Un forno fusorio che lavora a ciclo continuo non si ferma senza conseguenze, e nemmeno una crisi da caro energia si risolve senza strategia: la maggior parte delle vetrerie che finiscono in liquidazione giudiziale non ci arriva per mancanza di strumenti, ma per errori di tempistica e di impostazione commessi nei mesi in cui la situazione era ancora recuperabile.
Il 2026 ha riportato il gas a livelli che il settore non vedeva dall’inizio del 2023. <Secondo le stime del presidente di Assovetro, dall’inizio dell’anno la bolletta del gas per la produzione di vetro è cresciuta di circa 90 milioni di euro, a cui si sommano quasi 20 milioni dovuti allo spread del prezzo italiano al PSV. Per chi produce bottiglie, vasetti, flaconi farmaceutici o articoli per la casa, l’energia non è una voce di costo tra le altre: è la materia prima invisibile che tiene in vita l’impianto. Quando la bolletta raddoppia e i clienti della filiera alimentare non accettano aumenti di listino, il debito si accumula in fretta.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) può davvero salvare una vetreria. Ma può anche fallire in modo irreparabile se costruito male. Gli errori che vediamo ricorrere in questo tipo di crisi sono sei:
- Continuare a pagare il gas lasciando indietro Erario, INPS e fornitori, aspettando che “i prezzi scendano”.
- Trattare il fornitore di energia come un creditore qualsiasi e subire la sospensione della fornitura senza protezioni.
- Sbagliare il calcolo della maggioranza del 60% o scegliere lo strumento sbagliato per le dimensioni dell’impresa.
- Costruire il piano su un prezzo del gas “sperato” invece che su scenari prudenti.
- Fare pagamenti “di salvataggio” a banche o fornitori fuori dal perimetro protetto.
- Sbagliare i passaggi processuali: termini delle misure protettive, pubblicazioni, opposizioni.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la crisi di una vetreria energivora si gioca su tre tavoli che richiedono competenze diverse e certificate. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi la composizione negoziata, che è spesso l’anticamera naturale dell’accordo. Coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due aree in cui si concentra il grosso dell’esposizione di un’impresa in crisi da energia (banche e debiti fiscali da transigere). E, come Gestore della crisi da sovraindebitamento, segue anche le piccole vetrerie artigiane che non possono accedere all’accordo ordinario.
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Errore n. 1 — “Prima il gas, poi tutto il resto”: rinviare la crisi finché diventa insolvenza
L’errore
Una vetreria da 90 dipendenti vede la bolletta mensile passare in pochi mesi da 180.000 a oltre 330.000 euro. Per non spegnere il forno, l’amministratore paga puntualmente il fornitore di energia e smette di versare IVA e ritenute, sospende i contributi e allunga i pagamenti ai fornitori di sabbia, soda e rottame. La convinzione è sempre la stessa: tra qualche mese il prezzo scenderà e si recupererà tutto.
Perché è un errore
L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio per uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII declina lo stesso dovere e indica i segnali di allarme: debiti per retribuzioni scaduti, debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni per importi superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute, esposizioni verso i creditori pubblici qualificati. Una vetreria che finanzia il gas con il debito fiscale e contributivo sta, per definizione, accendendo tutti questi segnali contemporaneamente.
Il punto che sfugge quasi sempre è che l’accordo di ristrutturazione è accessibile sia in stato di crisi sia in stato di insolvenza, ma le possibilità concrete di chiuderlo si riducono drasticamente man mano che il tempo passa: i creditori disposti ad aderire diventano meno, quelli che agiscono in via esecutiva diventano di più.
Le conseguenze
Le conseguenze sono di tre tipi. La prima è patrimoniale: quando le perdite erodono il capitale, gli amministratori che proseguono l’attività senza attivare uno strumento di regolazione della crisi si espongono all’azione di responsabilità per aggravamento del dissesto (art. 2486 c.c.). La seconda è procedurale: i creditori pubblici qualificati hanno l’obbligo di segnalare l’esposizione all’organo di controllo e all’imprenditore (art. 25-novies CCII), e un creditore insoddisfatto può depositare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
La terza è la più insidiosa. Se il passivo diventa quasi interamente tributario, l’accordo perde la sua funzione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha confermato il rigetto dell’omologazione di un accordo che si riduceva sostanzialmente alla falcidia del debito verso l’Agenzia delle Entrate, qualificando come uso distorto la richiesta di omologazione forzosa in assenza di un numero congruo di creditori aderenti. <Nel caso esaminato, la società aveva un passivo quasi totalmente fiscale, oltre 7,2 milioni di euro, e un attivo minimo. È esattamente lo scenario verso cui scivola una vetreria che per due anni paga solo l’energia.
Cosa fare invece
Alla prima bolletta che non si riesce a sostenere senza toccare i versamenti fiscali, l’impresa deve fare un test di risanabilità e valutare l’accesso alla composizione negoziata, prima che il debito cambi composizione. In concreto: situazione patrimoniale aggiornata, piano di tesoreria a tredici settimane, elenco dei creditori per scadenza, simulazione dell’impatto dei prezzi dell’energia sui dodici mesi successivi. Con questi documenti si capisce se la crisi è ancora gestibile con un accordo stragiudiziale, con una composizione negoziata o se serve già uno strumento giudiziale.
La composizione negoziata consente di aprire un tavolo con banche, fornitore di energia ed Erario con l’aiuto di un esperto indipendente, e di chiedere misure protettive. Se le trattative portano a un’intesa con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, l’esito naturale è proprio l’accordo di ristrutturazione da omologare.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 64 CCII sospende, dalla data di deposito della domanda di omologazione degli accordi (o della richiesta di misure protettive nella fase che la precede), gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Per una vetreria che ha bruciato il patrimonio netto con due esercizi di bollette fuori controllo, questo significa poter lavorare al risanamento senza dover convocare un’assemblea per ricapitalizzare o sciogliere la società. Ma la sospensione opera solo se lo strumento viene attivato: chi aspetta resta esposto per intero alle regole ordinarie, e ogni giorno di prosecuzione dell’attività può diventare materia di contestazione.
Perché il settore del vetro è particolarmente esposto a questo errore
Nel vetro cavo la struttura dei costi rende l’errore quasi naturale. Il forno fusorio lavora ventiquattro ore su ventiquattro per anni, fino al rifacimento programmato: non è possibile ridurre i consumi del 30% per qualche settimana come farebbe un’impresa con linee flessibili. Quando il prezzo sale, l’unica variabile che l’amministratore sente di poter controllare è l’ordine dei pagamenti. Si crea così una gerarchia di fatto: prima il gas, poi i dipendenti, poi i fornitori strategici, infine Erario e INPS, percepiti come creditori “lenti”.
