Esco Ed Efficienza Energetica Con Crediti Fiscali Incagliati: Accordo Di Ristrutturazione O Concordato Minore?

Nella grande maggioranza dei casi, una ESCo con il cassetto fiscale pieno e la cassa vuota non finisce in liquidazione perché i crediti erano “sbagliati”: ci finisce perché ha scelto lo strumento di regolazione della crisi prima di aver misurato ciò che i crediti valgono davvero e ciò che l’impresa è, dal punto di vista dimensionale, agli occhi del Codice della crisi. È una differenza che sembra formale e non lo è: decide se la porta da spingere è quella dell’accordo di ristrutturazione dei debiti oppure quella del concordato minore, e sbagliare porta significa, quasi sempre, perdere mesi e misure protettive che non torneranno.

Il modello economico della Energy Service Company è, per costruzione, esposto a questo tipo di errore. La ESCo anticipa l’investimento, si assume il rischio del risultato energetico e recupera la propria marginalità nel tempo: quando una parte rilevante del corrispettivo è stata incassata sotto forma di sconto in fattura o di credito d’imposta acquisito e quel credito non trova più un cessionario capiente, il bilancio resta apparentemente solido e la tesoreria si svuota. Da lì in poi ogni decisione va presa con il calendario in mano.

Questi sono i sei errori che, nell’esperienza dei procedimenti che hanno riguardato imprese di efficienza energetica con crediti bloccati, si ripetono con più frequenza e costano di più:

  1. Scegliere lo strumento (accordo o concordato minore) prima di aver verificato le soglie dimensionali dell’art. 2 CCII.
  2. Portare nel piano i crediti fiscali incagliati al loro valore nominale.
  3. Non distinguere il credito “incagliato” dal credito esposto a contestazione o a sequestro.
  4. Costruire l’accordo di ristrutturazione contando sul cram down fiscale senza adesioni private reali.
  5. Sbagliare la sequenza dei tempi: novanta giorni della transazione fiscale, iscrizione al registro delle imprese, misure protettive.
  6. Trattare creditori, prelazioni e contratti EPC in corso come se il piano fosse una trattativa privata.

Lo Studio Monardo lavora esattamente sul crinale dove questi errori si commettono. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a operare nello strumento che quasi sempre precede o affianca la scelta tra accordo e concordato minore; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e questo significa conoscere dall’interno la procedura di concordato minore e il ruolo che vi svolge l’Organismo di composizione della crisi; coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è la combinazione necessaria quando l’attivo del piano è fatto di crediti d’imposta e il passivo è in larga parte erariale e bancario. Non è una specializzazione dichiarata: è la sovrapposizione precisa tra le abilitazioni certificate dell’Avvocato e la materia di questo articolo.

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Errore n. 1 — Scegliere lo strumento prima di aver misurato le soglie dimensionali

L’errore

La ESCo ha tre bilanci con ricavi contenuti, un attivo modesto perché i crediti fiscali sono stati in parte già ceduti e un indebitamento gonfiato dai debiti verso fornitori e dall’IVA non versata. Il consulente osserva la dimensione “piccola” dell’impresa e imposta un concordato minore, perché sembra la procedura più snella e meno costosa. Nessuno mette in fila, esercizio per esercizio, i tre parametri dell’art. 2 del Codice della crisi.

Perché è un errore

L’accesso agli strumenti non dipende dall’impressione di grandezza dell’impresa ma da una definizione normativa puntuale. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII qualifica come impresa minore quella che presenta congiuntamente tre caratteristiche: un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro in ciascuno dei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi non superiori a 200.000 euro annui nello stesso periodo e un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro. I requisiti operano in modo cumulativo: basta superare una sola soglia per uscire dall’area dell’impresa minore.

La conseguenza è speculare. <cite index=”54-1″>Gli accordi di ristrutturazione sono aperti all’imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, ma non si applicano all’impresa minore</cite>. <cite index=”46-1″>Gli accordi di ristrutturazione sono accessibili all’imprenditore anche non commerciale, purché non rientri nell’area dell’impresa minore; il concordato minore e la liquidazione controllata appartengono invece alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dagli artt. 65 e seguenti CCII</cite>. E, all’opposto, il concordato minore ex art. 74 CCII è riservato ai debitori indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII in stato di sovraindebitamento, con la sola esclusione del consumatore: <cite index=”49-1″>tra questi rientrano non soltanto il professionista, l’imprenditore minore o agricolo e la start-up innovativa, ma anche ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale</cite>.

Una ESCo costituita in forma di S.r.l. che superi anche una sola soglia è impresa commerciale non minore: è esposta alla liquidazione giudiziale e ragiona in termini di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione. <cite index=”52-1″>Una impresa sotto soglia, invece, non può essere dichiarata in liquidazione giudiziale, ma può essere sottoposta a liquidazione controllata su istanza di un creditore quando i debiti scaduti e non pagati risultano non inferiori a 50.000 euro</cite>.

Le conseguenze

La prima è la più brutale: la domanda proposta al di fuori del perimetro soggettivo è inammissibile, e l’inammissibilità travolge anche le misure protettive eventualmente ottenute, riaprendo immediatamente la strada alle iniziative esecutive e alle istanze dei creditori. Nel frattempo i termini sono corsi, i fornitori hanno perso pazienza e la posizione negoziale si è deteriorata.

La seconda è meno visibile ma altrettanto seria: il tempo consumato in una procedura sbagliata è tempo sottratto alla composizione negoziata, che avrebbe potuto congelare la situazione mentre si costruiva lo strumento corretto. La terza riguarda la credibilità: un tribunale che dichiara inammissibile una domanda per difetto di requisito soggettivo valuterà con maggiore severità la successiva.

Cosa fare invece

Prima di qualunque scelta va costruito un prospetto triennale che metta a confronto, esercizio per esercizio, attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti complessivi con le tre soglie dell’art. 2, lett. d), CCII, allegando i bilanci depositati e la situazione debitoria aggiornata. È un lavoro di due giorni che decide l’intera architettura della procedura. Per la ESCo, in particolare, il calcolo dell’attivo va fatto con attenzione ai crediti d’imposta iscritti: la loro classificazione contabile può far superare la soglia dei 300.000 euro anche quando l’impresa non ha liquidità.

Se dal prospetto emerge che l’impresa non è minore, il campo si restringe a composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e concordato preventivo. Se invece tutte e tre le soglie sono rispettate, l’accordo di ristrutturazione non è praticabile e il perimetro diventa quello del sovraindebitamento: concordato minore e, in mancanza di alternative, liquidazione controllata.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’onere di dimostrare di essere impresa minore grava sul debitore, non sul creditore che chiede la liquidazione giudiziale. E c’è un profilo che continua a generare contenzioso: la cancellazione dal registro delle imprese. L’art. 33, comma 4, CCII sancisce l’inammissibilità della domanda di concordato minore per l’imprenditore cancellato, e la giurisprudenza si è divisa sull’estensione della preclusione. <cite index=”6-1″>La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza n. 306 del 6 ottobre 2025, ha affrontato l’ammissibilità della domanda di concordato minore proposta da un imprenditore individuale cessato e cancellato dal registro delle imprese, in un contesto in cui un indirizzo limita la portata preclusiva della norma ai soli imprenditori collettivi</cite>; <cite index=”9-1″>la Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 14 luglio 2025, si è pronunciata sulla questione se il divieto riguardi solo il concordato in continuità o valga anche per quello liquidatorio</cite>. Tradotto in pratica: chiudere la partita IVA e cancellare la ESCo dal registro delle imprese “per fermare i costi” prima di depositare la domanda può precludere l’accesso alla procedura. Prima si deposita, poi si valuta la cessazione.


Errore n. 2 — Portare nel piano i crediti fiscali incagliati al valore nominale

L’errore

Il cassetto fiscale della ESCo mostra un credito residuo di oltre un milione di euro, ripartito in rate annuali. Nel piano quel milione entra come attivo, e il piano “chiude”. Nessuno scrive quanto di quel milione sia effettivamente monetizzabile, entro quando, e a quale sconto: si assume implicitamente che un credito fiscale valga cento perché cento c’è scritto.

