Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che i pensionati ci pongono più spesso quando sulla stessa pensione convivono (o rischiano di convivere) una cessione del quinto e un pignoramento. Le domande sono scritte come arrivano a noi, con le parole di chi le fa; le risposte sono complete, aggiornate ai valori INPS del 2026 e alla giurisprudenza più recente.
Il quadro normativo, in estrema sintesi, è questo. L’art. 545, settimo comma, c.p.c. rende impignorabile una fascia della pensione pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La cessione del quinto, invece, è regolata dal d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dalla convenzione INPS con banche e finanziarie, e segue un limite diverso: un quinto della pensione netta, con salvaguardia del trattamento minimo. Quando cessione e pignoramento si sommano entra in gioco l’art. 68 dello stesso d.P.R. 180/1950, che fissa il tetto complessivo della metà. Tre regole, tre soglie diverse: è qui che nascono quasi tutti gli equivoci.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il tema sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la cessione del quinto è un contratto di finanziamento, e la sua verifica rientra nel lavoro dello staff multidisciplinare in diritto bancario che l’Avvocato coordina a livello nazionale; il pignoramento della pensione si contesta con le opposizioni esecutive, che l’Avvocato, in quanto cassazionista, può seguire fino all’ultimo grado; e quando rata e pignoramento diventano insostenibili, la via d’uscita passa dalle procedure da sovraindebitamento, di cui l’Avvocato è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
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Ma il “minimo vitale” della pensione esiste davvero o è solo un modo di dire?
Esiste, ma non è una cifra unica: dipende da chi prende i soldi dalla sua pensione e a quale titolo.
Nel linguaggio comune “minimo vitale” indica la parte della pensione che nessuno può toccare. Nel diritto, però, le soglie di protezione sono almeno tre, e ognuna vale in un contesto preciso.
La prima riguarda il pignoramento da parte di un creditore qualsiasi (una banca, una finanziaria, un fornitore, un privato). Qui la regola è quella dell’art. 545, settimo comma, c.p.c.: la pensione non può essere pignorata per un importo pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Solo sulla parte che eccede questa fascia il creditore può prendere, di regola, un quinto.
La seconda riguarda la cessione del quinto, cioè il prestito che lei stesso ha chiesto e che rimborsa con una trattenuta sulla pensione. Qui la fascia del doppio dell’assegno sociale non c’entra: la rata può arrivare a un quinto della pensione netta, a condizione che resti salvaguardato il trattamento minimo.
La terza riguarda l’INPS quando recupera somme che le ha pagato per errore (i cosiddetti indebiti) o contributi non versati. In questo caso vale l’art. 69 della legge 153/1969: trattenuta fino a un quinto dell’intera pensione, facendo salvo l’importo del trattamento minimo.
C’è poi un dettaglio che vale la pena conoscere. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025, ha precisato che la soglia dell’art. 545 c.p.c., tecnicamente, non esprime il “minimo vitale” in senso costituzionale, ma attua il diverso principio dei “mezzi adeguati alle esigenze di vita” dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione. Per lei, in pratica, cambia poco: la fascia protetta resta quella. Ma spiega perché il legislatore può fissare soglie diverse per situazioni diverse senza violare la Costituzione.
Tenga quindi a mente questa distinzione: la soglia più alta protegge dal pignoramento, non dalla cessione che ha firmato lei. Da qui partono quasi tutte le risposte che seguono.
Quanto è, in euro, la parte della pensione che non mi possono pignorare nel 2026?
Nel 2026 la fascia impignorabile è di 1.092,48 euro al mese.
Il calcolo è semplice. Con la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, l’INPS ha fissato l’assegno sociale per il 2026 in 546,24 euro mensili per tredici mensilità. Il doppio fa 1.092,48 euro, cifra superiore al minimo legale di 1.000 euro: quindi si applica la cifra più alta.
Cosa significa concretamente? Se la sua pensione netta è di 1.050 euro, un creditore ordinario non può pignorare nulla. Se è di 1.400 euro, la parte “aggredibile” è l’eccedenza, cioè 307,52 euro, e su questa il creditore può prendere un quinto: 61,50 euro al mese. Non un quinto di 1.400, ma un quinto di ciò che supera la soglia. È una differenza enorme, che molti non conoscono e che a volte sfugge anche a chi applica materialmente le trattenute.
Due avvertenze. La prima: la soglia si aggiorna ogni anno, perché segue l’assegno sociale; nel 2025 era più bassa (il doppio di 538,69 euro). Se il suo pignoramento è iniziato negli anni scorsi, la trattenuta andrebbe ricalcolata con i nuovi valori. La seconda: per i crediti alimentari (per esempio il mantenimento dei figli) la misura pignorabile la stabilisce il giudice, e le percentuali cambiano; ne parliamo più avanti.
E se la pensione è già finita sul conto corrente? Lì la soglia è diversa, e ce ne occupiamo in una risposta dedicata.
Se ho la cessione del quinto, vale lo stesso minimo di 1.092 euro?
No, e le spiego perché: la cessione non è un pignoramento, è un contratto che ha firmato lei.
La soglia del doppio dell’assegno sociale serve a limitare ciò che un creditore può prendere contro la sua volontà. La cessione del quinto, invece, nasce da un accordo: lei chiede un prestito a una banca o a una finanziaria convenzionata con l’INPS e autorizza l’Istituto a trattenere ogni mese la rata e a versarla direttamente al finanziatore.
Per questo il limite è diverso. La rata non può superare un quinto della pensione netta (cioè al netto delle ritenute fiscali), e dopo la trattenuta deve restarle almeno l’importo del trattamento minimo, che per il 2026 l’INPS ha fissato in via provvisoria a 611,85 euro mensili. Le regole operative sono contenute nella convenzione tra INPS e intermediari, rinnovata con il messaggio INPS n. 2308 dell’8 luglio 2026 e valida dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2029: durata massima del prestito dieci anni, assicurazione obbligatoria contro il rischio di premorienza, trattenuta diretta sul rateo.