È una percezione pericolosa. I creditori pubblici hanno oggi obblighi di segnalazione precoce e strumenti di riscossione rapidi, e un debito fiscale che cresce senza un piano diventa, nel tempo, il principale ostacolo alla ristrutturazione. Inoltre il cliente tipico della vetreria (imbottigliatori, industria alimentare, farmaceutica) lavora con contratti quadro e prezzi negoziati annualmente: l’aumento del costo dell’energia si trasferisce sui listini con mesi di ritardo, quando si trasferisce. Il divario tra costi che salgono subito e ricavi che si adeguano tardi è esattamente lo spazio in cui la crisi si consolida.
La lettura corretta di questi segnali non spetta solo all’amministratore. Il collegio sindacale e il revisore hanno il dovere di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata (art. 25-octies CCII). Una segnalazione tempestiva, messa a verbale, protegge anche i sindaci; una segnalazione mancata, al contrario, può diventare fonte di responsabilità.
Errore n. 2 — Trattare il fornitore di energia come un creditore qualunque
L’errore
Il fornitore di gas invia un sollecito, poi una diffida con preavviso di sospensione. L’amministratore telefona, chiede una dilazione, firma un piano di rientro in sei rate e, per ottenere il consenso, offre una fideiussione personale del socio di maggioranza. Due mesi dopo la seconda rata salta, la fornitura viene sospesa e il forno deve essere portato in regime di mantenimento o spento.
Perché è un errore
Fuori da uno strumento di regolazione della crisi, il fornitore è libero di esercitare i rimedi contrattuali: eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sospensione, clausola risolutiva espressa. Il sistema di protezione che il Codice della crisi mette a disposizione dell’impresa scatta solo se l’impresa lo attiva.
L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. È la norma che neutralizza, di fatto, la minaccia di distacco per le bollette arretrate. Chi negozia “a mani nude” rinuncia a questa tutela.
Le conseguenze
Per una vetreria, lo spegnimento non programmato del forno non è un semplice fermo produttivo. Il raffreddamento non controllato può compromettere il rivestimento refrattario, e la riaccensione richiede tempi e costi rilevanti. Nel frattempo si perdono commesse della filiera alimentare, che lavora con consegne programmate e non aspetta.
La perdita della continuità produttiva è la conseguenza più grave, perché rende impossibile qualunque accordo fondato sui flussi futuri: senza forno acceso non c’è piano, e senza piano non c’è omologazione. In più, la fideiussione rilasciata dal socio sposta il rischio sul patrimonio personale, trasformando la crisi dell’impresa in una crisi familiare.
Cosa fare invece
La mossa corretta è attivare la composizione negoziata e chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto, l’applicazione delle misure protettive, depositando poi tempestivamente il ricorso per la conferma al tribunale. Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni funzionali all’attività. Una volta confermate le misure, il fornitore non può interrompere il contratto per il solo mancato pagamento delle bollette pregresse.
Dove serve una tutela più mirata, il debitore può chiedere misure cautelari specifiche. <Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025, ha ritenuto ammissibili, anche dopo la scadenza del termine massimo di 240 giorni previsto per le misure protettive, misure cautelari che inibiscano l’esecuzione a singoli creditori individuati, purché l’esigenza sia sopravvenuta, la misura serva a salvaguardare trattative con apprezzabili prospettive di successo e i diritti dei creditori colpiti non siano gravemente pregiudicati.
Parallelamente, l’impresa deve garantire il pagamento regolare delle forniture correnti: la protezione riguarda il debito pregresso, non il diritto a ricevere gas gratis durante le trattative.
Il dettaglio che pochi conoscono
La tutela dell’art. 18, comma 5, ha una finestra scoperta. <La stessa norma consente ai creditori di sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure richieste. Tradotto per una vetreria: tra il deposito dell’istanza e il provvedimento del tribunale, il fornitore di energia può legittimamente sospendere. Chi non ha preparato questa fase (liquidità per pagare in anticipo le forniture correnti, dialogo preventivo con il fornitore, eventuale istanza cautelare) rischia di perdere il forno proprio nei giorni in cui ha chiesto protezione. È un errore di sequenza, non di sostanza, ma produce gli stessi danni.
Errore n. 3 — Sbagliare la maggioranza del 60% o scegliere lo strumento sbagliato
L’errore
L’imprenditore raccoglie le lettere di adesione delle due banche principali e del fornitore di materie prime, somma gli importi, arriva “a occhio” al 60% e deposita. Nel conteggio inserisce anche la società di leasing che ha finanziato il nuovo bruciatore dopo l’avvio delle trattative. Il fornitore di energia, che non ha aderito, viene previsto nel piano con un pagamento dilazionato a dodici mesi.
Perché è un errore
L’art. 57 CCII richiede che l’accordo sia concluso con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e che i creditori estranei siano pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se i crediti sono già scaduti, o entro 120 giorni dalla scadenza, se non ancora scaduti. Gli estranei non possono subire stralci né dilazioni ulteriori: il loro diritto resta intatto. Un piano che prevede di pagare il fornitore di gas non aderente in dodici mesi è, semplicemente, non omologabile.
Quanto al calcolo, la base è l’intero passivo, e non tutti i creditori sono computabili tra gli aderenti. Con la sentenza n. 31892/2025 (sez. I, dicembre 2025), la Cassazione ha escluso che possano essere contati tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione, negando in quel caso l’omologazione forzosa per mancanza di creditori anteriori aderenti.
Esistono poi due varianti dell’accordo che vanno maneggiate con attenzione. L’accordo agevolato (art. 60 CCII) abbassa la soglia al 30%, ma solo se il debitore non propone la moratoria agli estranei e non ha chiesto né chiederà misure protettive. L’accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII) consente di vincolare anche i creditori non aderenti della stessa categoria, a condizione che gli aderenti della categoria rappresentino almeno il 75% dei crediti e che tutti i creditori della categoria siano stati informati e messi in condizione di partecipare alle trattative.
Le conseguenze
Un conteggio sbagliato porta al rigetto della domanda di omologazione. Nel frattempo l’impresa ha reso pubblica la propria crisi, ha bruciato mesi e ha consumato il margine di fiducia dei creditori.
La conseguenza più pesante si vede nell’accordo agevolato scelto solo per la soglia più bassa: la vetreria rinuncia alle misure protettive e deve pagare subito e per intero gli estranei, compreso il fornitore di energia se non ha aderito. Sul piano delle categorie, <la Cassazione con la pronuncia n. 2817/2026 si è occupata dei poteri e del controllo del giudice negli accordi a efficacia estesa, con particolare attenzione alla formazione delle categorie di creditori: categorie costruite per “trascinare” dissenzienti con interessi diversi espongono l’accordo a censure.