Perché è un errore

Il credito d’imposta derivante dalle opzioni dell’art. 121 del D.L. 34/2020 non è denaro: è una posizione utilizzabile in compensazione secondo un piano di rate annuali, oppure cedibile se esiste un cessionario capiente disposto ad acquistarla. Dal 17 febbraio 2023, con il D.L. 11/2023, il legislatore ha bloccato in via generale le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, salvo deroghe: il mercato secondario si è progressivamente prosciugato e la capienza fiscale dei potenziali acquirenti è diventata la variabile critica. <cite index=”25-1″>Quando la banca cessionaria non utilizza o non intende acquistare il credito, il cedente si trova in una situazione difficile perché il credito rimane intrappolato nella piattaforma; dal 2023 è stata introdotta la possibilità di utilizzare i crediti incagliati in compensazione con le ritenute sui redditi da lavoro dipendente operate dai datori di lavoro</cite>.

Il punto giuridico è che l’attestazione del professionista indipendente, negli accordi di ristrutturazione, deve riguardare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento all’idoneità di assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. Nel concordato minore, l’analogo presidio è la relazione dell’OCC, che deve esprimersi sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Un attivo sovrastimato rende entrambi i documenti indifendibili.

Le conseguenze

Un piano fondato su crediti fiscali valorizzati al nominale è un piano non fattibile, e la non fattibilità è rilevabile dal tribunale in sede di ammissione e di omologazione, con esito di rigetto e consecuzione verso la procedura liquidatoria. Nel concordato minore la questione si intreccia con il giudizio di convenienza: se l’attivo è gonfiato, il confronto con la liquidazione controllata è falsato e viene meno il presupposto stesso dell’omologazione.

C’è poi un effetto differito. Se il piano viene omologato su numeri ottimistici e poi i crediti non si monetizzano, l’inadempimento apre alla revoca dell’omologazione e, per l’accordo di ristrutturazione, si pone il problema del rientro dei crediti nel loro valore originario. <cite index=”12-1″>La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 dicembre 2024, n. 32996, in tema di accordi di ristrutturazione seguiti da dichiarazione di fallimento intervenuta dopo l’omologazione, ha affermato l’ammissione dei crediti allo stato passivo nel loro ammontare iniziale, con detrazione degli importi conseguenti ai pagamenti nel frattempo intervenuti</cite>: la falcidia, in altri termini, non produce un effetto definitivo se l’accordo non regge.

Cosa fare invece

Il credito fiscale va portato nel piano a valore di realizzo, costruito su tre elementi documentati: il piano rate residuo estratto dalla piattaforma, la capienza fiscale propria dell’impresa anno per anno, e almeno una manifestazione di interesse o quotazione scritta di un potenziale acquirente. Dove la monetizzazione non è dimostrabile, il credito va appostato come risorsa eventuale e il piano deve reggersi senza di essa, prevedendo semmai una clausola di miglior soddisfazione dei creditori in caso di realizzo.

Per una ESCo che abbia dipendenti, va sempre verificata la via della compensazione con le ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta, perché trasforma un credito fermo in una riduzione reale di uscite mensili. E va verificata la capienza compensativa complessiva rispetto ai debiti correnti che l’impresa continuerà a generare in continuità.

Il dettaglio che pochi conoscono

Le rate future non ancora utilizzabili hanno un profilo del tutto particolare anche sul piano sanzionatorio. <cite index=”59-1″>Vi è una parte di credito che, corrispondendo a rate annuali utilizzabili solo a decorrere dagli anni successivi, risulta alla data della contestazione certamente non utilizzata in compensazione da parte del fornitore o degli eventuali cessionari; criticità analoghe emergono anche per le rate già teoricamente utilizzabili, perché potrebbe non essersi verificato alcun concreto utilizzo, ad esempio perché i crediti sono sottoposti a sequestro penale o perché le banche cessionarie non hanno ancora ottenuto il nulla osta all’utilizzo</cite>. Significa che il valore del credito, nel piano, va spacchettato per annualità e per stato giuridico: rate disponibili, rate future, rate vincolate. Un unico numero aggregato non dice nulla e non convince nessun attestatore serio.


Errore n. 3 — Confondere il credito “incagliato” con il credito esposto a contestazione o sequestro

L’errore

Nel piano i crediti fiscali vengono trattati tutti allo stesso modo: fermi, ma sani. Nessuno separa le posizioni acquisite da cantieri con asseverazioni solide da quelle provenienti da catene di cessione in cui la ESCo è intervenuta come cessionaria di secondo o terzo passaggio, magari su lavori altrui, comprando a sconto. Quelle posizioni entrano nel piano come le altre.

Perché è un errore

Perché sono due beni giuridicamente diversi. Il credito “incagliato” è un credito esistente che non trova mercato. Il credito contestato è un credito che l’Amministrazione finanziaria può qualificare come non spettante o inesistente, con conseguenze radicalmente diverse. <cite index=”55-1″>Con l’ordinanza n. 24822 del 9 settembre 2025 la Corte di cassazione ha chiarito che i crediti d’imposta utilizzati in compensazione per un importo eccedente rispetto ai limiti normativamente previsti devono essere considerati inesistenti e non semplicemente non spettanti</cite>. La qualificazione non è un’etichetta: <cite index=”58-1″>l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti comporta pene più severe, da un anno e sei mesi a sei anni, rispetto ai crediti non spettanti, puniti da sei mesi a due anni</cite>, ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000.

Sul versante cautelare la situazione è ancora più netta. <cite index=”20-1″>La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6532 del 17 febbraio 2026, ha chiarito che il credito d’imposta ottenuto mediante condotte fraudolente è inesistente e la sua circolazione rappresenta la proiezione cartolare del profitto derivante dalla truffa, con la conseguenza che sia il credito sia la sua monetizzazione possono essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria e di sequestro preventivo impeditivo diretto a evitare l’utilizzo del credito inesistente</cite>. <cite index=”21-1″>La buona fede del cessionario che ha acquistato il bonus è del tutto irrilevante rispetto al sequestro impeditivo, e la Corte ha escluso la possibilità di sostituire il vincolo sul cassetto fiscale con una garanzia fideiussoria, strumento non previsto e comunque inidoneo a impedire la circolazione e l’utilizzo del credito</cite>. <cite index=”23-1″>I cessionari in buona fede sono considerati essi stessi vittime dell’attività ingannevole, ma ciò non li esime dal subire il blocco dei crediti</cite>.

Non è un orientamento isolato. <cite index=”26-1″>Con la sentenza n. 3108 del 2024 la Cassazione ha stabilito che la disciplina speciale sulla cessione dei crediti dell’art. 121 del D.L. 34/2020, che limita la responsabilità del cessionario, non deroga né prevale sulle norme generali del codice di procedura penale in materia di misure cautelari reali</cite>. <cite index=”22-1″>Con la sentenza 7 marzo 2024, n. 9833, la Corte ha ribadito che la buona fede documentata ai sensi dell’art. 121, comma 6-bis, del D.L. 34/2020 evita il concorso nella violazione ma non mette al riparo dal sequestro preventivo, e che al terzo cessionario non resta che rivalersi nei confronti del cedente</cite>. <cite index=”58-1″>La sequestrabilità dei crediti derivanti dalle opzioni dell’art. 121 è del resto espressamente prevista dall’art. 28-ter del D.L. 4/2022, introdotto in sede di conversione dalla L. 25/2022, e la Cassazione, con la sentenza n. 36606/2022, ne ha riconosciuto valenza meramente ricognitiva di un potere già desumibile dai principi generali</cite>.

