Pre-accordo Di Ristrutturazione Debiti: Come Ottenere Protezione Prima Di Avere Le Adesioni?

Sette convinzioni sbagliate sul “preaccordo” dell’art. 54, comma 3, del Codice della crisi, e cosa dice davvero la legge

Pochi strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, per brevità CCII) sono circondati da tanto passaparola quanto il cosiddetto pre-accordo di ristrutturazione dei debiti: la possibilità, prevista dall’art. 54, comma 3, CCII, di chiedere al tribunale le misure protettive mentre le trattative con i creditori sono ancora in corso, prima di avere in mano le firme necessarie per depositare l’accordo. È comprensibile che se ne parli in modo approssimativo. La norma nasce dal vecchio art. 182-bis, sesto comma, della legge fallimentare, è stata riscritta con il d.lgs. 83/2022 e ritoccata nel sistema dal correttivo d.lgs. 136/2024; nel frattempo, sui forum e nelle conversazioni tra imprenditori, circolano versioni semplificate che mescolano regole vecchie e nuove, istituti diversi e aspettative irrealistiche.

Il problema è che in questa materia l’errore si paga subito. Un imprenditore che deposita un ricorso incompleto convinto che “basti dichiarare di essere in trattativa” non ottiene alcuna protezione, ma nel frattempo ha reso pubblica la propria crisi. Chi è sicuro che il blocco valga contro tutti scopre che i crediti dei lavoratori restano pienamente azionabili. Chi pensa che chiedere protezione sia sempre gratis può perdere l’accesso agli accordi agevolati con soglia ridotta. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché brucia tempo, credibilità presso i creditori e, a volte, strumenti che non si potranno più usare.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse: che servano già le firme del 60% dei creditori; che basti un’autocertificazione; che la protezione scatti in automatico; che blocchi proprio tutti, lavoratori compresi; che duri finché si tratta; che possa usarla chiunque abbia debiti; che chiederla non abbia controindicazioni.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Il pre-accordo è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e vive nello stesso ecosistema della composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè professionista abilitato a guidare proprio le trattative tra impresa e creditori da cui il pre-accordo prende forma. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando i creditori da convincere sono banche ed enti pubblici, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per le fasi di impugnazione che possono seguire l’omologazione.

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Mito n. 1: “Per ottenere protezione devo prima avere le firme del 60% dei creditori”

Il mito

“Finché non ho raccolto le adesioni del 60% dei crediti, il tribunale non può fare nulla per me: devo sperare che nessuno mi pignori nel frattempo.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente. L’accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dall’art. 57 CCII richiede, per essere omologato, la conclusione con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. Questa soglia è la prima cosa che chiunque legga dell’istituto memorizza, ed è naturale dedurne che, prima di averla raggiunta, non esista alcuna tutela giudiziale. A rafforzare la convinzione contribuisce il fatto che le misure protettive “classiche”, quelle dell’art. 54, comma 2, CCII, sono collegate alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi: nell’immaginario comune, niente domanda completa, niente protezione.

C’è poi un aspetto psicologico. Le trattative con le banche e con i fornitori strategici durano mesi; l’imprenditore vive quel periodo come una zona grigia, senza regole, in cui ogni creditore impaziente può rompere il fronte con un decreto ingiuntivo e un pignoramento presso terzi sui conti. L’idea che la legge abbia pensato proprio a quella zona grigia sembra quasi troppo bella per essere vera.

La realtà

In realtà la norma dice esattamente il contrario del mito. L’art. 54, comma 3, CCII stabilisce che le misure protettive previste dal comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Il presupposto non è l’accordo già firmato dal 60% dei creditori, ma l’esistenza di trattative in corso con creditori che rappresentano almeno quella percentuale.

La differenza è sostanziale. Il 60% non deve aver già aderito: deve essere il perimetro dei creditori con cui si sta effettivamente negoziando una proposta concreta. È proprio questa la ragione per cui la dottrina e la prassi parlano di “preaccordo”: una fase anticipata che consente di condurre le trattative al riparo dalle iniziative individuali.

Il ricorso deve contenere tre elementi. Il primo è la documentazione prevista dall’art. 39, comma 1, CCII: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e i bilanci degli ultimi esercizi, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, uno stato estimativo delle attività e l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Il secondo è la proposta di accordo: non un’intenzione generica, ma un testo su cui i creditori stanno effettivamente trattando. Il terzo è l’attestazione del professionista indipendente, di cui parleremo nel mito successivo.

La norma, per espressa previsione dell’ultimo periodo dello stesso comma 3, si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa disciplinati dall’art. 61 CCII, quelli che consentono di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria.

La prova

Il Tribunale di Avellino, con decreto del 20 settembre 2023, ha ricostruito il ricorso ex art. 54, comma 3, CCII come lo strumento con cui il debitore che sta svolgendo trattative per concludere accordi di ristrutturazione, in attesa di formulare la domanda di omologazione, chiede una tutela protettiva al di fuori del procedimento unitario, attraverso uno speciale rito di tipo cautelare. La sequenza è chiara: prima le trattative protette, poi l’accordo, poi l’omologazione.

Già sotto la legge fallimentare, del resto, la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2018, n. 16161) aveva qualificato il sub-procedimento dell’art. 182-bis, sesto e settimo comma, come una fase finalizzata a ottenere l’inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive ancor prima che l’accordo risulti perfezionato. Il Codice della crisi ha raccolto questa impostazione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che servano già le firme rimanda la richiesta di protezione fino all’ultimo, e spesso l’ultimo arriva troppo tardi. Il rischio concreto è che un creditore minoritario, magari proprio quello che ha rifiutato di trattare, avvii un pignoramento presso terzi sui conti correnti dell’impresa, congelando la liquidità necessaria a sostenere il piano. A quel punto le banche che stavano valutando la proposta vedono deteriorarsi il quadro e si irrigidiscono. Il paradosso è che l’imprenditore aveva a disposizione, per tutto il tempo, uno strumento pensato proprio per quel momento.