Cosa fare invece
Prima di raccogliere le adesioni occorre costruire la mappa completa del passivo, classificare i creditori per natura e scadenza e calcolare la maggioranza sui crediti effettivamente computabili, lasciando un margine di sicurezza. Poi bisogna verificare, con il piano di tesoreria, che la liquidità disponibile (cassa, incassi, eventuale nuova finanza) basti a pagare integralmente gli estranei nei 120 giorni. Se non basta, la strada è convincere altri creditori ad aderire, oppure valutare un’altra soluzione.
Per una vetreria, la regola pratica è semplice: il fornitore di energia va portato dentro l’accordo, perché è quasi sempre uno dei creditori più esposti e perché lasciarlo fuori significa doverlo pagare per intero in quattro mesi. Le banche possono essere raggruppate in una categoria omogenea per l’efficacia estesa; i fornitori strategici di materie prime vanno valutati uno per uno.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’accordo di ristrutturazione non è disponibile per l’imprenditore minore. Molte piccole vetrerie artistiche, laboratori di soffiatura e fornaci a conduzione familiare rientrano nei parametri dimensionali dell’impresa minore (attivo patrimoniale, ricavi e indebitamento sotto le soglie previste dall’art. 2 CCII). Per loro, depositare un accordo ex art. 57 è un errore alla radice. Gli strumenti corretti sono quelli della crisi da sovraindebitamento, come il concordato minore, gestiti con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi. Sbagliare strumento significa perdere tempo che una fornace con le bollette arretrate non ha.
Accordo, composizione negoziata o altro strumento: la scelta si fa sui numeri
L’accordo di ristrutturazione non è l’unico strumento, e sceglierlo per abitudine è una variante dello stesso errore. Le alternative vanno messe a confronto sui dati della singola vetreria. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato, con un esperto indipendente, che può chiudersi con un contratto con uno o più creditori, con una convenzione di moratoria, con un accordo sottoscritto anche dall’esperto o, appunto, con la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e il concordato preventivo in continuità consentono invece di vincolare anche i creditori dissenzienti attraverso il voto per classi, ma sono procedure più pesanti, con un controllo giudiziale più penetrante.
La regola pratica è questa: l’accordo di ristrutturazione funziona bene quando pochi grandi creditori (banche, fornitore di energia, eventualmente l’Erario) concentrano la maggior parte del passivo e sono disposti a trattare, e quando l’impresa ha la liquidità per pagare integralmente i creditori minori entro 120 giorni. Se il passivo è frammentato tra centinaia di piccoli fornitori, o se la liquidità non basta a pagare gli estranei, lo strumento probabilmente è un altro.
Errore n. 4 — Costruire il piano su un prezzo del gas “sperato”
L’errore
Il piano quinquennale della vetreria prevede un costo del gas di 38 euro al MWh, perché “era il prezzo medio del 2025”. I flussi destinati ai creditori sono calcolati su questo parametro. L’attestatore riceve le proiezioni, ne verifica la coerenza aritmetica e firma. Tre mesi dopo l’omologazione il prezzo supera i 70 euro e il piano salta.
Perché è un errore
L’art. 57 CCII richiede che l’accordo contenga l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione, e che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L’art. 56 CCII, richiamato per il contenuto del piano, impone di indicare le cause della crisi, le strategie di intervento e i tempi necessari per il risanamento.
Per un’impresa energivora, la causa della crisi è il prezzo dell’energia: un piano che non la governa non spiega come la crisi verrà superata, ma si limita a sperare che si risolva da sola. Il contesto non autorizza ottimismo. <Il Rapporto di sostenibilità di Assovetro indica un’incidenza dell’energia sui costi di produzione pari al 22,12% nel 2023 e al 18,90% nel 2024, dopo aver sfiorato il 29% nel 2022 con picchi fino al 56%. E per il 2026 <il consorzio Gas Intensive stima che, a prezzi spot costanti, i comparti energivori tra cui il vetro potrebbero pagare su base annua il 133% in più per il gas e l’87% in più per l’elettricità.
Le conseguenze
Un piano fragile può non superare il vaglio del tribunale: i creditori non aderenti possono opporsi all’omologazione e l’attestazione può essere contestata. Ma la conseguenza davvero grave arriva dopo.
Se il piano omologato non regge e l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, gli accordi si risolvono e i crediti tornano a valere per l’intero importo originario, detratti solo i pagamenti già ricevuti e non revocabili. <È il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 32996 del 17 dicembre 2024: il fallimento successivo all’omologazione rende giuridicamente impossibile l’attuazione degli accordi, che si risolvono per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 c.c., con ammissione al passivo del credito nel suo ammontare iniziale. Sul punto la Suprema Corte è tornata con la sentenza n. 33446/2024, riconoscendo al creditore che aveva accettato circa il 10% del proprio credito il diritto di insinuarsi per l’intero dopo il fallimento del debitore. Tutto il sacrificio negoziato viene cancellato, e la liquidazione si apre con un passivo più pesante.
Cosa fare invece
Il piano di una vetreria deve essere costruito su almeno tre scenari di prezzo dell’energia, con una soglia di tenuta dichiarata e con misure correttive già previste per lo scenario peggiore. Questo significa: analisi di sensitività sul prezzo del gas (PSV e spread rispetto al TTF) e dell’elettricità; valutazione di contratti a prezzo fisso o di coperture per una quota dei consumi; clausole di indicizzazione nei contratti con i clienti; verifica delle agevolazioni per le imprese energivore; eventuale piano di efficientamento del forno. Le clausole dell’accordo con le banche possono prevedere meccanismi di revisione dei pagamenti in funzione di parametri oggettivi.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è abilitato a svolgere proprio il ruolo del terzo indipendente che valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento: sa quindi quali domande un esperto, un attestatore e un tribunale porranno al piano di una vetreria prima che vengano poste.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’attestatore non è un notaio dei numeri. La sua relazione deve riguardare la fattibilità economica del piano, non solo la correttezza dei conti. Un’attestazione che si limita a verificare la coerenza delle proiezioni con le ipotesi fornite dall’impresa, senza discutere la ragionevolezza dell’ipotesi sul prezzo del gas, è un’attestazione vulnerabile. Per l’impresa è controintuitivo, ma conviene avere un attestatore severo: le obiezioni sollevate prima del deposito si risolvono modificando il piano, quelle sollevate da un creditore in sede di opposizione si risolvono spesso con il rigetto.
Errore n. 5 — I pagamenti “di salvataggio” fuori dal perimetro protetto
L’errore
Mentre le trattative sono in corso, la banca che ha il fido garantito dai soci chiede un rientro. L’amministratore versa 187.450 euro per ridurre l’esposizione garantita. Al fornitore di energia, per evitare la sospensione, cede i crediti verso due grandi clienti imbottigliatori. Tutto senza informare l’esperto e senza che questi pagamenti siano previsti in alcun piano.
