Un’impresa in crisi che prepara un accordo di ristrutturazione dei debiti si trova quasi sempre davanti allo stesso ostacolo. Il fornitore della materia prima, il trasportatore unico, il fornitore del software gestionale o dell’energia chiedono di essere pagati per le fatture arretrate. Altrimenti sospendono le consegne. Senza quelle consegne l’azienda si ferma, e con l’azienda ferma il piano di risanamento non sta in piedi.
La domanda è quindi concreta: è lecito pagare subito, e per intero, questi fornitori mentre banche e altri creditori aspettano o accettano una riduzione? La risposta è sì, ma solo dentro binari precisi. Un pagamento preferenziale eseguito fuori da quei binari può essere revocato dal curatore in una successiva liquidazione giudiziale e, nei casi più gravi, esporre l’amministratore all’accusa di bancarotta preferenziale. Il momento in cui si paga, lo strumento scelto e il modo in cui il pagamento è inserito nel piano fanno la differenza.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la costruzione degli accordi con i creditori e la gestione dei rapporti con i fornitori essenziali durante le trattative sono il cuore di quella funzione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando al tavolo siedono le banche, cioè i creditori che di solito determinano il raggiungimento delle maggioranze.
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Inquadramento normativo: l’accordo di ristrutturazione e la parità di trattamento
Sul piano normativo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dagli articoli 57 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal terzo correttivo, D.Lgs. 136/2024.
L’accordo di ristrutturazione è un’intesa tra l’imprenditore in crisi o insolvente e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, sottoposta a omologazione del tribunale, che deve garantire il pagamento integrale dei creditori rimasti estranei. Possono accedervi l’imprenditore commerciale e quello non commerciale, purché non si tratti di imprenditore minore.
La disciplina prevede tre elementi strutturali.
Il primo è il quorum del 60% (art. 57, comma 1 CCII). Esistono varianti: gli accordi agevolati dell’art. 60, con soglia ridotta al 30% quando il debitore non propone moratoria dei creditori estranei e non chiede misure protettive; gli accordi ad efficacia estesa dell’art. 61, che consentono di vincolare anche i creditori non aderenti di una categoria omogenea.
Il secondo è il pagamento integrale dei creditori estranei (art. 57, comma 3 CCII): entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data; entro 120 giorni dalla scadenza per quelli che scadono dopo.
Il terzo è l’attestazione di un professionista indipendente (art. 57, comma 4 CCII) sulla veridicità dei dati aziendali, sulla fattibilità del piano e sull’idoneità dell’accordo a soddisfare integralmente gli estranei nei termini.
La ratio: autonomia negoziale, non concorso
Va precisato che nell’accordo di ristrutturazione non vige una regola di parità di trattamento tra creditori aderenti paragonabile a quella del concordato preventivo. L’accordo è, alla base, un insieme di contratti. Ogni creditore aderente negozia la propria posizione. Una banca può accettare uno stralcio del 40%, un fornitore strategico può ottenere il pagamento integrale e immediato. La tutela dei creditori che non aderiscono non passa per l’uguaglianza di trattamento, ma per la garanzia di essere pagati per intero e in tempi brevi.
Questa è la chiave dell’intero tema. Dentro un accordo di ristrutturazione, il trattamento differenziato del fornitore strategico non è un’anomalia: è una scelta negoziale legittima, a condizione che il piano resti fattibile e che gli estranei siano pagati integralmente.
La giurisprudenza di legittimità ha comunque collocato gli accordi all’interno del diritto concorsuale, pur nell’orbita più esterna (Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087; Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182). Questo inquadramento produce conseguenze concrete: prededuzione di alcuni crediti, consecuzione con una eventuale liquidazione giudiziale, applicazione di regole comuni del procedimento unitario (artt. 40 e seguenti CCII).
Distinzione dagli istituti affini
La differenza con il concordato preventivo è netta. Nel concordato, dal deposito della domanda il debitore non può pagare crediti anteriori se non è autorizzato. L’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per beni o servizi quando è prevista la continuità aziendale e un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per proseguire l’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione non serve se il pagamento avviene con risorse nuove apportate senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata.
In termini operativi, un esempio. L’impresa Alfa deve 92.340 euro al proprio unico fornitore di componenti elettronici. Nel concordato in continuità, per pagarlo dopo il deposito della domanda serve l’autorizzazione del tribunale ex art. 100 CCII, con attestazione di essenzialità. Nell’accordo di ristrutturazione, lo stesso fornitore può semplicemente aderire all’accordo con la previsione di pagamento integrale in 60 giorni, oppure restare estraneo ed essere pagato per intero entro 120 giorni dall’omologa.
