Il Piccolo Imprenditore Sotto Soglia Può Fare Un Accordo Di Ristrutturazione Debiti?

Questa guida raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da titolari di ditte individuali, piccole società, artigiani, commercianti e aziende agricole che hanno sentito parlare di “accordo di ristrutturazione dei debiti” e si chiedono se possono usarlo anche loro. Le risposte sono complete, ma scritte come le daremmo a voce, seduti alla stessa scrivania.

Il quadro, in poche righe, è questo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) riserva gli accordi di ristrutturazione dei debiti dell’art. 57 all’imprenditore, anche non commerciale, diverso dall’imprenditore minore. Chi resta sotto le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d) non è però lasciato senza strumenti: ha a disposizione la composizione negoziata della crisi (art. 25-quater), il concordato minore (artt. 74 ss.), la liquidazione controllata (artt. 268 ss.) con la successiva esdebitazione. E per l’impresa agricola sotto soglia la legge apre espressamente una porta anche verso gli accordi di ristrutturazione.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la domanda del titolo sta esattamente sul confine tra due mondi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo li presidia entrambi con abilitazioni certificate: da un lato è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera proprio nelle procedure riservate all’impresa minore; dall’altro è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura che guida la composizione negoziata, strada aperta anche alle imprese sotto soglia. Capire quale delle due porte sia quella giusta per la singola impresa è il cuore di questa materia.

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Sono una piccola ditta: posso fare un accordo di ristrutturazione dei debiti con le banche, come fanno le aziende grandi?

No, se la sua impresa è commerciale e resta sotto soglia: l’accordo di ristrutturazione “vero”, quello dell’art. 57 che si fa omologare dal tribunale, le è precluso.

Lo dice la norma senza giri di parole. L’art. 57, comma 1, del Codice della crisi stabilisce che gli accordi di ristrutturazione sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale, “diverso dall’imprenditore minore”, in stato di crisi o di insolvenza, con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, e sono soggetti all’omologazione del tribunale.

Attenzione a non confondere le parole. Nel linguaggio comune “fare un accordo di ristrutturazione” può voler dire qualsiasi intesa con la banca per rinegoziare un mutuo o allungare un fido. Quello nessuno glielo vieta: una trattativa privata con il suo istituto di credito è sempre possibile. Quello che le è precluso è lo strumento tecnico dell’art. 57 e le sue varianti (accordi agevolati dell’art. 60 e ad efficacia estesa dell’art. 61), con tutto ciò che portano con sé: l’omologazione, la protezione degli atti esecutivi del piano, la possibilità di vincolare in certi casi anche chi non ha firmato.

C’è poi un secondo equivoco da togliere di mezzo. Nel Codice compare anche la “ristrutturazione dei debiti del consumatore” (art. 67). Nonostante il nome simile, è un’altra cosa: riguarda la persona che si è indebitata per scopi estranei all’attività d’impresa, non richiede l’adesione dei creditori ed è riservata appunto al consumatore. Chi ha debiti nati dalla sua ditta non può usarla per quei debiti.

Quindi la risposta secca è no. Ma è una risposta a metà, perché per l’impresa minore esistono strumenti costruiti apposta, che in molti casi funzionano meglio dell’accordo delle imprese maggiori. Li vediamo nelle risposte che seguono.

Come faccio a sapere se la mia impresa è “sotto soglia”?

Deve guardare tre numeri, e deve rispettarli tutti e tre insieme.

L’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente questi requisiti:

  • un attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività, se più breve);
  • ricavi lordi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nello stesso periodo;
  • un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro.

La parola decisiva è “congiuntamente”. Basta superare anche una sola soglia, anche in uno solo dei tre esercizi per i primi due parametri, perché l’impresa non sia più minore. Una ditta con ricavi modesti ma 540.000 euro di debiti, per esempio, è fuori dall’area dell’impresa minore: e questo, paradossalmente, le apre la strada proprio agli accordi di ristrutturazione (ma la espone anche alla liquidazione giudiziale).

C’è poi un aspetto che quasi nessuno considera: chi deve dimostrare di essere sotto soglia? La risposta dei giudici è costante: l’onere della prova grava sull’imprenditore, perché è lui ad avere libri e scritture contabili. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 18407 pubblicata l’8 giugno 2026, precisando che i bilanci dell’ultimo triennio sono una prova privilegiata ma non una prova legale: il giudice li valuta liberamente, e se mancano o non sono stati depositati il debitore può comunque dimostrare i suoi numeri con scritture contabili, dichiarazioni fiscali e documenti anche di terzi. Ne riparliamo più avanti, perché è la domanda che nessuno fa.

Perché la legge esclude proprio i piccoli da questo strumento? Non è ingiusto?

Capisco la sensazione, ma la logica c’è, ed è utile conoscerla perché spiega quale strada scegliere.

Il Codice della crisi divide gli imprenditori in due aree. Chi supera le soglie è esposto alla liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) e, per regolare la crisi, usa gli strumenti “maggiori”: accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo. Chi resta sotto soglia non può subire la liquidazione giudiziale ed entra nell’area del sovraindebitamento, insieme a consumatori, professionisti, start-up innovative e imprenditori agricoli: l’art. 2, comma 1, lett. c) lo dice espressamente.

Per quest’area il legislatore ha costruito procedure più snelle e più accessibili: il concordato minore, la liquidazione controllata, l’esdebitazione, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Sono procedure dove, per esempio, non serve raccogliere le firme del 60% dei creditori prima di andare in tribunale: nel concordato minore si vota dopo, e chi tace si considera d’accordo.

In altre parole, l’esclusione dall’art. 57 non è una punizione: è la conseguenza del fatto che l’impresa minore ha un “binario” dedicato. Il vero problema pratico è un altro, cioè che molti piccoli imprenditori non sanno che quel binario esiste e continuano a inseguire firme di banche che, di fatto, non arriveranno mai.