Il risultato, a prima vista paradossale, è questo: una pensione di 900 euro netti non può essere pignorata da un creditore ordinario, ma può essere ceduta per un quinto. Il quinto sarebbe 180 euro e resterebbero 720 euro, sopra il trattamento minimo. È lecito, perché la scelta è sua.
Proprio perché la scelta è sua, però, è fondamentale arrivarci informati. Una cessione firmata con leggerezza “consuma” una parte della pensione che, se fosse arrivato un pignoramento, sarebbe rimasta intoccabile.
Quali pensioni non si possono proprio cedere né pignorare?
Quelle di natura assistenziale: non sono cedibili e, di regola, non sono pignorabili.
La convenzione INPS 2026-2029 conferma l’elenco dei trattamenti esclusi dalla cessione. Rientrano tra questi, in particolare, l’assegno sociale e la pensione sociale, le prestazioni di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento, l’APE sociale e gli assegni al nucleo familiare. Si tratta di somme che lo Stato eroga per bisogno, non come restituzione di contributi versati, ed è logico che non possano garantire un prestito.
Sono invece cedibili le pensioni ordinarie: vecchiaia, anticipata, reversibilità, invalidità previdenziale (quella legata ai contributi, da non confondere con l’invalidità civile). La convenzione precisa anche che si possono cedere le pensioni liquidate in via provvisoria.
Sul fronte del pignoramento il discorso è analogo: i sussidi e le prestazioni assistenziali godono di una protezione rafforzata, mentre le pensioni previdenziali sono pignorabili, ma solo oltre la fascia di 1.092,48 euro vista sopra.
Attenzione a una situazione frequente: chi percepisce insieme una pensione previdenziale e una prestazione assistenziale (per esempio vecchiaia più accompagnamento). La parte assistenziale non va sommata per calcolare la quota cedibile o pignorabile. Se nel cedolino o nella comunicazione della finanziaria vede conteggiato anche l’accompagnamento, c’è qualcosa da verificare subito.
Come fa la finanziaria a sapere quanto posso cedere della mia pensione?
Lo sa dall’INPS, attraverso la “comunicazione di quota cedibile”: è quel documento, non una simulazione online, a dire quanto può cedere.
Il percorso funziona così. Lei si rivolge a un intermediario convenzionato con l’INPS. Prima di proporle un contratto, la banca o la finanziaria deve consultare la comunicazione di quota cedibile, cioè il dato ufficiale con cui l’Istituto certifica quanta parte della sua pensione può essere destinata alla rata.
La nuova convenzione ha reso più rigorosa proprio questa fase. Oltre al documento di identità (o a un’identificazione digitale conforme al Regolamento UE n. 910/2014), l’intermediario deve verificare un elemento di riscontro, come un codice OTP inviato al pensionato o l’importo di una delle ultime due mensilità di pensione. Per un periodo transitorio di sei mesi resta utilizzabile anche il vecchio codice pensione. L’obiettivo dichiarato è ridurre le truffe e l’uso improprio dei dati dei pensionati, una platea particolarmente esposta.
Nel calcolo l’INPS considera:
- la pensione netta, al netto delle ritenute fiscali;
- l’eventuale presenza di più trattamenti, perché in quel caso il quinto si calcola sull’importo complessivo, sempre con salvaguardia del trattamento minimo;
- le trattenute già in corso, come altre cessioni, recuperi di indebiti o pignoramenti.
Un consiglio pratico: si faccia sempre consegnare, o comunque mostrare, la quota cedibile certificata prima di firmare. Se la rata proposta è pari o molto vicina al massimo, chieda di valutare una rata più bassa. Il margine che lascia libero oggi è quello che la proteggerà domani se dovesse arrivare un imprevisto, perché, come vedremo, su quel margine si calcola poi il tetto per eventuali pignoramenti.
Infine: le tempistiche. Con la digitalizzazione delle comunicazioni tra finanziatori e INPS, i tempi tra firma e prima trattenuta si sono accorciati. Proprio per questo è bene non firmare “per vedere come va”: una volta notificato il contratto all’INPS, la trattenuta parte.
Ho già la cessione del quinto e mi arriva un pignoramento: quanto mi possono togliere in più?
Meno di quanto teme il creditore e più di quanto spera lei: il tetto è la metà della pensione, meno la rata della cessione, ma il pignoramento resta comunque vincolato alla fascia impignorabile.
Qui si incrociano due norme, e bisogna applicarle entrambe.
La prima è l’art. 545 c.p.c.: il creditore ordinario può pignorare solo un quinto della parte di pensione che supera 1.092,48 euro. La Cassazione ha chiarito da tempo che la cessione volontaria non si “scala” per calcolare la quota pignorabile: il quinto si calcola sull’intera pensione, come se la cessione non ci fosse (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1995, n. 4584).
La seconda è l’art. 68 del d.P.R. 180/1950: se il pignoramento arriva dopo una cessione già perfezionata e notificata, si può pignorare al massimo la differenza tra la metà della pensione e la quota ceduta. È un tetto complessivo. La Cassazione ha ritenuto legittima la coesistenza di una cessione del quinto e di un pignoramento del quinto proprio perché, sommati, non superano la metà (Cass. civ., sez. III, 9 maggio 1994, n. 4488).
In pratica, il conto va fatto in tre passaggi:
- si calcola il quinto dell’eccedenza sopra 1.092,48 euro;
- si calcola il tetto dell’art. 68: metà della pensione netta meno la rata di cessione;
- si applica il più basso dei due importi.
