Questa guida raccoglie le domande che gli imprenditori ci rivolgono più spesso nei giorni immediatamente successivi al deposito della domanda “con riserva” ex art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: il momento in cui l’azienda è protetta, il commissario giudiziale è già stato nominato, il cronometro del tribunale è partito e bisogna decidere la cosa più importante di tutte, cioè che tipo di concordato costruire. Le risposte sono complete e ragionate, con i riferimenti normativi e le pronunce che oggi orientano i tribunali.
Il quadro di partenza è questo: il debitore può presentare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi allegando la sola documentazione dell’art. 39, comma 3, CCII, riservandosi di depositare più avanti proposta, piano e accordi. Il tribunale fissa un termine tra trenta e sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta. Dentro quella finestra si decide se il concordato sarà in continuità aziendale (art. 84, comma 2, CCII) o con liquidazione del patrimonio (art. 84, comma 4, CCII). Sono due mondi con regole di ammissibilità, di voto, di distribuzione e di omologazione profondamente diversi.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato proprio alla valutazione tecnica del risanabilità dell’impresa, che è il cuore della scelta tra continuità e liquidazione; è avvocato cassazionista, e quindi in grado di seguire la stessa linea difensiva dal decreto di apertura fino al reclamo e al giudizio di legittimità, dove oggi si stanno fissando i principi su questa materia; è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, il che consente di trattare insieme il ceto bancario e l’esposizione erariale che quasi sempre pesano sul piano.
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“Ho depositato la domanda con riserva: devo già sapere se farò un concordato in continuità o liquidatorio?”
No. Anzi, la riserva serve proprio a non doverlo sapere subito. È questa la funzione dello strumento: ottenere le misure protettive e un tempo tecnico per costruire il piano, senza essere obbligati a cristallizzare fin dal primo giorno una scelta che dipende da dati che spesso non sono ancora disponibili.
Attenzione però a un punto che sfugge a molti. Non doverlo sapere subito non significa poter rimandare la decisione fino all’ultimo giorno utile. Il termine dell’art. 44 CCII è un termine per depositare proposta, piano, attestazione e documentazione completa: un piano di continuità non si scrive in una settimana, perché richiede il budget di tesoreria, il piano industriale, la stima del valore di liquidazione, la manifestazione di interesse dell’eventuale terzo acquirente o affittuario, il trattamento dei contratti pendenti. Se la scelta arriva al cinquantesimo giorno, il piano non sarà pronto al sessantesimo.
C’è poi un profilo di sistema introdotto dal correttivo ter (D.Lgs. 136/2024): la fase con riserva è stata sganciata dalla disciplina del concordato e resa autonoma, perché il termine può essere usato per arrivare al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione oppure al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis CCII. La Relazione illustrativa al correttivo è esplicita nel chiarire che, se il debitore non sceglie lo strumento, il regime applicabile resta quello più rigido del concordato preventivo.
Tradotto in pratica: la riserva non è un parcheggio, è un cantiere. Il giorno in cui si deposita la domanda con riserva, il piano deve essere già in lavorazione, e la scelta tra continuità e liquidazione va impostata come un percorso di verifica, non come una decisione improvvisa.
“Ma qual è davvero la differenza tra concordato in continuità e concordato liquidatorio?”
La differenza non sta nell’etichetta, sta in chi produce le risorse con cui i creditori vengono pagati.
Nel concordato in continuità aziendale i creditori sono soddisfatti, in tutto o in parte, dal ricavato che l’attività d’impresa continua a generare: continuità diretta se l’attività prosegue in capo allo stesso debitore, continuità indiretta se prosegue in capo a un terzo, per effetto della cessione o del conferimento dell’azienda, oppure dell’affitto d’azienda stipulato in funzione della domanda (art. 84, comma 2, CCII).
Nel concordato con liquidazione del patrimonio, invece, l’impresa non produce più nulla di rilevante: il patrimonio viene monetizzato e distribuito. Proprio per questo il legislatore ha imposto due condizioni di ammissibilità che non esistono nella continuità. L’art. 84, comma 4, CCII pretende un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e che assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Sono risorse “esterne” anche quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, purché il piano ne preveda la destinazione diretta ai creditori concorsuali; e possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., fermo il rispetto della soglia del 20%.
La ratio è trasparente: se l’impresa non prosegue, il concordato liquidatorio è un’alternativa alla liquidazione giudiziale, e ha senso ammetterlo solo se porta ai creditori qualcosa in più di quello che otterrebbero dal curatore. Nella continuità quel “qualcosa in più” è la prosecuzione stessa dell’attività; nel liquidatorio deve arrivare da fuori.
In continuità non esiste alcuna soglia minima di soddisfazione dei chirografari e non è richiesto alcun apporto esterno obbligatorio: questa è la ragione per cui molti piani vengono spinti verso la continuità anche quando la continuità, in concreto, non c’è.
“Chi decide se il mio concordato è in continuità o liquidatorio: io o il tribunale?”
Lo qualifica il piano, ma lo verifica il tribunale, e non si limita a leggere l’intestazione del ricorso.
Il controllo è di legalità sostanziale e riguarda il contenuto effettivo della proposta. Se il piano si intitola “concordato in continuità” ma prevede in realtà la dismissione ordinata dei beni, il tribunale lo tratta come liquidatorio e ne pretende i requisiti: 10% di risorse esterne e 20% ai chirografari. Se manca anche solo uno dei due, la proposta è inammissibile.
La Cassazione ha lavorato molto su questo confine. Con l’ordinanza n. 8365/2025 ha stabilito che l’attività di una holding limitata alla mera dismissione delle partecipazioni, senza prospettiva di gestione imprenditoriale e di creazione di nuovo valore, non integra continuità aziendale ma un concordato liquidatorio, soggetto ai requisiti più stringenti. Con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025 ha chiarito il criterio opposto ma speculare: quando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni si accompagna una componente di prosecuzione dell’attività aziendale, la procedura resta regolata interamente dalla disciplina speciale della continuità, salvi i casi di abuso dello strumento, purché l’attività proseguita conservi la propria identità qualitativa e non venga sostituita da un’attività diversa.
