Conviene davvero l’accordo di ristrutturazione dei debiti, quando l’impresa vive di ponteggi e di macchine operative che non sono ancora sue perché il parco mezzi è in leasing o finanziato, e i debiti hanno superato la soglia del gestibile? La domanda, posta così, non ha una risposta unica: non esiste una strada valida per tutte le imprese di questo settore, ed è esattamente questo il punto da cui partire. Per un’azienda che monta ponteggi e noleggia piattaforme aeree, sollevatori telescopici, minipale e gru, la scelta dello strumento di regolazione della crisi non è una questione di preferenza: dipende da quanto pesa il debito finanziario sul totale, da quanti concedenti in leasing sono disposti a sedersi al tavolo, da quanto è recuperabile il margine dei cantieri in corso e da quanto tempo resta prima che qualcuno si riprenda le macchine.
Lo Studio Monardo opera esattamente su questo terreno per una ragione verificabile e non generica. L’accordo di ristrutturazione è uno strumento che nasce in sede negoziale con banche, intermediari finanziari e società di leasing, e poi passa al vaglio del tribunale: sono i due mondi in cui l’Avvocato è abilitato per titolo, come coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario e come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura prevista dalla legge proprio per condurre le trattative che precedono un accordo. E poiché l’omologazione è una sentenza, e una sentenza si impugna, conta che la stessa linea possa essere difesa fino all’ultimo grado: l’Avvocato è cassazionista, e la giurisprudenza di legittimità del 2026 su questi accordi — si vedrà più avanti — ha già ribaltato più di un’omologazione.
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Il quadro di partenza: perché questo settore ha una crisi tutta sua
Prima di confrontare le strade, va fissato ciò che le accomuna: la struttura patrimoniale tipica di un’impresa di ponteggi e noleggio.
Il primo elemento è che il valore dell’azienda coincide quasi per intero con beni che l’azienda non possiede ancora. Le piattaforme aeree, i sollevatori telescopici, le gru a torre, i carrelli elevatori e spesso gli stessi automezzi di trasporto sono acquisiti con contratti di locazione finanziaria o con finanziamenti assistiti da riserva di proprietà. Finché il riscatto non è pagato, il bene è del concedente. I ponteggi in senso stretto — telai, correnti, diagonali, mensole, piani di lavoro — sono invece di regola beni propri, ma hanno un valore di realizzo in blocco molto inferiore al valore d’uso: smontati e venduti a peso, valgono una frazione di ciò che producono montati su un cantiere.
Il secondo elemento è il disallineamento tra i tempi dei ricavi e i tempi delle rate. Il canone di leasing scade ogni mese; il corrispettivo del noleggio o del montaggio arriva a fine cantiere, a stato avanzamento lavori, spesso con ritenute di garanzia e collaudi. Una commessa che slitta di quattro mesi non riduce il debito finanziario di un euro.
Il terzo elemento è il più insidioso: la crisi di questo settore diventa visibile all’esterno prima che diventi irreversibile all’interno. Un’irregolarità contributiva blocca il DURC; senza DURC si perde l’accesso agli appalti pubblici e si incrina la posizione nelle catene di subappalto privato; persa la commessa, salta il flusso che serviva a pagare i canoni. È un circuito che si autoalimenta, e spiega perché in questo comparto arrivare tardi costi molto più che altrove.
Un chiarimento preliminare sul perimetro soggettivo. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione sono strumenti riservati agli imprenditori che superano le soglie dell’impresa minore fissate dall’art. 2 del Codice della crisi (attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi precedenti). Un’impresa con un parco mezzi finanziato supera quasi sempre almeno la soglia dell’attivo e quella dei debiti: significa che gli strumenti “maggiori” sono percorribili, e che in parallelo l’impresa è esposta al rischio di liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Solo la realtà artigianale molto piccola — un titolare, un furgone, pochi telai — resta nel perimetro del sovraindebitamento e del concordato minore (artt. 74-83 CCII), che ha regole proprie e un organo di riferimento diverso, l’OCC.
Va poi tenuto presente un aspetto processuale che sorprende molti imprenditori: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non opera la sospensione feriale dei termini, che nel processo civile ordinario copre il periodo dal 1° al 31 agosto. Opposizioni all’omologazione, reclami e ricorsi per cassazione in questa materia maturano e scadono anche in agosto. Chi conta sulla pausa estiva per prendere tempo, in questo campo, perde diritti.
Sul tavolo, per un’azienda di ponteggi e noleggio, ci sono realisticamente tre strade. La prima è l’accordo di ristrutturazione dei debiti, nelle sue tre varianti. La seconda è la composizione negoziata, che non è un’alternativa secca ma un percorso a monte con sbocchi propri. La terza è il concordato preventivo in continuità, con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione come sua variante più flessibile. Si esaminano una per una.
Opzione 1 — L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII)
In cosa consiste
L’accordo di ristrutturazione è un contratto — anzi, un fascio di contratti — che il debitore conclude con una parte qualificata dei propri creditori e che poi sottopone all’omologazione del tribunale. La base è l’art. 57 CCII: servono adesioni di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. L’accordo deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità del piano, con particolare riguardo alla capacità di assicurare il pagamento integrale dei creditori che restano estranei.
Il punto che cambia tutto, in questo settore, è proprio il trattamento degli estranei: chi non aderisce va pagato per intero, entro centoventi giorni dall’omologazione se il credito era già scaduto, entro centoventi giorni dalla scadenza se non lo era ancora. Non c’è voto, non c’è maggioranza che vincoli il dissenziente: chi resta fuori resta creditore pieno.