Con una pensione netta di 1.600 euro e una cessione di 320 euro: il quinto dell’eccedenza è 101,50 euro; il tetto dell’art. 68 è 800 − 320 = 480 euro. Si applica 101,50 euro. Nella grande maggioranza delle pensioni medie è il limite dell’art. 545 a “mordere” per primo; l’art. 68 diventa decisivo soprattutto quando i pignoramenti sono più d’uno o riguardano crediti alimentari, per i quali il giudice può autorizzare quote superiori.
Un punto spesso trascurato: l’art. 68 richiede che la cessione sia “perfezionata e debitamente notificata” prima del pignoramento. Se la cessione è stata firmata ma non ancora notificata all’INPS quando arriva il pignoramento, l’ordine delle priorità cambia. Le date, in questa materia, contano quanto gli importi.
Cosa succede, passo per passo, quando un creditore pignora la pensione all’INPS?
È una procedura con passaggi e termini precisi: conoscerli le permette di capire dove e quando si può intervenire.
Il creditore deve avere anzitutto un titolo esecutivo: una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, un assegno o una cambiale protestati, un atto notarile. Poi deve notificarle il precetto, cioè l’intimazione a pagare entro almeno dieci giorni. Il precetto perde efficacia se il pignoramento non viene iniziato entro novanta giorni dalla notifica.
Il pignoramento presso terzi viene notificato sia a lei sia all’INPS, che in questa procedura è il “terzo”: l’ente che le deve la pensione. Dal momento della notifica l’INPS è vincolato e deve accantonare le somme pignorabili. L’Istituto rende poi la sua dichiarazione, indicando quanto le paga e quali trattenute sono già in corso, compresa l’eventuale cessione del quinto: è in questa dichiarazione che la cessione “entra” nel conto dell’art. 68.
Il creditore deve iscrivere la procedura a ruolo nei termini di legge e, dopo la riforma Cartabia, deve anche notificare a lei e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, pena l’inefficacia del pignoramento. All’udienza il giudice dell’esecuzione, se non ci sono contestazioni, emette l’ordinanza di assegnazione: da quel momento l’INPS versa la quota direttamente al creditore, ogni mese, fino al pagamento del debito.
Ecco la sequenza in forma di tabella:
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi / chi agisce |
|---|---|---|---|
| 1 | Notifica del titolo esecutivo e del precetto | Almeno 10 giorni per pagare; il precetto perde efficacia dopo 90 giorni senza pignoramento | Creditore, tramite ufficiale giudiziario |
| 2 | Notifica del pignoramento presso terzi al pensionato e all’INPS | Entro 90 giorni dal precetto | Creditore, tramite ufficiale giudiziario |
| 3 | Accantonamento delle somme e dichiarazione del terzo | Secondo l’invito contenuto nell’atto | INPS (sede competente) |
| 4 | Iscrizione a ruolo e avviso al debitore e al terzo | Nei termini dell’art. 543 c.p.c.; senza avviso il pignoramento è inefficace | Creditore, tribunale del luogo di residenza del debitore |
| 5 | Udienza e ordinanza di assegnazione | Data indicata nell’atto di pignoramento | Giudice dell’esecuzione |
| 6 | Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Finché l’esecuzione è in corso; prima dell’assegnazione salvo cause sopravvenute | Giudice dell’esecuzione |
| 7 | Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | 20 giorni dal compimento o dalla conoscenza dell’atto | Giudice dell’esecuzione |
| 8 | Istanza di riduzione per violazione dei limiti (art. 545, nono comma, c.p.c.) | In ogni momento; il giudice rileva il vizio anche d’ufficio | Giudice dell’esecuzione |
La riga 8 è quella che molti ignorano: se il pignoramento supera i limiti di legge, è inefficace per la parte eccedente, e il giudice deve rilevarlo anche se lei non dice nulla. Contare solo su questo, però, è un rischio: segnalarlo con un’istanza motivata e con i conteggi è sempre la strada più sicura.
E se l’INPS o il creditore trattengono più del dovuto, come mi difendo?
Si difende con i numeri alla mano: prima si ricostruisce il calcolo corretto, poi si sceglie lo strumento giusto in base al momento in cui si trova la procedura.
Il primo passo è documentale. Scarichi dal sito INPS i cedolini degli ultimi mesi: lì trova l’importo lordo, le ritenute fiscali, la rata di cessione e l’eventuale quota pignorata. Recuperi il contratto di cessione, con il piano di ammortamento, e l’atto di pignoramento con l’eventuale ordinanza di assegnazione.
Il secondo passo è il ricalcolo. Si verifica che:
- la quota pignorata sia calcolata sull’eccedenza rispetto a 1.092,48 euro (valore 2026) e non sull’intera pensione;
- la somma di cessione e pignoramento non superi la metà della pensione netta (art. 68 d.P.R. 180/1950);
- non siano state incluse nel calcolo prestazioni assistenziali;
- la soglia sia stata aggiornata con i valori dell’anno in corso.
Il terzo passo dipende dalla fase. Se la procedura è ancora prima dell’assegnazione, l’errore si fa valere davanti al giudice dell’esecuzione, con istanza o con opposizione. La nullità del pignoramento oltre i limiti è rilevabile d’ufficio: già prima delle riforme la Cassazione aveva affermato che la parte di pensione necessaria ai bisogni del pensionato è sottratta al pignoramento e che il vizio non richiede un’eccezione del debitore (Cass. civ., n. 18755/2013). Oggi la regola è scritta nel nono comma dell’art. 545 c.p.c.