Il punto delicato è che il terzo correttivo ha inserito nell’art. 57 il comma 4-bis, che consente di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili richiamando gli articoli 99, 101 e 102 CCII. L’art. 100, dedicato proprio al pagamento dei crediti pregressi, non è richiamato. La legge fallimentare, all’art. 182-quinquies, conteneva invece una previsione che si estendeva anche agli accordi. Il silenzio del Codice alimenta un dibattito interpretativo: una parte degli operatori ritiene l’art. 100 non applicabile agli accordi, altri sostengono un’estensione per analogia. La conseguenza pratica è che, nell’accordo, la via più sicura per privilegiare il fornitore non è un’autorizzazione giudiziale dal fondamento incerto, ma la sua collocazione trasparente all’interno del piano.
Diverso ancora è il caso del consumatore o dell’imprenditore minore: per loro l’accordo dell’art. 57 non è disponibile, e gli strumenti sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) o il concordato minore (art. 74 CCII).
Requisiti e termini
Perché il pagamento privilegiato di un fornitore strategico sia al riparo da contestazioni, devono ricorrere alcune condizioni. Vanno esaminate una per una, distinguendo tre momenti: prima del deposito della domanda, durante la pendenza del procedimento di omologa, dopo l’omologazione.
Condizione 1 – Il fornitore deve essere davvero strategico
La disciplina non definisce il “fornitore strategico”. In termini operativi, è quello la cui prestazione non è sostituibile in tempi e a condizioni compatibili con la prosecuzione dell’attività. Esempi: il fornitore unico di un componente certificato, il titolare di una licenza software su cui gira la produzione, il subappaltatore specializzato di una commessa in corso. Un fornitore di cancelleria non lo è. La strategicità va documentata: quote di fornitura, tempi di sostituzione, costi di un cambio fornitore, impatto sulla produzione.
Condizione 2 – Il trattamento deve essere scritto nel piano
Il piano economico-finanziario (art. 56 CCII, richiamato dall’art. 57, comma 2) deve indicare in modo esplicito il trattamento riservato al fornitore strategico e le ragioni. Un pagamento integrale non dichiarato, scoperto dopo, mina la credibilità dell’intera operazione e può essere letto come atto in frode.
Condizione 3 – L’attestatore deve tenerne conto
Il flusso di cassa assorbito dal pagamento del fornitore riduce le risorse disponibili per gli estranei. L’attestazione deve dare conto che, anche dopo quel pagamento, gli estranei saranno soddisfatti per intero nei 120 giorni.
Condizione 4 – Il pagamento anteriore al deposito deve rispettare i termini d’uso, oppure essere consapevolmente valutato
Prima del deposito della domanda il debitore è libero di pagare. Ma se l’accordo non va a buon fine e si apre la liquidazione giudiziale, il curatore può agire in revocatoria contro i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori, provando che il fornitore conosceva lo stato di insolvenza (art. 166, comma 2 CCII). In caso di consecuzione tra procedure, il periodo sospetto si calcola a ritroso dalla domanda di accesso allo strumento, non dalla sentenza di liquidazione (art. 170 CCII). Sono esenti i pagamenti di beni e servizi eseguiti nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso (art. 166, comma 3, lett. a CCII).
Condizione 5 – Dopo l’omologa, il pagamento deve essere esecuzione dell’accordo
I pagamenti eseguiti in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti a revocatoria (art. 166, comma 3, lett. e CCII) e sono sottratti ai reati di bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCII, erede dell’art. 217-bis l.fall.). La protezione copre ciò che l’accordo prevede, non ciò che il debitore decide al di fuori di esso.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Pagamento integrale estranei (crediti scaduti) – 120 giorni | Dalla data dell’omologazione | Requisito sostanziale dell’accordo | Accordo non omologabile o inadempiuto; rischio di risoluzione e di liquidazione giudiziale |
| Pagamento integrale estranei (crediti non scaduti) – 120 giorni | Dalla scadenza del singolo credito | Requisito sostanziale dell’accordo | Come sopra |
| Opposizione all’omologazione – 30 giorni | Dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese | Perentorio | Decadenza dal potere di opporsi |
| Deposito della documentazione dopo domanda con riserva (art. 44) – da 30 a 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60 | Dal decreto del tribunale | Assegnato dal giudice | Improcedibilità della domanda |
| Durata complessiva misure protettive – 12 mesi | Dalla pubblicazione della domanda, inclusi rinnovi e proroghe | Limite massimo legale | Cessazione delle misure; ripresa delle azioni esecutive |
| Periodo sospetto revocatoria pagamenti – 6 mesi | A ritroso dalla domanda di accesso, in caso di consecuzione | Presupposto dell’azione | Il pagamento fuori periodo non è revocabile ex art. 166, comma 2 |
| Azione revocatoria – 3 anni / 5 anni | Dall’apertura della liquidazione / dal compimento dell’atto | Decadenza | Estinzione dell’azione del curatore |
Il termine più critico, per chi privilegia un fornitore, è quello dei 120 giorni per gli estranei: ogni euro pagato in anticipo al fornitore strategico è un euro che deve essere rimpiazzato da flussi certi entro quella scadenza.
