Come Funziona La Sospensione Dei Mutui Con La Legge Gasparrini?

Come funziona, davvero, la sospensione dei mutui con la legge Gasparrini, e conviene chiederla oppure è preferibile percorrere un’altra strada? La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: quando la rata è diventata pesante da un mese all’altro, per un licenziamento, per la fine di un contratto, per un lutto o per un’invalidità sopravvenuta, e il timore non è più teorico. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il Fondo di solidarietà istituito dalla legge n. 244 del 2007 è uno strumento eccellente per una certa categoria di situazioni e completamente inutile per altre, che richiedono invece una rinegoziazione contrattuale o l’ingresso in una procedura di composizione della crisi. Le tre strade non sono intercambiabili: hanno presupposti diversi, tempi diversi e conseguenze diverse su ciò che accade al contratto e all’immobile.

Su questa materia lo Studio Monardo ha una specializzazione che non è generica ma deriva direttamente dalle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il tema del mutuo in difficoltà si colloca esattamente all’incrocio tra il diritto bancario — dove lo Studio opera attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare a livello nazionale in diritto bancario e tributario — e il sovraindebitamento, dove rileva la qualifica di Gestore della crisi ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC. Il confronto tra sospensione, rinegoziazione e piano di ristrutturazione dei debiti non è un esercizio teorico: è la scelta quotidiana di chi lavora su entrambi i versanti.

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Il quadro di partenza: cosa succede al mutuo quando la rata salta

Prima di pesare le alternative va fissato il contesto giuridico che accomuna tutte e tre le strade, perché è quel contesto a determinare quanto tempo resta per scegliere.

Il contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione è un contratto di durata assistito da una garanzia reale. L’inadempimento del mutuatario non produce effetti immediati e automatici: produce effetti graduali, che si accumulano. Il primo livello è il ritardo semplice, con maturazione di interessi moratori sulla rata scaduta. Il secondo livello è la risoluzione del contratto. Per i mutui che rientrano nel credito fondiario, l’art. 40, comma 2, del Testo unico bancario stabilisce che la banca può invocare come causa di risoluzione il ritardato pagamento quando questo si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, qualificando come ritardato il pagamento effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Il terzo livello è la decadenza dal beneficio del termine, che rende immediatamente esigibile l’intero capitale residuo. Il quarto è il titolo esecutivo e il pignoramento dell’immobile.

Questa progressione è il vero orologio della vicenda. Ogni opzione che verrà esaminata più avanti ha una finestra temporale propria, e quasi tutte quelle finestre si chiudono prima che si arrivi al pignoramento. A fronte di questo dato va soppesata una circostanza che molti sottovalutano: il passaggio da un livello all’altro non dipende soltanto dal numero di rate impagate, ma anche dal comportamento della banca e dalla struttura del contratto. La Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che la decadenza dal beneficio del termine non opera in automatico ma richiede una manifestazione di volontà del creditore di avvalersene, e che una clausola contrattuale di decadenza non consente di aggirare la soglia dei sette ritardi qualificati senza la prova di una situazione di insolvenza autonomamente dimostrata.

C’è poi un secondo elemento comune, di segno opposto. Tutte e tre le strade richiedono che il debitore si muova quando ha ancora qualcosa da offrire: una posizione non troppo deteriorata, un reddito residuo, un immobile non ancora pignorato. Il rovescio della medaglia dell’attesa è che ogni mese trascorso sottrae opzioni. La sospensione del Fondo di solidarietà, in particolare, è preclusa quando i ritardi superano i novanta giorni consecutivi e quando sull’immobile ipotecato è stata avviata una procedura esecutiva da parte di terzi; se l’esecuzione viene avviata dopo la concessione, la sospensione è revocata.

Va infine considerato che la difficoltà economica raramente riguarda soltanto il mutuo. Chi non riesce a pagare la rata, nella maggior parte dei casi, ha anche un prestito personale, una cessione del quinto, qualche carta revolving. L’elemento dirimente, nella scelta tra le opzioni, sarà proprio questo: se il problema è circoscritto al mutuo e a un evento temporaneo, oppure se il mutuo è solo la parte più visibile di uno squilibrio complessivo.

Opzione 1: la sospensione con il Fondo di solidarietà (legge Gasparrini)

In cosa consiste

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa — comunemente chiamato Fondo Gasparrini dal nome del proponente — è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dall’art. 2, commi 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è disciplinato in concreto dal regolamento attuativo contenuto nel DM 132/2010, successivamente modificato. La gestione operativa è affidata a Consap S.p.A., che istruisce le domande trasmesse dagli istituti di credito e verifica la sussistenza dei requisiti.

Il meccanismo è una sospensione dell’ammortamento: per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi il mutuatario non paga le rate, il piano si allunga di pari durata e il Fondo si fa carico del cinquanta per cento degli interessi che maturano nel periodo di sospensione. La quota di interessi rimasta a carico del mutuatario non può essergli richiesta dalla banca durante la sospensione: viene riassorbita nel piano che riprende al termine del periodo. Le rate scadute e non pagate da non più di novanta giorni possono essere incluse nel periodo sospeso, e da quel momento su di esse non maturano interessi di mora.

Quando ha senso

Tre scenari concreti rendono questa strada la più coerente.

Il primo è la perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato, in presenza di un mutuo fino a quel momento regolare e di una prospettiva credibile di ricollocazione entro un anno o poco più. Il secondo è l’invalidità civile non inferiore all’ottanta per cento o il riconoscimento di handicap grave sopravvenuto a uno dei mutuatari, che comprime il reddito familiare in modo brusco ma non necessariamente definitivo. Il terzo è il decesso del mutuatario, con eredi subentrati che hanno bisogno di tempo per riorganizzare la posizione: gli eredi divenuti mutuatari per successione possono richiedere la sospensione purché possiedano tutti i requisiti previsti.