Io ho un’azienda agricola: vale lo stesso divieto?

No, per l’impresa agricola sotto soglia la legge fa un’eccezione espressa, ma dentro un percorso preciso.

L’art. 25-quater del Codice, dedicato alla composizione negoziata delle imprese sotto soglia, elenca gli sbocchi possibili quando le trattative con i creditori non si chiudono con un semplice contratto. Tra questi, alla lettera d) del comma 4, prevede che la sola impresa agricola possa chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La formulazione attuale deriva dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024).

Lo stesso articolo, al comma 2, chiede all’impresa agricola che presenta istanza di composizione negoziata di attestare di non aver già depositato un ricorso ai sensi dell’art. 57: segno che il legislatore considera l’accordo di ristrutturazione uno strumento che l’agricoltore sotto soglia può concretamente utilizzare.

Va detto con onestà che, fuori dal percorso della composizione negoziata, il tema non è pacifico. Una parte degli interpreti osserva che l’art. 57 esclude l’imprenditore minore senza distinguere tra commerciale e agricolo, e che quindi l’azienda agricola piccola dovrebbe passare dalla composizione negoziata per arrivare all’accordo. Altri leggono il sistema in modo più aperto, valorizzando il fatto che l’imprenditore agricolo, a prescindere dalle dimensioni, non è mai soggetto a liquidazione giudiziale.

Per chi coltiva, alleva o trasforma prodotti agricoli la conclusione pratica è questa: la strada verso l’accordo di ristrutturazione esiste ed è scritta nella legge, ma va costruita con attenzione, verificando prima che l’attività sia davvero agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. (agriturismi, commercializzazione e attività connesse sono spesso zone di confine).


Allora qual è la strada giusta per chi è sotto soglia e vuole trattare con i creditori?

Dipende da che cosa vuole ottenere, e da quanto è grave la situazione. Le strade sono quattro, e non si escludono in partenza: spesso una prepara l’altra.

1. La composizione negoziata della crisi (art. 25-quater). È la strada più “morbida”. Si chiede la nomina di un esperto indipendente che affianca l’imprenditore nelle trattative con banche, fornitori e altri creditori. Presupposto: uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e un risanamento ragionevolmente perseguibile. Non è una procedura concorsuale e non passa, di regola, dal tribunale.

2. Il concordato minore (artt. 74 ss.). È il vero sostituto dell’accordo di ristrutturazione per l’impresa minore. Si presenta al tribunale tramite l’OCC una proposta ai creditori che può prevedere pagamenti parziali, dilazioni, cessione di beni. Se la maggioranza la approva e il tribunale la omologa, vincola tutti. Quando serve a proseguire l’attività ha contenuto libero nei limiti che vedremo; quando è liquidatorio è ammesso solo se c’è un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo.

3. La liquidazione controllata (artt. 268 ss.). Si mettono a disposizione dei creditori i beni, sotto la gestione di un liquidatore nominato dal tribunale. È la strada quando proseguire non ha senso: il vantaggio è che conduce all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti residui.

4. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies). È uno sbocco possibile solo al termine di una composizione negoziata che non ha portato a un accordo.

In più, come abbiamo visto, per l’impresa agricola si aggiunge l’accordo di ristrutturazione.

Quale scegliere? La domanda da farsi è: la mia impresa, alleggerita dei debiti, sta in piedi da sola? Se sì, si ragiona di composizione negoziata e di concordato minore in continuità. Se no, si ragiona di liquidazione e di ripartenza pulita. Nella tabella qui sotto trova i passaggi principali messi in fila.

FaseAttoTermine / tempisticaDavanti a chi
Verifica dei requisitiRicostruzione di attivo, ricavi e debiti del triennio (art. 2, lett. d)Prima di qualsiasi depositoInterna (imprenditore con i suoi consulenti)
Composizione negoziataIstanza di nomina dell’esperto con i documenti richiesti dall’art. 17Trattative di regola entro 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, salvo prorogaSegretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater, co. 2)
Esito positivo delle trattativeContratto con creditori, accordo con contenuto di moratoria (art. 62) o accordo sottoscritto anche dall’espertoAlla chiusura delle trattativeParti ed esperto
Concordato minoreDomanda con proposta e piano, corredata dalla relazione dell’OCCIn qualunque momento, purché l’impresa sia ancora attiva e iscrittaTribunale competente, tramite OCC
Voto dei creditoriDichiarazione di adesione o di dissensoEntro il termine fissato dal giudice, non superiore a 30 giorni (art. 78)OCC
OmologazioneSentenza di omologazione (art. 80)Dopo il raggiungimento della maggioranza e la relazione finale dell’OCCTribunale
ImpugnazioneReclamo contro la sentenza30 giorni (art. 51)Corte d’appello, poi Cassazione
Liquidazione controllataRicorso del debitore con relazione dell’OCCAlternativa quando la continuità non è sostenibileTribunale
EsdebitazioneLiberazione dai debiti residui (art. 282)Alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’aperturaTribunale
Solo impresa agricolaOmologazione di accordo di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61)Adesioni del 60% (o 30% negli accordi agevolati)Tribunale

Come si avvia la composizione negoziata se la mia impresa è piccola?

Si parte da un’istanza per la nomina dell’esperto indipendente. Per le imprese sotto soglia l’art. 25-quater, comma 2, prevede che l’istanza vada presentata al segretario generale della Camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale dell’impresa, con buona parte dei documenti richiesti alle imprese maggiori: bilanci o scritture contabili, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con i relativi crediti, un progetto di piano di risanamento, le dichiarazioni sulla pendenza di procedure, il certificato dei debiti fiscali e contributivi.