Se l’ordinanza di assegnazione c’è già e il vizio riguarda il calcolo applicato dall’INPS in esecuzione dell’ordinanza, si può chiedere al giudice di rideterminare la quota, soprattutto quando i valori di riferimento sono cambiati. I giudici di merito, richiamando la ratio della sentenza n. 12 del 2019 della Corte costituzionale, hanno applicato le soglie più favorevoli introdotte nel 2022 anche alle procedure già pendenti.
Se invece il problema è nella cessione (rata oltre il quinto, trattamento minimo non salvaguardato, costi non trasparenti), il fronte è contrattuale e bancario: si contesta al finanziatore e, se necessario, si agisce in giudizio o davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.
La pensione mi arriva sul conto corrente: lì è protetta allo stesso modo?
È protetta, ma con una regola diversa che dipende da quando la pensione è stata accreditata rispetto al pignoramento.
L’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c. distingue due situazioni.
Se il creditore pignora il conto corrente e la pensione vi era stata accreditata prima della notifica del pignoramento, le somme sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale. Nel 2026 il triplo è 1.638,72 euro. Quindi, se sul conto giacciono 1.500 euro provenienti dalla pensione, la banca non può bloccarli.
Se invece la pensione viene accreditata alla data del pignoramento o dopo, si applicano i limiti ordinari: fascia impignorabile di 1.092,48 euro e quinto sull’eccedenza.
Prima delle modifiche del 2015 la situazione era molto peggiore. La Cassazione, con l’ordinanza della terza sezione civile n. 10540 del 18 aprile 2024, ha confermato che per i pignoramenti anteriori a quella riforma le somme versate sul conto si confondevano con il resto del patrimonio e perdevano la protezione legata alla loro origine pensionistica. Oggi non è più così, ma la protezione non è automatica in ogni caso: occorre che si possa dimostrare che quelle somme provengono dalla pensione.
Qui la cessione del quinto incide in modo indiretto. La rata viene trattenuta dall’INPS alla fonte, quindi sul conto arriva già la pensione “ridotta”. La soglia del triplo protegge ciò che è arrivato sul conto, non ciò che è stato trattenuto prima.
Due consigli pratici. Tenga un conto dedicato solo alla pensione, senza mescolare altre entrate: facilita moltissimo la prova dell’origine delle somme. E se riceve una comunicazione della banca di blocco del conto, non aspetti: verifichi subito quanto è stato bloccato e se la soglia del triplo è stata rispettata.
Se il creditore è l’INPS stesso, valgono le stesse soglie?
No, e questa è una delle sorprese più amare: quando l’INPS recupera una pensione pagata in eccesso, può trattenere di più.
Quando l’INPS le ha pagato somme non dovute, oppure vanta contributi omessi, non deve passare dal pignoramento ordinario. L’art. 69 della legge 153/1969 gli consente di trattenere fino a un quinto dell’intera pensione, con l’unico limite di lasciarle almeno il trattamento minimo (611,85 euro nel 2026, in via provvisoria). La fascia di 1.092,48 euro, in questo caso, non si applica.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 26580 dell’11 ottobre 2024, ha chiarito che la soglia dell’art. 545 c.p.c. vale quando la pensione è aggredita da soggetti diversi dall’INPS, o quando l’INPS agisce per crediti diversi da indebiti e omissioni contributive; negli altri casi opera la norma speciale. Il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025 l’ha respinta: il regime speciale è giustificato dall’interesse alla sostenibilità del sistema pensionistico, e il trattamento minimo, rivalutato ogni anno, non è una soglia irragionevole.
La stessa sentenza ricorda però alcune tutele che contano. L’INPS può recuperare l’indebito pensionistico solo in presenza di dolo del pensionato, anche omissivo, e gli interessi sono dovuti solo in caso di dolo commissivo. Inoltre l’Istituto non può usare questa via “privilegiata” per crediti di altra natura: per quelli torna la regola generale.
Come si coordina tutto questo con una cessione del quinto in corso? Qui i conti vanno fatti con estrema attenzione, perché il recupero dell’indebito, la rata della cessione e un eventuale pignoramento concorrono sulla stessa pensione. In queste situazioni, come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, la prima difesa è verificare se l’indebito sia davvero ripetibile, prima ancora di discutere la misura della trattenuta. Se manca il dolo, la trattenuta può essere contestata alla radice.
Ho due pensioni: il minimo si calcola su ciascuna o sul totale?
Dipende da cosa sta succedendo: per la cessione l’INPS ragiona sul totale, per il pignoramento la questione è più delicata.
Per la cessione del quinto la regola è chiara: se lei è titolare di più trattamenti erogati dall’INPS, la quota massima del quinto viene calcolata sull’importo complessivo, garantendo comunque la salvaguardia del trattamento minimo. Esempio: vecchiaia di 780 euro netti più reversibilità di 410 euro netti, totale 1.190 euro; il quinto è 238 euro e resta ampiamente sopra il trattamento minimo.
Per il pignoramento il discorso cambia. L’art. 545, settimo comma, protegge le somme “da chiunque dovute” a titolo di pensione. Il problema pratico nasce quando le pensioni sono erogate da enti diversi (per esempio INPS e una cassa professionale): ciascun terzo pignorato vede solo la “sua” pensione e tende ad applicare la soglia su quella. Il rischio, per il creditore, è che nessuna delle due superi i 1.092,48 euro; il rischio per lei è opposto, se il giudice ritiene di dover considerare il reddito pensionistico complessivo.
Quando le pensioni sono pagate dallo stesso ente, l’INPS le gestisce in genere in modo unitario, e la soglia si applica sull’importo complessivo.
In presenza di due pensioni e di una cessione, dunque, conviene ricostruire il quadro completo prima dell’udienza: quanti trattamenti, da quali enti, quale quota ceduta e su quale pensione grava materialmente la trattenuta. È un caso in cui la dichiarazione del terzo va letta riga per riga, perché un errore di impostazione iniziale si trascina per anni.
