Perché, in questa materia, contano più le sentenze che la legge
Chi guida un’agenzia di viaggi o un tour operator conosce un tipo di crisi molto particolare. Il denaro entra prima che il servizio venga reso: il cliente versa l’acconto mesi prima della partenza, mentre hotel, vettori, corrispondenti esteri e noleggiatori vanno pagati secondo scadenze proprie, spesso rigide. Quando la stagione va male, quando un fornitore strategico chiude o quando i finanziamenti bancari ottenuti negli anni difficili arrivano a rimborso tutti insieme, lo squilibrio tra incassi anticipati e uscite certe si trasforma rapidamente in debito verso banche, fornitori, Erario ed enti previdenziali.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, di seguito CCII) mette a disposizione uno strumento pensato proprio per negoziare con i creditori senza consegnare l’azienda a un curatore: l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Sulla carta le regole sembrano chiare. Nella pratica, però, tra la fine del 2024 e il 2026 la Corte di Cassazione ha riscritto i confini dell’istituto con una serie di decisioni ravvicinate: che cosa verifica davvero il tribunale in sede di omologa, quando il dissenso del Fisco può essere superato, come si formano le categorie di creditori, che cosa succede ai soci che hanno firmato fideiussioni. Chi si affida alla sola lettura degli articoli di legge rischia di costruire un accordo che il giudice respingerà.
Questa analisi ha uno scopo preciso: raccogliere le decisioni che un imprenditore del turismo deve conoscere prima di sedersi al tavolo con i creditori e tradurle, una per una, in conseguenze pratiche.
Lo Studio Monardo segue questa materia a partire da competenze certificate che coincidono con i suoi snodi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che la legge colloca al centro delle trattative tra impresa e creditori da cui gli accordi spesso nascono; la componente fiscale e bancaria dell’accordo, che per un tour operator pesa quasi sempre in modo decisivo, è gestita dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; e quando l’omologa viene contestata, la sua qualifica di cassazionista permette di seguire la linea difensiva fino all’ultimo grado.
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Il quadro normativo in breve: gli strumenti “ad accordo” a disposizione di un’impresa turistica
Prima di entrare nella giurisprudenza serve una mappa essenziale, perché i giudici si sono pronunciati su istituti diversi tra loro e confonderli porta a errori di impostazione.
L’accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57 CCII). L’imprenditore conclude accordi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. I creditori che non aderiscono (i cosiddetti “estranei”) non subiscono alcuna riduzione: devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, se scadono dopo. L’accordo diventa efficace verso tutti con l’omologazione del tribunale.
Gli accordi agevolati (art. 60 CCII). La soglia del 60% si dimezza al 30% se il debitore non chiede misure protettive e non propone moratorie ai creditori estranei. È una strada utile quando i creditori “pesanti” sono pochi, per esempio due o tre banche, e il resto del passivo può essere pagato regolarmente.
Gli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII). Qui sta la vera novità del Codice: gli effetti dell’accordo possono essere estesi anche ai creditori non aderenti, purché appartengano a una categoria omogenea per posizione giuridica e interessi economici e, all’interno di quella categoria, abbia aderito almeno il 75% dei creditori.
La transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII). Nell’ambito dell’accordo il debitore può proporre all’Agenzia delle Entrate, all’agente della riscossione e agli enti previdenziali un pagamento parziale o dilazionato. Se l’amministrazione non aderisce ma la sua adesione è determinante per raggiungere le soglie, il tribunale può omologare ugualmente a determinate condizioni: è il cosiddetto cram down fiscale, profondamente modificato dal d.lgs. 136/2024 (correttivo-ter).
Le misure protettive (art. 54 CCII). Con la domanda, o anche durante le trattative, il debitore può chiedere che i creditori non avviino né proseguano azioni esecutive e cautelari sul patrimonio aziendale.
La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII, derivati dal D.L. 118/2021). È il percorso stragiudiziale guidato da un esperto indipendente, che spesso precede l’accordo e ne prepara il terreno.
Un dettaglio decisivo per il settore: l’accordo di ristrutturazione dell’art. 57 non è accessibile all’impresa minore, cioè a quella che nei tre esercizi precedenti è rimasta entro 300.000 euro di attivo, 200.000 euro di ricavi lordi e 500.000 euro di debiti. Molte agenzie di dettaglio rientrano in questi limiti e devono quindi guardare ad altri strumenti, come il concordato minore gestito tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC) o la composizione negoziata.
Resta infine sullo sfondo una norma di settore che nessun accordo può ignorare: l’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011), che impone a organizzatori e intermediari polizze o garanzie bancarie a tutela del viaggiatore per i casi di insolvenza o fallimento, così da assicurare il rimborso del prezzo e, se il viaggio è in corso, il rientro.
| Strumento | Soglia di adesione | Effetti sui non aderenti | Adatto a |
|---|---|---|---|
| Accordo ordinario (art. 57) | 60% dei crediti | Nessuno: pagamento integrale entro 120 giorni | Tour operator con passivo concentrato su banche e grandi fornitori |
| Accordo agevolato (art. 60) | 30% dei crediti | Nessuno, e niente moratoria | Imprese con pochi creditori finanziari e liquidità per gli altri |
| Accordo a efficacia estesa (art. 61) | 75% all’interno di ogni categoria | Estensione ai dissenzienti della categoria | Passivi con molti fornitori omogenei |
| Transazione fiscale (art. 63) | Adesione dell’amministrazione o cram down | Riduzione o dilazione del debito pubblico | Imprese con forte esposizione verso Erario e INPS |
| Concordato minore (artt. 74 ss.) | Maggioranza dei crediti ammessi al voto | Vincola tutti i creditori anteriori | Agenzie sotto le soglie dell’impresa minore |
Perché il settore turistico mette alla prova l’accordo più di altri
Tre caratteristiche economiche delle imprese di viaggio incidono direttamente sulle regole appena descritte, ed è utile averle presenti prima di leggere le sentenze.