Va precisato che la natura dei singoli termini processuali e l’incidenza su di essi della sospensione feriale vanno verificate caso per caso, tenendo conto delle regole speciali dei procedimenti concorsuali; nei rapporti ordinari la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto.
Procedura passo-passo
La sequenza che segue descrive come si inserisce correttamente il fornitore strategico in un accordo di ristrutturazione ordinario ex art. 57 CCII.
1. Mappatura dei fornitori (debitore e advisor). Si elencano i fornitori con esposizione scaduta e a scadere. Per ciascuno si valuta la sostituibilità, il peso sul fatturato, il rischio di interruzione. Il risultato è un elenco ristretto di fornitori effettivamente essenziali.
2. Scelta della collocazione del fornitore. Per ciascun fornitore strategico si decide se:
- farlo aderire all’accordo con un trattamento migliorativo (pagamento integrale, eventualmente rateizzato);
- lasciarlo estraneo, pagandolo per intero entro 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza;
- negoziare con lui una continuità di fornitura con pagamento anticipato o per contanti sulle forniture nuove, lasciando il pregresso all’accordo.
La terza opzione è spesso sottovalutata. Le forniture successive al deposito generano crediti nuovi, che il debitore paga regolarmente. Il fornitore ottiene sicurezza sul futuro senza che il debitore alteri il trattamento del passato.
3. Calcolo del quorum. Se il fornitore aderisce, il suo credito concorre al 60%. Un fornitore strategico con esposizione rilevante può essere decisivo per raggiungere la soglia. Questo aumenta il suo potere contrattuale, e va messo nel conto.
4. Redazione del piano (art. 56 CCII). Il piano indica il trattamento di ogni categoria di creditori, i flussi di cassa, i tempi di pagamento degli estranei. Il trattamento del fornitore strategico va motivato con dati.
5. Attestazione del professionista indipendente. L’attestatore verifica la veridicità dei dati e la fattibilità, e deve specificare l’idoneità dell’accordo a pagare gli estranei nei termini. Il pagamento privilegiato del fornitore rientra nella sua verifica.
6. Eventuale domanda con riserva e misure protettive. Se le trattative non sono concluse e i creditori minacciano azioni esecutive, il debitore può depositare domanda di accesso con riserva (art. 44, comma 1, lett. a CCII) e chiedere misure protettive (art. 54 CCII). Il tribunale competente è quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione opera il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa.
7. Gestione dei pagamenti in pendenza del procedimento. Qui si concentra il rischio. Nell’accordo non opera il regime autorizzatorio del concordato, ma i pagamenti di crediti anteriori eseguiti dopo il deposito restano esposti se lo strumento fallisce. L’avvertenza decisiva: in pendenza della domanda, i pagamenti di crediti pregressi non previsti dal piano e non coperti da un titolo di esenzione vanno evitati, anche se il fornitore preme. Le forniture correnti, invece, si pagano regolarmente.
8. Deposito del ricorso per l’omologazione. Il ricorso si deposita con l’accordo, il piano, l’attestazione e i documenti dell’art. 39 CCII. La domanda è pubblicata nel registro delle imprese.
9. Opposizioni. Creditori e interessati possono opporsi entro 30 giorni dall’iscrizione. Un creditore estraneo può sostenere che il pagamento privilegiato del fornitore compromette la sua soddisfazione integrale. È la contestazione tipica.
10. Omologazione con sentenza e esecuzione. Il tribunale omologa con sentenza (art. 48 CCII). Da quel momento i pagamenti eseguiti in conformità all’accordo sono protetti da revocatoria e da responsabilità per bancarotta preferenziale e semplice. La sentenza è reclamabile davanti alla corte d’appello (art. 51 CCII) e poi ricorribile per cassazione.
Il contenuto necessario del piano sul trattamento dei fornitori
La disciplina dell’art. 56 CCII, richiamata per gli accordi, impone al piano un contenuto descrittivo e un contenuto programmatico. Per il tema in esame, le parti che non possono mancare sono cinque.