E se ho anche debiti per il mantenimento dei figli o dell’ex coniuge?
Per i crediti alimentari le regole sono più severe con il debitore, ma il tetto complessivo della metà resta.
Il terzo comma dell’art. 545 c.p.c. prevede che per i crediti alimentari la misura pignorabile sia autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Non c’è quindi il quinto automatico: il giudice valuta caso per caso le esigenze di chi deve ricevere il mantenimento e quelle di chi deve pagarlo.
Anche per questi crediti, però, la fascia di 1.092,48 euro resta il punto di partenza: la quota si calcola sulla parte eccedente, come prevede il settimo comma.
Quando convivono cause diverse (per esempio un credito ordinario e un credito alimentare), il quinto comma dell’art. 545 fissa il limite della metà. La Cassazione ha precisato, con riferimento alla norma gemella dell’art. 2 del d.P.R. 180/1950, che per “simultaneo concorso” basta la coesistenza dei crediti nei confronti dello stesso debitore, senza bisogno che i pignoramenti siano contemporanei (Cass. civ., 23 aprile 2003, n. 6432). E se c’è anche una cessione del quinto, si aggiunge il tetto dell’art. 68: metà della pensione meno la quota ceduta.
È in questo scenario che una pensione può ridursi davvero in modo pesante. Per esempio: pensione netta 1.850 euro, cessione di 370 euro, pignoramento ordinario di 151,50 euro. Il tetto dell’art. 68 è 925 − 370 = 555 euro: restano quindi 403,50 euro “disponibili” per un eventuale pignoramento alimentare autorizzato dal giudice. Se venisse autorizzato per intero, la pensione residua sarebbe di 925 euro.
Non è detto che si arrivi a tanto: il giudice, nel fissare la quota alimentare, deve considerare le trattenute già in essere. Portargli un quadro chiaro di cessione e pignoramenti è decisivo.
Rischio di restare con pochi euro al mese per anni?
Il rischio c’è, ma ha un pavimento preciso: non si può scendere sotto certe soglie, e le trattenute non durano per sempre.
Partiamo dalle rassicurazioni fondate. Un creditore ordinario non può mai toccare i primi 1.092,48 euro della sua pensione (valore 2026), e sull’eccedenza prende al massimo un quinto. La cessione non può superare un quinto della pensione netta e deve lasciarle il trattamento minimo. Tutte le trattenute insieme, se c’è una cessione, non possono superare la metà.
Ora i limiti reali, che è giusto conoscere. Cessione e pignoramento, sommati, possono lasciarle meno di 1.092,48 euro, perché la soglia protegge solo dal pignoramento, non dalla rata che ha scelto lei (ne parliamo nella “domanda che nessuno fa”). Se il creditore è l’INPS per un indebito, può scendere fino al trattamento minimo. E per i crediti alimentari il giudice può autorizzare quote più alte del quinto.
Quanto alla durata: la cessione ha una durata massima di dieci anni e termina con l’ultima rata; il pignoramento dura finché il debito, con interessi e spese, non è pagato. È qui che conviene fare due conti. Un pignoramento di 60-70 euro al mese su un debito di 20.000 euro può durare più di vent’anni, e nel frattempo gli interessi continuano a correre. Una situazione del genere raramente è sostenibile, e raramente conviene anche al creditore.
Per questo “restare con pochi euro per anni” non è un destino obbligato. Esistono strumenti per rinegoziare, per contestare trattenute sbagliate e, nei casi più gravi, per ristrutturare l’intero debito, cessione compresa. Li vediamo tra poco.
Se muoio con la cessione in corso, il debito passa ai miei figli?
Di regola no: la cessione del quinto della pensione prevede un’assicurazione obbligatoria contro il rischio di premorienza.
La convenzione INPS impone al finanziatore di stipulare una copertura assicurativa sulla vita del pensionato. Se il pensionato muore prima di aver finito di pagare, è l’assicurazione a coprire il debito residuo verso la banca o la finanziaria. Gli eredi, quindi, non si trovano a dover pagare le rate rimaste.
È una delle differenze più rilevanti rispetto ad altri prestiti, e spiega perché l’età del pensionato incide sull’accesso al finanziamento e sulle condizioni: più il rischio assicurativo è alto, più il costo complessivo può salire.
Ci sono però due precisazioni oneste da fare.
La prima: l’assicurazione copre la cessione, non gli altri debiti. Se al momento del decesso c’era anche un pignoramento in corso per un altro credito, quel debito non si estingue con la morte e rientra nell’eredità. I figli potranno valutare se accettare l’eredità, accettarla con beneficio d’inventario o rinunciarvi.
La seconda: vale la pena controllare il contratto. Nella documentazione precontrattuale devono essere indicati la compagnia, le condizioni della polizza e il modo in cui il costo assicurativo incide sul TAEG. Una verifica fatta per tempo evita contestazioni tra eredi e finanziatore.
In sintesi: la cessione non si trasmette ai figli come debito da pagare, ma il resto della situazione debitoria sì. Pianificare con lucidità è un atto di tutela anche verso di loro.
Non ce la faccio più tra rata e pignoramento: esiste una via d’uscita?
Sì. Se i debiti sono diventati sproporzionati rispetto alla pensione, le procedure da sovraindebitamento permettono di rimettere in discussione anche la cessione del quinto.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede, per il consumatore, la ristrutturazione dei debiti. L’art. 67, comma 3, stabilisce espressamente che la proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. Tradotto: la finanziaria della cessione diventa un creditore come gli altri, e può essere pagata in misura ridotta secondo il piano omologato.