Una differenza importante rispetto alle imprese maggiori: la dichiarazione sulla pendenza di procedure riguarda la liquidazione controllata, e l’imprenditore deve attestare di non aver depositato ricorso per concordato minore (e, se agricolo, per accordo di ristrutturazione). In pratica: non si possono tenere aperte in contemporanea due strade in tribunale e una in Camera di commercio.

Nominato l’esperto, si apre la fase delle trattative. L’esperto non decide al posto dell’imprenditore e non è un giudice: convoca le parti, verifica la coerenza del piano, facilita il dialogo. L’impresa continua a essere gestita dal titolare, che però deve evitare di pregiudicare i creditori.

Il correttivo del 2024 ha esteso alle imprese sotto soglia il rinvio agli articoli 18 e 19 del Codice, cioè alle norme sulle misure protettive e cautelari, “in quanto compatibili”. È un punto su cui la prassi dei tribunali si sta ancora assestando, e va valutato caso per caso.

Se le trattative vanno a buon fine, l’art. 25-quater, comma 3, offre tre possibili chiusure: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale; un accordo con il contenuto della convenzione di moratoria dell’art. 62, cioè dilazioni e sospensioni; oppure un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti ed esperto, che produce gli effetti premiali dell’art. 25-bis. Se invece non si trova un’intesa, si passa agli strumenti del comma 4: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato e, per l’agricoltura, accordo di ristrutturazione.

Lo dico in modo diretto: per molte piccole imprese la composizione negoziata è l’occasione più concreta per ottenere, di fatto, un “accordo di ristrutturazione” con le banche, pur senza chiamarlo così.

E il concordato minore, come funziona in concreto?

Glielo racconto nella sequenza reale.

Primo passo: l’OCC. La domanda di concordato minore si presenta tramite un Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. Il gestore raccoglie i documenti, verifica la situazione e redige una relazione che accompagna la domanda: cause dell’indebitamento, diligenza nell’assumere le obbligazioni, completezza e attendibilità dei dati, probabile convenienza della proposta rispetto alla liquidazione.

Secondo passo: la proposta e il piano. L’imprenditore indica come intende pagare i creditori, in che misura e in quali tempi. La proposta ha contenuto libero, ma non illimitato. Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Cassazione ha chiarito che deve rispettare la responsabilità patrimoniale e la par condicio (artt. 2740 e 2741 c.c.) e la graduazione delle cause di prelazione, secondo le regole del concordato preventivo richiamate dall’art. 74, comma 4. Una proposta che tratta allo stesso modo privilegiati e chirografari può essere dichiarata inammissibile anche d’ufficio.

Terzo passo: l’apertura. Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura con decreto, dispone la pubblicità e fissa il termine entro cui i creditori devono esprimersi.

Quarto passo: il voto. I creditori comunicano all’OCC se aderiscono o no. Ne parlo nella risposta successiva, perché è il punto dove il concordato minore batte l’accordo di ristrutturazione.

Quinto passo: l’omologazione. Raggiunta la maggioranza, il gestore riferisce e il tribunale, risolte le eventuali contestazioni, omologa con sentenza. Da quel momento la proposta vincola tutti i creditori anteriori.

Un’ultima avvertenza che nasce dalla giurisprudenza più recente: con l’ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026 la Cassazione ha precisato che nel concordato minore non esiste un autonomo requisito di “meritevolezza”, ma il debitore deve fornire informazioni corrette, complete e veritiere sulle cause dell’indebitamento e sulla sua situazione. Se il quadro è opaco o fuorviante, la relazione dell’OCC non fa da scudo. Tradotto: nascondere un debito o un bene per “fare bella figura” è il modo più rapido per perdere la procedura.

I creditori devono essere tutti d’accordo, o basta la maggioranza?

Basta la maggioranza, e in più chi non risponde viene considerato favorevole.

Qui c’è la differenza pratica più grande con l’accordo di ristrutturazione dell’art. 57. In quello strumento l’imprenditore deve arrivare in tribunale con le firme dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, e deve comunque pagare per intero chi non ha firmato: entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti. Nella versione agevolata dell’art. 60 la soglia scende al 30%, ma l’imprenditore rinuncia alla moratoria per gli estranei e alle misure protettive temporanee.

Nel concordato minore, invece:

  • la proposta è approvata se riporta il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
  • i creditori privilegiati che la proposta paga integralmente non sono computati ai fini della maggioranza;
  • chi non fa pervenire la propria dichiarazione nel termine si ritiene consenziente (è il cosiddetto silenzio-assenso dell’art. 79);
  • una volta omologato, il concordato vincola anche i creditori che hanno votato contro.

Faccia attenzione, però, a due limiti. Il primo: il silenzio-assenso non vale per tutti allo stesso modo, e l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali hanno una disciplina specifica, che vediamo in una risposta successiva. Il secondo: un creditore dissenziente può contestare la convenienza della proposta, e il tribunale può omologare lo stesso solo se ritiene che il credito sia soddisfatto in misura non inferiore a quella dell’alternativa liquidatoria.

In sintesi: l’accordo di ristrutturazione chiede consenso prima e pagamento pieno di chi resta fuori; il concordato minore chiede consenso dopo, con regole di voto molto più favorevoli al debitore, ma con un controllo più penetrante del giudice sulla correttezza della proposta.

Mentre cerco una soluzione, le banche possono continuare a pignorarmi?

Dipende dallo strumento e dal momento.

Nel concordato minore, con il decreto di apertura il giudice dispone, su richiesta del debitore, che durante la procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori con titolo o causa anteriore. È una protezione che arriva con l’apertura, non con il semplice primo appuntamento all’OCC: nel periodo in cui si prepara la documentazione, un creditore aggressivo può ancora muoversi.