Il messaggio, messo insieme, è netto: non è l’imprenditore a “scegliere” nel senso di dichiarare, è l’imprenditore a costruire una situazione di fatto che il giudice poi qualifica. La scelta strategica consiste nel rendere quella qualificazione solida e documentata prima del deposito, non nel difenderla dopo.
“Quanto tempo ho, dopo la riserva, per depositare il piano?”
Da trenta a sessanta giorni, prorogabili fino a ulteriori sessanta. La misura esatta la fissa il tribunale nel decreto.
Il correttivo ter ha precisato la decorrenza: il termine decorre dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese di cui all’art. 45, comma 2, CCII. Prima dell’intervento del 2024 il punto era controverso e i tribunali si dividevano tra decorrenza dal deposito e decorrenza dalla pubblicazione, con conseguenze pratiche rilevanti su termini già strettissimi.
Due precisazioni che valgono oro. La prima: nei procedimenti di regolazione della crisi non opera la sospensione feriale dei termini, che nel processo civile ordinario copre il periodo dal 1° al 31 agosto. Chi deposita a fine giugno lavorerà in agosto, punto. La seconda: entro quel termine non basta depositare “qualcosa”. Vanno depositate la proposta con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2. Una proposta incompleta alla scadenza è una proposta inammissibile, e la Cassazione con l’ordinanza n. 8365/2025 ha confermato che gli atti depositati dopo la scadenza di un termine perentorio non possono essere presi in considerazione dal giudice, che valuta la domanda sulla base di ciò che risulta alla data di scadenza.
“Come si usano concretamente i 60 giorni della riserva per scegliere?”
Si usano rovesciando l’ordine mentale con cui la maggior parte degli imprenditori affronta la questione. Non si parte dal desiderio (“voglio salvare l’azienda”), si parte dai numeri che determinano quale delle due strade è praticabile.
Il percorso che seguiamo è questo.
Primo: si calcola il valore di liquidazione. È il dato che l’art. 87, comma 1, lett. c), CCII impone di indicare nel piano ed è il metro di paragone di tutto il resto, perché nessun concordato può offrire ai creditori meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale. Da qui discende anche la ripartizione tra ciò che va distribuito secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione e ciò che, essendo valore eccedente, può seguire regole distributive più flessibili (art. 84, comma 6, CCII).
Secondo: si verifica se esiste un flusso di cassa prospettico positivo. La continuità sta in piedi solo se l’attività, al netto dei costi, genera risorse. Un’impresa che perde denaro ogni mese non diventa un concordato in continuità perché il piano lo afferma: diventa un concordato in continuità destinato a essere revocato.
Terzo: si sonda il mercato. Esiste un terzo disposto ad acquistare o affittare l’azienda? A quali condizioni? Con quale garanzia occupazionale? Senza un interlocutore reale, la continuità indiretta è un’ipotesi di carta.
Quarto: si verifica la disponibilità di finanza esterna. È qui che il liquidatorio si gioca la propria ammissibilità: senza il 10% di incremento dell’attivo e senza arrivare al 20% per i chirografari, quella strada è semplicemente chiusa.
Quinto: si confrontano i due scenari sullo stesso foglio, con i medesimi criteri di stima, e si sceglie quello che regge sia sul piano dell’ammissibilità sia su quello del voto.
“Cosa devo mettere nel piano se scelgo la continuità?”
Il piano di continuità è il più impegnativo dei due, perché deve dimostrare un fatto futuro.
Serve, in sintesi: la descrizione analitica delle modalità di prosecuzione dell’attività, diretta o indiretta; l’indicazione del valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII; le ragioni per cui la continuità è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; il trattamento dei contratti pendenti, con le tutele rafforzate che il Codice riserva alla continuità in materia di contratti in corso e di rapporti con le pubbliche amministrazioni (artt. 94-bis e 95 CCII); la formazione delle classi; l’eventuale moratoria per i creditori prelatizi ex art. 86 CCII, che nella continuità non incontra il limite temporale dell’anno previsto dalla vecchia legge fallimentare, con l’eccezione a tutela dei crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Va poi curato il capitolo finanziario: l’autorizzazione ai finanziamenti prededucibili (art. 99 CCII) e, quando serve, l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori di fornitori strategici (art. 100 CCII) sono strumenti che tengono in vita l’azienda durante la procedura e che vanno chiesti per tempo, non quando la fornitura si è già interrotta.
E soprattutto: la continuità deve essere vera. La giurisprudenza di merito lo ripete con costanza. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 15 aprile 2025, ha ritenuto che la cessione dell’azienda a un terzo che non prosegua immediatamente l’attività e non garantisca il mantenimento dell’occupazione integri un piano liquidatorio; nello stesso solco si colloca il Tribunale di Reggio Emilia, 18 marzo 2025. Una cessione “a freddo”, cioè successiva alla cessazione dell’attività, resta un’operazione liquidatoria qualunque nome le si dia.
“E se scelgo il liquidatorio, cosa cambia nel piano?”
Cambia che i vincoli sono meno numerosi ma molto più rigidi, e si misurano subito.
Il primo vincolo è l’art. 84, comma 4, CCII: risorse esterne per almeno il 10% dell’attivo disponibile al momento della domanda e soddisfazione non inferiore al 20% per chirografari e privilegiati degradati per incapienza. Le due condizioni sono cumulative, non alternative: la lettera della norma le lega con una congiunzione e la genesi della disposizione conferma la scelta, perché il concordato di “pura” liquidazione è stato consapevolmente espunto dal sistema.
Il secondo vincolo riguarda la distribuzione. Nel liquidatorio non c’è valore generato dalla continuità, quindi tutto il ricavato della liquidazione va ripartito rispettando l’ordine delle cause legittime di prelazione. L’unico spazio di flessibilità è quello delle risorse esterne, distribuibili in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. purché resti rispettata la soglia del 20%.