Durante la procedura il giudice può adottare misure protettive. Il Tribunale di Pistoia, con provvedimento deciso il 31 luglio 2024, ha ritenuto funzionale al piano la sospensione della cessione del quinto, per evitare che i tempi della procedura avvantaggiassero alcuni creditori a danno degli altri. Anche altri tribunali hanno disposto la sospensione delle trattenute da cessione e delle ordinanze di assegnazione.
Servono però requisiti precisi. Occorre essere in una situazione di sovraindebitamento reale e non aver determinato la crisi con colpa grave, malafede o frode. Il piano va costruito con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi, deve essere credibile e sostenibile, e deve lasciare al pensionato quanto serve per vivere dignitosamente. Non è una scorciatoia per non pagare: è uno strumento di legge per chi non riesce più a pagare tutto.
Nei casi in cui non ci sia nulla da offrire ai creditori, il Codice prevede anche l’esdebitazione del debitore incapiente, a condizioni rigorose. Ogni situazione va valutata sui numeri, non sulle speranze.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni costruite con i valori 2026. Sono esercizi dimostrativi: i dati sono ipotetici e servono a mostrare come si applicano le regole, non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Cessione in corso e pignoramento di un creditore ordinario
Dati di partenza. Pensione di vecchiaia netta: 1.437,60 euro al mese. Cessione del quinto in corso, notificata all’INPS nel 2024: rata di 287,52 euro (esattamente un quinto). Un creditore ordinario, titolare di un decreto ingiuntivo esecutivo per 18.740 euro, notifica precetto il 3 febbraio 2026 e, scaduti i dieci giorni senza pagamento, pignoramento presso l’INPS il 9 marzo 2026, quindi entro i novanta giorni.
Passaggio 1 — Fascia impignorabile. 1.437,60 − 1.092,48 = 345,12 euro di eccedenza.
Passaggio 2 — Quinto dell’eccedenza. 345,12 ÷ 5 = 69,02 euro. Il calcolo si fa sull’intera pensione, senza scalare la cessione (Cass. n. 4584/1995).
Passaggio 3 — Tetto dell’art. 68 d.P.R. 180/1950. Metà della pensione: 718,80 euro. Meno la rata ceduta: 718,80 − 287,52 = 431,28 euro. Il pignoramento di 69,02 euro sta ampiamente sotto il tetto.
Esito. Trattenuta mensile per il pignoramento: 69,02 euro. Pensione effettivamente incassata: 1.437,60 − 287,52 − 69,02 = 1.081,06 euro. Senza considerare interessi e spese, per estinguere 18.740 euro con 69,02 euro al mese servirebbero oltre 270 mensilità, cioè più di vent’anni.
Varianti. Se l’INPS avesse calcolato il quinto sull’intera pensione (287,52 euro) invece che sull’eccedenza, la trattenuta sarebbe stata illegittima per 218,50 euro al mese: in un anno oltre 2.600 euro. Se invece la cessione fosse stata firmata ma non ancora notificata all’INPS alla data del 9 marzo, il pignoramento sarebbe venuto prima nell’ordine delle trattenute, con effetti diversi sulla quota cedibile. Ed è evidente che un debito con quei tempi di rientro va affrontato con una strategia, non subito mese per mese.
Simulazione 2 — Pensione bassa, cessione possibile, pignoramento inefficace
Dati di partenza. Pensione netta: 874,30 euro al mese. Nessuna prestazione assistenziale.
Passaggio 1 — Quota cedibile. Un quinto: 874,30 ÷ 5 = 174,86 euro. Pensione residua: 874,30 − 174,86 = 699,44 euro, superiore al trattamento minimo 2026 (611,85 euro). La cessione è possibile fino a 174,86 euro di rata, salvo diversa certificazione nella comunicazione INPS di quota cedibile.
Passaggio 2 — Arriva un pignoramento. Il pensionato ha firmato la cessione. Un creditore con decreto ingiuntivo per 6.215 euro notifica il pignoramento all’INPS il 14 aprile 2026. La pensione (874,30 euro) è inferiore alla fascia impignorabile di 1.092,48 euro: non c’è nulla da pignorare. Il pignoramento sulla pensione è inefficace, e il giudice deve rilevarlo anche d’ufficio.
Passaggio 3 — Il creditore prova sul conto corrente. Il 9 giugno 2026 notifica un pignoramento alla banca. Sul conto ci sono 2.310,55 euro, tutti derivanti da accrediti di pensione dei mesi precedenti (lo dimostrano gli estratti conto: nessun’altra entrata). Trattandosi di somme accreditate prima del pignoramento, sono protette fino al triplo dell’assegno sociale: 1.638,72 euro. Pignorabile: 2.310,55 − 1.638,72 = 671,83 euro, una tantum. Gli accrediti successivi, pari a 699,44 euro al mese, restano sotto la fascia di 1.092,48 euro e non sono pignorabili.
Esito. Il creditore recupera al massimo 671,83 euro sul conto e nulla sulla pensione futura. Se sul conto fossero confluite anche entrate diverse dalla pensione, la protezione del triplo si applicherebbe solo alla parte di cui si prova l’origine pensionistica: ecco perché il conto dedicato fa la differenza. E se la banca avesse bloccato l’intero saldo, l’eccedenza di blocco (1.638,72 euro) andrebbe fatta liberare subito con istanza al giudice dell’esecuzione.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Cessione del quinto e pignoramento, sommati, possono farmi scendere sotto i 1.092 euro senza che nessuno stia violando la legge?”
Sì, possono. E quasi nessuno lo sa finché non guarda il cedolino.