Da qui le tre varianti. L’accordo agevolato dell’art. 60 abbassa la soglia alla metà, cioè al 30%, ma a condizione che il debitore rinunci alla moratoria sui creditori estranei e alle misure protettive. L’accordo ad efficacia estesa dell’art. 61 fa il movimento opposto: consente di imporre gli effetti anche ai non aderenti appartenenti a una categoria omogenea, quando all’interno di quella categoria abbia aderito almeno il 75% dei crediti, e quando i creditori siano stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e destinatari di informazioni complete e aggiornate. Per le imprese con debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti pari ad almeno la metà dell’indebitamento complessivo, l’art. 61 prevede un regime specifico, che consente di individuare una o più categorie tra questi creditori e di chiedere l’estensione anche in mancanza del requisito della prosecuzione dell’attività, restando fermi i diritti dei creditori di natura diversa. E quando l’accordo a efficacia estesa scaturisce dalle trattative della composizione negoziata e viene concluso entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, la soglia interna alla categoria scende dal 75% al 60%.
Sul fronte pubblico opera l’art. 63 CCII, riscritto dal decreto correttivo-ter (d.lgs. 136/2024): consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi, e permette l’omologazione anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, a condizioni oggi più stringenti — tra cui soglie minime di soddisfacimento del credito pubblico e la natura non meramente liquidatoria dell’accordo. Il debitore può presentare la domanda di omologazione decorsi novanta giorni dal deposito della proposta di transazione senza che sia intervenuta adesione.
Quando ha senso
Tre scenari concreti in cui questa strada regge.
Il primo: il debito è concentrato sul lato finanziario. Se leasing, mutui e anticipi fatture assorbono oltre la metà dell’esposizione, la soglia del 60% si raggiunge convincendo un numero ristretto di interlocutori professionali, abituati a valutare un piano industriale. Fornitori di ferro e officine, che sono tanti e frammentati, restano estranei e vengono pagati integralmente: è sostenibile proprio perché il grosso del debito sta altrove.
Il secondo: le macchine servono e si vogliono tenere. L’accordo non è una procedura che scioglie contratti: è il luogo in cui si rinegoziano. Allungamento del piano di ammortamento, riduzione del canone, spostamento di quota sul riscatto finale, sostituzione della garanzia: tutto ciò che il concedente accetta, diventa vincolante per lui e basta. Per un’impresa di noleggio, dove la macchina ferma è un costo e la macchina che lavora è l’unica fonte di rimborso, è un vantaggio decisivo.
Il terzo: l’impresa ha ancora margine operativo. Il flusso dei cantieri in corso e del portafoglio ordini deve poter coprire i creditori estranei entro i centoventi giorni. Se questo numero non torna, l’accordo non regge, per quanto bene sia scritto.
Come si esegue, in sintesi
Si costruisce il piano industriale e finanziario; si mappano i creditori distinguendo posizione giuridica e interessi economici; si aprono le trattative con i creditori-chiave; si incarica l’attestatore indipendente; si deposita il ricorso ex art. 40 CCII con la documentazione, pubblicandolo nel registro delle imprese; si chiedono, se necessarie, le misure protettive; si affronta l’eventuale fase delle opposizioni dei creditori; si arriva alla sentenza di omologazione. Da quel momento parte l’esecuzione, con i centoventi giorni per gli estranei e le scadenze pattuite per gli aderenti. L’art. 58 CCII disciplina la rinegoziazione degli accordi e le modifiche del piano quando, dopo l’omologa, i presupposti cambiano: uno strumento prezioso in un settore dove una commessa persa sposta gli equilibri.
Vantaggi motivati
È lo strumento meno invasivo tra quelli giudiziali: non c’è spossessamento, l’imprenditore continua ad amministrare, non viene nominato un liquidatore. È selettivo: si tratta con chi conta, senza coinvolgere l’intera platea. È rapido rispetto al concordato, perché non c’è la fase di voto. Ed è discreto solo in parte — la pubblicazione nel registro delle imprese lo rende conoscibile — ma resta molto meno visibile di una procedura concorsuale piena, il che in un mercato dove la reputazione tecnica pesa sulle gare non è un dettaglio.
Se vengono concesse le misure protettive, entra in gioco anche l’art. 64 CCII, che regola gli effetti sui contratti: i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, né risolverli o anticiparne la scadenza, in ragione del mancato pagamento di crediti anteriori. È la norma che, in concreto, impedisce al concedente di riprendersi il sollevatore telescopico mentre l’accordo si sta costruendo.
Il profilo ideale per l’accordo di ristrutturazione è l’impresa di ponteggi e noleggio che ha un’esposizione finanziaria dominante, pochi concedenti in leasing con cui il rapporto non è ancora compromesso, un portafoglio ordini reale e una massa di fornitori che può essere pagata per intero.
Rischi e svantaggi, senza sconti
Il primo rischio è aritmetico: se gli estranei sono troppi, i centoventi giorni diventano un muro. Il secondo è negoziale: basta che un concedente in leasing rifiuti, e se il suo credito è grande, la soglia salta. Il terzo è giudiziale, ed è quello che la giurisprudenza recente ha reso più concreto. La Cassazione, con la sentenza n. 2817 dell’8 febbraio 2026, ha stabilito che nell’accordo ad efficacia estesa le categorie devono essere costruite secondo un’effettiva omogeneità di posizione giuridica e interessi economici: non è ammesso accorpare crediti disomogenei per raggiungere artificialmente il 75%. Nel caso deciso, l’accorpamento in un’unica categoria dei fornitori (che avevano aderito quasi tutti) e delle banche (che quasi tutte non avevano aderito) è stato ritenuto illegittimo. La stessa pronuncia ha affermato che l’esistenza degli accordi non può essere provata “a campione”: la conclusione degli accordi è il fatto costitutivo della domanda e va dimostrata per intero, e il commissario giudiziale, ove nominato, può riferire su ogni aspetto, compresa la fattibilità del piano.