Il terzo vincolo è organizzativo: il concordato liquidatorio si esegue con le forme dell’art. 114 CCII, con nomina del liquidatore giudiziale e vendite da svolgere con procedure competitive. E su questo c’è un dato che sorprende molti: anche in un concordato qualificato come in continuità, se il piano prevede la dismissione di beni non funzionali senza indicarne le modalità, il tribunale può nominare un liquidatore giudiziale in via suppletiva. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 348/2025, confermando la nomina disposta dal tribunale nonostante il piano l’avesse espressamente indicata come superflua.
“Posso chiedere la proroga? A quali condizioni?”
Sì, fino a ulteriori sessanta giorni, e oggi le condizioni sono più chiare di un tempo.
La proroga si concede su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. È il correttivo ter ad aver riscritto così l’art. 44, comma 1, lett. a), CCII, eliminando al contempo la vecchia preclusione che impediva la proroga in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale.
La conseguenza pratica è rilevante e va compresa bene: la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale non blocca più automaticamente la proroga, ma il debitore deve mettere sul tavolo un progetto, cioè un documento che dimostri che il lavoro è in corso e che la direzione è definita. Non basta dichiarare di aver bisogno di più tempo.
Già prima del correttivo la giurisprudenza aveva elaborato criteri di ragionevolezza. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 2 febbraio 2024, aveva accolto sia pure parzialmente una richiesta di proroga, distinguendo il caso in cui la domanda di liquidazione giudiziale preceda la richiesta del termine da quello in cui sopravvenga durante il termine: nel primo caso la proroga rischia di diventare uno strumento dilatorio, nel secondo il debitore che si è mosso in buona fede prima dell’attacco merita tutela. È la stessa logica che il correttivo ha poi tradotto in norma, spostando l’accento dalla pendenza formale dell’istanza alla serietà del progetto.
“Durante la riserva cosa posso fare e cosa no?”
Si può continuare a gestire l’impresa, ma sotto vigilanza e con un perimetro preciso.
Dal deposito operano le misure protettive dell’art. 54 CCII, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, e si applicano le norme che sterilizzano gli obblighi civilistici di ricapitalizzazione e di scioglimento per perdite. Il tribunale, con lo stesso decreto che concede il termine, nomina il commissario giudiziale, che vigila e segnala eventuali atti in frode.
Sul piano gestionale, il debitore conserva l’amministrazione, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. Le vendite o le cessioni di azienda o di rami d’azienda anteriori all’omologazione sono disciplinate dall’art. 94 CCII e vanno svolte con procedure competitive, pubblicità e stima. I finanziamenti prededucibili vanno autorizzati ex art. 99 CCII, il pagamento di crediti anteriori ex art. 100 CCII.
Ciò che non si può fare è usare la riserva come schermo. La domanda con riserva è un ponte verso un piano, non un riparo dai creditori, e i tribunali lo sanzionano. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda prenotativa depositata dopo l’archiviazione della composizione negoziata, perché non era stato rispettato il termine dell’art. 40, comma 10, CCII, aprendo la liquidazione giudiziale. C’è poi una pronuncia che dovrebbe far riflettere anche i professionisti: la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 2043/2026, ha negato il diritto al compenso al professionista che aveva assistito l’imprenditore nel deposito di una domanda prenotativa finalizzata a un concordato giudicato impraticabile, senza avvertirlo dei rischi connessi al ritardo nell’apertura della liquidazione giudiziale.
Tabella dei passaggi e dei termini
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Accesso con riserva | Domanda ex artt. 40 e 44 CCII con la documentazione dell’art. 39, co. 3 (bilanci ultimi tre esercizi ed elenco creditori) | Nessun termine di legge: scelta del debitore, ma prima della prima udienza ex art. 41 se pende istanza di liquidazione giudiziale (art. 40, co. 10) | Tribunale competente – sezione procedure concorsuali |
| Decreto del tribunale | Fissazione del termine e nomina del commissario giudiziale | Da 30 a 60 giorni, decorrenti dall’iscrizione ex art. 45, co. 2 | Tribunale in composizione collegiale |
| Misure protettive | Istanza ex art. 54 CCII e pubblicazione nel registro delle imprese | Dal deposito, con conferma nei termini di legge | Tribunale / giudice designato |
| Eventuale proroga | Istanza con giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi | Fino a ulteriori 60 giorni | Tribunale |
| Atti urgenti | Autorizzazioni per finanziamenti prededucibili (art. 99), pagamento crediti anteriori (art. 100), vendite (art. 94) | Durante tutto il termine | Tribunale / giudice delegato |
| Deposito della domanda “piena” | Proposta, piano, attestazione di veridicità e fattibilità, documentazione art. 39, commi 1 e 2 | Entro il termine (ed eventuale proroga) | Tribunale |
| Apertura della procedura | Decreto di apertura del concordato | All’esito della verifica di ammissibilità | Tribunale |
| Voto | Adunanza/voto telematico dei creditori | Nei termini fissati nel decreto di apertura | Commissario giudiziale / giudice delegato |
| Omologazione | Decreto di omologa, eventuale ristrutturazione trasversale ex art. 112, co. 2 (solo continuità) | All’esito del giudizio di omologazione | Tribunale |
| Impugnazione | Reclamo ex art. 51 CCII e successivo ricorso per cassazione | Nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione | Corte d’appello, poi Corte di cassazione |
Nota sui termini: nei procedimenti di regolazione della crisi non si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
“Il mio piano è misto: vendo alcuni immobili e continuo a produrre. È continuità o liquidatorio?”
È continuità, e questo è oggi uno dei pochi punti davvero fermi.
La Cassazione, con la sentenza n. 348/2025, ha affermato che quando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagna una componente di prosecuzione dell’attività aziendale, la procedura resta integralmente regolata dalla disciplina speciale della continuità, salvi i casi di abuso dello strumento. Il caso deciso era esattamente questo: prosecuzione dell’attività attraverso una porzione significativa del nucleo aziendale e dismissione di immobili non funzionali.