Riprendiamo la simulazione 1: il pensionato incassa 1.081,06 euro, meno della fascia impignorabile. Nessuno ha sbagliato. La soglia dell’art. 545, settimo comma, limita ciò che il creditore può prendere con il pignoramento; la cessione, invece, è un impegno volontario, e la giurisprudenza consolidata calcola la quota pignorabile sull’intera pensione, senza tener conto della rata ceduta. I due limiti corrono su binari paralleli, e il loro effetto combinato può erodere la fascia protetta.
Perché è importante saperlo? Per tre ragioni.
La prima riguarda chi deve ancora firmare. Una cessione vicina al massimo, chiesta da chi ha già altri debiti o teme azioni di recupero, può trasformarsi in una trappola: la parte di pensione che sarebbe stata intoccabile viene impegnata in anticipo. Prima di firmare, chieda sempre a sé stesso: se domani arrivasse un pignoramento, con quanto resterei?
La seconda riguarda il finanziatore. L’art. 124-bis del Testo unico bancario impone a banche e finanziarie di valutare il merito creditizio del consumatore prima di concedere il prestito. Una cessione concessa a un pensionato già gravato da trattenute, o con una situazione debitoria evidentemente critica, apre profili di responsabilità del finanziatore che meritano di essere esaminati, anche in vista di una procedura da sovraindebitamento.
La terza riguarda chi è già dentro questa situazione. Il fatto che il risultato sia formalmente legittimo non significa che sia intoccabile. Il giudice dell’esecuzione, nel fissare quote per crediti alimentari, deve considerare le trattenute esistenti; il giudice del sovraindebitamento può sospendere la cessione e ricondurla nella par condicio; e un ricalcolo attento spesso rivela errori veri, come soglie non aggiornate o prestazioni assistenziali conteggiate.
In sintesi: la fascia di 1.092,48 euro non è uno scudo contro tutto, ma solo contro il pignoramento. Chi lo sa prima, sceglie meglio.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che definiscono le regole su pensione, cessione del quinto e pignoramento. Per ciascuna trova gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta in questo tema.
1. Corte costituzionale, sentenza 30 dicembre 2025, n. 216 Principio: il regime speciale che consente all’INPS di recuperare indebiti e contributi omessi trattenendo un quinto dell’intera pensione, con il solo limite del trattamento minimo, non è incostituzionale; la soglia dell’art. 545 c.p.c. non è una soluzione imposta dalla Costituzione. Rilevanza: chiarisce che le soglie di protezione della pensione non sono uniche e che il legislatore può differenziarle; spiega perché, contro l’INPS creditore di indebiti, la fascia di 1.092,48 euro non opera.
2. Corte di cassazione, sez. lavoro, ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26580 Principio: la soglia di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. si applica quando a pignorare è un soggetto diverso dall’INPS o quando l’INPS agisce per crediti diversi da indebiti e omissioni contributive; negli altri casi vale l’art. 69 della legge 153/1969, che opera anche per le trattenute in compensazione. Rilevanza: è la pronuncia che traccia il confine tra le due discipline; indispensabile per capire quale soglia si applica al pensionato che ha anche un debito con l’Istituto.
3. Corte costituzionale, sentenza n. 506 del 2002 Principio: è illegittima la regola che rendeva del tutto impignorabili le pensioni INPS senza distinguere la parte necessaria alle esigenze di vita; quella parte va protetta, mentre sul resto è ammesso il pignoramento nei limiti del quinto. La declaratoria è stata estesa anche agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 180/1950. Rilevanza: è l’origine del sistema attuale: da qui nasce la distinzione tra fascia protetta e quota pignorabile che il legislatore ha poi tradotto in cifre nell’art. 545, settimo comma.
4. Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza 18 aprile 2024, n. 10540 Principio: per i pignoramenti eseguiti prima della riforma del 2015, la pensione accreditata sul conto corrente si confondeva con il patrimonio del titolare e perdeva i limiti di pignorabilità legati alla sua origine. Rilevanza: per contrasto, mostra il valore della tutela oggi prevista dall’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c. (triplo dell’assegno sociale per gli accrediti anteriori) e l’importanza di provare l’origine pensionistica delle somme.
5. Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza 22 aprile 1995, n. 4584 Principio: la cessione volontaria non si sottrae dalla base di calcolo del pignoramento: la quota pignorabile si determina sull’intero emolumento, fermo il tetto complessivo dell’art. 68 del d.P.R. 180/1950 quando la cessione è anteriore. Rilevanza: è la base del calcolo illustrato nelle simulazioni e il motivo per cui cessione e pignoramento, sommati, possono lasciare meno della fascia impignorabile.
6. Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza 9 maggio 1994, n. 4488 Principio: un pignoramento del quinto successivo a una cessione di pari misura, regolarmente perfezionata e notificata, può coesistere con essa, purché non si superi la metà dell’emolumento, limite assoluto fissato dall’art. 68 del d.P.R. 180/1950. Rilevanza: conferma che la cessione non “blinda” la pensione dai pignoramenti, ma incanala le trattenute entro il tetto della metà.
7. Corte di cassazione, sez. civile, sentenza 23 aprile 2003, n. 6432 Principio: il “simultaneo concorso” di crediti di natura diversa, che fa scattare il limite della metà, presuppone la semplice coesistenza dei crediti verso lo stesso debitore, non la contemporaneità dei pignoramenti. Rilevanza: decisiva quando sulla pensione gravano insieme cessione, pignoramento ordinario e credito alimentare, anche avviati in momenti diversi.
8. Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza 9 agosto 2003, n. 12040 Principio: i limiti dell’art. 69 della legge 153/1969 valgono non solo per pignoramento e cessione, ma anche quando l’INPS recupera i propri crediti mediante trattenute dirette sulla pensione. Rilevanza: significa che anche la trattenuta “amministrativa” dell’INPS deve rispettare il quinto e il trattamento minimo, e si può contestare se li supera.
9. Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza 18 aprile 2023, n. 10337 Principio: la disciplina di favore per il pensionato in materia di ripetizione degli indebiti, che richiede il dolo per il recupero, trova applicazione anche ad alcune ipotesi di omesse contribuzioni. Rilevanza: offre un argomento difensivo a monte: prima di discutere la misura della trattenuta INPS, va verificato se il recupero sia dovuto.
10. Corte di cassazione, sez. civile, sentenza n. 18755 del 2013 Principio: è assolutamente impignorabile la parte della pensione necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita, mentre è pignorabile nei limiti del quinto solo la differenza; il pignoramento che viola questo limite è nullo e il vizio è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: anticipa la regola oggi scritta nel nono comma dell’art. 545 c.p.c.: il giudice deve intervenire anche senza un’eccezione del pensionato.
11. Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 2019 Principio: la Corte si è pronunciata sulla disciplina transitoria dei limiti di impignorabilità delle pensioni introdotti nel 2015, valorizzandone la funzione di tutela del pensionato. Rilevanza: la sua ratio è stata richiamata dai giudici di merito per applicare le soglie più favorevoli introdotte nel 2022 anche alle procedure già pendenti: un argomento utile per chiedere il ricalcolo dei pignoramenti datati.
12. Tribunale di Pistoia, provvedimento deciso il 31 luglio 2024 Principio: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, quando il piano si fonda su quote di reddito futuro, la sospensione della cessione del quinto è funzionale a evitare che la durata della procedura favorisca alcuni creditori a danno di altri. Rilevanza: dimostra in concreto che la cessione del quinto sulla pensione non è intoccabile quando la situazione debitoria complessiva richiede una procedura da sovraindebitamento.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Quando un pensionato ci porta una cessione del quinto, un pignoramento, o entrambi, il nostro lavoro segue passaggi precisi.
1. Ricostruiamo la pensione netta reale. Esaminiamo i cedolini INPS degli ultimi mesi, separiamo le componenti previdenziali da quelle assistenziali e individuiamo la base corretta su cui calcolare ogni trattenuta.
2. Ricalcoliamo la quota pignorata con i valori dell’anno in corso. Applichiamo la fascia impignorabile aggiornata (1.092,48 euro nel 2026), calcoliamo il quinto sull’eccedenza e confrontiamo il risultato con quanto l’INPS sta effettivamente trattenendo.
3. Verifichiamo il tetto dell’art. 68 d.P.R. 180/1950. Controlliamo date di perfezionamento e notifica della cessione rispetto al pignoramento e accertiamo che la somma delle trattenute non superi la metà della pensione.
4. Esaminiamo il contratto di cessione. Lo staff in diritto bancario analizza TAEG, costi, polizza assicurativa, rispetto della quota cedibile certificata e della valutazione del merito creditizio imposta dall’art. 124-bis TUB.
5. Controlliamo gli atti della procedura esecutiva. Verifichiamo titolo, precetto, termini di notifica del pignoramento, iscrizione a ruolo e avviso previsto dopo la riforma Cartabia, dichiarazione del terzo.
6. Depositiamo istanze e opposizioni. Redigiamo l’istanza di riduzione per violazione dei limiti dell’art. 545 c.p.c., l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, con prospetti di calcolo pronti per il giudice.
7. Proteggiamo il conto corrente. Quando il pignoramento colpisce il conto, ricostruiamo l’origine pensionistica delle somme dagli estratti e chiediamo lo sblocco della parte coperta dal triplo dell’assegno sociale.
8. Contestiamo i recuperi INPS non dovuti. Verifichiamo se l’indebito sia effettivamente ripetibile, se sussista il dolo richiesto dalla legge e se la trattenuta rispetti il quinto e il trattamento minimo.
9. Valutiamo e costruiamo la procedura da sovraindebitamento. Quando i numeri lo richiedono, predisponiamo la ristrutturazione dei debiti del consumatore con falcidia della cessione del quinto e chiediamo le misure protettive, compresa la sospensione delle trattenute.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema pesano in modo particolare due di queste competenze. Il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di leggere la cessione del quinto per ciò che è, un finanziamento soggetto alle regole di trasparenza e prudenza del TUB, e non come una semplice trattenuta. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC permettono di valutare con cognizione di causa se e quando una procedura da sovraindebitamento sia la strada più adatta per rimettere in discussione cessione e pignoramenti insieme.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi ricostruisce i conteggi e imposta la difesa davanti al giudice dell’esecuzione è lo stesso difensore che, se necessario, la porta avanti nei gradi successivi, senza cambi di linea.
Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i profili giuridici della procedura e quelli contabili del ricalcolo delle trattenute vengono esaminati insieme, fin dal primo esame dei documenti.
In chiusura: i tre messaggi da ricordare
Il primo: la soglia di 1.092,48 euro (2026) protegge la pensione dal pignoramento, non dalla cessione del quinto, che segue il diverso limite del quinto netto con salvaguardia del trattamento minimo di 611,85 euro. Il secondo: quando cessione e pignoramento convivono, il pignoramento si calcola sull’eccedenza della pensione intera e tutte le trattenute non possono superare la metà; errori di calcolo e soglie non aggiornate sono più frequenti di quanto si pensi e si possono far valere. Il terzo: se il peso complessivo è diventato insostenibile, la cessione del quinto può essere ristrutturata nelle procedure da sovraindebitamento.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la affronta da tutti i lati con competenze certificate: il contratto di cessione con lo staff multidisciplinare in diritto bancario coordinato dall’Avv. Monardo, il pignoramento con le opposizioni che l’Avvocato, cassazionista, può seguire fino all’ultimo grado, e la via d’uscita complessiva con la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC.
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