Come si esegue, in sintesi

La domanda non si presenta a Consap ma alla banca presso cui il mutuo è in ammortamento, utilizzando il modulo predisposto dal gestore del Fondo e allegando la documentazione che attesta il possesso dei requisiti, in buona parte in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La banca verifica la completezza formale e trasmette la pratica a Consap per via telematica; Consap istruisce e comunica l’esito. È richiesto che l’evento che giustifica la domanda si sia verificato nei tre anni antecedenti la richiesta di ammissione al beneficio.

I requisiti oggi vigenti, dopo la fine delle deroghe emergenziali introdotte dal decreto Cura Italia e cessate il 31 dicembre 2023, sono selettivi: mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 250.000 euro; contratto stipulato per l’acquisto — non per la sola costruzione, non per la sola ristrutturazione o liquidità — di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, esclusi gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; mutuo in ammortamento da almeno un anno; ISEE del richiedente non superiore a 30.000 euro; assenza di ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi; assenza di altre agevolazioni pubbliche sullo stesso mutuo; assenza di procedure esecutive avviate da terzi sull’immobile ipotecato.

Vantaggi

Il pregio maggiore è la natura pubblica e non negoziale del beneficio: sussistendo i requisiti, non si dipende dalla disponibilità commerciale della banca. Il secondo è il contributo sugli interessi, che rende la sospensione meno onerosa di una moratoria puramente contrattuale. Il terzo è la conservazione integrale del contratto: non c’è novazione, non cambiano il tasso né le garanzie, e al termine dei diciotto mesi la posizione riprende esattamente dove si era fermata, semplicemente spostata in avanti. Il quarto, meno evidente ma rilevante, è che il congelamento delle rate incluse nel periodo di sospensione interrompe la maturazione degli interessi di mora su quelle rate, sottraendo argomenti a una futura pretesa della banca.

Rischi e svantaggi

A fronte di questi vantaggi, tre limiti vanno considerati con onestà. Il primo è che la sospensione non riduce il debito: lo differisce. Chi esce dai diciotto mesi nelle stesse condizioni in cui vi era entrato si ritrova con la stessa rata, un piano più lungo e un monte interessi complessivo maggiore. Il secondo è la selettività dei requisiti: la soglia ISEE di 30.000 euro e il tetto di 250.000 euro sull’importo originario escludono una fascia significativa di mutuatari in difficoltà reale, e dal 2024 non sono più ammessi i lavoratori autonomi e i professionisti per calo di fatturato, ipotesi che era stata introdotta in via straordinaria durante l’emergenza sanitaria. Il terzo è la fragilità del beneficio rispetto alle iniziative dei terzi: se un creditore diverso dalla banca avvia un’esecuzione sull’immobile ipotecato, la sospensione già concessa viene revocata.

Il profilo ideale per questa opzione è il mutuatario con posizione ancora sostanzialmente regolare, ISEE contenuto, mutuo entro i limiti di importo, colpito da un evento tipizzato e temporaneo, senza altri debiti rilevanti e senza procedure esecutive in corso. Fuori da questo perimetro, lo strumento perde gran parte della sua efficacia.

Le pronunce a supporto

Il terreno giurisprudenziale che protegge questa opzione è quello della tenuta del contratto. La Cassazione ha chiarito che la banca non può utilizzare una clausola contrattuale generica di decadenza dal beneficio del termine per un numero di ritardi inferiore alla soglia dell’art. 40 TUB senza provare un’insolvenza autonoma del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord. 27 maggio 2024, n. 14702), e ha precisato che la decadenza ex art. 1186 c.c. non è automatica ma presuppone un atto con cui il creditore manifesta la volontà di esigere immediatamente la prestazione (Cass. civ. n. 25376/2024). Entrambe le pronunce hanno un riflesso pratico diretto: allargano la finestra temporale entro cui la domanda di sospensione è ancora presentabile.

Opzione 2: la rinegoziazione o la moratoria concordata con la banca

In cosa consiste

La seconda strada non passa da un fondo pubblico ma dal contratto. Comprende tre varianti che condividono la stessa logica — riportare la rata dentro la capacità di rimborso attuale — e si distinguono per l’intensità dell’intervento.

La prima variante è l’allungamento della durata residua, con conseguente riduzione della rata a parità di capitale. La seconda è la sospensione temporanea della sola quota capitale, tecnica diffusa negli accordi quadro tra ABI e associazioni dei consumatori, che lascia il mutuatario a pagare i soli interessi per un periodo definito. La terza è la surroga presso un altro istituto ai sensi dell’art. 120-quater TUB, che consente il trasferimento del mutuo con conservazione dell’ipoteca e senza spese, penali o oneri a carico del cliente.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello del mutuatario escluso dal Fondo per superamento della soglia ISEE o del tetto di 250.000 euro, ma con reddito ancora presente e sostenibile su una rata più bassa. Il secondo è quello di chi ha già consumato i diciotto mesi del Fondo in una precedente sospensione e ha bisogno di una soluzione strutturale, non di un ulteriore rinvio. Il terzo è quello del mutuo a tasso variabile diventato oneroso per effetto dell’andamento dei tassi, dove il problema non è un evento della vita ma il costo del denaro: qui la surroga verso un tasso fisso più conveniente può risolvere all’origine ciò che una sospensione si limiterebbe a rimandare.