Perché è un errore
Pagamenti e garanzie di questo tipo alterano la parità di trattamento tra creditori. Se la ristrutturazione fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, il curatore può esercitare l’azione revocatoria prevista dall’art. 166 CCII. Sul piano penale, pagamenti che favoriscono alcuni creditori a danno di altri in prossimità dell’insolvenza possono integrare la bancarotta preferenziale (art. 322 CCII).
Il Codice prevede esenzioni precise: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato non sono soggetti a revocatoria (art. 166, comma 3, CCII) e, a determinate condizioni, sono esclusi dalle fattispecie di bancarotta preferenziale (art. 324 CCII). Il punto decisivo è che l’esenzione copre ciò che è fatto in esecuzione dello strumento, non ciò che è fatto prima o al di fuori di esso.
In composizione negoziata, inoltre, l’art. 21 CCII impone all’imprenditore di informare preventivamente per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa pregiudicare i creditori, lo segnala, e può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è doppia: il pagamento preferenziale può essere revocato, e l’amministratore che lo ha disposto può essere chiamato a risponderne anche penalmente. Inoltre, un’operazione compiuta contro il parere dell’esperto è un elemento che il tribunale valuta quando decide sulla conferma o sulla revoca delle misure protettive. <La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha chiarito che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento fa venir meno il divieto di aprire la liquidazione giudiziale. E condotte che tradiscono la finalità di risanamento sono il tipo di elemento che porta a quella valutazione.
C’è poi un effetto pratico che molti trascurano: la cessione dei crediti verso i clienti al fornitore di energia sottrae all’impresa proprio gli incassi che servirebbero a pagare gli estranei nei 120 giorni successivi all’omologazione. L’operazione che sembrava salvare il forno finisce per rendere impossibile l’accordo.
Cosa fare invece
Ogni pagamento che non sia ordinaria gestione corrente deve essere inserito in una strategia documentata: comunicato all’esperto in composizione negoziata, previsto nel piano e, dove serve, autorizzato dal tribunale. Le forniture correnti di energia, le retribuzioni e i pagamenti necessari a mantenere la continuità possono e devono essere onorati: <l’art. 18, comma 3, CCII precisa che i pagamenti non sono inibiti durante le misure protettive. Quello che va evitato è saldare debiti pregressi in modo selettivo, rilasciare nuove garanzie su beni aziendali o cedere crediti futuri senza che l’operazione sia coerente con il piano.
Se l’impresa ha bisogno di nuova finanza durante la procedura, la via è l’autorizzazione del tribunale ai finanziamenti prededucibili (art. 99 CCII), che tutela chi presta denaro e dà trasparenza all’operazione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Per molti amministratori di vetrerie in crisi, il vero timore non è la revocatoria ma il procedimento penale per omesso versamento di IVA o ritenute. Anche qui lo strumento negoziato ha un peso concreto. <La Cassazione penale, con la sentenza n. 44519 del 17 settembre 2024, ha affermato che una transazione fiscale ritualmente omologata riduce l’ammontare del debito tributario, sicché, se si perfeziona dopo la condanna definitiva, il giudice dell’esecuzione non può mantenere la confisca del profitto nella misura originaria, per rispetto del principio di proporzionalità. La transazione fiscale inserita nell’accordo, quindi, non riguarda solo il bilancio: può incidere sulla posizione personale di chi ha amministrato l’impresa.
Il rapporto con i clienti: un pagamento “di salvataggio” che nessuno considera tale
C’è una forma di pagamento preferenziale tipica del settore che raramente viene riconosciuta come tale: la compensazione con i clienti. Un grande imbottigliatore, informato delle difficoltà della vetreria, trattiene le fatture in scadenza e le compensa con presunti crediti per resi, penali o bonus di fine anno, oppure ottiene sconti straordinari in cambio del pagamento anticipato. Sono operazioni che riducono la liquidità disponibile per tutti gli altri creditori e che, in caso di liquidazione, possono essere esaminate con attenzione dal curatore.
Allo stesso modo, la concessione di pegni sulle scorte di prodotto finito o di privilegi sul magazzino a favore di un singolo fornitore, per ottenere la prosecuzione delle forniture, crea una prelazione nuova in un momento in cui l’impresa è già in difficoltà. Durante le misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore; ma quando la prelazione è l’imprenditore stesso a concederla, fuori dal piano e senza informare l’esperto, il problema si sposta sulla sua coerenza con il risanamento. Ogni concessione di garanzia deve quindi passare dallo stesso filtro dei pagamenti: previsione nel piano, trasparenza verso l’esperto, valutazione di convenienza per la massa dei creditori.
Errore n. 6 — Sbagliare i passaggi processuali: termini, pubblicazioni, udienze
L’errore
L’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese un martedì. Il ricorso per la conferma al tribunale viene depositato il venerdì successivo, perché il consulente “doveva completare gli allegati”. Oppure: l’accordo è depositato in tribunale, ma la pubblicazione nel registro delle imprese viene curata settimane dopo. O ancora: arriva la notizia di un ricorso per liquidazione giudiziale presentato da un fornitore, e l’impresa non si costituisce, contando sulle misure protettive.
Perché è un errore
Nella composizione negoziata, l’art. 19, comma 1, CCII impone di depositare il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza. <Se il ricorso non è depositato nei termini, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive, senza fissare l’udienza. Le misure hanno poi una durata fissata dal giudice, prorogabile, ma entro un limite complessivo massimo di 240 giorni (art. 19, comma 5, CCII).
Negli accordi di ristrutturazione, la domanda di omologazione e l’accordo devono essere pubblicati nel registro delle imprese e, dalla pubblicazione, decorrono effetti rilevanti, tra cui il termine di 30 giorni per le opposizioni dei creditori e dei terzi interessati (art. 48, comma 4, CCII). La Cassazione, con la sentenza n. 11218 del 28 aprile 2025, si è occupata proprio del rapporto cronologico tra pubblicazione nel registro delle imprese e deposito in tribunale, a conferma che la sequenza degli adempimenti iniziali non è una formalità.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è la perdita della protezione nel momento in cui serve di più: con le misure dichiarate inefficaci, i creditori possono agire subito e il fornitore di energia può riattivare i propri rimedi contrattuali. Anche quando i termini sono rispettati, la conferma non è automatica. <Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 6 maggio 2025, ha rigettato la conferma delle misure protettive, ritenendo irrilevante il tentativo di rivedere il piano di risanamento a fronte della persistente indisponibilità dei creditori a trattare e della prosecuzione delle azioni esecutive. Il tribunale verifica il rapporto di funzionalità tra protezione e risanamento: se l’impresa arriva all’udienza senza un piano credibile e senza segnali di apertura dei creditori principali, le misure cadono.