Le conseguenze

Un sequestro penale che colpisce i crediti dopo l’ammissione alla procedura azzera in un giorno la voce più consistente dell’attivo e rende il piano ineseguibile, senza che il debitore possa opporre la propria estraneità alla frode originaria. A valle, resta esposta anche la posizione tributaria: <cite index=”60-1″>quando l’Erario non riesca a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante dal beneficiario e il cessionario risulti concorrente nella violazione, quest’ultimo subisce il recupero in forza della responsabilità solidale espressamente prevista dall’art. 121, comma 6, del D.L. 34/2020, che richiede il concorso con dolo o colpa grave</cite>.

C’è infine la conseguenza che nessuno mette in conto: un credito sequestrato e poi dissequestrato non torna automaticamente utilizzabile. <cite index=”62-1″>L’eventuale dissequestro dei crediti da parte dell’Autorità giudiziaria non costituisce di per sé circostanza idonea a legittimarne l’utilizzo in compensazione, e in caso di utilizzo di crediti inesistenti interessati da un provvedimento di dissequestro gli organi di controllo procedono comunque alla contestazione delle violazioni</cite>.

Cosa fare invece

Il primo atto tecnico, prima ancora di redigere il piano, è una mappatura per singola posizione: origine del credito, catena delle cessioni, documentazione acquisita ai sensi dell’art. 121, comma 6-bis, stato del cantiere, presenza di verifiche, PVC, atti di recupero o procedimenti penali noti. Le posizioni vanno classificate in tre fasce — crediti solidi, crediti a rischio di contestazione, crediti già colpiti o verosimilmente colpibili — e solo la prima fascia entra nel piano come attivo pieno.

Sulle posizioni a rischio va valutata l’opportunità di un’interlocuzione preventiva con l’Ufficio e, dove ne ricorrano i presupposti, l’utilizzo degli istituti deflattivi prima che il debito si consolidi in cartella. Dove risulti già pendente un procedimento penale, la strategia concorsuale e quella cautelare vanno costruite insieme, non in sequenza.

Il dettaglio che pochi conoscono

La qualificazione del fatto sul piano penale è stata oggetto di una recentissima messa a punto. <cite index=”56-1″>Alle Sezioni Unite erano stati sottoposti due quesiti sulla costituzione di un credito d’imposta fittizio basato su fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lavori mai eseguiti o gonfiati, asseverazioni false e creazione sulla piattaforma dell’Agenzia delle entrate di un credito pronto per essere ceduto o compensato: si trattava di stabilire se la condotta rientri nell’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p. o nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.</cite>. La collocazione della condotta nella fattispecie più grave modifica la soglia di attenzione anche per chi è a valle della catena, perché amplia l’area del profitto confiscabile e, di riflesso, quella dei beni aggredibili. Chi ha acquistato crediti a forte sconto senza un fascicolo istruttorio documentato dovrebbe considerare questo profilo prima di depositare qualunque domanda.


Errore n. 4 — Costruire l’accordo di ristrutturazione contando sul cram down fiscale senza adesioni private reali

L’errore

Il passivo della ESCo è composto per due terzi da debiti erariali e contributivi. Il piano viene impostato così: si raccoglie qualche adesione tra i fornitori, si propone una transazione fiscale con una falcidia consistente e, se l’Agenzia non aderisce, si chiede al tribunale l’omologazione forzosa. In sostanza, l’accordo è costruito per superare il dissenso dell’Erario più che per ottenere il consenso dei creditori.

Perché è un errore

Perché l’accordo di ristrutturazione, ai sensi dell’art. 57 CCII, presuppone l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti: è, prima di tutto, uno strumento negoziale che chiede un consenso reale. Il cram down fiscale — introdotto per evitare che un diniego immotivato del creditore pubblico vanifichi un risanamento conveniente — non è un sostituto di quel consenso, ma un correttivo.

La Cassazione lo ha detto con chiarezza crescente. <cite index=”10-1″>Con l’ordinanza del 7 dicembre 2025, n. 31892, la Corte ha affermato che, perché una domanda di cram down possa essere accolta, occorre che sia intervenuto un accordo, seppure in termini percentuali insufficienti, con i creditori anteriori, e ha ritenuto inammissibile l’istanza di omologazione forzosa in presenza dei soli creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione</cite>. <cite index=”13-1″>Nella stessa direzione, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2025, n. 11218, ha richiesto, per il regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024, che sia intervenuto un accordo, ancorché percentualmente non sufficiente, con i creditori diversi da quelli pubblici interessati alla proposta transattiva</cite>.

Il passo successivo è ancora più netto. <cite index=”11-1″>Con l’ordinanza del 26 febbraio 2026, n. 4365, la Cassazione ha stabilito che, in tema di accordi di ristrutturazione ex artt. 57 e 63 CCII, in assenza di adesione dell’Agenzia delle entrate quale unico creditore interessato e in presenza di un numero assente o irrilevante di creditori aderenti, la richiesta di cram down integra un uso distorto dell’istituto; la verifica del giudice di merito sull’utilizzo dello strumento concorsuale con finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle dell’ordinamento si traduce in un’indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, ed è stata confermata la decisione di rigetto dell’omologazione di un piano che contemplava una mera falcidia dei crediti dell’Agenzia delle entrate imposta a quest’ultima</cite>.

Le conseguenze

Il rigetto dell’omologazione per uso distorto dell’accordo non è quasi mai recuperabile in Cassazione, perché la valutazione del tribunale è qualificata come indagine di fatto e resta sindacabile soltanto nei limiti del vizio di motivazione: significa che l’errore di impostazione commesso in partenza diventa definitivo. Alla caduta dell’accordo seguono la perdita delle misure protettive, la riattivazione delle azioni esecutive e, con ogni probabilità, il ricorso di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Va aggiunto un profilo spesso trascurato: anche quando il cram down è praticabile, il trattamento del credito pubblico non è libero. <cite index=”12-1″>La Cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2024, n. 34842, in tema di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, ha affermato la necessità del rispetto della regola della relative priority rule nel trattamento dei crediti tributari e contributivi</cite>.

Cosa fare invece

L’accordo va costruito partendo dai creditori privati: prima si raccolgono adesioni consistenti tra banche, fornitori strategici e finanziatori dell’operazione EPC, poi si costruisce la proposta all’Erario come completamento di un consenso già formato, non come suo surrogato. Se l’analisi preliminare mostra che le adesioni private non supereranno una quota significativa, l’accordo di ristrutturazione non è lo strumento adatto e occorre spostarsi su altri percorsi: il concordato preventivo, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o, per l’impresa minore, il concordato minore.

È qui che la scelta va affidata a chi conosce entrambi i versanti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la valutazione sulla tenuta di un accordo che dipende dal consenso di banche e Agenzia delle entrate richiede esattamente la combinazione tra lettura concorsuale, lettura bancaria e lettura tributaria del passivo, e la capacità di prevedere come una decisione di merito reggerebbe nei gradi successivi.

Vanno inoltre considerate le varianti dell’istituto: gli accordi agevolati, che abbassano la soglia di adesione al trenta per cento a condizione che non si chiedano misure protettive e che i creditori non aderenti siano pagati integralmente senza dilazione, e gli accordi a efficacia estesa, che consentono di estendere gli effetti ai non aderenti di una categoria omogenea al raggiungimento del settantacinque per cento dei crediti di quella categoria. Per una ESCo con pochi creditori finanziari concentrati, la seconda variante è spesso più realistica dell’accordo ordinario.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nell’accordo a efficacia estesa il perimetro del controllo giudiziale si allarga. <cite index=”16-1″>La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2026, n. 2817, in tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, ha chiarito che il commissario giudiziale nominato ha il compito di riferire su ogni aspetto, senza che le attestazioni del professionista indipendente producano preclusioni, e che il suo parere rileva ai fini delle decisioni dell’organo giudiziale</cite>. Chi imposta l’operazione contando sul fatto che l’attestazione “chiuda” il discorso sull’attivo si troverà davanti un organo che quell’attivo lo riesamina. Con crediti fiscali in bilancio, è la differenza tra un’omologazione e un rigetto.


