestazione di regolarità fiscale e contributiva acquisita tramite fascicolo virtuale fa fede fino a querela di falso, vincola la stazione appaltante e non richiede un contraddittorio preventivo sull’esito negativo. Rilevanza: chi si affida a documenti diversi, come il certificato ex art. 364 CCII, non ha spazi per «spiegare» dopo (errore n. 3).

6. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26 giugno 2025, n. 5553 Principio: la definitività della violazione va ricostruita tenendo conto anche della disciplina dell’autotutela tributaria e delle vicende estintive del debito intervenute prima della data rilevante, come il pagamento eseguito dal terzo pignorato. Rilevanza: offre una via di difesa a chi è stato escluso sulla base di un quadro fiscale non aggiornato («E se l’errore l’ho già fatto?»).

7. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25 maggio 2026, n. 4190 Principio: in una controversia su esclusione per debito fiscale definitivo e successiva istanza di rateizzazione, il giudice si è pronunciato sulla escussione della cauzione provvisoria, dopo che l’impresa aveva rinunciato a contestare l’esclusione alla luce della sentenza costituzionale n. 138/2025. Rilevanza: documenta il costo accessorio dell’errore n. 1, cioè la perdita della garanzia.

8. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31 maggio 2023, n. 5393 Principio: l’accordo di ristrutturazione dei debiti non è causa di esclusione, perché le cause escludenti sono tassative e non si estendono per analogia. Rilevanza: smentisce l’equivoco dell’errore n. 6 e protegge le imprese che vogliono continuare a lavorare con la PA.

9. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6 ottobre 2023, n. 8715 Principio: la vicenda riguardava un’impresa passata dal concordato con riserva al deposito di un accordo di ristrutturazione durante la gara; il giudice ha esaminato la rilevanza della rappresentazione di tale mutamento nella documentazione di partecipazione. Rilevanza: mostra quanto sia importante qualificare con esattezza lo strumento di crisi nel DGUE (errore n. 6).

10. TAR Puglia, sez. III, sentenza 24 settembre 2025, n. 1094 Principio: un debito fiscale definitivo superiore a 5.000 euro impone l’esclusione anche se l’impresa presenta dopo un’istanza di rateizzazione; l’escussione della garanzia provvisoria è conseguenza dovuta. Rilevanza: è il caso tipico dell’errore n. 1, con debito di circa 17.000 euro ed esclusione dopo l’aggiudicazione.

11. TAR Sardegna, sentenza n. 962/2025 Principio: la rateizzazione non muta la natura del debito né riapre i termini di impugnazione; la conoscenza dell’atto e l’inerzia successiva lo rendono definitivo; la decadenza da precedenti rateizzazioni può fondare un giudizio di inaffidabilità. Rilevanza: documenta le conseguenze degli errori n. 2 e n. 4.

12. TAR Campania, Salerno, sentenza 9 settembre 2024, n. 1641 Principio: l’impegno vincolante a pagare, che neutralizza la rilevanza del debito, si realizza con un accordo di ristrutturazione o con una rateizzazione; per la rateizzazione occorre però il provvedimento di accoglimento prima della scadenza del termine di gara, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato sulla novazione del debito. Rilevanza: è la pronuncia che collega direttamente l’accordo di ristrutturazione alle cause di esclusione fiscale (errore n. 1).

13. TAR Lazio, ordinanza n. 3112/2025 Principio: il giudice ha sollevato dubbi sulla compatibilità con la direttiva 2014/24/UE e con il principio di proporzionalità dell’esclusione automatica senza possibilità di regolarizzazione in corso di gara, e delle regole sui raggruppamenti. Rilevanza: un fronte aperto da monitorare, non una base su cui fondare scelte rischiose (errore n. 4, profilo RTI).

14. Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza 7 dicembre 2025, n. 31892 Principio: l’omologazione forzosa dell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale non è possibile se mancano adesioni di creditori anteriori e l’accordo poggia solo su crediti sorti nella procedura. Rilevanza: spiega perché un cram down «di comodo» lascia l’impresa senza impegno vincolante (errore n. 5).

15. Corte di Cassazione, sentenza 26 febbraio 2026, n. 4365 Principio: chiedere il cram down fiscale senza un numero congruo di creditori aderenti integra un uso distorto dello strumento. Rilevanza: conferma i limiti dell’errore n. 5.

16. Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 2026, n. 5309 Principio: la Corte ha definito i presupposti di applicazione delle soglie minime di pagamento introdotte dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 nelle transazioni fiscali inserite negli accordi con omologazione forzosa. Rilevanza: chi imposta la proposta al Fisco senza verificare quali soglie si applicano rischia la mancata omologa (errore n. 5).

17. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 9 marzo 2026, n. 5310 Principio: la Corte ha precisato chi sia legittimato a proporre reclamo contro la sentenza che decide sull’omologazione dell’accordo di ristrutturazione. Rilevanza: incide sulla stabilità dell’omologa su cui l’impresa conta per partecipare alle gare (errore n. 5).


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora su due piani insieme: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il danno si è già verificato, verificare con rigore che cosa si può ancora recuperare. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo la posizione fiscale reale alla data della gara. Incrociamo prospetti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, certificato unico ex art. 364 CCII e piano dell’accordo, separando imposta, sanzioni e interessi e classificando ogni carico come definitivo, contestato, sospeso o rateizzato.
  2. Costruiamo il calendario gare–procedura. Mettiamo in fila le scadenze dei bandi di interesse e le tappe dell’accordo (deposito, adesione dell’Agenzia, omologa, iscrizione) e indichiamo per ciascuna gara quale strumento sarà già perfezionato.
  3. Esaminiamo ogni atto impositivo entro i termini. Valutiamo i vizi, decidiamo con l’impresa se impugnare, aderire, definire o pagare, e coordiniamo la scelta con i suoi effetti sul regime degli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti.
  4. Impostiamo gli strumenti «ponte». Quando la gara scade prima dell’omologa, verifichiamo la praticabilità di pagamenti mirati o di una rateizzazione da ottenere con provvedimento di accoglimento prima della scadenza delle offerte.
  5. Progettiamo la transazione fiscale a prova di omologa. Lavoriamo sul consenso dei creditori anteriori, sul confronto con l’alternativa liquidatoria e sulla verifica delle soglie minime di pagamento applicabili, alla luce della giurisprudenza di Cassazione più recente.
  6. Verifichiamo il DGUE prima della firma. Controlliamo la corretta qualificazione dello strumento di crisi e la coerenza delle dichiarazioni fiscali e contributive con la documentazione, anche per i partner di un raggruppamento.
  7. Presidiamo l’esecuzione dell’accordo. Monitoriamo le scadenze della transazione rispetto ai flussi attesi dagli appalti e, se emerge un rischio di inadempimento, analizziamo tempestivamente gli strumenti di modifica del piano previsti dal Codice della crisi.
  8. Quando il termine è scaduto, verifichiamo se l’esclusione regge. Analizziamo l’attestazione acquisita dalla stazione appaltante, cerchiamo carichi sospesi, pagati, annullati o calcolati includendo sanzioni e interessi, e valutiamo il ricorso al TAR nel termine di 30 giorni.
  9. Difendiamo l’impresa fino all’ultimo grado. Seguiamo il contenzioso sull’esclusione e sulla garanzia provvisoria dal TAR al Consiglio di Stato, e le impugnazioni sull’omologa dell’accordo fino alla Corte di Cassazione, con la stessa linea difensiva.
  10. Riprogettiamo la strategia dopo un insuccesso. Se l’omologa è negata o la transazione si risolve, valutiamo nuovi percorsi di regolazione della crisi, compresa la composizione negoziata, misurandone l’impatto sulle gare future.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di avvocato cassazionista: quando l’errore va riparato nei gradi successivi — davanti al Consiglio di Stato per l’esclusione dalla gara o davanti alla Corte di Cassazione per l’omologa dell’accordo — l’impresa non deve cambiare difensore né ricominciare da capo. La strategia impostata nell’analisi iniziale resta la stessa fino all’ultima istanza. Accanto a questa, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere la procedura di ristrutturazione dall’interno, e il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario permette di ricostruire i carichi fiscali con precisione tecnica.

Sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi presidiano termini, atti e contenzioso; i secondi ricostruiscono debiti, piano e flussi di cassa. Un’unica squadra, un’unica strategia.


Chiusura

Accordo di ristrutturazione e appalti pubblici possono convivere, e anzi spesso devono farlo: i contratti con la pubblica amministrazione sono la leva che rende credibile il risanamento. Ma convivono solo se si rispettano le date, si scelgono i documenti giusti e si tratta la regolarità fiscale come un requisito da mantenere ogni giorno, non come una casella da barrare una volta.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da competenze che coprono esattamente i suoi tre lati: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per costruire e condurre il percorso di ristrutturazione; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per ricostruire e negoziare il debito fiscale; l’abilitazione di avvocato cassazionista per difendere l’impresa nelle impugnazioni, dal TAR fino al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare ogni carico, verificare ogni termine e costruire con l’impresa la strategia più solida possibile.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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