Restano però due condizioni che quella stessa pronuncia ha messo in evidenza e che vengono spesso ignorate.
La prima riguarda l’identità qualitativa dell’attività proseguita. Non basta che qualcosa continui: deve continuare la stessa impresa, non un’attività diversa che ne prende il posto. Una proposta che sostituisce l’attività storica con un’attività nuova non è continuità, e la Corte ha escluso espressamente questa possibilità.
La seconda riguarda la liquidazione dei beni non funzionali. Se il piano prevede di dismetterli senza specificare le modalità della vendita, il tribunale può nominare un liquidatore giudiziale in via suppletiva, proprio perché quei beni escono dal circuito della continuità e la loro monetizzazione deve essere presidiata come in un concordato liquidatorio.
Per questo il piano misto va scritto con una precisione superiore alla media: occorre distinguere analiticamente il perimetro funzionale da quello non funzionale, indicare per ciascun bene destinato alla vendita la modalità competitiva, i tempi, la stima, e tenere separati i flussi.
“Ho già affittato l’azienda anni fa: quell’affitto mi dà la continuità indiretta?”
Dipende dal collegamento con il piano, non dalla data in sé — ma un affitto molto risalente e scollegato non basta.
Il punto di partenza è favorevole al debitore: la Cassazione, con l’ordinanza n. 11220 del 28 aprile 2025, ha ribadito che la continuità indiretta comprende anche il caso in cui l’azienda sia già affittata, restando irrilevante che al momento della domanda e a quello della successiva ammissione l’attività sia esercitata da un terzo anziché direttamente dal debitore. La stessa pronuncia, però, ha posto la condizione che conta davvero: occorre l’attestazione che la soluzione risulti funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, con un surplus tangibile rispetto all’alternativa liquidatoria, non la generica affermazione che vendere in sede concordataria conviene.
Il quadro si è poi irrigidito nel 2026. Con l’ordinanza n. 22931 dell’8 luglio 2026, la Prima Sezione civile ha esaminato il caso di una s.r.l. in liquidazione che aveva ottenuto dal Tribunale di Spoleto l’omologazione di un concordato in continuità fondato su contratti di affitto d’azienda: la Corte d’appello di Perugia aveva revocato l’omologa su reclamo dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, rilevando che la continuità diretta si risolveva nella mera liquidazione delle rimanenze di magazzino e che l’affitto su cui poggiava la continuità indiretta era stato stipulato circa dieci anni prima della domanda, privo di collegamento funzionale con il piano.
La lettura da portarsi a casa è questa: l’affitto d’azienda deve essere uno strumento del risanamento, non un fatto storico riesumato per ottenere l’etichetta più comoda. Se il contratto è anteriore, va dimostrato che si inserisce funzionalmente nel piano; se non lo è, conviene ristrutturarlo o accettare la qualificazione liquidatoria e costruirne i requisiti.
“Se cambio idea dopo aver depositato il piano, posso passare dall’una all’altra?”
Prima dell’apertura e, entro certi limiti, prima del voto, il piano può essere modificato. Dopo l’omologazione, no. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22229 del 29 giugno 2026, ha affermato che, in un concordato preventivo in continuità diretta, dopo l’omologazione la proposta non può più essere modificata.
Nella fase della riserva il margine è più ampio, perché il termine dell’art. 44 CCII è concepito proprio come spazio di elaborazione. Ma è un margine tecnico, non illimitato: ogni cambio di rotta impone di rifare l’attestazione, di ricalcolare il valore di liquidazione, di rimettere in discussione la formazione delle classi e, se si passa al liquidatorio, di reperire la finanza esterna. Sono settimane di lavoro, non giorni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta fin dal primo giorno della riserva la doppia istruttoria — scenario continuità e scenario liquidatorio — proprio per evitare che un ripensamento tardivo bruci il termine. Avere entrambi gli scenari quantificati significa poter cambiare strada in pochi giorni anziché dover chiedere una proroga che potrebbe non arrivare.
“Ho debiti fiscali e contributivi enormi: la scelta cambia qualcosa con il Fisco?”
Cambia moltissimo, ed è uno degli argomenti su cui la Cassazione si è pronunciata più volte negli ultimi mesi.
Il trattamento dei crediti tributari e contributivi è regolato dall’art. 88 CCII, che disciplina anche la cosiddetta omologazione forzosa in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 il perimetro di quel meccanismo è stato letto restrittivamente: con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026 la Cassazione ha affermato che l’art. 88, comma 2-bis, CCII, nella formulazione allora vigente, non consentiva di convertire in voto favorevole il dissenso delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali nel concordato in continuità, perché la norma richiamava testualmente le sole percentuali dell’art. 109, comma 1, CCII, cioè le maggioranze proprie del concordato liquidatorio. Nello stesso senso si è mossa l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026, escludendo che quella norma potesse essere integrata con l’art. 112, comma 2, CCII per estendere il cram down fiscale alla ristrutturazione trasversale.
Sul versante dei presupposti, l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026 ha chiarito che, per l’applicazione del cram down fiscale, il presupposto necessario è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza che occorra una valutazione di meritevolezza del debitore.
Che cosa significa tutto questo per chi deve scegliere oggi? Significa che la posizione dell’Erario non va data per superabile d’ufficio: va negoziata, quantificata e resa concretamente conveniente rispetto allo scenario liquidatorio, con un’attestazione che regga il confronto. E significa che l’architettura delle classi e il regime temporale applicabile alla propria procedura vanno verificati caso per caso, perché il correttivo ter ha modificato l’assetto e le procedure pendenti seguono regimi diversi.
“E i creditori privilegiati? Posso pagarli dopo?”
Sì, ma con regole diverse nei due modelli, ed è un elemento che sposta parecchio l’equilibrio del piano.