La prima è la stagionalità della cassa. Un tour operator può avere conti in attivo a giugno e in forte tensione a novembre. Il vincolo dei 120 giorni per pagare i creditori estranei, calcolato dalla data dell’omologa, può quindi cadere nel momento peggiore dell’anno: la scelta di quando depositare la domanda non è neutra e va pianificata sul ciclo degli incassi.
La seconda è la natura dei debiti verso i fornitori. Hotel, vettori e corrispondenti esteri non sono semplici creditori: sono partner senza i quali la stagione successiva non si vende. Chiedere loro uno stralcio significa mettere in gioco il rapporto commerciale futuro, e per questo le adesioni spesso si ottengono solo in cambio di impegni di continuità, come volumi garantiti o pagamenti anticipati sulle nuove forniture. Proprio perché queste adesioni sono “negoziate”, la loro documentazione deve essere impeccabile.
La terza è la presenza dei viaggiatori tra i creditori. Chi ha pagato un pacchetto non ancora fruito vanta un credito verso l’impresa, ma è anche il cliente da cui dipende la reputazione aziendale; a sua tutela operano le garanzie obbligatorie per insolvenza previste dal Codice del Turismo. Ogni piano che coinvolga questi crediti deve essere valutato con estrema cautela.
A queste caratteristiche si aggiunge l’utilità delle misure protettive: un pignoramento presso terzi sui conti correnti, in piena campagna di vendita, può bloccare i pagamenti ai fornitori e compromettere l’intera stagione. Chiedere al tribunale di inibire le azioni esecutive durante le trattative, nel rispetto dei limiti di durata complessiva fissati dall’art. 8 CCII, è spesso la condizione perché la negoziazione possa proseguire.
L’orientamento consolidato: l’omologa non è un timbro
Il primo dato che emerge dalla giurisprudenza più recente è netto e ormai stabile: il tribunale che omologa un accordo di ristrutturazione non si limita a controllare che le firme ci siano e che l’attestazione sia stata depositata. Entra nel merito della legalità sostanziale dell’operazione. Quattro pronunce mostrano come si è formato questo orientamento.
Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842: il controllo sul pagamento degli estranei
La vicenda riguardava un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, nel quale si discuteva sia del trattamento dei crediti tributari e contributivi, sia della concreta possibilità di pagare per intero i creditori rimasti fuori dall’accordo.
La Suprema Corte ha chiarito che in sede di omologa il giudice deve verificare, in termini di plausibilità, che i creditori estranei possano davvero essere soddisfatti per intero nei tempi di legge, e che il trattamento dei crediti pubblici deve rispettare la regola di priorità relativa. In altre parole, non basta un’attestazione favorevole: il tribunale guarda i numeri e si chiede se il piano regge.
Il principio, calato nella pratica, significa che un tour operator non può “parcheggiare” fuori dall’accordo i fornitori scomodi contando di pagarli con incassi solo sperati. Se il piano di cassa che dovrebbe coprire i 120 giorni si basa su prenotazioni della stagione successiva non ancora acquisite, il giudice può ritenerlo non plausibile.
Cass. civ., sez. I, sentenza depositata l’8 febbraio 2026, n. 2817: il consenso va provato per intero
Una società per azioni aveva chiesto l’omologazione di un accordo a efficacia estesa. Il tribunale aveva nominato un commissario giudiziale che, contrariamente al professionista attestatore, aveva espresso un parere negativo sulla fattibilità del piano; la domanda era stata respinta e la decisione confermata in appello.
La Cassazione, nel primo intervento di legittimità dedicato a questo istituto, ha affermato tre principi. Il tribunale può servirsi del commissario giudiziale per un controllo a tutto campo, senza essere vincolato alle conclusioni dell’attestatore. La conclusione degli accordi è il fatto su cui si fonda la domanda e deve essere dimostrata integralmente, non con verifiche a campione. Le categorie di creditori, infine, devono essere omogenee, come le classi del concordato preventivo.
Tradotto: il fascicolo delle adesioni deve essere completo, documentato, riconducibile a ogni singolo creditore. Per un’agenzia che tratta con decine di strutture ricettive e fornitori di servizi, questo impone un lavoro di raccolta ordinato fin dall’inizio delle trattative.
Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840, e Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310: chi non si oppone non può reclamare
Nel primo caso l’Agenzia delle Entrate si era limitata a far pervenire un dissenso tardivo alla proposta di transazione, senza costituirsi formalmente nel giudizio di omologazione, e poi aveva proposto reclamo contro il decreto.
L’orientamento si è consolidato nel senso che il procedimento di omologa ha natura contenziosa, sicché può reclamare contro l’omologazione solo chi ha assunto formalmente la qualità di parte nella fase precedente, proponendo opposizione. La pronuncia del marzo 2026 ha ribadito lo stesso principio, confermandone la stabilità.
Il principio, calato nella pratica, significa due cose. Per l’impresa debitrice, un accordo omologato senza opposizioni tempestive è molto più solido: i creditori rimasti inerti non possono rimetterlo in discussione in appello. Per l’impresa creditrice, per esempio il tour operator che vanta crediti verso un’agenzia intermediaria in crisi, significa che il dissenso va espresso con un’opposizione formale nei termini, non con una lettera.
Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996: se arriva la liquidazione, l’accordo cade
Una società aveva ottenuto l’omologazione di accordi di ristrutturazione, ma poco dopo era stata dichiarata fallita. Si discuteva di come ammettere al passivo i crediti dei creditori che avevano firmato gli accordi.
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione rende impossibile l’attuazione del piano e comporta la risoluzione dei singoli accordi per impossibilità sopravvenuta, perché viene meno la causa di risanamento su cui si reggevano.
Per l’imprenditore del turismo il messaggio è severo: l’accordo non è un porto sicuro definitivo. Se il piano si fonda su previsioni irrealistiche e l’impresa scivola comunque nella liquidazione giudiziale, i creditori aderenti tornano a far valere i crediti secondo le regole della procedura concorsuale. La sostenibilità va costruita con margini prudenti, soprattutto in un settore esposto a stagionalità, eventi geopolitici e oscillazioni della domanda.
Prima questione aperta: se il Fisco dice no, l’accordo salta?
La questione
È il dubbio più frequente tra i titolari di agenzie e tour operator. Negli anni successivi alla pandemia molte imprese del settore hanno sospeso versamenti di IVA, ritenute e contributi. Oggi il debito verso l’Erario e l’INPS rappresenta spesso la quota più consistente del passivo. Se l’Agenzia delle Entrate rifiuta la proposta di transazione, l’imprenditore può ancora ottenere l’omologa?
Cosa hanno deciso i giudici
La Suprema Corte ha chiarito anzitutto che il cram down fiscale ha una sequenza temporale da rispettare. Con Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377, ha individuato i termini che il debitore deve osservare prima di poter chiedere al tribunale di superare il dissenso dell’amministrazione. Sulla stessa linea si colloca Corte d’Appello di Ancona, sez. I, 14 gennaio 2026, secondo cui il termine di novanta giorni concesso all’amministrazione per rispondere alla proposta deve essere già decorso nel momento in cui si deposita la domanda di omologazione con cram down, se l’adesione non è ancora arrivata.
Il secondo punto riguarda il presupposto sostanziale. Con Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954, nel regime della legge fallimentare, e poi con Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918, riferita agli artt. 57 e 63 CCII nella versione anteriore al d.lgs. 136/2024, la Corte ha affermato che l’omologazione forzosa presuppone comunque un accordo reale con gli altri creditori: le adesioni possono essere insufficienti in percentuale, ma devono esistere. Senza di esse non ha senso chiedersi se il voto del Fisco sia “determinante”.
Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892, ha aggiunto una precisazione tecnica importante: non possono essere conteggiati tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione, come i professionisti incaricati di predisporla. Occorrono creditori anteriori.
Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309, si è occupata del regime transitorio dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023, che subordina l’omologazione forzosa al riconoscimento di una soglia minima di pagamento del credito pubblico: il superamento del dissenso non prescinde dai requisiti quantitativi voluti dal legislatore.
Sul versante opposto, la Corte ha escluso che il dissenso possa fondarsi su valutazioni morali. Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663, richiamata dalla dottrina più recente, ha ritenuto irrilevante, in sé, l’origine della crisi indicata dall’Agenzia come frutto di sistematici omessi versamenti, perché l’istituto non prevede un rifiuto dell’omologa per mancanza di “meritevolezza”. Nel merito, Tribunale di Vasto, 11 dicembre 2024, ha ricordato che, dopo il correttivo-ter, l’art. 63 richiede che il piano non abbia carattere liquidatorio, precisando però che questo requisito può essere soddisfatto anche da una continuità indiretta, per esempio con il trasferimento dell’azienda a un soggetto che prosegue l’attività.
Se c’è contrasto
Più che un contrasto vero e proprio, esiste una tensione tra una prassi di merito, in passato talvolta generosa, e una Cassazione che nel 2026 ha stretto le maglie. Le pronunce di legittimità convergono: il cram down esiste ed è efficace, ma solo dentro una ristrutturazione autentica. L’assunzione prudenziale è costruire l’accordo come se il Fisco dovesse votare contro: con adesioni reali e significative dei creditori privati anteriori, un piano in continuità e una proposta all’amministrazione più conveniente della liquidazione giudiziale.
Cosa significa per te
Per un tour operator con forte debito tributario la strategia non può partire dalla transazione fiscale. Deve partire dalle banche e dai fornitori. Se non riesci a ottenere l’adesione di una parte consistente dei creditori privati, il tribunale non potrà superare il no del Fisco, per quanto conveniente sia la tua proposta. E il calendario conta: la proposta all’amministrazione va depositata con un anticipo sufficiente perché il termine di risposta sia maturato prima della domanda di omologa.
Seconda questione aperta: si può vincolare anche l’hotel o il vettore che non firma?
La questione
Un tour operator lavora con decine, a volte centinaia, di fornitori: catene alberghiere, piccole strutture, compagnie di trasporto, agenzie corrispondenti all’estero, guide, assicurazioni. Se l’80% dei fornitori accetta uno stralcio e il restante 20% rifiuta, l’imprenditore deve pagare integralmente chi si oppone, oppure può estendere anche a loro gli effetti dell’accordo?