Un caso interessante lo ha deciso il Tribunale di Udine il 15 dicembre 2025: un debitore aveva depositato la domanda di concordato minore mentre era pendente un’istanza di liquidazione controllata proposta da un creditore. Il tribunale ha trattato le due iniziative in modo unitario, davanti al collegio, e ha ritenuto ammissibile la prosecuzione del mutuo ipotecario su un bene strumentale già interessato dall’esecuzione. Il messaggio pratico è che muoversi anche tardi può ancora servire, ma con molti meno margini.

Nella composizione negoziata, come ho accennato, il rinvio agli articoli sulle misure protettive è stato esteso alle imprese sotto soglia dal correttivo del 2024, con la clausola della compatibilità. Va verificato come il tribunale competente applica la norma.

Nella liquidazione controllata, dall’apertura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Il consiglio operativo è semplice: se ha già ricevuto un precetto o un pignoramento, il calendario non lo decide lei, lo decide il creditore. Più tempo passa, più la scelta dello strumento sarà condizionata dall’urgenza.


E se ho chiuso la partita IVA e cancellato la ditta l’anno scorso?

Allora il concordato minore non è più percorribile, e la Cassazione lo ha detto in modo netto.

L’art. 33, comma 4, del Codice dichiara inammissibile la domanda di accesso al concordato minore, al concordato preventivo o all’omologazione degli accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Per un paio d’anni diversi giudici di merito avevano letto la norma in modo restrittivo, ammettendo l’ex imprenditore individuale almeno al concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna (tra gli altri Corte d’Appello di Napoli, 14 luglio 2025, e Corte d’Appello di Campobasso, 6 ottobre 2025).

Con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 la Cassazione ha chiuso la questione: la domanda è inammissibile anche per l’imprenditore individuale e anche quando il concordato è liquidatorio. Il ragionamento è che gli strumenti concordatari servono a regolare la crisi di un’impresa ancora esistente; chi ha scelto di cessare l’attività e di cancellarsi ha fatto venir meno il bene che la procedura dovrebbe risanare.

Che cosa resta all’ex piccolo imprenditore? La liquidazione controllata, che porta comunque all’esdebitazione. E, per i debiti estranei all’attività d’impresa, gli strumenti del consumatore.

La lezione pratica è importante, e la ripeto spesso: non chiuda la partita IVA per “fare pulizia” prima di aver valutato gli strumenti di regolazione della crisi. Cancellarsi dal registro può sembrare un modo per chiudere un capitolo, ma chiude soprattutto delle porte. Le stesse preclusioni valgono per l’accordo di ristrutturazione dell’agricoltore: l’impresa agricola cancellata non può chiederne l’omologazione.

Ho debiti con il Fisco e con l’INPS: posso ridurli anche nel concordato minore?

Sì, è possibile, ma con regole proprie che non vanno confuse con quelle degli strumenti maggiori.

Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo esiste la transazione fiscale, con un procedimento dedicato e con la possibilità, a certe condizioni, che il tribunale omologhi anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria. Proprio su questo terreno la Cassazione ha posto limiti severi: con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha escluso che si possano contare tra i creditori aderenti i professionisti il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione, negando l’omologazione forzosa quando mancano adesioni di creditori anteriori.

Nel concordato minore il sistema è diverso e più semplice. Con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026 la Cassazione ha affermato che la falcidia dei crediti tributari e contributivi nel concordato minore è regolata da una disciplina autonoma, incentrata sull’intervento dell’OCC e sulla valutazione di convenienza dell’art. 80, comma 3. Per questo il procedimento di transazione fiscale previsto per il concordato preventivo, comprese le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate esprime il voto, è incompatibile con il concordato minore.

Tradotto: il piccolo imprenditore non deve passare dal procedimento della transazione fiscale, ma deve costruire una proposta in cui il trattamento dei debiti pubblici sia sorretto da una valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, verificabile dal tribunale anche se l’ente non aderisce. Resta fermo il rispetto dell’ordine dei privilegi, di cui abbiamo parlato a proposito della sentenza n. 28574/2025.

E se in uno solo degli ultimi tre anni ho superato una soglia?

Allora la sua impresa, con ogni probabilità, non è “minore”, e lo scenario cambia in entrambe le direzioni.

Ricordi il meccanismo: attivo e ricavi si guardano nei tre esercizi antecedenti, e il superamento anche in un solo esercizio basta a far perdere la qualifica; i debiti si guardano nel loro ammontare complessivo. Se la sua impresa è sopra soglia:

  • può accedere agli accordi di ristrutturazione dell’art. 57, a quelli agevolati e a quelli ad efficacia estesa, oltre che al concordato preventivo e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  • non può usare concordato minore e liquidazione controllata;
  • è esposta alla liquidazione giudiziale su istanza di un creditore, se insolvente.

C’è poi il caso inverso, frequentissimo: l’imprenditore che crede di essere sopra soglia perché “ha tanti debiti” e invece, conti alla mano, è sotto. O quello che ha superato i ricavi quattro anni fa e oggi è rientrato. In questi casi la fotografia va fatta sul triennio giusto, che è quello anteriore al deposito della domanda.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, lavora esattamente su questo confine: stabilire, con i numeri del triennio, se l’impresa appartiene all’area del sovraindebitamento o a quella degli strumenti maggiori, prima di scegliere la strada.

Aggiungo un avvertimento processuale. Le soglie non sono un’etichetta che si attribuisce una volta per tutte: la Cassazione, già con la sentenza n. 29472 del 2022, ha ammesso che la prova sul superamento delle soglie possa essere acquisita anche in sede di reclamo. Chi costruisce una strategia su una qualifica dimensionale traballante rischia di vederla crollare al secondo grado.

Posso fare un accordo con le banche senza passare dal tribunale?