C’è poi un limite strutturale spesso trascurato: l’accordo non libera i garanti. Fideiussioni personali del titolare, garanzie dei soci, avalli sui contratti di leasing restano in piedi, salvo che il singolo creditore vi rinunci espressamente. Per l’imprenditore che ha firmato personalmente sei contratti di locazione finanziaria, questo è il punto da mettere sul tavolo per primo, non per ultimo.
Opzione 2 — La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII)
In cosa consiste
La composizione negoziata non è un concorrente dell’accordo di ristrutturazione: è la stanza in cui l’accordo può nascere. L’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza chiede, tramite la piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere, la nomina di un esperto indipendente. L’esperto non ha poteri di gestione e non sostituisce l’imprenditore: agevola le trattative con creditori e parti interessate, verifica la concreta perseguibilità del risanamento e, alla fine, redige una relazione.
Contestualmente o successivamente, l’imprenditore può chiedere al tribunale le misure protettive dell’art. 18 CCII, che sospendono azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, e le misure cautelari dell’art. 19, che possono essere modellate sul caso concreto. La conferma delle protettive non è automatica: il tribunale verifica il rispetto degli oneri procedurali e la funzionalità della misura a trattative effettivamente in corso, in una prospettiva di risanamento che non risulti manifestamente implausibile.
Quando ha senso
Primo scenario: le rate sono arretrate e il concedente si sta muovendo. Qui la composizione negoziata è spesso l’unica porta apribile in pochi giorni. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 13 aprile 2026, ha riconosciuto — nella fase prenotativa ex art. 44 CCII — la concedibilità di una misura cautelare diretta a inibire al concedente in leasing determinate iniziative sul bene. E il Tribunale di Napoli, il 4 febbraio 2026, ha affermato che le misure protettive possono riguardare anche beni di terzi, quando quei beni siano necessari all’esercizio dell’impresa: è precisamente il caso della piattaforma aerea di proprietà della società di leasing ma indispensabile al noleggio.
Secondo scenario: il DURC è il collo di bottiglia. Il Tribunale di Ivrea, il 25 maggio 2026, si è pronunciato sui presupposti e sui limiti delle misure cautelari finalizzate a ottenere il rilascio del DURC e del DURF nel contesto della composizione negoziata. Per un’impresa di ponteggi che vive di appalti e subappalti, la regolarità documentale non è un adempimento formale: è la condizione per continuare a fatturare.
Terzo scenario: serve tempo per costruire il consenso. Le trattative con sei concedenti diversi non si chiudono in tre settimane. La composizione negoziata offre la cornice protetta in cui costruirle, e premia chi la usa: l’accordo ad efficacia estesa che ne scaturisce, concluso entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, beneficia della soglia ridotta al 60% all’interno della categoria.
Come si esegue
Istanza sulla piattaforma con la documentazione richiesta e il progetto di piano di risanamento; nomina dell’esperto; eventuale istanza di misure protettive con ricorso al tribunale e udienza di conferma; incontri con i creditori sotto la regia dell’esperto; eventuale autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII per finanziamenti prededucibili o per la cessione dell’azienda o di rami; relazione finale dell’esperto. Da lì si sceglie lo sbocco: contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, piano attestato di risanamento (art. 56), accordo di ristrutturazione in una delle sue forme, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) o concordato preventivo.
Vantaggi motivati
È reversibile: se le trattative non funzionano, l’impresa non è stata dichiarata insolvente e conserva le altre strade. È riservata rispetto a una procedura concorsuale. È flessibile: consente di trattare con la società di leasing una rimodulazione che nessuna norma imporrebbe. Ed è preparatoria: costruisce il consenso che l’accordo di ristrutturazione poi cristallizza.
Il profilo ideale per la composizione negoziata è l’impresa che ha ancora un’attività viva e un margine recuperabile, ma che non ha il tempo materiale per chiudere le trattative prima che un creditore si muova sul parco mezzi.
Rischi e svantaggi
Il primo limite è la finalità: la composizione negoziata è funzionale al risanamento, non alla liquidazione. Il Tribunale di Milano, il 6 febbraio 2026, ha ritenuto inammissibile l’impiego dello strumento per un percorso esclusivamente liquidatorio, precisando che in quel caso la via è semmai il concordato semplificato. Chi vi accede avendo già deciso di chiudere, rischia di vedersi negare le misure protettive.
Il secondo limite è la fragilità della protezione. Le misure protettive esistono in funzione delle trattative e cadono con esse. La Cassazione, con la sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026, ha affermato che, una volta aperta la liquidazione giudiziale dopo la revoca delle misure protettive, il reclamo cautelare contro quella revoca diventa improseguibile, perché l’eventuale accoglimento sarebbe un provvedimento inutiliter datum. E la Cassazione n. 241 del 5 gennaio 2026 ha confermato l’autonomia tra il procedimento per la conferma delle misure protettive e quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, spettando al tribunale investito della domanda concorsuale valutare anche incidentalmente l’effettiva sussistenza di concrete possibilità di risanamento.
Il terzo limite è la mancanza di effetti coattivi propri: la composizione negoziata, da sola, non riduce un debito e non vincola un dissenziente. Serve lo sbocco. Va segnalato inoltre che la Cassazione, con la sentenza n. 2779 dell’8 febbraio 2026, ha escluso la prededuzione ex lege per il credito del professionista che assiste nella predisposizione del piano e nella domanda di concordato semplificato: un dato che incide sul modo in cui si struttura la fase finale del percorso.
Opzione 3 — Il concordato preventivo in continuità e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
In cosa consiste
Quando i creditori estranei sono troppi per essere pagati per intero, o quando l’esposizione verso fornitori e dipendenti è tale da rendere impossibile la soglia del 60%, il baricentro si sposta sul concordato preventivo in continuità aziendale (artt. 84 e seguenti CCII). Qui non si raccolgono adesioni individuali: si formula una proposta a tutti i creditori, divisi in classi, che votano; l’approvazione e l’omologazione vincolano anche i dissenzienti.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione — il PRO degli artt. 64-bis e seguenti — è la variante che consente di distribuire il valore anche in deroga alle regole civilistiche sul concorso e sulle cause di prelazione, a prezzo di un requisito più severo: serve l’approvazione a maggioranza di tutte le classi. Se una classe manca, l’art. 64-ter consente la conversione della domanda in concordato preventivo, così che il lavoro fatto non vada perduto.