Quanto al rapporto con la liquidazione giudiziale, <la Cassazione, con l’ordinanza n. 20846 del 19 giugno 2026, ha esaminato i rapporti tra composizione negoziata e procedimento di liquidazione giudiziale, riconoscendo al tribunale il potere di vagliare la risanabilità dell’impresa e affermando la cessazione delle misure protettive con l’apertura del concorso. Non costituirsi nel procedimento promosso dal creditore, contando sulla sola protezione, è quindi un azzardo.
Cosa fare invece
Il fascicolo per la conferma delle misure protettive va preparato prima di pubblicare l’istanza, non dopo: ricorso, elenco dei creditori, piano di risanamento aggiornato, bilanci, situazione finanziaria e dichiarazioni richieste devono essere pronti per il deposito immediato. Serve un calendario processuale con tutte le scadenze: pubblicazione, deposito del ricorso, udienza, durata delle misure, eventuali proroghe, termine per le opposizioni all’omologazione.
Nel procedimento di liquidazione giudiziale promosso da un creditore, l’impresa deve costituirsi, documentare lo stato delle trattative e dimostrare concretamente la prospettiva di risanamento.
Il dettaglio che pochi conoscono
Molti imprenditori contano sulla pausa di agosto. È un errore. L’art. 9 CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini, quella che nei processi civili ordinari opera dal 1° al 31 agosto, ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa disposizione. Un’udienza sulla conferma delle misure protettive o un termine per un reclamo che cade ad agosto corre normalmente. Per una vetreria che magari programma proprio in estate la manutenzione del forno, confondere i due regimi può costare la perdita di un grado di giudizio.
Inoltre, il provvedimento sulle misure protettive non è inattaccabile: <la Cassazione, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha affermato l’autonomia del procedimento di conferma delle misure protettive rispetto a quello di liquidazione giudiziale, con piena reclamabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Chi subisce un rigetto ingiustificato ha un rimedio, ma deve attivarlo nei termini.
Dopo l’omologazione: gli errori non finiscono con la sentenza
L’omologazione non chiude il capitolo dei rischi processuali. La sentenza è soggetta a reclamo da parte di chi ha partecipato al giudizio, e l’esecuzione dell’accordo va monitorata con la stessa cura con cui è stato costruito. Nella transazione fiscale, in particolare, la legge prevede un meccanismo di risoluzione di diritto se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali entro sessanta giorni dalle scadenze previste (art. 63, comma 3, CCII). Per una vetreria il cui flusso di cassa dipende dal prezzo dell’energia, questo significa predisporre un fondo di riserva o un calendario di pagamenti prudente: una rata fiscale saltata in un mese di picco del gas può far cadere la parte più delicata dell’accordo.
Anche gli impegni verso le banche richiedono un presidio: covenant finanziari, obblighi informativi periodici, eventuali clausole di revisione. Un’impresa che non invia i report concordati offre al creditore un motivo per contestare l’inadempimento anche quando i pagamenti sono regolari. Il consiglio è nominare internamente un responsabile dell’esecuzione dell’accordo e prevedere verifiche trimestrali con i consulenti.
Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare l’impatto economico degli errori descritti. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1 — Il 60% calcolato male
Ipotesi: vetreria di vetro cavo con passivo complessivo di 4.812.300 €, così composto:
- fornitore di energia: 1.236.400 €
- banche: 1.905.700 €
- fornitori di materie prime (sabbia, soda, rottame): 684.900 €
- Erario e INPS: 713.600 €
- altri creditori (trasporti, manutenzione refrattari, servizi): 271.700 €
La soglia del 60% è pari a 2.887.380 €.
Strada corretta. Aderiscono banche e fornitore di energia: 3.142.100 €, pari al 65,29% del passivo. Soglia superata con margine. Gli estranei ammontano a 1.670.200 € e vanno pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione. Il piano di tesoreria deve dimostrare che questa liquidità esiste (cassa, incassi, eventuale nuova finanza autorizzata).
Strada sbagliata. Il fornitore di energia non viene coinvolto seriamente e non aderisce. Aderiscono banche e materie prime: 2.590.600 €, pari al 53,83%. Mancano 296.780 € per raggiungere la soglia. Se l’impresa prova a colmare il vuoto conteggiando un finanziatore intervenuto dopo l’avvio della procedura, il conteggio non regge (Cass. n. 31892/2025). Anche raggiungendo la soglia con un altro creditore, gli estranei salirebbero a oltre 2,2 milioni di euro, con il fornitore di energia da pagare per intero, 1.236.400 €, in quattro mesi.
Terza strada, apparentemente comoda. Accordo agevolato al 30% (soglia 1.443.690 €): le sole banche, con il 39,60%, bastano. Ma l’impresa rinuncia alle misure protettive e non può proporre moratoria agli estranei. Il fornitore di energia resta libero di sospendere la fornitura per le bollette arretrate. Per una vetreria, è quasi sempre una scelta autolesionista.
Simulazione 2 — Il prezzo del gas “sperato”
Ipotesi: consumo annuo di gas pari a 38.600 MWh. Il piano assume 38 €/MWh.
- Costo annuo previsto: 38.600 × 38 = 1.466.800 €
- Costo annuo a 70 €/MWh: 38.600 × 70 = 2.702.000 €
- Extra costo annuo: 1.235.200 €
Il piano destina ai creditori aderenti un flusso di 1.410.000 € l’anno, per cinque anni (7.050.000 € complessivi). Con il gas a 70 €/MWh, il flusso annuo disponibile scende a 174.800 €: nell’arco del piano i creditori riceverebbero circa 874.000 € invece di 7.050.000 €.
Con uno scenario intermedio a 55 €/MWh, l’extra costo è di 656.200 € e il flusso scende a 753.800 € l’anno, poco più della metà di quanto promesso. A 85 €/MWh l’extra costo sale a 1.814.200 € e il flusso diventa negativo (–404.200 €).
Esito. Un piano costruito solo sullo scenario a 38 €/MWh è destinato all’inadempimento. Se si arriva alla liquidazione giudiziale, gli accordi si risolvono e i crediti tornano per intero (Cass. n. 32996/2024). Un piano costruito sui tre scenari, con coperture su una parte dei consumi e clausole di revisione dei pagamenti, può invece reggere anche lo scenario intermedio e prevedere correttivi per quello peggiore.
Simulazione 3 — Un giorno di ritardo sul ricorso
Ipotesi: istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive pubblicata il 14 aprile 2026.