Come si esegue, in sintesi

L’istanza si rivolge direttamente alla banca, che la valuta secondo le proprie politiche creditizie. Non esiste, in via ordinaria, un diritto soggettivo alla rinegoziazione: esiste una facoltà del mutuatario di chiedere e una valutazione discrezionale dell’istituto. Fa eccezione la fattispecie speciale dell’art. 41-bis del D.L. 124/2019 — come integralmente sostituito dall’art. 40-ter del D.L. 41/2021, convertito dalla L. 69/2021 — che ha riconosciuto al consumatore la cui abitazione principale fosse già oggetto di procedura esecutiva la possibilità di ottenere la rinegoziazione del mutuo o un nuovo finanziamento estintivo, con assistenza del Fondo di garanzia per la prima casa e con facoltà per il giudice dell’esecuzione di sospendere il processo fino a sei mesi. Si tratta però di una misura dichiaratamente eccezionale, temporanea e non ripetibile, ancorata a finestre temporali ormai chiuse — il pignoramento doveva essere stato notificato entro una data determinata e l’istanza presentata entro un termine anch’esso scaduto — sicché oggi rileva soprattutto come precedente sistematico e come modello di ciò che il legislatore ritiene proporzionato.

L’accordo di rinegoziazione si formalizza con scrittura privata o atto notarile a seconda dell’ampiezza delle modifiche. Un punto tecnico da presidiare è la qualificazione dell’operazione: se l’accordo si limita a modificare durata e rata, si resta nell’ambito della modificazione non novativa e l’ipoteca conserva grado e efficacia; se invece l’intervento è tale da sostituire il rapporto originario, occorre verificare con attenzione gli effetti sulle garanzie e sulle eccezioni opponibili.

Vantaggi

La rinegoziazione interviene sulla causa del problema e non sul sintomo: una rata ridotta stabilmente vale più di diciotto mesi di respiro seguiti dal ritorno alla rata precedente. Non è soggetta a requisiti ISEE, non richiede il rispetto del tetto di 250.000 euro, non è preclusa ai lavoratori autonomi e ai professionisti. Può essere combinata con una sospensione già ottenuta, poiché interviene su un piano diverso. La surroga, in particolare, è gratuita per il cliente e non richiede il consenso della banca originaria.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è la discrezionalità. La banca può rifiutare, e il rifiuto non è sindacabile in quanto tale; il mutuatario che ha esposto la propria difficoltà per ottenere una rinegoziazione negata ha però consegnato all’istituto un quadro informativo che potrà essere utilizzato nella gestione successiva della posizione. Va inoltre soppesato che l’allungamento della durata aumenta il costo complessivo del finanziamento, talvolta in misura considerevole, e che la surroga presuppone un merito creditizio ancora apprezzabile: chi ha già segnalazioni pregiudizievoli difficilmente troverà un istituto disposto al subentro. Esiste infine un rischio di tempistica: la trattativa con la banca non sospende nulla, e mentre si negozia i ritardi continuano a maturare ai fini dell’art. 40 TUB.

Il profilo ideale per questa opzione è il mutuatario con reddito presente ma insufficiente rispetto alla rata attuale, fuori dai parametri del Fondo o già oltre i diciotto mesi, con una posizione creditizia non ancora compromessa e un problema di natura strutturale più che episodica.

Le pronunce a supporto

Qui il presidio giurisprudenziale riguarda soprattutto la legittimità delle condizioni economiche che si vanno a rinegoziare e i limiti alla reazione della banca. Le Sezioni Unite, con la sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, hanno escluso che la mancata indicazione in contratto del regime di ammortamento alla francese e della capitalizzazione composta determini nullità per indeterminatezza dell’oggetto o per violazione della disciplina di trasparenza; principio poi esteso dalla Prima Sezione anche ai mutui a tasso variabile con le ordinanze n. 7382 e n. 8322 del 2025. Sul versante opposto, il Tribunale di Brindisi con sentenza del 6 luglio 2025 ha valutato alla luce della buona fede oggettiva la condotta della banca che, dopo avere accettato per un periodo apprezzabile pagamenti pur tardivi, si avvalga poi della decadenza dal beneficio del termine.

Opzione 3: la ristrutturazione dei debiti del consumatore

In cosa consiste

La terza strada abbandona il perimetro del singolo contratto e affronta l’intera posizione debitoria. La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consente al debitore persona fisica che abbia contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale di proporre al tribunale un piano costruito sulla propria effettiva capacità di rimborso, con l’assistenza di un OCC, e di ottenere l’omologazione anche senza il consenso dei creditori.

Il punto che interessa direttamente chi ha un mutuo è l’art. 67, comma 5, CCII: il piano può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere del mutuo ipotecario gravante sull’abitazione principale, se il debitore alla data del deposito della domanda ha adempiuto le proprie obbligazioni oppure se il giudice lo autorizza al pagamento dell’arretrato. La casa, in altre parole, non entra necessariamente nella liquidazione: il mutuo prosegue mentre il resto del passivo viene ristrutturato.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello del mutuo sostenibile in sé, reso insostenibile dall’accumulo di altri debiti: prestiti personali, carte, cessioni del quinto, debiti verso fornitori per un’attività cessata. Il secondo è quello del mutuatario escluso dal Fondo e con rinegoziazione rifiutata, che non ha più strumenti contrattuali a disposizione. Il terzo è quello in cui l’esecuzione immobiliare è già pendente e servono misure protettive che il Fondo, per definizione, non può offrire.

Come si esegue, in sintesi

Il procedimento si apre con la nomina di un OCC e la costruzione del piano, che deve rappresentare in modo completo la situazione economica e patrimoniale, ricostruire le cause dell’indebitamento e indicare le utilità offerte ai creditori. Il gestore della crisi redige una relazione particolareggiata; la domanda viene depositata in tribunale; il giudice valuta ammissibilità e meritevolezza e, sussistendone i presupposti, omologa. Il Terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha escluso la possibilità di accedere con domanda “in bianco” ai sensi dell’art. 44 CCII, sicché non è più possibile prenotare l’accesso alla procedura.