Perché conta, qui, la disciplina dei contratti
È questo il terreno su cui il concordato mostra il suo vantaggio specifico per un’impresa con parco mezzi finanziato. Nel concordato, i contratti pendenti non si interrompono automaticamente (art. 97 CCII), ma il debitore può chiedere l’autorizzazione a sospenderli o a sciogliersi da essi. Per la locazione finanziaria, l’art. 97 comma 12 detta la regola economica: in caso di scioglimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla procedura la differenza, se positiva, tra quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene e il credito residuo in linea capitale; se la differenza è negativa, il concedente insinua il proprio credito come chirografario. La stessa logica è replicata, per la liquidazione giudiziale, dall’art. 177 CCII.
Tradotto per un’azienda di noleggio: il concordato è l’unico strumento che consente di decidere quali macchine tenere e quali restituire, senza dover convincere ciascun concedente. Le tre piattaforme che lavorano restano; il sollevatore usato due volte in un anno torna indietro, e il residuo non coperto dal realizzo diventa debito chirografario falcidiabile.
A protezione della continuità opera poi l’art. 94-bis CCII, che qualifica come essenziali i contratti necessari alla prosecuzione dell’attività e impedisce ai creditori di rifiutarne l’adempimento o di risolverli per il mancato pagamento di crediti anteriori. Per i contratti con le pubbliche amministrazioni vale la disciplina speciale dell’art. 95 CCII, che ne consente la prosecuzione a determinate condizioni: per chi lavora su appalti pubblici, è la norma che decide se il cantiere si chiude o continua.
Il limite invalicabile: non si può riscrivere un contratto d’autorità
Qui si colloca la pronuncia più importante del 2026 per questo settore. La Cassazione, con la sentenza n. 10271 del 20 aprile 2026, si è occupata di un concordato in continuità diretta proposto da una società utilizzatrice di un complesso in leasing, il cui piano incideva sulle condizioni economiche del rapporto pendente riducendo i canoni, superando il meccanismo di indicizzazione e spostando valore sul prezzo di riscatto. La Corte ha escluso che il meccanismo di conferma dell’omologazione previsto dall’art. 53, comma 5-bis, CCII possa sanare un piano che abbia oltrepassato i limiti legali, precisando che la proposta concordataria non può imporre unilateralmente la modificazione di un contratto pendente al di fuori degli strumenti previsti dal Codice, e che in presenza di un vizio di legittimità il risarcimento al reclamante non sostituisce la rimozione del vizio. La stessa area è toccata dalla Cassazione n. 6662 del 20 marzo 2026, secondo cui la conferma dell’omologazione con riconoscimento del risarcimento presuppone la richiesta del proponente, senza che occorra l’adesione del reclamante e delle altre parti.
Il messaggio, per chi ha sei contratti di leasing da sistemare, è netto: o si rinegozia con il concedente, o si esercita una facoltà che la legge riconosce — sospensione, scioglimento — ma non si riscrive il contratto tenendo il bene a condizioni imposte.
Vantaggi e svantaggi
Il concordato vincola i dissenzienti, consente la falcidia dei chirografari, permette il pagamento autorizzato di crediti pregressi strategici (art. 100 CCII) e la finanza prededucibile (art. 99). In compenso è più lento, più costoso in termini di organi della procedura, più visibile sul mercato e più controllato: c’è il commissario giudiziale, ci sono le classi da costruire correttamente, c’è il voto.
Sulla costruzione delle classi nel PRO la giurisprudenza di merito è stata severa: il Tribunale di Bologna il 16 maggio 2025 e il Tribunale di Torino, sempre il 16 maggio 2025, hanno escluso l’ammissibilità di sottoclassi interne caratterizzate da gradi di privilegio e percentuali di soddisfazione differenti; la Corte d’Appello di Milano, l’11 giugno 2025, ha indicato il criterio cui la formazione delle classi deve essere improntata per consentire la deroga alla par condicio; il Tribunale di Milano, il 5 giugno 2025, ha dichiarato inammissibili le contestazioni all’omologazione che non attengano a profili di rito o di legittimità.
Il profilo ideale per il concordato in continuità o per il PRO è l’impresa che ha un debito distribuito su troppe teste per raggiungere il 60%, e che ha bisogno di liberarsi selettivamente di una parte del parco mezzi senza il consenso dei concedenti.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come gli stessi numeri si comportino diversamente a seconda della strada scelta.
Dati di partenza comuni. Società a responsabilità limitata, montaggio ponteggi e noleggio di macchine operative. Ricavi ultimo esercizio 3.847.000 €. Debito complessivo 2.947.600 €, così composto:
- banche, intermediari finanziari e società di leasing: 1.812.400 € (61,49% del totale), di cui debito residuo in linea capitale su sei contratti di locazione finanziaria 1.148.300 € e mutui chirografari, anticipi fatture e scoperti 664.100 €;
- fornitori (ferro e componentistica, ricambi, officina, carburante, trasporti): 587.900 €;
- erario ed enti previdenziali: 476.200 €;
- dipendenti e TFR: 71.100 €.
Liquidità disponibile alla data di riferimento: 214.300 €. Flusso di cassa operativo atteso nei dodici mesi successivi, al netto dei costi fissi: 486.000 €.