Errore n. 5 — Sbagliare la sequenza dei tempi: novanta giorni, registro delle imprese, misure protettive

L’errore

La situazione precipita, arriva un pignoramento presso terzi su un conto e si decide di “andare in tribunale subito”. La proposta di transazione fiscale viene trasmessa e, poche settimane dopo, si deposita la domanda di omologazione perché non si può più aspettare. Oppure si deposita il ricorso e si pensa all’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese come a un adempimento successivo.

Perché è un errore

Perché nel diritto della crisi la sequenza degli atti è essa stessa un requisito di ammissibilità. La proposta di transazione sui crediti tributari e contributivi ex art. 63 CCII assegna all’Amministrazione un termine di novanta giorni per il riscontro, e quel termine deve essere consumato prima che il tribunale possa decidere. <cite index=”16-1″>Il Tribunale di Ivrea, con pronuncia del 7 gennaio 2026, ha affermato che, in mancanza di adesione già intervenuta, è necessario che il termine di novanta giorni concesso all’Amministrazione finanziaria sia decorso al momento del deposito della domanda di omologazione, con rigetto dell’istanza in caso di mancato rispetto</cite>. <cite index=”11-1″>Sulla decorrenza di quel termine si è pronunciata anche la Corte d’Appello di Ancona il 14 gennaio 2026</cite>. <cite index=”15-1″>Il Tribunale di Roma, già con provvedimento del 25 ottobre 2023, aveva affermato che il rispetto della tempistica prevista dagli artt. 63, secondo comma, e 44, primo comma, CCII è previsto a pena di inammissibilità</cite>.

Analogo rigore vale per la pubblicità dell’accordo. <cite index=”13-1″>La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2025, n. 11218, si è occupata della tempistica necessaria tra iscrizione nel registro delle imprese e deposito del ricorso in tribunale, quale presupposto perché l’accesso risulti consentito</cite>.

Le misure protettive hanno una disciplina altrettanto perentoria. Nella composizione negoziata, in particolare, <cite index=”53-1″>il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese: se il ricorso non viene depositato o l’udienza non viene fissata nei tempi di legge, le misure perdono efficacia; nel concordato con riserva, il termine fissato dal tribunale per il deposito della proposta e del piano è perentorio, e la mancata presentazione entro la scadenza porta alla declaratoria di inammissibilità e riapre la strada alla liquidazione giudiziale</cite>.

Va ricordato, per completezza, che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto: è l’unica finestra di sospensione, e non si applica indistintamente a tutti i termini della crisi d’impresa, molti dei quali hanno natura procedimentale e cadenze proprie.

Le conseguenze

Il deposito prematuro della domanda di omologazione, prima del decorso dei novanta giorni, espone a un rigetto che non dipende dal merito del piano: si perde l’omologazione avendo ragione sui numeri. E il rigetto non è neutro, perché nel frattempo la posizione debitoria è nota a tutti i creditori, che hanno avuto modo di organizzarsi.

La perdita delle misure protettive ha un effetto a cascata specifico per la ESCo: pignoramenti presso terzi sui corrispettivi degli EPC in corso, blocco dei conti su cui transitano i canoni di performance, escussione delle garanzie prestate verso i committenti. In un modello di business fondato sull’incasso differito, l’interruzione del flusso è il colpo decisivo.

Cosa fare invece

Prima di qualunque deposito va costruito un cronoprogramma a ritroso che fissi la data obiettivo dell’udienza di omologazione e collochi, risalendo, il decorso dei novanta giorni della transazione fiscale, l’iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione dell’istanza e il deposito del ricorso per le misure protettive. Ogni scadenza va accompagnata dalla prova documentale del suo rispetto, da allegare al fascicolo: attestazioni di invio, ricevute della piattaforma, visure camerali con data certa.

Quando la pressione esecutiva non consente di attendere i tempi fisiologici, lo strumento da attivare per primo è la composizione negoziata, che permette di chiedere misure protettive mentre si costruisce lo strumento definitivo. <cite index=”45-1″>Nella composizione negoziata l’imprenditore accede alla piattaforma telematica, deposita la documentazione richiesta e ottiene la nomina di un esperto indipendente che analizza la situazione, convoca i creditori e propone soluzioni: rinegoziazione dei contratti, inclusi quelli di fornitura energetica, moratoria dei debiti fiscali e previdenziali, cessione parziale dell’azienda o conferimento in un veicolo, accordo con i soci per l’apporto di capitale</cite>. Il correttivo del 2024 ha inoltre introdotto la possibilità di concludere, già in composizione negoziata, un accordo transattivo sui tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea: per una ESCo con un forte debito IVA, la distinzione è tutt’altro che teorica.

Il dettaglio che pochi conoscono

Le misure protettive possono essere richieste più di una volta, a determinate condizioni. <cite index=”15-1″>Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 12 febbraio 2025, ha ritenuto accoglibile una nuova istanza di riconoscimento delle misure protettive avanzata da un debitore che ne aveva già beneficiato in una precedente procedura archiviata per rinuncia, con durata compatibile con il termine di novanta giorni contemplato dall’art. 63 CCII, con quello dell’art. 57 CCII e con il limite massimo previsto dall’art. 8 CCII</cite>. Una prima istanza andata male non brucia necessariamente la possibilità di ottenere protezione una seconda volta, purché la nuova richiesta sia coerente con i limiti massimi di durata previsti dal Codice. È un margine che molti imprenditori ignorano e che, nelle crisi con crediti fiscali da monetizzare, può valere i mesi necessari a chiudere una cessione.


Errore n. 6 — Trattare creditori, prelazioni e contratti EPC come se il piano fosse una trattativa privata

L’errore

Nel concordato minore la ESCo propone di pagare integralmente due fornitori considerati indispensabili per completare i cantieri aperti, di falcidiare pesantemente l’Erario e di lasciare i chirografari a una percentuale simbolica. Il ragionamento è aziendale e comprensibile: senza quei due fornitori i lavori si fermano. Nessuno verifica se quella distribuzione rispetti l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Perché è un errore

Perché la proposta concordataria non è un contratto: è un atto soggetto a regole distributive inderogabili. <cite index=”5-1″>Con la sentenza n. 28574, pubblicata il 28 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, e ha precisato che il mancato rispetto delle regole in materia di prelazione costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio già in fase di ammissione, senza dover attendere il giudizio di omologazione</cite>. <cite index=”5-1″>La stessa pronuncia ha accentuato l’omogeneità tra concordato preventivo e concordato minore quando vengono in rilievo le regole della direttiva europea sulla ristrutturazione</cite>.

Alla regola distributiva si aggiunge, per il concordato minore liquidatorio, il requisito dell’apporto di risorse esterne. L’art. 74, comma 2, CCII richiede che tali risorse incrementino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, e la giurisprudenza ha cominciato a dare contenuto a quella formula: <cite index=”9-1″>il Tribunale di Verona, Sez. II civ., con decreto del 17 agosto 2025, ha affrontato specificamente il tema di quanto debba essere consistente l’incremento perché possa ritenersi apprezzabile</cite>. Sul versante della continuità, <cite index=”9-1″>il Tribunale di Forlì, con sentenza del 14 aprile 2025, ha ammesso la continuità anche indiretta, ad esempio attraverso l’affitto d’azienda a terzi</cite>: una via che per la ESCo può significare far proseguire gli EPC in essere attraverso un soggetto terzo senza disperdere il valore dei contratti.

C’è poi il presupposto soggettivo, spesso invocato a sproposito. <cite index=”9-1″>La Corte d’Appello di Genova, Sez. I civ., con decreto del 23 luglio 2025, ha statuito che, pur non essendo formalmente richiesta la meritevolezza nel concordato minore, non può essere ammesso alla procedura il debitore che abbia tenuto comportamenti gravemente colposi o addirittura fraudolenti</cite>. Ma il confine è più protettivo di quanto si creda: <cite index=”32-1″>il Tribunale di Locri, con pronuncia del 12 luglio 2025, ha affermato che il sistematico mancato versamento delle imposte non costituisce atto in frode</cite>.