Mito n. 2: “Basta un’autocertificazione in cui dichiaro di essere in trattativa”

Il mito

“Scrivo una dichiarazione in cui affermo che sto trattando con la maggioranza dei creditori, la allego al ricorso e il tribunale blocca le azioni: è una formalità.”

Perché ci credono in tanti

Qui il passaparola ha conservato una regola che, nella sua forma originaria, esisteva davvero. Il vecchio art. 182-bis, sesto comma, della legge fallimentare prevedeva che la proposta di accordo fosse corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta erano in corso trattative con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, e da una dichiarazione del professionista sull’idoneità della proposta a garantire il pagamento dei non aderenti. Chi ha seguito quelle procedure, o ha letto commenti di quegli anni, ricorda l’autocertificazione e la trasferisce al presente.

A questo si aggiunge la percezione che i procedimenti cautelari siano sommari e rapidi: se il giudice decide “a colpo d’occhio”, pare logico che una dichiarazione del debitore sia sufficiente.

La realtà

Vero, ma solo a metà, e soprattutto vero per il passato. Il testo vigente dell’art. 54, comma 3, CCII non richiede più una dichiarazione del debitore sulle trattative: richiede che la proposta di accordo sia corredata da un’attestazione del professionista indipendente che attesta sia che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, sia che la proposta, se accettata, è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la propria disponibilità a trattare.

Il salto è notevole. L’esistenza delle trattative non è più affidata alla parola dell’imprenditore, ma alla verifica di un professionista indipendente, che risponde di ciò che attesta. E l’attestazione non riguarda solo un dato quantitativo (il 60%), ma un giudizio prognostico: che le risorse previste dal piano bastino a pagare per intero, nei tempi di legge, i creditori estranei. L’art. 57, comma 3, CCII fissa quei tempi: entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data, entro centoventi giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti.

Non basta nemmeno che i documenti ci siano. Il giudice non si limita a spuntare una lista: compie una verifica sommaria ma sostanziale della plausibilità dell’operazione. L’attestazione è il cuore del ricorso, non un allegato: se non regge, non regge la protezione.

Su questo punto l’approccio dello Studio è netto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il ricorso partendo dalla solidità dell’attestazione e dalla tracciabilità delle trattative, non dalla sua forma.

La prova

La Cassazione, con la già citata sentenza Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2018, n. 16161, ha enunciato un principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. che il Codice della crisi ha di fatto reso ancora più stringente: il tribunale chiamato a decidere sull’inibitoria richiesta durante le trattative non può limitarsi a un controllo formale della documentazione, ma deve svolgere una verifica, sommaria e senza supplementi istruttori, di carattere sostanziale, sia sui presupposti per arrivare all’accordo con le maggioranze richieste, sia sulle condizioni che garantiscono il pagamento dei creditori estranei. La valutazione va fatta nella prospettiva della ragionevole attendibilità che le trattative vadano a buon fine.

Il Tribunale di Avellino (decreto 20 settembre 2023) ha sottolineato, per il regime attuale, che il ricorso ex art. 54, comma 3, CCII richiede un corredo documentale più articolato rispetto a quello necessario per le misure protettive chieste con la domanda di accesso al procedimento unitario, proprio perché comprende l’attestazione sulle trattative e sull’idoneità delle risorse a pagare i non aderenti.

Cosa rischia chi ci crede

Il ricorso fondato sulla sola parola dell’imprenditore viene respinto. Ma il danno non si esaurisce nel rigetto. Il procedimento si svolge nel contraddittorio con i creditori (lo vedremo nel mito successivo), il che significa che i destinatari delle misure vengono informati della richiesta. Un creditore che fino a quel momento era rimasto in attesa scopre che l’impresa è in crisi, che la protezione non è stata concessa e che nulla gli impedisce di agire subito. Il ricorso sbagliato diventa, involontariamente, un segnale di via libera.


Mito n. 3: “La protezione scatta in automatico dal giorno del deposito”

Il mito

“Appena il ricorso viene depositato e pubblicato, i creditori non possono più pignorare: il blocco è immediato, come nel concordato.”

Perché ci credono in tanti

Anche questo mito nasce da una regola vera, applicata al contesto sbagliato. L’art. 54, comma 2, CCII prevede che, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (o con successiva domanda), dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. È un effetto automatico, che il tribunale poi conferma o revoca entro trenta giorni con decreto, come stabilisce l’art. 55, comma 3, CCII. Chi ha sentito parlare di “misure protettive che scattano dalla pubblicazione” estende questo meccanismo a qualunque richiesta di protezione.

Contribuisce alla confusione anche il vecchio art. 182-bis della legge fallimentare, che ricollegava l’effetto del divieto alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese.

La realtà

Nel pre-accordo il meccanismo è diverso, e la differenza è tutt’altro che tecnica. Le misure richieste ai sensi dell’art. 54, comma 3, CCII non seguono il “binario” dell’art. 55, comma 3 (effetto automatico più conferma), ma quello dell’art. 55, comma 2, CCII, lo stesso previsto per le misure cautelari e per le misure protettive atipiche. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede agli atti di istruzione indispensabili e decide; quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte se occorre sommarie informazioni, fissando poi l’udienza per confermare, modificare o revocare quanto disposto.

Tradotto: nel pre-accordo la protezione non si “conferma”, si “concede”. Non c’è un effetto che nasce dal deposito e che il giudice si limita a convalidare; c’è un provvedimento del tribunale che, valutati i presupposti, dispone le misure. Fino a quel provvedimento, i creditori restano liberi di agire. Il procedimento è modellato sul procedimento cautelare uniforme del codice di procedura civile: i destinatari sono determinati e il contraddittorio viene attivato con le relative notificazioni.

C’è però un rovescio positivo. Una volta concessa, la misura non ha una durata fissata dalla legge in quattro mesi come avviene nel procedimento unitario: secondo l’art. 55 CCII, le misure protettive perdono efficacia con la pubblicazione della sentenza di omologazione. Quanto questo si coordini con il limite complessivo dell’art. 8 CCII è un tema che affronteremo nel mito n. 5.