Nel concordato in continuità l’art. 86 CCII consente di prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, senza il limite temporale rigido che conosceva la vecchia legge fallimentare, con una sola eccezione significativa: a tutela dei crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., la dilazione incontra un limite breve. Alla moratoria si accompagna un regime di voto particolare, perché il creditore prelatizio dilazionato è ammesso al voto secondo i criteri dell’art. 109 CCII.
Nel concordato liquidatorio lo spazio è molto più stretto, perché il piano deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione sul ricavato della liquidazione e, in ogni caso, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente solo in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni su cui insiste la causa di prelazione, come attestato dal professionista indipendente.
C’è poi un profilo processuale che merita attenzione: la Cassazione, con la sentenza n. 4750 del 23 febbraio 2025, ha stabilito che il creditore privilegiato collocato tra i chirografari deve contestare tale collocazione e astenersi dal voto, non potendo, se ha partecipato alla votazione, promuovere dopo l’omologazione un giudizio per l’accertamento della prelazione. È un monito che vale per entrambe le parti: la classificazione dei crediti si contesta nella procedura, non dopo.
“Se sbaglio la qualificazione, finisco in liquidazione giudiziale?”
È il rischio concreto, e va detto con onestà: sì, può succedere, ed è già successo più volte.
Il meccanismo è lineare. Se il piano viene qualificato come liquidatorio dal tribunale e non rispetta le soglie dell’art. 84, comma 4, CCII, la domanda è inammissibile. Se nel frattempo pende un’istanza di liquidazione giudiziale di un creditore o del pubblico ministero, l’inammissibilità apre la strada all’apertura della procedura liquidatoria. Il Tribunale di Milano, il 19 dicembre 2025, ha deciso esattamente in questi termini un caso di domanda prenotativa tardiva.
Va però ridimensionato un timore diffuso. Non è la scelta “sbagliata” in astratto a portare alla liquidazione giudiziale: è la scelta non documentata. Un concordato liquidatorio ben costruito, con finanza esterna reale e una percentuale credibile ai chirografari, è una soluzione pienamente legittima e spesso più solida di una continuità di facciata. Il problema nasce quando si chiede al tribunale di credere a una continuità che i numeri non sostengono.
Il secondo fattore di rischio è il tempo. L’inammissibilità per tardività non si discute nel merito: si subisce. Per questo la gestione del termine è, a nostro avviso, una questione difensiva prima ancora che tecnica.
“Perdo il controllo dell’azienda?”
Nel concordato preventivo il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e con l’autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione. Questo vale in entrambi i modelli durante la procedura.
La differenza emerge dopo l’omologazione. Nel concordato liquidatorio l’esecuzione passa attraverso il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell’art. 114 CCII, con vendite competitive: il patrimonio viene affidato a un terzo e l’imprenditore esce progressivamente di scena. Nella continuità, invece, l’attività prosegue in capo al debitore o al soggetto individuato dal piano, con un controllo che resta ancorato all’attuazione del piano stesso.
Attenzione a un dettaglio che spiazza: come già detto, anche in continuità il tribunale può nominare un liquidatore giudiziale per i beni non funzionali di cui il piano non abbia disciplinato la dismissione. Lo ha confermato la Cassazione con la sentenza n. 348/2025. Scrivere il piano nel dettaglio non è formalismo: è il modo con cui si conserva il governo del processo.
“Quanto conta davvero il voto dei creditori nelle due strade?”
Conta in modo diverso, e questa è forse la ragione tecnica più importante per cui la continuità viene preferita.
Nel concordato liquidatorio l’approvazione si misura sulla maggioranza dei crediti ammessi al voto secondo l’art. 109, comma 1, CCII, con le regole proprie di quel modello anche quando siano formate le classi. Nel concordato in continuità, invece, il meccanismo è quello del voto per classi disciplinato dall’art. 109, comma 5, CCII, e soprattutto solo nella continuità opera la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, cioè la possibilità di ottenere l’omologazione anche in assenza dell’adesione di tutte le classi.
Su questo istituto la Cassazione ha appena fissato un principio di rilievo sistematico. Con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 ha affermato che l’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII, nel testo anteriore alla modifica del D.Lgs. 136/2024, postula l’adesione anche di una sola classe di creditori votanti, perché l’espressione “in mancanza” contenuta nella lett. d) va riferita all’assenza della maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell’ambito di una maggioranza comunque necessaria. Una lettura che, come è stato osservato, limita il potere di blocco delle minoranze dissenzienti e allinea l’ordinamento interno alla Direttiva UE 2019/1023.
Sul versante opposto, la Cassazione ha precisato con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026 che l’apporto di finanza esterna, non essendo generato dalla prosecuzione dell’attività, è liberamente distribuibile e non rientra nel valore eccedente quello di liquidazione ai fini dell’individuazione della classe che, beneficiandone, ha sostenuto il concordato.
La conseguenza pratica è netta: nella continuità una classe ostile non è necessariamente una condanna, nel liquidatorio il consenso quantitativo è indispensabile. Chi ha un ceto creditorio frammentato e conflittuale dovrebbe tenerne conto già nella fase della riserva.
“Rischio responsabilità personali se scelgo la strada sbagliata?”
La domanda va scomposta, perché mescola due cose diverse.
La scelta tecnica tra continuità e liquidazione, se compiuta sulla base di dati veri e di un’attestazione seria, non genera di per sé responsabilità: è una valutazione professionale che può anche non essere condivisa dal tribunale. Quello che genera responsabilità è il ritardo e l’aggravamento del dissesto, cioè l’uso degli strumenti di regolazione della crisi per guadagnare mesi mentre il passivo cresce.
È esattamente il messaggio della Corte d’Appello di Reggio Calabria, sentenza n. 2043/2026, che ha escluso il diritto al compenso del professionista che non aveva avvertito il debitore dei rischi connessi al ritardo nell’apertura della liquidazione giudiziale: se la responsabilità può colpire il consulente, a maggior ragione l’organo amministrativo deve poter dimostrare di aver agito su basi informate.