Le conseguenze

Una proposta che violi l’ordine delle prelazioni è inammissibile e il vizio è rilevabile d’ufficio già in fase di ammissione: non c’è voto favorevole dei creditori che possa sanarlo, perché non è una questione di consenso ma di legalità della distribuzione. L’impresa perde la procedura all’ingresso, non all’uscita.

Sul piano operativo, il pagamento preferenziale di fornitori “strategici” al di fuori delle regole espone a un rischio ulteriore: essere qualificato come atto in frode ai creditori, con le conseguenze che ne derivano in termini di ammissibilità e, nei casi più gravi, di responsabilità degli amministratori. E i contratti EPC pendenti, se non gestiti espressamente nel piano, restano governati da clausole risolutive che i committenti possono attivare nel momento peggiore.

Cosa fare invece

La distribuzione va costruita partendo dall’ordine dei privilegi e non dalle esigenze industriali: prima si verifica quanto spetta a ciascuna categoria in base alla graduazione legale, poi si valuta se l’esigenza di continuità possa essere soddisfatta con strumenti leciti — finanza esterna dedicata, prededuzione autorizzata per i nuovi rapporti, affitto d’azienda — anziché con pagamenti preferenziali. Le risorse esterne apportate da soci o terzi, se correttamente qualificate, possono essere destinate in deroga alle regole ordinarie, e questo apre lo spazio per proteggere le relazioni industriali senza violare le prelazioni.

Per i contratti di Energy Performance Contracting in corso va predisposta una sezione autonoma del piano: elenco dei contratti, stato di avanzamento, obbligazioni di risultato ancora aperte, garanzie prestate, conseguenze della procedura sulle clausole risolutive, proposta di prosecuzione o di cessione. Il valore di una ESCo, in continuità, sta quasi interamente lì.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel concordato minore il silenzio dei creditori non equivale a dissenso. <cite index=”34-1″>Nel concordato minore il silenzio equivale ad adesione, secondo il meccanismo del silenzio-assenso previsto dall’art. 78 CCII, mentre se l’Erario esprime un dissenso esplicito si apre lo spazio per il cram down</cite>. <cite index=”30-1″>In una procedura recente l’adesione di nove creditori su undici ha condotto a una maggioranza dell’82,04 per cento, computando anche i voti espressi per silenzio-assenso, e la sentenza di omologa è stata pronunciata all’esito dell’udienza dell’8 gennaio 2026</cite>. Costruire la proposta sapendo che il non-voto lavora a favore del debitore cambia radicalmente la strategia di comunicazione ai creditori, e spiega perché, in presenza di un ceto creditorio frammentato di piccoli fornitori, il concordato minore può risultare più agevole dell’accordo di ristrutturazione, che invece pretende adesioni espresse per almeno il sessanta per cento dei crediti.


Gli errori in cifre: quanto costa ciascuna scelta sbagliata

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Non descrivono casi seguiti dallo Studio e non costituiscono previsione di esito: servono a rendere misurabile la differenza tra una scelta corretta e una scelta affrettata.

Simulazione 1 — La soglia superata per 112.000 euro

ESCo S.r.l. con tre esercizi chiusi: attivo patrimoniale 287.400 euro, 291.800 euro e 296.100 euro; ricavi lordi 183.600 euro, 191.200 euro e 197.400 euro; debiti complessivi, anche non scaduti, pari a 612.000 euro.

Attivo e ricavi restano sotto soglia in tutti e tre gli esercizi. I debiti superano il limite di 500.000 euro di 112.000 euro. Poiché i tre requisiti sono cumulativi, l’impresa non è minore: non può accedere al concordato minore e non può essere ammessa alla liquidazione controllata. Se deposita comunque un ricorso per concordato minore, la domanda è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva.

Ipotizziamo che l’errore venga scoperto in udienza, quattro mesi dopo il deposito. In quei quattro mesi sono decaduti i termini per attivare una composizione negoziata “fredda”, un creditore bancario ha già notificato un atto di precetto e due committenti hanno risolto gli EPC per l’inadempimento agli obblighi di manutenzione. Il costo dell’errore non è una sanzione: è la perdita del perimetro aziendale che avrebbe reso il risanamento possibile.

Scenario corretto: verificate le soglie, l’impresa avvia la composizione negoziata, ottiene misure protettive e costruisce in quattro mesi un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa sulla categoria dei creditori finanziari.

Simulazione 2 — Il credito fiscale che vale 1.187.000 e ne rende 640.000

Cassetto fiscale della ESCo: credito residuo 1.187.000 euro, ripartito in cinque rate annuali da 237.400 euro ciascuna. Capienza compensativa propria dell’impresa, stimata sui debiti fiscali e contributivi correnti prospettici: circa 96.000 euro annui. Manifestazione di interesse scritta di un intermediario per l’acquisto delle prime due rate a un valore del 68 per cento del nominale.

Valore realizzabile documentabile: 96.000 × 5 = 480.000 euro per via compensativa nell’arco del piano, più 322.864 euro dalla cessione delle prime due rate, che però riduce la base compensabile futura. Al netto delle sovrapposizioni e prudenzialmente, il valore di realizzo effettivo si colloca intorno a 640.000 euro, pari al 53,9 per cento del nominale.

Se il piano appostasse 1.187.000 euro, la soddisfazione promessa ai chirografari sarebbe sovrastimata di circa il 46 per cento. Un’attestazione costruita su quel numero non è difendibile e il piano è destinato a essere rigettato o, peggio, omologato e poi inadempiuto. Il costo dell’errore, qui, è la differenza tra un piano che regge cinque anni e un piano che si rompe al secondo esercizio, quando la falcidia non si consolida e i crediti tornano al valore originario.

Simulazione 3 — Il cram down chiesto con il 14,2 per cento di adesioni private

Passivo complessivo della ESCo: 2.180.000 euro. Credito erariale e contributivo: 1.410.000 euro, pari al 64,7 per cento. Creditori privati aderenti: 309.000 euro, pari al 14,2 per cento. Creditori privati non aderenti: 461.000 euro.

Sommando l’Erario, si supererebbe il 60 per cento richiesto dall’art. 57 CCII, e l’adesione pubblica sarebbe quindi astrattamente “determinante”. Ma le adesioni private si fermano al 14,2 per cento e la proposta consiste sostanzialmente in una falcidia dei crediti dell’Agenzia delle entrate. È lo scenario in cui la giurisprudenza di legittimità ravvisa un uso deviato dello strumento, con rigetto dell’omologazione e sindacato di legittimità limitato al vizio di motivazione.

Scenario alternativo: le stesse risorse vengono impiegate per portare le adesioni private al 41 per cento, riducendo la falcidia sui fornitori e concentrando la richiesta di dilazione sull’Erario. In questo caso l’accordo raggiunge la soglia con l’adesione pubblica e, in caso di diniego, la richiesta di omologazione forzosa si colloca dentro il perimetro tracciato dalle pronunce del 2025 e del 2026. La differenza tra i due scenari non è nei numeri complessivi, ma in come le risorse sono state distribuite prima del deposito.