La prima è la descrizione delle cause della crisi e della situazione economico-patrimoniale, perché la strategicità di un fornitore si comprende solo alla luce del modello di business. La seconda è l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione, da cui deve emergere con chiarezza chi è aderente e chi estraneo. La terza è il trattamento specifico riservato ai fornitori essenziali, con importi, tempi e modalità. La quarta è la motivazione economica di quel trattamento: che cosa accadrebbe alla produzione, ai ricavi e quindi alla soddisfazione degli altri creditori se quel fornitore interrompesse le consegne. La quinta è il prospetto dei flussi di cassa, mese per mese, almeno per il periodo che copre i 120 giorni successivi all’omologa.
In termini operativi, un piano che si limita a indicare “pagamento integrale dei fornitori strategici” senza nominarli e senza dati è un piano debole. L’attestatore fatica ad asseverarlo, i creditori estranei hanno buon gioco nell’opposizione, il tribunale può ritenerlo non fattibile.
Dove si sbaglia più spesso
Gli errori ricorrenti sono quattro. Pagare il fornitore “a saldo” delle fatture vecchie nei mesi immediatamente precedenti al deposito, con importi e tempi fuori dalla prassi del rapporto. Omettere il trattamento privilegiato dal piano, sperando che non emerga. Sottostimare la cassa necessaria per gli estranei dopo aver pagato il fornitore. Confondere il pagamento di forniture nuove, lecito, con il pagamento del debito arretrato, che richiede una collocazione precisa.
Seconda avvertenza decisiva: il professionista che assiste l’impresa deve informare il debitore sui limiti ai pagamenti dei debiti anteriori; l’omissione di questa informazione è stata ritenuta dalla Cassazione una violazione dei doveri professionali rilevante anche per il compenso (Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020).
Verifiche sul campo
Le due simulazioni che seguono sono esempi dimostrativi di calcolo e applicazione. I dati sono ipotetici.
Esempio di calcolo n. 1 – Il fornitore strategico come ago della bilancia del quorum
Ipotesi. Impresa manifatturiera con indebitamento complessivo di 1.968.400 euro. Le banche, con crediti per 1.012.300 euro, sono disposte ad aderire con uno stralcio del 35%. Due fornitori strategici: il fornitore A (componenti certificati) con 118.760 euro scaduti; il fornitore B (logistica dedicata) con 64.920 euro scaduti.
Calcolo del quorum.
- Solo banche: 1.012.300 / 1.968.400 = 51,43%. Soglia non raggiunta.
- Banche + fornitore A: 1.131.060 / 1.968.400 = 57,46%. Soglia non raggiunta.
- Banche + A + B: 1.195.980 / 1.968.400 = 60,76%. Soglia raggiunta.
I due fornitori aderiscono chiedendo il pagamento integrale in quattro rate trimestrali. Il piano lo prevede e lo motiva: senza i componenti di A la produzione si ferma entro tre settimane; B gestisce l’unico magazzino a temperatura controllata.
Creditori estranei: 1.968.400 − 1.195.980 = 772.420 euro. Di questi, 511.870 euro sono già scaduti e 260.550 euro scadono il 30 settembre 2026.
Ipotesi di omologa con sentenza del 14 aprile 2026.
- Crediti estranei scaduti (511.870 euro): pagamento integrale entro il 12 agosto 2026 (120 giorni dall’omologa).
- Crediti estranei a scadere (260.550 euro): pagamento integrale entro il 28 gennaio 2027 (120 giorni dal 30 settembre 2026).
Verifica di cassa richiesta all’attestatore. Entro il 12 agosto 2026 l’impresa deve disporre di 511.870 euro per gli estranei scaduti più le prime due rate ai fornitori A e B: (118.760 + 64.920) / 4 × 2 = 91.840 euro. Fabbisogno complessivo entro quella data: 603.710 euro. Se il piano prevede flussi disponibili per 548.000 euro, la differenza di 55.710 euro va coperta con nuova finanza, eventualmente prededucibile ex art. 57, comma 4-bis, o con una rimodulazione delle rate ai fornitori. In assenza di copertura, l’accordo non è attestabile.
Esito. Il trattamento privilegiato dei fornitori è legittimo e anzi necessario al quorum, ma l’impatto sulla cassa nei primi 120 giorni rende indispensabile una fonte finanziaria aggiuntiva.
Esempio di applicazione n. 2 – Il pagamento anticipato che il curatore può revocare
Ipotesi. Stessa impresa, scenario diverso. Il 3 marzo 2026, sotto minaccia di sospensione delle forniture, l’impresa paga al fornitore A 43.870 euro a saldo di fatture scadute tra ottobre e dicembre 2025. Il contratto prevede pagamento a 60 giorni; nel rapporto le fatture erano sempre state pagate intorno ai 90 giorni. Nello stesso periodo l’impresa paga regolarmente a 60 giorni le nuove forniture di gennaio e febbraio 2026, per 27.415 euro.