Vantaggi

È l’unica delle tre opzioni che incide sull’intero passivo e che può condurre, al termine dell’esecuzione del piano, all’esdebitazione. È l’unica che consente di chiedere misure protettive e la sospensione dell’esecuzione immobiliare già avviata. Non è condizionata a soglie ISEE né a tetti di importo del mutuo. Consente, come detto, di isolare il mutuo sull’abitazione principale dalla ristrutturazione generale, conservandone lo scadenzario originario.

Rischi e svantaggi

La contropartita è il livello di complessità e di esposizione. La procedura è giudiziale, richiede una ricostruzione documentale integrale della posizione, comporta la valutazione della meritevolezza del debitore e il vaglio del merito creditizio del finanziatore. La Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22699/2023 ha adottato una lettura restrittiva della nozione di consumatore, escludendo dall’ambito della procedura la debitoria promiscua; chi ha debiti in parte riconducibili a un’attività d’impresa o professionale deve orientarsi verso il concordato minore. Va poi considerato che smettere di pagare le rate confidando nella falcidia è una mossa controproducente: la regolarità dei pagamenti alla data del deposito è proprio il presupposto che consente di invocare l’art. 67, comma 5, e il suo venir meno può consegnare alla banca la risoluzione del contratto.

Il profilo ideale per questa opzione è il consumatore con passivo articolato su più fronti, mutuo sull’abitazione principale ancora regolare o regolarizzabile, esclusione dal Fondo o insufficienza di una semplice sospensione, ed eventualmente un’esecuzione già iniziata da fermare.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, non casi reali. Servono a mostrare come gli stessi numeri producano esiti diversi a seconda della strada imboccata.

Prima simulazione: evento tipizzato, posizione regolare

Ipotesi di partenza: mutuo ipotecario prima casa erogato per 168.000 euro nel 2016, durata venticinque anni, tasso fisso, rata mensile di 738 euro, debito residuo 121.350 euro. Il mutuatario è lavoratore dipendente a tempo indeterminato; il rapporto di lavoro cessa il 14 gennaio. ISEE del nucleo pari a 26.480 euro. Alla data della domanda risultano due rate scadute, l’ultima da quarantasei giorni.

Con l’opzione 1, i requisiti sono tutti presenti: importo originario sotto i 250.000 euro, ammortamento da oltre un anno, ISEE sotto i 30.000 euro, ritardi entro i novanta giorni, evento verificatosi nei tre anni precedenti. La sospensione può coprire fino a diciotto mesi, le due rate scadute possono essere incluse nel periodo sospeso, il Fondo interviene sul cinquanta per cento degli interessi maturati. Il flusso mensile liberato è di 738 euro per un anno e mezzo, con un piano che si sposta in avanti di diciotto mesi.

Con l’opzione 2, la banca potrebbe concedere un allungamento della durata residua da nove a quattordici anni, con una rata che scende in area 520-560 euro. Il beneficio mensile immediato è inferiore — circa 200 euro contro 738 — ma è permanente e non richiede di restituire nulla dopo. Il costo complessivo degli interessi, però, aumenta in modo sensibile.

Con l’opzione 3, la procedura sarebbe sproporzionata: non essendoci altro passivo rilevante, il piano non avrebbe materia da ristrutturare e imporrebbe un percorso giudiziale per un problema che gli strumenti precedenti risolvono.

Seconda simulazione: gli stessi numeri, ma con altri debiti

Ipotesi di partenza identica quanto al mutuo, con l’aggiunta di 31.700 euro di prestiti personali e carte revolving, rate mensili complessive per ulteriori 690 euro, e di 8.450 euro di debiti verso un ex fornitore di attività cessata.

Con l’opzione 1, la sospensione libera 738 euro al mese, ma restano 690 euro di rate non sospendibili: il Fondo non tocca il credito al consumo. Trascorsi diciotto mesi, la rata del mutuo torna intera e si somma a un passivo residuo che nel frattempo è cresciuto. Il respiro è reale ma non risolutivo.

Con l’opzione 2, un allungamento della durata del mutuo produce un risparmio di circa 200 euro al mese a fronte di un fabbisogno ben maggiore: la rinegoziazione del solo mutuo non riequilibra il bilancio familiare.

Con l’opzione 3, la presenza di debiti verso un ex fornitore impone una verifica preliminare sulla natura promiscua del passivo alla luce della lettura restrittiva della nozione di consumatore; superata quella verifica o riqualificata la domanda, il piano può prevedere la prosecuzione del mutuo sull’abitazione alle scadenze originarie e la ristrutturazione del resto sulla capacità di rimborso effettiva.

Terza simulazione: il fattore tempo

Ipotesi di partenza: stesso mutuo, ma il mutuatario si rivolge a un professionista quando le rate impagate sono otto e la banca ha già comunicato la risoluzione del contratto, senza che sia stato ancora notificato un atto di pignoramento.

Con l’opzione 1 la strada è chiusa: i ritardi superano i novanta giorni. Con l’opzione 2 la trattativa è possibile ma parte da una posizione debole, perché il contratto è già risolto e la banca negozia sul capitale residuo integralmente esigibile. Con l’opzione 3 la strada resta percorribile e diventa la principale: il piano può affrontare l’intero passivo, e la giurisprudenza di merito si è mostrata aperta a soluzioni che prevedano la riviviscenza di un mutuo ipotecario già risolto per inadempimento, come nel provvedimento del Tribunale di Pescara dell’11 settembre 2025. Il confronto tra le tre simulazioni mostra che la differenza non è tanto nei numeri quanto nel momento in cui si interviene.

Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza i profili che pesano di più nella scelta. Va letta tenendo presente che nessuna riga è decisiva da sola: è la combinazione tra situazione soggettiva, stato della posizione e natura della difficoltà a orientare il risultato. Quanto ai costi, sono indicati esclusivamente quelli di giustizia o di legge, perché sono gli unici che dipendono dalla strada scelta e non dalle circostanze del singolo caso.

ProfiloOpzione 1 — Fondo GasparriniOpzione 2 — Rinegoziazione / surrogaOpzione 3 — Ristrutturazione debiti consumatore
Tempi di attivazioneDomanda in banca, istruttoria Consap, attivazione in poche settimaneVariabili: dipendono dalla trattativa con l’istitutoMesi: nomina OCC, redazione piano, deposito, omologazione
ComplessitàBassa: modulistica standard e autocertificazioniMedia: negoziazione e formalizzazione dell’accordoAlta: procedura giudiziale con relazione dell’OCC
Presupposti soggettiviISEE ≤ 30.000 €, mutuo ≤ 250.000 €, ammortamento ≥ 1 anno, ritardi ≤ 90 giorniMerito creditizio residuo e disponibilità della bancaQualità di consumatore, meritevolezza, assenza di debitoria promiscua
Effetto sul debitoDifferisce le rate, non riduce il capitaleRiduce la rata, aumenta il costo complessivoRistruttura l’intero passivo, può condurre all’esdebitazione
Rischi in caso di esito negativoDiniego: la posizione resta invariata e i ritardi proseguonoRifiuto non sindacabile; difficoltà già disclosa alla bancaInammissibilità o mancata omologazione, con perdita di tempo prezioso
Effetti sull’esecuzioneInapplicabile se l’esecuzione è già avviata; revoca se sopravvieneNessun effetto automatico sul processo esecutivoPossibilità di misure protettive e di sospensione dell’esecuzione
ReversibilitàAlta: al termine il contratto riprende immutatoDefinitiva quanto alle nuove condizioni pattuiteVincolante: il piano omologato va eseguito
Costi di leggeNessun costo di legge a carico del richiedente; contributo pubblico sul 50% degli interessiSurroga senza spese per il cliente ex art. 120-quater TUB; imposte d’atto secondo la forma presceltaContributo unificato per il ricorso e compensi dell’OCC secondo i parametri ministeriali

I criteri per scegliere

Il ragionamento che porta alla decisione può essere ricondotto a cinque criteri, da applicare in sequenza.

Il primo criterio è la natura della difficoltà: episodica o strutturale. Se la situazione presenta un evento identificabile, databile e con una prospettiva ragionevole di rientro — un licenziamento seguito da una ricollocazione plausibile, un’invalidità con prestazione previdenziale in corso di riconoscimento — il differimento ha senso perché c’è qualcosa che si attende. Se invece il reddito si è ridotto in modo permanente, sospendere significa soltanto spostare il problema di diciotto mesi.

Il secondo criterio è il perimetro del passivo. Quando il mutuo è l’unico debito rilevante, gli strumenti che agiscono sul contratto sono sufficienti. Quando accanto al mutuo esistono prestiti, revolving e cessioni del quinto, ogni intervento sul solo mutuo è una soluzione parziale per definizione, e la valutazione si sposta verso la procedura concorsuale.

Il terzo criterio è lo stato della posizione presso la banca. La soglia dei novanta giorni di ritardo è il vero spartiacque operativo del Fondo. Al di sotto, l’opzione 1 è aperta; al di sopra, non lo è più, e la scelta si restringe alle altre due. Analogamente, la risoluzione già intervenuta sposta il baricentro verso l’opzione 3.

Il quarto criterio è l’esistenza di iniziative esecutive. Un pignoramento notificato o l’avvio di un’esecuzione da parte di terzi non solo preclude l’accesso al Fondo, ma determina la revoca di una sospensione già concessa. In presenza di un’esecuzione pendente, la questione non è più quale strumento sia preferibile, ma quale sia l’unico che possa produrre un effetto protettivo.

Il quinto criterio è la solidità documentale. Tutte e tre le strade si reggono su documenti: la sospensione su autocertificazioni sottoposte a controllo di Consap, con revoca del beneficio e trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci; la rinegoziazione su un quadro reddituale credibile; il piano su una ricostruzione completa della posizione. Una scelta corretta sostenuta da documentazione fragile produce lo stesso esito di una scelta sbagliata.

Su questo terreno pesa la composizione delle competenze di chi assiste. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una combinazione che consente di valutare le tre opzioni senza il pregiudizio di chi ne pratica una sola.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Una sospensione ottenuta non preclude una successiva rinegoziazione, né l’accesso a una procedura di composizione della crisi. Il passaggio inverso è più difficile: una volta depositata la domanda di ristrutturazione dei debiti, la posizione entra in un contesto procedimentale che non si abbandona senza conseguenze. Va inoltre considerato che il tempo consumato su una strada sbagliata è tempo che le altre perdono.

E se scelgo l’opzione sbagliata? Il danno tipico non è l’irreversibilità ma la scadenza. Chi impiega otto mesi a inseguire una rinegoziazione che la banca non concederà mai arriva alla domanda di sospensione con ritardi superiori a novanta giorni e trova la porta chiusa. Per questo la valutazione preliminare di tutte le alternative, prima di attivarne una, vale più della velocità di esecuzione.