La mappa degli errori

La tabella che segue serve a collocare ciascun errore nel momento in cui si commette e a capire se, dopo, esiste ancora un margine di recupero. È il modo più rapido per verificare a che punto del percorso ci si trova.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza principaleRimedio possibile
Scelta dello strumento senza verifica delle soglie ex art. 2 CCIIImpostazione iniziale, prima di ogni depositoInammissibilità per difetto di legittimazione soggettivaSì, se intercettato prima del deposito; parziale dopo
Cancellazione dal registro delle imprese prima del depositoDecisione aziendale pre-proceduraPreclusione dell’accesso al concordato minore ex art. 33, co. 4, CCIIParziale: orientamenti divergenti in giurisprudenza
Crediti fiscali valorizzati al nominaleRedazione del piano e dell’attestazionePiano non fattibile, rigetto o successiva revocaSì, se il piano viene rimodulato prima dell’omologazione
Mancata distinzione tra crediti solidi e crediti a rischioRedazione del pianoSequestro dell’attivo in corso di proceduraNo, se il sequestro è già intervenuto; parziale con piano alternativo
Cram down chiesto senza adesioni private significativeRaccolta delle adesioni, prima del depositoRigetto dell’omologazione per uso distorto dell’istitutoParziale: riconversione verso altro strumento
Deposito della domanda prima dei 90 giorni ex art. 63 CCIIDeposito del ricorso di omologazioneRigetto dell’istanza per violazione della sequenzaSì, con nuovo deposito nei tempi corretti, se la protezione regge
Mancato deposito del ricorso per le misure protettive lo stesso giornoAvvio della composizione negoziataPerdita di efficacia delle misure protettiveNo per quella istanza; sì con nuova istanza nei limiti di durata
Violazione dell’ordine delle cause di prelazioneCostruzione della propostaInammissibilità rilevabile d’ufficio già in ammissioneSì, se la proposta viene modificata prima della decisione
Pagamenti preferenziali a fornitori “strategici”Gestione aziendale durante la crisiPossibile qualificazione come atto in frodeParziale, a seconda dell’entità e della documentazione
Contratti EPC pendenti non trattati nel pianoRedazione del pianoRisoluzione dei contratti e perdita del valore di continuitàSì, con integrazione del piano prima del voto

La checklist preventiva: cosa verificare prima di muovere il primo passo

Questa lista è pensata per essere usata come strumento autonomo, anche senza leggere il resto dell’articolo. Prima di depositare qualunque domanda, verifica che:

Le tre soglie dell’art. 2, lett. d), CCII siano state calcolate esercizio per esercizio su attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti complessivi anche non scaduti, con i bilanci depositati alla mano e non con stime.

La ESCo non sia stata cancellata dal registro delle imprese né lo sia stata l’eventuale impresa individuale collegata, e che ogni decisione di cessazione sia rinviata a dopo il deposito.

Ogni posizione creditoria fiscale sia stata mappata singolarmente: origine, catena delle cessioni, documentazione ex art. 121, comma 6-bis, stato del cantiere, presenza di verifiche o atti di recupero.

I crediti siano stati classificati in tre fasce di rischio e che soltanto quelli della fascia solida entrino nel piano come attivo pieno.

Il valore di realizzo dei crediti sia documentato da piano rate estratto dalla piattaforma, calcolo della capienza compensativa annua e almeno una quotazione o manifestazione di interesse scritta.

Sia stata verificata la compensazione con le ritenute sui redditi da lavoro dipendente, se la ESCo ha personale dipendente.

Le adesioni private siano state sondate prima di formulare la proposta all’Erario, con una stima realistica della percentuale raggiungibile.

Il cronoprogramma a ritroso sia scritto, con il decorso dei novanta giorni della transazione fiscale collocato prima della data prevista per il deposito della domanda di omologazione.

Il ricorso per la conferma delle misure protettive sia pronto per essere depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese.

La distribuzione ai creditori rispetti l’ordine delle cause legittime di prelazione, verificata voce per voce e non per categorie approssimative.

Nel concordato minore liquidatorio sia stato quantificato l’apporto di finanza esterna e dimostrato che incrementa in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

I contratti EPC pendenti abbiano una sezione dedicata nel piano, con stato di avanzamento, garanzie prestate, clausole risolutive e proposta di prosecuzione o cessione.


E se l’errore l’ho già fatto?

La domanda che conta, a questo punto, non è come si sarebbe dovuto procedere: è quanto margine resta. La risposta dipende dal punto del percorso in cui l’errore si è consumato, e non è quasi mai un secco “non c’è più niente da fare”.

Se hai depositato una domanda nella procedura sbagliata e non è ancora intervenuta la declaratoria di inammissibilità, il margine c’è. La rinuncia tempestiva alla domanda, accompagnata dall’immediata attivazione dello strumento corretto, evita che si formi una pronuncia negativa e consente di ripresentarsi al tribunale con una posizione pulita. La tempistica è tutto: una rinuncia depositata prima dell’udienza ha un peso diverso da una rinuncia depositata dopo che il tribunale ha già segnalato il vizio.

Se il piano è stato costruito su crediti fiscali sovrastimati ma non è ancora intervenuta l’omologazione, la proposta può essere modificata. Le modifiche della proposta in corso di procedura sono ammesse e praticate: <cite index=”30-1″>in una procedura di concordato minore recente, a seguito delle precisazioni dei crediti da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione e della notifica di un decreto ingiuntivo, la debitrice ha rimodulato la proposta e l’OCC ha notificato la proposta modificata assegnando trenta giorni per il voto</cite>. Rimodulare costa tempo, non la procedura.

Se è intervenuto un sequestro sui crediti, la strada si stringe ma non si chiude. Occorre distinguere: il sequestro impeditivo può essere contrastato sul piano cautelare, ma la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la buona fede non ne impedisce l’adozione e che la sostituzione con una fideiussione non è ammessa. Il piano va quindi ricostruito senza quei crediti, valorizzando le altre componenti dell’attivo e, se necessario, l’apporto di finanza esterna. In parallelo, va coltivata l’azione di rivalsa verso il cedente, che resta la via indicata dalla Corte al cessionario estraneo alla frode.

Se l’omologazione è stata rigettata, il primo controllo riguarda la legittimazione e i termini per l’impugnazione. <cite index=”13-1″>La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5828, si è pronunciata sulla legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione e sui presupposti necessari, con la possibile eccezione rappresentata dalla ricorrenza di un vizio procedurale</cite>. Va però messo in conto il limite già segnalato: quando il rigetto si fonda sulla qualificazione dell’uso dello strumento come deviato, il sindacato di legittimità è ristretto al vizio di motivazione. In questi casi l’energia va spesa più sulla riconversione verso un altro strumento che sull’impugnazione.

Se il termine per il deposito della proposta nel concordato con riserva è scaduto, la preclusione è definitiva per quella procedura. Resta però la possibilità di valutare se ricorrano i presupposti per un diverso percorso e, in ogni caso, di gestire la fase liquidatoria in modo da preservare l’esdebitazione. Vale la pena ricordare un profilo spesso ignorato: <cite index=”10-1″>la Corte di Cassazione, con pronuncia del 20 marzo 2026, n. 6763, ha affermato in tema di accordi di ristrutturazione che le sopravvenienze attive da esdebitamento non sono tassabili, sia quando siano superiori sia quando siano pari o inferiori rispetto alle perdite, agli interessi passivi e agli oneri assimilati</cite>. È un dato che incide sulla convenienza comparativa delle soluzioni e che va messo nei conti prima di rinunciare.

Se hai effettuato pagamenti preferenziali durante la crisi, l’elemento decisivo è la documentazione. Un pagamento a un fornitore essenziale, tracciato, coerente con la prosecuzione dell’attività e proporzionato, si difende diversamente da un pagamento occulto. Va ricostruito il contesto di ciascun atto prima che lo ricostruisca un curatore.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho scoperto che la mia ESCo supera la soglia dei debiti: il concordato minore che ho depositato è perso?” Con ogni probabilità sì, quanto a quella domanda: il requisito soggettivo non è sanabile. Ma la situazione non è perduta, perché sopra soglia si aprono strumenti che sotto soglia non erano disponibili, a partire dalla composizione negoziata e dall’accordo di ristrutturazione. La priorità è ritirare la domanda prima della pronuncia e attivare subito la protezione.