La domanda di accesso all’accordo è depositata e pubblicata il 10 luglio 2026. Le trattative con le banche falliscono. La liquidazione giudiziale si apre il 22 febbraio 2027.
Sequenza.
- Periodo sospetto per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili: 6 mesi a ritroso dalla domanda di accesso, quindi dal 10 gennaio 2026 al 10 luglio 2026.
- Pagamento del 3 marzo 2026 (43.870 euro): cade nel periodo. Riguarda debiti con ritardo di cinque mesi, pagati in blocco dopo una minaccia di interruzione. Non rientra nei termini d’uso del rapporto: il ritardo cronico e il successivo saldo straordinario non creano una nuova prassi condivisa (principio ribadito da Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2026, n. 12638). Il curatore può agire in revocatoria provando che A conosceva lo stato di insolvenza; i solleciti ripetuti e la minaccia di sospensione sono indizi rilevanti.
- Pagamenti delle forniture nuove (27.415 euro): eseguiti alle scadenze pattuite, per prestazioni correnti. Rientrano nell’esenzione dei termini d’uso (Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2024, n. 30127).
Esito. Il fornitore A rischia di restituire 43.870 euro e di insinuarsi al passivo per il corrispondente credito. Se lo stesso pagamento fosse stato previsto in un accordo poi omologato ed eseguito in conformità a esso, sarebbe stato esente da revocatoria e da responsabilità penale.
Casi particolari
La regola generale descritta sopra ammette variazioni rilevanti. Le situazioni che seguono si incontrano di frequente.
1. Il fornitore strategico in un accordo ad efficacia estesa
Negli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII) gli effetti si estendono ai creditori non aderenti della stessa categoria, a condizioni rigorose: omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, informazione e partecipazione alle trattative, soddisfazione non inferiore all’alternativa liquidatoria, notifica dell’accordo ai creditori cui si chiede l’estensione. Qui il trattamento del fornitore strategico va maneggiato con cura. Se il fornitore A è collocato nella stessa categoria di altri fornitori ai quali si vuole imporre lo stralcio, il suo pagamento integrale rende la categoria disomogenea. La soluzione tecnica è una categoria autonoma dei fornitori essenziali, con criteri di individuazione oggettivi e dichiarati. Va precisato che la disciplina dell’estensione non può riguardare obblighi di nuove prestazioni: il fornitore non aderente non può essere costretto a continuare a fornire.
2. Il pagamento con risorse esterne
Quando il pagamento del fornitore strategico è finanziato da un socio o da un terzo con apporto a fondo perduto, o con restituzione postergata alla soddisfazione dei creditori, il patrimonio destinato ai creditori non si riduce. Nel concordato l’art. 100 CCII esonera espressamente questi pagamenti dall’attestazione di essenzialità. Negli accordi la norma non è richiamata, ma la logica è la stessa: un pagamento che non sottrae risorse agli altri creditori non ne lede le ragioni. In termini operativi, conviene documentare la provenienza delle somme con un contratto di finanziamento postergato o con un versamento in conto capitale, e rappresentare l’operazione nel piano. Resta fermo che i finanziamenti dei soci godono della prededuzione solo nei limiti previsti dall’art. 102 CCII, oggi richiamato dall’art. 57, comma 4-bis.
3. La composizione negoziata come fase preparatoria
Molte imprese arrivano all’accordo di ristrutturazione dopo un percorso di composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII). In quella fase l’imprenditore conserva la gestione, ma deve informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Due regole sono decisive per il fornitore strategico. La prima: i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti né anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 18, comma 5 CCII). La seconda: i pagamenti eseguiti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, in coerenza con l’andamento delle trattative e con la prospettiva di risanamento, sono sottratti ai reati di bancarotta preferenziale e semplice (art. 24, comma 5 CCII). La composizione negoziata offre quindi una cornice protetta per gestire il fornitore essenziale prima ancora di depositare l’accordo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno questa fase: sa quali pagamenti ai fornitori sono coerenti con le trattative e quali rischiano di comprometterle.
4. L’impresa che scopre di non poter usare l’accordo
L’imprenditore minore non può accedere agli accordi di ristrutturazione dell’art. 57. Se l’impresa rientra nei parametri dimensionali dell’art. 2 CCII, lo strumento corretto è il concordato minore (art. 74 CCII), gestito con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi. Anche in quel contesto il trattamento dei fornitori essenziali va costruito dentro la proposta, con classi e motivazioni.