Se la banca rifiuta la rinegoziazione, posso costringerla? In via ordinaria no: non esiste un obbligo generale di rinegoziare. Esistono però margini di contestazione sulla condotta complessiva dell’istituto quando questa contraddice affidamenti creati in precedenza, come nella vicenda decisa dal Tribunale di Brindisi nel luglio 2025, e margini tecnici sulla legittimità delle condizioni applicate.

Se ho già usato una parte dei diciotto mesi, posso chiedere il resto? Sì: è possibile richiedere la proroga della sospensione fino al completamento dei diciotto mesi complessivi. Va tenuto presente che anche le sospensioni concesse autonomamente dalla banca concorrono al calcolo del periodo massimo.

Se un altro creditore pignora la casa mentre la sospensione è in corso, cosa accade? La sospensione viene revocata. La disciplina esclude l’accesso al beneficio per i mutui sull’immobile ipotecato già interessato da una procedura esecutiva avviata da terzi, e la sopravvenienza di un’azione esecutiva dopo la concessione produce la revoca del beneficio già ottenuto. È una delle ragioni per cui, quando accanto al mutuo esistono altri creditori potenzialmente aggressivi, la sospensione va considerata una soluzione esposta: regge finché nessuno si muove, e non offre alcuna protezione contro chi decide di muoversi.

Durante la sospensione la banca può chiedermi la metà degli interessi non coperta dal Fondo? No. La quota di interessi rimasta a carico del mutuatario sulle rate oggetto di sospensione non può essere richiesta dalla banca in quel periodo.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati per sintesi.

Pronunce rilevanti per la tenuta del contratto (opzioni 1 e 2)

Cass. civ., Sez. I, ord. 27 maggio 2024, n. 14702. In materia di mutuo fondiario, l’inadempimento che non raggiunge la soglia del rimedio speciale dell’art. 40, comma 2, TUB non impedisce alla banca di invocare una clausola contrattuale di decadenza dal beneficio del termine, ma solo a condizione che deduca e dimostri uno dei presupposti dell’art. 1186 c.c., come l’insolvenza sopravvenuta o la diminuzione delle garanzie. Rileva perché fissa l’onere probatorio della banca e, di riflesso, la durata effettiva della finestra entro cui la domanda al Fondo resta presentabile.

Cass. civ. n. 25376/2024. La decadenza dal beneficio del termine non opera automaticamente: occorre un atto con cui il creditore manifesta la volontà di esigere immediatamente la prestazione. Rileva perché consente di datare con precisione il momento in cui l’intero capitale diventa esigibile, discriminante per capire quale opzione sia ancora aperta.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12177/2025. La Corte è tornata sulle condizioni di legittimità della risoluzione del contratto di mutuo e sul funzionamento della clausola risolutiva espressa in rapporto al numero di rate non pagate. Rileva perché la risoluzione già intervenuta è l’evento che chiude definitivamente l’accesso al Fondo.

Trib. Brindisi, sentenza 6 luglio 2025. È valutabile alla luce della buona fede oggettiva la condotta della banca che, dopo avere accettato per un periodo apprezzabile pagamenti tardivi, si avvalga poi della decadenza dal beneficio del termine. Rileva perché individua uno spazio difensivo per chi ha subito un’accelerazione del debito dopo una fase di tolleranza.

Cass. civ., Sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130. La mancata indicazione in contratto della modalità di ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione composta non determina nullità parziale del mutuo a tasso fisso né per indeterminatezza dell’oggetto né per violazione della disciplina di trasparenza. Rileva perché ridimensiona una linea contestativa a lungo praticata e sposta l’attenzione verso strumenti che incidono davvero sulla rata.

Cass. civ., Sez. I, ord. 19 marzo 2025, n. 7382, e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8322/2025. Il principio delle Sezioni Unite è stato esteso anche ai mutui a tasso variabile. Rileva perché chiude un’ulteriore area di incertezza per chi immaginava di fondare la trattativa con la banca su una nullità del piano di ammortamento.

Cass. civ. n. 22914 del 19 agosto 2024. La Corte ha delimitato l’ambito applicativo del privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41, comma 2, TUB. Rileva perché definisce la posizione della banca ipotecaria nel confronto con le altre iniziative, tema che pesa nel valutare quanto sia realistico difendere l’immobile.

Pronunce rilevanti per la procedura di composizione della crisi (opzione 3)

Cass. civ., Sez. un., n. 22699/2023. Le Sezioni Unite hanno accolto una lettura restrittiva della nozione di consumatore ai fini dell’accesso alla procedura, con esclusione della debitoria promiscua. Rileva perché è il primo filtro da superare: chi ha anche debiti di origine imprenditoriale o professionale deve orientarsi verso un diverso strumento.

Cass. civ. n. 9549 dell’11 aprile 2025 (Pres. Terrusi, Rel. Zuliani). La Corte ha adottato, sul trattamento dei crediti assistiti da prelazione nelle procedure di sovraindebitamento, un’interpretazione della moratoria annuale favorevole alla praticabilità del piano. Rileva direttamente per chi vuole conservare l’abitazione, perché riguarda il credito ipotecario.

Cass. civ. n. 21731/2025. Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, adottato ai sensi dell’art. 70, comma 1, CCII, va proposto al Tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d’appello, la cui competenza resta limitata al provvedimento di omologazione. Rileva perché un errore sull’organo da adire può costare la definitiva chiusura della procedura.

Cass. civ. n. 30412/2025. L’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non è legittimato a proporre la domanda in luogo del sovraindebitato defunto. Rileva nelle situazioni in cui il mutuo è proseguito in capo agli eredi, dove la scelta tra sospensione e procedura va calibrata sulla posizione di ciascuno.

Trib. Pescara, provvedimento 11 settembre 2025. È stata ammessa una proposta che prevedeva la riviviscenza di un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e già risolto per inadempimento. Rileva perché apre uno spazio a chi ha accumulato ritardi tali da precludere ogni altra strada.