Cosa hanno deciso i giudici
L’accordo a efficacia estesa dell’art. 61 CCII risponde proprio a questa esigenza, ma la giurisprudenza lo ha circondato di cautele rigorose. Cass. civ., sez. I, sentenza depositata l’8 febbraio 2026, n. 2817, già esaminata, ha stabilito che la nozione di “categoria” va letta in stretta continuità con quella di “classe” del concordato preventivo: i creditori raggruppati devono avere la stessa posizione giuridica e interessi economici omogenei. Nel caso deciso erano stati accorpati crediti garantiti e crediti chirografari in un’unica categoria, al solo scopo di raggiungere il 75% di adesioni: la Corte ha ritenuto questa costruzione illegittima. I commentatori hanno parlato di stop alle “mega categorie” costruite per forzare la soglia.
Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828, è tornata sulla legittimazione a reclamare contro l’omologazione degli accordi, estendendo il ragionamento anche all’ipotesi dell’efficacia estesa: anche qui la posizione processuale del creditore dissenziente dipende da come si è mosso nella fase davanti al tribunale.
Nel merito, Corte d’Appello di Roma, sez. I, 6 febbraio 2026, ha esaminato il raffronto tra l’accordo e l’alternativa liquidatoria, soffermandosi sull’accertamento del valore di liquidazione: il creditore trascinato nell’accordo contro la propria volontà ha diritto a che il giudice verifichi che non riceverà meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale.
Se c’è contrasto
Sulla nozione di categoria la Cassazione ha preso una posizione chiara e, trattandosi del primo arresto di legittimità sull’istituto, destinata a orientare i tribunali. Resta aperto un profilo applicativo: quanto “fine” debba essere la suddivisione. Un tribunale potrebbe ritenere omogenei tutti i fornitori di servizi alberghieri; un altro potrebbe distinguere tra fornitori strategici con cui il rapporto prosegue e fornitori cessati. La scelta prudente è formare categorie ristrette e motivate, spiegando nel piano perché i creditori raggruppati condividono lo stesso interesse economico.
Cosa significa per te
Per un’impresa turistica le categorie naturali tendono a delinearsi da sole: istituti di credito, fornitori di servizi ricettivi, vettori, fornitori di servizi accessori. I viaggiatori che hanno versato acconti per pacchetti non ancora fruiti meritano una riflessione separata: sono consumatori, spesso numerosi e con crediti modesti, e il loro coinvolgimento in uno stralcio può incidere sul rapporto con la garanzia prevista dall’art. 47 del Codice del Turismo e sulla reputazione commerciale dell’impresa. Nella maggior parte dei casi conviene lasciarli fuori dall’accordo e onorare i contratti. Sul coordinamento tra accordo di ristrutturazione e attivazione delle garanzie per insolvenza del tour operator, allo stato delle ricerche svolte per questo articolo non risultano pronunce di legittimità specifiche: le condizioni di ciascuna polizza o fondo vanno lette con attenzione prima di impostare il piano.
Terza questione aperta: che fine fanno le fideiussioni dei soci?
La questione
Nelle piccole e medie imprese del turismo è quasi una regola: i finanziamenti bancari, compresi quelli assistiti da garanzia pubblica ottenuti durante l’emergenza sanitaria, sono stati accompagnati da fideiussioni personali del titolare, dei soci o dei loro familiari. Il timore è comprensibile: se la società ottiene uno stralcio con l’accordo, la banca potrà chiedere la differenza al garante?
Cosa hanno deciso i giudici
Occorre distinguere tre posizioni, come fa l’art. 59 CCII.
Per i creditori che aderiscono all’accordo si applica l’art. 1239 del codice civile: la remissione concessa al debitore principale libera anche i fideiussori, a meno che il creditore non si sia espressamente riservato i propri diritti verso di loro. La clausola di riserva, dunque, è il punto su cui si gioca tutto.
Per i creditori estranei nulla cambia: vengono pagati per intero dalla società e la garanzia, di fatto, non viene escussa.
Per i creditori trascinati dall’efficacia estesa, la Suprema Corte ha chiarito la regola con Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662: i creditori non aderenti ai quali gli effetti dell’accordo sono stati estesi conservano intatti i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, e ciò vale anche per gli accordi conclusi prima della riforma del 2021 che ha introdotto la regola espressa. La Corte ha valorizzato l’analogia con il concordato preventivo: chi subisce un trattamento che non ha scelto non deve perdere anche le garanzie.
Sul fronte della tutela anticipata dei garanti, Tribunale di Milano, sez. II civ. e crisi d’impresa, 8 febbraio 2025, nell’ambito di una composizione negoziata, ha ritenuto in astratto ammissibili misure cautelari destinate a proteggere il patrimonio dei garanti del debitore, rimettendo però al giudice un bilanciamento concreto degli interessi in gioco.
Se c’è contrasto
Sul punto di diritto affrontato dalla n. 6662/2026 la Cassazione ha espresso un principio di diritto che chiude il dibattito per i creditori coinvolti per estensione. Più incerta è la tutela cautelare dei garanti durante le trattative, che resta affidata a valutazioni caso per caso dei tribunali. L’assunzione prudenziale è non contare su una protezione automatica dei garanti e negoziare la loro posizione esplicitamente, creditore per creditore.
Cosa significa per te
Se sei socio e fideiussore della tua agenzia, l’accordo della società non ti mette automaticamente al riparo. Con le banche che aderiscono puoi negoziare una liberazione espressa o un impegno a non escutere la garanzia finché il piano viene rispettato; con quelle trascinate dall’efficacia estesa, invece, sai che la garanzia resta integra per la parte non soddisfatta. La tua esposizione personale va pianificata insieme a quella della società, non dopo. Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, la posizione del socio garante e quella della società vanno lette nello stesso fascicolo, perché sono due facce della stessa crisi. Quando l’esposizione personale del garante non trova soluzione nell’accordo societario, gli strumenti del sovraindebitamento possono offrire una via autonoma per la persona fisica.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365
Il contesto
Tra le decisioni del 2026 questa è quella che più incide sul modo di progettare un accordo con forte componente fiscale, e dunque sulla situazione tipica di molte imprese turistiche uscite provate dagli ultimi anni.