Sì, e in certi casi è la soluzione migliore. Ma bisogna sapere che cosa si ottiene e che cosa no.

La prima possibilità è la trattativa privata pura: rinegoziazione del mutuo, consolidamento dei fidi, piano di rientro con il fornitore principale. È sempre ammessa, non ha requisiti dimensionali, ma non protegge da nulla: se le cose vanno male, i pagamenti fatti possono essere rimessi in discussione in una successiva procedura, e i creditori che non hanno firmato restano liberi di agire.

La seconda possibilità è il piano attestato di risanamento dell’art. 56, che il Codice riferisce all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza senza escludere espressamente l’impresa minore, anche se per le imprese più piccole il suo utilizzo va ponderato con attenzione per il peso della documentazione e dell’attestazione di un professionista indipendente. Il vantaggio principale è l’esenzione da revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione del piano, salvo dolo o colpa grave.

La terza possibilità, quella che nella pratica consiglio di valutare per prima, è la composizione negoziata, perché al termine delle trattative consente di concludere un contratto o un accordo con i creditori con la presenza di un esperto, e di passare in modo ordinato agli strumenti giudiziali se l’intesa non arriva. È, per l’impresa minore, quanto di più vicino esista a un “accordo di ristrutturazione assistito”.

La scelta tra queste opzioni non si fa per preferenza, ma guardando tre cose: quanti creditori contano davvero, quanto sono aggressivi, e se l’impresa genera flussi sufficienti a sostenere un piano.


Rischio di perdere la casa e l’attività?

Il rischio esiste, ma dipende quasi sempre dallo strumento che si sceglie e da quando lo si sceglie.

Partiamo dal limite reale: se lei è titolare di una ditta individuale, il suo patrimonio personale e quello dell’impresa sono la stessa cosa. La casa di proprietà risponde dei debiti della ditta. Nella liquidazione controllata, i beni del debitore vengono liquidati a favore dei creditori, con le eccezioni previste dalla legge (tra cui i beni strettamente personali e quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia, nei limiti fissati dal giudice).

Ora la rassicurazione fondata: nel concordato minore in continuità il piano può essere costruito proprio per conservare i beni necessari all’attività. L’art. 75 del Codice consente, a determinate condizioni, di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, se il debitore era in regola con i pagamenti alla data della domanda o se il giudice lo autorizza a pagare quanto scaduto. È un meccanismo pensato proprio per non far saltare il capannone, il laboratorio o il negozio.

Per la casa di abitazione il ragionamento è più delicato e va fatto caso per caso, confrontando il valore dell’immobile, l’ipoteca che lo grava e quanto i creditori otterrebbero dalla vendita. Una proposta che offre ai creditori più di quanto ricaverebbero liquidando ha buone probabilità di superare il vaglio di convenienza.

Il vero pericolo è l’inerzia: aspettare che il creditore ipotecario arrivi all’asta, e solo allora cercare una soluzione. A quel punto la continuità è molto più difficile da difendere.

Se il tribunale dice di no, sono rovinato?

No. Un rigetto non è una condanna, anche se va preso sul serio.

Se la domanda di concordato minore viene dichiarata inammissibile, o non viene omologata, l’imprenditore resta nell’area del sovraindebitamento: non può essere dichiarato in liquidazione giudiziale perché è sotto soglia. Può correggere i difetti e ripresentare una proposta, se le condizioni lo consentono, oppure passare alla liquidazione controllata.

Può anche impugnare. Contro la sentenza che decide sull’omologazione si propone reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni (art. 51), e poi ricorso per cassazione. Sugli accordi di ristrutturazione, per completezza, la Cassazione con la sentenza n. 5310 del 9 marzo 2026 ha chiarito che il reclamo contro l’omologazione spetta solo a chi è stato formalmente parte del giudizio: chi voleva contestare avrebbe dovuto farlo prima, opponendosi. È un principio che conviene conoscere anche dal lato del debitore, perché delimita chi può rimettere in discussione un accordo omologato.

Il limite reale è un altro: se il rigetto dipende da informazioni incomplete o poco trasparenti, come nel caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14800/2026, ripresentarsi è in salita, perché il giudice guarderà con diffidenza. Per questo la qualità della prima domanda è decisiva.

Quanto tempo ho, davvero, prima che sia troppo tardi?

Meno di quanto pensa, ma quasi mai zero.

Non esiste un termine unico di decadenza per chiedere il concordato minore o la composizione negoziata. Esistono però tre “orologi” che corrono indipendentemente dalla sua volontà.

Il primo è quello dei creditori. Ogni giorno che passa un creditore può ottenere un decreto ingiuntivo, iscrivere un’ipoteca giudiziale, pignorare il conto o avviare l’esecuzione immobiliare. Nessuno di questi atti impedisce in assoluto di accedere alle procedure, ma ciascuno riduce lo spazio di manovra.

Il secondo è quello dell’impresa. Se l’attività si ferma e la ditta viene cancellata, come abbiamo visto con la sentenza n. 20141/2026, il concordato minore si chiude per sempre. E la composizione negoziata presuppone che il risanamento sia ancora ragionevolmente perseguibile: un’impresa ormai ferma difficilmente supera questo filtro.

Il terzo è quello della prova. Più si va avanti senza tenere in ordine la contabilità, più diventa difficile dimostrare di essere sotto soglia e ricostruire le cause dell’indebitamento, che l’OCC deve indicare nella relazione.

La risposta onesta è quindi questa: il momento giusto è quando lo squilibrio è visibile ma l’impresa lavora ancora. Il momento sbagliato è il giorno dopo la notifica dell’avviso d’asta.

Dopo, i debiti rimasti mi inseguiranno per sempre?

Se la procedura va a buon fine, no: il sistema è costruito per dare una seconda possibilità.