Strada corretta. Ricorso per la conferma depositato il 15 aprile 2026. Il tribunale fissa l’udienza e conferma le misure il 12 maggio 2026. Nei 28 giorni tra pubblicazione e conferma il fornitore potrebbe sospendere: l’impresa ha preparato la liquidità per pagare in anticipo le forniture correnti e ha aperto un dialogo preventivo. Dopo la conferma, il fornitore non può interrompere il contratto per le bollette pregresse.
Strada sbagliata. Ricorso depositato il 17 aprile 2026, oltre il termine. Il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure senza udienza. Il fornitore attiva la clausola risolutiva. Il forno va in fermo per 11 giorni. Con un margine di contribuzione ipotetico di 23.700 € al giorno, il danno diretto è di 260.700 €, a cui si aggiungono i costi di riaccensione, l’eventuale danno al refrattario e le penali verso i clienti per le consegne mancate. Soprattutto, la vetreria arriva al tavolo delle trattative senza protezione e con un piano già compromesso.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono mesi prima di qualunque procedura, quando l’impresa decide come usare la poca liquidità disponibile. Altri si consumano nelle settimane decisive delle trattative, altri ancora nelle aule del tribunale. Capire quando si commette un errore aiuta a capire chi deve vigilare: l’organo amministrativo e il collegio sindacale nella fase iniziale, i consulenti nella costruzione del piano, i difensori nella fase processuale.
C’è anche un filo che lega tutti gli errori: ciascuno rende più probabile il successivo. Chi rinvia la crisi arriva al fornitore di energia senza protezioni; chi perde il forno è costretto a scrivere un piano ottimista; chi ha un piano ottimista è tentato dai pagamenti di salvataggio; chi agisce nell’urgenza sbaglia i termini. Interrompere la catena al primo anello è sempre la soluzione meno costosa.
La tabella riassume momento, conseguenza e possibilità di rimedio. “Parziale” significa che il danno si può contenere, ma non annullare del tutto.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Pagare solo il gas e rinviare | Mesi prima di qualunque strumento | Passivo quasi tutto fiscale, responsabilità degli amministratori, ricorsi dei creditori | Parziale |
| 2. Fornitore di energia senza protezioni | Al primo sollecito o preavviso di sospensione | Fermo del forno, perdita della continuità, garanzie personali dei soci | Parziale |
| 3. Maggioranza o strumento sbagliati | Raccolta delle adesioni e scelta dello strumento | Rigetto dell’omologazione, estranei da pagare per intero | Sì, se c’è tempo per nuove adesioni |
| 4. Piano su prezzo del gas “sperato” | Redazione del piano e attestazione | Inadempimento, risoluzione degli accordi, crediti che tornano per intero | Parziale (modifica del piano prima dell’inadempimento) |
| 5. Pagamenti di salvataggio | Durante le trattative | Revocatoria, rischio penale, revoca delle misure | No, per l’atto già compiuto |
| 6. Passaggi processuali | Pubblicazione, deposito, udienze | Inefficacia o rigetto delle misure protettive | Parziale (reclamo, nuova istanza cautelare) |
La checklist preventiva: prima di agire, verifica che…
Questa lista va letta prima di firmare qualunque piano di rientro, prima di depositare un’istanza e prima di disporre pagamenti straordinari. Può essere stampata e condivisa con amministratori, sindaci e direttore finanziario.
- [ ] La situazione patrimoniale è aggiornata a non più di 30-60 giorni, con il passivo diviso per creditore, natura del credito e scadenza.
- [ ] Esiste un piano di tesoreria a 13 settimane che mostra se l’impresa può pagare le forniture correnti di energia durante le trattative.
- [ ] È stato fatto il test pratico di risanabilità e si è verificato se l’impresa supera le soglie dell’impresa minore (se le rispetta, l’accordo ex art. 57 non è lo strumento giusto).
- [ ] Il fornitore di energia è stato mappato: importo scaduto, clausole di sospensione e risoluzione, preavvisi, garanzie già rilasciate.
- [ ] Nessun socio ha firmato nuove fideiussioni per ottenere dilazioni prima di una valutazione complessiva della strategia.
- [ ] La maggioranza del 60% è calcolata sui soli crediti computabili, con un margine di sicurezza e senza contare creditori nati dalla procedura.
- [ ] La liquidità per pagare gli estranei entro 120 giorni è dimostrata da documenti, non da previsioni generiche.
- [ ] Il piano contiene almeno tre scenari di prezzo del gas e dell’elettricità, con soglia di tenuta e misure correttive.
- [ ] L’attestatore ha discusso le ipotesi, non solo verificato i conti.
- [ ] Ogni pagamento straordinario è documentato e, in composizione negoziata, comunicato per iscritto all’esperto prima di essere eseguito.
- [ ] Il ricorso per la conferma delle misure protettive è pronto prima della pubblicazione dell’istanza, con tutti gli allegati.
- [ ] Il calendario delle scadenze processuali è condiviso, ricordando che nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi legge questo articolo dopo aver già commesso uno o più di questi errori non deve concludere che sia tutto perduto. Deve però distinguere con onestà ciò che si può ancora recuperare da ciò che è definitivo.
Hai pagato solo il gas e accumulato debiti fiscali. La situazione è recuperabile finché l’impresa ha una continuità reale e creditori non pubblici disposti ad aderire. La via d’uscita è costruire un accordo vero con banche e fornitori, in cui la transazione fiscale ex art. 63 CCII sia una parte del risanamento e non il suo unico contenuto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, ha chiarito che l’omologazione forzosa nei confronti dell’amministrazione che non aderisce richiede la presenza di altri creditori consenzienti: l’adesione “imposta” all’Erario serve ad aggiungersi a una maggioranza reale, non a sostituirla. Se il passivo è ormai quasi solo tributario e l’attività è ferma, l’accordo non è la strada: vanno valutati altri strumenti.
Hai firmato un piano di rientro con fideiussione del socio. La fideiussione resta valida. Ma l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi può cambiare il quadro: se l’accordo omologato riduce il debito, il rapporto con il garante va gestito nel piano, e il socio stesso, se si trova in difficoltà, può valutare gli strumenti della crisi da sovraindebitamento. La via d’uscita è inserire la posizione dei garanti nella strategia complessiva fin dall’inizio, anziché affrontarla quando la banca escute.
Hai depositato un accordo con una maggioranza sbagliata. Se il tribunale non ha ancora deciso, si può lavorare per ottenere nuove adesioni o riformulare il piano. Se la domanda è stata rigettata, si può proporre reclamo contro la decisione nei termini, se ci sono motivi fondati, oppure ripresentare uno strumento correttamente impostato. Il tempo, però, gioca contro: nel frattempo i creditori riacquistano libertà d’azione.
Il piano omologato non regge più. Prima dell’inadempimento conclamato si può tentare una rinegoziazione con gli aderenti e, se necessario, una modifica sostanziale del piano con una nuova attestazione. La via d’uscita è intervenire ai primi scostamenti, non dopo la terza rata saltata: se si arriva alla liquidazione giudiziale, gli accordi si risolvono e il sacrificio dei creditori si azzera.