La prova

Il Tribunale di Avellino, nel decreto del 20 settembre 2023, ha individuato proprio nella necessaria adozione delle misure nel contraddittorio delle parti (anche differito, se concesse prima) uno dei tratti che distinguono il ricorso ex art. 54, comma 3, CCII dalla domanda di accesso al procedimento unitario. Nella stessa direzione si è mosso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con il provvedimento del 26 maggio 2025, che ha affermato l’autonomia del procedimento di pre-accordo rispetto al procedimento unitario.

La dottrina che ha esaminato queste pronunce (tra cui il saggio di Ilaria Pagni pubblicato su Diritto della crisi il 25 febbraio 2026) ha riassunto le differenze in quattro punti: corredo documentale più ampio, adozione delle misure nel contraddittorio, natura concessoria e non confermativa del provvedimento, assenza del termine massimo di quattro mesi previsto per le misure del procedimento unitario.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è di sentirsi al sicuro nel momento esatto in cui non lo si è. L’imprenditore deposita il ricorso, comunica ai creditori “siamo protetti”, e nei giorni successivi un creditore che ha ricevuto la notifica anticipa i tempi e procede con un pignoramento. Senza un provvedimento del giudice, quell’azione è pienamente legittima. Per questo la tempistica del deposito, la valutazione sull’opportunità di chiedere un decreto immediato inaudita altera parte e la scelta del momento in cui informare i creditori sono decisioni strategiche, non adempimenti.


Mito n. 4: “Il pre-accordo blocca tutti: dipendenti compresi, e con qualunque misura serva”

Il mito

“Una volta ottenuta la protezione, nessun creditore può più toccare l’impresa: né le banche, né i fornitori, né i dipendenti. E se serve, il tribunale può concedere anche misure su misura.”

Perché ci credono in tanti

L’idea di un “ombrello totale” è figlia di una semplificazione comprensibile. Le misure protettive tipiche sono effettivamente molto ampie: vietano ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni con cui è esercitata l’impresa, sospendono le prescrizioni, impediscono il verificarsi delle decadenze e precludono la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Chi legge l’elenco ne ricava l’impressione di un blocco generale.

Si aggiunge un secondo equivoco: nel procedimento unitario il Codice prevede, accanto alle misure protettive tipiche, anche misure atipiche e misure cautelari (art. 54, commi 1 e 2, terzo periodo, CCII). Chi sa che esistono dà per scontato che siano disponibili anche nel pre-accordo.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è l’ultimo comma dell’art. 54 CCII. Il comma 7 stabilisce testualmente che sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori. I dipendenti, dunque, restano liberi di agire per i propri crediti retributivi anche quando il tribunale ha concesso la protezione del pre-accordo. È una scelta di politica legislativa precisa: la tutela anticipata delle trattative non può essere pagata da chi ha prestato lavoro.

Seconda correzione: nel pre-accordo operano soltanto le misure protettive tipiche, quelle del comma 2, primo e secondo periodo, richiamate espressamente dal comma 3. Il Codice non prevede, in questa sede, misure cautelari né misure protettive atipiche “su misura”. La dottrina ha ipotizzato, come supplenza, il ricorso al provvedimento d’urgenza dell’art. 700 c.p.c., ma solo in presenza dei suoi presupposti autonomi (pregiudizio imminente e irreparabile, fondatezza del diritto sostanziale che si vuole tutelare): non è una scorciatoia, è un procedimento diverso con requisiti propri.

Terza precisazione, questa volta in senso favorevole al debitore. Nella formulazione originaria mancava, per il pre-accordo, il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati; secondo la ricostruzione della dottrina più attenta, il correttivo d.lgs. 136/2024 ha colmato la lacuna intervenendo sull’art. 64, comma 1, CCII con un richiamo espresso all’art. 54, comma 3.

La prova

Il testo dell’art. 54, comma 7, CCII chiude la questione dei lavoratori senza margini interpretativi. Sulla questione delle prelazioni, il Tribunale di Mantova (provvedimento del 26 luglio 2023) aveva escluso che il risultato mancante nel pre-accordo potesse essere recuperato attraverso un provvedimento d’urgenza, a conferma che le misure disponibili sono quelle tipizzate dalla legge e non altre ricavabili per via interpretativa.

La natura concorsuale dell’intera operazione, che spiega perché le regole sulle misure siano tassative, è stata affermata dalla Cassazione in una serie di pronunce, tra cui Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087, che ha ricondotto gli accordi di ristrutturazione agli istituti del diritto concorsuale anche alla luce del Regolamento (UE) 2015/848, il quale considera procedure concorsuali anche quelle in cui una sospensione temporanea delle azioni esecutive viene concessa per consentire le trattative.

Cosa rischia chi ci crede

Un’impresa con retribuzioni arretrate che ottiene il pre-accordo e smette di occuparsi dei crediti dei dipendenti, convinta di essere protetta, può trovarsi con decreti ingiuntivi e pignoramenti promossi dai lavoratori proprio nella fase più delicata della trattativa. Peggio: quei pignoramenti colpiscono gli stessi conti e gli stessi beni che il piano destina ai creditori estranei, compromettendo la tenuta dell’attestazione. Un piano serio, nel pre-accordo, deve prevedere espressamente come e quando verranno soddisfatti i crediti di lavoro, perché la legge non li mette in pausa.


Mito n. 5: “Una volta protetto, resto protetto finché le trattative vanno avanti”

Il mito

“Con il pre-accordo non c’è una scadenza: posso trattare con calma per tutto il tempo necessario, tanto i creditori sono bloccati.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità, ancora una volta, esiste. A differenza delle misure protettive concesse nel procedimento unitario, per le quali l’art. 55 CCII prevede una durata iniziale non superiore a quattro mesi, e a differenza della composizione negoziata, dove l’art. 19, comma 5, CCII fissa in duecentoquaranta giorni la durata complessiva delle misure, il pre-accordo non ha un termine di durata predeterminato nel provvedimento di concessione. La misura perde efficacia con la pubblicazione della sentenza di omologazione. Da qui a concludere che la protezione sia a tempo indeterminato, il passo è breve.