Pronunce rilevanti quando l’esecuzione è già iniziata

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1477/2026. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 495, primo comma, c.p.c.: la previsione di un termine per l’istanza di conversione del pignoramento realizza un contemperamento congruo tra diritto sociale all’abitazione e tutela effettiva del credito. Rileva perché ricorda che, una volta avviata l’esecuzione, gli strumenti disponibili sono a tempo e non tollerano attese.

Gli eventi che aprono la sospensione e le durate corrispondenti

Un aspetto che incide sulla comparazione più di quanto si creda è che il Fondo non concede diciotto mesi a chiunque ne abbia diritto: concede un periodo commisurato all’evento. La durata massima complessiva è di diciotto mesi, ma il singolo evento determina quanti mesi siano effettivamente ottenibili, e questo dato cambia il confronto con le alternative.

Le ipotesi tipizzate dalla disciplina del Fondo ruotano attorno a quattro nuclei. Il primo è la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei casi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e di dimissioni non per giusta causa. Il secondo è la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o dei rapporti di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., con le medesime esclusioni. Il terzo è la morte del mutuatario oppure il riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’ottanta per cento. Il quarto, di diffusa applicazione pratica, è la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario per un periodo di almeno trenta giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, ipotesi nella quale la durata concedibile è graduata in funzione della durata della sospensione o della riduzione, secondo fasce che nella prassi del Fondo corrispondono a sei, dodici o diciotto mesi.

Due precisazioni completano il quadro e sono spesso decisive. La prima riguarda il licenziamento per superamento del periodo di comporto: non è riconducibile alle ipotesi di esclusione previste dall’art. 2, comma 479, lettera a), della legge n. 244/2007, e la domanda di sospensione per tale evento è pertanto ammissibile. La seconda riguarda lo stato di disoccupazione, che deve ricorrere al momento della richiesta e va autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fermo restando il potere di controllo di Consap ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DM 132/2010, con revoca delle agevolazioni e trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni false o mendaci.

A fronte di questa articolazione, il confronto con le alternative si fa più preciso. Una sospensione di sei mesi è un respiro breve: se il fabbisogno è strutturale, sei mesi non spostano l’equilibrio e il tempo impiegato per ottenerli avvicina la posizione alle soglie di irreversibilità. Diciotto mesi, per contro, sono un orizzonte entro il quale molte situazioni si ricompongono davvero. L’elemento dirimente non è quindi soltanto l’accessibilità del Fondo, ma la quantità di tempo che quel particolare evento consente di ottenere.

Va soppesato, infine, il rapporto con le coperture assicurative. Molti mutui sono assistiti da polizze abbinate contro la perdita dell’impiego, l’invalidità permanente o il decesso. Se la polizza è ancora efficace e sta operando, la domanda al Fondo non è la strada immediata; se invece la copertura ha esaurito i propri effetti, la sospensione resta richiedibile per il periodo residuo a completamento dei diciotto mesi complessivi. Il coordinamento tra indennizzo assicurativo e beneficio pubblico è un passaggio tecnico che merita verifica prima di qualunque domanda, perché un’attivazione nell’ordine sbagliato può consumare inutilmente parte del periodo disponibile.

I dettagli operativi che spostano la scelta

Accanto ai criteri generali esistono profili minori solo in apparenza, che nella pratica orientano la decisione quanto i requisiti principali.

La cointestazione. Il mutuo intestato a due persone pone un problema di legittimazione: la richiesta è presentata da chi versa nelle condizioni previste dalla disciplina del Fondo, ma il modulo di domanda deve essere sottoscritto anche dagli altri cointestatari, i quali, se privi dei requisiti, si limitano a compilare e sottoscrivere la parte del modello a loro riservata. Ne discende un corollario pratico: la difficoltà di uno solo dei due mutuatari può essere sufficiente ad aprire la strada della sospensione, ma la collaborazione dell’altro resta necessaria sul piano formale. Nelle situazioni di separazione conflittuale questo dettaglio può trasformarsi in un ostacolo concreto, e il confronto si sposta verso le opzioni che non richiedono l’adesione dell’altro intestatario.

L’accollo. Il mutuo accollato che era già stato sospeso in capo all’originario mutuatario può essere nuovamente sospeso, purché l’accollante possieda tutti i requisiti di accesso al beneficio. È un profilo che rileva soprattutto nelle vicende familiari e successorie, dove la posizione si trasferisce e con essa la valutazione sulla strada da percorrere.

La destinazione del finanziamento. Non tutti i mutui ipotecari sulla prima casa sono sospendibili. Il mutuo stipulato per la sola costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione principale resta fuori, perché la disciplina si riferisce all’acquisto. Il mutuo misto, concesso per acquisto e ristrutturazione o per acquisto e liquidità, può essere sospeso limitatamente alla quota di interessi riferita alla somma mutuata per l’acquisto, mentre non sono ammesse le domande relative a mutui contratti esclusivamente per ristrutturazione o liquidità. È una distinzione che va verificata sull’atto e non sulla memoria del cliente, perché la destinazione risulta dal contratto e non sempre coincide con la percezione di chi lo ha sottoscritto.

Il divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche. L’art. 2, comma 477, lettera b), della legge n. 244/2007 esclude dalla sospensione i mutui che fruiscono di agevolazioni pubbliche al momento della richiesta, allo scopo di evitare la sovrapposizione di benefici che impegnano risorse dello Stato. Il divieto, tuttavia, non opera indiscriminatamente: rispetto ad alcune misure il cumulo è stato ritenuto ammissibile, perché l’iniziativa risulta conclusa oppure perché non comporta alcuna contribuzione pubblica. È un punto su cui una verifica preliminare evita un diniego che, nel frattempo, ha consumato settimane.