Il modo per proteggersi non è scegliere la strada più prudente in astratto, ma documentare il percorso decisionale: le stime, i confronti di scenario, le manifestazioni di interesse ricevute, le ragioni per cui una strada è stata preferita all’altra. Se domani un curatore o un creditore contesterà la scelta, quella documentazione sarà la difesa. Se non esiste, la difesa dovrà essere costruita a posteriori, che è sempre la posizione peggiore.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici a scopo esplicativo: non sono casi seguiti dallo Studio, ma esercizi di confronto tra i due scenari.
Prima ipotesi — l’impresa manifatturiera con margine operativo positivo
Una s.r.l. metalmeccanica deposita domanda con riserva il 4 marzo. Il tribunale, con decreto iscritto nel registro delle imprese il 9 marzo, assegna 55 giorni: scadenza il 3 maggio. Situazione: passivo complessivo 4.180.000 €, di cui 1.340.000 € privilegiati (dipendenti, artigiani, Erario privilegiato) e 2.840.000 € chirografari. Attivo: capannone stimato 980.000 €, macchinari a valore di realizzo atomistico 210.000 €, magazzino 165.000 €, crediti esigibili 340.000 €. Valore di liquidazione stimato ai sensi dell’art. 87, co. 1, lett. c): 1.495.000 €, al netto delle spese di procedura.
Scenario liquidatorio. Con 1.495.000 € si pagano integralmente i privilegiati (1.340.000 €) e restano 155.000 € per 2.840.000 € di chirografari, pari al 5,4%. Per essere ammissibile il piano dovrebbe salire al 20%, cioè 568.000 €, e in più garantire un apporto esterno di almeno il 10% dell’attivo disponibile. Occorrerebbero quindi risorse esterne per oltre 400.000 € solo per raggiungere la soglia, oltre all’incremento minimo richiesto. Senza un socio o un terzo disposto a versarli, questa strada è preclusa in partenza.
Scenario continuità. L’azienda ha un margine operativo lordo prospettico di circa 290.000 € annui. Un piano quinquennale destina ai creditori 1.180.000 € di flussi da continuità, oltre alla dismissione di un immobile non funzionale per 240.000 €. Totale distribuibile: circa 1.420.000 € più il valore di liquidazione conservato nel perimetro aziendale. I chirografari passano dal 5,4% a circa il 14%, i posti di lavoro restano, i contratti pendenti proseguono con le tutele della continuità. La qualificazione in continuità regge perché prosegue la stessa attività, con la stessa identità qualitativa, e la dismissione riguarda un bene non funzionale — di cui però il piano deve indicare analiticamente le modalità di vendita, per evitare la nomina suppletiva del liquidatore giudiziale.
Esito della scelta: continuità, con deposito del piano il 28 aprile, cinque giorni prima della scadenza.
Seconda ipotesi — la società che ha già cessato l’attività
Una s.r.l. commerciale deposita domanda con riserva il 17 settembre; termine assegnato 45 giorni. L’attività è ferma dal mese di giugno, i dipendenti sono usciti, il magazzino è invenduto. Passivo: 1.760.000 €, di cui 420.000 € privilegiati. Attivo: immobile 610.000 €, magazzino 74.000 €, crediti 58.000 €. Valore di liquidazione: 690.000 € circa.
L’amministratore vorrebbe qualificare il piano come continuità indiretta, valorizzando un contratto di affitto d’azienda stipulato quattro anni prima con una società collegata e mai realmente eseguito. È precisamente lo schema che la Cassazione ha censurato con l’ordinanza n. 22931/2026: affitto risalente, privo di collegamento funzionale e cronologico con il piano, a fronte di una “continuità diretta” che si risolve nella liquidazione delle rimanenze.
Percorso corretto. Si abbandona l’etichetta della continuità e si costruisce un liquidatorio ammissibile. Dopo il pagamento integrale dei privilegiati (420.000 €), restano 270.000 € per 1.340.000 € di chirografari, pari al 20,1%: la soglia del 20% è raggiunta senza apporto, ma l’art. 84, comma 4, CCII richiede anche l’apporto esterno che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile. I soci versano quindi 75.000 € a fondo perduto, con destinazione diretta ai creditori concorsuali: l’attivo disponibile passa da 742.000 € a 817.000 €, l’incremento supera il 10%, e la percentuale ai chirografari sale a circa il 25,7%.
Esito della scelta: concordato liquidatorio, ammissibile e con una percentuale competitiva rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La continuità di facciata avrebbe portato all’inammissibilità e, con ogni probabilità, all’apertura della liquidazione giudiziale.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Chi ha calcolato il valore di liquidazione della mia azienda, con quale metodo, e quel numero regge davanti a un giudice?”
Nessuno la fa. Tutti si concentrano sulla percentuale offerta ai creditori, sul numero di anni del piano, sulla simpatia del ceto bancario. Ma il valore di liquidazione è il perno di tutto: è il minimo che la proposta deve garantire, è il confine tra ciò che va distribuito secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione e ciò che può essere distribuito con maggiore flessibilità, è il parametro di convenienza su cui si misura il cram down fiscale, è il dato che i creditori usano per decidere come votare.
La Cassazione lo ha detto a chiare lettere nel luglio 2026. Con l’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026 ha affermato che, nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità del tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche le modalità di determinazione del valore di liquidazione di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, la cui corretta individuazione assolve sia a una funzione informativa essenziale per il consapevole esercizio del voto, sia a parametro di legittimità della proposta quando questa preveda un soddisfacimento fondato sulla relative priority rule.
E ha aggiunto un passaggio che riguarda moltissimi piani: nel caso di continuità indiretta fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, è illegittimo escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di quell’offerta assumendo come parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni, quando è proprio l’offerta — a maggior ragione se validata da una procedura competitiva già svolta — a rendere quella stima un riferimento incongruo.
Tradotto: non si può comprimere artificialmente il valore di liquidazione per gonfiare il “plusvalore concordatario” e distribuirlo con regole più permissive. Chi ha costruito il piano su quella scorciatoia si troverà la proposta dichiarata inammissibile.