Simulazione 1 — Accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57). Soglia del 60%: 1.768.560 €. Se aderiscono tutte le banche e tutte le società di leasing, si raggiungono 1.812.400 €, pari al 61,49%: la soglia è superata. Ma i creditori estranei ammontano a 587.900 + 476.200 + 71.100 = 1.135.200 €, da pagare integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione. Sommando liquidità e flusso atteso nei quattro mesi successivi (486.000 × 4/12 = 162.000 €), la disponibilità è di 376.300 €: l’accordo così costruito non è attestabile. La correzione possibile: includere nell’accordo il credito pubblico con una proposta di transazione ex art. 63 e far aderire i fornitori principali, riducendo la massa degli estranei sotto la soglia di sostenibilità.
Simulazione 2 — Accordo agevolato (art. 60). Soglia del 30%: 884.280 €, raggiungibile con l’adesione delle sole società di leasing. Ma la variante agevolata impone di rinunciare alla moratoria sugli estranei e alle misure protettive. Con quattro canoni arretrati su due contratti, l’assenza di misure protettive lascia i concedenti liberi di attivarsi sui beni. In questa configurazione l’opzione è teoricamente disponibile e praticamente inservibile: si ottiene la soglia più bassa rinunciando esattamente a ciò che serve.
Simulazione 3 — Accordo ad efficacia estesa (art. 61). Si costruisce una categoria omogenea composta dai soli concedenti in locazione finanziaria su macchine operative, per 1.148.300 € di credito residuo in linea capitale. Aderiscono quattro concedenti su sei, per 912.700 €, pari al 79,48% della categoria: sopra il 75%. Gli effetti si estendono ai due dissenzienti (235.600 €), a condizione che tutti siano stati informati dell’avvio delle trattative e messi in grado di parteciparvi in buona fede, che l’accordo non sia liquidatorio e che i non aderenti non ricevano un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Attenzione al punto decisivo alla luce di Cass. n. 2817/2026: non è consentito ampliare la categoria inserendovi anche i mutui chirografari per abbassare il peso percentuale dei dissenzienti, perché la posizione giuridica non è omogenea. Se la stessa impresa avesse costruito la categoria mettendo insieme leasing e mutui (1.812.400 €) e avesse raccolto adesioni per 1.400.900 €, avrebbe ottenuto sulla carta il 77,29%, ma su una categoria illegittima: e l’omologazione sarebbe esposta.
Simulazione 4 — Concordato in continuità con gestione selettiva del parco mezzi. Due contratti su sei riguardano macchine non più strategiche. Primo contratto: residuo in linea capitale 187.400 €, valore di realizzo stimato 142.000 €. Sciolto il contratto, il concedente riprende il bene, lo colloca e insinua al chirografo la differenza negativa di 45.400 €, che concorre con gli altri chirografari alla percentuale prevista dal piano. Secondo contratto: residuo in linea capitale 38.900 €, valore di realizzo stimato 51.200 €; qui la differenza è positiva e il concedente è tenuto a versare alla procedura 12.300 €. Effetto complessivo sul piano: 226.300 € di debito residuo escono dalla gestione corrente, 45.400 € diventano falcidiabili, 12.300 € entrano in cassa, e si azzerano canoni mensili per circa 4.900 € su due macchine improduttive.
Simulazione 5 — Il costo dell’attesa. Stessi dati, decisione rinviata di otto mesi. Nel frattempo: irregolarità contributiva e DURC non rilasciato per due mesi, con perdita di una commessa pubblica da 310.000 € di ricavi; risoluzione di un contratto di leasing con ripresa della macchina e insinuazione integrale della penale; incremento del debito erariale per sanzioni e interessi. La soglia del 60%, che a marzo si raggiungeva con i soli creditori finanziari, a novembre non si raggiunge più perché il debito verso fornitori e fisco è cresciuto e quello finanziario, dopo la restituzione del bene, si è trasformato in chirografo non trattabile. Il ritardo non peggiora le condizioni dell’accordo: ne elimina la possibilità.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a fronte le tre strade sui parametri che contano davvero per un’impresa di ponteggi e noleggio: la velocità, la protezione del parco mezzi, l’efficacia verso chi non ci sta e la possibilità di tornare indietro. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge e gli oneri di procedura posti a carico dell’impresa dalla disciplina: contributo unificato per i procedimenti in materia concorsuale, spese di pubblicazione nel registro delle imprese, compensi degli organi nominati dal tribunale secondo i parametri normativi.
| Parametro | Accordo di ristrutturazione (artt. 57/60/61) | Composizione negoziata (artt. 12 ss.) | Concordato in continuità / PRO (artt. 84 ss., 64-bis) |
|---|---|---|---|
| Consenso richiesto | 60% dei crediti (30% nell’agevolato); 75% interno alla categoria per l’efficacia estesa, 60% se da composizione negoziata | Nessuna soglia: accordo volontario con i singoli | Voto per classi; nel PRO approvazione di tutte le classi |
| Chi resta fuori | Gli estranei vanno pagati per intero entro 120 giorni | Chi non firma non è vincolato | Nessuno: l’omologazione vincola anche i dissenzienti |
| Tempi indicativi | Da alcuni mesi a un anno, secondo la complessità delle trattative | 180 giorni prorogabili per le trattative | Da dodici mesi in su, con voto e omologazione |
| Protezione dei mezzi in leasing | Solo con misure protettive richieste e confermate (art. 64 CCII) | Misure protettive e cautelari ex artt. 18-19, estendibili anche a beni di terzi funzionali all’impresa | Divieto di rifiutare l’adempimento o risolvere i contratti essenziali per crediti anteriori (art. 94-bis) |
| Facoltà di liberarsi di un contratto | No: serve il consenso del concedente | No: solo negoziazione | Sì: sospensione o scioglimento autorizzati, con la regola economica dell’art. 97 co. 12 |
| Grado di controllo esterno | Attestatore indipendente; commissario giudiziale se nominato | Esperto indipendente, senza poteri gestori | Commissario giudiziale; controllo pieno del tribunale |
| Visibilità sul mercato | Pubblicazione nel registro delle imprese | Riservata, salvo pubblicazione delle misure protettive | Massima: procedura concorsuale pubblica |
| Esito negativo: che succede | Rigetto dell’omologazione ed esposizione alle iniziative dei creditori | Archiviazione; restano percorribili gli altri strumenti | Possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Reversibilità | Media: si può convertire la domanda | Alta: è il percorso più reversibile | Bassa dopo l’apertura; conversione PRO/concordato ex art. 64-ter |
| Sorte dei garanti | I diritti verso coobbligati e fideiussori restano fermi salvo rinuncia | Immutata, salvo pattuizione | I diritti verso coobbligati e fideiussori restano fermi |
| Costi di giustizia | Contributo unificato, pubblicazioni, compenso dell’attestatore | Oneri di piattaforma e compenso dell’esperto secondo i parametri di legge | Contributo unificato, pubblicazioni, compensi degli organi della procedura |
I criteri per scegliere
Nessuno dei parametri appena visti, da solo, decide. Quello che segue è il ragionamento che, nella pratica, orienta la scelta.