Hai fatto pagamenti preferenziali. L’atto compiuto non si cancella. Si può però evitare che l’errore si ripeta, ricondurre la gestione nel perimetro del piano e, se la procedura va a buon fine, evitare che il curatore abbia mai titolo per agire. Un accordo omologato ed eseguito è, in concreto, la migliore protezione contro la revocatoria.
Le misure protettive sono state dichiarate inefficaci o revocate. Il provvedimento è reclamabile. Se è scaduto il termine massimo, restano possibili misure cautelari mirate verso singoli creditori, alle condizioni viste nella giurisprudenza milanese. Quando invece è già stata aperta la liquidazione giudiziale, la preclusione per l’accordo è definitiva, e la difesa si sposta sui rimedi contro la sentenza di apertura.
I tempi del rimedio. In tutte queste ipotesi il fattore decisivo è la rapidità. I termini per i reclami nei procedimenti del Codice della crisi sono brevi e, come si è visto, non beneficiano della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Chi scopre di aver sbagliato deve quindi far esaminare subito i provvedimenti ricevuti, le date di pubblicazione e notifica e lo stato delle trattative. Una valutazione fatta in pochi giorni può ancora aprire una strada; la stessa valutazione fatta dopo un mese, spesso, può solo prendere atto di una preclusione.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho lasciato scadere il ricorso per la conferma delle misure protettive di un giorno: è finita?” Le misure diventano inefficaci, ma la composizione negoziata può proseguire. Si può valutare una richiesta di misure cautelari mirate, soprattutto verso il fornitore di energia, se ci sono i presupposti. La protezione generalizzata, però, è persa: bisogna agire subito sui creditori più aggressivi.
“Il fornitore di gas mi ha già sospeso la fornitura: posso ancora chiedere un accordo di ristrutturazione?” Sì, l’accordo è accessibile anche in stato di insolvenza. Il problema è pratico: senza forno acceso il piano deve dimostrare come e quando la produzione riprenderà. Se il fermo è breve e c’è una soluzione per la riattivazione, la strada resta aperta; se il fermo diventa definitivo, occorre valutare soluzioni di continuità indiretta (cessione o affitto dell’azienda) o strumenti diversi.
“Ho pagato la banca per ridurre il fido garantito da mio padre: rischio qualcosa?” Se l’accordo va in porto e viene eseguito, il rischio concreto si riduce molto. Se invece l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, il pagamento può essere oggetto di revocatoria e va valutato anche il profilo penale. È importante non ripetere l’operazione e rendere trasparente la situazione nel piano.
“La mia è una piccola vetreria artistica: l’accordo di ristrutturazione fa per me?” Probabilmente no, se l’impresa rientra nei parametri dell’impresa minore. In quel caso gli strumenti corretti sono quelli della crisi da sovraindebitamento, come il concordato minore, con l’assistenza dell’OCC. Sbagliare strumento significa perdere mesi.
“Sono un fornitore di una vetreria che ha depositato un accordo: se non mi oppongo, posso contestarlo dopo?” In linea generale no. La Cassazione, con la pronuncia n. 5828/2026, ha chiarito che il reclamo contro la sentenza sull’omologazione degli accordi spetta solo a chi ha partecipato al giudizio di omologazione, e non a chi non ha proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, salvo che si faccia valere un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Chi ha dubbi deve opporsi entro i 30 giorni.
“Il piano è stato omologato ma il gas è salito ancora: devo aspettare di non riuscire a pagare?” No. Aspettare è il modo migliore per perdere tutto. Ai primi scostamenti significativi occorre aprire subito il confronto con i creditori aderenti per rivedere tempi e importi, prima che l’inadempimento diventi irreversibile.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono mostrano cosa accade concretamente quando gli errori descritti arrivano in un’aula di giustizia. I principi sono riformulati in parole proprie, non riportati come massime.
Chi costruisce un accordo che serve solo a tagliare il debito fiscale
- Cass. civ., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: se l’accordo si riduce alla falcidia del credito dell’Agenzia delle Entrate e mancano creditori aderenti in numero significativo, la richiesta di omologazione forzosa è un uso deviato dello strumento; la valutazione spetta al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo per vizio di motivazione. Rilevanza: è il destino della vetreria che per anni ha pagato solo l’energia.
- Cass. civ., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: l’omologazione nonostante il mancato consenso del creditore pubblico presuppone che altri creditori abbiano aderito; l’adesione “forzosa” conta come elemento che si somma a una maggioranza reale. Rilevanza: la transazione fiscale deve accompagnare un accordo con banche e fornitori, non sostituirlo.
- Cass. civ., sez. I, n. 5309/2026. Principio: la Corte ha esaminato, per le omologazioni forzose soggette al regime transitorio dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023, il requisito della soglia minima di pagamento dei crediti fiscali. Rilevanza: la disciplina applicabile alla transazione fiscale dipende dalla data della proposta, e va verificata caso per caso.
Chi sbaglia il conteggio o le categorie
- Cass. civ., sez. I, n. 31892/2025 (dicembre 2025). Principio: non si possono computare tra gli aderenti i creditori il cui credito trae origine dalla stessa procedura di ristrutturazione; senza creditori anteriori aderenti l’omologazione forzosa non è possibile. Rilevanza: la maggioranza si costruisce con il passivo preesistente.
- Cass. civ., sez. I, n. 2817/2026. Principio: negli accordi a efficacia estesa il giudice esercita un controllo effettivo, in particolare sulla corretta formazione delle categorie di creditori. Rilevanza: raggruppare banche e fornitori di energia in categorie non omogenee per vincolare i dissenzienti espone l’accordo al rigetto.
Chi presenta un piano che poi non regge
- Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Principio: la liquidazione (nel caso, il fallimento) successiva all’omologazione rende impossibile l’attuazione degli accordi, che si risolvono; i crediti vanno ammessi al passivo nel loro importo originario, al netto dei pagamenti ricevuti e non revocabili. Rilevanza: un piano fondato su un prezzo del gas irrealistico annulla, alla fine, tutto il sacrificio negoziato.
- Cass. civ., sez. I, n. 33446/2024 (decisa il 15 ottobre 2024). Principio: il creditore che aveva accettato una percentuale ridotta del proprio credito può insinuarsi per l’intero dopo il fallimento del debitore. Rilevanza: conferma che il fallimento del piano peggiora la posizione dell’impresa e dei suoi amministratori.
Chi sbaglia i passaggi processuali
- Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218. Principio: la Corte si è pronunciata sul rapporto cronologico tra pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese e deposito della domanda in tribunale. Rilevanza: gli adempimenti iniziali incidono sulla regolarità della domanda e sulla decorrenza dei termini per le opposizioni.