La vicenda, ricostruita dai commentatori, riguardava una società già in liquidazione volontaria, con un passivo composto quasi interamente da debiti tributari superiori a 7,2 milioni di euro e un attivo molto modesto. L’accordo di ristrutturazione prevedeva il pagamento di soli due creditori chirografari, per importi pari a una frazione minima dell’esposizione complessiva; il vero obiettivo era ottenere, tramite il cram down, una drastica riduzione del debito verso l’Erario nonostante il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate. Il tribunale aveva omologato; la Corte d’Appello di Milano, accogliendo il reclamo dell’Agenzia, aveva annullato l’omologa. La società si era rivolta alla Cassazione.
La motivazione, in linguaggio piano
La Suprema Corte ha confermato la decisione d’appello. Quando l’accordo con gli altri creditori è puramente simbolico e serve solo ad attivare il meccanismo forzoso contro il Fisco, l’istituto viene piegato a una finalità diversa da quella per cui esiste: non si tratta più di ristrutturare un’impresa coinvolgendo il ceto creditorio, ma di imporre all’Erario una falcidia unilaterale.
Il ragionamento si articola in tre passaggi. Primo: l’accordo di ristrutturazione è uno strumento concorsuale, che presuppone una trattativa reale con una pluralità significativa di creditori. Secondo: il cram down serve a evitare che un creditore pubblico, il cui voto è determinante, blocchi una soluzione che per lui sarebbe comunque più vantaggiosa della liquidazione; non serve a sostituire del tutto il consenso dei creditori. Terzo: accertare se lo strumento sia stato usato con finalità deviate è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, che in Cassazione può essere contestata solo per vizi di motivazione.
Quest’ultimo punto ha un peso processuale enorme. Se il tribunale o la corte d’appello concludono che l’accordo è strumentale, ottenere un ribaltamento in Cassazione è molto difficile, perché la Corte non riesamina i fatti. La partita, quindi, si vince o si perde nei primi gradi, con un piano costruito bene fin dall’origine.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di questa pronuncia alcuni operatori ritenevano che, soddisfatto il requisito della convenienza rispetto alla liquidazione, l’omologa forzosa fosse sostanzialmente dovuta. La n. 4365/2026, letta insieme alla n. 5918/2026, sposta l’attenzione a monte: la convenienza è necessaria ma non sufficiente; serve anche un coinvolgimento effettivo e non apparente degli altri creditori.
Va però evitata la lettura opposta. La pronuncia non trasforma la storia fiscale del debitore in un requisito di meritevolezza: come si è visto, la n. 7663/2026 esclude che la condotta passata possa di per sé impedire l’omologa. Ciò che conta è la genuinità dell’operazione presente.
Per un tour operator con debiti fiscali rilevanti, la conseguenza è concreta. L’accordo deve ristrutturare davvero l’esposizione verso banche e fornitori, per esempio con riscadenzamenti, stralci proporzionati, nuova finanza o conversioni, e deve accompagnarsi a un piano industriale credibile per le stagioni future. Solo dentro questa cornice la proposta al Fisco può sperare di superare un eventuale rifiuto.
I principi applicati ai casi reali: tre ipotesi nel settore turistico
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici. Servono a mostrare come gli orientamenti appena esaminati si traducono in scelte operative.
Ipotesi 1 — Tour operator con passivo concentrato: il test dei 120 giorni
Dati di partenza. Tour operator in forma di S.r.l., passivo complessivo di 1.384.700 €, così composto: banche 512.300 €; fornitori ricettivi e vettori 437.900 €; Erario e INPS 318.600 €; altri creditori (consulenti, noleggi, utenze) 115.900 €.
Sviluppo. La soglia del 60% richiesta dall’art. 57 CCII corrisponde a 830.820 €. Aderiscono tutte le banche (512.300 €) e fornitori per 341.200 €: totale 853.500 €, pari al 61,64%. La soglia è raggiunta. Il debito pubblico viene gestito con una transazione fiscale a cui l’amministrazione aderisce con una dilazione. Restano estranei fornitori per 96.700 € e altri creditori per 115.900 €: in tutto 212.600 €, da pagare per intero.
Ipotizziamo un decreto di omologazione del 14 ottobre 2026. Trattandosi di crediti già scaduti, il pagamento degli estranei deve avvenire entro 120 giorni, cioè entro l’11 febbraio 2027. Il piano di cassa indica disponibilità liquide per 64.380 € e saldi di pacchetti invernali già confermati per 118.450 €: totale 182.830 €.
Esito. Mancano 29.770 €. Alla luce di Cass. n. 34842/2024, il tribunale verifica in termini di plausibilità la capacità di pagare gli estranei: con un disavanzo documentato, l’omologa è a rischio. Le correzioni possibili sono due: ottenere l’adesione di ulteriori fornitori per almeno 29.770 € di crediti, riducendo il fabbisogno, oppure prevedere un apporto di nuova finanza dei soci, formalizzato prima del deposito. Contare sulle prenotazioni della stagione estiva successiva, ancora non acquisite, non sarebbe una base sufficiente.
Ipotesi 2 — Agenzia con debito fiscale prevalente: cram down legittimo o strumentale?