La realtà

Il passaggio mancante è l’art. 8 CCII, che fissa un limite generale: la durata complessiva delle misure protettive non può superare i dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe. La norma parla di “misure protettive” senza distinzioni, e questo ha aperto un dibattito su come il limite annuale si coordini con la regola speciale secondo cui, nel pre-accordo, la misura dura fino all’omologazione. Una parte della dottrina ritiene che la disciplina speciale possa superare il termine; un’altra che il tetto dei dodici mesi valga comunque. Nessun professionista prudente costruisce una strategia sulla tesi più favorevole di un dibattito aperto.

Esistono poi limiti che prescindono dal calendario. La protezione è concessa perché le trattative hanno una ragionevole prospettiva di successo; se questa prospettiva viene meno, la misura perde la sua giustificazione. Il Codice prevede che le misure possano essere revocate o modificate, sentite le parti, anche quando non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative, e in caso di atti di frode. Una trattativa che si trascina senza progressi, o in cui i creditori inizialmente disponibili si ritirano facendo scendere il perimetro sotto il 60%, espone il debitore alla revoca.

C’è infine il tema delle “catene” di protezione. Chi arriva al pre-accordo dopo aver già goduto delle misure della composizione negoziata deve fare i conti con il tempo già consumato. Sull’uso delle misure cautelari per prolungare la protezione oltre i limiti massimi la giurisprudenza di merito è divisa.

La prova

Un gruppo di tribunali ha escluso che si possa ricorrere alle misure cautelari per estendere la protezione oltre i termini massimi previsti dall’art. 19, comma 5, e dall’art. 8 CCII: tra questi il Tribunale di Milano (22 novembre 2023), il Tribunale di Torino (5 dicembre 2023), il Tribunale di Roma (19 marzo 2025) e il Tribunale di Trieste (11 dicembre 2025). Altri tribunali hanno invece ammesso misure cautelari mirate verso singoli creditori quando le trattative sono in fase avanzata, bilanciando il sacrificio imposto con i risultati già raggiunti: così il Tribunale di Milano (7 luglio 2024), il Tribunale di Imperia (20 febbraio 2024), il Tribunale di Udine (3 aprile 2024) e il Tribunale di Venezia (23 dicembre 2025).

Questo contrasto, emerso soprattutto nell’ambito della composizione negoziata, dimostra una cosa sola, ma importante: la durata della protezione non è un dato acquisito, dipende dal tribunale, dalla fase delle trattative e dalla qualità delle prove sui progressi compiuti.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che interpreta il pre-accordo come un “congelamento” rallenta le trattative, rinvia le decisioni difficili (dismissioni, nuova finanza, rinunce dei soci) e si presenta a distanza di molti mesi con un accordo ancora lontano. Il risultato più probabile è la revoca delle misure o la scadenza del tetto complessivo, con i creditori che riprendono le azioni esecutive tutti insieme e un’impresa che nel frattempo ha consumato risorse. La protezione è un tempo concesso per chiudere, non per aspettare.


Mito n. 6: “Il pre-accordo lo può usare chiunque abbia troppi debiti”

Il mito

“Che tu sia una società, un artigiano, un piccolo commerciante o un privato indebitato, il pre-accordo è la via per fermare i creditori mentre tratti.”

Perché ci credono in tanti

Nel linguaggio comune “ristrutturazione dei debiti” è un’espressione che si usa per tutti: per l’impresa che rinegozia con le banche e per la famiglia sovraindebitata che cerca un piano sostenibile. Il Codice della crisi, del resto, usa la parola “ristrutturazione” anche per la procedura riservata al consumatore (la ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67 CCII). È naturale che chi sente parlare di “pre-accordo di ristrutturazione” pensi a uno strumento aperto a qualunque debitore.

A questo si somma il fatto che il Codice raccoglie in un unico testo sia la crisi d’impresa sia il sovraindebitamento, dando l’impressione che gli strumenti siano intercambiabili.

La realtà

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, e quindi anche la protezione anticipata che lo prepara, è riservato a un soggetto preciso. L’art. 57, comma 1, CCII lo attribuisce all’imprenditore, anche non commerciale, diverso dall’imprenditore minore, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. L’art. 54, comma 3, CCII, coerentemente, parla di misure richieste “dall’imprenditore” in vista degli accordi di ristrutturazione.

Restano quindi fuori il consumatore, il professionista non imprenditore e l’imprenditore minore (quello che non supera le soglie dimensionali di attivo, ricavi e debiti fissate dal Codice). Questo non significa che siano privi di tutela: significa che la loro tutela passa da strumenti diversi. Per il consumatore c’è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII); per l’imprenditore minore, il professionista e gli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale c’è il concordato minore (art. 74 CCII); per tutti i sovraindebitati c’è, come extrema ratio, la liquidazione controllata. In queste procedure la sospensione delle azioni esecutive dipende da provvedimenti del giudice adottati nell’ambito della procedura aperta con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi, secondo regole proprie e con presupposti diversi da quelli del pre-accordo.

Anche l’impresa sotto soglia, peraltro, può accedere alla composizione negoziata della crisi nella forma prevista per le imprese minori (art. 25-quater CCII), con le relative misure protettive.

La prova

La prova, in questo caso, è nel testo di legge: l’art. 57, comma 1, CCII esclude espressamente l’imprenditore minore dal novero dei soggetti legittimati. Il principio trova conferma nell’impostazione con cui la Cassazione ha ricostruito l’istituto come procedura concorsuale riservata all’imprenditore (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087): una procedura con effetti su tutti i creditori, controllo giudiziale e specifici presupposti soggettivi, non uno strumento negoziale generico a disposizione di chiunque.

Cosa rischia chi ci crede

Un piccolo imprenditore individuale o un consumatore che deposita un ricorso ex art. 54, comma 3, CCII si vede dichiarare inammissibile la domanda per difetto del presupposto soggettivo. Il tempo perso è tempo in cui avrebbe potuto rivolgersi a un OCC e avviare la procedura corretta, con le relative possibilità di sospensione delle esecuzioni. Nel frattempo i pignoramenti proseguono e le spese di procedura esecutiva si accumulano sul debito.