- Cass. civ., sez. I, n. 5828/2026. Principio: può reclamare la sentenza sull’omologazione solo chi è stato parte del giudizio, avendo proposto opposizione; chi è rimasto inerte non può farlo, salvo vizi procedurali che ne abbiano impedito la partecipazione. Rilevanza: vale per i creditori della vetreria e per la vetreria stessa quando è creditrice di un cliente in crisi.
- Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Principio: il procedimento di conferma delle misure protettive è autonomo rispetto a quello di liquidazione giudiziale e il provvedimento che lo definisce è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevanza: un rigetto delle misure non va subito, va impugnato nei termini.
- Cass. civ., sez. I, ord. 19 giugno 2026, n. 20846. Principio: il tribunale investito della liquidazione giudiziale può valutare la risanabilità dell’impresa in composizione negoziata; con l’apertura del concorso le misure protettive cessano. Rilevanza: la protezione non autorizza a trascurare la difesa nel procedimento promosso dal creditore.
- Corte d’Appello di Torino, 22 aprile 2025, n. 356. Principio: la revoca delle misure protettive per mancanza di prospettive di risanamento elimina il divieto di aprire la liquidazione giudiziale. Rilevanza: condotte incoerenti con il risanamento, come i pagamenti preferenziali, possono portare proprio a questo esito.
- Tribunale di Rovigo, decreto 6 maggio 2025. Principio: le misure protettive non vanno confermate se i creditori restano indisponibili a trattare e proseguono le esecuzioni, perché manca il nesso tra protezione e risanamento; non basta annunciare una revisione del piano. Rilevanza: all’udienza bisogna arrivare con segnali concreti di apertura dei creditori principali.
- Tribunale di Milano, 4 luglio 2025. Principio: scaduto il limite di 240 giorni per le misure protettive, restano possibili misure cautelari mirate verso singoli creditori, se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative hanno serie prospettive e i creditori inibiti non sono gravemente pregiudicati; non sono invece ammesse misure con effetti retroattivi sulle esecuzioni già in corso. Rilevanza: è la tutela residua da invocare verso il fornitore di energia.
Chi ha impostato correttamente la transazione fiscale
- Tribunale di Vasto, sentenza 11 dicembre 2024. Principio: il tribunale ha omologato un accordo ex artt. 57 e 63 CCII nonostante la mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate, ritenendolo più conveniente dell’alternativa liquidatoria e considerando decisiva l’adesione erariale per raggiungere il 60%. Rilevanza: mostra che l’omologazione forzosa funziona quando il piano è solido e la convenienza è dimostrata.
- Tribunale di Forlì, 14 agosto 2025. Principio: è omologabile un accordo che preveda la transazione fiscale per i tributi erariali e lo stralcio dei tributi locali (nel caso l’IMU) tramite un accordo separato con l’ente locale, fondato sulla convenienza rispetto alla liquidazione. Rilevanza: per una vetreria con stabilimento di proprietà, anche i tributi comunali possono essere ristrutturati, ma con un percorso distinto.
- Cass. pen., 17 settembre 2024, n. 44519. Principio: la transazione fiscale omologata riduce il debito tributario e, se interviene dopo la condanna definitiva, impone di ridurre la confisca del profitto per rispetto della proporzionalità. Rilevanza: l’accordo ben costruito incide anche sulla posizione personale degli amministratori.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua vetreria
Lo Studio lavora su un doppio binario: intercettare gli errori prima che si consumino e, quando sono già stati commessi, verificare quali rimedi restano davvero disponibili.
Prevenzione
- Analizziamo la composizione del passivo creditore per creditore, calcoliamo la maggioranza sui crediti computabili e verifichiamo se l’impresa rientra tra le imprese minori.
- Esaminiamo i contratti di fornitura di energia, individuando clausole di sospensione, risolutive e preavvisi, per stabilire quando e come attivare le misure protettive.
- Prepariamo in anticipo il fascicolo per la composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure, così da depositarlo nei termini senza rincorrere gli allegati.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il piano a più scenari di prezzo del gas e dell’elettricità, con soglie di tenuta e correttivi.
- Conduciamo le trattative con banche e fornitore di energia, proponendo categorie omogenee e soluzioni sostenibili per i flussi dell’impresa.
- Impostiamo la transazione fiscale e contributiva come parte di un accordo reale con gli altri creditori, verificando il regime applicabile alla data della proposta.
- Valutiamo con gli amministratori ogni pagamento straordinario prima che venga eseguito, documentandolo e comunicandolo all’esperto quando necessario.
Rimedio
- Quando il termine per la conferma delle misure è scaduto o le misure sono state revocate, verifichiamo se esistono i presupposti per il reclamo o per misure cautelari mirate verso singoli creditori.
- Quando il piano omologato inizia a scostarsi, riapriamo il confronto con i creditori aderenti e valutiamo la modifica del piano prima dell’inadempimento.
- Quando un creditore deposita ricorso per la liquidazione giudiziale, ci costituiamo documentando lo stato delle trattative e la risanabilità dell’impresa, e seguiamo i successivi gradi di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella più vicina al cuore di questo tema: è il ruolo del professionista indipendente che, nella composizione negoziata, verifica la ragionevole perseguibilità del risanamento e accompagna le trattative che spesso sfociano nell’accordo di ristrutturazione. Chi conosce quel ruolo sa quali debolezze del piano verranno rilevate e può correggerle prima.
La qualifica di avvocato cassazionista garantisce invece la continuità della difesa quando un errore va riparato nei gradi successivi: reclamo contro il rigetto delle misure protettive, impugnazione della sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione giudiziale, fino al giudizio di legittimità. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i legali sulle scelte processuali e contrattuali, i commercialisti sui numeri del piano, sulla tesoreria e sulla transazione fiscale. Per le vetrerie artigiane che rientrano tra le imprese minori, e per i soci garanti in difficoltà, le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di impostare gli strumenti del sovraindebitamento.
Chiusura: il forno si può tenere acceso, se si evitano gli errori evitabili
L’accordo di ristrutturazione può salvare una vetreria colpita dal caro energia, ma solo se viene attivato in tempo, costruito su numeri realistici e gestito senza passi falsi processuali. Gli errori descritti in questa guida non dipendono dalla sfortuna né dal mercato: dipendono da scelte che si possono correggere prima che diventino irreversibili.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché riunisce le competenze che la crisi di un’impresa energivora richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata e la costruzione dell’accordo; il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per le trattative con le banche e la transazione fiscale; l’abilitazione di cassazionista per difendere l’impresa in ogni grado; le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC per le piccole fornaci che devono seguire la strada del sovraindebitamento.
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