Primo criterio: quanto pesa il debito finanziario sul totale. Se banche, intermediari e società di leasing superano la metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione diventa strutturalmente più praticabile, perché la soglia si raggiunge con pochi interlocutori e perché l’art. 61 CCII prevede per queste categorie un regime dedicato. Se invece il debito è disperso su ottanta fornitori e sull’erario, la soglia del 60% è una scommessa e il concorso formale del concordato è più realistico.
Secondo criterio: il rapporto con i concedenti è ancora aperto o è già rotto. Un concedente che ha inviato la diffida ma non ha risolto è un interlocutore. Un concedente che ha già risolto il contratto e chiesto la restituzione del bene è una controparte, e la partita si sposta su un terreno diverso, dove ciò che conta è la qualificazione del rapporto e il calcolo del credito residuo. Prima di scegliere lo strumento va letto ogni contratto: clausole risolutive espresse, penali, decadenze dal beneficio del termine, garanzie personali.
Terzo criterio: quante macchine servono davvero. È la domanda che l’imprenditore evita e che decide tutto. Se il parco mezzi va tenuto per intero, l’accordo è la strada naturale, perché conserva i contratti rinegoziandoli. Se metà del parco è sovradimensionata rispetto ai cantieri realistici dei prossimi due anni, la facoltà di scioglimento propria del concordato vale più di qualunque rinegoziazione.
Quarto criterio: quanto è solido il portafoglio ordini. I centoventi giorni per gli estranei non si finanziano con le speranze. Servono commesse firmate, stati avanzamento prevedibili e clienti che pagano. Se il portafoglio è sottile, nessun attestatore indipendente firmerà l’attuabilità.
Quinto criterio: quanto tempo resta prima che qualcuno si muova. Se c’è un’istanza di liquidazione giudiziale depositata, o se il DURC è già irregolare, la priorità non è scegliere lo strumento definitivo ma aprire immediatamente una finestra di protezione, e la composizione negoziata è di norma la porta più rapida.
Su tutti questi criteri pesa una circostanza pratica: la scelta fatta oggi va difesa domani davanti al tribunale e, se un creditore impugna, davanti alla Corte d’appello e alla Cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la trattativa con i concedenti e la difesa dell’omologazione restano nelle stesse mani, dal primo incontro all’ultimo grado di giudizio.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì. La domanda di accesso può essere presentata con riserva ex art. 44 CCII, riservandosi di depositare la proposta di concordato o la domanda di omologazione dell’accordo entro il termine assegnato dal tribunale. La composizione negoziata ha per definizione più sbocchi possibili. Il PRO può essere convertito in concordato preventivo quando non tutte le classi approvano (art. 64-ter). Ciò che non si può fare è tornare indietro dopo l’apertura di una liquidazione giudiziale.
Se scelgo la strada sbagliata, che cosa perdo? Tempo e credibilità, che in questo settore sono la stessa cosa. Un’omologazione rigettata lascia l’impresa esposta e comunica al mercato che il tentativo è fallito. Per questo la fase di analisi preliminare — lettura dei contratti, verifica delle soglie, test di sostenibilità dei centoventi giorni — pesa più della redazione degli atti.
Le società di leasing accettano di rinegoziare? Dipende dal conto che fanno. Per un concedente, riprendersi una piattaforma aerea usata significa sostenere costi di ritiro, custodia e ricollocazione, e incassare un valore di realizzo spesso inferiore al residuo in linea capitale. Un piano che paga meno ma paga, con la macchina che continua a produrre, può essere preferibile: è questo il ragionamento che va documentato con numeri, non con appelli alla comprensione.
I miei debiti personali di garante rientrano nell’accordo? No, salvo che il singolo creditore vi rinunci espressamente. La Cassazione, con la sentenza n. 5845 del 15 marzo 2026, si è pronunciata in tema di accordi ad efficacia estesa affermando il permanere dei diritti nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori. È un tema che va negoziato a parte, contratto per contratto.
Se un creditore non ha fatto opposizione, può impugnare l’omologazione? In linea di principio no. Le pronunce della Cassazione n. 5310 del 9 marzo 2026, n. 5828 del 15 marzo 2026 e n. 5948 del 16 marzo 2026 hanno chiarito che la legittimazione al reclamo ex art. 51 CCII spetta solo a chi abbia assunto la qualità di parte formale partecipando al giudizio di omologazione, anche quando il creditore sia stato destinatario del cram down fiscale o previdenziale, salvo che deduca un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Il rovescio della medaglia: chi ha ricevuto la comunicazione e non si è opposto, di regola non recupera quella chance dopo.