Il rapporto con il Fondo di garanzia prima casa. I mutui già ammessi alla garanzia del Fondo di cui all’art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate. La compresenza dei due strumenti, quindi, non è di per sé preclusiva, e questo è rilevante per l’ampia platea di mutui erogati negli ultimi anni con garanzia statale.

Gli effetti sulla posizione creditizia. Una sospensione concessa nell’ambito del Fondo è un evento fisiologico e regolato, non un inadempimento; una rinegoziazione concordata è un accordo tra le parti; un piano di ristrutturazione omologato è un fatto destinato a riflettersi sulla posizione del debitore presso i sistemi informativi creditizi per la durata prevista dalle rispettive discipline. Chi valuta le tre opzioni tenendo conto anche della prospettiva di accedere in futuro a nuovo credito trova qui un criterio di differenziazione ulteriore, che va pesato senza enfatizzarlo: la prospettiva di conservare l’immobile viene comunque prima.

Il fattore istruttoria. La domanda non produce effetti dal giorno del deposito in banca ma all’esito del procedimento: la banca verifica e trasmette, il gestore del Fondo istruisce e comunica l’esito all’istituto, che procede alla sospensione. Nelle ricostruzioni divulgative si indica in quindici giorni solari dalla ricezione della documentazione il termine entro cui Consap comunica l’esito dell’istruttoria alla banca, ma sul piano pratico conviene ragionare in settimane e non in giorni, considerando i tempi di raccolta documentale e di trasmissione. Chi presenta la domanda con due rate già scadute da ottanta giorni si muove su un margine sottile, e questa è una delle ragioni per cui la valutazione comparativa non tollera rinvii.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di seguito gli strumenti che lo Studio mette in campo su una posizione di mutuo in difficoltà.

  1. Verifichiamo la collocabilità della posizione nel perimetro del Fondo confrontando data di stipula, importo originario, categoria catastale, anzianità di ammortamento, ISEE e stato dei ritardi con i requisiti oggi vigenti.
  2. Ricostruiamo la cronologia dei ritardi rata per rata per stabilire se la soglia dei novanta giorni sia superata e se sia maturato il presupposto dei sette ritardi qualificati dell’art. 40, comma 2, TUB.
  3. Predisponiamo la domanda di sospensione e il corredo documentale, curando la corretta autocertificazione dell’evento e la sua collocazione nel triennio antecedente, e seguiamo il passaggio della pratica dalla banca a Consap.
  4. Analizziamo il contratto di mutuo e il piano di ammortamento confrontando le condizioni applicate con quelle pattuite, per individuare profili di contestazione tecnicamente sostenibili alla luce degli orientamenti consolidati.
  5. Costruiamo e conduciamo la trattativa di rinegoziazione con l’istituto, quantificando in anticipo la rata sostenibile sulla base del bilancio familiare effettivo e formalizzando l’accordo nella forma che preserva grado ed efficacia dell’ipoteca.
  6. Valutiamo la percorribilità della surroga ex art. 120-quater TUB verificando la posizione creditizia e curando i rapporti con l’istituto subentrante.
  7. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso concreto, perché una strada praticabile sulla carta e insostenibile in giudizio è un tempo perso che si paga con la chiusura delle altre.
  8. Predisponiamo la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dalla verifica della qualità di consumatore e dell’assenza di debitoria promiscua fino alla costruzione del piano che preveda la prosecuzione del mutuo sull’abitazione principale ai sensi dell’art. 67, comma 5, CCII.
  9. Chiediamo le misure protettive e la sospensione dell’esecuzione immobiliare quando la procedura è già pendente, curando il coordinamento tra il fronte concorsuale e quello esecutivo.
  10. Assistiamo nelle opposizioni esecutive e nelle impugnazioni in ogni grado, curando la coerenza della linea difensiva dal primo atto fino all’eventuale giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un confronto tra opzioni, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: la scelta compiuta oggi va difesa domani, e chi imposta la strategia sapendo come quella scelta verrà valutata nei gradi successivi la costruisce diversamente rispetto a chi ragiona soltanto sul passaggio immediato. La continuità è parte del metodo: la stessa linea, dallo studio iniziale della posizione fino all’eventuale ricorso per cassazione, senza passaggi di mano e senza riscritture della strategia a metà percorso. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora congiuntamente sullo stesso caso, perché la valutazione del bilancio familiare, del piano di ammortamento e della sostenibilità di un piano di ristrutturazione richiede competenze che non coincidono e che vanno esercitate insieme. Su ogni posizione assumiamo impegni di mezzi: analizziamo, verifichiamo, costruiamo la strategia più difendibile alla luce dei dati concreti.

In chiusura

La sospensione prevista dalla legge Gasparrini è uno strumento serio e, nel perimetro per cui è stato costruito, difficilmente sostituibile. Fuori da quel perimetro non è una soluzione di ripiego: semplicemente non è disponibile, e insistere significa perdere le settimane che servirebbero alle alternative. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa soltanto denaro: costa il tempo entro il quale le altre strade restano aperte, e quel tempo non si recupera.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il mutuo in difficoltà è materia bancaria quando si tratta di leggere il contratto, misurare i ritardi e negoziare con l’istituto — terreno su cui opera lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato — ed è materia concorsuale quando la crisi supera il singolo rapporto, terreno presidiato dalle qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC. Quando la vicenda approda all’esecuzione e alle impugnazioni, la continuità fino all’ultimo grado è garantita dall’abilitazione al patrocinio in Cassazione.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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