Mito n. 7: “Chiedere la protezione non costa nulla: male che vada, non la concedono”

Il mito

“Tanto vale chiedere le misure protettive in ogni caso: se il tribunale le concede bene, altrimenti tutto resta com’era.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento sembra di buon senso: una richiesta respinta non produce, apparentemente, conseguenze. Se la protezione è uno scudo, averlo non può che essere un vantaggio; non averlo lascia l’imprenditore nella stessa posizione di prima. E l’idea che la legge “punisca” chi chiede tutela appare controintuitiva.

La realtà

La richiesta di protezione è una scelta con effetti, e alcuni di questi effetti sono irreversibili. Il più importante riguarda gli accordi di ristrutturazione agevolati dell’art. 60 CCII. La norma riduce della metà la percentuale richiesta dall’art. 57 (dal 60% al 30% dei crediti) quando il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi e non abbia richiesto, e rinunci a richiedere, le misure protettive. Chi ha chiesto il pre-accordo ha già chiesto le misure protettive: la strada della soglia dimezzata, per quell’operazione, è compromessa. Per un’impresa che ha adesioni solide ma lontane dal 60%, la richiesta di protezione può trasformare un accordo omologabile in un accordo impossibile.

Il secondo effetto riguarda il rapporto con la composizione negoziata. L’art. 25-quinquies CCII impedisce di presentare l’istanza di composizione negoziata in pendenza del procedimento introdotto con ricorso ex art. 54, comma 3. Nella direzione opposta, il pre-accordo può essere preceduto dalla composizione negoziata; ma la scelta dell’ordine dei percorsi incide su vantaggi concreti, come le percentuali di favore previste per gli accordi ad efficacia estesa conclusi all’esito della composizione negoziata e la presenza dell’esperto al tavolo.

Il terzo effetto è reputazionale e strategico: la richiesta si svolge nel contraddittorio con i destinatari. Informare i creditori della crisi in modo formale, con un ricorso che poi viene respinto, peggiora la posizione negoziale.

Esistono anche vantaggi che il mito non conosce, e che rendono il pre-accordo preferibile in molti casi. Rispetto alla domanda “con riserva” dell’art. 44 CCII, il pre-accordo non comporta la nomina del commissario giudiziale (che negli accordi di ristrutturazione è nominata solo in presenza di domande di liquidazione giudiziale) e non fa scattare le limitazioni dell’art. 46 CCII sugli atti di straordinaria amministrazione, che richiedono l’autorizzazione del tribunale. Il punto non è che il pre-accordo sia “buono” o “cattivo”: è che va scelto dopo aver messo a confronto le alternative, non chiesto per riflesso.

La prova

Il testo dell’art. 60 CCII è inequivoco nel legare la soglia ridotta alla mancata richiesta delle misure protettive. Sul confronto tra percorsi, il Tribunale di Ravenna (24 febbraio 2023) ha esaminato il rapporto tra composizione negoziata e pre-accordo, escludendo che la scelta della composizione negoziata sia un’opzione “di comodo” per eludere gli oneri documentali dell’art. 54, comma 3: alla gravosità degli allegati del pre-accordo corrisponde, nella composizione negoziata, la completa trasparenza sulla crisi e la presenza dell’esperto che orienta le trattative. Il tribunale ha anche riconosciuto che le percentuali di favore collegate alla composizione negoziata fondano un interesse legittimo dell’imprenditore a preferirla.

Cosa rischia chi ci crede

Chi chiede il pre-accordo “per sicurezza” rischia di chiudersi la porta dell’accordo agevolato, di non poter più accedere alla composizione negoziata finché il procedimento è pendente, e di rivelare la crisi a creditori che avrebbero potuto essere gestiti diversamente. Il costo non si vede nel giorno del deposito, ma nei mesi successivi, quando le alternative non sono più disponibili.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili: servono a mostrare la sequenza reale che si produce quando si agisce credendo a uno dei miti, non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1: chi aspetta le firme (mito n. 1)

Ipotesi: società di produzione con debiti complessivi per 3.847.200 €. Tre banche, titolari di crediti per 2.391.500 €, stanno trattando su una proposta di riscadenzamento con parziale stralcio degli interessi. Il perimetro delle trattative corrisponde al 62,16% dei crediti (2.391.500 / 3.847.200), quindi sopra la soglia del 60%. I restanti 1.455.700 € sono crediti di fornitori, alcuni dei quali hanno rifiutato di trattare.

Convinto che servano le firme, l’amministratore non chiede alcuna misura. Un fornitore con un credito di 83.460 € ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e notifica un pignoramento presso terzi alle banche su cui l’impresa ha i conti operativi. Le somme pignorate vengono vincolate; l’impresa fatica a pagare stipendi e forniture correnti; una delle tre banche, vedendo peggiorare i flussi, sospende la trattativa. Il perimetro scende a 1.604.300 € (41,70%), sotto la soglia: da quel momento il pre-accordo non è più nemmeno richiedibile.

Sequenza alternativa: con il perimetro al 62,16%, l’attestazione del professionista indipendente sulle trattative e sull’idoneità del piano a pagare per intero i 1.455.700 € dei non aderenti entro i termini dell’art. 57, comma 3, CCII, l’impresa deposita il ricorso ex art. 54, comma 3. Se il tribunale concede le misure, il fornitore non può avviare il pignoramento, e la trattativa prosegue su un patrimonio non frammentato.

Simulazione 2: chi confida nell’autocertificazione e nell’automatismo (miti n. 2 e 3)

Ipotesi: società di servizi con debiti per 1.736.850 €. L’amministratore redige una dichiarazione in cui afferma di trattare con creditori per il 64% dei crediti e deposita il ricorso senza attestazione del professionista indipendente, convinto che la protezione decorra dal deposito.

Il tribunale fissa l’udienza e dispone la notifica ai creditori destinatari. Nei giorni che precedono l’udienza, un creditore con un credito di 57.290 € avvia un’espropriazione mobiliare presso la sede: nessun provvedimento glielo impedisce. All’udienza il ricorso viene respinto per mancanza dell’attestazione richiesta dall’art. 54, comma 3, CCII. Risultato: nessuna protezione, un’esecuzione in corso, e l’intero ceto creditorio informato formalmente della crisi.