“L’Agenzia delle entrate ha votato contro: è finita?” No. Nel concordato minore esiste un meccanismo specifico. <cite index=”36-1″>L’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare il concordato minore anche in assenza di adesione, e quindi in presenza di voto contrario, dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, a condizione che ricorrano congiuntamente due presupposti: che il voto sia determinante e che la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria</cite>. <cite index=”28-1″>Il Tribunale di Verona ha omologato un concordato applicando il cram down a fronte del voto negativo e determinante di Agenzia delle Entrate e INPS, pari al 98,53 per cento degli ammessi al voto, ravvisando sia la decisività del voto ai fini delle maggioranze sia la maggiore convenienza per gli enti rispetto alla liquidazione controllata, attestata dal Gestore della crisi</cite>.

“Non ho mai versato regolarmente l’IVA negli ultimi anni: mi diranno che non sono meritevole?” Il tema si pone, ma non nei termini che molti temono. <cite index=”32-1″>Il Tribunale di Oristano ha ritenuto sussistenti i presupposti per il cram down fiscale valorizzando la buona fede manifestata attraverso i tentativi di regolarizzazione del debito tributario, come l’adesione alla rottamazione e la richiesta di rateizzazione, non riusciti per l’eccessivo carico finanziario rispetto ai flussi di cassa dell’attività, e ha omologato il concordato minore in continuità nonostante il voto negativo dell’Agenzia delle Entrate</cite>. Ciò che pesa non è l’inadempimento in sé, ma l’esistenza di atti in frode.

“Ho ceduto crediti che poi sono risultati collegati a una frode altrui: rispondo io?” Sul piano tributario la responsabilità solidale del cessionario presuppone il concorso con dolo o colpa grave, e la documentazione acquisita ai sensi dell’art. 121, comma 6-bis, rileva proprio su quel terreno. Sul piano cautelare, invece, la buona fede non impedisce il sequestro del credito. Sono due piani distinti che vanno affrontati con difese distinte, e la confusione tra i due è la causa più frequente di strategie inefficaci.

“Ho lasciato scadere il termine per le misure protettive: posso richiederle?” Per quella istanza la decadenza è definitiva. Una nuova richiesta è però valutabile, nei limiti massimi di durata previsti dal Codice, come è stato riconosciuto in giurisprudenza anche a chi aveva già beneficiato di misure in una precedente procedura archiviata per rinuncia. Il punto delicato è che la seconda richiesta sarà esaminata con maggiore severità: va accompagnata da un progetto già avanzato, non da una dichiarazione di intenti.

“Il mio piano è già stato omologato ma i crediti non si vendono: cosa rischio?” L’inadempimento apre alla revoca dell’omologazione e, nell’accordo di ristrutturazione, alla rivalutazione dei crediti nel loro ammontare originario in caso di successiva procedura liquidatoria. Il momento per intervenire è adesso, prima che l’inadempimento diventi conclamato: esistono margini per rimodulare le scadenze e per integrare il piano con risorse esterne, ma si restringono ogni mese.


Gli errori davanti ai giudici: le pronunce da conoscere

Quanto segue raccoglie i riferimenti utilizzati nell’articolo e li ordina per tema, con l’indicazione di che cosa è accaduto a chi ha commesso ciascun errore. I principi di diritto sono riformulati; per il testo integrale occorre consultare le fonti ufficiali.

Sulla scelta dello strumento e sul perimetro soggettivo

  1. Corte d’Appello di Campobasso, sentenza n. 306 del 6 ottobre 2025 — Ha esaminato l’ammissibilità della domanda di concordato minore proposta da imprenditore individuale cessato e cancellato dal registro delle imprese, in un quadro segnato da orientamenti divergenti sulla portata dell’art. 33, ultimo comma, CCII. Rilevante perché dimostra che la decisione di cancellare l’impresa, presa per ragioni di costo, incide sull’accesso alla procedura.
  2. Corte d’Appello di Napoli, decreto 14 luglio 2025 — Si è misurata con la questione se la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII operi anche per il concordato minore liquidatorio o solo per quello in continuità. Rilevante per chi ha già cessato l’attività e conserva un patrimonio da destinare ai creditori.
  3. Tribunale di Locri, 12 luglio 2025 — Ha ribadito che il professionista non è soggetto ai requisiti dimensionali previsti per l’accesso e che il sistematico mancato versamento delle imposte non integra atto in frode. Rilevante perché smonta l’argomento più usato contro l’ammissione dell’imprenditore con forte debito erariale.

Sul trattamento dei creditori nel concordato minore

  1. Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 — Ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, e che la violazione determina inammissibilità rilevabile d’ufficio già in sede di ammissione. È la pronuncia che rende insostenibile qualunque distribuzione costruita su esigenze industriali anziché su regole distributive.
  2. Tribunale di Verona, Sez. II civ., decreto 17 agosto 2025 — Ha affrontato il contenuto del requisito dell’incremento “apprezzabile” richiesto dall’art. 74, comma 2, CCII per il concordato minore liquidatorio con finanza esterna. Rilevante per quantificare l’apporto necessario prima di depositare.
  3. Corte d’Appello di Genova, Sez. I civ., decreto 23 luglio 2025 — Ha affermato che, pur non essendo formalmente richiesta la meritevolezza nel concordato minore, restano ostativi i comportamenti gravemente colposi o fraudolenti. Fissa il confine tra inadempimento e frode.
  4. Tribunale di Forlì, sentenza 14 aprile 2025 — Ha ammesso la continuità anche indiretta, realizzata mediante affitto d’azienda a terzi. Rilevante per la ESCo che voglia far proseguire gli EPC in essere senza disperdere il valore contrattuale.

Sul cram down fiscale nel concordato minore

  1. Corte di Cassazione, Sez. I civ., pronuncia n. 14555 del 2026 — Ha chiarito che l’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina autonoma e semplificata per l’omologazione forzosa, con intervento necessario dell’OCC, incompatibile con le più rigide modalità previste per il concordato preventivo: non occorre la formulazione obbligatoria di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII né il previo parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. Decisiva perché elimina un adempimento che molti ritenevano indispensabile.
  2. Tribunale di Bari, sentenza 6 novembre 2024, n. 296 — Ha omologato un concordato minore nonostante il mancato raggiungimento della maggioranza per le contestazioni di INPS e Agenzia delle Entrate, richiamando l’art. 80, comma 3, CCII e le attestazioni del Gestore della crisi sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
  3. Tribunale di Genova, sentenza 13 febbraio 2025 — Ha confermato l’applicazione del cram down quando l’adesione del creditore pubblico è determinante ai fini delle maggioranze.

Sugli accordi di ristrutturazione e sui limiti dell’omologazione forzosa

  1. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 7 dicembre 2025, n. 31892 — Ha affermato che il cram down presuppone un accordo, ancorché percentualmente insufficiente, con i creditori anteriori, ed è inammissibile quando aderiscono soltanto creditori la cui fonte è nella procedura stessa.
  2. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365 — Ha qualificato come uso distorto dell’istituto la richiesta di cram down in assenza o in presenza di un numero irrilevante di creditori aderenti, confermando il rigetto di un piano che si risolveva in una mera falcidia dei crediti erariali, e ha precisato che la verifica del giudice di merito è indagine di fatto censurabile solo per vizio di motivazione.
  3. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2025, n. 11218 — Ha richiesto, per il regime anteriore al D.Lgs. n. 136/2024, l’intervenuto accordo con i creditori diversi da quelli pubblici interessati alla proposta transattiva, e si è occupata della tempistica tra iscrizione nel registro delle imprese e deposito del ricorso.
  4. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2024, n. 34842 — Ha affermato la necessità del rispetto della relative priority rule nel trattamento dei crediti tributari e contributivi all’interno dell’accordo con transazione fiscale.
  5. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 dicembre 2024, n. 32996 — Ha stabilito che, in caso di procedura liquidatoria successiva all’omologazione dell’accordo, i crediti sono ammessi al passivo nel loro ammontare iniziale, con detrazione dei pagamenti intervenuti.
  6. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2026, n. 2817 — Negli accordi a efficacia estesa, ha chiarito che il commissario giudiziale riferisce su ogni aspetto senza preclusioni derivanti dalle attestazioni del professionista indipendente.
  7. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5828 — Si è pronunciata sulla legittimazione a proporre reclamo avverso l’omologazione e sui presupposti necessari, con l’eccezione del vizio procedurale.
  8. Corte di Cassazione, pronuncia 20 marzo 2026, n. 6763 — Ha affermato la non tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitamento nell’accordo di ristrutturazione, sia quando superiori sia quando pari o inferiori a perdite, interessi passivi e oneri assimilati.