Dati di partenza. Agenzia di viaggi e tour operator in S.r.l., passivo di 926.450 €: Erario e INPS 537.340 € (58% del totale); banche 214.180 €; fornitori 174.930 €. L’impresa prosegue l’attività con un piano industriale che riduce i costi di struttura e punta sui viaggi di gruppo.
Versione A. Aderiscono le due banche, con un riscadenzamento a sette anni, e fornitori per 101.260 €, che accettano uno stralcio parziale: 315.440 €, pari al 34,05% dei crediti. Con l’adesione del Fisco si arriverebbe al 92%: il voto dell’amministrazione è determinante. La proposta di transazione viene depositata presso gli uffici competenti il 3 marzo 2026; il termine di novanta giorni per la risposta scade il 1° giugno 2026.
Se la domanda di omologazione con richiesta di cram down fosse depositata il 21 maggio 2026, sarebbe prematura: secondo Corte d’Appello di Ancona 14 gennaio 2026, in linea con Cass. n. 34377/2024, il termine deve essere già decorso al momento del deposito. Depositata dopo il 1° giugno, la domanda può invece essere esaminata nel merito: le adesioni private sono reali e consistenti, il piano è in continuità (requisito valorizzato da Trib. Vasto 11 dicembre 2024) e resta da dimostrare, con la stima del valore di liquidazione, che l’amministrazione riceverebbe di più con l’accordo che con la liquidazione giudiziale, oltre al rispetto dei requisiti quantitativi dell’art. 63 nel testo applicabile.
Versione B. Stessi numeri, ma aderiscono soltanto due piccoli fornitori per 3.710 €, lo 0,40% del passivo, mentre le banche restano estranee. In questo scenario, alla luce di Cass. n. 5918/2026 e soprattutto di Cass. n. 4365/2026, l’accordo con i privati appare simbolico: il cram down verrebbe utilizzato per imporre al Fisco una riduzione unilaterale. Il rischio di rigetto è elevatissimo e un eventuale ricorso in Cassazione avrebbe margini ridotti, perché la valutazione di strumentalità spetta al giudice di merito.
Ipotesi 3 — Agenzia di dettaglio sotto soglia con socio garante
Dati di partenza. Agenzia di viaggi in S.r.l. che, negli ultimi tre esercizi, ha avuto al massimo 187.400 € di attivo patrimoniale, 164.900 € di ricavi lordi e 431.250 € di debiti. Il socio unico ha prestato fideiussione su un finanziamento bancario con debito residuo di 96.800 €.
Sviluppo. Tutti e tre i parametri restano entro i limiti dell’impresa minore (300.000 € di attivo, 200.000 € di ricavi, 500.000 € di debiti). L’accordo di ristrutturazione dell’art. 57 CCII non è quindi disponibile. Le strade percorribili sono la composizione negoziata, accessibile anche all’impresa sotto soglia, e il concordato minore tramite un Organismo di composizione della crisi.
Esito. Il piano della società non libera automaticamente il socio. Se la banca aderisse a un accordo con lo stralcio di una parte del credito senza riservarsi i diritti verso il fideiussore, l’art. 1239 c.c. opererebbe a favore del garante; se invece la banca fosse vincolata contro la propria volontà, i principi espressi da Cass. n. 6662/2026 in materia di efficacia estesa indicano che la garanzia personale resta integra. La posizione del socio, per la parte che l’accordo societario non risolve, va dunque valutata autonomamente, anche con gli strumenti previsti per il sovraindebitamento della persona fisica.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue riepiloga tutte le decisioni utilizzate in questa analisi. È pensata per essere consultata rapidamente: per ogni pronuncia sono indicati la questione decisa, il principio ridotto a una riga e la ricaduta concreta per un’impresa turistica che imposta un accordo di ristrutturazione. Le pronunce di legittimità sono affiancate da alcune decisioni di merito particolarmente significative, che mostrano come i tribunali applicano i principi della Suprema Corte. Alcune decisioni riguardano accordi regolati dalla legge fallimentare: i principi espressi sono comunque utili per leggere le corrispondenti norme del Codice della crisi, con l’avvertenza di verificare di volta in volta la disciplina applicabile al singolo caso, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 136/2024.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., sez. I, 29/12/2024, n. 34842 | Controlli in sede di omologa | Il giudice verifica la plausibilità del pagamento integrale degli estranei e la priorità relativa dei crediti pubblici | Il piano di cassa per i 120 giorni deve reggere |
| Cass. civ., sez. I, 8/2/2026 (dep.), n. 2817 | Accordi a efficacia estesa | Categorie omogenee, consenso provato per intero, ruolo ampio del commissario | Fascicolo delle adesioni completo e categorie motivate |
| Cass. civ., sez. I, 29/12/2024, n. 34840 | Legittimazione al reclamo | Reclama solo chi si è costituito come parte opponendosi | L’omologa non opposta è più stabile |
| Cass. civ., sez. I, 9/3/2026, n. 5310 | Legittimazione al reclamo | Conferma del principio della natura contenziosa dell’omologa | Il dissenso va formalizzato con opposizione |
| Cass. civ., sez. I, 15/3/2026, n. 5828 | Reclamo anche su accordi estesi | La legittimazione dipende dalla condotta nella fase di omologa | Anche il creditore trascinato deve attivarsi per tempo |