Simulazione 3: chi dimentica i lavoratori e sceglie lo strumento sbagliato (miti n. 4 e 7)

Ipotesi: impresa commerciale con debiti per 1.268.900 €, di cui 187.340 € per retribuzioni e TFR maturati. Ha raccolto adesioni scritte da creditori per 431.426 € (34% dei crediti) e non ha bisogno di proporre moratorie ai non aderenti.

Primo scenario: l’amministratore chiede il pre-accordo “per sicurezza”. Anche se il perimetro delle trattative raggiungesse il 60% e il tribunale concedesse le misure, i lavoratori resterebbero liberi di agire per i 187.340 € (art. 54, comma 7, CCII). Soprattutto, avendo chiesto le misure protettive, l’impresa non può più contare sulla soglia dimezzata dell’art. 60 CCII: per l’omologazione le servono adesioni per almeno 761.340 € (60%), mentre ne ha 431.426 €.

Secondo scenario: l’impresa non chiede misure protettive e prevede il pagamento dei non aderenti senza moratoria. La soglia applicabile è il 30%, pari a 380.670 €: le adesioni già raccolte (431.426 €) sono sufficienti. Il piano deve comunque garantire il pagamento integrale dei crediti di lavoro e degli altri non aderenti nei termini di legge, e il rischio di iniziative individuali nella fase che precede l’omologazione va gestito con tempi di deposito serrati. Il confronto dimostra che la scelta tra protezione e soglia ridotta si fa sui numeri, non sull’istinto.


Il fondo di verità

Ogni mito esaminato contiene un frammento corretto. Ricomposti nel quadro normativo, questi frammenti restituiscono una fotografia fedele dello strumento.

È vero che la soglia del 60% è centrale: l’art. 57 CCII la richiede per l’omologazione. Ma nel pre-accordo quella soglia misura il perimetro delle trattative in corso, non le adesioni già firmate. È questo lo spazio che la legge riserva alla protezione anticipata.

È vero che un tempo bastava una dichiarazione dell’imprenditore sulle trattative: lo prevedeva l’art. 182-bis, sesto comma, della legge fallimentare. Ma già allora la Cassazione (sentenza n. 16161/2018) chiedeva al giudice una verifica sostanziale, e oggi il Codice affida l’intera attestazione, trattative comprese, a un professionista indipendente.

È vero che esistono misure protettive che scattano dalla pubblicazione nel registro delle imprese: sono quelle chieste con la domanda di accesso al procedimento unitario. Nel pre-accordo, invece, il tribunale concede le misure all’esito di un procedimento a contraddittorio, eventualmente anticipato da un decreto immediato.

È vero che le misure tipiche sono ampie: bloccano le azioni esecutive e cautelari, sospendono prescrizioni e decadenze, impediscono la sentenza di liquidazione giudiziale. Ma non coprono i crediti dei lavoratori, e nel pre-accordo non sono affiancate da misure cautelari o atipiche previste dal Codice.

È vero che il pre-accordo non ha un termine di durata fissato nel provvedimento e che la misura cessa con la pubblicazione della sentenza di omologazione. Ma l’art. 8 CCII pone un tetto complessivo di dodici mesi alle misure protettive, il cui coordinamento con questa regola è discusso, e le misure possono essere revocate se non servono più alle trattative.

È vero che “ristrutturazione dei debiti” è un’espressione che riguarda anche consumatori e piccole imprese. Ma l’accordo di ristrutturazione dell’art. 57, e il relativo pre-accordo, sono riservati all’imprenditore diverso dall’imprenditore minore; per gli altri esistono le procedure di sovraindebitamento.

È vero, infine, che una richiesta respinta non produce sanzioni. Ma la richiesta, anche accolta, preclude la soglia agevolata dell’art. 60 CCII e l’accesso alla composizione negoziata finché il procedimento pende, e informa formalmente i creditori.

Il filo che unisce tutti questi frammenti è uno: il pre-accordo è uno strumento efficace, ma tecnico, che premia chi arriva preparato e punisce chi lo usa come un pulsante di emergenza.


Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue riassume i sette miti e la loro correzione. È pensata per una lettura veloce, ma ogni riga rimanda alla sezione in cui la correzione è argomentata con i riferimenti normativi e giurisprudenziali. Chi deve decidere se chiedere il pre-accordo può usarla come prima verifica delle proprie convinzioni, prima del confronto con un professionista che esamini i numeri reali dell’impresa: percentuale del perimetro delle trattative, risorse destinate ai non aderenti, crediti di lavoro, eventuali procedure esecutive già in corso, alternative disponibili.

Il mitoCome stanno le cose
Servono già le firme del 60% dei creditoriBastano trattative in corso su una proposta con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 54, comma 3, CCII)
Basta un’autocertificazione dell’imprenditoreServe l’attestazione di un professionista indipendente su trattative e idoneità a pagare per intero i non aderenti; il giudice verifica anche la sostanza
La protezione scatta dal depositoNel pre-accordo le misure sono concesse dal tribunale all’esito del procedimento dell’art. 55, comma 2, CCII, anche con decreto immediato
Blocca tutti, lavoratori compresi, con ogni misuraI crediti dei lavoratori sono esclusi (art. 54, comma 7); operano solo le misure protettive tipiche
Dura finché si trattaCessa con l’omologazione, ma c’è il tetto complessivo dell’art. 8 CCII e la revoca se non serve più alle trattative
Lo può usare chiunque abbia debitiSolo l’imprenditore diverso dall’imprenditore minore (art. 57 CCII); consumatori e imprese minori hanno altre procedure
Chiederla non costa nullaPreclude la soglia agevolata del 30% (art. 60 CCII) e la composizione negoziata finché il procedimento pende (art. 25-quinquies)

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso chiedere protezione anche se nessun creditore ha ancora firmato?