Posso usare l’accordo per guadagnare tempo e basta? È l’errore più caro. La Cassazione, nella pronuncia n. 4365 del 2026, ha stigmatizzato l’uso distorto dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione. Un accordo costruito senza una prospettiva reale di attuazione non ritarda la liquidazione giudiziale: la accelera, aggravando la posizione degli amministratori.
Le pronunce che orientano la scelta
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, raggruppati per opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati.
Sull’accordo di ristrutturazione e sull’efficacia estesa
- Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817 — Nell’accordo ad efficacia estesa le categorie vanno formate rispettando l’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, con un’assonanza voluta rispetto alle classi del concordato; l’accorpamento di crediti disomogenei per raggiungere la soglia del 75% non è consentito, la conclusione degli accordi non può essere provata a campione e il commissario giudiziale può riferire anche sulla fattibilità del piano. Rilevanza: è la pronuncia che impedisce di mettere nella stessa categoria le società di leasing e le banche mutuatarie per neutralizzare i dissenzienti.
- Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310 — La legittimazione al reclamo contro la sentenza di omologazione spetta a chi ha partecipato al giudizio come parte formale; il creditore pubblico destinatario del cram down che non abbia proposto opposizione non è legittimato, salvo deduca un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare. Rilevanza: definisce chi può riaprire la partita dopo l’omologa, e chi no.
- Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828 — Conferma il medesimo principio sulla legittimazione al reclamo ex art. 51 CCII. Rilevanza: consolida l’orientamento, rendendo prevedibile la fase successiva all’omologazione.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5948 — Ribadisce che il creditore rimasto estraneo al giudizio di omologazione non può reclamare, salvo il vizio procedurale impeditivo. Rilevanza: chiude il triangolo delle pronunce del marzo 2026 sulla stessa questione.
- Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845 — In tema di accordi ad efficacia estesa, permangono i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Rilevanza: per l’imprenditore che ha garantito personalmente i contratti di leasing, è il dato da mettere sul tavolo all’inizio delle trattative.
- Cass. civ., 2026, n. 4365 — Configura come uso distorto dell’istituto il ricorso all’accordo di ristrutturazione in assenza dei presupposti che ne giustificano la funzione. Rilevanza: segna il confine tra strategia difensiva legittima e tentativo dilatorio.
- Trib. Cagliari, accordi di ristrutturazione con transazione fiscale — L’omologazione in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali richiede, tra le altre condizioni, che gli accordi non abbiano carattere meramente liquidatorio, potendo la continuità realizzarsi anche in via indiretta per opera di un terzo a seguito di affitto o cessione d’azienda. Rilevanza: apre la via, per un’impresa di noleggio, all’affitto del ramo d’azienda con prosecuzione dei cantieri.
Sulla composizione negoziata e sulle misure protettive
- Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241 — Il procedimento per la conferma delle misure protettive e quello per l’apertura della liquidazione giudiziale sono autonomi; il tribunale investito della domanda concorsuale valuta anche incidentalmente l’ammissibilità dell’istanza e l’effettiva sussistenza di concrete possibilità di risanamento, con un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Rilevanza: la composizione negoziata non è uno scudo automatico contro l’istanza di un creditore.
- Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846 — Aperta la liquidazione giudiziale dopo la revoca delle misure protettive, il reclamo cautelare contro quella revoca diventa improseguibile, perché l’eventuale accoglimento sarebbe privo di effetti utili. Rilevanza: misura il valore reale della protezione, che vive finché vivono le trattative.
- Trib. Verona, 13 aprile 2026 — Nella fase prenotativa ex art. 44 CCII può essere accolta l’istanza di una misura cautelare diretta a inibire al concedente in leasing determinate iniziative. Rilevanza: è il precedente più vicino al problema del parco mezzi, quando il concedente si muove prima che il piano sia pronto.
- Trib. Napoli, Sez. VII, 4 febbraio 2026 — Le misure protettive possono essere riconosciute anche su beni di terzi, quando siano necessari all’esercizio dell’impresa; non è invece tutelabile l’intero patrimonio dei fideiussori, ma solo specifici beni che svolgano quella funzione. Rilevanza: fonda la richiesta di protezione sulle macchine ancora di proprietà del concedente.
- Trib. Ivrea, 25 maggio 2026 — Definisce presupposti e limiti delle misure cautelari finalizzate a ottenere il rilascio del DURC e del DURF. Rilevanza: per chi lavora in appalto e subappalto, la regolarità documentale è la condizione di sopravvivenza commerciale.
- Trib. Milano, Sez. II, 6 febbraio 2026 — La composizione negoziata non può essere piegata a un percorso esclusivamente liquidatorio: le misure protettive si confermano solo se la procedura mira al riassetto dell’impresa, restando la soluzione liquidatoria affidata al concordato semplificato. Rilevanza: orienta chi ha già deciso di chiudere verso lo strumento corretto.
- Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2779 — Il credito del professionista per l’assistenza nella predisposizione del piano e nella domanda di concordato semplificato non gode della prededuzione ex lege, non rientrando tra le ipotesi tipiche previste dalla norma. Rilevanza: incide sulla struttura economica della fase finale del percorso negoziale.
Sul concordato in continuità, sul PRO e sui contratti pendenti
- Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10271 — Il meccanismo di conferma dell’omologazione previsto dall’art. 53, comma 5-bis, CCII opera quando il reclamo riguarda la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e il pregiudizio è una perdita monetaria compensabile; non opera quando il reclamo denuncia un vizio di legittimità della proposta o della disciplina dei rapporti pendenti, perché la proposta concordataria non può imporre unilateralmente la modifica di un contratto pendente fuori dagli strumenti di legge. Rilevanza: è il limite invalicabile per chi vorrebbe tenere le macchine in leasing riscrivendone canoni e riscatto nel piano.
- Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662 — La conferma della sentenza di omologazione con riconoscimento del risarcimento al reclamante presuppone la richiesta del proponente, senza necessità di adesione del reclamante e delle altre parti. Rilevanza: precisa come funziona, sul piano processuale, il salvataggio dell’omologazione.
- Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 — Nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: sposta il baricentro del giudizio dal comportamento passato dell’imprenditore al confronto tra scenari.
- App. Milano, 11 giugno 2025 — Indica il criterio cui deve essere improntata la formazione delle classi nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione perché sia consentita la deroga alla par condicio creditorum. Rilevanza: il PRO paga la propria flessibilità distributiva con un classamento rigoroso.
- Trib. Bologna, 16 maggio 2025 e Trib. Torino, 16 maggio 2025 — Non è ammessa, all’interno di una classe del PRO, la presenza di sottoclassi caratterizzate da privilegi e percentuali di soddisfazione differenti. Rilevanza: due decisioni convergenti che delimitano la costruzione delle classi.
- Trib. Milano, 5 giugno 2025 — Sono inammissibili le contestazioni all’omologazione del PRO che non riguardino profili di rito o di legittimità della proposizione della domanda. Rilevanza: circoscrive lo spazio di manovra dei creditori che vogliano ostacolare l’omologazione.
- Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141 — La domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, senza distinzione tra impresa individuale e collettiva né tra concordato in continuità e liquidatorio. Rilevanza: per la piccola impresa individuale del settore, la cancellazione va decisa dopo aver scelto la procedura, mai prima.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, le attività che lo Studio svolge per un’impresa di ponteggi e noleggio con parco mezzi finanziato e debiti.
- Ricostruiamo la posizione debitoria reale, riclassificando l’esposizione per natura giuridica del credito — locazione finanziaria, mutuo chirografario, anticipo fatture, fornitura, credito erariale e contributivo, retribuzioni — perché è da questa mappa che dipendono sia le soglie sia la costruzione delle categorie.
- Leggiamo uno per uno i contratti di leasing e di finanziamento, isolando clausole risolutive espresse, penali, decadenze dal beneficio del termine, garanzie personali e patti di riservato dominio, e verifichiamo quali risoluzioni siano già intervenute e con quali effetti.
- Calcoliamo il credito residuo in linea capitale e il valore di realizzo prevedibile di ciascuna macchina, per stabilire quali contratti convenga rinegoziare e quali convenga sciogliere nel contesto di una procedura che lo consente.
- Costruiamo il test di sostenibilità dei centoventi giorni, confrontando la massa dei creditori destinati a restare estranei con la liquidità e con i flussi attesi dai cantieri in corso, e diciamo con chiarezza se l’accordo regge o non regge.
- Formiamo le categorie secondo i criteri di omogeneità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, evitando gli accorpamenti che la Cassazione ha censurato e documentando l’adesione di ciascun creditore in forma integrale, non a campione.
- Conduciamo le trattative con banche, intermediari finanziari e società di leasing, presentando il piano con i numeri che rendono la rinegoziazione più conveniente del ritiro del bene.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di misure protettive e cautelari, comprese quelle dirette a tutelare beni di terzi funzionali all’attività e quelle finalizzate alla regolarità documentale necessaria per proseguire negli appalti.
- Gestiamo la proposta di transazione sui crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 63 CCII, coordinando i tempi dell’adesione con quelli della domanda di omologazione.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, mettendo per iscritto il confronto tra accordo, composizione negoziata e concordato, con i rispettivi punti di rottura.
- Difendiamo l’omologazione nelle opposizioni dei creditori e nei successivi gradi di giudizio, e seguiamo la fase esecutiva, compresa la rinegoziazione dell’accordo o la modifica del piano prevista dall’art. 58 CCII quando le condizioni cambiano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo, la qualifica che pesa di più è quella di cassazionista, perché garantisce la continuità della strategia: la scelta fatta oggi nel tavolo con le società di leasing è la stessa che verrà difesa domani davanti al tribunale nell’udienza di omologazione, e dopodomani in Corte d’appello o in Cassazione se un creditore impugna. Nessun passaggio di mano, nessun difensore nuovo che riceve il fascicolo a partita iniziata, nessuna linea difensiva che cambia perché cambia chi la sostiene. Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso caso: i numeri del piano industriale e la tenuta giuridica dell’accordo nascono insieme, perché un piano che non convince l’attestatore non arriva all’omologazione, e un accordo giuridicamente impeccabile ma finanziariamente insostenibile non arriva all’esecuzione.
In conclusione
Per un’azienda di ponteggi e noleggio di macchine da cantiere, la domanda iniziale — conviene l’accordo di ristrutturazione? — non si risolve confrontando gli strumenti in astratto. Si risolve guardando tre numeri: quanto pesa il debito finanziario sul totale, quanto costa pagare per intero chi resta estraneo entro centoventi giorni, e quante macchine servono davvero nei prossimi due anni. Se quei numeri tornano, l’accordo è lo strumento più rapido e meno invasivo. Se non tornano, insistere significa consumare l’unica risorsa che non si ricompra: il tempo.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché la materia stessa richiede, insieme, le abilitazioni che l’Avvocato possiede per titolo: la trattativa con il ceto bancario e con le società di leasing, che è il mestiere del coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; la conduzione formale delle trattative di risanamento, riservata dalla legge all’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021; la gestione della crisi nelle forme del sovraindebitamento quando l’impresa è sotto soglia o quando il titolare risponde personalmente come garante, terreno del Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC; e infine la difesa dell’omologazione fino all’ultimo grado, che spetta al cassazionista. Sono quattro fasi della stessa vicenda, e questo è uno dei pochi casi in cui possono restare nelle stesse mani dall’inizio alla fine.
📩 Non aspettate che un concedente si riprenda la prima macchina o che il DURC diventi irregolare: ogni settimana che passa riduce le opzioni disponibili. Scriveteci oggi stesso per una valutazione della vostra situazione — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