Nel concordato minore omologato ed eseguito, i creditori anteriori ricevono quanto previsto dalla proposta, e la parte eccedente non è più esigibile nei confronti del debitore, salvo quanto la legge prevede per i coobbligati e i garanti, che restano esposti.

Nella liquidazione controllata la liberazione passa dall’esdebitazione dell’art. 282: opera di diritto con la chiusura della procedura o, comunque, decorsi tre anni dall’apertura, salvo che il debitore abbia tenuto condotte che la legge considera ostative (per esempio aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, o non aver collaborato). Il provvedimento può essere contestato dai creditori, ma la regola è la liberazione.

Il limite reale riguarda i terzi: fideiussori e garanti non beneficiano automaticamente dell’esdebitazione del debitore principale. Se sua moglie o suo padre hanno firmato una garanzia per il fido della ditta, la loro posizione va valutata separatamente, e talvolta richiede una procedura autonoma.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare come ragioniamo. Non sono casi reali.

Ipotesi 1 — Ditta individuale commerciale che vuole “fare l’accordo con la banca”

Situazione di partenza. Ditta individuale di lavorazioni artigianali con vendita al pubblico, attiva e iscritta al registro delle imprese. Dati del triennio anteriore alla domanda:

  • attivo patrimoniale massimo nei tre esercizi: 187.300 €;
  • ricavi lordi: 164.850 € (primo anno), 171.200 € (secondo), 158.940 € (terzo);
  • debiti complessivi: 412.600 €, così composti: mutuo ipotecario sul laboratorio 238.400 € (in regola con le rate fino a quattro mesi fa), fornitori chirografari 96.750 €, debiti tributari e contributivi privilegiati 77.450 €.

Primo controllo: le soglie. Attivo sotto 300.000 € in tutti gli esercizi, ricavi sotto 200.000 € in tutti gli esercizi, debiti sotto 500.000 €. I tre requisiti ci sono congiuntamente: l’impresa è minore. L’accordo di ristrutturazione dell’art. 57 non è utilizzabile, nemmeno se la banca fosse disposta a firmare.

Controprova. Se i debiti fossero stati 512.840 €, anche con attivo e ricavi invariati l’impresa sarebbe stata sopra soglia: accesso all’art. 57 possibile, ma anche esposizione alla liquidazione giudiziale.

Secondo passo: la strada alternativa. Si valuta un concordato minore in continuità.

  • Il mutuo ipotecario sul laboratorio, bene strumentale, prosegue con le rate alla scadenza originaria, previa autorizzazione del giudice al pagamento dei quattro ratei scaduti (meccanismo dell’art. 75).
  • Flusso netto mensile disponibile per i creditori, già dedotta la rata del mutuo e le spese essenziali: 1.940 €.
  • Durata del piano: 60 mesi → 1.940 × 60 = 116.400 €.
  • Vendita di un furgone non indispensabile: 14.300 €.
  • Risorse complessive: 116.400 + 14.300 = 130.700 € (ipotizzate per semplicità al netto delle spese di procedura).

Distribuzione nel rispetto delle prelazioni.

  • Crediti privilegiati tributari e contributivi: 77.450 € pagati integralmente.
  • Residuo per i chirografari: 130.700 − 77.450 = 53.250 €.
  • Percentuale per i fornitori: 53.250 / 96.750 = 55,04%.

Voto. I privilegiati pagati per intero non sono computati ai fini della maggioranza; il mutuo prosegue secondo contratto. La base di voto sono i fornitori chirografari, 96.750 €. Serve il consenso di creditori per oltre 48.375 €. Se il fornitore principale (crediti per 41.280 €) vota contro, gli altri fornitori rappresentano 96.750 − 41.280 = 55.470 €: una quota che supera da sola la maggioranza richiesta, anche se nessuno di loro risponde, grazie al silenzio-assenso.

Esito. Con un accordo privato la ditta avrebbe dovuto convincere la banca e comunque restare esposta agli altri creditori. Con il concordato minore, se ammesso e omologato, la proposta vincola tutti i fornitori, anche il dissenziente, e il laboratorio resta operativo.

Ipotesi 2 — Azienda agricola sotto soglia che può arrivare all’accordo di ristrutturazione

Situazione di partenza. Impresa agricola individuale (coltivazione e trasformazione dei propri prodotti, attività riconducibile all’art. 2135 c.c.), sotto soglia. Debiti complessivi: 468.920 €, così distribuiti:

  • Banca A: 173.880 €;
  • Banca B: 117.460 €;
  • fornitori: 102.635 €;
  • altri creditori: 74.945 €.

Percorso. L’impresa presenta istanza di composizione negoziata ai sensi dell’art. 25-quater. Durante le trattative con l’esperto, le due banche si dichiarano disponibili a riscadenzare i finanziamenti; fornitori e altri creditori non rispondono in modo compatto. Alla chiusura delle trattative l’impresa, in quanto agricola, chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 25-quater, comma 4, lett. d).

Calcolo della soglia del 60%.

  • 60% di 468.920 € = 281.352 €.
  • Adesioni delle due banche: 173.880 + 117.460 = 291.340 €, pari al 62,13% dei crediti.
  • Soglia raggiunta.

Condizione per gli estranei. I creditori che non hanno aderito, fornitori e altri, per complessivi 102.635 + 74.945 = 177.580 €, devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti.

Copertura. Vendita di un appezzamento non funzionale all’attività: 96.400 €; apporto di un familiare a titolo di finanza esterna: 91.900 €. Totale: 188.300 €. Margine rispetto al fabbisogno per gli estranei: 188.300 − 177.580 = 10.720 €.