, a condizione che siano in corso trattative su una proposta concreta con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, e che un professionista indipendente lo attesti insieme all’idoneità della proposta a pagare integralmente i creditori estranei. Le firme serviranno per il deposito dell’accordo e l’omologazione, non per la richiesta di protezione. Il giudice, però, valuterà la ragionevole attendibilità della conclusione positiva delle trattative: un perimetro solo “sulla carta” non basta.

Quindi è vero che, una volta depositato il ricorso, i creditori non possono più pignorare?

No. Nel pre-accordo la protezione deriva dal provvedimento del tribunale, non dal deposito. Fino alla concessione delle misure, anche con decreto immediato quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicarne l’efficacia, i creditori restano liberi di agire. Per questo il momento del deposito e la richiesta di un provvedimento urgente vanno pianificati.

Quindi è vero che i dipendenti con stipendi arretrati possono agire anche se ho ottenuto il pre-accordo?

Sì. L’art. 54, comma 7, CCII esclude espressamente dalle misure protettive del pre-accordo i diritti di credito dei lavoratori. Un piano credibile deve prevedere il loro pagamento, sia perché la legge non li blocca, sia perché le loro eventuali azioni esecutive possono incidere sulle risorse destinate ai non aderenti.

Quindi è vero che se chiedo il pre-accordo non posso più fare un accordo con il solo 30% di adesioni?

Dipende, ma nella generalità dei casi la risposta è sì per quell’operazione. L’art. 60 CCII concede la soglia dimezzata solo al debitore che non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive, oltre a non proporre la moratoria dei non aderenti. Chi ha chiesto il pre-accordo ha già richiesto le misure. La valutazione su quale strada convenga va fatta prima del deposito, confrontando il livello delle adesioni disponibili con il rischio di iniziative individuali.

Quindi è vero che il pre-accordo è sempre meglio della domanda con riserva?

Dipende. Il pre-accordo evita la nomina del commissario giudiziale e le limitazioni dell’art. 46 CCII sugli atti di straordinaria amministrazione, ed è pensato per chi ha già scelto la strada dell’accordo di ristrutturazione. La domanda con riserva dell’art. 44 CCII consente invece di non scegliere subito lo strumento, ma con maggiori vincoli e termini brevi. La composizione negoziata offre la presenza dell’esperto e percentuali di favore per alcuni accordi. La scelta dipende dallo stato delle trattative, dai creditori coinvolti e dalla documentazione disponibile.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nell’articolo, ciascuno collegato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre; per il testo integrale occorre consultare le fonti ufficiali.

1. Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2018, n. 16161. Principio: il procedimento con cui l’imprenditore chiede l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari durante le trattative per un accordo di ristrutturazione ha natura cautelare; il tribunale non si ferma alla completezza dei documenti, ma verifica sommariamente, nel merito, sia la possibilità di raggiungere le maggioranze sia le condizioni per pagare i creditori estranei, nella prospettiva della ragionevole attendibilità dell’esito positivo delle trattative. Per la stessa natura cautelare, la decisione resa in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione. Rilevanza: smonta il mito n. 1 (la protezione è pensata proprio per la fase anteriore all’accordo) e il mito n. 2 (non basta la dichiarazione del debitore).

2. Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087. Principio: gli accordi di ristrutturazione dei debiti appartengono agli istituti del diritto concorsuale e sono qualificabili come procedura concorsuale, anche alla luce del Regolamento (UE) 2015/848 che include tra le procedure concorsuali quelle in cui la sospensione delle azioni esecutive è concessa per consentire le trattative. Rilevanza: spiega perché presupposti soggettivi e misure disponibili siano tassativi (miti n. 4 e 6).

3. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Principio: in sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione il tribunale verifica non solo la regolarità formale ma la legalità sostanziale, compresa l’effettiva garanzia di pagamento dei creditori estranei nei tempi di legge, con un giudizio di plausibilità e ragionevolezza che può portare al diniego se l’integrale pagamento appare irrealistico; la pronuncia si occupa anche del trattamento dei crediti tributari e contributivi secondo la regola della priorità relativa. Rilevanza: conferma che l’attestazione sull’idoneità a pagare i non aderenti, già richiesta nel pre-accordo, sarà rivalutata con rigore all’omologazione (mito n. 2).

4. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837. Principio: nella sequenza tra domanda prenotativa e accordo di ristrutturazione, pronunciata nel regime della legge fallimentare, l’iscrizione nel registro delle imprese deve avvenire entro il termine fissato dal giudice. Rilevanza: ricorda che i percorsi di accesso agli accordi sono scanditi da adempimenti e termini rigidi, e che confondere pre-accordo e domanda con riserva ha conseguenze procedurali (mito n. 7).

5. Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218. Principio: la Corte si è occupata della tempistica tra iscrizione dell’accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese e deposito del ricorso in tribunale, considerandola un presupposto perché l’accesso sia consentito. Rilevanza: rafforza l’idea che l’accesso agli accordi non sia un atto informale, ma una sequenza da rispettare con precisione (miti n. 3 e 7).

6. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Principio: se dopo l’omologazione degli accordi di ristrutturazione interviene il fallimento, l’attuazione degli accordi diventa giuridicamente impossibile, i singoli accordi si risolvono per impossibilità sopravvenuta e i crediti dei creditori aderenti si riespandono nel loro ammontare originario, al netto dei pagamenti non più revocabili. Rilevanza: mostra che protezione e omologazione non sono un traguardo definitivo, ma l’inizio di un piano che deve reggere nel tempo (mito n. 5).

7. Trib. Avellino, 20 settembre 2023. Principio: il ricorso ex art. 54, comma 3, CCII apre uno speciale rito cautelare, distinto dal procedimento unitario, con corredo documentale più ampio (comprensivo dell’attestazione su trattative al 60% e idoneità delle risorse a pagare i non aderenti) e adozione delle misure nel contraddittorio delle parti, anche differito. Rilevanza: smonta i miti n. 2 e 3.

8. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 26 maggio 2025. Principio: il procedimento di pre-accordo è autonomo rispetto al procedimento unitario aperto con la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Rilevanza: conferma che al pre-accordo non si applicano automaticamente le regole delle misure protettive “confermate” (mito n. 3).