La domanda giusta, allora, da porre al proprio advisor nella prima settimana di riserva, è questa: il valore di liquidazione è stato stimato con un metodo difendibile, tiene conto delle offerte concretamente esistenti sul mercato, ed è coerente con la soluzione della crisi che il piano prospetta? Se la risposta non è documentata, il piano è fragile a prescindere dalla strada scelta.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti aggiornati che oggi governano la materia, con il principio essenziale e la ragione per cui pesa su questa scelta.
1) Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348 — Quando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni si accompagna una componente di prosecuzione dell’attività aziendale, la procedura resta integralmente soggetta alla disciplina speciale della continuità, salvi i casi di abuso; la prosecuzione deve però conservare l’identità qualitativa dell’attività, che non può essere sostituita da un’attività diversa, e la mancata indicazione delle modalità di dismissione dei beni non funzionali legittima la nomina di un liquidatore giudiziale da parte del tribunale. È la pronuncia di riferimento per i piani misti, cioè per la maggioranza dei piani reali.
2) Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8365/2025 — L’attività limitata alla dismissione ordinata delle partecipazioni, senza prospettiva di gestione imprenditoriale e di creazione di nuovo valore, è attività liquidatoria e non continuità; inoltre, gli atti depositati dopo la scadenza di un termine perentorio non autorizzato sono inutilizzabili e la proposta si valuta sulla documentazione esistente alla scadenza. Colpisce due volte: sulla qualificazione e sul rispetto del termine.
3) Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2025, n. 4750 — Il creditore privilegiato collocato tra i chirografari deve contestare la collocazione e astenersi dal voto; se vota, non può poi promuovere, a omologazione avvenuta, un giudizio di accertamento della prelazione. Rileva sulla costruzione delle classi e sulla tenuta del voto.
4) Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11220 — La continuità indiretta comprende il caso in cui l’azienda sia già affittata ed esercitata da un terzo al momento della domanda e dell’ammissione; resta però imprescindibile che l’attestazione dimostri la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori, con un surplus effettivo rispetto all’alternativa liquidatoria. Apre la porta all’affitto preesistente, ma alza l’asticella dell’attestazione.
5) Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 — L’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII, nel testo anteriore al D.Lgs. 136/2024, postula l’adesione anche di una sola classe di creditori votanti, perché l’espressione “in mancanza” della lett. d) si riferisce all’assenza della maggioranza delle classi consenzienti. È il motivo per cui, con un ceto creditorio ostile, la continuità è strutturalmente più difendibile del liquidatorio.
6) Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 — Ai fini del cram down fiscale nel concordato in continuità, il presupposto necessario è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza che sia richiesta la meritevolezza del debitore. Sposta il baricentro della trattativa con l’Erario dai comportamenti pregressi ai numeri.
7) Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 — Ulteriore intervento in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII nel concordato in continuità, nel quadro dei rapporti tra mancata adesione dell’amministrazione finanziaria e omologazione. Conferma che il capitolo fiscale va istruito autonomamente rispetto al resto del piano.
8) Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593 — Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’art. 88, comma 2-bis, CCII non è applicabile al concordato in continuità e non può essere integrato con l’art. 112, comma 2, per estendere il cram down fiscale alla ristrutturazione trasversale; inoltre, la finanza esterna, non essendo generata dalla prosecuzione dell’attività, è liberamente distribuibile e non rientra nel valore eccedente quello di liquidazione ai fini dell’individuazione della classe che ha sostenuto il concordato. Fondamentale per le procedure ancora regolate dal testo previgente.
9) Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790 — Nella formulazione vigente fino alla riscrittura del D.Lgs. 136/2024, l’art. 88, comma 2-bis, CCII non consentiva al tribunale di omologare il concordato in continuità convertendo in voto favorevole il dissenso delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, perché richiamava le sole percentuali dell’art. 109, comma 1, CCII. Ha cassato una decisione di merito che aveva confermato l’omologa: il rischio è reale, non teorico.
10) Cass. civ., Sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229 — Nel concordato preventivo in continuità diretta, dopo l’omologazione la proposta non può essere modificata. Fissa il momento oltre il quale la scelta non è più reversibile.
11) Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22931 — L’affitto d’azienda stipulato circa dieci anni prima della domanda, privo di collegamento funzionale e cronologico con il piano, non fonda la continuità indiretta; e la “continuità diretta” che si risolve nella liquidazione delle rimanenze di magazzino non è continuità. Chiude la scorciatoia più praticata degli ultimi anni.
12) Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960 — Nel concordato in continuità la verifica di ammissibilità secondo legalità sostanziale riguarda anche le modalità di determinazione del valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII, che assolve a funzione informativa per il voto e a parametro di legittimità in caso di distribuzione secondo la relative priority rule; in caso di continuità indiretta fondata su offerta di acquisto, è illegittimo escludere dal valore di liquidazione l’entità economica dell’offerta per assumere una stima atomistica inferiore. È la pronuncia che oggi condiziona la costruzione economica di ogni piano di continuità.
13) Corte d’Appello di Reggio Calabria, sent. n. 2043/2026 — Non ha diritto al compenso il professionista che, assistendo il debitore nel deposito di una domanda prenotativa finalizzata a un concordato giudicato impraticabile, non lo abbia avvisato dei rischi del ritardo nell’apertura della liquidazione giudiziale. Misura la responsabilità di chi gestisce la fase della riserva.
14) Tribunale di Milano, 15 aprile 2025 — La cessione dell’azienda a un terzo che non prosegua immediatamente l’attività né garantisca il mantenimento dell’occupazione integra un piano liquidatorio. Nello stesso senso Tribunale di Reggio Emilia, 18 marzo 2025. La continuità indiretta richiede trasmissione di un organismo produttivo vivente, non una vendita a freddo.