Variante. Se una delle due banche si fosse sfilata, l’impresa avrebbe potuto valutare l’accordo agevolato dell’art. 60, con soglia del 30% (140.676 €): Banca A da sola, con 173.880 €, sarebbe bastata. In cambio, però, l’impresa avrebbe dovuto rinunciare alla moratoria per gli estranei e alle misure protettive temporanee.

Esito. Un’impresa commerciale con gli stessi numeri non avrebbe avuto questa possibilità: avrebbe dovuto puntare sul concordato minore. È la dimostrazione concreta di quanto conti la qualificazione dell’attività.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Riesco a dimostrare, carte alla mano, in quale categoria sta la mia impresa?”

Quasi tutti i piccoli imprenditori che ci contattano partono dalla domanda “che procedura posso fare?”. Pochissimi si chiedono prima se sono in grado di provare i presupposti della procedura che vorrebbero. Eppure è lì che molte strategie si incagliano.

Il principio lo abbiamo già visto: l’onere di dimostrare di essere sotto soglia è del debitore. La Corte d’Appello di Trento, con la sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025, ha precisato che il mancato superamento delle soglie va dimostrato con prova diretta e non può essere ricavato da semplici indizi. Il Tribunale di Bergamo, il 12 febbraio 2025, ha applicato lo stesso criterio a chi chiedeva la liquidazione controllata come impresa minore: se il debitore non prova il mancato superamento congiunto delle soglie, la porta del sovraindebitamento resta chiusa.

Il problema pratico è che la piccola impresa spesso ha una contabilità semplificata, bilanci non depositati, dichiarazioni presentate in ritardo o non presentate. La buona notizia viene dalla Cassazione: con l’ordinanza n. 18407 del 2026 ha ribadito che i bilanci sono una prova privilegiata ma non legale, che la loro assenza non è una preclusione assoluta e che il debitore può usare scritture contabili, modelli fiscali e qualsiasi documento, anche proveniente da terzi, idoneo a rappresentare i dati economici e patrimoniali dell’impresa. Ha anche censurato la corte d’appello che aveva svalutato i bilanci per mancanza della nota integrativa senza verificare se la società fosse una microimpresa esonerata.

C’è un secondo aspetto che nessuno considera: la stessa documentazione serve due volte. Serve a dimostrare le soglie, e serve all’OCC per ricostruire le cause dell’indebitamento. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026, ha chiarito che nella liquidazione controllata chiesta dal debitore la relazione dell’OCC deve indicare cause dell’indebitamento e diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, a pena di inammissibilità.

Quindi, prima di scegliere lo strumento, conviene costruire il “fascicolo dimensionale”: estratti conto, registri IVA, dichiarazioni del triennio, contratti di finanziamento, elenco analitico dei debiti con le date di scadenza. È un lavoro poco appariscente, ma decide l’esito più di qualunque argomentazione giuridica.


“Ma i giudici, su tutto questo, cosa dicono?”

Ecco le pronunce che utilizziamo come riferimento. Per ciascuna trova gli estremi, il principio in parole semplici e il motivo per cui conta per il piccolo imprenditore.

1. Cass. civ., Sez. I, sentenza 16 giugno 2026, n. 20141. Principio: chi è già cancellato dal registro delle imprese non può chiedere il concordato minore, neppure se imprenditore individuale e neppure con una proposta liquidatoria. Perché conta: chiudere la ditta prima di valutare gli strumenti della crisi fa perdere il concordato minore; resta la liquidazione controllata.

2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza pubblicata l’8 giugno 2026, n. 18407. Principio: la prova delle soglie dell’impresa minore spetta al debitore; i bilanci sono prova privilegiata ma liberamente valutabile, e in loro mancanza si può provare con scritture contabili, dichiarazioni fiscali e documenti anche di terzi. Perché conta: è la pronuncia di riferimento per costruire il fascicolo che dimostra l’appartenenza all’area del sovraindebitamento.

3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 18 maggio 2026, n. 14800. Principio: nel concordato minore non esiste un autonomo requisito di meritevolezza, ma il debitore deve fornire informazioni corrette, complete e veritiere; le valutazioni dell’OCC non sanano condotte opache. Perché conta: la trasparenza dei dati è condizione per l’ammissione e per l’omologazione.

4. Cass. civ., Sez. I, sentenza 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore il trattamento dei debiti tributari e contributivi segue una disciplina propria, basata sull’OCC e sul giudizio di convenienza dell’art. 80, comma 3; il procedimento di transazione fiscale del concordato preventivo non si applica. Perché conta: la piccola impresa con debiti pubblici non deve seguire le regole pensate per le imprese maggiori.

5. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603. Principio: nella liquidazione controllata chiesta dal debitore, l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore è condizione di ammissibilità verificata dal giudice. Perché conta: anche la strada liquidatoria richiede una ricostruzione seria della storia debitoria.

6. Cass. civ., Sez. I, sentenza 9 marzo 2026, n. 5310. Principio: il reclamo contro l’omologazione di un accordo di ristrutturazione spetta solo a chi ha assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio di omologa. Perché conta: per l’impresa agricola che arriva all’accordo, delimita chi può rimetterlo in discussione dopo l’omologazione.

7. Cass. civ., Sez. I, sentenza 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: nel calcolo dei creditori aderenti a un accordo di ristrutturazione non si possono includere i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura; senza adesioni di creditori anteriori, l’omologazione forzosa non è possibile. Perché conta: le percentuali dell’accordo devono essere reali, non costruite con i crediti dei consulenti.

8. Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: la proposta di concordato minore, pur a contenuto libero, deve rispettare responsabilità patrimoniale, par condicio e ordine delle prelazioni secondo le regole del concordato preventivo richiamate dall’art. 74, comma 4; la violazione rende la proposta inammissibile, anche d’ufficio. Perché conta: la proposta dell’impresa minore non può trattare allo stesso modo privilegiati e chirografari.

9. Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: la relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata va verificata nella sostanza e non solo nella forma. Perché conta: una relazione generica non basta ad aprire la procedura.

10. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: la meritevolezza del debitore non è un presupposto necessario per accedere alla liquidazione controllata. Perché conta: anche l’imprenditore che ha commesso errori gestionali può accedere alla procedura liquidatoria, fermi i controlli sull’esdebitazione.

11. Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721. Principio: la Corte ha ricostruito il rapporto tra le regole del concordato minore e il rinvio alla disciplina del concordato preventivo, orientamento poi ripreso dalla sentenza n. 28574/2025. Perché conta: chiarisce che il concordato minore non è una zona franca, ma neppure una copia integrale del concordato preventivo.

12. Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2018, n. 30516. Principio: i bilanci degli ultimi tre esercizi sono lo strumento di prova privilegiato per dimostrare di non superare le soglie dimensionali. Perché conta: il principio, nato sotto la legge fallimentare, è tuttora richiamato per l’art. 121 del Codice e per l’impresa minore.

13. Cass. civ., sentenza n. 29472 del 2022. Principio: la prova sul superamento delle soglie dimensionali può essere acquisita anche in sede di reclamo, con rilievo di fatti anteriori emersi successivamente. Perché conta: la qualifica di impresa minore accertata in primo grado non è definitiva.

14. Corte d’Appello di Trento, sentenza 16 luglio 2025, n. 1/2025. Principio: l’appartenenza alla categoria dell’impresa minore va dimostrata positivamente dal debitore con prova diretta, non con semplici indizi. Perché conta: chi resta inerte o produce documenti lacunosi rischia di essere trattato come impresa maggiore.

15. Tribunale di Bergamo, 12 febbraio 2025. Principio: per accedere alla liquidazione controllata come impresa minore, l’imprenditore deve provare il mancato superamento congiunto delle soglie dell’art. 2, lett. d). Perché conta: l’onere della prova vale anche quando è il debitore a chiedere la procedura.

16. Tribunale di Udine, 15 dicembre 2025. Principio: la domanda di concordato minore presentata mentre pende un’istanza di liquidazione controllata di un creditore dà luogo a una trattazione unitaria collegiale; è stata ritenuta ammissibile la prosecuzione del mutuo ipotecario su un bene strumentale già interessato dall’esecuzione. Perché conta: anche con un creditore già attivo, la continuità può ancora essere difesa.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando un piccolo imprenditore ci chiede se può fare un accordo di ristrutturazione, non partiamo dallo strumento, partiamo dalla sua impresa. Ecco le attività che svolgiamo, in concreto.

  1. Ricostruiamo i tre parametri dimensionali del triennio, esercizio per esercizio, su bilanci, registri e dichiarazioni, e stabiliamo se l’impresa è minore o maggiore prima di ogni altra scelta.
  2. Costruiamo il fascicolo probatorio delle soglie, integrando i bilanci mancanti o non depositati con scritture contabili e documenti di terzi, secondo i criteri indicati dalla Cassazione nel 2026.
  3. Verifichiamo la natura dell’attività, in particolare se un’impresa agricola rientra davvero nell’art. 2135 c.c., perché da questo dipende l’accesso all’accordo di ristrutturazione per le imprese sotto soglia.
  4. Controlliamo la posizione nel registro delle imprese e blocchiamo cancellazioni affrettate che precluderebbero il concordato minore.
  5. Prepariamo e presentiamo l’istanza di composizione negoziata, curando progetto di piano, elenco dei creditori e documentazione richiesta.
  6. Redigiamo proposta e piano di concordato minore nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, con la ricostruzione trasparente delle cause dell’indebitamento richiesta dalla giurisprudenza.
  7. Calcoliamo maggioranze e percentuali: base di voto del concordato minore, soglie del 60% o del 30% degli accordi dell’impresa agricola, fabbisogno per il pagamento integrale degli estranei.
  8. Valutiamo con i commercialisti dello staff la sostenibilità dei flussi e la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, anche per i debiti tributari e contributivi.
  9. Gestiamo il rapporto con le esecuzioni in corso, chiedendo le protezioni disponibili e coordinando la procedura con i pignoramenti già avviati.
  10. Seguiamo reclami e ricorsi contro i provvedimenti di inammissibilità, di rigetto o di omologazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo due abilitazioni pesano in modo particolare. Come Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il funzionamento del concordato minore e della liquidazione controllata, compresi i contenuti che la relazione dell’Organismo deve avere per superare il vaglio del tribunale. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il percorso della composizione negoziata, che per l’impresa sotto soglia è spesso il ponte verso un accordo con le banche o verso lo strumento giudiziale più adatto.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il piano è anche chi lo difende nel reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di mano che disperdono informazioni.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché in una crisi d’impresa i numeri e le regole giuridiche non si possono separare.


In chiusura: le tre cose da ricordare

Il primo messaggio è che il piccolo imprenditore commerciale sotto soglia non può usare l’accordo di ristrutturazione dell’art. 57, ma non è affatto senza strumenti: composizione negoziata, concordato minore e liquidazione controllata con esdebitazione sono costruiti proprio per lui, e il concordato minore ha regole di voto più favorevoli dell’accordo.

Il secondo è che l’impresa agricola sotto soglia può arrivare all’accordo di ristrutturazione, attraverso il percorso che la legge le riserva, a condizione che l’attività sia davvero agricola.

Il terzo è che tutto dipende da prove e tempi: dimostrare le soglie tocca all’imprenditore, e cancellare la ditta prima di agire chiude la porta del concordato minore.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC per le procedure dell’impresa minore, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per la composizione negoziata aperta anche alle imprese sotto soglia, cassazionista per difendere la strategia fino all’ultimo grado, con uno staff di avvocati e commercialisti che analizza insieme numeri e diritto.

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