9. Trib. Ravenna, 24 febbraio 2023. Principio: la scelta della composizione negoziata al posto del pre-accordo non è elusiva degli oneri documentali dell’art. 54, comma 3, CCII, perché è bilanciata dalla trasparenza completa sulla crisi e dalla presenza dell’esperto; le percentuali di favore collegate alla composizione negoziata giustificano l’interesse dell’imprenditore a preferirla. Rilevanza: smonta il mito n. 7 (i percorsi non sono equivalenti e la scelta ha effetti).

10. Trib. Mantova, 26 luglio 2023. Principio: il risultato del divieto per i creditori di acquisire prelazioni non concordate, all’epoca non previsto per il pre-accordo, non poteva essere ottenuto attraverso un provvedimento d’urgenza. Rilevanza: conferma che nel pre-accordo operano le misure tipizzate dalla legge e non misure ricavate per via interpretativa (mito n. 4).

11. Trib. Milano, 22 novembre 2023; Trib. Torino, 5 dicembre 2023; Trib. Roma, 19 marzo 2025; Trib. Trieste, 11 dicembre 2025. Principio: questi tribunali hanno escluso che le misure cautelari possano essere usate per prolungare la protezione oltre i termini massimi previsti per le misure protettive (art. 19, comma 5, e art. 8 CCII). Rilevanza: ridimensionano il mito n. 5 (la protezione non è illimitata).

12. Trib. Milano, 7 luglio 2024; Trib. Imperia, 20 febbraio 2024; Trib. Udine, 3 aprile 2024; Trib. Venezia, 23 dicembre 2025. Principio: orientamento opposto, che ammette misure cautelari mirate verso determinati creditori quando le trattative sono avanzate, bilanciando il sacrificio imposto con i risultati raggiunti (il Tribunale di Udine le ha concesse anche senza sentire preventivamente le controparti, confermandole poi il 30 aprile 2024). Rilevanza: dimostra che la durata effettiva della tutela dipende dall’orientamento del tribunale e dalla prova dei progressi, non da un automatismo (mito n. 5).


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui numeri reali della tua impresa. Questi sono gli strumenti concreti con cui lavoriamo sul pre-accordo di ristrutturazione.

1. Verifichiamo il presupposto soggettivo. Accertiamo, sulla base dei bilanci e dei parametri dimensionali, se l’impresa rientra tra i soggetti legittimati all’accordo di ristrutturazione dell’art. 57 CCII o se deve percorrere le procedure riservate all’imprenditore minore.

2. Ricostruiamo il perimetro delle trattative. Mappiamo creditori, importi e cause di prelazione, calcoliamo la percentuale effettiva dei crediti coinvolti nella negoziazione e documentiamo lo stato delle trattative con corrispondenza, verbali e proposte scambiate.

3. Mettiamo a confronto i percorsi disponibili. Simuliamo, con i dati dell’impresa, pre-accordo, domanda con riserva, composizione negoziata e accordo agevolato senza misure, indicando per ciascuno vincoli, tempi e strumenti che si perdono.

4. Costruiamo la proposta di accordo. Redigiamo il testo su cui far convergere i creditori, coordinandolo con il piano economico-finanziario e con il trattamento dei creditori estranei previsto dall’art. 57, comma 3, CCII.

5. Prepariamo il dossier per l’attestazione. Organizziamo la documentazione dell’art. 39, comma 1, CCII in modo che il professionista indipendente possa verificare trattative e idoneità del piano, e anticipiamo con lui le criticità che il tribunale potrebbe rilevare.

6. Pianifichiamo i crediti esclusi dalla protezione. Quantifichiamo i crediti di lavoro e le altre esposizioni non coperte e costruiamo le relative coperture finanziarie nel piano.

7. Redigiamo e depositiamo il ricorso ex art. 54, comma 3, CCII. Valutiamo l’opportunità di chiedere un provvedimento immediato, curiamo le notifiche ai destinatari e seguiamo l’udienza nel contraddittorio.

8. Gestiamo reclami, revoche e procedure esecutive già avviate. Interveniamo nei procedimenti di reclamo e di revoca delle misure e, davanti al giudice dell’esecuzione, facciamo valere gli effetti della protezione concessa.

9. Accompagniamo l’impresa fino all’omologazione e oltre. Seguiamo il deposito dell’accordo, il giudizio di omologazione, le opposizioni dei creditori e le impugnazioni che ne derivano.

10. Coordiniamo banche e profili tributari. Con lo staff dedicato impostiamo la trattativa con gli istituti di credito e, quando i debiti comprendono crediti tributari e contributivi, la proposta di transazione collegata all’accordo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il pre-accordo è, nella sostanza, una trattativa protetta, e conoscere dall’interno le dinamiche della composizione negoziata consente di impostare le negoziazioni con i creditori in modo coerente con ciò che il tribunale verificherà. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventano invece decisive quando dalla verifica emerge che l’impresa è minore e la strada corretta è una procedura di sovraindebitamento.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta il ricorso segue le impugnazioni del giudizio di omologazione fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza cambi di linea. E lo fa con uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché nel pre-accordo diritto e numeri non si possono separare: l’attestazione, il piano e il ricorso devono raccontare la stessa storia.


Chiusura: l’informazione corretta è la prima difesa

Il pre-accordo di ristrutturazione dei debiti è uno degli strumenti più utili che il Codice della crisi mette a disposizione dell’impresa che tratta con i propri creditori: consente di chiedere protezione prima di avere le adesioni, a condizione di avere trattative reali, un’attestazione solida e un piano capace di pagare per intero chi resta fuori. Ma è anche uno strumento che non perdona le semplificazioni. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che la protezione va concessa e non scatta da sola, che i lavoratori ne sono esclusi, che la richiesta chiude alcune porte, cambia il modo in cui si prepara ogni passaggio.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente nell’area in cui convergono le competenze certificate dell’Avvocato: la negoziazione della crisi d’impresa, che l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 presidia direttamente; la trattativa con banche ed enti pubblici, affidata al coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario; le impugnazioni che possono seguire l’omologazione, fino al giudizio di Cassazione.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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