5. L’accordo che fallisce dopo pagamenti già eseguiti
Se l’accordo non viene omologato o viene risolto, la protezione dei pagamenti “in esecuzione” viene meno per quelli non coperti da un titolo autonomo di esenzione. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la consecuzione tra accordo e procedura liquidatoria successiva (Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2019, n. 12064), con la conseguenza che il periodo sospetto si ancora alla prima domanda. È il motivo per cui i pagamenti di debiti pregressi durante la pendenza vanno limitati a quanto il piano prevede in modo espresso.
6. Il fornitore titolare di una garanzia o di una riserva di proprietà
Alcuni fornitori strategici vendono con patto di riservato dominio o sono titolari di un privilegio sui beni forniti. Il loro potere contrattuale è ancora maggiore: possono pretendere la restituzione dei beni non pagati. Sul piano normativo, la collocazione di questo creditore nell’accordo va costruita tenendo conto del valore del bene e della sua funzione produttiva. Pagare integralmente un fornitore con riserva di proprietà su un macchinario indispensabile può essere economicamente razionale anche per gli altri creditori, perché evita la perdita del bene. Va però dimostrato con una stima del valore e del costo di sostituzione.
7. Il fornitore che aderisce ma poi non fornisce
L’adesione all’accordo non comporta automaticamente l’obbligo di continuare le forniture. Se il fornitore strategico ottiene il pagamento integrale del pregresso ma poi interrompe il rapporto, il piano perde il presupposto su cui era costruito. La disciplina prevede che l’accordo possa essere modificato se sopravvengono mutamenti sostanziali del piano (art. 58 CCII), con nuova attestazione. La prevenzione è contrattuale: l’adesione del fornitore va condizionata a un impegno di fornitura per un periodo coerente con il piano, con clausole che colleghino le rate di pagamento del pregresso alla regolare esecuzione delle nuove forniture.
Domande frequenti
Posso pagare subito tutto il mio fornitore principale e poi chiedere l’accordo alle banche?
Tecnicamente sì, prima del deposito il debitore è libero. Il problema nasce se l’accordo non va in porto e si apre la liquidazione giudiziale. Il pagamento di debiti scaduti nei sei mesi anteriori alla domanda è revocabile, se il fornitore conosceva lo stato di insolvenza. Resta esente solo se eseguito nei termini d’uso del rapporto. Un saldo straordinario di fatture vecchie difficilmente lo è. Conviene invece inserire il pagamento integrale del fornitore nel piano dell’accordo.
Nell’accordo di ristrutturazione tutti i creditori devono essere trattati allo stesso modo?
No. L’accordo è un insieme di intese negoziali. Ogni creditore aderente può concordare condizioni diverse: uno stralcio, una dilazione, il pagamento integrale. L’unico vincolo inderogabile riguarda i creditori che non aderiscono, che devono essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza del credito. Negli accordi ad efficacia estesa, invece, occorre rispettare l’omogeneità della categoria cui si estendono gli effetti.
Serve l’autorizzazione del tribunale per pagare un fornitore strategico durante l’accordo?
Nel concordato preventivo sì, secondo l’art. 100 CCII. Negli accordi di ristrutturazione il Codice non richiama questa norma: il comma 4-bis dell’art. 57 rinvia solo alle disposizioni sui finanziamenti prededucibili. Gli interpreti sono divisi sull’applicazione analogica. La soluzione più solida è prevedere il pagamento nel piano attestato e nell’accordo, così che, dopo l’omologa, sia coperto dalle esenzioni da revocatoria e dai reati di bancarotta.
Il fornitore minaccia di bloccare le consegne se non pago le fatture vecchie: che cosa posso fare?
Le strade sono tre. Negoziare il pagamento anticipato o per contanti delle forniture nuove, lasciando il pregresso all’accordo. Coinvolgere il fornitore come aderente, con pagamento integrale dilazionato. Se la situazione è ancora in fase preparatoria, avviare la composizione negoziata: con le misure protettive, il creditore non può rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti solo perché i crediti anteriori non sono stati pagati.
Rischio un processo penale se privilegio un fornitore?
Il rischio esiste se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale e il pagamento risulta eseguito per favorire un creditore a danno degli altri: è la bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3 CCII). L’art. 324 CCII esclude però la punibilità per i pagamenti eseguiti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato e per quelli autorizzati dal giudice nelle ipotesi previste. In composizione negoziata, l’art. 24, comma 5 offre una tutela analoga per i pagamenti coerenti con le trattative.
Caso limite: il fornitore strategico è anche socio dell’impresa. Cambia qualcosa?