| Cass. civ., sez. I, 17/12/2024, n. 32996 | Fallimento dopo l’omologa | Gli accordi si risolvono per impossibilità sopravvenuta | Piano con margini prudenti |
| Cass. civ., sez. I, 24/12/2024, n. 34377 | Tempi del cram down fiscale | Il debitore deve rispettare i termini prima di chiedere l’omologa forzosa | Calendarizzare la proposta al Fisco |
| App. Ancona, sez. I, 14/1/2026 | Termine di 90 giorni | Deve essere decorso al deposito della domanda | Non depositare in anticipo |
| Cass. civ., sez. I, 17/12/2024, n. 32954 | Presupposto del cram down (l.fall.) | Serve un accordo con altri creditori | Adesioni private reali |
| Cass. civ., sez. I, 16/3/2026, n. 5918 | Presupposto del cram down (CCII ante 2024) | Senza accordo con gli altri creditori il cram down è precluso | Partire da banche e fornitori |
| Cass. civ., sez. I, 7/12/2025, n. 31892 | Computo degli aderenti | Non contano i creditori nati dalla procedura | Servono creditori anteriori |
| Cass. civ., sez. I, 9/3/2026, n. 5309 | Regime dell’art. 1-bis D.L. 69/2023 | L’omologa forzosa rispetta la soglia minima di pagamento del credito pubblico | Verificare i requisiti quantitativi |
| Cass. civ., sez. I, 30/3/2026, n. 7663 | Meritevolezza del debitore | L’origine della crisi non giustifica di per sé il diniego | La storia fiscale non chiude la porta |
| Trib. Vasto, 11/12/2024 | Carattere non liquidatorio | Soddisfatto anche dalla continuità indiretta | Cessione o affitto d’azienda compatibili |
| App. Roma, sez. I, 6/2/2026 | Alternativa liquidatoria | Accertamento del valore di liquidazione nel raffronto | Stima di liquidazione rigorosa |
| Cass. civ., sez. I, 20/3/2026, n. 6662 | Fideiussori e efficacia estesa | I creditori trascinati conservano i diritti verso i garanti | Pianificare l’esposizione del socio |
| Trib. Milano, sez. II, 8/2/2025 | Garanti in composizione negoziata | Misure cautelari per i garanti ammissibili previo bilanciamento | Tutela possibile ma non automatica |
| Cass. civ., sez. I, 26/2/2026, n. 4365 | Uso distorto del cram down | Accordo simbolico con i privati: omologa negata | La genuinità si prova nel merito |
| Cass. civ., sez. I, 24/12/2024, n. 34378 | Ricorso per cassazione | Termine breve di 30 giorni dalla notifica PEC della cancelleria | Monitorare le comunicazioni |
| Cass. civ., sez. V, 20/3/2026, n. 6763 | Tassazione dello stralcio | Le sopravvenienze da accordo omologato non sono tassabili | Neutralità fiscale del beneficio |
La sintesi operativa
Dalla lettura congiunta delle decisioni emergono alcuni principi che ogni titolare di agenzia o tour operator dovrebbe tenere presenti prima di avviare le trattative.
- L’omologa è un controllo di sostanza: il tribunale verifica numeri, adesioni e capacità di pagare chi resta fuori (Cass. n. 34842/2024; Cass. n. 2817/2026).
- Ogni adesione va documentata singolarmente: il consenso non si prova a campione (Cass. n. 2817/2026).
- I creditori estranei vanno pagati per intero nei 120 giorni con risorse certe, non con prenotazioni future (art. 57 CCII; Cass. n. 34842/2024).
- Il cram down fiscale richiede un accordo reale con creditori privati anteriori: senza di esso il no del Fisco non si supera (Cass. n. 5918/2026; Cass. n. 31892/2025; Cass. n. 4365/2026).
- La proposta di transazione fiscale va depositata con anticipo: il termine di novanta giorni deve essere scaduto quando si chiede l’omologa forzosa (Cass. n. 34377/2024; App. Ancona 14 gennaio 2026).
- Un piano in continuità, anche indiretta, è il terreno naturale del cram down (Trib. Vasto 11 dicembre 2024).
- La condotta fiscale passata non è di per sé un ostacolo, ma la genuinità dell’operazione presente sì (Cass. n. 7663/2026; Cass. n. 4365/2026).
- Le categorie dell’accordo a efficacia estesa devono essere omogenee: niente accorpamenti per forzare il 75% (Cass. n. 2817/2026).
- Le fideiussioni dei soci vanno negoziate: i creditori trascinati conservano i diritti verso i garanti (Cass. n. 6662/2026; art. 59 CCII).
- Il creditore che vuole contestare l’accordo deve opporsi formalmente davanti al tribunale, altrimenti perde il reclamo (Cass. n. 34840/2024; Cass. n. 5310/2026).
- Se l’impresa finisce comunque in liquidazione, gli accordi si risolvono: la sostenibilità va costruita con prudenza (Cass. n. 32996/2024).
- Lo stralcio ottenuto con l’accordo omologato non genera reddito tassabile (Cass. n. 6763/2026).
- Le agenzie sotto le soglie dell’impresa minore devono usare strumenti diversi dall’accordo dell’art. 57 (art. 2 e art. 57 CCII).
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se ottengo lo stralcio dei debiti, dovrò pagare le tasse sul “guadagno”? La Suprema Corte, con Cass. civ., sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763, ha chiarito che la riduzione dei debiti ottenuta con un accordo di ristrutturazione omologato non costituisce sopravvenienza attiva tassabile ai fini IRES, sia quando i debiti stralciati superano le perdite fiscali, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, sia quando sono pari o inferiori: in questo secondo caso si considerano assorbiti. In pratica, il beneficio dell’accordo non viene eroso da un successivo accertamento sulla stessa riduzione.