Sui tempi della transazione fiscale

  1. Tribunale di Ivrea, 7 gennaio 2026 — Ha rigettato l’istanza di omologazione depositata prima che fosse decorso il termine di novanta giorni concesso all’Amministrazione finanziaria per riscontrare la proposta transattiva.
  2. Corte d’Appello di Ancona, 14 gennaio 2026 — Si è pronunciata sulla decorrenza del termine di novanta giorni entro il quale l’Amministrazione può riscontrare la proposta.
  3. Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 12 febbraio 2025 — Ha ritenuto accoglibile una nuova istanza di misure protettive avanzata da un debitore che ne aveva già beneficiato in una procedura archiviata per rinuncia, con durata compatibile con i termini degli artt. 63, 57 e 8 CCII.
  4. Tribunale di Vasto, sentenza 11 dicembre 2024 — Ha omologato con cram down fiscale un accordo ex artt. 57 e 63 CCII nonostante la mancata adesione dell’Agenzia delle entrate, ritenendo l’accordo conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e determinante l’adesione dell’Agenzia per il raggiungimento della soglia del sessanta per cento.

Sui crediti fiscali, sui sequestri e sulla responsabilità

  1. Corte di Cassazione, Sez. II pen., sentenza n. 6532 del 17 febbraio 2026 — Ha qualificato come inesistente il credito d’imposta ottenuto con condotte fraudolente, ammettendo il sequestro preventivo sia finalizzato alla confisca sia impeditivo, ritenendo irrilevante la buona fede del cessionario ed escludendo la sostituzione del vincolo con una fideiussione bancaria.
  2. Corte di Cassazione, Sez. II pen., sentenza n. 3108 del 2024 — Ha affermato che la disciplina speciale dell’art. 121 del D.L. 34/2020 non deroga alle norme del codice di procedura penale sulle misure cautelari reali.
  3. Corte di Cassazione, 7 marzo 2024, n. 9833 — Ha ribadito che la documentazione acquisita ai sensi dell’art. 121, comma 6-bis, evita il concorso nella violazione ma non impedisce il sequestro preventivo, restando al cessionario la sola rivalsa verso il cedente.
  4. Corte di Cassazione, ordinanza n. 24822 del 9 settembre 2025 — Ha qualificato come inesistenti, e non semplicemente non spettanti, i crediti utilizzati in compensazione oltre i limiti normativi, con le conseguenze sanzionatorie e sui termini di accertamento che ne derivano.
  5. Corte di Cassazione, sentenza n. 36606 del 2022 — Ha riconosciuto valenza ricognitiva all’art. 28-ter del D.L. 4/2022, affermando che il potere di sequestro dei crediti derivanti dalle opzioni dell’art. 121 era già desumibile dai principi generali.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene su due piani distinti: prevenire l’errore prima che si consumi e verificare, quando il termine è già scaduto, che cosa resti effettivamente recuperabile. In concreto:

  1. Calcoliamo le soglie dell’art. 2, lett. d), CCII esercizio per esercizio sui bilanci depositati e sulla situazione debitoria aggiornata, e redigiamo un prospetto che certifichi se la ESCo sia impresa minore o meno: è il documento che decide quale porta spingere.
  2. Mappiamo ogni posizione creditoria fiscale singolarmente, ricostruendo origine, catena delle cessioni, documentazione acquisita ai sensi dell’art. 121, comma 6-bis, e stato dei controlli, e classifichiamo le posizioni in fasce di rischio prima che entrino nel piano.
  3. Quantifichiamo il valore di realizzo dei crediti incagliati incrociando il piano rate della piattaforma, la capienza compensativa annua dell’impresa e le quotazioni scritte del mercato secondario, e costruiamo l’attivo del piano su quel numero, non sul nominale.
  4. Verifichiamo la compensabilità con le ritenute operate dal sostituto d’imposta e con i debiti correnti, trasformando dove possibile un credito fermo in una riduzione documentata delle uscite di cassa.
  5. Costruiamo il cronoprogramma a ritroso che colloca il decorso dei novanta giorni della transazione fiscale, l’iscrizione al registro delle imprese e il deposito del ricorso per le misure protettive nelle date corrette, e presidiamo ciascuna scadenza con la relativa prova documentale.
  6. Sondiamo le adesioni dei creditori privati prima di formulare la proposta all’Erario, e se la percentuale raggiungibile non regge indichiamo espressamente che l’accordo di ristrutturazione non è lo strumento adatto, prima che il deposito produca un rigetto.
  7. Redigiamo la sezione del piano dedicata ai contratti EPC pendenti, con stato di avanzamento, obbligazioni di risultato residue, garanzie prestate e proposta di prosecuzione, affitto d’azienda o cessione, perché è lì che risiede il valore di continuità di una ESCo.
  8. Controlliamo la distribuzione ai creditori rispetto all’ordine delle cause legittime di prelazione voce per voce, e riscriviamo la proposta quando la distribuzione progettata la violerebbe, prima che il vizio venga rilevato d’ufficio.
  9. Quando l’errore è già stato commesso, verifichiamo che cosa resta: rinuncia tempestiva alla domanda sbagliata, rimodulazione della proposta prima del voto, ricostruzione del piano senza i crediti sequestrati, azione di rivalsa verso il cedente, valutazione del reclamo e dei suoi limiti.
  10. Assistiamo l’impresa nella composizione negoziata quando la pressione esecutiva impone di ottenere protezione prima di aver scelto lo strumento definitivo, e nella conclusione dell’accordo transattivo sui tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate ove ne ricorrano i presupposti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel caso specifico degli errori che si commettono scegliendo tra accordo di ristrutturazione e concordato minore, l’abilitazione più pesante è quella di cassazionista: perché gli errori di impostazione si riparano — quando si riparano — nei gradi successivi, e perché la giurisprudenza di legittimità del 2025 e del 2026 ha ristretto proprio lo spazio del sindacato sulle decisioni di merito in materia di omologazione forzosa. Conoscere in anticipo che cosa resterà censurabile davanti alla Corte cambia il modo in cui si costruisce l’atto di primo grado. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di operare dentro lo strumento che precede e protegge la scelta, e quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC, che significa conoscere dall’interno il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi nel concordato minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che calcola le soglie e costruisce il piano è quello che difende l’omologazione in sede di reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di legittimità. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso e non su fascicoli separati — è ciò che permette di far dialogare la valutazione tributaria dei crediti d’imposta, la lettura bancaria del passivo finanziario e l’impostazione concorsuale della procedura, che in una crisi da crediti fiscali incagliati sono tre facce dello stesso problema e non tre consulenze distinte.


In chiusura

La scelta tra accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato minore, per una ESCo con crediti fiscali fermi, non è una preferenza tecnica: è la conseguenza di due verifiche che vanno fatte prima di tutto il resto, le soglie dimensionali e il valore reale dell’attivo fiscale. Chi salta quelle verifiche non sceglie uno strumento: ne subisce uno.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le abilitazioni certificate dell’Avvocato coprono esattamente i tre versanti che la compongono: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC per il perimetro del concordato minore e per il ruolo dell’Organismo che vi interviene; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase che precede e protegge la scelta; coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la valutazione dei crediti d’imposta e del passivo finanziario; avvocato cassazionista per la continuità della difesa fino all’ultimo grado, che in questa materia è il grado dove si misura la tenuta delle scelte iniziali. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia con gli strumenti che la legge mette a disposizione.

📩 Se i crediti della tua ESCo sono fermi e le scadenze si stanno avvicinando, parlane con noi prima di depositare qualunque domanda: tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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