Sì, in modo sensibile. Il suo credito può essere soggetto alle regole sulla postergazione dei finanziamenti dei soci, se ha natura di finanziamento, e il pagamento integrale a suo favore sarà letto con maggiore sospetto da creditori, attestatore e tribunale. La strategicità va dimostrata con dati particolarmente solidi e il trattamento deve essere trasparente nel piano. Un pagamento non dichiarato a un socio-fornitore può fondare opposizioni e, in caso di insuccesso, contestazioni penali.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono delineano i confini entro cui il pagamento di un fornitore strategico è sostenibile. Alcune riguardano direttamente gli accordi di ristrutturazione; altre il concordato preventivo o la revocatoria dei pagamenti, e sono richiamate perché applicabili per analogia o nella fase patologica successiva al fallimento dell’accordo.
Natura e funzione degli accordi di ristrutturazione
Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182. Per la prima volta la Corte ha ricondotto gli accordi di ristrutturazione alle procedure concorsuali, riconoscendo la prededuzione ai crediti dei professionisti che li hanno predisposti nel successivo fallimento. Rilevanza: l’accordo non è un contratto privato “neutro”; i rapporti con i creditori, compresi i fornitori, si collocano in un contesto concorsuale con regole proprie.
Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087. La Corte ha descritto la concorsualità come un sistema di cerchi concentrici, con gli accordi di ristrutturazione nell’orbita più esterna, dove l’autonomia delle parti è massima. Rilevanza: fonda la legittimità del trattamento differenziato tra creditori aderenti, compreso il pagamento integrale del fornitore essenziale.
Cass. civ., sez. I, n. 16347 del 2018. I crediti nati da finanziamenti eseguiti in esecuzione di un accordo omologato, in qualunque forma, sono prededucibili senza che il tribunale debba compiere una nuova verifica di funzionalità. Rilevanza: la nuova finanza destinata anche al pagamento dei fornitori strategici, se prevista dall’accordo, gode di una collocazione privilegiata.
Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2019, n. 12064. Conferma la natura concorsuale degli accordi e ammette l’apertura della procedura liquidatoria durante la loro esecuzione. Rilevanza: se l’accordo fallisce, i pagamenti eseguiti fuori dalle sue previsioni sono esposti alle azioni del curatore.
Cass. civ., sez. I, n. 4365 del 2026. Negli accordi con transazione fiscale, chiedere l’omologazione forzosa in assenza di un numero congruo di creditori aderenti integra un uso distorto dello strumento. Rilevanza: le adesioni devono essere reali e rappresentative; costruire il quorum con fornitori “accontentati” senza una genuina ragione strategica espone l’accordo a censure.
Pagamenti non autorizzati nelle procedure concorsuali
Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3317. Il pagamento non autorizzato, dopo la domanda di concordato, di spese riferite indistintamente a prestazioni anteriori e posteriori può giustificare la revoca dell’ammissione quando risulta estraneo agli scopi della procedura. Rilevanza: la distinzione tra debiti anteriori e forniture successive deve essere netta anche nella gestione contabile dei rapporti con il fornitore.
Cass. civ., sez. I, n. 16808 del 2019. I pagamenti di crediti anteriori eseguiti senza autorizzazione nel concordato portano alla revoca dell’ammissione, salvo che il debitore dimostri che non pregiudicano i creditori e rispondono al criterio della loro migliore soddisfazione. Rilevanza: anche quando un pagamento al fornitore è “necessario”, l’onere di provarne l’utilità per la massa grava su chi lo esegue.
Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2024, n. 9522. Nel concordato preventivo opera un divieto legale di eseguire pagamenti di debiti anteriori, con ricadute anche sulla valutazione della regolarità contributiva. Rilevanza: segna la differenza di regime rispetto agli accordi e spiega perché nel concordato serva l’autorizzazione.
Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020. Il professionista che assiste il debitore in concordato e omette di informarlo del divieto di pagare debiti concorsuali senza autorizzazione viola un dovere professionale, con esclusione del compenso nel successivo fallimento. Rilevanza: la corretta consulenza sui pagamenti ai fornitori è un obbligo, non un’opzione.
Trib. Roma, sez. XIV civ., 17 aprile 2024. In un concordato in continuità il tribunale ha ammesso che la richiesta di autorizzazione a pagare debiti anteriori, contestuale alla domanda, possa riguardare anche debiti previdenziali, quando necessari a ottenere il DURC. Rilevanza: l’essenzialità si valuta in rapporto alla prosecuzione dell’attività, non alla sola natura commerciale del creditore.
Revocatoria e termini d’uso
Cass. civ., sez. I, n. 25162 del 2016. I termini d’uso rilevanti per l’esenzione da revocatoria sono quelli propri del rapporto tra le parti, non la prassi del settore economico. Rilevanza: per valutare se il pagamento al fornitore è protetto conta la storia dei pagamenti con quel fornitore.