Il periodo di agosto sospende i termini della procedura? Per un tour operator è il mese di punta. No. La sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto, per espressa previsione dell’art. 9 CCII non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. Opposizioni, reclami e adempimenti legati all’accordo corrono anche in piena alta stagione: l’agenda va organizzata di conseguenza.
Se la corte d’appello decide sul reclamo contro l’omologa, quanto tempo ho per andare in Cassazione? Con Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378, pronunciata su un accordo regolato dalla legge fallimentare, la Corte ha affermato che il ricorso va proposto nel termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione via PEC, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento. In concreto, la comunicazione della cancelleria non va archiviata come un semplice avviso: da quel momento il tempo corre.
I clienti che hanno versato acconti possono bloccare il mio accordo? Se restano fuori dall’accordo, e di regola è la scelta più sensata, i loro contratti vanno onorati e i relativi crediti pagati per intero. Non votano e non subiscono stralci. Diverso sarebbe il caso di un accordo a efficacia estesa che li includesse in una categoria: in quel caso varrebbero le regole sull’omogeneità e sul 75% fissate da Cass. n. 2817/2026, con tutte le cautele legate alla loro qualità di consumatori e alla garanzia dell’art. 47 del Codice del Turismo.
E se, dopo l’omologa, la stagione va male e non riesco a rispettare il piano? Il rischio più grave è la liquidazione giudiziale: Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996, ha chiarito che in quel caso gli accordi si risolvono e i creditori aderenti tornano a far valere i crediti nella procedura. Prima di arrivarci, il Codice consente di modificare il piano in presenza di scostamenti, rinnovando l’attestazione: intervenire presto, appena i numeri si discostano dalle previsioni, è la differenza tra una rinegoziazione e una crisi irreversibile.
Cosa può fare lo Studio Monardo: applicare questi orientamenti al fascicolo della tua impresa turistica
Le decisioni esaminate mostrano che un accordo di ristrutturazione si vince nella fase di progettazione. Ecco come lo Studio lavora concretamente sul caso di un’agenzia di viaggi o di un tour operator.
- Verifichiamo la soglia dimensionale dell’impresa, esaminando attivo, ricavi lordi e debiti degli ultimi tre esercizi, per stabilire se l’accordo dell’art. 57 CCII è accessibile o se occorre un altro strumento, come la composizione negoziata o il concordato minore.
- Ricostruiamo il passivo per natura e scadenza, separando banche, fornitori ricettivi, vettori, Erario, INPS e viaggiatori, e calcoliamo con precisione le soglie del 60%, del 30% o del 75% per categoria.
- Costruiamo il piano di cassa dei 120 giorni successivi all’omologa, distinguendo le entrate certe da quelle solo previste, per superare il controllo di plausibilità richiesto da Cass. n. 34842/2024.
- Conduciamo le trattative con banche e fornitori e raccogliamo le adesioni in forma completa e documentata, creditore per creditore, come esige Cass. n. 2817/2026.
- Predisponiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva con lo staff tributario, fissando un calendario che rispetti il termine di novanta giorni prima di un’eventuale richiesta di cram down.
- Formiamo categorie omogenee e motivate negli accordi a efficacia estesa, documentando nel piano le ragioni giuridiche ed economiche di ciascun raggruppamento.
- Negoziamo la posizione dei soci fideiussori, inserendo clausole di liberazione o di non escussione e valutando, per l’esposizione personale residua, gli strumenti del sovraindebitamento.
- Chiediamo le misure protettive quando azioni esecutive o cautelari minacciano conti, incassi o beni aziendali durante le trattative.
- Difendiamo l’accordo nelle opposizioni, nei reclami e in Cassazione, oppure, se assistiamo un creditore, formalizziamo tempestivamente l’opposizione per preservare la legittimazione al reclamo.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano e, in caso di scostamenti, impostiamo per tempo la modifica dell’accordo prima che la crisi diventi insolvenza conclamata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia in cui, come si è visto, la Cassazione ridefinisce di continuo i confini dell’omologa e del cram down, la qualifica di cassazionista consente di impostare l’accordo già pensando al suo possibile percorso fino all’ultimo grado: gli orientamenti esaminati vengono difesi davanti al tribunale, in corte d’appello e in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa linea strategica, senza passaggi di consegne che disperdono argomenti e conoscenza del fascicolo. Questo è particolarmente importante dopo Cass. n. 4365/2026, che ha ricordato come le valutazioni di fatto si cristallizzino nei gradi di merito.
Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i profili legali dell’accordo, il piano economico-finanziario, la transazione fiscale e i rapporti bancari vengono costruiti in modo coordinato, perché in un’impresa turistica in crisi nessuno di questi aspetti può essere trattato separatamente dagli altri.
Chiusura
La giurisprudenza del biennio 2024-2026 consegna agli imprenditori del turismo un messaggio chiaro: l’accordo di ristrutturazione resta uno strumento efficace per salvare un’agenzia o un tour operator, ma solo se costruito come una vera operazione di risanamento, con adesioni reali, numeri verificabili e un calendario rispettato. Le scorciatoie, dal cram down “di facciata” alle categorie accorpate per raggiungere la soglia, vengono respinte dai giudici.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze che ne toccano ogni snodo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per guidare le trattative con i creditori; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la transazione fiscale e il confronto con le banche; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC per le agenzie sotto soglia e per i soci garanti; la qualifica di cassazionista per difendere l’accordo fino all’ultimo grado.
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