15) Tribunale di Roma, Sez. XIV, 29 ottobre 2025 e Tribunale di Brescia, 30 dicembre 2025 — In tema di omologazione trasversale richiesta dal proponente in mancanza del voto favorevole di tutte le classi, precisano quali classi debbano ritenersi interessate e quale sia la classe la cui approvazione rileva ai fini dell’art. 112, comma 2, CCII. Indicano come progettare le classi prima del voto, non dopo.
16) Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025 — È inammissibile per tardività la domanda prenotativa di concordato depositata dopo l’archiviazione della composizione negoziata, in violazione del termine dell’art. 40, comma 10, CCII, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale. Nella stessa direzione, sul versante del concordato semplificato, Tribunale di Milano, 31 marzo 2025, sull’improrogabilità del termine per il deposito del piano nel ricorso prenotativo. Il termine è il primo terreno su cui si perdono le procedure.
17) Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto 2 febbraio 2024 — Sulla proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII, con la distinzione tra domanda di liquidazione giudiziale anteriore alla richiesta del termine e domanda sopravvenuta durante il termine. Utile per impostare l’istanza di proroga con argomenti che i tribunali già conoscono.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa facciamo, in concreto, quando un’impresa ci affida la fase successiva alla riserva.
- Ricostruiamo l’esposizione complessiva riclassificando il passivo per grado e per natura — privilegi, ipoteche, pegni, crediti erariali e contributivi, chirografo — e verificando i titoli dei privilegi dichiarati dai creditori, perché una collocazione errata altera l’intero impianto distributivo.
- Calcoliamo il valore di liquidazione ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII con un metodo documentato, incorporando le offerte di acquisto concretamente esistenti e le risultanze di eventuali procedure competitive già svolte, secondo il criterio affermato dalla Cassazione nel luglio 2026.
- Costruiamo in parallelo i due scenari, continuità e liquidazione del patrimonio, quantificando per ciascuno la percentuale ai chirografari, i tempi di pagamento e i requisiti di ammissibilità, così che la scelta avvenga su numeri comparabili e non su impressioni.
- Verifichiamo la tenuta della qualificazione alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità: identità qualitativa dell’attività proseguita, collegamento funzionale e cronologico dell’eventuale affitto d’azienda, effettiva prosecuzione in capo al cessionario.
- Redigiamo l’istanza di proroga ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII allegando il progetto di regolazione della crisi che oggi la norma richiede come prova dei giustificati motivi, quando il termine originario non è sufficiente.
- Trattiamo il capitolo fiscale e contributivo con lo staff di commercialisti, predisponendo la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII e l’attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale su cui si gioca l’omologazione anche in caso di mancata adesione.
- Progettiamo le classi in funzione del voto e dell’eventuale ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII, individuando in anticipo quale classe potrà esprimere il sostegno rilevante ai fini dell’omologazione.
- Predisponiamo le istanze autorizzative per i finanziamenti prededucibili (art. 99 CCII), per il pagamento di crediti anteriori di fornitori essenziali (art. 100 CCII) e per le alienazioni anteriori all’omologazione (art. 94 CCII), coordinandole con il commissario giudiziale.
- Assistiamo l’impresa in udienza e nel contraddittorio con i creditori opponenti, curando le repliche alle contestazioni sull’ammissibilità e sulla convenienza.
- Proseguiamo nei gradi di impugnazione, con il reclamo ex art. 51 CCII davanti alla Corte d’appello e, ove necessario, con il ricorso per cassazione, senza cambiare difensore e senza cambiare linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: è la qualifica costruita proprio sulla valutazione tecnica delle prospettive di risanamento dell’impresa, cioè sull’esame che decide se la continuità aziendale sia una prospettiva concreta o un’etichetta insostenibile. È la stessa valutazione che il tribunale compie in sede di ammissibilità, ed è la ragione per cui affrontiamo la scelta con i criteri con cui verrà giudicata.
Accanto a questa competenza opera quella di cassazionista, che consente allo Studio di seguire la stessa strategia dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità, senza i passaggi di mano che disperdono la linea difensiva proprio quando la controversia entra nella fase più tecnica — e in una materia in cui, come si è visto, i principi si stanno formando adesso in Cassazione, la continuità del difensore è un vantaggio sostanziale.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso e nello stesso tempo: il piano industriale, il budget di tesoreria, la stima del valore di liquidazione e il trattamento dei crediti erariali non sono documenti che si costruiscono in sequenza, ma componenti di un unico impianto che deve reggere insieme davanti al commissario, ai creditori e al giudice.
In sintesi
Tre messaggi emergono da tutte le risposte di questa guida.
Il primo: la scelta tra continuità e liquidazione non è una preferenza, è un accertamento. La compie l’imprenditore ma la verifica il tribunale, e la verifica riguarda la sostanza del piano, non il titolo del ricorso.
Il secondo: il valore di liquidazione è il numero che comanda su tutto. Determina l’ammissibilità, orienta il voto, misura la convenienza per l’Erario, delimita ciò che può essere distribuito con maggiore flessibilità. Se quel numero è costruito male, il piano cade a prescindere dalla strada scelta.
Il terzo: il termine della riserva è un termine di lavoro, non di attesa. Chi arriva alla scadenza con una decisione presa da pochi giorni non deposita un piano: deposita un rischio.
Lo Studio Monardo affronta queste procedure con le competenze che la materia richiede in modo specifico: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda esattamente il giudizio sulla risanabilità dell’impresa da cui dipende la scelta tra continuità e liquidazione; la qualifica di avvocato cassazionista, che permette di portare la stessa linea fino al grado in cui oggi si stanno definendo i principi su continuità indiretta, valore di liquidazione e omologazione trasversale; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il piano deve reggere davanti alle banche e all’Agenzia delle entrate insieme. Non promettiamo esiti: analizziamo i dati, costruiamo lo scenario difendibile e lo sosteniamo in ogni grado.
📩 Se il termine concesso dal tribunale sta correndo, non aspettate la scadenza per decidere: scriveteci oggi stesso e valuteremo insieme quale dei due scenari regge sui vostri numeri. Tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano al termine di questa pagina.