Cass. civ., sez. I, n. 27939 del 2020. L’esenzione può riguardare anche pagamenti difformi dalle clausole contrattuali, purché rientrino in modalità di esecuzione del rapporto divenute consuete. Rilevanza: una modifica stabile e condivisa delle scadenze può essere tutelata; un saldo occasionale no.
Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2024, n. 30127. Per forniture eseguite per la prima volta o regolate in modo nuovo, il riferimento per l’esenzione è quanto pattuito nel contratto; l’esenzione mira a non far interrompere le forniture essenziali per timore della revocatoria. Rilevanza: il fornitore strategico che accetta di continuare a fornire con nuove condizioni di pagamento, rispettate, è protetto.
Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2026, n. 12638. Il ritardo sistematico nei pagamenti non genera di per sé nuovi termini d’uso: occorre una vera modifica concordata del rapporto. Rilevanza: il pagamento in blocco di fatture arretrate, dopo solleciti e minacce di sospensione, resta esposto a revocatoria.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando il destino di un piano di risanamento dipende da uno o due fornitori, la gestione del loro trattamento richiede competenze giuridiche, finanziarie e negoziali insieme. Lo Studio interviene con strumenti precisi.
1. Classifichiamo i fornitori per strategicità. Esaminiamo contratti, storico degli ordini e dei pagamenti, alternative di mercato, e individuiamo con criteri documentati quali fornitori sono davvero essenziali.
2. Ricostruiamo i termini d’uso di ciascun rapporto. Analizziamo le date di fatturazione e di pagamento degli ultimi periodi per stabilire quali pagamenti sono già al riparo dalla revocatoria e quali no.
3. Verifichiamo i pagamenti già eseguiti nei sei mesi anteriori. Individuiamo quelli a rischio e valutiamo come rappresentarli nel piano e nell’informativa ai creditori.
4. Scegliamo la collocazione del fornitore nell’accordo. Confrontiamo le opzioni (aderente con pagamento integrale, estraneo pagato nei 120 giorni, fornitura nuova con pagamento anticipato) e ne misuriamo l’effetto su quorum e cassa.
5. Negoziamo direttamente con i fornitori. Conduciamo le trattative per ottenere la continuità delle forniture con condizioni compatibili con il piano, formalizzando le intese per iscritto.
6. Costruiamo con i commercialisti dello staff la parte finanziaria. Simuliamo i flussi di cassa necessari a pagare i fornitori strategici e gli estranei nei termini, e individuiamo il fabbisogno di nuova finanza.
7. Predisponiamo le istanze per la nuova finanza prededucibile. Redigiamo la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 57, comma 4-bis CCII quando il pagamento dei fornitori richiede risorse aggiuntive.
8. Valutiamo il percorso preliminare di composizione negoziata. Verifichiamo se conviene passare prima dalla composizione negoziata, con le sue tutele sui contratti pendenti e sui pagamenti coerenti con le trattative.
9. Difendiamo l’accordo nelle opposizioni. Rispondiamo alle contestazioni dei creditori estranei che lamentano il trattamento privilegiato dei fornitori.
10. Seguiamo reclamo e ricorso per cassazione. Impugniamo o difendiamo la sentenza di omologazione nei gradi successivi, senza cambiare difensore né linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la funzione che il legislatore ha pensato per facilitare le intese tra imprenditore e creditori, e che richiede di conoscere a fondo come si bilanciano le pretese dei fornitori essenziali con quelle delle banche. Il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di dialogare con gli istituti di credito, i cui voti sono spesso decisivi per il quorum.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il trattamento dei fornitori nel piano è lo stesso difensore che, se necessario, lo sostiene in sede di opposizione, di reclamo e davanti alla Suprema Corte, grazie all’abilitazione al patrocinio in Cassazione.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili giuridici del pagamento e la sua sostenibilità finanziaria vengono esaminati insieme, non in momenti separati.
Conclusioni
Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti il fornitore strategico può essere pagato prima e meglio degli altri creditori. Non esiste un obbligo di parità tra aderenti. Il vincolo vero è la soddisfazione integrale degli estranei entro 120 giorni. La protezione del pagamento dipende però dal momento e dalla forma: previsto nel piano attestato ed eseguito dopo l’omologa è al riparo da revocatoria e da responsabilità per bancarotta; eseguito prima, fuori dai termini d’uso e senza copertura, può essere contestato.
Lo Studio Monardo è specializzato in questo tema perché unisce le competenze che il tema richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per condurre le trattative con fornitori e creditori; il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, per gestire le banche e la sostenibilità del piano; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, per difendere l’accordo in ogni grado.
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